Sezioni unite —Udienza 1° luglio 1878, Pres. Duchoquè Est. Saponieri —GuillamatSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.123/124-125/126Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086509 .
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PARTE TERZA 124
Che il prefetto non avendo annullato questa delibe
razione ai termini assegnati all'esercizio della sua com
petenza, l'annullamento deve essere pronunziato dal
Governo del re, oggi che venne a conoscenza di quel
l'atto ; E per questi motivi avvisa:
Che il ricorso del Comune di Burgio debba essere
rigettato, e che in pari tempo debba annullarsi di uf
ficio la sua deliberazione del 19 maggio 1879.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 5 luglio 1879, adottato — Comune di S. Biagio.
Comune — Sovrimposta — Ucocdvnza — Segretari» — Aumento ili stipendio e g-ratifleazione — impu
tazione provinciale — Itillnt» ili approvazione.
Quando il Comune eccede il limite legale : della so
vrimposta la Deputazione provinciale è nel suo di
ritto se si rifiuta di approvare le deliberazioni con
le quali viene aumentato lo stipendio, del segretario
comunale e gli viene accordata una gro.tificazione
a titolo di compenso.
11 Consiglio, ecc. — Ha considerato che a termini
dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874 l'aumento oltre
il limite massimo della imposta fondiaria non può es
sere destinato che alle spese obbligatorie ed a quelle
tra le facoltative, le quali dipendano da precedenti im
pegni, ed abbiano un carattere continuativo;
Che avendo il Comune di S. Biagio superato il pre
detto limite, ed essendo inoltre accertato che le spese
non state approvate dalla Deputazione provinciale di
Treviso, non sono uè obbligatorie, nè dipendenti da
precedenti impegni, mancano affatto di fondamento i
richiami per esso portati contro le precitate delibera
zioni dell'autorità tutoria; Che essendo suo precipuo incarico di vegliare a che
le finanze comunali non vengano compromesse con li
beralità nullamente giustificate, è affatto regolare che
essa siasi arrestata sul considerevole aumento, stato
fatto allo stipendio del segretario, in di cui favore si
vollero inoltre mantenere l'esenzione della tassa di
ricchezza mobile, e l'uso gratuito dell'abitazione per
lui e la sua famiglia;
Che coll'avere la stessa Deputazione provinciale, in
vista dell'aggregazione di due frazioni, acconsentito a
che lo stipendio del segretario dalle lire 1400 venisse
portato alle lire 1800, escluso però tanto l'abitazione,
come l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile, essa
ha fatto un apprezzamento che rientra nel dominio
delle sue attribuzioni, e sulla cui legalità ed esattezza
non può elevarsi la benché menoma obbiezione;
Che lo stesso si deve dire del diniego per essa de
liberato in adunanza del 5 maggio ultimo a riguardo
della gratificazione di lire seicento, stata accordata
allo stesso segretario a titolo di compenso per servizi
straordinari prestati nell'anno 1877 in quanto che nè
la Deputazione provinciale ha potuto riconoscere, nè il
Municipio fu in grado di stabilire la importanza degli
allegati servizi straordinari, come quelli che essenzial
mente consistono nel dichiarato aumento di lavoro per
l'annessione delle dette due frazioni; lo che equivale
al dire, che siccome il deliberato aumento dello sti
pendio di lire 1400 a lire 2000 doveva decorrere dal
1° gennaio 1878, il Comune ha voluto che il segretario
ne fruisse tino dall'anno precedente 1877, accordandogli
a tal line l'anzidetta gratificazione di lire seicento;
E per questi motivi avvisa, che i due ricorsi del
Consiglio comunale di San Biagio debbono essere re
spinti.
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 1° luglio 1878, Pres. Duchoquè
Est. Saponieri — Guillamat.
Diritto alla pensione — Prescrizione trenteimaria —
Kc.stituzioii» (Ielle ritenute — Incompetenza della
Corte «Sei conti (Cod. civ., art. 2135, 2136; Leg. 14
agosto 1862, art. 11).
Anche il diritto alla pensione va soggetto alla pre
scrizione trentennaria.
La Corte dei Conti non è competente a giudicare in
torno alle domande di restituzione di ritenute o ri
lasci sullo stipendio, le quali per altro hanno sol
tanto giuridico fondamento allorché quelle ritenute
o rilasci non erano dovuti, ma non quando soltanto
riescono improduttive di effetto pel diritto alla pen
sione a causa della mancanza delle altre richieste
condizioni.
La Corte, ecc. — Omissis — Considerando che, tanto
per le leggi vigenti nel tempo in cui il diritto nacque,
quanto per il sopravvenuto Codice italiano, ogni azione
tanto reale quanto personale si prescrive col decorri
mento di trent'anni (art. 2168, L. civili nap., art. 2135
Cod. civ.) Ed oltre i- termini generalissimi delle enun
ciate disposizioni legislative, non può dubitarsi che
anche alla prestazione di un'annua rendita si applichi
la prescrizione trentennaria, quando si abbia riguardo
al successivo precetto dell'art. 2169 delle L. civili na
poletane, al quale corrisponde l'art. 2136 del vigente
Codice civile; Considerando che non potrebbe argomentarsi contro
la prescrizione del diritto alla pensione o prestazione
di annua rendita, consentendosi soltanto quella esplicita
mente determinata dalla legge delle rate annuali, per la
ragione che trattasi di pensione alimentaria. Imperocché
questa pensione o rendita non può dirsi abbia vera
mente il carattere di prestazione alimentaria. In vero
per le leggi napoletane di pensione come per le leggi
vigenti, non è richiesta la dimostrazione del bisogno, non
è la pensione data in proporzione del bisogno medesimo.
Ogni impiegato, purché abbia quel numero di anni di
servizio e venga collocato in riposo, ha diritto a con
seguire la pensione sia pure fornito a dovizia di mezzi
di sussistenza; ogni vedova d'impiegato, per quanto
agiata o ricca, ha diritto alla pensione. Certamente fu
questo istituto una previdenza imposta all'impiegato
in pro di lui e della sua famiglia. Dell'obbligazione as
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sunta dallo Stato, del vantaggio assicurato all'impie
gato fu tenuta ragione nella determinazione del com
penso per l'opera da prestare, a questo scopo furono
stabiliti sulla retribuzione fissata i rilasci o ritenute.
Fu però un vantaggio assicurato a tutti, fu previdenza
imposta a tutti, ricchi o poveri che fossero, e al cui
frutto, senza distinguere tra aventi o non aventi mezzi
di sussistenza, hanno diritto tutti. Nè alla questione dovrebbe darsi diversa soluzione, quando pure si ri
conoscesse essere questa pensione o annua rendita una
vera prestazione alimentaria. Certamente, e per la
espressa disposizione dell'art. 2144 del Cod. civ., al
quale risponde l'art. 2183 delle abolite L. civili napo letane si prescrivono, e a buona ragione, le annualità
delle pensioni alimentarie, qualunque ne sia il titolo,
perchè, a prescindere da altre osservazioni, quando si
fa l'abbandono, ivi è luogo a presumere che il bisogno non esista. Ma se si prescrivono le annualità di ogni
pensiono alimentaria, il diritto agli alimenti sta sempre e non si prescrive, quando questa obbligazione degli alimenti esiste prima ed indipendentemente dalla legge che l' ha riconosciuta, ha il suo fondamento in rapporti
naturali, i quali non vengono mai meno, onde il di
ritto può dirsi si rinnuovi, sorga ogni giorno. Senza
che a questa prescrizione farebbe difetto il punto di
partenza, il termine a quo, perchè manca il modo di
provare il giorno in cui il diritto nasce, che è quello nel quale sorge veramente il bisogno. La qua! cosa non
si verifica certamente pel diritto alla pensione dello
impiegato e della sua famiglia, che si acquista al ve
rificarsi dei fatti e delle condizioni tutte dalla legge
previste. E poi il diritto agli alimenti fondato sopra i vincoli del sangue, sopra rapporti naturali, non creato, ma riconosciuto unicamente dal diritto positivo, potrebbe dirsi essere stabilito come diritto facoltativo, o meglio facoltà di legge, il cui non uso, quando manca la ma
nifestazione della volontà di esercitarlo e la contrad
dizione dell'obbligato, non dà luogo a prescrizione; Considerando che è diversa la cosa nella pensione
degli impiegati e delle loro famiglie, se anche potes sero queste pensioni ritenersi alimentarie. Qui trat
tasi di un diritto, che non è fondato sopra rapporti
naturali, i quali durano, sono gli stessi ogni giorno. Questo diritto, non facoltà di legge, è prezzo di ser
vizi resi, è cori'espettivo di somme versate, si acquista
pel fatto di questi servizi, di questi versamenti, non è
certo un diritto all'assistenza, cui si sia tenuti per legge di natura. Il titolo, il diritto alla pensione è puramente
civile, il diritto, una volta firmato per il concorso delle
previste condizioni, sta subordinato nel godimento ài
dettati della legge, non viene meno infino a che non
si verifichi alcuno di quei fatti, per l'avvenimento dei
quali sino dalla sua orìgine era determinata la cessa
zione secondo la legge creatrice del diritto, ma non
acquista nuova forza, vita novella per rapporti che si
riproducono; stanno sempre infino a che il soggetto del diritto, il soggetto dell'obbligazione sta in vita.
Acquistato il diritto adunque alla pensione esso trae
la sua forza infino a che vive dalla causa giuridica
preesistente, da fatti, i quali sono anteriori alla per fezione del diritto, e non "è dato l'intervento di alcun
fatto nuovo, pel quale il diritto prenda vita nuova.
Laonde la regola comune della .estinzione del diritto,
della liberazione del debitore per il non uso durante
trent'anni dal giorno del nato diritto, la prescrizione dei trent'anni deve essere applicata al diritto alle
pensioni ; Considerando che il diritto alla pensione secondo le
leggi napoletane nacque per la Guillamat, benché mag
giorenne, alla morte del padre, avvenuta nel 13 gen naio 1846, e che da quel giorno a quello della domanda
fatta nel 3 febbraio 1877 corsero più di trent'anni; Considerando che giusta l'art. 11 della legge 14 agosto
1862, la Corte è chiamata a provvedere intorno alle
pensioni dovute dallo Stato per legge, ma che non le
è deferita la conoscenza delle domande per restituzioni
di ritenute o rilasci, le quali per altro hanno giuridico foiKlamento allorché quelle ritenute o rilasci non erano
dovute, ma non quando soltanto riescono improduttive di effetto pel diritto alla pensione a oausa della man
canza delle altre richieste condizioni ; Per questi motivi, rigetta il ricorso della signora
Giuseppa Guillamat.
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 22 novembre 1878, Pres. Du
choquè, Est. Finali, Bacca (Avv. Corsi).
Cosa giudicai» — lìstniiii — iliforma — Colloca—
inclito a riposo— tmsiillamciito di ilrcrcli. (c. C.
1351). Gli estremi che per legge costituiscono la cosa giu
dicata sono l'identità dell'oggetto, della causa, delle ■
persone e delle loro qualità ; ad escludere però la
cosa giudicata basta che l'una o l'altra delle parti nel nuovo giudizio si presenti in qualità non iden
tica a quella che ebbe nel giudizio precedente. (1) In conseguenza all'impiegato che, collocalo in riforma,
spiegò la sua domanda per la pensione e riportò una deliberazione della Corte in senso negativo,
questa deliberazione non osta come cosa giudicata e non gli toglie di tornare a fare istanza alla
Corte, quando 'abbia ottenuto un decreto che muti
la sua qualità di impiegato riformato con quella di impiegato collocato a riposo.
Il fatto del Ministero che colloca a riposo un impie
gato il quale già era stato riformato con prece dente decreto, crea una nuova condizione di cose
che deve avere le sue legittime conseguenze, senza
che quell'atto del potere esecutivo invada il campo dell'autorità giudiziaria, s'intrometta nei suoi
atti ed offenda V inalterabilità dei suoi responsi.
La Corte, ecc. — Considerando che la legge deter
mina gli estremi categorici che costituir debbono la
(1) Ecco il fatto che diede luogo al ricorso : Raffaele Bucca, già primo macchinista nella R. marina, fu congedato in seguito a rassegna di ri
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