Udienza 3 ottobre 1878, Pres. Magliani, Est. Scarfoglio —Ric. BoschiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.75/76-77/78Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086477 .
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75 - PARTE TERZA 76
somma, il Consiglio comunale commetterebbe un
atto di liberalità che eccederebbe le sue facoltà se
condonasse al Tesoriere alcune partite col pretesto
che dalla Corte dei conti gli siano state ingiusta
mente addebitate.
Il tesoriere, se crede, può muovere opposizione nei
modi di legge per ottenere la revoca della decisione
della Corte dei conti; dopo di che soltanto il Co
mune potrà provvedere alV opportuno rimborso.
Il Consiglio, ecc. — Ritenuto in (atto che con decisione
del 13 aprile 1875 della Corte dei conti Giuseppe Scala,
tesoriere del Comune di Ciro per gli anni 1861-62 e 63,
fu dichiarato debitore della somma di lire 3383 75, che
esso versò per intiero nella cassa del Comune, come
risulta dalla deliberazione di quel Consiglio comunale
del 21 ottobre 1877;
Che con quella medesima deliberazione il Consiglio
comunale, avvisando che colla citata decisione della
Corte dei conti fossero state ingiustamente addebitate
al tesoriere suddetto tre partite ascendenti in com
plesso a lire 130 52, deliberava di farne al medesimo
la restituzione, mandando stanziare l'apposita somma
nel bilancio del 1878;
Che questa deliberazione fu vistata e resa esecutoria
in data del 27 novembre successivo dal sottoprefetto
di Cotrone;
Che il prefetto di Catanzaro, essendo venuto testé in
cognizione di tale deliberazione in una ispezione am
ministrativa eseguita in quel Comune, la denunciò al
Governo per essere annullata d'uffizio, ritenendo che
il Consiglio comunale con tale deliberazione abbia me
nomato gli effetti giuridici di un legittimo giudicato, sorpassando i limiti delle proprie attribuzioni;
Che opinando in tal senso il Ministero ha comunicato
la pratica a questa Sezione, la quale ha considerato:
Che, qualunque sia il merito delle osservazioni mosse
dal Comune contro la summenzionata decisione della
Corte dei conti, esso non poteva certo condonare nè
in tutto nè in parte un debito dello Scala dalla mede
sima derivante;
Che un tale condono riveste il carattere di una li
beralità fatta coi fondi comunali, la quale eccede senza
dubbio le facoltà del Municipio;
Che, ove si creda che qualche partita sia stata in
debitamente addebitata al tesoriere, sarebbe stato
d'uopo che da questi si muova opposizione nei modi di
legge per ottenerne la revoca, pronunziata la quale
soltanto il Comune potrà provvedere all' opportuno
rimborso; Per queste premesse, la Sezione opina che la delibe
razione del Comune di Ciro del 21 ottobre 1877 debba
essere annullata.
CORTE DEI CONTI. Udienza 3 ottobre 1878, Pres. Magliani, Est. Scarfo
glio — Ric. Boschi.
Responsabilità — Contabile — Consegna del ma
gazzino — Eccezioni — Inammissibilità — Inesat
ieize nelle liilaiieie — furti — Occultazioni —
Controllore — Scoperta «Ielle deficienze (Regola
mento 22 novembre 1871, art. 9).
Il contabile che riceve la consegna di un magazzino
in base alle risultanze di registri assume tutta la
responsabilità per l'effettivo in essere nel magaz
zino, nè è ammesso a provare in seguito che le
deficienze verificate nel magazzino preesistevano alla sua presa in consegna.
Nè a scemare la responsabilità del contabile giova il
fatto d'aver constatato delle inesattezze .nelle bi
lance a bilico, avendo il contabile stesso la cura e
la custodia del mobilio e degli utensili esistenti nel
magazzino. Il contabile non può neppure addurre a scusa delle
deficienze i furti operati da ignoti ladri mediante
rottura del tetto, quando il contabile stesso cerchi
nascondere tali deficienze con abusive operazioni. La responsabilità, che per l'art. 9 del regolamento
22 novembre 1871 deve esser divisa tra il control
lore ed il magazziniere, cessa pel contabile quando
egli abbia adempito scrupolosamente le sue fun
zioni, addivenendosi per solo suo mezzo alla sco
perta delle deficienze. (1)
La Corte, ecc. — Considerato che non si possono
accogliere le ragioni addotte dal contabile per attri
buire le deficienze verificatesi nel 1875 nel magazzino di Ferrara ad antiche deficienze accumulatesi negli anni
antecedenti per la mancanza di verificazioni, in modo
da doversi ritenere che la deficienza preesisteva al
1° gennaio 1873, giorno in cui egli assunse la gestione del magazzino. In effetti, il contabile che riceve la con
segna di un magazzino in base alle risultanze di re
gistri assume tutta la responsabilità per l'effettivo in
essere in magazzino, nè per menomare tale responsa bilità può in appresso eccepire nulla in proposito. Qua
lora si andasse in opposta sentenza, cesserebbe qual siasi garanzia per l'amministrazione, mentre il contabile
uscente non potrebbe essere responsabile per gli og
getti non più alla sua custodia affidati, ed il nuovo fa
rebbe risalire qualsiasi deficienza all'epoca della pre cedente gestione. Nella fattispecie poi il Boschi, se al
1° gennaio 1873 assunse le funzioni di magazziniere,
prima di questa epoca era, nella sua qualità di con
trollore dello stesso magazzino, responsabile in solido
col magazziniere per generi deficienti;
Considerato, per quanto riguarda inesattezza di bi
lancia a bilico, che tale circostanza nemmeno può gio
vare a menomare la responsabilità del contabile. E
questi nello stretto obbligo di aver cura dei mobili ed
utensili, di proprietà dello Stato, affidatigli, ed una
inesattezza nella bilancia, a meno che non sia insigni
ficante, deve risultare non solo dalle verifiche tecniche,
ma anche dalle differenze che per l'introduzione del
genere nel magazzino osservar si debbono fra il peso
denunciato e quello riconosciuto. D'altronde, non es
(1) V. in proposito Corte dei conti, 11 dicembre 1877, Mistorni, Foro
it., 1878, III, pag. Jl, colla nota relativa.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sendo possibile il riconoscere la causa dei guasti, o
stabilirne la data certa, non si può nè dichiarare la
causa come di forza maggiore, nè liquidare la deficienza
che ne è risultata; Considerato che il fatto delle rotture nel tetto di uno
dei magazzini, scoverte dopo che il Boschi aveva ces
sato di amministrare il magazzino di Ferrara, non po trebbe certamente ritenersi come argomento di disca
rico pel contabile. Di fatto, ammesso pure che la parte del sale rinvenuta deficiente li 10 aprile 1875 sia stata
trafugata da ignoti ladri, è constatato dalle deposizioni del controllore Gervasutti che il contabile Boschi na
scondeva le deficienze esistenti nel magazzino con abu
sive operazioni al momento dello esaurimento delle
campate, lo che è confermato dal vedere che i verbali
relativi indicano a mancanze insignificanti, o benefizio
di magazzino ; e tali occultazioni del Boschi impegnano talmente la di lui responsabilità che si potrebbe anche
discutere se egli non debba esser chiamato a rispon dere per le deficienze che dopo l'uscita del Boschi con
tinuarono a verificarsi nel magazzino suddetto per causa
di furto; Considerato che il contabile ha però diritto sia al
discarico di quintali 10, chil. 65, grammi 625 di sale
comune consegnato in meno dalla Ditta Calzoni, che al
compenso per le eccedenze constatate nel sale maci
nato e nel sale pastorizio in polvere; Considerato che gli interessi decorrer debbono da
oggi, perchè trattasi di responsabilità incontrata da un
consegretario, e manca una prova diretta di essere
stato dal contabile venduto il sale a proprio profitto; Considerato che se, giusta l'art. 9 del regolamento
approvato con RR. 22 novembre 1871, n. 549, il con
trollore è responsabile, insieme al magazziniere, a ri
guardo ai generi esistenti in magazzino, compete a
questa Corte il giudicare definitivamente sul grado di
responsabilità che nei singoli fatti siasi dal controllore
incontrata ; Che nella fattispecie il controllore Pietro Gervasutti
non mancò a nessuno dei doveri della propria carica,
ed a lui debbesi se la deficienza venne scoperta; Che è vero di avere egli accettata la consegna del
magazzino di Ferrara in base alle risultanze di regi
stro, ed avere per tal modo sciolta la responsabilità dei controllori che lo avevano preceduto ; ma lo avere
egli sorvegliato lo esaurimento di una campata che era
stata riempita durante la propria gestione, ed avere
così scoperto la falsa posizione del magazzino, indica
come quel funzionario onestamente ed esattamente sa
pesse adempire alle proprie funzioni; Che quindi conviene discaricarlo di quella parte di
responsabilità che, altrimenti operando, si sarebbe da
lui incontrata per tale riguardo; Per questi motivi, sulle uniformi conclusioni del pub
blico ministero, pronunziando definitivamente, condanna
il signor Benedetto Boschi, ecc.
Sirailc obbligatorie — Classificazione — Elenco —
Tracciato — Ricorsi.
Divenuto definitivo l'elenco di classificazione delle
strade obbligatorie di un Comune per essere trascorso
il termine di trenta giorni dalla notificazione del de
creto prefettizio di omologazione dell'elenco medesimo,
non si può riproporre quistione sulla obbligatorietà della strada coll'occasione della modifica del tracciato
di essa, e la relativa domanda deve respingersi. Se il Comune produce ricorso contro la relativa de
cisione prefettizia, tale ricorso è irricevibile. (1)
(Consiglio di Stato, parere 23 ottobre 1878 — Con
siglio comunale di Sogliano Cavour — Man. degli amm.,
1879, pag. 142).
Esattore — Aggio non liquidato sui ruoli — Ob
bligo del Comune al pagamento (L. 20 aprile 1871, art, 3 e 92; Regol. 25 agosto 1876, n. 3303, art. 69).
Il Comune è obbligato a pagare l'aggio sui versa
menti all'esattore quand'anche non sia stato liquidato sui ruoli. (2)
(Consiglio di Stato, parere 15 novembre 1878 — Co
mune di Genova — Riv. amm., 1879, pag. 188).
Quote inesigibili — Rimborso — Domandi' — no
cumenti — Requisiti — Termine perentorio (L. 20 aprile 1871, n. 192, art. 37, 87 e 90, e Reg. 1° otto
bre 1871, n. 462, art. 56).
Giusta l'art. 87 della legge 20 aprile 1871 e l'art. 56
del relativo regolamento, ha diritto al rimborso di quote
(1) Il giornale Gli Ann. delle str. obb. osserva in nota : « Questa massima completa la giurisprudenza del Consiglio di Stato
sulla ricevibilità dei ricorsi contro l'obbligatorietà delle strade comu nali, ed ha relazione coi vari pareri del Consiglio di Stato che stabi liscono che i Consigli comunali, chiamati a deliberare gli elenchi ret tificati in seguito a revisione disposta dal Ministero per la più esatta esecuzione della legge, non possono occuparsi delle strade già iscritte nel primo elenco, sulle quali sia stato definitivamente pronunziato, ma sibbene debbono occuparsi solo delle modificazioni proposte con l'elenco modificato (Veggasi il parere del Consiglio di Stato del 16 settem bre 1873, pubblicato nel Man. degli amm-, 1874, pag. 60).
(2) 11 Consiglio ha osservato : « Visto l'art. 3 della legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle
imposte dirette, che vuol retribuito dal Comune l'esattore comunale
dell'aggio, e l'art. 92 di essa legg«, che l'aggio dell'esattore e del ri cevitore vuole aggiunto nei ruoli all'imposta e sovrimposta, e ripar tito rispettivamente fra il Comune e la Provincia ;
<< E visto l'art. 69 del regolamento a detta legge, approvato con decreto reale del 25 agosto 1876, n. 3303, e sul quale art. 69 l'aggio dell'esattore misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrim
poste si unisce alla sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla
sovrimposta provinciale ; « E attesoché all'esattore sia dovuto l'aggio sui versamenti (appaia
esso liquidato o no nei ruoli) anche per l'art. 116 della legge comu
nale; è peggio pel Comune di Genova se non potè liquidarsi nei ruoli e aggiungersi alla sua sovrimposta per indugi che gli furono
imputabili ». V. in proposito il parere 6 marzo 1876, Comune di Auronzo (Foro it.,
1876, III, col. 90).
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