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Per la tutela della persona - carismassicurazioni.it · Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed...

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Fasci scicolo olo In Informativo Contratto o di as i assicurazione per e per gli i infortuni Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Il presente Fascicolo, contenente: • Nota Informativa, comprensiva del glossario; • Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
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www.italiana.it

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.itCapitale Sociale € 24.497.000 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

Fasciscicoloolo InInformativo Contratto o di asi assicurazione per e per gli i infortuni

Per la tutela della persona

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Mod. INF54141/FI

Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello INF54141 - Ed. 03/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libret-to modello INF54141/FI e dalla scheda di polizzamodello INF54140 riportante le somme assicurate:insieme formano il contratto di assicurazione.Con la firma della scheda di polizza modello INF54140il Contraente approva le condizioni contrattuali previ-ste nel presente libretto modello INF54141/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quellerelative alle Sezioni:

– Infortuni

Sono operanti le garanzie ed i relativi importi espres-samente indicati nella scheda di polizza modelloINF54140.

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DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI “ 6

GARANZIE ACCESSORIE “ 11

CONDIZIONE PARTICOLARE “ 12

Condizioni Contrattuali 3 di 12 Indice

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

ASSICURATOLa persona fisica per la quale è prestata l’assi-curazione.

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

ASSISTENZA INFERMIERISTICAAssistenza prestata da personale in possesso dispecifico diploma.

BENEFICIARILe persone designate dall’Assicurato a riscuo-tere l’indennizzo in caso di proprio decesso. Inassenza di designazione specifica i beneficiarisaranno gli eredi legittimi o testamentari.

CONTRAENTEIl soggetto che stipula l’assicurazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTOParte del danno indennizzabile, espressarispettivamente in cifra fissa, in percentuale oin giorni (franchigia) o in percentuale sull’am-montare del danno (scoperto), che rimane acarico dell’Assicurato.

INDENNIZZOLa somma dovuta dalla Società in caso di sini-stro.

INFORTUNIOEvento dovuto a causa fortuita, violenta edesterna, che produce lesioni ovvero alterazio-ni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte delcorpo, con esclusione delle alterazioni psichi-che, obbiettivamente constatabili ed accerta-bili quindi medicalmente, anche se material-mente non rilevabili, che hanno come conse-guenza una invalidità permanente o la mortedell’Assicurato.

INTERVENTO CHIRURGICOProvvedimento terapeutico che viene at-

tuato con manovre manuali o strumentalicruente.

INVALIDITÀ PERMANENTEPerdita definitiva, parziale o totale, a seguito diinfortunio della capacità generica dell’Assi -curato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipen-dentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURAIstituto universitario, ospedale, clinica, casa dicura (pubblici o privati) regolarmente auto-rizzati all’erogazione dell’assistenza ospeda-liera (non sono comunque considerati Istitutidi cura gli stabilimenti termali, le struttureche hanno prevalentemente finalità dietologi-che, fitoterapiche, fisioterapiche e riabilitati-ve, le case di cura per convalescenza o lun-godegenza o per soggiorno, le strutture peranziani).

POLIZZAIl documento che prova l’assicurazione.

PREMIOLa somma dovuta dall’Assicurato alla Società.

RICOVERODegenza comportante pernottamento inIstituto di Cura.

RISCHIOLa probabilità che si verifichi il sinistro.

SCHEDA DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici delContraente e quelli necessari alla gestione delcontratto, le dichiarazioni e le scelte delContraente, i capitali assicurati, il premio e lasottoscrizione delle parti.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale èprestata l’assicurazione.

SOCIETÀITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

Condizioni Contrattuali 5 di 12 Definizioni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'AS-SICURAZIONE INFORTUNI

ART. 1.1 - MODIFICHE CONTRATTUALISono consentite solo con appendice qua-lora non vi siano cambiamenti disomme, premi o garanzie, diversamenteè necessaria la sostituzione del contrat-to.

ART. 1.2 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONEIn mancanza di disdetta, mediante let-tera raccomandata spedita almeno 60giorni prima della scadenza dell'assicu-razione, quest'ultima è prorogata perun anno e cosi successivamente.L'assicurazione non è prorogabile almomento in cui l'Assicurato raggiunge i75 anni di età.Tuttavia per le persone che raggiungo-no tale età in corso di contratto, l'assi-curazione mantiene la sua validità sinoalla successiva scadenza annuale del pre-mio e cessa al compimento di detto ter-mine.

ART. 1.3 - ALTRE ASSICURAZIONIL'assicurato che abbia in corso o che stipulioltre al presente solo altre due assicurazionicon altre Società (escluse le coperture connes-se con altri rapporti contrattuali es. c/c banca-ri, carte di credito etc.) per lo stesso rischio, èesonerato dall'obbligo di denunciarle.Ulteriori assicurazioni per lo stesso rischiodevono invece essere denunciate per iscrittoalla Società che, entro 60 giorni da tale comu-nicazione, ha facoltà di recedere dall'assicura-zione con preavviso di almeno 30 giorni.L'assicurato che dolosamente omette la dichia-razione di cui sopra decade dal diritto dell'in-dennizzo.In caso di sinistro l'Assicurato deve comunquedarne avviso a tutti gli assicuratori indicando aciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 Codice Civile.

ART. 1.4 - RECESSO DAL CONTRATTO Dopo ogni sinistro, denunciato a termi-ni di polizza, e fino al 60° giorno dalpagamento o rifiuto dell'indennizzo, ilContraente e la Società possono recede-re dall'assicurazione con preavviso di 30

giorni. In tal caso la Società, entro 15giorni dalla data di efficacia del recesso,rimborsa la parte del premio, al nettodell'imposta, relativa al periodo dirischio non corso. L'assicurazione cessa automaticamentenel momento in cui la Società liquida al100% il capitale assicurato perInvalidità Permanente; l'eventualeincasso del premio dopo che si sia verifi-cata tale condizione non costituiscederoga ed il premio medesimo verràreso dalla Società.

ART. 1.5 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICU-RAZIONEL'assicurazione vale per gli infortuni professio-nali ed extraprofessionali occorsi alla personaindicata nella scheda di polizza.Si intendono inoltre espressamente garantitigli infortuni derivanti da:• terremoto, eruzione vulcanica, inondazio-

ne, trombe d'aria e uragani. Se l'infortu-nio si verifica entro i confini italiani lasomma assicurata è ridotta del 50%;

• imperizia, imprudenza o negligenza anchese gravi;

• tumulti popolari, atti di terrorismo o vanda-lismo, a condizione che l'Assicuratonon vi abbia preso parte attiva;

• atti di temerarietà compiuti per dovere disolidarietà umana o per legittima difesa;

• stato di malore, infarto ed incoscienza;• asfissia fortuita e avvelenamenti acuti;• annegamento, assideramento, congela-

mento, folgorazione, colpi di sole o di calo-re o di freddo;

• stato di guerra (dichiarata o non) per ilperiodo massimo di 14 giorni dall'ini-zio delle ostilità, se ed in quantol'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppiodegli eventi bellici mentre si trova all'esteroin un paese fino ad allora in pace;

• conseguenze obbiettivamente constatabilidi morsi o punture di animali.

La garanzia è inoltre operante:- durante l'espletamento di attività sportive

non professionistiche, svolte al di fuori del-l'egida di Federazioni Sportive, i capitaliassicurati non si intendono ridotti. È fattaeccezione per la pratica del calcio,calcetto e dello sci in genere per i

Condizioni Contrattuali 6 di 12 Condizioni Assicurazione infortuni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

quali i capitali si intendono in ognicaso ridotti al 50%;

- durante l'espletamento di attività sporti-ve non professionistiche, svolte sottol'egida di Federazioni Sportive, i capitali siintendono ridotti al 50%; salvo che sitratti di gare podistiche, bocce, golf, pescanon subacquea, scherma e tennis per i qualii capitali si intendono comunque prestati al100%.

Restano in ogni caso operanti le esclusioni dicui all'art. 1.6 delle stesse condizioni.

ART. 1.6 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione gli infor-tuni derivanti: 1) dalla guida ed uso, anche come pas-

seggero, di mezzi subacquei; 2) dalla pratica a titolo professionistico

di sports in genere; 3) dalla pratica (e relative gare, prove ed

allenamenti) di pugilato, atleticapesante, judò, karatè e arti marziali ingenere, lotta nelle sue varie forme,alpinismo con scalata di rocce e ghiac-cio, speleologia, salto dal trampolinocon sci o idrosci, sci acrobatico, bob,rugby, arrampicata libera (free clim-bing), canoa fluviale, immersioni conautorespiratore, paracadutismo esports aerei in genere;

4) da corse e gare (e relative prove)comportanti l'uso di veicoli o natantia motore;

5) da stato di ubriachezza quandol'Assicurato si trovi alla guida dimezzi di locomozione, dall'abuso dipsicofarmaci ed uso non terapeuticodi stupefacenti o allucinogeni;

6) da operazioni chirurgiche, accerta-menti e cure mediche non resi neces-sari da infortunio;

7) da guerra, anche se non dichiarata, oinsurrezione (salvo quanto dispostodal precedente articolo);

8) da trasmutazione del nucleo dell'ato-mo e radiazioni provocate artificial-mente dall'accelerazione di particelleatomiche o da esposizioni a radiazio-ni ionizzanti;

9) da atti dolosi compiuti o tentatidall'Assicurato.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infartie le ernie non traumatiche di qualsiasitipo.Sono inoltre esclusi gli infortuni occorsiall'Assicurato alla guida di aeromobili oin qualità di passeggero durante i viag-gi aerei effettuati su:- aeromobili di Società/Aziende di

lavoro aereo per voli diversi dal tra-sporto pubblico passeggeri;

- aeromobili di Aereoclubs;- apparecchi per il volo da diporto o

sportivo (es. deltaplani, ultraleggeri,parapendio etc.).

ART. 1.7 - PERSONE NON ASSICURABILINon sono assicurabili le persone affetteda alcolismo, tossicodipendenze, A.l.D.S.o sindromi correlate, o dalle seguentimalattie neuropsichiche: patologie cere-brali su base organica, disturbi psicotici.L'assicurazione cessa con il loro manife-starsi. Non costituisce deroga a quantosopra stabilito l'eventuale incasso delpremio dopo che si siano verificate lecondizioni ivi previste.Il premio medesimo verrà perciò resti-tuito dalla Società.

ART. 1.8 - PERSONE ASSICURABILI CONPATTO SPECIALELe persone colpite da apoplessia o infarto, oaffette da diabete, epilessia, emofilia, leuce-mia, altre infermità permanenti giudicabiligravi con la diligenza del buon padre di fami-glia, sono assicurabili soltanto con pattospeciale, in mancanza del quale lagaranzia non vale.Qualora dette infermità sopravvengano duran-te la validità del contratto, il Contraente ètenuto a comunicare alla Società l'aggra-vamento di rischio, la mancata comuni-cazione comporta l'applicazione di quan-to stabilito nell'art. 1898 Codice Civile.

ART. 1.9 - MORTESe l'infortunio ha per conseguenza la morte equesta si verifichi - anche successivamente allascadenza della polizza - entro 2 anni dal gior-no nel quale l'infortunio è avvenuto la Societàliquida la somma assicurata per il caso dimorte ai beneficiari. Se dopo il pagamento di

Condizioni Contrattuali 7 di 12 Condizioni Assicurazione infortuni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

un'indennità per invalidità permanente, maentro due anni dal giorno dell'infortunio ed inconseguenza di questo, l'Assicurato muore, laSocietà corrisponde ai beneficiari la differenzatra l'indennità pagata e quella assicurata per ilcaso di morte, ove questa sia superiore, e nonchiede il rimborso in caso contrario.Qualora la salma dell'Assicurato non vengaritrovata, la Società liquida ai beneficiari il capi-tale garantito non prima che siano trascorsi seimesi dalla presentazione dell'istanza di mortepresunta, come previsto dagli artt. 60 e 62Codice Civile.Se, dopo che la Società ha pagato l'indenniz-zo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Societàavrà diritto - entro 15 giorni dalla richiesta -alla restituzione da parte dei beneficiari dellasomma loro pagata.L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzoderivante ai sensi di polizza per altre garanzieeventualmente assicurate.

ART. 1.10 - INVALIDITÀ PERMANENTESe l'infortunio ha per conseguenza una invali-dità permanente e questa, anche se successivaalla scadenza del contratto, si verifica entrodue anni dal giorno nel quale l'infortunio èavvenuto, qualora i postumi siano già stati sta-bilizzati la Società liquida per tale titolo, secon-do le disposizioni e percentuali seguenti, unaindennità calcolata sulla somma assicurata perinvalidità permanente totale.A)Valutazione del grado di Invalidità

Permanentedx. sn.

perdita totale, anatomica o funzionale:• di un arto superiore 70% 60%

della mano o dell'avambraccio 60% 50%del pollice 18% 16%dell'indice 14% 12%del medio 8% 6%dell'anulare 8% 6%del mignolo 12% 10%della falange ungueale del pollice 9% 8%di una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito

• anchilosidella scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20%del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con

prono-supinazione libera 20% 15%del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) 10% 8%

• paralisi completadel nervo radiale 35% 30%del nervo ulnare 20% 17%

• perdita totale anatomica o funzionale di:un arto inferioreal di sopra della metà della coscia 70%al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%un piede 40%ambedue i piedi 100%un alluce 5%un altro dito del piede 3%

• anchilosidell'anca in posizione favorevole 35%del ginocchio in estensione 25%della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosidella sottoastragalica 15%paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15%

• perdita totale anatomica o funzionale di:un occhio 25%ambe due gli occhi 100%

• perdita totale della capacità uditiva di:un orecchio 10%ambedue gli orecchi 40%

• stenosi nasale assoluta:monolaterale 4%bilaterale 10%

• esiti di frattura:scomposta somatica di una costa 1%amielica somatica con deformazione a cuneo di:- una vertebra cervicale 12%- una vertebra dorsale 5%- 12a dorsale 10%- una vertebra lombare 10%- un metamero sacrale 3%- un metamero coccigeo

con callo deforme 5%• postumi di trauma distorsivo cervicale

con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%

• perdita anatomica di un rene 15%• perdita anatomica della milza 8%• afonia (perdita totale della voce) 30%

Condizioni Contrattuali 8 di 12 Condizioni Assicurazione infortuni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

(la perdita parziale della voce non èindennizzabile).

Per la valutazione delle menomazioni visive eduditive si procederà alla quantificazione delgrado di invalidità permanente tenendo contodell'eventuale possibilità di applicazione dipresidi correttivi.In caso di mancinismo le percentuali di invali-dità permanente previste per l'arto superioredestro varranno per l'arto superiore sinistro oviceversa. L'onere di provare il mancinismo è acarico dell'Assicurato.La perdita totale e irrimediabile dell'uso fun-zionale di un organo o di un arto viene consi-derata come perdita anatomica dello stesso; setrattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione dellafunzionalità perduta.Nei casi di perdita anatomica o funzionale di piùorgani od arti, l'indennità viene stabilitamediante l'addizione delle percentuali corri-spondenti ad ogni singola lesione, fino al limitemassimo del 100%. Per le singole falangi termi-nali delle dita, escluso il pollice, si considerainvalidità permanente l'asportazione totale.L'indennità per la perdita funzionale od anato-mica di una falange del pollice è stabilita nellametà, per la perdita anatomica di una falangedell'alluce nella metà, e per quella di una falan-ge di qualsiasi altro dito in un terzo della per-centuale fissata per la perdita totale del rispet-tivo dito. Qualora l'infortunio determini meno-mazioni a più di uno dei distretti anatomici e/oarticolari di un singolo arto, si procederà allavalutazione con criteri aritmetici fino a rag-giungere, al massimo, il valore corrispondentealla perdita anatomica totale dell'arto stesso.Nei casi di invalidità permanente non specifi-cati nella suesposta tabella, l'indennità è stabi-lita tenendo conto, con riguardo alle percen-tuali dei casi indicati, della misura nella quale èper sempre diminuita la capacità genericadell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo,indipendentemente dalla sua professione.B) Liquidazione dell'indennizzo

Nel caso di invalidità permanente accertatamaggiore del 10% I'indennizzo è determi-nato applicando la relativa percentualeall'intera somma assicurata, pertanto incaso di invalidità permanente accertata pario inferiore al 10% non viene liquidato nes-sun indennizzo. Nel caso di invalidità per-

manente accertata di grado pari o superio-re al 50% della totale, viene liquidato l'inte-ro capitale assicurato.

Il diritto all'indennizzo per invaliditàpermanente è di carattere personale equindi non è trasmissibile a beneficiari,eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infor-tunato muore per cause indipendentidalle lesioni subite, prima che l'inden-nizzo, già concordato o comunqueofferto in misura determinata, sia statopagato, la Società liquida ai beneficiariil relativo importo.

ART. 1.11 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIOE OBBLIGHI RELATIVILa denuncia dell'infortunio con l'indicazio-ne del luogo, giorno ed ora dell'evento e dellecause che lo determinarono, corredata da cer-tificato medico, deve essere fatta periscritto all'agenzia alla quale è assegnata lapolizza o alla Direzione della Società entro 3giorni dall'infortunio o dal momento in cuil'Assicurato o gli aventi diritto ne abbianoavuta la possibilità.Successivamente l'Assicurato deve invia-re certificati medici sul decorso dellelesioni. Quando l'infortunio abbia cagio-nato la morte dell'Assicurato o quando que-sta sopravvenga durante il periodo di cura,deve esserne dato immediato avvisotelegrafico alla Società.L'Assicurato, i suoi famigliari e gli aven-ti diritto devono consentire la visita deimedici della Società e qualsiasi indagineed accertamento che questa ritenganecessari.Le spese relative ai certificati medici e quelle dicura, sono a carico dell'Assicurato.Se dolosamente non viene adempiutoall'obbligo della denuncia ed agli altriobblighi indicati nei commi precedenti,l'Assicurato o gli aventi diritto perdonoil diritto all'indennità; se a tali obblighinon viene adempiuto colposamente, la Societàha il diritto di ridurre l'indennità in ragione delpregiudizio sofferto.

ART. 1.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZ-ZORicevuta la necessaria documentazione, verifi-cata l'operatività della garanzia e valutato il

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

danno, la Società deve provvedere al paga-mento dell'indennizzo entro 30 giorni.L'indennizzo verrà corrisposto in Italia in Euro.

ART. 1.13 - CRITERI DI INDENNIZ -ZABILITÀLa Società corrisponde l'indennizzo perle conseguenze dirette ed esclusive del-l'infortunio. Se al momento dell'infortu-nio l'Assicurato è affetto da menoma-zioni preesistenti, di qualsiasi origine etipologia, sono indennizzabili soltantole conseguenze che si sarebbero comun-que verificate qualora l'infortunio aves-se colpito una persona fisicamente inte-gra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzionefunzionale di un organo o di un arto giàmenomati, nella valutazione del gradodi invalidità permanente le percentualidi cui all'art. 1.10 lettera A) sono dimi-nuite tenendo conto del grado di invali-dità preesistente.

ART. 1.14 - CONTROVERSIELe controversie di natura medica sul gradodi invalidità permanente, nonché sull'applica-zione dei criteri di indennizzabilità previstidall'art. 1.13, in alternativa al ricorsoall'Autorità Giudiziaria, su accordodelle parti, possono essere demandateper iscritto ad un collegio di tre medi-ci, nominati uno per parte ed il terzo dicomune accordo o, in caso contrario, dalConsiglio dell'Ordine dei medici avente giuri-sdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegiodei medici.Il Collegio medico risiede nel comune, sede di

Istituto di medicina legale, più vicino al luogodi residenza dell'Assicurato.Ciascuna delle Parti sostiene le propriespese e remunera il medico da essa desi-gnato, contribuendo per la metà dellespese e competenze per il terzo medico.È data facoltà al Collegio medico di rinviare,ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamentodefinitivo dell'invalidità permanente ad epocada definirsi dal Collegio stesso entro tre anni,nel qual caso il Collegio può intanto concede-re una provvisionale sull'indennizzo.Le decisioni del Collegio medico sonoprese a maggioranza di voti, con dispen-sa da ogni formalità di legge, e sono vin-colanti per le Parti, le quali rinuncianofin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo icasi di violenza, dolo, errore o violazio-ne di patti contrattuali.I risultati delle operazioni arbitrali devono esse-re raccolti in apposito verbale, da redigersi indoppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.Le decisioni del Collegio medico sonovincolanti per le Parti anche se uno deimedici si rifiuti di firmare il relativo ver-bale; tale rifiuto deve essere attestatodagli arbitri nel verbale definitivo.

ART. 1.15 - RINUNCIA AL DIRITTO DIRIVALSALa Società rinuncia al diritto di rivalsa di cuiall'art. 1916 Codice Civile verso i terzi respon-sabili dell'infortunio, salvo per quanto riguardail rimborso delle spese di cui all’art. 2.2.

ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer quanto non è diversamente regolato, val-gono le disposizioni di legge.

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GARANZIE ACCESSORIE(Operanti solo se richiamate nella scheda dipolizza)

ART. 2.1 - RENDITA VITALIZIAIn caso di infortunio che determini, come con-seguenza diretta ed esclusiva, una invaliditàpermanente accertata pari o maggioredel 66% della totale, in aggiunta al previstoindennizzo per l'invalidità, la Società - median-te una polizza vita della "Serie Speciale" emes-sa dalla Società - assicurerà il pagamento diuna rendita vitalizia annuale, rivalutabi-le, dell'importo iniziale indicato nellascheda di polizza. L'effetto della polizza vitaavrà la stessa data della sottoscrizione dell'attocon il quale è accertato il grado di invalidità. Ilpagamento della prima rata della rendita (cherisulterà da adeguato documento rilasciatoall'infortunato), sarà effettuato 12 mesi dopol'effetto della polizza vita. La rendita sarà corri-sposta fintanto che l'infortunato sarà in vita.

ART. 2.2 - RIMBORSO DELLE SPESE DICURA A SEGUITO DI INFORTUNIOLa Società rimborsa fino alla concorrenzadel massimale assicurato, per la cura dellelesioni causate dall'infortunio indennizzabile atermini di polizza, le spese effettivamentesostenute:a) in caso di ricovero:

- per accertamenti diagnostici e onorarimedici prima del ricovero stesso;

- per degenza in Istituto di cura a titolo di:assistenza medica, infermieristica, rettedi degenza, medicinali e terapie varie,esami, onorari della équipe che effettual'intervento chirurgico, diritti di sala ope-ratoria, materiale d'intervento (ivi com-prese le endoprotesi);

b) dopo il ricovero:- per accertamenti diagnostici, onorari

medici, medicinali, assistenza infermieri-stica, noleggio di apparecchiature tera-peutiche ed ortopediche, trattamentifisioterapici e rieducativi, cure termali in

Italia (escluse le spese di naturaalberghiera);

c) anche se non vi è stato ricovero:- per accertamenti diagnostici, onorari

medici, medicinali, assistenza infermieri-stica, noleggio di apparecchiature tera-peutiche ed ortopediche;

- per cure e protesi dentarie rese necessa-rie dall'infortunio con il massimo dieuro 1.100 per il materiale prezioso e leleghe speciali impiegati nella protesi.

d) per trasporto dell'Assicurato all'Istituto dicura o da un Istituto di cura all'altro conmezzi adeguati alla gravità delle condizionidell'infortunato, nonché in ambulanza - senecessaria - per il rientro al domicilio: iltutto entro il limite del 10% delmassimale assicurato a titolo di rim-borso spese di cura e con il massimodi euro 520;

e) per intervento riparatore del danno esteticofino alla concorrenza di euro 2.600.Tali spese sono rimborsabili purché l'inter-vento riparatore avvenga entro due annidal giorno dell'infortunio (provato dacartella clinica descrittiva di ProntoSoccorso) e non oltre un anno dallascadenza del contratto.

Le spese sub b) e c) sono rimborsate finoalla concorrenza del 50% del massimaleassicurato con il presente articolo, conuno scoperto del 20% con il minimo dieuro 75 per ogni infortunio. In caso di even-to che comporti esiti invalidanti superiori al 10%lo scoperto previsto verrà rimborsato assiemeall'indennizzo per Invalidità Permanente oMorte. Per la denuncia del sinistro e gli obblighirelativi valgono, in quanto applicabili, le disposi-zioni dell'art.1.11 delle Condizioni Contrattuali.Il rimborso viene effettuato dalla Società adavvenuta guarigione clinica, su presentazio-ne in originale da parte dell'Assicuratodei documenti giustificativi (notule delmedico, ricevuta del farmacista o dell'ambula-torio, conto dell'Istituto di cura) fiscalmenteregolari e quietanzate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 11 di 12 Garanzie accessorie

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CONDIZIONE PARTICOLARE(Operante solo se richiamata nella scheda dipolizza)

A) Liquidazione indennizzo con franchi-gia del 30%In sostituzione di quanto indicato all'artico-lo 1.10 lettera B) Liquidazione dell'indenniz-

zo, si conviene che nel caso diInvalidità Permanente accertata digrado non superiore al 30% dellatotale, non viene liquidato alcunindennizzo.Nei caso di invalidità permanente accertata digrado superiore al 30% della totale viene liqui-dato l'intero capitale assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 12 di 12 Condizioni particolari

INF54141 Condizioni _INF54141 Condizioni 12/06/13 08.46 Pagina 12

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COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.itCapitale Sociale € 24.497.000 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

Fasciscicoloolo InInformativo Contratto o di asi assicurazione per e per gli i infortuni

Per la tutela della persona

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Mod. INF54141/FI

Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

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