Verso le elezioni del 4 Marzo (2). Il nuovo sistema elettorale
Piccola guida per i lettori di Maremma News
Luca Verzichellicon la collaborazione di Alice Cavalieri e Davide
Angelucci
I sistemi elettorali usati sino ad oggi in Parlamento (ripasso)
Assemblea Elettiva
Periodo Tipo di Sistema Elettorale
Camera 1948 Proporzionale di lista con voto di preferenza multiplo
1953 Proporzionale di lista e premio a coalizione maggioritaria
1958-1987 Proporzionale di lista con voto di preferenza multiplo
1992 Proporzionale di lista con voto di preferenza singolo
1994-2001
Misto-maggioritario con 25% seggi attribuiti proporzionalmente
2006-2013
Proporzionale corretto con premio alla prima coalizione
Senato 1948-1992
Collegi con soglia al 65% e distribuzione proporzionale dei restanti seggi
1994-2001
Misto-maggioritario con 25% seggi attribuiti proporzionalmente
2006-2013
Proporzionale corretto con premio regionale a prima coalizione
Dall’era del proporzionale alla marea dei sistemi misti
• Camera 1948-1992
Proporzionale puro
• Senato 1948-1992:
Uninominale con soglia 65% e recupero proporzionale
• Regioni 1970-1995
Proporzionale puro di lista
• Provincie 1951-1992
Riparto Proporzionale basato su piccoli collegi
• Comuni Grandi 1946-1992
Porporzionale puro di lista
• Comuni piccoli
Maggioritario con quota di rappresentanza minoranze
• Camera 1994-2001
Maggioritario con correzione Prop. (25%)• Camera 2006-2013
Proporzionale con premio di maggioranza unico• Senato 1994-2001
Maggioritario con correzione Prop. (25%)• Senato 2006-2013
Proporzionale con premi di maggioranza regionali• Regioni 1995-2015
Lasciati alle regioni (ma tutti basati su logiche maggioritarie)• Provincie 1993 -2013
Proporzionale con premio di maggioranza per il Presidente demo eletto• Comuni Grandi 1946-1992
Proporzionale con premio di maggioranza per il Sindaco demo eletto• Comuni piccoli
Maggioritario con quota di rappresentanza minoranze
Le premesse della nuova legge elettorale• Sentenza della Corte Costituzionale che aveva abrogato il premio eccessivo
di maggioranza del porcellum (sentenza 1/2014)
• Adozione di un nuovo sistema proporzionale con premi (Italicum) solo per la Camera e per giunta anch’esso dichiarato in parte incostituzionale, sentenza n. 35/2017).In pochi mesi il parlamento deve scrivere un nuovo sistema …
• Si torna allora ad un sistema misto maggioritario-proporzionale come già il. Mattarellum;
• Si tratta della prima legge elettorale uguale sia alla Camera che al Senato (i.e. 1/3 dei Deputati e dei Senatori è eletto con sistema maggioritario; 2/3 dei Deputati e dei Senatori è eletto con sistema proporzionale);
• Legge approvata con voti PD, Forza Italia, Lega, Alternativa Popolare. Contrari i partiti alla sinistra del PD e Mov. 5 Stelle;
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE (Legge 3 Novembre 2017, N. 165, detta
Rosatellum Bis)• Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni e collegi (unità sub-nazionali che …
• … rispondono alla necessità di garantire il legame con il territorio);
• Per il voto alla Camera suddivisione in 28 circoscrizioni (i.e. una circoscrizione per ogni regione, con l’esclusione di Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Campania e
• Sicilia);
• Per il voto al Senato il territorio è suddiviso in 20 circoscrizioni (una per ogni regione);
• All’interno delle circoscrizioni sono definiti i collegi elettorali (plurinominali e uninominali)
• Questi determinano le aree territoriali in cui avviene l’elezione di Deputati e Senatori;
Camera dei Deputati• 232 seggi (su 630) sono assegnati con sistema maggioritario in collegi
uninominali:
• il territorio è dunque suddiviso in 232 collegi in cui è proclamato eletto il candidato più votato (maggioritario secco o first past the post);
• Gli altri seggi sono assegnati in collegi plurinominali con sistema proporzionale alle liste che abbiano superato lo sbarramento del 3% nazionale;
• Ciò si fa calcolando il quoziente elettorale (totale dei voti espressi diviso numero dei seggi da assegnare). Dividendo la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista per il quoziente elettorale si ha (cifra intera) il numero di seggi proporzionali da assegnare in via diretta a coalizioni o liste.
• I seggi rimasti vacanti vengono attribuiti sulla base dei resti più alti a livello nazionale
Senato della Repubblica
• 116 seggi (su 315) sono assegnati in collegi uninominali: il territorio è dunque suddiviso in 116 collegi in cui è proclamato eletto il candidato più votato
• Gli altri seggi sono assegnati in collegi plurinominali con sistema proporzionale alle liste che abbiano superato lo sbarramento del 3% nazionale
• Ciò si fa calcolando il quoziente elettorale (totale dei voti espressi diviso numero dei seggi da assegnare). Dividendo la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista per il quoziente elettorale si ha (cifra intera) il numero di seggi proporzionali da assegnare in via diretta a coalizioni o liste.
• I seggi rimasti vacanti vengono attribuiti sulla base dei resti più alti a livello nazionale
Tracciando un segno sulla lista
prescelta
Il voto andrà alla lista ed
automaticamente al candidato nel
collegio uninominale
Tracciando un segno sul candidato uninominale
prescelto
Il voto andrà al candidato nel collegio
uninominale ed alla lista collegata nel
plurinominale
Se vi sono più liste collegate ad un unico
candidato, il voto verrà ripartito tra tutte le liste in coalizione in proporzione ai voti di
lista ottenuti nel collegio
Tracciando un segno sul candidato
uninominale e su una delle liste che
lo sostengono
Il voto va al candidato nel
collegio uninominale ed alla lista nel collegio plurinominale
Il voto disgiunto non è consentito
Non è possibile votare un candidato
al collegio uninominale ed una
lista diversa da quelle che lo sostengono
Il voto di preferenza non è
ammesso
Non è possibile esprimere una
propria preferenza per i
candidati nei listini bloccati
L’OFFERTA ELETTORALE • Date queste regole, i partiti possono presentarsi come lista unica oppure
in coalizione;
• La coalizione deve essere coerente a livello nazionale (non si possono presentare coalizioni diverse a livello regionale);
• I partiti in coalizione devono presentare candidati unitari nei collegi uninominali, e quindi convergere su un unico candidato di collegio
• I collegi plurinominali sono (relativamente) piccoli:
- alla Camera, in ognuno di essi si possono eleggere al minimo 3 e al massimo 8 deputati
- al Senato, in ognuno di essi si possono eleggere al minimo 2 e al massimo 8 senatori
• Partiti rappresentativi di minoranze etno-linguistiche possono presentarsi solo nelle regioni rilevanti e vengono esclusi dalla soglia del 3% (ma devono raggiungere il 20% laddove si presentano)
Partiti, Liste e Coalizioni• Le liste dei candidati sono «bloccate»: ogni lista può indicare non
meno di due e non più di 4 candidati (c.d. liste brevi), tra i quali l’elettore non può esprimere preferenze;
• Viene specificamente prevista una norma per la parità di genere (donne e uomini devono essere alternati nel listino bloccato);
• Pluricandidature consentite: un candidato uninominale può anche candidarsi nel comparto proporzionale (fino a 5 collegi plurinominali);
• Non consentita la candidatura in entrambe le camere;
• Nelle liste bloccate i candidati sono presentati secondo un ordine numerico: i seggi ottenuti vengono assegnati ai candidati secondo l’ordine prestabilito nella lista elettorale;
Che succede dopo il voto• Siamo in una democrazia parlamentare. Quindi sarà la formazione dei
gruppi parlamentari a definire le dinamiche della prossima legislatura.
• La prima seduta delle nuove Camere è fissata a 20 giorni dalle elezioni: 23 marzo;
• Quel giorno saranno eletti il Presidente della Camera e il Presidente del Senato e si costituiranno i gruppi parlamentari;
• A seguito di ciò, il Presidente della Repubblica potrà avviare le consultazioni per formare il nuovo governo;
• Il governo sarà frutto di accordi post-elettorali. Anche dovesse vincere una coalizione con la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le camere, i nomi per il governo e anche molte politiche dovrebbero essere comunque riponderate in sede di coalizione