Sezioni unite —Udienza 21 giugno 1878, Pres. Duchoquè, Est. Lazzerini —Ric. Sorelle Di StefanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.29/30-31/32Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086450 .
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29 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 30
verbale i nomi di quelli che avevano riportato voti,
oltre gli eletti, appoggiandosi al motivo che tale omis
sione in quel caso speciale non aveva prodotto incon
venienti, né aveva alterato il risultato dello scrutinio,
alterazione che non sarebbesi verificata nè potuta ve
rificare nel caso attuale; Che il Consiglio di Stato riconobbe essere stata ri
gorosa la decisione della deputazione provinciale, ma
la dichiarò conforme alla 'legge ;
Che su di questo è a dubitarsi grandemente, poiché
la deputazione provinciale fondò.la decisione su di una
disposizione regolamentare che aggiunge alla legge,
epperciò dichiarò una nullità dalla legge stessa non
pronunciata;
Per tutte queste considerazioni, e vista la conve
nienza di stabilire la massima da seguire in una que
stione che bene spesso si presenta, il Ministero ha ri
tornato la pratica a questo Consiglio perchè sia di bei
nuovo presa ad esame in adunanza generale ;
Tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato:
Che effettivamente, se non può dirsi che la deputa
zione provinciale di Palermo coli'impugnato decreto
abbia violato la lettera dell'art. 32 del regolamento
8 giugno 1865, non sembra però che il suo pronunciato
sia conforme allo spirito del regolamento stesso e della
legge, comunale ;
Che la prescrizione di registrare nel verbale delle
elezioni, oltre ai nomi degli eletti, col rispettivo numero
di voti ottenuti, anche i nomi ed i voti degli altri can
didati, ha principalmente per scopo di provvedere a
che sia possibile l'applicazione dell'art. 82 della legge,
vale a dire la surrogazione di quegli eletti che, per
taluno dei motivi ivi contemplati, debbano essere
esclusi;
Che a tale necessità evidentemente fu abbastanza
provveduto nel caso speciale, poiché furono registrati
i nomi ed i voti di un numero di candidati doppio dei
consiglieri da eleggersi;
Che tanto più deve considerarsi regolare un tale
procedimento, quando, come nel presente caso, non si
accenna alla -possibilità di un diverso risultato dello
scrutinio, e la sincerità delle elezioni non è messa in
dubbio, come già ebbe a riconoscere questa Sezione
nel parere dal Ministero citato;
Ritenuto che la nullità della deputazione provinciale
pronunciata non è espressamente contemplata nelle
disposizioni della legge;
Ritenuti gli altri motivi contenuti nella relazione
ministeriale sopra riferita;
La Sezione opina che nel caso speciale non si possa
nell'operato dell'ufficio elettorale di Cefalù riconoscere
una formale violazione della legge, e che perciò la de
cisione della deputazione provinciale di Palermo del
30 marzo ultimo debba essere annullata.
CORTE DEI CONTI.
Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Ducho
què, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano.
l'elisione — Vedova — Orfani — Deliberazione ne
gativa «iella Corte (Legge 21 giugno 185J., art. 29
e 35; R. D. 14 agosto 1876, n. 3298, art. 28).
Per regola generale, quando la madre sopravvive al
padre impiegato, sia civile o militare, la pensione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli or
fani non sono altro che la reversione totale o par ziale della pensione attribuita alla vedova dello
impiegato. (1) In conseguenza la deliberazione negativa della Corte,
una volta che sia divenuta ir retrattabile di fronte alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i
quali in tal caso mancano di ogni fondamento giu ridico per conseguire pensione o sussidio. (2)
Questo principio non è contraddetto ma confermato da quanto è disposto negli articoli 29 e 35 della
legge 20 giugno 1851.
La Corte, ecc. — Ha considerato:
Che, per regola generale, quando la madre soprav vive al padre impiegato, sia civile, sia militare, la pen sione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli orfani non sono altro che la riversione totale o parziale della pensione attribuita alla vedova dell'impiegato o
pensionato; cosicché la deliberazione negativa della
Corte, una volta che sia divenuta irretrattabile di fronte
alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i quali
perciò mancano in tal caso di ogni fondamento giuridico
per conseguire pensione o sussidio; Che gli articoli 29 e 35 della legge del 20 giugno 1851
sulla giubilazione dei militari di mare non contradicono
(1-3) Il principio sancito dalla Corte con questa decisione ci sembra
possa dar luogo a molti dubbi. Se fosse completamente esatto quanto afferma la Corte, ne verrebbe
per conseguenza che il diritto alla pensione della prole in molti casi, quantunque garantito dalla legge, dipenderebbe dal beneplacito della
vedova, il che certamente non può ammettersi.
Suppongasi infatti che la vedova, o per negligenza, od anche per cattivo animo (specialmente quando fosse facoltosa e mal disposta contro i figli), o per qualsivoglia altra ragione, si acqueti ad una
prima liquidazione in cui. sono manomessi i suoi diritti e non si prov veda, a Sezioni riunite, in tempo debito, dovrà dirsi per questo che la prole non ha più mezzi per far valere i propri diritti ? Ci sia lecito almeno di dubitarne.
La legge riconosce lo stesso diritto alla pensione tanto nella vedova
quanto nella prole. Ciò risulta dalle parole stesse dell'art. 23 della
legge 14 aprile 1864, ove è detto che : « Lo stesso diritto compete alla
prole orfana dell'impiegato finché i figli sono minorenni e le figlie siano inoltre nubili ».
Ora, se tutti i chiamati al godimento della pensione hanno diritti
propri, necessariamente debbono avere i mezzi per farli valere, ne
può ammettersi che altri, fuori dei casi indicati dalla legge, ne possa impedire l'esercizio. E che la prole consegua la pensione per diritto
proprio e non jure successioni, parmi risulti dallo spirito della legge dianzi citata, e più specialmente dall'ultimo alinea dell'art. 23, dove si contempla il caso in cui la vedova non avesse diritto alla pensione perchè stata separata dal marito.
In tal caso la vedova, non potendo trasmettere diritti che non ha, i
figli non potrebbero conseguir nulla, mentre invece per legge accade
precisamente il contrario. La nostra tesi trova poi una maggiore conferma nel disposto del
l'art. 28 (legge citata) che conferisce ai figli, contemporaneamente alla
vedova, la pensione nel caso che i primi non facciano vita comune colla seconda.
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31 PARTE TERZA 32
ma confermano tale principio, imperocché, nel ricono
scere il diritto a godere di un sussidio nei Agli o nelle
figlie minorenni dei militari di mare che fossero o ri
manessero privi anche della madre, determina che tale
sussidio debba consistere nella misura equivalente alla
pensione che sarebbe spettata alla vedova; Che vanamente si è allegato, per avvalorare un con
trario concetto, l'art. 28 del R. decreto 14 agosto 1876,
n. 3298, serie 2a, che determina il modo di accertare
i diritti dei militari della regia marina alla giubilazione
per ferite, ecc.; poiché, ove si confronti esso articolo
col precedente 27, si rende manifesto che quelle dispo sizioni non contemplano già il caso dei figli e delle
figlie della madre la cui domanda per pensione sia stata
reietta, ma solo dei figli o delle figlie la cui madre sia
morta prima del marito, o prima di aver conseguita la pensione, o sia da questa rimasta esclusa per esserne
decaduta, come avviene in caso di nuovo matrimonio ; E che conseguentemente, dopo la deliberazione della
sezione 2a in data del 1° agosto 1866 contraria alla
vedova Lena, non possono trovare accoglienza le istanze
delle orfane Vincenza e Battistina; Per questi motivi, respinge il ricorso, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezioni unite. — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Ma
gliani, Est. Finali. — Ric. Giannetti vedova Sgherri
(Avv. Nocito).
Pensione — Impiegato carcerario toscano — Ve
dova — Leggi toscane (Reg. per le pensioni delle
guardie carcerarie del 1845; Reg. gen. toscano 22 no
vembre 1849, art. 27).
Alla vedova dell' impiegalo carcerario toscano non
si può negare il diritto a pensione sancito dalla
legge generale toscana del 1849 per la sola ra
gione che la legge speciale del 1845, non abrogata dalla generale, a questo non provvedeva.
La Corte, ecc. — Considerando che la prima legge di pensioni nel granducato di Toscana fu il regola mento del 1845 per le guardie carcerarie, le quali sembra siano state perciò segno a maggiore sollecitu
dine governativa clie per gli altri impiegati civili, pei
quali, fatta eccezione degli agenti consolari, fino al 1849
non esistette vero diritto a pensione, la quale veniva
concessa per solo beneplacito sovrano;
Che, di fronte al testo dell'articolo 27 del regolamento
generale toscano 22 novembre 1849, sembrerebbe che
quello avesse dovuto applicarsi anche agli impiegati carcerari ; ma diversa fu la* costante giurisprudenza della Corte dei conti toscana liquidatrice delle pensioni, e il decreto commissariale del giugno 1859 riguarda il
regolamento del 1845 come disposizione legislativa an
cora vigente ; inutile sarebbe del resto intrattenersi su
questione siffatta, giacché il marito della reclamante
ebbe la pensione liquidata colle norme del regolamento del 1845, e non è lecito applicare ad una vedova legge
diversa da quella che servì di jiorma alla liquidazione
della pensione del marito, autore del diritto di lei; Che fino al 1849 non esistè in Toscana vero e pro
prio diritto alla pensione, tranne per gli impiegati car
cerari e per gli agenti consolari, e fu col regolamento del 22 novembre 1849 che fu attribuito ad essi il di
ritto, colla riversibilità a favore della vedova e degli orfani ;
Che il regolamento del 1845, speciale per le guardie e per gl'impiegati carcerari, non fu derogato da quello del 1849, laonde quest'ultimo non può essere invocato
in quelle parti a cui quello provvede ; altrimenti è per la pensione vedovile, argomento sul quale il regola mento del 1845 non aveva provveduto; nel 1849 fu
stabilito per regola generale che le vedove degli im
piegati civili tutti, provvisti d'uno stipendio superiore a lire 1000 toscane, ossiano lire 840 italiane, avessero
diritto a pensione, e non si saprebbe scorgere ragione che le vedove di quegli impiegati cui fu innanzi a
tutti gli altri provveduto, cioè i carcerari, dovessero
trovarsi in condizione inferiore a quella delle vedove
degli altri impiegati; in questa parte non regolata dalla legge del 1845 il fondamento e la norma di li
quidazione del ^diritto vedovile dee trovarsi in quello del 1849, che la riversibilità della pensione nella ve
dova come principio generale di diritto riconosce; Che niun sicuro argomento in contrario può torsi
dalla giurisprudenza della Corte dei conti toscana, la
quale, se non concesse mai alla vedova di un custode
carcerario la pensione vedovile, neppure si trova che
la negasse; di ciò non è a maravigliare, perchè sot
tili erano gli stipendi di quelle guardie e di quei cu
stodi, ed è noto che il regolamento generale del 1849
non concede riversibilità alla famiglia quando l'impie
gato non toccasse lo stipendio di lire 1000 toscane; la
condizione dello Sgherri, marito della reclamante, può
riguardarsi come eccezionale, giacché anche al tempo del Governo toscano il suo stipendio superasse, seb
bene di poco, quella somma; ma, checché sia, è indu
bitato che la Corte dei conti toscana non risolvette
giammai la questione di cui si tratta in senso con
trario alla tesi della reclamante, e che siffatta risolu
zione negativa neppure trovasi nella nostra giurispru
denza, né potrebbe trovarsi, giacché la Corte siffatta
specifica questione non ebbe mai prima di oggi a
trattare ;
Che però in rapporto analogo, se non identico, la
Corte costantemente si pronunziava in favore delle
vedove; pei carabinieri pontifici, innanzi ad ogni altro
corpo militare, provvide un motu-proprio del 1816, che regola le loro pensioni, senza far menzione delle
vedove; il diritto di queste fu riconosciuto colla legge
generale per le pensioni militari del 1822, e colla po steriore del 1844; or bene, la Corte, sia che si presen tassero vedove di carabinieri che avessero ottenuto
la liquidazione della pensione col motu-proprio del 1816, sia che la Corte stessa avesse liquidata la pensione con
quel mota-proprio (né mai altro ai carabinieri ponti fici ne applicò), il fondamento alla pensione vedovile
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