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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Udienza 31 marzo 1876, Pres. Duchoqué P. P., Est....

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Udienza 31 marzo 1876, Pres. Duchoqué P. P., Est. Sacchi —Ric. Tolomei Napoleone Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp. 175/176-177/178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23082908 . Accessed: 17/06/2014 20:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.108 on Tue, 17 Jun 2014 20:52:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 31 marzo 1876, Pres. Duchoqué P. P., Est. Sacchi —Ric. Tolomei NapoleoneSource: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp.175/176-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23082908 .

Accessed: 17/06/2014 20:52

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175 PARTE TERZA 176

tanto è che all'udienza il Martini medesimo, in persona

del suo rappresentante, dichiarò che egli non preten

deva aggio veruno per detto prestito ;

Che se per avventura la suddetta differenza nell'ag

gio proviene anche da altre entrate comunali, a ciò ha

provvisto il Consiglio di prefettura facendo salvi al Martini i suoi diritti, su di che non vi ha appello ;

Che ciò stante non hanno fondamento i gravami pro

posti dal ricorrente.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 6 giugno 1876, Pres. Ducuioquè

P. P., Est. Gobbi, P. M. Saponieri P. G. — De Lieto

Antonio (Avv. Nocito) e. De Lieto Giov. Batt. (Avv. Battazzi) e. Cavassa vedova De Lieto.

Sentenza — Notificazione — Domicilo — Parte — Fami

gliare — Guardaportone (Cod. proc. civ., art. 139, 145.)

Per notificarsi una decisione non si può far capo a per

sona famigliare se non dopo avere esaurite infruttuo

samente le ricerche della parte.

E perciò non soddisfa al voto della legge, ed importa nullità, la dichiarazione della relata di usciere, che

una decisione fu notificata « al domicilio e consegnata in mano di persona famigliare » senza altra aggiunta al riguardo.

Persona famigliare nel senso dell'articolo 139, del Cod. di proc. civ., non si può intendere il guardaportone.

La Corte, ecc. — Ritenuto che gli atti convenuti, tut

toché regolarmente citati coll'atto dell'usciere Raffaello

Dodaro, 13 maggio 1876, registrato in Reggio lo stesso

giorno con lire 38 40 a debito, non sono comparsi;

Considerando che all'oggetto di poter riconoscere che

se fossero ancora ammissibili le opposizioni del conta

bile Antonio De Lieto contro le decisioni di questa

Corte del 19 luglio 1870, 4 maggio 1871 e 8 agosto 1872,

e la discussione che da lui vorrebbe farsi dai conti degli

esercizi 1860, 1863 e 1864 giudicati con quelle deci

sioni, questa Corte con altra sua decisione del 13 gen

naio 1874 ordinò la produzione in causa delle stesse de

cisioni e delle relative relazioni di notificazioni delle medesime ;

Che essendosi a cura del signor procuratore generale

presentate in causa tali decisioni ed atti di notificazione

di queste, aventi le date 20 dicembre 1870, 2 marzo e

1° maggio 1873 (tutti registrati a debito in Reggio) ri sulta che ciscuna di esse Decisioni fu notificata all'An

tonio De Lieto in Reggio al di lui domicilio, e conse

gnato in mano di persona sua famigliare senz'altra ag

giunta ;

Considerando che una sì generica designazione dalla

quale non può rimanere accertato che l'usciere abbia

cercata la i>ersona da notificarsi alla sua residenza, o

al domicilio, o alla dimora prima di consegnare la copia

a persona famigliare non soddisfa al voto della legge ed

alle rigorose prescrizioni dell'articolo 139 del Codice di

procedura civile, secondo le quali devono essere fatte le

decisioni e notificazioni anche per la Corte dei conti, come rilevasi dagli articoli 37 della legge 14 agosto 1862 (800), e 35 del relativo regolamento 5 ottobre

1862 (884) senza clie possa dirsi che il cenno fatto nel

l'articolo 41 di detta legge, di notificazione in persona o al domicilio abbia potuto indurre una facoltà di pre

scindere da quelle rigorose prescrizioni.

Che perciò senza volere indagare se giusta l'accennato

articolo 139, si debba dall'usciere indicare per nome la

persona famigliare cui consegna la copia, e se l'ommis

sione del nome ne porti la nullità ai termini dell'arti

colo 145, non si può avere da quelle relazioni una pre

sunzione abbastanza fondata; quale la vuole la legge,

che quelle decisioni siano veramente pervenute alle

mani dell'Antonio De Lieto onde fargli da quel giorno

decorrere il termine alla opposizione, tanto più dacché

comunque non siano legalmente attendibili preposteri

atti degli uscieri per aggiungere o togliere efficacia giu

ridica ai loro verbali, risulterebbe però dai certificati

rilasciati molto dopo dai medesimi l'erroneo senso da

essi dato alla espressione persona famigliare, confon

dendola essi col guardaportone della casa, al quale però

secondo il citato articolo 139 non si può far capo se non

dopo esaurite e mancate le altre ricerche ;

Che tanto più deve indursi questa Corte a ritenere

per invalide le suddette notificazioni, ed a ritenere

sempre aperta la via all'opposizione, in quanto che

trattandosi la causa anche contro i cauzionanti del De

Lieto Antonio di uno dei quali è questo anche coerede,

nè essendo, a tali cauzionanti, state quelle decisioni

notificate, l'opposizione di questi non potrebbe incon

trare ostacolo veruno ;

Considerando che essendo nulle quelle notificazioni,

egli è ovvio che esse debbano essere regolarmente rin

novate prima che si possa scendere alla discussione del

merito e della sussistenza delle ragioni, che tanto dal

contabile quanto dagli eredi del cauzionante Casimiro

De Lieto sin d'ora si oppongono alla sussistenza del ere

dito preteso dall'amministrazione, e sul modo col quale

procedere si debba alla discussione della sua conta

bilità. Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI

Udienza 31 marzo 1876, Pres. Duchoqué P. P., Est.

Sacchi — Ric. Tolomei Napoleone.

Pensioni — ex-Ducato di lincea — Cursori — Emolu

menti antichi — Ultimo triennio — Leggi nuove

(Regol. 22 sett. 1849, D. 28 maggio 1851 e D..14 aprile 1852).

Il testo dell'articolo 6 del decreto granducale toscano

23 maggio 1851, messo in armonia coi precedenti, esclude che sull'emolumento dei cursori, i quali pre

starono servizio sotto V antico Governo Lucchese,

debba praticarsi la riduzione di cui all'art. 3.

Eglino hanno il diritto eli farsi liquidare la pensione in base al Regol. tose. 22 settembre 1849, modif. dal l'art. 1 del Sovr. decr. 14 aprile 1852, non già sul

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 178

V ammontare degli emolumenti goduti nélV ultimo

triennio di servizio, ma su quelli di antico ordina mento lucchese.

La Corte, ecc. — Considerato che al ricorrente fu

applicato il regolamento toscano 22 novembre 1849 ;

Che a termini dell'articolo 8 di questo regolamento

per quegli impiegati nei quali le partecipazioni o emo

lumenti inerenti all'esercizio dell'impiego costituiscono

la totalità o parte principale dello stipendio, doveva

determinarsi una volta per sempre con regio decreto il

quantitativo da tenersi a calcolo per la liquidazione

della pensione;

Che questo provvedimento fu preso col decreto so

vrano 28 maggio 1851;

Che nel primo articolo di questo decreto fu stabilita

la somma complessiva dello stipendio fisso ed emolu

menti da tenersi in calcolo per la liquidazione dei co

pisti a partecipazione nei tribunali ;

Che all'articolo 2 fu determinata la somma degli emo

lumenti dei commessi nei tribunali di prima istanza ;

Che all'articolo 3 si dichiarò che per determinare la

somma complessiva dello stipendio fisso e degli emolu

menti da tenersi in calcolo nella liquidazione delle pen

sioni dei cursori delle preture e dei cursori custodi di

carceri, si doveva cercare l'ammontare dello stipendio

ed emolumenti goduti nell'ultimo triennio ossia il coa

cervato dello stipendio e degli emolumenti del triennio

stesso, ed ottenuto questo coacervato venire la somma

ridotta entro certi limiti determinata dallo stesso de

creto. E sulla base di questa somma ridotta doveva

commisurarsi la pensione ;

Che a questi principii generali si fece una prima ec

cezione coll'articolo 5 a favore di quei cursori che aves

sero dianzi coperto un impiego a stipendio fisso supe

riore all'ammontare del coacervato. E a questi fu la

sciato il diritto di farsi liquidare la pensione sulla cifra

dell'antico loro stipendio, a meno che il passaggio nella

classe dei cursori non fosse stato ordinato come degra

dazione per mancanze commesse ;

Che col successivo articolo 6, ai cursori senza distin

zione, del già decreto di Lucca, fu ugualmente conferito

il diritto a farsi liquidare la loro pensione sull'ammon

tare dei loro emolumenti dei quali godevano prima che

fossero attivati in Lucca gli ordini giudiziari del gran decreto e che fossero stati riconosciuti dal cessato uffi

cio di sindacato ; Considerato che il Tolomei produsse la prova dell'as

segnamento determinato dal cessato ufficio di sindacato

in lire 1639 ; Che la sola questione a risolversi nel presente giudi

zio era di vedere se l'emolumento suddetto agli effetti

della liquidazione della pensione del Tolomei dovesse

venire ridotta a norma dell'articolo 3 del decreto 28

maggio 1851, come fece la sezione 2", ovvero dovesse la

pensione commisurarsi sulla integrale somma di lire

1639, giusta l'istanza fattane dalla parte;

Considerato che il testo letterale dell'articolo 6 del

citato decreto, messo in armonia coi precedenti, esclude

fino all'evidenza che sull'emolumento di lire 1639, do

vesse praticarsi la riduzione di cui all'articolo 3 ;

Che l'articolo 3° fissava un principio di regola gene rale per tutti i cursori di pretura, e negli articoli 5 e 6

si stabiliva una vera eccezione a favore dei cursori delle

preture che avessero dianzi ricoperto un impiego avente

stipendio fisso, e nell'articolo 6 una eccezione singola rissima per i cursori in genere del già ducato di Lucca ;

Che evidentemente con questi due ultimi articoli si

volle rispettare idiritti quesiti, conservando un articolo

di opzione ai cursori in essi articoli contemplati ;

Che d'altronde queste disposizioni eccezionali non de

vono recare meraviglia perchè si vedono stabilite in

quasi tutte le leggi sulle pensioni, e quando si volessero

esaminare gli atti del Governo granducale toscano al

tempo dell'annessione di Lucca sarà agevole riconoscere

che i novelli sudditi lucchesi furono dal Governo gran

ducale molto largamente trattati nella materia delle

pensioni, e riuscirà manifesto che il privilegio accor

dato ai cursori lucchesi all'articolo 6, si collega a tutto

il sistema osservato dalla Toscana a favore dei vecchi

impiegati della provincia lucchese ;

Considerato che mentre l'articolo 6 contiene indub

biamente una eccezione di favore pei cursori lucchesi è

strano pretendere che debbasi applicare ai medesimi il

disposto dell'articolo 3 distruggendo per tal modo nel

l'applicazione delle regole generali il beneficio concesso

colla eccezione, mentre è evidente che lo scopo dell'ec

cezione è quello di togliere o le cose o le persone eccet

tuate dal dominio delle regole generali; Che così stando le cose gli emolumenti da prendersi

per base di liquidazione della pensione del Tolomei sono

quelle che gli furono fissate dal cessato ufficio del sin

dacato di Lucca nella somma di lire 1639 senza detra

zione di sorta;

Che però la liquidazione della pensione deve eseguirsi in virtù del regolamento 22 novembre 1849 colle modi

ficazioni introdotte dall'articolo 1 del sovrano decreto

14 aprile 1852.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 10 marzo 1876, Pres. Caccia

P., Est. Gobbi — Eie. P. Ministero e. Ida Greca

Del Carretto (Avv. G. Borghi).

Pensioni — Matrimonio all'estero — Trascrizione nel

regno — Effetti civili — leggi abrogate — Corte «lei

conti — Titoli — Diritti — Competenza — Spese —

Compensazione — Interessi — Danni (LL. CC. delle

Due Sicilie, art. 180 — Cod. civ. it., art. 367).

Rispetto al matrimonio contratto da un cittadino all'e

stero, il difetto di trascrizione dell'atto relativo nei tre mesi al ritorno nel regno, non importa la priva

zione degli effetti civili del matrimonio stesso, nè altra sanzione tranne quella di una semplice pena pecu

niaria.

Comunque vogliansi irrferpretare le disposizioni delle

leggi mteriori, le quali stabilivano il suddetto obbligo

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