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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione V; decisione 9 agosto 1945; Pres. Savini...

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione V; decisione 9 agosto 1945; Pres. Savini Nicci, P., Est. Gallo; Imparato (Avv. Forti, Iaccarino) c. Prefetto di Salerno (Avv. dello Stato) e Comune di Giffoni (Avv. Martuscelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1944- 1946), pp. 37/38-39/40 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23140238 . Accessed: 28/06/2014 13:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 13:02:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 9 agosto 1945; Pres. Savini Nicci, P., Est. Gallo; Imparato (Avv. Forti,Iaccarino) c. Prefetto di Salerno (Avv. dello Stato) e Comune di Giffoni (Avv. Martuscelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1944-1946), pp. 37/38-39/40Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23140238 .

Accessed: 28/06/2014 13:02

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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37 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 38

La Sezione, eoe. — L'eccezione di inammissibilità del

ricorso non risulta fondata. Non sussiste, invero, la deca denza dei termini per ricorrere, in quanto i provvedimenti impugnati non furono mai comunicati al ricorrente, nè

questi potè altrimenti averne piena cognizione, tanto che, con atti stragiudiziali in data 2 e 29 dicembre 1944, chie

deva, infruttuosamente, copia dei provvedimenti stessi all'Istituto convenuto. Nèin contrario può giovare la pro dotta copia della raccomandata 10 giugno 1943 diretta

dall'Istituto all'Avv. Savagnone ; in quanto, a parte la

considerazione che essa riguarda solò il primo dei prov vedimenti impugnati, non v'è alcuna prova che la stessa sia effettivamente giunta al destinatario. (Omissis)

Il terzo motivo investe, a sua volta, la successiva de

liberazione (adottata, come dagli atti, addì 8 settembre

1943) con cui il Commissario straordinario dell'Istituto ratificò la deliberazione impugnata col motivo che precede. Si afferma, anzitutto, la illegittimità della nomina del

predetto Commissario, in quanto adottata dalla autorità

militare alleata e non dal Ministero dei Lavori Pubblici, come per legge ; ma, sul punto, è ovvio il rilievo che la

predetta autorità esercitava sul luogo, al momento di detta

nomina, non solo i poteri militari di occupazione, ma an

che i conseguenti poteri civili, tra i quali, pertanto, tutti

quelli spettanti agli organi centrali del Governo italiano. Si soggiunge che le attribuzioni del Commissario dove vano limitarsi agli atti di semplice amministrazione ; ma

ciò contrasta, a sua volta, col contenuto del provvedi mento di nomina della cennata autorità di occupazione, risultandone testualmente il conferimento al Commissario dei poteri del Consiglio di amministrazione, del quale, in

pari tempo, si pronunciava lo scioglimento. (Omissis) Si è fatto presente, in secondo luogo, che la circo

stanza di aver ripristinato, sia pure sotto apparente al

tra forma, il servizio legale perfino prima che la delibe razione di soppressione del servizio stesso avesse giuridica esistenza dimostra che nessuno stato di necessità vi era

per tale soppressione. Non si tratta, però, di ripristino di posto precedente, che, per essere avvenuto, se non

prima, certamente subito dopo la sua soppressione, co

stituirebbe l'eccesso di potere già affermato per ipotesi simili dalla nota giurisprudenza di questo Collegio, cui il

ricorrente stesso si richiama, bensì di trasformazione di

posto, in quanto, mentre il precedente Ufficio legale era

costituito di tre elementi, di cui uno con le mansioni di

avvocato e due (fra cui il ricorrente) con le sole mansioni

di procuratore, il nuovo ufficio è costituito da un unico

legale con entrambe le mansioni di avvocato e di procu ratore. Obbietta, in subordine, il ricorrente che non po trebbe parlarsi, nella specie, di trasformazione del servi

zio, in quanto si desume dall'art. 88 del regio decreto

30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli im

piegati dello Stato, che il semplice cambiamento di forma

ed il mutamento di titolo o di denominazione non si con sidera come soppressione di ufficio. Ma nella specie, non

si è in presenza di simili mutamenti di mera forma, bensì di cambiamenti sostanziali concretantisi, come si è

detto, sia nel numero complessivo delle unità impiega tizie, sia nella attribuzione delle rispettive mansioni. Non

risulta esatto pertanto, il rilievo del ricorrente che al

suo posto si sia messo, in definitiva, un altro legale, tanto

più se si considera che egli disimpegnava le sole funzioni di procuratore, mentre al nuovo nominato si sono confe

rite cumulativamente anche le funzioni di avvocato. Ein

calza, in altri termini, il ricorrente ohe tale cumulo di

funzioni ben poteva affidarsi a lui, più anziano di iscri

zione negli albi del nuovo legale ed iscritto, inoltre, a dif

ferenza di quest'ultimo, nell'albo speciale per il patroci

itep. 1940, voce Impiegato cam., n. 42 che ritenne illegittimo il

comportamento di un ente che non prese in esame la possibilità di riassumere nei nuovi posti i dipendenti dispensati per modifica

di organico, riassunzione prevista dal regolamento : Id., 18 lu

glio 1939, Foro it., 1940, III, 124 e nota ivi sulla illegittimità di una soppressione di posti cui poi seguì un aumento di organico.

nio in cassazione ; ma è ovvia la obiezione ohe simili ele

menti non valevano a vincolare la libertà di scelta della

Amministrazione e non precostituivano un assoluto di

ritto di preferenza a favore del ricorrente stesso. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 9 agosto 1945 ; Pres. Savini Nicci,

P., Est. Gallo; Imparato (Avv. Forti, Iaccarino) c. Prefetto di Salerno (Avv. dello Stato) e Comune di

Giffoni (Avv. Martuscelli) .

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizionale —

Provvedimento impugnabile — Omissione — Silen

zio rifiuto — Estremi (T. u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato, art. 26, 36).

Non può considerarsi silenzio rifiuto tale da costituire un

provvedimento negativo impugnabile in Consiglio di Stato

la risposta data a breve distanza dalla diffida a procedere dalla quale è dato desumere che il provvedimento è in

istruttoria, nulla rilevando che precedentemente vi sia. stata

altra diffida non seguita dal relativo verbale che raccoglie la risposta. (1)

La Sezione, eco — (Omissis) Venendo, quindi, all'ul

teriore esame della controversia, il Collegio deve ricono

scere, invece, la fondatezza della eccezione di inammissi

bilità del ricorso, non sussistendo ancora, nella specie, un

provvedimento impugnabile, che il ricorrente vorrebbe,

inveoe, porre in essere nel silenzio prefettizio in ordine

alla adozione del visto o del rifiuto di visto, il tutto ai

sensi dell'art. 296 della legge comunale e provinciale, ed

identificare, conseguentemente, nel rifiuto del visto stesso.

A concretare, invero, tale silenzio non può, anzitutto,

ritenersi congruo il tempo trascorso, quale si desume dalle

diffide dell'interessato. La prima diffida, infatti, consi

stente nell'atto 12 gennaio 1945 con cui l'ufficiale giudi ziario procedente avvisava il Prefetto di Salerno che nel

successivo giorno 17 si sarebbe presentato per conoscere se

e quali provvedimenti fossero stati adottati in sede tutoria

sul contratto aggiuntivo 12 settembre 1944, deve ritei ersi

caduta per non avere poi l'uffioiale stesso dato corso alla

preannunciata presentazione. Resta la successiva diffida

in data 5 marzo 1945; ma con questa l'ufficiale proce dente annunziava la sua presentazione, in effetti avve

nuta, per il successivo giorno 8, ed il ricorso in esame

veniva poi notificato il giorno 12 stesso mese : termini

evidentemente, troppo brevi per poter dedurre dal solo

decorso di essi un silenzio atto a porre in essere un prov vedimento negativo.

Ma, in secondo luogo, non ritiene il Collegio che il

provvedimento negativo stesso possa dedursi dal conte

nuto testuale della risposta verbalizzata dall'ufficiale giu diziario. Risultando, invero, da quest'ultima che il Mini

stero degli Interni, cui era stata prospettata la questione, aveva interessato la Prefettura a non adottare alcun prov vedimento senza istruzioni del Ministero stesso, altro non

era lecito desumere, sostanzialmente, se non che un prov vedimento prefettizio ai sensi dell'art. 296 della legge comunali era tuttora in istruttoria, e perciò non risul

tava legittima, a distanza di soli quattro giorni, la pro

ti) Sulla delicata questione vedi da ultimo V Sezione, 17 gennaio 1941, Foro it., 1941, III, 226, eia nota ivi di R. Lu

cifredi, Silenzio rifiuto senza messa in mora, la quale ha visto

il rifiuto in un comportamento incompatibile, protratto per un

lungo periodo di tempo, dì fronte a reiterate istanze, senza che

vi fosse neppure bisogno di messa in mora. Per la necessità della

messa in mora (con riferimento ad una specifica fattispecie) vedi

IV Sezione, 15 novembre 1939, Foro it., R.ep. 1939, voce Giustizia

amm., n. 52 ; Id., 22 marzo 1939, id., Rep. 1939, voce cit., n. 87.

Vedi pure la decisione della V Sezione, 17 giugno 1936. Foro it.,

1937, III, 35 e i richiami ivi.

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PARTE TERZA 40

posizione di un rioorso basato sulla interpretazione della

risposta medesima come provvedimento di diniego del vi

sto o addirittura come rifiuto di adottare qualsiasi prov vedimento e come volontà di ottemperare, inoltre, in que sta seconda ipotesi, ad un ordine della autorità ammini

strativa superiore. Tale situazione, che il Collegio ravvisa al momento

della proposizione, dell'odierno ricorso, e che rende que st'ultimo, conseguentemente, inammissibile allo stato degli atti, non può, ben inteso, essere definitamente protratta, e l'ulteriore decorso del tempo, già notevole, del resto, dal momento predetto a tutt'oggi, autorizzerà l'interes

sato a riprodurre in questa sede le doglianze del caso.

Attesa anche la soluzione della controversia, appare

giusto disporre la compensazione delle spese. Per questi motivi, dichiara inammissibile, allo stato

degli atti, il ricorso. Spese compensate.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 29 giugno 1945 ; Pres. De Simone,

P., Est. Stumpo ; Mauceri (Avv. Andeioli) c. Pre

fetto di Soma (Avv. dello Stato Latouk).

Prefetto — Comune — Concessionario di servizi pub blici — Azienda di interesse nazionale —1 Epurazione — Impiegati — Sospensione — Incompetenza — Sin

dacato del Consiglio di Stato — Ammissibilità (D. 1.

luog. 27 luglio 1944, n. 159, sull'epurazione nelle pub bliche amministrazioni, art. 22, 24).

Ammesso il sindacato per incompetenza sui provvedimenti

prefettizi che sospendono per ragioni di epurazione i

dipendenti degli enti pubblici locali sottoposti a controllo

dell'amministrazione locale deve dichiararsi viziato da

incompetenza il provvedimento prefettizio che sospende un dipendente da un'azienda privata concessionaria di

un pubblico servizio che espleti la sua attività anche al di

fuori del territorio della provincia. (1)

La Sezione, ecc. — (Omissis) L'art. 24 del decreto

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, stabi lisce che contro i provvedimenti previsti dal titolo se

condo, concernente la epurazione della Amministrazione, è dato il ricorso al Consiglio di Stato. I provvedimenti di sospensione devoluti al Prefetto dall'art. 22 del decreto

luogotenenziale citato rientrano fra quelli menzionati nel titolo secondo del decreto medesimo; essi sono, quindi,

impugnabili direttamente in sede giurisdizionale. Ciò è a

dirsi del decreto prefettizio che è stato emanato a carico dell'avv. Mauceri ai sensi dell'art. 22 in parola e contro il quale è diretto il ricorso in esame. Ne consegue che è infondata la eccezione di inammissibilità che l'Avvoca tura dello Stato ha dedotta nella erronea opinione che il Mauceri prima di adire questo Consiglio fosse obbligato a ricorrere in via gerarchica.

Il citato art. 24 dà il ricorso limitatamente al motivo di incompetenza. Pertanto, l'unica indagine consentita al

Collegio è quella tendente ad accertare se la sospensione applicata all'avv. Mauceri, nella qualità di impiegato della Società Bomana Elettricità, sia compresa fra i provvedi menti che le vigenti norme sulla epurazione attribuiscono alla competenza del Prefetto.

Ai sensi dell'art. 22, il provvedimento di sospensione è adottato dal Prefetto nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, ossia « per i Comuni, le Provincie, le Istitu zioni pubbliche di beneficenza e gli enti sottoposti a con trollo della Amministrazione locale ». L'art. 18, terzo com

ma, va posto in correlazione con l'art. 11, il quale — de

signando le categorie di enti i cui impiegati possono essere

sottoposti a giudizio di epurazione, include fra esse sol tanto due specie di enti privati : le aziende concessionarie di servizi pubblici e quelle riconosciute di interesse na zionale. Occorre poi tener presente l'art. 13 del decreto

(1) Non ci risultano precisi precedenti editi.

legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 286 (nor ma, cotesta, che ha valore interpretativo), il quale de

manda al Prefetto i provvedimenti concernenti le aziende

private concessionarie di pubblici servizi le quali hanno

la sede e svolgono la loro attività in uua sola provincia. Infine, è importante considerare che l'art. 15, primo com

ma, del citato decreto luogotenenziale n. 285 menziona

separatamente gli enti previsti nel precedente art. 13 e

quelli previsti nell'art. 18, terzo comma, del decreto luo

gotenenziale n. 159 ; il che dimostra chiaramente che alle

aziende concessionarie di servizi pubblici (delle quali esclusivamente fa parola l'art. 13) non si riferisce l'arti

colo 18, terzo comma, sopra citato. Più esattamente:

l'art. 15, avente pure valore interpretativo, autenticamente

esclude che le aziende private concessionarie di servizi

pubblici rientrino nella unica categoria di enti che l'arti

colo 18 in parola designa piuttosto genericamente : quella, cioè, degli enti sottoposti al controllo della Amministra

zione locale.

Dal complesso delle disposizioni accennate derivano le seguenti conseguenze.

L'art. 18, terzo comma, allorquando stabilisce la com

petenza del Prefetto in rapporto agli enti sottoposti a

controllo della Amministrazione locale, non si riferisce alle

aziende private concessionarie di servizi pubblici per la

ragione anzidetta e neppure, per le ragioni di cui appres so, alle aziende di interesse nazionale. Esso riguarda sol

tanto gli enti pubblici ; e, poiché la Società Romana Elet

tricità è una persona giuridica privata (punto non con

troverso), non si applica alla medesima. Quindi, non ri

correndo la competenza attribuita da quella norma al

Prefetto, tale organo non aveva il potere di sospendere l'avv. Mauceri, quale appartenente al personale della So

cietà Bomana. Ammesso pure, in via di ipotesi, che la Società Ro

mana Elettricità sia concessionaria di un pubblico servi

vizio, la competenza del Prefetto rispetto all'avv. Mau

ceri resta egualmente esclusa, perchè è notorio, e, del re

sto, l'Amministrazione non contesta, che la Società Eo

mana svolge la sua attività anche fuori della Provincia di Roma.

Il Prefetto non è competente a provvedere a carico

degli impiegati delle < aziende di interesse nazionale » ; locuzione, questa, che, come risulta testualmente dagli art. 14 e 15 del decreto luogotenenziale n. 285, è consi

derata dalla legge equivalente all'altra « aziende di inte resse generale ». Infatti, dal complesso delle norme dei decreti luogotenenziali n. 159 e n. 285 sopra citati, e

particolarmente dall'art. 18 del primo e dall'art. 13 del

secondo decreto, si desume abbastanza chiaramente che la

competenza del Prefetto sussiste rispetto agli enti la cui

attività tocca gli interessi della Provincia, ma è esclusa

rispetto agli enti la cui attività ha rapporto con gli inte ressi di più provincie o dell'intera nazione. Pertanto, am messo pure in via di ipotesi che la Società Romana Elet tricità costituisca una azienda di interesse nazionale, il

Prefetto di Roma non era competente a provvedere a

carico dell'avv. Mauceri.

Infine, non è superfluo osservare ohe inoonferente ai fini del giudizio sulla competenza è il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420. Questo, invero, non amplia la sfera dei soggetti passibili di epurazione e non modifica l'ordine delle competenze nè il procedimento fissati dai decreti n. 159 e n. 285. L'art. 4, ultimo com

ma, si limita a indicare i criteri da applicare « nei casi in cui si debba procedere alla epurazione » nelle imprese indicate in quel decreto. Tale disposizione evidentemente

presuppone che altre norme stabiliscano a carioo di quali

soggetti, da quali autorità ed in qual modo si debba pro cedere ad epurazione e rinvia alle norme medesime per la determinazione sia delle « imprese i da sottoporre a epu razione sia dell'organo amministrativo competente a prov vedere e del procedimento da seguire.

Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese seguono la soccouibenza. Per questi motivi, ecc.

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