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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani —...

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Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani —Avv. Sala Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 169/170-171/172 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086531 . Accessed: 18/06/2014 17:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.76.62 on Wed, 18 Jun 2014 17:52:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani — Avv. Sala

Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani —Avv. SalaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.169/170-171/172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086531 .

Accessed: 18/06/2014 17:52

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

giacché ricevette e firmò quello del 20 aprile 1871 ; ma

prescindendo da ciò, giovi osservare che gli elenchi

furongli regolarmente notificati, e questa notifica equi

valeva nei suoi effetti alla volontaria ricognizione degli

elenchi, altrimenti ne sarebbe avvenuto che l'esattore

col fatto proprio si sarebbe sottratto all'adempimento

di un obbligo impostogli dalla legge;

Che se il Bolletta non aveva cauzione propria o fi

deiussoria spettava all'esattore far sì che il mugnaio

si fosse posto in regola, e in difetto far chiudere il

molino o provocare la chiusura, a tenore del Reg. 18

luglio 1868 modificato da quello del 18 ottobre 1870, e

dall'avere trascurato in questa parte l'adempimento

dei suoi doveri non può egli trarre buon argomento

a tórre di mezzo la propria responsabilità;

Che per non essere obbligato a rispondere del de

bito del Bolletta avrebbe potuto il Fidelia compiere

gli atti esecutivi contro di esso e provocare la chiu

sura del molino ; e se egli nulla fece deve rispondere

della propria negligenza, e non è attenuata la sua re

sponsabilità dalla asserita persuasione, che pur sarebbe

fallace, che egli per legge non fosse obbligato a cu

rare la riscossione della tassa sulla macinazione dei

cereali ; Che prescindendo dai giudizi più o meno regolar

mente intentati dalla Intendenza delle finanze d'Aquila

avanti a quel Tribunale civile, la competenza della

Corte è chiaramente stabilita così dalla legge della sua

istituzione che da quella sulla amministrazione e con

tabilità dello Stato, la quale sottomette al suo giudizio

i conti di coloro che hanno l'ufficio di riscuotere le

pubbliche entrate, e l'allegata incompetenza si risolve

in una petizione di principio, cioè che egli non fosse

come esattore della fondiaria e delle altre imposte di

rette, tenuto a curare la riscossione di quella sulla

macinazione ; Che per contrario spetta alla magistratura ordinaria

conoscere la sussistenza, la validità e gli effetti della

convenzione, che l'opponente asserisce essere interve

nuta fra l'amministrazione del Comune di Borbona e

lui, per la quale la finanza comunale avrebbe soddi

sfatto alla tassa della macinazione in luogo dei con

tribuenti che ne sarebbero stati esonerati;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI MODENA.

Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani —

Avv. Sala.

Onorari ripetibili — Esito delia causa — Incidenti

con compensazione di spese (Tariffa CÌV., art. 294).

Gli onorari di avvocatura ripetibili contro la parte

rimasta soccombente nella lite devono essere fis

sati, secondo i criteri dell'art. 294 della tariffa, in

quella somma che la parte vincitrice era per ne

cessità di difesa tenuta a versare al proprio av

vocato. (1)

Nel fissare la cifra di tali onorari non può il Con

siglio dell' Ordine aver riguardo all'esito della lite ;

non deve nemmeno avere riguardo all'esito dell'in

cidente risoluto a sfavore della parte che poi riuscì

vittoriosa nel merito. (2)

Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che in un caso, come

questo straordinario, che presentasi al Consiglio del

l'Ordine è necessario richiamare le massime onde è

ispirato l'art. 294 della vigente tariffa, che devesi qui

interpretare ed applicare;

Che detto articolo, parlando di onorari di avvoca

tura ripetibili a carico della parte che fu soccombente

in giudizio, col volere che la tassazione di questi fosse

fatta dall'autorità giudiziaria, previo parere del Con

siglio dell'Ordine, ebbe unicamente di mira che non si

caricassero al succombente onorari esagerati cui il vin

citore avesse voluto sottostare per lusso di difesa o

per ostentazione di maggior sicurezza nell'esito, o forse

anco per aggravio indebito dell'avversario in caso di

vittoria; e intese disporre che gli si imponessero solo

quegli onorari che il vincitore dovette sborsare per

necessaria difesa della causa propria e non per altro

di più; Che quindi sarebbe un errore il fissare come asso

luta la massima che quando si tratta di onorari rifon

dibili, questi debbano sempre essere minori di quelli

che tali non sono e che si debbono ripetere nei rap

porti da avvocato a cliente ; massima che condurrebbe

alla ingiustizia che il vincitore perderebbe sempre una

parte delle spese fatte, mentre la legge ha voluto in

vece che il succombente dovesse sottostare a tutte le

spese cui per le esigenze della causa fu obbligato il

suo avversario;

Che posto un tale principio devesi in questo, come

in tutti gli altri casi, formulare il quesito se la parte

riuscita vittoriosa in causa poteva, senza compromet

tere il proprio interesse, spendere per onorari all'av

vocato meno di quel che chiede in rimborso alla parte

succombente, e che al quesito cosi formulato devesi

rispondere avuto riguardo ai criteri tracciati nell'ar

ticolo 294 della tariffa, alla mercè di questi fissando

le cifre relative; Che altro errore sarebbe il ritenere che nello sta

bilire dette cifre si debba avere riguardo all'esito della

causa, sicché da questo si abbia a farne dipendere il

maggiore od il minore importo, avvegnaché nell'art. 294

succitato non vi ha punto parola, e non poteva esser

vene, di siffatto estremo; essendo stato scritto tale ar

ticolo pel supposto sempre che l'esito della causa fosse

(1-2) V. su questa materia la monografia dell'avv. Carlo Lapegna, Del criterio per discernere l'opera dell'avvocato (Gazz. trib. Napoli,

XXIX, 109). e la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvo

cati di Napoli, 7 marzo 1876, Gambuzzi c. Banca Italo-Germanica (Foro

it., 1876, III, 75). Vedi pure la sentenza della Corte d'appello di Modena, 1° luglio

1879, Bertesi Bonomi c. Sala (Foro it., 1879, I, 1323).

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171 PARTE TERZA 172

felice, e che gli onorari fossero ripetibili a carico della

parte riuscita succombente ; Che pur dandosi il caso, come nelle lunghe e gravi

cause segnatamente avviene, che siano sollevati inci

denti e che siansi questi risoluti a sfavore della parte

riescita poi vittoriosa nel merito, non può nemmeno

per tal caso accettarsi la massima che si abbia ri

guardo all'esito dell' incidente, perchè o l'autorità giu

diziaria nel risolverlo ne pose le spese a carico di chi

fu succombente, e gli onorari dell'avvocato in tal caso

non possono portarsi in parcella a carico della parte

succombente in merito e dovrebbero essere depennati,

o invece furono al merito rimesse le spese, e allora

devono i detti onorari essere tassati assieme a tutti

gli altri colle norme di cui nel citato art. 294, tra le

quali, come si è detto, non figura quella dell'esito della

causa; che anzi, se la sentenza di merito caricò tutte

le spese, comprese quelle riserbate dell'incidente, deve

ritenersi che questo non sia stato che un mezzo di

istruttoria contrastato fra le parti, senza che per

questo la parte vincitrice poi nel merito xlovesse pa

garne anche per poco le spese; Ritenuto che emerge dall'esame degli atti della causa

che da ben 12 anni fu iniziata dal signor avv. Sala la

causa stessa, e che quantunque questa fosse più di fatto

che di diritto, pure men faticoso non ne dovette essere

lo studio per l'avvocato che l'assumeva, occorrendogli di prendere in esame il fascicolo della sistemazione Ci

volari (non meno di un sacco di carte), rilevarne tutti

gli elementi utili alla causa, fare lo spoglio del reso

conto Bertesi, del calcolo Camuri, delle stime degli

stabili, assegnare a ciascuno di essi un reddito netto

in senso di detta stima, tenere calcolo del tempo in

cui durò l'amministrazione Bertesi pei diversi fondi in

numero di oltre a 40, i quali uscivano dalla eredità

Civolari per entrare nel possesso dei creditori asse

gnatari, ma ne uscivano sotto date diverse, di che tutto

era ad aver conto per basare una domanda di id quod

interest; sicché è chiaro che l'avv. Sala deve aver so

stenuto una fatica tediosa ed improba, tanto più «che

a nulla certo poteva servirgli quel preventivo giudizio che l'ufficio dei poveri aveva da tempo introdotto pei Civolari contro i Bertesi, giudizio che poi fu abban

donato, e solo potè riuscire d'aiuto e di facilitazione

all'avv. Sala un lavoro fatto dall'avv. Fontana, ultimo

curatore della sistemazione Civolari, lavoro da lui di

messo agli atti, quando, soddisfatti tutti i creditori,

rinunciava agli eredi del fallito gli ultimi avanzi del

già vistoso patrimonio; Ritenuto che i convenuti Bertesi valorosamente, e

contendendo a palmo a palmo il terreno, si sono sem

pre difesi in questa causa, e che l'avv. Sala dovè in

lunghe e ripetute discussioni e d'incidente e di merito

sostenere le ragioni del Civolari di fronte a valentis

simi avversari, ultimamente di fronte ad avvocati di

grido del foro bolognese; Ritenuto che a dare un'idea delle difficoltà di inda

gini e dello studio che deve essere stato necessario

all'avv. Sala in questo affare può soccorrere il fatto

noto al Consiglio, che la Corte destinò un proprio

membro a redigere la sentenza, e questi, esonerato da

ogni altra incombenza, vi impiegò due mesi, e a detta

sua non meno di otto o dieci ore per giorno;

Ritenuto che l'oggetto della causa era importantis

simo, trattandosi che si chiedeva riparazione da una

sentenza o decreto del consigliere delegato, data giusta

il vecchio metodo, e la dichiarazione di irregolarità

del resoconto Bertesi, e la condanna degli aventi causa

da lui a danni e interessi, quali si chiedevano nella ri

levante somma di ital. lire 212,756 91 coi frutti legali

dal 19 dicembre 1848;

Ritenuto che posto tutto ciò, tenuto pur conto che

la causa fu in massima parte di fatto e che gli fu di

aiuto il lavoro dell'avv. Fontana, tuttavia non molto

si deve difalcare dalle cifre portate nella parcella del

l'avv. Sala, anche perchè trattasi di una causa vera

mente eccezionale, sicché poi in sostanza si deve pure

fissare una cifra d'onorari congrua alle eccezionali fa

tiche da lui sostenute per sì lungo lasso di tempo, con

indomita costanza e con avvedutezza non comune, di

fronte agli ostacoli ed alle potenti difese degli av

versari ; Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consorzio stradale — Assemblea generale — Con

sigli» (l'amministrazione — Attribuzioni — Spese non approvate

— Bfiifiuto sSel Comune (L. Sulle opere

pubb., art. 48 e 50; L. com. e prov., art. 84 e 87).

Le attribuzioni rispettive dell'assemblea generale e

del Consiglio di amministrazione di un Consorzio stra

dale sono n^gli stessi rapporti nei quali si trovano

posti dalla legge i Consigli e le Giunte comunali; e

quindi spetta all'assemblea l'approvazione annuale del

bilancio attivo e passivo, e delle nuove e maggiori

spese che potessero occorrere. (1)

E l'art. 50 della legge sui lavori pubblici, che con

templa il caso in cui l'amministrazione diretta venga assunta dalla Deputazione provinciale, fa espressamente salve le attribuzioni dell'assemblea generale degli in

teressati. (2)

Quindi i Comuni consorziati non sono tenuti ammi

nistrativamente a pagare le maggiori spese che dalla

Deputazione provinciale si fossero incontrate finché le

medesime non siano state approvate dall'assemblea

generale. (3) Però la mancanza di titolo amministrativo contro i

Comuni non pregiudica i diritti, qualunque essi siano, dei terzi contro il Consorzio, come neppure il regresso di questo contro gli amministratori. (4)

(1-4) Il Consiglio osserva: « Che del rimanente, senza le disposizioni contenute nel decreto co

stitutivo del Consorzio, sarebbe bastata la legge (art. 48, legge sulle

opere pubbliche), la quale dispone che le attribuzioni rispettive del l'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione di un Con

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