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PATRIMONIA Gli Atti del Convegno - GolfPeople · vivace e costruttivo il dibattito circa le...

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Gli Atti del Convegno PATRIMONIA SUMMIT 2014 SUNT SERVANDA Milano 19/11/2014 ©
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Gli Att i de l Convegno

PATRIMONIAS U M M I T 2 0 1 4SUNT SERVANDA

PATRIMONIASUMMIT 2014SUNT SERVANDA

Milano 19/11/2014

©

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PATRIMONIA SUMMIT 2014PREFAZIONE

© 2015 ForFinance srl

P.Iva 0336 8810 127

^ĞĚĞKƉĞƌĂƟǀĂĞ>ĞŐĂůĞVia N. A. Porpora 14ϮϬϭϯϭDŝůĂŶŽ;D/Ϳ

webǁǁǁĨŽƌĮŶĂŶĐĞŝƚĞŵĂŝůŝŶĨŽΛĨŽƌĮŶĂŶĐĞŝƚǁǁǁĨŽƌĮŶĂŶĐĞƐƚŽƌĞŝƚƚĞůĞĨŽŶŽϬϮϴϯϰϭϴϳϮϯ

L’EDITORIA SPECIALIZZATA DI FORFINANCE s.r.l.

GRAFICA, IMPAGINAZIONE:

ůďĞƌƚŽDĂdžŝĂ:ŽŚŶDŝĐŚĂĞůsŝŶĐĞŶƚ^ĂŶ:ƵĂŶ

A CURA DI:

sĂůĞŶƟŶĂWŝŐŶĂƚĂƌŽ

Immagine di copertina: Marc Chagall - The Holy Coachman, 1912

1° edizioneFinito di stampare nel mese di Febbraio 2015

presso PressUp S.r.l.

PRESENTAZIONE

Il Convegno Patrimonia Summit 2014 organizzato da ForFinance il

19 novembre 2014, è stata la risposta alle pressanti domande che il

mondo degli operatori finanziari ed assicurativi richiedeva da tempo.

Parlare di patrimoni e formulare delle strategie di pianificazione patri-

moniale al proprio cliente, anche fidelizzato, non è affatto semplice.

Si è trattato di un evento in cui, il concorso di più categorie professio-

UHSPWYVTV[VYPÄUHUaPHYPH]]VJH[PJVTTLYJPHSPZ[PLJVUZ\SLU[POHYLZVvivace e costruttivo il dibattito circa le strategie, tecniche di protezione

del patrimonio e passaggio generazionale della ricchezza.

La compresenza di teoria e pratica, di relazioni con taglio normativo e

interventi più concreti, hanno reso questo evento, riconosciuto anche

da EFPA Italia, unico nel suo genere.

Oltre ad un’analisi dettagliata dei singoli strumenti di pianificazione

offerti dalla legislazione, sono stati affrontati gli aspetti fiscali non

meno importanti sia per il cliente che per il professionista.

7HY[PJVSHYL H[[LUaPVUL u Z[H[H HUJOL YP]VS[H HSSL \S[PTL TVKPÄJOL PUcampo normativo, grazie a interventi sulla MiFID2 e la voluntary disclo-

sure il cui impatto sugli scenari futuri è oggetto di numerosi convegni.

La presente opera ha la finalità di racchiudere in un unico scritto i

preziosi contributi offerti da dieci relatori, tra i massimi esperti in ma-

teria.

Essa è rivolta, non solo ai promotori finanziari ma anche a categorie

professionali quali avvocati, commercialisti e notai che quotidiana-

mente si confrontano con la tematica oggetto del convegno.

La finalità è quella di sviluppare uno scenario interdisciplinare, grazie

al quale ogni attore può offrire il proprio contributo tecnico.

Questa pubblicazione, lungi dal sostituire la partecipazione attiva al

Convegno, può costituire tuttavia un valido strumento di studio e for-

mazione per i professionisti del settore.

Valentina Pignataro

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PATRIMONIA SUMMIT 2014INDICE

IndiceIL TRUST COME STRUMENTO PER LA PROTEZIONE E LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALEA cura di avv. Stefano Loconte.................................................................. 7

PRIMO INTERVENTO

MiFID 2 E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIAA cura di avv. Giuseppe Guglielmo Santorsola............................................21

SECONDO INTERVENTO

WEALTH PLANNING DI AZIMUT COME RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI PASSAGGIO GENERAZIONALE DEI NOSTRI CLIENTIA cura di dr. Guido Feller...........................................................................33

TERZO INTERVENTO

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀDELLE POLIZZE VITAA cura di avv. Luca Zitiello......................................................................... 43

QUARTO INTERVENTO

VOLUNTARY DISCLOSURE: COS’È E COME FUNZIONAIL RUOLO DEL PROFESSIONISTA, DELLA BANCA E DELLA FIDUCIARIAA cura di avv. Fabrizio Vedana.................................................................. 51

QUINTO INTERVENTO

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO:CHI NE HA BISOGNO E QUALI SONO I LIMITIA cura di avv. Roberto Lenzi...................................................................... 69

SESTO INTERVENTO

ASPETTI FISCALI DELLE NUOVE UNIT LINKEDALL’INTERNO DEL PASSAGGIO GENERAZIONALEA cura di dr. Flavio Ravera ........................................................................ 77

SETTIMO INTERVENTO

PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LA TUTELA PATRIMONIALE:ANALISI DI ALCUNI CASI OPERATIVIA cura di dr. Massimo Doria....................................................................... 85

OTTAVO INTERVENTO

CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIONELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIAA cura di avv. Fausto Fasciani................................................................... 93

NONO INTERVENTO

LE POLIZZE VITA NELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA:AVVERTENZE E CONSIGLIA cura di dr. Daniele Bussola................................................................... 101

DECIMO INTERVENTO

PATRIMONIA SUMMIT 2014......................................................................110

GALLERIA FOTOGRAFICA

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RELATOREProf. Giuseppe Guglielmo Santorsola

1. LE PREMESSE GENERALI SULLA MiFID2

Chiunque si occupi di servizi finanziari, sia esso un promotore, consulente, o agente e qualsiasi sia la gamma di strumenti fi-

nanziari, assicurativi e bancari di cui si occupa, dovrebbe essere in grado di offrire al proprio cliente, un servizio di consulenza relativo alla pianificazione successoria.

La tematica è decisamente delicata: il pensiero della morte non è un approccio di marketing vincente!Pianificare il passaggio della propria ricchezza per il momento suc-cessivo alla sua morte e quindi prima di tale evento, costituisce un elemento fondamentale, perché lo si progetta in un momento in cui si è in grado di conoscere e selezionare tra i diversi strumenti.

La nuova regolamentazione della MiFid 2, costituita dalla Direttiva

MiFID 2 e Pianificazione Successoria

di Giuseppe Guglielmo SantorsolaOrdinario di economia degli intermediari finanziari all’Università

Parthenope di Napoli

2° Relazione

MIFID 2 E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

di Giuseppe Guglielmo Santorsola

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RELATOREProf. Giuseppe Guglielmo Santorsola

2014/65/UE e dal regolamento n. 600/2014, è entrata in vigore a ini-zio luglio 2014 e, una volta emanate le misure di implementazione, verrà recepita dagli Stati membri entrò metà 2016 e applicata da ini-zio 2017.

Trattasi in sostanza dell’ultima normativa che è stata stabilita dal vec-chio Parlamento europeo prima della sua decadenza. Si inserisce in una ampia visione di un sistema finanziario più sicuro, più aperto e più responsabile, per ripristinare la fiducia degli investitori.

Il perimetro della riforma MiFID 2 si definisce guardando innanzitutto al dettato legislativo. Il 14.01.2014 è stato raggiunto l’accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Europea (il trilogo). Secondo la traduzione ufficiale dell’accordo, l’obiettivo di migliorare il mercato dei capitali e in generale il sistema finanziario individuandolo come ancillare, in senso meramente latino, all’economia reale.

È opinione condivisa che la finanza da sola non produca crescita e risultati: è piuttosto assimilabile ad un parassita, ma funzionale, pro-prio come alcuni di questi, a migliorare la qualità l’economia reale.

Ci sono uve non particolarmente eccellenti che, se toccate al mo-mento giusto da un parassita, diventano Sauternes o Passiti: un pa-rassita, quindi, non è soltanto un elemento negativo!

La finanza dovrebbe svolgere questo ruolo. Essere presente, ma non in quantità eccessive: troppi parassiti guastano l’uva, ossia l’econo-mia reale.

Approfondiamo su cosa interviene la MiFID 2. Innanzitutto:

a) istituisce e regolamenta le Organised Trading Facilities (OTF), per gli strumenti non-equity da negoziare su piattaforme multilate-rali di negoziazione;

b) crea maggiore trasparenza per strumenti non rappresentativi di capitale come obbligazioni e derivati garantendo una maggiore informazione;

c) aumentare la concorrenza fra gli intermediari, gli strumenti e an-che i mercati finanziari;

d) regolamentare, rafforzare i poteri di vigilanza sui limiti delle posi-zioni in derivati su non strumenti finanziari come le materie pri-me;

e) controllare il trading on-line e l’utilizzo esasperato della matema-tica per l’high frequency trading;

f) tutelare gli investitori, e infine l’operatività transfrontaliera.

Obiettivi molto ampi e tralasciati in gran parte in questa relazione.

Possiamo ora proseguire verso il tema oggetto della presente rela-zione: la nuova consulenza. Secondo la normativa, essa può essere indipendente o non indipendente.

Il prestatore del servizio di consulenza dovrà esplicitare preventiva-mente al cliente su quale base viene svolta (un-tied o tied). Qualora si opti per la consulenza indipendente, il soggetto abilitato dovrà pren-dere in considerazione un numero sufficientemente ampio di stru-menti finanziari presenti sul mercato.

Questo contempera le esigenze di chi è indipendente che, quindi può scegliere a campo largo, e di chi invece è dipendente da un mandan-te con vincolo quindi della gamma di prodotti. Ad ogni modo, ci si augura che il mandante disponga di un’ampia gamma di strumenti, all’interno del quale svolgere l’attività di consulenza.

La scelta un-tied o tied ha delle conseguenze anche sul meccani-smo di remunerazione. Infatti per i soggetti “indipendenti”, la MiFID.2 prevede l’abolizione degli inducements (ovvero incentivi monetari da parte di soggetti terzi diversi dal cliente). L’unica forma di remune-razione è quindi la parcella pagata dal soggetto al quale è reso il servizio.

Invece, i soggetti che decidono di svolgere il servizio di consulenza su base non indipendente continueranno a poter riceve “benefici” da parte di soggetti terzi. Questo rappresenta un ottimo compromesso, forse l’unico possibile per la MiFID, atteso il novero degli interessi in campo, evidentemente e vastamente rilevante. Vero è infatti che il numero dei consulenti veramente indipendente in molti paesi della Comunità Europea è bassissimo rispetto al numero dei promotori, agenti e dipendenti bancari indirizzati verso questi servizi.

In Gran Bretagna, sponsor principale di MiFID 2, è stata adottata una soluzione differente, poiché il consulente domina il mercato e il pro-motore è una figura quasi inesistente, quasi secondaria.

Pensiamo invece al caso statunitense dove i due soggetti si equili-brano e, quindi, sono possibili entrambe le soluzioni.

Il consulente rappresenta “filosoficamente” il risparmiatore, suo cliente, nei confronti del mercato e delle società che ivi operano.

Il promotore o l’agente rappresentano invece la società che gli ha dato mandato nei confronti della clientela. La distinzione è estrema-mente semplice, ma nell’attività quotidiana la realtà può rivelarsi un po’ più complicata. Le scelte del legislatore hanno infatti suscitato

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RELATOREProf. Giuseppe Guglielmo Santorsola

reazioni diverse che vedono contrapposte due scuole di pensiero.

Nella prima rientrano coloro che avrebbero preferito scelte più decise in materia di consulenza finanziaria, sulla scia di quanto accaduto in Gran Bretagna con la Retail Distribution Review (RDR). Il legislatore britannico dall’1 gennaio 2013 ha eliminato definitivamente la possi-bilità di ricevere incentivi da parte delle società prodotto, imponendo un modello di consulenza indipendente remunerato esclusivamente dal cliente attraverso la parcella. In un primo momento, sembrava esserci la volontà del legislatore di imporre il modello inglese anche in Europa.

Una seconda scuola di pensiero ritiene invece necessario aumentare la trasparenza e la disclosure, senza però prevedere l’eliminazione totale degli incentivi da parte delle società prodotto.

Sebbene la scelta del legislatore sembri premiare maggiormente la seconda soluzione (i cui sostenitori sono, ovviamente, i Paesi dove prevale il modello commission only), obbligare il soggetto abilitato ad esplicitare se il servizio di consulenza viene svolto su base indi-pendente o no, è un importante passo in avanti che può aumentare la consapevolezza dei clienti su quale tipo di servizio si apprestano a ricevere.

2. GLI IMPATTI DELLA MiFID 2 SUL MERCATO ITALIANO

Passiamo ora ad analizzare quali saranno gli impatti che la MiFID 2 potrà avere sul mercato italiano. Non è semplice dare una risposta!In Italia la normativa prevede già una distinzione netta tra i soggetti indipendenti e non-indipendenti. I ritardi del legislatore nell’istituzio-ne dell’Albo e dell’Organismo (così come previsto dall’art. 18 bis e 18 ter del TUF), hanno sicuramente rallentato la diffusione dei con-sulenti finanziari indipendenti che, ad oggi, rappresentano una cate-goria ancora poco conosciuta dal risparmiatore/investitore italiano.

Dopo aver analizzato gli impatti derivanti da MiFID 2 andiamo a veri-ficare quali possono essere le incertezze ed eventualmente le relative modalità di risoluzione.

In primis, sarà opportuno accentuare i controlli attivi sulla verifica di adeguatezza del cliente rispetto ai prodotti o dei prodotti rispetto al cliente, valutare l’importanza delle cosiddette “operazioni inadegua-te” per il cliente (perché la responsabilità ricade sulla società e su chi per essa lavora), motivare in maniera convincente le riprofilature del cliente qualora siano magari legate alla necessità di collocare de-

terminati strumenti finanziari che non sono idonei in quel momento al suo profilo, avere una grandissima attenzione sulla tracciabilità di tutto il rapporto, soprattutto in vista di un eventuale contenzioso, in tribunale o per arbitrato che sia, infine creare uno schema logico di relazione fra le raccomandazioni personalizzate, oggetto della con-sulenza, e la finalizzazione del processo e quindi fra profilature del cliente, adeguatezza dell’operazione e tipologia della raccomanda-zione che si presta.

Si tratta quindi di costruire bene l’intero percorso, sebbene ciò de-termini un aumento considerevole della documentazione che si sot-topone al cliente.

3. LA CONSULENZA PER GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Passiamo ora all’analisi tecnica degli strumenti di pianificazione ere-ditaria, oggetto di una potenziale qualificata consulenza nel rapporto con la clientela.

1. Primo fra tutti il passaggio di azienda o rami o quote di azioni: è stato previsto con una normativa particolare avente un regime agevolato, extra asse ereditario, con la funzione di indirizzare il controllo delle aziende e di regolare in vita una situazione che altrimenti può creare delle forti difficoltà. Se è vero che il regime è agevolato per il passaggio gratuito ai figli o nipoti, oltre che per l’esenzione dalla normativa dell’asse ereditario, è anche evidente che la normativa stessa impone, per i 5 anni successivi dal pas-saggio, che non vi dovrà essere alcuna modifica della società. Questo significa che questa deve rimanere col medesimo oggetto sociale, con la medesima struttura proprietaria, dovendo inoltre, con questa operazione, trasmigrare il controllo della società di cui all’art. 2359 c.c. in capo ad un solo soggetto anche in caso di precedente condizione di due soci al 50%.

In caso di perdita della condizione (ad esempio si cambia l’og-getto nei primi tre anni dal passaggio), si dovrà ripetere l’imposta, pagandone anche interessi di mora, oltre alla sanzione ammini-strativa del 30%. Se il legislatore è stato chiaro su questo aspetto, dubbi e perplessità rimangono in relazione ad alcune ipotesi di passaggio di cui non si è certi se possano rientrane o meno nel caso de quo, ad esempio, la trasformazione societaria o incorpo-razione/fusione, spin-off e split.

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RELATOREProf. Giuseppe Guglielmo Santorsola

2. Valida alternativa al primo strumento è costituita dal patto di fa-miglia, definito dagli artt. 768 bis e ss. del codice civile. - È uno strumento interessante che consente di regolare in maniera de-finitiva alcune problematiche importanti, evitando i conflitti che posso sorgere con l’adozione di altri strumenti come ad esempio la donazione. Primo fra tutti i pericoli è sicuramente la collazione, oltre al fatto che i beni oggetto di donazione non possono essere oggetto di garanzia.

Il patto di famiglia è un accordo fra tutti coloro che hanno diritto di legittima rispetto a un patrimonio. Oggetto del patto è il pas-saggio di società, ma è possibile anche inserire altri beni in modo tale da realizzare il trapasso di gran parte del patrimonio della persona, ivi incluse le partecipazioni societarie.

Sarà possibile concludere l’accordo, soltanto quando tutti mem-bri siano d’accordo, o meglio siano ragionevolmente convinti che l’assetto familiare non verrà modificato in futuro (ad esempio con la nascita di altri figli del disponente).

Per definizione il patto di famiglia è quel contratto multilaterale, da concludersi in forma di atto pubblico, con cui l’imprenditore in deroga ai patti successori, trasferisce tutto o in parte l’azienda o le proprie quote ad uno o più discendenti, compensando gli altri legittimari attraverso il pagamento di una somma equivalente al valore delle quote di loro spettanza (quote di legittima). Diversi sono i dubbi di natura giuridica che sorgono con questo stru-mento (la compensazione ai legittimari è un’ulteriore donazione del padre, anticipatoria della successione o una donazione tra fratelli?).

Senza alcun dubbio, il legislatore ha caldeggiato l’adozione di questo strumento favorendone il regime fiscale. - Si precisa che è esente da collazione e riduzione e consente di anticipare il trasfe-rimento dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti, che de-vono essere per forza figli o nipoti. Questo potrebbe sollevare dei dubbi di legittimità costituzionale poiché il passaggio dell’impresa familiare esautora la moglie. Detto strumento è quindi basato o su un profondo accordo o un altrettanto profondo disinteresse circa l’oggetto tra i coniugi per consentire il passaggio ai discendenti.

Il patto è un atto a titolo gratuito che consente di realizzare e prevenire la disgregazione di partecipazioni societarie, evitando, al contempo, l’assegnazione di beni a soggetti non idonei ad as-sicurare la continuità gestionale dell’impresa.

Esso è impugnabile solo per vizi di consenso o solo da parte di altri figli, coniuge o ex coniuge che vantino assegni divorzili o altre somme. A tal proposito, in caso di divorzio, si consiglia, la liquidazione delle somme con la formula una tantum che elimina tout court le successive ed eventuali pretese dell’ex coniuge.

Il Patto potrà essere impugnato entro un anno dalla successione o dalla scoperta del vizio: tempi decisamente ridotti rispetto al testamento (10 anni). Il patto di famiglia può invece essere modi-ficato nel caso di nascita di un nuove ed ulteriore legittimario.

3. Già affrontato nella relazione precedente è lo strumento del trust. Al fine di evitare inutili e tediose ripetizioni, mi soffermerò nel dire che il trust che si adotta in Italia è comunque straniero e che esi-stono dei trust non solo di tipo anglosassone (forse il migliore) ma anche maltese o lussemburghese. Volendo invece volgere lo sguardo al di là dei confini comunitari più stretti, possiamo ana-lizzare il trust del Liechtenstein, dove la facoltà di determinare “il vestito” è altissima, sebbene nasconda molteplici difetti. Anche il trust di San Marino merita di essere menzionato (sebbene abbia avuto un inizio un po’ difficoltoso dovuto al suo inserimento nella black list nel 2009, superato nel 2014). Certamente l’alone nega-tivo che rimane a seguito dell’inserimento in black list non è facile da superare, atteso anche il principio dell’inversione dell’onere della prova; il cliente deve dimostrare come mai si trovi in pos-sessi di beni, denaro e strumenti finanziari, il che non è sempre semplice, soprattutto per eventi originari lontani nel tempo.

4. Passiamo adesso all’analisi del negozio fiduciario. Trattasi di uno strumento giuridico in base al quale il fiduciante trasferi-sce diritti o uno o più beni ad un fiduciario, che ha il compito di amministrarli in modo professionale, trasparente e riservato. La parola chiave di questa definizione è “amministrare” e non ge-stire, perché il negozio fiduciario dinamico è di pertinenza delle SIM e quindi di un campo giuridico differente. Preliminarmente, dobbiamo affermare che soffriamo di un ritardo normativo. Difat-ti, la società fiduciaria è regolata dalla Legge n. 1966 del 1939 e quindi si inseriva in un contesto antecedente al codice civile del 1942, e quindi decisamente agèe. Nell’ordinamento italiano, il negozio fiduciario è la forma giuridica più vicina al trust, sebbene con quest’ultimo strumento i beni ceduti al trustee dal disponente finiscano in un patrimonio segregato e separato. Non altrettanto nel negozio fiduciario.

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RELATOREProf. Giuseppe Guglielmo Santorsola

linked a vita intera fino alla morte del soggetto e che in genere si basa sulla logica del premio unico, che può essere conferito più raramente in cash e molto più spesso in natura, ossia con il bene che costituisce la parte finanziaria.

8. Aumenti riservati: si tratta di strumenti che, in vita, possono es-sere utilizzati per attuare il passaggio generazionale dell’impresa tipico del diritto societario. Sono aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di categorie speciali, e attribuzione al padre (se i figli sono già soci) di azioni con diritto di recesso ad nutum. Può consentire anche il conferimento di stock option al figlio che sia già dirigente e non sia ancora titolare di azioni e abbia un ruolo intermedio; ancora, strumenti finanziari partecipativi con diritto di nomina ad amministratore a fronte di un conferimento d’opera. Questo tipo di aumento può determinare anche l’introduzione di azioni che abbiano voto plurimo, con pesatura differenziata degli eredi, la quale, invece, nelle forme di successione legittima, non può assolutamente determinasi, considerato che l’attribuzione delle singole quote ereditarie si calcola sulla quantità dei beni e non sulla qualità.

9. Holding: dietro valutazioni di opportunità fiscale, si tratta di tra-sferire quote della “cassaforte” di famiglia e non quote dei singoli beni. È il modello “John Elkann”, divenuto leader della famiglia, pur avendo una posizione ereditaria lontana rispetto a quella della chi gli ha consentito di assumere quella posizione: in una suc-cessione legittima egli non avrebbe avuto diritto a nulla (salvo lasciti ereditari della quota disponibile), essendoci altre categorie di soggetti successibili prima di lui. Sarà quindi importante, come già detto per il trust, definire le regole statutarie in maniera mol-to chiara sia sulla governance sia sulla circolazione delle quote. Trattasi inoltre di uno strumento che viene anche utilizzato quan-do la famiglia non ha “voglia di soffrire” eccessivamente per inca-richi e gravami gestionali, limitandosi a nominare manager esterni o a esercitare una funzione di controllo, come ad esempio stori-camente la Fondazione Ford verso la omonima società rispetto ai membri della famiglia originale.

10. La donazione indiretta: Suggerimento iniziale prima della disa-mina è quello sicuramente di evitare l’adozione di tale strumento per la pianificazione successoria, atteso lo sfavore del legislatore verso questo genere di donazioni. Trattasi di un atto che non si conclude attraverso la forma di atto pubblico, così come invece,

5. Il family buy out (F.B.O.) è una variante del levaraged buy out. Trattasi di una tecnica finanziaria che permette di comprare una società attraverso l’indebitamento bancario; pertanto, un familia-re che vuole acquistare le partecipazioni societarie di altri familiari e che non possiede sufficiente liquidità può, con tale strumento, chiedere un mutuo bancario, garantito dal patrimonio delle socie-tà. Così facendo, con la liquidità ottenuta si pagano le parti che escono dall’azienda e con gli utili futuri si ripaga il mutuo che ha consentito la soluzione del problema. La difficoltà sta nell’attua-lizzare i conteggi, verificando con precisione le quote; si necessi-terà, quindi, di tecnicismo e di consulenza adeguata. Si tratta di uno strumento molto poco utilizzato nel territorio italiano che, se scelto, può essere foriero di vantaggi.

6. Anche il private equity può essere utilizzato indirettamente per la pianificazione successoria. In pratica è un modo per indicare attività nel capitale di rischio. Le società di private equity, attra-verso il veicolo di “fondi”, investono in aziende con un alto tasso di sviluppo in fase iniziale. Sono investimenti meno liquidi rispetto ad un fondo comune e richiedono tempi più lunghi per il disinve-stimento. Di per sé non è uno strumento successorio, ma soltanto un percorso strumentale per ottenere una agevolazione nel pas-saggio, soprattutto in relazione alla divisibilità dei beni. Proprio questo ultimo aspetto costituisce un tema piuttosto delicato. In gran parte del territorio agricolo meridionale, il contenzioso suc-cessorio è altissimo. La presenza di servitù rendono ingoverna-bile e ingestibile il trapasso della ricchezza terriera ed eccessive ripartizioni pregiudicano la fungibilità, ai fini della produzione, di tali beni.

7. Private life insurance: si tratta di una combinazione di servizi assicurativi, finanziari, e di pianificazione successoria persona-lizzati per un segmento di clientela alto (meglio definita ultra high

net worth individuals UHNWI). Detto strumento accomuna van-taggi fiscali e legali della soluzione assicurativa alla possibilità di essere strumento di veicolo per il trasferimento agli eredi anche di asset che non sono quotati. Invece di collocare index e unit

linked legate a parametri non facilmente seguibili o che hanno determinato anche degli incidenti di percorso, si tratta invece di vestire idoneamente una polizza con inserita nella propria gestio-ne finanziaria i beni che debbono essere oggetto del passaggio successorio. Stiamo parlando di una polizza che ha natura unit

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stabilito tassativamente dal codice civile per le donazioni e senza la presenza di testimoni. Il disfavore del legislatore è giustificato dal fatto che, viste le sue forme, non ne è possibile rintracciare l’intero percorso, con ricadute sul piano successorio in relazione all’incidenza della legittima anche per atti successivi. Costitui-scono donazione indiretta la dazione di denaro da parte del padre per pagare la casa del figlio, o di dossier di titoli di stato a lui in-testato, aumenti di capitale senza sovraprezzo per uno o più figli ecc…

4. LAST WILLS O ULTIME VOLONTÀ

Compito del consulente è proprio quello di aiutare il cliente a pianifi-care il passaggio della ricchezza non al momento appunto “ultimo”, ma in tempi utili e congrui per una serena strategia di trapasso del patrimonio personale e aziendale. Poniamo il caso che, attraverso un testamento, si decida di assegnare in parti uguali tutti i beni (titoli di stato, partecipazioni societarie e immobili) ai tre figli. Il valore ed i rapporti di forza di tale patrimonio nel 2014 non è detto che sia lo stesso nel 2034 (data ipotetica dell’apertura del testamento), com-portando così delle conseguenze gravi sulla corretta assegnazione delle quote ai citati figli. Molte volte, infatti, non vi è errore nel-la pianificazione successoria: piuttosto è necessario monitorare nel tempo la propria pianificazione successoria in relazione agli eventi esogeni che accadono. Alla luce di queste riflessioni il consulente deve assistere il cliente nella trasmissione patrimoniale al fine di ga-rantire una migliore allocazione del patrimonio sia dal punto di vista giuridico-economico attraverso il rispetto del dettato codicistico per i legittimari, sia dal punto di vista fiscale con sistemazione del patri-monio non solo con strumenti testamentari, ma anche attraverso atti compiuti in anticipo rispetto alla morte, adeguando di volta in volta eventuali modificazioni o scelte di vita del cliente.

In conclusione: bisogna pensare anche agli eredi, alle loro capacità e competenze, alle loro esigenze. Attualmente ci sono tre macrocriteri a cui fare riferimento per progettare un’utile eredità:

1. liquidità;

2. rischiosità;

3. fiscalità per l’erede.

Si tratta quindi di operare scelte volte non all’elusione fiscale, ma al

raggiungimento di volontà ed interessi con il minor impatto fiscale.

Sarà opportuno inoltre, evitare i possibili rischi derivanti dal last-will

planning successorio. Trattasi di danno di tipo giuridico-economico e di tipo morale.

Quanto al primo aspetto si pensi ad esempio a donazioni compiute solo a fini fiscali (atto a titolo gratuito rispetto ad atti a titolo oneroso) e non anche sotto il profilo civilistico (asse ereditario, lesione della quota di legittima).

Quindi last-will significa:

1. effettuare calcoli di convenienza fiscale;

2. scegliere la strategia da adottare, che deriverà non solo da calco-li, ma dovrà tener presente i possibili mutamenti nel medio-lungo periodo;

3. valutare i risvolti psicologici;

4. gestire nel tempo situazioni che si sono organizzate precedente-mente.

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PATRIMONIA SUMMIT 2014Galleria Fotografica

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PATRIMONIA SUMMIT 2014Galleria Fotografica

La ForFinance s.r.l., società dedicata alla formazione e consulenza nel settore della ¿QDQ]DUDFFRJOLHQGR OHULFKLHVWHSURYHQLHQ-WL GDOPHUFDWR GHJOL RSHUDWRUL ¿QDQ]LDUL KDDYXWRLOSLDFHUHGLRUJDQL]]DUHLOSULPRHYHQWRVXOODSLDQL¿FD]LRQHSDWULPRQLDOHHSURWH]LRQHSDWULPRQLR,O FRQYHJQR VXGGLYLVR LQ GXH VHVVLRQL KD

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Patrimonia Summit 2014

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Il convegno - Milano 19 Novembre

Page 11: PATRIMONIA Gli Atti del Convegno - GolfPeople · vivace e costruttivo il dibattito circa le strategie, tecniche di protezione del patrimonio e passaggio generazionale della ricchezza.

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PATRIMONIA SUMMIT 2014I RELATORI

PROF. STEFANO LOCONTEProfessore a contratto di diritto tributario presso l’Università degli Stu-

KP3<4¸1LHU4VUUL[¹KP*HZHTHZZPTH)(

PROF. GIUSEPPE GUGLIELMO SANTORSOLA6YKPUHYPVKPLJVUVTPHKLNSPPU[LYTLKPHYPÄUHUaPHYPHSS»<UP]LYZP[n7HY[OL-

nope di Napoli

DR. GUIDO FELLERProfessore a contratto presso la facoltà di Economia Aziendale dell’U-

niversità di Trento, Direttore Wealth Planning Azimut

AVV. LUCA ZITIELLOSocio fondatore e menaging partner ddello Studio Legale Zitiello e

Associati; esperto diritto del mercato finanziario

AVV. FABRIZIO VEDANAAvvocato, Vicedirettore Generale di Unione Fiduciaria

AVV. ROBERTO LENZIAvvocato, consulente di I.N.E.E.D. (ISTITUTO NUOVA ETICA ECO-

5640(,+090;;6

DR. FLAVIO RAVERAResponsabile wealth management di Intesa Sanpaolo Private Banking

DR. MASSIMO DORIAPresidente società Kleros, società di consulenza specializzata nella

gestione del rischio patrimoniale

AVV. FAUSTO FASCIANIAvvocato del foro di Roma, esperto in diritto bancario, diritto dei mer-

cati finanziari e diritto delle successioni

DR. DANIELE BUSSOLAGestione portafoglio e liquidazioni RamoVita presso Cattolica Assi-

curazioni

I RELATORI DEL PATRIMONIA SUMMIT 2014

I relatori del Patrimonia Summit 2014

Page 12: PATRIMONIA Gli Atti del Convegno - GolfPeople · vivace e costruttivo il dibattito circa le strategie, tecniche di protezione del patrimonio e passaggio generazionale della ricchezza.

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