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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione VI; decisione 3 luglio 1981, n. 360; Pres....

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Sezione VI; decisione 3 luglio 1981, n. 360; Pres. Melito, Est. Rosini; I.n.a.d.e.l. (Avv. Tita) c. Severini (Avv. Sorrentino). Conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° febbraio 1978, n. 48 Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982), pp. 9/10-11/12 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174289 . Accessed: 25/06/2014 10:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 10:23:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione VI; decisione 3 luglio 1981, n. 360; Pres. Melito, Est. Rosini; I.n.a.d.e.l. (Avv. Tita) c.Severini (Avv. Sorrentino). Conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° febbraio 1978, n. 48Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982),pp. 9/10-11/12Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174289 .

Accessed: 25/06/2014 10:23

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; Sezione VI; decisione 3 luglio 1981, n. 360; Pres. Melito, Est. Rosini; I.n.a.d.e.l. (Avv. Tita) e.

Severini (Avv. Sorrentino). Conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, 1°

febbraio 1978, n. 48.

Impiegato degli enti locali — I.n.a.d.e.I. — Dipendenti in servizio

alla data di entrata in vigore della 1. 20 marzo 1975 n. 70 —

Indennità premio di servizio — Spettanza — Computo — Cri

teri — Cumulabilità con la indennità di anzianità (L. 8 marzo

1968 n. 152, nuove norme in materia previdenziale per il perso nale degli enti locali, art. 2 ss.; 1. 20 marzo 1975 n. 70, disposi zioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto del

personale dipendente, art. 13, 14, 26, 28, 31, 41).

/ dipendenti dell'I.n.a.d.e.l., in servizio alla data di entrata in

vigore della l. 20 marzo 1975 n. 70, hanno diritto di riscuotere

congiuntamente sia la indennità premio di servizio, commisurata alla ultima retribuzione raggiunta ed alla anzianità maturata

all'atto della cessazione dal servizio, che la indennità di anzia

nità. (1)

Diritto. — Con r.d.l. 23 luglio 1925 n. 1605 fu costituito l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; e con r.d. 20 dicembre 1928 n. 3239 ne fu approvato il regolamento. L'istituto, al quale dovevano essere iscritti tutti gli impiegati di ruolo dei

comuni, delle province e delle istituzioni di beneficenza, aveva

per fine di provvedere, coi contributi obbligatori degli iscritti e

degli enti, al conferimento di assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per età avanzata o per infermità, prima di aver maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli iscritti privi di pensione (il trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali era regolato, all'epoca, dal r.d.l. 15 aprile 1926 n. 679), nonché a certe prestazioni in favore degli orfani.

Con la 1. 2 giugno 1930 n. 733, modificativa sotto vari aspetti dell'ordinamento dell'istituto, fu istituita (art. 18), a favore degli impiegati ad esso iscritti, cessati dall'impiego dopo almeno 20 anni di servizio effettivo e 6 anni di iscrizione, l'indennità premio di servizio, da liquidarsi nella misura di un centesimo dello

stipendio annuo per ogni anno di servizio.

Con r.d. 2 novembre 1933 n. 2418 l'istituto assunse il nome di Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti

locali; il conferimento degli assegni vitalizi continuò ad essere riservato ai dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione; la normativa dell'indennità premio di servizio fu conservata, con la precisazione che nella liquidazione di essa non era da computarsi qualsiasi indennità aggiuntiva allo stipen dio che non fosse soggetta a contributo, anche se ritenuta pensio nabile; e fu stabilito (nell'art. 26) che i dipendenti dell'istituto dovevano (o potevano, a seconda delle situazioni; ma l'iscrizione fu resa obbligatoria per tutti con l'art. 8 1. 14 aprile 1957 n. 259) essere iscritti all'istituto medesimo, oltre che alle casse di previ denza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'indennità premio di servizio fu ulteriormente regolata con l'art. 9 1. 13 marzo 1950 n. 120: continuò ad essere riservata al

personale cessato dal servizio dopo almeno venti anni, e ad essere

liquidata nella misura di un centesimo dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio, salve certe maggiorazioni a favore dei

dipendenti con più di 25 anni di servizio.

(1) La decisione conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° febbraio 1978, n. 48, Foro it., 1979, III, 160, con nota di G. Garrone.

Sul cumulo di indennità di anzianità ed indennità premio di servizio, previsto in favore dei dipendenti della soppressa O.n.m.i. trasferita ad enti locali, v. Pret. Venezia 27 giugno 1981, in questo fascicolo, I, 305, con nota di richiami.

Sul cumulo di indennità di anzianità e trattamento pensionistico, previsto in favore dei dipendenti non di ruolo di enti locali, v. Cons.

Stato, Sez. V, 24 ottobre 1980, n. 897, in questo fascicolo, III, 17, con nota di richiami.

In generale, sulla indennità premio di servizio, ai richiami, contenuti in nota a Cass. 1° marzo 1979, n. 1316 (Foro it., 1980, I, 203), adde Corte cost. 25 giugno 1981, n. 110, id., 1981, I, 2006, secondo cui è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 3 1. 8 marzo 1968 n. 152, nella parte in cui non comprende i genitori ultrasessantenni, inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico del

dipendente da ente locale tra le categorie dei superstiti aventi diritto alla indennità premio di servizio nella forma indiretta; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 8 luglio 1980, n. 704, id., Rep. 1980, voce Impiegato degli enti locali, n. 87, che ha dichiarato non manifestamente infonda ta, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. c), 1. 8 marzo 1968 n. 152, che, in caso di dimissioni volontarie, subordina la concessione della indennità premio di servizio al conseguimento di una anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.

La 1. 8 marzo 1968 n. 152 modificò, fra l'altro, le condizioni

per il conseguimento dell'indennità premio di servizio e la misura

dell'indennità stessa commisurandola a un quindicesimo dell'80%

della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi.

L'art. 137 del regolamento organico del personale dell'I.n.a.d.e.l.,

approvato con d. m. 26 marzo 1963, modificato con deliberazione

consiliare del 10 maggio 1968, approvata con d. m. 11 gennaio

1969, attribuiva al personale cessato dal servizio senza diritto a

pensione una indennità pari ad una mensilità dell'ultimo stipen dio per ogni anno di servizio prestato, e un'idennità pari a mez

za mensilità di stipendio per ogni anno al personale cessato

dal servizio con diritto a pensione. Disponeva, inoltre, che « qua lora l'importo di detta indennità sommato a quello spettante a

titolo di indennità premio di servizio dovesse in avvenire risul

tare superiore a tante mensilità dell'ultimo stipendio per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato, l'importo stesso do

vrà essere ridotto della relativa eccedenza». L'indennità pre mio di servizio veniva, cosi ad assumere carattere alternativo ri

spetto all'indennità di anzianità (cfr. art. 16 e 17 1. n. 152/1968).

Successivamente il Consiglio di Stato, con le decisioni della VI

sezione n. 48 e n. 385 del 1974 (Foro it., Rep. 1974, voce

Impiegato dello Stato, nn. 562, 548, 550), annullò l'art. 137 del

regolamento organico dell'I.n.a.d.e.l. ritenendo che l'indennità di

anzianità a favore degli impiegati dell'I.n.a.d.e.l. non potesse essere inferiore all'importo di una mensilità della retribuzione per

ogni anno di servizio, come disposto per gli impiegati privati dalla 1. 18 dicembre 1960 n. 1561, e che non potesse essere

parzialmente sostituita dall'indennità premio di servizio, che pre

suppone il versamento di contributi da parte dei dipendenti.

Conseguentemente il consiglio di amministrazione dell'I.n.a.d.e.l.

con deliberazione n. 342 del 1974 modificò l'art. 137 del r. o. in

questi termini: «Al personale che comunque cessi dal servizio

compete una indennità di anzianità di importo pari ad un dodi

cesimo dell'ultima retribuzione annua, commisurata a 15 men

silità dello stipendio lordo in godimento al momento della ces

sazione dal servizio, per ogni anno di servizio prestato o fra

zione superiore ai sei mesi ».

In tal modo il personale dell'I.n.a.d.e.l. è venuto a cumulare

due trattamenti di fine servizio: l'indennità di anzianità in quanto

dipendente dell'istituto, l'indennità premio di servizio in quanto iscritto all'istituto benché non dipendente da ente locale.

La sezione non ritiene che possa fondatamente dubitarsi che

tale cumulo di trattamenti di fine servizio, di cui gli altri

dipendenti pubblici non godono, violi il principio costituzionale di

uguaglianza. La differenza tra chi fruisce, oltre che dell'indennità

di anzianità, di una indennità a carico di un fondo alimentato, sia

pur parzialmente, da suoi contributi, e chi non ne fruisce e non

paga i contributi, basta ad escludere che le due posizioni siano

uguali e che perciò la differenza di trattamento che le distingue sia vietata dall'art. 3 Cost. Certamente gli impiegati dell'I.n.a.d.e.l.

si avvantaggiano, nei confronti degli altri dipendenti pubblici (o almeno della maggior parte di essi), di un miglior trattamento di

fine servizio che non è tutto a loro carico, dato che l'indennità

premio di servizio è finanziata, oltre che dai loro contributi, da

quelli a carico dell'istituto; ma la portata dell'art. 3 Cost, non

può dilatarsi fino a ravvisarvi un divieto di discipline differenziate

dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti di enti pubblici diversi.

A norma dell'art. 26, 2° comma, 1. 20 marzo 1975 n. 70, il trattamento economico dei dipendenti di tutti gli enti pubblici deve essere paritario; ma tale disposizione attiene al trattamento

economico di attività e non si estende a quello di fine servizio, come si evince dalla considerazione che quest'ultimo è regolato direttamente dalla legge (art. 13) a differenza del trattamento

economico di attività, che l'art. 28 riserva alla contrattazione

sindacale, per la quale il principio della parità di trattamento

sancito dall'art. 26 vale come criterio direttivo.

L'I.n.a.d.e.l. ha inteso, appunto, applicare, nella liquidazione dell'indennità premio di servizio dell'avv. Severini, l'art. 13 1. 20

marzo 1975 n. 70 — secondo cui « all'atto della cessazione dal

servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale

carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo

complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità

in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato » — leggendovi l'implicita soppressione di ogni altro trattamento di

fine servizio, tra cui in particolare l'indennità di cui trattasi; che

l'avv. Severini ha liquidato, perciò, sulla base della retribuzione

in godimento alla data di entrata in vigore della 1. 70/75 e

dell'anzianità maturata alla stessa data; trascurando, cioè, i mi

glioramenti retributivi successivi e l'ulteriore anzianità sino alla

cessazione del rapporto d'impiego, avvenuta il 30 settembre 1976.

Il T.A.R., accogliendo il ricorso dell'avv. Severini, ha dichiarato

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PARTE TERZA

il suo diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio secondo i criteri più favorevoli sotto ambedue i profili, ritenendo

che l'indennità stessa sia regolata dall'art. 14, cpv., 1. 70/75, secondo cui « i fondi integrativi di previdenza previsti dai rego lamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La decisione del T.A.R. merita di essere confermata.

I contributi del personale dell'I.n.a.d.e.l. alimentano, con quelli a carico dell'istituto, un fondo di previdenza, che nella maggior

parte serve alla erogazione dell'indennità premio di servizio. Si

legge, infatti, nella deliberazione n. 637 del 21 aprile 1977,

prodotta dall'I.n.a.d.e.l., « che il contributo per l'iscrizione alla

gestione previdenza è stabilito nella misura del 6.10% e che la

parte di detto contributo afferente all'indennità premio di servizio

può essere determinata, in base alle risultanze dell'ultimo bilancio

tecnico, in ragione del 4,81%: 2,84% a carico dell'amministrazio

ne ed 1,97% a carico del dipendente». L'art. 14, cpv., 1. 70/75 si riferisce, dunque, anche all'indenni

tà premio di servizio, per conservarla a favore (soltanto) del

personale dell'I.n.a.d.e.l. in servizio alla data della sua entrata in

vigore. Erroneamente l'I.n.a.d.e.l. sostiene (sia pure col conforto

del ministero dell'interno e di quello del tesoro, come risulta dalla

documentazione prodotta dall'I.n.a.d.e.l. in adempimento della

decisione interlocutoria n. 56/80) che per il personale in servizio

alla data di entrata in vigore della 1. 70/75 sia venuta a cessare, a

far tempo da quella data, la maturazione dell'indennità premio di

servizio.

Se davvero l'art. 14, cpv., non si riferisse (anche) all'indenni tà premio di servizio del personale dell'I.n.a.d.e.l., essa dovrebbe

ritenersi sopravvissuta alla 1. 70/75 anche per il personale assunto

dall'I.n.a.d.e.l. successivamente alla sua entrata in vigore. Nessuna

altra norma della 1. 70/75 ne dispone, infatti, la soppressione: non l'art. 13, perché la disposizione che attribuisce ai dipendenti

degli enti pubblici il diritto alla indennità di anzianità non può intendersi come implicitamente soppressiva di ogni altra indennità

di fine servizio senza una inammissibile forzatura della lettera

della norma; non l'art. 41 che fra le disposizioni abrogate perché

incompatibili con le altre disposizioni della legge non menziona

né l'art. 2 ss. 1. 8 marzo 1968 n. 152, che regola l'indennità

premio di servizio, né l'art. 11 della stessa 1., che determina la

misura del contributo previdenziale. D'altra parte, l'art. 31 1.

70/75 fa salvi i trattamenti di miglior favore in atto.

Quest'ultima regola, e quella della tendenziale parificazione dei

trattamenti, che coesistono nella 1. 70/75, costituiscono il quadro sistematico che giustifica l'interpretazione qui accolta dall'art. 14,

cpv., cui non è di ostacolo il riferimento della norma al per sonale già cessato dal servizio, perché l'art. 14 riguarda i fondi che servono non solo all'erogazione di indennità integrative di fine servizio ma anche a quella di trattamenti integrativi di carattere pensionistico. D'altra parte, conservando gli istituti pre videnziali « previsti dai regolamenti di taluni enti », l'art. 14 non

può non riguardare anche quelli previsti da discipline legislative particolari, come quella dell'I.n.a.d.e.l.

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 30 giugno 1981, n. 512; Pres. Imperatrice, Est. Faberi; Simoncelli (Aw. Brio

lini, M. Nigro) c. Pezzi (Avv. Ranieri) e altri. Annulla T.A.R.

Abruzzo, Sez. Pescara, 4 aprile 1978, n. 73.

Giustizia amministrativa — Appello — Successore dell'appellato — Omessa notificazione — Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 111).

Farmacia — [Revisione della pianta organica — Spostamento della sede di una farmacia — Legittimità (L. 2 aprile 1968 n. 475, norme concernenti il servizio farmaceutico, art. 2; d. p. r. 21

agosto 1971 n. 1275, regolamento per l'esecuzione della 1. 2

aprile 1968 n. 475, art. 1, 2).

È ammissibile l'appello notificato al ricorrente vittorioso in primo

grado e non al successore a titolo particolare di questi. (1)

(1) In termini non constano precedenti editi. La decisione affronta il problema della « successione a titolo particolare nel diritto controver so » (volendo utilizzare, per comodità di espressione, la locuzione contenuta nella rubrica dell'art. Ili c.p.c.). Il punto non è disciplinato positivamente (le uniche ipotesi previste di successione nella qualità di parte sono quelle che comportano interruzione del processo, con regolamentazione analoga, quanto ai casi, a quella contenuta nel codice

È legittima la revisione della pianta organica delle farmacie, con

la quale, per le nuove esigenze della assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione e dal

sorgere di nuovi centri abitati, vengono modificate le circoscri

zioni, con lo spostamento della sede di una farmacia in una

circoscrizione dove già esisteva altra farmacia, e senza attribu

zione per concorso. (2)

Diritto. — L'appellante chiede l'annullamento della sentenza del

T.A.R. dell'Abruzzo, concernente la revisione della pianta organi ca delle farmacie del comune di Popoli, nella parte in cui viene

modificata la delimitazione della circoscrizione della sua sede

farmaceutica rispetto a quella della suddetta Pezzi.

La ricorrente in primo grado ed il suo successore nell'esercizio

della farmacia, intervenuto in giudizio, hanno rilevato l'inammis

di rito), ed è complicato, o semplificato, dal fatto che l'individuazione delle parti necessarie nel processo amministrativo avviene facendo riferimento al provvedimento impugnato, che è il risultato della deter minazione della posizione dei soggetti coinvolti già effettuata nel

procedimento amministrativo: cosi, Benvenuti, Parte (dir. amm.), voce

dell'Enciclopedia del diritto, 1981, XXXI, 963. Ed infatti, soluzioni contrastanti si sono avute in giurisprudenza, allorché è emerso che l'individuazione delle parti necessarie del giudizio in relazione al solo provvedimento impugnato poteva comportare l'assenza dal processo di chi era effettivamente più interessato: il contrasto si è avuto, in

particolare, nell'ipotesi di trasferimento di competenze dall'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ad altra autorità (ipotesi di particolare rilievo proprio perché l'autorità emanante è la prima parte necessaria che dall'atto è rilevabile). L'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente sembra quello che non attribuisce alcun rilievo al

sopravvenuto trasferimento di competenza: Cons. Stato, Sez. IV, 20

maggio 1980, n. 567, 18 marzo 1980, n. 270, Sez. VI 19 ottobre 1979, n. 708, Foro it., Rep. 1980, voce Giustizia amministrativa, nn. 719-721; T.A.R. Marche 10 luglio 1978, n. 284, id., Rep. 1979, voce cit-, n. 697; T.A.R. Campania 14 marzo 1979, n. 96, ibid., n. 698; T.A.R. Veneto 26 marzo 1975, n. 78, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1466; Cons. Stato Ad.

plen., 5 luglio 1973, n. 7, id., 1973, III, 305, con nota di richiami. In senso diverso, in base all'osservazione che è l'autorità alla quale la com

petenza è stata trasferita quella che può disporre del provvedimento (ad es., annullandolo), T.A.R. Sardegna 22 maggio 1979, n. 167, id., Rep. 1979, voce cit., n. 699; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 12 dicembre 1978, n. 96, ibid., n. 500; Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 1977, n. 410, id., Rep. 1977, voce cit., n. 780; T.A.R. Toscana 8 luglio 1976, n. 374, T.A.R. Lombardia 31 agosto 1976, n. 379, ibid., nn. 783, 784. Secondo il primo orientamento, però, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione subentrante: T.A.R. Toscana 27 luglio 1979, n. 660, id., Rep. 1980, voce cit., n.

722; a meno che questa non si sia già costituita in giudizio, anche con atto non notificato: Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 1977, n. 706, id., 1978, III, 10 (a proposito della regione succeduta allo Stato). Sull'o rientamento giurisprudenziale meno recente, cfr. V. Caianello, Linea menti del processo amministrativo, 1979, 274. Per ciò che concerne le

parti private, ed in particolare i controinteressati, l'orientamento è costante: ciò che rileva è la situazione esistente al momento in cui l'atto è stato emanato (cosicché, in caso di impugnazione di una licenza edilizia, l'unico controinteressato è il titolare del provvedimento, e non i successivi acquirenti dell'immobile): Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 1967, n. 1413, Foro it., Rep. 1967, voce Piano regolatore, n.

665; Cons, giust. amm. sic. 14 marzo 1964, n. 101, id., Rep. 1964, voce cit., n. 597; Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 1963, n. 159, id., Rep. 1963, voce cit., n. 512; Cons, giust. amm. sic. 19 maggio 1962, n. 225, id., Rep. 1962, voce cit., n. 527. Colui che è succeduto nel rapporto sostan ziale può comunque intervenire: Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 1970, n. 840, id., Rep. 1970, voce cit., n. 455; 29 marzo 1963, n. 159, cit.

(quest'ultima decisione precisa che l'intervento non può essere coatto). In dottrina, cfr. A. M. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Sta

to, 1963, 297. La situazione, complessivamente, è assai simile a quella risultante dall'applicazione degli art. 110-111 c.p.c.: M. Njgro, L'appel lo nel processo amministrativo, 1960, 365. Del resto, la regola secondo la quale, nel caso di successione tra vivi a titolo particolare nel diritto

controverso, il processo prosegue tra le parti originarie vuole evitare

gravi danni all'altra parte, che non ha dato adito alla successione: A. Proto Pisani, Dell'esercizio dell'azione, in Commentario al cod. proc. civ., diretto da Allorio, 1973, 1221. Nel processo amministrativo, nel

quale l'esercizio dell'azione è soggetto a brevi termini di decadenza, i danni sarebbero ancor più gravi.

Dell'individuazione del concetto di parte, nel giudizio di appello, si è di recente occupato Cons. Stato, Ad. plen., 28 ottobre 1980, n. 33, Foro it., 1981, III, 131, con nota di richiami: la decisione ha affermato che è ammissibile il ricorso in appello notificato, entro il termine di decadenza, unicamente ad uno dei controinteressati costituiti nel giudi zio di primo grado, e non all'amministrazione, in quanto, nel giudizio di appello, gli uni e l'altra rivestono l'identica qualità di parte.

(2) Nello stesso senso, T.A.R. Liguria 27 ottobre 1977, n. 409, Foro it.. Rep. 1979, voce Farmacia, n. 13; T.A.R. Lazio, Sez. I, 19 gennaio 1977, n. 53, id., Rep. 1977, voce cit., n. 20; Cons. Stato, Sez. IV, 4

maggio 1971, n. 544, id., Rep. 1971, voce cit., n. 33; per riferimenti sui criteri in relazione ai quali deve essere operata la revisione della pianta organica, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 1971, n. 581, id., 1971, III, 249, con nota di richiami.

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