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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Udienza 3 ottobre 1878, Pres. Magliani, Est....

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Udienza 3 ottobre 1878, Pres. Magliani, Est. Scarfoglio —Ric. Boschi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 75/76-77/78 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086477 . Accessed: 17/06/2014 14:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.154 on Tue, 17 Jun 2014 14:51:54 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 3 ottobre 1878, Pres. Magliani, Est. Scarfoglio —Ric. BoschiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.75/76-77/78Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086477 .

Accessed: 17/06/2014 14:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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75 - PARTE TERZA 76

somma, il Consiglio comunale commetterebbe un

atto di liberalità che eccederebbe le sue facoltà se

condonasse al Tesoriere alcune partite col pretesto

che dalla Corte dei conti gli siano state ingiusta

mente addebitate.

Il tesoriere, se crede, può muovere opposizione nei

modi di legge per ottenere la revoca della decisione

della Corte dei conti; dopo di che soltanto il Co

mune potrà provvedere alV opportuno rimborso.

Il Consiglio, ecc. — Ritenuto in (atto che con decisione

del 13 aprile 1875 della Corte dei conti Giuseppe Scala,

tesoriere del Comune di Ciro per gli anni 1861-62 e 63,

fu dichiarato debitore della somma di lire 3383 75, che

esso versò per intiero nella cassa del Comune, come

risulta dalla deliberazione di quel Consiglio comunale

del 21 ottobre 1877;

Che con quella medesima deliberazione il Consiglio

comunale, avvisando che colla citata decisione della

Corte dei conti fossero state ingiustamente addebitate

al tesoriere suddetto tre partite ascendenti in com

plesso a lire 130 52, deliberava di farne al medesimo

la restituzione, mandando stanziare l'apposita somma

nel bilancio del 1878;

Che questa deliberazione fu vistata e resa esecutoria

in data del 27 novembre successivo dal sottoprefetto

di Cotrone;

Che il prefetto di Catanzaro, essendo venuto testé in

cognizione di tale deliberazione in una ispezione am

ministrativa eseguita in quel Comune, la denunciò al

Governo per essere annullata d'uffizio, ritenendo che

il Consiglio comunale con tale deliberazione abbia me

nomato gli effetti giuridici di un legittimo giudicato, sorpassando i limiti delle proprie attribuzioni;

Che opinando in tal senso il Ministero ha comunicato

la pratica a questa Sezione, la quale ha considerato:

Che, qualunque sia il merito delle osservazioni mosse

dal Comune contro la summenzionata decisione della

Corte dei conti, esso non poteva certo condonare nè

in tutto nè in parte un debito dello Scala dalla mede

sima derivante;

Che un tale condono riveste il carattere di una li

beralità fatta coi fondi comunali, la quale eccede senza

dubbio le facoltà del Municipio;

Che, ove si creda che qualche partita sia stata in

debitamente addebitata al tesoriere, sarebbe stato

d'uopo che da questi si muova opposizione nei modi di

legge per ottenerne la revoca, pronunziata la quale

soltanto il Comune potrà provvedere all' opportuno

rimborso; Per queste premesse, la Sezione opina che la delibe

razione del Comune di Ciro del 21 ottobre 1877 debba

essere annullata.

CORTE DEI CONTI. Udienza 3 ottobre 1878, Pres. Magliani, Est. Scarfo

glio — Ric. Boschi.

Responsabilità — Contabile — Consegna del ma

gazzino — Eccezioni — Inammissibilità — Inesat

ieize nelle liilaiieie — furti — Occultazioni —

Controllore — Scoperta «Ielle deficienze (Regola

mento 22 novembre 1871, art. 9).

Il contabile che riceve la consegna di un magazzino

in base alle risultanze di registri assume tutta la

responsabilità per l'effettivo in essere nel magaz

zino, nè è ammesso a provare in seguito che le

deficienze verificate nel magazzino preesistevano alla sua presa in consegna.

Nè a scemare la responsabilità del contabile giova il

fatto d'aver constatato delle inesattezze .nelle bi

lance a bilico, avendo il contabile stesso la cura e

la custodia del mobilio e degli utensili esistenti nel

magazzino. Il contabile non può neppure addurre a scusa delle

deficienze i furti operati da ignoti ladri mediante

rottura del tetto, quando il contabile stesso cerchi

nascondere tali deficienze con abusive operazioni. La responsabilità, che per l'art. 9 del regolamento

22 novembre 1871 deve esser divisa tra il control

lore ed il magazziniere, cessa pel contabile quando

egli abbia adempito scrupolosamente le sue fun

zioni, addivenendosi per solo suo mezzo alla sco

perta delle deficienze. (1)

La Corte, ecc. — Considerato che non si possono

accogliere le ragioni addotte dal contabile per attri

buire le deficienze verificatesi nel 1875 nel magazzino di Ferrara ad antiche deficienze accumulatesi negli anni

antecedenti per la mancanza di verificazioni, in modo

da doversi ritenere che la deficienza preesisteva al

1° gennaio 1873, giorno in cui egli assunse la gestione del magazzino. In effetti, il contabile che riceve la con

segna di un magazzino in base alle risultanze di re

gistri assume tutta la responsabilità per l'effettivo in

essere in magazzino, nè per menomare tale responsa bilità può in appresso eccepire nulla in proposito. Qua

lora si andasse in opposta sentenza, cesserebbe qual siasi garanzia per l'amministrazione, mentre il contabile

uscente non potrebbe essere responsabile per gli og

getti non più alla sua custodia affidati, ed il nuovo fa

rebbe risalire qualsiasi deficienza all'epoca della pre cedente gestione. Nella fattispecie poi il Boschi, se al

1° gennaio 1873 assunse le funzioni di magazziniere,

prima di questa epoca era, nella sua qualità di con

trollore dello stesso magazzino, responsabile in solido

col magazziniere per generi deficienti;

Considerato, per quanto riguarda inesattezza di bi

lancia a bilico, che tale circostanza nemmeno può gio

vare a menomare la responsabilità del contabile. E

questi nello stretto obbligo di aver cura dei mobili ed

utensili, di proprietà dello Stato, affidatigli, ed una

inesattezza nella bilancia, a meno che non sia insigni

ficante, deve risultare non solo dalle verifiche tecniche,

ma anche dalle differenze che per l'introduzione del

genere nel magazzino osservar si debbono fra il peso

denunciato e quello riconosciuto. D'altronde, non es

(1) V. in proposito Corte dei conti, 11 dicembre 1877, Mistorni, Foro

it., 1878, III, pag. Jl, colla nota relativa.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sendo possibile il riconoscere la causa dei guasti, o

stabilirne la data certa, non si può nè dichiarare la

causa come di forza maggiore, nè liquidare la deficienza

che ne è risultata; Considerato che il fatto delle rotture nel tetto di uno

dei magazzini, scoverte dopo che il Boschi aveva ces

sato di amministrare il magazzino di Ferrara, non po trebbe certamente ritenersi come argomento di disca

rico pel contabile. Di fatto, ammesso pure che la parte del sale rinvenuta deficiente li 10 aprile 1875 sia stata

trafugata da ignoti ladri, è constatato dalle deposizioni del controllore Gervasutti che il contabile Boschi na

scondeva le deficienze esistenti nel magazzino con abu

sive operazioni al momento dello esaurimento delle

campate, lo che è confermato dal vedere che i verbali

relativi indicano a mancanze insignificanti, o benefizio

di magazzino ; e tali occultazioni del Boschi impegnano talmente la di lui responsabilità che si potrebbe anche

discutere se egli non debba esser chiamato a rispon dere per le deficienze che dopo l'uscita del Boschi con

tinuarono a verificarsi nel magazzino suddetto per causa

di furto; Considerato che il contabile ha però diritto sia al

discarico di quintali 10, chil. 65, grammi 625 di sale

comune consegnato in meno dalla Ditta Calzoni, che al

compenso per le eccedenze constatate nel sale maci

nato e nel sale pastorizio in polvere; Considerato che gli interessi decorrer debbono da

oggi, perchè trattasi di responsabilità incontrata da un

consegretario, e manca una prova diretta di essere

stato dal contabile venduto il sale a proprio profitto; Considerato che se, giusta l'art. 9 del regolamento

approvato con RR. 22 novembre 1871, n. 549, il con

trollore è responsabile, insieme al magazziniere, a ri

guardo ai generi esistenti in magazzino, compete a

questa Corte il giudicare definitivamente sul grado di

responsabilità che nei singoli fatti siasi dal controllore

incontrata ; Che nella fattispecie il controllore Pietro Gervasutti

non mancò a nessuno dei doveri della propria carica,

ed a lui debbesi se la deficienza venne scoperta; Che è vero di avere egli accettata la consegna del

magazzino di Ferrara in base alle risultanze di regi

stro, ed avere per tal modo sciolta la responsabilità dei controllori che lo avevano preceduto ; ma lo avere

egli sorvegliato lo esaurimento di una campata che era

stata riempita durante la propria gestione, ed avere

così scoperto la falsa posizione del magazzino, indica

come quel funzionario onestamente ed esattamente sa

pesse adempire alle proprie funzioni; Che quindi conviene discaricarlo di quella parte di

responsabilità che, altrimenti operando, si sarebbe da

lui incontrata per tale riguardo; Per questi motivi, sulle uniformi conclusioni del pub

blico ministero, pronunziando definitivamente, condanna

il signor Benedetto Boschi, ecc.

Sirailc obbligatorie — Classificazione — Elenco —

Tracciato — Ricorsi.

Divenuto definitivo l'elenco di classificazione delle

strade obbligatorie di un Comune per essere trascorso

il termine di trenta giorni dalla notificazione del de

creto prefettizio di omologazione dell'elenco medesimo,

non si può riproporre quistione sulla obbligatorietà della strada coll'occasione della modifica del tracciato

di essa, e la relativa domanda deve respingersi. Se il Comune produce ricorso contro la relativa de

cisione prefettizia, tale ricorso è irricevibile. (1)

(Consiglio di Stato, parere 23 ottobre 1878 — Con

siglio comunale di Sogliano Cavour — Man. degli amm.,

1879, pag. 142).

Esattore — Aggio non liquidato sui ruoli — Ob

bligo del Comune al pagamento (L. 20 aprile 1871, art, 3 e 92; Regol. 25 agosto 1876, n. 3303, art. 69).

Il Comune è obbligato a pagare l'aggio sui versa

menti all'esattore quand'anche non sia stato liquidato sui ruoli. (2)

(Consiglio di Stato, parere 15 novembre 1878 — Co

mune di Genova — Riv. amm., 1879, pag. 188).

Quote inesigibili — Rimborso — Domandi' — no

cumenti — Requisiti — Termine perentorio (L. 20 aprile 1871, n. 192, art. 37, 87 e 90, e Reg. 1° otto

bre 1871, n. 462, art. 56).

Giusta l'art. 87 della legge 20 aprile 1871 e l'art. 56

del relativo regolamento, ha diritto al rimborso di quote

(1) Il giornale Gli Ann. delle str. obb. osserva in nota : « Questa massima completa la giurisprudenza del Consiglio di Stato

sulla ricevibilità dei ricorsi contro l'obbligatorietà delle strade comu nali, ed ha relazione coi vari pareri del Consiglio di Stato che stabi liscono che i Consigli comunali, chiamati a deliberare gli elenchi ret tificati in seguito a revisione disposta dal Ministero per la più esatta esecuzione della legge, non possono occuparsi delle strade già iscritte nel primo elenco, sulle quali sia stato definitivamente pronunziato, ma sibbene debbono occuparsi solo delle modificazioni proposte con l'elenco modificato (Veggasi il parere del Consiglio di Stato del 16 settem bre 1873, pubblicato nel Man. degli amm-, 1874, pag. 60).

(2) 11 Consiglio ha osservato : « Visto l'art. 3 della legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle

imposte dirette, che vuol retribuito dal Comune l'esattore comunale

dell'aggio, e l'art. 92 di essa legg«, che l'aggio dell'esattore e del ri cevitore vuole aggiunto nei ruoli all'imposta e sovrimposta, e ripar tito rispettivamente fra il Comune e la Provincia ;

<< E visto l'art. 69 del regolamento a detta legge, approvato con decreto reale del 25 agosto 1876, n. 3303, e sul quale art. 69 l'aggio dell'esattore misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrim

poste si unisce alla sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla

sovrimposta provinciale ; « E attesoché all'esattore sia dovuto l'aggio sui versamenti (appaia

esso liquidato o no nei ruoli) anche per l'art. 116 della legge comu

nale; è peggio pel Comune di Genova se non potè liquidarsi nei ruoli e aggiungersi alla sua sovrimposta per indugi che gli furono

imputabili ». V. in proposito il parere 6 marzo 1876, Comune di Auronzo (Foro it.,

1876, III, col. 90).

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