Date post: | 27-Jan-2017 |
Category: |
Documents |
Upload: | phungkhuong |
View: | 213 times |
Download: | 1 times |
Sezioni riunite; decisione 20 luglio 1979, n. 219/A; Pres. Bennati, Est. Guccione, P. M.Bogiankino; Proc. gen. c. Comune di PisticciSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 521/522-523/524Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171278 .
Accessed: 25/06/2014 00:56
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 00:56:33 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
io 1978 n. 43, in quanto detta disposizione riguarda solo ed
esclusivamente i giudizi di conto, cioè i giudizi aventi ad ogget to il conto giudiziale; il giudizio di responsabilità a carico degli amministratori locali è infatti, in base alla costante giurispru denza di questa corte, del tutto separato dal giudizio di conto.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI; Sezioni riunite; decisione 20 luglio 1979, n. 219/A; Pres. Bennati, Est. Guccione, P. M. Bogiankino; Proc. gen. c. Comune di Pisticci.
Comune e provincia — Bilancio comunale — Conti consuntivi
relativi agli esercizi 1976 e precedenti — Giudizio di conto —
Necessità — Esclusione (D. 1. 29 dicembre 1977 n. 946, provve dimenti urgenti per la finanza locale, art. 1; legge 27 febbraio
1978 n. 43, conversione in legge, con modificazioni, del d. 1.
29 dicembre 1977 n. 946, art. 1).
L'approvazione del conto consuntivo del bilancio comunale del
l'esercizio 1976, con deliberazione consiliare sottoposta a con
trollo del competente comitato regionale, importando sanato
ria a tutti gli effetti dei rendiconti pregressi non approvati, esclude la sottoposizione a giudizio di conto di tali rendiconti, anche se su di essi, già approvati dal consiglio comunale, non
sia ancora intervenuta una pronuncia del giudice contabile
(nella motivazione è precisato che rispetto a tale sanatoria
non funge da condizione sospensiva l'approvazione del con
to consuntivo dell'esercizio 1976, la quale può essere disposta anche da un commissario ad acta). (1)
La Corte, ecc. — I due giudizi di appello possono essere riu
niti in rito, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., e decisi con
unica pronuncia. Le censure che il procuratore generale muove alle appellate
decisioni si incentrano sulla concorde interpretazione (salvo un
profilo particolare) che, sia pure con diverse sfumature, i primi
giudici han dato dell'art. 2, 2° comma, d. 1. 29 dicembre 1977 n.
946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978 n. 43,
nel senso che detta norma avrebbe escluso, per i conti consun
tivi degli enti locali degli esercizi fino al 1976, la necessarietà
del sindacato giurisdizionale. Secondo il procuratore generale, che nell'udienza di discussione ha ribadito le argomentazioni de
dotte negli atti di appello, l'area di applicazione della norma
anzidetta, invece, riguarderebbe soltanto il conto consuntivo
dell'ente che riflette la gestione svolta dagli amministratori e,
quindi, nessun effetto potrebbe aversi sui conti resi dai teso
rieri, in ordine ai quali dovrebbe in ogni caso intervenire, ai
fini della loro definizione giudiziale, la pronuncia di merito del
giudice contabile.
Cosi delineati, in via di massima, i termini della questione,
ritengono le sezioni riunite che corretto modo per stabilire se
e in qual modo operi la norma richiamata, nei confronti della
giurisdizione sui conti consuntivi dei tesorieri degli enti locali, sia quello di invertire l'ordine logico seguito dalle appellate de
cisioni; di avere riguardo, cioè, prima ancora del tenore della
legge e della sua effettiva significatività, all'area in cui si muo
ve la giurisdizione stessa e, quindi, ai fatti di gestione che rica
dono nell'apprezzamento del giudice e che concorrono, diretta
mente o indirettamente, alla determinazione nella pronuncia
giudiziale. Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci è bene
subito chiarire che, nel procedimento interpretativo che qui de
ve essere fatto, nessun ruolo svolge il richiamo al principio del la necessarietà dell'accertamento giudiziale nelle fattispecie che realizzano maneggio di pubblico denaro.
A questo principio, tradizionale dell'ordinamento italiano, si è riferita — è vero — di recente la Corte costituzionale {in re lazione soprattutto all'ambito in cui può legittimamente operare il legislatore regionale): pur tuttavia deve darsi per certo che
esso non trova nella Costituzione (e in particolare nel 2° com ma dell'art. 103) garanzie tali da limitare i poteri del legisla
(1) Le sezioni riunite della Corte dei conti confermano sostanzial mente l'interpretazione più larga dell'art. 1 d. 1. 29 dicembre 1977 n.
949, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978 n. 43, che era stata data dalle appellate decisioni delle sezioni singole, a
parte la precisazione sintetizzata tra parentesi. La decisione della Sez. I 20 luglio 1978, n. 79/78, è massimata in
Foro it., Rep. 1978, voce Comune, n. 150; la decisione della Sez. II 10
maggio 1978, n. 77/78, è riportata in Foro it., 1979, III, 93, con nota di richiami (insieme con la conforme decisione della Sez. I 29
giugno 1978, n. 74), e annotata da Trimarchi Banfi, in Le regioni, 1978, 1190.
tore statale nella regolamentazione, secondo propri discrezionali
apprezzamenti, della disciplina del settore; sicché in definitiva,
come correttamente affermano i primi giudici, il principio stesso
può ritenersi valido se e in quanto recepito, e almeno non esclu
so dall'ordinamento positivo. Si tratta in altre parole di principio, potrebbe dirsi, tenden
ziale ma non tassativo (e quindi ben suscettibile di deroghe e
di discipline diversificate anche sùl piano dei procedimenti), tanto è vero che, a parte le ipotesi derogatorie introdotte in anni
non recenti proprio nel settore degli enti locali, e di cui si dirà
più avanti, la regola della necessarietà dell'accertamento giudi ziale è in atto prevista nell'ambito dello Stato (peraltro non
senza eccezioni) e degli altri enti cosiddetti a contabilità rigida mente formalizzata (regioni, comuni, province) mentre manca
ogni regolamentazione in tal senso per gli agenti contabili nel
restante settore pubblico, ai quali non sarebbe possibile (o al
meno, sarebbe assai problematica) anche alla luce della giu
risprudenza costituzionale, la mera trasposizione del principio anzidetto senza il corredo di puntuali specificazioni legislative.
Ciò premesso, e passando al primo dei due profili indicati —
e quindi all'ambito del giudizio sui conti consuntivi dei teso
rieri degli enti locali — può dirsi ormai consolidata la giurispru denza della corte, sia a livello dei giudici di primo grado che
di queste sezioni riunite, nel senso che esso debba riguardare l'attività gestoria del tesoriere, dato che funzione essenziale di
questi giudizi è l'accertamento della posizione debitoria o cre
ditoria del tesoriere nei confronti dell'ente con tutte le conse
guenze che possono discendere sul piano patrimoniale nei rap
porti tra i due soggetti (discarico puro e semplice; pronuncia di
condanna; modificazioni delle poste del conto con variazioni a
danno o a favore del tesoriere, ecc.).
Ora, se è vero che negli stessi termini si presenta la funzione
del giudizio di conto anche in settori diversi da quello appena
considerato, è però altrettanto vero che il giudizio sui conti
dei tesorieri degli enti locali ha una sua particolare caratteristi
stica, costituita dal fatto che nel giudizio entra in considerazio
ne il conto consuntivo dell'ente; conto che riassume, come è
noto, sia le operazioni del tesoriere (e cioè gli incassi e i paga
menti) sia le determinazioni dell'amministrazione (e cioè gli accertamenti, gli impegni, le eccedenze, le economie).
Anche su questo punto indicative possono essere le linee ela
borate, non senza qualche incertezza, dalla giurisprudenza della
corte, soprattutto negli anni recenti; linee, secondo le quali (fer mo restando il risultato ultimo del giudizio che è quello sopra indicato e pur escludendosi che in detta sede l'intervento del
giudice possa sostanziarsi in una sorta di controllo sulla gestione del bilancio dell'ente) nella cognizione del giudice rientrano
comunque tutti i fatti di gestione in quanto, anche potenzial mente, possono essere funzionali alla conclusiva pronuncia di
regolarità (o di non regolarità) del conto. Cosi è a dire, ad
esempio, dell'accertamento dei residui (e della loro eliminazio
ne), e delle eccedenze di impegno, delle economie, dell'eventua
le avanzo, ecc.
Tutto ciò porta a ritenere come fuorviante sia ogni tentativo
di operare una netta distinzione nell'ambito del conto consun
tivo degli enti locali, tra conti del tesoriere e conto dell'ammi
nistrazione; distinzione che, non prevista dalla legge è di per sé
già sul piano concettuale incerta, trascura essenzialmente il signi ficato della scelta legislativa di far confluire in unico documento
tutti i fatti di gestione dell'ente: il criterio del legislatore ha, in
vero, una sua precisa e coerente ragion d'essere, conseguenziale al sistema di gestione degli enti locali, dove un ruolo del tutto
peculiare assume la figura del tesoriere al quale la legge, a diffe
renza di quanto avviene con riguardo ad altri agenti contabili, attribuisce una serie rigorosa di adempimenti (coinvolgendo in
buona sostanza nella conduzione della gestione), cui si ricolle
gano a suo carico ipotesi di responsabilità o di corresponsabilità. Le puntualizzazioni anzidette introducono elementi di maggiore
chiarezza nell'analisi che ora deve farsi del citato art. 2, 2° com
ma, d. 1. n. 946 del 1977, alla stregua del quale « l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 — che avverrà con deli
berazione consiliare soggetta al solo controllo dei comitati regio nali di controllo — comporta, anche in deroga alle vigenti dispo
sizioni, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendi
conti pregressi non ancora approvati ».
Può essere superfluo ripercorrere l'iter della complessa vicenda
normativa che ha realizzato l'operazione di risanamento finan
ziario degli enti locali: si tratta di fatti noti e, peraltro, le appel late decisioni (e cosi lo stesso pubblico ministero) si sono date
carico di puntualizzarli nei loro esatti termini. Quel che è im
portante rilevare, a giudizio delle sezioni riunite, è il ruolo di
presupposto indispensabile che la norma di cui sopra assume nel
disegno legislativo. La pesante situazione di incertezza delle ge stioni degli enti locali, a causa del pressoché generalizzato ri
This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 00:56:33 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
tardo nella definizione dei conti consuntivi, avrebbe infatti reso
impossibile qualsiasi operazione di riordinamento, talché al le
gislatore altra scelta non restava che cristallizzare ad una certa
data, indistintamente per tutti gli enti, il risultato della gestione dando per definiti, in via di sanatoria, i conti delle pregresse ge stioni. A ben guardare quindi il cristallizzarsi della situazione (e
l'operatività della sanatoria) si ha attraverso l'approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio 1976, del documento cioè nel qua
le, come si è visto, confluiscono (e assumono rilievo a vario titolo) tutti i fatti di gestione dell'ente.
In tale contesto non par dubbio alle sezioni riunite che la sa
natoria prevista dalla norma debba ritenersi operante anche per
quanto riguarda la fase della giurisdizione contabile, cosi sostan
ziando, per i conti degli esercizi fino al 1976, una deroga al re
gime della necessaria pronuncia giudiziale. È da considerare, d'altra parte, che a tutto concedere, anche ad
ammettere, cioè, che possa operarsi una netta distinzione tra con
to dell'ente e conto del tesoriere (e si è visto che la realtà norma
tiva è invece in diversa direzione) non sarebbe comunque razio
nale, proprio ai fini che si propone il disegno legislativo di risana
mento finanziario degli enti locali, ipotizzare la sanatoria come
limitata alla sola parte riguardante l'attività dell'ente; si verreb
be, infatti, a verificare (come esattamente rilevato dalle appellate
decisioni) l'inammissibile risultato della possibile coesistenza di
due diverse risultanze finali della gestione, ambedue dotate di ef
ficacia legale, il che determinerebbe situazioni di incertezza che
invece la legge ha chiaramente voluto eliminare in radice.
Può ancora aggiungersi, ove margini di dubbio dovessero pur rimanere circa la fondatezza dell'accolta interpretazione, che que sta trova conforto non soltanto dai resoconti della discussione
parlamentare, chiaramente indicativi in tal senso, ma anche dalla
inequivoca terminologia usata dal legislatore e dalla, potrebbe dirsi, insistenza con cui talune espressioni ricorrono nel testo,
quasi a rafforzarne il significato e ad escludere qualsiasi di
versa interpretazione. Cosi deve dirsi della precisazione che la
delibera approvativa del conto dell'esercizio 1976 è soggetto al
solo controllo dell'apposito organo regionale; dell'operatività del
la sanatoria anche in deroga alle vigenti disposizioni; e soprattut to della espressione « a tutti gli effetti » che, introdotta in sede di
conversione, potrebbe addirittura ritenersi superflua, se non fosse
emblematica del chiaro intento legislativo di escludere in ordine
ai pregressi conti consuntivi, ogni ulteriore procedimento anche
giudiziale. Un'ulteriore riflessione merita il profilo prospettato nella de
cisione della sezione prima dove, con richiamo al dibattito par lamentare nell'iter di formazione della norma, si sottolinea come
non sia stata estranea alla scelta legislativa la pesante situazione
di arretrato determinatasi presso la corte, per deficienza di strut
ture organizzative, a seguito dell'accertamento nelle sezioni del
contenzioso contabile, sedenti in Roma, di tutta l'attività giurisdi zionale in materia di conti e di responsabilità nel settore degli enti locali, già facente capo ai cessati consigli di prefettura. Le sezioni riunite ritengono che si possa ragionevolmente condivi dere siffatta prospettazione, che costituisce un ulteriore argomento a conferma della tesi accolta, solo aggiungendo come di ben li mitata efficacia si risolverrebbe in definitiva il rimedio appresta to, ove ad esso non si accompagnasse un'organica revisione delle strutture stesse (puntualmente da anni sollecitata dalle sezioni riu nite nel suo annuale referto al Parlamento), che metta in grado la magistratura contabile di svolgere, con efficacia e tempestività la sua funzione, a garanzia della correttezza di gestione nel set
tore degli enti locali.
Le pregresse considerazioni rendono manifesta, ad avviso di
queste sezioni riunite, la infondatezza delle censure mosse dal
procuratore generale alle appellate decisioni, sia in quelle che sono le motivazioni di fondo, sia nei profili specifici.
In particolare, scarsamente rilevante reputano le sezioni riunite il fatto che la norma non contenga esplicito riferimento alla giu risdizione contabile giacché, come si è visto, la norma stessa, nella sua motivazione finalistica e nella espressione letterale, non si presta a diversa interpretazione.
Altro discorso è che una puntualizzazione in tal senso si sareb be rivelata certamente opportuna. Le sezioni riunite non possono non convenire su tale profilo, pur dovendo osservare come la tecnica legislativa, specie in tempi recenti, tenda ad esaltare (e
quindi a puntualizzare con particolare specificatività) il momento
realizzativo, riducendo all'essenziale la strumentazione, attraver so formule onnicomprensive, tanto più quando si tratta, come è
nell'ipotesi che qui ricorre, di chiudere un periodo di disordine
amministrativo. Diverso comunque è il caso (e quindi inattendi
bile l'accostamento fatto dal procuratore generale) della sospen sione del giudizio necessario sui conti consuntivi degli enti lo
cali, altra volta operata dal legislatore (d. 1. 21 aprile 1948 n. 1372
e successive disposizioni di proroga) dato che finalità essenziale della norma, e non già mero strumento per la sua realizzazione, era in quel caso la definizione dei conti consuntivi degli enti lo
cali, per molti versi resa difficoltosa a causa delle vicende belli
che; e ciò ben spiega l'espresso riferimento fatto in quella sede dal legislatore al giudizio di conto, nonché l'insieme delle cau tele che all'uopo furono previste.
Del pari non fondato è, tra l'altro, l'assunto del procuratore ge nerale che vorrebbe comunque limitare l'operatività della sana toria alle situazioni previste dal 1° comma dell'art. 2. Su tale
punto le appellate decisioni hanno messo in evidenza (e le argo mentazioni che precedono di queste sezioni riunite ne conferma no la validità) come presupposto irrinunciabile per il previsto ripianamento fosse la paritaria posizione di partenza di tutti gli enti locali, onde una corretta rilettura, in questa chiave, della norma porta ragionevolmente a ritenere di generale portata la sa natoria introdotta dal 2° comma dell'art. 2, tale quindi da ricom
prendere, per gli effetti che ne derivano nei riguardi della pro nuncia giudiziale, anche quei conti già approvati, ma non ancora
definiti, in sede di giurisdizione necessaria. Non richiede pronuncia da parte delle sezioni riunite, perché
non costituisce motivo di appello, la concorde statuizione dei pri mi giudici, secondo cui la sanatoria operata dal legislatore non
pregiudica gli eventuali diritti patrimoniali derivanti dal rapporto tra tesoriere ed ente, come pure le eventuali azioni di responsa bilità, connesse alla gestione: gli uni e le altre da farsi valere di nanzi al giudice contabile con gli strumenti e nei limiti ammessi
dall'ordinamento; di questi profili qui giova fare cenno soltanto
per sottolineare la piena compatibilità dell'interpretazione ac colta con i principi costituzionali della tutela dei diritti e degli interessi.
Un'ultima questione da esaminare è quella riguardante il mo mento da verificarsi degli effetti previsti dal 2° comma dell'art. 2. La posizione delle due sezioni giurisdizionali è, sul punto, diver
gente ritenendo la sezione prima l'effetto della sanatoria subordi nato al verificarsi di una condizione che sarebbe prevista dalla
legge e cioè dall'avvenuta approvazione del conto consuntivo del 1976 e della pronuncia di controllo, su di esso, da parte dell'appo sito ergano regionale (e a questa linea propende accedere il pro curatore generale pur in subordinata ipotesi); mentre la sezione seconda nega che la sanatoria costituisca effetto sottoposto a con dizione sospensiva dal momento che, dovendosi dare per scontato dalla legge l'approvazione, ove occorra anche ad opera del com missario ad acta, verrebbe meno qualsiasi carattere di incertezza nel verificarsi del presupposto richiesto dalla norma.
Ritengono le sezioni riunitè che, nella linea indicata dalla legge e intesa a dare tempestiva e, potrebbe dirsi, automatica defini zione alle situazioni pregresse, l'assunto della sezione seconda sia senz'altro più aderente alla realtà normativa. A ben guardare, infatti, la legge non subordina il verificarsi degli effetti delineati ad alcuna condizione, dato che la condizione presuppone necessa riamente un evento incerto che nella situazione in esame non è dato in alcun modo di riscontrare. L'approvazione, in altri termi
ni, è evento dato dalla legge per certo, tanto è vero che in caso di inadempimento scatta l'automatico meccanismo del commissa rio ad acta. Da ciò consegue l'esclusione in modo diretto e im mediato del regime della necessarietà del giudizio di conto per gli esercizi fino al 1976.
La decisione della sezione seconda va quindi confermata; cosi dicasi pure della decisione della sezione prima, nei limiti della
puntualizzazione da ultimo fatta. Gli appelli del procuratore ge nerale vanno di conseguenza respinti.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI; Sezione controllo; deliberazione 19 apri le 1979, n. 965; Pres. Tempesta, Rei. De Musis; Min. pub blica istruzione, Università degli studi della Calabria.
Istruzione pubblica — Università — Assistente di ruolo — Con
corso — Commissione giudicatrice — Presidente — Incompa tibilità — Fattispecie.
Concorso a pubblico impiego — Commissione giudicatrice — In
compatibilità di un commissario — Annullamento dell'intera
graduatoria.
È illegittima la composizione delle due commissioni giudicatrici di due concorsi svoltisi contemporaneamente, ciascuno ad un
posto di assistente di ruolo, se, in ambedue i casi, chi è pre sidente dell'una commissione, in quanto professore ufficiale della relativa materia, sia allo stesso tempo (e con esito po
sitivo) concorrente nell'altro concorso (nella motivazione, l'ar
This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 00:56:33 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions