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sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini(Avv. Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano, Regione Toscana (Avv. Predieri), Soc.Acqua e Terme di Uliveto (Avv. Giannini); Comune di Vicopisano (Avv. Merusi) c. Conforti,Redini, Regione Toscana. Annulla T.A.R. Toscana 6 agosto 1983, nn. 724 e 727Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 205/206-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179301 .
Accessed: 24/06/2014 20:34
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Dal che consegue — con riferimento agli appelli di cui agli altri ricorsi nn. 1095/86 e 1522/86 avverso la sentenza del T.A.R.
per l'Abruzzo (L'Aquila) n. 148/86 con la quale è stato annullato
il predetto atto di approvazione — la evidente improcedibilità
degli appelli medesimi per sopravvenuto difetto d'interesse (e, ov
viamente, l'assorbimento dell'appello incidentale spiegato dai sig. Clerico e Scurti nell'ambito del ricorso n. 1522/86).
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 20 novembre 1986, n. 865; Pres. Laschena, Est. Luce; Conforti, Redini (Avv.
Tortorella, Menghini) c. Comune di Vicopisano, Regione To
scana (Avv. Predieri), Soc. Acqua e Terme di Uliveto (Avv.
Giannini); Comune di Vicopisano (Avv. Merusi) c. Conforti,
Redini, Regione Toscana. Annulla T.A.R. Toscana 6 agosto
1983, nn. 724 e 727.
Giustizia amministrativa — Appello — Motivi concernenti solo
il provvedimento impugnato in primo grado — Ammissibilità.
Giustizia amministrativa — Appello — Proposizione in via prin
cipale — Ammissibilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 333,
335). Edilizia e urbanistica — Cava — Divieto di coltivazione — Nor
ma di programma di fabbricazione — Legittimità (R.d. 29 lu
glio 1927 n. 1443, norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, art. 1; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 7; 1. 19 novembre 1967
n. 1187, modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 ago sto 1942 n. 1150, art. 1; 1. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 1; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 80).
Edilizia e urbanistica — Cava — Coltivazione — Contrasto con
norma di programma di fabbricazione adottato — Misura di
salvaguardia — Legittimità (L. 3 novembre 1952 n. 1902, mi
sure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani
regolatori, art. unico; 1. 5 luglio 1966 n. 517, modifica alla
1. 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni, e nuove
norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in penden za dell'approvazione dei programmi di fabbricazione, art. 2).
È ammissibile l'appello i cui motivi investano solo il provvedi mento impugnato in primo grado e non anche la sentenza del
tribunale amministrativo regionale. (1) È ammissibile l'appello che l'amministrazione resistente abbia pro
posto in via principale dopo aver già ricevuto la notificazione
dell'appello presentato dal ricorrente, se ambedue siano stati
riuniti. (2)
(1) La motivazione richiama espressamente sul punto Cons. Stato, ad.
plen., 21 ottobre 1980, n. 37, Foro it., 1981, III, 144, con nota di richia
mi, che pare influenzare le successive conformi emanate dalle singole se
zioni: v. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 1983, n. 141, id., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 574; sez. VI 26 ottobre 1982, n. 517,
ibid., n. 575; sez. V 29 maggio 1981, n. 223, id., Rep. 1981, voce cit., n. 662; sez. VI 3 aprile 1981, n. 117, ibid., n. 664; sez. IV 4 novembre
1980, n. 1057, ibid., n. 663; in particolare sez. V 5 marzo 1982, n. 184,
id., Rep. 1982, voce cit., n. 616, richiede la necessaria riproposizione in appello delle singole censure di illegittimità; v. anche sez. V 21 maggio
1982, n. 428, ibid., n. 617, che ritiene ammissibile l'appello anche quan do venga dedotta solamente l'ingiustizia della sentenza. La questione for
male dell'ammissibilità dell'appello contro il provvedimento impugnato in primo grado e/o contro la sentenza del T.A.R. introduce, almeno sul
piano strumentale, ad altra questione, ampiamente trattata anche in dot
trina, inerente alla determinazione dell'oggetto dell'appello nel processo
amministrativo, su cui v. Spagnuolo Vigorita, L'appello al Consiglio di Stato in un recente progetto di riforma del processo amministrativo,
in Dir. proc. ammin., 1985, 513; Lubrano, Il processo amministrativo
di appello, 1983; M. Nigro, Giustizia amministrativa, 1983, 416 ss.
(2) Giurisprudenza conforme: v. Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 1986,
n. 648, Foro it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, nn. 764, 765;
Il Foro Italiano — 1988.
È legittima la norma del programma di fabbricazione di un co
mune che, con adeguata motivazione, vieta la coltivazione di
cave in determinate zone del territorio comunale, al fine di evi
tarne la deturpazione. (3) È legittimo il provvedimento col quale il sindaco di un comune,
in pendenza dell'approvazione del programma di fabbricazio
ne, applica la misura di salvaguardia alla coltivazione di una
cava, in quanto in contrasto col programma stesso. (4)
sez. IV 1° agosto 1985, n. 327, id., Rep. 1985, voce cit., n. 708; sez. V 2 aprile 1985, n. 186, ibid., n. 709; sez. V 11 febbraio 1985, n. 2, ibid., n. 705; sez. VI 4 dicembre 1984, n. 688, ibid., n. 678; sez. V 18
giugno 1984, n. 470, id., Rep. 1984, voce cit., n. 548; sez. V 26 marzo
1984, n. 265, ibid., n. 140; sez. IV 25 marzo 1983, n. 165, id., Rep. 1983, voce cit., n. 150; sez. IV 21 giugno 1982, n. 398, id., Rep. 1982, voce cit., n. 764; sez. IV, 28 agosto 1981, n. 677, id., Rep. 1981, voce
cit., n. 168; v. pure ad. plen. 18 luglio 1983, n. 20, id., 1984, III, 26, con nota di richiami, circa l'inammissibilità dell'appello incidentale in
quanto tardivamente proposto dal ricorrente in primo grado parzialmente soccombente oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza
appellata da esso stesso effettuata, se l'interesse deriva dalla sentenza, e non dalla proposizione dell'appello principale.
Il decisum della massima rappresenta solamente un aspetto dell'ampio dibattito dottrinale che riguarda l'appello incidentale nel processo ammi
nistrativo: cfr. Villata, Ancora in tema di appello incidentale, in Dir.
proc. ammin., 1986, 143; Lubrano, Osservazioni in tema di appello inci
dentale, id., 1984, 237; Villata, Incertezze in tema di appello incidentale
nel processo amministrativo, ibid., 159.
(3) Circa i rapporti tra pianificazione urbanistica ed attività estrattiva, la giurisprudenza pare ancorata ad alcuni consolidati principi: a) l'attra
zione nell'ambito dell'urbanistica di materie, quali l'ambiente naturale
e la sua trasformazione, che, al di fuori della programmazione, costitui
scono oggetto di discipline specifiche: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 no
vembre 1985, n. 620, Foro it., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 196; b) la legittimità di norme contenute negli strumenti urbanistici
dirette a disciplinare l'attività estrattiva di coltivazione di cave: cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 27 giugno 1986, n. 453, ibid., n. 209; in relazione alla
concreta individuazione di un pubblico interesse: cfr. Cons. Stato, sez.
VI, 1° agosto 1986, n. 592, ibid., voce Miniera, n. 10; v. anche Cerulli
Irelli, Pianificazione territoriale e interessi minerari, in Regioni, 1985,
592; Di Giacomo, Sulla disciplina urbanistica delle cave, id., 1983, 1335;
c) la prevalenza dell'interesse urbanistico sull'interesse allo sfruttamento
di cave e miniere: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 1984, n. 571, Foro
it., 1985, III, 158, con nota di richiami; sez. VI 19 dicembre 1984, n.
723, id., Rep. 1985, voce cit., n. 11; T.A.R. Toscana 18 maggio 1983, n. 130, id., Rep. 1984, voce Edilizia e urbanistica, n. 164; v. anche Trai
na, Pianificazione urbanistica e attività estrattive, id., 1982, III, 352; Travi, Il Consiglio di Stato circoscrive il rilievo urbanistico delle attività di cava
alla tutela ambientale, in Regioni, 1982, 711; d) la sottoposizione dell'at
tività di coltivazione di cava al regime autorizzatorio di competenza re
gionale: il regime concessorio sarebbe necessario solamente per l'esecuzione
di lavori e di opere edificatorie: cfr. Cass. 11 marzo 1985, Bernabovi, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 455; 6 febbraio 1985, Vispi, ibid., n.
456; 4 febbraio 1985, Colleoni, ibid., n. 457; Cons. Stato, sez. II, 8 ago sto 1984, n. 745, ibid., n. 459; da tali enunciazioni la giurisprudenza trae i criteri individuatori per escludere le opere assoggettate a concessio
ne edilizia, come lo sbancamento del terreno: v. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 1986, n. 700, ibid., n. 460; l'apertura e la coltivazione di
una cava di pietre: v. T.A.R. Abruzzo 2 maggio 1984, n. 211, id., Rep.
1985, voce cit., n. 466. La questione di legittimità costituzionale delle
norme autorizzatorie per l'attività di coltivazione di una cava è stata di
chiarata non fondata da Corte cost. 1° febbraio 1982, n. 7, id., 1982,
I, 1834, ribadita da Corte cost., ord. 29 dicembre 1983, n. 357, id., Rep.
1984, voce cit., n. 363.
(4) In termini non risultano precedenti specifici: sui limiti di applicabi lità delle misure di salvaguardia in relazione alle attività vietate o discipli nate dagli strumenti urbanistici, v. Cass. 11 novembre 1985, n. 5505,
Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n. 438. Con particolare riferimento ai poteri sindacali in materia di vigilanza sulle attività estrat
tive, v. M. Sica, Vigilanza sulle attività estrattive e poteri urbanistici del
sindaco, in Regioni, 1986, 929. In tema di individuazione del contenuto
del programma di fabbricazione, v. A. Crosetti, Programma di fabbri
cazione, voce del Novissimo digesto, appendice, 1986, VI, 21.
Sui rapporti tra disciplina urbanistica e disciplina delle attività estratti
ve, v. anche i riferimenti in nota a T.A.R. Emilia-Romagna 19 dicembre
1986, n. 640, Foro it., 1988, III, 52.
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PARTE TERZA
Diritto. — Per l'evidente connessione, oggettiva e soggettiva, i quattro ricorsi, indicati in epigrafe, vanno riuniti ed esaminati
congiuntamente.
1) Il comune di Vicopisano eccepisce, preliminarmente, l'inam
missibilità dell'atto di appello proposto dalle ditte Secav e Conforti.
Rileva che tutti i motivi d'appello, dalle stesse dedotti, costitu
scono mera reiterazione delle censure proposte, nei gravami di
primo grado, avverso gli atti ivi impugnati. Ne conseguirebbe che i motivi in questione, mirando a censu
rare, ancora una volta, gli atti oggetto del primo gravame e non
già, come s'imporrebbe nel grado d'appello, la decisione impu
gnata, dovrebbero ritenersi non proponibili. L'eccezione è infondata e come tale va respinta. È ammissibile, infatti, l'appello le cui censure consistono, esclu
sivamente, in una mera riproposizione dei motivi già dedotti e
disattesi in primo grado, senza che sia necessaria alcuna apposita censura di critica della sentenza impugnata, in quanto la proposi zione dell'appello comporta, ex se, il riesame della sentenza ap
pellata (ad. plen. 21 ottobre 1980, n. 37, Foro it., 1981, III, 144).
Sempre in via preliminare, le ditte Conforti e Secav eccepisco
no, poi, l'inammissibilità, ovvero la improcedibilità, degli atti di
appello del comune di Vicopisano di cui ai ricorsi nn. 255 e 256.
Rilevano che, poiché alla data di notifica del gravame il comu
ne aveva già ricevuto la notificazione dell'appello principale, di
esse resistenti, il solo modo per impugnare la decisione del T.A.R.
Toscana era quello di proporre appello incidentale, non essendo
consentito agire nuovamente in via principale. Anche tale eccezione è infondata e va respinta. E invero, l'esi
genza di concentrazione dei giudizi d'appello, aventi per oggetto la stessa sentenza, si realizza, in pari misura, sia attraverso il
regime delle impugnazioni incidentali (art. 333 c.p.c.), sia facen
do luogo alla riunione degli appelli separati, eventualmente pro
posti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.); pertanto, ove
attraverso la riunione degli appelli sia raggiunto lo scopo del si
multaneus processus, cui è preordinata la disposizione dell'art.
333 c.p.c., l'inosservanza delle modalità e dei termini per l'impu
gnazione incidentale non assume alcun rilievo, in quanto la viola
zione della norma processuale non è suscettibile di produrre l'effetto negativo (decisioni separate, ed eventualmente contra
stanti, su appelli contro la stessa sentenza), a prevenire il quale l'onere del simultaneus processus è imposto (sez. VI 4 dicembre
1984, n. 688, id., Rep 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 678).
2) Con il proposto appello, le ditte Secav e Conforti hanno
dedotto, in primo luogo, una complessa serie di censure relative
a «tutti gli atti generali ed i provvedimenti emessi dalla regione
Toscana, dal comune di Vicopisano e dal suo sindaco».
Sussisterebbe, in particolare, secondo le appellanti: 1/A: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi urbanistiche:
art. 7, 26, 31, 32 e 41 1. 17 agosto 1942 n 1150; art. 1, 3, 4,
5, 10 e 15 1. 27 gennaio 1977 n. 10, in quanto la legislazione urbanistica, sia statale, sia regionale, non sarebbe applicabile alle
cave.
1/B: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi di decentra
mento amministrativo: 1. 22 luglio 1975 n. 382 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, anche in riferimento all'art. 22 1. reg. Toscana 24
agosto 1977 n. 60, in quanto la normativa sul decentramento ha
trasferito, in via esclusiva, alle regioni la regolamentazione relati
va alle cave.
1/C: Violazione delle stesse norme indicate sotto il superiore
capo 1/B e/o loro falsa applicazione, in relazione, interpretativa od applicativa, di quelle di cui alla 1. reg. Toscana 30 aprile 1980
n. 36 ed al d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8, in quanto la indicata
1. reg. Toscana ha ribadito la riserva della inderogabile compe tenza regionale esclusiva in materia di esercizio di cave.
1/D: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi di protezione delle bellezze naturali: 1. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, 2, 4-8,
10, 13 e 14; r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, art. 1, 11, 12, 16, 23-26; 1. 29 gennaio 1975 n. 5; 1. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17; d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8; 1. 24 febbraio 1975 n. 16, art. 1 e 2; 1.
reg. Toscana 2 novembre 1979 n. 52 e 25 gennaio 1980 n. 10
e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, in quanto la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali non è stata trasferita alla competenza della regione.
Il Foro Italiano — 1988.
1/E: Violazione e/o falsa applicazione delle leggi disciplinative delle attività estrattive: r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, art. 45; d.p.r. 28 giugno 1955 n. 620; 1. reg. Toscana 24 luglio 1977 n. 60, art.
22 1. reg. Toscana 30 aprile 1980 n. 36, art. 1, 2, 6, 11-17 e
20, in quanto la normativa sulle cave costituisce uno ius singulare non derogabile o surrogabile da norme particolari introdotte a
tutela di diversi interessi particolari.
Concretamente, le appellanti si dolgono del fatto che il pro
gramma di fabbricazione del comune di Vicopisano — in contra
sto con tutta la normativa in precedenza richiamata — contenga una regolamentazione dell'attività di cava. Lamentano, altresì',
che il comune non abbia ritenuto di accogliere le loro istanze,
tese ad ottenere una variante allo strumento urbanistico, al fine
di poter proseguire nello svolgimento dell'attività estrattiva.
Quanto alla prima doglianza, va rilevato che l'adunanza plena
ria di questo Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della
disciplina urbanistica dell'attività estrattiva, contenuta nel piano
regolatore generale per fini di tutela paesistica ed ambientale (ad.
plen. 9 marzo 1982, n. 3, id., 1982, III, 289).
Principio estensibile anche ai programmi di fabbricazione, at
tesa la loro piena e completa equiparazione rispetto ai piani rego latori generali (ad. plen. 8 luglio 1980, n. 28, id., 1980, III, 535).
A tale conclusione, che il collegio ritiene di dover ribadire, l'a
dunanza plenaria è pervenuta osservando che la introduzione nel
nostro ordinamento degli strumenti di pianificazione urbanistica
fu, originariamente, operata con riguardo alla sola attività edili
zia, inerente i nuclei abitati e che entro tali limiti di oggetto tali
strumenti vennero, per lungo tempo, mantenuti.
Una prima, sostanziale, innovazione nella materia si ebbe con
la I. 17 agosto 1942 n. 1142, il cui art. 7 stabiliva, al 1° comma, che il piano regolatore generale dovesse considerare la totalità
del territorio comunale, anche se continuava a limitare il suo am
bito d'intervento alla sola attività edificatoria propriamente detta.
Siffatta limitazione veniva, peraltro, soppressa con la 1. 19 no
vembre 1968 n. 1187, la quale, all'art. 1, alla necessaria conside
razione da parte del piano dell'intero territorio comunale,
aggiungeva la prescrizione che lo stesso dovesse, tra l'altro, indi
care i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambien
tale e paesistico. In tal modo, come ha sottolineato l'adunanza plenaria, allo
sganciamento, avvenuto nel 1942, dei piani regolatori generali dal
loro originario stretto riferimento ai nuclei abitati, si aggiungeva l'ulteriore elemento della loro incidenza anche su parti inedificate
e inedificabili del territorio comunale, in funzione di difesa da
possibili fattori pregiudiziali di qualunque tipo; e, pertanto, an
che diversi dall'attività edificatoria propriamente detta.
A quanto precede va, poi, aggiunto che, parallelamente, anche
la nozione di urbanistica andava progressivamente evolvendosi;
particolarmente, poi, con la 1. 28 gennaio 1977 n. 10, che, all'art.
1, considerava, in un unico ambito, la trasformazione urbanistica
e l'edilizia del territorio; e soprattutto con il d.p.r. 24 luglio 1977
n. 616 che, all'art. 80, definiva la materia come disciplina dell'u
so del territorio comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, nor
mativi e gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e
di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell'am
biente.
D'altra parte, neppure è contestabile che l'attività di cava, in
considerazione della sua peculiare incidenza sul suolo, sia da ri
comprendere tra quelle che sono idonee ad incidere negativamen te sull'ambiente e sul paesaggio.
Si deve, quindi, ritenere legittima la disciplina urbanistica del
l'attività estrattiva di cava... contenuta nel piano regolatore gene rale adottato dal comune, o in altro strumento di programmazione
urbanistica, sia in quanto espressamente disponga il divieto di
attività dirette alla trasformazione ambientale dei luoghi, quale sicuramente è la coltivazione di cave, sia in quanto preveda desti
nazioni urbanistiche e pertanto utilizzazioni del territorio comu
nale, rispondenti al preminente interesse della collettività ed
incompatibili con le mutazioni territoriali conseguenti all'attività
in questione, che risultano, conseguentemente, illegittime (sez. VI
19 dicembre 1984, n. 723, id., Rep. 1985, voce Miniera e cava, n. 10). Né rileva la circostanza, di cui al motivo di ricorso
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
indicato sub 1/E — che pertanto va respinto — secondo il quale sussiste una specifica regolamentazione delle cave, che costitui
rebbe uno ius singulare, non derogabile o surrogabile da altre
norme, eventualmente previste per la tutela di diversi interessi.
Va, infatti, tenuto presente che la regolamentazione di cui al
r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, cui si riferiscono le appellanti, «pre senta una connotazione strettamente setoriale; e cioè a dire mira
a disciplinare l'attività estrattiva di cave unicamente in relazione
alla sua attinenza all'interesse (pubblico) dello sfruttamento dei
minerali nazionali» (ad. plen. 9 marzo 1982, n. 3, cit.) non esclu
dendo, pertanto, che limitazioni all'attività stessa possano essere
imposte in relazione alla tutela di altri interessi.
Consegue anche, da quanto precede, la piena ininfluenza dei
rilievi di cui al motivo indicato sub 1/D, secondo il quale la tute
la del paesaggio e delle bellezze naturali non è stata oggetto di
trasferimento alle regioni restando attribuita alla competenza sta
tale; in quanto la circostanza non esclude che essa possa formare
oggetto della disciplina contenuta nell'attività pianificatoria co
munale la quale, come già rilevato, può attrarre nell'ambito ur
banistico materie che, quali il paesaggio e l'ambiente naturale, al di fuori della programmazione, costituiscono oggetto di speci fica ed autonoma disciplina (sez. VI 29 novembre 1985, n. 620,
id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n. 196). Dal che deriva l'infondatezza del motivo del proposto appello.
Neppure, poi, le conclusioni indicate possono ritenersi contrad
dette dalla legislazione della regione Toscana in materia di cave.
(Omissis) Le imprese appellanti hanno ancora dedotto, con i motivi d'im
pugnazione indicati sub III del proposto ricorso, eccesso di pote re per mancanza o insufficienza di motivazione e/o di illogicità,
ingiustizia manifesta e/o travisamento dei fatti.
Lamentano, in particolare: 1) che vi è stata mancanza di moti
vazione sull'inclusione dell'insediamento e delle attività da esse
espletate nell'ambito delle opere che lo strumento urbanistico in
tendeva sopprimere; 2) mancanza di motivazione ed illogicità ed
ingiustizia manifesta nella determinazione comunale di far cessa
re ogni attività produttiva in contrasto, peraltro, con l'avviso del
la commissione regionale tecnico-amministrativa, favorevole invece
al mantenimento dell'attività estrattiva; 3) mancanza di ogni mo
tivazione in merito al presunto pregiudizio alle bellezze naturali
o paesaggistiche. Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.
Quanto alla mancanza di motivazione lamentata dalle ricorren
ti, va rilevato — come sottolineato dal T.A.R. — che dagli atti
del consiglio comunale, relativi all'adozione del nuovo program ma di fabbricazione, emerge, con estrema chiarezza, che le limi
tazioni poste all'attività estrattiva venivano determinate
dall'esigenza di disciplinare un'attività che era stata di scempio
e deturpazione del territorio.
D'altra parte, poi, occorre, altresì', considerare che trattavasi
di un atto di portata generale, per cui non potevasi pretendere una motivazione più puntuale e specifica rispetto alle posizioni
particolari proprie delle ditte ricorrenti.
Per quanto, poi, attiene all'asserito contrasto tra le determina
zioni del comune ed il parere della commissione regionale tecnico
amministrativa, va tenuto presente — come ancora bene eviden
ziato dal T.A.R. — che, contrariamente all'assunto delle appel
lanti, nel parere della commissione regionale non era specificato che le cave dovessero mantenersi, bensì, che le cave potevano essere accettate, limitatamente all'area dalle stesse al momento
interessata.
Sicché, veniva espressa una valutazione la quale non si poneva in contrasto sostanziale con quanto successivamente stabilito dal
comune, cui peraltro spettava la competenza a provvedere, e che
limitava il mantenimento dell'attività estrattiva ad una parte sol
tanto del territorio coinvolto nell'escavazione.
Né, poi, nei provvedimenti del comune è dato ravvisare alcuna
illogicità, ovvero ingiustizia manifesta o travisamento di fatti, cui
genericamente hanno fatto riferimento le ditte appellanti.
3) Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 724/83, ha, tra l'al
tro, accolto la doglianza formulata, nel quinto motivo del ricorso
n. 1178/80, dalla ditta Conforti ed ha affermato che le misure
di salvaguardia che il sindaco può adottare, ai sensi della 1.
1902/52, non sono suscettibili di applicazione al di fuori delle
Il Foro Italiano — 1988.
ipotesi in cui si tratti della realizzazione di un'opera edilizia in
senso tecnico; e quindi, che debbono restarne escluse le altre for
me di trasformazione urbanistica di carattere non edilizio, doven
dosi, nel caso di specie, ricorrere agli strumenti previsti dagli art.
12 e 17 1. reg. Toscana 36/80.
Ha annullato, pertanto, l'ordinanza del sindaco di Vicopisano n. 1926 del 26 aprile 1980, con la quale, in applicazione delle
misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo
strumento urbanistico, veniva stabilito che l'attività estrattiva do
veva essere contenuta nei limiti, di cui alla planimetria allegata, e costituente la zona D considerata produttiva.
La determinazione del T.A.R. è stata oggetto di impugnazione da parte del comune di Vicopisano, il quale ha sottolineato che
la nozione relativa all'urbanistica non si identifica più, da tempo, con la sola edilizia, costituendo, piuttosto, «un fulcro di attrazio
ne cui fanno capo molteplici altre materie e submaterie».
All'appello resiste la ditta Conforti che contesta la concezione
«panurbanistica» affermata dal comune e che vorrebbe attrarre
nella disciplina del territorio, generale o particolare, anche l'e
strazione di materiale lapideo dalle cave, nella assiomatica e ge nerica supposizione che essa comporti, in ogni caso, trasformazione
o deterioramento dell'ambiente.
Nella materia avrebbe vigore, invece, la 1. reg. Toscana 36/80;
ond'è che ai poteri ed alle competenze dalla stessa indicate occor
re riferirsi; ed in particolare agli art. 12 e 17, i quali stabiliscono
una competenza in materia del consiglio comunale.
L'appello proposto dal comune di Vicopisano è fondato e co
me tale va accolto.
Si è già riferito precedentemente in merito all'evoluzione della
legislazione relativa al contenuto degli strumenti urbanistici co
munali e sulla dilatazione della pianificazione urbanistica, che ha
finito con l'identificarsi con la pianificazione di tutto il territorio
del comune, in relazione non soltanto all'interesse connesso al
l'attività edificatoria propriamente detta, bensì anche ad altri, di
versi e molteplici, interessi che sono comunque correlati alla
salvaguardia del territorio.
Già in tale ottica appare gravemente riduttivo limitare l'appli cabilità delle misure di salvaguardia, previste dalla 1. 1902/52,
alla sola attività edilizia in senso stretto, non estendendola a tutte
le altre forme di utilizzazione del territorio che sono, anch'esse,
specifico oggetto di pianificazione territoriale. Con riferimento,
peraltro, alla regione Toscana è, poi, risolutivo il richiamo al
l'art. 3 1. reg. 24 febbraio 1978 n. 16, sui programmi di fabbrica
zione, la quale stabilisce che le misure di salvaguardia di cui alla
1. 3 novembre 1952 n. 1092 e successive modificazioni sono estese
a tutte le previsioni dei programmi di fabbricazione e non soltan
to, quindi, a quelle concernenti l'attività edificatoria propriamen
te detta. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 1° agosto 1986,
n. 616; Pres. Buscema, Est. Noccelli; Pres. cons, ministri e
altri (Avv. dello Stato Massella) c. Trani e altri (Avv. Russo,
Bellini, Cocchetti). Conferma T.A.R. Lazio, sez. Ili, 8 apri
le 1983, n. 320.
Sanità pubblica — Casse mutue malattia — Commissari liquida
tori — Determinazione della indennità di carica — Illegittimità — Fattispecie (D.l. 8 luglio 1974 n. 264, norme per la estinzio
ne dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospe
dalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della
riforma sanitaria, art. 12 bis; 1. 17 agosto 1974 n. 386, conver
sione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264;
1. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente,
art. 20, 32; d.p.r. 29 aprile 1977, individuazione degli enti e
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