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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres....

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sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres. Ancora, Est. Salvo; Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo (Avv. Iannotta) c. Graziani (Avv. E. Russo). Conferma T.A.R. Abruzzo 7 settembre 1983, n. 248 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 247/248-251/252 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179308 . Accessed: 24/06/2014 21:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.40 on Tue, 24 Jun 2014 21:57:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres. Ancora, Est. Salvo; Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo (Avv. Iannotta) c. Graziani

sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres. Ancora, Est. Salvo; Ente autonomo parconazionale d'Abruzzo (Avv. Iannotta) c. Graziani (Avv. E. Russo). Conferma T.A.R. Abruzzo 7settembre 1983, n. 248Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 247/248-251/252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179308 .

Accessed: 24/06/2014 21:57

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PARTE TERZA

a consentire interventi edificatori non irrilevanti, sia pure per scopi lato sensu di pubblico interesse. Che le prescrizioni impugnate dello strumento urbanistico consistessero in ciò, non è stato con

testato in punto di fatto. L'autorità procedente dunque non pote va non darsi carico di esaminare, sin nella fase della pianificazione e salve le più penetranti valutazioni da compiere in sede di attua

zione esecutiva, se interventi di questo fossero accettabili in rap

porto al valore storico-artistico del parco e in particolare a quelle sue specifiche caratteristiche d'insieme evidenziate nel decreto min

si teriale di vincolo.

Con il terzo motivo d'appello, infine, il comune lamenta che

il T.A.R. abbia annullato l'intero strumento urbanistico anziché

quella parte di esso cui specificamente si riferiva l'impugnazione. Il collegio osserva che il problema dell'estensione degli effetti del

l'annullamento si pone, normalmente, solo in sede di esecuzione

della sentenza, e si risolve in un problema d'interpretazione della

stessa; salvo il caso in cui sia stato lo stesso giudice autore della

sentenza ad affrontare ex professo la questione e a chiarire in

modo consapevole quale debba essere l'estensione del giudicato. Nel caso in esame però la sentenza non contiene disposizioni espli cite in questo senso, non potendosi ritenere tale l'uso della for

mula di stile «annulla gli atti impugnati». Di conseguenza questo motivo di appello va giudicato inammissibile per mancanza d'in

teresse.

In conclusione, l'appello va rigettato con conferma della sen

tenza di primo grado.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres. Ancora, Est. Salvo; Ente autonomo parco na

zionale d'Abruzzo (Avv. Iannotta) c. Graziani (Avv. E. Rus

so). Conferma T.A.R. Abruzzo 7 settembre 1983, n. 248.

Impiegato dello Stato e pubblico — Rapporto di pubblico impie

go non di ruolo — Presupposti — Disciplina privatistica —

Irrilevanza — Fattispecie (L. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro

del personale dipendente, art. 6, 12; d.p.r. 26 maggio 1976 n.

411, disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti

pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 51).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ente pubblico non economi

co — Rapporto di pubblico impiego non di ruolo — Durata

indeterminata — Disciplina privatistica — Fattispecie (L. 18

aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, art. 2; 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 6, 12; d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, art. 51).

Impiegato dello Stato e pubblico — Rapporto di pubblico impie

go non di ruolo — Licenziamento — Giustificato motivo —

Illegittimità — Fattispecie (L. 18 aprile 1962 n. 230, art. 2; 1. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali, art. 3, 5; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'at

tività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18; 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 6, 12; d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, art. 51).

Il rapporto di lavoro posto in essere fra l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo ed una impiegata assunta per lo svolgi mento di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto

del tutto peculiari, ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 26 maggio 1976

n. 411, ha natura pubblica per la incardinazione del servizio

prestato nella organizzazione dell'ente e la immedesimazione della attività dell'impiegato in quella tipica e istituzionale, sen

za che assuma alcuna contraria rilevanza la formale regolamen tazione del rapporto in termini privatistici (nella specie, con richiamo al contratto collettivo degli addetti agli studi profes

sionali). (1)

(1) La decisione riflette la posizione unanime della giurisprudenza am ministrativa ed ordinaria sui criteri di individuazione di

Il Foro Italiano — 1988.

Il rapporto di lavoro instaurato dagli enti pubblici non economici

con i dipendenti non di ruolo assunti per «servizi peculiari», ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 411/76, non è assoggettato ai limiti

temporali indicati dall'art. 6 I. 70/75 ed è regolato dalla disci

plina privatistica richiamata nel contratto di assunzione (nella

specie, contratto collettivo degli addetti agli studi professionali) e da quella generale dettata dalle leggi 20 maggio 1970 n. 300

(statuto dei lavoratori), 18 aprile 1962 n. 230 (sul rapporto di

lavoro a tempo determinato) e 15 luglio 1966 n. 604 (sui licen

ziamenti individuali). (2)

un rapporto di pubblico impiego: per ogni riferimento v. Cass. 27 giugno

1987, n. 5736 ed altre, Foro it., 1988, I, 856, con nota di richiami.

Per l'affermazione esplicita della irrilevanza, ai fini della qualificazione

pubblicistica del rapporto, dell'assoggettamento di quest'ultimo alla di

sciplina privatistica v., in riferimento agli enti lirici, Cass. 2 marzo 1987, n. 2185, id., 1987, I, 2421, con nota di G. Albenzio; nonché, in riferi

mento alla nota vicenda dell'Istituto poligrafico dello Stato cui con la

riforma ex 1. 559/66 è stata attribuita personalità di diritto pubblico e

che è stato qualificato dalla giurisprudenza — dopo un iniziale periodo di incertezza — come ente «non economico», con la conseguente devolu

zione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, nonostante l'art. 24, 2° comma, 1. 559/66 preveda che il

regolamento del personale «disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo

e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i di

pendenti di aziende industriali, per i dipendenti delle aziende grafiche e per i dipendenti delle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi azien

dali», Cass. 15 settembre 1977, n. 3984, id., 1977, I, 2675, che ha segna to il cambiamento di giurisprudenza rispetto alle decisioni precedenti (v. Cass. 17 maggio 1968, n. 1543, id., 1968, I, 1790) con un indirizzo rima sto immutato ad oggi, v. Cass. 27 ottobre 1983, n. 6342, id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, n. 189 (e in Arch, civ., 1984, 652); Cons.

Stato, sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 646, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 163.

In forza dei medesimi principi è stata — da ultimo — negata la qualifi cazione pubblicistica del rapporto di lavoro costituito da una amministra zione comunale con contratto di appalto per pulizia di locali (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 548, Foro amm., 1987, I, 2209), del rapporto fiduciario per un incarico di segretario di ente comunale di assistenza

attribuito da amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 1987, n. 437, ibid., 1733), del rapporto non continuativo instaurato da amministrazione comunale con accompagnatrici di handicappati (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 1987, n. 162, Cons. Stato, 1987, I, 328).

Per l'affermazione della natura pubblica non economica dell'Ente au tonomo parco nazionale d'Abruzzo, v. Cass. 16 gennaio 1987, n. 313, Foro it., Mass., 58.

(2) Sulla disciplina del rapporto a termine nel pubblico impiego non si può dire che l'interpretazione della lacunosa normativa in materia da

parte della giurisprudenza abbia raggiunto risultati univoci e chiarificatori. La disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo determinato è

dettata dalla 1. 18 aprile 1962 n. 230, e successive modificazioni e integra zioni (d.p.r. 1215/63, 1. 266/77, 1. 18/78, 1. 79/83, 1. 84/86), ma sulla

applicabilità di tale normativa al rapporto di pubblico impiego sussistono

opinioni divergenti, atteso che nel campo del pubblico impiego non sono state emanate norme di carattere generale bensì disposizioni frammenta

rie, ora limitate a determinate branche dell'amministrazione (1. 12 aprile 1962 n. 205 e 5 aprile 1985 n. 124 sulla assunzione di personale operaio da parte del ministero dell'agricoltura e foreste e dell'azienda di Stato

per le foreste demaniali; 1. 23 giugno 1961 n. 520, sulla assunzione presso la presidenza del consiglio ed il ministero del turismo di personale a ter mine «per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale») o a specifiche attività (1. 11 luglio 1980 n. 312, art. 68, 69, 70, sulla assunzione a tempo determinato dei docenti dei conservatori statali di musica nei complessi orchestrali e corali degli enti lirici, e viceversa), ora rivolte a più ampi settori (d.p.r. 12 luglio 1963 n. 1215 e 31 marzo 1971 n. 276, sulle assun zioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, an che ad ordinamento autonomo; 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 5-6, sulla assunzione di personale precario «trimestrale» presso gli enti pubblici; 1. 8 gennaio 1979 n. 3, art. 5, sulla assunzione di personale straordinario «trimestrale» presso gli enti locali), peraltro con la imposizione di pesanti limitazioni nelle varie leggi finanziarie (cfr., da ultimo, 1. 26 aprile 1983 n. 130, legge finanziaria 1983, art. 9; 1. 23 dicembre 1984 n. 887, legge finanziaria 1985, art. 7; 1. 28 febbraio 1986 n. 41, legge finanziaria 1986, art. 6).

Le posizioni della giurisprudenza nel campo variano da una negazione totale della applicabilità della I. 230/62 al settore pubblico; alla afferma zione di una sua validità generale per ogni rapporto di lavoro, compreso quello pubblico, senza che la regola generale della assunzione mediante

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

È illegittimo il licenziamento di dipendente non di ruolo assunto

da ente pubblico non economico per «servizi peculiari», ai sen

si dell'art. 51 d.p.r. 411/76, disposto senza il giustificato moti

vo richiesto dall'art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604. (3)

concorso possa comportare preclusioni; al riconoscimento di un suo valo re sussidiario laddove il rapporto non sia regolato da una disciplina (legis lativa o regolamentare) speciale: per ogni riferimento, v. la nota di richia mi a Cass. 8 luglio 1986, n. 4461, Foro it., 1987,1, 1533, cui adde, cit. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 548, Foro amm., 1987, I, 2209

(che considera «limite invalicabile» all'applicazione della 1. 230/62 «la

tipicità del rapporto d'impiego con un ente pubblico dotato di proprio regolamento organico e l'obbligatoria osservanza delle procedure d'as sunzione in esso previste»); Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 1987, n. 301, Cons. Stato, 1987, I, 753 (ove si legge che: «le esigenze organizzative e funzionali della pubblica amministrazione possono essere soddisfatte mediante l'assunzione temporanea, nel rispetto delle norme poste dalla 1. 18 aprile 1962 n. 230... solo quando abbia carattere di sussidiarietà

rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale, in quanto postula l'effettiva temporanea impossibilità di procedere a tale assunzio ne ovvero la pendenza di procedimenti concorsuali e l'assenza di persona le stabile suscettibile di sopperire alle esigenze organizzative e funzionali...»); Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 1987, n. 85, ibid., 363 (che ha escluso

l'applicabilità della 1. 230/62 in materia di precariato scolastico «regolato da specifica normativa che stabilisce la tipicità dei relativi atti e le proce dure da seguire obbligatoriamente»).

Unanime è, però, l'affermazione della necessità di tempestiva impu gnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'originario atto di assun zione ritenuto nullo per l'illegittima apposizione del termine, in ossequio alle note decisioni del Cons. Stato, ad. plen., 15 dicembre 1981, nn. 12 e 11 (Foro it., 1982, III, 239): ai riferimenti sopra citati, adde, per la riaffermazione di quei principi, Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1987, n. 206, Cons. Stato, 1987, I, 446, e 27 gennaio 1987, n. 18, ibid., 61

(oltre a numerose decisioni dei tribunali amministrativi); per la innovati va precisazione che «la mancata originaria impugnazione dell'atto di no mina non impedisce il sorgere dell'interesse ad impugnare il provvedimento di proroga, il quale in realtà determina una nuova lesione» (il rigido mec canismo delle preclusioni seguito dalla giurisprudenza dominante pregiu dica, infatti, una piena tutela dei diritti dei dipendenti), Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 1987, n. 305, ibid., 754; per la rilevanza — ai fini

della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto — assegnata al comportamento concludente della pubblica amministrazione che, ri

nunziando ad avvalersi del termine illegittimamente apposto, mantenga in servizio il dipendente senza l'emissione di ulteriori atti, Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 1986, n. 822, Foro it., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 238; Cons, giust. amm. sic. 4 marzo 1985, n. 38, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 189.

Con specifico riferimento al rapporto a termine ex art. 6 1. 70/75, per l'affermazione della nullità de iure della assunzione per il periodo supe riore ai novanta giorni massimi consentiti nell'anno solare, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 1986, n. 564, id., Rep. 1986, voce cit., n. 237; Corte conti, sez. contr. enti, 7 ottobre 1980, n. 1553, id., Rep. 1981, voce cit., n 299.

In termini con la seconda massima, nel senso della differente natura

del rapporto ex art. 51 d.p.r. 411/76 rispetto a quello ex art. 6 1. 70/75

e dell'assoggettamento del primo alla disciplina privatistica, pur con la

conferma della natura pubblica del rapporto, Cons. Stato, sez. VI, 2

maggio 1984, n. 249, id., Rep. 1985, voce cit., n. 153 (per personale tecnico-sportivo del Coni); Cons, Stato, sez. VI, 6 giugno 1984, n. 354, id., Rep. 1984, voce cit., n. 215 (per giornalista dipendente); Cass. 8 ottobre 1983, n. 5844, id., Rep. 1983, voce cit., n. 209 (per personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste); Cons. Stato, sez. I, 4 novembre 1981, n. 768/81, ibid., n. 362, (per tecnici degli istituti di

ricerca e sperimentazione agraria, con esplicita esclusione della ricorribili

tà dell'ipotesi prevista dall'art. 1, lett. e, 1. 230/62); Corte conti, sez.

contr. enti, 2 dicembre 1980, n. 1572, id., Rep. 1981, voce cit., n. 270

(per custodi di immobili dell'Enpas). Sul d.p.r. 411/76, v. anche Cons.

Stato, sez. VI, 2 marzo 1987, n. 79, Cons. Stato, 1987, I, 355 (che ne

ribadisce la natura regolamentare e la non assoggettabilità al sindacato

della Corte costituzionale) e 31 luglio 1987, n. 518, ibid., 1145 (che esclu

de la lesione della autonomia organizzativa degli enti pubblici in connes

sione con l'imposizione dell'obbligo di adeguare i loro regolamenti agli accordi collettivi recepiti nel d.p.r. 411/76); Cons. Stato, ad. plen., 7

aprile 1981, n. 2, Foro it., 1981, III, 427, con nota di richiami su alcuni

aspetti della disciplina ex d.p.r. 411/76 e sui criteri di interpretazione dei d.p.r. di recezione degli accordi sindacali (argomento su cui amplius in nota a Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1988, n. 149 ed altre, id.,

1988, III, 133). (3) Circa la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro non di ruolo

instaurato da una pubblica amministrazione, salvo che non sia operante un espresso richiamo alla contrattazione collettiva privatistica (come è

nel caso di specie e nelle decisioni richiamate nella precedente nota), la

giurisprudenza normalmente fa ricorso ai principi generali del pubblico

impiego ex d.p.r. 3/57: v. T.A.R. Emilia - Romagna 27 ottobre 1986,

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — 1. - Le questioni sottoposte a questo Consiglio di

Stato riguardano la identificazione della natura del rapporto di

lavoro (se pubblico o privato) intercorrente tra l'ente parco e la

Graziani e, nella eventualità che si tratti di rapporto di pubblico

impiego, la legittimità del licenziamento nel quadro delle norme

applicabili al caso specifico. 2. - Sotto il primo profilo, nell'appello è stata dedotta la natu

ra privatistica del rapporto di lavoro da cui deriverebbe il difetto

di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il T.A.R. dell'Abruzzo, innanzi al quale era stata sollevata la

stessa eccezione, l'ha respinta rilevando che la continuità, la qua lità e tutte le altre modalità del servizio della Graziani indicavano

trattarsi di un rapporto «non titolato ma riconducibile sicura

mente alla sfera dell'impiego pubblico» e che la lettera di assun

zione ex art. 51 d.p.r. 411/76, essendo intervenuta nel 1979 quando la Graziani già prestava servizio presso l'ente dall'aprile 1978, non costituiva né «l'unica fonte del rapporto» né «il titolo di

novazione privatistica del medesimo».

L'ente parco censura la decisione per il motivo che il provvedi mento formale di assunzione della Graziani, anche se intervenuto

dopo qualche tempo dall'inizio del rapporto, era stato adottato

a norma dell'art. 51 d.p.r. 411/76, che consente l'assunzione di

dipendenti con rapporto di lavoro «regolato da contratti colletti

vi di diritto privato». Aggiunge che la Graziani non trarrebbe alcun vantaggio dall'e

ventuale riconoscimento della natura pubblica del rapporto, poi ché l'art. 6 1. 20 marzo 1975 sull'ordinamento degli enti pubblici non economici commina la nullità delle assunzioni di personale non di ruolo per più di tre mesi; pertanto, non sarebbe possibile

ipotizzare, nell'organizzazione degli enti suddetti, l'esistenza di

rapporti di impiego non di ruolo a tempo indeterminato regolati dalla «legislazione generale» applicata in analoghe situazioni ai

dipendenti pubblici. 2.1. - Il motivo di appello è infondato data la natura pubblica

del rapporto di lavoro instauratosi per la Graziani.

A questa soluzione conducono due elementi: l'incardinazione

del servizio prestato dalla Graziani nell'organizzazione dell'ente

parco, accertata dal T.A.R. e non smentita dall'ente, e, contra

riamente a quanto affermato nell'appello, la portata della stessa

disposizione dell'art. 51 d.p.r. 411/76. Detto articolo stabilisce

che le disposizioni dell'accordo collettivo per il personale degli enti pubblici, approvato col d.p.r. 411/76, non si applicano ai

dipendenti (degli enti stessi) «con rapporto di lavoro regolato da

contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimen to di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del

tutto peculiari, che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla 1. 20 marzo

1985 n. 70».

Dal testo dell'articolo emerge che alle dipendenze degli enti pub blici ex 1. 70/75 possono legittimamente trovarsi, sia pure occa

sionalmente come nel caso di specie, oltre al personale di ruolo

e non di ruolo (ex art. 6 1. 70/75) cui si applica l'accordo colletti

vo approvato con d.p.r. 411/76, altri dipendenti, non di ruolo,

assunti per «servizi peculiari» riconducibili a rapporti di impiego di natura pubblica (valutazione che spetta all'ente di compiere) ai quali si applicano le norme della contrattazione collettiva privata.

La formale regolamentazione del rapporto non è però elemen

to distintivo della natura del rapporto stesso che va valutata, co

me bene ha detto il T.A.R. degli Abruzzi, conformemente alla

giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in relazione al suo

contenuto.

A questo proposito è utile ricordare che non sono infrequenti situazioni di impiego pubblico regolate da norme di diritto priva

n. 558, Foro it., 1987, III, 160, con nota di richiami, cui adde, in relazio

ne a rapporto di lavoro a tempo determinato di sanitario di ente pubbli

co, Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1987, n. 18, Cons. Stato, 1987, I, 61.

Secondo gli stessi criteri è ritenuta, di norma, inapplicabile nel pubbli co impiego la disciplina sui licenziamenti individuali dettata dalla 1. 604/66:

Cons, giust. amm. sic. 18 ottobre 1986, n. 172, Foro it., Rep. 1986, voce cit-, n. 1007; Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 1985, n. 428, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 924 (per i dipendenti ex Ingic); Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 1984, n. 290, ibid., n. 932, (per dipendenti dell'Istitu

to poligrafico dello Stato); Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 1983, n. 121,

id., 1984, III, 36 (per dipendenti di enti lirici), con nota di richiami e

osservazioni di M. De Luca.

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PARTE TERZA

to, assumendo di contro rilievo la immedesimazione dell'attività

dell'impiegato in quella tipica e istituzionale dell'ente.

Orbene, per esplicita indicazione dell'art. 51 d.p.r. 411/76, l'im

piego del personale assunto a norma dell'articolo stesso è impie

go subordinato, caratterizzato dallo svolgimento di servizi di

istituto, ed essendo provato che la Graziani è stata immessa e

integrata in forma stabile nell'organizzazione burocratica dell'en

te parco fino ad essere nominata «fiduciaria di zona», deve rite

nersi che non sussistano ostacoli al riconoscimento della natura

pubblica del suo rapporto di lavoro.

Ciò premesso, va affermata la giurisdizione amministrativa nella

presente controversia.

2.2. - Il riconoscimento della natura pubblica del rapporto non

porta necessariamente, come sostiene l'ente parco, a considerare

nulla l'assunzione della Graziani, in considerazione che il suo ser

vizio ha superato la durata massima di tre mesi stabilita nell'art.

6 1. 70/75. L'art. 51 d.p.r. 411/76 regola infatti ipotesi diverse da quelle

ipotizzate nel suddetto art. 6 (assunzione per tre mesi di persona le non di ruolo in genere) e come tali non soggette ai precisi limiti temporali indicati nell'articolo stesso, ma, nella fattispecie, a quelli derivanti dalla «peculiarità» del servizio cui il personale interessato è adibito.

Il rapporto di lavoro della Graziani deve pertanto considerarsi

disposto legittimamente, senza il vincolo della durata di tre mesi,

salvo l'accertamento sulla effettiva «peculiarità dei servizi» per i quali è stata assunta e mantenuta; il quale accertamento è estra

neo al presente giudizio. 2.3. - Premesso quanto sopra, la questione, nel merito, va ri

solta nell'ambito della regolamentazione stabilita col contratto col

lettivo degli addetti agli studi professionali, come indicato nella

citata lettera in data 29 maggio 1979 e col conseguente rispetto delle norme della 1. 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavorato

ri), dell'art. 2 1. 18 aprile 1962 n. 230 (che dà conferma della

durata indeterminata dell'impiego) e della 1. 15 luglio 1966 n.

604 sui licenziamenti individuali. 2.3.1. - Tra queste disposizioni, nel caso specifico, assume par

ticolare rilievo la 1. 15 luglio 1966 n. 604 che all'art. 3 consente

il licenziamento per giustificato motivo con preavviso per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro. Tale disposizione, anche

se non formalmente richiamata, è quella le cui previsioni più si

avvicinano alla motivazione della lettera di licenziamento della

Graziani dove si fa riferimento a una «difficoltà politico-operativa, finanziaria ed organizzativa che ha determinato la sospensione delle attività non strettamente istituzionali, la ristrutturazione dei

servizi e la limitazione degli interventi» che rendeva «inevitabile,

per causa di forza maggiore, il recesso dal rapporto di lavoro».

Già, prima facie, non pare che il richiamo a «difficoltà politico

operative», sia pure accompagnato da altre considerazioni rife

rentisi genericamente a problemi «finanziari ed organizzativi», in

tegri i «giustificati motivi» richiesti dalla 1. 604/66 perché possa procedersi al licenziamento.

D'altro canto, l'ente parco, malgrado la documentazione pro dotta dalla Graziani, non ha ritenuto di fornire le prove della

sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, come previ sto dall'art. 5 1. 604 cit., né ha contestato le informazioni emer

genti dagli atti e quelle fornite dalla interessata, secondo cui il

richiamo alla «sospensione delle attività non strettamente istitu

zionali» nel caso in esame non sarebbe pertinente, poiché la Gra

ziani era adibita normalmente alla contabilità (attività strettamente

necessaria per l'ente) e che successivamente al suo licenziamento, l'ente aveva assunto altro personale (di cui sono stati fatti i nomi

in memoria e in udienza) per lo svolgimento di attività dello stes

so livello.

Il licenziamento della Graziani, oltretutto disposto senza preav

viso, appare quindi illegittimo per violazione dell'art. 3 1. 604, non sussistendo le condizioni richieste da dette disposizioni.

3. - In relazione a quanto sopra, l'appello va respinto e la sen

tenza impugnata va confermata.

Resta salvo ogni altro conseguente diritto che l'interessata può far valere nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 18, 2° comma, 1. 300/70 e della 1. n. 604/66.

Restano altresì salve le determinazioni che l'ente riterrà di le

gittimamente adottare per risolvere diversamente i propri proble mi organizzativi.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; decisione 3 giugno 1987,

n. 544/A; Pres. Pallottino, Est. Giampaolino; Banco di Na

poli (Avv. Sorrentino, Palmieri).

CORTE DEI CONTI;

Responsabilità contabile e amministrativa — Giudizio — Omessa

sospensione per pregiudizialità penale e civile — Motivo di ap

pello — Inammissibilità.

Responsabilità contabile e amministrativa — Giudizio — Sospen sione per pregiudizialità penale — Esclusione.

Responsabilità contabile e amministrativa — Danno alla econo

mia nazionale — Danno erariale — Limiti.

È inammissibile il motivo dell'appello alle sezioni riunite della

Corte dei conti che censura la decisione della sezione singola nella parte in cui statuisce di non disporre la sospensione del

giudizio per la pendenza di cause pregiudiziali penali o civili. (1) Il giudizio avanti la Corte dei conti per la responsabilità ammini

strativa non deve essere sospeso per la pendenza di giudizio

penale. (2)

(1) Giurisprudenza costante: nel senso dell'inammissibilità dell'appello alle sezioni riunite avverso le pronunce ordinatorie di natura istruttoria delle sezioni singole, cfr. Corte conti, sez. riun., 21 giugno 1979, n. 218/A, Foro it., 1981, III, 84, con nota di richiami, fra cui il decreto della sezio ne singola che pronuncia in ordine all'istanza di fissazione del termine

per la resa del conto, v. Corte conti, sez. riun., 23 luglio 1980, n. 246, id., Rep. 1981, voce Responsabilità contabile, n. 108. V. anche L. Giam

paolino, I rimedi avverso le decisioni nel processo contabile, in Dir. proc. ammin., 1982, 176.

(2) Permangono le incertezze circa i rapporti intercorrenti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa ovvero, sul piano so

stanziale, tra violazione della norma penale e violazione degli obblighi di servizio: ciò pare dimostrato non solo dalla decisione riportata, che

giunge alla conclusione della non necessaria sospensione del giudizio di

responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti per la pendenza di un giudizio penale, senza alcuna indicazione e determinazione, almeno in motivazione, dei fondamenti giustificativi, ma anche da un breve esa me del panorama giurisprudenziale più recente: le linee argomentative della giurisprudenza tendono ad intrecciarsi e a sovrapporsi: accanto a

decisioni, secondo cui il giudicato penale di condanna esclude il potere del giudice della contabilità pubblica di conoscere circa lo svolgimento dei fatti materiali (cfr. Corte conti, sez. I, 14 novembre 1985, n. 620, Foro it., Rep. 1986, voce Responsabilità contabile, n. 605; sez. II 27

maggio 1985, n. 113, ibid., n. 611), ve ne sono altre che affermano il

potere del giudice contabile di valutare criticamente i fatti, al fine di rile vare la concreta esistenza di un danno risarcibile (cfr. Corte conti, sez.

riun., 4 settembre 1985, n. 436/A, ibid., n. 595), mentre altre ancora, in contrasto con Corte conti, sez. riun., 544/A/87, dispongono che la

sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa in pendenza di un giudizio penale vertente sugli stessi fatti non è automatica ed inevita

bile, ma implica la positiva verifica giudiziale che la cognizione del reato sia influente sulla definizione della causa (cfr. Corte conti, sez. II, 10 febbraio 1986, n. 34, ibid., n. 618; sez. giur. reg. sic. 22 febbraio 1985, n. 1407, ibid., n. 623; sez. I 15 febbraio 1985, n. 21, ibid., n. 598).

Le oscillazioni della giurisprudenza sono da porre in relazione con la mancata soluzione o chiarimento di alcune questioni fondamentali: il pro blema dei rapporti tra giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti e giudizio penale vertente sugli stessi fatti richiede soluzioni metodologicamente differenti dal problema dei rapporti tra giu dicato penale e giudizio di responsabilità amministrativa: nel primo caso si tratta di elaborare un sistema di limiti funzionali alla cognizione del fatto da parte del giudice contabile, onde evitare un potenziale contrasto nella ricostruzione storica di una condotta, costituente, al tempo stesso, infrazione di norma penale e violazione degli obblighi di servizio; nel secondo caso si tratta di collegare o coordinare l'accertamento materiale della condotta criminosa compiuto dal giudice penale, l'azione civile ri sarcitoria promossa dalla pubblica amministrazione in sede penale e il contenuto risarcitorio del giudizio di responsabilità.

Allo stato l'elaborazione giurisprudenziale non pare essere andata oltre le motivazioni contenute in Corte conti, sez. II, 1° ottobre 1984, n. 209, id., 1985, III, 214, con nota di richiami: il principio dell'autonomia del

giudizio di responsabilità rispetto a quello penale apoditticamente affer mato da Corte conti, sez. II, 4 maggio 1982, n. 83, id., 1982, III, 359, con nota di richiami di C.E. Gallo e da sez. II 25 marzo 1981, n. 64, id., 1981, III, 276, con nota di richiami ed osservazioni di A. Lener, annotata da P. Maddalena, in Giur. it., 1981, III, 1, 251, viene ridutti vamente riportato al valore di un criterio esplicativo dei poteri di cogni zione del giudice; ciò avviene attraverso la predisposizione di una serie di limiti ai poteri di cognizione della Corte dei conti, che sarà tenuta a sospendere il giudizio di responsabilità ogniqualvolta la violazione degli obblighi di servizio non sia configurabile indipendentemente dalla com missione di uno specifico reato, cioè ogniqualvolta l'infrazione della nor ma penale e la violazione degli obblighi di servizio siano costituite da una medesima condotta, e l'accertamento della sussistenza di una deter

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