sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres. Ancora, Est. Salvo; Ente autonomo parconazionale d'Abruzzo (Avv. Iannotta) c. Graziani (Avv. E. Russo). Conferma T.A.R. Abruzzo 7settembre 1983, n. 248Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 247/248-251/252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179308 .
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PARTE TERZA
a consentire interventi edificatori non irrilevanti, sia pure per scopi lato sensu di pubblico interesse. Che le prescrizioni impugnate dello strumento urbanistico consistessero in ciò, non è stato con
testato in punto di fatto. L'autorità procedente dunque non pote va non darsi carico di esaminare, sin nella fase della pianificazione e salve le più penetranti valutazioni da compiere in sede di attua
zione esecutiva, se interventi di questo fossero accettabili in rap
porto al valore storico-artistico del parco e in particolare a quelle sue specifiche caratteristiche d'insieme evidenziate nel decreto min
si teriale di vincolo.
Con il terzo motivo d'appello, infine, il comune lamenta che
il T.A.R. abbia annullato l'intero strumento urbanistico anziché
quella parte di esso cui specificamente si riferiva l'impugnazione. Il collegio osserva che il problema dell'estensione degli effetti del
l'annullamento si pone, normalmente, solo in sede di esecuzione
della sentenza, e si risolve in un problema d'interpretazione della
stessa; salvo il caso in cui sia stato lo stesso giudice autore della
sentenza ad affrontare ex professo la questione e a chiarire in
modo consapevole quale debba essere l'estensione del giudicato. Nel caso in esame però la sentenza non contiene disposizioni espli cite in questo senso, non potendosi ritenere tale l'uso della for
mula di stile «annulla gli atti impugnati». Di conseguenza questo motivo di appello va giudicato inammissibile per mancanza d'in
teresse.
In conclusione, l'appello va rigettato con conferma della sen
tenza di primo grado.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 22 giugno 1987, n. 440; Pres. Ancora, Est. Salvo; Ente autonomo parco na
zionale d'Abruzzo (Avv. Iannotta) c. Graziani (Avv. E. Rus
so). Conferma T.A.R. Abruzzo 7 settembre 1983, n. 248.
Impiegato dello Stato e pubblico — Rapporto di pubblico impie
go non di ruolo — Presupposti — Disciplina privatistica —
Irrilevanza — Fattispecie (L. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente, art. 6, 12; d.p.r. 26 maggio 1976 n.
411, disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti
pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 51).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ente pubblico non economi
co — Rapporto di pubblico impiego non di ruolo — Durata
indeterminata — Disciplina privatistica — Fattispecie (L. 18
aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, art. 2; 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 6, 12; d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, art. 51).
Impiegato dello Stato e pubblico — Rapporto di pubblico impie
go non di ruolo — Licenziamento — Giustificato motivo —
Illegittimità — Fattispecie (L. 18 aprile 1962 n. 230, art. 2; 1. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali, art. 3, 5; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'at
tività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18; 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 6, 12; d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, art. 51).
Il rapporto di lavoro posto in essere fra l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo ed una impiegata assunta per lo svolgi mento di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto
del tutto peculiari, ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 26 maggio 1976
n. 411, ha natura pubblica per la incardinazione del servizio
prestato nella organizzazione dell'ente e la immedesimazione della attività dell'impiegato in quella tipica e istituzionale, sen
za che assuma alcuna contraria rilevanza la formale regolamen tazione del rapporto in termini privatistici (nella specie, con richiamo al contratto collettivo degli addetti agli studi profes
sionali). (1)
(1) La decisione riflette la posizione unanime della giurisprudenza am ministrativa ed ordinaria sui criteri di individuazione di
Il Foro Italiano — 1988.
Il rapporto di lavoro instaurato dagli enti pubblici non economici
con i dipendenti non di ruolo assunti per «servizi peculiari», ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 411/76, non è assoggettato ai limiti
temporali indicati dall'art. 6 I. 70/75 ed è regolato dalla disci
plina privatistica richiamata nel contratto di assunzione (nella
specie, contratto collettivo degli addetti agli studi professionali) e da quella generale dettata dalle leggi 20 maggio 1970 n. 300
(statuto dei lavoratori), 18 aprile 1962 n. 230 (sul rapporto di
lavoro a tempo determinato) e 15 luglio 1966 n. 604 (sui licen
ziamenti individuali). (2)
un rapporto di pubblico impiego: per ogni riferimento v. Cass. 27 giugno
1987, n. 5736 ed altre, Foro it., 1988, I, 856, con nota di richiami.
Per l'affermazione esplicita della irrilevanza, ai fini della qualificazione
pubblicistica del rapporto, dell'assoggettamento di quest'ultimo alla di
sciplina privatistica v., in riferimento agli enti lirici, Cass. 2 marzo 1987, n. 2185, id., 1987, I, 2421, con nota di G. Albenzio; nonché, in riferi
mento alla nota vicenda dell'Istituto poligrafico dello Stato cui con la
riforma ex 1. 559/66 è stata attribuita personalità di diritto pubblico e
che è stato qualificato dalla giurisprudenza — dopo un iniziale periodo di incertezza — come ente «non economico», con la conseguente devolu
zione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, nonostante l'art. 24, 2° comma, 1. 559/66 preveda che il
regolamento del personale «disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo
e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i di
pendenti di aziende industriali, per i dipendenti delle aziende grafiche e per i dipendenti delle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi azien
dali», Cass. 15 settembre 1977, n. 3984, id., 1977, I, 2675, che ha segna to il cambiamento di giurisprudenza rispetto alle decisioni precedenti (v. Cass. 17 maggio 1968, n. 1543, id., 1968, I, 1790) con un indirizzo rima sto immutato ad oggi, v. Cass. 27 ottobre 1983, n. 6342, id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, n. 189 (e in Arch, civ., 1984, 652); Cons.
Stato, sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 646, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 163.
In forza dei medesimi principi è stata — da ultimo — negata la qualifi cazione pubblicistica del rapporto di lavoro costituito da una amministra zione comunale con contratto di appalto per pulizia di locali (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 548, Foro amm., 1987, I, 2209), del rapporto fiduciario per un incarico di segretario di ente comunale di assistenza
attribuito da amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 1987, n. 437, ibid., 1733), del rapporto non continuativo instaurato da amministrazione comunale con accompagnatrici di handicappati (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 1987, n. 162, Cons. Stato, 1987, I, 328).
Per l'affermazione della natura pubblica non economica dell'Ente au tonomo parco nazionale d'Abruzzo, v. Cass. 16 gennaio 1987, n. 313, Foro it., Mass., 58.
(2) Sulla disciplina del rapporto a termine nel pubblico impiego non si può dire che l'interpretazione della lacunosa normativa in materia da
parte della giurisprudenza abbia raggiunto risultati univoci e chiarificatori. La disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo determinato è
dettata dalla 1. 18 aprile 1962 n. 230, e successive modificazioni e integra zioni (d.p.r. 1215/63, 1. 266/77, 1. 18/78, 1. 79/83, 1. 84/86), ma sulla
applicabilità di tale normativa al rapporto di pubblico impiego sussistono
opinioni divergenti, atteso che nel campo del pubblico impiego non sono state emanate norme di carattere generale bensì disposizioni frammenta
rie, ora limitate a determinate branche dell'amministrazione (1. 12 aprile 1962 n. 205 e 5 aprile 1985 n. 124 sulla assunzione di personale operaio da parte del ministero dell'agricoltura e foreste e dell'azienda di Stato
per le foreste demaniali; 1. 23 giugno 1961 n. 520, sulla assunzione presso la presidenza del consiglio ed il ministero del turismo di personale a ter mine «per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale») o a specifiche attività (1. 11 luglio 1980 n. 312, art. 68, 69, 70, sulla assunzione a tempo determinato dei docenti dei conservatori statali di musica nei complessi orchestrali e corali degli enti lirici, e viceversa), ora rivolte a più ampi settori (d.p.r. 12 luglio 1963 n. 1215 e 31 marzo 1971 n. 276, sulle assun zioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, an che ad ordinamento autonomo; 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 5-6, sulla assunzione di personale precario «trimestrale» presso gli enti pubblici; 1. 8 gennaio 1979 n. 3, art. 5, sulla assunzione di personale straordinario «trimestrale» presso gli enti locali), peraltro con la imposizione di pesanti limitazioni nelle varie leggi finanziarie (cfr., da ultimo, 1. 26 aprile 1983 n. 130, legge finanziaria 1983, art. 9; 1. 23 dicembre 1984 n. 887, legge finanziaria 1985, art. 7; 1. 28 febbraio 1986 n. 41, legge finanziaria 1986, art. 6).
Le posizioni della giurisprudenza nel campo variano da una negazione totale della applicabilità della I. 230/62 al settore pubblico; alla afferma zione di una sua validità generale per ogni rapporto di lavoro, compreso quello pubblico, senza che la regola generale della assunzione mediante
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
È illegittimo il licenziamento di dipendente non di ruolo assunto
da ente pubblico non economico per «servizi peculiari», ai sen
si dell'art. 51 d.p.r. 411/76, disposto senza il giustificato moti
vo richiesto dall'art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604. (3)
concorso possa comportare preclusioni; al riconoscimento di un suo valo re sussidiario laddove il rapporto non sia regolato da una disciplina (legis lativa o regolamentare) speciale: per ogni riferimento, v. la nota di richia mi a Cass. 8 luglio 1986, n. 4461, Foro it., 1987,1, 1533, cui adde, cit. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 548, Foro amm., 1987, I, 2209
(che considera «limite invalicabile» all'applicazione della 1. 230/62 «la
tipicità del rapporto d'impiego con un ente pubblico dotato di proprio regolamento organico e l'obbligatoria osservanza delle procedure d'as sunzione in esso previste»); Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 1987, n. 301, Cons. Stato, 1987, I, 753 (ove si legge che: «le esigenze organizzative e funzionali della pubblica amministrazione possono essere soddisfatte mediante l'assunzione temporanea, nel rispetto delle norme poste dalla 1. 18 aprile 1962 n. 230... solo quando abbia carattere di sussidiarietà
rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale, in quanto postula l'effettiva temporanea impossibilità di procedere a tale assunzio ne ovvero la pendenza di procedimenti concorsuali e l'assenza di persona le stabile suscettibile di sopperire alle esigenze organizzative e funzionali...»); Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 1987, n. 85, ibid., 363 (che ha escluso
l'applicabilità della 1. 230/62 in materia di precariato scolastico «regolato da specifica normativa che stabilisce la tipicità dei relativi atti e le proce dure da seguire obbligatoriamente»).
Unanime è, però, l'affermazione della necessità di tempestiva impu gnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'originario atto di assun zione ritenuto nullo per l'illegittima apposizione del termine, in ossequio alle note decisioni del Cons. Stato, ad. plen., 15 dicembre 1981, nn. 12 e 11 (Foro it., 1982, III, 239): ai riferimenti sopra citati, adde, per la riaffermazione di quei principi, Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1987, n. 206, Cons. Stato, 1987, I, 446, e 27 gennaio 1987, n. 18, ibid., 61
(oltre a numerose decisioni dei tribunali amministrativi); per la innovati va precisazione che «la mancata originaria impugnazione dell'atto di no mina non impedisce il sorgere dell'interesse ad impugnare il provvedimento di proroga, il quale in realtà determina una nuova lesione» (il rigido mec canismo delle preclusioni seguito dalla giurisprudenza dominante pregiu dica, infatti, una piena tutela dei diritti dei dipendenti), Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 1987, n. 305, ibid., 754; per la rilevanza — ai fini
della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto — assegnata al comportamento concludente della pubblica amministrazione che, ri
nunziando ad avvalersi del termine illegittimamente apposto, mantenga in servizio il dipendente senza l'emissione di ulteriori atti, Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 1986, n. 822, Foro it., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 238; Cons, giust. amm. sic. 4 marzo 1985, n. 38, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 189.
Con specifico riferimento al rapporto a termine ex art. 6 1. 70/75, per l'affermazione della nullità de iure della assunzione per il periodo supe riore ai novanta giorni massimi consentiti nell'anno solare, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 1986, n. 564, id., Rep. 1986, voce cit., n. 237; Corte conti, sez. contr. enti, 7 ottobre 1980, n. 1553, id., Rep. 1981, voce cit., n 299.
In termini con la seconda massima, nel senso della differente natura
del rapporto ex art. 51 d.p.r. 411/76 rispetto a quello ex art. 6 1. 70/75
e dell'assoggettamento del primo alla disciplina privatistica, pur con la
conferma della natura pubblica del rapporto, Cons. Stato, sez. VI, 2
maggio 1984, n. 249, id., Rep. 1985, voce cit., n. 153 (per personale tecnico-sportivo del Coni); Cons, Stato, sez. VI, 6 giugno 1984, n. 354, id., Rep. 1984, voce cit., n. 215 (per giornalista dipendente); Cass. 8 ottobre 1983, n. 5844, id., Rep. 1983, voce cit., n. 209 (per personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste); Cons. Stato, sez. I, 4 novembre 1981, n. 768/81, ibid., n. 362, (per tecnici degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria, con esplicita esclusione della ricorribili
tà dell'ipotesi prevista dall'art. 1, lett. e, 1. 230/62); Corte conti, sez.
contr. enti, 2 dicembre 1980, n. 1572, id., Rep. 1981, voce cit., n. 270
(per custodi di immobili dell'Enpas). Sul d.p.r. 411/76, v. anche Cons.
Stato, sez. VI, 2 marzo 1987, n. 79, Cons. Stato, 1987, I, 355 (che ne
ribadisce la natura regolamentare e la non assoggettabilità al sindacato
della Corte costituzionale) e 31 luglio 1987, n. 518, ibid., 1145 (che esclu
de la lesione della autonomia organizzativa degli enti pubblici in connes
sione con l'imposizione dell'obbligo di adeguare i loro regolamenti agli accordi collettivi recepiti nel d.p.r. 411/76); Cons. Stato, ad. plen., 7
aprile 1981, n. 2, Foro it., 1981, III, 427, con nota di richiami su alcuni
aspetti della disciplina ex d.p.r. 411/76 e sui criteri di interpretazione dei d.p.r. di recezione degli accordi sindacali (argomento su cui amplius in nota a Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1988, n. 149 ed altre, id.,
1988, III, 133). (3) Circa la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro non di ruolo
instaurato da una pubblica amministrazione, salvo che non sia operante un espresso richiamo alla contrattazione collettiva privatistica (come è
nel caso di specie e nelle decisioni richiamate nella precedente nota), la
giurisprudenza normalmente fa ricorso ai principi generali del pubblico
impiego ex d.p.r. 3/57: v. T.A.R. Emilia - Romagna 27 ottobre 1986,
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. — 1. - Le questioni sottoposte a questo Consiglio di
Stato riguardano la identificazione della natura del rapporto di
lavoro (se pubblico o privato) intercorrente tra l'ente parco e la
Graziani e, nella eventualità che si tratti di rapporto di pubblico
impiego, la legittimità del licenziamento nel quadro delle norme
applicabili al caso specifico. 2. - Sotto il primo profilo, nell'appello è stata dedotta la natu
ra privatistica del rapporto di lavoro da cui deriverebbe il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il T.A.R. dell'Abruzzo, innanzi al quale era stata sollevata la
stessa eccezione, l'ha respinta rilevando che la continuità, la qua lità e tutte le altre modalità del servizio della Graziani indicavano
trattarsi di un rapporto «non titolato ma riconducibile sicura
mente alla sfera dell'impiego pubblico» e che la lettera di assun
zione ex art. 51 d.p.r. 411/76, essendo intervenuta nel 1979 quando la Graziani già prestava servizio presso l'ente dall'aprile 1978, non costituiva né «l'unica fonte del rapporto» né «il titolo di
novazione privatistica del medesimo».
L'ente parco censura la decisione per il motivo che il provvedi mento formale di assunzione della Graziani, anche se intervenuto
dopo qualche tempo dall'inizio del rapporto, era stato adottato
a norma dell'art. 51 d.p.r. 411/76, che consente l'assunzione di
dipendenti con rapporto di lavoro «regolato da contratti colletti
vi di diritto privato». Aggiunge che la Graziani non trarrebbe alcun vantaggio dall'e
ventuale riconoscimento della natura pubblica del rapporto, poi ché l'art. 6 1. 20 marzo 1975 sull'ordinamento degli enti pubblici non economici commina la nullità delle assunzioni di personale non di ruolo per più di tre mesi; pertanto, non sarebbe possibile
ipotizzare, nell'organizzazione degli enti suddetti, l'esistenza di
rapporti di impiego non di ruolo a tempo indeterminato regolati dalla «legislazione generale» applicata in analoghe situazioni ai
dipendenti pubblici. 2.1. - Il motivo di appello è infondato data la natura pubblica
del rapporto di lavoro instauratosi per la Graziani.
A questa soluzione conducono due elementi: l'incardinazione
del servizio prestato dalla Graziani nell'organizzazione dell'ente
parco, accertata dal T.A.R. e non smentita dall'ente, e, contra
riamente a quanto affermato nell'appello, la portata della stessa
disposizione dell'art. 51 d.p.r. 411/76. Detto articolo stabilisce
che le disposizioni dell'accordo collettivo per il personale degli enti pubblici, approvato col d.p.r. 411/76, non si applicano ai
dipendenti (degli enti stessi) «con rapporto di lavoro regolato da
contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimen to di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del
tutto peculiari, che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla 1. 20 marzo
1985 n. 70».
Dal testo dell'articolo emerge che alle dipendenze degli enti pub blici ex 1. 70/75 possono legittimamente trovarsi, sia pure occa
sionalmente come nel caso di specie, oltre al personale di ruolo
e non di ruolo (ex art. 6 1. 70/75) cui si applica l'accordo colletti
vo approvato con d.p.r. 411/76, altri dipendenti, non di ruolo,
assunti per «servizi peculiari» riconducibili a rapporti di impiego di natura pubblica (valutazione che spetta all'ente di compiere) ai quali si applicano le norme della contrattazione collettiva privata.
La formale regolamentazione del rapporto non è però elemen
to distintivo della natura del rapporto stesso che va valutata, co
me bene ha detto il T.A.R. degli Abruzzi, conformemente alla
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in relazione al suo
contenuto.
A questo proposito è utile ricordare che non sono infrequenti situazioni di impiego pubblico regolate da norme di diritto priva
n. 558, Foro it., 1987, III, 160, con nota di richiami, cui adde, in relazio
ne a rapporto di lavoro a tempo determinato di sanitario di ente pubbli
co, Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1987, n. 18, Cons. Stato, 1987, I, 61.
Secondo gli stessi criteri è ritenuta, di norma, inapplicabile nel pubbli co impiego la disciplina sui licenziamenti individuali dettata dalla 1. 604/66:
Cons, giust. amm. sic. 18 ottobre 1986, n. 172, Foro it., Rep. 1986, voce cit-, n. 1007; Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 1985, n. 428, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 924 (per i dipendenti ex Ingic); Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 1984, n. 290, ibid., n. 932, (per dipendenti dell'Istitu
to poligrafico dello Stato); Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 1983, n. 121,
id., 1984, III, 36 (per dipendenti di enti lirici), con nota di richiami e
osservazioni di M. De Luca.
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PARTE TERZA
to, assumendo di contro rilievo la immedesimazione dell'attività
dell'impiegato in quella tipica e istituzionale dell'ente.
Orbene, per esplicita indicazione dell'art. 51 d.p.r. 411/76, l'im
piego del personale assunto a norma dell'articolo stesso è impie
go subordinato, caratterizzato dallo svolgimento di servizi di
istituto, ed essendo provato che la Graziani è stata immessa e
integrata in forma stabile nell'organizzazione burocratica dell'en
te parco fino ad essere nominata «fiduciaria di zona», deve rite
nersi che non sussistano ostacoli al riconoscimento della natura
pubblica del suo rapporto di lavoro.
Ciò premesso, va affermata la giurisdizione amministrativa nella
presente controversia.
2.2. - Il riconoscimento della natura pubblica del rapporto non
porta necessariamente, come sostiene l'ente parco, a considerare
nulla l'assunzione della Graziani, in considerazione che il suo ser
vizio ha superato la durata massima di tre mesi stabilita nell'art.
6 1. 70/75. L'art. 51 d.p.r. 411/76 regola infatti ipotesi diverse da quelle
ipotizzate nel suddetto art. 6 (assunzione per tre mesi di persona le non di ruolo in genere) e come tali non soggette ai precisi limiti temporali indicati nell'articolo stesso, ma, nella fattispecie, a quelli derivanti dalla «peculiarità» del servizio cui il personale interessato è adibito.
Il rapporto di lavoro della Graziani deve pertanto considerarsi
disposto legittimamente, senza il vincolo della durata di tre mesi,
salvo l'accertamento sulla effettiva «peculiarità dei servizi» per i quali è stata assunta e mantenuta; il quale accertamento è estra
neo al presente giudizio. 2.3. - Premesso quanto sopra, la questione, nel merito, va ri
solta nell'ambito della regolamentazione stabilita col contratto col
lettivo degli addetti agli studi professionali, come indicato nella
citata lettera in data 29 maggio 1979 e col conseguente rispetto delle norme della 1. 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavorato
ri), dell'art. 2 1. 18 aprile 1962 n. 230 (che dà conferma della
durata indeterminata dell'impiego) e della 1. 15 luglio 1966 n.
604 sui licenziamenti individuali. 2.3.1. - Tra queste disposizioni, nel caso specifico, assume par
ticolare rilievo la 1. 15 luglio 1966 n. 604 che all'art. 3 consente
il licenziamento per giustificato motivo con preavviso per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro. Tale disposizione, anche
se non formalmente richiamata, è quella le cui previsioni più si
avvicinano alla motivazione della lettera di licenziamento della
Graziani dove si fa riferimento a una «difficoltà politico-operativa, finanziaria ed organizzativa che ha determinato la sospensione delle attività non strettamente istituzionali, la ristrutturazione dei
servizi e la limitazione degli interventi» che rendeva «inevitabile,
per causa di forza maggiore, il recesso dal rapporto di lavoro».
Già, prima facie, non pare che il richiamo a «difficoltà politico
operative», sia pure accompagnato da altre considerazioni rife
rentisi genericamente a problemi «finanziari ed organizzativi», in
tegri i «giustificati motivi» richiesti dalla 1. 604/66 perché possa procedersi al licenziamento.
D'altro canto, l'ente parco, malgrado la documentazione pro dotta dalla Graziani, non ha ritenuto di fornire le prove della
sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, come previ sto dall'art. 5 1. 604 cit., né ha contestato le informazioni emer
genti dagli atti e quelle fornite dalla interessata, secondo cui il
richiamo alla «sospensione delle attività non strettamente istitu
zionali» nel caso in esame non sarebbe pertinente, poiché la Gra
ziani era adibita normalmente alla contabilità (attività strettamente
necessaria per l'ente) e che successivamente al suo licenziamento, l'ente aveva assunto altro personale (di cui sono stati fatti i nomi
in memoria e in udienza) per lo svolgimento di attività dello stes
so livello.
Il licenziamento della Graziani, oltretutto disposto senza preav
viso, appare quindi illegittimo per violazione dell'art. 3 1. 604, non sussistendo le condizioni richieste da dette disposizioni.
3. - In relazione a quanto sopra, l'appello va respinto e la sen
tenza impugnata va confermata.
Resta salvo ogni altro conseguente diritto che l'interessata può far valere nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 18, 2° comma, 1. 300/70 e della 1. n. 604/66.
Restano altresì salve le determinazioni che l'ente riterrà di le
gittimamente adottare per risolvere diversamente i propri proble mi organizzativi.
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; decisione 3 giugno 1987,
n. 544/A; Pres. Pallottino, Est. Giampaolino; Banco di Na
poli (Avv. Sorrentino, Palmieri).
CORTE DEI CONTI;
Responsabilità contabile e amministrativa — Giudizio — Omessa
sospensione per pregiudizialità penale e civile — Motivo di ap
pello — Inammissibilità.
Responsabilità contabile e amministrativa — Giudizio — Sospen sione per pregiudizialità penale — Esclusione.
Responsabilità contabile e amministrativa — Danno alla econo
mia nazionale — Danno erariale — Limiti.
È inammissibile il motivo dell'appello alle sezioni riunite della
Corte dei conti che censura la decisione della sezione singola nella parte in cui statuisce di non disporre la sospensione del
giudizio per la pendenza di cause pregiudiziali penali o civili. (1) Il giudizio avanti la Corte dei conti per la responsabilità ammini
strativa non deve essere sospeso per la pendenza di giudizio
penale. (2)
(1) Giurisprudenza costante: nel senso dell'inammissibilità dell'appello alle sezioni riunite avverso le pronunce ordinatorie di natura istruttoria delle sezioni singole, cfr. Corte conti, sez. riun., 21 giugno 1979, n. 218/A, Foro it., 1981, III, 84, con nota di richiami, fra cui il decreto della sezio ne singola che pronuncia in ordine all'istanza di fissazione del termine
per la resa del conto, v. Corte conti, sez. riun., 23 luglio 1980, n. 246, id., Rep. 1981, voce Responsabilità contabile, n. 108. V. anche L. Giam
paolino, I rimedi avverso le decisioni nel processo contabile, in Dir. proc. ammin., 1982, 176.
(2) Permangono le incertezze circa i rapporti intercorrenti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa ovvero, sul piano so
stanziale, tra violazione della norma penale e violazione degli obblighi di servizio: ciò pare dimostrato non solo dalla decisione riportata, che
giunge alla conclusione della non necessaria sospensione del giudizio di
responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti per la pendenza di un giudizio penale, senza alcuna indicazione e determinazione, almeno in motivazione, dei fondamenti giustificativi, ma anche da un breve esa me del panorama giurisprudenziale più recente: le linee argomentative della giurisprudenza tendono ad intrecciarsi e a sovrapporsi: accanto a
decisioni, secondo cui il giudicato penale di condanna esclude il potere del giudice della contabilità pubblica di conoscere circa lo svolgimento dei fatti materiali (cfr. Corte conti, sez. I, 14 novembre 1985, n. 620, Foro it., Rep. 1986, voce Responsabilità contabile, n. 605; sez. II 27
maggio 1985, n. 113, ibid., n. 611), ve ne sono altre che affermano il
potere del giudice contabile di valutare criticamente i fatti, al fine di rile vare la concreta esistenza di un danno risarcibile (cfr. Corte conti, sez.
riun., 4 settembre 1985, n. 436/A, ibid., n. 595), mentre altre ancora, in contrasto con Corte conti, sez. riun., 544/A/87, dispongono che la
sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa in pendenza di un giudizio penale vertente sugli stessi fatti non è automatica ed inevita
bile, ma implica la positiva verifica giudiziale che la cognizione del reato sia influente sulla definizione della causa (cfr. Corte conti, sez. II, 10 febbraio 1986, n. 34, ibid., n. 618; sez. giur. reg. sic. 22 febbraio 1985, n. 1407, ibid., n. 623; sez. I 15 febbraio 1985, n. 21, ibid., n. 598).
Le oscillazioni della giurisprudenza sono da porre in relazione con la mancata soluzione o chiarimento di alcune questioni fondamentali: il pro blema dei rapporti tra giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti e giudizio penale vertente sugli stessi fatti richiede soluzioni metodologicamente differenti dal problema dei rapporti tra giu dicato penale e giudizio di responsabilità amministrativa: nel primo caso si tratta di elaborare un sistema di limiti funzionali alla cognizione del fatto da parte del giudice contabile, onde evitare un potenziale contrasto nella ricostruzione storica di una condotta, costituente, al tempo stesso, infrazione di norma penale e violazione degli obblighi di servizio; nel secondo caso si tratta di collegare o coordinare l'accertamento materiale della condotta criminosa compiuto dal giudice penale, l'azione civile ri sarcitoria promossa dalla pubblica amministrazione in sede penale e il contenuto risarcitorio del giudizio di responsabilità.
Allo stato l'elaborazione giurisprudenziale non pare essere andata oltre le motivazioni contenute in Corte conti, sez. II, 1° ottobre 1984, n. 209, id., 1985, III, 214, con nota di richiami: il principio dell'autonomia del
giudizio di responsabilità rispetto a quello penale apoditticamente affer mato da Corte conti, sez. II, 4 maggio 1982, n. 83, id., 1982, III, 359, con nota di richiami di C.E. Gallo e da sez. II 25 marzo 1981, n. 64, id., 1981, III, 276, con nota di richiami ed osservazioni di A. Lener, annotata da P. Maddalena, in Giur. it., 1981, III, 1, 251, viene ridutti vamente riportato al valore di un criterio esplicativo dei poteri di cogni zione del giudice; ciò avviene attraverso la predisposizione di una serie di limiti ai poteri di cognizione della Corte dei conti, che sarà tenuta a sospendere il giudizio di responsabilità ogniqualvolta la violazione degli obblighi di servizio non sia configurabile indipendentemente dalla com missione di uno specifico reato, cioè ogniqualvolta l'infrazione della nor ma penale e la violazione degli obblighi di servizio siano costituite da una medesima condotta, e l'accertamento della sussistenza di una deter
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