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TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Procedimento n.4163/18 RG
Udienza del 16 dicembre 2020 ore 09:00
G. d. L. dott.ssa Rosa BONAZINGA
RICORSO ex art. 700 CPC in corso di causa
con istanza di provvedimento inaudita altera parte e
richiesta di notifica ex art 151 CPC
Per Prof.ssa SULFARO Grazia - Ricorrente
Contro
MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca
Oggi M.I. – Ministero dell’Istruzione
in persona del legale rappresentante
Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA
Cod. Fisc. 80185250588 - Resistente
§ § §
La docente Grazia SULFARO, nata a Messina il 21 febbraio 1963, C.F.
SLFGRZ63B61F158Y, ivi residente in Via Sofia Idelson, 16 scala 3, elettivamente
domiciliata in Viale San Martino, is, 79, n. 261 di Messina, nello studio dell’Avv.
Maurizio SURIA, recapito professionale dell’Avv. Massimiliano FABIO del Foro
di Patti, con studio in Via Sardegna, 1 complesso Agorà di Sant’Agata di Militello (ME),
CF FBA MSM 70D28 F158V, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega
allegata in calce al ricorso ex art. 414 CPC introduttivo del giudizio e di altra allegata in
calce presente atto, che elegge domicilio digitale ad ogni effetto di legge all’indirizzo pec
premesso
1) Che, a seguito di ricorso ai sensi dell’articolo 414 CPC del 12.08.2018 è
pendente (udienza dell’16.12.2020 - ore 9:00, Dott.ssa BONAZINGA) il giudizio
promosso dalla docente Grazia SULFARO, avente ad oggetto l’impugnazione delle
procedure di mobilità - trasferimento dell’anno scolastico 2018 - 2019 con richiesta di
trasferimento presso la Provincia di Messina, Sicilia Ambito 0013, il Comune di
Messina o in altro Comune o scuola – ambito (oggi distretto) più vicini e/o ritenuti
idonei, come da relative domande e conclusioni;
2) Che, purtroppo, il procedimento ad oggi non è stato definito;
Avv. Massimiliano Fabio Patrocinante in Cassazione
Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
Sant’Agata di Militello (ME)
Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V
P.IVA 02089130831
Tel - Fax 0941701160
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3) Che, nelle more della pendenza del giudizio la situazione personale, familiare
e di salute della docente e del familiare disabile grave da assistere ha subito un notevole
peggioramento, per cui si è resa necessaria la proposizione del presente procedimento
cautelare urgente in corso di causa, che viene affidato ai seguenti presupposti in ordine
al cosiddetto “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, che ne sono condizione;
4) Che in ordine alle ragioni di fondatezza del ricorso e del relativo “fumus boni
iuris” si trascrive integralmente la premessa in fatto del ricorso di merito ed i motivi di
diritto del medesimo ricorso ex art. 414 CPC, ai quali ci si riporta per brevità, si
intendono interamente riportati e trascritti nel presente atto, nel quale vengono
integrati con la più recente giurisprudenza dei vari Tribunali italiani che risulta essere a
supporto delle ragioni della ricorrente anche successiva alla data del deposito del
ricorso di merito.
§§§
Tanto premesso, si trascrivono i seguenti motivi di fatto esposti nel ricorso ex art. 414
C.P.C. a cui integralmente ci si riporta: “…
PREMESSO IN FATTO
1) Che, la deducente è in servizio presso l’Istituto Istruzione Superiore “Antonello” di
Messina, in assegnazione provvisoria fino al 31.08.2018, nel posto di sostegno
della scuola secondaria di II grado, come da copia della “presa di servizio” per l’a. s.
2017/18 (allegato n.3);
2) Che, la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33
commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto figlia referente unico all’assistenza
della madre, Sig.ra SULFARO Maria (nata a Messina il 05.05.1938)
portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma
3 della L.104/92, non revisionabile, ed invalida ultrasessantacinquenne
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della
sua età (L. 508/88 e 124/98), grave al 100%, non revisionabile, come
attestato dai verbali di accertamento del 22.02.2016, emessi dall’INPS di
Messina (allegato n.4);
3) Che, la ricorrente è referente unico all’assistenza della madre in quanto è
l’unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del
congedo straordinario per l’assistenza alla disabile grave e perché il padre
SULFARO Antonino (Messina 16.5.28), è deceduto in data 04.10.2011 e la
unica altra figlia (sorella della ricorrente) Sig.ra SULFARO Nunziata non può
occuparsi della disabile in quanto vive ed è domiciliata a Londra dove lavora con
contratto a tempo indeterminato presso l’aeroporto di Londra – Hethrow e la
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invalida Sig.ra SULFARO Maria, non è ricoverata in strutture o altro e viene
assistita esclusivamente dall’esponente (vedi autocertificazioni all. n. 5 e 6);
4) Che, la ricorrente, infatti, si occupa dell’assistenza continua alla madre, che
necessita di cure e che non è in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana
in autonomia;
5) Che, l’esponente ha anche autocertificato di prestare assistenza continuativa,
globale e permanente alla madre ed ha documentato tale diritto di precedenza nella
domanda di trasferimento per l’a. s. 2018/19, inoltrata tramite il portale istane online
di MIUR (All. n 7);
6) Che, la ricorrente è abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado
nella classe di concorso A045 (già A017) - SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI ed
è docente specializzata nelle attività di sostegno;
7) Che, la Prof.ssa SULFARO è stata immessa nel ruolo nella scuola secondaria di II
grado, nel posto di SOSTEGNO (A017 – scienze economiche ed aziendali, oggi A045),
in provincia di LUCCA, presso il Liceo Artistico Musicale “PASSAGLIA” di
LUCCA, USR Toscana, cod. LUSL02000X, come da contratto a tempo
indeterminato stipulato in data 01.09.2015 (All. 9);
8) Che, la suddetta sede è di titolarità definitiva della docente che non ha mai ottenuto
il trasferimento interprovinciale, sebbene lo avesse richiesto negli anni scolatici
2016/17, 2017/18 e 2018/19;
9) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che
proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’a. s. 2017/18 alla
mobilità del personale scolastico per l’a. s. 2018/19;
10) Che, le modalità di applicazione per l’a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI
concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall’Ordinanza
Ministeriale n.207 del 9.03.2018;
11) Che, l’art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2017 prorogato, illegittimamente
nega il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con
disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92), ai docenti che si sottopongono a mobilità
tra province diverse, in quanto prevede che “Il figlio che assiste il genitore in
situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province
diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria,
fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”;
12) Che, il medesimo articolo precisa che per usufruire della precedenza, ai sensi
dell’art.33 co. 5 e 7 della L.104/92, il docente deve “esprimere come prima preferenza
una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito
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corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze
relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia” e che “in assenza di
posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è
obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune
viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) (6)”, pena la
preclusione della possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza,
senza l’annullamento dell’intera domanda;
13) Che, la nota n.5 al predetto articolo precisa che “Per posto richiedibile si
intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica
corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere
dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per
trasferimento al medesimo”;
14) Che, la ricorrente, beneficiaria del diritto di precedenza per
l’assistenza al genitore disabile in condizione di gravità, si è sottoposta a
procedure di mobilità per l’a. s. 2018 / 19, regolate dal CCNI dell’11.04.2017
prorogato, per il posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado;
15) Che, la docente ha presentato la domanda di trasferimento interprovinciale
per l’a. s. 2018/19, con allegata tutta la documentazione attestante il diritto di
precedenza previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, ed ha indicato le seguenti
sedi, con disponibilità all’insegnamento presso scuola ospedaliera carceraria ed altro,
anche con richiesta di cattedre orario esterne per il completamento dell’orario di
servizio:
1 Scuola MEIS019009 IST.ISTR.SUP. ANTONELLO MESSINA
2 Scuola MEIS03100X LA FARINA – BASILE
3 Ambito SIC0000013 SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
4 Ambito SIC0000015 SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME)
5 Provincia ME MESSINA
6 Scuola RCRH100001 IPALB - TUR VILLA SG. -
7 Ambito SIC0000006 SICILIA AMBITO 0006 (Provincia CT)
8 Ambito SIC0000009 SICILIA AMBITO 0009 (Provincia CT)
9 Ambito SIC0000010 SICILIA AMBITO 0010 (Provincia CT)
10 Provincia CT CATANIA
11 Provincia RC REGGIO CALABRIA
12 Provincia VV VIBO VALENTIA
13 Ambito SIC0000022 SICILIA AMBITO 0022 (Provincia PA)
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14 Provincia SR SIRACUSA
15 Provincia PA PALERMO
16) Che, la ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di
mobilità per l’a. s. 2018/19 l’IST. ISTR. SUPERIORE “Antonello” di Messina, dove si
trova in assegnazione provvisoria e luogo in cui la docente deve prestare assistenza al
genitore, portatore di handicap in condizione di gravità;
17) Che, la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza
per l’assistenza al disabile in condizione di gravità posta dall’art.13, comma 1, punto
IV, del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19, nei
confronti dei docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse è illegittima
ed anche illogica;
18) Che, il format (modello tipo informatico di domanda) di compilazione della
domanda di mobilità interprovinciale 2018, nell’area riservata alla docente del sito
del MIUR - “Istanze online”, non consente di indicare il possesso del diritto di
precedenza del figlio che assiste il genitore disabile in situazione di
gravità, ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, impedendo in
sede interprovinciale di beneficiare di tale diritto di precedenza e
determinando una disparità di trattamento rispetto ai docenti che ne
beneficiano nella mobilità provinciale;
19) Che, l’USP LUCCA ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale
per l’a. s. 2018/19, presentata dalla ricorrente, n. 108 punti, di cui 6 per
ricongiungimento familiare, e non ha riconosciuto il diritto di precedenza
spettante alla ricorrente per l’assistenza al genitore portatore di
handicap in condizioni di gravità (art.3, comma 3 L.104 / 92);
20) Che, l’USP di LUCCA, inoltre, non ha riconosciuto alla docente ai fini delle
procedure di mobilità i seguenti anni di servizio pre ruolo svolto nelle scuole
paritarie (All. 10):
- per l’a. s. 2008/ 09: Istituto paritario La Cultura di Catania – Insegnamento
nella c. d. c. A017, 6 punti mancanti;
- per l’a. s. 2012 / 13: Istituto paritario “Athena” di Sant’Agata di Militello (ME) -
Insegnamento nella c. d. c. A017, 6 punti mancanti;
21) Che, l’USP di LUCCA non ha riconosciuto alla docente ai fini della
ricostruzione di carriera, come da decreto prot.n.78 del 3.01.2018 – Liceo
Artistico Musicale "A. Passaglia" di Lucca (allegato 43):
- i predetti n.2 anni di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie;
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- il servizio pre ruolo svolto in regime di “salva precari”, per 180 giorni,
nell’IPSIA di Biancavilla (CT) nell’a. s.2010/11,
- il maggior numero di mesi di servizio d’insegnamento pre ruolo svolto
nella facoltà universitaria come contrattista (All. 11), fino al
completamento del conteggio di n.12 mesi ogni anno rispetto al periodo
già valutato, relativamente agli anni accademici 2006/07 e 2007/08. In
tali anni la docente, infatti, ha svolto l’Insegnamento di Istituzioni e Sviluppo
Economico (discipline economiche), con contratto di diritto privato nel Corso di
Laurea in Manager del Governo delle Istituzioni e dello Sviluppo Economico
magistrale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina;
22) Che, con email del 13.07.2018 (All. 18), il MIUR ha comunicato alla ricorrente
che “per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto il TRASFERIMENTO chiesto;
23) Che, tempestivamente all’esito del movimento ottenuto, l’esponente ha inviato
all’USP di LUCCA ed al MIUR, con pec - racc a. r. del 20.07.2018 (All.19) il reclamo
in autotutela avverso tale mancato trasferimento interprovinciale, precisando di
non avere avuto illegittimamente riconosciuto il diritto di precedenza spettante per
l’assistenza al genitore portatore di handicap (art. 3 comma 3 L.14/92) ed il
punteggio effettivamente spettante, il tutto come richiesto in domanda con
l’allegazione di tutta la documentazione necessaria;
24) Che, tale reclamo non è stato riscontrato e non ha sortito alcun effetto;
25) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda,
sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in
“esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero
richiedere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze,
ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima
nell’individuazione delle scuole al numero di 5;
26) Che, l’operato del MIUR determina una grave mancanza di trasparenza in
un procedimento operato dalla P.A., si aggiunge l’ulteriore carenza di informazione in
ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità
professionale, sia provinciale che interprovinciale;
27) Che, anche per l’a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella
domanda presentata dai docenti, infatti, è stata effettuata senza alcuna
informazione circa l’effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di
concorso, con la conseguenza che tutti i docenti, compreso la ricorrente, hanno
dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio
di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e
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di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di
scelte errate;
28) Che, l’USP Messina, infatti, solo in data 10.07.2018, con decreto prot. 9875
(All. 20), ha pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per i trasferimenti nei posti
normali e di sostegno della scuola secondaria di II grado, ovvero dopo la data di
scadenza del 26.04.2018 prevista per l’invio delle domande di mobilità per l’a. s. 2018
/ 19;
29) Che, secondo l’art.6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera
illegittima, il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle
province viene penalizzato nell’ottenimento del trasferimento
interprovinciale, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono
indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia;
30) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta
sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità,
viene soddisfatto dopo le “scelte puntuali” di scuole o ambiti, infatti la scuola o
l’ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto
richiesta con indicazione puntuale, sia pure con punteggio inferiore, mentre al
docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio
maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;
31) Che, tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria
all’unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha
indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità
interprovinciale ha indicato 3 scuole e 6 ambiti e 6 province, nel tentativo
di ottenere il trasferimento richiesto;
32) Che, l’art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera
discriminatoria ed illegittima, ha precisato che i trasferimenti provinciali
precedono quelli interprovinciali, con la conseguenza che le richieste di
trasferimento all’interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province
diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori
provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità
professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);
33) Che a tali illegittimità nelle procedure si aggiunge anche quella del mancato
riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente per
l’assistenza alla madre disabile grave di cui è unico referente all’assistenza;
34) Che, l’allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, “ORDINE DELLE
OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE
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DOCENTE ED EDUCATIVO, ha determinato la sequenza operativa delle
operazioni di mobilità, prevedendo una fase “propedeutica” alle operazioni, costituita
da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative
consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente
suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima,
dubbia e non trasparente;
35) Che, nelle province indicate da parte ricorrente nella domanda di
trasferimento per l’a. s. 2018/19 sono stati trasferiti numerosi docenti senza diritto di
precedenza;
36) Che, in particolare, in provincia di Messina, nel posto di sostegno
della scuola secondaria di II grado non è stato trasferito nessun docente
che ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale, infatti
tutte le sedi disponibili sono state destinate alla mobilità provinciale, i cui
movimenti non hanno lasciato posti residui, nelle quali hanno trovato
posto anche docenti senza diritto di precedenza, come da elenco
pubblicato dall’USP Messina il 13.07.2018 allegati e come di seguito
elencati:
COGNOME NOME DATA DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
MOVIMENTO OTTENUTO
SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE
AMBITO DI DESTINAZIONE
PRECEDENZA
PUNTEGGIO
TIPO DI MOVIMENTO
BIONDO ANTONINO 27/12/1974 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS03400B - BARCELLONA MEDI
SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015 121,00
MOVIMENTO A DOMANDA
BISAZZA ALESSANDRO 13/07/1974 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
METF020001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA
SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015 153,00
TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA
CAMPISI MARIA 10/07/1978 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS023001 - IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI
SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016 166,00
MOVIMENTO A DOMANDA
FORNARO MONICA 11/07/1973 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"
SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015 190,00
TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA
GIANGUZZO ANTONELLA 08/01/1967 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS023001 - IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI
SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016 223,00
MOVIMENTO A DOMANDA
GRIMALDI SERENA 25/04/1979 CT TRASFERIMENTO PROVINCIALE
SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014 51,00
MOVIMENTO A DOMANDA
SAPORITO GIUSEPPA SALVATRICE 13/04/1974 ME
TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS001004 - I.S.MISTRETTA MANZONI
SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016 157,00
MOVIMENTO A DOMANDA
SCIPILLITI ANTONINA 15/11/1983 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"
SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015 31,00
MOVIMENTO A DOMANDA
STARVAGGI GIUSEPPINA 20/11/1978 ME TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS023001 - IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI
SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016 168,00
MOVIMENTO A DOMANDA
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STURIALE MARIAGIUSEPPA 21/03/1980 ME
TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA
SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014 19,00
MOVIMENTO A DOMANDA
37) Che, non tutte le sedi disponibili dell’organico di diritto da
destinare alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19, riguardanti il
posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, sono state
effettivamente distribuite ai docenti che ne avevano fatta richiesta in
quanto:
- in data 17.07.2018, ovvero pochi giorni dopo la pubblicazione dell’esito della
mobilità per l’a. s. 2018/19, l’USP Messina ha pubblicato il prospetto delle sedi
disponibili da essere destinate ai docenti che, avendo ottenuto il trasferimento in un
ambito devono chiedere il “passaggio” in una scuola, senza la chiamata diretta (quella
che veniva definita chiamata per competenze), al fine di ottenere la sede di servizio
per il prossimo triennio, come previsto dal CCNI del 26.06.2018 (all. 23);
- le cattedre di sostegno disponibili al 17.07.2018, al termine dei movimenti del
13.07.2018, sono le seguenti (all. 21):
- nel corso delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19 solo due docenti (Paradiso
Rosa e Grimaldi Serena, di seguito generalizzate nell’estratto dal bollettino del
13.07.2018 riportato) hanno ottenuto il trasferimento nell’ambito Sicilia Ambito 0014
e, pertanto, alle stesse spetta l’assegnazione per il triennio nelle due cattedre interne
dell’I.I. “Caminiti – Trimarchi” di Messina;
- di conseguenza nelle 6 cattedre interne disponibili negli ambiti 0013 e 0016, indicati
nell’elenco del 17.07.2018 pubblicato dall’USP Messina, non destinate ai docenti che
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hanno ottenuto il trasferimento in ambito a seguito di mobilità dell’a. s. 2018/19,
avrebbero dovuto essere destinati, tutti o in parte, ai trasferimenti interprovinciali,
che sono invece stati erratamente negati in provincia di Messina dal MIUR;
38) Che, secondo l’art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, al termine delle
procedure di mobilità PROVINCIALI, e dopo il “riassorbimento” in provincia di
eventuali docenti in esubero, I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con
l’accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del
30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità
professionale;
39) Che, l’art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prevede anche che “I posti e le
cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di
ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad
incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle
percentuali indicate ai commi 7 e 8”, ovvero delle percentuali del 30% per
i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la
mobilità professionale;
40) Che, lo stesso CCNI 2017, a titolo di esempio (pag.10), calcola il
caso di ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali, che
devono essere suddivisi nel seguente modo: 4 posti destinati alle nuove immissioni in
ruolo e 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciali, nessun posto alla mobilità
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo):
Posti Disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 60%)
1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 1
0
1
0
Posti destinati alla mobilità (aliquota 40%)
0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7
di cui 75% destinati ai trasferimenti
0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità
professionale
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
41) Che, pertanto, il MIUR erratamente non ha effettuato alcun trasferimento
interprovinciale nell’a. s. 2018/19, nei posti di sostegno della scuola secondaria di II
grado, nonostante la disponibilità di cattedre residue;
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42) Che, quanto sopra contestato e riportato per estratto è dimostrato della
documentazione allegata;
43) Che, parte ricorrente, nella domanda di trasferimento interprovinciale
presentata ha indicato sia la provincia di Messina, che l’ambito 0013 e l’ambito 0015,
pertanto, avrebbe potuto ottenere il trasferimento interprovinciale anche in una delle
sedi disponibili e non destinate dal MIUR alle operazioni di mobilità per l’a. s.
2018/19;
44) Che, quanto sopra esposto, conferma l’illegittimità delle operazioni di
mobilità provinciali ed interprovinciali relative ai trasferimenti, per l’a.
s. 2018 / 19, che sono viziate, anche nella fase delle operazioni (provinciali
e tra diverse province) concluse il 13.07.2018;
45) Che, il mancato riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria
la ricorrente ed i predetti errori contestati hanno “falsato” tutte le procedure previste
dal CCNI 2017 prorogato ed hanno danneggiato la ricorrente, che ha non ha ottenuto
il trasferimento richiesto;
46) Che, il predetto l’art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 crea una vera e
propria disparità di trattamento tra docenti di una stessa P.A., in quanto prevede
l’accantonamento di posti a vantaggio di alcuni docenti rispetto ad altri, con
l’indicazione che i posti residui al termine delle operazioni di mobilità provinciale e di
riassorbimento dei docenti in esubero, devono essere assegnati nelle percentuali del
60% per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e
del 10% per la mobilità professionale;
47) Che, le procedure di mobilità nell’a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la
ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere
annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO”
SUL FUMUS BONI IURIS
Che i motivi di diritto esposti nel ricorso ex art. 414 CPC allegato, ai quali ci si riporta
per brevità, si intendono interamente riportati e trascritti nel presente atto, e vengono
richiamati succintamente ed integrati con recente giurisprudenza, anche successiva alla
data del deposito del ricorso di merito, che supporta le ragioni della ricorrente, come di
seguito esposto:
A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del
personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell’O.M. n° 221 / 2017.
Violazione dell’art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.
Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei
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presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità
di trattamento e ingiustizia manifesta.
Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei
cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione
- eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.
Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di
assegnazione dei posti, assunzione mobilità.
Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal
D.L. 165 / 2001.
Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di
trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione.
Come riferito in narrativa, la ricorrente, si è sottoposta a mobilità interprovinciale
nell’a. s. 2018/19 e nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado.
La docente ha allegato a tale domanda di trasferimento tutta la documentazione
comprovante il suo stato di referente unico all’assistenza del genitore, portatore di
handicap in condizione di gravità, ma non ha avuto riconosciuto dal MIUR il diritto di
precedenza spettante ai sensi dell’art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, né il punteggio
spettante per l’insegnamento pre ruolo nelle scuole paritarie.
A seguito del mancato trasferimento interprovinciale chiesto la ricorrente ha presentato
al MIUR e all’USP Lucca, un reclamo in autotutela, a mezzo pec del 20 / 21.07.2018,
che non è stato riscontrato.
La ricorrente, per quanto chiarito e rilevato in premessa, in maniera
illegittima non ha ottenuto il trasferimento richiesto, nonostante la
disponibilità di posti, anche a causa dell’illegittimo mancato
riconoscimento del diritto di precedenza ai sensi dell’art.33 co. 5 e 7 della
L.104/92 di cui è beneficiaria e del maggiore punteggio effettivamente
spettante.
§§§
Sull’illegittimità delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19
Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l’a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del
11.04.2017 prorogato con l’accordo ponte del 9.03.2018, e dall’Ordinanza Ministeriale
n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:
- suddiviso le operazioni di trasferimento dei docenti in 2 fasi (provinciale
e interprovinciale) alle quali sono state associate ben 36 sotto-fasi, di cui
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23 sotto - fasi per la mobilità provinciale e 13 sotto - fasi per quella
interprovinciale;
- ha privilegiato la mobilità provinciale, in quanto tali operazioni sono
avvenute prima di quelle interprovinciali;
- la mobilità interprovinciale, successiva rispetto alla provinciale, è stata
effettuata sui posti residui lasciati liberi da quest’ultima, che al loro volta
sono stati ripartiti in aliquote prestabilite, con l’accantonamento del 60%
dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da
fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e
di cattedra);
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15
preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole
richiedibili in ciascuna domanda;
- non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al
momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i
docenti a scelte “al buio”, avulse da qualsiasi criterio, se non quello della
ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità
scelte “puntuali”, ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte
“sintetiche” delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno
preferito non rischiare di annullare una scelta per l’eventuale
indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l’indicazione delle province che
aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;
- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte
sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente
più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle
sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la
limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti
con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo
fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad
un’altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito)
rispetto ad una scelta “sintetica”;
- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell’esecuzione delle
operazioni di mobilità;
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- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo
cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei
trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei
passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad
incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle
percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità
professionale”;
- ha negato, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, il diritto di
precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti,
referenti unici, che si occupano dei genitori disabili in situazione di
gravità, bisognosi d’assistenza, riconoscendolo ai soli docenti sottoposti
alla mobilità provinciale;
-ha limitato la fruizione del diritto di precedenza spettante ai figli che
assistono i genitori in situazione di gravità, con titolarità in una provincia
diversa rispetto a quella di residenza del disabile, esclusivamente nelle
operazioni di assegnazione provvisoria, che vengono “aperte” di anno in
anno, impedendo nei fatti l’avvicinamento di tali docenti al luogo di
residenza del disabile;
- ha negato la fruizione del diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi
5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei
familiari portatori di handicap in situazione di gravità, nelle operazioni di
mobilità 2017 / 18;
- le comunicazioni inviate dal MIUR ai docenti con email, relative ai
mancati trasferimenti, sono carenti e non motivano in alcun modo il
comportamento e le scelte adottate dalla P.A.
§§§
Sul criterio “misto” mancato criterio del rispetto del punteggio ai fini
della mobilità
L’illegittimo ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI 2017 prorogato
prevede, inoltre, che “i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo
l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato per ciascuna
preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui
all’allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di
movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più
alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è
determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
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Il principio corretto del punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo
la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono
poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il
soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra
evidenziati.
In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale
ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create
“più graduatorie” tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio “numerico
posizionale” sulla base delle scelte e delle indicazioni esposte in domanda da ciascun
docente e che, tale “modus operandi” attraverso la creazione di “plurime graduatorie”
sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.
Ad integrazione della giurisprudenza richiamata nel ricorso ex art. 414 cpc si richiama e
produce la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017
del Tribunale di Termini Imerese (allegato n.49).
Il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto “numerico posizionale”
delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per
ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri: “Il principio del merito
informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità)
e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello
dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna
preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine
delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa
interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di
scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti,
costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di
graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione
(Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta
sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini
dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV,
sent.5611/2011).”
La Corte d’Appello di Ancona sez. lav., con la sentenza n.457 del 15.01.2019
(allegato n.50), ha statuito che “Nel disciplinare le operazioni di mobilità dei docenti
per l'a.s. 2016/2017, le previsioni del CCNL 8 aprile 2016, in cui sono confluite le
volontà delle parti sociali, devono essere lette, nel senso che, in seno ad ognuna delle
fasi delle operazioni di mobilità, occorre considerare, con riguardo a ciascuna
preferenza territoriale espressa dal docente, il punteggio che questi possa far valere
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rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede (non importa secondo quale ordine di
preferenza), tenuto conto che "ciascuna preferenza" espressa può comportare delle
variazioni nel punteggio, a seconda dell'ambito territoriale di riferimento, qualora il
docente interessato goda di punteggio aggiuntivo solo per uno o alcuni di tali ambiti;
esclusivamente in questo limitato senso la preferenza espressa viene presa in
considerazione e diventa determinante nell'assegnazione di una sede piuttosto che
altra; nessuna incidenza ha, dunque, l'ordine delle preferenze espresse dal singolo
docente (in quanto la tabella dei titoli non vi fa riferimento) nella determinazione
dell'ordine in cui dovranno esaminarsi le richieste di tutti i docenti, ordine che è dato
dal più alto punteggio; ne deriva che nella procedura di mobilità in discorso, l'ordine
di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili è regolato in primo luogo dalle
precedenze acquisite, ossia dal punteggio ottenuto in graduatoria (le une e gli altri
variabili per ambito territoriale), e, solo a parità di punteggio, dall'ordine di
preferenza espresso in seno all'istanza.”
Sempre sul punto si richiama l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 18.02.2019,
resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n.2643-1/18 RG e la sentenza
n.715/19 RS del Tribunale di Termini Imerese (allegato n.51 e n.52).
Nel caso in esame, peraltro, tale criterio misto non è stato rispettato in
quanto non tutti i posti di sostegno disponibili sono stati destinati a
mobilità nell’a. s. 2018/19.
§§§
Sull’errato ed illegittimo utilizzo dei posti di sostegno in deroga
La ricorrente ad oggi è in servizio presso l’IIS “Antonello” di Messina in assegnazione
provvisoria annuale su posto di sostegno in deroga sino alla data del 30.08.2020, come
peraltro è avvenuto per l’anno scolastico 2018/19.
Nel procedimento di merito sono stati prodotti i decreti dell’USR Sicilia, allegati anche
al presente atto, relativi alla individuazione dei posti in deroga per il sostegno nella
Provincia di Messina dai quali si evince che nell’a.s. 2018/19 i posti in deroga in
provincia di Messina sono addirittura 610 di cui 124 per la scuola secondaria di secondo
grado, con 18 posti nell’istituto “Antonello” di Messina, ove la ricorrente era in servizio
in assegnazione provvisoria al momento della proposizione del ricorso ed anche in atto
sino alla data del 30.08.2020. (all.64)
Tali numerosi posti in deroga della provincia di Messina nell’a.s. 2018/19, in quanto
posti vacanti e disponibili avrebbero dovuto essere destinati alla mobilità ed anche alla
ricorrente che ne ha fatto richiesta, mentre invece vengono accantonati e destinati ad
assegnazioni provvisorie annuali, attribuite anche a docenti senza specializzazione nelle
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attività di sostegno, ed a supplenze temporanee a docenti non di ruolo, il tutto in
maniera irregolare ed illegittima.
A tal uopo, in merito all’utilizzo dei posti di sostegno in deroga, si richiama quanto
disposto dal TAR Lazio nella sentenza n.196/2019 Reg. Prov. Coll. (all. n.63)
nella quale è precisato che, da una lettura costituzionalmente orientata alla tutela dei
disabili, il numero di docenti necessari in ogni provincia, in ogni anno scolastico, non
può essere pari “in perpetuo” al 100% dell’organico di diritto dell’anno scolastico
2006/07, come previsto dall’art.1 comma 75 della L.107/2015, in quanto il numero dei
posti di sostegno effettivamente necessari deve essere calcolato prendendo in
considerazione le reali esigenze risultanti anno per anno nelle singole province, il cui
totale non deve superare a livello nazionale il rapporto medio di un’insegnante di
sostegno ogni due alunni.
Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)
e buon andamento (artt. 97 Cost.) e l’onere della prova
In tale contesto, non v’è chi non veda l’assoluta illegittimità degli atti in base ai
quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando
platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di
uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).
È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati
ed alle norme contrattuali, la ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito,
avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi
indicate e non sarebbe stata superata da numerosi altri docenti, che invece hanno
ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.
Ciò è avvenuto in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai
criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione,
avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell’algoritmo
che ha governato le assegnazioni dei docenti.
Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell’oggettiva
impossibilità di cogliere e verificare l’iter logico – giuridico seguito dal
MIUR, per l’adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la
mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di
mobilità 2018 / 19, della reale diponibilità delle sedi esprimibili e
dell’assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato
trasferimento richiesto.
Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono
illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di
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trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la
P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell’individuazione delle sedi assegnate ai
docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella
determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al
momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli “errori” determinati
dall’uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni
non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e
sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un’assoluta impossibilità di verificare con
certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale,
avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti
disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.
Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano
alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l’unico criterio
certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e
trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna
motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti
che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa
pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.
Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell’art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui
stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato
l’adozione da parte della P.A.
Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, “ai sensi dell’art. 3 comma 1, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di
motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito
dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione
assunta.” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).
In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di
vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione ex post
dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai
presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in
essere.
Nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha negato il trasferimento
interprovinciale della ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a
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fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad
assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi
richieste anche dalla deducente.
Anche il Tribunale di Roma si è espresso in tal senso con le ordinanze di
accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del
16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su
ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano,
assumendo, inoltre, che “Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del
provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di
rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente
attenersi.”
Sull’onere della prova, si richiamano i principi del Tribunale di Vicenza di cui
all’ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che
per l’accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “probabile fondatezza del
diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione …” e che
“... incombe sul MIUR l’onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri
di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata
l’esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti
territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”.
Sul tale aspetto è intervenuto anche il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 /
2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG che ha precisato
come “alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze
rispetto all’unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovverossia la circostanza di
essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato
onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare
dell’amministrazione ovverosia che erano state stilate distinte graduatoria secondo
l’ordine di preferenza.”
§§§
B) Diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella
Provincia di Messina ed in particolare ad essere trasferita in una sede
vicina al luogo di residenza del genitore disabile in situazione di gravità -
illegittimità del trasferimento e del mancato trasferimento
interprovinciale in Sicilia – illegittimità del mancato riconoscimento del
diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità tra province diverse.
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L’illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dal CCNI 2017 prorogato
alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19, ha viziato integralmente e nei suoi stessi
presupposti dette operazioni (provinciali e interprovinciali), in quanto ha assegnato
posti a soggetti che non hanno diritto di precedenza ed anche con minore punteggio
rispetto a quello di parte ricorrente, così come sopra esposto, creando un effetto "a
cascata" ed annullando i posti per i soggetti effettivamente titolari di tali precedenze di
legge, che si sono visti negare la mobilità richiesta.
La Prof.ssa SULFARO è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7
della L.104/92, in quanto figlia e referente unico all’assistenza della madre, Sig.ra
SULFARO Maria, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3
comma 3 della L.104/92, ed invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 508/88 e 124/98), grave al
100%, non revisionabile, come attestato dai verbali di accertamento del 22.2.16 emessi
dall’INPS di Messina (allegati n 4, 5 e 6 del ricorso ex art. 414 cpc).
La ricorrente è referente unico all’assistenza della madre in quanto il padre, Sig.
SULFARO Antonino, è deceduto e la sorella non può occuparsi della tutela della salute
della madre, in quanto lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato a Londra,
dove si è trasferita, come da autocertificazione allegata. (allegati n.5 e 6 del ricorso ex
art. 414 cpc)
La sig.ra SULFARO Maria non è ricoverata in strutture o altro e viene assistito
esclusivamente dall’esponente che si occupa dell’assistenza continua al genitore.
La ricorrente, oltre ad avere autocertificato di prestare assistenza continuativa, globale
e permanente alla madre ha documentato tale diritto di precedenza nella domanda di
trasferimento per l’a. s. 2018/19, inoltrata tramite il portale istane online di MIUR,
nonché nel reclamo in autotutela presentato a mezzo pec del 20.07.2018 al MIUR ed
all’USP LUCCA, da quest’ultimo ufficio non adeguatamente riscontrato.
§§§
SULL’ILLEGITTIMA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
PREVISTO DALL’ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA L. 104/92 NELLA
MOBILITA’ INTERPROVINCIALE PER L’A.S. 2018/19 e
SULL’INTERRUZIONE DELL’EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA,
ANCHE DI TIPO MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE.
Nella domanda di trasferimento interprovinciale per l’a. s. 2018 / 19, che parte
ricorrente ha presentato, non era prevista la possibilità di dichiarare il suddetto diritto
di precedenza spettante.
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La stessa la procedura online di inoltro e compilazione della domanda, infatti, lo
impediva causa della limitazione prevista dall’art.13 del CCNI 2017, prorogato alle
operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2018/19.
L’art. 13 del CCNI 2017, al comma 1 “SISTEMA DELLE PRECEDENZE”, punto IV
(“ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA
PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’;
ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE”), illegittimamente
prevede che viene riconosciuto il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104 / 92 “limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al
solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al
genitore disabile in situazione di gravità.”
L’art. 14 del CCNI 2017, che riguarda l’ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI,
chiarisce ulteriormente l’illegittima previsione contrattuale e stabilisce che “Il
personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai
sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104 / 92, in qualità di referente unico,
non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di
mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale
interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della
precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”
La modulistica online della domanda di mobilità 2018, pertanto, ha permesso di
esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza
prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1,
punto IV del contratto mobilità, ovvero al docente, figlio individuato referente unico,
che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, limitatamente ai
trasferimenti nella stessa provincia.
Tale limitazione comporta l’illegittima esclusione dal beneficio del
riconoscimento della suddetta precedenza nei trasferimenti
interprovinciali.
La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA”,
in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”, che
attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di
autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango
costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.
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Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali "Lex Specialis" rispetto
alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai
possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI
dell’11.04.2017, che ne limitano il riconoscimento.
Di tale avviso è il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina che
nell’ordinanza n. 14818 / 17 del 31.07.2017, resa nel procedimento n. 4245 /
2016 - 1 RG, allegata al ricorso ordinario, in accoglimento delle istanze dello scrivente
difensore, ha stabilito che “la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge - quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” “detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata” (art. 2).
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata legge “… è persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
e causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e comma 3
“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la
situazione assume connotazione di gravità”. Nell’ambito della legge citata sono
prevista alcuna agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in
particolare ai sensi dell’art. 33, comma 5, “il lavoratore di cui al comma 3
(dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado,
ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo
decidente, “La ratio della norma va individuata, evidentemente,
nell’esigenza di evitare l’interruzione dell’effettiva ed attuale assistenza,
anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe
avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti,
il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito
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senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in
atto” (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011).
La Corte di Cassazione ha precisato che “il principio di diritto per cui la norma di cui
alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare
lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta
della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto
mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire
l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale
esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto
stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa
previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la
continuità dell'assistenza” (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320).
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione “Il diritto a scegliere la sede di
lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti
portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in
applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto
valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed
organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene
ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività”
(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)”.
Nel caso in esame numerosi docenti che hanno concorso alle operazioni di
mobilità provinciale, senza diritto di precedenza, hanno ottenuto il
trasferimento in una delle sedi (scuole e ambiti e province siciliane)
richiesti dallo stesso in domanda, che illegittimamente si è vista negare la priorità
nel soddisfacimento delle proprie richieste per il solo fatto che il CCNI 2017, prorogato
alla mobilità per l’a. s. 2018/19, ha limitato il riconoscimento del diritto di precedenza,
per l’assistenza ai genitori disabili in condizioni di gravità, ai soli docenti sottoposti a
mobilità provinciale.
Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta
un’evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al
Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che
definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti
ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo
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comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla
contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).
Anche la decisione del Tribunale di Patti, dell’11.12.2017, resa nel
procedimento ex art. 700 C.P.C. iscritto al n. 2751/17 R.G. ha dichiarato la
violazione del diritto di precedenza spettante ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della
citata legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale regolate con il CCNI
2017.
In particolare il Giudice del Lavoro ha censurato che al momento della compilazione
della domanda di mobilità tra province diverse nel portale “Istanze online”, il MIUR
non consente l’indicazione del possesso del diritto di precedenza del figlio che assiste il
genitore disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della Legge
104/92, negando, di fatto, in sede interprovinciale di beneficiare di tale diritto di
precedenza, con la conseguente disparità di trattamento sia tra i docenti che tra coloro
che devono ricevere assistenza.
Tanto premesso, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, ha ritenuto correttamente
la esistenza del fumus boni juris per l’esistenza della precedenza di legge negata dal
MIUR e la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica
amministrazione.
In particolare nel provvedimento viene affermato che “l’art. 13 punto IV del CCNI
dell’11/04/2017 sulla mobilità del personale docente per l’a. s. 2017/18
risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non
giustificate. Tale disposizione, infatti, attribuisce un generale diritto di
precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi
del disabile in situazione di gravità” e riconosce il diritto di precedenza
del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al
genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti
nella stessa provincia”.
In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma
contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di
assistere un genitore in condizioni di disabilità grave … A fronte della
natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano
indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano
referenti unici per l’assistenza, non vi sono motivi per differenziare la
fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.
E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado,
come nel caso di specie.
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Conseguentemente, l’art. 13 punto IV del CCNI dell’11/04/2017 sulla
mobilità del personale docente per l’a. s. 2017/18, nella parte in cui limita
ai soli trasferimenti nell’ambito provinciale il diritto di precedenza dei
figlio referente unico per l’assistenza del genitore in condizioni di
disabilità grave, limita in maniera significativa l’effettività dei diritti
riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna
giustificazione.
Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale
giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece
pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili.
Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata
disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che
devono assistere i figli disabili) …”.
Anche l’Ordinanza di accoglimento totale n. cronol.5109/2017 del
22.11.2017, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento n.
1656/17 RG, su istanza della scrivente difesa, ha ritenuto che la negazione del
diritto di precedenza per l’assistenza al familiare disabile in condizioni di
gravità è una “disposizione pattizia, meno favorevole,” che “si pone in
contrasto con la suddetta norma imperativa e va quindi ritenuta nulla” ed
ha disposto il trasferimento della ricorrente nel primo ambito richiesto in domanda,
SICILIA AMBITO 0016, o in subordine in Provincia di Messina, con il riconoscimento
del diritto di precedenza illegittimamente negato nel corso delle procedure di
trasferimento interprovinciale, in quanto “dal bollettino delle operazioni di
trasferimento e passaggio del personale di ruolo per l’a.s. 2017/2018 si
evince che diversi docenti, con punteggio inferiore e privi di precedenza,
hanno ottenuto il trasferimento in provincia di Messina”, SENZA FARE
ALCUNA DISTINZIONE TRA LE OPERAZIONI PROVINCIALI ED
INTERPROVINCIALI.
I predetti orientamenti sono stati richiamati anche dal Tribunale di Brindisi,
nell’Ordinanza di accoglimento n. cron. 16314 / 2014 del 20.09.2017, resa
nel procedimento ex art.700 C.P.C. n. 3986 / 2017 - 1, relativa alle
procedure di mobilità interprovinciale per l’a. s. 2017 / 18, allegata al ricorso
ordinario.
In tale provvedimento è stato ritenuta la violazione della L.104 / 92 e l’illegittimità
dell’art.13 del CCNI, che limita il riconoscimento del diritto di precedenza previsto
dall’art.33 della L. 104 / 92, ed è stata rilevata la violazione dell’art. 601 del D.lvo 297 /
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1994, Testo unico in materia di istruzione, secondo cui “gli articoli 21 e 33 della
legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l’assistenza, integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate sia applicato al personale di
cui al presente testo unico” (co.1) e che le predette norme comportano la
precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di
ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 12.01.2017, ha censurato l’esclusione
del predetto diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale adottate
dal MIUR e regolate dal CCNI sulla mobilità, in quanto “Viene così eluso il sistema
preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce
espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. Il contratto
integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze
organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede,
stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare
disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la
norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma
tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere
disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra
queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative
del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il
bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza.
Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto
dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia
esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché
altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse
organizzativo o economico del datore di lavoro”.
Il Tribunale di Patti nell’ordinanza del 14.04.2020 resa nel procedimento
n.1202/2020 R.G. (all. n.53), e nelle ulteriori ordinanze emesse su istanza della
scrivente difesa resa nei procedimenti n. 1422/2020 R.G. (all. n.54) e n.
1386/2020 R.G. (all. n.55) nonché il Tribunale di Catania, su altra istanza della
scrivente difesa, resa nel procedimento n. 3198/2020 R.G. (all. n.56), hanno statuito,
in ordine alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21, che il diritto di precedenza
dei docenti che chiedono il trasferimento tra province diverse deve essere
valorizzato in ogni fase di mobilità, senza alcuna limitazione, ovvero nelle
fasi I – comunale, II – provinciale e III – interprovinciale, a tutela della
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salvaguardia della salute del disabile grave.
Sempre il Tribunale di Patti, con la recente Sentenza n. 480/2020 pubblicata il
20.07.2020, resa nel procedimento n. 2546/2019 RG (allegato n.57), resa su istanza
della scrivente difesa in un caso che riguarda il mancato rispetto della precedenza di
legge per il docente in assistenza al fratello (in vece dei genitori), ha accertato
l’illegittimità della limitazione imposta dall’art.13, comma 1 puto IV del CCNI per il
triennio 2019/22 alla fruizione del diritto di precedenza ex art. 33 co.5 e 7 della
L.104/92 per l’assistenza al fratello con handicap grave da parte di una docente
concorrente alle procedure di mobilità dell’a. s. 2019/20, che invece deve essere
riconosciuto in tutte le fasi (I – II – III) di mobilità: “.. .. Sulla scorta di tali premesse,
va pure rilevato che tale articolo, nella parte in cui limita il diritto di assistenza al
familiare disabile all'esecuzione in sequenza di tutte le operazioni di ognuna delle tre
fasi di mobilità, risulta in contrasto con i principi di cui alla legge n. 104/92, quale lex
specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità
del personale docente. … Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto avere
riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza e ad inserirla nella relativa
domanda di mobilità per l'a.s. 2019/20, senza la limitazione derivante dall'attuazione
sequenziale delle tre fasi di mobilità previste dalle disposizioni del Ministero
convenuto.”
§§§
SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL’ASSISTENZA E
SULL’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL’INCISO “OVE
POSSIBILE”, DI CUI ALL’ART.33 L.104/92, CON CONSEGUENTE DIRITTO
DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA AD UN POSTO DI LAVORO
IN UNA SEDE PIU’ VICINA POSSIBILE AL DOMICILIO DELL’ASSISTITO.
Sempre riguardo all’illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza
spettante alla parte ricorrente si richiama e produce in allegato l’Ordinanza del
Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron.
475/2018 – RG 1431/2017, che in una fattispecie del tutto identica a quella in esame
ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali.
Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato “… La
risoluzione della controversia dipende semmai dall’interpretazione della L. n. 104 del
1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente,
dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui
il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a
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scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da
assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede … Orbene,
venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi
l’orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il
beneficio di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche
introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare
che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile
unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all’atto cioè
dell’assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento),
aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in
parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta
situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) … Si
ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al
docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di
handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria
per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di
trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di
scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità
provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai
genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e
succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua
della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, la norma di cui all’art.
33 cit. “deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati –
alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata
con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile” (Cass. N.
25379/2016): il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite
l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro
sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – è un diritto
assoluto, tanto da determinare un’interpretazione restrittiva dell’inciso
“ove possibile” di cui all’art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di
effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non
invece da includere in detta accezione l’astratto e generico
contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che
pure aspirino all’assegnazione di quel posto, non usufruendo della
preferenza ex art. 33 cit. L’art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni
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tra i familiari effetti da handicap grave all’interno dell’ambito di tutela
concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio
disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in
particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto
all’assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla
residenza dell’assistito, con la conseguenza che il differente regime
previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato
e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore
disabile dall’atro appare del tutto irragionevole.
Tale impostazione, d’altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già
citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33
della L. 104/92, “si applicano al personale di cui al presente testo unico” stabilisce che
le stesse “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione
come non di ruolo e in sede di mobilità” senza distinzioni tra mobilità inter o extra
provinciale. E, se è vero che l’art. 601 cit. rinvia all’art. 33 della L. 104/92 e quindi
anche all’inciso “ove possibile”, locuzione che la giurisprudenza interpreta come
esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore
organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla “precedenza …
in sede di mobilità”, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, “non
incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del
tutto neutra per la PA” (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).
In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l’eventuale indisponibilità di
posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e
limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela
del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione, interesse che
sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza
del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha
documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a
docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve
precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal
giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda
amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall’art. 13 co. 1
CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande
di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di
indicare il titolo di precedenza vantato.”
Nel caso in esame la parte ricorrente ha rilevato anche errori nelle
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procedure che hanno determinato la mancata assegnazione di docenti in
sedi disponibili e non destinate alle procedure di mobilità dell’anno
scolastico 2018/19.
Pertanto, le operazioni e l’intera procedura di mobilità per l’a. s. 2018 / 19, che ha
negato il trasferimento richiesto dalla docente, è gravemente illegittima e viziata da
tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.
Tale illegittima procedura causa ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la
ricorrente che è costretta a sperare di ottenere eventuali assegnazioni provvisorie,
qualora dovessero essere rese disponibili di anno in anno, costringendola ad una
condizione di precarietà che aggrava le condizioni familiari e di salute del genitore
disabile grave.
§§§
SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE DI ESSERE TRASFERITA
ANCHE IN SOVRANNUMERO NEL LUOGO PIÙ VICINO AL FAMILIARE
DA ASSISTERE
Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278 (allegato
n.66), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare
assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “ … considerato che l'art. 33
n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “… diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...” deve concludersi
che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le
necessità organizzative e funzionali dell’Amministrazione porti a dover
affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l’applicazione del
beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per
la carenza di “posti vacanti”, deve affermarsi la priorità del ricorrente ad
ottenere il richiesto avvicinamento in una sede compatibile al verificarsi
del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A.
deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione
discrezionale comparativa delle varie situazioni.”
Il gravissimo handicap e le gravi menomazioni di cui è affetta la madre della Prof.ssa
SULFARO impongono che la docente ottenga il trasferimento nel comune di Messina,
ove risiede con la madre, al fine di potere intervenire con tempestività ogni qualvolta
sia necessario.
Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza deve essere
affermata, quindi, la priorità della richiesta del trasferimento della ricorrente in una
sede più vicina al luogo di assistenza della figlia disabile grave da assistere, anche in
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soprannumero e con la previsione da parte del MIUR di destinare alla richiedente di
una sede di lavoro “al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile”.
§§§
C) Diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di
insegnamento pre – ruolo, svolto nelle scuole paritarie nelle operazioni di
mobilità per l’a. s. 2018/19 e relativa disapplicazione della illegittima
limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato – Diritto della docente ad
avere riconosciuto nella ricostruzione il servizio pre ruolo nella scuola
pareggiata, nell’anno svolto con il decreto salva precari ed il maggior
numero di mesi di servizio pre ruolo svolto nella facoltà universitaria come
contrattista – Violazione dell’art.11 della legge 124/99 – Violazione del D.L.
255/01, convertito in L.153/01, della L. 62/2000 e di ogni altra normativa
che prevede l’equiparazione tra il servizio svolto dai docenti nella scuola
pubblica e privata/paritaria - illegittimità del mancato ottenimento del
trasferimento interprovinciale e della permanenza a Lucca.
In merito a tale motivo il deducente, per brevità espositiva, si riporta a quanto dedotto
nel ricorso ex art. 414 cpc, allegato e da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Sempre su tali aspetti si richiama e produce la recentissima sentenza n. 306/20
dell’08.06.2020, proc. 3043/18 RG, emessa dal Tribunale di Patti (all. n.58)
su istanza del deducente procuratore e relative a fattispecie e domande sovrapponibili
al giudizio de quo.
In particolare, il Giudice del lavoro ha affermato che “Così messo a fuoco il tema
centrale dell’odierno giudizio, va rilevato, anzitutto, che la questione del
riconoscimento del servizio prestato presso le scuole non statali paritarie non può
prescindere da una valutazione del regime introdotto dalla l. 62/00.
L’art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che
paritarie si possano definire le scuole in possesso dell'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, derivante dal riconoscimento della sussistenza di alcuni
requisiti (disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei, iscrizione alla scuola per
tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, applicazione delle norme vigenti
in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio,
organica costituzione di corsi completi, personale docente fornito del titolo di
abilitazione, adozione di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e
insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).
Orbene, è pacifico che la ricorrente, nel periodo riferibile agli anni scolastici
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1997/1998, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008 abbia prestato servizio presso gli
Istituti Paritari “Rosmini” di Cefalù (PA) e “Ponti” di Opera (MI).
Tanto premesso, va rilevato che, dopo l’entrata in vigore della l. 62/2001, l’art. 2 del
Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha previsto al comma 2 che i servizi
di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie fossero valutati
nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; ancora, l’art. 1
bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto che le scuole non statali di cui alla parte II,
titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie e che la frequenza delle scuole
paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, espressamente rimandando al
riconoscimento della parità.
Invero, la L. 62/2000 definisce le scuole paritarie (art. 1, co. 2) "… a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia,
corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed
efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.
Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la
"parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali,
riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio
equipollenti.
Le scuole private, che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella
schiera delle paritarie, sono ormai la maggioranza. Esistono, comunque, ancora
scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto
vengono definite “parificate”, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri
requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non
contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
La L. 62/00 ha dunque affermato che “Il sistema nazione di istruzione … è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette
scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3).
A fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e
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rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00,
la successiva L. 27/06 nonché, fra le altre, la Circolare Ministeriale n° 163 del 15
giugno 2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare, la C.M.
163/2000 ha preteso che, al fine di ottenerela parità, gli istituti scolastici privati
devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante
ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro
individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di
settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento
svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.
L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della
suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che “i servizi di
insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10
marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato
nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della
suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica
(ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle preleggi),alla formazione delle graduatorie per
l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione
in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.
Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero
fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94
(impostazione questa sposata e coltivata dal M.I.U.R.) ove si prevede il
riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal
personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole
elementari “parificate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la
suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca
adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a
quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e
ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.
D’altronde, ilsuddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato
esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis. (rubricato “Norme in
materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di
cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie
riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.
Peraltro, come già sopra accennato e qui più analiticamente esaminato, la stessa
Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha
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riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei
servizi pre-ruolo svolti … nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto,
continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura
indicata dall’art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. … Si sottolinea, infine, che le
disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 … nello statuire che la
frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi
espletato con quello previsto presso le scuole statali”.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la
parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti
privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare
l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza
n.1102/2002).
Analogamente, ed in maniera condivisibile, si è pronunciata anche la giurisprudenza
del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “NORME PER LA
PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E
ALL’ISTRUZIONE” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 –che com’è noto ha
inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare
lescuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con
possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli
rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime
gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del
servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello
prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente
comprovata: a) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della
integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto
testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura
prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria
Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entratain
vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle
scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della
parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia
modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi
nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere
valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del
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D.Lgs. 16/4/1994, n. 297” (Tribunale Rimini, sentenza n. 64/2014; Tribunale di
Caltagirone, n. 535/2016 R.G.; Tribunale Milano, ord. 20 luglio 2016, n. 6202/2016
R.G.).
Tenuto conto tali premesse, deve riconoscersi l’illegittimità del mancato
riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'ambito
della scuola paritaria, che non le ha permesso di maturare alcuna progressione di
carriera, anche sotto il profilo retributivo, e ciò in violazione del principio di
uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla
legge n. 62/2000 e dunque aventi le medesime caratteristiche.
Dunque, deve accertarsi il diritto della ricorrente al riconoscimento, anche ai fini
della ricostruzione della carriera, dell’anzianità spettante per il periodo relativo al
servizio prestato in virtù dei vari contratti a tempo determinato stipulati nelle scuole
paritarie o statali, con il riconoscimento dei relativi incrementi retributivi.
Parte ricorrente ha anche chiesto l’integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini
della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato con
conseguente annullamento del decreto ricostruzione di carriera nella parte in cui
computa solo 2/3 del servizio eccedente i primi quattro anni (cd. "ricostruzione di
carriera" normata invece dall’art. 485 del decreto legislativo n. 297/94)
Tale domanda si fonda essenzialmente sulla lamentata discriminazione, patita
rispetto al personale che ha prestato servizio di ruolo nel medesimo periodo in cui lei
ha prestato servizio in ragione dei contratti a tempo determinato meglio indicati in
ricorso; e ciò a causa del mancato riconoscimento dell’analoga progressione giuridica
ed economica.
Ed infatti, il Ministero convenuto, in attuazione di quanto previsto dal CCNL del
comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di
prestabiliti periodi di servizio (il primo dei quali di 3 anni), mentre non riconosce ai
dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di
lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque
soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dall’art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994 in base al quale “Al personale
docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto
per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento
dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi”.
La ricorrente che ha, pertanto, sempre percepito la retribuzione corrispondente al
trattamento economico iniziale, contesta la legittimità di tale condotta di parte
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convenuta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di
trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo
la completa valorizzazione in termini di anzianità dell’attività lavorativa prestata
sulla scorta degli allegati contratti a termine, nonché la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
La condotta denunciata e la normativa che l’autorizza si pongono effettivamente in
aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4
dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70
del Consiglio dell’Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno
favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive” ed al quarto comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio
relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i
lavoratori a tempo determinatosi a per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando
criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni
oggettive”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della
direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia
qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti
caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di
rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia
pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro
applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di
escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela
voluta da tali strumenti comunitari” (così: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-
307/5 Del Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 Gavieiro e
C-456/09 Torres punto 43).
“Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere
giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla
durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto
di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro
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contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro”(Corte di Giustizia 22
dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della
parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle
discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura
venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti
riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”(punti 47 e 48).
Il trattamento retributivo progressivamente collegato all’anzianità di lavoro rientra,
indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva.
D’altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’unico limite che
giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non
può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in
base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico
impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre2007 causa 307/05 Del Cerro,
punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09
Gavieiro e Torres; v. anche Corte di giustizia, ordinanza 9.2.2012, causa C-556/11,
Marìa Jesús Lorenzo Martìnez).
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive tali da giustificare una
diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve
trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla
particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i
contratti a tempo determinato”(cfr.: Corte di Giustizia sentenza Del Cerro citata,
punti da 49 a 58).
In altri termini -come puntualizzato dalla citata sentenza Gavieiro e Torres ai punti
54 e 55, richiamando la precedente decisione C 307 punti 57 e 58 -le ragioni oggettive
che, ai sensi dell’art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento
non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna
generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di
impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri
oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale
necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Dunque, la reale necessità così come descritta dalla Corte europea non può certo
identificarsi con l’essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e
assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno
alcuna correlazione logica con il negare la progressione
retributiva in funzione dell’anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di
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Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43).
Nel caso di specie, la domanda può trovare accoglimento esclusivamente nella misura
in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella
dei lavoratori a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel
trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l'assenza di qualsivoglia
ragione atta a giustificare tale disparità.
Orbene, va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il
trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità
e competenza del lavoratore.
Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza
che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria
prestazione.
Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello
sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo
acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a
quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un
rapporto a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento sin qui riservata alla ricorrente non risulta legittimata da
alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile.
Così considerata, invero, essa risulta integrare una palese violazione della norma
imperativa di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro.
Va, pertanto, accolta anche la domanda volta al riconoscimento, in sede di
ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato, dell’integrale
valutazione dell'intero servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente, tenendo conto
anche delle annualità di servizio pre ruolo già oggetto di accertamento nel presente
giudizio”.
Alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso ordinario e della recente Sentenza
del Tribunale di Patti, sovrapponibile al caso in esame, alla ricorrente, oltre al
riconoscimento del punteggio per la mobilità pari a 12 punti per 2 anni di
servizio, la ricostruzione di carriera deve essere come di seguito integrata/modificata
con il riconoscimento dei seguenti periodi di servizio d’insegnamento pre – ruolo
effettivamente svolto dalla docente e con l’applicazione dei conseguenti benefici
giuridici, economici e previdenziali e con l’adozione dei relativi conseguenti atti da
parte del datore di lavoro:
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- a. s. 2006/07 - riconoscimento di n.12 mesi di servizio pre-ruolo prestato,
anziché 8 mesi e 22 giorni;
- a. s. 2007/08 - riconoscimento di n.12 mesi di servizio pre-ruolo prestato,
anziché 10 mesi;
- per l’a. s. 2008/ 09 – riconoscimento di 7 mesi e 26 giorni;
- per l’a. s. 2010/11 - riconoscimento di n.6 mesi;
- per l’a. s. 2012 / 13 - riconoscimento di n. 5 mesi e 23 giorni.
§§§
D) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di
mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di
norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto
stabilito dal CCNI 2017 e dall’O. M. 207/2018 che hanno regolato le
operazioni di mobilità territoriale e professionale nell’a. s. 2018/19
Il CCNI 2017, al comma 1 dell’art. 1 “CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E
DECORRENZA DEL CONTRATTO”, richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che
all’art. 4 comma 2 e all’art.10 ha “fissato i principi generali sulla mobilità
territoriale e professionale del personale della scuola”, e precisa che le
modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa
per l’a. s. 2017 / 18 sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere
emanata a norma dell’art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. “Testo Unico della Scuola).
L’art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le
organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e
modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi
di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti
riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui
posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento
delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in
ciascun anno scolastico”.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, nella sentenza del 24.07.2017, resa
nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta
nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “quello
relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche
professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati
sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai
docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.
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Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità
interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui
posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le aliquote prestabilite, con
l’accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del
30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità
professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).
La violazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della
Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un
accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità
interprovinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero
dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.
Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento
primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell’indicazione
di scuole/ambiti/province, l’accantonamento di posti con l’applicazione di aliquote
sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di
alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale,
oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, non è frutto né del CCNL 2007, né
del D.L.vo 297/94, né della L.107/2015, né di altra normativa vigente per il
personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da
decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre
meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti
i docenti, i quali vedono negato l’applicazione dell’unico criterio
meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del
punteggio.
Sul punto si richiama ed allega al n.59 l’ordinanza del Consiglio di Stato resa nel
procedimento n.5199/2019 REG.RIC., pubblicata in data 22.07.2020 che, rigettando
l’appello cautelare proposto dal MIUR, ha sancito l’illegittimità del CCNI nella
parte in cui prevede che i posti riservati alle nuove assunzioni/immissioni
in ruolo abbiano la precedenza rispetto ai trasferimenti di chi sia già in
ruolo, il tutto in violazione dell’art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, Testo unico
della scuola.
§§§
SUL PERICULUM IN MORA
Nello stesso Ricorso ex art.414 C.P.C., che si richiama, la deducente aveva anticipato le
motivazioni del grave ed irreparabile pregiudizio, ma sperava che il MIUR, in
considerazione del diritto di precedenza alla stessa spettante per l’assistenza del
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genitore disabile grave, provvedesse al trasferimento nelle more del giudizio, a seguito
di partecipazione ad altre operazione di mobilità, ponendo rimedio alla grave
situazione.
Purtroppo ciò non è avvenuto e l’aggravamento delle condizioni di salute della madre
della docente, Sig.ra SULFARO Maria, in considerazione che il giudizio di merito non si
è ancora definito, rendono necessaria la richiesta di un provvedimento urgente.
La Sig.ra SULFARO Maria, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi
dell’art.3 comma 3 della L.104/92, ed invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 508/88 e 124/98),
grave al 100%, non revisionabile, come attestato dai verbali di accertamento del 22.2.16
emessi dall’INPS di Messina (allegati n 4, 5 e 6 del ricorso ordinario).
Con verbale del 28.02.2019 la Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità
civile, delle condizioni visive e della sordità ha riconosciuto che la madre della
ricorrente è soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, con infermità
non soggetta a revisione e rilevando disabilità cardio circolatorie, intellettive, mentali e
limitazioni funzionali di movimenti articolati (allegato n.60).
Le condizioni di salute della madre della ricorrente, in considerazione dell’età avanzata
e delle patologie cui è affetta (cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiocircolatorio
in II-III classe NYHA, pregresso meningioma frontale dx trattato chirurgicamente nel
settembre 2017 con residua epilessia lesionale in trattamento farmacologico,
ipotiroidismo postoperatorio in terapia sostitutiva, osteoartrosi generalizzata con
osteoporosi diffusa e grave deficit funzionale, encefalopatia multinfartuale con
decadimento cognitivo moderato, turbe psicotiche, demenza senile e sindrome ansioso-
depressiva – demenza tipo Alzheimer ecc.) come da certificazione medica allegata (all.
n.62) fanno sì che la sig.ra SULFARO Maria non sia orientata nel tempo e nello spazio,
presenti episodi di agitazione psico- motoria con crisi maniacali e psicotiche e che non
sia in grado di deambulare spontaneamente e necessita nell’aiuto di terzi e presidi
sanitari quali bastone o girello.
Dalla relazione medica a firma del dott. Bontempo Cono (allegato n.61) si evince
chiaramente che la disabile grave dipende dalla presenza della figlia, con cui a volte
istaura rapporti conflittuali, a causa di una chiusura relazionale e dalla labilità emotiva
caratterizzata dal rapido passaggio da un umore allegro al pianto immotivato,
mistificazione, scarso interesse per tutte le attività, ansia, bassa autostima, pensieri
ricorrenti di morte che determinano la necessità di assistenza continuativa che solo la
ricorrente può prestare.
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E’ pertanto necessaria l’adozione della tutela cautelare richiesta non essendo pensabile
un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari, in quanto le condizioni
della madre della ricorrente peggiorano di mese in mese e le necessità di cura ed
assistenza che devono essere prestate alla genitore disabile, in considerazione dell’età e
della gravità delle patologie, aumentano repentinamente.
La necessaria salvaguardia della vita della disabile, legata indissolubilmente
all’assistenza quotidiana prestata dalla figlia, è inconciliabile con i tempi di un giudizio
ordinario, la cui durata avrebbe effetti negativi certi, tenuto anche conto che la docente
non ha ottenuto il trasferimento in una sede vicina al luogo di residenza al fine di
prestare assistenza al genitore disabile grave nemmeno a seguito di partecipazione a
successive di mobilità.
§§§
Tanto quanto sopra premesso e ritenuto, la deducente, ut supra rappresentata,
domiciliata e difesa, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e delle norme di rito, chiede che
l’Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto,
previa anche l’emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte, da
confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e
Conclusioni
con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed
immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti
in contraddittorio nei modi e termini di rito,
Voglia:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede
definitiva – trasferimento nella scuola secondaria di II grado, nel posto di SOSTEGNO
presso la Provincia di Messina, Sicilia Ambito 0013, nel Comune di Messina o in altro
Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e ha
diritto ad ottenere l’immediato trasferimento nella scuola secondaria di II grado, nel
posto di SOSTEGNO per effetto delle procedure di mobilità per l’a. s. 2018/19,
procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in
domanda di mobilità 2018, presso IST.ISTR.SUP. “ANTONELLO” di Messina, cod.
MEIS019009, o nelle sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o
nell’AMBITO SICILIA Ambito 0013, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o
ambito più vicini o ritenuti idonei, sulla base della precedenza di legge e priorità
spettante alla deducente, anche ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della
L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dall’art.13 del CCNI 2017,
prorogato alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19, per i docenti sottoposti a
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mobilità interprovinciale, ovvero come per legge, il tutto nel rispetto della
precedenza di legge spettante e del maggiore punteggio alla stessa dovuto
(per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria) e della
specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;
2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il
trasferimento definitivo della ricorrente nel posto di SOSTEGNO della scuola
secondaria di II grado, nella scuola, sede - ambito territoriale più vicino e
disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza
della madre disabile in condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) da assistere,
ovvero più vicino possibile al Comune di Messina, ordinando al Ministero resistente di
procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto
della precedenza di legge - priorità, dei titoli e della specializzazione di cui la stessa è
titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del maggiore punteggio alla
stessa spettante così come chiesto nel presente giudizio per il servizio pre ruolo prestato
nelle scuole paritarie;
3) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al
riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nelle scuole paritarie, così come indicato
in ricorso e nelle certificazioni di servizio allegate, con la disapplicazione della
limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l’a. s.
2018/19, secondo cui “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, con
l’attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in
cui è valutato il servizio statale e con l’aggiunta di 12 punti al punteggio
convalidato pari a 108 punti, riconoscendo alla ricorrente
complessivamente 120 punti nelle procedure di mobilità per l’a. s. 2018/19;
4) In ogni caso accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla
corretta ricostruzione di carriera, che deve essere integrata/modificata con il
riconoscimento dei seguenti periodi di servizio d’insegnamento pre – ruolo
effettivamente svolto dalla docente, così come in ricorso e come di seguito specificato:
- a. s. 2006/07 - riconoscimento di n.12 mesi di servizio pre-ruolo prestato,
anziché 8 mesi e 22 giorni;
- a. s. 2007/08 - riconoscimento di n.12 mesi di servizio pre-ruolo prestato,
anziché 10 mesi;
- per l’a. s. 2008/ 09 – riconoscimento di 7 mesi e 26 giorni;
- per l’a. s. 2010/11 - riconoscimento di n.6 mesi;
- per l’a. s. 2012 / 13 - riconoscimento di n. 5 mesi e 23 giorni,
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ovvero degli ulteriori - diversi periodi di servizio alla stessa spettanti, il tutto con il
riconoscimento al fine della ricostruzione della carriera del servizio d’insegnamento
pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie (a. s. 2008/09 e 2010/11), nella scuola statale in
regime di salva precari (a. s. 2010/11), all’Università come contrattista con durata
annuale (a. s. 2006/07 e 2007/08), con l’applicazione dei conseguenti benefici
giuridici, economici e previdenziali, con l’adozione altresì dei relativi conseguenti atti
da parte del datore di lavoro, e per l’effetto ordinare al MIUR di procedere al
compimento dei relativi atti ai fini giuridici, economici e previdenziali, con il conteggio,
ai fini economici e normativi, dell’anzianità di servizio pre-ruolo svolto, come richiesta,
che deve essere effettuata in misura integrale e paritaria rispetto ai docenti - lavoratori
a tempo indeterminato, con condanna di controparte al pagamento delle relative
somme ed alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale e contributiva;
5) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge
(IVA, CPA e 15% spese generali di legge) da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.
L’Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è
indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria
pec ai fini della elezione del domicilio digitale è [email protected], e che
il proprio fax è 0941 701160.
L’Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:
1) Procura alle liti ricorso ex art 700 cpc;
2) Ricorso ex art. 414 e relativi allegati:
1) Procura alle liti;
2) Documento d’identità;
3) Certificato assegnazione provvisoria A.S. 2017/2018;
4) Verbale L.104/92 art.33 della Sig.ra Sulfaro Maria (madre ricorrente)
5) Dichiarazione personale della ricorrente;
6) Autocertificazione Sulfaro Nunziata, sorella della ricorrente;
7) Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2018/2019 con allegati;
8) Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2018/2019 convalidata da USP Lucca;
9) Contratto a tempo indeterminato;
10) Certificati di servizio pre ruolo – scuole paritarie;
11) Certificati di servizio pre - ruolo Università di Messina;
12) Certificati di servizio pre – ruolo scuole pareggiate;
13) USP Catania, progetto salvaprecari a.s. 2010/11;
14) Decreto e Elenco trasferimenti USP Messina relativi alla scuola secondaria di II grado per l’a. s.
2018/19;
15) Decreto e Elenco trasferimenti USP Palermo relativi alla scuola secondaria di II grado per l’a. s.
2018/19;
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16) Decreto e Elenco trasferimenti USP Catania relativi alla scuola secondaria di II grado per l’a. s.
2018/19;
17) Decreto e Elenco trasferimenti USP Siracusa relativi alla scuola secondaria di II grado per l’a. s.
2018/19;
18) E-mail del MIUR di mancato ottenimento del trasferimento;
19) Reclamo ex art.17 avverso mancato trasferimento interprovinciale;
20) Decreto dell’USP Messina n.9875 del 10.07.2018 relativo a elenco ORGANICO DI DIRITTO -
ANNO SCOLASTICO 2018/19 – scuola secondaria di II grado.
21) Sedi per passaggio da ambito a scuola pubblicato dall’USP Messina il 17.07.2018;
22) CCNI del 26.06.2018 per il passaggio da ambito a scuola relativo all’a. s. 2018/19;
23) Ordinanza del Tribunale di Pordenone collegio n. 207/2017 RG;
24) Ordinanza Trib. Cuneo – Sez. Lavoro n°931/2017 RG;
25) Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
26) Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. lavoro n. cronol. 3807/2017 del 16.01.2017;
27) Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. lavoro n. cronol. 3808/2017 del 16.01.2017;
28) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza -
Sezione Lavoro;
29) Sentenza n°574/2017 R.S., pubblicata il 13.06.2017 resa nel procedimenton°3313/2016 RG del
Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro;
30) Ordinanza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. cronol. 14818/2017 del 31/07/2017 resa nel
procedimento n. 4245/2016 -1 RG;
31) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
32) Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Patti emessa in data 11.12.2017 nel procedimento n.
3105/2017 RG;
33) Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. – Sez. lavoro n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017
resa nel procedimento n. 1656/2017 RG;
34) Ordinanza cron.16314/2017 del 20.09.2017, resa nel procedimento n.3986/2017-1 RG del
Tribunale di Brindisi;
35) Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12.01.2017;
36) C.C.N.I. dell’11.04.2017 – per mobilità 2018/2019;
37) O.M. 207 del 09.03.2018 – per Mobilità 2018/2019;
38) C.C.N.L. – Scuola 29.11.2007;
39) C.C.N.L. – Istruzione e Ricerca siglato 19.04.2018;
40) Sentenza n°167/2017 – Tribunale di Lanciano n°573/2015 RG;
41) Provv. su istanza art.151 CPC del Tribunale di Milano n°3987/2017 RG;
42) Ordinanza cron. n° 118894/2016 del Tribunale di Roma su istanza art.151 CPC.
43) Decreto di ricostruzione di carriera del 3.01.2018, con allegati (tra cui la domanda di
ricostruzione di carriera presentata e decreto di immissione in ruolo) e con approvazione della
Ragioneria dello Stato;
44) Sent. del Trib. di Patti proc. n. 2617/2015, relativa alla ricostruzione di carriera;
45) Ordinanza del Tribunale di Forlì n.709/2016 RG;
46) Sentenza del Tribunale di Salerno del 28.04.2017 – Scuole Paritarie;
47) Ordinanza del Tribunale di Milano n°6202/20016 RG del 20.07.2016;
48) Ordinanza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, n°535/2016 dell’11.07.2016;
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49) Sentenza n.741/18 Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro;
50) Massima Corte d’Appello di Ancona;
51) Ordinanza ex art. 700 cpc del 18.02.2019 del Tribunale di Patti sez. Lavoro,
Proc. 2643-1/2018;
52) Sentenza n.715/19 RS del Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro;
53) Ordinanza Tribunale di Patti procedimento RG 1202/2020 - sez. Lavoro;
54) Ordinanza del Tribunale di Patti, procedimento n.1422/2020 R.G. - sez.
Lavoro;
55) Ordinanza del Tribunale di Patti, sez. Lavoro, del 30.06.2020, procedimento
n.1386/2020 R.G.;
56) Ordinanza del Tribunale di Catania- sez. Lavoro procedimento n. 3198/2020
RG;
57) Sentenza n.480/20 del Tribunale di Patti Sez. Lavoro;
58) Sentenza n.306/20 del Tribunale di Patti sez. Lavoro;
59) Ordinanza Consiglio di Stato n.5199/19;
60) Certificazione INPS Aggravamento Sulfaro Maria del 28.02.2019;
61) Relazione medica Sulfaro Maria del 08.07.2020 del dott. Bontempo Cono;
62) Relazione medica Sulfaro Maria del 09.07.2020 della dott.ssa Fiumara
Concetta;
63) Sentenza TAR Lazio proc. 10214/19;
64) Nota di deposito ud. 25.10.2019 e relativi allegati;
65) Nota di deposito ud. Cartolare del 15.05.2020 e relativi allegati;
66) Sentenza del 12.04.2011, n. 2278 del Consiglio di Stato Sez. IV.
S.J.L.
Sant'Agata di Militello, 31.07.2020. Avv. Massimiliano FABIO
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO
Il Ricorso ex art. 700 CPC;
RITENUTO
1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti
indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI, e dai relativi uffici;
2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere
effettuata esclusivamente ai sensi dell’art.151 C.P.C., stante il notevole numero di
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destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi
di residenza;
3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in
analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati,
nemmeno ai sensi dell’art 151 CPC in quanto le domande della ricorrente non
inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha
ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi
dell’art 151 CPC, in quanto ha precisato che “si deve escludere la necessità di operare
l’integrazione del contradditorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio,
hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la
ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente,
presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in
soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla
procedura di mobilità.”;
5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere
garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito
istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
6) Che, la chiesta notifica ex art.151 C.P.C. è da ritenersi ad integrazione della
notifica prevista per legge alla parte resistente;
CHIEDE
di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi
termini e modi indicati, adottando all’uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento,
come per legge, e con espressa indicazione del Sito Istituzionale del MIUR e/o di ogni
altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere
la pubblicazione degli atti.
Sant'Agata di Militello, 31.07.2020.
Avv. Massimiliano FABIO
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