sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 79; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. beni culturali eambientali c. Soc. Fiat TTG (Avv. Natoli, Aglietto). Annulla Tar Lazio, sez. II, 31 gennaio 1987,n. 163Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 317/318-319/320Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188359 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
L'autorità amministrativa chiamata a conformarsi al giudica to è la direzione provinciale del tesoro, che amministra la tenu
ta di spesa concernente l'erogazione delle pensioni ed è tenuta
a liquidare gli aumenti dei ratei di pensione in favore dei singoli
interessati, sulla base della decisione della Corte dei conti.
Poiché il giudicato deve essere adempiuto da una autorità
periferica statale, va fatta applicazione del principio enunciato
dalla adunanza plenaria di questo consiglio (dee. 22 dicembre
1990, n. 11, Foro it., 1991, III, 113), per il quale, ai sensi del l'art. 37 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, sussiste la competenza del
Tar, e non quella del Consiglio di Stato, quando l'autorità chia
mata a conformarsi alla pronuncia di un giudice speciale sia
un organo periferico dello Stato o degli enti pubblici ultrare
gionali. Come ha rilevato l'adunanza plenaria: — l'art. 3 1. n. 1034 del 1971, nel disciplinare la competenza
per il giudizio di cognizione, ha perseguito «un disegno di mas
simo decentramento, prendendo in considerazione, per quanto attiene allo Stato e agli enti pubblici a carattere regionale, non
l'ente in sé ma gli organi, e statuendo la competenza del Tar
periferico anche per gli atti degli organi centrali, se ad efficacia
infraregionale»; — «identiche ed anzi ancor più vive esigenze di decentramen
to giurisdizionale sembrano sussistere per il giudizio di ottempe
ranza, che costituisce per il privato un secondo, quindi più gra
voso, esperimento dell'orti» agendi dopo il giudizio di cognizio ne e l'inesecuzione dell'autorità amministrativa, e nel quale la
competenza del giudice territorialmente più vicino può concor
rere in maniera non marginale ad attuare l'effettività della tute
la giurisdizionale». Tali esigenze, con ogni evidenza, sono ancor più marcate quan
do una amministrazione pubblica non esegue un giudicato ri
guardante la rideterminazione di un trattamento pensionistico: la possibilità di proporre ricorso al giudice di primo grado terri
torialmente più vicino può ridurre le conseguenze irreparabili che l'inottemperanza può causare col decorso del tempo.
4. - I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, per di
fetto di competenza funzionale del Consiglio di Stato.
Il Tar competente valuterà se l'atto di precetto notificato alle
amministrazioni possa essere equiparato all'atto di diffida ri
chiesto per la proposizione del giudizio d'ottemperanza.
bre 1992, n. 437, Cons. Stato, 1992, I, 1973, che ha affermato la com
petenza del Tar Sicilia sul ricorso per l'ottemperanza ad un giudicato della sez. pens, civili nella regione siciliana della Corte dei conti.
E per un caso in cui il ricorso è stato esperito nei confronti di un
giudicato di una commissione tributaria, Cons. Stato, sez. IV, 2 no
vembre 1993, n. 964, id., 1993, I, 1393. Questa decisione, anzi, è di
particolare interesse. Nel frattempo, infatti, è stato emanato il d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attua
zione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (Le leggi, 1993, I, 562), il cui art. 70 prevede che per l'ottempe ranza ai giudicati delle commissioni tributarie sia esperibile uno speciale ricorso alle commissioni stesse: rompendo l'unitarietà della giurisdizio ne del giudice amministrativo affermata da ad. plen. 11/90, sui ricorsi
per l'ottemperanza ai giudicati di qualsiasi giudice, anche speciale. La
decisione non richiama esplicitamente la nuova disposizione; ma proba bilmente ne ha tenuto conto quando, dopo aver riaffermato il principio suddetto, richiamando, tra l'altro, la pronuncia dell'adunanza plenaria, sostiene che «... non sembra decisiva a giustificare una pretesa inam missibilità dell'ottemperanza, l'esistenza di ulteriori strumenti di tutela
innanzi al giudice tributario...».
Il Foro Italiano — 1994.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 79; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. beni culturali e
ambientali c. Soc. Fiat TTG (Avv. Natoli, Aglietto). An nulla Tar Lazio, sez. II, 31 gennaio 1987, n. 163.
Bellezze naturali (protezione delle) — Dichiarazione di notevole interesse pubblico — Procedimento — Parere del competente comitato di settore — Legittimità (L. 29 giugno 1939 n. 1497, protezione delle bellezze naturali, art. 2, 4; d.p.r. 3 dicembre 1975 n. 805, organizzazione del ministero per i beni culturali e ambientali, art. 3, 4, 7, 8; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n.
382, art. 82). Bellezze naturali (protezione delle) — Integrazione degli elenchi
— Potere concorrente dello Stato — Dichiarazione di notevo le interesse pubblico — Legittimità (Cost., art. 9; 1. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 2, 4; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82).
È legittimo il decreto del ministero per i beni culturali e am
bientali, con cui si dichiari una zona di notevole interesse pub blico, previa acquisizione del parere del competente comitato
di settore, e non del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali. (1) È legittimo il decreto del ministero per i beni culturali e am
bientali, con cui si dichiari una zona di notevole interesse pub blico, senza preventiva attività sollecitatoria nei confronti della
regione, poiché, conformemente agli interessi tutelati dall'art.
9 Cost., l'art. 82, 2° comma, lett. a), d.p.r. 24 luglio 1977
n. 616 autorizza l'intervento dello Stato, con l'integrazione
degli elenchi delle bellezze naturali, nell'esercizio di un potere che è concorrente e non sostitutivo di quello delegato alle
regioni. (2)
Diritto. — Il ministero per i beni culturali ed ambientali cen
sura, con un unico motivo di appello, la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto necessaria la preventiva
acquisizione del parere del Consiglio nazionale per i beni cultu
rali ed ambientali.
(1) Sulla ripartizione delle competenze tra Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed i cinque comitati di settore previsti dal l'art. 80 d.p.r. 805/75, la giurisprudenza è costante nell'attribuire al
primo il parere su questioni di portata generale, che investono la politi ca di tutela culturale ed ambientale nella sua elaborazione unitaria e
complessiva, e ai secondi il parere specifico nelle singole materie cui i comitati, che costituiscono sezioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 1987, n. 242, Foro
it., Rep. 1987, voce Bellezze naturali, n. 44, in motivazione) e quindi articolazioni di un organo a complessità esterna (Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 1988, n. 1126, id., Rep. 1988, voce cit., n. 23) sono preposti (conf. alla decisione in epigrafe, Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1988, n. 1162, id., 1989, III, 125, con nota di richiami, ed anche Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 1988, n. 1351, id., Rep. 1989, voce cit., n. 58; 4 marzo 1989, n. 184, ibid., n. 32; 1° febbraio 1990, n. 180, id., Rep. 1990, voce cit., n. 22; 10 giugno 1992, n. 474, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 31; 14 gennaio 1993, n. 28, Cons. Stato, 1993, I, 13; 22 marzo
1993, n. 254, Riv. giur. edilizia, 1993, I, 880; 3 febbraio 1994, n. 96, Cons. Stato, 1994, I, 201; 19 febbraio 1994, n. 162, ibid., 238), doven dosi intendere la previsione legislativa di parere in materia di beni cul turali e ambientali, come riferita al competente comitato di settore, a meno che la materia non riguardi aspetti di ordine generale (Cons. Sta
to, sez. VI, 23 giugno 1992, n. 484, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 30; 12 marzo 1993, n. 230, Foro amm., 1993, 488).
Su composizione e funzioni del consiglio nazionale per i beni cultura li e ambientali e dei comitati di settore, v. Alibrandi-Feriu, 1 beni culturali e ambientali, Milano, 1985, 167 ss.; Italia, L'amministrazione dei beni culturali, Roma, 1982, 55 ss.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 29, Foro it., 1993, III, 332, con nota di richiami (annotata da Damiani, in Riv. giur. am
biente, 1993, 857), ed anche Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 30, Riv. giur. edilizia, 1993, I, 591; 26 gennaio 1993, n. 96, ibid.,
337; 19 febbraio 1993, n. 167, Giust. civ., 1993, I, 1669; 19 febbraio
1993, n. 168, Riv. giur. edilizia, 1993, I, 891) sottolineandosi la diversi tà della procedura seguita dallo Stato per la costituzione del vincolo
paesaggistico, rispetto al procedimento seguito dalla regione, ai sensi
della 1. 1497/39, nonché la previsione del potere ministeriale di integra zione degli elenchi, già nell'art. 82, nel testo previgente al d.l. 27 giu gno 1985 n. 312, sicché le questioni concernenti la natura (se concorren te o sostitutiva) e l'ampiezza di tale potere, nonché il procedimento necessario per il relativo esercizio, sono estranee ai problemi di diritto
intertemporale posti dal d.l. cit. e 1. 8 agosto 1985 n. 431 di conversione
(Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 96, cit.; 14 gennaio 1993, n. 29, cit.).
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PARTE TERZA
Secondo l'amministrazione appellante, era sufficiente nel ca
so in esame il parere, regolarmente assunto, del competente co
mitato di settore, atteso che trattavasi di determinazione affe
rente a problemi di carattere strettamente tecnico-scientifico non
implicanti scelte dotate di valenza generale. La censura è fondata. È stato infatti definitivamente acquisi
to nella giurisprudenza il principio secondo cui i comitati di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
costituiscono, in base agli art. 3, 4, 7 e 8 d.p.r. 3 dicembre
1975 n. 805, sezioni del Consiglio nazionale previsto dall'art.
82, 2° comma, lett. a), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; pertanto, mentre il Consiglio nazionale si pronunzia, a norma dell'art.
3 d.p.r. n. 805 del 1975, su oggetti di portata generale che inve
stono la politica di tutela culturale e ambientale nella sua elabo
razione unitaria e complessiva, i cinque comitati di settore pos siedono una competenza per materia secondo la loro stessa de
nominazione specifica, con riferimento a diverse aree di tutela,
cioè a diverse categorie di beni culturali o ambientali; con la
conseguenza che, quando la legge richiede il previo parere del
consiglio, salvo che la materia non riguarda aspetti di ordine
generale, il riferimento deve intendersi operato al competente comitato settoriale (Cons. Stato, sez. VI, n. 600 del 6 agosto
1992, Foro it., Rep. 1992, voce Bellezze naturali, nn. 17, 18). Con l'appello incidentale proposto la società Investimenti e
gestioni s.p.a. censura, dal canto suo, la sentenza del tribunale
amministrativo regionale laddove la stessa ha ritenuto che il po tere statale esercitato avesse natura concorrente con quello re
gionale. In realtà, secondo l'appellante, il potere esercitato nella spe
cie, come previsto dall'art. 82, 2° comma, lett. a), d.p.r. 616/77, costituirebbe invece un potere sostitutorio coessenziale alla de
lega attribuita alle regioni. Con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di inte
grazione degli elenchi avrebbe dovuto essere preceduto da una
attività sollecitatoria nei confronti della regione, per poter esse
re adottato in via sostitutoria soltanto all'esito (negativo) della
sollecitazione anzidetta.
Inoltre, secondo l'appellante incidentale, del pari erroneamente, il tribunale amministrativo regionale avrebbe ritenuto infonda
to il quinto motivo del ricorso, sotto il profilo che il potere dello Stato di modificare gli elenchi si sottrarrebbe all'obbligo della osservanza procedimentale che la 1. n. 1497 del 1939 pre vede per la formazione degli elenchi stessi.
Le censure sono infondate. È consolidato nella giurispruden za il principio secondo cui il procedimento seguito dal ministero
per l'emanazione dei decreti attuativi del d.m. 21 settembre 1984
si ponesse al di fuori della procedura prevista dalla 1. 29 giugno 1939 n. 1497; infatti, conformemente agli interessi tutelati dal
l'art. 9 Cost., l'art. 82, 2° comma, lett. a), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, autorizza un intervento dello Stato, ai fini della
estensione, mediante integrazione, degli elenchi, della tutela pae
saggistica; il che importa l'esercizio di poteri concorrenti con
quelli delegati alle regioni e tale intervento non deve essere rea
lizzato nel rispetto delle norme procedimentali poste dagli art.
2 ss. 1. 29 giugno 1939 n. 1497 (Cons. Stato, sez. VI, n. 600
del 6 agosto 1992, cit.).
Trattasi, quindi, come bene osservato dal tribunale, di potere
proprio dello Stato non oggetto di delega alle regioni e con que sto concorrente; il cui esercizio non è condizionato, pertanto, al rispetto della procedura prevista per l'integrazione degli elen
chi in relazione al potere delegato alle regioni medesime.
Deve essere quindi accolto l'appello della amministrazione e
respinto l'appello incidentale della s.p.a. Investimenti e gestio
ni, in parziale riforma della decisione impugnata, relativamente
all'ottavo motivo ricorso di primo grado concernente la manca
ta acquisizione del parere del Consiglio nazionale per i beni cul
turali e ambientali.
Il Foro Italiano — 1994.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 6 dicembre 1993, n. 1262; Pres. Chieppa, Est. Volpe; Regione Piemonte (Avv.
Santilli, E. Romanelli), Comune di Montechiaro d'Asti ed
altri (Avv. Dal Piaz, Contaldi) e Comitato ambiente Valle
Versa (Avv. Tortonese) c. Soc. Energest (Avv. Siniscalco,
Vaiano), Min. ambiente ed altri. Annulla Tar Piemonte, sez.
II, 23 aprile 1992, nn. 107 e 108.
Giustizia amministrativa — Sentenza del tribunale amministra
tivo regionale — Esecuzione — Acquiescenza — Esclusione
(L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali ammini strativi regionali, art. 33).
Sanità pubblica — Rifiuti industriali — Impianto di smaltimen
to — Autorizzazione regionale — Rapporti tra conferenza di
servizi e valutazione di impatto ambientale (D.p.r. 10 settem
bre 1982 n. 915, attuazione delle direttive Cee n. 75/442 rela
tiva ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlo rodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, art. 6; 1. 8 luglio 1986 n. 349, istituzione
del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno am
bientale, art. 6; d.l. 31 agosto 1987 n. 361, disposizioni ur
genti in materia di smaltimento dei rifiuti, art. 3 bis; 1. 29
ottobre 1987 n. 441, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 agosto 1987 n. 361; d.p.c.m. 10 agosto 1988 n.
377, regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambien
tale di cui all'art. 6 1. 8 luglio 1986 n. 349, art. 3; d.l. 9 settembre 1988 n. 397, disposizioni urgenti in materia di smal
timento dei rifiuti industriali, art. 8; 1. 9 novembre 1988 n.
475, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 9 set
tembre 1988 n. 397).
L'esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'ammi
nistrazione, prevista dall'art. 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034,
costituisce automatica conseguenza dell'imperatività immediata
attribuita alle sentenze dei Tar e, pertanto, non importa ac
quiescenza al loro contenuto, né rinuncia all'appello. (1) Posto che nella procedura di approvazione dei progetti relativi
agli impianti di smaltimento di rifiuti industriali, la valutazio ne di impatto ambientale, di competenza del ministro del
l'ambiente, ai sensi dell'art. 8 l. 9 novembre 1988 n. 475,
non si sovrappone del tutto alla conferenza di servizi, previ sta dall'art. 3 bis /. 29 ottobre 1987 n. 441, in quanto alla
seconda spetta l'acquisizione e la valutazione degli elementi
relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze territo
riali ed alla prima la valutazione di compatibilità dello stesso
con le esigenze ambientali, sulla base dell'acquisizione degli elementi relativi, di competenza della conferenza di servizi,
legittimamente la regione, cui compete l'emanazione del prov vedimento finale, può, in caso di esiti non del tutto positivi,
respingere motivatamente la richiesta di approvazione. (2)
(1) In senso conforme, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1993, n. 690, Cons. Stato, 1993, I, 686; ad. plen. 6 ottobre 1992, n. 12, Foro it., 1993, III, 321; sez. V 26 giugno 1992, n. 582, id., Rep. 1992, voce Giustizia amministrativa, n. 371; sez. VI 2 dicembre 1991, n. 961, ibid., n. 373; sez. IV 18 aprile 1991, n. 283, id., Rep. 1991, voce cit., n. 352; sez. V 15 aprile 1991, n. 557, ibid., n. 351; sez. IV 8 novembre
1990, n. 864, ibid., n. 353; sez. V 24 novembre 1990, n. 790, ibid., n. 354 e sez. VI 26 settembre 1989, n. 1268, id., 1991, III, 307, con nota di richiami.
(2-4) I. - Il procedimento di autorizzazione regionale all'attività di smaltimento sia dei rifiuti industriali, tossici e nocivi, nonché speciali, sia dei rifiuti solidi urbani, è disciplinato dall'art. 3 bis 1. n. 441 del
1987, il quale stabilisce che la regione provvede all'istruttoria dei relati vi progetti, mediante la convocazione di una apposita «conferenza di
servizi», cui partecipano i rappresentanti della regione e degli enti locali interessati. In base alle risultanze della conferenza, la regione può addi venire all'approvazione dei progetti in questione e tale atto, ai sensi dell'art. 3 bis, «costituisce, ove occorra, variante dello strumento urba nistico generale»: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1991, n. 838, Foro it., Rep. 1991, voce Sanità pubblica, n. 333; Tar Abruzzo, sez.
Pescara, 20 febbraio 1991, n. 166, ibid., voce Regione, n. 319 e, per ulteriori riferimenti in tema di conferenza di servizi, v. la nota a Corte cost. 28 luglio 1993, n. 348, in questo fascicolo, parte prima.
La decisione sub I, su cui non constano precedenti editi in senso
conforme, concerne il complesso iter procedimentale di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti industriali, la cui fase istruttoria prevede, oltre alla competenza della regione (tenuta ad indi care la conferenza di cui si è detto), anche la competenza ministeriale. L'art. 8 1. n. 475 del 1988 prevede, infatti, che al ministro dell'ambiente
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