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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione XX; decisione 29 settembre 1992, n. 4935;...

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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione XX; decisione 29 settembre 1992, n. 4935; Pres. Loreti, Est. Staderini; Soc. Industrie Ecoelevators c. Ufficio imposte dirette

sezione XX; decisione 29 settembre 1992, n. 4935; Pres. Loreti, Est. Staderini; Soc. IndustrieEcoelevators c. Ufficio imposte dirette di SalernoSource: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 569/570-571/572Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187519 .

Accessed: 28/06/2014 09:43

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

secondo la disciplina dell'art. 4, bensì, in realtà, una modifica

zione della legge in esame;

considerato che, all'evidenza, ciò esula dai poteri dell'autorità,

delibera 1) che la regolamentazione adottata dall'Assirevi rien

tra nella previsione dell'art. 2, lett. a), 1. 287/90 ed è pertanto vietata e nulla ad ogni effetto; 2) di rigettare la proposta istanza

di autorizzare la deroga di cui all'art. 4 1. 287/90.

queste e per altre ragioni, l'accordo non è stato poi esentato ed anzi

la commissione ne ha dichiarato la nullità ex art. 85, § 2 (25). Anche il mercato delle assicurazioni presenta aspetti tali da indurre

il consiglio e la commissione Ce ad elaborare progetti per disciplina antitrust di settore (26). Gli elevati costi transattivi giustificano talvolta

comportamenti collusivi tra imprese assicuratrici concorrenti. In tale

settore si registra la difficoltà oggettiva di calcolare il premio in modo

adeguato; lo scambio di informazioni — nonostante il carattere sostan

zialmente oligopolistico del mercato assicurativo — può essere determi nante per la politica di gestione del rischio seguita dal singolo assicuratore.

In Verband der Sachversicherer, la Corte di giustizia è stata chiamata

a decidere sulla legittimità del regolamento della federazione di catego ria delle imprese di assicurazione tedesche che prescriveva ai suoi asso

ciati l'aumento dei prezzi ed il loro mantenimento ad un livello stabile.

La fissazione dei primi era stata giustificata dall'associazione con l'esi

genza di pervenire ad una riduzione dei costi transattivi. L'associazione aveva infatti osservato che la fissazione di premi richiede analisi statisti

che approfondite, impossibili senza la partecipazione di tutti gli assicu

ratori che operano sul mercato. Ciò è vero particolarmente per l'assicu

razione dei rischi industriali di incendio e di interruzioni di attività,

per le quali sussistono grosse difficoltà nel calcolo dei premi. Di fronte alla domanda specifica se la raccomandazione dei premi

potesse contribuire a migliorare la prestazione dei servizi, la corte ha

evitato di verificare se detta raccomandazione costituisse uno strumento

atto a far fronte alla situazione particolare di crisi del mercato assicura

tivo — dato il ribasso continuo dei prezzi —; si è chiesta piuttosto se i mezzi usati dall'associazione non andassero oltre quanto necessario

a tal fine. I giudici di Lussemburgo hanno cosi rilevato che l'aumento dei prezzi

comportava una maggiorazione dei premi, che comprendevano non so

lo la copertura dei costi determinati dai sinistri, ma anche quella delle

spese di gestione. I premi, infatti, come qualsiasi prezzo, si dividono

in tre parti: le entrate destinate a garantire la copertura del bene assicu

rato, le spese di esercizio e l'utile per l'assicuratore. Con ragionamento

impeccabile, la Corte di giustizia, confermando il dictum della commis

sione, ha rilevato che l'aumento e la fissazione del premio raccomanda

to dall'associazione avevano per oggetto non soltanto il premio netto

bensì' anche le spese di amministrazione e gli utili rispetto ai quali non

si poneva l'esigenza di alcuna pattuizione in comune. Per beneficiare

dell'esenzione, prosegue la corte, sarebbe stato sufficiente fissare in co

mune il solo premio netto. Viene cosi riconosciuta esplicitamente la

legittimità di una raccomandazione mercé la quale un'associazione di

impresa di assicurazioni prescriva ai suoi membri, «in base ad un calco

lo obiettivo della percentuale e dell'andamento probabile dei rischi, nonché

dell'esperienza di copertura, l'applicazione di tariffe, di premi netti o

di valori minimi per le stesse».

Inutile precisare che anche in tale circostanza l'associazione di cate

goria di turno aveva difeso l'accordo sul prezzo in nome del migliora mento del servizio che sarebbe derivato.

In conclusione, non sembrano sussistere giustificazioni economiche

per un accordo di cartello che possano far leva sulla qualità del servi

zio. Il regime di concorrenza contribuisce all'elevazione degli standards

qualitativi, fatta eccezione per situazioni assai particolari come quelle dianzi raggruppate tra le market imperfections. Anche in siffatte circo

stanze, però, la mera equazione tra price fixing ed il ristabilimento di

una situazione d'equilibrio risulta notevolmente riduttiva. Il ricorso a

formule, anche le più economicamente impeccabili, può risultare di scarso

rilievo, quando all'analisi caso per caso si intenda sostituire una tipolo

gia predeterminata. Roberto Cornetta

(25) Cfr. Eurochèque in G.U.C.E., 9 aprile 1992, C 95/150.

(26) Un primo progetto di regolamento, ai sensi dell'art. 87.2, lett.

b) è stato già elaborato dal consiglio e si trova pubblicato in G.U.C.E.

23 gennaio 1990, C 16. La bozza indica sei categorie di intese che,

pur rientrando nell'art. 85, n. 1, potrebbero beneficiare di un'esenzione

per categoria. Potrebbero cosi essere esentate le tariffe di premio di

puro rischio basate su statistiche comuni e le condizioni generali di po

lizza, purché adottate come raccomandazioni non vincolanti e purché non restringano eccessivamente la concorrenza, fissando, ad esempio, un termine eccessivo di durata delle polizze o escludendo certi rischi

dell'assicurazione. In G.U.C.E. del 14 agosto 1992, C 207/2, è stato pubblicato il pro

getto di regolamento (Cee) della commissione relativo all'applicazione dell'art. 85, § 3, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche con

cordate nel settore delle assicurazioni riguardanti, tra l'altro, la fissa

zione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche col

lettive o sul numero di sinistri ed in generale relativi allo scambio di

informazioni.

Il Foro Italiano — 1992.

Roberto Cornetta

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione XX; de cisione 29 settembre 1992, n. 4935; Pres. Loreti, Est. Stade

rini; Soc. Industrie Ecoelevators c. Ufficio imposte dirette

di Salerno.

Tributi in genere — Questionario inviato dall'ufficio — Manca ta risposta del contribuente — Produzione della documenta

zione nel giudizio innanzi alla commissione tributaria — Am

missibilità (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disci

plina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 52; d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributa

rio, art. 19 bis; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 32, 53).

Tributi in genere — Contenzioso tributario — Divieto dello «ius novorum» — Giudizio di secondo grado — Produzione di

documenti (Cod. proc. civ., art. 345; d.p.r. 26 ottobre 1972

n. 636, art. 22). Tributi in genere

— Contenzioso tributario — Produzione tar

diva di documenti — Conseguenze (D.p.r. 26 ottobre 1972

n. 636, art. 19 bis, 23).

La mancata risposta al questionario, inviato dall'ufficio delle

imposte ai sensi dell'art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600,

legittima l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art.

53 a carico del contribuente inadempiente, ma non gli preclu de la possibilità di documentare successivamente la propria

posizione fiscale. (1) Nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie il divieto dello

ius novorum — discendente dall'art. 345 c.p.c. applicabile

anche nel processo tributario — impedisce la presentazione

in appello di motivi di ricorso che non abbiano formato og

getto dell'impugnazione di primo grado, ma non preclude nuo

ve argomentazioni o ulteriori documenti a sostegno di do

mande o eccezioni proposte nella precedente fase di

giudizio. (2) La produzione di documenti oltre il termine di cui all'art. 19 bis

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 non ne preclude l'esame da par te della commissione qualora la controparte non abbia richie

sto il differimento della discussione né abbia eccepito la tar

diva presentazione. (3)

(1) La Commissione tributaria centrale esclude che nel caso di man

cata risposta al questionario possa operare la preclusione di cui all'art.

52, 5° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, a tenore del quale i docu

menti di cui si è rifiutata l'esibizione in occasione di accessi, ispezioni o verifiche non possono essere presi in considerazione a favore del con

tribuente (per l'applicabilità di tale norma anche in materia di accerta

mento ai fini delle imposte sui redditi, cfr. Cass. 27 giugno 1992, n.

8033, in questo fascicolo, parte prima). Nello stesso senso della decisione in epigrafe, v. Comm. trib. centrale

14 dicembre 1990, n. 8449, Foro it., Rep. 1991, voce Tributi in genere, n. 993; 22 novembre 1988, n. 7904, id., Rep. 1989, voce Redditi (impo

ste), n. 294; Comm. trib. II grado Treviso 29 giugno 1990, id., Rep.

1991, voce Tributi in genere, n. 994. Analogamente, seppure con riferi

mento alla previgente normativa, v. Comm. trib. centrale 8 gennaio

1988, n. 197, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 968; v. anche, in argomento, Comm. trib. centrale 17 maggio 1991, n. 3957, id., Rep. 1991, voce

cit., n. 606, che afferma che la disposizione contenuta nell'art. 52, 5°

comma, d.p.r. 633/72 non trova applicazione nel caso in cui l'ufficio

non abbia intrapreso nessun accesso, ispezione o verifica ma si sia limi

tato ad invitare il contribuente ad esibire la documentazione concernen

te i cespiti ammortizzabili, invito che è stato in qualche misura evaso.

Per ulteriori riferimenti sul divieto di considerare documenti non esibiti

dal contribuente in occasione di accessi, ispezioni e verifiche, v. la nota

a Cass. 8033/92, cit.

(2) La questione non sembra controversa: v. in proposito Comm.

trib. centrale 28 maggio 1985, n. 5261, Foro it., Rep. 1985, voce Tribu

ti in genere, n. 819; per l'applicazione del principio di cui all'art. 345,

2° comma, c.p.c. al processo amministrativo, v. Cons. Stato, sez. VI,

31 luglio 1987, n. 506, id., Rep. 1987, voce Giustizia amministrativa,

n. 888, che ritiene la producibilità innanzi al Consiglio di Stato di docu

menti non esibiti in primo grado.

(3) Sul punto, v. Comm. trib. centrale 15 giugno 1982, n. 5276, Foro

it., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 795, che ritiene che la mancata

produzione di documenti a sostegno del ricorso e delle controdeduzioni

dell'ufficio nel termine fissato dall'art. 19, 3° comma, d.p.r. 636/72

(prima delle modifiche di cui al d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739) non

preclude alle parti di produrre i documenti stessi successivamente, ma

autorizza solo la controparte a chiedere, a norma dell'ultimo comma

dello stesso art. 19, il rinvio dell'udienza di discussione.

Se per Comm. trib. centrale 29 ottobre 1990, n. 7090, id., Rep. 1991,

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PARTE TERZA

Fatto. — Con avviso di accertamento notificato il 17 dicem

bre 1985 l'ufficio imposte dirette di Salerno accertava a carico

della s.p.a. Coral Industrie, per l'anno 1979, il reddito imponi bile a fini Irpeg di lire 179.358.000 e ai fini Ilor di lire 193.961.000.

Presentava tempestivo ricorso la società chiedendo l'annulla

mento dell'accertamento, in quanto illegittimamente l'ufficio ave

va recuperto a tassazione costi non documentati ed affermando

di aver diritto all'esenzione Ilor e Irpeg. La commissione tributaria di primo grado e, a seguito di ap

pello, quella di secondo grado di Salerno respingevano il ricor

so del contribuente, rilevando, a sostegno della legittimità del

l'operato dell'ufficio, che la società non aveva dato evasione

al questionario relativo a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, con ciò impedendo il control

lo della veridicità delle situazioni contabili esposte nella dichia

razione.

Il giudice di appello aggiungeva, altresì, di non potere pren dere in considerazione la documentazione prodotta, a dimostra

zione dei costi di esercizio, soltanto in quella sede, stante il di

vieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. Inoltre, af

fermava, ad abundantiam, che tale documentazione era stata,

comunque, presentata tardivamente, cioè oltre il termine di cui

all'art. 19 bis d.p.r. n. 636 del 1970.

Ricorre ora a questa Commissione centrale il sig. Crippo Sal

vatore, nella qualità di legale rappresentante della City Center

s.p.a. già Industrie Ecoelevators s.p.a. e già Coral Industrie

s.p.a., contestando, innanzitutto, che la mancata risposta al que stionario dell'amministrazione tributaria comporti, ai sensi del

l'art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, la conseguenza di rite

nere indeducubili i costi esposti nella dichiarazione. In secondo

luogo, con riguardo alla documentazione esibita nel giudizio di

appello, rileva sia la falsa applicazione del principio di cui al

l'art. 345 c.p.c. sia la non perentorietà del termine di cui all'art.

19 bis d.p.r. n. 636 del 1970.

Con altrettanti avvisi di accertamento l'ufficio delle imposte

voce cit., n. 1137, il deposito di documenti non può aver luogo all'u dienza di discussione del ricorso (analogamente dee. 23 gennaio 1981, n. 275, id., Rep. 1981, voce cit., n. 658, che esclude che le commissioni tributarie possano tener conto di una memoria presentata nove giorni prima dell'udienza), ad avviso di Comm. trib. centrale 5 luglio 1991, n. 5240, id., Rep. 1991, voce cit., n. 992, la legge non prevede alcuna

specifica sanzione per l'ipotesi che la commissione tributaria abbia te nuto conto di memorie e documenti prodotti dopo la scadenza dei ter mini previsti dall'art. 19 bis d.p.r. 636/72; agli inconvenienti derivanti da tale inosservanza (che non comporta la nullità della decisione) può porsi rimedio con il ricorso al grado superiore e, nel relativo giudizio, la parte soccombente potrà controdedurre in ordine alle argomentazioni e alle prove di cui il giudice a quo ha tenuto conto. In termini non

perfettamente coincidenti, v. Comm. trib. centrale 22 novembre 1976, n. 13684, id., Rep. 1977, voce cit., n. 799, secondo la quale la presenta zione di documenti, anche da parte dell'ufficio finanziario, solo all'u dienza di discussione importa l'annullamento della decisione con rinno vazione del giudizio quando l'altra parte abbia rilevato il vizio e risulti dimostrato di non averne avuto prima conoscenza; analogamente, Comm. trib. centrale 12 dicembre 1987, n. 9055, id., Rep. 1988, voce cit., n.

975, che ritiene che la commissione tributaria non possa prendere in considerazione documenti prodotti oltre il termine fissato dall'art. 19 bis

d.p.r. 636/72 qualora la controparte abbia eccepito la tardività della produzione.

V. inoltre Comm. trib. centrale 18 gennaio 1986, n. 371, id., Rep. 1986, voce cit., n. 937, ad avviso della quale la tardiva presentazione di documenti all'udienza di discussione nel giudizio di primo grado non

preclude ai giudici successivamente chiamati a decidere di prendere in esame i documenti stessi al fine di accertare il fondamento della pretesa fiscale; in argomento, v. anche Cass. 3 novembre 1983, n. 6478, id., Rep. 1984, voce cit., n. 857.

dirette di Salerno provvedeva ad accertare i redditi imponibili a fini Irpeg e a fini Ilor a carico della società Coral Industrie

s.p.a. anche per gli anni d'imposta 1980 e 1981.

Ricorreva il contribuente con distinti ricorsi che sia la com

missione di primo grado che di secondo grado di Salerno re

spingevano. Le motivazioni poste a base di questi ricorsi e relative deci

sioni coincidevano con quelle già indicate relative al giudizio per l'anno 1979; parimenti del tutto identici sono i motivi ad

dotti nei ricorsi che il contribuente ha tempestivamente prodot to a questa Commissione centrale.

È intervenuto in rappresentanza del contribuente il rag. Vici

nanza Renato.

Diritto. — Va innanzitutto disposta la riunione dei tre ricorsi

per connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell'art. 34 d.p.r. 24 ottobre 1972 n. 636.

L'art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 consente agli uffici delle im

poste di inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e noti zie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con

invito a restituirli entro un termine prefissato.

L'inottemperanza a tale invito, come ha giustamente ritenuto

la commissione di secondo grado di Salerno, ha legittimato l'uf

ficio delle imposte dirette ad operare l'accertamento sulla base

dei dati disponibili. Non si ritiene, invece, di potere seguire la decisione impugna

ta sull'altra questione di cui in narrativa.

La mancata risposta nel termine rende il contribuente ina

dempiente all'obbligo di fornire tempestiva evasione alla richie

sta dell'ufficio, e lo sottopone all'applicazione della pena pecu niaria all'uopo prevista dall'art. 53 d.p.r. n. 600 del 1973, ma

non può farsi conseguire a tale inadempimento, nel silenzio del

la legge, la preclusione a documentare successivamente la pro

pria posizione fiscale.

Quando il legislatore ha voluto far discendere analoga preclu

sione, in deroga al principio generale di cui all'art. 19 bis d.p.r. n. 636 del 1972 — che consente il deposito di documenti in

corso di giudizio — lo ha detto espressamente, come nel caso

ipotizzato dall'art. 52 d.p.r. n. 633 del 1972, secondo il quale i documenti di cui si è rifiutata l'esibizione a seguito di richiesta in sede di accessi e verifiche «non possono essere presi in consi

derazione a favore del contribuente».

Per negare rilevanza alla documentazione prodotta dal con

tribuente nel corso del giudizio d'appello la commissione tribu

taria di secondo grado di Salerno si richiama, altresì', al divieto

dello ius novorum discendente dall'art. 345 c.p.c. Peraltro, co

m'è noto, il principio processuale evocato impedisce la presen tazione in appello di motivi di ricorso che non abbiano formato

oggetto dell'impugnazione di primo grado, ma non preclude nuo

ve argomentazioni o ulteriori documenti a sostegno di domande

o eccezioni proposte nella precedente fase di giudizio.

Infine, non può essere condivisa neppure l'affermazione del

giudice di appello che la presentazione dei documenti de quibus oltre il termine previsto dall'art. 19 bis d.p.r. n. 636 ne preclu derebbe l'esame da parte della commissione, perché non avreb be consentito l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'ammi

nistrazione finanziaria.

In effetti l'ufficio delle imposte, a norma del 2° comma del

l'articolo citato, avrebbe potuto chiedere il differimento della

discussione ove la sua difesa fosse stata resa difficile in conside

razione dei documenti prodotti, ma non risulta che l'abbia fat to né che, comunque, abbia eccepito la tardiva presentazione, con ciò sanando la posizione processuale del ricorrente.

In conclusione si ritiene fondata la pretesa del contribuente

e che si prendano in considerazione i documenti presentati nel

corso del giudizio di appello.

li Foro Italiano — 1992.

FINE DELLA PARTE TERZA

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