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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione V; decisione 9 marzo 1937; Pres. Fagiolari,...

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Sezione V; decisione 9 marzo 1937; Pres. Fagiolari, P., Est. Severi; Carlino (Avv. Pironti, Spano) c. Governatorato di Roma (Avv. Bentivoglio, De Paolis) Source: Il Foro Italiano, Vol. 62, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1937), pp. 205/206-207/208 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23131923 . Accessed: 25/06/2014 06:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:49:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 9 marzo 1937; Pres. Fagiolari, P., Est. Severi; Carlino (Avv. Pironti, Spano)c. Governatorato di Roma (Avv. Bentivoglio, De Paolis)Source: Il Foro Italiano, Vol. 62, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1937),pp. 205/206-207/208Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131923 .

Accessed: 25/06/2014 06:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

dell'art. 276, comma primo, dal testo unico delle leggi sanitarie, che pone chiaramente fra gli obblighi specifici della Provincia quello di provvedere con personale pro prio ai servizi inerenti agli uffici del Consorzio. Quest'ob

bligo cessa quando, nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 276, la importanza dei servizi consorziali renda necessario che il Consorzio abbia personale proprio, fermo, tuttavia, restando l'onere della spesa a carico della Pro vincia. La ipotesi di fatto cui si riferisce il caso concreto è quella prevista nel comma primo del citato art. 276 ; il quale comma mira a soddisfare i bisogni burocratici del Consorzio senza nuovo e maggior onere finanziario. La

Provincia, invero, adempiendo all'obbligo suo con perso nale proprio già stipendiato, lo sopporta senza ulteriore

aggravio del bilancio. Ciò premesso, non può negarsi che l'obbligo della Pro

vincia dipendente dal prefato comma primo non entri fra i suoi compiti normali ; ai quali è correlativo, per neces saria conseguenza, l'obbligo del personale provinciale di

prestare anche i servizi necessari al funzionamento degli uffici del consorzio ; senza di che si renderebbe manife stamente impossibile la integrazione dell'obbligo provin ciale, e la norma di legge sarebbe inattuabile. Vero è, che, nel caso in cui si verifichi la ipotesi del detto comma, il personale della Provincia va a compiere un servizio che particolarmente e direttamente interessa il Consorzio ; ma ciò avviene in virtù dell'obbligo normale della Pro vincia e del corrispondente obbligo del personale provin ciale come sopra accennato.

La questione che attiva la presente controversia ri

guarda il punto di diritto se al personale cui l'Ammini strazione affida il funzionamento degli uffici del Consor zio spetti un compenso speciale oltre al trattamento eco nomico di cui godono gli impiegati provinciali come tali, e, in caso affermativo, in quale misura.

Non si può escludere dalla soluzione del quesito la

portata giuridica e finanziaria dell'art. 276, avanti rile vata. Il personale, nel prestare il servizio negli uffici del

Consorzio, adempie a un dovere del proprio ufficio in qua lità di impiegati provinciali; dovere derivante dall'obbligo della Provincia di provvedere con personale proprio ai

bisogni degli uffici del Consorzio. Come tale, esso non

può, in linea di diritto, pretendere un trattamento eco

nomico, per i servizi prestati negli uffici del Consorzio, diverso da quello che le norme organiche accordano agli impiegati provinciali.

Per queste considerazioni, non merita censura la ri soluzione ministeriale che ritenne dovere gli eventuali

maggiori emolumenti, che, peraltro, il provvedimento im

pugnato non nega in linea di massima, trovare regola nell'art. 244 del testo unico della legge comunale e pro vinciale.

Che il provvedimento ministeriale, per essere conforme alla parola e allo spirito della legge, non possa essere tac ciato di eccesso di potere.

Che non ha luogo pronuncia di spese, mancando la costituzione di parte resistente.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 3 aprile 1937 ; Pres. ff. ed est. Niccoli ; Castellano (Avv. Caucogni) c. Ministero delle finanze (Avv. dello Stato), Barrusco e Giam marino.

Impiegato governativo — Promozioni — Esami —

Ammissibilità — Servizio civile — Servizio mi litare prestato durante la guerra — Successiva nomina in ruolo anche diverso— Computabilità

(R. d. 8 maggio 1924, n. 843 con modifiche sull'ordi namento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, art. 9).

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina in ruolo, in reparti combattenti durante la guerra, 1915-18 e che può computarsi in aumento del servizio civile ai fini dell'ammissibilità agli esami di promozione è anche quello prestato prima della nomina in quel ruolo in cui si aspira alla promozione ; e non solo

quello antecedente alla prima nomina di ruolo. (1)

La Sezione, ecc. — La questione proposta va risolta alla stregua di una ragionevole interpretazione dell'art. 9 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 813, tenuto conto

degli importanti scopi che si è prefissi, senza attardarsi ad esaminare e valutare i vari inconvenienti, Itine inde

dedotti, dell'una o dell'altra soluzione, i quali, per noti

principii, non possono costituire elemento assolutamente determinante di una decisione.

L'articolo 9, testé citato, cui da carattere permanente l'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, di

spone, dunque, che, ai fini della ammissibilità agli esa

mi, si computi in aumento del servizio civile quello < pre stato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei

reparti combattenti, durante la guerra 1915-18». Che cosa significa « anteriormente alla nomina ad im

piego di ruolo » ? Tale è il punto da risolvere, nel con trasto delle parti, di cui l'una sostiene che il servizio di

guerra deve essere valutato ogni qualvolta sia stato pre stato anteriormente alla nomina nel ruolo in cui l'impie gato trovasi iscritto al momento della valutazione, mentre l'altra afferma che la dizione dell'art. 9 esclude assolu tamente che il computo si ammetta anche in occasione del passaggio da un ruolo all'altro. Ad avviso del Colle

gio, la formula generica dell'art. 9, che non dice « al

primo impiego di ruolo conseguito » nè « all'impiego di

ruolo», ma, indeterminatamente, « ad impiego di ruolo», lascia intendere, tenuto conto anche del fine propostosi, di

agevolare la carriera ai combattenti, che, nei casi di pas saggio da un ruolo all'altro, si abbia a tener conto an che dei servizi di guerra prestati anteriormente a tale

passaggio, ma, posteriormente alla nomina al primo im

piego di ruolo. Ciò è tanto vero che, per sostenerere la

opposta tesi, si è dovuto, trascurando la dizione letterale dell'art. 9 (anteriormente « alla nomina ad impiego di ruolo »), affermare che il servizio di guerra del Castellano fu posteriore alla sua assunzione in ruolo.

Tali considerazioni sono sufficienti per far ragione al

ricorso, senza passare all'esame degli altri motivi. Concorrono ragioni per compensare le spese. Per questi motivi, ecc.

(1) Non ci risultano precisi precedenti editi.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione Y ; decisione 9 marzo 1937 ; Pres. Fagiolari, P., Est. Severi; Carlino (Avv. Pikonti, Spano) c. Governatorato di Poma (Avv. Bentivoglio, De

Paolis).

Impiegato comunale — Promozione — Decorrenza — Retroattività — Limiti.

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizio nale — Norma regolamentare — Lesione attuale -— Impugnabilità. (T. u. 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato, art. 26 ; t. u. pari data, n. 1058 sulla Giunta prov. amm., art. 1).

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizio nale — Provvedimento impugnato — Carattere non discrezionale — Recesso di potere per ma nifesta ingiustizia — Inammissibilità (T. U. cit., art. cit.).

La promozione di un impiegato non può avere effetto

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'2Ò1 l-AfeTE TEÈ2A §08

retroattivo anche per periodi in cui il posto non è stato

vacante. (1) E' impugnàbile direttamente in Consiglio di Stato una

norma regolamentare che attua la lenone dell'inte

resse del privato senza bisogno di ulteriori mani

festazioni di volontà amministrativa (nella specie si

trattava di norma che sopprimeva posti di ruolo del

grado cui i ricorrenti affermavano di dover essere

promossi). (2) Il motivo di eccesso di potere per manifesta ingiustizia

(disuguale trattamento in casi eguali) non può am

mettersi ove l'amministrazione non abbia potere di

screzionale in materia. (3)

La Sezione, ecc. (Omissis) — Il Governatorato di

Roma afferma di voler riproporre la questione della deca

denza, < intesa come impossibilità a ricorrere contro la

deliberazione di decorrenza della promozione dopo avere

accettato la deliberazione 12 marzo 1932 che riduceva i

posti di primo ufficiale da 69 a 37 ». Ma questa facoltà

non gli si può consentire perchè esso, in questo giudizio, è nella veste di resistente e non di ricorrente incidentale.

D'altronde, la disccussione del secondo motivo, dal quale si vuole iniziare, per brevità, l'esame del ricorso, impone di prendere in considerazione sotto altro profilo gli argo menti stessi che il Governatorato ha addotto a sostegno della sua tesi pregiudiziale.

Non è inopportuno ricordare, a questo punto, i se

guenti principii, normali e fondamentali, in argomento di

promozione di pubblici impiegati, principii che non abbi

sognano di dimostrazione :

1° anzitutto, un diritto alla promozione non esiste ; v'ha soltanto una legittima aspettativa ;

2C inoltre, condizione necessaria di una promozione è la vacanza del posto nel grado superiore ;

3° infine, la promozione ha una decorrenza non an

teriore alla data nella quale viene espresso il favorevole

giudizio di promovibilità. A quest'ultimo principio, tutta

via, hanno talora derogato espressamente leggi e regola menti.

Ciò premesso, è facile ravvisare la infondatezza del

secondo motivo del ricorso. Doversi riconoscere quello che

i ricorrenti negano, che, cioè, bene pronunciò la Giunta

prov. amm. dichiarando che le denunzie di illegittimità si appuntano sostanzialmente alla deliberazione 12 marzo

1932, mai impugnata. Ed, infatti, è incontestabile che

nel grado di primo ufficiale erano posti vacanti alla data

dell'inquadramento disposto dal regolamento speciale go vernatoriale del 1926 ; ma è pure incontestabile che tali

vacanze scomparvero per effetto della soppressione di po sti operata dal nuovo regolamento organico governatoriale del 1932. Cosicché, quando le promozioni dei ricorrenti

vennero disposte, era materialmente, epperò giuridica

mente, impossibile al Governatorato di dare al provvedi mento la decorrenza del 1° gennaio 1926. Per sostenere

la tesi di siffatta decorrenza retroattiva, non occorreva

soltanto dimostrare che, per l'art. 80 del regolamento go vernatoriale del 1926, anche le promozioni che si fossero

potute fare insieme con l'inquadramento avrebbero dovuto

avere effetto dal 1° gennaio 1926, ma bisognava dimostrare,

altresì, la continuata persistenza della vacanza del posto dal 1° gennaio 1926 al 1° luglio 1934. E poiché questa

persistente vacanza non fu affermata, come non si verificò

in fatto, deve ritenersi irrilevante l'esame della tesi con

tenuta nel primo motivo.

Assumono i ricorrenti, a sostegno del loro secondo mo

(1) Sui limiti alla retroattività degli atti amministrativi vedi da ultimo : V Sezione, 17 marzo 1987, rio. Prov. di Roma, che

pubblicheremo tra breve. (2) Sull'impugnativa delle norme regolamentari e in genere

degli atti amministrativi generali vedi : Y Sezione, 18 agosto 1936, retro, col. 60 e nota di richiami ivi.

(3) Va rilevato l'uso fatto nella decisione della espressione tecnica di « manifesta ingiustizia > per indicare una forma di eccesso di potere data dal diseguale trattamento di casi eguali. E' evidente poi, come esattamente afferma la Sezione, che tale motivo di illegittimità non è ammissibile quando l'amministra zione non abbia in materia facoltà discrezionale.

tivo, che « non si può far luogo a impugnativa di un prov vedimento di carattere generale, quale un regolamento, se non quando dalla concreta applicazione di esso derivi una

lesione diretta in pregiudizio dell'interessato. Ma la tesi

è enunciata inesattamente, chè l'espressione « concreta

applicazione del regolamento » è atta a trarre in errore. A parte la considerazione che la deliberazione del 1932

è deliberazione che approva un regolamento e un ruolo

orgenico, e che la disposizione che toccò l'interesse dei

concorrenti è del ruolo organico, un provvedimento è im

pugnabile quando importi una diretta lesione non virtuale, ma attuale. Se occorra il concorso di un ulteriore prov vedimento (applicazione di una norma regolamentare) o di

determinate circostanze di fatto non ancora avverate, la

lesione non è attuale ; ma, quando, come nella fattispecie, un regolamento organico sopprima posti di ruolo vacanti

in un determinato grado, cui taluni impiegati del grado inferiore aspirino per promozione, la lesione dell'interesse

di quegli impiegati non può non dirsi attuale. Non occor

reva, infatti, nel caso in esame, alcun altro provvedimento della autorità amministrativa nè alcun concorso di circo

stanze per togliere ai ricorrenti la possibilità della promo zione a quei posti soppressi, dato che la vacanza del posto, come si è detto, è condizione necessaria della promozione. Gli odierni ricorrenti, che avevano una legittima aspetta tiva alla promozione, anzi un diritto, secondo la loro tesi, avrebbero dovuto insorgere contro un provvedimento che,

sopprimendo i posti vacanti nel grado di primo ufficiale,

portava offesa a quella loro legittima aspettativa, a quel loro preteso diritto.

Soggiungono i ricorrenti che il disconoscimento del

diritto alla retrodatazione della loro promozione non fu

reso manifesto dalla deliberazione del 1932, ma sibbene da

quella (impugnata) del 5 maggio 1934. Senonchè è evi

dente che la questione della retroattività della decorrenza

è condizionata anch'essa alla vacanza del posto. Se il po

posto fosse rimasto vacante per tutto il periodo che va

dal 1° gennaio 1926 al 1° luglio 1934, e, cioè, per tutto il periodo antecedente a quella decorrenza che la

impugnata deliberazione stabili, la questione della decor

renza retroattiva sarebbe superstite e si potrebbe porre

utilmente; ma, poiché la vacanza scomparve dal 1932 al

1934, la pretesa retrodatazione si trova inesorabilmente

ostacolata di fatto. In altre parole, la deliberazione del

1932, tolse manifestamente la condizione di fatto necessa

ria tanto per la promozione quanto per la retrodatazione

della promozione stessa.

Resta a dire del terzo motivo ; del motivo, cioè del

l'eccesso di potere sotto l'aspetto della manifesta ingiu

stizia, la quale scaturirebbe dal confronto fra il tratta

mento che il Governatorato usò ai ricorrenti e quello ben

diverso che usò ad altri impiegati dello stesso ruolo i

quali si trovavano in analoghe condizioni. Ma una simile

denuncia presuppone necessariamente nella autorità ammi

nistrativa deliberante una facoltà discrezionale, che, per le cose che si sono dette sin qui, mancava nella fattispe cie. Se il Governatorato avesse avuto facoltà di retroda

tare e di tale facoltà oggi non adoperata avesse fatto im

piego in precedenti casi analoghi, la denuncia del terzo

motivo avrebbe una base. Ma, poiché, nella fattispecie, tale facoltà discrezionale faceva difetto alla Amministra

zione pubblica, l'accoglimento del motivo dell'eccesso di

potere non potrebbe avere che questo assurdo risultato :

annullare un provvedimento legittimo per sostituirgli un

provvedimento manifestamente illegittimo. Che poi questa facoltà in passato il Governatorato di Roma abbia avuto

(o ritenuto di avere) e ne abbia fatto uso in casi analoghi

(o pretesi tali) è cosa che non rileva ai fini della presente controversia.

La quale si deve chiudere confermando la impugnata decisione della Giunta prov. amm. di Roma, e compen

sando, tuttavia, come quella già fece per le spese del pri

mo, le spese di questo secondo grado di giudizio, poiché considerazioni di equità lo consigliano.

Per questi motivi, ecc.

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