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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres....

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sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini (Avv. Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano, Regione Toscana (Avv. Predieri), Soc. Acqua e Terme di Uliveto (Avv. Giannini); Comune di Vicopisano (Avv. Merusi) c. Conforti, Redini, Regione Toscana. Annulla T.A.R. Toscana 6 agosto 1983, nn. 724 e 727 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 205/206-209/210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179301 . Accessed: 24/06/2014 20:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Tue, 24 Jun 2014 20:34:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini (Avv. Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano,

sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini(Avv. Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano, Regione Toscana (Avv. Predieri), Soc.Acqua e Terme di Uliveto (Avv. Giannini); Comune di Vicopisano (Avv. Merusi) c. Conforti,Redini, Regione Toscana. Annulla T.A.R. Toscana 6 agosto 1983, nn. 724 e 727Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 205/206-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179301 .

Accessed: 24/06/2014 20:34

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Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini (Avv. Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano,

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Dal che consegue — con riferimento agli appelli di cui agli altri ricorsi nn. 1095/86 e 1522/86 avverso la sentenza del T.A.R.

per l'Abruzzo (L'Aquila) n. 148/86 con la quale è stato annullato

il predetto atto di approvazione — la evidente improcedibilità

degli appelli medesimi per sopravvenuto difetto d'interesse (e, ov

viamente, l'assorbimento dell'appello incidentale spiegato dai sig. Clerico e Scurti nell'ambito del ricorso n. 1522/86).

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini (Avv.

Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano, Regione To

scana (Avv. Predieri), Soc. Acqua e Terme di Uliveto (Avv.

Giannini); Comune di Vicopisano (Avv. Merusi) c. Conforti,

Redini, Regione Toscana. Annulla T.A.R. Toscana 6 agosto

1983, nn. 724 e 727.

Giustizia amministrativa — Appello — Motivi concernenti solo

il provvedimento impugnato in primo grado — Ammissibilità.

Giustizia amministrativa — Appello — Proposizione in via prin

cipale — Ammissibilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 333,

335). Edilizia e urbanistica — Cava — Divieto di coltivazione — Nor

ma di programma di fabbricazione — Legittimità (R.d. 29 lu

glio 1927 n. 1443, norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, art. 1; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 7; 1. 19 novembre 1967

n. 1187, modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 ago sto 1942 n. 1150, art. 1; 1. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 1; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 80).

Edilizia e urbanistica — Cava — Coltivazione — Contrasto con

norma di programma di fabbricazione adottato — Misura di

salvaguardia — Legittimità (L. 3 novembre 1952 n. 1902, mi

sure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani

regolatori, art. unico; 1. 5 luglio 1966 n. 517, modifica alla

1. 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni, e nuove

norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in penden za dell'approvazione dei programmi di fabbricazione, art. 2).

È ammissibile l'appello i cui motivi investano solo il provvedi mento impugnato in primo grado e non anche la sentenza del

tribunale amministrativo regionale. (1) È ammissibile l'appello che l'amministrazione resistente abbia pro

posto in via principale dopo aver già ricevuto la notificazione

dell'appello presentato dal ricorrente, se ambedue siano stati

riuniti. (2)

(1) La motivazione richiama espressamente sul punto Cons. Stato, ad.

plen., 21 ottobre 1980, n. 37, Foro it., 1981, III, 144, con nota di richia

mi, che pare influenzare le successive conformi emanate dalle singole se

zioni: v. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 1983, n. 141, id., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 574; sez. VI 26 ottobre 1982, n. 517,

ibid., n. 575; sez. V 29 maggio 1981, n. 223, id., Rep. 1981, voce cit., n. 662; sez. VI 3 aprile 1981, n. 117, ibid., n. 664; sez. IV 4 novembre

1980, n. 1057, ibid., n. 663; in particolare sez. V 5 marzo 1982, n. 184,

id., Rep. 1982, voce cit., n. 616, richiede la necessaria riproposizione in appello delle singole censure di illegittimità; v. anche sez. V 21 maggio

1982, n. 428, ibid., n. 617, che ritiene ammissibile l'appello anche quan do venga dedotta solamente l'ingiustizia della sentenza. La questione for

male dell'ammissibilità dell'appello contro il provvedimento impugnato in primo grado e/o contro la sentenza del T.A.R. introduce, almeno sul

piano strumentale, ad altra questione, ampiamente trattata anche in dot

trina, inerente alla determinazione dell'oggetto dell'appello nel processo

amministrativo, su cui v. Spagnuolo Vigorita, L'appello al Consiglio di Stato in un recente progetto di riforma del processo amministrativo,

in Dir. proc. ammin., 1985, 513; Lubrano, Il processo amministrativo

di appello, 1983; M. Nigro, Giustizia amministrativa, 1983, 416 ss.

(2) Giurisprudenza conforme: v. Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 1986,

n. 648, Foro it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, nn. 764, 765;

Il Foro Italiano — 1988.

È legittima la norma del programma di fabbricazione di un co

mune che, con adeguata motivazione, vieta la coltivazione di

cave in determinate zone del territorio comunale, al fine di evi

tarne la deturpazione. (3) È legittimo il provvedimento col quale il sindaco di un comune,

in pendenza dell'approvazione del programma di fabbricazio

ne, applica la misura di salvaguardia alla coltivazione di una

cava, in quanto in contrasto col programma stesso. (4)

sez. IV 1° agosto 1985, n. 327, id., Rep. 1985, voce cit., n. 708; sez. V 2 aprile 1985, n. 186, ibid., n. 709; sez. V 11 febbraio 1985, n. 2, ibid., n. 705; sez. VI 4 dicembre 1984, n. 688, ibid., n. 678; sez. V 18

giugno 1984, n. 470, id., Rep. 1984, voce cit., n. 548; sez. V 26 marzo

1984, n. 265, ibid., n. 140; sez. IV 25 marzo 1983, n. 165, id., Rep. 1983, voce cit., n. 150; sez. IV 21 giugno 1982, n. 398, id., Rep. 1982, voce cit., n. 764; sez. IV, 28 agosto 1981, n. 677, id., Rep. 1981, voce

cit., n. 168; v. pure ad. plen. 18 luglio 1983, n. 20, id., 1984, III, 26, con nota di richiami, circa l'inammissibilità dell'appello incidentale in

quanto tardivamente proposto dal ricorrente in primo grado parzialmente soccombente oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza

appellata da esso stesso effettuata, se l'interesse deriva dalla sentenza, e non dalla proposizione dell'appello principale.

Il decisum della massima rappresenta solamente un aspetto dell'ampio dibattito dottrinale che riguarda l'appello incidentale nel processo ammi

nistrativo: cfr. Villata, Ancora in tema di appello incidentale, in Dir.

proc. ammin., 1986, 143; Lubrano, Osservazioni in tema di appello inci

dentale, id., 1984, 237; Villata, Incertezze in tema di appello incidentale

nel processo amministrativo, ibid., 159.

(3) Circa i rapporti tra pianificazione urbanistica ed attività estrattiva, la giurisprudenza pare ancorata ad alcuni consolidati principi: a) l'attra

zione nell'ambito dell'urbanistica di materie, quali l'ambiente naturale

e la sua trasformazione, che, al di fuori della programmazione, costitui

scono oggetto di discipline specifiche: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 no

vembre 1985, n. 620, Foro it., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 196; b) la legittimità di norme contenute negli strumenti urbanistici

dirette a disciplinare l'attività estrattiva di coltivazione di cave: cfr. Cons.

Stato, sez. IV, 27 giugno 1986, n. 453, ibid., n. 209; in relazione alla

concreta individuazione di un pubblico interesse: cfr. Cons. Stato, sez.

VI, 1° agosto 1986, n. 592, ibid., voce Miniera, n. 10; v. anche Cerulli

Irelli, Pianificazione territoriale e interessi minerari, in Regioni, 1985,

592; Di Giacomo, Sulla disciplina urbanistica delle cave, id., 1983, 1335;

c) la prevalenza dell'interesse urbanistico sull'interesse allo sfruttamento

di cave e miniere: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 1984, n. 571, Foro

it., 1985, III, 158, con nota di richiami; sez. VI 19 dicembre 1984, n.

723, id., Rep. 1985, voce cit., n. 11; T.A.R. Toscana 18 maggio 1983, n. 130, id., Rep. 1984, voce Edilizia e urbanistica, n. 164; v. anche Trai

na, Pianificazione urbanistica e attività estrattive, id., 1982, III, 352; Travi, Il Consiglio di Stato circoscrive il rilievo urbanistico delle attività di cava

alla tutela ambientale, in Regioni, 1982, 711; d) la sottoposizione dell'at

tività di coltivazione di cava al regime autorizzatorio di competenza re

gionale: il regime concessorio sarebbe necessario solamente per l'esecuzione

di lavori e di opere edificatorie: cfr. Cass. 11 marzo 1985, Bernabovi, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 455; 6 febbraio 1985, Vispi, ibid., n.

456; 4 febbraio 1985, Colleoni, ibid., n. 457; Cons. Stato, sez. II, 8 ago sto 1984, n. 745, ibid., n. 459; da tali enunciazioni la giurisprudenza trae i criteri individuatori per escludere le opere assoggettate a concessio

ne edilizia, come lo sbancamento del terreno: v. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 1986, n. 700, ibid., n. 460; l'apertura e la coltivazione di

una cava di pietre: v. T.A.R. Abruzzo 2 maggio 1984, n. 211, id., Rep.

1985, voce cit., n. 466. La questione di legittimità costituzionale delle

norme autorizzatorie per l'attività di coltivazione di una cava è stata di

chiarata non fondata da Corte cost. 1° febbraio 1982, n. 7, id., 1982,

I, 1834, ribadita da Corte cost., ord. 29 dicembre 1983, n. 357, id., Rep.

1984, voce cit., n. 363.

(4) In termini non risultano precedenti specifici: sui limiti di applicabi lità delle misure di salvaguardia in relazione alle attività vietate o discipli nate dagli strumenti urbanistici, v. Cass. 11 novembre 1985, n. 5505,

Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n. 438. Con particolare riferimento ai poteri sindacali in materia di vigilanza sulle attività estrat

tive, v. M. Sica, Vigilanza sulle attività estrattive e poteri urbanistici del

sindaco, in Regioni, 1986, 929. In tema di individuazione del contenuto

del programma di fabbricazione, v. A. Crosetti, Programma di fabbri

cazione, voce del Novissimo digesto, appendice, 1986, VI, 21.

Sui rapporti tra disciplina urbanistica e disciplina delle attività estratti

ve, v. anche i riferimenti in nota a T.A.R. Emilia-Romagna 19 dicembre

1986, n. 640, Foro it., 1988, III, 52.

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PARTE TERZA

Diritto. — Per l'evidente connessione, oggettiva e soggettiva, i quattro ricorsi, indicati in epigrafe, vanno riuniti ed esaminati

congiuntamente.

1) Il comune di Vicopisano eccepisce, preliminarmente, l'inam

missibilità dell'atto di appello proposto dalle ditte Secav e Conforti.

Rileva che tutti i motivi d'appello, dalle stesse dedotti, costitu

scono mera reiterazione delle censure proposte, nei gravami di

primo grado, avverso gli atti ivi impugnati. Ne conseguirebbe che i motivi in questione, mirando a censu

rare, ancora una volta, gli atti oggetto del primo gravame e non

già, come s'imporrebbe nel grado d'appello, la decisione impu

gnata, dovrebbero ritenersi non proponibili. L'eccezione è infondata e come tale va respinta. È ammissibile, infatti, l'appello le cui censure consistono, esclu

sivamente, in una mera riproposizione dei motivi già dedotti e

disattesi in primo grado, senza che sia necessaria alcuna apposita censura di critica della sentenza impugnata, in quanto la proposi zione dell'appello comporta, ex se, il riesame della sentenza ap

pellata (ad. plen. 21 ottobre 1980, n. 37, Foro it., 1981, III, 144).

Sempre in via preliminare, le ditte Conforti e Secav eccepisco

no, poi, l'inammissibilità, ovvero la improcedibilità, degli atti di

appello del comune di Vicopisano di cui ai ricorsi nn. 255 e 256.

Rilevano che, poiché alla data di notifica del gravame il comu

ne aveva già ricevuto la notificazione dell'appello principale, di

esse resistenti, il solo modo per impugnare la decisione del T.A.R.

Toscana era quello di proporre appello incidentale, non essendo

consentito agire nuovamente in via principale. Anche tale eccezione è infondata e va respinta. E invero, l'esi

genza di concentrazione dei giudizi d'appello, aventi per oggetto la stessa sentenza, si realizza, in pari misura, sia attraverso il

regime delle impugnazioni incidentali (art. 333 c.p.c.), sia facen

do luogo alla riunione degli appelli separati, eventualmente pro

posti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.); pertanto, ove

attraverso la riunione degli appelli sia raggiunto lo scopo del si

multaneus processus, cui è preordinata la disposizione dell'art.

333 c.p.c., l'inosservanza delle modalità e dei termini per l'impu

gnazione incidentale non assume alcun rilievo, in quanto la viola

zione della norma processuale non è suscettibile di produrre l'effetto negativo (decisioni separate, ed eventualmente contra

stanti, su appelli contro la stessa sentenza), a prevenire il quale l'onere del simultaneus processus è imposto (sez. VI 4 dicembre

1984, n. 688, id., Rep 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 678).

2) Con il proposto appello, le ditte Secav e Conforti hanno

dedotto, in primo luogo, una complessa serie di censure relative

a «tutti gli atti generali ed i provvedimenti emessi dalla regione

Toscana, dal comune di Vicopisano e dal suo sindaco».

Sussisterebbe, in particolare, secondo le appellanti: 1/A: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi urbanistiche:

art. 7, 26, 31, 32 e 41 1. 17 agosto 1942 n 1150; art. 1, 3, 4,

5, 10 e 15 1. 27 gennaio 1977 n. 10, in quanto la legislazione urbanistica, sia statale, sia regionale, non sarebbe applicabile alle

cave.

1/B: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi di decentra

mento amministrativo: 1. 22 luglio 1975 n. 382 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, anche in riferimento all'art. 22 1. reg. Toscana 24

agosto 1977 n. 60, in quanto la normativa sul decentramento ha

trasferito, in via esclusiva, alle regioni la regolamentazione relati

va alle cave.

1/C: Violazione delle stesse norme indicate sotto il superiore

capo 1/B e/o loro falsa applicazione, in relazione, interpretativa od applicativa, di quelle di cui alla 1. reg. Toscana 30 aprile 1980

n. 36 ed al d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8, in quanto la indicata

1. reg. Toscana ha ribadito la riserva della inderogabile compe tenza regionale esclusiva in materia di esercizio di cave.

1/D: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi di protezione delle bellezze naturali: 1. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, 2, 4-8,

10, 13 e 14; r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, art. 1, 11, 12, 16, 23-26; 1. 29 gennaio 1975 n. 5; 1. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17; d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8; 1. 24 febbraio 1975 n. 16, art. 1 e 2; 1.

reg. Toscana 2 novembre 1979 n. 52 e 25 gennaio 1980 n. 10

e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, in quanto la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali non è stata trasferita alla competenza della regione.

Il Foro Italiano — 1988.

1/E: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi disciplinative delle attività estrattive: r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, art. 45; d.p.r. 28 giugno 1955 n. 620; 1. reg. Toscana 24 luglio 1977 n. 60, art.

22 1. reg. Toscana 30 aprile 1980 n. 36, art. 1, 2, 6, 11-17 e

20, in quanto la normativa sulle cave costituisce uno ius singulare non derogabile o surrogabile da norme particolari introdotte a

tutela di diversi interessi particolari.

Concretamente, le appellanti si dolgono del fatto che il pro

gramma di fabbricazione del comune di Vicopisano — in contra

sto con tutta la normativa in precedenza richiamata — contenga una regolamentazione dell'attività di cava. Lamentano, altresì',

che il comune non abbia ritenuto di accogliere le loro istanze,

tese ad ottenere una variante allo strumento urbanistico, al fine

di poter proseguire nello svolgimento dell'attività estrattiva.

Quanto alla prima doglianza, va rilevato che l'adunanza plena

ria di questo Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della

disciplina urbanistica dell'attività estrattiva, contenuta nel piano

regolatore generale per fini di tutela paesistica ed ambientale (ad.

plen. 9 marzo 1982, n. 3, id., 1982, III, 289).

Principio estensibile anche ai programmi di fabbricazione, at

tesa la loro piena e completa equiparazione rispetto ai piani rego latori generali (ad. plen. 8 luglio 1980, n. 28, id., 1980, III, 535).

A tale conclusione, che il collegio ritiene di dover ribadire, l'a

dunanza plenaria è pervenuta osservando che la introduzione nel

nostro ordinamento degli strumenti di pianificazione urbanistica

fu, originariamente, operata con riguardo alla sola attività edili

zia, inerente i nuclei abitati e che entro tali limiti di oggetto tali

strumenti vennero, per lungo tempo, mantenuti.

Una prima, sostanziale, innovazione nella materia si ebbe con

la I. 17 agosto 1942 n. 1142, il cui art. 7 stabiliva, al 1° comma, che il piano regolatore generale dovesse considerare la totalità

del territorio comunale, anche se continuava a limitare il suo am

bito d'intervento alla sola attività edificatoria propriamente detta.

Siffatta limitazione veniva, peraltro, soppressa con la 1. 19 no

vembre 1968 n. 1187, la quale, all'art. 1, alla necessaria conside

razione da parte del piano dell'intero territorio comunale,

aggiungeva la prescrizione che lo stesso dovesse, tra l'altro, indi

care i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambien

tale e paesistico. In tal modo, come ha sottolineato l'adunanza plenaria, allo

sganciamento, avvenuto nel 1942, dei piani regolatori generali dal

loro originario stretto riferimento ai nuclei abitati, si aggiungeva l'ulteriore elemento della loro incidenza anche su parti inedificate

e inedificabili del territorio comunale, in funzione di difesa da

possibili fattori pregiudiziali di qualunque tipo; e, pertanto, an

che diversi dall'attività edificatoria propriamente detta.

A quanto precede va, poi, aggiunto che, parallelamente, anche

la nozione di urbanistica andava progressivamente evolvendosi;

particolarmente, poi, con la 1. 28 gennaio 1977 n. 10, che, all'art.

1, considerava, in un unico ambito, la trasformazione urbanistica

e l'edilizia del territorio; e soprattutto con il d.p.r. 24 luglio 1977

n. 616 che, all'art. 80, definiva la materia come disciplina dell'u

so del territorio comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, nor

mativi e gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e

di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell'am

biente.

D'altra parte, neppure è contestabile che l'attività di cava, in

considerazione della sua peculiare incidenza sul suolo, sia da ri

comprendere tra quelle che sono idonee ad incidere negativamen te sull'ambiente e sul paesaggio.

Si deve, quindi, ritenere legittima la disciplina urbanistica del

l'attività estrattiva di cava... contenuta nel piano regolatore gene rale adottato dal comune, o in altro strumento di programmazione

urbanistica, sia in quanto espressamente disponga il divieto di

attività dirette alla trasformazione ambientale dei luoghi, quale sicuramente è la coltivazione di cave, sia in quanto preveda desti

nazioni urbanistiche e pertanto utilizzazioni del territorio comu

nale, rispondenti al preminente interesse della collettività ed

incompatibili con le mutazioni territoriali conseguenti all'attività

in questione, che risultano, conseguentemente, illegittime (sez. VI

19 dicembre 1984, n. 723, id., Rep. 1985, voce Miniera e cava, n. 10). Né rileva la circostanza, di cui al motivo di ricorso

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

indicato sub 1/E — che pertanto va respinto — secondo il quale sussiste una specifica regolamentazione delle cave, che costitui

rebbe uno ius singulare, non derogabile o surrogabile da altre

norme, eventualmente previste per la tutela di diversi interessi.

Va, infatti, tenuto presente che la regolamentazione di cui al

r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, cui si riferiscono le appellanti, «pre senta una connotazione strettamente setoriale; e cioè a dire mira

a disciplinare l'attività estrattiva di cave unicamente in relazione

alla sua attinenza all'interesse (pubblico) dello sfruttamento dei

minerali nazionali» (ad. plen. 9 marzo 1982, n. 3, cit.) non esclu

dendo, pertanto, che limitazioni all'attività stessa possano essere

imposte in relazione alla tutela di altri interessi.

Consegue anche, da quanto precede, la piena ininfluenza dei

rilievi di cui al motivo indicato sub 1/D, secondo il quale la tute

la del paesaggio e delle bellezze naturali non è stata oggetto di

trasferimento alle regioni restando attribuita alla competenza sta

tale; in quanto la circostanza non esclude che essa possa formare

oggetto della disciplina contenuta nell'attività pianificatoria co

munale la quale, come già rilevato, può attrarre nell'ambito ur

banistico materie che, quali il paesaggio e l'ambiente naturale, al di fuori della programmazione, costituiscono oggetto di speci fica ed autonoma disciplina (sez. VI 29 novembre 1985, n. 620,

id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 196). Dal che deriva l'infondatezza del motivo del proposto appello.

Neppure, poi, le conclusioni indicate possono ritenersi contrad

dette dalla legislazione della regione Toscana in materia di cave.

(Omissis) Le imprese appellanti hanno ancora dedotto, con i motivi d'im

pugnazione indicati sub III del proposto ricorso, eccesso di pote re per mancanza o insufficienza di motivazione e/o di illogicità,

ingiustizia manifesta e/o travisamento dei fatti.

Lamentano, in particolare: 1) che vi è stata mancanza di moti

vazione sull'inclusione dell'insediamento e delle attività da esse

espletate nell'ambito delle opere che lo strumento urbanistico in

tendeva sopprimere; 2) mancanza di motivazione ed illogicità ed

ingiustizia manifesta nella determinazione comunale di far cessa

re ogni attività produttiva in contrasto, peraltro, con l'avviso del

la commissione regionale tecnico-amministrativa, favorevole invece

al mantenimento dell'attività estrattiva; 3) mancanza di ogni mo

tivazione in merito al presunto pregiudizio alle bellezze naturali

o paesaggistiche. Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.

Quanto alla mancanza di motivazione lamentata dalle ricorren

ti, va rilevato — come sottolineato dal T.A.R. — che dagli atti

del consiglio comunale, relativi all'adozione del nuovo program ma di fabbricazione, emerge, con estrema chiarezza, che le limi

tazioni poste all'attività estrattiva venivano determinate

dall'esigenza di disciplinare un'attività che era stata di scempio

e deturpazione del territorio.

D'altra parte, poi, occorre, altresì', considerare che trattavasi

di un atto di portata generale, per cui non potevasi pretendere una motivazione più puntuale e specifica rispetto alle posizioni

particolari proprie delle ditte ricorrenti.

Per quanto, poi, attiene all'asserito contrasto tra le determina

zioni del comune ed il parere della commissione regionale tecnico

amministrativa, va tenuto presente — come ancora bene eviden

ziato dal T.A.R. — che, contrariamente all'assunto delle appel

lanti, nel parere della commissione regionale non era specificato che le cave dovessero mantenersi, bensì, che le cave potevano essere accettate, limitatamente all'area dalle stesse al momento

interessata.

Sicché, veniva espressa una valutazione la quale non si poneva in contrasto sostanziale con quanto successivamente stabilito dal

comune, cui peraltro spettava la competenza a provvedere, e che

limitava il mantenimento dell'attività estrattiva ad una parte sol

tanto del territorio coinvolto nell'escavazione.

Né, poi, nei provvedimenti del comune è dato ravvisare alcuna

illogicità, ovvero ingiustizia manifesta o travisamento di fatti, cui

genericamente hanno fatto riferimento le ditte appellanti.

3) Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 724/83, ha, tra l'al

tro, accolto la doglianza formulata, nel quinto motivo del ricorso

n. 1178/80, dalla ditta Conforti ed ha affermato che le misure

di salvaguardia che il sindaco può adottare, ai sensi della 1.

1902/52, non sono suscettibili di applicazione al di fuori delle

Il Foro Italiano — 1988.

ipotesi in cui si tratti della realizzazione di un'opera edilizia in

senso tecnico; e quindi, che debbono restarne escluse le altre for

me di trasformazione urbanistica di carattere non edilizio, doven

dosi, nel caso di specie, ricorrere agli strumenti previsti dagli art.

12 e 17 1. reg. Toscana 36/80.

Ha annullato, pertanto, l'ordinanza del sindaco di Vicopisano n. 1926 del 26 aprile 1980, con la quale, in applicazione delle

misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo

strumento urbanistico, veniva stabilito che l'attività estrattiva do

veva essere contenuta nei limiti, di cui alla planimetria allegata, e costituente la zona D considerata produttiva.

La determinazione del T.A.R. è stata oggetto di impugnazione da parte del comune di Vicopisano, il quale ha sottolineato che

la nozione relativa all'urbanistica non si identifica più, da tempo, con la sola edilizia, costituendo, piuttosto, «un fulcro di attrazio

ne cui fanno capo molteplici altre materie e submaterie».

All'appello resiste la ditta Conforti che contesta la concezione

«panurbanistica» affermata dal comune e che vorrebbe attrarre

nella disciplina del territorio, generale o particolare, anche l'e

strazione di materiale lapideo dalle cave, nella assiomatica e ge nerica supposizione che essa comporti, in ogni caso, trasformazione

o deterioramento dell'ambiente.

Nella materia avrebbe vigore, invece, la 1. reg. Toscana 36/80;

ond'è che ai poteri ed alle competenze dalla stessa indicate occor

re riferirsi; ed in particolare agli art. 12 e 17, i quali stabiliscono

una competenza in materia del consiglio comunale.

L'appello proposto dal comune di Vicopisano è fondato e co

me tale va accolto.

Si è già riferito precedentemente in merito all'evoluzione della

legislazione relativa al contenuto degli strumenti urbanistici co

munali e sulla dilatazione della pianificazione urbanistica, che ha

finito con l'identificarsi con la pianificazione di tutto il territorio

del comune, in relazione non soltanto all'interesse connesso al

l'attività edificatoria propriamente detta, bensì anche ad altri, di

versi e molteplici, interessi che sono comunque correlati alla

salvaguardia del territorio.

Già in tale ottica appare gravemente riduttivo limitare l'appli cabilità delle misure di salvaguardia, previste dalla 1. 1902/52,

alla sola attività edilizia in senso stretto, non estendendola a tutte

le altre forme di utilizzazione del territorio che sono, anch'esse,

specifico oggetto di pianificazione territoriale. Con riferimento,

peraltro, alla regione Toscana è, poi, risolutivo il richiamo al

l'art. 3 1. reg. 24 febbraio 1978 n. 16, sui programmi di fabbrica

zione, la quale stabilisce che le misure di salvaguardia di cui alla

1. 3 novembre 1952 n. 1092 e successive modificazioni sono estese

a tutte le previsioni dei programmi di fabbricazione e non soltan

to, quindi, a quelle concernenti l'attività edificatoria propriamen

te detta. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 1° agosto 1986,

n. 616; Pres. Buscema, Est. Noccelli; Pres. cons, ministri e

altri (Avv. dello Stato Massella) c. Trani e altri (Avv. Russo,

Bellini, Cocchetti). Conferma T.A.R. Lazio, sez. Ili, 8 apri

le 1983, n. 320.

Sanità pubblica — Casse mutue malattia — Commissari liquida

tori — Determinazione della indennità di carica — Illegittimità — Fattispecie (D.l. 8 luglio 1974 n. 264, norme per la estinzio

ne dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospe

dalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della

riforma sanitaria, art. 12 bis; 1. 17 agosto 1974 n. 386, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264;

1. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente,

art. 20, 32; d.p.r. 29 aprile 1977, individuazione degli enti e

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