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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres....

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sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres. Gessa, Est. Luce; Min. grazia e giustizia e Min. industria (Avv. dello Stato Russo) c. Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano (Avv. Antonini, E. Romanelli); interv. Libera associazione periti esperti tributaristi Lapet (Avv. Abba, Napolitano). Conferma Tar Lombardia 17 aprile 1989, n. 159 Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994), pp. 243/244-247/248 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188338 . Accessed: 28/06/2014 15:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.220 on Sat, 28 Jun 2014 15:19:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres. Gessa, Est. Luce; Min. grazia e giustizia e Min. industria (Avv. dello Stato Russo)

sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres. Gessa, Est. Luce; Min. grazia e giustizia eMin. industria (Avv. dello Stato Russo) c. Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti diMilano (Avv. Antonini, E. Romanelli); interv. Libera associazione periti esperti tributaristiLapet (Avv. Abba, Napolitano). Conferma Tar Lombardia 17 aprile 1989, n. 159Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 243/244-247/248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188338 .

Accessed: 28/06/2014 15:19

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PARTE TERZA

tro commerciale, in presenza di un piano regolatore generale solamente adottato, n. 991 del 27 dicembre 1989 (id., Rep. 1990,

voce Edilizia e urbanistica, n. 251), sulla illegittimità della loca

lizzazione di un asilo nido su un'area di un comune sprovvisto di piano, salvo l'avverarsi di condizioni che, nel caso qui in

esame, non sono dedotte, n. 29 del 23 gennaio 1989 (id., Rep.

1989, voce Espropriazioni per p.i., n. 47) e n. 1104 del 27 di cembre 1990 (id., Rep. 1991, voce cit., n. 46), sulla necessità

della conformità dell'opera allo strumento vigente, sempre che

le prescrizioni di piano regolatore generale siano operative e

non esigano ulteriori specificazioni (v. anqhe sez. II 1129/89

del 2 maggio 1990, sulla correlativa illegittimità del progetto di un'opera pubblica, da costruire su un fondo per il quale era

scaduto il vincolo quinquennale di piano preordinato all'espro

priazione). Nella specie, il fatto che la strada fosse preesistente ne con

sentiva la sistemazione, come ha rilevato il Tar, ma ciò non

toglie carattere di novità all'opera pubblica, con riguardo al

disposto allargamento di essa.

Esattamente viene pertanto criticata la sentenza del primo giu

dice, che ha ritenuto legittimo il ricorso al procedimento espro

priativo accelerato di cui all'art. 1 citato, posto che invece si

tratta di un'opera che coinvolge anche fondi diversi da quelli

già occupati dal tracciato esistente (per l'esigenza che sia neces

saria la previa destinazione a servizi pubblici, anche per le aree

contermini a strade già esistenti: v. sez. IV n. 859 dell'8 novem

bre 1990, id., 1991, III, 302, e n. 688 del 15 luglio 1992, id., Rep. 1992, voce Opere pubbliche, n. 109).

4. - Tenuto conto dell'illegittimità rilevata, non ha rilievo l'ul

teriore deduzione che si dovesse seguire il procedimento di cui

all'art. 1, 5° comma, della legge in discussione, cosi come si

possono dichiarare assorbiti gli altri motivi dedotti in primo

grado e riproposti in appello. Per effetto dell'accertata non conformità a legge della dichia

razione di p.u., si deve riconoscere, in via derivata, anche l'ille

gittimità del provvedimento di occupazione di urgenza, che nel

la prima trova il suo imprescindibile presupposto. In riforma dell'appellata sentenza, va quindi accolto il ricor

so avverso i provvedimenti su indicati.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 17 maggio 1993, n. 358; Pres. Gessa, Est. Luce; Min. grazia e giustizia e Min.

industria (Aw. dello Stato Russo) c. Consiglio dell'ordine dei

dottori commercialisti di Milano (Aw. Antonini, E. Roma

nelli); interv. Libera associazione periti esperti tributaristi -

Lapet (Aw. Abba, Napolitano). Conferma Tar Lombardia

17 aprile 1989, n. 159.

Professioni intellettuali — Prestazioni inerenti alla materia tri

butaria — Ruolo tenuto dalle camere di commercio — Sub

categorìa tributi — Illegittimità (R.d. 20 settembre 1934 n.

2011, approvazione del testo unico delle leggi sui consigli pro vinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali del

l'economia corporativa, art. 32).

La costituzione delle subcategorìe tributi nell'ambito del ruolo

periti ed esperti tenuto dalle camere di commercio è ille

si) I. - Non si riscontrano precedenti specifici sul tema se si esclude Tar Lombardia, sez. I, 17 aprile 1989, n. 159, Foro it., Rep. 1989, voce Tributi in genere, n. 885, ora confermata, e Cons. Stato, sez.

VI, 25 luglio 1993, n. 353, inedita, che, riformando Trga Trento 4 lu

glio 1990, n. 322, id., Rep. 1990, voce Professioni intellettuali, n. 84, ha annullato la delibera 14 marzo 1989, n. 84 del commissario straordi nario della camera di commercio di Trento relativa all'iscrizione di ta luni soggetti nel ruolo dei periti ed esperti camerali per il settore tributi; v. anche Cons. Stato, sez. Ili, 29 ottobre 1991, n. 1617, inedita, ove si afferma che l'attività intellettuale nella materia tributaria è riservata

Il Foro Italiano — 1994.

gittima; in particolare, si è ritenuto che l'attività intellettuale

in materia tributaria implica un'opera preventiva di indivi

duazione, interpretazione ed applicazione della normativa fi scale che, in considerazione della complessità di detta norma

tiva e delle conseguenze che possono derivare al contribuente,

deve essere riservata a soggetti iscritti in albi professionali che implicano l'abilitazione a svolgerla; l'attività residua, in dividuabile, tra l'altro, nella consegna materiale delle denun

zie, scritturazione dei dati, può essere svolta liberamente pre

scindendo dall'inclusione di chi la compie negli elenchi tenuti

dalle camere di commercio. (2)

agli iscritti agli albi professionali, mentre ai periti ed esperti iscritti nei

ruoli presso le camere di commercio non può che essere riservata una

funzione meramente esecutiva e d'ordine.

In dottrina, con specifico riferimento alle problematiche di cui alla

decisione in epigrafe, v. F. Furia, Ma i consulenti tributari possono esercitare . . . la consulenza tributaria?, in Bollettino trib., 1993, 1269.

In giurisprudenza, sulla riserva alla competenza esclusiva dei dottori

commercialisti e dei ragionieri dell'attività di consulenza e assistenza

in materia tributaria, v. Trib. Trieste 25 luglio 1991 (pres. ed est. Chiozzi; Sossi Toros c. Fall. soc. Navalnogaro, inedita) che nega, ai sensi del

l'art. 2231 c.c., il compenso per la tenuta della contabilità ordinaria

e per le altre pratiche fiscali al consulente iscritto nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalla locale camera di commercio che non sia dottore

commercialista o ragioniere (conf. Trib. Ancona 14 febbraio 1994, pres. Giani, est. Formicolìi; Oca c. Fall. Ruggeri, inedita); in termini non

perfettamente coincidenti si pone Pret. Verona 13 novembre 1991, Foro

it., 1992, I, 2863, ove si esclude che lo svolgimento da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali di

attività elementari di contabilità e consulenza tributaria integri abuso

dell'esercizio della professione di ragioniere (per ulteriori riferimenti, v. Pret. Bolzano 3 agosto 1991, ibid., 2290).

Sulla competenza dei consulenti del lavoro in tema di assistenza fi

scale, v. poi Cass. 21 giugno 1993, Bertucci, inedita, secondo cui «ai consulenti del lavoro, pur nella più ristretta configurazione dei loro

limiti di competenza professionale, non può negarsi la possibilità di

occuparsi, oltre che dell'attività rientrante negli "adempimenti in mate

ria di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipenden ti" (art. 1 1. 11 gennaio 1979 n. 12, recante norme per l'ordinamento

della professione di consulente del lavoro), anche dell'attività diretta

"allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e con

seguente" alla precedente (art. 2, 2° comma, stessa legge)»; Tar Lazio, sez. II, ord. 19 maggio 1993, n. 1230, Fisco, 1993, 8433, che ha sospeso l'esecuzione del decreto del ministro delle finanze 22 ottobre 1992 n.

494, recante regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, nella parte in cui limitava

(art. 9, 2° comma) l'apponibilità del visto di conformità solo a quanto avesse riguardo agli adempimenti dei datori di lavoro sostituti d'impo sta, poiché non conforme alla previsione di cui all'art. 78, 4° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, cosi come modificato dall'art. 10, comma 5 ter, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nel

la 1. 14 novembre 1992 n. 438. II. - Nella decisione in rassegna — che sembra contenere un invito

al legislatore affinché eviti il dilagare di situazioni anomale — si legge della necessità per il contribuente di essere assistito, nel disbrigo delle

pratiche tributarie, da un esperto «vero» che sia in possesso dei requisi ti culturali e professionali necessari.

Al principio sancito dal Consiglio di Stato si è uniformata di recente la camera di commercio di Padova che, con delibera 5 ottobre 1993, n. 437, ha eliminato dal ruolo dei periti ed esperti l'elenco delle catego rie e subcategorie tributi. La stessa, anche in forza della sentenza Tar Veneto 22 dicembre 1986, n. 921, Trib. amm. reg., 1987, I, 606 (m) — che ha riconosciuto alle camere di commercio un'ampia discreziona lità nella formazione del ruolo de quo — ha provveduto a cancellare anche le voci relative ad attività per le quali è stato istituito un albo

professionale e quelle dal contenuto «ambiguo o indefinibile»; v. anche delibera 12 luglio 1993, n. 494 della camera di commercio Perugia (con la quale vengono sospese le iscrizioni nella categoria XXII subcategoria tributi) e delibera 11 ottobre 1993, n. 622 della camera di commercio di Trento (che annulla dal ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Trento la subcategoria tributi in seno alla categoria XXII); v. inoltre la nota 1° dicembre 1993 del ministero dell'industria, inedita, con la

quale si invitano le camere di commercio a «bloccare le iscrizioni nella

subcategoria tributi con decorrenza 30 settembre 1993». Sulla legittimità dell'attività di assistenza tributaria posta in essere

da soggetti iscritti nei ruoli periti ed esperti, subcategoria tributi, tenuti dalle camere di commercio, v. l'art. 12 d. leg. 31 dicembre 1992 n.

546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. a), d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella 1. 29 ottobre 1993 n.

427, che ha abilitato all'assistenza tecnica dei contribuenti avanti alle istituende commissioni tributarie provinciali e regionali tali soggetti, pur

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — Nell'accogliere il proposto ricorso, il Tar per la

Lombardia ha osservato che l'art. 32 r.d. 20 settembre 1934

n. 2011, attributivo della competenza ai consigli provinciali del

l'economia, poi mantenuta dalle ripristinate camere di commer

cio, a compilare i ruoli dei periti e degli esperti prevede (al n.

3) il limite secondo cui «in nessun caso i consigli possono for

mare ruoli per attività professionali per le quali sussistono albi

regolati da apposite disposizioni». Limite, quello indicato, che si trova, poi, riaffermato nel

regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli

esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e

ché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o con diploma di ragioniere (le modifiche apportate dal d.l. 331/93 sono criticate da B. Nascimbene nel Parere relativo al quesito: «Se la portata dell'art. 69, 3° comma, lett. a), I. 29 ottobre 1993 n.

417, al d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546 sia in contrasto con le norme comunitarie». Esame del problema ed eventuali iniziative da intrapren dere, inedito); v. anche l'art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (come modificato dal d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739), che ammette che il con tribuente (ovvero il suo procuratore generale o speciale) possa farsi as sistere nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, oltre che dagli iscritti negli albi contemplati da tale norma, anche da «iscritti nell'elen

co, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscrit ti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio»; v. anche l'art. 63 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 in tema di rappresentanza e assistenza del contribuente, sul quale v., di recente, Cass. 10 dicembre 1993, n. 12154, Fisco, 1994, 3468, ove si afferma che «l'attività extraprocessuale di rappresentanza e di assistenza dei con

tribuenti presso gli uffici finanziari è legittimamente esercitatole da chiun

que, indipendentemente da qualsiasi iscrizione a qualsiasi albo profes sionale».

III. - Alla camera dei deputati ed al senato della repubblica sono

state presentate alcune proposte di legge, dal contenuto pressoché iden

tico, volte all'istituzione di un albo professionale dei tributaristi. Tra

le più recenti, la n. 1563, presentata al senato in data 14 ottobre 1993

(Mazzola, Ladu e altri), recante «istituzione dell'albo professionale dei

consulenti tributari», si pone, come le precedenti, l'obiettivo di esclude re che «le categorie, organizzate in albi, operanti nel settore della con

sulenza tributaria possano vantare un diritto di esclusiva nell'esercizio

di tale professione». L'art. 3 prevede che al consulente tributario sia riconosciuta compe

tenza specifica in materia, con particolare riferimento a: consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria; tenuta, con relativi

adempimenti civilistici e tributari, delle contabilità obbligatorie ai sensi

di legge e relative dichiarazioni; funzioni ad esso delegate su incarico

del giudice in materia di perizie e consulenze tecniche. Per l'iscrizione

all'albo è previsto il superamento di un esame di Stato secondo le mo dalità indicate dal ministero di grazia e giustizia.

Tali attribuzioni degli iscritti non pregiudicherebbero lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale. Le norme transitorie (art. 13) darebbero facoltà d'iscrizione: ai soggetti iscritti nel ruolo periti ed esperti,

subcategoria tributi, tenuto dalle camere di commercio, che esercitino

l'attività professionale almeno da un triennio; a coloro che, in possesso di un diploma di laurea in discipline economico-giuridiche o di un di

ploma di scuola media superiore nelle stesse materie, esercitino la pro fessione almeno da un quinquennio; a coloro che, in possesso di un

diploma di scuola media superiore, esercitino l'attività da un decennio.

Su tale disegno di legge, v. F. Gallo, Albo dei «tributaristi»? È inco

stituzionale, in Giornale dei dottori commercialisti, 1993, fase. 10, 24;

Fantozzi, Qui i principi comunitari non sono di casa, ibid., 36; G.

Tremonti, Il parlamento rischia un pericoloso precedente, ibid., 42 e

V. Uckmar, Osservazioni a margine della proposta istituzione di un

albo dei «tributaristi», in Dir. e pratica trib., 1993, I, 385, tutti critici

nei confronti di tale proposta, anche in considerazione del fatto che

un siffatto albo sarebbe lesivo dei precetti costituzionali (gli articoli

citati riproducono i pareri pro-veritate richiesti dal consiglio nazionale

dei dottori commercialisti). Più di recente, v. la proposta di legge n. 3491, presentata alla camera

in data 15 dicembre 1993 (Sartoris, Mazzola, Piro) relativa alla istitu

zione dell'«albo dei periti esperti consulenti in specialità» (v. in partico lare l'art. 1 sull'oggetto della professione, ove si contemplano, tra le

altre, le seguenti attività: «attività previste dal codice di procedura civi

le e dal codice penale» (sic); «gli accertamenti in genere»; «le funzioni

arbitrali secondo le categorie di appartenenza»; «la stesura di pareri e relazioni scritte anche in caso di contenzioso»).

Per quello che attiene alla materia tributaria, il perito-esperto-consulente di cui a tale proposta di legge avrebbe competenza relativamente alla

«elaborazione o controllo di dichiarazioni per tutto quanto concerne

la materia tributaria» ed alla «assistenza tecnica nelle materie concer

nenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'Irpef, l'I

lor, e l'Irpeg».

Il Foro Italiano — 1994.

agricoltura, approvato con d.m. 29 dicembre 1979, secondo cui

(art. 2, 3° comma) «i periti e gli esperti iscritti nel ruolo, espli cano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclu

sione, ai sensi dell'art. 32 t.u. approvato con r.d. 20 settembre

1934 n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussi

stono albi regolati da apposite disposizioni». Il Tar della Lombardia ha, altresì, osservato che l'ordina

mento della professione di dottore commercialista, approvato con d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1067, sancisce il principio per cui ai dottori commercialisti è riconosciuta la competenza tecni

ca nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, di ragio neria e soprattutto «tributarie» e che formano oggetto della pro fessione «le perizie e le consulenze tecniche», evidentemente re

lative alle materie suddette.

I primi giudici ne hanno, quindi, fatto seguire il principio secondo cui le attività professionali proprie dei commercialisti

non possono essere ricomprese fra quelle per le quali la legge riconosce alle camere di commercio la competenza a formare

i ruoli dei periti e degli esperti; e, che le funzioni ad essi ricono

sciute in materia tributaria con l'impugnata deliberazione, an

corché di carattere prevalentemente pratico, non sono consenti

te, identificando delle attività professionali per le quali sussisto

no albi regolati da specifiche disposizioni. Né rilievo alcuno, secondo il Tar, può avere, poi, la connota

zione «prevalentemente pratica» delle funzioni espletabili dei pe riti ed esperti delle camere di commercio (come previsto dal

regolamento tipo) posto che, nella fattispecie, da una parte il

livello di complessità crescente in materia, nonché le gravi san

zioni previste dall'ordinamento anche in caso di inadempimenti formali a carico dei contribuenti, impongono che l'attività di

consulenza fiscale venga esercitata solo da professionisti for

malmente appartenenti al relativo ordine professionale, con le

garanzie in termini di competenze che ciò comporta; dall'altra

parte non è secondario che, nello stesso ambito di competenze

(seppure a livello inferiore), l'ordinamento già consente l'attivi

tà di un'altra categoria di professionisti, quella dei ragionieri e periti commerciali, la cui competenza tecnica in materia di

tributi può estrinsecarsi in perizie contabili e «consulenze» (art. 1 d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1068).

La motivazione indicata è censurata dalle amministrazioni ap

pellanti, con adesione dell'associazione periti ed esperti tributa

ri, con il rilievo secondo cui il regolamento per la formazione

del ruolo dei periti e degli esperti è stato già da tempo approva to con d.m. 4 gennaio 1954, con allegazione del testo approvato di un unico tipo delle categorie e subcategorie previste, tra le

quali, alla cat. XXII «attività varie», era ricompresa la subcate

goria «tributi».

II nuovo regolamento emanato con d.m. 29 dicembre 1979

aveva, poi, lasciato inalterato il precedente elenco tipo perché sul punto, per esplicita disposizione dell'art. 2, 2° comma, rin

viava a quello allegato al regolamento di cui al citato d.m. 4

gennaio 1954.

La camera di commercio di Milano, pertanto, legittimamente ed in piena corrispondenza con le determinazioni in precedenza

indicate, con la deliberazione impugnata, avrebbe adottato il

nuovo regolamento tipo inserendo nella categoria XXV «fun

zioni varie» la subcategoria n. 17 «consulenze fiscali»; delibera

zione a sua volta approvata con d.m. del 5 novembre 1981 del

ministro di grazia e giustizia, senza obiezioni in merito alla espres sione «consulenza fiscale» ritenuta una mera esemplificazione della subcategoria prevista nello stesso elenco tipo con l'espres sione «tributi».

Secondo le amministrazioni appellanti, inoltre, l'art. 2 d.m.

29 dicembre 1979, implicitamente richiamato nella delibera im

pugnata, avrebbe avuto cura di stabilire che «i periti e gli esper

ti» iscritti nel ruolo, potevano esplicare solo funzioni di caratte

re prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32,

n. 3, t.u. approvato con r.d. 20 settembre 1934 n. 2011, di

quelle attività professionali per le quali era prevista l'iscrizione

in appositi albi. Con la conseguenza che deve escludersi ogni contrasto con l'art.

32 r.d. 2011/34 in quanto le competenze dei periti ed esperti sono

da considerare residuali rispetto alle attività proprie degli iscritti

nei previsti appositi albi, consistendo, essenzialmente, in attività

di natura esecutiva che, nel loro solo ambito, consentono di rite

nere sussistente «un'autonoma e specifica professionalità». Cosi riassunti i termini della controversia, ritiene il collegio

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PARTE TERZA

che l'appello sia infondato e che pertanto la sentenza impugna ta meriti di essere confermata.

L'art. 2 d.m. 4 gennaio 1954, da cui trae origine la delibera

zione della camera di commercio di Milano oggetto di ricorso, come già osservato, prevede esplicitamente che i periti e gli esper

ti, di cui agli elenchi dalla stessa formati, non possono esercita

re le attività professionali per le quali sussistono appositi albi

regolati da specifiche disposizioni ai sensi dell'art. 32 t.u. di cui al r.d. 20 settembre 1934 n. 2011.

Ai fini, quindi, di verificare la legittimità della delibera impu gnata, con relativo decreto ministeriale di ricezione, di modifica

delle categorie e subcategorie del ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Milano, limitatamente alla configurazione della

categoria dei consulenti fiscali, occorre stabilire se le attività,

per le categorie medesime consentite, ineriscano alle materie tri

butarie propriamente dette e come tali rientrino in quelle riser

vate agli iscritti agli ordini professionali dei dottori commercia

listi, ovvero dei ragionieri e periti commerciali.

Ed in proposito il collegio non può non considerare che, con

trariamente a quanto dedotto col proposto appello, la tenuta

delle scritture contabili, la redazione e presentazione della di

chiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva — che costituisco

no il nucleo essenziale delle competenze attribuite alla prevista

categoria dei consulenti tributari — implichi un'esplicazione di

funzioni non di carattere essenzialmente pratico, per cui se ne

debba escludere la loro attribuzione agli iscritti degli appositi albi professionali.

In effetti, ad opinione del collegio, la redazione di una di

chiarazione tributaria non consiste, come preteso dalle ammini

strazioni, nella mera compilazione dei stampati, ovvero nella

sola riproduzione di semplici notizie anagrafiche o comunque deducibili da dati certi ed obiettivi forniti dal soggetto passivo d'imposta; implicando, invece, come del resto la tenuta delle

scritture contabili, un'attività preventiva di individuazione, in

terpretazione ed applicazione di una normativa, quale quella

fiscale, complessa, di difficile interpretazione, molto articolata

e spesso contraddittoria.

La denuncia di imposta, inoltre, nel sistema vigente, ha una

valenza ben superiore a quanto dedotto dalle appellanti stesse, atteso che si inserisce in un sistema fondato essenzialmente su

di una autodeterminazione dell'onere tributario (fatti salvi i suc

cessivi controlli), scaturendo da essa i dati di prima imposizio

ne, con possibile aggravio al contribuente, la cui denuncia do

vesse risultare falsa o comunque non del tutto veritiera, gravi

responsabilità di carattere anche penale. Ne deriva che la redazione della denuncia dei redditi non può

configurarsi come un'attività secondaria o di semplice ausiliari

tà alle attività imprenditoriali propriamente dette; costituendo, al contrario, un'attività altamente responsabile, come peraltro risulta dalla normativa in vigore in numerosi paesi della Cee, da estendersi presumibilmente in tempi brevi anche al nostro

ordinamento, secondo cui le denunce tributarie devono essere redatte con l'ausilio di un esperto (vero) fiscale che le sottoscri

ve insieme al contribuente assumendosi anche, ciascuno per suo

conto, le relative responsabilità.

Analogo discorso va fatto, ad opinione del collegio, per quanto

riguarda, poi, l'attività di tenuta dei libri contabili e di registra zione negli stessi di atti e pagamenti tasse, che presuppone, an

ch'essa, il possesso di requisiti di competenza e preparazione non compatibili con l'attribuzione del carattere meramente au siliario ed esecutivo che le amministrazioni appellanti hanno in

teso sottolineare.

Anche in relazione a siffatte attività, si impone spesso l'ap

plicazione di una legislazione complessa, se non confusa e con

traddittoria, per cui si richiede un grado di preparazione, oltre

che di una assunzione di responsabilità, che non può essere for nita dagli esperti per come intende individuarli la camera di

commercio di Milano.

In conclusione, il collegio ritiene che l'attività intellettuale nella

materia dei tributi, proprio per la complessità della materia stessa e per le conseguenze che ne possono derivare al contribuente, non può che essere riservata agli iscritti negli albi professionali che implica l'abilitazione a trattarla.

Che se, poi, residua un'attività meramente esecutiva o di sup

porto della attività anzidetta (es. consegna materiale delle de

nunzie, scritturazione materiale di dati nelle scritture contabili) siffatta attività può essere esplicata liberamente a prescindere dalla inclusione in un apposito elenco degli esperti della camera di commercio.

Il Foro Italiano — 1994.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 4 maggio 1993, n. 522; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Gobbi (Aw. Carpi

nella) c. Comune di Montelparo. Ordina l'ottemperanza di

Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 758.

Espropriazione per pubblico interesse — Opera pubblica — Stra

da incompleta e dissestata — Accessione invertita — Esclu

sione (Cod. civ., art. 934, 936, 938, 2043; 1. 27 ottobre 1988 n. 458, concorso dello Stato nelle spese degli enti locali in

relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di espro

prio, art. 3).

Non è configurabile l'accessione invertita di un fondo a favore

dell'amministrazione, per carenza del requisito di irreversibile

destinazione ad opera pubblica, qualora una strada, realizza

ta con l'occupazione di una proprietà privata, si presenti in

completa e in precarie condizioni di manutenzione, avendo

per altro verso l'amministrazione tenuto un comportamento

incompatibile con la volontà di considerarla opera pubblica. (1)

Diritto. — (Omissis). A seguito della decisione interlocutoria

di questa sezione in data 15 luglio 1992, n. 678 questa sezione

ha ordinato al compartimento viabilità Anas di Ancona, in per sona del suo dirigente, di redigere apposita dettagliata relazione

al fine di precisare inequivocabilmente, anche a mezzo di carto

grafie, la natura e l'entità degli interventi disposti dall'ammini

strazione comunale, eseguiti od ancora in corso, per la sistema

zione o (nuova) costruzione della contestata strada «Coste», di

cui alla dee. 758/91 in relazione alle aree di proprietà dei ri

correnti.

L'amministrazione ha adempiuto a tale incombente con la

relazione redatta il 18 settembre 1992 dal dr. ing. Amleto Pa

squini, funzionario dell'Anas all'uopo incaricato dal proprio capo

compartimentale. In detta relazione si è, tra l'altro, accertato che:

a) mediante i lavori in questione il comune ha proceduto alla

costruzione di un nuovo tronco stradale, che congiunge la stra

da provinciale Val d'Aso-Montelparo con il complesso denomi nato «La Ginestra», già collegato alla medesima strada provin ciale mediante la preesistente via comunale «Coste»;

b) la nuova strada è lunga m. 436, larga m. 7 di cui 6 costi

tuiscono il piano viabile che è semplicemente sterrato e non bi

tumato;

c) lo stato di manutenzione della suddetta strada è scarso (si notano alcuni solchi e dissesti del piano viabile dovuti princi

palmente all'azione erosiva delle acque meteoriche sviluppatasi nel periodo intercorrente dalla costruzione della strada ad oggi);

d) il nuovo tronco di strada si sviluppa in gran parte nelle

proprietà dei ricorrenti che vengono suddivise in due parti per la presenza del tronco stradale in argomento.

Resta pertanto dimostrato in punto di fatto che l'opera è in

completa e risulta mancare dei requisiti per poterla ricondurre

ad un'opera pubblica, trattandosi più che altro di «stradella» o «tratturo» interpoderale.

Del resto, la stessa amministrazione comunale di Montelpa

ro, anziché effettuare operazioni di manutenzioni sul nuovo trac

ciato, risulta avere viceversa operato interventi sulla preesisten te via «Coste», per renderla più agibile.

Lo stesso consiglio comunale di Montelparo, nelle delibere adottate a seguito della eseguenda decisione 24 ottobre 1991, n. 88 e 31 ottobre 1991, n. 94, non ha risolto il quesito se la

strada in questione rivesta a tutt'oggi un pubblico interesse, con

fi) Secondo Cass. 28 dicembre 1993, n. 12868, in questo fascicolo, parte prima, l'irreversibile destinazione del fondo ad opera pubblica, idonea a determinare l'acquisto della proprietà a favore dell'ente occu

pante, non è incompatibile con la possibilità di ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi interventi eversivi. Nella pronun cia in epigrafe sembra farsi riferimento ad un diverso criterio, incline a soggettivare il comportamento dell'amministrazione, dandosi rilevan za ad una volontà pubblica, manifestata a posteriori, di dismettere l'o

pera (e desumibile dalla carenza di manutenzione dell'opera stradale, e dal potenziamento di altra viabilità), della quale, tuttavia, non è dato rilevare dalla motivazione (ma non è escluso) se in origine sussistessero i presupposti per configurare l'occupazione appropriativa: ad ulteriore conferma dell'estrema difficoltà di identificare, nella realtà pratica, la sussistenza dei presupposti cui è legato il trasferimento di proprietà alla mano pubblica, e l'identificazione del momento in cui ciò avvenga (in tema, v. Cass. 13 gennaio 1994, n. 301, Foro it., 1994, I, 302, con nota di richiami).

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