Udienza 31 marzo 1876, Pres. Duchoqué P. P., Est. Sacchi —Ric. Tolomei NapoleoneSource: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp.175/176-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23082908 .
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175 PARTE TERZA 176
tanto è che all'udienza il Martini medesimo, in persona
del suo rappresentante, dichiarò che egli non preten
deva aggio veruno per detto prestito ;
Che se per avventura la suddetta differenza nell'ag
gio proviene anche da altre entrate comunali, a ciò ha
provvisto il Consiglio di prefettura facendo salvi al Martini i suoi diritti, su di che non vi ha appello ;
Che ciò stante non hanno fondamento i gravami pro
posti dal ricorrente.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 6 giugno 1876, Pres. Ducuioquè
P. P., Est. Gobbi, P. M. Saponieri P. G. — De Lieto
Antonio (Avv. Nocito) e. De Lieto Giov. Batt. (Avv. Battazzi) e. Cavassa vedova De Lieto.
Sentenza — Notificazione — Domicilo — Parte — Fami
gliare — Guardaportone (Cod. proc. civ., art. 139, 145.)
Per notificarsi una decisione non si può far capo a per
sona famigliare se non dopo avere esaurite infruttuo
samente le ricerche della parte.
E perciò non soddisfa al voto della legge, ed importa nullità, la dichiarazione della relata di usciere, che
una decisione fu notificata « al domicilio e consegnata in mano di persona famigliare » senza altra aggiunta al riguardo.
Persona famigliare nel senso dell'articolo 139, del Cod. di proc. civ., non si può intendere il guardaportone.
La Corte, ecc. — Ritenuto che gli atti convenuti, tut
toché regolarmente citati coll'atto dell'usciere Raffaello
Dodaro, 13 maggio 1876, registrato in Reggio lo stesso
giorno con lire 38 40 a debito, non sono comparsi;
Considerando che all'oggetto di poter riconoscere che
se fossero ancora ammissibili le opposizioni del conta
bile Antonio De Lieto contro le decisioni di questa
Corte del 19 luglio 1870, 4 maggio 1871 e 8 agosto 1872,
e la discussione che da lui vorrebbe farsi dai conti degli
esercizi 1860, 1863 e 1864 giudicati con quelle deci
sioni, questa Corte con altra sua decisione del 13 gen
naio 1874 ordinò la produzione in causa delle stesse de
cisioni e delle relative relazioni di notificazioni delle medesime ;
Che essendosi a cura del signor procuratore generale
presentate in causa tali decisioni ed atti di notificazione
di queste, aventi le date 20 dicembre 1870, 2 marzo e
1° maggio 1873 (tutti registrati a debito in Reggio) ri sulta che ciscuna di esse Decisioni fu notificata all'An
tonio De Lieto in Reggio al di lui domicilio, e conse
gnato in mano di persona sua famigliare senz'altra ag
giunta ;
Considerando che una sì generica designazione dalla
quale non può rimanere accertato che l'usciere abbia
cercata la i>ersona da notificarsi alla sua residenza, o
al domicilio, o alla dimora prima di consegnare la copia
a persona famigliare non soddisfa al voto della legge ed
alle rigorose prescrizioni dell'articolo 139 del Codice di
procedura civile, secondo le quali devono essere fatte le
decisioni e notificazioni anche per la Corte dei conti, come rilevasi dagli articoli 37 della legge 14 agosto 1862 (800), e 35 del relativo regolamento 5 ottobre
1862 (884) senza clie possa dirsi che il cenno fatto nel
l'articolo 41 di detta legge, di notificazione in persona o al domicilio abbia potuto indurre una facoltà di pre
scindere da quelle rigorose prescrizioni.
Che perciò senza volere indagare se giusta l'accennato
articolo 139, si debba dall'usciere indicare per nome la
persona famigliare cui consegna la copia, e se l'ommis
sione del nome ne porti la nullità ai termini dell'arti
colo 145, non si può avere da quelle relazioni una pre
sunzione abbastanza fondata; quale la vuole la legge,
che quelle decisioni siano veramente pervenute alle
mani dell'Antonio De Lieto onde fargli da quel giorno
decorrere il termine alla opposizione, tanto più dacché
comunque non siano legalmente attendibili preposteri
atti degli uscieri per aggiungere o togliere efficacia giu
ridica ai loro verbali, risulterebbe però dai certificati
rilasciati molto dopo dai medesimi l'erroneo senso da
essi dato alla espressione persona famigliare, confon
dendola essi col guardaportone della casa, al quale però
secondo il citato articolo 139 non si può far capo se non
dopo esaurite e mancate le altre ricerche ;
Che tanto più deve indursi questa Corte a ritenere
per invalide le suddette notificazioni, ed a ritenere
sempre aperta la via all'opposizione, in quanto che
trattandosi la causa anche contro i cauzionanti del De
Lieto Antonio di uno dei quali è questo anche coerede,
nè essendo, a tali cauzionanti, state quelle decisioni
notificate, l'opposizione di questi non potrebbe incon
trare ostacolo veruno ;
Considerando che essendo nulle quelle notificazioni,
egli è ovvio che esse debbano essere regolarmente rin
novate prima che si possa scendere alla discussione del
merito e della sussistenza delle ragioni, che tanto dal
contabile quanto dagli eredi del cauzionante Casimiro
De Lieto sin d'ora si oppongono alla sussistenza del ere
dito preteso dall'amministrazione, e sul modo col quale
procedere si debba alla discussione della sua conta
bilità. Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI
Udienza 31 marzo 1876, Pres. Duchoqué P. P., Est.
Sacchi — Ric. Tolomei Napoleone.
Pensioni — ex-Ducato di lincea — Cursori — Emolu
menti antichi — Ultimo triennio — Leggi nuove
(Regol. 22 sett. 1849, D. 28 maggio 1851 e D..14 aprile 1852).
Il testo dell'articolo 6 del decreto granducale toscano
23 maggio 1851, messo in armonia coi precedenti, esclude che sull'emolumento dei cursori, i quali pre
starono servizio sotto V antico Governo Lucchese,
debba praticarsi la riduzione di cui all'art. 3.
Eglino hanno il diritto eli farsi liquidare la pensione in base al Regol. tose. 22 settembre 1849, modif. dal l'art. 1 del Sovr. decr. 14 aprile 1852, non già sul
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 178
V ammontare degli emolumenti goduti nélV ultimo
triennio di servizio, ma su quelli di antico ordina mento lucchese.
La Corte, ecc. — Considerato che al ricorrente fu
applicato il regolamento toscano 22 novembre 1849 ;
Che a termini dell'articolo 8 di questo regolamento
per quegli impiegati nei quali le partecipazioni o emo
lumenti inerenti all'esercizio dell'impiego costituiscono
la totalità o parte principale dello stipendio, doveva
determinarsi una volta per sempre con regio decreto il
quantitativo da tenersi a calcolo per la liquidazione
della pensione;
Che questo provvedimento fu preso col decreto so
vrano 28 maggio 1851;
Che nel primo articolo di questo decreto fu stabilita
la somma complessiva dello stipendio fisso ed emolu
menti da tenersi in calcolo per la liquidazione dei co
pisti a partecipazione nei tribunali ;
Che all'articolo 2 fu determinata la somma degli emo
lumenti dei commessi nei tribunali di prima istanza ;
Che all'articolo 3 si dichiarò che per determinare la
somma complessiva dello stipendio fisso e degli emolu
menti da tenersi in calcolo nella liquidazione delle pen
sioni dei cursori delle preture e dei cursori custodi di
carceri, si doveva cercare l'ammontare dello stipendio
ed emolumenti goduti nell'ultimo triennio ossia il coa
cervato dello stipendio e degli emolumenti del triennio
stesso, ed ottenuto questo coacervato venire la somma
ridotta entro certi limiti determinata dallo stesso de
creto. E sulla base di questa somma ridotta doveva
commisurarsi la pensione ;
Che a questi principii generali si fece una prima ec
cezione coll'articolo 5 a favore di quei cursori che aves
sero dianzi coperto un impiego a stipendio fisso supe
riore all'ammontare del coacervato. E a questi fu la
sciato il diritto di farsi liquidare la pensione sulla cifra
dell'antico loro stipendio, a meno che il passaggio nella
classe dei cursori non fosse stato ordinato come degra
dazione per mancanze commesse ;
Che col successivo articolo 6, ai cursori senza distin
zione, del già decreto di Lucca, fu ugualmente conferito
il diritto a farsi liquidare la loro pensione sull'ammon
tare dei loro emolumenti dei quali godevano prima che
fossero attivati in Lucca gli ordini giudiziari del gran decreto e che fossero stati riconosciuti dal cessato uffi
cio di sindacato ; Considerato che il Tolomei produsse la prova dell'as
segnamento determinato dal cessato ufficio di sindacato
in lire 1639 ; Che la sola questione a risolversi nel presente giudi
zio era di vedere se l'emolumento suddetto agli effetti
della liquidazione della pensione del Tolomei dovesse
venire ridotta a norma dell'articolo 3 del decreto 28
maggio 1851, come fece la sezione 2", ovvero dovesse la
pensione commisurarsi sulla integrale somma di lire
1639, giusta l'istanza fattane dalla parte;
Considerato che il testo letterale dell'articolo 6 del
citato decreto, messo in armonia coi precedenti, esclude
fino all'evidenza che sull'emolumento di lire 1639, do
vesse praticarsi la riduzione di cui all'articolo 3 ;
Che l'articolo 3° fissava un principio di regola gene rale per tutti i cursori di pretura, e negli articoli 5 e 6
si stabiliva una vera eccezione a favore dei cursori delle
preture che avessero dianzi ricoperto un impiego avente
stipendio fisso, e nell'articolo 6 una eccezione singola rissima per i cursori in genere del già ducato di Lucca ;
Che evidentemente con questi due ultimi articoli si
volle rispettare idiritti quesiti, conservando un articolo
di opzione ai cursori in essi articoli contemplati ;
Che d'altronde queste disposizioni eccezionali non de
vono recare meraviglia perchè si vedono stabilite in
quasi tutte le leggi sulle pensioni, e quando si volessero
esaminare gli atti del Governo granducale toscano al
tempo dell'annessione di Lucca sarà agevole riconoscere
che i novelli sudditi lucchesi furono dal Governo gran
ducale molto largamente trattati nella materia delle
pensioni, e riuscirà manifesto che il privilegio accor
dato ai cursori lucchesi all'articolo 6, si collega a tutto
il sistema osservato dalla Toscana a favore dei vecchi
impiegati della provincia lucchese ;
Considerato che mentre l'articolo 6 contiene indub
biamente una eccezione di favore pei cursori lucchesi è
strano pretendere che debbasi applicare ai medesimi il
disposto dell'articolo 3 distruggendo per tal modo nel
l'applicazione delle regole generali il beneficio concesso
colla eccezione, mentre è evidente che lo scopo dell'ec
cezione è quello di togliere o le cose o le persone eccet
tuate dal dominio delle regole generali; Che così stando le cose gli emolumenti da prendersi
per base di liquidazione della pensione del Tolomei sono
quelle che gli furono fissate dal cessato ufficio del sin
dacato di Lucca nella somma di lire 1639 senza detra
zione di sorta;
Che però la liquidazione della pensione deve eseguirsi in virtù del regolamento 22 novembre 1849 colle modi
ficazioni introdotte dall'articolo 1 del sovrano decreto
14 aprile 1852.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 10 marzo 1876, Pres. Caccia
P., Est. Gobbi — Eie. P. Ministero e. Ida Greca
Del Carretto (Avv. G. Borghi).
Pensioni — Matrimonio all'estero — Trascrizione nel
regno — Effetti civili — leggi abrogate — Corte «lei
conti — Titoli — Diritti — Competenza — Spese —
Compensazione — Interessi — Danni (LL. CC. delle
Due Sicilie, art. 180 — Cod. civ. it., art. 367).
Rispetto al matrimonio contratto da un cittadino all'e
stero, il difetto di trascrizione dell'atto relativo nei tre mesi al ritorno nel regno, non importa la priva
zione degli effetti civili del matrimonio stesso, nè altra sanzione tranne quella di una semplice pena pecu
niaria.
Comunque vogliansi irrferpretare le disposizioni delle
leggi mteriori, le quali stabilivano il suddetto obbligo
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