Sezioni unite. —Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Pasini —Gualzetti (Avv. Cavi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.17/18-19/20Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086445 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO.
Parere 28 agosto 1878, adottato — Ric. Comune di San
Pietro al Natisone.
Levatrice comunale — ftpesa obbligatoria.
La spesa della levatrice comunale essendo obbliga
toria, l'obbligo del Comune non sarebbe adempiuto
coli' incarico dato a donne non fornite di patente. (1)
Riusciti deserti due concorsi aperti per la nomina
della levatrice con la promessa di un annuo com
penso di lire 250, se il Comune si rifiuta di ria
prire il concorso con assegno più adegualo, prov
vede rettamente la Deputazione provinciale che
inscrive d'ufficio nel bilancio comunale una mag
gior somma per tale assegno.
La Sezione, ecc. — Ritenuto che, rimasti deserti due
concorsi aperti per la nomina della levatrice' coll'annuo
compenso di lire 250, la Deputazione provinciale ecci
tava il Comune a riaprire il concorso col compenso più
adeguato di annue lire 400;
Che, essendosi rifiutato il Comune all'aumento della
somma, la Deputazione provinciale ne ordinava l'iscri
zione in bilancio ;
Che il Comune impugna per la competenza e pel
merito il predetto decreto, allegando che la Deputa
zione provinciale avrebbe ecceduto il limite delle sue
facoltà col determinare la somma del compenso, e che
per antica consuetudine quel servizio sanitario è affi
dato nel Comune a donne esperte, avuto pure riguardo
alla impossibilità di provvedervi nelle condizioni del
suo territorio con una sola levatrice, manifestando
inoltre il proposito di nominare un medico-chirurgo
condotto, il quale coll'arte sua supplirebbe al bisogno ;
Considerato che la Deputazione provinciale ordinava
lo stanziamento della somma nel bilancio dopo il ri
fiuto opposto dal Comune, attenendosi con ciò al disposto
dell'art. 141 della legge comunale;
Che la spesa della levatrice essendo obbligatoria,
l'obbligo del Comune non sarebbe adempiuto coli'in
carico dato a donne non fornite di patente, e che le
prove di un concorso sono riuscite o riuscirebbero
prive di effetto colla promessa di un assegnamento troppo
scarsamente retribuito ;
Che la Deputazione provinciale ha quindi rettamente
usato della sua facoltà, procedendo alla iscrizione d'uf
ficio per la spesa obbligatoria della quale si tratta ;
La Sezione, per questi motivi, opina che sia da re
spingersi l'interposto ricorso.
(1) Il Consiglio di Stato, con parere 21 luglio 1877, ric. Comune di
Spineto, riteneva che : È regolare lo stanziamento fatto dalla Deputa zione provinciale nel bilancio di un Comune di una somma per il ser
vizio ostetrico a prò dei poveri; e non può invocarsi in contrario la
circostanza di esservi nel paese persone che, sebbene non munite di
patente, esercitano la ostetricia, essendo una tale pratica abusiva e
contraria alle discipline di tali servizi, ed inoltre molto pericolosa nel
l'interesse appunto dei poveri che debbono ricorrervi.
CONSIGLIO DI STATO.
Parere 25 settembre 1878, adottato — Ric. Minoli ed
altri del Consorzio strade Marzio-Viceno.
Consorzio — Itclrgali «lei Comiiiii — .llinistri «lei
culti.
fi Consiglio comunale non ha limitazione nella scelta
dei delegati pei• rappresentare il Comune all'as
semblea generale dei Consorzi per opere stradali;
conseguentemente non ha obbligo di sceglierli nel
proprio seno, e non vi è incompatibilità per gli
ecclesiastici e ministri dei culti, quantunque abbiano
giurisdizione o cura d'anime.
La Sezione, ecc. — Considerato che ai Consigli co
munali spetta di designare i propri delegati e rappre
sentanti nelle assemblee o nei Consigli consorziali;
Che il Giovaninetti fu eletto regolarmente a proprio
rappresentante nel Consiglio comunale di Viceno;
Che la questione vuoisi quindi porre in questi ter
mini, se il Consiglio comunale abbia l'obbligo di pigliare
i suoi delegati nel proprio seno, o sia in diritto di
conferirne l'incarico anche ad estranei;
Che la legge sui consorzi non limita le facoltà in
proposito del Consiglio comunale, non limitate nem
meno dalla legge organica dei Comuni, la quale anzi
dichiara nell'art. 228 che i consiglieri comunali pos
sono conferire a delegati speciali le facoltà di vinco
lare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende
da essi; Che codesti delegati speciali possono fuor di dubbio
essere scelti senza distinzione fra le persone meglio
atte a soddisfare l'incarico, indipendentemente dalla
qualità di consigliere, e non pare che vi sia ragione
per escludere o limitare le facoltà rispetto ai delegati
consorziali, e quindi di intaccare la scelta del sacer
dote Giovaninetti;
Che l'esclusione dal prendere ingerenza nel consorzio
di chi sia in lite col consorzio, comunque motivata dal
l'applicazione dell'art. 25 della legge comunale, si chia
risce giustificata dai generali principi del diritto, e
dalla necessità di assicurare la regolare gestione del
l'azienda consorziale;
È di parere che il ricorso di Pietro Minoli e di altri
non debba essere accolto.
CORTE DEI CONTI.
Sezioni unite. — Udienza 22 novembre 1878, Pres.
Duchoquè, Est. Pasini — Gualzetti (Avv. Cavi).
l'elisione — Impiegato — Hit cimi ;« sullo stipendio
— Domanda di restituzione — Inammissibilità —
Spese fatte durante l'alunnato — Uscieri di Lom
bardia e Toscana — Diritti «guesiti (Reg. 6 no
vembre 1865, art. 287).
L'impiegato che non sia soddisfatto della pensione
liquidatagli a termine di legge non lia diritto a
chiedere la restituzione delle ritenute fattegli sugli
stipendi percepiti durante la sua carriera,
{t. Foro Italiano, — Volume IV. - Parte III, — 2,
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19 PARTE TERZA . 20
Tanto meno può chiedere l'indennizzo delle somme
spese durante il servizio gratuito dell' alunnato
volontariamente prestato per inizio di carriera.
Gli uscieri di Lombardia e Toscana, che, in virtù
del regol. giud. 6 novembre 1865; cessarono di es
sere impiegati governativi ed ai quali non fu ac
cordato di computare per la pensione o indennità
che il terzo del prestato servizio con stipendio a
carico dello Stato, non possono vantare di fronte
a tale regolamento diritti quesiti per servizi po
steriori alla pubblicazione di detto regolamento.
La Corte, ecc. — Considerando che destituita affatto
di ogni fondamento si è la pretesa del ricorrente alla
restituzione delle ritenute fattegli sugli stipendi per
cepiti durante la sua carriera, non essendovi legge
alcuna che autorizzi l'impiegato a chiedere tale re
stituzione, quando non sia contento della pensione li
quidatagli a termini di legge, e manca ancor peggio
qualunque fondamento di giustizia e di ragione all'al
tra pretesa di indennizzo delle somme dispendiate du
rante il servizio gratuito dell'alunnato volontariamente
prestato per inizio di camera;
Considerando che per la chiara e precisa letterale
disposizione dell'art. 287, ultimo comma, del regola
mento giudiziario 6 dicembre 1865, agli uscieri di Lom
bardia e di Toscana, al cessare dal loro ufficio, non
può computarsi per la pensione o per la indennità che
il tempo del prestato servizio con stipendio dallo Stato ;
al ricorrente, quale usciere di Tribunale, lo stipendio
a carico dello Stato è cessato col 1° luglio 1866, ed è
perciò evidente la insussistenza della sua pretesa al
computo in pensione del tèmpo posteriore nel quale
continuò a prestare le sue funzioni di usciere, non più
quale impiegato governativo, ma semplicemente quale
uffiziale addetto all'ordine giudiziario, nè dallo Stato
stipendiato (art. 6 del precitato regolamento giudi
ziario) ; Considerando che la suddetta disposizione del succi
tato art. 287 deL regolamento giudiziario viene ap
plicata "al ricorrente senza offesa alcuna, ed anzi con
tutto il rispetto al principio della non retroattività della
legge, ed ai diritti acquisiti, imperciocché nulla gli è
con ciò negato di quanto egli avrebbe potuto ripetere a titolo di pensione nel giorno 1° luglio 1866, se allora
fosse stato collocato a riposo, nel qual giorno certo
nessun diritto aveva acquisito per servizi posteriori, la cui durata era affatto incerta ed eventuale, per ser
vizi che egli fosse per prestare, non più quale impie
gato governativo, e retribuito altrimenti che con sti
pendio a carico dello Stato; Considerando quindi che il servizio utile in pen
sione fu giustamente valutato dalla sezione 2a in soli
anni 23, mesi 6, giorni 29, tempo pel quale, a termini
della legge 14 aprile 1864, non gli spetterebbe che una
indennità, mentre invece a termini.delle normali austria
che, la cui applicazione al caso è consentita dall'arti
colo 39 della suddetta legge 1864, è sufficiente ad at
tribuirgli diritto a pensione vitalizia, per cui la se
zione 2a applicandogli quelle normali fece atto a lui
favorevole; Considerando che, essendo ora dimostrato come l'ul
timo stipendio avuto dal sig. Gualzetti durante l'orga
nico giudiziario del cessato governo austriaco in Lom
bardia fu di fiorini 350 annui, anziché di fiorini 300,
come suppose la sezione 2a, deve essere proporzional mente aumentata la liquidatagli pensione, sempre sulla
base delle normali austriache sulle pensioni, le quali
normali, giusta le dichiarazioni contenute nell'ultima
sua comparsa, e quelle fatte all'udienza dal suo pro curatore avv. Cavi, non sono più da lui rifiutate, quando
alla liquidazione della sua pensione sia portato il ben
ché minimo aumento;
Per questi motivi, delibera: — È assegnata al si
gnor Luigi Gualzetti, già usciere del Tribunale di Son
drio, l'annua pensione vitalizia di lire trecentodue e
centesimi quarantasette, in sostituzione di quella di
lire ducentocinquantanove e centesimi ventisei asse
gnatagli con deliberazione della sezione 2a di questa Corte in data 28 marzo 1877, con decorrenza dal 1° feb
braio 1877.
CAMERA DEI DEPUTATI. GIUNTA PER LE ELEZIONI.
Seduta 27 gennaio 1879, Pres. Longo, Est. Morini —
Elezione del Collegio di Aragona.
Schede contrassegnate — Carattere uniforme — EJi
strihuzione ad elettori fuori delia sala del Con
siglio — l*rotesta per la conservazione delle schede — Abhrueiainento — Nullità (Leg. elett., art. 81).
È nulla l'elezione se il seggio di una sezione, appog
giandosi a motivi in parte inconcludenti ed in parte
contraddetti dal suo stesso verbale od attinenti al
merito della questione, invece di tener conto della
protesta e della domanda di un elettore presentata
in tempo utile di conservare un certo numero di
schede scritte con carattere uniforme, contrasse
gnate e distribuite agli elettori fuori della sala del
Consiglio, le fece abbruciare tutte, pur conteggiando le schede contestate a favore del candidato in esse
designato. (1)
Ciò tanto più deve dirsi se in un'altra' sezione si ve
rificò un' identica protesta e nelle schede contestate
e conservate si potè constatare lo stesso vizio inu
tilmente denunciato in altra sezione. (2) In questo caso a nulla rileva che, pur annullando le
operazioni della sezione dove si verificarono le
contestazioni, non sia modificato il risultato defi nitivo della votazione. (3)
La Giunta, ecc. — Considerato che lo squittinio per la elezione del deputato nel detto collegio, seguito il
(1-3) Il deputato Muratori, che nella discussione della Camera so steneva la validità della elezione, faceva osservare che, anche annul lando le operazioni di due sezioni, restavano pur sempre nove sezioni
intatte, e il risultato definitivo della votazione non era punto modifi
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