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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione X; decisione 19 aprile 1994, n. 1142; Pres....

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sezione X; decisione 19 aprile 1994, n. 1142; Pres. Laschena, Est. Saraceno; Ufficio Iva Trapani c. Sciacca Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994), pp. 537/538-539/540 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188409 . Accessed: 28/06/2014 11:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.51 on Sat, 28 Jun 2014 11:36:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione X; decisione 19 aprile 1994, n. 1142; Pres. Laschena, Est. Saraceno; Ufficio Iva Trapani c. Sciacca

sezione X; decisione 19 aprile 1994, n. 1142; Pres. Laschena, Est. Saraceno; Ufficio Iva Trapani c.SciaccaSource: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1994),pp. 537/538-539/540Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188409 .

Accessed: 28/06/2014 11:36

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione X; deci sione 19 aprile 1994, n. 1142; Pres. Laschena, Est. Sarace

no; Ufficio Iva Trapani c. Sciacca.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; s

Valore aggiunto (imposta sul) — Violazioni e sanzioni — Atte

nuanti — Inapplicabilità (L. 7 gennaio 1929 n. 4, norme ge nerali per la repressione delle violazioni delle leggi finanzia

rie, art. 8).

In materia di violazioni previste dalla legge sull'Iva, non opera no le attenuanti di cui all'art. 8 l. 7 gennaio 1929 n. 4 e di

cui al d.m. 1° settembre 1931. (1)

Fatto. — In seguito alle denunce annuali 1979 e 1980 in ma

teria di Iva, l'ufficio Iva di Trapani provvedeva a rettificare

(1) A dispetto di quanto affermato dalla decisione in epigrafe, la

giurisprudenza della Suprema corte è complessivamente favorevole al

l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 8 1. 7 gennaio 1929 n. 4

alle violazioni previste dal d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633: v. Cass. 11

marzo 1994, n. 2387, Foro it., 1994, I, 1011, con nota di richiami.

Maggiore incertezza regna in giurisprudenza sul punto dell'applicabi lità — sempre in materia di Iva — delle attenuanti di cui al d.m. 1°

settembre 1931; in senso contrario a tale applicabilità, v. Cass. 5 marzo

1991, n. 2310, id., Rep. 1991, voce Valore aggiunto (imposta sul), n.

387; 22 dicembre 1988, n. 7008, id., Rep. 1989, voce cit., n. 212, e

Dir. e pratica trib., 1989, II, 1238, con nota di G. Provini, Le pene

pecuniarie nell'Iva e il d.m. 1° settembre 1931; 14 dicembre 1988, n.

6804, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 213; per la giurisprudenza tribu

taria, v. Comm. trib. centrale 5 marzo 1992, n. 1821, id., Rep. 1992, voce cit., n. 393; 12 novembre 1991, n. 7589, ibid., n. 394; 27 agosto

1991, n. 5836, id., Rep. 1991, voce cit., n. 389; 3 luglio 1991, n. 5175, ibid., n. 390; 26 settembre 1990, n. 6122, id., Rep. 1990, voce cit., n. 279; 15 settembre 1990, n. 5738, ibid., n. 278; 12 maggio 1990, n.

3598, ibid., n. 280; 12 maggio 1990, n. 3592, ibid., n. 281; 12 marzo

1990, n. 1964, ibid., n. 283 (ma con specifico riferimento alle violazioni

relative alla contabilità in materia di Iva); 9 giugno 1989, n. 4251, id.,

Rep. 1989, voce cit., n. 218; 1° giugno 1989, n. 3977, ibid., n. 216; 25 gennaio 1989, n. 583, ibid., n. 219; 25 gennaio 1989, n. 617, ibid., n. 220; 19 gennaio 1989, n. 434, id., Rep. 1990, voce cit., n. 285; 19

settembre 1988, n. 6258, id., Rep. 1988, voce cit., n. 356; 28 aprile

1988, n. 3777, ibid., n. 357; 24 ottobre 1987, n. 7721, ibid., n. 362; 8 luglio 1987, n. 5491, id., Rep. 1987, voce cit., n. 272; 22 maggio

1987, n. 4103, ibid., n. 274; 11 marzo 1987, n. 2027, ibid., voce Tributi

in genere, n. 1137; 23 gennaio 1987, n. 675, ibid., voce Valore aggiunto

(imposta), n. 276; 11 luglio 1986, n. 6211, ibid., n. 258 (in relazione

ad un'ipotesi di violazione all'art. 81, 1° comma, d.p.r. 633/72); 19

marzo 1986, n. 2444, id., Rep. 1986, voce cit., n. 278; 5 marzo 1986, n. 1948, ibid., n. 279; 28 gennaio 1986, n. 822, ibid., n. 280; 16 novem

bre 1985, n. 9663, ibid., n. 282; 3 settembre 1985, n. 7351, ibid., n.

284 (ma con espresso riferimento all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale); 21 novembre 1984, n. 10025, id., Rep.

1985, voce cit., n. 204; 25 ottobre 1984, n. 9044, ibid., n. 203 ; 20 otto

bre 1984, n. 8924, ibid., n. 202; 6 ottobre 1984, n. 8595, ibid., n. 201; 19 maggio 1984, n. 5436, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n.

839; 19 maggio 1984, n. 5431, ibid., voce Valore aggiunto (imposta), n. 172; 30 marzo 1984, n. 3170, ibid., n. 173; 30 dicembre 1983, n.

5005, id., Rep. 1984, voce cit., n. 174; 10 febbraio 1984, n. 1567, ibid., n. 177; 10 dicembre 1979, n. 3177, id., Rep. 1980, voce cit., n. 247; 11 gennaio 1978, n. 69, id., Rep. 1978, voce cit., n. 115; Comm. trib.

I grado Cagliari 11 luglio 1977, ibid., n. 124.

Ritengono invece l'applicabilità del d.m. 1° settembre 1931 alle viola

zioni in materia di Iva, Comm. trib. centrale 25 ottobre 1991, n. 7096,

id., Rep. 1992, voce cit., n. 395; Comm. trib. I grado Belluno 17 no

vembre 1988, Fisco, 1989, 3655 (m); Comm. trib. centrale 25 marzo

1988, n. 3005, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 358; 26 ottobre 1987,

n. 7845, id., Rep. 1989, voce cit., n. 224; 11 luglio 1986, n. 6200, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 277; 21 settembre 1985, n. 7623, ibid., n. 283;

4 febbraio 1985, n. 1105, id., Rep. 1985, voce cit., n. 216, e Dir. e

pratica trib., 1985, II, 936, con nota di G. Provini, Le sanzioni per

le violazioni in materia d'Iva e il d.m. 1° settembre 1931 sulla riduzione

delle pene pecuniarie; Comm. trib. I grado Belluno 5 febbraio 1982,

Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 179; Comm. trib. centrale 25 marzo

1981, n. 1169, id., Rep. 1981, voce cit., n. 191; App. Brescia 18 feb

braio 1981, ibid., voce Tributi in genere, n. 517; Comm. trib. I grado Nuoro 2 ottobre 1979, id., Rep. 1980, voce Valore aggiunto (imposta), n. 219; Comm. trib. centrale 5 marzo 1979, n. 629, id., Rep. 1979,

voce cit., n. 202; Comm. trib. II grado Livorno 25 settembre 1978,

ibid., n. 195; Comm. trib. I grado Milano 11 gennaio 1978, id., Rep.

II Foro Italiano — 1994.

le denunce stesse, sulla base dei processi verbali di constatazio

ne redatti dalla guardia di finanza determinando l'imposta eva

sa ed applicando le sanzioni pecuniarie previste. Il giudice di primo grado, adito dalla contribuente, nel men

tre rigettava le censure di merito, riteneva, peraltro, di poter ridurre l'ammontare della pena pecuniaria in applicazione del

l'art. 1, lett. a), d.m. 1° settembre 1931. Dette pronunce veni

vano confermate in secondo grado. Da qui i due distinti gravami dell'ufficio a questa Commis

sione tributaria centrale con i quali s'insiste nella pretesa, riba

dita del suo rappresentante nell'udienza pubblica. Diritto. — La sezione rileva, in via pregiudiziale, che i due

processi debbono essere riuniti e definiti con unico giudizio, ai sensi dell'art. 34 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 e successive

modificazioni ed integrazioni.

1978, voce cit., n. 127; Comm. trib. I grado Salerno 25 novembre 1977, id., Rep. 1979, voce cit., n. 205; Comm. trib. I grado Pisa 5 settembre

1977, id., Rep. 1977, voce cit., n. 142; Comm. trib. I grado Forlì 4

luglio 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 123; Comm. trib. II grado Treviso 23 dicembre 1976, ibid., n. 128, e Dir. e pratica trib., 1977, II, 744, con nota di F. Agus, Sulla compatibilità delle norme agevolati ve del d.m. 1° settembre 1931 con quelle relative all'applicazione delle

pene pecuniarie in materia di Iva-, Comm. trib. I grado Firenze 12 giu gno 1976, Foro it., Rep. 1977, voce cit., n. 138, v. anche Cass. 23

gennaio 1991, n. 629, id., Rep. 1991, voce Tributi in genere, n. 1693; Comm. trib. centrale 27 gennaio 1990, n. 638, id., Rep. 1990, voce

Valore aggiunto (imposta), n. 284; 7 ottobre 1989, n. 5892, id., Rep. 1989, voce cit., n. 214; 18 febbraio 1988, n. 1612, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 360; 11 maggio 1987, n. 3819, id., Rep. 1987, voce cit., n.

275; 13 gennaio 1987, n. 238, ibid., n. 246; 10 aprile 1985, n. 3354, id., Rep. 1985, voce cit., n. 208; 25 novembre 1983, n. 4115, id., Rep. 1983, voce cit., n. 160; Comm. trib. II grado Grosseto 31 gennaio 1980,

id., Rep. 1980, voce cit., n. 254. Per ulteriori riferimenti, cfr. Comm.

trib. centrale 22 maggio 1978, n. 1581, id., 1979, III, 66, con nota

di richiami, ove, seppure sotto forma di obiter, si ipotizza l'applicabili tà in materia di Iva di tale decreto.

Sull'applicabilità del d.m. 1° settembre 1931 in materia di bolle d'ac

compagnamento (applicabilità espressamente esclusa, con riferimento a precise fattispecie di illecito, dal d.l. 697/82), v., in senso negativo, Comm. trib. centrale 8 luglio 1991, n. 5256, id., Rep. 1991, voce cit., n. 383, per il caso di non corrispondenza tra merce trasportata e docu

mento di accompagnamento; 14 maggio 1991, n. 3832, ibid., n. 427,

per l'ipotesi di mancata annotazione del numero di targa dell'automez

zo; 10 maggio 1991, n. 3748, ibid., n. 391, con riferimento ad una

fattispecie di mancata emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; 11 gennaio 1991, n. 199, ibid., n. 431, per il caso

di mancata indicazione del vettore, nonché della data e dell'ora del

ritiro dei beni. In altro senso, v. Comm. trib. I grado Bergamo 23

febbraio 1980, id., Rep. 1980, voce cit., n. 274, che ravvisa l'operativi tà delle attenuanti disposte dal decreto in questione per un caso di ille

cito (nella specie, inesatta indicazione nella bolletta di accompagnamen to del numero dei colli della merce trasportata) commesso nel primo

periodo di applicazione della legge in materia di bolle. Sull'applicabilità del beneficio di cui all'art. 8 1. 4/29 alle violazioni in materia di bolle

d'accompagnamento, v. Comm. trib. centrale 8 ottobre 1993, n. 2731, in questo fascicolo, III, 542.

L'orientamento amministrativo è favorevole all'applicazione del de

creto in questione alle infrazioni in materia Iva: v., ex plurimis,

Isp. comp. tasse Torino circ. 19 luglio 1976, n. 30/6033, Repertorio tributario della prassi amministrativa e della giurisprudenza, Piacen

za, 1986, II, 2001; min., fin. ris. 4 aprile 1978, n. 410002, ibid.,

1997; 19 aprile 1978, n. 410631, ibid., 1999; 28 ottobre 1978, n.

411617, ibid., 1998; 5 marzo 1979, n. 412368, ibid., 1998; 6 giugno

1979, n. 411045, ibid., 2489; 14 dicembre 1981, n. 372247, Fisco,

1982, 124; circ. 6 luglio 1983, n. 74, id., 1983, 3499; ris. 23 aprile

1986, n. 427119, ibid., 3499 (queste ultime con espresso riferimento

alla normativa in materia di scontrino fiscale); 28 febbraio 1992, n. 561188, Corriere trib., 1992, 1970.

La dottrina è in larga misura orientata nel senso dell'applicabilità del d.m. 1° settembre 1931 alle infrazioni in materia di Iva; da ultimo, v. L. Del Federico, Le sanzioni amministrative nel diritto, Milano,

1993, 478; v. anche I. Carinzio, Sull'applicabilità della riduzione della

pena pecuniaria di cui all'art. 1 d.m. 1° settembre 1931, nel caso di

infedele dichiarazione ai fini Iva, in Riv. dir. fin., 1982, II, 90; E.

Pastena, Art. 8 l. 7 gennaio 1929 n. 4 e d.m. 1° settembre 1931, in

Bollettino trib., 1982, 355; F. Nacarlo, Applicabilità della l. 7 gennaio 1929 n. 4 e del d.m. 1° settembre 1931 alle violazioni Iva, id., 1988,

540; T. Santamaria, D.m. 1° settembre 1931: abbandono e riduzione

della pena pecuniaria con particolare riferimento all'Iva, in Fisco, 1989, 3551.

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PARTE TERZA

Nel merito la censura dell'ufficio si appalesa giuridicamente fondata e meritevole di essere attesa.

Invero, in base all'ormai consolidato indirizzo giurispruden ziale di questa Commissione tributaria centrale (cfr., per tutte, sez. XVI 15 settembre 1990, n. 5738, Foro it., Rep. 1990, voce

Valore aggiunto (imposta), n. 278; 26 settembre 1990, n. 6122,

ibid., n. 279; 5 marzo 1992, n. 1821, id., Rep. 1992, voce cit., n. 393; e sez. XXI 5 ottobre 1992, n. 5193, id., Rep. 1993, voce cit., n. 949) condiviso dalla Suprema corte di cassazione

(5 marzo 1991, n. 2310, id., Rep. 1991, voce cit., n. 387), indi rizzo dal quale il collegio giudicante non ritene di doversi disco

stare, in materia di riduzione delle pene pecuniarie riguardanti

l'Iva, non è consentita l'applicazione dell'art. 8 1. 7 gennaio

1929, n. 4 e del d.m. 1° settembre 1931, stante la compiuta

disciplina contenuta in proposito nel d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

633 e successive modificazioni ed integrazioni, come, al contra

rio, hanno fatto i precedenti giudici con le pronunce oppugnate.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione VII; de

cisione 26 gennaio 1994, n. 284, Pres. Paleologo, Est. Fer

lazzo Natoli; Anfossi c. Ufficio distrettuale imposte dirette

di Como.

Redditi (imposte sui) — Irpef — Reddito di lavoro dipendente — Mance percepite dai croupiers — Imponibilità (D.p.r. 29

settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, art. 47; d.p.r. 22 dicembre 1986

n. 917, approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, art. 47; 1. 11 dicembre 1990 n. 381, regolamentazione dell'im

posizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici

delle case da gioco, art. 1).

La l. 11 dicembre 1990 n. 381, concernente la regolamentazione

dell'imposizione diretta delle mance percepite dai croupiers, ha natura interpretativa, e, pertanto, i criteri di tassazione

previsti dalla stessa sono applicabili indipendentemente dalla

presentazione dell'istanza di cui all'art. 4. (1)

(1) I. - Con la decisione in epigrafe si riconosce efficacia retroattiva alla 1. 11 dicembre 1990 n. 381, il cui art. 1 ha aggiunto all'art. 47, 1° comma, d.p.r. 917/86, la lett. /), giusta la quale sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato».

Sulle modalità di esercizio della facoltà concessa ai contribuenti dal l'art. 4 1. 381/90 di determinare gli imponibili e le relative imposte an che se relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di entrata in

vigore della legge e non ancora definiti con i criteri dettati dalla legge stessa, v. min. fin., circ. 19 aprile 1991, n. 17/8/649, Giust. trib., 1991, 230.

II. - Per la tassabilità delle mance corrisposte ai croupiers, con riferi mento alla situazione normativa precedente alla entrata in vigore della 1. n. 381, v. Comm. trib. I grado Aosta 22 dicembre 1988, Foro it., Rep. 1989, voce Redditi (imposte sui), n. 314, ad avviso della quale dovrebbe trovare applicazione l'art. 48 d.p.r. 597/73, trattandosi di «emo lumenti» — e cioè di somme di denaro riferibili all'effettuazione di una prestazione professionale — percepiti in dipendenza, e cioè in occa sione — del lavoro svolto; Comm. trib. I grado Treviso 5 dicembre

1983, id., Rep. 1984, voce Reddito delle persone fisiche (imposta sul), n. 140, che ritiene tassabili le mance sul rilievo che «il legislatore della riforma non si è tenuto ad alcuna particolare nozione di reddito ma

(...) si è fidato di una tecnica normativa basata né più né meno che

sull'imputazione dei soggetti passivi di tutti gli accrescimenti di ricchez za suscettibili di qualificarsi reddito, nella accezione più larga possibi le»; Comm. trib. I grado Treviso 25 ottobre 1982, id., Rep. 1983, voce Riscossione delle imposte, n. 72, per la quale i proventi in punto man cia «rientrano nella previsione dell'art. 47, lett. b), d.p.r. 597/73, es sendo conseguiti dall'interessato in quanto svolge un determinato tipo

Il Foro Italiano — 1994.

Fatto. - Avverso l'accertamento ai fini Irpef/1979 il contri

buente Anfossi Armando ha proposto ricorso alla Commissione

tributaria di I grado di Como sostenendo la intassabilità delle

mance ricevute come croupier del casinò di Campione d'Italia.

La commissione adita con decisione n. 1386 del 20 giugno 1986

accoglieva il ricorso per carenza di prova dell'accertamento ef

fettuata dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Como.

Avverso detta decisione proponeva appello l'ufficio alla Com

missione tributaria di II grado di Como ribadendo la legittimità dell'accertamento e la natura reddituale delle mance.

La commissione adita con decisione n. 1317 del 15 luglio 1988

accoglieva l'appello dichiarando legittimo l'accertamento.

di attività (croupier presso il casinò municipale di Venezia) e in quanto la previsione di cui alla citata norma si riferisce a quelle forme di com

penso che il lavoratore dipendente perepisce da terzi, in relazione alla

prestazione di lavoro svolto»; Comm. trib. II grado Venezia 29 luglio 1982, id., Rep. 1987, voce Reddito delle persone fisiche (imposta), n.

276; Comm. trib. I grado Venezia 20 gennaio 1982, ibid., n. 277, per la quale, in alternativa alla applicabilità dell'art. 48 d.p.r. 597/73, si

potrebbe fare riferimento alla disposizione di chiusura contenuta nel successivo art. 80 — che peraltro la commissione ritiene meno favore vole al contribuente — che assoggetta a tassazione «ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del pre sente decreto».

Comm. trib. I grado Treviso 5 dicembre 1983, Comm. trib. I grado Venezia 20 gennaio 1982, Comm. trib. II grado Venezia 29 luglio 1982, tutte già citate, rigettano la tesi prospettata dai ricorrenti in forza della

quale, ove i proventi de quibus — le mance — fossero da qualificare come redditi di lavoro dipendente, gli stessi dovrebbero essere assogget tati a ritenuta, ai sensi dell'art. 23 d.p.r. 600/73: in altre parole, chi

eroga il reddito e non chi lo perepisce sarebbe obbligato al pagamento Irpef in via di ritenuta d'acconto. Mentre le prime due commissioni citate motivano il rigetto osservando che il sistema di ritenuta d'accon to «postula che ci si trovi in presenza di un cespite sicuramente annove rabile fra i redditi da lavoro dipendente, mentre è noto che ad altri

fini, prima ed ora in sede tributaria è proprio questa connotazione della "mancia" che viene in discussione»; la Commissione di secondo grado di Venezia fa rilevare che in realtà il gestore del casinò lungi dal risulta re ente erogatore, può esso stesso risultare percipiente delle mance (co me nel caso sub iudice in cui le mance venivano divise tra croupiers e comune — gestore del casinò — sulla base delle percentuali determi nate dal regolamento dei compensi aleatori annesso al contratto azien dale di lavoro). V., altresì', l'art. 24, 2° comma, d.p.r. 600/73, come

integrato dall'art. 2 1. 381/90, in forza del quale per i proventi in punto di mancia la ritenuta d'acconto «è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponbile delle mance perce pite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo». Sul punto, in dottrina, v. F. Petrucci, La posi zione della giurisprudenza sul trattamento fiscale delle mance dei crou

piers, in Riv. dir. trib., 1992, II, 2; B. Lavagnino, La tassazione delle mance ai croupiers, in Dir. e pratica lav., 1991, 655.

In argomento, circa la fattispecie in cui il contribuente — croupiers — ha scientemente precisato nella dichiarazione dei redditi l'importo delle mance percepite, specificando che non erano tassabili e, perciò, non riportando l'importo relativo nell'imponibile complessivo lordo, v. Comm. trib. centrale 3 novembre 1990, n. 7135, Foro it., Rep. 1991, voce Tributi in genere, n. 711, per la quale non trova aplicazione l'art. 36 bis d.p.r. 600/73, non vertendosi in errore materiale o di calcolo; per l'applicabilità dell'art. 36 bis si pronuncia Comm. trib. I grado Treviso 25 ottobre 1982, cit.

In sede penale, con riferimento al reato di infedele dichiarazione di cui all'art. 56 d.p.r. 600/73, v. Cass. 9 gennaio 1991, Somaschini, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1417, e 19 dicembre 1990, Guillet, ibid., n. 1416, ad avviso delle quali le mance percepite dai croupiers costituisco no redditi da lavoro e come tali devono essere dichiarate ai fini Irpef. Per Trib. Venezia 27 febbraio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1072, il mancato pagamento dell'imposta sulle mance, pur riportate nell'ap posito riquadro del mod. 740 (mancato pagamento dovuto alla convin zione della non imponibilità di tali proventi), non integra il reato di cui all'art. 1, 2° comma, n. 3, 1. 516/82.

III. - In dottrina sulla problematica de qua, v., oltre agli autori citati

supra: Ferraù, Natura giuridica della mancia. Profili civilistici e fisca li, in Corriere trib., 1984, 1217; F. Tesa uro, Le mance dei croupiers: reddito o liberalità?, in Bollettino trib., 1984, 555, per il quale dire che le mance dei croupiers rientrano nel reddito degli stessi «equivale a dire: a) o che le mance non hanno carattere di liberalità non remune ratoria; b) o che il nostro sistema reddituale colpisce anche le liberalità (ed allora postulare che con le imposte sul reddito dovrebbero essere

colpite anche le donazioni e le eredità)». VI. - Sui profili previdenziali relativi alle mance percepite dai crou

piers, v., in giurisprudenza da ultimo: Cass. 16 luglio 1992, n. 8598, Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1685; nonché la risalen te Trib. Venezia 19 febbraio 1975, id., 1975, I, 1489, con nota di richiami.

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