sezione VI; ordinanza 14 giugno 1991, n. 615; Pres. Salvatore, Rel. Bernabè; Moroni (Avv.Vitale) c. Direzione didattica terzo circolo di Senigallia (Avv. dello Stato Cenerini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 521/522-525/526Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183236 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
I
CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; ordinanza 14 giugno 1991, n. 615; Pres. Salvatore, Rei. Bernabè; Moroni (Avv. Vita
le) c. Direzione didattica terzo circolo di Senigallia (Avv. del
lo Stato Cenerini).
Giustizia amministrativa — Sospensione del provvedimento im
pugnato — Diniego — Fattispecie (L. 6 dicembre 1971 n.
1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 21; 1. 7 agosto 1990 n. 241, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini
strativi, art. 22, 31).
Va respinta la domanda di sospensione del diniego opposto al
l'amministrazione alla richiesta di consegna di copie di docu
menti amministrativi avanzata dall'interessato in base al dirit
to di accesso previsto dalla l. 241/90, giacché tale diritto non
può essere esercitato finché non siano stati emanati dal go verno i decreti che lo devono disciplinare. (1)
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 19 settembre 1991, n. 422; Pres. Berruti, Est. Cimmino; Lapira Nicolosi (Avv. Ragaz
zini) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Raugei).
Atto amministrativo — Procedimento — Richiesta di documen
ti — Diniego — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie (Cost., art. 24; 1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25, 31).
È ammissibile lo speciale ricorso dell'interessato previsto all'art.
25 l. 241/90 contro il rifiuto dell'amministrazione di far co
noscere documenti che lo riguardano, che sia stato discusso
dopo la data (2 marzo 1991) di scadenza del termine seme
strale disposto per l'emanazione da parte del governo dei de
creti di disciplina del diritto di accesso ai documenti ammini
strativi, anche se tale ricorso sia stato proposto ante
riormente. (2) È illegittimo il rifiuto dell'amministrazione di far conoscere al
concorrente ad un concorso a posti di dirigente del ruolo cen
trale dell'amministrazione delle finanze, non ammesso alle pro ve orali, l'esito e il punteggio conseguito nelle due prove scrìtte,
il giudizio sintetico espresso dalla commissione giudicatrice, nonché i criteri generali fissati dalla commissione per la valu
tazione delle prove e dei titoli (nella specie, il tribunale ammi
nistrativo regionale, adito con lo speciale ricorso previsto dal
l'art. 25 l. 241/90, ha ordinato al ministero delle finanze, direzione generale per gli affari generali e per il personale, di rilasciare la documentazione richiesta entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza, condannandolo alle spese di giudizio). (3)
(1-4) La 1. 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver regolato il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sotto i profili sostanziali (art. 22-25) e previsto a sua tutela uno speciale ricorso in via sommaria al tribunale
amministrativo regionale (art. 25), dispone (art. 31) che le norme sul
diritto di accesso «hanno effetto dall'entrata in vigore dei decreti di
cui all'art. 24». Questa disposizione, a sua volta (2° comma), attribui
sce al governo il potere di emanare, ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 400/88, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio
del diritto di accesso e gli altri casi (rispetto a quelli di cui al 1° com
ma), di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di sal
vaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico, e la prevenzione e repressione della criminalità, la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese. Il governo avrebbe dovuto emanare tali decreti entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del
18 agosto 1990), ossia, come precisato dalla sentenza del Tar Toscana
che ora si riporta, entro il 2 marzo 1991.
Le prime pronunce sul diritto di accesso riportate su questa Rivista
(Foro it., 1991, III, 322, con nota di richiami), hanno considerato la
possibilità di utilizzare lo speciale ricorso in via sommaria al tribunale
amministrativo previsto dall'art. 25, indipendentemente dalla scadenza
del termine suddetto; e l'hanno ammessa, per quei diritti di accesso
che trovino un fondamento sostanziale diverso dagli art. 22-24 1. 241/90.
Il Foro Italiano — 1991 — Parte III-20.
Ill
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 21 marzo 1991, n. 392; Pres. ed
est. Di Napoli; Matteini (Avv. Ribolzi, Romanelli) c. Min.
pubblica istruzione (Aw. dello Stato Cingolo).
Atto amministrativo — Procedimento — Richiesta di documen
ti — Diniego — Ricorso — Inammissibilità — Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 24, 25, 31).
È inammissìbile lo speciale ricorso previsto dall'art. 25 l. 241/90,
proposto dall'interessato per ottenere dall'amministrazione l'e
sibizione di documenti amministrativi, che sia stato deciso pri ma della scadenza del termine semestrale disposto per l'ema
nazione da parte del governo dei decreti di disciplina del di
ritto di accesso a tali documenti. (4)
I
Considerato che l'appellante ha richiesto copia integrale della
documentazione in oggetto ai sensi della 1. 7 agosto 1990 n.
241 e in quanto rappresentante dei genitori; Considerato altresì' che il diritto di accesso di cui alla 1. 7
agosto 1990 n. 241 non può essere esercitato fino all'emanazio
ne dei decreti che ne disciplinano le modalità di esercizio; Considerato altresì che il Moroni, in quanto rappresentante
dei genitori in forza dei principi generali discendenti dalla disci
plina degli organi collegiali nella scuola, può comunque ottene
re copia di tutti i documenti dell'amministrazione relativi all'or
ganizzazione della classe da lui rappresentata; Per questi motivi, respinge il suindicato appello.
II
Diritto. — Con ricorso in esame, la dott. Maria Lapira Nico
losi chiede che il tribunale ordini al ministero delle finanze l'esi
bizione degli elaborati scritti da lei svolti nel concorso pubblico
per titoli e esami a tre posti di dirigente, bandito il 28 marzo
1989, unitamente ai giudizi espressi su di essi dalla commissione
esaminatrice ed ai verbali di quest'ultima recanti i criteri di mas
sima per la valutazione delle prove e dei titoli.
Ossia, per il diritto di accesso a informazioni in materia di ambiente, in base all'art. 14 1. 916/85 (Tar Sicilia, sede Catania, sez. II, 9 aprile 1991, n. 118); e per il diritto di accesso degli atti relativi ad un procedi mento, attribuito a chi è legittimato a parteciparvi, da norme della me
desima 1. 241/90, ma diverse da quelle prima citate (art. 7, 10) (Tar Lombardia, sez. Brescia, 26 marzo 1991, n. 268).
Le tre pronunce che ora si riportano, viceversa, affrontano il proble ma della rilevanza della mancata emanazione dei decreti previsti dal
l'art. 24, e dell'intervenuta scadenza del termine semestrale disposto dalla legge. L'ordinanza del Consiglio di Stato risulta emessa in sede
di appello (respinto) su diniego di sospensiva del provvedimento impu
gnato: quindi, deve aver valutato il problema sostanziale sotto il profilo del difetto del fumus boni iuris; comunque, ha considerato la mancata
emanazione dei regolamenti suddetti, come preclusiva di per sé dell'ac
coglimento della domanda di ottenere documenti, basata sulle norme
sul diritto di accesso dettate dalla I. 241/90, pur ammettendo che, nel
caso, l'istante li avrebbe potuti avere ad altro titolo. La sentenza del
Tar Lazio concerne lo speciale ricorso ammesso dalle due pronunce del Tar Sicilia e del Tar Lombardia già riportate in precedenza, e per viene alle medesime conclusioni negative del Consiglio di Stato, in ordi
ne alla rilevanza della mancata emanazione dei regolamenti: a differen
za di tali pronunce, lo dichiara inammissibile, tanto più che, nel caso
deciso, il ricorso era stato proposto prima della scadenza del termine
semestrale sopra ricordato. In senso opposto, viceversa, si è orientato
il Tar Toscana: ha considerato ammissibile il medesimo ricorso, ugual mente proposto prima di questa scadenza, considerando sufficiente che
sia andato in decisione successivamente; e, soprattutto, affermando che
tale scadenza del termine semestrale previsto legislativamente per l'ema
nazione dei decreti di disciplina del diritto di accesso, rende comunque
applicabili le norme in materia della 1. 241/90, anche se questi decreti
non siano stati effettivamente emessi; con la conseguenza che toccherà
allora all'amministrazione ed eventualmente al giudice amministrativo, valutare di volta in volta se la richiesta di documenti confligge o meno
con le esigenze elencate dall'art. 24: il che andava escluso nel caso.
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PARTE TERZA
Il ricorso è stato proposto, come già ricordato in fatto, ai
sensi del capo V della 1. 7 agosto 1990 n. 241, relativo al diritto
di accesso ai documenti amministrativi e in particolare dell'art.
25, secondo cui contro le determinazioni amministrative e il
silenzio-rifiuto concernenti detto diritto è dato ricorso al tribu
nale amministrativo regionale, il quale, in caso di totale o par ziale accoglimento del ricorso, ordina all'amministrazione l'esi
bizione dei documenti richiesti. Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre sciogliere
la preliminare questione dell'applicabilità alla fattispecie delle
norme invocate dalla ricorrente, atteso che l'art. 31 della mede
sima 1. 241/90 dispone che le norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi, di cui al capo V, hanno effetto dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24 precedente e che tali decreti non sono stati ancora emanati.
Quest'ultima disposizione reca, infatti, l'autorizzazione al go verno ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima 1. 241/90, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione dello stesso diritto, in relazione all'esigenza di salva
guardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni inter
nazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pub blico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riser
vatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti am
ministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Orbene, il collegio ritiene che, dato il chiaro significato del
l'art. 31 citato (anche in relazione all'art. 22, 2° comma, circa
la predisposizione da parte delle amministrazioni delle misure
idonee a garantire l'accesso alla documentazione), le norme sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi inefficaci per il
tempo anzidetto concesso al governo per l'emanazione dei de
creti di cui sopra, siano ormai suscettibili di applicazione, a
seguito del termine sopravvenuto, posto che la mancata adozio
ne di tali decreti non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto
alla conoscenza degli atti da cui promani lesione di situazioni
giuridiche soggettive.
Invero, l'accesso ai documenti amministrativi viene configu rato dalla 1. 241/90 (e dalla 1. 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordina
mento delle autonomie locali) come un diritto soggettivo, il cui
esercizio — pena la sostanziale vanificazione del diritto di dife
sa (in riferimento all'art. 24 Cost.) — non può essere indetermi
natamente subordinato oltre il periodo di quiescenza disposto dal legislatore, alla produzione di una ulteriore normazione se
condaria di esecuzione ed esserne quindi, rimessa la realizzazio
ne alla mera volontà dell'amministrazione, aggiungendosi che
la natura ordinatoria del termine suddetto non comporta remo
re ai comportamenti omissivi delle pubbliche amministrazioni. È evidente, poi, che, in difetto della suddetta norma seconda
ria, l'amministrazione ed eventualmente il giudice amministrati
vo verificheranno, caso per caso, se la richiesta di documenti
confligga o meno con le esigenze di cui all'art. 24, 2° comma
soprariportato, alla cui concreta disciplina di attuazione in par ticolare è stato previsto l'esercizio della potestà regolarmentare del governo.
In conclusione, essendo decorso il termine semestrale in que
stione, la mancata emanazione dei decreti governativi non costi
tuisce ostacolo all'applicazione delle norme del capo V della
1. 7 agosto 1990 n. 241.
La verifica, nel caso di specie, delle esposte argomentazioni, conduce però ad ulteriore questione in ordine all'ammissibilità
del ricorso in esame.
Ed invero la domanda rivolta all'amministrazione delle finanze
dalla ricorrente, al fine di conseguire la conoscenza degli atti
della commissione di esami sopra ricordata, reca la data del
22 novembre 1990, anteriore alla scadenza del termine fissato
dal legislatore per l'emanazione, nei sensi dianzi chiariti, del
regolamento di esecuzione; termine che, con riguardo alla data
della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale della re
pubblica italiana (18 agosto 1990) e della sua entrata in vigore al compimento dell'ordinaria vacatio legis (2 settembre 1990), deve ritenersi essere scaduto nel giorno 2 marzo 1991. Dal che
non deriva tuttavia l'inammissibilità del ricorso in epigrafe, sul
la considerazione che il tempo per la formazione del comporta
li Foro Italiano — 1991.
mento omissivo dell'amministrazione deve riconoscersi comun
que ampiamente decorso, con riferimento ai dati temporali so
pra ricordati, alla data dell'udienza della discussione del ricorso.
Nello schema logico dell'azione ad exhibendum il mancato
provvedimento amministrativo di accesso alla documentazione
richiesta si configura come condizione di proponibilità ammissibilità della domanda e non già quale semplice presup
posto processuale, di tal che la rilevanza dell'accertamento del
suo verificarsi deve assumersi al momento non del deposito del
ricorso dinanzi al Tar, ma in quello nel quale il tribunale ritiene
il ricorso per la decisione, giacché è con riferimento alla situa
zione in tale momento che l'interesse sostanziale sotteso alla
domanda deve essere verificato.
E in relazione a ciò occorre dare rilievo alla ciscostanza che
l'amministrazione risulta essere stata inerte sulla richiesta della
ricorrente pur dopo il 2 marzo 1991, ossia dopo che il capo V della 1. n. 241 è divenuto suscettibile di applicazione.
Il principio di economia processuale, d'altra parte, non con
sentirebbe una diversa soluzione, in funzione repressiva (e non
impugnatoria) del comportamento dell'amministrazione.
Va, poi, rilevato che la 1. 241/90, nel configurare il diritto
di accesso alla documentazione amministrativa come una utilità
strumentale alla sollecita tutela di situazioni giuridicamente rile
vanti (art. 22, 1° comma, e anche lo stesso art. 24, lett. d),
impone che tale strumento sia garantito e assicurato al privato con la massima celerità (basti vedere la semplificazione del giu dizio amministrativo introdotta dall'art. 25), nell'ottica genera le delle esigenze di tempestivo esercizio del ricorso giurisdizio
nale, mediante l'impugnazione preordinata a tutela di situazioni
sostanziali di interessi connessi allo specifico rapporto giuridico dedotto.
Dalla natura stumentale del diritto all'accesso alla documen
tazione, nel senso, cioè, che esso non mette in rilievo posizioni sostanziali delle parti, discende che la paralisi del diritto possa aversi solo per fatti assolutamente impeditivi dell'ordine di esi
bizione documentale del giudice amministrativo.
Non vi sono, perciò, preclusioni all'esame del merito del ri
corso, che nel merito è fondato.
Va anzitutto escluso, alla stregua di quanto esposto, che la
richiesta di accesso prodotta dalla ricorrente possa in qualche modo confliggere con le esigenze di tutela rappresentate dal
l'art. art. 24, 2° comma, sopraindicate. Né sussiste l'ipotesi, alla quale si è ispirata l'amministrazione
nel rapporto difensivo, di cui all'art. 24, ultimo comma, della
legge in esame, secondo cui le amministrazioni pubbliche hanno
facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quan do la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacola
re lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non vi è dubbio,
infatti, che la conoscenza da parte della ricorrente dei verbali
della commissione esaminatrice, recante i criteri di massima per la valutazione delle prove e dei titoli, nonché delle prove scritte
da essa svolte nel concorso unitamente al punteggio ottenuto
e ai giudizi sintetici espressi su di esse, non potesse arrecare
alcun nocumento (tanto meno grave) allo svolgimento del
concorso.
La circostanza, poi, che il concorso ha avuto praticamente termine con le prove orali del 12 dicembre 1990, come afferma
to nel rapporto difensivo dell'amministrazione, toglie ogni con
sistenza alle giustificazioni addotte dal ministero in questa sede.
Il fatto, invocato dall'amministrazione, che la ricorrente pos sa ugualmente accedere alla documentazione concorsuale dopo la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto mini
steriale di approvazione della graduatoria e di nomina dei vinci
tori, oltre che essere manifestazione di una posizione dell'am
ministrazione non in armonia con i nuovi principi della 1. 241/90, si appalesa irrilevante rispetto all'evidenziato dato normativo
dell'obbligo delle amministrazioni di dare evasione alle richieste
di accesso alla documentazione senza indugio. È appena il caso, in ultimo, di accennare alla circostanza che la pretesa della ri
corrente alla conoscenza dei documenti richiesti all'amministra
zione muove, giusta l'art. 22, 1° comma, 1. 241/90, dall'interes
se della ricorrente alla tutela della sua posizione, giuridicamente
rilevante, di candidata al concorso per cui è causa.
Alla stregua di ciò, non resta che accogliere il ricorso in esa
me col conseguente ordine al ministero delle finanze, direzione
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
generale per gli affari generali e del personale, di rilasciare alla
ricorrente la seguente documentazione: a) copia dei verbali del
la commissione giudicatrice, recanti i criteri di massima per la
valutazione dei titoli e delle prove dei candidati al concorso per titoli ed esami a tre posti di dirigente del ruolo centrale, indetto
con d.m. pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 28 marzo
1989; b) copia delle due prove scritte svolte dalla ricorrente nel
concorso medesimo, corredata dai punteggi conseguiti e dai giu dizi formulati su di esse da parte della commissione esaminatrice.
Per il rilascio di tale documentazione, appare congruo fissare
il termine di giorni quindici dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente.
Ili
Diritto. — Il ricorso è inammissibile.
È vero che l'art. 22 1. 7 agosto 1990 n. 241 riconosce il diritto
di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia in
teresse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Tuttavia, il successivo art. 31 dispone testualmente che «le
norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei de
creti di cui all'art. 24», e cioè dei decreti che «il governo è
autorizzato ad emanare... intesi a disciplinare le modalità di
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del
diritto di accesso...».
Pertanto, la normativa in base alla quale questo tribunale
è stato chiamato a decidere la controversia a tutt'oggi non è
ancora operante. L'evidente fine della previsione dell'art. 31 è quello di differi
re l'applicazione dell'intera normativa sul diritto di accesso al
momento in cui sarà stato definito, pregiudizialmente, sia l'am
bito delle materie per le quali l'accesso sia da escludere in rela
zione alle ipotesi indicate dalla stessa 1. n. 241, sia le modalità
di esercizio del diritto in parola. E ciò impedisce che possano essere assunti provvedimenti nella materia de qua, finché i de
creti in questione non siano entrati in vigore.
Peraltro, a tutt'oggi, non è neppure decorso il termine (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) previsto dal cit. art. 24
per l'emanazione degli anzidetti decreti governativi. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 15 aprile 1991, n. 572; Pres. Catallozzi, Est. Pisciteiao; Soc. Alicat (Avv.
Orsoni, Lorenzoni) c. Carlesso e altri (Avv. Domenichelli,
Manzi, Viola, Perulli), Comune di Conegliano. Conferma Tar Veneto, sez. II, 20 marzo 1989, n. 504.
Commercio (disciplina del) — Punto di vendita — Grande su
perficie — Pluralità di autorizzazioni comunali — Difetto di
nulla osta regionale — Illegittimità — Fattispecie (L. 11 giu
gno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art. 12, 24, 25,
27; d.m. 14 gennaio 1972, regolamento di esecuzione della
1. 11 giugno 1971 n. 426, art. 46; d.m. 4 agosto 1988, norme
di esecuzione della 1. 11 giugno 1971 n. 426, art. 48).
Sono illegittime due autorizzazioni al commercio rilasciate dal
comune senza il nulla osta regionale, ciascuna delle quali per
una superficie di vendita di poco inferiore ai 1500 mq., in
riferimento ad un unico punto di vendita, sostanzialmente uni
tario, perciò per circa 3.000 mq. di superficie complessiva. (1)
(1) Sostanzialmente nello stesso senso della decisione, per la fattispe cie prevista dall'art. 26 1. 11 giugno 1971 n. 426 per i comuni con
Il Foro Italiano — 1991.
Diritto. — La società appellante chiede l'annullamento della
sentenza del Tar per il Veneto 504/89 del 20 marzo 1989, con
la quale sono stati accolti, previa riunione, i ricorsi proposti dalla soc. cooperativa a r.l. Emilia Veneto e da Carlesso Ama
bile Anna e dalla soc. n.c. Bernardi di Bernardi Lino e Guido
ed annullate, conseguentemente, le autorizzazioni amministrati
ve n. 1616 dell'8 ottobre 1987 e n. 1618 del 9 ottobre 1987
rilasciate dal sindaco di Conegjiano alla società Alicat per l'a
pertura di due esercizi commerciali della superficie rispettiva mente di mq. 1490 e di mq. 1395.
Il primo motivo, con il quale si lamenta violazione e falsa
applicazione degli art. 24 e 27 1. 11 giugno 1971 n. 426, nonché
violazione dell'art. 46 d.m. 14 gennaio 1972 è infondato.
Reputa, invero, il collegio che debba essere confermata la
interpretazione già data dalla decisione di primo grado al dispo sto dell'art. 26 1. 11 giugno 1971 n. 426, secondo la quale il
rilascio da parte del sindaco di due autorizzazioni commerciali
formalmente distinte, ma che consentono al titolare di svolgere in un medesimo locale una attività di vendita su una superficie di circa 3000 mq. deve essere preceduto dal nulla osta regionale.
Ed invero, l'art. 24, 1° e 2° comma, 1. 11 giugno 1971 n.
426 sottopone ad autorizzazione del sindaco — sentito il parere di un'apposita commissione — l'apertura di esercizi commer
ciali al minuto, il trasferimento di essi da una zona ad un'altra
del comune e l'ampliamento degli esercizi preesistenti mediante
l'utilizzazione di ulteriori locali.
Il successivo art. 27 subordina detta autorizzazione per l'a
pertura di tali strutture distributive al nulla osta della giunta
regionale quando le strutture stesse abbiano una superficie adi
bita alla vendita superiore a mq. 1500 al netto di magazzini e di depositi.
Occorre precisare che il nulla osta regionale ora citato — ri
chiesto dalla legge in funzione soltanto dell'ampiezza del «pun to di vendita» quale indice o elemento sintomatico dell'attitudi
ne del punto medesimo a servire vaste aree di consumo, ecce
denti il territorio del comune e non in considerazione della gamma
più o meno estesa dei prodotti vendibili o del tipo di essi —
è necessario sia per l'apertura di centri commerciali o di punti vendita con superficie superiore a mq. 1500 sia per l'amplia mento di tali strutture, nonché per l'ampliamento di qualsiasi altro esercizio, allorché comporti, per il superamento di detto
limite di superficie, il passaggio dalla categoria degli esercizi
commerciali comuni alla categoria dei punti di vendita di gran de distribuzione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 1978, n.
1044, Foro it., Rep. 1979, voce Commercio (disciplina del), n.
40). Tale conclusione discende dal rilievo che l'intervento della re
gione nella materia in esame è preordinato a valutare l'inciden
za delle grandi strutture commerciali e dell'incremento delle me
desime sul preesistente apparato distributivo e, quindi, ad ope
rare, per fini di pubblica utilità, un'armonica composizione degli
interessi di varia natura emergenti nei singoli casi concreti, an
che derogando ai contingenti di superficie globale, stabiliti dal
piano di sviluppo della rete commerciale del comune nel cui
territorio è previsto l'insediamento della struttura (art. 27, ulti
mo comma, 1. 426/71).
Inoltre, come già osservato da questo consiglio (cfr. sez. V
n. 1044 del 1978 cit.), mentre la precedente disciplina contenuta
nel r.d.l. 16 dicembre 1926 n. 2174 e nelle disposizioni integrati
ve includeva tra gli elementi essenziali di individuazione dell'at
tività oggetto della licenza la sede dell'esercizio commerciale,
meno di diecimila abitanti, Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 1980, n.
531, Foro it., Rep. 1980, voce Commercio (disciplina del), n. 36: è
illegittima l'autorizzazione comunale all'apertura di un centro commer
ciale con superficie di vendita superiore ai 400 mq. che non sia precedu ta dal nulla osta regionale, a nulla rilevando che il centro in questione sia articolato in più esercizi.
Successivamente, in senso conforme, Tar Veneto, sez. II, 15 febbraio
1988, n. 98, id., Rep. 1988, voce cit., n. 31. Come precisa Cons. Stato,
sez. V, 20 ottobre 1978, n. 1044, id., Rep. 1979, voce cit., n. 40, il
nulla osta regionale necessario ai fini del rilascio delle autorizzazioni
al commecio per esercizi con superficie di vendita superiore a 1500 mq. è volto alla valutazione dell'ampiezza del punto di vendita in relazione
alla sua attitudine a servire vaste aree di consumo e di attrazione sovra
comunale e mira a valutare l'incidenza delle grandi strutture commer
ciali nel preesistente apparato distributivo.
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