Sezione V; decisione 9 agosto 1945; Pres. Savini Nicci, P., Est. Gallo; Imparato (Avv. Forti,Iaccarino) c. Prefetto di Salerno (Avv. dello Stato) e Comune di Giffoni (Avv. Martuscelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1944-1946), pp. 37/38-39/40Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23140238 .
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37 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 38
La Sezione, eoe. — L'eccezione di inammissibilità del
ricorso non risulta fondata. Non sussiste, invero, la deca denza dei termini per ricorrere, in quanto i provvedimenti impugnati non furono mai comunicati al ricorrente, nè
questi potè altrimenti averne piena cognizione, tanto che, con atti stragiudiziali in data 2 e 29 dicembre 1944, chie
deva, infruttuosamente, copia dei provvedimenti stessi all'Istituto convenuto. Nèin contrario può giovare la pro dotta copia della raccomandata 10 giugno 1943 diretta
dall'Istituto all'Avv. Savagnone ; in quanto, a parte la
considerazione che essa riguarda solò il primo dei prov vedimenti impugnati, non v'è alcuna prova che la stessa sia effettivamente giunta al destinatario. (Omissis)
Il terzo motivo investe, a sua volta, la successiva de
liberazione (adottata, come dagli atti, addì 8 settembre
1943) con cui il Commissario straordinario dell'Istituto ratificò la deliberazione impugnata col motivo che precede. Si afferma, anzitutto, la illegittimità della nomina del
predetto Commissario, in quanto adottata dalla autorità
militare alleata e non dal Ministero dei Lavori Pubblici, come per legge ; ma, sul punto, è ovvio il rilievo che la
predetta autorità esercitava sul luogo, al momento di detta
nomina, non solo i poteri militari di occupazione, ma an
che i conseguenti poteri civili, tra i quali, pertanto, tutti
quelli spettanti agli organi centrali del Governo italiano. Si soggiunge che le attribuzioni del Commissario dove vano limitarsi agli atti di semplice amministrazione ; ma
ciò contrasta, a sua volta, col contenuto del provvedi mento di nomina della cennata autorità di occupazione, risultandone testualmente il conferimento al Commissario dei poteri del Consiglio di amministrazione, del quale, in
pari tempo, si pronunciava lo scioglimento. (Omissis) Si è fatto presente, in secondo luogo, che la circo
stanza di aver ripristinato, sia pure sotto apparente al
tra forma, il servizio legale perfino prima che la delibe razione di soppressione del servizio stesso avesse giuridica esistenza dimostra che nessuno stato di necessità vi era
per tale soppressione. Non si tratta, però, di ripristino di posto precedente, che, per essere avvenuto, se non
prima, certamente subito dopo la sua soppressione, co
stituirebbe l'eccesso di potere già affermato per ipotesi simili dalla nota giurisprudenza di questo Collegio, cui il
ricorrente stesso si richiama, bensì di trasformazione di
posto, in quanto, mentre il precedente Ufficio legale era
costituito di tre elementi, di cui uno con le mansioni di
avvocato e due (fra cui il ricorrente) con le sole mansioni
di procuratore, il nuovo ufficio è costituito da un unico
legale con entrambe le mansioni di avvocato e di procu ratore. Obbietta, in subordine, il ricorrente che non po trebbe parlarsi, nella specie, di trasformazione del servi
zio, in quanto si desume dall'art. 88 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli im
piegati dello Stato, che il semplice cambiamento di forma
ed il mutamento di titolo o di denominazione non si con sidera come soppressione di ufficio. Ma nella specie, non
si è in presenza di simili mutamenti di mera forma, bensì di cambiamenti sostanziali concretantisi, come si è
detto, sia nel numero complessivo delle unità impiega tizie, sia nella attribuzione delle rispettive mansioni. Non
risulta esatto pertanto, il rilievo del ricorrente che al
suo posto si sia messo, in definitiva, un altro legale, tanto
più se si considera che egli disimpegnava le sole funzioni di procuratore, mentre al nuovo nominato si sono confe
rite cumulativamente anche le funzioni di avvocato. Ein
calza, in altri termini, il ricorrente ohe tale cumulo di
funzioni ben poteva affidarsi a lui, più anziano di iscri
zione negli albi del nuovo legale ed iscritto, inoltre, a dif
ferenza di quest'ultimo, nell'albo speciale per il patroci
itep. 1940, voce Impiegato cam., n. 42 che ritenne illegittimo il
comportamento di un ente che non prese in esame la possibilità di riassumere nei nuovi posti i dipendenti dispensati per modifica
di organico, riassunzione prevista dal regolamento : Id., 18 lu
glio 1939, Foro it., 1940, III, 124 e nota ivi sulla illegittimità di una soppressione di posti cui poi seguì un aumento di organico.
nio in cassazione ; ma è ovvia la obiezione ohe simili ele
menti non valevano a vincolare la libertà di scelta della
Amministrazione e non precostituivano un assoluto di
ritto di preferenza a favore del ricorrente stesso. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 9 agosto 1945 ; Pres. Savini Nicci,
P., Est. Gallo; Imparato (Avv. Forti, Iaccarino) c. Prefetto di Salerno (Avv. dello Stato) e Comune di
Giffoni (Avv. Martuscelli) .
Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizionale —
Provvedimento impugnabile — Omissione — Silen
zio rifiuto — Estremi (T. u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato, art. 26, 36).
Non può considerarsi silenzio rifiuto tale da costituire un
provvedimento negativo impugnabile in Consiglio di Stato
la risposta data a breve distanza dalla diffida a procedere dalla quale è dato desumere che il provvedimento è in
istruttoria, nulla rilevando che precedentemente vi sia. stata
altra diffida non seguita dal relativo verbale che raccoglie la risposta. (1)
La Sezione, eco — (Omissis) Venendo, quindi, all'ul
teriore esame della controversia, il Collegio deve ricono
scere, invece, la fondatezza della eccezione di inammissi
bilità del ricorso, non sussistendo ancora, nella specie, un
provvedimento impugnabile, che il ricorrente vorrebbe,
inveoe, porre in essere nel silenzio prefettizio in ordine
alla adozione del visto o del rifiuto di visto, il tutto ai
sensi dell'art. 296 della legge comunale e provinciale, ed
identificare, conseguentemente, nel rifiuto del visto stesso.
A concretare, invero, tale silenzio non può, anzitutto,
ritenersi congruo il tempo trascorso, quale si desume dalle
diffide dell'interessato. La prima diffida, infatti, consi
stente nell'atto 12 gennaio 1945 con cui l'ufficiale giudi ziario procedente avvisava il Prefetto di Salerno che nel
successivo giorno 17 si sarebbe presentato per conoscere se
e quali provvedimenti fossero stati adottati in sede tutoria
sul contratto aggiuntivo 12 settembre 1944, deve ritei ersi
caduta per non avere poi l'uffioiale stesso dato corso alla
preannunciata presentazione. Resta la successiva diffida
in data 5 marzo 1945; ma con questa l'ufficiale proce dente annunziava la sua presentazione, in effetti avve
nuta, per il successivo giorno 8, ed il ricorso in esame
veniva poi notificato il giorno 12 stesso mese : termini
evidentemente, troppo brevi per poter dedurre dal solo
decorso di essi un silenzio atto a porre in essere un prov vedimento negativo.
Ma, in secondo luogo, non ritiene il Collegio che il
provvedimento negativo stesso possa dedursi dal conte
nuto testuale della risposta verbalizzata dall'ufficiale giu diziario. Risultando, invero, da quest'ultima che il Mini
stero degli Interni, cui era stata prospettata la questione, aveva interessato la Prefettura a non adottare alcun prov vedimento senza istruzioni del Ministero stesso, altro non
era lecito desumere, sostanzialmente, se non che un prov vedimento prefettizio ai sensi dell'art. 296 della legge comunali era tuttora in istruttoria, e perciò non risul
tava legittima, a distanza di soli quattro giorni, la pro
ti) Sulla delicata questione vedi da ultimo V Sezione, 17 gennaio 1941, Foro it., 1941, III, 226, eia nota ivi di R. Lu
cifredi, Silenzio rifiuto senza messa in mora, la quale ha visto
il rifiuto in un comportamento incompatibile, protratto per un
lungo periodo di tempo, dì fronte a reiterate istanze, senza che
vi fosse neppure bisogno di messa in mora. Per la necessità della
messa in mora (con riferimento ad una specifica fattispecie) vedi
IV Sezione, 15 novembre 1939, Foro it., R.ep. 1939, voce Giustizia
amm., n. 52 ; Id., 22 marzo 1939, id., Rep. 1939, voce cit., n. 87.
Vedi pure la decisione della V Sezione, 17 giugno 1936. Foro it.,
1937, III, 35 e i richiami ivi.
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PARTE TERZA 40
posizione di un rioorso basato sulla interpretazione della
risposta medesima come provvedimento di diniego del vi
sto o addirittura come rifiuto di adottare qualsiasi prov vedimento e come volontà di ottemperare, inoltre, in que sta seconda ipotesi, ad un ordine della autorità ammini
strativa superiore. Tale situazione, che il Collegio ravvisa al momento
della proposizione, dell'odierno ricorso, e che rende que st'ultimo, conseguentemente, inammissibile allo stato degli atti, non può, ben inteso, essere definitamente protratta, e l'ulteriore decorso del tempo, già notevole, del resto, dal momento predetto a tutt'oggi, autorizzerà l'interes
sato a riprodurre in questa sede le doglianze del caso.
Attesa anche la soluzione della controversia, appare
giusto disporre la compensazione delle spese. Per questi motivi, dichiara inammissibile, allo stato
degli atti, il ricorso. Spese compensate.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 29 giugno 1945 ; Pres. De Simone,
P., Est. Stumpo ; Mauceri (Avv. Andeioli) c. Pre
fetto di Soma (Avv. dello Stato Latouk).
Prefetto — Comune — Concessionario di servizi pub blici — Azienda di interesse nazionale —1 Epurazione — Impiegati — Sospensione — Incompetenza — Sin
dacato del Consiglio di Stato — Ammissibilità (D. 1.
luog. 27 luglio 1944, n. 159, sull'epurazione nelle pub bliche amministrazioni, art. 22, 24).
Ammesso il sindacato per incompetenza sui provvedimenti
prefettizi che sospendono per ragioni di epurazione i
dipendenti degli enti pubblici locali sottoposti a controllo
dell'amministrazione locale deve dichiararsi viziato da
incompetenza il provvedimento prefettizio che sospende un dipendente da un'azienda privata concessionaria di
un pubblico servizio che espleti la sua attività anche al di
fuori del territorio della provincia. (1)
La Sezione, ecc. — (Omissis) L'art. 24 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, stabi lisce che contro i provvedimenti previsti dal titolo se
condo, concernente la epurazione della Amministrazione, è dato il ricorso al Consiglio di Stato. I provvedimenti di sospensione devoluti al Prefetto dall'art. 22 del decreto
luogotenenziale citato rientrano fra quelli menzionati nel titolo secondo del decreto medesimo; essi sono, quindi,
impugnabili direttamente in sede giurisdizionale. Ciò è a
dirsi del decreto prefettizio che è stato emanato a carico dell'avv. Mauceri ai sensi dell'art. 22 in parola e contro il quale è diretto il ricorso in esame. Ne consegue che è infondata la eccezione di inammissibilità che l'Avvoca tura dello Stato ha dedotta nella erronea opinione che il Mauceri prima di adire questo Consiglio fosse obbligato a ricorrere in via gerarchica.
Il citato art. 24 dà il ricorso limitatamente al motivo di incompetenza. Pertanto, l'unica indagine consentita al
Collegio è quella tendente ad accertare se la sospensione applicata all'avv. Mauceri, nella qualità di impiegato della Società Bomana Elettricità, sia compresa fra i provvedi menti che le vigenti norme sulla epurazione attribuiscono alla competenza del Prefetto.
Ai sensi dell'art. 22, il provvedimento di sospensione è adottato dal Prefetto nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, ossia « per i Comuni, le Provincie, le Istitu zioni pubbliche di beneficenza e gli enti sottoposti a con trollo della Amministrazione locale ». L'art. 18, terzo com
ma, va posto in correlazione con l'art. 11, il quale — de
signando le categorie di enti i cui impiegati possono essere
sottoposti a giudizio di epurazione, include fra esse sol tanto due specie di enti privati : le aziende concessionarie di servizi pubblici e quelle riconosciute di interesse na zionale. Occorre poi tener presente l'art. 13 del decreto
(1) Non ci risultano precisi precedenti editi.
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 286 (nor ma, cotesta, che ha valore interpretativo), il quale de
manda al Prefetto i provvedimenti concernenti le aziende
private concessionarie di pubblici servizi le quali hanno
la sede e svolgono la loro attività in uua sola provincia. Infine, è importante considerare che l'art. 15, primo com
ma, del citato decreto luogotenenziale n. 285 menziona
separatamente gli enti previsti nel precedente art. 13 e
quelli previsti nell'art. 18, terzo comma, del decreto luo
gotenenziale n. 159 ; il che dimostra chiaramente che alle
aziende concessionarie di servizi pubblici (delle quali esclusivamente fa parola l'art. 13) non si riferisce l'arti
colo 18, terzo comma, sopra citato. Più esattamente:
l'art. 15, avente pure valore interpretativo, autenticamente
esclude che le aziende private concessionarie di servizi
pubblici rientrino nella unica categoria di enti che l'arti
colo 18 in parola designa piuttosto genericamente : quella, cioè, degli enti sottoposti al controllo della Amministra
zione locale.
Dal complesso delle disposizioni accennate derivano le seguenti conseguenze.
L'art. 18, terzo comma, allorquando stabilisce la com
petenza del Prefetto in rapporto agli enti sottoposti a
controllo della Amministrazione locale, non si riferisce alle
aziende private concessionarie di servizi pubblici per la
ragione anzidetta e neppure, per le ragioni di cui appres so, alle aziende di interesse nazionale. Esso riguarda sol
tanto gli enti pubblici ; e, poiché la Società Romana Elet
tricità è una persona giuridica privata (punto non con
troverso), non si applica alla medesima. Quindi, non ri
correndo la competenza attribuita da quella norma al
Prefetto, tale organo non aveva il potere di sospendere l'avv. Mauceri, quale appartenente al personale della So
cietà Bomana. Ammesso pure, in via di ipotesi, che la Società Ro
mana Elettricità sia concessionaria di un pubblico servi
vizio, la competenza del Prefetto rispetto all'avv. Mau
ceri resta egualmente esclusa, perchè è notorio, e, del re
sto, l'Amministrazione non contesta, che la Società Eo
mana svolge la sua attività anche fuori della Provincia di Roma.
Il Prefetto non è competente a provvedere a carico
degli impiegati delle < aziende di interesse nazionale » ; locuzione, questa, che, come risulta testualmente dagli art. 14 e 15 del decreto luogotenenziale n. 285, è consi
derata dalla legge equivalente all'altra « aziende di inte resse generale ». Infatti, dal complesso delle norme dei decreti luogotenenziali n. 159 e n. 285 sopra citati, e
particolarmente dall'art. 18 del primo e dall'art. 13 del
secondo decreto, si desume abbastanza chiaramente che la
competenza del Prefetto sussiste rispetto agli enti la cui
attività tocca gli interessi della Provincia, ma è esclusa
rispetto agli enti la cui attività ha rapporto con gli inte ressi di più provincie o dell'intera nazione. Pertanto, am messo pure in via di ipotesi che la Società Romana Elet tricità costituisca una azienda di interesse nazionale, il
Prefetto di Roma non era competente a provvedere a
carico dell'avv. Mauceri.
Infine, non è superfluo osservare ohe inoonferente ai fini del giudizio sulla competenza è il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420. Questo, invero, non amplia la sfera dei soggetti passibili di epurazione e non modifica l'ordine delle competenze nè il procedimento fissati dai decreti n. 159 e n. 285. L'art. 4, ultimo com
ma, si limita a indicare i criteri da applicare « nei casi in cui si debba procedere alla epurazione » nelle imprese indicate in quel decreto. Tale disposizione evidentemente
presuppone che altre norme stabiliscano a carioo di quali
soggetti, da quali autorità ed in qual modo si debba pro cedere ad epurazione e rinvia alle norme medesime per la determinazione sia delle « imprese i da sottoporre a epu razione sia dell'organo amministrativo competente a prov vedere e del procedimento da seguire.
Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese seguono la soccouibenza. Per questi motivi, ecc.
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