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PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE LEGALE · tutto medio-piccola, che intenda operare in Polonia, un...

Date post: 02-Oct-2018
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IN QUESTO NUMERO Cenni sul sistema societario in Polonia: 2 Cenni sul sistema fiscale in Polonia: 4 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Polonia: 8 Cenni sul sistema societario in Lussemburgo: 16 La holding lussemburghese: 18 La società di partecipazione finanziaria in Lussemburgo: 19 Convenzione contro le doppie imposizioni Lussemburgo - Polonia: 21 Cenni sul trust: 29 Schema di interconnessione trust - holding - soparfi: 32 supplemento “speciale Polonia” Ottobre 2000 In occasione della manifesta- zione organizzata dall’Istituto del commercio con l’estero italiano (Ice) la “Acampora & associati consulting e trust”, espressione di una articolata struttura professiona- le presente in Italia, attraverso uno studio legale tipico, ed in altri Pae- si tramite strutture societarie di ser- vizi legali, di consulting e di domi- ciliazione, ha ritenuto opportuno fornire un proprio contributo alla imprenditoria italiana che intenda operare in Polonia mediante la pub- blicazione di un numero speciale della “Lettera legale”, newsletter che periodicamente viene gratuita- mente distribuita a oltre 15.000 aziende italiane ed a numerosi professionisti (avvocati e commer- cialisti). Questo numero intende costi- tuire una testimonianza di apprez- zamento alla manifestazione ed un veicolo per mettere a disposizione della imprenditoria italiana, soprat- tutto medio-piccola, che intenda operare in Polonia, un quadro informativo di sintesi, segnalando una struttura di appoggio per i pri- mi contatti di tipo societario e fiscale che dovessero occorrere. Si è, quindi, a disposizione negli uffici di Varsavia [A&A cor- porate service Sp.zo.o. - LIM Cen- ter (14 th f.) al. Jerozolimskie] per ogni attivazione e per qualunque tipo di informazione dovesse oc- correre. Poiché la struttura internaziona- le “Acampora & associati consul- ting e trust” è altresì allocata in Lus- semburgo ed in giurisdizioni a fisca- lità agevolata, si è pensato di fare cosa gradita nel fornire pure brevi indicazioni sul sistema societario lussemburghese e sulle due figure tipiche della legislazione del Gran- ducato (holding e soparfi) nonché sull’altro sempre più attuale stru- mento di articolazione di vertice per controlli di gruppi societari: il trust. È appena il caso di rappresenta- re che le articolazioni di “Acampo- ra & associati consulting e trustsono a disposizione anche degli imprenditori polacchi che intenda- no operare, in Italia ovvero in altri Paesi, attraverso pianificazioni so- cietarie e fiscali. Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma www .theaea.com LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE italia & polska crescendo PRESENTAZIONE
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IN QUESTO NUMERO

Cenni sul sistemasocietario in Polonia: 2

Cenni sul sistemafiscale in Polonia: 4

Convenzione controle doppie imposizioniItalia - Polonia: 8

Cenni sul sistemasocietario inLussemburgo: 16

La holdinglussemburghese: 18

La società dipartecipazione finanziariain Lussemburgo: 19

Convenzione contro ledoppie imposizioniLussemburgo - Polonia: 21

Cenni sul trust: 29

Schema di interconnessione trust -holding - soparfi: 32

supplemento “speciale Polonia” Ottobre 2000

In occasione della manifesta-zione organizzata dall’Istituto delcommercio con l’estero italiano(Ice) la “Acampora & associaticonsulting e trust”, espressione diuna articolata struttura professiona-le presente in Italia, attraverso unostudio legale tipico, ed in altri Pae-si tramite strutture societarie di ser-vizi legali, di consultinge di domi-ciliazione, ha ritenuto opportunofornire un proprio contributo allaimprenditoria italiana che intendaoperare in Polonia mediante la pub-blicazione di un numero specialedella “Lettera legale”, newsletterche periodicamente viene gratuita-mente distribuita a oltre 15.000aziende italiane ed a numerosiprofessionisti (avvocati e commer-cialisti).

Questo numero intende costi-tuire una testimonianza di apprez-zamento alla manifestazione ed unveicolo per mettere a disposizionedella imprenditoria italiana, soprat-tutto medio-piccola, che intendaoperare in Polonia, un quadroinformativo di sintesi, segnalandouna struttura di appoggio per i pri-

mi contatti di tipo societario efiscale che dovessero occorrere.

Si è, quindi, a disposizionenegli uffici di Varsavia [A&A cor-porate service Sp.zo.o. - LIM Cen-ter (14th f.) al. Jerozolimskie] perogni attivazione e per qualunquetipo di informazione dovesse oc-correre.

Poiché la struttura internaziona-le “Acampora & associati consul-ting e trust” è altresì allocata in Lus-semburgo ed in giurisdizioni a fisca-lità agevolata, si è pensato di farecosa gradita nel fornire pure breviindicazioni sul sistema societariolussemburghese e sulle due figuretipiche della legislazione del Gran-ducato (holding e soparfi) nonchésull’altro sempre più attuale stru-mento di articolazione di vertice percontrolli di gruppi societari: il trust.

È appena il caso di rappresenta-re che le articolazioni di “Acampo-ra & associati consulting e trust”sono a disposizione anche degliimprenditori polacchi che intenda-no operare, in Italia ovvero in altriPaesi, attraverso pianificazioni so-cietarie e fiscali.

Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma

www.theaea.com

LETTERALEGALE

PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE

italia & polska crescendo

PRESENTAZIONE

CENNI SUL SISTEMASOCIETARIO IN

POLONIA

Il codice di commercioattualmente vigente in Poloniaconosce tre forme di società dipersone fondamentalmente de-lineate secondo lo schema ita-liano e due tipi di società dicapitali: la società a responsabi-lità limitata (Spòlka z ogranic-zona odpowiedzialnoscia, ab-breviataSpzoo) e la società perazioni (Spòlka Akcyjna, abbre-viata Sa).

Al momento, la legge sugliinvestimenti esteri permette aisoggetti stranieri di costituire odi partecipare solo in società dicapitali.

Tuttavia, per l’anno 2001, èprevista l’entrata in vigore diuna riforma in materia che per-metterà all’operatore nonpolacco, a condizione di reci-procità, di utilizzare tutte leforme giuridiche societariedefinite dal codice di commer-cio.

Anche tale codice è attual-mente oggetto di alcune modifi-che che introdurranno nell’ordi-namento due nuove fattispeciedi diritto speciale: la società diprofessionisti e quella in acco-mandita per azioni.

I soggetti stranieri possonooperare in Polonia attraversol’acquisizione di partecipazioniin imprese locali oppure utiliz-zando uffici di rappresentanzastrutturati in forme diverse aseconda della estensione del-l’oggetto sociale per cui sonoabilitati o infine costituendouna società.

In condizioni di parità con isoggetti nazionali, un numero

limitato di settori è ancora sub-ordinato ad autorizzazione mi-nisteriale.

Si tratta dello svolgimentodi attività legate ad ambitiancora del tutto o in parte riser-vati al Governo sui quali,comunque, è in corso un ampioprocesso di privatizzazione(telecomunicazioni, energia,poste e trasporti) e pochi altricampi. Il trasferimento di capi-tali all’estero è libero una voltache siano stati assolti tutti gliobblighi fiscali.

CostituzioneLa costituzione delle società

di capitali deve avvenire peratto pubblico.

Nelle società per azioni èrichiesta la partecipazione mi-nima di tre soci fondatori, men-tre la società a responsabilitàlimitata è prevista anche nellaforma unipersonale.

Tuttavia, in tale ultima ipo-tesi, il soggetto giuridico cosìcreato, non può essere a suavolta unico socio di un’altras.r.l.

Per l’acquisto della perso-nalità giuridica è richiesta laregistrazione nel Registro com-merciale istituito presso il Tri -bunale territorialmente compe-tente.

Inoltre, è necessario l’inseri-mento nella banca dati di unsistema creato a fini statisticidenominato “Regon” anche perpoter ottenere le ulteriori iscri-zioni ai fini previdenziali efiscali.

Capitale socialeLe società a responsabilità

limitata devono essere costi-tuite con un capitale minimo di4.000 zloty e ciascuna quota

può essere di uguale o diversovalore rispetto alle altre, maalmeno pari all’importo di 50zloty.

I soci sono liberi di conferi-re denaro o beni di altra natura.

I versamenti devono essereeffettuati per intero prima del-la registrazione, in valutalocale acquistata presso ban-che autorizzate.

La responsabilità per leobbligazioni assunte dallasocietà è limitata all’ammonta-re del capitale nominale con lasola eccezione dei debiti con-tratti verso lo Stato ed i dipen-denti, per i quali i soci e gliamministratori rispondonopersonalmente ed ill imitata-mente.

Nelle società per azioni i lcapitale nominale deve am-montare almeno a 100.000zloty e ciascun titolo rappre-sentativo deve avere un valorepari a 1 zloty.

È consentita l’emissione diazioni privilegiate e di godi-mento.

Anche in questo caso sonoammessi conferimenti in natu-ra ma è imposto l’obbligo dirimborso integrale delle relati-ve azioni, mentre per i conferi-menti di denaro è stabilita larifusione di unminimum parial 25% del valore dei titoli daliquidare.

Prima della registrazioneva versato almeno il 25% del-l’importo sottoscritto.

Organi socialiFondamentale è la presenza

dell’assemblea dei soci e del-l’or gano amministrativo attra-verso l’amministratore unico oil Consiglio di amministrazione.

La nomina alternativa del

LL2 SPECIALE

collegio sindacale o di un comi-tato di revisori è obbligatoriaper la società a responsabilitàlimitata quando essa è costituitada più di 50 soci ed il capitalenominale è superiore all’impor-to di 25.000 zloty.

Nella società per azionialmeno uno dei due organi deveessere sempre presente; quandoessa ha un capitale superiore ai500.000 zloty l’or gano di con-trollo deve essere il collegiosindacale.

Consiglio di amministrazioneL’organo amministrativo è

nominato dall’assemblea e puòessere formato anche da sogget-ti non soci.

I membri hanno congiunta-mente la rappresentanza dellasocietà, ma l’atto costitutivopuò disporre diversamente.

In ogni caso, resta tutelatol’af fidamento dei terzi se unsolo soggetto abbia agito neiloro confronti a nome dellasocietà.

La durata della carica èannuale nelle società a respon-sabilità limitata (s.r.l.), mentrenelle società per azioni (s.p.a.)è biennale per il primo mandatoe triennale successivamente.

Gli amministratori sonotenuti alla redazione del bilan-cio ed alla presentazione delprogetto di distribuzione degliutili ed esercitano il poteredecisionale nell’ambito dell’at-tività della persona giuridica.

Assemblea dei sociL’assemblea ordinaria deve

essere convocata entro sei mesidalla chiusura dell’eserciziosociale.

Sono riservate all’assemblearisoluzioni riguardanti le modi-

fiche dell’atto costitutivo, l’au-mento o la riduzione del capita-le, l’esame e l’approvazione delbilancio ed ogni decisione rela-tiva a richieste di risarcimentodanni procurati alla società.

Sono previste maggioranzequalificate per decisioni di par-ticolare rilevanza.

Organi di controlloGli organi che esercitano il

controllo sulla società devonoessere costituiti da almeno tremembri nella s.r.l. e cinquenella s.p.a., in entrambi i casiessi devono essere nominatidall’assemblea dei soci.Il loroincarico dura un anno, ma nel-la società per azioni i compo-nenti nominati con i mandatisuccessivi al primo restano incarica per tre anni.

L’uf ficio è incompatibilecon il ruolo di dirigente,amministratore e liquidatore.

Il collegio sindacale esami-na il bilancio, controlla latenuta dei libri contabili, puòsospendere il Consiglio diamministrazione per graviragioni e sostituirlo pro tem-pore.

Infine, l ’atto costitutivopuò attribuire ai sindaci i ldiritto di veto su alcune deci-sioni di competenza degliamministratori.

Il ruolo dei revisori deiconti è unicamente legatoall’esame del bilancio e dellescritture contabili.

Scrittur e contabiliI libri contabili devono esse-

re tenuti in forma ordinaria, invaluta ed in lingua polacca,conservati per almeno cinqueanni.

Le regole della contabilità

sono state adeguate alla norma-tiva comunitaria in materia.

La revisione del bilancio èobbligatoria per la s.p.a. e perla s.r.l. con capitale nominalesuperiore a 25.000 zloty.

Il Ministero delle finanze haattribuito alle camere erariali ilpotere di revisione.

Essa viene svolta da peritiretribuiti dalle camere stesse lequali abbebitano la spesa allasocietà interessata.

ScioglimentoLo scioglimento di una

società può avere luogo a segui-to delle cause indicate nell’attocostitutivo, per il fallimentodella stessa o per decisione deisoci.

Investimenti italiani in PoloniaL’Italia e la Polonia hanno

sottoscritto uno specifico ac-cordo (legge 7.1.1992, n. 30)con cui i due Paesi si sonoimpegnati a tutelare e promuo-vere reciprocamente gli investi-menti stranieri.

In particolare, l’intesa pre-vede che sia assicurato alle ini-ziative estere ed ai relativiintroiti un trattamento nonmeno favorevole di quello con-cesso a terzi.

Fa eccezione l’ipotesi in cuile condizioni migliori derivinodall’applicazione di regole con-cernenti unioni doganali, mer-cati comuni oppure accordi dilibero scambio.

Inoltre, in caso di danniderivanti da guerre, scontriarmati o espropriazioni, a tuttigli imprenditori non nazionali èassicurato un risarcimentoimmediato sul cui importomatureranno interessi moratoriin caso di ritardo.

LL 3POLONIA

CENNI SUL SISTEMAFISCALE IN POLONIA

Il regime fiscale vigente inPolonia ha risentito in manieraincisiva dei cambiamenti dell’as-setto politico-istituzionale inter-venuti nell’ultimo decennio, ten-denti a forgiare la economia delPaese sulla base delle teorie distampo liberistico.

L’ordinamento tributario po-lacco, ispirato al principio dellaprogressività del prelievo fiscale,si fonda sulla tassazione direttadei redditi delle persone fisiche egiuridiche e su quella indirettanella quale risulta prevalente laimposta sul valore aggiunto(iva).

Il requisito principale dellaimposizione è costituito, come inogni Stato, dalla residenza nelterritorio polacco, che comportal’assoggettamento a tassazione,in via generale, di tutti i redditiovunque prodotti (world wideprinciple).

Per i soggetti non residentivale, invece, il principio dellatassazione del solo reddito pro-dotto in Polonia, fatta eccezioneper le esplicite deroghe eventual-mente previste da leggi interne oda accordi fiscali bilaterali stipu-lati con altre Nazioni.

Imposta sul redditodelle persone fisiche

Per la determinazione dellaresidenza ai fini fiscali, assumerilevanza un periodo continuati-vo di almeno sei mesi.

Infatti, la imposta colpisce iredditi delle persone fisicheaventi residenza fissa in Poloniae di coloro i quali vi risiedanooltre centottantatre giorni in unanno.

Imposta sul redditodelle persone giuridiche

La tassazione su base mondia-le, consistente nell’assoggetta-mento di tutti i proventi realizza-ti dalla impresa avente sede inPolonia ovunque prodotti, rappre-senta il principio fondamentaleadottato nella imposizione delreddito delle persone giuridiche.Invece, per la tassazione del sog-getto non residente rileva solo ilreddito prodotto in Polonia.

Nella determinazione dellealiquote di imposta, la strategiapolitica adottata dal Governopolacco, tendente a favorire losviluppo della economia del Pae-se attraverso la incentivazionedell’investimento di capitali pro-venienti dall’estero, ha comporta-to una diffusa e graduale riduzio-ne del carico fiscale gravante sul-le imprese. Infatti, l’aliquota diimposta, pari nel 1997 al 38%, èstata progressivamente ridottafino a raggiungere nel 2000 il30%; mentre dal 1°.1.2001 al31.12.2002 sarà pari al 28%, nel2003 scenderà al 24% e dal1°.1.2004 raggiungerà il 22%.Ladeterminazione della base impo-nibile avviene deducendo dal-l’ammontare dei ricavi realizzatinell’esercizio i costi inerenti leoperazioni poste in essere.

Le spese effettuate per inve-stimenti, quali l’acquisto ed ilmontaggio di macchinari edattrezzature, mezzi di trasporto,costruzione ed ampliamento diedifici industriali, vanno detrattedall’imponibile.

Beneficiano di questa agevo-lazione anche gli investimentieffettuati mediante l’acquisto diaziende o di singoli rami di essedalla Agenzia per la proprietàagricola del tesoro.

La distribuzione degli utili

societari è soggetta ad una ritenu-ta del 20% che, sovente, vieneridotta per effetto delle conven-zione fiscali contro le doppieimposizioni concluse dalla Polo-nia con altri Stati.

Il 1999 è stato un anno decisi-vo per la Repubblica polacca acausa della entrata in vigore dellenorme che regolamentano in modopuntuale la questione della sotto-capitalizzazione delle imprese.

Sono, altresì, state emanatealcune disposizioni con le qualisono stati introdotti rigorosi mec-canismi di controllo delle opera-zioni realizzate tra società colle-gate, soprattutto relativamente airapporti tra imprese aventi sede inStati diversi. Particolarmentestringente risulta essere la norma-tiva in tema di “prezzi di trasferi-mento” (“transfer pricing”),caratterizzata dall’accentuazionedel potere di rettifica sui valoriregistrati nella contabilità dellesocietà e riguardanti operazionitra imprese collegate, che laAmministrazione fiscale polaccasi riserva di esercitare con l’obiet-tivo di inibire politiche e pratichedi prezzi interaziendali dirette aridurre sensibilmente il caricofiscale nei confronti del “fisco”.

Imposta sul valore aggiuntoIl regime dell’iva, introdotto

nel 1993, ha sostituito la impostasugli affari. Le operazioni impo-nibili ai fini iva sono costituite,come in ogni Stato che adotti latassazione sul valore aggiunto,dalle cessioni a titolo oneroso dibeni e dalle prestazioni di servizidietro corrispettivo.

L’iva sulle operazione diacquisto di merci è deducibile,salvo alcune eccezioni.

I soggetti che realizzano unfatturato annuo inferiore agli

LL4 SPECIALE

80.000 zloty sono esonerati dal-l’iva, così come, ovviamente, leesportazioni di beni. La leggeistitutiva dell’iva ha anche intro-dotto la imposta sui consumi checolpisce produttori ed importatoridi alcune merci come: alcolici,tabacchi, carburanti. L’accisagrava sui produttori ed importato-ri di beni di lusso, adottando

come valore di riferimento ilprezzo di acquisto della merce e,in caso di importazioni, il valoredoganale delle stesse maggioratodel dazio da assolvere in Dogana.

Accordi contro ledoppie imposizioni

Le convenzioni fiscali controle doppie imposizioni stipulate

dalla Polonia (attualmente 61),elaborate sul modello dellaOrganizzazione per la coopera-zione e lo sviluppo economico(Ocse), prevedono la tassazionedegli utili realizzati dalla impre-sa nello Stato in cui si trova lasede della stessa, salvo che talesocietà abbia succursali nel Pae-se del contraente, con la possibi-

LL 5POLONIA

Stati sottoscriventi convenzioni contro la doppia imposizione

Paese sudividendi

suinteressi

sulicenze

Aliquote massime (%)Paese su

dividendisu

interessisu

licenze

Aliquote massime (%)

Albania 5/10 10 5Australia 15 10 10Austria 10 0 0Belgio 10 10 10Bielorussia 10/15 10 0Boemia 5/10 10 5Bulgaria 10 10 5Canada 15 15 10/0Cina 10 10 10Cipro 10 10 5Croazia 5/15 10 10Danimarca 5/15 0 10Emirati Arabi 5 5 5Estonia 5/15 10 10Filippine 10/15 10 15Finlandia 5/15 0 10Francia 5/15 0 10/0Germania 5/15 0 0Giappone 10 10 0/10Gran Bretagna 5/15 0 10Grecia - 10 10India 15 15 22,5Indonesia 10/15 10 15Irlanda 0/15 10 10Israele 5/10 5 5/10Italia 10 10 10Jugoslavia 5/15 10 10Kazakhstan 10/15 10 10Kuwait 5/0 5/0 15Lettonia 5/15 10 10Lituania 5/15 10 10

Lussemburgo 5/15 10 10Malesia 0 15 15/0Malta 5/15 10 10Marocco 7/15 10 10Moldova 5/15 10 10Mongolia 10 10 5Norvegia 5/15 0 10/0Olanda 0/15 0 10/0Pakistan 15 0 15/20Portogallo 10/15 10 10Repubblica Ceca 5/10 10 5Romania 5/15 10 10Russia 10 10 10Singapore 10 10 10Slovacchia 5/15 10 5Spagna 5/15 0 10/0Sri Lanka 15 0/10 0/10Stati Uniti 5/15 0 10Sud Africa 5/15 10 10Sud Korea 5/10 10 10Svezia 5/15 0 10Svizzera 5/15 10 10Thailandia 20 10 5/15Tunisia 5/10 12 12Turchia 10/15 10 10Ucraina 5/15 10 10Ungheria 10 10 10Uruguay 15 15 15/10Uzbekistan 5/15 10 10Vietnam 10/15 10 10/15Zi mbabwe 10/15 10 10

LL6 SPECIALE

lità, dunque, di assoggettare adimposizione quella parte dei pro-fitti che è stata prodotta dallasuccursale stessa.

Per quanto riguarda i divi-dendi, gli accordi sottoscrittidalla Repubblica polacca stabili-scono una aliquota massima diimposta che oscilla tra il 5% edil 15%.

Relativamente agli interessi,alcune convenzioni, delle qualila Polonia risulta uno dei con-traenti, ne statuiscono la esen-zione con la conseguente tassa-zione degli stessi nello Stato diresidenza del percipiente.

(Nei riquadri a pag. 5 è ripor-tato l’elenco degli Stati che han-no stipulato trattati fiscali con laPolonia corredato dalla indica-zione delle aliquote massimedelle ritenute operate su dividen-di, interessi e licenze previstenelle convenzioni).

Agevolazioni ed incentiviLa politica adottata dal

Governo polacco, in origine for-temente incentivante dell’afflus-so di capitali stranieri, è statasuccessivamente contenuta aseguito delle pressioni prove-nienti dalla Unione europea edin considerazione dello stato deiconti pubblici.

In linea generale, gli obietti-vi assunti dal Governo come tra-guardo nella concessione deibenefici fiscali sono stati indivi-duati nella collocazione dell’in-vestimento in aree geograficheeconomicamente arretrate, infavore di settori della economiaovvero di particolari aziende orami delle stesse in difficoltà edin considerazione dell’ammon-tare delle esportazioni prodottodall’investimento.

Nelle società polacche a par-

tecipazione di capitale estero, iconferimenti in natura sonoesenti da qualunque dazio, acondizione che siano utilizzatidalla azienda medesima e nonsiano alienati per un periodo ditre anni.

Particolari incentivi sonoriconosciuti alle società cheannoverano tra i propri soci cit-tadini stranieri.

Infatti, per gli investimentidi capitale o per le partecipazio-ne detenute da soggetti esterisuperiori a due milioni di euro,sono previsti, per il primo anno,la esenzione dalle imposte suiredditi, mentre per il successivotriennio l’esonero da imposizio-ne del 25% annuo.

Le spese di investimentosono deducibili dal reddito pri-ma della tassazione nella misuramassima del 25% nella ipotesiin cui l’utile realizzato dallaimpresa ecceda l’8% del fattura-to.

La deduzione delle spese diinvestimento dal reddito primadella tassazione è ammessa nellapercentuale massima del 50% infavore delle imprese che abbia-no acquistato ed installato mac-chinari o assetnecessari per losviluppo di licenze, brevetti erisultati di progetti di svilupponazionali.

“Zone economiche speciali” Sempre con l’intento di pro-

muovere gli investimenti dicapitali provenienti dall’estero,la legge 20.10.1994, n. 123 haintrodotto le cc.dd. “Zone eco-nomiche speciali” (“Sse”).

La istituzione delle “Sse”avviene mediante apposito de-creto del Consiglio dei ministrisu proposta del Ministro dellaindustria e del commercio, a

seguito del quale vengono rico-nosciute, in favore delle areegeografiche interessate, partico-lari agevolazioni ed incentivifiscali e doganali di durata ven-tennale.

Le facilitazioni consistonoessenzialmente nella esenzionetotale dalle imposte sui redditiper i primi dieci anni e per il50% nel successivo decennio ecomunque fino e non oltre ladurata della zona scelta, nellaprevisione di procedure agevo-late per l’acquisto della proprie-tà, nell’esonero decennale dallaimposta immobiliare e nellaesenzione dall’iva sulle merciprodotte in loco e collocate sulmercato nazionale.

Coloro i quali intendanooperare in una zona specialedevono munirsi di appositaautorizzazione rilasciata dalcompetente Consiglio ammini-strativo della area stessa, fattaeccezione per i settori dellecostruzioni e di taluni servizidel terziario che ne sono esenta-ti.

Gli investitori ammessi sonogli imprenditori commercialiche esercitino una attività con-sentita nella “Sse” che sia, altempo stesso, conforme ai pro-grammi di sviluppo approvatiper la zona interessata e com-porti un incremento del tasso dioccupazione attraverso la crea-zione di un predeterminatonumero di nuovi posti di lavo-ro.

L’ingresso della Repubblicapolacca nella Unione europeapotrebbe comportare una revi-sione dei benefici f iscaliattualmente riconosciuti nelleSse in quanto non conformialla normativa vigente inambito comunitario.

LL 7POLONIA

In vista di tale scadenza, ilGoverno polacco ha messo apunto un progetto di riformadelle “zone economiche specia-li” la cui approvazione determi-nerebbe la fissazione di un tettomassimo nella concessione del-le agevolazioni fiscali alle aree

geografiche interessate.Secondo le ultime indicazio-

ni, sull’ammontare dei costi chegraveranno sul bilancio statalepolacco, il disegno di legge fis-serebbe al 50% del valore del-l’investimento la percentualemassima consentita nella asse-

gnazione delle facilitazionifiscali, da attribuire sotto formadi contributi elargiti dall’Erariomediante una detrazione pro-gressiva dalla imposta dovutafino al raggiungimento dell’am-montare complessivo dell’ap-porto pubblico.

“Zone economiche speciali”

data dizone istituzione sottozone investimento nuovi

(in euro) occupati

Requisiti per esenzione totale

Mielec 22.9.1995

Katowice 1.7.1996

Suwalki 1.9.1996

Lodz 15.4.1997

Legnica 15.4.1997

Walbrzych 15.4.1997

Krakowski Park

Technologiczny 30.10.1997

Kamienna Gora 30.10.1997

Kostrzyn - Slubice30.10.1997

Slupsk 30.10.1997

Starachowice 30.10.1997

Tarnobrzeg 30.10.1997

Zarnowiec - Tczew 30.10.1997

Olsztyn 30.10.1997

2.000.000 100

2.000.000 100

350.000 40

2.000.000 100

850.000 100

500.000 50

2.000.000 100

400.000 40

1.000.000 50

700.000 50

600.000 100

2.000.000 100

1.000.000 100

350.000 50

Mielec

4 sottozone: Gliwice, Sosnowiec,

Tychy, Jastrzebie

3 sottozone: Suwalky, Goldap, Elk

4 sottozone: Lodz, Zgierz,

Ozorkow, Pabianice

3 sottozone: Legnica, Polkowice,

Krzywa

4 sottozone: Klodzko, Nowa Ruda,

Walbrzych, Dzierzoniow

Krakowski Park Technologiczny

Kamienna Gora

2 sottozone: Kostrzyn, Slubice

Slupsk

Starachowice

4 sottozone: Tarnobrzeg, Stalowa

Wola, Staszow, Nowa, Deba

Zarnowiec, Tczew

5 sottozone: Bezledy, Szymany,

Dobre Miasto, Korpele, Bartoszyce

LL8 SPECIALE

CONVENZIONECONTRO LE DOPPIE

IMPOSIZIONIITALIA - POLONIA

Tra l’Italia e la Polonia è statostipulato un accordo per evitare ledoppie imposizioni in materia diimposte sul reddito e per prevenirele evasioni fiscali; esso è stato con-cluso a Roma il 21 giugno 1985 eratificato e reso esecutivo in Italiacon la legge 21 febbraio 1989, n.97 (pubblicata nel s.o. alla g.u. n.66 del 20 marzo 1989). Lo scambiodegli strumenti di ratifica è avve-nuto il 26 settembre 1989 (comuni-cato del Ministero degli Af fariesteri pubblicato nella g.u. n. 234,serie generale del 6 ottobre 1989);l’accordo è entrato in vigore il 26settembre 1989.

Dell’indicato accordo si riportail testo integrale.

Ar ticolo 1I soggetti

Il presente Accordo si applica allepersone che sono residenti di uno o dientrambi gli Stati contraenti.

Ar ticolo 2Imposte considerate

1. Il presente Accordo si applica alleimposte sul reddito prelevate per conto diciascuno Stato contraente delle sue suddi-visioni politiche o amministrative o deisuoi enti locali, qualunque sia il sistema diprelevamento.

2. Sono considerate imposte sul red-dito le imposte prelevate sul reddito com-plessivo o su elementi del reddito, com-prese le imposte sugli utili derivanti dal-l’alienazione di beni mobili o immobili, leimposte sull’ammontare complessivodegli stipendi o dei salari corrisposti dalleimprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applical’Accordo sono:

a) per quanto concerne la Polonia:1) l’imposta sul reddito (podatek

dochodowy);

2) l’imposta sugli stipendi e sui salari(podatek od wynawgrodzen);

3) l’imposta di eguaglianza (podatekwyrownawczy);

4) l’imposta agricola (podatek rolny);ancorché riscosse mediante ritenuta

alla fonte. (qui di seguito indicate quali“imposta polacca”)

b) per quanto concerne l’Italia:1) l’imposta sul reddito delle persone

fisiche;2) l’imposta sul reddito delle persone

giuridiche;3) l’imposta locale sui redditi;ancorché riscosse mediante ritenuta

alla fonte. (qui di seguito indicate quali“imposta italiana”)

4. L’Accordo si applicherà anche alleimposte future di natura identica o analo-ga che verranno istituite da parte di unodegli Stati contraenti dopo la firma delpresente Accordo in aggiunta o in sostitu-zione delle imposte di cui al presente arti-colo. Le autorità competenti degli Staticontraenti si comunicheranno le modifi-che rilevanti apportate alle rispettivelegislazioni fiscali.

Ar ticolo 3Definizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, ameno che il contesto non richieda unadiversa interpretazione:

a) il termine “Polonia” designa laRepubblica Popolare Polacca, e com-prende le zone adiacenti alle acque terri-toriali della Polonia le quali, ai sensi deldiritto internazionale consuetudinario edella legislazione polacca sono conside-rate come zone nelle quali possono esse-re esercitati i diritti della RepubblicaPopolare Polacca per quanto concerne ilfondo ed il sottosuolo marino e le lororisorse naturali;

b) il termine “Italia” designa laRepubblica Italiana e comprende le zoneadiacenti alle acque territoriali italiane lequali, ai sensi del diritto internazionaleconsuetudinario e della legislazione ita-liana sono considerate come zone nellequali possono essere esercitati i dirittidella Repubblica Italiana per quanto con-cerne il fondo e il sottosuolo marino e leloro risorse naturali;

c) i termini “uno Stato contraente” e“l’altro Stato contraente” designano,come il contesto richiede, l’Italia o laPolonia;

d) il termine “persona” comprende

una persona fisica, una società ed ognialtra associazione di persone;

e) il termine “società” designa qual-siasi persona giuridica o qualsiasi enteche è considerato persona giuridica aifini fiscali;

f) le espressioni “impresa di unoStato contraente” e “impresa dell’altroStato contraente” designano, rispettiva-mente, un’impresa esercitata da un resi-dente di uno Stato contraente e un’im-presa esercitata da un residente dell’altroStato contraente;

g) per “traffico internazionale” s’in-tende qualsiasi attività di trasporto effet-tuato per mezzo di una nave o di un aero-mobile da parte di un’impresa che abbiala sede della direzione effettiva in unoStato contraente ad eccezione del caso incui la nave o l’aeromobile siano utilizza-ti esclusivamente tra località situate nel-l’altro Stato contraente;

h) il termine “nazionale” designa:1) le persone fisiche che posseggono

la nazionalità di uno Stato contraente;2) le persone giuridiche, società di

persone ed associazioni costituite in con-formità della legislazione in vigore inuno Stato contraente;

i) il termine “autorità competente“designa:

1) per quanto concerne la Polonia, ilMinistro delle Finanze od un suo rappre-sentante autorizzato;

2) per quanto concerne l’Italia, ilMinistero delle Finanze.

2. Per l’applicazione dell’Accordoda parte di uno Stato contraente, leespressioni ivi non definite hanno ilsignificato che ad esse è attribuito dallalegislazione di detto Stato contraenterelativamente alle imposte cui l’Accordosi applica, a meno che il contesto nonrichieda una diversa interpretazione.

Ar ticolo 4Domicilio fiscale

1. Ai fini del presente Accordo, l’e-spressione “residente di uno Stato con-traente “designa ogni persona che, in virtùdella legislazione di detto Stato, è assog-gettata ad imposta nello stesso Stato amotivo del suo domicilio, della sua resi-denza, della sede della sua direzione o diogni altro criterio di natura analoga.Tuttavia, tale espressione non comprendele persone che sono assoggettate ad impo-sta in detto Stato soltanto per il reddito cheesse ricavano da fonti situate in detto Stato.

LL 9POLONIA

2. Quando, in base alle disposizionidel paragrafo 1, del presente articolo,una persona fisica è considerata residen-te di entrambi gli Stati contraenti, la suasituazione è determinata nel seguentemodo:

a) detta persona è considerata resi-dente dello Stato contraente nel quale haun’abitazione permanente. Se essa dis-pone di un’abitazione permanente in cia-scuno degli Stati contraenti, è considera-ta residente dello Stato contraente nelquale le sue relazioni personali ed eco-nomiche sono più strette (centro degliinteressi vitali);

b) se non si può determinare lo Statocontraente nel quale detta persona ha ilcentro dei suoi interessi vitali, o se lamedesima non ha un’abitazione perma-nente in alcuno degli Stati contraenti,essa è considerata residente dello Statocontraente in cui soggiorna abitualmen-te;

c) se detta persona soggiorna abi-tualmente in entrambi gli Stati contraen-ti ovvero non soggiorna abitualmente inalcuno di essi, essa è considerata resi-dente dello Stato contraente del quale hala nazionalità;

d) se la situazione di residente nonpuò essere determinata in base ai para-grafi a) - c), le autorità competenti degliStati contraenti risolvono la questione dicomune accordo.

3. Quando, in base alle disposizionidel paragrafo 1 del presente articolo, unapersona diversa da una persona fisica èconsiderata residente di entrambi gliStati contraenti, si ritiene che essa è resi-dente dello Stato in cui si trova la sededella sua direzione effettiva.

Ar ticolo 5Stabile organizzazione

1. Ai fini del presente Accordo, l’e-spressione “stabile organizzazione” de-signa una sede fissa di affari in cui l’im-presa esercita in tutto o in parte la suaattività.

2. L’espressione “stabile organizza-zione” comprende in particolare:

a) una sede di direzione;b) una succursale;c) un ufficio;d) un’officina; e) un laboratorio;f) una miniera, una cava o altro

luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o dimontaggio la cui durata oltrepassa idodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una“stabile organizzazione” se:

a) si fa uso di una installazione aisoli fini di deposito, di esposizione o diconsegna di merci appartenenti all’im-presa;

b) le merci appartenenti all’impresasono immagazzinate ai soli fini di depo-sito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all’impresasono immagazzinate ai soli fini della tra-sformazione da parte di un’altra impre-sa;

d) una sede fissa di affari è utilizza-ta ai soli fini di acquistare merci o di rac-cogliere informazioni per l’impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizza-ta, per l’impresa, ai soli fini di pubbli-cità, di fornire informazioni, di ricerchescientifiche o di attività analoghe cheabbiano carattere preparatorio o ausi-liario.

4. Una persona che agisce in unoStato contraente per conto di un’impre-sa dell’altro Stato contraente - diversada un agente che goda di uno statusindipendente di cui al paragrafo 5 - èconsiderata “stabile organizzazione” indetto primo Stato se essa ha ed abitual-mente esercita in detto Stato il potere diconcludere contratti a nome dell’impre-sa salvo il caso in cui l’attività di dettapersona sia limitata all’acquisto dimerci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresadi uno Stato contraente ha una stabileorganizzazione nell’altro Stato con-traente per il solo fatto che essa viesercita la propria attività per mezzo diun mediatore, di un commissionariogenerale o di ogni altro intermediarioche goda di uno status indipendente, acondizione che dette persone agiscanonell’ambito della loro ordinaria attivi-tà.

6. Il fatto che una società residentedi uno Stato contraente controlli o siacontrollata da una società residente del-l’altro Stato contraente ovvero svolgala sua attività in questo altro Stato (siaper mezzo di una stabile organizzazio-ne oppure no) non costituisce di per sémotivo sufficiente per far considerare

una qualsiasi delle dette società unastabile organizzazione dell’altra.

Ar ticolo 6Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di unoStato contraente ritrae da beni immobili(compresi i redditi delle attività agricoleo forestali) situati nell’altro Stato con-traente sono imponibili in detto altroStato.

2. L’espressione “beni immobili” èdefinita in conformità della legislazionedello Stato contraente in cui i beni stessisono situati. L’espressione comprende inogni caso gli accessori, le scorte morte ovive delle imprese agricole e forestali, idiritti ai quali si applicano le disposizio-ni del diritto privato riguardanti la pro-prietà fondiaria. Si considerano altresìbeni immobili l’usufrutto dei beniimmobili ed i diritti relativi a canonivariabili o fissi per lo sfruttamento o laconcessione dello sfruttamento di giaci-menti minerari, sorgenti ed altre risorsenaturali. Le navi, i battelli e gli aeromo-bili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1del presente articolo si applicano ai red-diti derivanti dalla utilizzazione diretta,dalla locazione o dall’affitto, nonché daogni altra forma di utilizzazione di beniimmobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3del presente articolo si applicano ancheai redditi derivanti dai beni immobili diun’impresa ed ai redditi derivanti daibeni immobili utilizzati per l’eserciziodi una professione indipendente.

Ar ticolo 7Utili delle impr ese

1. Gli utili di un’impresa di unoStato contraente sono imponibili soltan-to in detto Stato, a meno che l’impresanon svolga la sua attività nell’altro Statocontraente per mezzo di una stabileorganizzazione ivi situata. Se l’impresasvolge in tal modo la sua attività, gli utilidell’impresa sono imponibili nell’altroStato ma soltanto nella misura in cuidetti utili sono attribuibili alla stabileorganizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni delparagrafo 3 del presente articolo, quan-do un’impresa di uno Stato contraente

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svolge la sua attività nell’altro Statocontraente per mezzo di una stabileorganizzazione ivi situata, in ciascunoStato contraente vanno attribuiti a dettastabile organizzazione gli utili che siritiene sarebbero stati da essa conseguitise si fosse trattato di un’impresa distintae separata svolgente attività identiche oanaloghe in condizioni identiche o ana-loghe e in piena indipendenza dall’im-presa di cui essa costituisce una stabileorganizzazione.

3. Nella determinazione degli utili diuna stabile organizzazione sono ammes-se in deduzione le spese sostenute per gliscopi perseguiti dalla stessa stabile orga-nizzazione, comprese le spese di dire-zione e le spese generali di amministra-zione, sia nello Stato in cui è situata lastabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraen-ti segua la prassi di determinare gli utilida attribuire ad una stabile organizzazio-ne in base al riparto degli utili comples-sivi dell’impresa fra le diverse parti diessa, la disposizione del paragrafo 2 delpresente articolo non impedisce a dettoStato contraente di determinare gli utiliimponibili secondo la ripartizione inuso. Tuttavia, il metodo di riparto adot-tato dovrà essere tale che il risultato siaconforme ai principi contenuti nel pre-sente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuitoad una stabile organizzazione per il solofatto che essa ha acquistato merci perl’impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti,gli utili da attribuire alla stabile organiz-zazione sono determinati annualmentecon lo stesso metodo, a meno che nonesistano validi e sufficienti motivi perprocedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendonoelementi di reddito considerati separata-mente in altri articoli del presenteAccordo, le disposizioni di tali articolinon vengono modificate da quelle delpresente articolo.

Ar ticolo 8Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall’esercizio,in traffico internazionale, di navi o aero-mobili sono imponibili soltanto nello

Stato contraente in cui è situata la sededella direzione effettiva dell’impresa.

2. Se la sede della direzione effetti-va di un’impresa di navigazione maritti-ma è situata a bordo di una nave, dettasede si considera situata nello Stato con-traente in cui si trova il porto di imma-tricolazione della nave, oppure, in man-canza di un porto di immatricolazione,nello Stato contraente di cui è residentel’esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1del presente articolo, si applicano pari-menti agli utili derivanti dalla partecipa-zione a un fondo comune (“pool”), a unesercizio in comune o ad un organismointernazionale di esercizio.

Ar ticolo 9Impr ese associate

Allorchéa) un’impresa di uno Stato contraen-

te partecipa, direttamente o indiretta-mente. alla direzione, al controllo o alcapitale di un’impresa dell’altro Statocontraente, o

b) le medesime persone partecipano,direttamente o indirettamente alla dire-zione, al controllo o al capitale di un’im-presa di uno Stato contraente e di un’im-presa dell’altro Stato contraente e, nel-l’uno e nell’altro caso, le due imprese,nelle loro relazioni commerciali o finan-ziarie, sono vincolate da condizioniaccettate o imposte, diverse da quelleche sarebbero state convenute tra impre-se indipendenti, gli utili che, in mancan-za di tali condizioni, sarebbero stati rea-lizzati da una delle imprese, ma che acausa di dette condizioni non lo sonostati, possono essere inclusi negli utili diquesta impresa e tassati in conseguenza.

Ar ticolo 10Dividendi

1. I dividendi pagati da una societàresidente di uno Stato contraente ad unresidente dell’altro Stato contraentesono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possonoessere tassati anche nello Stato con-traente di cui è residente la società chepaga i dividendi e in conformità dellalegislazione di detto Stato, ma, se lapersona che percepisce i dividendi ne èil beneficiario effettivo, l’imposta cosìapplicata non può eccedere il 10% del-

l’ammontare lordo dei dividendi.Il presente paragrafo non riguarda

l’imposizione della società per gli utilicon i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo iltermine “dividendi” designa i redditiderivanti da azioni, da azioni o dirittidi godimento, da quote minerarie, daquote di fondatore o da altre quote dipartecipazione agli utili, ad eccezionedei crediti, nonché i redditi di altrequote sociali assoggettati al medesimoregime fiscale dei redditi delle azionisecondo la legislazione fiscale delloStato di cui è residente la società dis-tributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e2 del presente articolo non si applica-no nel caso in cui il beneficiario effet-tivo dei dividendi, residente di unoStato contraente, eserciti nell’altroStato contraente di cui è residente lasocietà che paga i dividendi sia un’at-tività commerciale o industriale permezzo di una stabile organizzazioneivi situata, sia una libera professionemediante una base fissa ivi situata, e lapartecipazione generatrice dei divi-dendi si ricolleghi effettivamente adesse. In tal caso, i dividendi sonoimponibili in detto altro Stato secondola propria legislazione.

5. Qualora una società residente diuno Stato contraente ricavi utili o red-diti dall’altro Stato contraente, dettoaltro Stato non può applicare alcunaimposta sui dividendi pagati dallasocietà, a meno che tali dividendisiano pagati ad un residente di dettoaltro Stato o che la partecipazionegeneratrice dei dividendi si ricolleghieffettivamente ad una stabile organiz-zazione o a una base fissa situata indetto altro Stato, né prelevare alcunaimposta, a titolo di imposizione degliutili non distribuiti, sugli utili non dis-tribuiti della società, anche se i divi-dendi pagati o gli utili non distribuiticostituiscano in tutto o in parte utili oredditi realizzati in detto altro Stato.

Ar ticolo 11Inter essi

1. Gli interessi provenienti da unoStato contraente e pagati ad un residentedell’altro Stato contraente sono imponi-bili in detto altro Stato.

LL 11POLONIA

2. Tuttavia, tali interessi possonoessere tassati nello Stato contraente dalquale essi provengono ed in conformitàdella legislazione di detto Stato, ma, sela persona che percepisce gli interessine è l’effettivo beneficiario, l’impostacosì applicata non può eccedere il 10per cento dell’ammontare lordo degliinteressi.

3. Nonostante le disposizioni delparagrafo 2, gli interessi provenienti dauno Stato contraente sono esenti daimposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è ilGoverno di detto Stato contraente o unsuo ente locale, o

b) gli interessi sono pagati alGoverno dell’altro Stato contraente oad un suo ente locale od a qualsiasiorganismo (compresi gli istituti finan-ziari) interamente di proprietà di questoStato contraente o di un suo ente loca-le;

c) gli interessi sono pagati a qual-siasi altro organismo, (compresi gli isti-tuti finanziari) in relazione a prestiticoncessi in applicazione di un’accordoconcluso tra i Governi degli Stati con-traenti.

4. Ai fini del presente articolo il ter-mine “interessi” designa i redditi deititoli del debito pubblico, delle obbliga-zioni di prestiti garantite o non da ipo-teca e portanti o meno una clausola dipartecipazione agli utili, e dei crediti diqualsiasi natura, nonché ogni altro pro-vento assimilabile, secondo la legisla-zione fiscale dello Stato da cui i redditiprovengono, ai redditi di somme date inprestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1a 3 non si applicano nel caso in cui ilbeneficiario effettivo degli interessi,residente di uno Stato contraente eser-citi nell’altro Stato contraente dal qualeprovengono gli interessi sia un’attivitàcommerciale o industriale per mezzo diuna stabile organizzazione ivi situata,sia una libera professione mediante unabase fissa ivi situata, ed il credito gene-ratore degli interessi si ricolleghi effet-tivamente ad esse. In tal caso, gli inte-ressi sono imponibili in detto altroStato secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano pro-venienti da uno Stato contraente quan-

do il debitore è lo Stato stesso, una suasuddivisione politica o amministrativa,un suo ente locale o un residente didetto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degliinteressi, sia esso residente o no di unoStato contraente, ha in uno Stato con-traente una stabile organizzazione obase fissa per le cui necessità vienecontratto il debito sul quale sono paga-ti gli interessi e tali interessi sono acarico della stabile organizzazione obase fissa, gli interessi stessi si consi-derano provenienti dallo Stato con-traente in cui è situata la stabile orga-nizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di partico-lari relazioni esistenti tra debitore edil beneficiario effettivo o tra ciascunodi essi e terze persone, l’ammontaredegli interessi, tenuto conto del credi-to per il quale sono pagati, eccedequello che sarebbe stato convenutotra debitore ed il beneficiario effetti-vo in assenza di simili relazioni, ledisposizioni del presente articolo siapplicano soltanto a quest’ultimoammontare.

In tal caso, la parte eccedente deipagamenti è imponibile in conformitàdella legislazione di ciascuno Statocontraente e tenuto conto delle altredisposizioni del presente Accordo.

Ar ticolo 12Canoni

1. I canoni provenienti da unoStato contraente e pagati ad un residen-te dell’altro Stato contraente sonoimponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possonoessere tassati nello Stato contraente dalquale essi provengono ed in conformi-tà della legislazione di detto Stato, ma,se la persona che percepisce i canonine è l’effettivo beneficiario, l’impostacosì applicata non può eccedere il 10per cento dell’ammontare lordo deicanoni.

3. Ai fini del presente articolo iltermine “canoni” designa i compensi diqualsiasi natura corrisposti per l’uso ola concessione in uso di un diritto diautore su opere letterarie, artistiche oscientifiche, ivi comprese le pellicolecinematografiche e le registrazioni pertrasmissioni televisive o radiofoniche,

di brevetti, marchi di fabbrica o dicommercio, disegni o modelli, proget-ti, formule o processi segreti, per l’usoo la concessione in uso di attrezzatureindustriali, commerciali o scientificheo per informazioni concernenti espe-rienze di carattere industriale, commer-ciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1non si applicano nel caso in cui il bene-ficiario effettivo dei canoni, residente diuno Stato contraente, eserciti nell’altroStato contraente dal quale provengono icanoni sia un’attività commerciale oindustriale per mezzo di una stabileorganizzazione ivi situata, sia una liberaprofessione mediante una base fissa ivisituata, ed i diritti o i beni generatori deicanoni si ricolleghino effettivamente adesse.

In tal caso, i canoni sono imponibiliin detto altro Stato contraente secondo lapropria legislazione.

5. I canoni si considerano prove-nienti da uno Stato contraente quandoil debitore è lo Stato stesso, una suasuddivisione politica o amministrativa,un suo ente locale o un residente didetto Stato. Tuttavia, quando il debito-re dei canoni, sia esso residente o no diuno Stato contraente ha in uno Statocontraente una stabile organizzazione obase fissa per le cui necessità è statocontratto l’obbligo al pagamento deicanoni e tali canoni sono a carico dellastabile organizzazione o base fissa, icanoni stessi si considerano provenien-ti dallo Stato contraente in cui è situatala stabile organizzazione o la basefissa.

6. Se, in conseguenza di particolarirelazioni esistenti tra debitore ed il bene-ficiario effettivo o tra ciascuno di essi eterze persone, l’ammontare dei canonipagati, tenuto conto della prestazione,diritto od informazione per i quali sonopagati, eccede quello che sarebbe statoconvenuto tra debitore e beneficiarioeffettivo in assenza di simili relazioni, ledisposizioni del presente articolo siapplicano soltanto a quest’ultimoammontare.

In tal caso, la parte eccedente deipagamenti è imponibile in conformitàdella legislazione di ciascuno Stato con-traente e tenuto conto delle altre disposi-zioni del presente Accordo.

LL12 SPECIALE

Ar ticolo 13Utili di capitale

1. Gli utili derivanti ad un residen-te di uno Stato contraente dall’aliena-zione di beni immobili, così comedefiniti all’articolo 6, e situati nell’al-tro Stato contraente sono imponibili indetto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall’aliena-zione di beni mobili facenti parte dellaproprietà aziendale di una stabile orga-nizzazione che un’impresa di unoStato contraente ha nell’altro Statocontraente, ovvero di beni mobiliappartenenti ad una base fissa di cuidispone un residente di uno Stato con-traente nell’altro Stato contraente perl’esercizio di una libera professione,compresi gli utili provenienti dall’alie-nazione di detta stabile organizzazione(da sola o in uno con l’intera impresa)o di detta base fissa, sono imponibilinell’altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall’aliena-zione di navi od aeromobili impiegatiin traffico internazionale o da benimobili adibiti al loro esercizio, sonoimponibili soltanto nello Stato con-traente in cui è situata la sede delladirezione effettiva dell’impresa.

4. Gli utili derivanti dall’aliena-zione di ogni altro bene diverso daquelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3,sono imponibili soltanto nello Statocontraente di cui l’alienante è residen-te.

Ar ticolo 14Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di unoStato contraente ritrae dall’esercizio diun’attività professionale o da altre atti-vità indipendenti di carattere analogosono imponibili soltanto in detto Stato ameno che egli non disponga abitual-mente di una base fissa nell’altro Statocontraente per l’esercizio delle proprieattività.

Se egli dispone di tale base fissa iredditi sono imponibili nell’altro Statocontraente ma unicamente nella misurain cui essi sono imputabili a detta basefissa.

2. L’espressione “attività professio-nali” comprende, in particolare, le atti-vità indipendenti di carattere scientifi-

co, letterario artistico, educativo opedagogico, nonché le attività indipen-denti dei medici, avvocati, ingegneri,architetti, dentisti e contabili.

Ar ticolo 15Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli arti-coli 16, 17,18,19, 20 e 21, i salari, glistipendi e le altre remunerazioni analo-ghe che un residente di uno Stato con-traente riceve in corrispettivo di un’at-tività dipendente possono essere tassa-ti soltanto in detto Stato, a meno chetale attività non venga svolta nell’altroStato contraente. Se l’attività è quivisvolta, le remunerazioni percepite a taltitolo possono essere tassate in que-st’altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni delparagrafo 1, le remunerazioni che unresidente di uno Stato contraente ricevein corrispettivo di un’attività dipenden-te svolta nell’altro Stato contraentesono imponibili soltanto nel dettoprimo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell’al-tro Stato per un periodo o periodi chenon oltrepassano in totale 183 giorninel corso dell’anno solare considerato,e

b) le remunerazioni sono pagate da,o per conto di, un datore di lavoro chenon è residente dell’altro Stato, e

c) l’onere delle remunerazioni nonè sostenuto da una stabile organizzazio-ne o da una base fissa che il datore dilavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni prece-denti del presente articolo, le remunera-zioni percepite in relazione ad un lavo-ro subordinato svolto a bordo di navi odi aeromobili in traffico internazionale,possono essere tassate nello Stato con-traente nel quale è situata la sede delladirezione effettiva dell’impresa.

Ar ticolo 16Compensi e gettoni

di presenza1. La partecipazione agli utili, i get-

toni di presenza e le altre retribuzionianaloghe che un residente di uno Statocontraente riceve in qualità di membrodel Consiglio di amministrazione o delcollegio sindacale di una società resi-dente dell’altro Stato contraente sonoimponibili in detto altro Stato.

Ar ticolo 17Ar tisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degliarticoli 14 e 15, i redditi che un residen-te di uno Stato contraente ritrae dalle sueprestazioni personali esercitate nell’altroStato contraente in qualità di artistadello spettacolo, quale un artista di tea-tro, del cinema, della radio o della tele-visione o in qualità di musicista, nonchédi sportivo, possono essere tassati indetto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente daprestazioni personali esercitate da unartista dello spettacolo o da uno sporti-vo in tale qualità, è attribuito ad unapersona diversa dall’artista o dallosportivo medesimo, detto reddito puòessere tassato nello Stato contraentedove dette prestazioni sono esercitate,nonostante le disposizioni degli articoli7,14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni deiparagrafi 1 e 2 del presente articolo, iredditi derivanti dalle attività di cui alparagrafo 1 del presente articolo, eser-citate nell’ambito di un programma discambi culturali o sportivi concordatoda entrambi gli Stati contraenti, sonoesenti da imposta nello Stato contraen-te nel quale dette attività sono esercita-te.

Ar ticolo 18Pensioni

Fatte salve le disposizioni del para-grafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e lealtre remunerazioni analoghe, pagate adun residente di uno Stato contraente inrelazione ad un cessato impiego, sonoimponibili soltanto nello Stato contraen-te del quale il beneficiario della pensio-ne è residente.

Ar ticolo 19Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diversedalle pensioni, pagate da uno Statocontraente o da una sua suddivisionepolitica o amministrativa o da un suoente locale a una persona fisica, incorrispettivo di servizi resi a dettoStato o a detta suddivisione od ente,sono imponibili soltanto in questoStato.

b) Tuttavia, tali remunerazionisono imponibili soltanto nell’altroStato contraente qualora i servizi

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siano resi in detto Stato e la personasia un residente di detto Stato che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato,o

ii) non sia divenuto residente didetto Stato al solo scopo di rendervi iservizi, o

iii) non è imponibile in relazione atale remunerazione nello Stato con-traente dal quale la remunerazione èpagata.

2. a) Le pensioni corrisposte dauno Stato contraente o da una sua sud-divisione politica o amministrativa oda un suo ente locale, sia direttamentesia mediante prelevamento da fondi daessi costituiti, a una persona fisica incorrispettivo di servizi resi a dettoStato o a detta suddivisione od ente,sono imponibili soltanto in questoStato.

b) Tuttavia, tali pensioni sonoimponibili soltanto nell’altro Statocontraente qualora la persona sia unresidente di questo Stato e ne abbia lanazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 1516 e 18 si applicano alle remunerazio-ni e pensioni pagate in corrispettivo diservizi resi nell’ambito di un’attivitàindustriale o commerciale esercitatada uno Stato contraente o da una suasuddivisione politica o amministrativao da un suo ente locale.

Ar ticolo 20Professori e ricercatori

1. Un professore o un insegnanteil quale soggiorni temporaneamente,per un periodo non superiore a dueanni in uno Stato contraente alloscopo di insegnare o di effettuarericerche presso una università, istitutosuperiore, scuola od altro istituto diistruzione e che è, o era immediata-mente prima di tale soggiorno, unresidente dell’altro Stato contraente, èesente da imposizione nel detto primoStato contraente per le remunerazioniche riceve in dipendenza di tali attivi-tà di insegnamento o di ricerca.

2. Le disposizioni del paragrafo 1del presente articolo non si applicanoai redditi di ricerca se questa non ècondotta nel pubblico interesse maprincipalmente in quello privato diuna o più persone.

Ar ticolo 21Studenti

1. Le somme che uno studente o unapprendista il quale è, o era immediata-mente prima di recarsi in uno Stato con-traente, residente dell’altro Stato con-traente e che soggiorna nel primo Statocontraente allo scopo di compiervi i suoistudi o di attendere alla propria forma-zione professionale, riceve per sopperirealle spese di mantenimento, di istruzioneo di formazione professionale, non sonoimponibili in tale Stato, a condizioneche tali somme provengano da fontisituate fuori di detto altro Stato.

2. Il reddito che uno studente o unapprendista riceve in corrispettivo diuna attività svolta in uno Stato contraen-te nel quale soggiorna al solo scopo dicompiervi i suoi studi o di attendere allapropria formazione professionale non èimponibile in detto Stato per il temporagionevolmente necessario per conse-guire dette finalità, purché il redditostesso non ecceda quanto richiesto ai finidel suo mantenimento, della sua educa-zione o della sua istruzione.

Ar ticolo 22Altri r edditi

1. Gli elementi di reddito di un resi-dente di uno Stato contraente, di qualsia-si provenienza, che non sono trattatinegli articoli precedenti del presenteAccordo, sono imponibili soltanto indetto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1non si applicano ai redditi, diversi daquelli derivanti da beni immobili, cosìcome definiti al paragrafo 2 dell’articolo6, qualora il beneficiario di detti redditi,residente di uno Stato contraente, eserci-ti nell’altro Stato contraente sia un’attivi-tà commerciale o industriale per mezzodi una stabile organizzazione ivi situata,sia una libera professione mediante unabase fissa ivi situata, ed il diritto od ilbene produttivo del reddito si ricolleghieffettivamente ad esse.

In tal caso gli elementi di redditosono imponibili in detto altro Stato con-traente secondo la propria legislazione.

Ar ticolo 23Eliminazione delladoppia imposizione

1. Si conviene che la doppia impo-sizione sarà eliminata in conformità

alle disposizioni dei seguenti paragrafidel presente articolo.

2. Per quanto concerne l’Italia:Se un residente dell’Italia possiede

elementi di reddito che sono imponibi-li in Polonia, l’Italia, nel calcolare leproprie imposte sul reddito specificatenell’articolo 2 del presente Accordo,più includere nella base imponibile ditali imposte detti elementi di reddito, ameno che espresse disposizioni delpresente Accordo non stabiliscanodiversamente.

In tal caso, I’Italia deve dedurredalle imposte così calcolate l’impostasui redditi pagata in Polonia, ma l’am-montare della deduzione non può ecce-dere la quota di imposta italiana attri-buibile ai predetti elementi di redditonella proporzione in cui gli stessi con-corrono alla formazione del redditocomplessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione saràaccordata ove l’elemento di redditovenga assoggettato in Italia ad imposi-zione mediante ritenuta a titolo d’impo-sta su richiesta del beneficiario del red-dito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Polonia:a) se un residente della Polonia

riceve redditi che in conformità delledisposizioni del presente Accordo sonoimponibili in Italia, la Polonia può,fatte salve le disposizioni dei sottopa-ragrafi b) e c) del presente paragrafo,esentare da imposta detti redditi.

b) Se un residente della Poloniariceve redditi che, in conformità delledisposizioni degli articoli 10, 11 e 12del presente Accordo sono imponibiliin Italia, la Polonia può portare indeduzione dell’imposta sul reddito didetto residente un ammontare pariall’imposta pagata in Italia.

Tale deduzione, tuttavia, non potràeccedere la frazione di imposta, calco-lata prima di operare la deduzione,corrispondente al reddito ricevutodall’Italia.

c) Se in conformità ad una disposi-zione dell’Accordo, il reddito derivan-te ad un residente della Polonia è esen-te da imposta in Polonia, la Polonia,nel calcolare l’ammontare dell’impostasul reddito residuo di tale residente,può applicare l’aliquota d’imposta chesarebbe stata applicabile se il redditoesentato non fosse stato esentato.

LL14 SPECIALE

Ar ticolo 24Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraen-te non sono assoggettati nell’altro Statocontraente ad alcuna imposizione odobbligo ad essa relativo, diversi o piùonerosi di quelli cui sono o potrannoessere assoggettati i nazionali di dettoaltro Stato che si trovino nella stessasituazione.

La presente disposizione si applicaaltresì, nonostante le disposizioni del-l’articolo 1, alle persone che non sonoresidenti di uno o di entrambi gli Staticontraenti.

2. L’imposizione di una stabileorganizzazione che un’impresa di unoStato contraente ha nell’altro Stato con-traente non può essere in questo altroStato meno favorevole dell’imposizio-ne a carico delle imprese di detto altroStato che svolgono la medesima attivi-tà.

La presente disposizione non puòessere interpretata nel senso che facciaobbligo ad uno Stato contraente diaccordare ai residenti dell’altro Statocontraente le deduzioni personali, leesenzioni e le deduzioni d’imposta cheesso accorda ai propri residenti in rela-zione alla loro situazione o ai loro cari-chi di famiglia.

3. Fatta salva l’applicazione delledisposizioni dell’articolo 9, del para-grafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo6 dell’articolo 12, gli interessi, i canonied altre spese pagati da un’impresa diuno Stato contraente ad un residentedell’altro Stato contraente sono deduci-bili, ai fini della determinazione degliutili imponibili di detta impresa, nellestesse condizioni in cui sarebbero dedu-cibili se fossero pagati ad un residentedel primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato con-traente, il cui capitale è, in tutto o inparte, direttamente o indirettamente,posseduto o controllato da uno o piùresidenti dell’altro Stato contraente,non sono assoggettate nel primo Statocontraente ad alcuna imposizione odobbligo ad essa relativo, diversi o piùonerosi di quelli cui sono o potrannoessere assoggettate le altre impresedella stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni del presente arti-

colo si applicano alle imposte contenu-te nell’articolo 2 del presente Accordo.

Ar ticolo 25Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che lemisure adottate da uno o da entrambi gliStati contraenti comportano o comporte-ranno per lui un’imposizione non confor-me al presente Accordo, egli può, indi-pendentemente dai ricorsi previsti dallalegislazione nazionale di detti Stati, sot-toporre il caso all’autorità competentedello Stato contraente di cui è residenteo, se il suo caso ricade nell’ambito diapplicazione del paragrafo 1 dell’articolo24 a quella dello Stato contraente di cuipossiede la nazionalità.

Il caso dovrà essere sottoposto entroi due anni che seguono la prima notifica-zione della misura che comporta un’im-posizione non conforme all’Accordo.

2. L’autorità competente, se il ricor-so le appare fondato e se essa non è ingrado di giungere ad una soddisfacentesoluzione, farà del suo meglio per rego-lare il caso per via di amichevole compo-sizione con l’autorità competente dell’al-tro Stato contraente, al fine di evitare unatassazione non conforme all’Accordo.

3. Le autorità competenti degli Staticontraenti faranno del loro meglio perrisolvere per via di amichevole e com-posizione le difficoltà o i dubbi inerentiall’interpretazione o all’applicazionedell’Accordo.

4. Le autorità competenti degli Staticontraenti potranno comunicare diretta-mente tra loro al fine di pervenire ad unaccordo come indicato nei paragrafi pre-cedenti.

Qualora venga ritenuto che degliscambi verbali di opinione possano facili-tare il raggiungimento di tale accordo,essi potranno aver luogo in seno ad unaCommissione formata da rappresentantidelle Autorità competenti degli Stati con-traenti.

Ar ticolo 26Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degliStati contraenti si scambieranno leinformazioni necessarie per applicare ledisposizioni del presente Accordo o leleggi interne degli Stati contraenti rela-tivamente alle imposte previste dal pre-

sente Accordo, nella misura in cui latassazione che tali leggi prevedono nonè contraria al presente Accordo, nonchéper evitare l’evasione fiscale.

Lo scambio di informazioni nonviene limitato dall’articolo 1.

Le informazioni in tal modo scam-biate saranno tenute segrete, analoga-mente alle informazioni ottenute inbase alla legislazione interna di dettoStato e saranno comunicate soltantoalle persone od autorità (ivi compresil’autorità giudiziaria e gli organi ammi-nistrativi) incaricate dell’accertamentoo della riscossione delle imposte previ-ste dall’Accordo, delle procedure o deiprocedimenti concernenti tali imposte odelle decisioni di ricorsi relativi a taliimposte. Dette persone od autorità uti-lizzeranno tali informazioni soltantoper questi fini. Esse potranno servirsi diqueste informazioni nel corso di udien-ze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1non possono m nessun caso essereinterpretate nel senso di imporre ad unodegli Stati contraenti l’obbligo:

a) di adottare provvedimenti ammi-nistrativi in deroga alla propria legisla-zione o alla propria prassi amministra-tiva o a quelle dell’altro Stato contraen-te;

b) di fornire informazioni che nonpotrebbero essere ottenute in base allapropria legislazione o nel quadro dellapropria normale prassi amministrativao di quelle dell’altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni chepotrebbero rivelare un segreto ufficialecommerciale, industriale, professionaleo un processo commerciale oppureinformazioni la cui comunicazionesarebbe contraria all’ordine pubblico.

Ar ticolo 27Agenti diplomatici efunzionari consolari

Le disposizioni del presenteAccordo non pregiudicano i privilegifiscali di cui beneficiano gli agentidiplomatici o i funzionari consolari invirtù delle regole generali del dirittointernazionale o di accordi particolari.

Ar ticolo 28Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno Statocontraente mediante ritenuta alla fontesono rimborsate a richiesta del contri-

LL 15POLONIA

buente qualora il diritto alla percezionedi dette imposte sia limitato dalle dis-posizioni del presente Accordo.

2. Le istanze di rimborso, da pro-dursi in osservanza dei termini stabilitidalla legislazione dello Stato contraen-te tenuto ad effettuare il rimborso stes-so, devono essere corredate di un atte-stato ufficiale dello Stato contraente dicui il contribuente è residente certifi-cante che sussistono le condizionirichieste per avere diritto all’applica-zione dei benefici previsti dal presenteAccordo.

3. Le autorità competenti degliStati contraenti stabiliranno di comuneaccordo conformemente alle disposi-zioni dell’articolo 25 del presenteAccordo, le modalità di applicazionedel presente articolo.

Ar ticolo 29Entrata in vigor e

1. Il presente Accordo sarà ratifica-to e gli strumenti di ratifica sarannoscambiati a Varsavia non appena possi-bile.

2. L’Accordo entrerà in vigoredalla data dello scambio degli strumen-ti di ratifica e le sue disposizioni siapplicheranno:

a) con riferimento alle imposte pre-levate alla fonte, sui redditi pagati a

decorrere dal 1° gennaio 1984;b) con riferimento alle altre impo-

ste sui redditi, alle imposte applicabiliper i periodi di imposta che iniziano il,o successivamente al, 1° gennaio 1984.

3. Le domande di rimborso o diaccreditamento, cui dà diritto il presen-te Accordo con riferimento ad ogniimposta dovuta dai residenti di ciascu-no degli Stati contraenti in relazione aiperiodi di imposta che iniziano il, osuccessivamente al, 1° gennaio 1984 efino all’entrata in vigore del presenteAccordo, devono essere presentateentro due anni dall’entrata in vigoredel presente Accordo o, se posteriore,dalla data in cui l’imposta è stata pre-levata.

4. All’atto dell’entrata in vigore delpresente Accordo, l’Accordo per evita-re la doppia imposizione sui redditiderivanti dall’esercizio della naviga-zione aerea e marittima firmato aRoma il 9 novembre 1973, cesserà diavere effetto.

Ar ticolo 30 Denuncia

Il presente Accordo rimarrà in vigo-re sino alla denuncia da parte di unodegli Stati contraenti. Ciascuno Statocontraente può denunciare l’Accordoper via diplomatica, con un preavvisominimo di sei mesi, prima della fine diogni anno solare successivo al periododi cinque anni dalla data dell’entrata invigore dell’Accordo. In tal caso,l’Accordo cesserà di essere applicato:

a) con riferimento alle imposte pre-levate alla fonte, ai redditi realizzati il,o successivamente al, 1° gennaio del-l’anno solare successivo a quello delladenuncia;

b) con riferimento alle altre impostesul reddito, alle imposte applicabili per iperiodi d’imposta che iniziano il, o suc-cessivamente al, 1° gennaio dell’annosolare successivo a quello della denun-cia.

ProtocolloAll’Accordo tra l’Italia e la

Polonia per evitare le doppieimposizioni in materia di impostesul reddito e per prevenire le eva-sioni fiscali è seguito un protocol-

lo sottoscritto il 21 giugno 1985indicante le seguenti disposizionisupplementari formanti parte inte-grante dell’Accordo stesso.

Resta inteso:a) che, con riferimento al paragra-

fo 3 dell’articolo 7, l’espressione“spese sostenute per gli scopi perse-guiti dalla stabile organizzazione”designa le spese direttamente connes-se con l’attività dalla stabile organiz-zazione;

b) che, con riferimento all’ultimoperiodo del paragrafo 4 dell’articolo10, del paragrafo 5 dell’articolo 11,del paragrafo 4 dell’articolo 12 e delparagrafo 2 dell’articolo 22, i principicontenuti negli articoli 7 e 14 dovran-no essere applicati;

c) che, con riferimento all’articolo24, le disposizioni del presente artico-lo non saranno pregiudicate dal diffe-rente sistema fiscale applicabile nellaRepubblica Popolare Polacca ai reddi-ti ed utili realizzati da imprese del set-tore dell’economia socializzata;

d) che, con riferimento al paragra-fo 1 dell’articolo 25, l’espressione“indipendentemente dai ricorsi previ-sti dalla legislazione nazionale” signi-fica che l’attivazione della proceduraamichevole non è in alternativa con laprocedura contenziosa nazionale cheva, in ogni caso, preventivamenteinstaurata laddove la controversiaconcerne un’applicazione delle impo-ste non conforme al presente Accordo;

e) che le disposizioni del paragra-fo 3, dell’articolo 28 non impedisconoalle competenti autorità degli Staticontraenti di stabilire di comuneaccordo procedure diverse per l’appli-cazione delle riduzioni d’imposta pre-viste dal presente Accordo;

f) che le remunerazioni pagate aduna persona fisica in corrispettivo diservizi resi alle Ferrovie dello Statoitaliano (F.S.), all’Amministrazionestatale delle Poste italiane (PP.TT.),all’Istituto Nazionale per ilCommercio Estero (I.C.E.) e all’EnteNazionale Italiano per il Turismo(E.N.I.T.), nonché ai corrispondentiEnti polacchi, sono regolate dalle dis-posizioni relative alle funzioni pubbli-che e, di conseguenza, dai paragrafi 1e 2 dell’articolo 19 dell’Accordo.

dir ettore responsabile:

Dr. Antonio Acampora

redazione: a cura di professionisti

italiani ed esteri di “A&AGroup”

editore: “Acampora & associati” S.r.l.

sede: via Pompeo Magno, 1

00192 Roma (Italia)

Tel. +39.06 32 12 506

Fax +39.06 32 11 458

e-mail: [email protected]

collaborazioni: sono gradite segnalazioni

di eventi da partecipare tramite

la “Lettera legale”

distribuzione: gratuita

stampa: Lito Sud S.r.l. - Roma

LETTERALEGALE

PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE

CENNI SULSISTEMA

SOCIETARIO INLUSSEMBURGO

Il sistema societario lussem-burghese è disciplinato dallalegge 10 agosto 1915, c.d. “loifondamentale”, che, in virtù del-le numerose modifiche ed inte-grazioni legislative, ha assuntonel tempo la caratteristica dicorpusnormativo unico.

Risultano regolamentatatele tipologie societarie tipichedei sistemi di civil law, sebbe-ne la maggior parte delle socie-tà operanti nel Granducato siacostituita da società di capitalied in particolare dalle societàper azioni (société anonyme o“ s.a.”).

Si espongono, di seguito, leprincipali caratteristiche dellasocietà per azioni e della societàa responsabilità limitata.

Società perazioni(société anonyme)

Atto costitutivo e statutoL’atto costitutivo contenente

lo statuto va redatto da un notaiolussemburghese e pubblicatosulla Gazzetta ufficiale delGranducato (Mémorial).

La società viene poi registratapresso il Tribunale di Lussembur-go e al Registre du Commerce.

L’atto costitutivo e lo statutosono generalmente redatti infrancese o in tedesco: è prevista,comunque, la possibilità chel’atto sia stilato in qualsiasi altralingua, purchè sia annessa epubblicata la relativa traduzionenelle due lingue ufficiali delGranducato.

La società è immediatamente

operativa e non soggiace allelimitazioni “sospensive” dellaprocedura di omologazione pre-vista in alcuni Stati europei,quali l’Italia.

Capitale socialeIl capitale minimo di costitu-

zione è di luf 1.250.000 e puòessere espresso in qualsiasi divi-sa, indicandone il relativo con-trovalore in altra valuta.

Almeno il 25% del capitalesociale minimo deve essere ver-sato al momento della costitu-zione (con un minimo di luf1.000.000).

Deve essere data prova, alnotaio rogante, dell’avvenutoversamento tramite l’esibizionedi un certificato rilasciato dauna banca, non necessariamentelussemburghese, attestante l’av-venuto deposito delle sommevincolate a nome della costi-tuenda società.

Immediatamente dopo lacostituzione, il notaio redattoredell’atto rimette un certificatoprovvisorio di costituzione alfine di consentire lo sbloccaggiodelle somme vincolate.

Azionisti/fondatoriEssi devono prendere parte

all’atto di costituzione almenodue azionisti fondatori (personefisiche o giuridiche) che posso-no farsi rappresentare da un pro-curatore nominato ad hoc.

AzioniLe azioni possono essere, a

scelta, al portatore o nominati-ve.

Qualora il capitale sotto-scritto non venga integralmenteversato, le azioni dovrannorestare nominative fino allacompleta liberazione; in questo

caso, sui conti annuali verràindicato il nome degli azionistiche non hanno provveduto alversamento della integralità del-l’importo delle azioni da lorosottoscritte e gli importi ancorada versare.

La cessione di azioni al por-tatore si perfeziona con la sem-plice consegna del titolo, senzaformalità, obblighi di pubblicitàné oneri fiscali (secondo la rego-la del “possesso vale titolo”).

Consiglio di amministrazioneL’Organo amministrativo de-

ve essere composto da almenotre membri, nominati dall’as-semblea generale degli azionisti,che ne ha il potere di revoca inqualsiasi momento, per unadurata non superiore a sei anni,con possibilità di rinnovo delmandato.

Non ci sono restrizioni inmerito alla nazionalità o allaresidenza degli amministratori:possono essere membri del Con-siglio di amministrazione anchesocietà.

Generalmente, al Consigliodi amministrazione sono confe-riti tutti i poteri di ordinaria estraordinaria amministrazione;la gestione giornaliera degliaffari della società può essereaffidata ad uno o più ammini-stratori delegati.

Assemblea generaleL’assemblea si tiene annual-

mente, alla data indicata nellostatuto, dove ha sede la società,fatta salva la facoltà, previstadallo Statuto, di tenuta delleassemblee anche fuori del terri-torio del Granducato.

Le assemblee straordinarie,incluse quelle convocate perdeliberare la variazione del

LL16 SPECIALE

capitale sociale o dello statutodevono avere luogo in Lussem-burgo alla presenza di unnotaio.

Le assemblee possonoriunirsi senza avviso di convo-cazione qualora tutti gli azioni-sti siano presenti o rappresenta-ti e dichiarino di essere a cono-scenza dell’ordine del giorno.

Commissario ai contiIl Commissario ai conti è

nominato dall’assemblea gene-rale degli azionisti ed ha poteridi sorveglianza e controllo sututte le operazioni della società.

BilancioDopo essere stato approvato

dall’Assemblea generale, il bi-lancio viene depositato presso ilTribunale, dando notizia del-l’avvenuto deposito tramite pub-blicazione sul Mémorial.

Il dettaglio del portafoglioazionario non è oggetto di pub-blicazione nei conti annualidepositati.

Società aresponsabilità limitata

(société àresponsabilité limitée)

Oltre alla société anonymel’altra forma giuridica tipicadelle strutture societarie lussem-burghesi è rappresentata dallasociété à responsabilité limitée(“ s.à r.l.”).

La scelta della forma s.à r.l.puó rilevarsi opportuna nelladistribuzione di patrimoni im-mobiliari familiari ed in tutti incasi in cui non sia necessariosalvaguardare particolari esi-genze di anonimato delle quotedi partecipazione al capitale

sociale.Infatti, contrariamente alla

società anonima, che consentel’emissione di azioni al portato-re, il capitale della società aresponsabilità limitata devenecessariamente essere rappre-sentato da quote nominative;ció, evidentemente, in dannoall’esigenza di anonimato o,comunque, di riservatezza deisoci.

Si espongono, di seguito, lecaratteristiche della s.à r.l., in unraffronto di massima con lepeculiarità della società anoni-ma.

Capitale socialeIl capitale minimo è fissato:

per s.à r.l. in: luf 500.000;per s.a. in: luf 1.250.000.

Contrariamente al capitaledella s.a., che puó essere versa-to a concorrenza del 25% (conun minimo di luf 1.000.000),quello dellas.à r.l. deve essereintegralmente versato al mo-mento della costituzione dellasocietà.

La società holding regolatadalla legge del 31 luglio 1929(sia sotto forma di s.a.che di s.àr.l.) deve essere costituita con uncapitale sociale versato minimodi luf 1.000.000.

Se il capitale sociale puóessere espresso in qualsiasivaluta convertibile, é da tenerepresente che le dichiarazionifiscali devono riportare, in ognicaso, valutazioni contabiliespresse in franchi lussembur-ghesi.

Soci / azionistiIl numero è fissato:

per s.à r.l.: da 1 a 40 soci;per s.a.: minimo due azionisti.

Per entrambi i tipi di societài soci/azionisti possono esserepersone fisiche o giuridiche: lalegge 28 dicembre 1992 haintrodotto la s.à r.l. unipersona-le, con unico socio (persona fisi-ca o giuridica).

Quote sociali / azioniIl capitale della società a

responsabilità limitata é divisoin quote sociali nominative.

Non è prevista alcuna restri-zione alla cessione delle quotesociali.

Tuttavia, nella specifica ipo-tesi di trasferimento a non-soci,è necessaria la approvazione, insede di assemblea, da parte di unnumero di soci rappresentantialmeno i tre quarti del capitalesociale.

La cessione può avvenire conscrittura privata, eventualmentepoi notarizzata, o mediante attopubblico.

AmministrazioneLa s.à r.l. è amministrata da

uno o piú gerenti (gerants)nominati per una durata determi-nata o illimitatamente.

SorveglianzaLa nomina del sindaco é

obbligatoria solo nel caso in cuiil numero dei soci sia superiorea venticinque.

È, altresì, prevista la nominadi un revisore ricorrendo parti-colari parametri dimensionali.

Assemblea generale I conti della società devono

essere approvati dai soci.É obbligatoria la tenuta di

un’assemblea generale annualedi approvazione bilancio nelcaso in cui il numero dei soci siasuperiore a venticinque.

LL 17POLONIA

LA HOLDINGLUSSEMBURGHESE

Nell’ambito della normativasocietaria lussemburghese, le “hol-dings” si differenziano dagli altrisoggetti societari unicamente perl’ampio regime di esonero fiscalevigente nei loro confronti, restan-do, per il resto, pienamente assog-gettate a tutte le disposizioni di leg-ge sulle società commerciali, salvoalcune deroghe in ordine alla pub-blicazione dei bilanci annuali diesercizio ed al loro contenuto mini-mo obbligatorio.

Forma giuridicaLe “holdings” possono essere

costituite sotto forma di:- società anonima;- società a responsabilità limita-

ta;- società in accomandita per

azioni;- società cooperativa.Tra le forme societarie citate, la

società anonima è quella utilizzatanella quasi totalità dei casi di costi-tuzione di “holdings”; ciò essen-zialmente perché è possibile trarre,dalla costituzione sotto questa for-ma, alcuni vantaggi:

- i titoli rappresentativi delcapitale sono facilmente trasferibi-li, in quanto possono essere al por-tatore e sono, quindi, anonimi;

- il capitale può esser rappre-sentato in qualsiasi valuta;

- gli amministratori possonoessere di qualunque nazionalità edavere la residenza ovunque;

- le azioni possono essere quo-tate in Borsa.

Costituzione ed attivitàLa costituzione di una “hol-

ding” non soggiace ad alcun obbli-go particolare né ad alcun onere

autorizzatorio.Ciò che rileva per la costituzio-

ne della stessa è la mera conformi-tà dello statuto societario ai princi-pi consacrati nella citata legge31.7.1929; in particolare:

- l’oggetto sociale deve consi-stere nella assunzione di partecipa-zioni, sotto qualsiasi forma, in altreimprese, lussemburghesi o stranie-re, e la gestione e la valorizzazionedi tali partecipazioni;

- il numero degli azionisti nonpuò essere inferiore a due;

- il capitale della società hol-ding, costituita sotto forma disocietà anonima, deve soggiacerealla normativa prevista dall’art. 26della legge 10.8.1915, modificatadalla legge 24.4.1983, la quale pre-vede che il capitale sociale deve:

1. essere totalmente sottoscrit-to;

2. ammontare almeno a flux1.250.000 o al suo controvalore invaluta;

3. deve essere “liberato” peralmeno il 25% e, comunque, per unammontare non inferiore a flux1.000.000 o al suo controvalore invaluta.

In sostanza, le “holdings” costi-tuiscono un ottimo strumento perl’assunzione di partecipazioni.

Le attività permesse ad una“holding” dall’ordinamento giuri-dico lussemburghese sono cosìriassumibili:

- acquisizione, gestione, sotto-scrizione e cessione di partecipa-zioni in società di capitali lussem-burghesi o estere, siano esse socie-tà industriali, commerciali, finan-ziarie o immobiliari;

- costituzione, acquisizione egestione di portafogli composti datitoli mobiliari (azioni, obbligazio-ni, warrant, opzioni su titoli) emes-si da organismi pubblici o privatisia lussemburghesi che esteri, quo-

tati o non quotati;- possesso e sfruttamento di

marchi di fabbrica e brevetti trami-te concessioni di licenze di sfrutta-mento;

- concessione di finanziamenti,anticipi e prestiti a favore dellesocietà partecipate direttamente o afavore di società alle quali essaabbia concesso la licenza di sfrutta-mento di brevetti di sua proprietà;

- concessione di garanzie nel-l’interesse delle proprie partecipate,tramite la concessione di cauzioni ogaranzie sul suo patrimonio;

- gestione di conti bancari inqualsiasi valuta presso banche lus-semburghesi o straniere, effettuan-do investimenti a termine;

- acquisizione di partecipazioniin società immobiliari costituitesotto forma di società di capitali.

Sono inibiti alle “holdings”:- l’esercizio di un’attività indu-

striale o commerciale;- la gestione di un locale aperto

al pubblico;- l’acquisto diretto di immobili,

a meno che vengano utilizzaticome uffici della società;

- la detenzione di partecipazio-ni in società di persone, in societàsemplici o in imprese costituitesecondo la legislazione del Liech-tenstein (anstalt) o in fondazioni;

- la posizione di azionista unicoo di socio unico di un’altra società;

- la accettazione di un mandatoper amministrare, gestire, dirigereun’altra società o altri simili man-dati;

- la gestione di un portafoglio odi beni per conto di terzi;

- la concessione di prestiti agliazionisti o alle società nelle qualidetiene una partecipazione indiretta;

- la acquisizione d’azienda,know-how, modelli o disegni.

Lo statuto e le relative modifi-che sono pubblicate nel “Mémo-

LL18 SPECIALE

LL 19POLONIA

rial ”, la Gazzetta ufficiale delGranducato del Lussemburgo.

La registrazione della societàavviene presso il “Registre deCommerce” tenuto presso il Tribu-nale territorialmente competente.

Il capitale delle “holdings”,costituite sotto forma di societàanonime, è rappresentato da azionidi eguale valore, con o senza indi-cazione del valore nominale.

Le azioni possono essere nomi-native oppure al portatore; tuttavia,devono rimanere nominative finoal momento in cui il capitale non èinteramente versato. La cessione diazioni al portatore avviene median-te il mero trasferimento del posses-so. Non è previsto alcun gravamefiscale o spesa di altro tipo.

Deve essere tenuto un registrodelle azioni nominative dove devo-no essere riportate le operazioni dicessione ed indicati i proprietaridelle azioni.

Regime fiscale L’onere fiscale gravante sulle

“holdings” consiste unicamentenella applicazione di:

- una tassa di conferimento(“droit d’apport”);

- una tassa di abbonamento(“ taxe d’abonnement”).

- Per “droit d’apport” si deveintendere una imposta sui conferi-menti, pari all’1% del capitale sot-toscritto, da corrispondersi almomento della costituzione della“holding” ed in ogni fase di aumen-to di capitale, sia nel caso di confe-rimento di altra natura.

- Per “taxe d’abonnement” sideve intendere una tassa di abbona-mento annuale pari allo 0,20% delcapitale versato, da dichiarare epagare trimestralmente. L’ammon-tare minimo della tassa è di 2.000flux per anno.

I ricavi delle “holdings”, di

qualsiasi natura essi siano (dividen-di, interessi, canoni di licenza e plu-svalenze), sono da queste percepitiin franchigia d’imposta, godendo diuna esenzione soggettiva da ogniimposta sul reddito. Inoltre, non èprevista alcuna ritenuta alla fontesugli interessi e sui dividendi versa-ti ai soci o agli azionisti della “hol-ding”.

Le “holdings”, non essendosoggette ad alcuna tassazione sulpatrimonio e sui redditi, non posso-no godere dei benefici derivantidalle convenzioni fiscali sottoscrit-te dal Lussemburgo con gli altriStati membri nonché di quelli pre-visti dalla direttiva Cee del23.7.1990, n. 435, concernente ilregime fiscale di società c.d. “ma-dre-figlia”; conseguentemente, idividendi distribuiti ad una “hol-ding” da una società residente inaltro Stato sono assoggettati allaritenuta alla fonte nella misura iviprevista.

Nonostante la impossibilità del-le “holdings” di fruire dei vantaggidisposti dai trattati contro le doppieimposizioni stipulati dal Lussem-burgo e di quelli derivanti dallasummenzionata direttiva Cee, conparticolari tecniche di ingegneriasocietaria, ricorrendo a strutturecomplesse, è possibile superarequesto limite e conseguire eccellen-ti risultati, in termini di ottimizza-zioni impositive.

LA SOCIETÀ DIPARTECIPAZIONEFINANZIARIA INLUSSEMBURGO

La “soparfi” è società di dirittolussemburghese sottoposta all’or-dinario regime fiscale previsto dal-l’ordinamento interno, fruente,

quanto ai redditi derivanti da parte-cipazioni societarie, in presenza dialcune condizioni e di determinatirequisiti, in prosieguo esaminati,di una esenzione fiscale pressochétotale.

NozioneLa “soparfi” è una società

commerciale ordinaria, sottopostaal diritto comune e del tutto esenteda qualsiasi disposizione che nelimiti l’oggetto sociale o le attivitàeffettuabili.

Il suo oggetto sociale è costi-tuito, principalmente, dalla assun-zione di partecipazioni in altresocietà lussemburghesi od estere edalla gestione e valorizzazionedelle stesse.

Può svolgere qualsiasi attivitàcommerciale, industriale o di pre-stazione di servizi nonché riceveree concedere finanziamenti anche asocietà estranee al gruppo azienda-le di cui eventualmente faccia par-te.

La “soparfi” può assumere tut-te le forme previste dall’ordina-mento lussemburghese per lesocietà di capitali (società anoni-ma, società in accomandita perazioni, società a responsabilitàlimitata e società cooperativa);nella pratica comune, la formaadottata, nella quasi totalità deicasi, è quella della “società anoni-ma”.

Regime fiscale A rendere particolarmente

interessante il ricorso alla“soparfi” è il suo regime fiscale.

Infatti, tale tipo di societàassomma i vantaggi garantiti dal-la applicazione del regime fisca-le c.d. “madre-figlia” - previstodalla direttiva n. 435/1990- congli ulteriori benefici previsti dal-la legge lussemburghese e dai

LL20 SPECIALE

trattati conclusi dal Granducatocon un gran numero di Paesi, siaeuropei che extraeuropei.

Il regime “madre-figlia” sisostanzia in una procedura diarmonizzazione fiscale adottatadagli Stati membri della Unioneeuropea al fine di superare leproblematiche connesse alla dop-pia imposizione dei redditi in cir-colazione tra i Paesi facenti partedella Unione.

È possibile riassumere glieffetti del regime relativo allasocietà “madre-figlia”, assuntodal diritto tributario di tutti i Pae-si della Unione europea, nelseguente modo:

a. nessuna ritenuta alla fontedeve essere effettuata da unasocietà di capitali residente nel-l’Unione europea in sede di dis-tribuzione di dividendi alla c.d.società “madre”, a condizioneche quest’ultima abbia sede in unaltro Stato membro;

b. i dividendi ricevuti dallasocietà c.d. “madre” non sonotassati nel Paese membro ovequesta abbia la propria sede.

A questi vantaggi, la legisla-zione lussemburghese ha aggiun-to un ulteriore elemento in gradodi rendere particolarmente signi-ficativa la interazione tra glieffetti della menzionata discipli-na comunitaria e quella fiscale diquesto Paese.

Infatti, secondo la normativagranducale:

c. le plusvalenze realizzatecon la vendita delle partecipazio-ni non sono tassate in capo allac.d. società “madre”.

Obiettivo del Legislatore lus-semburghese, in sede di ricezio-ne della direttiva n. 435/1990, èstato, senz’altro, quello di crea-re una nuova tipologia di societàdi partecipazione che potesse

godere dei benefici insiti nelregime c.d. “madre-figlia”.

Per fruire di tale normativa,occorre che si verifichino leseguenti condizioni:

1. la partecipazione detenutadalla c.d. società “madre” deverappresentare almeno il 25% delcapitale della c.d. società “figlia”oppure il prezzo di acquisto deveessere stato pari ad almeno flux250 milioni;

2. la partecipazione deveessere detenuta da almeno dodicimesi prima dell’inizio dell’eser-cizio durante il quale è stata ven-duta;

3. la c.d. società “figlia” deveessere una società residente nonagevolata oppure una società nonresidente assoggettata ad un’im-posta sul reddito paragonabile aquella lussemburghese, intenden-dosi per tale un’imposta sul red-dito la cui aliquota nominale rag-giunga almeno il 15%.

La “soparfi”, come ogni so-cietà commerciale lussemburghe-se, è soggetta alle seguenti impo-ste:

- imposta sui redditi delle col-lettività (irc), prelevata con un’a-liquota pari al 33 %, a cui siaggiunge un contributo specialedi solidarietà chiamato “contri-bution au fond de chomage” che,dal 1995, è prelevato in ragionedel 4% dellairc;

- imposta commerciale comu-nale (icc) sugli utili di esercizio,con un’aliquota media pari al 9,09%;

- imposta commerciale co-munale sul capitale con un’ali-quota media pari allo 0,5%;

- imposta sul patrimonio conun’aliquota media pari allo 0,5 %.

ConclusioniDalla interazione della diret-

tiva n. 435/1990, c.d. “madre-figlia”, con le norme di dirittolussemburghese discende la pos-sibilità, per le “soparfi”, di gesti-re le proprie partecipazioni intotale esenzione da imposte, inquanto:

- i dividendi non sono assog-gettati ad imposizione;

- le plusvalenze sulla cessionedi partecipazioni sono esenti;

- la partecipazione vieneesclusa dalla base imponibiledella imposta sul patrimonio;

- l’imposta commercialecomunale sul capitale è stataabolita (a partire dal 1°.1.1997);

- nessuna ritenuta viene effet-tuata sulla distribuzione di divi-denti ad una società residente inaltro Paese della Unione euro-pea.

Inoltre, l’adozione della citatadirettiva n. 435/1990 sul regimedelle società c.d. “madre-figlia”da parte degli altri Paesi dellaUnione europea elimina le rite-nute alla fonte sui dividendi di-stribuiti dalle società di questiStati alla “soparfi” che detengale parteciapazioni.

Nel caso in cui la distribuzio-ne di dividenti sia realizzata dal-la “soparfi”, essa non è tenuta adoperare la ritenuta alla fonte(altrimenti dovuta nella misuradel 25%) se le condizioni previ-ste, e prima illustrate, dalla diret-tiva n. 435/1990 siano state tuttesoddisfatte.

In taluni casi, la ritenuta puòessere solo ridotta (sia pure inmisura rilevante), laddove ciò siaprevisto dalla convenzione con-tro la doppia imposizione stipu-lata dal Granducato con il Paesedi costituzione della società per-cettrice.

LL 21POLONIA

CONVENZIONECONTRO LE DOPPIE

IMPOSIZIONILUSSEMBURGO -

POLONIA

Tra il Granducato di Lussembur-go e la Polonia è stato stipulato unaccordo per evitare le doppie impo-sizioni in materia di imposte sul red-dito e per prevenire le evasioni fisca-li; esso è stato concluso a Lussem-burgo il 14 giugno 1995 ed è entratoin vigore il 1° gennaio 1997.

Dell’indicato accordo si ripor-ta il testo integrale.

Ar ticle 1erPersonnes visées

La présente Convention s’appliqueaux personnes qui sont des résidentsd’un Etat contractant ou des deux Etatscontractants.

Ar ticle 2Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquelss’applique la Convention sont:

a) en ce qui concerne le Luxem-bourg:

(i) l’impôt sur le revenu des per-sonnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des col-lectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantiè-mes;

(iv) l’impôt sur la fortune et(v) l’impôt commercial communal

d’après les bénéfice et capital d’exploi-tation;

(ci-après dénommés, „impôtluxembourgeois”);

b) en ce qui concerne la Pologne:(i) l’impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques et(ii) l’impôt sur le revenu des per-

sonnes morales;(ci-après dénommés „impôt polo-

nais”).

2. La Convention s’applique aussiaux impôts de nature identique ou ana-logue qui seraient établis après la datede signature de la Convention et quis’ajouteraient aux impôts actuels ou

qui les remplaceraient. Les autoritéscompétentes des Etats contractants secommuniqueront les modificationsimportantes apportées à leurs législa-tions fiscales respectives.

Ar ticle 3Définitions générales

1. Au sens de la présente Conven-tion, à moins que le contexte n’exigeune interprétation différente:

a) les expressions „un Etat con-tractant” et „l’autre Etat contractant”désignent, suivant le contexte, leLuxembourg ou la Pologne;

b) le terme „Luxembourg”, emplo-yé dans un sens géographique, désignele territoire du Grand-Duché deLuxembourg;

c) le terme „Pologne” désigne,employé dans un sens géographique, leterritoire de la République de Pologne,y compris toute zone située hors deseaux territoriales de la Pologne quiconformément au droit international eten vertu de la législation polonaise aété ou pourra être désignée commezone sur laquelle la Pologne peut exer-cer ses droits de souveraineté relatifs àl’exploration et à l’exploitation desressources naturelles du lit de mer oudu sous-sol marin;

d) le terme „nationaux” désigne:(i) toutes les personnes physiques

qui possèdent la nationalité d’un Etatcontractant;

(ii) toutes les personnes morales,sociétés de personnes et associationsconstituées conformément à la législa-tion en vigueur dans un Etat contrac-tant;

e) le terme „personne” comprendles personnes physiques, les sociétéset tous autres groupements de person-nes;

f) le terme „société” désigne toutepersonne morale ou toute entité qui estconsidérée comme une personne mora-le aux fins d’imposition;

g) les expressions „entreprise d’unEtat contractant” et „entreprise del’autre Etat contractant” désignentrespectivement une entreprise exploi-tée par un résident d’un Etat contrac-tant et une entreprise exploitée par unrésident de l’autre Etat contractant;

h) l’expression „trafic internatio-nal” désigne tout transport effectué parun navire, un aéronef ou un véhiculeroutier exploité par une entreprise dont

le siège de direction effective est situédans un Etat contractant, sauf lorsquele navire, l’aéronef ou le véhicule rou-tier n’est exploité qu’entre des pointssitués dans l’autre Etat contractant;

i) l’expression „autorité compéten-te” désigne:

(i) en ce qui concerne le Luxem-bourg, le ministre des Finances ou sonreprésentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Pologne,le ministre des Finances ou son repré-sentant autorisé.

2. Pour l’application de la Conven-tion par un Etat contractant, touteexpression qui n’y est pas définie a lesens que lui attribue le droit de cet Etatconcernant les impôts auxquels s’ap-plique la Convention, à moins que lecontexte n’exige une interprétationdifférente.

Ar ticle 4Résident

1. Au sens de la présente Conven-tion, l’expression „résident d’un Etatcontractant” désigne toute personnequi, en vertu de la législation de cetEtat est assujettie à l’impôt dans cetEtat, en raison de son domicile, de sarésidence, de son siège de direction oude tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne com-prend pas les personnes qui ne sontassujetties à l’impôt de cet Etat quepour les revenus de sources situéesdans cet Etat ou pour la fortune qui yest située.

2. Lorsque, selon les dispositionsdu paragraphe 1er, une personne physi-que est un résident des deuxa Etats con-tractants, sa situation est réglée de lamanière suivante:

a) cette personne est considéréecomme un résident de l’Etat où elle dis-pose d’un foyer d’habitation perma-nent; si elle dispose d’un foyer d’habi-tation permanent dans les deux Etats,elle est considérée comme un résidentde l’Etat avec lequel ses liens person-nels et économiques sont les plusétroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a lecentre des ses intérêts vitaux ne peutpas être déterminé, ou si elle ne dispo-se d’un foyer d’habitation permanentdans aucun des Etats, elle est considé-rée comme un résident de l’Etat où elle

LL22 SPECIALE

séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de

façon habituelle dans les deux Etats ousi elle ne séjourne de façon habituelledans aucun d’eux, elle est considéréecomme un résident de l’Etat dont ellepossède la nationalité;

d) si cette personne possède lanationalité des deux Etats ou si elle nepossède la nationalité d’aucun d’eux,les autorités compétentes des Etats con-tractants tranchent la question d’uncommun accord.

3. Lorsque, selon les dispositionsdu paragraphe ler, une personne autrequ’une personne physique est un rési-dent des deux Etats contractants, elleest considérée comme un résident del’Etat où son siège de direction effecti-ve est situé.

Ar ticle 5Etablissement stable

1. Au sens de la présente Conven-tion, l’expression „établissement sta-ble” désigne une installation fixe d’affaires par 1’intermédiaire de laquel-le une entreprise exerce tout ou partiede son activité.

2. L’expression „établissementstable” comprend notamment:

a) un siège de direction,b) une succursale,c) un bureau,d) une usine,e) un atelier etf) une mine, un puits de pétrole ou

de gaz, une carrière ou tout autre lieud’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction oude montage ne constitue un établisse-ment stable que si sa durée dépassedouze mois.

4. Nonobstant les dispositions pré-cédentes du présent article, on consi-dère qu’il n’y a pas „établissementstable” si:

a) il est fait usage d’installationsaux seules fins de stockage, d’exposi-tion ou de livraison de marchandisesappartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant àl’entreprise sont entreposées aux seu-les fins de stockage, d’exposition oude livraison;

c) des marchandises appartenant à

l’entreprise sont entreposées aux seu-les fins de transformation par uneautre entreprise;

d) une installation fixe d’affairesest utilisée aux seules fins d’acheterdes marchandises ou de réunir desinformations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affairesest utilisée aux seules fins d’exercer,pour l’entreprise, toute autre activitéde caractère préparatoire ou auxiliai-re;

f) une installation fixe d’affairesest utilisée aux seules fins de l’exerci-ce cumulé d’activités mentionnéesaux alinéas a) à e), à condition quel’activité d’ensemble de l’installationfixe d’affaires résultant de ce cumulgarde un caractère préparatoire ouauxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions desparagraphes ler et 2, lorsqu’une per-sonne - autre qu’un agent jouissantd’un statut indépendant auquel s’ap-plique le paragraphe 6 - agit pour lecompte d’une entreprise et disposedans un Etat contractant de pouvoirsqu’elle y exerce habituellement luipermettant de conclure des contratsau nom de l’entreprise, cette entrepri-se est considérée comme ayant unétablissement stable dans cet Etatpour toutes les activités que cettepersonne exerce pour I’entreprise, àmoins que les activités de cette per-sonne ne soient limitées à celles quisont mentionnées au paragraphe 4 etqui, si elles étaient exercées par l’in-termédiaire d’une installation fixed’affaires, ne permettraient pas deconsidérer cette installation commeun établissement stable selon les dis-positions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas consi-dérée comme ayant un établissementstable dans un Etat contractant du seulfait qu’elle y exerce son activité parl’entremise d’un courtier, d’un com-missionnaire général ou de tout autreagent jouissant d’un statut indépen-dant, à condition que ces personnesagissent dans le cadre ordinaire deleur activïté.

7. Le fait qu’une société qui est unrésident d’un Etat contractant contrôleou est contrôlée par une société qui estun résident de l’autre Etat contractant

ou qui y exerce son activité (que cesoit par l’intermédiaire d’un établisse-ment stable ou non) ne suffit pas, enlui-même, à faire de l’une quelconquede ces sociétés un établissement stablede l’autre.

Ar ticle 6Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’unEtat contractant tire de biens immobi-liers (y compris les revenus des exploi-tations agricoles ou forestières) situésdans l’autre Etat contractant, sontimposables dans cet autre Etat.

2. L’expression „biens immobi-liers” a le sens que lui attribue le droitde l’Etat contractant où les biens consi-dérés sont situés. L’expression com-prend en tous cas les accessoires, lecheptel mort ou vif des exploitationsagricoles et forestières, les droits aux-quels s’appliquent les dispositions dudroit privé concernant la propriété fon-cière, l’usufruit des biens immobilierset les droits à des paiements variablesou fixes pour l’exploitation ou la con-cession de l’exploitation de gisementsminéraux, sources et autres ressourcesnaturelles; les navires, bateaux et aéro-nefs ne sont pas considérés comme desbiens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe1er s’appliquent aux revenus provenantde l’exploitation directe, de la locationou de l’affermage, ainsi que de touteautre forme d’exploitation de biensimmobiliers.

4. Les dispositions des paragraphesler et 3 s’appliquent également auxrevenus provenant des biens immobi-liers d’une entreprise ainsi qu’aux reve-nus des biens immobiliers servant à l’e-xercice d’une professsion indépendan-te.

Ar ticle 7Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprised’un Etat contractant ne sont imposa-bles que dans cet Etat, à moins quel’entreprise n’exerce son activité dansl’autre Etat contractant par l’intermé-diaire d’un établissement stable qui yest situé. Si l’entreprise exerce sonactivité d’une telle façon, les bénéficesde l’entreprise sont imposables dans

l’autre Etat mais uniquement dans lamesure où ils sont imputables à cetétablissement stable.

2. Sous réserve des dispositions duparagraphe 3, lorsqu’une entreprised’un Etat contractant exerce son acti-vité dans l’autre Etat contractant parl’intermédiaire d’un établissement sta-ble qui y est situé, il est imputé, danschaque Etat contractant, à cet établis-sement stable les bénéfices qu’il auraitpu réaliser s’il avait constitué uneentreprise distincte exerçant des acti-vités identiques ou analogues dans desconditions identiques ou analogues ettraitant en toute indépendance avecl’entreprise dont il constitue un éta-blissement stable.

3. Pour déterminer les bénéficesd’un établissement stable, sont admi-ses en déduction les dépenses expo-sées aux fins poursuivies par cet éta-blissement stable, y compris lesdépenses de direction et les frais géné-raux d’administration ainsi exposés,soit dans l’Etat où est situé cet établis-sement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etatcontractant, de déterminer les bénéfi-ces imputables à un établissement sta-ble sur la base d’une répartition debénéfices totaux de l’entreprise entreses diverses parties, aucune disposi-tion du paragraphe 2 n’empêche cetEtat contractant de déterminer lesbénéfices imposables selon la réparti-tion en usage; la méthode de réparti-tion adoptée doit cependant être telleque le résultat obtenu soit conformeaux principes contenus dans le présentarticle.

5. Aucun bénéfice n’est imputé àun établissement stable du fait qu’il asimplement acheté des marchandisespour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes pré-cédents, les bénéfices à imputer à l’é-tablissement stable sont déterminéschaque année selon la même méthode,à moins qu’il n’existe des motifsvalables et suffisants de procéderautrement.

7. Lorsque les bénéfices compren-nent des éléments de revenu traités

séparément dans d’autres articles de laprésente Convention, les dispositionsde ces articles ne sont pas affectées parles dispositions du présent article.

Ar ticle 8Transport international

1. Les bénéfices provenant de l’ex-ploitation, en trafic international, denavires, d’aéronefs ou de véhiculesroutiers ne sont imposables que dansl’Etat contractant où le siège de direc-tion effective de l’entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l’ex-ploitation de bateaux servant à la navi-gation intérieure ne sont imposablesque dans l’Etat contractant ou le siègede direction effective de l’entreprise estsitué.

3. Si le siège de direction effectived’une entreprise de navigation mariti-me ou intérieure est à bord d’un navireou d’un bateau, ce siège est considérécomme situé dans l’Etat contractant oùse trouve le port d’attache de ce navireou de ce bateau, ou à défaut de portd’attache, dans l’Etat contractant dontl’exploitant du navire ou du bateau estun résident.

4. Les dispositions du paragrapheler s’appliquent aussi aux bénéficesprovenant de la participation à unpool, une exploitation en commun ouun organisme international d’exploita-tion.

Ar ticle 9Entr eprises associées

1. Lorsquea) une entreprise d’un Etat contrac-

tant participe directement ou indirecte-ment à la direction, au contrôle ou aucapital d’une entreprise de l’autre Etatcontractant, ou que

b) les mêmes personnes participentdirectement ou indirectement à ladirection, au contrôle ou au capital d’u-ne entreprise d’un Etat contractant etd’une entreprise de l’autre Etat con-tractant, et que, dans l’un et l’autre cas,les deux entreprises sont, dans leursrelations commerciales ou financières,liées par des conditions convenues ouimposées, qui diffèrent de celles quiseraient convenues entre des entrepri-ses indépendantes, les bénéfices qui,sans ces conditions, auraient été réali-

sés par l’une des entreprises mais n’ontpu l’être en fait à cause de ces condi-tions, peuvent être inclus dans lesbénéfices de cette entreprise et impo-sés en conséquence.

2. Lorsqu’un Etat contractantinclut dans les bénéfices d’une entre-prise de cet Etat - et impose en consé-quence - des bénéfices sur lesquels uneentreprise de l’autre Etat contractant aété imposée dans cet autre Etat, et queles bénéfices ainsi inclus sont desbénéfices qui auraient été réalisés parl’entreprise du premier Etat si les con-ditions convenues entre les deux entre-prises avaient été celles qui auraientété convenues entre des entreprisesindépendantes, l’autre Etat procède àun ajustement approprié du montant del’impôt qui y a été perçu sur ces béné-fices. Pour déterminer cet ajustement,il est tenu compte des autres disposi-tions de la présente Convention et, sic’est nécessaire, les autorités compé-tentes des Etats contractants se consul-tent.

Ar ticle 10Dividendes

1. Les dividendes payés par unesociété qui est un résident d’un Etatcontractant à un résident de l’autre Etatcontractant sont imposables dans cetautre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sontaussi imposables dans l’Etat contrac-tant dont la société qui paie les dividen-des est un résident, et selon la législa-tion de cet Etat, mais si la personne quireçoit les dividendes en est le bénéfi-ciaire effectif, l’impôt ainsi établi nepeut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut desdividendes si le bénéficiaire effectif estune société (autre qu’une société depersonnes) qui détient directement aumoins 25 pour cent du capital de lasociété qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut desdividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etatscontractants règlent d’un communaccord les modalités d’application deces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte pasl’imposition de la société au titre desbénéfices qui servent au paiement desdividendes.

LL 23POLONIA

LL24 SPECIALE

3. Le terme „dividendes” employédans le présent article désigne les reve-nus provenant d’actions, actions oubons de jouissance, parts de mine, partde fondateur ou autres parts bénéficiai-res à l’exception des créances, ainsi queles revenus d’autres parts sociales sou-mis au même régime fiscal que lesrevenus d’actions par la législation del’Etat dont la société distributrice est unrésident.

4. Les dispositions des paragraphes1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque lebénéficiaire effectif des dividendes,résident d’un Etat contractant, exercedans l’autre Etat contractant dont lasociété qui paie les dividendes est unrésident, soit une activité industrielleou commerciale par l’intermédiaired’un établissement stable qui y estsitué, soit une profession indépendanteau moyen d’une base fixe qui y estsituée, et que la participation génératri-ce des dividendes s’y rattache effecti-vement. Dans ce cas, les dispositions del’article 7 ou de l’article 14, suivant lescas, sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est unrésident d’un Etat contractant tire desbénéfices ou des revenus de l’autre Etatcontractant, cet autre Etat ne peut per-cevoir aucun impôt sur les dividendespayés par la société, sauf dans la mesu-re où ces dividendes sont payés à unrésident de cet autre Etat ou dans lamesure ou la participation génératricedes dividendes se rattache effective-ment à un établissement stable ou à unebase fixe situés dans cet autre Etat, niprélever aucun impôt, au titre de l’im-position des bénéfices non distribués,sur les bénéfices non distribués de lasociété, même si les dividendes payésou les bénéfices non distribués consi-stent en tout ou en partie en bénéficesou revenus provenant de cet autre Etat.

Ar ticle 11Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etatcontractant et payés à un résident del’autre Etat contractant sont imposablesdans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussiimposables dans l’Etat contractant d’oùils proviennent et selon la législation decet Etat, mais si la personne qui reçoit

les intérêts en est le bénéficiaire effec-tif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder10 pour cent de leur montant. Les auto-rités compétentes des Etats contractantsrèglent d’un commun accord les moda-lités d’application de cette limitation.

3. Par dérogation aux dispositionsdu paragraphe 2, les intérêts des créditset prêts bancaires provenant d’un Etatcontractant et payés à un résident del’autre Etat contractant ne sont imposa-bles que dans cet autre Etat.

4. Par dérogation aux dispositionsdu paragraphe 2, les intérêts perçuspour son compte par un Etat contractantsont exemptés d’impôt par l’autre .Etatcontractant.

5. Le terme „intérêts” employédans le présent article désigne les reve-nus des créances de toute nature, assor-ties ou non de garanties hypothécairesou d’une clause de participation auxbénéfices du débiteur, et notamment lesrevenus des fonds publics et des obliga-tions d’emprunts, y compris les primeset lots attaches à ces titres. Les pénali-sations pour paiement tardif ne sont pasconsidérés comme des intérêts au sensdu présent article.

6. Les dispositions du paragrapheler ne s’appliquent pas lorsque le béné-ficiaire effectif des intérêts, résidentd’un Etat contractant, exerce dans l’au-tre Etat contractant d’où proviennentles intérêts, soit une activité industriel-le ou commerciale par l’intermédiaired’un établissement stable qui y estsitué, soit une profession indépendanteau moyen d’une base fixe qui y estsituée, et que la creance génératrice desintérêts s’y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l’article7 ou de l’article 1.4, suivant les cas,sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés com-me provenant d’un Etat contractantlorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, unecollectivité locale ou un résident de cetEtat. Toutefois, lorsque le débiteur desintérêts, qu’il soit ou un non un résidentd’un Etat contractant, a dans un Etatcontractant un établissement stable, ouune base fixe, pour lequel la dette don-nant lieu au paiement des intérêts a été

contractée et qui supporte la charge deces intérêts, ceux-ci sont considéréscomme provenant de l’Etat où l’établis-sement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relationsspéciales existant entre le débiteur et lebénéficiaire effectif ou que l’un et l’au-tre entretiennent avec de tierces person-nes, le montant des intérêts, comptetenu de la créance pour laquelle ils sontpayés, excède celui dont seraient con-venus le débiteur et le bénéficiaireeffectif en l’absence de pareilles rela-tions, les dispositions du présent articlene s’appliquent qu’à ce dernier mon-tant. Dans ce cas, la partie excédentairedes paiements reste imposable selon lalégislation de chaque Etat contractantet compte tenu des autres dispositionsde la présente Convention.

Ar ticle 12Redevances

1. Les redevances provenant d’unEtat contractant et payées à un résidentde l’autre Etat contractant sont impo-sables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sontaussi imposables dans l’Etat contrac-tant d’où elles proviennent et selon lalégislation de cet Etat, mais si la per-sonne qui reçoit les redevances en estle bénéficiaire effectif, l’impôt ainsiétabli ne peut excéder 10 pour cent dumontant brut des redevances.

3. Le terme „redevances” employédans le présent article désigne lesrémunérations de toute nature payéespour l’usage ou la concession de l’usa-ge d’un droit d’auteur sur une oeuvrelittéraire, artistique ou scientifique, ycompris les films cinématographiqueset les oeuvres enregistrées pour laradio ou la télévision, d’un brevet,d’une marque de fabrique ou de com-merce, d’un dessin ou d’un modèle,d’un plan, d’une formule ou d’un pro-cédé secrets et pour des informationsayant trait à une expérience acquisedans le domaine industriel, commer-cial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragra-phes 1er et 2 ne s’appliquent pas lors-que le bénéficiaire effectif des rede-vances, résident d’un Etat contractant,exerce dans l’autre Etat contractant

LL 25POLONIA

d’où proviennent les redevances, soitune activité industrielle ou commer-ciale par l’intermédiaire d’un établis-sement stable qui y est situé, soit uneprofession indépendante au moyend’une base fixe qui y est située et quele droit ou le bien générateur des rede-vances s’y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l’arti-cle 7 ou de l’article 14, suivant les cas,sont applicables.

5. Les redevances sont considéréescomme provenant d’un Etat contrac-tant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, unecollectivité locale, ou un résident decet Etat. Toute- fois, lorsque le débi-teur de redevances, qu’il soit ou nonun résident d’un Etat contractant, adans un Etat contractant un établisse-ment stable ou une base fixe pourlequel le contrat donnant lieu au paie-ment des redevances a été conclu etqui supporte la charge de celles-ci, cesredevances sont réputées provenir del’Etat contractant où l’établissementstable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsqu’en raison de relationsspéciales existant entre le débiteur et lebénéficiaire effectif ou que l’un et l’au-tre entretiennent avec de tierces person-nes, le montant des redevances payées,compte tenu de la prestation pourlaquelle elles sont versées, excède celuidont seraient convenus le débiteur et lebénéficiaire effectif en l’absence depareilles relations, les dispositions duprésent article ne s’appliquent qu’à cedernier montant. Dans ce cas, la partieexcédentaire des paiements reste impo-sable selon la législation de chaque Etatcontractant et compte tenu des autresdispositions de la présente Convention.

Ar ticle 13Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’unEtat contractant tire de l’aliénation debiens immobiliers visés à l’article 6 etsitués dans l’autre Etat contractant, sontimposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l’aliéna-tion de biens mobiliers qui font partiede l’actif d’in établissement stablequ’une entreprise d’un Etat contractanta dans l’autre Etat contractant, ou debiens mobiliers qui appartiennent à une

base fixe dont un résident d’un Etatcontractant dispose dans l’autre Etatcontractant pour l’exercice d’une pro-fession indépendante, y compris de telsgains provenant de l’aliénation de cetétablissement stable (seul ou avec l’en-semble de l’entreprise) ou de cette basefixe, sont imposables dans cet autreEtat.

3. Les gains provenant de l’aliéna-tion de navires, d’aéronefs ou de véhi-cules routiers exploités en trafic inter-national, de bateaux servant à la navi-gation intérieure ou de biens mobiliersaffectés à l’exploitation de ces navires,aéronefs, véhicules routiers ou bateaux,ne sont imposables que dans l’Etat con-tractant où le siège de direction effecti-ve de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliéna-tion de tous biens autres q ue ceux visésaux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sontimposables que dans l’Etat contractantdont le cédant est un résident.

Ar ticle 14Professions indépendantes1. Les revenus qu’un résident d’un

Etat contractant tire d’une professionlibérale ou d’autres activités de caractè-re indépendant ne sont imposables quedans cet Etat, à moins que ce résidentne dispose de façon habituelle dansl’autre Etat contractant d’une base fixepour l’exercice de ses activités. S’ildispose d’une telle base fixe, les reve-nus sont imposables dans l’autre Etatmais uniquement dans la mesure où ilssont imputables à cette base fixe.

2. L’expression „profession libéra-le” comprend notamment les activitésindépendantes d’ordre scientifique, lit-téraire, artistique, éducatif ou pédago-gique, ainsi que les activités indépen-dantes des médecins, avocats, ingé-nieurs, architectes, dentistes et compta-bles.

Ar ticle 15Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositionsdes articles 16, 18 et 19, les salaires,traitements et autres rémunérationssimilaires qu’un résident d’un Etatcontractant reçoit au titre d’un emploisalarié ne sont imposables que danscet Etat, a moins que l’emploi ne soit

exercé dans l’autre Etat contractant. Sil’emploi y est exercé, les rémunéra-tions reçues à ce titre sont imposablesdans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions duparagraphe Ier, les remunérationsqu’un résident d’un Etat contractantreçoit au titre d’un emploi salariéexercé dans l’autre Etat contractant nesont imposables que dans le premierEtat si:

a) le bénéficiaire séjourne dansl’autre Etat pendant une période oudes périodes n’excédant pas au total183 jours au cours de l’année fisclaeconsidérée, et

b) les rémunérations sont payéespar un employeur ou pour le compted’un employeur qui n’est pas un rési-dent de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérationsn’est pas supportée par un établisse-ment stable ou une base fixe que l’em-ployeur a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions pré-cédentes du présent article, les rému-nérations reçues au titre d’un emploisalarié exercé à bord d’un navire, d’unaéronef ou d’un véhicule routierexploité en trafic international, ou àbord d’un bateau servant à la naviga-tion intérieure, sont imposables dansl’Etat contractant où le siège de direc-tion effective de l’entreprise est situé.

Ar ticle 16Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence etautres rétributions similaires qu’unrésident d’un Etat contractant reçoit ensa qualité de membre du conseil d’ad-ministration ou de surveillance d’unesociété qui est un résident de l’autreEtat contractant sont imposables danscet autre Etat.

Ar ticle 17Ar tistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions desarticles 14 et 15, les revenus qu’un rési-dent d’un Etat contractant tire de sesactivités personnelles exercées dansl’autre Etat contractant en tant qu’arti-ste du spectacle, tel qu’un artiste duthéâtre, de cinéma, de la radio ou de latélévision, ou qu’un musicien, ou entant que sportif, sont imposablés danscet autre Etat.

LL26 SPECIALE

2. Lorsque les revenus d’activitésqu’un artiste du spectacle ou un sportifexerce personnellement et en cette qua-lité sont attribuées non pas à l’artiste ouau sportif lui-même mais à une autrepersonne, ces revenus sont imposables,nonobstant les dispositions des articles7, 14 et 15, dans l’Etat contractant oùles activités de l’artiste ou du sportifsont exercées.

3. Nonobstant les dispositions desparagraphes 1er et 2, les revenus d’acti-vités définies dans le paragraphe ler etexercées dans le cadre des échangesculturels approuvés par l’Etat dont lesartistes ou les sportifs sont des rési-dents, ne sont imposables que dans cetEtat.

Ar ticle 18Pensions

1. Sous réserve des dispositions duparagraphe 2 de l’article 19, les pen-sions et autres rémunérations similai-res; payées à un résident d’un Etatcontractant un titre d’un emploi anté-rieur, ne sont imposables que dans cetEtat.

2. Nonobstant les dispositions duparagraphe 1er, les pensions et autressommes payées en application de lalégislation sur la sécurité sociale d’unEtat contractnat sont imposables danscet Etat.

Ar ticle 19Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres queles pensions, payées par un Etat con-tractant ou l’une de ses subdivisionspolitiques ou collectivités locales à unepersonne physique, au titre de servicesrendus à cet Etat ou à cette subdivisionou collectivité, ne sont imposables quedans cet Etat.

Toutefois, ces rémunérations nesont imposables que dans l’autre Etatcontractant si les services sont rendusdans cet Etat et si la personne physiqueest un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cetEtat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident decet Etat à seule fin de rendre les servi-ces.

2. a) Les pensions payées par unEtat contractant ou l’une de ses subdi-

visions politiques ou collectivités loca-les, soit directement soit par prélève-ment sur des fonds qu’ils ont consti-tués, à une personne physique, au titrede services rendus à cet Etat ou à cettesubdivision ou collectivité, ne sontimposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sontimposables que dans l’autre Etat con-tractant si la personne physique est unrésident de cet Etat et en possède lanationalité.

3. Les dispositions des articles 15,16 et 18 s’appliquent aux rémunérationset pensions payées au titre de servicesrendus dans le cadre d’une activité indu-strielle ou commerciale exercée par unEtat contractant ou l’une de ses subdivi-sions politiques ou collectivités locales.

Ar ticle 20Etudiants et stagiaires

1. Les sommes qu’un étudiant ouun stagiaire qui est, ou qui était immé-diatement avant de séjourner dans unEtat contractant, un résident de l’autreEtat contractant et qui séjourne dans lepremier Etat contractant à seule fin d’ypoursuivre ses études ou sa formation,reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,d’études ou de formation ne sont pasimposables dans cet Etat, à conditionqu’elles proviennent de sources situéesen dehors de cet Etat.

2. Sans préjudice des dispositionsdu paragraphe 1er, les rémunérationsqu’un étudiant ou un stagiaire qui est,ou qui était immédiatement avant deséjourner dans un Etat contractant, unrésident de l’autre Etat contractant etqui séjourne dans le premier Etat con-tractant à seule fin d’y poursuivre sesétudes ou sa formation, reçoit au titrede services rendus dans ce premier Etatne sont pas imposables dans ledit pre-mier Etat, à condition que ces servicessoient en rapport avec ses études ou saformation ou que la rémunération deces services soit nécessaire pour com-pléter les ressources dont il disposepour son entretien.

3. Les dispositions du paragraphe 2cessent de s’appliquer lorsque le séjourdans le premier Etat contractant excèdesoit la durée normale des études entre-prises dans cet Etat, soit, dans le casd’un stagiaire, une période de trois ans

à compter de sa première arrivée danscet Etat en vue de ce séjour.

Ar ticle 21Professeurs

1. Les rémunérations quelconquesdes professeurs et autres membres dupersonnel enseignant, résidents d’unEtat contractant, qui séjournent tempo-rairement dans l’autre Etat contractantpour y enseigner ou s’y livrer à desrecherches scientifiques, pendant unepériode n’exédant pas deux ans, dansune université ou autre institution d’en-seignement officiellement reconnue, nesont imposables que dans le premierEtat.

2. Les dispositions du paragrapheler ne s’appliquent pas aux revenus pro-venant de travaux de recherche, si cestravaux ne sont pas entrepris dans lyin-térêt public mais principalement en vuede la réalisation d’un avantage particu-lier bénéficiant à une ou à des person-nes déterminées.

Ar ticle 22Autr es revenus

1. Les éléments du revenu d’unrésident d’un Etat contractant, d’oùqu’ils proviennent, qui ne sont pas trai-tés dans les articles précédents de laprésente Convention ne sont imposa-bles que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe1er ne s’appliquent pas aux revenusautres que les revenus provenant debiens immobiliers tels qu’ils sont défi-nis au paragraphe 2 de l’article 6, lors-que le beneficiaire de tels revenus, rési-dent d’un Etat contractant, exerce dansl’autre Etat contractant, soit une activi-té industrielle ou commerciale par l’in-termédiaire d’un établissement stablequi y est situé, soit une profession indé-pendante au moyen d’une base fixe quiy est située, et que le droit OU le biengénérateur des revenus s’y rattacheeffectivement. Dans ce cas, les disposi-tions de l’article 7 ou de l’article 14,suivant les cas, sont applicables.

Ar ticle 23Fortune

1. La fortune constituée par desbiens immobiliers visés à l’article 6,que possède un résident d’un Etat con-tractant et qui sont situés dans l’autre

LL 27POLONIA

Etat contractant, est imposable dans cetautre Etat.

2. La fortune constituée par desbiens mobiliers qui font partie de l’actifd’un établissement stable qu’une entre-prise d’un Etat contractant a dans l’autreEtat contractant, ou par des biens mobi-liers qui appartiennent à une base fixedont un résident d’un Etat contractantdispose dans l’autre Etat contractantpour l’exercice d’une profession indé-pendante, est imposable dans cet autreEtat.

3. La fortune constituée par desnavires, des aéronefs et des véhiculesroutiers exploités en trafic international,par des bateaux servant à la navigationintérieure ainsi que par des biens mobi-liers affectés à leur exploitation, oubateaux, n’est imposable que dans l’Etatcontractant où le siège de directioneffective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la for-tune d’un résident d’un Etat contractantne sont imposables que dans cet Etat.

Ar ticle 24Méthodes pouréliminer les

doubles impositionsLes doubles impositions seront

évitées comme suit:1. au Luxembourg:a) Lorsqu’un résident du Luxem-

bourg reçoit des revenus ou possède dela fortune qui, conformément aux dis-positions de la présente Convention,sont imposables en Pologne, le Lu-xembourg exempte de l’impôt ces re-venus ou cette fortune, sous réservedes dispositions des sous-paragraphesb) et c).

b) Lorsqu’un résident du Luxem-bourg reçoit des éléments de revenuqui, conformément aux dispositions del’article 10, 11 et 12 sont imposablesen Pologne, le Luxembourg accorde,sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenusde ce résident, une déduction d’unmontant égal a l’impôt payé en Polo-gne. Cette déduction ne peut toutefoisexcéder la fraction de l’impôt, calculéavant déduction, correspondant à ceséléments de revenus reçus de Pologne.

c) Lorsque, conformément à unedisposition quelconque de la Conven-tion, les revenus qu’un résident duLuxembourg reçoit ou la fortune qu’il

possède sont exempts d’impôt auLuxembourg. celui-ci peut néanmoins,pour calculer le montant de l’impôt surle reste des revenus ou de la fortune dece résident, tenir compte des revenusou de la fortune exemptés.

d) Nonobstant les dispositions dessous-paragraphes b) et c), lorsqu’unesociété qui est un résident du Luxem-bourg reçoit des dividendes de sourcespolonaises, le Luxembourg exempte del’impôt ces dividendes. pourvu quecette société qui est un résident duLuxembourg détienne directementdepuis le début de son exercice socialau moins 25 pour cent du capital de lasociété qui paie les dividendes. Lesactions ou parts susvisées de la sociétépolonaise sont, aux mêmes conditions,exonérées de l’impôt luxembourgeoissur la fortune.

2. En Pologne:a) Lorsqu’un résident de Pologne

reçoit des revenus ou possède de la for-tune qui, conformément aux disposi-tions de la présente Convention sontimposables au Luxembourg, la Pologneexempte de l’impôt ces revenus ou cet-te fortune sous réserve des dispositionsdu sous-paragraphe b) ci-après maispeut, pour calculer le montant de l’im-pôt sur le reste du revenu ou de la for-tune, appliquer le même taux que si lesrevenus ou la fortune en question n’a-vaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident de Polognereçoit des revenus qui, conformémentaux dispositions des articles 11 et 12,sont imposables au Luxembourg, laPologne accorde sur l’impôt dont ellefrappe les revenus de ce résident unedéduction d’un montant égal à l’impôtpayé au Luxembourg. La somme ainsidéduite ne peut toutefois excéder lafraction de l’impôt, calculé avant ladéduction, correspondant aux revenusreçus du Luxembourg.

Ar ticle 25Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat con-tractant ne sont soumis dans l’autreEtat contractant à aucune impositionou obligation y relative, qui est autreou plus lourde que celles auxquellessont ou pourront être assujettis lesnationaux de cet autre Etat qui se trou-vent dans la même situation. La pré-sente disposition s’applique aussi,

nonobstant les dispositions de l’articleler, aux personnes qui ne sont pas desrésidents d’un Etat contractant ou desdeux Etats contractants.

2. L’imposition d’un établisse-ment stable qu’une entreprise d’unEtat contractant a dans l’autre Etatcontractant n’est pas établie dans cetautre Etat d’une façon moins favora-ble que l’imposition des entreprises decet autre Etat qui exercent la mêmeactivité. La présente disposition nepeut être interprétée comme obligeantun Etat contractant à accorder auxrésidents de l’autre Etat contractantles déductions personnelles, abatte-ments et réductions d’impôt en fonc-tion de la situation ou des charges defamille qu’il accorde à ses propresrésidents.

3. A moins que les dispositions duparagraphe ler de l’article 9, du para-graphe 8 de l’article 11 ou du paragra-phe 6 de l’article 12 ne soient applica-bles, les intérêts, redevances et autresdépenses payés par une entreprised’un Etat contractant à un résident del’autre Etat contractant sont déducti-bles, pour la détermination des bénéfi-ces imposables de cette entreprise,dans les mêmes conditions que s’ilsavaient été payés à un résident du pre-mier Etat. De même, les dettes d’uneentreprise d’un Etat contractantenvers un résident de l’autre Etat con-tractant sont déductibles, pour ladétermination de la fortune imposablede cette entreprise, dans les mêmesconditions que si elles avaient étécontractées envers un résident du pre-mier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat con-tractant, dont le capital est en totalitéou en partie, directement ou indirecte-ment, détenu ou contrôlé par un ouplusieurs résidents de l’autre Etat con-tractant, ne sont soumises dans le pre-mier Etat à aucune imposition ou obli-gation y relative, qui est autre ou pluslourde que celles auxquelles sont oupourront être assujetties les autresentreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent arti-cle s’appliquent, nonobstant les dispo-sitions de l’article 2, aux impôts detoute nature ou dénomination.

LL28 SPECIALE

Ar ticle 26Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime queles mesures prises par un Etat contrac-tant ou par les deux Etats contractantsentraînent ou entraîneront pour elleune imposition non conforme aux dis-positions de la présente Convention,elle peut, indépendamment des recoursprévus par le droit interne de ces Etats,soumettre son cas à l’autorité compé-tente de l’Etat contractant dont elle estun résident ou, si son cas relève duparagraphe 1er de l’article 24, à cellede l’Etat contractant dont elle possèdela nationalité. Le cas doit être soumisdans les trois ans qui suivent la pre-mière notification de la mesure quientraîne une imposition non conformeaux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce,si la réclamation lui paraît fondée et sielle n’est pas elle-même en mesure d’yapporter une solution satisfaisante, derésoudre le cas par voie d’accordamiable avec l’autorité compétente del’autre Etat contractant, en vue d’évi-ter une imposition non conforme à laConvention. L’accord est appliquéquels que soient les délais prévus parle droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes desEtats contractants s’efforcent, par voied’accord amiable, de résoudre les dif-ficultés ou de dissiper les doutes aux-quels peuvent donner lieu l’interpréta-tion ou l’application de la Conven-tion. Elles peuvent aussi se concerteren vue d’éliminer la double imposi-tion dans les cas non prévus par laConvention.

4. Les autorités compétentes desEtats contractants peuvent communi-quer directement entre elles en vue deparvenir à un accord comme il est indi-qué aux paragraphes précédents. Sides échanges de vues oraux semblentdevoir faciliter cet accord, ces échan-ges de vues peuvent avoir lieu au seind’une Commission composée de repré-sentants des autorités compétentes desEtats contractants.

Ar ticle 27Echange de renseignements1. Les autorités compétentes des

Etats contractants échangent les rensei-

gnements nécessaires pour appliquerles dispositions de la présente Conven-tion ou celles de la législation internedes Etats contractants relative auximpôts visés par la Convention dans lamesure où l’imposition qu’elle prévoitn’est pas contraire à la Convention.L’échange de renseignements n’est pasrestreint par l’article 1er.

Les renseignements reçus par unEtat contractant sont tenus secrets dela même manière que les renseigne-ments obtenus en application de lalégislation interne de cet Etat et nesont communiqués qu’aux personnesou autorités (y compris les tribunauxet organes administratifs) concernéespar l’établissement ou le recouvrementdes impôts visés par la Convention,par les procédures ou poursuites con-cernant ces impôts, ou par les déci-sions sur les recours relatifs à cesimpôts. Ces personnes ou autoritésn’utilisent ces renseignements qu’àces fins. Elles peuvent faire état de cesrenseignements au cours d’audiencespubliques de tribunaux ou dans desjugements.

2. Les dispositions du paragraphe1er ne peuvent en aucun cas être inter-prétées comme imposant à un Etat con-tractant l’obligation:

a) de prendre des mesures admini-stratives dérogeant à sa législation et àsa pratique administrative ou à cellesde l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignementsqui ne pourraient être obtenus sur labase de sa législation ou dans le cadrede sa pratique administrative normaleou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignementsqui révéleraient un secret commercial,industriel, professionnel ou un procédécommercial ou des renseignementsdont la communication serait contraireà l’ordre public.

Ar ticle 28Agents diplomatiques et

fonctionnaires consulairesLes dispositions de la présente

Convention ne portent pas atteinte auxprivilèges fiscaux dont bénéficient lesagents diplomatiques ou les fonction-naires consulaires en vertu soit desrègles générales du droit des gens, soitdes dispositions d’accords particu-liers.

Ar ticle 29Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s’appli-que pas aux sociétés holding au sens dela législation particulière luxembour-geoise régie actuellement par la loi du31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducaldu 17 décembre 1938.

Elle ne s’applique pas non plusaux revenus qu’un résident de la Polo-gne tire de pareilles sociétés, ni auxactions ou autres titres de capital detelles sociétés que cette personne pos-sède.

Ar ticle 30Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera rati-fiée et les instruments de ratificationseront échangés à Varsovie aussitôt quepossible.

2. La Convention entrera envigueur trente jours après l’échange desinstruments de ratification et ses dispo-sitions seront applicables:

a) aux impôts dus à la source sur lesrevenus attribués ou mis en paiement àpartir du 1er janvier de l’année suivantcelle au cours de laquelle les instru-ments de ratification auront été échan-gés;

b) aux autres impôts de périodesimposables prenant fin à partir du 1erjanvier de l’année suivant celle aucours de laquelle les instruments deratification auront été échangés.

Ar ticle 31Dénonciation

La présente Convention demeureraen vigueur tant qu’elle n’aura pas étédénoncée par un Etat contractant. Cha-que Etat contractant peut dénoncer laConvention par voie diplomatique avecun préavis minimum de six mois avantla fin de chaque année civile postérieu-re commençant après l’expiration d’unepériode de cinq années à compter de ladate de son entrée en vigueur. Dans cecas, la Convention cessera d’être appli-cable:

a) aux impôts dus à la source sur lesrevenus attribués ou mis en paiement àpartir du 1er janvier de l’année suivantcelle de la dénonciation;

b) aux autres impôts de périodesimposables prenant fin au plus tard le31 décembre de l’année de la dénoncia-tion.

CENNI SUL TRUST

Esigenze di protezione patri-moniale e di regolamentazionesuccessoria rendono sempre piùattuale la realizzazione di un trustin un Paese la cui legislazione siaparticolarmente incline ad assicu-rare le più ampie protezioni e dis-crezione ad un siffatto strumentodi gestione patrimoniale e dimodulazione reddituale, ancheverso eredi.

La utilizzazione dello stru-mento “trust” presuppone un con-ferimento patrimoniale dai sog-getti istitutori e la gestione deibeni e diritti in esso confluiti daparte di terzi soggetti.

I vantaggi derivanti dallacostituzione di un trust sonoindubbiamente significativi, af-ferendo gli aspetti più delicatidella gestione di patrimoni e diflussi reddituali rilevanti, laddovequesti ultimi siano riferibili ad unnumero ristretto di soggetti: sin-gola persona fisica; famiglia;gruppi di famiglie.

Discrezionalità, soggezione aregimi fiscali meno gravosi propridi altri Paesi, protezione da prete-se creditorie, destinazione mortiscausaultra legittima e snellimen-to degli oneri amministrativi digestione, costituiscono solo alcu-ni dei tratti comuni alle diversitipologie di trustesistenti.

Il trustè un istituto che si pre-sta ad essere impiegato nell’eser-cizio di ampie autonomie nego-ziali, per perseguire i più svariatiscopi.

Infatti, si possono costituirebeni in trustper regolare una suc-cessione a titolo particolare o uni-versale, per finalità lucrative inambito societario (business trust),per attività benefiche (charitable

trust), previdenziali (corporatepension plan and trust), per tute-lare i creditori nell’ambito di pro-cedure concorsuali (illusory trust)ovvero per sottrarre il patrimonioa possibili aggressioni (asset pro-tection trust).

La costituzione di un assetprotection trust (trustdi protezio-ne patrimoniale) è quella più adat-ta a peculiari esigenze, poiché ilprincipale obiettivo della costru-zione patrimoniale è la protezionedei beni da pretese di creditori odel “fisco”.

Sussistendo determinate ca-ratteristiche, l’asset protectiontrust conseguirebbe l’obiettivo diproteggere il patrimonio dallerivendicazioni dei creditori, ancheavverso l’applicabilità di misurecautelari, quali un sequestro con-servativo.

Aggredire un trust è partico-larmente difficile: i creditori do-vrebbero, in primo luogo, ottenereun giudizio favorevole nel proprioPaese; quindi, instaurare un pro-cedimento ex novo in un’altra giu-risdizione, non essendo di solitoammessa, nel Paese prescelto dalsettlor, la delibazione delle sen-tenze italiane (sempre che sia pos-sibile individuare il Paese dove èstato costituito il trust).

Nella prassi sorgerebbero nonpochi problemi di ordine pratico,nonché economico, quali: doversostenere ulteriori spese legali;dover attribuire un mandato a pro-fessionisti locali, peraltro senzapossibilità o prospettive di ottene-re alcun provvedimento cautelare,in quanto la sede legale del trust,usualmente, non coincide conquella in cui si trovano i beni(mobili e/o immobili) in esso con-feriti. A ciò si aggiunga la possi-bilità, per il settlor, di ridomicilia-re il trust in un’altra giurisdizio-

ne, essendo, quindi, applicabile altrust un’altra legge, oppure, nellemore del procedimento, di crearetrusts sussidiari.

In pratica, ogni tentativo diattacco legale sarebbe votatoall’insuccesso, a meno che non siriesca a neutralizzare i vari mec-canismi di anonimizzazione deibeneficiari e di negazione dellaesistenza stessa del trustprincipa-le ovvero, dei trustssussidiari.

Qualora i creditori intentasse-ro ed eventualmente vincesseroun giudizio nei confronti del sett-lor per risarcimento danni, nelproprio Paese di domicilio, essinon potrebbero, comunque, riva-lersi sul settlor in quanto, avendo,questi, conferito i suoi beni neltrust ne risulterebbe “legalmenteprivo”.

Contratto di trustIl trust consiste in un accordo

mediante il quale uno o più sog-getti (il settlor) trasferiscono laproprietà di beni (mobili odimmobili) e di diritti ad un altrosoggetto (il trustee) con obbligo,per quest’ultimo, di amministrarlinell’interesse di uno o più benefi-ciari (il beneficiary).

La “Convenzione sulla leggeapplicabile ai trusts e sul lororiconoscimento”, adottata a L’Ajail 1°.7.1985 fornisce una defini-zione dell’istituto: in base all’art.2, con il termine trust si intenderiferirsi a “…i rapporti giuridiciistituiti da una persona, il costi-tuente - con atto tra vivi o mortiscausa- qualora dei beni siano sta-ti posti sotto il controllo di un tru-steenell’interesse di un beneficia-rio”. Il trustè un istituto di dirittoanglosassone ampiamente diffusoin tutti i Paesi di “common law” e,da pochi anni a questa parte,acquisito alla legislazione socie-

LL 29POLONIA

taria di Paesi con ordinamentigiuridici di tutt’altra matrice, adesempio, Panama, Liechtenstein,Isole Mauritius, ecc., centri finan-ziari off-shore che, attratti dallaidoneità del trust a porsi qualestrumento di concentrazione dicapitali stranieri (destinato ad unagestione quanto più duttile dipatrimoni), hanno adottato istitutiad esso similari.

Il trust può sorgere per volon-tà delle parti, espressa inter vivoso mortis causa, per legge o pervolontà giudiziale.

La costituzione di un trustdetermina il confluire dei beni neltrust e l’attribuzione della gestio-ne di essi al trustee, in un fondoseparato e distinto dal patrimoniodello stesso. I trusts, che si fonda-no su una esplicita manifestazionedi volontà delle parti, trovano lapropria fonte costitutiva nel trustinstrument o “trust deed” (attocostitutivo del trust) ovvero indisposizioni testamentarie.

Possono essere conferiti neltrust tanto beni quanto diritti.

In particolare, oggetto deltrustpossono essere beni immobi-li, beni mobili o universalità dimobili, nonché diritti reali (digodimento) o di credito (in parti-colare, titoli azionari).

L’istitutore del trust può attri-buire al trusteela legittimazione acompiere determinati atti su parti-colari beni o diritti.

Organi del trustIl “ settlor” è il soggetto che

mette a disposizione del trusteeilsuo patrimonio, costituendo iltrust. Molti ordinamenti giuridiciprevedono anche la possibilità cheil settlorsia una persona giuridica(una società) a condizione che lostatuto della medesima lo consen-ta.

In questo modo, come si ana-lizzerà più avanti, si può evitare diricondurre la costituzione di untrust ed il conseguente conferi-mento dei beni ad una delle fatti-specie sottoposte in Italia al regi-me fiscale delle donazioni.

Secondo taluni ordinamentigiuridici il nome del settlor puònon apparire nell’atto costitutivodel trust.

Infatti, i trusteespossono pro-cedere ad una dichiarazione ditrust da cui risulti che essi hannoricevuto dei fondi senza indicarnela provenienza.

Il trust è un istituto che per-mette grande flessibilità, ricono-scendo ampia autonomia al settlornella determinazione delle condi-zioni che regoleranno la vita deltruststesso.

Il “ trust deed” è l’atto costitu-tivo del trust, formalizzato tra ilsettlored il trustee; generalmente,specifica in dettaglio come il trustdeve essere amministrato dal tru-stee, quali sono i poteri di que-st’ultimo, quale è il metodo peridentificare i beneficiari, ecc.Inoltre, è possibile che il settlorintegri, in qualsiasi momento del-la vita del trust, le disposizionicontenute nel “trust deed” con le“ letters of wishes”; trattasi di let-tere di intenti, consistenti in vere eproprie direttive impartite dal sett-lor al trustee.

Esse sono spesso utilizzateanche se possono essere non vin-colanti per il trustee.

Tali lettere di intenti regolanoalcuni aspetti relativi alla nominaod alla revoca totale o parziale deibeneficiari, disciplinano le moda-lità di distribuzione, ai beneficiari,del capitale del truste/o dei reddi-ti, le modalità di investimento deicapitali del trust, ecc.

Le “letters of wishes” sono

modificabili in qualsiasi momentoe possono essere inviate anche al“protector”.

I “ beneficiaries” sono i sogget-ti - persone fisiche od anche socie-tà - nel cui interesse viene costi-tuito, gestito ed eventualmentedissolto il trust.

Sono beneficiari della distribu-zione dei redditi derivanti dallagestione del trust od anche delcapitale del truststesso.

Possono essere individuati percategorie (ad esempio, i discen-denti di una certa persona) odindividualmente, sia nel “trustdeed” che, anonimamente, tramitele cennate lettere di intenti.

Il “ trust deed” può prevedereche i beneficiari possano essererevocati, aggiunti o limitati neidiritti. È pure possibile che ilbeneficiary sia una società off-shore, intendendo per questa unasocietà domiciliata in un c.d.“paradiso fiscale” (in tal caso ven-gono generalmente utilizzatesocietà costituite nelle British Vir -gin Islands, nelle Bahamas, nelleCayman Islands, a Panama, ecc.).

Il “ trustee” detiene la proprietàdei beni del trust a proprio nomema nell’interesse del o dei benefi-ciari ed ha facoltà di disporre - neilimiti di specifiche disposizioni -dei beni confluiti nel trust, mentrei beneficiari hanno diritto al godi-mento dei beni stessi. Il trusteenediviene, dunque, proprietario intrust (ne detiene la legal owners-hip), ma la disposizione dei beni èvincolata all’impiego a favore enell’interesse dei beneficiari (tito-lari della beneficial ownership) odi uno scopo predeterminato.

Il trusteeè investito del poteree gravato dall’obbligo, di cui deverendere conto, di amministrare, digestire e/o di disporre dei benisecondo le regole del trust e le

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norme particolari ad esso impostedalla legge e, allo scadere del trusto con cadenze periodiche, di tra-smettere ai beneficiari il patrimo-nio originariamente trasferito e/o iredditi derivanti dalla gestione deltrust. Per quanto concerne la figu-ra del trustee, la scelta può ricade-re su persone sia fisiche che giuri-diche, dovendosi, ad ogni modo,preferire la nomina di almeno unodei trustees (qualora se ne volessenominare più di uno), tra i sogget-ti residenti nello Stato di costitu-zione del trust.

Il settlor, sia esso persona fisi-ca o giuridica, all’atto della costi-tuzione del trust, può nominare un“protector”, di propria fiducia, checontrolli l’operato del trusteee cheabbia diritto di veto in ordine adeterminate decisioni sull’ammini-strazione del trust, rimesse al tru-stee. Il protector, che può esserepersona amica e/o di fiducia delsettlor, può tutelare gli interessidel beneficiario anche rimuovendoil trusteedal suo incarico e nomi-nandone altro di proprio gradimen-to (ovviamente la nomina deveessere frutto di un accordo, pur se

ufficioso, con il settlor, sicché sia-no i costituenti ad individuare untrusteepiù gradito).

Nella pratica, il protector ècomunemente collocato in unordinamento giuridico diverso daquello in cui ha la sede il trust,affinché, nella ipotesi in cui i tru-steesfossero soggetti ad azionigiudiziarie nella giurisdizione incui operano (e dove ha la sede iltrust), si possa eccepire l’inidonei-tà ad esercitare il loro incaricosenza l’autorizzazione dei protec-tor. Di contro, la istituzione di unprotector, anche se non definitamediante apposita norma di legge,è largamente adottata nei trustsoff-shore ed i relativi poteri ven-gono esclusivamente definiti nel“ trust deed”, non essendovi alcu-na disposizione di riferimento.

Se si desidera che il protectorresti completamente anonimo, taleruolo può essere conferito ad unapersona giuridica; spesso vengonoutilizzate società off-shore delleBritish Virgin Islands, delle Baha-mas, delle Cayman Islands, diPanama, sempre che il trust nonsia ivi costituito.

Localizzazione del trust La decisione di costituire un

“asset protection trust” e, conse-guentemente, la scelta dell’ordina-mento giuridico del centro finan-ziario off-shore in cui costituirlo,devono essere assunte consideran-do diversi aspetti, quali, ad esem-pio, il disconoscimento e la disap-plicazione delle sentenze stranie-re, il limite temporale alla impu-gnazione della costituzione deltrust, la distinzione tra i creditorilegittimati ad impugnare la costi-tuzione del trust, l’onere dellaprova sulla intenzione di costituireun trust in frode ai creditori chedovrà ricadere su chi impugni lacostituzione del trust, la possibili-tà di ridomiciliare il trust in un’al-tra giurisdizione, l’assenza di con-trollo dei cambi o di restrizionivalutarie, la esenzione totale daimposte, soprattutto sui redditisocietari e personali, ecc.

Dunque, la scelta dell’ordina-mento giuridico off-shore dovecostituire il trust deve essere ope-rata considerando i requisiti di cuisopra, in particolare quelli che piùsi adattano alle esigenze del casoche interessa. Per attribuire unamaggiore credibilità alla costitu-zione di un trust ed ostacolareeventuali contestazioni riguardo lasua natura fittizia (dunque, asseri-tamente costituito in frode ai cre-ditori), è necessario sussistano leseguenti ulteriori condizioni: dis-crezionalità; irrevocabilità; inin-fluenza del settlor sui beni e suidiritti conferiti. Un trustpuò defi-nirsi discrezionale quando il bene-ficiario, non essendo investito diun interesse quantificabile sullaproprietà dei trust, non può essereaggredito dai creditori.

Nel trust discrezionale posso-no essere rimesse alla scelta deltrusteele modalità di distribuzio-

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ne dei redditi e del capitale deltrust tra i beneficiari e le quote daattribuire ad ognuno di essi.

Non è possibile, per i credito-ri, esercitare pressioni sul settloraffinché questi revochi il trust.

D’altra parte, anche la revoca-bilità di un trust potrebbe, in cer-te circostanze, celare un intentofraudolento. In molti casi, per sta-tuto, il settlor mantiene un poteredi revoca esercitabile soltanto conil consenso del protector; tuttavia,in tal caso, è importante porreestrema attenzione alla scelta delprotector affinché non sia dimo-strabile il suo ruolo di mero agen-te del settlor.

I settlorsdovrebbero affidareal trusteeampi poteri, spoglian-dosi di specifiche ingerenze,ancorché in pratica siano normal-mente restii ad abbandonare ilcontrollo del loro patrimonio nel-le mani del trustee.

In effetti, nella creazione di untrust, se il trusteeè dotato di pocao nessuna discrezionalità nellagestione dei capitali o degli inve-stimenti, i creditori potrebberoessere legittimati a nutrire dubbicirca la esistenza reale del trust.Tuttavia, esistono degli ordina-menti giuridici di certi centri off-shore che permettono un certocontrollo da parte del settlor sul-l’attività del trusteesenza che ciòpossa legittimamente indurre aritenere il trust inesistente. Pereffetto della “Convenzione sullalegge applicabile ai trust e sulloro riconoscimento” adottata aL’Aja il 1 °.7.1985, approvata eresa esecutiva in Australia, Cana-da, Cina (solo Hong Kong),Cipro, Francia, Regno Unito,Lussemburgo, Malta, Paesi Bassie Stati Uniti d’America, i cittadi-ni di molti Stati sono legittimati acostituire un trust all’estero, con

la certezza che lo stesso potràessere riconosciuto nel proprioPaese purché costituito volonta-riamente, comprovato per iscrittoe regolato dalla legge.

La Convenzione prevede chela legge straniera applicabile allacostituzione del trust ne regoli lavalidità, l’interpretazione, l’am-ministrazione e gli effetti; inoltre,dispone che un trust, creato aisensi della legge designata dallenorme pattizie, sia riconosciutocome tale negli Stati contraenti,con gli effetti previsti dalla legi-slazione prescelta (art. 11, comma1, lett. c.). Nonostante gli indubbivantaggi derivanti dalla ratificadella citata Convenzione da partedi molti Paesi, non si può negarel’esistenza di alcuni limiti postidalla stessa Convenzione; infatti,l’art. 15 stabilisce che non è pos-sibile derogare, mediante l’istitu-zione di un trust, a disposizioni dilegge inerenti, per esempio, ilregime patrimoniale del matrimo-

nio, le quote di legittima, la prote-zione dei creditori in casi di insol-venza e la tutela accordata al ter-zo di buona fede.

Pertanto, può operarsi me-diante la connessione del trustconstrutture societarie quali societàoperative partecipate, ad esempio,da holdings lussemburghesi, dete-nute da altra società, settlor deltrust. Considerate le peculiaritàche caratterizzano l’istituto e ladelicatezza degli obiettivi da rag-giungere, l’ordinamento giuridicodove costituire un trustdeve esse-re in grado di garantire il supera-mento dei menzionati limiti postidalla Convenzione e dalle normecontrarie degli ordinamenti piùrigidi; pertanto, la scelta dello Sta-to di nazionalizzazione del truste,se diverso, di quello alla cui legi-slazione il trust intende rimettersi(può essere diverso da quello ovesi trova il trust) varia in ragionedegli obiettivi cui l’istituto devetendere.

Trust

holding (“X” s.a.)

soparfi (“Y” s.a.)

sociatà “Z”residente nella Unione europea o

residente fuori della Unione europea

Dalla interconnessione di unaholding con una “soparfi” ed untrust costituito in un Paese off-shore è possibile perseguire una

vantaggiosa strutturazione di ungruppo.

Si osservi l’esempio qui diseguito riportato:

partecipazione

partecipazionee prestito

partecipazione

dividendi: non c’èritenuta alla fonte

interessi: non c’èritenuta alla fonte

dividendi: ritenutaalla fonte nulla oridotta

schema di interconnessione trust - holding - soparfi


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