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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 21 luglio 1990, n. 740; Pres....

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sezione VI; decisione 21 luglio 1990, n. 740; Pres. Imperatrice, Est. Salvatore; Soc. Calcestruzzi Senigallia (Avv. Stecconi) c. Min. beni culturali e ambientali e Regione Marche. Conferma Tar Marche 6 settembre 1986, n. 360 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 267/268-269/270 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183187 . Accessed: 28/06/2014 19:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 19:07:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 21 luglio 1990, n. 740; Pres. Imperatrice, Est. Salvatore; Soc. CalcestruzziSenigallia (Avv. Stecconi) c. Min. beni culturali e ambientali e Regione Marche. Conferma TarMarche 6 settembre 1986, n. 360Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 267/268-269/270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183187 .

Accessed: 28/06/2014 19:07

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PARTE TERZA

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 21 luglio 1990, n. 740; Pres. Imperatrice, Est. Salvatore; Soc. Calcestruzzi

Senigallia (Avv. Stecconi) c. Min. beni culturali e ambientali

e Regione Marche. Conferma Tar Marche 6 settembre 1986,

n. 360.

Bellezze naturali (protezione delle) — Integrazione degli elenchi — Potere concorrente dello Stato — Procedimento — Parere

del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici — Decreto ministeriale — Legittimità — Difetto di inerzia regionale — Irrilevanza (L. 29 giugno 1939 n. 1497, protezio ne delle bellezze naturali, art. 2, 4; d.p.r. 24 luglio 1977 n.

616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975

n. 382, art. 82).

Il potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali ap

provati dalle regioni, riservato allo Stato dall'art. 82, 2° com

ma, lett. a), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, non è soggetto alle

disposizioni ed alle procedure previste dalla I. 29 giugno 1939

n. 1497, ma all'autonomo specifico procedimento contempla to dallo stesso art. 82 d.p.r. 616/77; pertanto, è legittimo il decreto del ministero per i beni culturali e ambientali, con

il conforme parere del comitato di settore per i beni ambien

tali ed architettonici, emanato nell'esercizio del suddetto po tere concorrente dello Stato, che prescinde dall'inerzia del

l'autorità regionale delegata. (1)

Diritto. — 1. - Con d.m. 31 luglio 1985 (pubblicato nella

Gazzetta ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1985, supplemento

ordinario) il ministero per i beni culturali ed ambientali ha di

chiarato le aree indicate nel decreto medesimo di notevole inte

resse pubblico a norma della 1. 29 giugno 1939 n. 1497, art.

1, nn. 3 e 4, sottoposti perciò a tutte le disposizioni contenute

nella legge stessa, ed ha vietato, nelle aree ivi delimitate, fino

al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, non

ché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restau

ro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modifi

cano l'aspetto esteriore dei luoghi. Il decreto contiene, come è facile rilevare, due distinte dispo

sizioni: a) l'individuazione di località aventi pregio ambientale

con la loro sottoposizione al regime di tutela di cui alla 1. n.

1497 del 1939, operata dal ministero per i beni culturali ed am

bientali in via di integrazione degli elenchi delle bellezze natura

li, a norma dell'art. 82, 1° comma, lett. a), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; b) l'applicazione, nelle medesime località vincola

te, di un divieto assoluto e temporaneo di modificazione dei

luoghi.

L'appellante rivolge le sue censure essenzialmente contro il

precedente punto a) e con i motivi primo e terzo, che devono

(1) In termini, nella motivazione, Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio

1990, n. 180, Foro amm., 1990, 423; 4 marzo 1989, n. 184, Foro it.,

Rep. 1989, voce Bellezze naturali, n. 44, in extenso in Foro amm., 1989, 616; 31 dicembre 1988, n. 1351, Foro it., Rep. 1989, voce cit., nn.

38, 58; 1° ottobre 1987, n. 788, id., Rep. 1987, voce cit., n. 32; Tar

Lazio, sez. II, 5 marzo 1987, n. 318, ibid., n. 54; Tar Marche 17 agosto 1987, n. 359, id., Rep. 1988, voce Regione, n. 380; Tar Lazio, sez.

II, 31 gennaio 1987, n. 163, id., 1987, III, 543, con nota di R. Manci

no; Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 359, id., 1986, I, 1196, con osser vazioni di M. R. Cozzuto Quadri, Paesaggio e urbanistica: la Corte

costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio nei rapporti tra Stato e regioni; contra, Tar Veneto, sez. I, 13 ottobre 1986, n. 57, id., Rep. 1987, voce Bellezze naturali, n. 64, secondo il quale il potere integrativo statale presuppone l'esistenza di un elenco regionale e, se concepito co me potere sostitutivo, un'inerzia mantenuta entro termini perentori. Sulla sufficienza del parere del comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici (costituente sezione del comitato nazionale per i beni cul turali e ambientali), v. anche Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 1988, n. 1126, id., Rep. 1988, voce cit., n. 23; contra, Tar Lazio, sez. II, 28 ottobre 1986, n. 2167, id., Rep. 1987, voce cit., n. 48.

Per la sussistenza del potere di integrazione soltanto nel caso in cui sussistano gli elenchi in questione, Tar Puglia, sez. Lecce, 8 ottobre

1988, n. 601, id., Rep. 1989, voce cit., n. 45; viceversa, per l'estensione del potere anche all'ipotesi in cui non vi siano elenchi predisposti dalla

regione, Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 23 giugno 1986, n. 261, id., Rep. 1987, voce cit., n. 65; 7 luglio 1986, n. 221, id., 1987, III, 545, con nota di R. Mancino. In dottrina, v. i rilievi critici di F. Liquori, Appunti sul potere governativo di integrazione degli elenchi delle bel

lezze naturali, in Riv. giur. edilizia, 1985, II, 152.

Il Foro Italiano — 1991.

essere esaminati congiuntamente, perché sostanzialmente diretti

a contestare la competenza dello Stato, deduce la violazione

e la falsa applicazione degli art. 1 bis e 1 ter 1. 8 agosto 1985

n. 431, dell'art. 4 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, della 1. 29 giugno 1939 n. 1497, e del relativo regolamento approvato con r.d.

3 giugno 1940 n. 1357; nonché incompetenza ed eccesso di potere. Il provvedimento impugnato esorbiterebbe dai poteri conferi

ti al ministro dalla 1. n. 431 del 1985 scavalcando le attribuzioni

regionali ed anticipando i tempi dell'intervento statale, in quan to: se ha inteso disporre una normativa d'uso dell'ambiente a

norma dell'art. 1 bis, non è di competenza del ministro ed è

al di fuori di ogni procedura prevista dalla 1. n. 1497 del 1939;

se ha inteso vincolare le zone individuate a norma dell'art. 1

ter, è pure al di fuori della competenza ministeriale perché emesso

prima della scadenza del termine di centoventi giorni ed in ca

renza di un potere sostitutivo, peraltro di competenza, a norma

dell'art. 4 d.p.r. n. 616 del 1977, del governo e non del ministro.

In tale contesto, del tutto inconferente sarebbe il richiamo

operato dalla sentenza appellata all'ultimo comma dell'art. 82

del citato d.p.r. n. 616, che autorizza l'intervento del ministro

in via eccezionale e specifica per inibire lavori pregiudizievoli di beni, anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

I motivi sono entrambi infondati. Premesso che il provvedi mento impugnato non si fonda né sull'art. 1 bis né sull'art.

1 ter 1. 8 agosto 1985 n. 431, bensì sull'art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, del resto espressamente richiamato nelle premesse dello stesso provvedimento, deve rilevarsi che: a) si è già avuto

modo di occuparsi della qualificazione del potere attribuito allo

Stato dall'art. 82, 2° comma, lett. a), d.p.r. n. 616 del 1977,

b) si è sottolineato in particolare, con orientamento costante

(cfr. sez. VI 6 aprile 1987, n. 242, Foro it., Rep. 1987, voce

Bellezze naturali, n. 44; 1° ottobre 1987, n. 788, ibid., n. 32;

31 dicembre 1988, n. 1351, id., Rep. 1989, voce cit., n. 38; 4 marzo 1989, n. 184, ibid., n. 44; 1° febbraio 1990, n. 180) che conformemente alle esigenze poste dall'art. 9 Cost., l'art.

82, 2° comma, lett. à), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 autorizza

un intervento dello Stato, ai fini di estensione, mediante inte

grazione degli elenchi, della tutela paesaggistica che implica l'e

sercizio di poteri concorrenti con quelli delegati alle regioni (Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 359, id., 1986, I, 1196); l'art. 82, cioè, mentre ha delegato alle regioni le funzioni concernenti l'in

dividuazione delle bellezze naturali, ha tuttavia mantenuto un

concorrente potere statale di procedere all'individuazione delle

bellezze naturali, volto a consentire che vengano dichiarate di

particolare interesse, dal punto di vista paesaggistico, località

non comprese negli elenchi medesimi; c) tale potere non è sog

getto alle disposizioni e alle procedure previste dalla 1. 29 giu

gno 1939 n. 1497, perché il menzionato art. 82 disegna, per l'esercizio di siffatto potere integrativo, un autonomo specifico

procedimento, prevedendo la necessaria previa audizione del con

siglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; d) la qualifi cazione di detto potere come potere statale concorrente esclude

che esso possa esercitarsi solo in sede di controllo sostitutivo

ed in caso di inerzia dell'autorità regionale delegata. Tale essendo il potere effettivamente esercitato con il decreto

impugnato, deve convenirsi con l'appellante sull'erroneità del

richiamo all'ultimo comma dell'art. 82, fatto nella sentenza ap

pellata: ciò però non comporta la riforma della medesima, ma

solo la correzione della sua motivazione nei sensi avanti precisati.

Quanto alla censura d'incompetenza, si deve osservare che, il potere in concreto esercitato è quello previsto dal più volte

richiamato art. 82, espressamente attribuito alla competenza del

ministro, per cui il medesimo non è riconducibile alle attribu

zioni del governo a norma dell'art. 4 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616.

2. - II secondo motivo, con il quale si lamenta che il vincolo

è stato imposto, in modo generico ed indiscriminato, ad una

vastissima area ed in assenza dei presupposti voluti dalla nor

mativa vigente, è infondato. Il provvedimento impugnato è, in

fatti, diffusamente e logicamente motivato, sia sotto l'aspetto dei presupposti prescritti per la sua adozione, sia sotto l'aspetto del giudizio sul notevole interesse pubblico delle aree tutelate, e le considerazioni in proposito in essa svolte non possono esse

re poste in discussione, riflettendo valutazioni di merito.

3. - Egualmente infondato è il quarto motivo che ripropone la censura di violazione degli art. 2 e 4 1. n. 1497 del 1939,

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269 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 270

dell'art. 12 del relativo regolamento approvato con r.d. 3 giu

gno 1940 n. 1357 e degli art. 4 e 82 d.p.r. n. 616 del 1977.

Si è visto, infatti, che il potere di integrazione degli elenchi

di cui all'art. 82, 2° comma, lett. a), dell'indicato decreto n.

616 del 1977 non è soggetto alle disposizioni ed alle procedure

previste dalla 1. n. 1497 del 1939 e richiede per il suo esercizio

l'osservanza dell'autonomo specifico procedimento indicato nella

medesima disposizione, cioè la previa audizione del consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; il che nella specie, risulta essersi verificato, essendo all'uopo sufficiente il confor

me parere del comitato di settore per i beni ambientali ed archi

tettonici (cfr. sez. VI 6 aprile 1987, n. 242 e le altre decisioni

avanti citate). 4. - A conclusioni negative deve pervenirsi in ordine al quinto

ed ultimo motivo, per respingere il quale è sufficiente ribadire

che il vincolo imposto non è indiscriminato né generalizzato ed è stato attuato nel rispetto delle procedure previste dall'art.

82 d.p.r. n. 616 del 1977 e che il concorrente potere statale

di integrazione degli elenchi — che si pone come limite alla

delega di funzioni alle regioni — è stato riservato allo Stato

allo scopo di consentire la piena tutela di quei valori paesaggi

stici, la cui cura è di stretta pertinenza dello Stato a norma

dell'art. 9 Cost.

Alla luce delle considerazioni svolte l'appello deve essere re

spinto.

L'appellante, in verità, ha insistito nell'accoglimento del ri

corso, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 27 giugno 1986, n. 153, id., 1986, I, 2689) ed amministra

tiva, secondo cui l'art. 1 ter 1. 8 agosto 1985 n. 431 ha introdot

to un nuovo procedimento per la costituzione dei vincoli di ine

dificabilità su aree assistite da protezione paesistica, affidando

ne la competenza alle regioni, mentre con l'art. 1 quinquies è

stato operato un recupero (mediante sostituzione di un mecca

nismo produttivo ex lege a quello per atto amministrativo pre visto con d.m. 21 settembre 1984) degli effetti degli atti ammi

nistrativi emanati in attuazione dell'art. 2 d.m. da ultimo citato

e pubblicati nella Gazzetta ufficiale, anteriormente all'entrata

in vigore della medesima 1. n. 431 del 1985.

Ad avviso dell'appellante, il decreto impugnato, essendo sta

to pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 settembre 1985,

cioè in data successiva all'entrata in vigore della 1. n. 431, non

rientrerebbe tra quelli recuperati dall'art. 1 quinquies e sarebbe,

pertanto, illegittimo.

Senonché, il recupero di cui all'art. 1 quinquies citato concer

ne il vincolo di immodificabilità imposto a norma dell'art. 2

d.m. 21 settembre 1984, vincolo che, per quel che riguarda la

controversia in esame, costituisce il contenuto di cui al punto

b) del dispositivo dell'atto impugnato, e nei confronti del quale non risultano essere state sollevate censure con il ricorso intro

duttivo, che investe, invece, solo la dichiarazione di notevole

interesse pubblico delle zone nel medesimo delimitate; pertanto, il motivo, in quanto proposto per la prima volta in questo gra do di appello, è inammissibile.

Si può, in ogni caso, rilevare che il decreto impugnato, per

questo aspetto, ha cessato di spiegare effetti in quanto, come

10 stesso ricorrente ha precisato la regione Marche ha adottato

11 piano paesistico ambientale regionale, sicché è a tale discipli na che occorre fare riferimento per stabilire se l'attività vietata

con il provvedimento ministeriale è suscettibile o meno di essere

proseguita.

Il Foro Italiano — 1991.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 3 aprile 1990, n. 319; Pres. Anelli, Est. Volpe; Soc. autoservizi Nerini (Aw.

Jaricci) c. Comune di Verbania (Aw. Casa vecchia, Roma

nelli) e Azienda servizi pubblici Alto Novarese (Aw. Oldri

ni, Menghini). Conferma Tar Piemonte 10 febbraio 1982, n. 96.

Servizi municipalizzati — Automezzi ad uso privato — Noleg

gio con conducente — Gestione da parte di un comune —

Legittimità (R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, approvazione del

t.u. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da

parte dei comuni e delle province, art. 1; r.d. 8 dicembre 1933

n. 1740, t.u. di norme per la tutela delle strade e per la circo

lazione, art. 113; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 292; d.p.r. 15 giugno 1959 n.

393, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 57, 145).

È legittima la gestione da parte di un comune del servizio di

noleggio con conducente di automezzi per uso privato. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 12 marzo 1990, n. 374; Pres. Salvatore, Est. Torsello; Associazione naz.

autoservizi in concessione ed altri (Aw. Zammit) c. Provincia

di Vercelli (Avv. Magnani, Siniscalco, P. Tesauro). Annul

la Tar Piemonte 29 novembre 1986, n. 535.

Giustizia amministrativa — Associazione rappresentativa di in

teressi — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie. Comune e provincia — Autoservizi di linea — Gestione — Co

stituzione di società per azioni — Capacità della provincia

(L. 10 aprile 1981 n. 151, legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disa

vanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore, art. 4, 7). Servizi municipalizzati — Automezzi ad uso privato — Noleg

gio con conducente — Gestione da parte di una provincia — Legittimità (D.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, art. 57).

Comune e provincia — Società a partecipazione provinciale —

Gestione di attività di interesse della popolazione — Limiti. Servizi municipalizzati — Autoservizi pubblici di linea — Ge

stione provinciale — Utilizzazione di società a partecipazione

provinciale — Difetto di valutazione dei costi e dei benefici — Illegittimità.

È ammissibile il ricorso proposto da associazioni di società pri vate operanti nel settore degli autotrasporti, contro la delibe

razione con cui una provincia, che esercita direttamente un

complesso di autoservizi pubblici di linea, ha preso l'iniziati va di costituire una società per azioni, con la partecipazione anche di comuni, altri enti locali, associazioni e istituti inte

ressati, cui trasferire la gestione del servizio. (2) Una provincia non difetta dì capacità giuridica di costituire so

cietà per azioni, o di assumervi partecipazioni, per la gestione di autoservizi pubblici di linea, anche se non limitati al suo

territorio. (3) È legittima la gestione da parte di una provincia, per mezzo

di una società per azioni, di un servizio di noleggio con con

ducente di automezzi per uso privato. (4)

(1, 4) Le sentenze affrontano una serie di problemi risolti di recente

da due pronunzie del Consiglio di Stato (sez. VI 4 marzo 1989, n. 186

e 29 novembre 1988, n. 1291, Foro it., 1989, III, 422, con nota di

richiami), le quali hanno ribaltato il più antico e tradizionale indirizzo

giurisprudenziale ad avviso del quale il servizio privato di noleggio con

conducente non era assumibile da parte dei comuni, delle province e

delle aziende municipalizzate perché qualificato come privato ai sensi

dell'art. 57 d.p.r. n. 393 del 1959. (Su tale articolo, cfr. anche Cass.

11 marzo 1991, n. 2560, in questo fascicolo, I, 1424, con nota di richiami). In questo senso, nel solco della giurisprudenza più recente, alla quale

espressamente ci si ricollega, le decisioni in epigrafe ridefiniscono, e

quasi annullano, considerandole pressoché equipollenti, le categorie «ser

vizio privato» e «servizio pubblico», in quanto il cit. art. 57 d.p.r. n.

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