Sezioni unite —Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Finali —Codazza e TorrianiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.99/100-101/102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086492 .
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PARTE TERZA
miti a prestare una cauzione in beni stabili od in
rendita.
Conseguentemente deve dirsi contraria alla legge la
deliberazione comunale che nomina il tesoriere eso
nerandolo dal prestare la cauzione.
Il Consiglio, ecc. — Premesso in fatto: Che con de
liberazione in data del 27 ottobre ultimo scorso il Con
siglio comunale di Baiano nominava tesoriere del Co
mune, per un triennio, certo Geremia Foglia esoneran
dolo dalla prestazione della cauzione, alla quale sostituì
l'obbligo di depositare alla Cassa di risparmio ogni
eccedenza di lire duemila; Che una tale deliberazione è stata annullata dal
prefetto di Avellino con decreto in data del 9 succes
sivo novembre come contraria alla legge 20 aprile 1871; Che contro il decreto prefettizio portò reclamo al
Governo del Re il Consiglio comunale di Baiano ad
ducendo che l'art. 87 della legge comunale e provin
ciale, il quale attribuisce ai Comuni la nomina degli
esattori e dei tesorieri non impone agli stessi Comuni
l'obbligo di esigere una cauzione; che la legge del 20
aprile 1871 stata invocata dal prefetto non ha meno
mamente derogato alla facoltà dei Comuni di provve
dere nel modo che credono migliore alla riscossione
delle entrate comunali, dovendosi avvertire che la ge
stione della finanza municipale di Baiano è affidata a
persona estranea all'esattore fondiario, al quale solo è
applicabile la legge del 20 aprile 1871; Che non sono attendibili i motivi addotti dal Muni
cipio di Baiano a sostegno del ricorso inquantochè se
l'invocato art. 87, n. 2, della legge comunale e pro
vinciale attribuisce ai Consigli comunali la nomina
degli esattori e dei tesorieri, ha però coordinata questa facoltà colle disposizioni delle leggi speciali sulla ma
teria, aggiungendo nello stesso n. 2 del detto art. 87
la clausola salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
Che queste speciali disposizioni si contengono negli articoli 16 e 58 della legge in data del 20 aprile 1871,
col primo dei quali si stabilisce che l'esattore, prima di entrare in ufficio e al più tardi entro un mese dalla
nomina, deve prestare una cauzione in beni stabili od
in rendita pubblica dello Stato, e col secondo si di
chiara che gli esattori degli enti morali, ai quali sono
ragguagliati i tesorieri, vengono parificati agli esat
tori comunali e sottoposti alle prescrizioni portate dalla
legge stessa;
E per questi motivi, avvisa che il ricorso del Con
siglio comunale di Baiano debba essere respinto.
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Du
choquè, Est. Finali — Codazza e Torriani.
l'elisione — Servizio valutabile — Assistente alla
cattedra — Servizio temporaneo — Cumulo di sti
pendi — Liquidazione della pensioue in liase di
esso.
A norma delle leggi austriache il servizio prestato
in qualità di assistente od aggiunto alla cattedra
universitaria non è valutabile in pensione essendo
un servizio temporaneo che per la legge austriaca
non era considerato come un principio di carriera,
condizione indispensabile alla valutazione, ma al
più un titolo alla considerazione del Governo. (1)
L'impiegato che durante la sua carriera godette di
un cumulo di due stipendi ammesso dalla legge, ha
diritto che la sua pensione sia liquidata sul cumulo
dei due stipendi goduti.
La Corte, ecc. — Considerando che per giudicare se
un servizio sia produttivo di diritto a pensione, e giusta le norme austriache già vigenti nelle provincie Lom
barde e Venete, è necessario distinguere accuratamente
se fosse temporaneo o provvisorio; il servizio provvi
sorio, quando era seguito da un impiego stabile, era
computato nel tempo utile alla pensione, specialmente se era reso nel pubblico insegnamento, giacché la no
mina definitiva dovea essere preceduta dall'esperimento dell'attitudine ad insegnare, la quale non sempre cor
risponde alla dottrina, per difetto di qualità didattiche
ed anche fisiche ; riuscendo bene l'esperimento, l'inse
gnante era stabilmente confermato dall'amministrazione
scolastica, e la stabilità posteriormente acquistata ren
deva pensionabile anche il servizio prestato provvi
soriamente e ad esperimento; Che altra cosa era del servizio temporaneo, al quale
era prefìnito un termine, onde non era a riguardare come principio di carriera, sebbene potesse costituire
un titolo alla considerazione del Governo; di fatti le
disposizioni sovrane auliche o ministeriali invocate dai
reclamanti riguardano sempre impieghi provvisori, non
mai impieghi di limitata e certa durata, i quali non
veri impieghi, ma sono prestazioni di opera senza con
tinuità; né in tutte le normali austriache, o nei re
scritti e nelle numerose interpretazioni che le com
mentano trovasi alcuna disposizione che dichiari la
pensionabilità di servizi temporanei; Che la temporaneità esclude uno dei requisiti essen
ziali a rendere pensionabile un servizio; giacché l'art. 3
delle normali austriache voglia, per dare diritto a pen
sione, un impiego permanente, e ne escluda colui al
quale fu fissato un termine alla durata dell'impiego nel decreto di nomina;
Che siffatta fu la condizione del Codazza sul tempo in cui fu assistente ed aggiunto alle cattedre ed agli studi sperimentali nell'Università di Pavia; e valga il
vero; nominato per un biennio, venne allo spirare di
questo nominato per un altro biennio, né vi è prova che in quel tempo egli prestasse il giuramento, che
secondo l'art. 3 già citato delle normali è altro dei
requisiti essenziali per imprimere ad un servizio re
tribuito dallo Stato il suggello della pensionabilità;
(1) La Corte dei conti si è più volte pronunziata in questo senso. V. in proposito la decisione a Sezioni unite del 21 dicembre 1877, ric.
Cottrau, e la nota relativa nella quale sostenemmo l'opinione con traria (Foro it., 1878, III, col. 30).
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 102
Considerando che il professore Codazza nel febbraio
del 1867 fu nominato vice-direttore del R. Museo in
dustriale di Torino collo stipendio di lire 4000, cumu
latole con quello di professore nel Museo stesso, che
egli allora godeva, non ostando a siffatto cumulo la
legge del 10 luglio 1862; nè quello stipendio era stato
organicamente fissato dal R. decreto 30 dicembre 1866
che riordinava il Museo, giacché nelle tabelle annesse
a quel decreto era posto uno stipendio di lire 7000 per
il vice-direttore, e fu per successivo decreto reale del
7 febbraio che fu determinato non dovere essere lo
stipendio di vice-direttore superiore a lire 4000 al
lorché questo ufficio fosse conferito ad uno dei pro
fessori del Museo;
Che nel 1869 fu nuovamente riordinato il Museo, e
nel relativo organico non figurò più il vice-direttore;
fu allora che il Codazza fu elevato all'ufficio di diret
tore, e nel R. decreto della sua nomina, in data 14
aprile 1869, si legge: « Gli sono conservati gli assegni di
cui gode presentemente nella sua qualità di professore
di tìsica e di vice-direttore del Museo ». Difatti li con
servò, e sopra l'uno e l'altro l'Amministrazione delle
finanze continuò a praticare la ritenuta stabilita dalla
legge per gli stipendi pensionabili;
Che sebbene il R. decreto del 31 ottobre 1869 non
portasse alcuno stipendio pel direttore del R. Museo
industriale, l'assegno che il Codazza continuò a perce
pire fu vero e proprio stipendio, giacché come tale
gli era stato dato, e come tale gli era stato mante
nuto;
Che non vedesi ragione sufficiente per la quale al
professore Codazza, mentre si aggravarono per lui le
attribuzioni e la responsabilità dell'ufficio, dovesse venir
meno la retribuzione che sotto forma di stipendio dianzi
godeva anche dopo il secondo aumento sessennale del
suo stipendio, che da ultimo era salito a lire 7200;
Considerando che la 2a Sezione rettamente escluse
dal computo del tempo utile alla pensione quel primo
periodo di servizi temporanei prestati dal Codazza come
assistente ed aggiunto agii insegnanti cattedratici nel
l'Università di Pavia, laonde per questa parte va re
spinto il reclamo, mentre ben fondato è nell'altra parte
intesa a fare aggiungere lo stipendio di vice-direttore
che il Codazza continuò a godere per tutto il tempo
che stette direttore del Museo, affinchè sul cumulo di
questo collo stipendio di professore sia liquidata la
pensione ;
Per questi motivi, accoglie in parte il ricorso, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 9 luglio 1878, Pres. Magliani,
Est. Pasini — Cordero.
Notificazione «Si decisioni — !&re<li «lei contabile —
HiniiEizia iilPeredità — Ricorso —- Prescrizione
— Q»rcsenta/ioiic «lei conti — Debiti «li cassa —
Interessi.
Le notificazioni delle decisioni fatte ai figli del con
labile quando essi non rivestirlo la qualità di erede
per aver rinunziato alla eredità paterna, sono di
nessun valore agli effetti della decorrenza del
termine alla produzione del ricorso di opposi
zione. (1) La presentazione dei conti arretrati fatta dallo stesso
contabile prima ancora che fosse cessata la sua
gestione, interrompe e sana, se compiuta, la pre
scrizione dell' azione di resa dei conti e quindi dei
debiti che dall'esecuzione di questa azione sono
sorti.
Verificandosi le more al pagamento dei debiti effet
tivi di cassa che dal contabile debbonsi saldare alla
fme di ogni gestione annuale, il contabile è tenuto
agli interessi, e ciò anche se quei debili per una
esuberanza contabile fossero stati trasportati come
restanze di cassa agli anni successivi.
(1) Dalla decisione togliamo le seguenti circostanze di fatto che die
dero luogo al ricorso : « L'avv. Giuseppe Cordero fu archivista pubblico in Parma dal
l'anno 1817 fino alla sua morte, avvenuta nell'ottobre 1868, ed in questa
qualità egli era soggetto all'obbligo della resa dei conti annuali
tanto per le tasse erariali, quanto per le quote notarili. Fra i conti
della di lui gestione giudicati da questa Corte hannovi i tre relativi
agli anni 1836, 1849 e 1861, sul primo dei quali fu emessa la decisione
26 luglio 1870, con cui il contabile fu condannato al pagamento di
lire 173 19 per tasse erariali non versate, cogli interessi legali dal
1° gennaio 1837, e con riserva di aversi ragione nel conto susseguente del carico eventuale di lire 202 31 per tasse erariali in sospeso.
« Sul conto per la gestione dell'anno 1849 fu emessa la decisione
23 maggio 1871 con la quale il contabile fu condannato al pagamento di lire 663 77 per tasse erariali con gl'interessi legali dal 1° gennaio 1850, e con ordine che nel conto per l'anno 1861 dovesse aversi ragione di
lire 144 26 per restanza di quote notarili, nonché di altre lire 722 06
di tasse erariali rimaste in sospeso. « Il conto dell'anno 1861 fu giudicato con decisione 12 marzo 1872
colla condanna del contabile al pagamento di lire 275 77 per tasse
erariali cogl'interessi legali dal 1° gennaio 1860, e dichiaravasi ac
certata la resta per la seconda parte del conto e cioè per le quote notarili in lire 1223 75 per aversene ragione nel conto 1862.
« La prima e la terza delle suddette decisioni risultano notificate
rispettivamente nel 10 marzo 1873 e nel 22 novembre 1872 al dottor
Claudio Cordero quale altro degli eredi del padre dottor Giuseppe, mentre che non consta che sia seguita alcuna notifica della seconda.
Però dal protocollo 15 ottobre 1868, eretto presso la regia Pretura
Nord di Parma, rilevasi che l'eredità del fu avv. Giuseppe Cordero, morto nell' 11 ottobre 1868, fu rinunciata da tutti i suoi figli, fra i quali il dott. Claudio, il quale con decreto della suddetta regia Pretura 20
giugno 1871 fu nominato curatore della eredità giacente del padre, ed
in questa qualità con ricorso cumulativo presentato il 2 aprile 1873
fece opposizione avverso le tre preaccennate decisioni, domandando
in pari tempo della terza anche la revoca, e concludendo :
« Che riguardo alla decisione 26 luglio 1870 emessa sul conto del 1836
sia dichiarato estinto per prescrizione il debito di lire 173 19; sussidia
ramente che quel debito, come resto, doveva essere ripreso nel conto
dell'anno seguente, per cui non sono dovuti su esso interessi, e che sia
tolto di mezzo l'ordinazione o la riserva riguardante il carico even
tuale di lire 202 31 per tasse erariali in sospeso, assolvendone il con
tabile ; « Che riguardo alla decisione 23 maggio 1871 sul conto del 1849 sia
dichiarata estinta per prescrizione quella parte del debito di lire 663 77
che è imputabile al reliquato degli anni precedenti sino al 1840; che
in ogni caso, dovendo quel debito, come resta, essere ripreso nei conti
susseguenti, non sono dovuti in esso interessi, e che debba farsi di
mezzo l'ordinazione riguardante le lire 722 06 per tasse erariali in so
speso, assolvendone il contabile ; « Che finalmente riguardo alla decisione 12 marzo 1872 sul conto
I del 1861 ne sia pronunciata la rivocazione ».
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