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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezioni unite — Udienza 6 dicembre 1878, Pres....

Date post: 12-Jan-2017
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Sezioni unite —Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Finali —Codazza e Torriani Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 99/100-101/102 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086492 . Accessed: 18/06/2014 00:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.251 on Wed, 18 Jun 2014 00:18:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite —Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Duchoquè, Est. Finali —Codazza e TorrianiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.99/100-101/102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086492 .

Accessed: 18/06/2014 00:18

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

miti a prestare una cauzione in beni stabili od in

rendita.

Conseguentemente deve dirsi contraria alla legge la

deliberazione comunale che nomina il tesoriere eso

nerandolo dal prestare la cauzione.

Il Consiglio, ecc. — Premesso in fatto: Che con de

liberazione in data del 27 ottobre ultimo scorso il Con

siglio comunale di Baiano nominava tesoriere del Co

mune, per un triennio, certo Geremia Foglia esoneran

dolo dalla prestazione della cauzione, alla quale sostituì

l'obbligo di depositare alla Cassa di risparmio ogni

eccedenza di lire duemila; Che una tale deliberazione è stata annullata dal

prefetto di Avellino con decreto in data del 9 succes

sivo novembre come contraria alla legge 20 aprile 1871; Che contro il decreto prefettizio portò reclamo al

Governo del Re il Consiglio comunale di Baiano ad

ducendo che l'art. 87 della legge comunale e provin

ciale, il quale attribuisce ai Comuni la nomina degli

esattori e dei tesorieri non impone agli stessi Comuni

l'obbligo di esigere una cauzione; che la legge del 20

aprile 1871 stata invocata dal prefetto non ha meno

mamente derogato alla facoltà dei Comuni di provve

dere nel modo che credono migliore alla riscossione

delle entrate comunali, dovendosi avvertire che la ge

stione della finanza municipale di Baiano è affidata a

persona estranea all'esattore fondiario, al quale solo è

applicabile la legge del 20 aprile 1871; Che non sono attendibili i motivi addotti dal Muni

cipio di Baiano a sostegno del ricorso inquantochè se

l'invocato art. 87, n. 2, della legge comunale e pro

vinciale attribuisce ai Consigli comunali la nomina

degli esattori e dei tesorieri, ha però coordinata questa facoltà colle disposizioni delle leggi speciali sulla ma

teria, aggiungendo nello stesso n. 2 del detto art. 87

la clausola salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

Che queste speciali disposizioni si contengono negli articoli 16 e 58 della legge in data del 20 aprile 1871,

col primo dei quali si stabilisce che l'esattore, prima di entrare in ufficio e al più tardi entro un mese dalla

nomina, deve prestare una cauzione in beni stabili od

in rendita pubblica dello Stato, e col secondo si di

chiara che gli esattori degli enti morali, ai quali sono

ragguagliati i tesorieri, vengono parificati agli esat

tori comunali e sottoposti alle prescrizioni portate dalla

legge stessa;

E per questi motivi, avvisa che il ricorso del Con

siglio comunale di Baiano debba essere respinto.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Du

choquè, Est. Finali — Codazza e Torriani.

l'elisione — Servizio valutabile — Assistente alla

cattedra — Servizio temporaneo — Cumulo di sti

pendi — Liquidazione della pensioue in liase di

esso.

A norma delle leggi austriache il servizio prestato

in qualità di assistente od aggiunto alla cattedra

universitaria non è valutabile in pensione essendo

un servizio temporaneo che per la legge austriaca

non era considerato come un principio di carriera,

condizione indispensabile alla valutazione, ma al

più un titolo alla considerazione del Governo. (1)

L'impiegato che durante la sua carriera godette di

un cumulo di due stipendi ammesso dalla legge, ha

diritto che la sua pensione sia liquidata sul cumulo

dei due stipendi goduti.

La Corte, ecc. — Considerando che per giudicare se

un servizio sia produttivo di diritto a pensione, e giusta le norme austriache già vigenti nelle provincie Lom

barde e Venete, è necessario distinguere accuratamente

se fosse temporaneo o provvisorio; il servizio provvi

sorio, quando era seguito da un impiego stabile, era

computato nel tempo utile alla pensione, specialmente se era reso nel pubblico insegnamento, giacché la no

mina definitiva dovea essere preceduta dall'esperimento dell'attitudine ad insegnare, la quale non sempre cor

risponde alla dottrina, per difetto di qualità didattiche

ed anche fisiche ; riuscendo bene l'esperimento, l'inse

gnante era stabilmente confermato dall'amministrazione

scolastica, e la stabilità posteriormente acquistata ren

deva pensionabile anche il servizio prestato provvi

soriamente e ad esperimento; Che altra cosa era del servizio temporaneo, al quale

era prefìnito un termine, onde non era a riguardare come principio di carriera, sebbene potesse costituire

un titolo alla considerazione del Governo; di fatti le

disposizioni sovrane auliche o ministeriali invocate dai

reclamanti riguardano sempre impieghi provvisori, non

mai impieghi di limitata e certa durata, i quali non

veri impieghi, ma sono prestazioni di opera senza con

tinuità; né in tutte le normali austriache, o nei re

scritti e nelle numerose interpretazioni che le com

mentano trovasi alcuna disposizione che dichiari la

pensionabilità di servizi temporanei; Che la temporaneità esclude uno dei requisiti essen

ziali a rendere pensionabile un servizio; giacché l'art. 3

delle normali austriache voglia, per dare diritto a pen

sione, un impiego permanente, e ne escluda colui al

quale fu fissato un termine alla durata dell'impiego nel decreto di nomina;

Che siffatta fu la condizione del Codazza sul tempo in cui fu assistente ed aggiunto alle cattedre ed agli studi sperimentali nell'Università di Pavia; e valga il

vero; nominato per un biennio, venne allo spirare di

questo nominato per un altro biennio, né vi è prova che in quel tempo egli prestasse il giuramento, che

secondo l'art. 3 già citato delle normali è altro dei

requisiti essenziali per imprimere ad un servizio re

tribuito dallo Stato il suggello della pensionabilità;

(1) La Corte dei conti si è più volte pronunziata in questo senso. V. in proposito la decisione a Sezioni unite del 21 dicembre 1877, ric.

Cottrau, e la nota relativa nella quale sostenemmo l'opinione con traria (Foro it., 1878, III, col. 30).

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 102

Considerando che il professore Codazza nel febbraio

del 1867 fu nominato vice-direttore del R. Museo in

dustriale di Torino collo stipendio di lire 4000, cumu

latole con quello di professore nel Museo stesso, che

egli allora godeva, non ostando a siffatto cumulo la

legge del 10 luglio 1862; nè quello stipendio era stato

organicamente fissato dal R. decreto 30 dicembre 1866

che riordinava il Museo, giacché nelle tabelle annesse

a quel decreto era posto uno stipendio di lire 7000 per

il vice-direttore, e fu per successivo decreto reale del

7 febbraio che fu determinato non dovere essere lo

stipendio di vice-direttore superiore a lire 4000 al

lorché questo ufficio fosse conferito ad uno dei pro

fessori del Museo;

Che nel 1869 fu nuovamente riordinato il Museo, e

nel relativo organico non figurò più il vice-direttore;

fu allora che il Codazza fu elevato all'ufficio di diret

tore, e nel R. decreto della sua nomina, in data 14

aprile 1869, si legge: « Gli sono conservati gli assegni di

cui gode presentemente nella sua qualità di professore

di tìsica e di vice-direttore del Museo ». Difatti li con

servò, e sopra l'uno e l'altro l'Amministrazione delle

finanze continuò a praticare la ritenuta stabilita dalla

legge per gli stipendi pensionabili;

Che sebbene il R. decreto del 31 ottobre 1869 non

portasse alcuno stipendio pel direttore del R. Museo

industriale, l'assegno che il Codazza continuò a perce

pire fu vero e proprio stipendio, giacché come tale

gli era stato dato, e come tale gli era stato mante

nuto;

Che non vedesi ragione sufficiente per la quale al

professore Codazza, mentre si aggravarono per lui le

attribuzioni e la responsabilità dell'ufficio, dovesse venir

meno la retribuzione che sotto forma di stipendio dianzi

godeva anche dopo il secondo aumento sessennale del

suo stipendio, che da ultimo era salito a lire 7200;

Considerando che la 2a Sezione rettamente escluse

dal computo del tempo utile alla pensione quel primo

periodo di servizi temporanei prestati dal Codazza come

assistente ed aggiunto agii insegnanti cattedratici nel

l'Università di Pavia, laonde per questa parte va re

spinto il reclamo, mentre ben fondato è nell'altra parte

intesa a fare aggiungere lo stipendio di vice-direttore

che il Codazza continuò a godere per tutto il tempo

che stette direttore del Museo, affinchè sul cumulo di

questo collo stipendio di professore sia liquidata la

pensione ;

Per questi motivi, accoglie in parte il ricorso, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 9 luglio 1878, Pres. Magliani,

Est. Pasini — Cordero.

Notificazione «Si decisioni — !&re<li «lei contabile —

HiniiEizia iilPeredità — Ricorso —- Prescrizione

— Q»rcsenta/ioiic «lei conti — Debiti «li cassa —

Interessi.

Le notificazioni delle decisioni fatte ai figli del con

labile quando essi non rivestirlo la qualità di erede

per aver rinunziato alla eredità paterna, sono di

nessun valore agli effetti della decorrenza del

termine alla produzione del ricorso di opposi

zione. (1) La presentazione dei conti arretrati fatta dallo stesso

contabile prima ancora che fosse cessata la sua

gestione, interrompe e sana, se compiuta, la pre

scrizione dell' azione di resa dei conti e quindi dei

debiti che dall'esecuzione di questa azione sono

sorti.

Verificandosi le more al pagamento dei debiti effet

tivi di cassa che dal contabile debbonsi saldare alla

fme di ogni gestione annuale, il contabile è tenuto

agli interessi, e ciò anche se quei debili per una

esuberanza contabile fossero stati trasportati come

restanze di cassa agli anni successivi.

(1) Dalla decisione togliamo le seguenti circostanze di fatto che die

dero luogo al ricorso : « L'avv. Giuseppe Cordero fu archivista pubblico in Parma dal

l'anno 1817 fino alla sua morte, avvenuta nell'ottobre 1868, ed in questa

qualità egli era soggetto all'obbligo della resa dei conti annuali

tanto per le tasse erariali, quanto per le quote notarili. Fra i conti

della di lui gestione giudicati da questa Corte hannovi i tre relativi

agli anni 1836, 1849 e 1861, sul primo dei quali fu emessa la decisione

26 luglio 1870, con cui il contabile fu condannato al pagamento di

lire 173 19 per tasse erariali non versate, cogli interessi legali dal

1° gennaio 1837, e con riserva di aversi ragione nel conto susseguente del carico eventuale di lire 202 31 per tasse erariali in sospeso.

« Sul conto per la gestione dell'anno 1849 fu emessa la decisione

23 maggio 1871 con la quale il contabile fu condannato al pagamento di lire 663 77 per tasse erariali con gl'interessi legali dal 1° gennaio 1850, e con ordine che nel conto per l'anno 1861 dovesse aversi ragione di

lire 144 26 per restanza di quote notarili, nonché di altre lire 722 06

di tasse erariali rimaste in sospeso. « Il conto dell'anno 1861 fu giudicato con decisione 12 marzo 1872

colla condanna del contabile al pagamento di lire 275 77 per tasse

erariali cogl'interessi legali dal 1° gennaio 1860, e dichiaravasi ac

certata la resta per la seconda parte del conto e cioè per le quote notarili in lire 1223 75 per aversene ragione nel conto 1862.

« La prima e la terza delle suddette decisioni risultano notificate

rispettivamente nel 10 marzo 1873 e nel 22 novembre 1872 al dottor

Claudio Cordero quale altro degli eredi del padre dottor Giuseppe, mentre che non consta che sia seguita alcuna notifica della seconda.

Però dal protocollo 15 ottobre 1868, eretto presso la regia Pretura

Nord di Parma, rilevasi che l'eredità del fu avv. Giuseppe Cordero, morto nell' 11 ottobre 1868, fu rinunciata da tutti i suoi figli, fra i quali il dott. Claudio, il quale con decreto della suddetta regia Pretura 20

giugno 1871 fu nominato curatore della eredità giacente del padre, ed

in questa qualità con ricorso cumulativo presentato il 2 aprile 1873

fece opposizione avverso le tre preaccennate decisioni, domandando

in pari tempo della terza anche la revoca, e concludendo :

« Che riguardo alla decisione 26 luglio 1870 emessa sul conto del 1836

sia dichiarato estinto per prescrizione il debito di lire 173 19; sussidia

ramente che quel debito, come resto, doveva essere ripreso nel conto

dell'anno seguente, per cui non sono dovuti su esso interessi, e che sia

tolto di mezzo l'ordinazione o la riserva riguardante il carico even

tuale di lire 202 31 per tasse erariali in sospeso, assolvendone il con

tabile ; « Che riguardo alla decisione 23 maggio 1871 sul conto del 1849 sia

dichiarata estinta per prescrizione quella parte del debito di lire 663 77

che è imputabile al reliquato degli anni precedenti sino al 1840; che

in ogni caso, dovendo quel debito, come resta, essere ripreso nei conti

susseguenti, non sono dovuti in esso interessi, e che debba farsi di

mezzo l'ordinazione riguardante le lire 722 06 per tasse erariali in so

speso, assolvendone il contabile ; « Che finalmente riguardo alla decisione 12 marzo 1872 sul conto

I del 1861 ne sia pronunciata la rivocazione ».

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