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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite. — Udienza 22 novembre 1878, Pres....

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Sezioni unite. —Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Pasini —Gualzetti (Avv. Cavi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 17/18-19/20 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086445 . Accessed: 17/06/2014 18:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.190 on Tue, 17 Jun 2014 18:48:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite. — Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Pasini — Gualzetti (Avv. Cavi)

Sezioni unite. —Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Pasini —Gualzetti (Avv. Cavi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.17/18-19/20Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086445 .

Accessed: 17/06/2014 18:48

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO.

Parere 28 agosto 1878, adottato — Ric. Comune di San

Pietro al Natisone.

Levatrice comunale — ftpesa obbligatoria.

La spesa della levatrice comunale essendo obbliga

toria, l'obbligo del Comune non sarebbe adempiuto

coli' incarico dato a donne non fornite di patente. (1)

Riusciti deserti due concorsi aperti per la nomina

della levatrice con la promessa di un annuo com

penso di lire 250, se il Comune si rifiuta di ria

prire il concorso con assegno più adegualo, prov

vede rettamente la Deputazione provinciale che

inscrive d'ufficio nel bilancio comunale una mag

gior somma per tale assegno.

La Sezione, ecc. — Ritenuto che, rimasti deserti due

concorsi aperti per la nomina della levatrice' coll'annuo

compenso di lire 250, la Deputazione provinciale ecci

tava il Comune a riaprire il concorso col compenso più

adeguato di annue lire 400;

Che, essendosi rifiutato il Comune all'aumento della

somma, la Deputazione provinciale ne ordinava l'iscri

zione in bilancio ;

Che il Comune impugna per la competenza e pel

merito il predetto decreto, allegando che la Deputa

zione provinciale avrebbe ecceduto il limite delle sue

facoltà col determinare la somma del compenso, e che

per antica consuetudine quel servizio sanitario è affi

dato nel Comune a donne esperte, avuto pure riguardo

alla impossibilità di provvedervi nelle condizioni del

suo territorio con una sola levatrice, manifestando

inoltre il proposito di nominare un medico-chirurgo

condotto, il quale coll'arte sua supplirebbe al bisogno ;

Considerato che la Deputazione provinciale ordinava

lo stanziamento della somma nel bilancio dopo il ri

fiuto opposto dal Comune, attenendosi con ciò al disposto

dell'art. 141 della legge comunale;

Che la spesa della levatrice essendo obbligatoria,

l'obbligo del Comune non sarebbe adempiuto coli'in

carico dato a donne non fornite di patente, e che le

prove di un concorso sono riuscite o riuscirebbero

prive di effetto colla promessa di un assegnamento troppo

scarsamente retribuito ;

Che la Deputazione provinciale ha quindi rettamente

usato della sua facoltà, procedendo alla iscrizione d'uf

ficio per la spesa obbligatoria della quale si tratta ;

La Sezione, per questi motivi, opina che sia da re

spingersi l'interposto ricorso.

(1) Il Consiglio di Stato, con parere 21 luglio 1877, ric. Comune di

Spineto, riteneva che : È regolare lo stanziamento fatto dalla Deputa zione provinciale nel bilancio di un Comune di una somma per il ser

vizio ostetrico a prò dei poveri; e non può invocarsi in contrario la

circostanza di esservi nel paese persone che, sebbene non munite di

patente, esercitano la ostetricia, essendo una tale pratica abusiva e

contraria alle discipline di tali servizi, ed inoltre molto pericolosa nel

l'interesse appunto dei poveri che debbono ricorrervi.

CONSIGLIO DI STATO.

Parere 25 settembre 1878, adottato — Ric. Minoli ed

altri del Consorzio strade Marzio-Viceno.

Consorzio — Itclrgali «lei Comiiiii — .llinistri «lei

culti.

fi Consiglio comunale non ha limitazione nella scelta

dei delegati pei• rappresentare il Comune all'as

semblea generale dei Consorzi per opere stradali;

conseguentemente non ha obbligo di sceglierli nel

proprio seno, e non vi è incompatibilità per gli

ecclesiastici e ministri dei culti, quantunque abbiano

giurisdizione o cura d'anime.

La Sezione, ecc. — Considerato che ai Consigli co

munali spetta di designare i propri delegati e rappre

sentanti nelle assemblee o nei Consigli consorziali;

Che il Giovaninetti fu eletto regolarmente a proprio

rappresentante nel Consiglio comunale di Viceno;

Che la questione vuoisi quindi porre in questi ter

mini, se il Consiglio comunale abbia l'obbligo di pigliare

i suoi delegati nel proprio seno, o sia in diritto di

conferirne l'incarico anche ad estranei;

Che la legge sui consorzi non limita le facoltà in

proposito del Consiglio comunale, non limitate nem

meno dalla legge organica dei Comuni, la quale anzi

dichiara nell'art. 228 che i consiglieri comunali pos

sono conferire a delegati speciali le facoltà di vinco

lare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende

da essi; Che codesti delegati speciali possono fuor di dubbio

essere scelti senza distinzione fra le persone meglio

atte a soddisfare l'incarico, indipendentemente dalla

qualità di consigliere, e non pare che vi sia ragione

per escludere o limitare le facoltà rispetto ai delegati

consorziali, e quindi di intaccare la scelta del sacer

dote Giovaninetti;

Che l'esclusione dal prendere ingerenza nel consorzio

di chi sia in lite col consorzio, comunque motivata dal

l'applicazione dell'art. 25 della legge comunale, si chia

risce giustificata dai generali principi del diritto, e

dalla necessità di assicurare la regolare gestione del

l'azienda consorziale;

È di parere che il ricorso di Pietro Minoli e di altri

non debba essere accolto.

CORTE DEI CONTI.

Sezioni unite. — Udienza 22 novembre 1878, Pres.

Duchoquè, Est. Pasini — Gualzetti (Avv. Cavi).

l'elisione — Impiegato — Hit cimi ;« sullo stipendio

— Domanda di restituzione — Inammissibilità —

Spese fatte durante l'alunnato — Uscieri di Lom

bardia e Toscana — Diritti «guesiti (Reg. 6 no

vembre 1865, art. 287).

L'impiegato che non sia soddisfatto della pensione

liquidatagli a termine di legge non lia diritto a

chiedere la restituzione delle ritenute fattegli sugli

stipendi percepiti durante la sua carriera,

{t. Foro Italiano, — Volume IV. - Parte III, — 2,

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19 PARTE TERZA . 20

Tanto meno può chiedere l'indennizzo delle somme

spese durante il servizio gratuito dell' alunnato

volontariamente prestato per inizio di carriera.

Gli uscieri di Lombardia e Toscana, che, in virtù

del regol. giud. 6 novembre 1865; cessarono di es

sere impiegati governativi ed ai quali non fu ac

cordato di computare per la pensione o indennità

che il terzo del prestato servizio con stipendio a

carico dello Stato, non possono vantare di fronte

a tale regolamento diritti quesiti per servizi po

steriori alla pubblicazione di detto regolamento.

La Corte, ecc. — Considerando che destituita affatto

di ogni fondamento si è la pretesa del ricorrente alla

restituzione delle ritenute fattegli sugli stipendi per

cepiti durante la sua carriera, non essendovi legge

alcuna che autorizzi l'impiegato a chiedere tale re

stituzione, quando non sia contento della pensione li

quidatagli a termini di legge, e manca ancor peggio

qualunque fondamento di giustizia e di ragione all'al

tra pretesa di indennizzo delle somme dispendiate du

rante il servizio gratuito dell'alunnato volontariamente

prestato per inizio di camera;

Considerando che per la chiara e precisa letterale

disposizione dell'art. 287, ultimo comma, del regola

mento giudiziario 6 dicembre 1865, agli uscieri di Lom

bardia e di Toscana, al cessare dal loro ufficio, non

può computarsi per la pensione o per la indennità che

il tempo del prestato servizio con stipendio dallo Stato ;

al ricorrente, quale usciere di Tribunale, lo stipendio

a carico dello Stato è cessato col 1° luglio 1866, ed è

perciò evidente la insussistenza della sua pretesa al

computo in pensione del tèmpo posteriore nel quale

continuò a prestare le sue funzioni di usciere, non più

quale impiegato governativo, ma semplicemente quale

uffiziale addetto all'ordine giudiziario, nè dallo Stato

stipendiato (art. 6 del precitato regolamento giudi

ziario) ; Considerando che la suddetta disposizione del succi

tato art. 287 deL regolamento giudiziario viene ap

plicata "al ricorrente senza offesa alcuna, ed anzi con

tutto il rispetto al principio della non retroattività della

legge, ed ai diritti acquisiti, imperciocché nulla gli è

con ciò negato di quanto egli avrebbe potuto ripetere a titolo di pensione nel giorno 1° luglio 1866, se allora

fosse stato collocato a riposo, nel qual giorno certo

nessun diritto aveva acquisito per servizi posteriori, la cui durata era affatto incerta ed eventuale, per ser

vizi che egli fosse per prestare, non più quale impie

gato governativo, e retribuito altrimenti che con sti

pendio a carico dello Stato; Considerando quindi che il servizio utile in pen

sione fu giustamente valutato dalla sezione 2a in soli

anni 23, mesi 6, giorni 29, tempo pel quale, a termini

della legge 14 aprile 1864, non gli spetterebbe che una

indennità, mentre invece a termini.delle normali austria

che, la cui applicazione al caso è consentita dall'arti

colo 39 della suddetta legge 1864, è sufficiente ad at

tribuirgli diritto a pensione vitalizia, per cui la se

zione 2a applicandogli quelle normali fece atto a lui

favorevole; Considerando che, essendo ora dimostrato come l'ul

timo stipendio avuto dal sig. Gualzetti durante l'orga

nico giudiziario del cessato governo austriaco in Lom

bardia fu di fiorini 350 annui, anziché di fiorini 300,

come suppose la sezione 2a, deve essere proporzional mente aumentata la liquidatagli pensione, sempre sulla

base delle normali austriache sulle pensioni, le quali

normali, giusta le dichiarazioni contenute nell'ultima

sua comparsa, e quelle fatte all'udienza dal suo pro curatore avv. Cavi, non sono più da lui rifiutate, quando

alla liquidazione della sua pensione sia portato il ben

ché minimo aumento;

Per questi motivi, delibera: — È assegnata al si

gnor Luigi Gualzetti, già usciere del Tribunale di Son

drio, l'annua pensione vitalizia di lire trecentodue e

centesimi quarantasette, in sostituzione di quella di

lire ducentocinquantanove e centesimi ventisei asse

gnatagli con deliberazione della sezione 2a di questa Corte in data 28 marzo 1877, con decorrenza dal 1° feb

braio 1877.

CAMERA DEI DEPUTATI. GIUNTA PER LE ELEZIONI.

Seduta 27 gennaio 1879, Pres. Longo, Est. Morini —

Elezione del Collegio di Aragona.

Schede contrassegnate — Carattere uniforme — EJi

strihuzione ad elettori fuori delia sala del Con

siglio — l*rotesta per la conservazione delle schede — Abhrueiainento — Nullità (Leg. elett., art. 81).

È nulla l'elezione se il seggio di una sezione, appog

giandosi a motivi in parte inconcludenti ed in parte

contraddetti dal suo stesso verbale od attinenti al

merito della questione, invece di tener conto della

protesta e della domanda di un elettore presentata

in tempo utile di conservare un certo numero di

schede scritte con carattere uniforme, contrasse

gnate e distribuite agli elettori fuori della sala del

Consiglio, le fece abbruciare tutte, pur conteggiando le schede contestate a favore del candidato in esse

designato. (1)

Ciò tanto più deve dirsi se in un'altra' sezione si ve

rificò un' identica protesta e nelle schede contestate

e conservate si potè constatare lo stesso vizio inu

tilmente denunciato in altra sezione. (2) In questo caso a nulla rileva che, pur annullando le

operazioni della sezione dove si verificarono le

contestazioni, non sia modificato il risultato defi nitivo della votazione. (3)

La Giunta, ecc. — Considerato che lo squittinio per la elezione del deputato nel detto collegio, seguito il

(1-3) Il deputato Muratori, che nella discussione della Camera so steneva la validità della elezione, faceva osservare che, anche annul lando le operazioni di due sezioni, restavano pur sempre nove sezioni

intatte, e il risultato definitivo della votazione non era punto modifi

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