Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani —Avv. SalaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.169/170-171/172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086531 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
giacché ricevette e firmò quello del 20 aprile 1871 ; ma
prescindendo da ciò, giovi osservare che gli elenchi
furongli regolarmente notificati, e questa notifica equi
valeva nei suoi effetti alla volontaria ricognizione degli
elenchi, altrimenti ne sarebbe avvenuto che l'esattore
col fatto proprio si sarebbe sottratto all'adempimento
di un obbligo impostogli dalla legge;
Che se il Bolletta non aveva cauzione propria o fi
deiussoria spettava all'esattore far sì che il mugnaio
si fosse posto in regola, e in difetto far chiudere il
molino o provocare la chiusura, a tenore del Reg. 18
luglio 1868 modificato da quello del 18 ottobre 1870, e
dall'avere trascurato in questa parte l'adempimento
dei suoi doveri non può egli trarre buon argomento
a tórre di mezzo la propria responsabilità;
Che per non essere obbligato a rispondere del de
bito del Bolletta avrebbe potuto il Fidelia compiere
gli atti esecutivi contro di esso e provocare la chiu
sura del molino ; e se egli nulla fece deve rispondere
della propria negligenza, e non è attenuata la sua re
sponsabilità dalla asserita persuasione, che pur sarebbe
fallace, che egli per legge non fosse obbligato a cu
rare la riscossione della tassa sulla macinazione dei
cereali ; Che prescindendo dai giudizi più o meno regolar
mente intentati dalla Intendenza delle finanze d'Aquila
avanti a quel Tribunale civile, la competenza della
Corte è chiaramente stabilita così dalla legge della sua
istituzione che da quella sulla amministrazione e con
tabilità dello Stato, la quale sottomette al suo giudizio
i conti di coloro che hanno l'ufficio di riscuotere le
pubbliche entrate, e l'allegata incompetenza si risolve
in una petizione di principio, cioè che egli non fosse
come esattore della fondiaria e delle altre imposte di
rette, tenuto a curare la riscossione di quella sulla
macinazione ; Che per contrario spetta alla magistratura ordinaria
conoscere la sussistenza, la validità e gli effetti della
convenzione, che l'opponente asserisce essere interve
nuta fra l'amministrazione del Comune di Borbona e
lui, per la quale la finanza comunale avrebbe soddi
sfatto alla tassa della macinazione in luogo dei con
tribuenti che ne sarebbero stati esonerati;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MODENA.
Udienza 30 aprile 1879, Pres. Triani, Est. Campani —
Avv. Sala.
Onorari ripetibili — Esito delia causa — Incidenti
con compensazione di spese (Tariffa CÌV., art. 294).
Gli onorari di avvocatura ripetibili contro la parte
rimasta soccombente nella lite devono essere fis
sati, secondo i criteri dell'art. 294 della tariffa, in
quella somma che la parte vincitrice era per ne
cessità di difesa tenuta a versare al proprio av
vocato. (1)
Nel fissare la cifra di tali onorari non può il Con
siglio dell' Ordine aver riguardo all'esito della lite ;
non deve nemmeno avere riguardo all'esito dell'in
cidente risoluto a sfavore della parte che poi riuscì
vittoriosa nel merito. (2)
Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che in un caso, come
questo straordinario, che presentasi al Consiglio del
l'Ordine è necessario richiamare le massime onde è
ispirato l'art. 294 della vigente tariffa, che devesi qui
interpretare ed applicare;
Che detto articolo, parlando di onorari di avvoca
tura ripetibili a carico della parte che fu soccombente
in giudizio, col volere che la tassazione di questi fosse
fatta dall'autorità giudiziaria, previo parere del Con
siglio dell'Ordine, ebbe unicamente di mira che non si
caricassero al succombente onorari esagerati cui il vin
citore avesse voluto sottostare per lusso di difesa o
per ostentazione di maggior sicurezza nell'esito, o forse
anco per aggravio indebito dell'avversario in caso di
vittoria; e intese disporre che gli si imponessero solo
quegli onorari che il vincitore dovette sborsare per
necessaria difesa della causa propria e non per altro
di più; Che quindi sarebbe un errore il fissare come asso
luta la massima che quando si tratta di onorari rifon
dibili, questi debbano sempre essere minori di quelli
che tali non sono e che si debbono ripetere nei rap
porti da avvocato a cliente ; massima che condurrebbe
alla ingiustizia che il vincitore perderebbe sempre una
parte delle spese fatte, mentre la legge ha voluto in
vece che il succombente dovesse sottostare a tutte le
spese cui per le esigenze della causa fu obbligato il
suo avversario;
Che posto un tale principio devesi in questo, come
in tutti gli altri casi, formulare il quesito se la parte
riuscita vittoriosa in causa poteva, senza compromet
tere il proprio interesse, spendere per onorari all'av
vocato meno di quel che chiede in rimborso alla parte
succombente, e che al quesito cosi formulato devesi
rispondere avuto riguardo ai criteri tracciati nell'ar
ticolo 294 della tariffa, alla mercè di questi fissando
le cifre relative; Che altro errore sarebbe il ritenere che nello sta
bilire dette cifre si debba avere riguardo all'esito della
causa, sicché da questo si abbia a farne dipendere il
maggiore od il minore importo, avvegnaché nell'art. 294
succitato non vi ha punto parola, e non poteva esser
vene, di siffatto estremo; essendo stato scritto tale ar
ticolo pel supposto sempre che l'esito della causa fosse
(1-2) V. su questa materia la monografia dell'avv. Carlo Lapegna, Del criterio per discernere l'opera dell'avvocato (Gazz. trib. Napoli,
XXIX, 109). e la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvo
cati di Napoli, 7 marzo 1876, Gambuzzi c. Banca Italo-Germanica (Foro
it., 1876, III, 75). Vedi pure la sentenza della Corte d'appello di Modena, 1° luglio
1879, Bertesi Bonomi c. Sala (Foro it., 1879, I, 1323).
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171 PARTE TERZA 172
felice, e che gli onorari fossero ripetibili a carico della
parte riuscita succombente ; Che pur dandosi il caso, come nelle lunghe e gravi
cause segnatamente avviene, che siano sollevati inci
denti e che siansi questi risoluti a sfavore della parte
riescita poi vittoriosa nel merito, non può nemmeno
per tal caso accettarsi la massima che si abbia ri
guardo all'esito dell' incidente, perchè o l'autorità giu
diziaria nel risolverlo ne pose le spese a carico di chi
fu succombente, e gli onorari dell'avvocato in tal caso
non possono portarsi in parcella a carico della parte
succombente in merito e dovrebbero essere depennati,
o invece furono al merito rimesse le spese, e allora
devono i detti onorari essere tassati assieme a tutti
gli altri colle norme di cui nel citato art. 294, tra le
quali, come si è detto, non figura quella dell'esito della
causa; che anzi, se la sentenza di merito caricò tutte
le spese, comprese quelle riserbate dell'incidente, deve
ritenersi che questo non sia stato che un mezzo di
istruttoria contrastato fra le parti, senza che per
questo la parte vincitrice poi nel merito xlovesse pa
garne anche per poco le spese; Ritenuto che emerge dall'esame degli atti della causa
che da ben 12 anni fu iniziata dal signor avv. Sala la
causa stessa, e che quantunque questa fosse più di fatto
che di diritto, pure men faticoso non ne dovette essere
lo studio per l'avvocato che l'assumeva, occorrendogli di prendere in esame il fascicolo della sistemazione Ci
volari (non meno di un sacco di carte), rilevarne tutti
gli elementi utili alla causa, fare lo spoglio del reso
conto Bertesi, del calcolo Camuri, delle stime degli
stabili, assegnare a ciascuno di essi un reddito netto
in senso di detta stima, tenere calcolo del tempo in
cui durò l'amministrazione Bertesi pei diversi fondi in
numero di oltre a 40, i quali uscivano dalla eredità
Civolari per entrare nel possesso dei creditori asse
gnatari, ma ne uscivano sotto date diverse, di che tutto
era ad aver conto per basare una domanda di id quod
interest; sicché è chiaro che l'avv. Sala deve aver so
stenuto una fatica tediosa ed improba, tanto più «che
a nulla certo poteva servirgli quel preventivo giudizio che l'ufficio dei poveri aveva da tempo introdotto pei Civolari contro i Bertesi, giudizio che poi fu abban
donato, e solo potè riuscire d'aiuto e di facilitazione
all'avv. Sala un lavoro fatto dall'avv. Fontana, ultimo
curatore della sistemazione Civolari, lavoro da lui di
messo agli atti, quando, soddisfatti tutti i creditori,
rinunciava agli eredi del fallito gli ultimi avanzi del
già vistoso patrimonio; Ritenuto che i convenuti Bertesi valorosamente, e
contendendo a palmo a palmo il terreno, si sono sem
pre difesi in questa causa, e che l'avv. Sala dovè in
lunghe e ripetute discussioni e d'incidente e di merito
sostenere le ragioni del Civolari di fronte a valentis
simi avversari, ultimamente di fronte ad avvocati di
grido del foro bolognese; Ritenuto che a dare un'idea delle difficoltà di inda
gini e dello studio che deve essere stato necessario
all'avv. Sala in questo affare può soccorrere il fatto
noto al Consiglio, che la Corte destinò un proprio
membro a redigere la sentenza, e questi, esonerato da
ogni altra incombenza, vi impiegò due mesi, e a detta
sua non meno di otto o dieci ore per giorno;
Ritenuto che l'oggetto della causa era importantis
simo, trattandosi che si chiedeva riparazione da una
sentenza o decreto del consigliere delegato, data giusta
il vecchio metodo, e la dichiarazione di irregolarità
del resoconto Bertesi, e la condanna degli aventi causa
da lui a danni e interessi, quali si chiedevano nella ri
levante somma di ital. lire 212,756 91 coi frutti legali
dal 19 dicembre 1848;
Ritenuto che posto tutto ciò, tenuto pur conto che
la causa fu in massima parte di fatto e che gli fu di
aiuto il lavoro dell'avv. Fontana, tuttavia non molto
si deve difalcare dalle cifre portate nella parcella del
l'avv. Sala, anche perchè trattasi di una causa vera
mente eccezionale, sicché poi in sostanza si deve pure
fissare una cifra d'onorari congrua alle eccezionali fa
tiche da lui sostenute per sì lungo lasso di tempo, con
indomita costanza e con avvedutezza non comune, di
fronte agli ostacoli ed alle potenti difese degli av
versari ; Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Consorzio stradale — Assemblea generale — Con
sigli» (l'amministrazione — Attribuzioni — Spese non approvate
— Bfiifiuto sSel Comune (L. Sulle opere
pubb., art. 48 e 50; L. com. e prov., art. 84 e 87).
Le attribuzioni rispettive dell'assemblea generale e
del Consiglio di amministrazione di un Consorzio stra
dale sono n^gli stessi rapporti nei quali si trovano
posti dalla legge i Consigli e le Giunte comunali; e
quindi spetta all'assemblea l'approvazione annuale del
bilancio attivo e passivo, e delle nuove e maggiori
spese che potessero occorrere. (1)
E l'art. 50 della legge sui lavori pubblici, che con
templa il caso in cui l'amministrazione diretta venga assunta dalla Deputazione provinciale, fa espressamente salve le attribuzioni dell'assemblea generale degli in
teressati. (2)
Quindi i Comuni consorziati non sono tenuti ammi
nistrativamente a pagare le maggiori spese che dalla
Deputazione provinciale si fossero incontrate finché le
medesime non siano state approvate dall'assemblea
generale. (3) Però la mancanza di titolo amministrativo contro i
Comuni non pregiudica i diritti, qualunque essi siano, dei terzi contro il Consorzio, come neppure il regresso di questo contro gli amministratori. (4)
(1-4) Il Consiglio osserva: « Che del rimanente, senza le disposizioni contenute nel decreto co
stitutivo del Consorzio, sarebbe bastata la legge (art. 48, legge sulle
opere pubbliche), la quale dispone che le attribuzioni rispettive del l'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione di un Con
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