+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hoangthu
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Giordano) c. Buscemi (Avv. Di Gioia). Annulla Tar Lazio, sez. II, 21 marzo 1992, n. 655 Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994), pp. 475/476-477/478 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188394 . Accessed: 28/06/2014 18:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.188 on Sat, 28 Jun 2014 18:07:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Giordano)

sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. poste etelecomunicazioni (Avv. dello Stato Giordano) c. Buscemi (Avv. Di Gioia). Annulla Tar Lazio, sez.II, 21 marzo 1992, n. 655Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 475/476-477/478Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188394 .

Accessed: 28/06/2014 18:07

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.223.28.188 on Sat, 28 Jun 2014 18:07:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Giordano)

PARTE TERZA

vizio che tiene conto anche della peculiarità del rapporto di la

voro degli appartenenti al servizio legale.

L'appello è fondato.

Il d.p.r. 25 giugno 1983 n. 346, concernente disposizioni sul

rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla

1. 20 marzo 1975 n. 70, all'art. 6, 1° comma, determina sia

la durata dell'orario di lavoro che le modalità di controllo.

In particolare, prevede che la durata settimanale dell'orario

di lavoro, fissata in trentotto ore effettive (attualmente in tren

tasei ore, ai sensi dell'at. 30 della legge quadro sul pubblico

impiego) va documentata per i dipendenti attraverso sistemi au

tomatici di rilevazione, fatte salve le diverse modalità stabilite,

per peculiari posizioni lavorative, con separata contrattazione, concretizzatasi in accordi collettivi succedutisi nel tempo e rece

piti dall'Inps con l'impugnata delibera 24 febbraio 1984.

Ed in attuazione di tali accordi i legali dell'istituto, fermo

restando l'obbligo dell'osservanza delle comuni disposizioni tutte

le volte in cui la loro attività lavorativa si svolge in ufficio, sono tenuti ad attestare la durata dell'espletamento del loro eser

cizio professionale all'esterno mediante dichiarazione scritta.

Tale sistema di controllo delle presenze non contrasta con

l'invocato art. 6 d.p.r. n. 346 del 1983.

Come ha già avuto modo di affermare questa sezione, la po sizione dei legali di un ente della presenza in ufficio degli addet

ti al servizio legale di un ente mediante timbratura di cartellino

all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro (Cass. n. 9113 del

24 agosto 1991, Foro it., Rep. 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 979), non sottacendo peraltro che la stessa Corte costituzio

nale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 8 1. 20 marzo 1975 n. 70, sollevata in riferi

mento agli art. 3 e 97 Cost., ha affermato che gli avvocati e

procuratori dell'Inps, al pari dei legali degli altri enti pubblici,

per quanto riguarda i profili del pubblico impiego, sono assog

gettati ai doveri derivanti dal rapporto impiegatizio, ivi compre so il dovere di osservare l'orario di lavoro (Corte cost. 28 luglio

1988, n. 928, id., 1989,1, 3269). E, per tale osservanza, corret

tamente l'Inps, in conformità delle previsioni di cui al citato

art. 6 d.p.r. n. 346 del 1983, ha adottato un sistema che per il lavoro svolto in ufficio, si attua mediante l'orologio marca

tempo, mezzo meccanografico di rilevazione delle presenze, e

per il lavoro professionale svolto fuori dell'ufficio mediante di

chiarazioni attestanti l'esercizio professionale, rispettando cosi

la peculiarità dell'attività professionale che viene in tale modo

esercitata con autonomia e responsabilità. Per le suesposte argomentazioni il ricorso in appello indicato

in epigrafe deve essere accolto e, in riforma della sentenza im

pugnata, deve essere respinto il ricorso proposto dall'avv. Li

santi avverso la delibera del consiglio di amministrazione del

l'Inps del 24 febbraio 1984 nella parte relativa alle modalità

di rilevamento delle presenze.

II

Diritto. — Oggetto della impugnativa e il provvedimento che, nell'ambito del ministero del tesoro, ha introdotto il sistema

automatizzato di controllo degli accessi e di rilevazione delle

presenze. I ricorrenti, dipendenti del suddetto ministero, appartenenti

alla carriera dirigenziale assumono, in buona sostanza, che tale

sistema di controllo automatizzato non sarebbe previsto da al

cuna norma relativa al personale dirigente, per cui al suddetto

controllo sarebbe assoggettato esclusivamente il personale non

dirigente in virtù di apposite normé contrattuali.

La tesi dei ricorrenti appare priva di giuridico fondamento.

Premesso che la presente vertenza concerne non l'obbligo del

l'osservanza dell'orario di lavoro, bensì le semplici modalità di

rilevazione delle presenze di tutto il personale dipendente dal

ministero del tesoro, ivi compresi i dirigenti, occorre precisare che l'accertamento degli orari di lavoro mediante controlli di

tipo automatico per il personale dei ministeri veniva imposto dal d.p.r. 266/87, né può ragionevolmente affermarsi che sia

necessaria una particolare disposizione legislativa che assoggetti

Il Foro Italiano — 1994.

i dirigenti al controllo automatizzato, atteso che la rilevazione

automatica delle presenze si pone come una delle possibili e

legittime modalità di accertamento delle stesse, non dissimile,

nella sostanza, da quella precedentemente in uso, che si realiz

zava mediante l'apposizione della firma su appositi fogli (note di presenza).

Peraltro, la circostanza che l'art. 9, 3° comma, d.p.r. 266/87

prescriva espressamente per il personale «contrattualizzato» dei

ministeri l'automaticità dei controlli della presenza ai fini del

rispetto degli orari di lavoro, non comporta per esclusione che

l'amministrazione non possa estendere l'applicazione del siste

ma di rilevamento automatico anche al personale dirigente, ri

correndo nella specie evidenti ragioni di interesse generale, atte

so che la diffusione di tale sistema, proprio per la sua natura

obiettiva, non comporta alcuna lesione della dignità del lavora

tore, anche se rivestente funzioni dirigenziali. Né può condividersi l'assunto dei ricorrenti circa la necessità

di una motivazione specifica da parte dell'amministrazione in

ordine alla introduzione, anche per il personale dirigente, del

sistema di rilevazione automatica delle presenze, in quanto non

si intravede, nella fattispecie, alcuna valida ragione circa la ne

cessità di una motivazione specifica da parte dell'amministra

zione, in considerazione del carattere eminentemente organizza torio della disposizione impugnata, che non impinge su partico lari posizioni giuridiche soggettive dei destinatari della stessa.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. poste e telecomu

nicazioni (Avv. dello Stato Giordano) c. Buscemi (Aw. di

Gioia). Annulla Tar Lazio, sez■ II, 21 marzo 1992, n. 655.

Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Di

niego — Ricorso — Esperibilità — Limiti (D.p.r. 3 maggio 1957 n. 686, norme di esecuzione del t.u. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con

d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 29; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 25).

Lo speciale ricorso previsto dall'art. 25 l. 241/90, è ammissibile

solo a tutela di un diritto di accesso a documenti amministra

tivi che trovi la sua base sostanziale in norme contenute nella

legge stessa. (1)

(1) Nel caso deciso, un dipendente statale aveva domandato di poter accedere a documenti relativi al proprio rapporto di impiego, esercitan do la facoltà attribuitagli dall'art. 29 d.p.r. 686/57.

La decisione riportata ha dichiarato inammissibile tale ricorso, ade rendo ad una costruzione del rimedio assicurato dall'art. 25 1. 241/90, come speciale: a tutela del solo diritto di accesso a documenti ammini strativi garantito dalla legge stessa (in tale caso, non acquistava rilevan za una ulteriore distinzione: quella tra il diritto di accesso attribuito a chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante dagli art. 22 ss. della legge, e il diritto di prendere visione degli atti del procedimen to, attribuito dal precendente art. 10, a chi è legittimato a parteciparvi).

Appare nettamente maggioritaria, tuttavia, la giurisprudenza che con sidera tale ricorso come un rimedio di carattere generale, esperibile per ciò a tutela di ogni diritto di accesso a documenti amministrativi che l'ordinamento riconosca (e, quindi, anche indipendentemente dalla man cata emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 24 1. 241/90, quando esso trovi già aliunde una completa disciplina): Cons. Stato, sez. V,

This content downloaded from 91.223.28.188 on Sat, 28 Jun 2014 18:07:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione VI; decisione 3 febbraio 1994, n. 85; Pres. Imperatrice, Est. Luce; Min. poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Giordano)

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — Nell'accogliere la proposta domanda, il tribunale

amministrativo regionale ha rilevato che la pretesa all'accesso

fatta valere dal Buscemi ineriva a documenti relativi al suo rap

porto di impiego alle dipendenze della amministrazione richiesta.

In particolare, ha sottolineato che ne erano oggetto atti rile

vanti ai fini della individuazione della sua posizione di stato (di dipendente); concernenti, pertanto, sia il potere di autorga nizzazione dell'ufficio di appartenenza, sia le aspettative di car

riera di esso dipendente. Dal che, secondo i primi giudici, il suo diritto, a norma della

normativa di cui all'art. 29, 1° comma, d.p.r. n. 686 del 1957

ed al d.m. (ministero poste) 12 dicembre 1990 n. 455, a pren derne visione al fine anche di poterne eventualmente, ottenere

il rilascio di copie od estratti.

Peraltro, sempre secondo il tribunale amministrativo regiona

le, anche se la situazione giuridica soggettiva fatta valere non

si ricollegava specificamente alla previsione di cui all'art. 22

1. n. 241 del 1990, trovava tuttavia applicazione il procedimento

previsto dall'art. 25 della legge stessa, in quanto a tale procedi

mento si doveva riconoscere un ambito di portata generale ed

ancorché non fossero stati ancora, all'epoca, emanati gli atti

di regolamentazione secondaria di cui al successivo art. 31.

La decisione, contrastata dall'amministrazione appellante, è

errata e deve essere riformata.

Il tribunale amministrativo regionale ha infatti errato là dove

ha escluso che lo speciale procedimento di cui all'art. 25 1. n.

241 del 1990, utilizzato nel caso in esame, avesse carattere spe

ciale e fosse riferibile alla sola ipotesi del diritto di accesso ai

documenti amministrativi quale previsto dall'art. 22 stessa indi

cata legge. Ha errato, in particolare, nell'aver ritenuto di poter enucleare

dal contesto complessivo della legge la disciplina concernente

il procedimento in esame, elevandola a categoria procedimenta

le e processuale di carattere generale, applicabile ad ogni ipotesi

di accesso comunque consentito dall'ordinamento ed ancorché

non correlata specificamente alla 1. n. 241 del 1990.

Vero è invece che l'interpretazione letterale, oltre che logico

e sistematica, della legge in esame conducono all'opposto risul

tato; inducono, cioè, a ritenere che il procedimento in esame,

disciplinato nel capo V della legge in stretta connessione e stru

mentalità con l'ipotesi di accesso ivi regolata, sia ad essa soltan

to relativo e non trovi applicazione per le ulteriori eventuali

analoghe ipotesi previste da altre leggi.

Procedimento, peraltro, che, in relazione al successivo art.

31 della stessa legge, è condizionato, quanto alla ammissibilità,

all'avvenuta azione degli atti di regolamentazione secondaria da

adottare dalle amministrazioni interessate per conformarne e di

sciplinarne l'esercizio.

Con la conseguenza che, qualora, come si assume nel caso

esaminato, la qualità di dipendente propria del ricorrente e la

richiamata normativa concernente il relativo rapporto di servi

zio consentivano l'accesso ai documenti in possesso dell'ammi

21 febbraio 1994, n. 119, Foro it., 1994, III, 361, con nota di richiami,

che conseguentemente ha ammesso il ricorso medesimo, a tutela del

diritto di informazione attribuito ai consiglieri degli enti locali dall'art.

24 1. 816/85, e dall'art. 31, 5° comma, 1. 142/90; e, analogamente, in relazione al diritto di accesso a informazioni sullo stato dell'ambien

te, previsto dall'art. 14 1. 349/86, Cons, giust. amm. sic. 21 novembre

1991, n. 476 (relativamente alla domanda rivolta ad un comune, di co

noscere i risultati delle analisi di potabilità delle acque erogate dall'ac

quedotto comunale), id., 1992, III, 354, con nota di richiami, cui adde,

nello stesso senso, e applicando la medesima disposizione, Tar Emilia

Romagna, sez. II, 20 febbraio 1992, n. 78, id., Rep. 1992, voce Am

biente (tutela del), n. 69.

Inoltre, e corrispondentemente, il ricorso suddetto è stato dichiarato

ammissibile proprio a tutela del diritto di informazione del dipendente statale di cui all'art. 29 d.p.r. 686/57, oltre che dalla sentenza annullata

di Tar Lazio, sez. II, 28 marzo 1992, n. 655, id., Rep. 1992, voce Im

piegato dello Stato, n. 451, anche da Cons. gius. amm. sic. 30 novem

bre 1992, n. 391, id., Rep. 1993, voce Atto amministrativo, n. 202.

Il Foro Italiano — 1994.

nistrazione e relativi al suo stato giuridico, il rifiuto o il diniego

opposti alla richiesta di prenderne visione andavano censurati

sul piano giurisdizionale con i normali rimedi previsti in rela

zione alle omissioni o ai rifiuti della pubblica amministrazione.

Non potevasi, quindi, ricorrere al procedimento di cui al ri

chiamato art. 25 1. n. 241 del 1990, perché la pretesa sostanziale

fatta valere non trova fondamento dalla normativa di cui al

capo V della legge stessa, cui soltanto era strumentale il mecca

nismo processuale utilizzato, di cui quindi va dichiarata l'inam

missibilità per mancanza dei necessari presupposti.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Bo

rea, Est. Cappugi; Sulas, Codacons e altri (Aw. Rienzi) c.

Cassa naz. assistenza e previdenza avvocati e procuratori (Aw.

Sanino).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 27 luglio 1994, n. 1434; Pres. Bo

Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Man

cata emanazione dei regolamenti delle singole amministrazio

ni — Irrilevanza (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di acces

so ai documenti amministrativi, art. 24, 31; d.p.r. 27 giugno

1992 n. 352, regolamento per la disciplina delle modalità di

esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai docu

menti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, 2° comma,

1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 8). Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Di

niego — Ricorso di associazione — Difetto di legittimazione — Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 1, 9, 22).

Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — In

teresse individuale qualificato — Fattispecie (L. 7 agosto 1990

n. 241, art. 1, 9, 22).

Dopo l'emanazione del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, non è

inammissibile il ricorso contro il diniego opposto dall'ammi

nistrazione, alla domanda di accesso a documenti ammini

strativi, anche se essa non aveva ancora individuato, con i

regolamenti di sua competenza, i provvedimenti da sottrarre

all'accesso. (1)

(1) La pronuncia ripropone il problema della graduazione nel tempo della applicabilità delle norme del titolo V della 1. 241/90, dedicato

al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in relazione alla ado

zione dei regolamenti previsti dall'art. 24 della legge medesima.

I. - Questo articolo, dopo aver escluso il diritto di accesso per docu

menti coperti da segreto di Stato, e negli altri casi di segreto o di divieto

di divulgazione previsti dall'ordinamento, dispone, al 2° comma, che

il governo emani «uno o più decreti», in forza dell'art. 17, 2° comma, 1. 400/88 (ossia, con effetto c.d. "delegificante"); demanda a tale o

a tali decreti, in positivo, la disciplina delle modalità di esercizio del

diritto di accesso, e, in negativo, la previsione di altri casi di sua esclu

sione, in vista della salvaguardia di esigenze che enumera nelle lettere

a), b), c), d); e assegna per la loro emanazione, un termine di sei mesi

dall'entrata in vigore della legge medesima (termine scaduto, perciò, il 2 marzo 1991). Inoltre, il successivo art. 31 rinvia l'applicabilità delle

norme sul diritto di accesso del capo V, alla "entrata in vigore dei

decreti di cui all'art. 24"».

Alla previsione legislativa suddetta il governo ha dato attuazione con

un unico decreto: col d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 (Le leggi, 1992,

I, 2970), sullo schema del quale, elaborato presso la segreteria generale della presidenza del consiglio dei ministri, l'ad. gen. del Consiglio di

This content downloaded from 91.223.28.188 on Sat, 28 Jun 2014 18:07:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended