+ All Categories
Home > Documents > Polizia Provinciale · 58 RD 635/40 221 RD 773/31 per non avere reiterato la denuncia di detenzione...

Polizia Provinciale · 58 RD 635/40 221 RD 773/31 per non avere reiterato la denuncia di detenzione...

Date post: 17-Feb-2019
Category:
Upload: ngominh
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Aggiornamento al 30/04/2014 SANZIONARIO CACCIA Polizia Provinciale
Transcript

Aggiornamento al 30/04/2014

SANZIONARIO CACCIA

Polizia Provinciale

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

2

01) Documenti e tasse pag. 3

02) Armi e munizioni: A)Porto; B)Uso; C)Detenzione; D)Custodia pag. 4 03) Mezzi, uccellagione pag. 6

04) Specie pag. 8

05) Periodi e modi pag. 9 06) Zone vietate pag. 10

07) Richiami pag. 13

08) Appostamenti pag. 14 09) Uso ed addestramento cani pag. 14

10) Ambiti territoriali e zona faunistica delle Alpi - Parco della Lessinia pag. 15

11) Zone particolari di caccia pag. 15 12) Tabellazione pag. 16

13) Riproduz.,ripopolam., allevam.,commercio, importaz. di fauna selv. pag. 17

14) Allevamento di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività pag. 18 15) Tassidermia ed imbalsamazione pag. 19

16) Altre pag. 20 DEFINIZIONI

Fauna selvatica, esercizio venatorio, mezzi consentiti, mezzi vietati pag. 20

INDICE

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

3

1) DOCUMENTI E TASSE

18co.8L 157/92 14co.1-35co.1/a LR 50/93 (*)

caccia senza essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia € 50 Provincia (*) : Se il fatto è commesso non in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresa l’abitazione o pertinenze. Si applicano anche sanz. per omesso vers. tasse concess..

624-625 CP per essersi impossessato di fauna selvatica, costituente patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 co.1 della L. 157/92, senza essere in possesso di licenza di caccia

PENALE Recl. fino a 3 anni e multa da 31 a 516. (non oblaz.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. L’aggravante di cui all’art. 625 CP viene applicata in caso di uso del fucile (n. 3) ovvero di altro mezzo fraudolento (n. 2).

31 co.1/c L 157/92 DPR 641/72

caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa

€ 308 (rec: 516)

( * )

Provincia Uff.Entrate

( * ): Trasmettere all’Ufficio delle Entrate competente, che invierà la sanzione prevista per l’evasione fiscale.

DPR 641/72 e succ. modif.

caccia avendo versato importo della tassa di concessione governativa inferiore a quello previsto

( * ) Uff.Entrate

( * ): Trasm. all’Uff. Entrate competente, che invierà la sanz. prevista per l’evas. fisc.

31 co.1/c L 157/92 6 co.1 LR 33/93

caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione regionale

€ 308 (rec: 516) ( * )

Provincia Regione

( * ): Trasmettere al Pres. della Giunta Reg.le, che invierà la sanz. da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

6 co.1 LR 33/93 caccia avendo versato importo della tassa di concessione regionale inferiore a quello previsto

( * ) Regione ( * ): Trasm. al Pres. della Giunta Reg.le, che invierà la sanz. da un min. pari al doppio ad un mass. pari al sestuplo della tassa.

12 co.12 L 157 14co.1-35co1/m LR 50/93

caccia senza essere munito di tesserino regionale € 50 Provincia

12 co.8 - 31 co.1/b L 157/92

caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione € 206 (rec.: 412)

Recidiva: Sosp. licenza di caccia per un anno.

Provincia

14 co.1 - 35 co.1/m LR 50/93

caccia con polizza assicurativa non conforme a quanto stabilito ai sensi dell'art. 12 co.8 L. 157/92

€ 50 Provincia

31 co.1/i L 157/92

caccia senza aver effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale € 154 Provincia

31 co.1/m L 157/92

omessa esibizione, pur essendone munito, di licenza, di polizza di assicurazione o di tesserino regionale (dimenticanza) se esibiti entro 5 giorni

€ 50

€ 25

Provincia

14 co.5 - 35 co.1/c LR 50/93

caccia, da parte di residente in altra regione, senza avere fatto apporre sul tesserino dalla Provincia le indicazioni relative all'ambito territl di caccia e/o compr. alpino di associazione e le specifiche norme inerenti al calend. venat.

€ 50 Provincia

14 co.6 - 35 co.1/c

omessa restituzione del tesserino regionale entro il 31 marzo, regolarmente compilato

€ 50 Provincia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

4

LR 50/93 15 co.7 - 35 co.1/m LR 50/93

caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di valida licenza da almeno 3 anni

€ 50 Provincia

38-35 co.1/m LR 50/93 6 co.1 LR 33/93

omesso versamento delle tasse di concessione regionale relative ad aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione della selvaggina

€ 50

( * )

Provincia Regione

( * ): Trasmettere al Pres. della Giunta Regionale, che invierà la sanzione da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

6 co.1 LR 33/93 versamento di importo inferiore a quello previsto delle tasse di concessione regionale relative ad aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di selvaggina

( * ) Regione ( * ): Trasmettere al Pres. della Giunta Regionale, che invierà la sanzione da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2) ARMI E MUNIZIONI: A) PORTO

4 - 7 L 895/67 sost. 12 - 14 L 497/74

per avere portato illegalmente armi comuni da sparo, o parti di esse atte all’impiego, in luogo pubblico o aperto al pubblico

PENALE Recl. da 2 a 10 anni e multa da 206 a 2.065 (la pena va ridotta di un terzo). (non oblaz.)

Tribunale Collegio giud. (per più armi) Tribunale Giud.Monocr. - udienza prel. (per un’arma, o armi da bers. da sala, ad aria compressa, lanciarazzi).

Sequestro penale. Arresto obbligatorio (per più armi) Arresto facoltativo (per un’arma, armi da bersaglio da sala, ad aria compressa, strumenti lanciarazzi). Non si applica per l'omesso pagam. della tassa di concess.govern., stante la validità del porto d'arma per uso caccia (art. 15 L 497/74). La licenza di porto di fucile per uso caccia ha validità sul territorio nazionale e consente l’esercizio venatorio nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalla Regione (art. 12 co.11 L 157/92).

699 co.1 CP (*)

per avere portato un'arma fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza la licenza dell'Autorità di P.S., quando è richiesta

PENALE Arresto fino a 18 mesi. (non oblaz.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. (*) : Se il fatto è commesso non in luogo pubblico o aperto al pubblico.

4 co.1-3 L 110/75 (*)

per avere portato un’arma, per la quale non è ammessa licenza, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa

PENALE Arresto da 1 mese a 1 anno ed ammenda da 51 a 206. (non oblaz.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. (*) : Se il fatto è commesso con armi non da sparo (es.: balestra) ovvero con armi da sparo non in luogo pubblico o aperto al pubblico.

23 co.4 L 110/75

per avere portato in luogo pubblico, o aperto al pubblico, armi o canne clandestine

PENALE Reclusione da 2 a 8 anni e multa da 155 a 1.550.

Tribunale Collegio giud.

Sequestro penale. Arresto obbligatorio.

53 RD 635/40- 221 RD 773/31

per aver trasportato armi da sparo cariche PENALE Arresto fino a 2 mesi o ammenda

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

5

fino a 103.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

6

2) ARMI E MUNIZIONI: B) USO

703 co.1 CP (57 RD 773/31)

per avere sparato con armi da fuoco, acceso fuochi d'artificio, o lanciato razzi, o innalzato aerostati con fiamme, o, in genere, fatto accensioni o esplosioni pericolose, sparato mortaretti o apparecchi simili, senza licenza dell'Autorità di P.S., in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo la pubblica via o in direzione di essa

PENALE Ammenda fino a 103. (oblazion.). ( * )

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale. ( * ): se il fatto è commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a 1 mese.

20 bis co.1 L 110/75

per avere consegnato a minori degli anni diciotto che non siano in possesso della licenza dell'Autorità ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite al maneggio, un'arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici

PENALE Arresto fino a 2 anni.

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale.

20 bis co.3 L 110/75

per avere consegnato a minori degli anni diciotto che non siano in possesso della licenza dell'Autorità ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite al maneggio, un’arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici, se il fatto è commesso: a) in luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva; b) in luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria

PENALE Ammenda da 155 a 516. (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale.

2) ARMI E MUNIZIONI: C) DETENZIONE

2 - 7 L 895/67 (sost. 10 - 14 L 497/74)

per avere detenuto illegalmente, a qualsiasi titolo, armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego

PENALE Reclusione da 1 a 8 anni (la pena va ridotta di 1/3).

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale. Arresto obbligatorio (per più armi) Arresto facoltativo (per un’arma, armi da bersaglio da sala, ad aria compressa).

23 co.3 L 110/75

per avere detenuto armi o canne clandestine PENALE Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 103 a 1.033.

Tribunale Collegio giud.

Sequestro penale. Arresto obbligatorio.

23 co.4 L 110/75 (11 co.1 L 110)

per avere contraffatto, cancellato o alterato i numeri di catalogo o matricola e gli altri segni distintivi (sigla o marchio, idonei per l’identificazione) dell’arma

PENALE Reclusione da 2 a 8 anni e multa da 155 a 1.550.

Tribunale Collegio giud.

Sequestro penale. Arresto facoltativo.

697 co.1 CP per avere detenuto munizioni senza averne effettuato denuncia all'Autorità di P.S. ai sensi dell'art. 38 RD 773/31, quando è richiesta

PENALE Arresto fino a 12 mesi o ammenda. fino a 372. (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale.

58 RD 635/40 221 RD 773/31

per non avere reiterato la denuncia di detenzione all'Autorità di P.S. delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti ai sensi dell'art. 38 RD 773/31, quale possessore, avendo trasferito detto materiale in altro luogo

PENALE Arresto fino a 2 anni o ammenda fino a 103 (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

7

10 co.6-10 L 110/75

per avere detenuto armi comuni da sparo in numero superiore al consentito (tre per le armi comuni da sparo - art. 12 co.8 L 356/92 - sei per le armi ad uso sportivo - art. 9 L 489/92 - nessun limite per le armi da caccia - art. 37 co.2 L 157/92) senza aver ottenuto l’apposita licenza di collezione rilasciata dal Questore, nel limite di un esemplare per ogni modello

PENALE Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 207 a 1.033.

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale. Arresto facoltativo. Il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

2) ARMI E MUNIZIONI: D) CUSTODIA

20 bis co.1-2 L 110/75

per avere trascurato di adoperare, nella custodia delle armi da sparo, munizioni ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel comma 1 (*) giunga ad impossessarsene agevolmente

PENALE Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.033. (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr

Sequestro penale. (*): minori degli anni diciotto che non siano in possesso della licenza dell'Autorità o persone anche parzialm. incapaci, tossicodipendenti o persone impedite al maneggio.

3) MEZZI, UCCELLAGIONE

13-30 co.1/h L 157/92

per aver esercitato la caccia utilizzando mezzi vietati PENALE Ammenda fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. licenza di caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Costituisce eserc. venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selv. mediante l’impiego di mezzi di cui all’art. 13 (art. 12 c.2 L 157/92) - in “Definizioni”. N.B.: Vanno considerati anche i mezzi di ausilio vietati per la caccia.

23 co.4 L 110/75

per avere portato in luogo pubblico, o aperto al pubblico, armi o canne clandestine

PENALE Recl da 2 a 8 anni e multa da 154a1.549

Rev.autor.di poliz in mat. di armi. (art.23c.5 L110/75.

Tribunale Collegio giud.

Sequestro penale. Arresto obbligatorio.

53 RD 635/40 - 221 RD 773/31

per aver trasportato armi da sparo cariche su veicoli ed altri mezzi PENALE Arr. fino a 2 mesi o amm. fino a 103. (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. In caso di caccia con sparo da veicoli a motore, natanti o aeromobili, si applicano anche gli artt. 21co.1/i-30 co.1/i L 157/92.

20 co. 1-2 L 110/75

per non aver assicurato con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, la custodia delle armi e degli esplosivi

PENALE Arr. da 1 a 3 mesi o amm. fino a 516. (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

20 bis co. 2 L 110/75

per avere trascurato di adoperare, nella custodia delle armi da sparo, munizioni ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel comma 1 (*) giunga ad impossessarsene agevolmente

PENALE Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032. (**) (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. (*) : minori degli anni diciotto non in poss. della lic. dell'Autorità o persone anche parz. incapaci, tossicodip. o impedite al maneggio. (**) : si applica la pena dell’ammenda da 154 a 516 quando il fatto è commesso nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria (co.3)

9 - 17 RD 773/31

Inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità di PS nella licenza di porto d’arma (obbligo lenti da vista, etc.)

PENALE Arr. fino a 3 mesi o amm. fino a 206. (oblazion.)

Tribunale Giud.Monocr.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

8

14 co.8/c- 35 co.1/m LR 50/93

detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia

€ 50 Provincia

3-30 co.1/e L 157/92

per aver esercitato l’uccellagione PENALE Arr. fino a 1 anno o amm.da 775a2.066. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Revoca licenza di caccia. Recidiva: Esclus. definit. lic.caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

4co.1 LR 50/93 21 co.1/o- 30 co.1/h L 157/92

^prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di uccelli appartenenti alla fauna selvatica; ^prendere e detenere piccoli nati di mammiferi appartenenti alla fauna selvatica

PENALE Ammenda fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. licenza di caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Si applica anche l’ art. 30 co.1 L 157/92 (sanzioni penali), lett.: h) per selvaggina non cacciabile; b) per selvaggina particol. protetta; g) per tipica fauna alpina stanziale. N.B.: La violazione non sussiste se avviene: - per scopo di studio o ricerca scientifica da

parte degli Ist. scientifici delle Università e del Cons. Naz.le delle Ricerche ed i musei di storia naturale autorizzati dalla Regione ai sensi dell’art. 4 co. 1 L 157/92;

- nelle zone di ripopol. e cattura, nei centri di riproduz. della fauna selv. e nelle oasi di protez. per sottrarre la fauna a sicura distruzione o morte, con avviso entro le 24 ore alla competente amm.ne prov.le.

4 co.3 - 3 - 30 co.1/e L 157/92

per aver esercitato l’attività di cattura di uccelli per l’inanellamento e per la cessione di richiami, in impianto della cui autorizzazione non sia titolare la Provincia ovvero, in impianto autorizzato, essendo persona non qualificata e valutata idonea dall’INFS ovvero in periodi e/o modi non conformi a quelli determinati dall’INFS

PENALE Arr. fino a 1 anno o amm.da 775a2.066. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Revoca licenza di caccia. Recidiva: Esclus. definit.lic.caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

4 co.4 - 3 - 30 co.1/e L 157/92

per aver esercitato l’attività di cattura di uccelli per l’inanellamento e per la cessione di richiami, essendo persona di cui si avvale la Provincia per la gestione di impianto autorizzato, senza procedere all’inanellamento ed alla liberazione immediata di esemplari catturati non appartenenti alle specie previste

PENALE Arr. fino a 1 anno o amm.da 775a2.066. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Revoca licenza di caccia. Recidiva: Esclus. definit.lic.caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

4 co.10 - 35 co.1/a LR 50/93

omessa comunicazione, entro 10 gg., all'INFS o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l’INFS, dell'abbattimento, cattura o rinvenimento di uccelli inanellati

€ 50 Provincia

5 co.1-35 co.1/b LR 50/93

omessa comunicazione, entro le 24 ore, alla Provincia del rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà

€ 50 Provincia

4co.11-35co.1/g LR 50/93 60 co.9 DM 375/88 - 39 L

^vendere a privati reti da uccellagione; ^produrre, vendere o detenere trappole per la fauna selvatica per i commercianti: per avere posto in vendita prodotti non compresi nella tabella e nella categoria merceologica per la quale è abilitato ed autorizzato dal Registro

€ 412

€ 206

Provincia

Trasmettere all'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

9

429/71 dell’Artigianato.

4 co.11 - 35 co.1/h LR 50/93

detenere reti da uccellagione € 50 Provincia

4) SPECIE

2-30 co.1/b L 157/92

per aver abbattuto, catturato o detenuto mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 lett. a, b, c

PENALE Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da 755 a 2.066. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni. Recidiva: Esclus. definitiva licenza di caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

30 co.1/c L 157/92

per aver abbattuto, catturato o detenuto esemplari di Orso, Stambecco, Camoscio d'Abruzzo, Muflone sardo

PENALE Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1.033 a 6.197. (non oblaz.)

Revoca licenza di caccia. Recidiva: Esclus. definitiva licenza di caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

30 co.1/g L 157/92

^per aver abbattuto, catturato o detenuto esemplari appartenenti alla tipica fauna alpina stanziale, non contemplati dall'art. 2, dei quali sia vietato l'abbattimento; ^per aver abbattuto o catturato femmine, accompagnate da piccoli lattanti o piccoli di età inferiore ad un anno, di Camoscio, Capriolo e Cervo, fatta eccezione per la caccia di selezione (art. 14 co.8/a LR 50/93)

PENALE Ammenda fino a 3.099. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. di caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

30 co.1/g L 157/92

per aver abbattuto un esemplare appartenente alla tipica fauna alpina stanziale senza rispettare il piano di abbattimento riportato sul calendario venatorio regionale fra le integrazioni delle Province (per la Zona Alpi: art. 16 co.4 LR 50/93)

PENALE Ammenda fino a 3.099. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Sosp.tess.caccia da 20 gg a 2 m. Rec.: sosp. lic. da 1 a 3a.;sosp.tess. da 40gg a 4m.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

14 co.8/a - 35 co.1/m LR 50/93

abbattere o catturare femmine, accompagnate dai piccoli o comunque lattanti o piccoli di età inferiore ad un anno, di Daino e Muflone, fatta eccezione per la caccia di selezione

€ 50 Provincia

16 co.4 - 35 co.1/m LR 50/93

abbattere specie di Ungulati non appartenenti alla tipica fauna alpina senza rispettare il piano di abbattimento della Zona Alpi riportato sul calendario venatorio regionale fra le integrazioni delle Province

€ 50 Provincia

18-30 co.1//h L 157/92

per aver abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita

PENALE Amm. fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. di caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Si applica anche per le specie cacciabili abbattute o catturate in periodo in cui la caccia a dette specie sia vietata.

30 co.1//h L 157/92

per aver abbattuto, catturato o detenuto Fringillidi (*) in numero superiore a cinque

PENALE Amm. fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. di caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. (*): Cardellino,Ciuffolotto,Crociere,Fanello, Fringuello,Frosone,Lucherino,Organetto, Peppola,Trombettiere,Venturone,Verdone,

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

10

Verzellino. 31 co.1/g L 157/92

abbattere, catturare o detenere Fringillidi non consentiti in numero non superiore a cinque

€ 206 (rec.: 412)

Recidiva: Sosp. lic. di caccia per 1 anno.

Provincia

727 CP (sost. art. 1 L 473/93)

per aver incrudelito verso animali senza necessità o averli sottoposti a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero averli adoperati in giochi, spettacoli o lavori insostenibili o averli tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura o aver abbandonato animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività

PENALE Ammenda da 1.033 a 5.165. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se causa la morte dell'animale, la condanna comporta la pubbl. della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al fatto.

5) PERIODI E MODI

18-30 co.1//h L 157/92

per aver abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 18 al di fuori dei periodi di cacciabilità indicati nello stesso articolo (fatta salva la detenzione di richiami autorizzati)

PENALE Amm. fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. di caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

18 co.1 - 30 co.1/a L 157/92

per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’art. 18 co. 1 o da parte della Regione ai sensi dell’art. 18 co. 2 L 157/92

PENALE Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 930 a 2.582. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni. Recidiva: Esclu sione definitiva lic. di caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

19 co.1 - 30 co.1/a L 157/92

per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale stabilito con decreto del Presidente della Giunta Regionale per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità

PENALE Arr. da 3 mesi a 1 anno o amm. da 930 a 2.582. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni. Recidiva: Esclus. definitiva lic. di caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

18 co.5 - 30 co.1/f L 157/92

per aver esercitato la caccia in giorno di silenzio venatorio PENALE Arr. fino a 3 m. o amm. fino a 516. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

18 co.2 - 31 co.1/g L 157/92

caccia in violazione degli orari consentiti € 206 (rec. 412)

Recidiva: Sosp. lic. caccia per un anno.

Provincia La caccia è consentita da un’ora prima della levata del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli Ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.

16 co.2 - 35 co.1/m LR 50/93

caccia senza rispettare le limitazioni previste dal calendario venatorio regionale: numero di giornate di caccia settimanali; modalità dell'esercizio della caccia di selezione; carniere massimo giornaliero e stagionale di

€ 50 ( * ) Sosp. tess. reg.le da 7 a 15 gg.. Recidiva: Sosp.

Provincia ( * ) La sospensione del tesserino regionale può essere applicata per le violazioni riguardanti il limite di carniere della fauna

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

11

fauna migratoria; carniere massimo giornaliero e stagionale di fauna stanziale ( * )

tess. reg. da 14 a 30 gg..

stanziale (art. 35 co.2 LR 50/93).

20 co.10 - 35 co.1/i LR 50/93

^caccia all'aspetto alla Beccaccia; ^caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al Beccaccino

€ 102 Provincia

12 co.5 - 31 co.1/a L 157/92

caccia in forma diversa da quella prescelta (a: vagante in Zona Alpi; b: da appostamento fisso; c: nell’insieme delle altre forme di attività venatoria programmata), fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il Falco

€ 412 Sosp. lic. caccia per un anno. Recidiva: Sosp. lic. caccia per 3 anni.

Provincia

21 co.1/i - 30 co.1/i L 157/92

per aver esercitato la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili

PENALE Arr. fino a 3 mesi o amm. fino a 2.066. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni. Recid.: Revoca lic. caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

53 RD 635/40 221 RD 773/31

per avere trasportato armi da sparo cariche PENALE Arr. fino a 2 mesi o amm. fino a 103. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

14 co.8/b - 35 co.1/m LR 50/93

arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori

€ 50 Provincia

6) ZONE VIETATE

21 co.1/a - 30 co.1/d L 157/92

per aver esercitato la caccia nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive (compresa la pesca-sportiva)

PENALE Arr. fino a 6 mesi e amm. da 465 a 1.549. (non oblaz.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3anni. Recid.: Revoca lic. caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale.

21 co.1/b - 30 co.1/d L 157/92

per aver esercitato la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali

PENALE Arr. fino a 6 mesi e amm. da 465 a 1.549. (non oblaz.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni. Recid.: Revoca lic. caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. (si applicano anche le violazioni previste dalle L 394/91 - Parchi)

11 co.3/f - 30 co.1 L 394/91

per aver introdotto, in qualità di privato, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, non autorizzati

PENALE Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 103 a 12.911. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Nelle sentenze di condanna il Giudice può disporre la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell’illecito (art. 30 co.4 L 394/91).

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

12

11 co.3/a - 30 co.1 L 394/91

per avere catturato, ucciso, danneggiato, disturbato specie animali ovvero per aver introdotto specie animali estranee, che possono alterare l’equilibrio naturale

PENALE Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 103 a 12.911. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Nelle sentenze di condanna il Giudice può disporre la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell’illecito (art. 30 co.4 L 394/91).

21 co.1/c - 30 co.1/d L 157/92

per aver esercitato la caccia nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura

PENALE Arr. fino a 6 mesi e amm.da 465a1.549. (non oblaz.)

Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni. Recid.: Revoca lic. caccia.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Anche per le aree di rispetto ove la caccia è vietata, istituite dai Comitati direttivi degli ambiti territoriali (art. 21 co.13 LR 50/93).

21 co.1/c - 31 co.1/d L 157/92

caccia senza autorizzazione nei centri pubblici o privati di riproduzione € 308 (rec.: 516. ulteriore recidiva: 723)

Recidiva: Sosp. lic. caccia per un anno.

Provincia

15 co.8 - 31 co.1/f L 157/92

caccia all'interno di un fondo chiuso € 206 (rec. 516)

Recidiva: Sosp. lic. caccia per un anno.

Provincia Il fondo deve essere delimitato da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inf. a m 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la prof. sup. a m 1,50 e la larghezza sup. a m 3.

31 co.1/f L 157/92 18co.6LR 50/93

accesso dei cani. durante l’attività di caccia, nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi

€ 206 (rec. 516)

Recidiva: Sosp. lic. caccia per un anno.

Provincia

31 co.1/e L 157/92

caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate

€ 206 (rec. 516)

Provincia

15co.6-31co.1/e L 157/92

caccia nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, purché tabellati

€ 206 (rec. 516)

Provincia

15 co.7 - 31 co.1/e L 157/92

caccia in forma vagante su terreni con coltivaz.erbacee da seme; frutteti specializz.; vigneti e oliveti specializz.fino alla data del raccolto; terreni coltivati a soia, a riso nonché a mais per la produz.di seme fino alla data del raccolto

€ 206 (rec. 516)

Provincia

15co.7-31co.1/f L 157/92

caccia in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione

€ 206 (rec. 516)

Rec.:Sosp.licenza per un anno.

Provincia

21c.1/a-31c.1/e L 157/92

caccia nei parchi storici ed archeologici € 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/c - 31 co.1/e L 157/92

caccia nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/d - 31 co.1/e L 157/92

caccia ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità Militare, o dove esistano beni monumentali (purché delimitate da tabelle indicanti il divieto)

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/e - 31 co.1/e L 157/92

caccia nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di

€ 206 (rec. 516)

Provincia In caso di sparo si applica anche l'art. 703 CP.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

13

comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali

703 co.1 CP per avere sparato con armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa

PENALE Amm. fino a 103. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Con fucile con canna liscia: m 150; con altre armi: una volta e 1/2 la gittata max (art. 21co.1/f L157/92).

21 co.1/f - 31 co.1/e L 157/92

per aver sparato a distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di : a) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro; b) vie di comunicazione ferroviarie, c) strade carrozzabili eccettuate quelle poderali e interpoderali, d) funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione, e) stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo- pastorale

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/l - 31 co.1/e L 157/92

caccia a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/m - 31 co.1/e L 157/92

caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi secondo quanto stabilito dal calendario venatorio

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/n - 31 co.1/e L 157/92

caccia negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.1/s - 31 co.1/e L 157/92

caccia negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca e dell'acquacoltura

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21co.3-31co.1/e L 157/92

caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi

€ 206 (rec. 516)

Provincia

1 co.1 LR 50/93 31 co.1/e L 157/92

caccia in località vietate dal Presidente della Giunta Regionale per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità

€ 206 (rec. 516)

Provincia

17co.1 LR50/93 31 co.1/e L 157/92

caccia in località di notevole interesse turistico ove sia temporaneamente vietata dal Presidente della Giunta Regionale a tutela dell'integrità e della quiete della zona

€ 206 (rec. 516)

Provincia

21 co.13 LR 50/93- 31co.1/e

caccia nelle aree di rispetto istituite dal Comitato direttivo all'interno dell'ambito territoriale o del comprensorio (purché tabellate)

€ 206 (rec. 516)

Provincia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

14

L 157/92 27co. 3LR50/93 31 co.1/e L 157/92

caccia a meno di 100 metri dalla mandria, dal gregge o dal branco di bestiame allo stato brado o semibrado

€ 206 (rec. 516)

Provincia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

15

7) RICHIAMI

21 co.1/r - 30 co.1/h L 157/92

per aver esercitato la caccia con l'ausilio di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore del suono

PENALE Ammenda fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Può essere in funzione o evidentemente predisposto all’uso. E’ sempre prevista la confisca dei richiami, a prescindere dalla condanna.

727 CP - 21 co.1/r - 30 co.1/h L 157/92

per aver esercitato la caccia con l'ausilio di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali

PENALE A) ammenda da 1.033 a 5.165. B) ammenda fino a 1.549. (oblaz.: un terzo del massimo + sp.giud.)

Recidiva: Sosp. lic. caccia da 1 a 3 anni.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. E’ sempre prevista la confisca dei richiami, a prescindere dalla condanna.

31 co.1/h L 157/92

avvalersi di richiami non autorizzati o in violazione delle disposizioni emanate dalla Regione

€ 308 (rec. 516)

Provincia Per i richiami vivi appartenenti a specie nei cui confronti la caccia non è consentita, si applicano anche le sanzioni previste per la detenzione. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici (art. 14 co.2 LR 50/93).

14 co. 9 - 35 co. 1/m LR 50/93

impiego di stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia che non sia da appostamento

€ 50 Provincia

21 co.1/q - 31 co.1/h L 157/92

uso di richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici

€ 308 (rec. 516)

Provincia

20 co.8 LR 50/93 - 31 co.1/h L 157/92

uso di richiami vivi di cattura in numero superiore al consentito € 308 (rec. 516)

Provincia Da appost. fisso in via esclusiva: 40 compl., di cui 10 per ogni specie. Da appost. temporaneo: 10 compl.. I limiti non si applicano per le specie cacciabili provenienti da allevamento.

21 co.1/u - 31 co.1/h L 157/92

fare impiego, come richiamo, di civetta inanimata € 308 (rec. 516)

Provincia Per le civette vive o imbalsamate, vedere la sanzione penale ai sensi degli artt. 2-30 co.1/b L 157/92 e quelle ai sensi della L. 150/92 e succ. modif.-CITES.

14 co.3 - 35 co.1/m LR 50/93

esposizione o ritiro di stampi e richiami in orario non consentito € 50 Provincia Sono consentiti: da due ore prima della levata del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

16

8) APPOSTAMENTI

20c2e9-35c.1/m LR 50/93

caccia da appostamento fisso senza autorizzazione rilasciata dalla Provincia € 50 Provincia Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli Ungulati ed ai Colombacci (art. 5 co.5 L 157/92).

31 co. 1/c L 157/92 6 co.1 LR 33/93

caccia da appostamento fisso senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale

€ 50 ( * )

Provincia Regione

( * ): Trasm. al Pres. della Giunta Reg.le, che invierà la sanz. da un min. pari al doppio ad un mass. pari al sestuplo della tassa.

6 co.1 LR 33/93

caccia da appostamento fisso avendo versato importo della relativa tassa di concessione regionale, inferiore a quello previsto

( * ) Regione ( * ): Trasm. al Pres. della Giunta Reg.le, che invierà la sanz. da un min. pari al doppio ad un mass. pari al sestuplo della tassa.

20 co.9 - 35 co.1/m LR 50/93

^costituire e mantenere un appost. fisso senza richiami vivi, che non richie- da l'opzione per forma di caccia in via esclusiva, senza autorizz. della Prov; ^ubicazione di un appostamento fisso senza richiami vivi, che ostacoli l’at- tuazione del piano faunistico-venatorio

€ 50 Provincia

20 co.7 - 35 co.1/m LR 50/93

allestire un appostamento fisso di caccia in zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato senza il consenso della Provincia

€ 50 Provincia

20 co.4 - 35 co.1/e LR 50/93

caccia da appostamento fisso in più di due persone diverse dal titolare € 102 Provincia

20 co.4 - 35 co.1/e LR 50/93

accedere all'appostamento fisso con armi e con l'uso dei richiami vivi, da parte di coloro che non abbiano effettuato l'opzione per la specifica forma di caccia

€ 102 Provincia (In caso di esercizio della caccia, si applica la sanzione amm.va di € 412, ai sensi degli artt. 12 co.5 - 31 co.1/a L 157/92).

20 co.3 - 35 co.1/m LR 50/93

recuperare la selvaggina ferita con l'ausilio del cane oltre il raggio di 200 metri dall'appostamento fisso

€ 50 Provincia

20 co 11 – 35 co. 1/m LR 50/93

installare un appostamento a meno di 250 metri dal confine di oasi di protezione, zone di ripopol. e cattura, centri pubbl. e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, az. faun.-venat., az. agri-turistico-venat.

€ 50 Provincia

9) USO E ADDESTRAMENTO CANI

18co5-35co1/m LR 50/93

usare, durante la stagione venatoria, un numero di cani superiore a 2 per ogni singolo cacciatore

€ 50 Provincia

16 co.4 - 35 co.1/m LR 50/93

impiegare cani senza rispettare le modalità previste dalle integrazioni al calendario venatorio delle province il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi

€ 50 Provincia

18 co.2 - 35 co.1/d LR 50/93

addestrare ed allenare cani da caccia in periodo di divieto, in orario o nei giorni non consentiti

€ 102 Provincia E’ consentito: 3^ domenica agosto / 2^ domenica settembre; nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; orario: 6,00 /

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

17

11,00 e 16,00 / 20,00.

18 co.2 - 35 co.1/d LR 50/93

addestrare ed allenare cani da caccia in luoghi non consentiti € 102 Provincia E’ consentito su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, stop pie, prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

14 co.8/b - 35 co.1/m LR 50/93

arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori con il cane

€ 50 Provincia

18 co.3 - 35 co.1/d LR 50/93

svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia senza autorizzazione della Provincia ovvero al di fuori del periodo indicato nell'autorizzazione stessa

€ 102 Provincia

18 co.7 - 35 co.1/d LR 50/93

allevamento di cani da caccia, non gestito direttamente dall'ENCI, senza autorizzazione della Provincia ovvero mancata tenuta dell'apposito registro riportante i dati degli animali allevati

€ 102 Provincia

10) AMBITI TERRITORIALI E ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - PARCO DELLA LESSINIA

14 co.5 - 31 co.1/d L 157/92

caccia senza autorizzazione all'interno degli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato

€ 308 (rec. 516; ulteriore rec. 723)

€ 206 (rec. 344; ulteriore rec. 482)

Recidiva: Sosp. lic. caccia per un anno.

Provincia Il Comitato Direttivo dell’ambito (art. 22 co.4 LR 50/93) ovvero del comprensorio (art. 23 co.6 LR 50/93) può accordare permessi giornalieri d’ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti ovvero comprensori, in base alle disposizioni contenute nello statuto.

21co.11-12 - 35 co1/m LR50/93

omesso versamento del contributo di base e/o integrativo al Comitato di gestione dell'ambito o comprensorio

€ 50 Provincia

15 co.5 - 35 co.1/m LR 50/93

caccia in zona faunistica delle Alpi senza avere sostenuto l'esame con prova integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui territorio s'intende praticare l'attività venatoria

€ 50 Provincia

23 co.5 - 35 co1/m LR50/93

essere socio di più di un comprensorio Alpino della provincia. € 50 Provincia

23-35 co.1/m LR 50/93

violazioni al regolamento della zona faunistica delle Alpi non diversamente sanzionate

€ 50 Provincia

19 co. 1/a LR 12/90

Uccisione di capo di fauna selvatica, soggetta a protezione ai sensi di leggi statali o regionali, nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia

€ 1.032 Ente Parco- C.M.Less.

19co 1LR 12/90 Uso di cani segugi nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia ovvero a distanza inferiore a 200 mt. dai confini

€ 1.032 Ente Parco- C.M.Less.

11) ZONE PARTICOLARI DI CACCIA

16 - 31 co.1/d caccia senza autorizzazione all'interno di un'azienda faunistico-venatoria € 308 Recidiva: Sosp. Provincia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

18

L 157/92 (rec. 516; ulteriore rec. 723)

lic. caccia per un anno.

5 allegato B - 35 co.1/m LR 50/93

^violazioni alle prescrizioni previste nel provvedimento di concessione o di rinnovo di azienda faunistico-venatoria; ^immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto in azienda faunisti- co-venatoria

€ 50 Provincia

29 co.5 - 35 co.1/m LR 50/93

omessa costituzione di oasi di protezione ovvero inferiore al 15% del territorio agro-silvo-pastorale nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi

€ 50 Provincia

29 co.6 - 35 co.1/m LR 50/93

^omesso rilascio, da parte del concessionario, al cacciatore ammesso a prati- care la caccia nell'az. faunistico-venatoria, di regolare foglio di autorizzaz. composto di madre e figlia; ^omessa annotazione, da parte del concessionario o suo delegato, a fine cac- cia, del numero e specie dei capi di selvaggina abbattuta; ^attività venatoria in az. faunistico-venatoria svolta senza rispettare i piani di assestamento ed abbattimento

€ 50 Provincia

30 co.1 - 35 co1/m LR50/93

caccia alla selvaggina migratoria in azienda agri-turistico-venatoria € 50 Provincia

30 co.1 - 35 co1/m LR50/93

immissione, abbattimento, allevamento ed addestramento di cani da caccia su fauna selvatica cacciabile non di allevamento ovvero su Ungulati e Tetraonidi, in azienda agri-turistico-venatoria

€ 50 Provincia

30 co.4 - 35 co.1/m LR 50/93

immissione ovvero abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento senza rispettare i limiti previsti dal calendario venatorio, in azienda agri-turistico-venatoria

€ 50 Provincia

30 co.3 - 35 co.1/m LR 50/93

^svolgimento di gara cinofila, con o senza abbattimento di fauna, all’inter- no dell'azienda agri-turistico-venatoria senza autorizzazione della Prov.; ^svolgimento di gara cinofila autorizzata, con abbattimento di fauna selva- tica appartenente alle specie cacciabili, non di allevamento

€ 50 Provincia Le gare senza abbatt. di fauna possono svolgersi anche in tempo di divieto generale (dal 30/01 alla 3^ dom. di sett.). In caso di abbatt. di fauna selv. in periodo di divieto generale, si applica l'art. 30 co.1/a L 157/92.

30 co.4 - 35 co.1/m LR 50/93

omesso rilascio, da parte del concessionario dell’azienda agri-turistico-vanatoria, della ricevuta di presenza in cui è riportato il numero dei capi di selvaggina abbattuti

€ 50 Provincia

30 co.5 - 35 co.1/m LR 50/93

^omesso accertamento, da parte del concess. dell’az. agri-turistico-venatoria, che l'attiv. sia svolta da persone in possesso dei requisiti e docum. previsti; ^omessa accettazione in Azienda di cacciatori che ne facciano domanda nei limiti previsti; ^omessa annotazione giornaliera di ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia

€ 50 Provincia

30 co.6 - 35 co.1/m LR 50/93

caccia ovvero addestramento ed allevamento di cani da caccia in azienda agri-turistico-venatoria senza rispettare il tempo massimo di permanenza nel territorio, nell'arco della giornata, ovvero senza rispettare i giorni stabiliti dal concessionario per le singole specie

€ 50 Provincia

30 co.7 - ^omesso pagamento, da parte del cacciatore, del prezzo per ciascun capo € 50 Provincia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

19

35 co.1/m LR 50/93

utilizzato o abbattuto, determinato dal concessionario; ^prezzo, stabilito dal concess., superiore al doppio del prezzo di mercato

12) TABELLAZIONE

35 co.1/f LR 50/93

abuso od uso improprio della tabellazione dei terreni prevista dalla presente legge

€ 102 Provincia

33 - 35 co.1/m LR 50/93

omessa od irregolare apposizione di tabelle, ove previsto dalla presente legge

€ 50 Provincia Le tabelle devono essere: cm. 25 di altezza e cm. 33 di larghezza; di colore bianco con dicitura in nero per le aree soggette a particolare regime venatorio; di colore giallo ocra con dicitura in nero per le aree soggette a divieto di caccia (decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1493 del 06.08.1996).

635 co.2 n.3CP 21 co.17dd L 157/92

per avere distrutto, disperso, deteriorato o reso, del tutto o in parte, inservibile tabelle delimitanti e contrassegnanti una determinata area venatoria e, come tali, destinate alla pubblica utilità (art. 625, n. 7, C.P.)

PENALE Reclusione da 6 mesi a 3 anni. (non oblaz.)

Tribunale Giud.Monocr.

Arresto facoltativo in flagranza (art. 381 co.2 lett. h CPP). Procedibilità: d’ufficio.

13) RIPRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO, ALLEVAMENTI, COMMERCIO, IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA

9 - 35 co. 1/m LR 50/93

Immissione di fauna selvatica non programmata nel piano faunistico venatorio provinciale ovvero non effettuate dalla Provincia

€ 50 Provincia

31 co.3 - 35 co. 1/m LR 50/93

inosservanza delle prescrizioni, stabilite nel provvedimento di concessione rilasciato dalla provincia, per il funzionamento di un centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

€ 50 Provincia

31 co.4 - 35 co. 1/m LR 50/93

inosservanza del diritto di prelazione, sull'acquisto di selvaggina prodotta nei centri privati, della Provincia, comunicato entro il mese di novembre

€ 50 Provincia

32 co.2 - 35 co.1/m LR 50/93

allevare fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento e/o introd. (escl. il Cinghiale), ornamentale, amatoriale senza autorizz. della Provincia ovvero omessa comunicazione da parte di titolari di impresa agricola

€ 50 Provincia

32 co.4 - 35 co.1/m LR 50/93

allevare uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, senza autorizzazione della Provincia ovvero omessa comunicazione alla Provincia da parte di titolari di impresa agricola ovvero detenz. di un numero superiore a 30 soggetti per specie ( * )

€ 50 Provincia ( * ): gli esemplari possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

32 co.3 - 35 co.1/m LR 50/93

inosserv. degli obblighi riportati sull'autorizz. ovvero omessa tenuta di un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevam. ovvero, per gli allevam. destinati al ripopolamento, omessa apposizione

€ 50 Provincia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

20

agli animali di anelli inamov. o marchi auricolari riportanti num. che individua l'allevam. per specie e num. progressivo, da riportare sul registro

Allegato C LR 50/93 - 31 co.1/h L 157/92

allevare , vendere, detenere uccelli allevati a fine di richiamo, appartenenti alle specie cacciabili, senza rispettare le disposizioni previste: - soggetti riproduttori e pullus non muniti di anelli inamovibili, numerati e

forniti dalla Provincia; - mancanza di registro, vidimato dalla Provincia, di carico e scarico dei capi

ovvero omessa riconsegna alla Prov. entro il 31/12 di ogni anno ovvero omessa indicazione nel registro dei dati richiesti (numero dell'anello di ciascun soggetto, decesso con conseguente riconsegna alla Prov. dell'anello, nominativi cui vengono ceduti);

- omesso rilascio all'acquirente della ricevuta-certificato di provenienza su moduli vidimati dalla Provincia, dove sono riportati i dati relativi a: specie, numero dell'anello, nominativo dell'allevatore, nominativo dell'acquirente;

- omessa consegna alla Provincia di copia della ricevuta, entro 10 giorni dalla cessione

€ 308 (rec: 516)

Provincia

30 co.1/l L 157/92 5 co.9 L 157 21 co.1/t L 157 21co.1/bb L157 21co.1/cc L157 21co.1/ee L157

per avere posto in commercio o detenuto a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge: vendere uccelli di cattura utilizz. come richiami vivi per l'attività venatoria; commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie: Germano reale, Pernice rossa, Pernice di Sardegna, Starna, Fagiano, Colombaccio; commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti; detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, esclusi i capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selv. lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia

PENALE Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.066. (oblaz.: metà del massimo + sp.giud.)

Sosp. autorizz. o chius. eserciz. per 1 mese. Recidiva: Sosp. autoriz. o chius. eserc. da 2 a 4 mesi.

Tribunale Giud.Monocr.

Sequestro penale. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b, c, g dell'art. 30 L 157/92, le pene sono raddoppiate. Per la fauna proveniente dall'estero, va verificato se lo Stato di provenienza sia firmatario della Convenzione di Berna.

20 co.2 - 31 co.1/l L 157/92

importare fauna selvatica senza il permesso rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste

per ogni capo: € 154

Revoca event. Autorizz. ril. ai sensi dell’art. 20 L 157/92 per altre introduz..

Provincia Il permesso può essere rilasciato solo a ditte munite di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, su parere dell'INFS, per introd. di fauna selvatica viva (specie autoctone), esclusivamente a scopo di ripopolamento e di miglioram. genetico.

14) ALLEVAMENTO DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITÀ'

1 - 9 co.1 LR 15/97

allevare a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale uccelli nati in cattività, appartenenti alla fauna selvatica non oggetto di caccia, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Provincia

€ 154 Provincia

5 - 9 co.2 omesso inanellamento dei soggetti riproduttori e dei pullus entro il decimo € 50 Provincia Qualora l'allevatore sia iscritto alla Feder.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

21

LR 15/97 giorno di vita, con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia Ornicoltori Ita. (FOI), l'anello inamovibile corrispondente a quello previsto dalla feder. stessa ed il num. di matricola assegnato all'allevamento dalla Provincia, si identifica con il relativo Reg. Naz.le Allevatori (RNA).

6 - 9 co.2 LR 15/97

^omessa tenuta, presso l'allevamento, di apposito registro predisposto e vidimato dall'Amministrazione provinciale; ^omesse annotazioni sull'apposito registro relative al numero dei riprodut- tori, le relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni; ^omesso rilascio all'acquirente dell'attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'Amministrazione provinciale (dove sono riportati: specie a cui appartiene il soggetto; estremi di identificazione dell’anello; dati anagrafici dell'acquirente); ^omessa tenuta, da parte dell'acquirente, dell'attestazione di provenienza del soggetto ricevuto dall'allevamento, quale attestazione del legale pos- sesso

€ 50 Provincia

7 - 9 co.2 LR 15/97

esposizione e cessione, nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, di esemplari di specie ornitiche non cacciabili, nati in cattività e provenienti da allevamenti autorizzati, non muniti di anello inamovibile numerato

€ 50 Provincia

15) TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE

30 co.2 L 157/92

violazione delle disposizioni delle presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia

*** *** Si applicano le medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali oggetto del trattamento.

7 co.1 - 35 co. 1/m LR 50/93 2 co.1 RR 1/00 2 co.2 RR 1/00 6 co.1 RR 1/00 6 co.2 RR 1/00 6 co.3 RR 1/00

violazioni al regolamento reg.le n. 1 del 29.12.2000, riguardante la disciplina dell'attività di tassidermia: esercitare l'attività di tassidermia senza essere in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia; esercitare l'attività di tassidermia senza essere iscritto all'Albo delle imprese artigiane ovvero omessa segnalazione al Presidente della Provincia della loro attività, da parte di dipendenti di Enti ed Istituzioni pubbliche che svolgono attività di tassidermia per l'Ente di appartenenza; omesse annotazioni giornaliere nell'apposito registro vidimato presso la Provincia, relative ai dati degli animali consegnatigli (specie e provenienza), generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso; omessa compilazione di apposito modulo numerato in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente le indicazioni prescritte ovvero omessa consegna di una copia del modulo al proprietario delle spoglie ovvero omesso invio di una copia del modulo alla Provincia entro le 48 ore dal ricevimento delle spoglie medesime; omessa apposizione sulle preparazioni di soggetti appartenenti alle specie protette di apposito contrass. inamovibile, approvato dalla Prov., indicante il

€ 50 Sosp. autorizz. da 3 a 6 mesi. Revoca autoriz. nei casi di inadempienza alle disposiz. di cui all’art. 6 co.2 L 157/92.

Provincia Art. 6 co.2 L 157/92: I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

22

6 co.5 RR 1/00 6 co.6 RR 1/00

numero dell'autorizz., la data di prepar. ed il n. di riferimento del registro; omessa segnalazione alla Provincia di richiesta di prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari; inottemperanza all'obbligo di consentire agli agenti di vigilanza venatoria l'ispezione dei locali adibiti all’esercizio dell'attività ed a deposito degli animali preparati o da preparare

16) ALTRE

8 co.2 - 35 co. 1/m LR 50/93

violazioni al regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale non diversamente sanzionate

€ 50 Provincia

9co.1 - 35 co. 1/m LR 50/93

violazioni al piano faunistico-venatorio provinciale non diversamente sanzionate

€ 50 Provincia

27 co.2 – 35 co. 1/m LR 50/93

omessa notifica, a cura dei possessori di fondi chiusi, alla Provincia entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale

€ 50 Provincia

8 co.7 – 35 co. 1/m LR 50/93

porre il divieto di pratic. l’attiv.ven., da parte del propr./cond.. di un fondo, senza pres.rich.motiv.alla Reg., entro 30 gg dalla pubbl.del piano faun.-ven.

€ 50 Provincia (Articolo 15 co. 3 L 157/92).

14 co.1 - 35 co. 1/l LR 50/93

lasciare sul terreno e non recuperare i bossoli delle cartucce € 50 Provincia (Art. 13 co.3 L 157/92).

DEFINIZIONI

FAUNA SELVATICA Articolo 2 legge 157/92: 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. Articolo 1 legge 157/92: 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

ESERCIZIO VENATORIO Articolo 12 legge 157/92: 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

23

MEZZI CONSENTITI

Articolo 13 legge 157/92:

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. 2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non inferiore a mm 5,6, nonchè l’uso dell’arco e del falco. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Articolo 14 legge regionale 50/93: 2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto dalla lettera r) del comma 1 dell’articolo 21 della legge n. 157/92. Circolare del Ministero dell'Interno del 06.05.1997: La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria: a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce di calibro mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a mm. 40; b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a mm. 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a mm. 40. Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a mm. 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

MEZZI VIETATI Articolo 5 legge 157/92: 7. E’ vietato l’uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. Articolo 21 legge 157/92: E’ vietato a chiunque: 1. lett. u). usare munizione spezzata nella caccia agli Ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di Civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre. 1. lett. r): usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore del suono. Articolo 13 legge 157/92: 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia

ARTICOLO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESS ORIE COMPET. NOTE

Aggiornamento al 30/04/2014

24

adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.


Recommended