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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 22 novembre 1878, Pres....

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Sezioni unite —Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Finali, Bucca (Avv. Corsi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 125/126-127/128 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086510 . Accessed: 18/06/2014 12:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Wed, 18 Jun 2014 12:34:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Finali, Bucca (Avv. Corsi)

Sezioni unite —Udienza 22 novembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Finali, Bucca (Avv. Corsi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.125/126-127/128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086510 .

Accessed: 18/06/2014 12:34

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sunta dallo Stato, del vantaggio assicurato all'impie

gato fu tenuta ragione nella determinazione del com

penso per l'opera da prestare, a questo scopo furono

stabiliti sulla retribuzione fissata i rilasci o ritenute.

Fu però un vantaggio assicurato a tutti, fu previdenza

imposta a tutti, ricchi o poveri che fossero, e al cui

frutto, senza distinguere tra aventi o non aventi mezzi

di sussistenza, hanno diritto tutti. Nè alla questione dovrebbe darsi diversa soluzione, quando pure si ri

conoscesse essere questa pensione o annua rendita una

vera prestazione alimentaria. Certamente, e per la

espressa disposizione dell'art. 2144 del Cod. civ., al

quale risponde l'art. 2183 delle abolite L. civili napo letane si prescrivono, e a buona ragione, le annualità

delle pensioni alimentarie, qualunque ne sia il titolo,

perchè, a prescindere da altre osservazioni, quando si

fa l'abbandono, ivi è luogo a presumere che il bisogno non esista. Ma se si prescrivono le annualità di ogni

pensiono alimentaria, il diritto agli alimenti sta sempre e non si prescrive, quando questa obbligazione degli alimenti esiste prima ed indipendentemente dalla legge che l' ha riconosciuta, ha il suo fondamento in rapporti

naturali, i quali non vengono mai meno, onde il di

ritto può dirsi si rinnuovi, sorga ogni giorno. Senza

che a questa prescrizione farebbe difetto il punto di

partenza, il termine a quo, perchè manca il modo di

provare il giorno in cui il diritto nasce, che è quello nel quale sorge veramente il bisogno. La qua! cosa non

si verifica certamente pel diritto alla pensione dello

impiegato e della sua famiglia, che si acquista al ve

rificarsi dei fatti e delle condizioni tutte dalla legge

previste. E poi il diritto agli alimenti fondato sopra i vincoli del sangue, sopra rapporti naturali, non creato, ma riconosciuto unicamente dal diritto positivo, potrebbe dirsi essere stabilito come diritto facoltativo, o meglio facoltà di legge, il cui non uso, quando manca la ma

nifestazione della volontà di esercitarlo e la contrad

dizione dell'obbligato, non dà luogo a prescrizione; Considerando che è diversa la cosa nella pensione

degli impiegati e delle loro famiglie, se anche potes sero queste pensioni ritenersi alimentarie. Qui trat

tasi di un diritto, che non è fondato sopra rapporti

naturali, i quali durano, sono gli stessi ogni giorno. Questo diritto, non facoltà di legge, è prezzo di ser

vizi resi, è cori'espettivo di somme versate, si acquista

pel fatto di questi servizi, di questi versamenti, non è

certo un diritto all'assistenza, cui si sia tenuti per legge di natura. Il titolo, il diritto alla pensione è puramente

civile, il diritto, una volta firmato per il concorso delle

previste condizioni, sta subordinato nel godimento ài

dettati della legge, non viene meno infino a che non

si verifichi alcuno di quei fatti, per l'avvenimento dei

quali sino dalla sua orìgine era determinata la cessa

zione secondo la legge creatrice del diritto, ma non

acquista nuova forza, vita novella per rapporti che si

riproducono; stanno sempre infino a che il soggetto del diritto, il soggetto dell'obbligazione sta in vita.

Acquistato il diritto adunque alla pensione esso trae

la sua forza infino a che vive dalla causa giuridica

preesistente, da fatti, i quali sono anteriori alla per fezione del diritto, e non "è dato l'intervento di alcun

fatto nuovo, pel quale il diritto prenda vita nuova.

Laonde la regola comune della .estinzione del diritto,

della liberazione del debitore per il non uso durante

trent'anni dal giorno del nato diritto, la prescrizione dei trent'anni deve essere applicata al diritto alle

pensioni ; Considerando che il diritto alla pensione secondo le

leggi napoletane nacque per la Guillamat, benché mag

giorenne, alla morte del padre, avvenuta nel 13 gen naio 1846, e che da quel giorno a quello della domanda

fatta nel 3 febbraio 1877 corsero più di trent'anni; Considerando che giusta l'art. 11 della legge 14 agosto

1862, la Corte è chiamata a provvedere intorno alle

pensioni dovute dallo Stato per legge, ma che non le

è deferita la conoscenza delle domande per restituzioni

di ritenute o rilasci, le quali per altro hanno giuridico foiKlamento allorché quelle ritenute o rilasci non erano

dovute, ma non quando soltanto riescono improduttive di effetto pel diritto alla pensione a oausa della man

canza delle altre richieste condizioni ; Per questi motivi, rigetta il ricorso della signora

Giuseppa Guillamat.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 22 novembre 1878, Pres. Du

choquè, Est. Finali, Bacca (Avv. Corsi).

Cosa giudicai» — lìstniiii — iliforma — Colloca—

inclito a riposo— tmsiillamciito di ilrcrcli. (c. C.

1351). Gli estremi che per legge costituiscono la cosa giu

dicata sono l'identità dell'oggetto, della causa, delle ■

persone e delle loro qualità ; ad escludere però la

cosa giudicata basta che l'una o l'altra delle parti nel nuovo giudizio si presenti in qualità non iden

tica a quella che ebbe nel giudizio precedente. (1) In conseguenza all'impiegato che, collocalo in riforma,

spiegò la sua domanda per la pensione e riportò una deliberazione della Corte in senso negativo,

questa deliberazione non osta come cosa giudicata e non gli toglie di tornare a fare istanza alla

Corte, quando 'abbia ottenuto un decreto che muti

la sua qualità di impiegato riformato con quella di impiegato collocato a riposo.

Il fatto del Ministero che colloca a riposo un impie

gato il quale già era stato riformato con prece dente decreto, crea una nuova condizione di cose

che deve avere le sue legittime conseguenze, senza

che quell'atto del potere esecutivo invada il campo dell'autorità giudiziaria, s'intrometta nei suoi

atti ed offenda V inalterabilità dei suoi responsi.

La Corte, ecc. — Considerando che la legge deter

mina gli estremi categorici che costituir debbono la

(1) Ecco il fatto che diede luogo al ricorso : Raffaele Bucca, già primo macchinista nella R. marina, fu congedato in seguito a rassegna di ri

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PARTE TERZA 128

cosa giudicata, e sono identità dell'oggetto, della causa,

delle persone e delle loro qualità; cosicché quand'an

che gli altri tre estremi concorrano, basta ad escludere

la cosa giudicata, che l'una o l'altra delle parti nel

nuovo giudizio si presenti in qualità non identica*a quella

che ebbe nel giudizio precedente (Cod. civ., art. 1350)';

Che l'identità dell'oggetto trovasi nella fattispecie,

giacché il Bucca chiede ora quel che dimandò sin dal

principio, cioè la liquidazione di una pensione di riposo

computata a 25 anni utili di servizio, come pure vi è

identità di parti contendenti; ma non è identica la

causa, avvegnaché oggi il Bucca- chiegga la pensione sul titolo di collocamento a riposo e non più di_*collo camento a riforma; e quand'anche si volesse ritenere

che siavi identità di causa, per la ragione che il di

ritto si fonda oggi, come allora, sui servigi militari

resi allo Stato nella marina di guerra, resterebbe pur

sempre la non identità nelle qualità delle parti che

sono in giudizio, essendovi oggi un individuo collocato

a riposo, che agisce in questa qualità, in luogo del ri

formato, che ebbero dinnanzi tanto la Sezione II nel

fare la liquidazione del 1872, quanto le Sezioni unite

nel fare la decisione del 1876; Che il reclamo non tende a far revocare l'una ò

l'altra di quelle decisioni, e soltanto nella ipotesi di

revocazione si potrebbe tener dietro alla Procura ge

nerale, la quale coìitesta la esistenza di un errore di

l'atto o d'una omissione che diano titolo legittimo ad

invocarla ;

Che neppure trattasi di giudicare se un decreto mi

nisteriale possa revocare una decisione della Corte; il

decreto fatto pel Bucca nel 1$77 annullò il precedente,

creando una nuova condizione di stato, che avrà le sue

legittime conseguenze senza che quell'atto del potere esecutivo invada il campo dell'autorità giudiziaria, si

intrometta nei suoi atti, ed offenda l'inalterabilità dei

suoi responsi; Che fin da quando furono dal Bucca la prima volta

presentati gli atti per la liquidazione della sua pen sione alla li Sezione risultava aver lui il diritto d'es

sere collocato a riposo e non in'rriforma; di fatto nel

progetto di liquidazione di pensione compilato dal Con

siglio del Corpo reali equipaggi nel Dipartimento me

ridionale, che ha la data del 21 marzo 1872, erano

attribuiti al reclamante 25 anni utili di servizio; nè

questa condizione di cose disconobbe la Corte, che anzi

nella decisione del 1° dicembre 1876 osservava che il

Bucca avrebbe potuto a tempo opportuno far valere

presso l'Amministrazione della regia marina le sue ra

gioni sul collocamento a riposo, mentre non era dato

■alla Corte usargli altra trattamento di quello che la

legge concede ai riformati, essendo egli innanzi ad essa

appuntò in qualità di riformato; Che il ministero col suo decreto 7 settembre 1877 col

locò "il Bucca nella situazione in cui sin dal tempo del

congedo per inabilità a continuare nel servizio avrebbe

potuto, anzi dovuto metterlo; giacché il potere esecu

tivo faccia atto di mera giustizia e non di favore quando lascia l'impiegato all'uscita sua dal servizio, in quella situazione che meglio ad esso giovi, ondechè riparando il decreto improvvido del 1872 s'inspirò ad un senti

mento di giustizia, assecondando anche l'avviso della

Corte ; Per questi motivi, accoglie il reclamo di Raffaele

Bucca. ■

forma il 27 dicembre 1871, e quindi ammesso per M. D. del 2 di febbraio 1872 a far valere i suoi diritti sul conseguimento del competente assegno di riforma, che gli venne liquidato dalla seconda Sezione in lire 696 40 sulla base di 22 anni utili di servizio.

Il Bucca che già aveva chiesto la pensione a norma della legge 26 marzo 1863, perchè riteneva avere 25 anni di servizio pensionabile, ricorse alle Sezioni unite. Il ricorso conteneva due punti : l'uno che il servizio da lui prestato nella officina di Pietrarsa tin dal 1843, nella

qualità di allievo macchinista dovesse essere considerato come ser vizio. militare, e quindi computabile per la pensione fin dal 3 di cembre 1846, giorno nel quale compiva il 17° anno, e non già dal com pimento del 20°, come fece la seconda Sezione, per averlo considerato qual servizio civile; l'altro, che per l'art. 10 della legge 26 marzo 1867 gli doveva essere liquidata la pensione del grado superiore, avvegnaché in quello di primo macchinista avesse servito più di sei anni continui.

Le Sezioni unite rigettarono quel ricorso con una decisione del 1° di cembre 1876, per motivo che riformato e non collocato a riposo non poteva invocare le disposizioni della legge 26 marzo fatta pei militari della R. marina collocati a riposo. Si rivolse allora il Bucca al mi nistero della marina il quale, previa dichiarazione d'annullamento del suo decreto del 1872, collocò il Bucca a riposo a causa d'infermità che lo avevano reso inabile a continuare nel servizio, aprendogli adito in pari tempo alla Corte per far valere i suoi titoli alla pensione di riposo, giusta le leggi 20 giugno 1851 e 26 marzo 1865.

Munito di questo nuovo decreto il Bucca si fece a domandare la liqui dazione della sua pensione di riposo ; ma la domanda non incontrò fa vore. La seconda Sezione giudicò che la revoca del D. M. di riforma e la seguente surrogazione del decreto di collocamento a riposo non aveano avuto efficacia di revocare anche la decisione della Corte, clie fondata sul primo decreto avea liquidata la pensione di riforma. Giudicò inoltre che sebbene sia ormai costante giurisprudenza che il tempo utile alla pensione per gli allievi macchinisti debba valutarsi dal 17° anno, e non dal 20°, l'averlo invece fatto decorrere dal se condo termine non fu errore di fatto o di omissione, il quale possa dar luogo a revocazione d'una decisione della Corte, ostare quindi la de cisione del 1° dicembre 1876 coll'autorità della cosa giudicata.

Contro siffatta deliberazione è diretto il reclamo.

CORTE DEI CONTI. Sezione III. — Udienza 14 gennaio 1879, Pres. Finali,

Est. Gobbi. — Finanze c. Piazza Mauro" (Avv. Sci

bona-Batolo).

Corte dei conti — Coni! — Competenza — 5>e«Ì!ìio:il

— Itevocazione — Somme erariali — B'ajfameiito

indebito — €»niiii«s$o ilei tesoriere provinciale —

SSesponsabilità diretta del tesoriere (Legge 14

agosto 1862, n. 800, art. 10, 33, 44. 45, legge 22 aprile 18G9, n. 5026, art. 61, 63).

La competenza data alla Corte dei conti di giudicare in via contenziosa sui conti che rendono i contabili dello Stato, comprende la facoltà di apprezzarne le singole partite accrescendo o diminuendo in coerenza il caricamento e lo scaricamento. (1)

(1-2) Concordiamo nella prima di queste due massime e concorderemmo anche nella seconda se non dubitassimo che la competenza della Corte dei conti possa estendersi anche all'esame dei recapiti in base ai quali

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