sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres. Gessa, Est. Luce; Min. grazia e giustizia eMin. industria (Avv. dello Stato Russo) c. Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti diMilano (Avv. Antonini, E. Romanelli); interv. Libera associazione periti esperti tributaristiLapet (Avv. Abba, Napolitano). Conferma Tar Lombardia 17 aprile 1989, n. 159Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 243/244-247/248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188338 .
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PARTE TERZA
tro commerciale, in presenza di un piano regolatore generale solamente adottato, n. 991 del 27 dicembre 1989 (id., Rep. 1990,
voce Edilizia e urbanistica, n. 251), sulla illegittimità della loca
lizzazione di un asilo nido su un'area di un comune sprovvisto di piano, salvo l'avverarsi di condizioni che, nel caso qui in
esame, non sono dedotte, n. 29 del 23 gennaio 1989 (id., Rep.
1989, voce Espropriazioni per p.i., n. 47) e n. 1104 del 27 di cembre 1990 (id., Rep. 1991, voce cit., n. 46), sulla necessità
della conformità dell'opera allo strumento vigente, sempre che
le prescrizioni di piano regolatore generale siano operative e
non esigano ulteriori specificazioni (v. anqhe sez. II 1129/89
del 2 maggio 1990, sulla correlativa illegittimità del progetto di un'opera pubblica, da costruire su un fondo per il quale era
scaduto il vincolo quinquennale di piano preordinato all'espro
priazione). Nella specie, il fatto che la strada fosse preesistente ne con
sentiva la sistemazione, come ha rilevato il Tar, ma ciò non
toglie carattere di novità all'opera pubblica, con riguardo al
disposto allargamento di essa.
Esattamente viene pertanto criticata la sentenza del primo giu
dice, che ha ritenuto legittimo il ricorso al procedimento espro
priativo accelerato di cui all'art. 1 citato, posto che invece si
tratta di un'opera che coinvolge anche fondi diversi da quelli
già occupati dal tracciato esistente (per l'esigenza che sia neces
saria la previa destinazione a servizi pubblici, anche per le aree
contermini a strade già esistenti: v. sez. IV n. 859 dell'8 novem
bre 1990, id., 1991, III, 302, e n. 688 del 15 luglio 1992, id., Rep. 1992, voce Opere pubbliche, n. 109).
4. - Tenuto conto dell'illegittimità rilevata, non ha rilievo l'ul
teriore deduzione che si dovesse seguire il procedimento di cui
all'art. 1, 5° comma, della legge in discussione, cosi come si
possono dichiarare assorbiti gli altri motivi dedotti in primo
grado e riproposti in appello. Per effetto dell'accertata non conformità a legge della dichia
razione di p.u., si deve riconoscere, in via derivata, anche l'ille
gittimità del provvedimento di occupazione di urgenza, che nel
la prima trova il suo imprescindibile presupposto. In riforma dell'appellata sentenza, va quindi accolto il ricor
so avverso i provvedimenti su indicati.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres. Gessa, Est. Luce; Min. grazia e giustizia e Min.
industria (Aw. dello Stato Russo) c. Consiglio dell'ordine dei
dottori commercialisti di Milano (Aw. Antonini, E. Roma
nelli); interv. Libera associazione periti esperti tributaristi -
Lapet (Aw. Abba, Napolitano). Conferma Tar Lombardia
17 aprile 1989, n. 159.
Professioni intellettuali — Prestazioni inerenti alla materia tri
butaria — Ruolo tenuto dalle camere di commercio — Sub
categorìa tributi — Illegittimità (R.d. 20 settembre 1934 n.
2011, approvazione del testo unico delle leggi sui consigli pro vinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali del
l'economia corporativa, art. 32).
La costituzione delle subcategorìe tributi nell'ambito del ruolo
periti ed esperti tenuto dalle camere di commercio è ille
si) I. - Non si riscontrano precedenti specifici sul tema se si esclude Tar Lombardia, sez. I, 17 aprile 1989, n. 159, Foro it., Rep. 1989, voce Tributi in genere, n. 885, ora confermata, e Cons. Stato, sez.
VI, 25 luglio 1993, n. 353, inedita, che, riformando Trga Trento 4 lu
glio 1990, n. 322, id., Rep. 1990, voce Professioni intellettuali, n. 84, ha annullato la delibera 14 marzo 1989, n. 84 del commissario straordi nario della camera di commercio di Trento relativa all'iscrizione di ta luni soggetti nel ruolo dei periti ed esperti camerali per il settore tributi; v. anche Cons. Stato, sez. Ili, 29 ottobre 1991, n. 1617, inedita, ove si afferma che l'attività intellettuale nella materia tributaria è riservata
Il Foro Italiano — 1994.
gittima; in particolare, si è ritenuto che l'attività intellettuale
in materia tributaria implica un'opera preventiva di indivi
duazione, interpretazione ed applicazione della normativa fi scale che, in considerazione della complessità di detta norma
tiva e delle conseguenze che possono derivare al contribuente,
deve essere riservata a soggetti iscritti in albi professionali che implicano l'abilitazione a svolgerla; l'attività residua, in dividuabile, tra l'altro, nella consegna materiale delle denun
zie, scritturazione dei dati, può essere svolta liberamente pre
scindendo dall'inclusione di chi la compie negli elenchi tenuti
dalle camere di commercio. (2)
agli iscritti agli albi professionali, mentre ai periti ed esperti iscritti nei
ruoli presso le camere di commercio non può che essere riservata una
funzione meramente esecutiva e d'ordine.
In dottrina, con specifico riferimento alle problematiche di cui alla
decisione in epigrafe, v. F. Furia, Ma i consulenti tributari possono esercitare . . . la consulenza tributaria?, in Bollettino trib., 1993, 1269.
In giurisprudenza, sulla riserva alla competenza esclusiva dei dottori
commercialisti e dei ragionieri dell'attività di consulenza e assistenza
in materia tributaria, v. Trib. Trieste 25 luglio 1991 (pres. ed est. Chiozzi; Sossi Toros c. Fall. soc. Navalnogaro, inedita) che nega, ai sensi del
l'art. 2231 c.c., il compenso per la tenuta della contabilità ordinaria
e per le altre pratiche fiscali al consulente iscritto nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalla locale camera di commercio che non sia dottore
commercialista o ragioniere (conf. Trib. Ancona 14 febbraio 1994, pres. Giani, est. Formicolìi; Oca c. Fall. Ruggeri, inedita); in termini non
perfettamente coincidenti si pone Pret. Verona 13 novembre 1991, Foro
it., 1992, I, 2863, ove si esclude che lo svolgimento da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali di
attività elementari di contabilità e consulenza tributaria integri abuso
dell'esercizio della professione di ragioniere (per ulteriori riferimenti, v. Pret. Bolzano 3 agosto 1991, ibid., 2290).
Sulla competenza dei consulenti del lavoro in tema di assistenza fi
scale, v. poi Cass. 21 giugno 1993, Bertucci, inedita, secondo cui «ai consulenti del lavoro, pur nella più ristretta configurazione dei loro
limiti di competenza professionale, non può negarsi la possibilità di
occuparsi, oltre che dell'attività rientrante negli "adempimenti in mate
ria di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipenden ti" (art. 1 1. 11 gennaio 1979 n. 12, recante norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro), anche dell'attività diretta
"allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e con
seguente" alla precedente (art. 2, 2° comma, stessa legge)»; Tar Lazio, sez. II, ord. 19 maggio 1993, n. 1230, Fisco, 1993, 8433, che ha sospeso l'esecuzione del decreto del ministro delle finanze 22 ottobre 1992 n.
494, recante regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, nella parte in cui limitava
(art. 9, 2° comma) l'apponibilità del visto di conformità solo a quanto avesse riguardo agli adempimenti dei datori di lavoro sostituti d'impo sta, poiché non conforme alla previsione di cui all'art. 78, 4° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, cosi come modificato dall'art. 10, comma 5 ter, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nel
la 1. 14 novembre 1992 n. 438. II. - Nella decisione in rassegna — che sembra contenere un invito
al legislatore affinché eviti il dilagare di situazioni anomale — si legge della necessità per il contribuente di essere assistito, nel disbrigo delle
pratiche tributarie, da un esperto «vero» che sia in possesso dei requisi ti culturali e professionali necessari.
Al principio sancito dal Consiglio di Stato si è uniformata di recente la camera di commercio di Padova che, con delibera 5 ottobre 1993, n. 437, ha eliminato dal ruolo dei periti ed esperti l'elenco delle catego rie e subcategorie tributi. La stessa, anche in forza della sentenza Tar Veneto 22 dicembre 1986, n. 921, Trib. amm. reg., 1987, I, 606 (m) — che ha riconosciuto alle camere di commercio un'ampia discreziona lità nella formazione del ruolo de quo — ha provveduto a cancellare anche le voci relative ad attività per le quali è stato istituito un albo
professionale e quelle dal contenuto «ambiguo o indefinibile»; v. anche delibera 12 luglio 1993, n. 494 della camera di commercio Perugia (con la quale vengono sospese le iscrizioni nella categoria XXII subcategoria tributi) e delibera 11 ottobre 1993, n. 622 della camera di commercio di Trento (che annulla dal ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Trento la subcategoria tributi in seno alla categoria XXII); v. inoltre la nota 1° dicembre 1993 del ministero dell'industria, inedita, con la
quale si invitano le camere di commercio a «bloccare le iscrizioni nella
subcategoria tributi con decorrenza 30 settembre 1993». Sulla legittimità dell'attività di assistenza tributaria posta in essere
da soggetti iscritti nei ruoli periti ed esperti, subcategoria tributi, tenuti dalle camere di commercio, v. l'art. 12 d. leg. 31 dicembre 1992 n.
546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. a), d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella 1. 29 ottobre 1993 n.
427, che ha abilitato all'assistenza tecnica dei contribuenti avanti alle istituende commissioni tributarie provinciali e regionali tali soggetti, pur
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — Nell'accogliere il proposto ricorso, il Tar per la
Lombardia ha osservato che l'art. 32 r.d. 20 settembre 1934
n. 2011, attributivo della competenza ai consigli provinciali del
l'economia, poi mantenuta dalle ripristinate camere di commer
cio, a compilare i ruoli dei periti e degli esperti prevede (al n.
3) il limite secondo cui «in nessun caso i consigli possono for
mare ruoli per attività professionali per le quali sussistono albi
regolati da apposite disposizioni». Limite, quello indicato, che si trova, poi, riaffermato nel
regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli
esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e
ché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o con diploma di ragioniere (le modifiche apportate dal d.l. 331/93 sono criticate da B. Nascimbene nel Parere relativo al quesito: «Se la portata dell'art. 69, 3° comma, lett. a), I. 29 ottobre 1993 n.
417, al d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546 sia in contrasto con le norme comunitarie». Esame del problema ed eventuali iniziative da intrapren dere, inedito); v. anche l'art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (come modificato dal d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739), che ammette che il con tribuente (ovvero il suo procuratore generale o speciale) possa farsi as sistere nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, oltre che dagli iscritti negli albi contemplati da tale norma, anche da «iscritti nell'elen
co, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscrit ti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio»; v. anche l'art. 63 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 in tema di rappresentanza e assistenza del contribuente, sul quale v., di recente, Cass. 10 dicembre 1993, n. 12154, Fisco, 1994, 3468, ove si afferma che «l'attività extraprocessuale di rappresentanza e di assistenza dei con
tribuenti presso gli uffici finanziari è legittimamente esercitatole da chiun
que, indipendentemente da qualsiasi iscrizione a qualsiasi albo profes sionale».
III. - Alla camera dei deputati ed al senato della repubblica sono
state presentate alcune proposte di legge, dal contenuto pressoché iden
tico, volte all'istituzione di un albo professionale dei tributaristi. Tra
le più recenti, la n. 1563, presentata al senato in data 14 ottobre 1993
(Mazzola, Ladu e altri), recante «istituzione dell'albo professionale dei
consulenti tributari», si pone, come le precedenti, l'obiettivo di esclude re che «le categorie, organizzate in albi, operanti nel settore della con
sulenza tributaria possano vantare un diritto di esclusiva nell'esercizio
di tale professione». L'art. 3 prevede che al consulente tributario sia riconosciuta compe
tenza specifica in materia, con particolare riferimento a: consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria; tenuta, con relativi
adempimenti civilistici e tributari, delle contabilità obbligatorie ai sensi
di legge e relative dichiarazioni; funzioni ad esso delegate su incarico
del giudice in materia di perizie e consulenze tecniche. Per l'iscrizione
all'albo è previsto il superamento di un esame di Stato secondo le mo dalità indicate dal ministero di grazia e giustizia.
Tali attribuzioni degli iscritti non pregiudicherebbero lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale. Le norme transitorie (art. 13) darebbero facoltà d'iscrizione: ai soggetti iscritti nel ruolo periti ed esperti,
subcategoria tributi, tenuto dalle camere di commercio, che esercitino
l'attività professionale almeno da un triennio; a coloro che, in possesso di un diploma di laurea in discipline economico-giuridiche o di un di
ploma di scuola media superiore nelle stesse materie, esercitino la pro fessione almeno da un quinquennio; a coloro che, in possesso di un
diploma di scuola media superiore, esercitino l'attività da un decennio.
Su tale disegno di legge, v. F. Gallo, Albo dei «tributaristi»? È inco
stituzionale, in Giornale dei dottori commercialisti, 1993, fase. 10, 24;
Fantozzi, Qui i principi comunitari non sono di casa, ibid., 36; G.
Tremonti, Il parlamento rischia un pericoloso precedente, ibid., 42 e
V. Uckmar, Osservazioni a margine della proposta istituzione di un
albo dei «tributaristi», in Dir. e pratica trib., 1993, I, 385, tutti critici
nei confronti di tale proposta, anche in considerazione del fatto che
un siffatto albo sarebbe lesivo dei precetti costituzionali (gli articoli
citati riproducono i pareri pro-veritate richiesti dal consiglio nazionale
dei dottori commercialisti). Più di recente, v. la proposta di legge n. 3491, presentata alla camera
in data 15 dicembre 1993 (Sartoris, Mazzola, Piro) relativa alla istitu
zione dell'«albo dei periti esperti consulenti in specialità» (v. in partico lare l'art. 1 sull'oggetto della professione, ove si contemplano, tra le
altre, le seguenti attività: «attività previste dal codice di procedura civi
le e dal codice penale» (sic); «gli accertamenti in genere»; «le funzioni
arbitrali secondo le categorie di appartenenza»; «la stesura di pareri e relazioni scritte anche in caso di contenzioso»).
Per quello che attiene alla materia tributaria, il perito-esperto-consulente di cui a tale proposta di legge avrebbe competenza relativamente alla
«elaborazione o controllo di dichiarazioni per tutto quanto concerne
la materia tributaria» ed alla «assistenza tecnica nelle materie concer
nenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'Irpef, l'I
lor, e l'Irpeg».
Il Foro Italiano — 1994.
agricoltura, approvato con d.m. 29 dicembre 1979, secondo cui
(art. 2, 3° comma) «i periti e gli esperti iscritti nel ruolo, espli cano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclu
sione, ai sensi dell'art. 32 t.u. approvato con r.d. 20 settembre
1934 n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussi
stono albi regolati da apposite disposizioni». Il Tar della Lombardia ha, altresì, osservato che l'ordina
mento della professione di dottore commercialista, approvato con d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1067, sancisce il principio per cui ai dottori commercialisti è riconosciuta la competenza tecni
ca nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, di ragio neria e soprattutto «tributarie» e che formano oggetto della pro fessione «le perizie e le consulenze tecniche», evidentemente re
lative alle materie suddette.
I primi giudici ne hanno, quindi, fatto seguire il principio secondo cui le attività professionali proprie dei commercialisti
non possono essere ricomprese fra quelle per le quali la legge riconosce alle camere di commercio la competenza a formare
i ruoli dei periti e degli esperti; e, che le funzioni ad essi ricono
sciute in materia tributaria con l'impugnata deliberazione, an
corché di carattere prevalentemente pratico, non sono consenti
te, identificando delle attività professionali per le quali sussisto
no albi regolati da specifiche disposizioni. Né rilievo alcuno, secondo il Tar, può avere, poi, la connota
zione «prevalentemente pratica» delle funzioni espletabili dei pe riti ed esperti delle camere di commercio (come previsto dal
regolamento tipo) posto che, nella fattispecie, da una parte il
livello di complessità crescente in materia, nonché le gravi san
zioni previste dall'ordinamento anche in caso di inadempimenti formali a carico dei contribuenti, impongono che l'attività di
consulenza fiscale venga esercitata solo da professionisti for
malmente appartenenti al relativo ordine professionale, con le
garanzie in termini di competenze che ciò comporta; dall'altra
parte non è secondario che, nello stesso ambito di competenze
(seppure a livello inferiore), l'ordinamento già consente l'attivi
tà di un'altra categoria di professionisti, quella dei ragionieri e periti commerciali, la cui competenza tecnica in materia di
tributi può estrinsecarsi in perizie contabili e «consulenze» (art. 1 d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1068).
La motivazione indicata è censurata dalle amministrazioni ap
pellanti, con adesione dell'associazione periti ed esperti tributa
ri, con il rilievo secondo cui il regolamento per la formazione
del ruolo dei periti e degli esperti è stato già da tempo approva to con d.m. 4 gennaio 1954, con allegazione del testo approvato di un unico tipo delle categorie e subcategorie previste, tra le
quali, alla cat. XXII «attività varie», era ricompresa la subcate
goria «tributi».
II nuovo regolamento emanato con d.m. 29 dicembre 1979
aveva, poi, lasciato inalterato il precedente elenco tipo perché sul punto, per esplicita disposizione dell'art. 2, 2° comma, rin
viava a quello allegato al regolamento di cui al citato d.m. 4
gennaio 1954.
La camera di commercio di Milano, pertanto, legittimamente ed in piena corrispondenza con le determinazioni in precedenza
indicate, con la deliberazione impugnata, avrebbe adottato il
nuovo regolamento tipo inserendo nella categoria XXV «fun
zioni varie» la subcategoria n. 17 «consulenze fiscali»; delibera
zione a sua volta approvata con d.m. del 5 novembre 1981 del
ministro di grazia e giustizia, senza obiezioni in merito alla espres sione «consulenza fiscale» ritenuta una mera esemplificazione della subcategoria prevista nello stesso elenco tipo con l'espres sione «tributi».
Secondo le amministrazioni appellanti, inoltre, l'art. 2 d.m.
29 dicembre 1979, implicitamente richiamato nella delibera im
pugnata, avrebbe avuto cura di stabilire che «i periti e gli esper
ti» iscritti nel ruolo, potevano esplicare solo funzioni di caratte
re prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32,
n. 3, t.u. approvato con r.d. 20 settembre 1934 n. 2011, di
quelle attività professionali per le quali era prevista l'iscrizione
in appositi albi. Con la conseguenza che deve escludersi ogni contrasto con l'art.
32 r.d. 2011/34 in quanto le competenze dei periti ed esperti sono
da considerare residuali rispetto alle attività proprie degli iscritti
nei previsti appositi albi, consistendo, essenzialmente, in attività
di natura esecutiva che, nel loro solo ambito, consentono di rite
nere sussistente «un'autonoma e specifica professionalità». Cosi riassunti i termini della controversia, ritiene il collegio
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PARTE TERZA
che l'appello sia infondato e che pertanto la sentenza impugna ta meriti di essere confermata.
L'art. 2 d.m. 4 gennaio 1954, da cui trae origine la delibera
zione della camera di commercio di Milano oggetto di ricorso, come già osservato, prevede esplicitamente che i periti e gli esper
ti, di cui agli elenchi dalla stessa formati, non possono esercita
re le attività professionali per le quali sussistono appositi albi
regolati da specifiche disposizioni ai sensi dell'art. 32 t.u. di cui al r.d. 20 settembre 1934 n. 2011.
Ai fini, quindi, di verificare la legittimità della delibera impu gnata, con relativo decreto ministeriale di ricezione, di modifica
delle categorie e subcategorie del ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Milano, limitatamente alla configurazione della
categoria dei consulenti fiscali, occorre stabilire se le attività,
per le categorie medesime consentite, ineriscano alle materie tri
butarie propriamente dette e come tali rientrino in quelle riser
vate agli iscritti agli ordini professionali dei dottori commercia
listi, ovvero dei ragionieri e periti commerciali.
Ed in proposito il collegio non può non considerare che, con
trariamente a quanto dedotto col proposto appello, la tenuta
delle scritture contabili, la redazione e presentazione della di
chiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva — che costituisco
no il nucleo essenziale delle competenze attribuite alla prevista
categoria dei consulenti tributari — implichi un'esplicazione di
funzioni non di carattere essenzialmente pratico, per cui se ne
debba escludere la loro attribuzione agli iscritti degli appositi albi professionali.
In effetti, ad opinione del collegio, la redazione di una di
chiarazione tributaria non consiste, come preteso dalle ammini
strazioni, nella mera compilazione dei stampati, ovvero nella
sola riproduzione di semplici notizie anagrafiche o comunque deducibili da dati certi ed obiettivi forniti dal soggetto passivo d'imposta; implicando, invece, come del resto la tenuta delle
scritture contabili, un'attività preventiva di individuazione, in
terpretazione ed applicazione di una normativa, quale quella
fiscale, complessa, di difficile interpretazione, molto articolata
e spesso contraddittoria.
La denuncia di imposta, inoltre, nel sistema vigente, ha una
valenza ben superiore a quanto dedotto dalle appellanti stesse, atteso che si inserisce in un sistema fondato essenzialmente su
di una autodeterminazione dell'onere tributario (fatti salvi i suc
cessivi controlli), scaturendo da essa i dati di prima imposizio
ne, con possibile aggravio al contribuente, la cui denuncia do
vesse risultare falsa o comunque non del tutto veritiera, gravi
responsabilità di carattere anche penale. Ne deriva che la redazione della denuncia dei redditi non può
configurarsi come un'attività secondaria o di semplice ausiliari
tà alle attività imprenditoriali propriamente dette; costituendo, al contrario, un'attività altamente responsabile, come peraltro risulta dalla normativa in vigore in numerosi paesi della Cee, da estendersi presumibilmente in tempi brevi anche al nostro
ordinamento, secondo cui le denunce tributarie devono essere redatte con l'ausilio di un esperto (vero) fiscale che le sottoscri
ve insieme al contribuente assumendosi anche, ciascuno per suo
conto, le relative responsabilità.
Analogo discorso va fatto, ad opinione del collegio, per quanto
riguarda, poi, l'attività di tenuta dei libri contabili e di registra zione negli stessi di atti e pagamenti tasse, che presuppone, an
ch'essa, il possesso di requisiti di competenza e preparazione non compatibili con l'attribuzione del carattere meramente au siliario ed esecutivo che le amministrazioni appellanti hanno in
teso sottolineare.
Anche in relazione a siffatte attività, si impone spesso l'ap
plicazione di una legislazione complessa, se non confusa e con
traddittoria, per cui si richiede un grado di preparazione, oltre
che di una assunzione di responsabilità, che non può essere for nita dagli esperti per come intende individuarli la camera di
commercio di Milano.
In conclusione, il collegio ritiene che l'attività intellettuale nella
materia dei tributi, proprio per la complessità della materia stessa e per le conseguenze che ne possono derivare al contribuente, non può che essere riservata agli iscritti negli albi professionali che implica l'abilitazione a trattarla.
Che se, poi, residua un'attività meramente esecutiva o di sup
porto della attività anzidetta (es. consegna materiale delle de
nunzie, scritturazione materiale di dati nelle scritture contabili) siffatta attività può essere esplicata liberamente a prescindere dalla inclusione in un apposito elenco degli esperti della camera di commercio.
Il Foro Italiano — 1994.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 4 maggio 1993, n. 522; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Gobbi (Aw. Carpi
nella) c. Comune di Montelparo. Ordina l'ottemperanza di
Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 758.
Espropriazione per pubblico interesse — Opera pubblica — Stra
da incompleta e dissestata — Accessione invertita — Esclu
sione (Cod. civ., art. 934, 936, 938, 2043; 1. 27 ottobre 1988 n. 458, concorso dello Stato nelle spese degli enti locali in
relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di espro
prio, art. 3).
Non è configurabile l'accessione invertita di un fondo a favore
dell'amministrazione, per carenza del requisito di irreversibile
destinazione ad opera pubblica, qualora una strada, realizza
ta con l'occupazione di una proprietà privata, si presenti in
completa e in precarie condizioni di manutenzione, avendo
per altro verso l'amministrazione tenuto un comportamento
incompatibile con la volontà di considerarla opera pubblica. (1)
Diritto. — (Omissis). A seguito della decisione interlocutoria
di questa sezione in data 15 luglio 1992, n. 678 questa sezione
ha ordinato al compartimento viabilità Anas di Ancona, in per sona del suo dirigente, di redigere apposita dettagliata relazione
al fine di precisare inequivocabilmente, anche a mezzo di carto
grafie, la natura e l'entità degli interventi disposti dall'ammini
strazione comunale, eseguiti od ancora in corso, per la sistema
zione o (nuova) costruzione della contestata strada «Coste», di
cui alla dee. 758/91 in relazione alle aree di proprietà dei ri
correnti.
L'amministrazione ha adempiuto a tale incombente con la
relazione redatta il 18 settembre 1992 dal dr. ing. Amleto Pa
squini, funzionario dell'Anas all'uopo incaricato dal proprio capo
compartimentale. In detta relazione si è, tra l'altro, accertato che:
a) mediante i lavori in questione il comune ha proceduto alla
costruzione di un nuovo tronco stradale, che congiunge la stra
da provinciale Val d'Aso-Montelparo con il complesso denomi nato «La Ginestra», già collegato alla medesima strada provin ciale mediante la preesistente via comunale «Coste»;
b) la nuova strada è lunga m. 436, larga m. 7 di cui 6 costi
tuiscono il piano viabile che è semplicemente sterrato e non bi
tumato;
c) lo stato di manutenzione della suddetta strada è scarso (si notano alcuni solchi e dissesti del piano viabile dovuti princi
palmente all'azione erosiva delle acque meteoriche sviluppatasi nel periodo intercorrente dalla costruzione della strada ad oggi);
d) il nuovo tronco di strada si sviluppa in gran parte nelle
proprietà dei ricorrenti che vengono suddivise in due parti per la presenza del tronco stradale in argomento.
Resta pertanto dimostrato in punto di fatto che l'opera è in
completa e risulta mancare dei requisiti per poterla ricondurre
ad un'opera pubblica, trattandosi più che altro di «stradella» o «tratturo» interpoderale.
Del resto, la stessa amministrazione comunale di Montelpa
ro, anziché effettuare operazioni di manutenzioni sul nuovo trac
ciato, risulta avere viceversa operato interventi sulla preesisten te via «Coste», per renderla più agibile.
Lo stesso consiglio comunale di Montelparo, nelle delibere adottate a seguito della eseguenda decisione 24 ottobre 1991, n. 88 e 31 ottobre 1991, n. 94, non ha risolto il quesito se la
strada in questione rivesta a tutt'oggi un pubblico interesse, con
fi) Secondo Cass. 28 dicembre 1993, n. 12868, in questo fascicolo, parte prima, l'irreversibile destinazione del fondo ad opera pubblica, idonea a determinare l'acquisto della proprietà a favore dell'ente occu
pante, non è incompatibile con la possibilità di ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi interventi eversivi. Nella pronun cia in epigrafe sembra farsi riferimento ad un diverso criterio, incline a soggettivare il comportamento dell'amministrazione, dandosi rilevan za ad una volontà pubblica, manifestata a posteriori, di dismettere l'o
pera (e desumibile dalla carenza di manutenzione dell'opera stradale, e dal potenziamento di altra viabilità), della quale, tuttavia, non è dato rilevare dalla motivazione (ma non è escluso) se in origine sussistessero i presupposti per configurare l'occupazione appropriativa: ad ulteriore conferma dell'estrema difficoltà di identificare, nella realtà pratica, la sussistenza dei presupposti cui è legato il trasferimento di proprietà alla mano pubblica, e l'identificazione del momento in cui ciò avvenga (in tema, v. Cass. 13 gennaio 1994, n. 301, Foro it., 1994, I, 302, con nota di richiami).
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