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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 1° luglio 1878, Pres....

Date post: 11-Jan-2017
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Sezioni unite —Udienza 1° luglio 1878, Pres. Duchoquè Est. Saponieri —Guillamat Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 123/124-125/126 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086509 . Accessed: 17/06/2014 05:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.44 on Tue, 17 Jun 2014 05:04:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 1° luglio 1878, Pres. Duchoquè Est. Saponieri — Guillamat

Sezioni unite —Udienza 1° luglio 1878, Pres. Duchoquè Est. Saponieri —GuillamatSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.123/124-125/126Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086509 .

Accessed: 17/06/2014 05:04

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA 124

Che il prefetto non avendo annullato questa delibe

razione ai termini assegnati all'esercizio della sua com

petenza, l'annullamento deve essere pronunziato dal

Governo del re, oggi che venne a conoscenza di quel

l'atto ; E per questi motivi avvisa:

Che il ricorso del Comune di Burgio debba essere

rigettato, e che in pari tempo debba annullarsi di uf

ficio la sua deliberazione del 19 maggio 1879.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 5 luglio 1879, adottato — Comune di S. Biagio.

Comune — Sovrimposta — Ucocdvnza — Segretari» — Aumento ili stipendio e g-ratifleazione — impu

tazione provinciale — Itillnt» ili approvazione.

Quando il Comune eccede il limite legale : della so

vrimposta la Deputazione provinciale è nel suo di

ritto se si rifiuta di approvare le deliberazioni con

le quali viene aumentato lo stipendio, del segretario

comunale e gli viene accordata una gro.tificazione

a titolo di compenso.

11 Consiglio, ecc. — Ha considerato che a termini

dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874 l'aumento oltre

il limite massimo della imposta fondiaria non può es

sere destinato che alle spese obbligatorie ed a quelle

tra le facoltative, le quali dipendano da precedenti im

pegni, ed abbiano un carattere continuativo;

Che avendo il Comune di S. Biagio superato il pre

detto limite, ed essendo inoltre accertato che le spese

non state approvate dalla Deputazione provinciale di

Treviso, non sono uè obbligatorie, nè dipendenti da

precedenti impegni, mancano affatto di fondamento i

richiami per esso portati contro le precitate delibera

zioni dell'autorità tutoria; Che essendo suo precipuo incarico di vegliare a che

le finanze comunali non vengano compromesse con li

beralità nullamente giustificate, è affatto regolare che

essa siasi arrestata sul considerevole aumento, stato

fatto allo stipendio del segretario, in di cui favore si

vollero inoltre mantenere l'esenzione della tassa di

ricchezza mobile, e l'uso gratuito dell'abitazione per

lui e la sua famiglia;

Che coll'avere la stessa Deputazione provinciale, in

vista dell'aggregazione di due frazioni, acconsentito a

che lo stipendio del segretario dalle lire 1400 venisse

portato alle lire 1800, escluso però tanto l'abitazione,

come l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile, essa

ha fatto un apprezzamento che rientra nel dominio

delle sue attribuzioni, e sulla cui legalità ed esattezza

non può elevarsi la benché menoma obbiezione;

Che lo stesso si deve dire del diniego per essa de

liberato in adunanza del 5 maggio ultimo a riguardo

della gratificazione di lire seicento, stata accordata

allo stesso segretario a titolo di compenso per servizi

straordinari prestati nell'anno 1877 in quanto che nè

la Deputazione provinciale ha potuto riconoscere, nè il

Municipio fu in grado di stabilire la importanza degli

allegati servizi straordinari, come quelli che essenzial

mente consistono nel dichiarato aumento di lavoro per

l'annessione delle dette due frazioni; lo che equivale

al dire, che siccome il deliberato aumento dello sti

pendio di lire 1400 a lire 2000 doveva decorrere dal

1° gennaio 1878, il Comune ha voluto che il segretario

ne fruisse tino dall'anno precedente 1877, accordandogli

a tal line l'anzidetta gratificazione di lire seicento;

E per questi motivi avvisa, che i due ricorsi del

Consiglio comunale di San Biagio debbono essere re

spinti.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 1° luglio 1878, Pres. Duchoquè

Est. Saponieri — Guillamat.

Diritto alla pensione — Prescrizione trenteimaria —

Kc.stituzioii» (Ielle ritenute — Incompetenza della

Corte «Sei conti (Cod. civ., art. 2135, 2136; Leg. 14

agosto 1862, art. 11).

Anche il diritto alla pensione va soggetto alla pre

scrizione trentennaria.

La Corte dei Conti non è competente a giudicare in

torno alle domande di restituzione di ritenute o ri

lasci sullo stipendio, le quali per altro hanno sol

tanto giuridico fondamento allorché quelle ritenute

o rilasci non erano dovuti, ma non quando soltanto

riescono improduttive di effetto pel diritto alla pen

sione a causa della mancanza delle altre richieste

condizioni.

La Corte, ecc. — Omissis — Considerando che, tanto

per le leggi vigenti nel tempo in cui il diritto nacque,

quanto per il sopravvenuto Codice italiano, ogni azione

tanto reale quanto personale si prescrive col decorri

mento di trent'anni (art. 2168, L. civili nap., art. 2135

Cod. civ.) Ed oltre i- termini generalissimi delle enun

ciate disposizioni legislative, non può dubitarsi che

anche alla prestazione di un'annua rendita si applichi

la prescrizione trentennaria, quando si abbia riguardo

al successivo precetto dell'art. 2169 delle L. civili na

poletane, al quale corrisponde l'art. 2136 del vigente

Codice civile; Considerando che non potrebbe argomentarsi contro

la prescrizione del diritto alla pensione o prestazione

di annua rendita, consentendosi soltanto quella esplicita

mente determinata dalla legge delle rate annuali, per la

ragione che trattasi di pensione alimentaria. Imperocché

questa pensione o rendita non può dirsi abbia vera

mente il carattere di prestazione alimentaria. In vero

per le leggi napoletane di pensione come per le leggi

vigenti, non è richiesta la dimostrazione del bisogno, non

è la pensione data in proporzione del bisogno medesimo.

Ogni impiegato, purché abbia quel numero di anni di

servizio e venga collocato in riposo, ha diritto a con

seguire la pensione sia pure fornito a dovizia di mezzi

di sussistenza; ogni vedova d'impiegato, per quanto

agiata o ricca, ha diritto alla pensione. Certamente fu

questo istituto una previdenza imposta all'impiegato

in pro di lui e della sua famiglia. Dell'obbligazione as

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sunta dallo Stato, del vantaggio assicurato all'impie

gato fu tenuta ragione nella determinazione del com

penso per l'opera da prestare, a questo scopo furono

stabiliti sulla retribuzione fissata i rilasci o ritenute.

Fu però un vantaggio assicurato a tutti, fu previdenza

imposta a tutti, ricchi o poveri che fossero, e al cui

frutto, senza distinguere tra aventi o non aventi mezzi

di sussistenza, hanno diritto tutti. Nè alla questione dovrebbe darsi diversa soluzione, quando pure si ri

conoscesse essere questa pensione o annua rendita una

vera prestazione alimentaria. Certamente, e per la

espressa disposizione dell'art. 2144 del Cod. civ., al

quale risponde l'art. 2183 delle abolite L. civili napo letane si prescrivono, e a buona ragione, le annualità

delle pensioni alimentarie, qualunque ne sia il titolo,

perchè, a prescindere da altre osservazioni, quando si

fa l'abbandono, ivi è luogo a presumere che il bisogno non esista. Ma se si prescrivono le annualità di ogni

pensiono alimentaria, il diritto agli alimenti sta sempre e non si prescrive, quando questa obbligazione degli alimenti esiste prima ed indipendentemente dalla legge che l' ha riconosciuta, ha il suo fondamento in rapporti

naturali, i quali non vengono mai meno, onde il di

ritto può dirsi si rinnuovi, sorga ogni giorno. Senza

che a questa prescrizione farebbe difetto il punto di

partenza, il termine a quo, perchè manca il modo di

provare il giorno in cui il diritto nasce, che è quello nel quale sorge veramente il bisogno. La qua! cosa non

si verifica certamente pel diritto alla pensione dello

impiegato e della sua famiglia, che si acquista al ve

rificarsi dei fatti e delle condizioni tutte dalla legge

previste. E poi il diritto agli alimenti fondato sopra i vincoli del sangue, sopra rapporti naturali, non creato, ma riconosciuto unicamente dal diritto positivo, potrebbe dirsi essere stabilito come diritto facoltativo, o meglio facoltà di legge, il cui non uso, quando manca la ma

nifestazione della volontà di esercitarlo e la contrad

dizione dell'obbligato, non dà luogo a prescrizione; Considerando che è diversa la cosa nella pensione

degli impiegati e delle loro famiglie, se anche potes sero queste pensioni ritenersi alimentarie. Qui trat

tasi di un diritto, che non è fondato sopra rapporti

naturali, i quali durano, sono gli stessi ogni giorno. Questo diritto, non facoltà di legge, è prezzo di ser

vizi resi, è cori'espettivo di somme versate, si acquista

pel fatto di questi servizi, di questi versamenti, non è

certo un diritto all'assistenza, cui si sia tenuti per legge di natura. Il titolo, il diritto alla pensione è puramente

civile, il diritto, una volta firmato per il concorso delle

previste condizioni, sta subordinato nel godimento ài

dettati della legge, non viene meno infino a che non

si verifichi alcuno di quei fatti, per l'avvenimento dei

quali sino dalla sua orìgine era determinata la cessa

zione secondo la legge creatrice del diritto, ma non

acquista nuova forza, vita novella per rapporti che si

riproducono; stanno sempre infino a che il soggetto del diritto, il soggetto dell'obbligazione sta in vita.

Acquistato il diritto adunque alla pensione esso trae

la sua forza infino a che vive dalla causa giuridica

preesistente, da fatti, i quali sono anteriori alla per fezione del diritto, e non "è dato l'intervento di alcun

fatto nuovo, pel quale il diritto prenda vita nuova.

Laonde la regola comune della .estinzione del diritto,

della liberazione del debitore per il non uso durante

trent'anni dal giorno del nato diritto, la prescrizione dei trent'anni deve essere applicata al diritto alle

pensioni ; Considerando che il diritto alla pensione secondo le

leggi napoletane nacque per la Guillamat, benché mag

giorenne, alla morte del padre, avvenuta nel 13 gen naio 1846, e che da quel giorno a quello della domanda

fatta nel 3 febbraio 1877 corsero più di trent'anni; Considerando che giusta l'art. 11 della legge 14 agosto

1862, la Corte è chiamata a provvedere intorno alle

pensioni dovute dallo Stato per legge, ma che non le

è deferita la conoscenza delle domande per restituzioni

di ritenute o rilasci, le quali per altro hanno giuridico foiKlamento allorché quelle ritenute o rilasci non erano

dovute, ma non quando soltanto riescono improduttive di effetto pel diritto alla pensione a oausa della man

canza delle altre richieste condizioni ; Per questi motivi, rigetta il ricorso della signora

Giuseppa Guillamat.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 22 novembre 1878, Pres. Du

choquè, Est. Finali, Bacca (Avv. Corsi).

Cosa giudicai» — lìstniiii — iliforma — Colloca—

inclito a riposo— tmsiillamciito di ilrcrcli. (c. C.

1351). Gli estremi che per legge costituiscono la cosa giu

dicata sono l'identità dell'oggetto, della causa, delle ■

persone e delle loro qualità ; ad escludere però la

cosa giudicata basta che l'una o l'altra delle parti nel nuovo giudizio si presenti in qualità non iden

tica a quella che ebbe nel giudizio precedente. (1) In conseguenza all'impiegato che, collocalo in riforma,

spiegò la sua domanda per la pensione e riportò una deliberazione della Corte in senso negativo,

questa deliberazione non osta come cosa giudicata e non gli toglie di tornare a fare istanza alla

Corte, quando 'abbia ottenuto un decreto che muti

la sua qualità di impiegato riformato con quella di impiegato collocato a riposo.

Il fatto del Ministero che colloca a riposo un impie

gato il quale già era stato riformato con prece dente decreto, crea una nuova condizione di cose

che deve avere le sue legittime conseguenze, senza

che quell'atto del potere esecutivo invada il campo dell'autorità giudiziaria, s'intrometta nei suoi

atti ed offenda V inalterabilità dei suoi responsi.

La Corte, ecc. — Considerando che la legge deter

mina gli estremi categorici che costituir debbono la

(1) Ecco il fatto che diede luogo al ricorso : Raffaele Bucca, già primo macchinista nella R. marina, fu congedato in seguito a rassegna di ri

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