Date post: | 01-May-2015 |
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Perché è importante la conoscenza del diritto del lavoro?
a) Formazione generale del giurista; b) Specializzazione forensec) Partecipazione a concorsi pubblici
(a partire dal concorso per magistratura);
d) mansioni di particolare responsabilità nelle imprese private (gestione del personale; uffici legali)
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
- Sede di Ragusa -Diritto del lavoro
a.a. 2009-10
Il diritto del lavoro nella prospettiva storica
Le partizioni della disciplina
• Diritto del rapporto individuale di lavoro• Diritto sindacale (o dei rapporti collettivi
di lavoro)• Diritto della previdenza e della sicurezza
sociale• Diritto processuale del lavoro
I due grandi ambiti “settoriali” di riferimento: il lavoro privato e il lavoro pubblico (uguali ma diversi…..)
I soggetti del rapporto del lavoro
• Il lavoratore subordinato
vs. • Il datore di
lavoro (privato/pubblico)
• Il lavoratore autonomo
vs. • Il
committente
A chi/cosa serve il diritto del lavoro?
A tutelare un contraente
ritenuto debole
A perseguire finalità
pubbliche ulteriori…
Un’alternativa basilare:
l’occupazione
La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante
del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere
di finalità ulteriori
La “diversità” del contratto di lavoro
“Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle
parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere
per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli)
• Nell’ideologia delle prime codificazioni, c’è spazio per
queste differenziazioni?
• Attraverso quali principi e quali strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il
lavoro?
La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro
La riconduzione del contratto di lavoro allo
schema della locazione (di
opere) nel codice civile del 1865
• Identità formale della posizione giuridiche delle due parti
• Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto
Il contributo determinante della c.d. legislazione
sociale• Le origini “europee”
della legislazione sociale:
1) Tutela del lavoro minorile
2) Tutela delle donne3) Assicurazioni sociali
e contro gli infortuni sul lavoro
4) Prime norme a tutela delle organizzazioni sindacali
• Il recepimento in Italia fra il 1886 e il 1919: il referente pregiuridico è “l’operaio degli opifici industriali”
• La formazione, con legge n. 295 del 1893, del collegio dei probiviri (magistratura arbitrale) che statuiscono secondo equità
• I primi accordi sindacali
Il periodo corporativo: poche luci, molte ombre…
• Le luci: il consolidamento e l’accentuazione della disciplina giuslavoristica.
• Alcuni esempi: 1) legge sull’impiego privato (1924); 2) leggi sull’orario di lavoro e i riposi; 3) libretto di lavoro; 4) istituti previdenziali e assicurativi.
• Le ombre: il corporativismo autoritario, con la conseguente soppressione delle libertà associative e sindacali e la repressione del diritto di sciopero; la progressiva limitazione delle tutele dei lavoratori, in periodo di guerra, in nome del primato della produzione nazionale.
Alla luce delle esperienze della legislazione sociale e corporativa si afferma anche in Italia l’idea di una
“diversità” ed “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto
privatoApplicate senza correttivi ai
rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato
non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio
sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra
lavoro e retribuzione
La codificazione del 1942 (fase terminale del regime
corporativo)Riflette l’idea dell’autonomia del diritto
del lavoro rispetto al diritto privato:1) La collocazione: nel Libro V (diritto
commerciale e del lavoro) piuttosto che nel libro IV, Titolo III (diritto delle obbligazioni)
2) I contenuti: a prescindere dai riflessi “ideologici”, si tratta di disposizioni che riflettono la specialità del diritto del lavoro.
L’art. 2094 cod. civ.
“E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”
La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei
contratti: alcuni esempi tratti dal codice civile
•La nullità che produce effetti– es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)
•La corrispettività attenuata– es: le ipotesi di sospensione del
rapporto (2110 c.c.)
•L’autonomia negoziale limitata – es: la rigidità delle mansioni (2103
c.c.)
Una particolare tecnica normativa attraverso la quale si offre tutela al lavoratore in quanto
“contraente debole”
Il limite all’autonomia individuale attraverso l’invalidità degli atti di
rinunzia o dei negozi transattivi con i quali il lavoratore dispone di diritti derivanti da norme inderogabili di
legge o contratto collettivo:
l’art. 2113 cod. civ.
L’inderogabilità della normativa
giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale
Non basta enunciare i diritti, occorre anche garantirne l’effettività, tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare.
Una disposizione fondamentale
dell’intero ordinamento:
il 2 commadell’art. 3. Cost.
enunciare
garantirne l’effettività
Una norma chiave per il diritto del lavoro
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.)
di fatto
Proprio perché il costituente era cosciente che, nei fatti, i cittadini NON sono ancora pienamente uguali (comma 1), ha sentito il bisogno di programmare la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla effettiva uguaglianza (comma 2).
IL COMMA 2 RICONOSCE
IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA
DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL
COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA
MERA AFFERMAZIONE DI
PRINCIPIO.
Il rafforzamento del principio: l’art. 4 sul
“diritto al lavoro”Lo Stato assume l’impegno
conseguenziale a garantire la “piena
occupazione” attraverso strumenti di politica economica: il lavoro
diventa così un vero e proprio “diritto sociale”
Il Titolo III della Costituzione
1) Art. 35: tutela del lavoro in tutte le forme ed applicazioni;
2) I Minimi fondamentali: - diritto alla retribuzione e ai
riposi (art. 36); - Parità donne e minori (art. 37)- Garanzie previdenziali (art. 38)- Libertà sindacale e diritto di
sciopero (art. 39 e 40)
Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di
disparità: si completa con l’art. 41 Cost.
L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, libertà, dignità umana
La storia recente del diritto del lavoro: le 4 fasi
1) La legislazione protettiva ed antifraudolenta (1949-1965)
2) L’espansione del garantismo normativo e lo statuto dei lavoratori (1966-1975)
3) Riconversione produttiva, crisi economica e legislazione dell’emergenza (1976-1984)
4) Il diritto del lavoro “maturo” fra flessibilità e garantismo (1985-2009)