+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: votu
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezioni unite —Udienza 21 giugno 1878, Pres. Duchoquè, Est. Lazzerini —Ric. Sorelle Di Stefano Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 29/30-31/32 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086450 . Accessed: 17/06/2014 18:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 17 Jun 2014 18:36:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Duchoquè, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano

Sezioni unite —Udienza 21 giugno 1878, Pres. Duchoquè, Est. Lazzerini —Ric. Sorelle Di StefanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.29/30-31/32Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086450 .

Accessed: 17/06/2014 18:36

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 17 Jun 2014 18:36:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Duchoquè, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano

29 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 30

verbale i nomi di quelli che avevano riportato voti,

oltre gli eletti, appoggiandosi al motivo che tale omis

sione in quel caso speciale non aveva prodotto incon

venienti, né aveva alterato il risultato dello scrutinio,

alterazione che non sarebbesi verificata nè potuta ve

rificare nel caso attuale; Che il Consiglio di Stato riconobbe essere stata ri

gorosa la decisione della deputazione provinciale, ma

la dichiarò conforme alla 'legge ;

Che su di questo è a dubitarsi grandemente, poiché

la deputazione provinciale fondò.la decisione su di una

disposizione regolamentare che aggiunge alla legge,

epperciò dichiarò una nullità dalla legge stessa non

pronunciata;

Per tutte queste considerazioni, e vista la conve

nienza di stabilire la massima da seguire in una que

stione che bene spesso si presenta, il Ministero ha ri

tornato la pratica a questo Consiglio perchè sia di bei

nuovo presa ad esame in adunanza generale ;

Tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che effettivamente, se non può dirsi che la deputa

zione provinciale di Palermo coli'impugnato decreto

abbia violato la lettera dell'art. 32 del regolamento

8 giugno 1865, non sembra però che il suo pronunciato

sia conforme allo spirito del regolamento stesso e della

legge, comunale ;

Che la prescrizione di registrare nel verbale delle

elezioni, oltre ai nomi degli eletti, col rispettivo numero

di voti ottenuti, anche i nomi ed i voti degli altri can

didati, ha principalmente per scopo di provvedere a

che sia possibile l'applicazione dell'art. 82 della legge,

vale a dire la surrogazione di quegli eletti che, per

taluno dei motivi ivi contemplati, debbano essere

esclusi;

Che a tale necessità evidentemente fu abbastanza

provveduto nel caso speciale, poiché furono registrati

i nomi ed i voti di un numero di candidati doppio dei

consiglieri da eleggersi;

Che tanto più deve considerarsi regolare un tale

procedimento, quando, come nel presente caso, non si

accenna alla -possibilità di un diverso risultato dello

scrutinio, e la sincerità delle elezioni non è messa in

dubbio, come già ebbe a riconoscere questa Sezione

nel parere dal Ministero citato;

Ritenuto che la nullità della deputazione provinciale

pronunciata non è espressamente contemplata nelle

disposizioni della legge;

Ritenuti gli altri motivi contenuti nella relazione

ministeriale sopra riferita;

La Sezione opina che nel caso speciale non si possa

nell'operato dell'ufficio elettorale di Cefalù riconoscere

una formale violazione della legge, e che perciò la de

cisione della deputazione provinciale di Palermo del

30 marzo ultimo debba essere annullata.

CORTE DEI CONTI.

Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Ducho

què, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano.

l'elisione — Vedova — Orfani — Deliberazione ne

gativa «iella Corte (Legge 21 giugno 185J., art. 29

e 35; R. D. 14 agosto 1876, n. 3298, art. 28).

Per regola generale, quando la madre sopravvive al

padre impiegato, sia civile o militare, la pensione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli or

fani non sono altro che la reversione totale o par ziale della pensione attribuita alla vedova dello

impiegato. (1) In conseguenza la deliberazione negativa della Corte,

una volta che sia divenuta ir retrattabile di fronte alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i

quali in tal caso mancano di ogni fondamento giu ridico per conseguire pensione o sussidio. (2)

Questo principio non è contraddetto ma confermato da quanto è disposto negli articoli 29 e 35 della

legge 20 giugno 1851.

La Corte, ecc. — Ha considerato:

Che, per regola generale, quando la madre soprav vive al padre impiegato, sia civile, sia militare, la pen sione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli orfani non sono altro che la riversione totale o parziale della pensione attribuita alla vedova dell'impiegato o

pensionato; cosicché la deliberazione negativa della

Corte, una volta che sia divenuta irretrattabile di fronte

alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i quali

perciò mancano in tal caso di ogni fondamento giuridico

per conseguire pensione o sussidio; Che gli articoli 29 e 35 della legge del 20 giugno 1851

sulla giubilazione dei militari di mare non contradicono

(1-3) Il principio sancito dalla Corte con questa decisione ci sembra

possa dar luogo a molti dubbi. Se fosse completamente esatto quanto afferma la Corte, ne verrebbe

per conseguenza che il diritto alla pensione della prole in molti casi, quantunque garantito dalla legge, dipenderebbe dal beneplacito della

vedova, il che certamente non può ammettersi.

Suppongasi infatti che la vedova, o per negligenza, od anche per cattivo animo (specialmente quando fosse facoltosa e mal disposta contro i figli), o per qualsivoglia altra ragione, si acqueti ad una

prima liquidazione in cui. sono manomessi i suoi diritti e non si prov veda, a Sezioni riunite, in tempo debito, dovrà dirsi per questo che la prole non ha più mezzi per far valere i propri diritti ? Ci sia lecito almeno di dubitarne.

La legge riconosce lo stesso diritto alla pensione tanto nella vedova

quanto nella prole. Ciò risulta dalle parole stesse dell'art. 23 della

legge 14 aprile 1864, ove è detto che : « Lo stesso diritto compete alla

prole orfana dell'impiegato finché i figli sono minorenni e le figlie siano inoltre nubili ».

Ora, se tutti i chiamati al godimento della pensione hanno diritti

propri, necessariamente debbono avere i mezzi per farli valere, ne

può ammettersi che altri, fuori dei casi indicati dalla legge, ne possa impedire l'esercizio. E che la prole consegua la pensione per diritto

proprio e non jure successioni, parmi risulti dallo spirito della legge dianzi citata, e più specialmente dall'ultimo alinea dell'art. 23, dove si contempla il caso in cui la vedova non avesse diritto alla pensione perchè stata separata dal marito.

In tal caso la vedova, non potendo trasmettere diritti che non ha, i

figli non potrebbero conseguir nulla, mentre invece per legge accade

precisamente il contrario. La nostra tesi trova poi una maggiore conferma nel disposto del

l'art. 28 (legge citata) che conferisce ai figli, contemporaneamente alla

vedova, la pensione nel caso che i primi non facciano vita comune colla seconda.

This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 17 Jun 2014 18:36:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Duchoquè, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano

31 PARTE TERZA 32

ma confermano tale principio, imperocché, nel ricono

scere il diritto a godere di un sussidio nei Agli o nelle

figlie minorenni dei militari di mare che fossero o ri

manessero privi anche della madre, determina che tale

sussidio debba consistere nella misura equivalente alla

pensione che sarebbe spettata alla vedova; Che vanamente si è allegato, per avvalorare un con

trario concetto, l'art. 28 del R. decreto 14 agosto 1876,

n. 3298, serie 2a, che determina il modo di accertare

i diritti dei militari della regia marina alla giubilazione

per ferite, ecc.; poiché, ove si confronti esso articolo

col precedente 27, si rende manifesto che quelle dispo sizioni non contemplano già il caso dei figli e delle

figlie della madre la cui domanda per pensione sia stata

reietta, ma solo dei figli o delle figlie la cui madre sia

morta prima del marito, o prima di aver conseguita la pensione, o sia da questa rimasta esclusa per esserne

decaduta, come avviene in caso di nuovo matrimonio ; E che conseguentemente, dopo la deliberazione della

sezione 2a in data del 1° agosto 1866 contraria alla

vedova Lena, non possono trovare accoglienza le istanze

delle orfane Vincenza e Battistina; Per questi motivi, respinge il ricorso, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezioni unite. — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Ma

gliani, Est. Finali. — Ric. Giannetti vedova Sgherri

(Avv. Nocito).

Pensione — Impiegato carcerario toscano — Ve

dova — Leggi toscane (Reg. per le pensioni delle

guardie carcerarie del 1845; Reg. gen. toscano 22 no

vembre 1849, art. 27).

Alla vedova dell' impiegalo carcerario toscano non

si può negare il diritto a pensione sancito dalla

legge generale toscana del 1849 per la sola ra

gione che la legge speciale del 1845, non abrogata dalla generale, a questo non provvedeva.

La Corte, ecc. — Considerando che la prima legge di pensioni nel granducato di Toscana fu il regola mento del 1845 per le guardie carcerarie, le quali sembra siano state perciò segno a maggiore sollecitu

dine governativa clie per gli altri impiegati civili, pei

quali, fatta eccezione degli agenti consolari, fino al 1849

non esistette vero diritto a pensione, la quale veniva

concessa per solo beneplacito sovrano;

Che, di fronte al testo dell'articolo 27 del regolamento

generale toscano 22 novembre 1849, sembrerebbe che

quello avesse dovuto applicarsi anche agli impiegati carcerari ; ma diversa fu la* costante giurisprudenza della Corte dei conti toscana liquidatrice delle pensioni, e il decreto commissariale del giugno 1859 riguarda il

regolamento del 1845 come disposizione legislativa an

cora vigente ; inutile sarebbe del resto intrattenersi su

questione siffatta, giacché il marito della reclamante

ebbe la pensione liquidata colle norme del regolamento del 1845, e non è lecito applicare ad una vedova legge

diversa da quella che servì di jiorma alla liquidazione

della pensione del marito, autore del diritto di lei; Che fino al 1849 non esistè in Toscana vero e pro

prio diritto alla pensione, tranne per gli impiegati car

cerari e per gli agenti consolari, e fu col regolamento del 22 novembre 1849 che fu attribuito ad essi il di

ritto, colla riversibilità a favore della vedova e degli orfani ;

Che il regolamento del 1845, speciale per le guardie e per gl'impiegati carcerari, non fu derogato da quello del 1849, laonde quest'ultimo non può essere invocato

in quelle parti a cui quello provvede ; altrimenti è per la pensione vedovile, argomento sul quale il regola mento del 1845 non aveva provveduto; nel 1849 fu

stabilito per regola generale che le vedove degli im

piegati civili tutti, provvisti d'uno stipendio superiore a lire 1000 toscane, ossiano lire 840 italiane, avessero

diritto a pensione, e non si saprebbe scorgere ragione che le vedove di quegli impiegati cui fu innanzi a

tutti gli altri provveduto, cioè i carcerari, dovessero

trovarsi in condizione inferiore a quella delle vedove

degli altri impiegati; in questa parte non regolata dalla legge del 1845 il fondamento e la norma di li

quidazione del ^diritto vedovile dee trovarsi in quello del 1849, che la riversibilità della pensione nella ve

dova come principio generale di diritto riconosce; Che niun sicuro argomento in contrario può torsi

dalla giurisprudenza della Corte dei conti toscana, la

quale, se non concesse mai alla vedova di un custode

carcerario la pensione vedovile, neppure si trova che

la negasse; di ciò non è a maravigliare, perchè sot

tili erano gli stipendi di quelle guardie e di quei cu

stodi, ed è noto che il regolamento generale del 1849

non concede riversibilità alla famiglia quando l'impie

gato non toccasse lo stipendio di lire 1000 toscane; la

condizione dello Sgherri, marito della reclamante, può

riguardarsi come eccezionale, giacché anche al tempo del Governo toscano il suo stipendio superasse, seb

bene di poco, quella somma; ma, checché sia, è indu

bitato che la Corte dei conti toscana non risolvette

giammai la questione di cui si tratta in senso con

trario alla tesi della reclamante, e che siffatta risolu

zione negativa neppure trovasi nella nostra giurispru

denza, né potrebbe trovarsi, giacché la Corte siffatta

specifica questione non ebbe mai prima di oggi a

trattare ;

Che però in rapporto analogo, se non identico, la

Corte costantemente si pronunziava in favore delle

vedove; pei carabinieri pontifici, innanzi ad ogni altro

corpo militare, provvide un motu-proprio del 1816, che regola le loro pensioni, senza far menzione delle

vedove; il diritto di queste fu riconosciuto colla legge

generale per le pensioni militari del 1822, e colla po steriore del 1844; or bene, la Corte, sia che si presen tassero vedove di carabinieri che avessero ottenuto

la liquidazione della pensione col motu-proprio del 1816, sia che la Corte stessa avesse liquidata la pensione con

quel mota-proprio (né mai altro ai carabinieri ponti fici ne applicò), il fondamento alla pensione vedovile

This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 17 Jun 2014 18:36:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended