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COMUNE DI ARCADE Provincia di Treviso Regione del Veneto PRC - Piano Regolatore Comunale Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 PI - Piano degli Interventi Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 NORME TECNICHE OPERATIVE PROGETTAZIONE Paolo Furlanetto, urbanista Matteo Gobbo, pianificatore SINDACO: Domenico Presti ASSESSORE ALL’URBANISTICA: Stefano Barbon SETTORE URBANISTICA Fabrizio Amadio SEGRETARIO Giorgio Ferrari Arcade, luglio 2014
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COMUNE DI ARCADE

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

NORME TECNICHE

OPERATIVE

PROGETTAZIONE Paolo Furlanetto, urbanista Matteo Gobbo, pianificatore SINDACO: Domenico Presti ASSESSORE ALL’URBANISTICA: Stefano Barbon SETTORE URBANISTICA Fabrizio Amadio SEGRETARIO Giorgio Ferrari Arcade, luglio 2014

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Comune di Arcade

Piano degli Interventi

PI – Norme Tecniche Operative

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COMUNE DI ARCADE Provincia di Treviso Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE PI - Piano degli Interventi

NTO - NORME TECNICHE OPERATIVE

SOMMARIO DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PI

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 FINALITA’ E CONTENUTI DEL PI Pagina 5 Articolo 2 ELABORATI DEL PI Pagina 5

TITOLO SECONDO DEFINIZIONI E METODIO DI MISURAZIONE DI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED

EDILIZI

Articolo 3 DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI

Pagina 7

Articolo 4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Pagina 11 Articolo 5 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE Pagina 11

TITOLO TERZO ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO

Articolo 6 ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO E TUTELA -

GENERALITA’ Pagina 13

Articolo 7 VINCOLO PAESAGGISTICO - DLgs 42/2004 art. 142 Pagina 13 Articolo 8 VINCOLO MONUMENTALE - DLgs 42/2004 - art. 10 Pagina 14 Articolo 9 VINCOLO ARCHEOLOGICO E AREA DI INTERESSE

ARCHEOLOGICO - DLgs 42/2004 - art. 142 Pagina 15

Articolo 10 IDROGRAFIA - SERVITU’ IDRAULICA - RD 368/1904 E RD 523/1904 - ZONE DI TUTELA - ART. 41 LR 11/2004

Pagina 16

Articolo 11 POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE - DLgs 152/2006 - DM 24/11/1984

Pagina 17

Articolo 12 NORME DI TUTELA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA Pagina 17 Articolo 13 VINCOLO SISMICO – ZONA CLASSE 3 – OPCM 3519/2006 Pagina 22 Articolo 14 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO Pagina 22 Articolo 15 VIABILITA’ VEICOLARE - FASCE DI RISPETTO - DLgs. 30.04.1992

n. 285 - D.P.R. 1.12 1992, n. 495 - D.M. 01.04.1968 n. 1404 Pagina 22

Articolo 16 ELETTRODOTTO - FASCE DI RISPETTO - DM 29/05/2008 Pagina 23 Articolo 17 CIMITERO - FASCE DI RISPETTO - TU Leggi Sanitarie RD

1265/1934 Pagina 24

Articolo 18 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO - PRESENZA DI FONTI GENERATRICI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Pagina 24

TITOLO QUARTO

MODI, TIPI E CATEGORIE DI INTERVENTO – DESTINAZIONI D’USO

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Piano degli Interventi

PI – Norme Tecniche Operative

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CAPO I MODI DI INTERVENTO Articolo 19 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PI - EDIFICABILITA’ Pagina 26 Articolo 20 INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI - PIANI URBANISTICI

ATTUATIVI (PUA) Pagina 27

Articolo 21 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (ID) - PROGETTI DI COORDINAMENTO URBANISTICO: UNITA’ MINIME DI INTERVENTO (UMI) - PROGETTAZIONE UNITARIA (PU)

Pagina 28

Articolo 22 PROGETTI DI COMPARTO URBANISTICO Pagina 28 Articolo 23 OPERE DI URBANIZZAZIONE Pagina 28 Articolo 24 PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI Pagina 29 CAPO II TIPI E CATEGORIE DI INTERVENTO Articolo 25 EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E CULTURALE -

CATEGORIE DI INTERVENTO Pagina 31

Articolo 26 DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE E RELATIVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Pagina 31

CAPO III DESTINAZIONI D’USO Articolo 27 DESTINAZIONI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI - EDIFICI IN

CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI D’USO Pagina 33

Articolo 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI Pagina 34

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 29 AREE AD ELEVATO VALORE NATURALISTICO Pagina 35 CAPO II AREE E SITI DI VALORE AMBIENTALE E DA TUTELARE Articolo 30 AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA - BUFFER ZONES Pagina 37 Articolo 31 CORRIDOI ECOLOGICI - ISOLE AD ELEVATA NATURALITA’ -

STEPPING ZONES Pagina 38

CAPO III AZIONI DI TUTELA DEL PAESAGGIO Articolo 32 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA TUTELA E LA

VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI E DI PREGIO PAESAGGISTICO

Pagina 40

Articolo 33 AMBITI ED ELEMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Pagina 40

Articolo 34 AREE A PARCO PRIVATO Pagina 42

TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO E RELATIVI SERVIZI

CAPO I COORDINAMENTO URBANISTICO Articolo 35 ZONIZZAZIONE FUNZIONALE Pagina 44 Articolo 36 ZONIZZAZIONE PER PARTI DI TERRITORIO A TESSUTO

INSEDIATIVO OMOGENEO (ZTIO) E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO)

Pagina 45

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Articolo 37 AREE ASSOGGETTATE AD AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, RICONVERSIONE E TRASFORMAZIONE - AREE SOTTOPOSTE AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ URBANA, TERRITORIALE, AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE

Pagina 45

CAPO II ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI Articolo 38 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI

RESIDENZIALI Pagina 47

Articolo 39 ZTO A - ZONE DI CENTRO STORICO - PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE

Pagina 48

Articolo 40 ZTO B - ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE, DI INTEGRAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE

Pagina 49

Articolo 41 ZTO C1 - ZONE RESIDENZIALI PARZIALMENTE EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO

Pagina 50

Articolo 42 ZTO C2 - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI

Pagina 51

CAPO III ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Articolo 43 ZTO D - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Pagina 51 CAPO IV TERRITORIO AGRICOLO

Articolo 44 ZTO E - ZONE DESTINATE ALLA FUNZIONE AGRICOLA

PRODUTTIVA Pagina 53

Articolo 45 ZTO Ep - SOTTOZONE AGRICOLE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO

Pagina 58

Articolo 46 ZTO ED - SOTTOZONE AGRICOLE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – ZTO EDr - SOTTOZONE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA RESIDENZIALI - ZTO EDap - SOTTOZONE DI EDIFICAZONE DIFFUSA AGRO-PRODUTTIVE

Pagina 58

Articolo 47 ZTO Es - SOTTOZONE AGRICOLE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

Pagina 61

CAPO V ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE

GENERALE

Articolo 48 ZTO F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE

ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE Pagina 61

Articolo 49 ZTO Fa - AREE PER L’ISTRUZIONE Pagina 62 Articolo 50 ZTO Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE Pagina 62 Articolo 51 ZTO Fc - AREE A VERDE PUBBLICO, A PARCO E ATTREZZATE

PER IL GIOCO E LO SPORT Pagina 62

Articolo 52 ZTO Fd - AREE PER PARCHEGGI Pagina 63 Articolo 53 ZTO Fe - AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PER

IMPIANTI SPECIALI E DI INTERESSE PUBBLICO Pagina 63

CAPO VI NORME PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI E IN ZONA

IMPROPRIA

Articolo 54 ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE IN ZONA IMPROPRIA Pagina 64 Articolo 55 ANNESSI RUSTICI ED EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE

ESIGENZE DEL FONDO Pagina 64

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA RELAZIONALE

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Articolo 56 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Pagina 65 Articolo 57 INFRASTRUTTURE VIARIE – VIABILITA’ DI NUOVA PREVISIONE Pagina 66 Articolo 58 PERCORSI PEDONALI, PISTE CICLABILI, PERCORSI AMBIENTALI,

MOBILITA’ SOSTENIBILE Pagina 67

Articolo 59 ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - AUTOPARCO, AREE PER IL RICOVERO E IL RIMESSAGGIO

Pagina 68

PARTE TERZA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI ATTUATIVE, MONITORAGGIO E NORME PARTICOLARI

CAPO I INDIRIZZI ATTUATIVI DEL PI Articolo 60 SCHEDE NORMATIVE E INDIRIZZI ATTUATIVI DEL PI Pagina 70 Articolo 61 PEREQUAZIONE URBANISTICA Pagina 70 Articolo 62 CREDITO EDILIZIO Pagina 72 Articolo 63 COMPENSAZIONE URBANISTICA Pagina 73 Articolo 64 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ART. 6 LR 11/2004

- ACCORDI DI PROGRAMMA ART. 7 LR 11/2004 Pagina 73

Articolo 65 SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUEPAP)

Pagina 73

CAPO II MONITORAGGIO DEL PI Articolo 66 MONITORAGGIO DEL PI Pagina 74 CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 67 EDIFICI IN CONFLITTO Pagina 74 Articolo 68 ELEMENTI ARCHITETTONICI, MORFOLOGIE E TIPOLOGIE

PARTICOLARI Pagina 75

Articolo 69 PARTICOLARI ELEMENTI E MANUFATTI Pagina 75 Articolo 70 RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI Pagina 76 Articolo 71 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI Pagina 77 Articolo 72 MANUFATTI SPECIALI E DI PUBBLICA UTILITA’ Pagina 77 Articolo 73 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER

CONVERSIONE FOTOVOLTAICA, NON INTEGRATI, IN ZONA AGRICOLA

Pagina 78

Articolo 74 COSTRUZIONI A CONFINE Pagina 78 Articolo 75 ACCORPAMENTO DI VOLUMI Pagina 79 Articolo 76 CONFINI DI ZONA Pagina 79

TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 77 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E PROVVEDIMENTI

ABILITATIVI RILASCIATI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

Pagina 79

Articolo 78 MISURE DI SALVAGUARDIA Pagina 79 Articolo 79 NORME ABROGATE Pagina 80

TITOLO TERZO POTERI DI DEROGA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 POTERI DI DEROGA - VARIANTI NON SOSTANZIALI ALLE NTO Pagina 80 Articolo 81 SANZIONI Pagina 81 Articolo 82 NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Pagina 81

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PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 FINALITA’ E CONTENUTI DEL PI

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI). 2. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il piano degli interventi provvede a: a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004; b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004; d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione; h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare; i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004; j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004; k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. 4. Le presenti norme disciplinano gli interventi diretti a: a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale; b) riordinare e riqualificare la struttura insediativa del centro del capoluogo e dei centri urbani minori; c) migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali. A tale scopo, i contenuti del PI vengono classificati nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e relazionale; per ciascun sistema vengono definite specifiche regole operative.

Articolo 2 ELABORATI DEL PI 1. Il PI è formato dai seguenti elaborati: a) relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;

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b) elaborati grafici che contengono le indicazioni progettuali suddivisi in: - Tavola 1 - classificazione del territorio e azioni di piano, sintesi della zonizzazione, rete ecologica, ATO - scala 1:5.000; - Tavola 2 - zonizzazione funzionale del territorio - intero territorio comunale - scala 1:5.000; - Tavola 3 - tipi e modi di intervento - intero territorio comunale - scala 1:2.000; - Tavola 4 - centri e nuclei storici e Unità Minime di Intervento - scala 1:1.000; c) Norme Tecniche Operative (NTO); d) Repertorio Normativo (Tabelle di verifica del dimensionamento e degli standard, verifica consumo SAT, Schede Normative e discipline puntuali, UMI, Abaco dei tipi edilizi e Monitoraggio del PI); e) Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (costituisce lo strumento di supporto alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, riordino, trasformazione sul territorio per migliorare ed incrementare la qualità urbana e paesaggistica della città e per formare e/o potenziare la Rete ecologica comunale); f) Registro dei Crediti Edilizi (costituisce il documento, sia cartaceo che digitale, per la gestione dei crediti edilizi acquisiti da soggetti terzi e da spendersi sul territorio comunale. I crediti edilizi vengono annotati nel registro dei crediti edilizi conservato presso l’ufficio urbanistica del comune e sono liberamente commerciabili); g) Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente I'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento, nonché le informazioni contenute negli elaborati del PI medesimo. 2. I contenuti delle NTO, le indicazioni di cui agli elaborati grafici nonché quelle relative al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed al Regolamento Edilizio hanno carattere prescrittivo. In caso di contrasto tra i diversi elaborati del PI prevalgono nell’ordine:

- le Norme Tecniche Operative;

- il Repertorio Normativo;

- gli elaborati grafici costituiti dalle Tavole alla scala 1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000;

- il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale;

- la Relazione Programmatica. 3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (PTRC), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del PAT e quella specifica operativa del PI. 4. Il quadro normativo sovraordinato prevale in caso di contrasto con le norme e le previsioni del PI. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti NTO.

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TITOLO SECONDO

DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 3 DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI

1. Il PI definisce gli elementi geometrici e i rispettivi metodi di misurazione, di seguito riportati. 2. Superficie territoriale (St), unità di misura = Ha Per superficie territoriale s'intende un'area, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il PI si attua a mezzo di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e al netto delle eventuali aree destinate alla grande viabilità. 3. Superficie fondiaria (Sf), unità di misura = mq Per superficie fondiaria s'intende un'area, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il PI si attua a mezzo di Intervento Edilizio Diretto (IED). La (Sf) è costituita dalla effettiva superficie suscettibile di edificazione o del lotto ed è misurata al netto delle superfici destinate a spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti. 4. Superficie coperta (Sc), unità di misura = mq La superficie coperta è rappresentata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura, con esclusione delle proiezioni di parti esterne (scale a giorno e/o antincendio, sporti, cornicioni, terrazzi, pensiline, e simili) aggettanti non più di ml 1,50, se superiori a tale limite costituisce superficie coperta la parte eccedente. Non concorrono a formare superficie coperta:

i volumi tecnici;

le costruzioni interrate cioè poste sotto la quota del Piano di Riferimento;

in lotti industriali-artigianali: le coperture di parcheggi, pensiline di qualsiasi genere, strutture tipo copri-scopri, tunnel di protezione per carico scarico;

i tamponamenti perimetrali verticali degli edifici eseguiti in adempimento alla normativa vigente in materia di contenimento energetico (cappotti, ecc.);

i portici;

le logge totalmente o parzialmente rientranti fino a ml 1,50 sulla fronte del fabbricato;

il pergolato o il berceau. 5. Superficie Netta di Pavimento (Snp), unità di misura = mq

Per superficie netta di pavimento si intende la superficie di pavimento dell’edificio, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre. Dal computo della Snp sono esclusi le logge rientranti e i porticati (ammessi fino ad un massimo del 20% della Sc) ed i portici ad uso pubblico (ammessi fino ad un massimo del 20% della Sc). Sono inoltre esclusi dal computo della Snp: a – i posti auto coperti e compresi nella sagoma del fabbricato, fino ad un massimo di mq 30; b - le scale interne ed esterne; c - la superficie delle logge con due o tre lati chiusi fino ad una profondità massima di ml 1,50; oltre è computata la parte eccedente; d - i soppalchi destinati esclusivamente a deposito di altezza media fino a ml 1,80; e - i sottotetti non praticabili e quelli praticabili aventi un’altezza media non superiore a ml 1,80; f - i volumi tecnici; g - le coperture a terrazzo, in quanto elemento strutturale e tipologico, anche se praticabili; h - le pompeiane ed i gazebo privi di fondazione e di copertura, nei limiti e con le puntualizzazioni di cui alle presenti NTO; i - gli scomputi definiti da apposita legislazione.

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6. Superficie di vendita (Sv), unità di misura = mq

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura delle aree destinate alla vendita comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle di vani adibiti all'esposizione delle merci frequentabili dal pubblico, purché collegati funzionalmente e direttamente all'esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti. 7. Superficie Lorda di Pavimento (Slp) o Superficie Utile, unità di misura = mq E’ la somma della superficie lorda di tutti i piani comprese scale e vani accessori, fuori e dentro terra (come definito dal DM 10 maggio 1977). 8. Superficie a parcheggio (SP), unità di misura = mq

È l’area, misurata in mq, destinata autonomamente alla sosta ed allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché di accesso qualora esclusivamente a servizio del parcheggio stesso. 9. Area a parcheggio effettivo (SPE), unità di misura = mq

Si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli (stallo) con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione. 10. Area libera (Al), unità di misura = mq

Si intende la superficie scoperta del lotto ivi compresa l’area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde. Nella superficie di area libera come sopra definita dovrà inoltre essere conteggiata la superficie relativa ad eventuali parcheggi sotterranei, o sopraelevati. 11. Superficie per spazi pubblici (Ssp), unità di misura = mq S'intende un'area destinata a spazi pubblici, secondo le norme dei successivi articoli 23 e 49. La (Ssp) è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità, indicate direttamente nelle tavole di PI o dalle strade esistenti e al lordo delle strade di servizio che saranno previste internamente alla zona. Gli spazi pubblici comprendono: a) le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria (Sup); b) le aree interessate dalle opere di urbanizzazione secondaria (Sus). 12. Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup), unità di misura = mq Ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (d'ora in poi L. 847/1964) e del comma 8° dell’articolo 16 del DPR 380/2001, sono opere di urbanizzazione primaria: a - le strade; b - gli spazi di sosta o parcheggio; c - le fognature; d - la rete idrica; e - la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f - l'illuminazione pubblica; g - gli spazi di verde attrezzato. 13. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sus), unità di misura = mq Ai sensi dell’articolo 4 della L. 847/1964 e della L. 865/1971 e del comma 8° dell’articolo 16 del DPR 380/2001, sono opere di urbanizzazione secondaria: a- gli asili nido e le scuole materne; b- le scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; c- i mercati di quartiere; d- le delegazioni comunali; e- le chiese e gli altri edifici religiosi; f- gli impianti sportivi di quartiere; g- i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie; h- le aree verdi di quartiere.

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Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi, liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 14. Piano di Riferimento (PR), quota zero

E’ il piano, definito quota zero, rispetto al quale si misura l’altezza dei fabbricati. A quota inferiore dal Piano di Riferimento qualsiasi costruzione si considera interrata. Per gli edifici residenziali o residenziali misti, il Piano di Riferimento dell’edificio è posto a ml

0,20 rispetto al punto medio del terreno circostante (valutato su un raggio di 10 ml dal punto in cui è sita la costruzione esistente o di progetto).

Per gli edifici a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e agricola, il Piano di Riferimento dell’edificio è posto sul pavimento del piano terra.

Nel caso di particolari necessità tecniche, condizioni territoriali, necessità di mantenere uniformità di quota e/o di allineamento in relazione all’edificato esistente, l’Ufficio Tecnico potrà determinare e notificare la quota del Piano di Riferimento.

15. Altezza dei vani (Hv), unità di misura = ml

E’ l’altezza misurata da pavimento a soffitto; nel caso di soffitto con travatura a vista, si misura all’estradosso delle travature se l’interasse della travatura a vista risulta maggiore di cm 50, all’intradosso delle stesse se l’interasse è minore di cm 50.

Nel caso di vani con solaio inclinato, a volta o a botte, l’altezza del vano è la media delle altezze.

Nel caso di vani ad altezze diverse, l’altezza è data dalla media ponderale fra le varie altezze. 16. Altezza dei fabbricati (H), unità di misura = ml

E’ la distanza fra il Piano di Riferimento dell’edificio (PR) e la quota media dell’intradosso del solaio - orizzontale, inclinato, a volta o a botte - di copertura dell’ultimo piano o porzione di piano agibile; in ogni caso, per i sottotetti abitabili, dovrà essere garantita l’altezza minima non inferiore a ml 1,80.

La quota di imposta della copertura, che corrisponde al punto di intersezione dell’ultimo solaio inclinato di copertura, misurato all’esterno dei muri perimetrali, non potrà essere posto ad una quota superiore a cm 20 dall’eventuale solaio orizzontale costituente il soffitto dell’ultimo vano abitabile.

Nel caso di coperture inclinate ad una sola falda o a falde sfalsate si considera punto d’imposta il punto più alto. Nel caso di copertura piana l’altezza è misurata sempre fino al punto di intersezione della struttura portante di copertura.

Eventuali terrazze e abbaini sulla copertura non costituiscono modifica dell’altezza dell’edificio se la loro lunghezza complessiva è contenuta entro il 30% della lunghezza del prospetto dell’edificio ove sono ricavati.

Per gli edifici a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e agricola, l’altezza si considera all’intradosso delle strutture portanti di copertura, con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti ed attrezzature che, per motivi tecnologici e di sicurezza, richiedono per il loro funzionamento una particolare altezza o configurazione o posizionamento in copertura.

17. Altezza delle fronti (h), unità di misura = ml E’ l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata dell’eventuale maggior altezza

del bordo superiore della linea di gronda (nel caso di tetto a falde), o del parapetto pieno (nel caso di tetto piano), o della media dei timpani (nel caso di tetto a falde inclinate o a padiglione). 18. Volume del fabbricato (V), unità di misura = mc

E’ il volume risultante dal computo, eseguito con criteri rigidamente geometrici, di tutte le parti di fabbrica emergenti dal terreno (Sc) riferite all'altezza (H). 19. Volume netto delle costruzioni (Vn), unità di misura = mc Per volume netto delle costruzioni si intende lo spazio determinato dalla Snp moltiplicata per l’altezza dei vani. Rispetto al volume lordo V, vengono detratti i seguenti elementi: 1) le murature perimetrali dell'edificio e lo spessore dei solai, compresi i pavimenti, per le

parti eccedenti i cm 25 e fino a cm 55 per i muri perimetrali e cm 45 per i solai; 2) i portoci di qualsiasi altezza e profondità di uso pubblico e quelli di uso privato, fino ad un

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massimo del 30% della superficie coperta; all’interno di tali portici è ammesso il ricavo di rampe di scale purché le stesse siano in continuità con il portico non configurandosi quindi tali opere quali corpi autonomi o vani scale;

3) le logge, i camini, gli abbaini, le tettoie, le pensiline, i pergolati, i percorsi pedonali coperti. Si precisa che le logge se collegate ai portici di cui al precedente punto 2) costituiscono superficie coperta quale portico.

Tali detrazioni saranno applicabili per una quantità misurata vuoto per pieno fino al 25% del volume dell’edificio calcolato come al precedente punto 18.

20. Volume lordo delle costruzioni (Vl), unità di misura = mc) Si intende il volume del solido emergente dal terreno determinato dalla superficie coperta per

l’altezza dei fabbricati come sopra definiti. Il Volume Lordo può anche essere ricavato dal volume netto moltiplicato per un coefficiente

incrementale del 25%. Il Volume Lordo è applicato per l’edificabilità in zona agricola, per le verifiche del rispetto dei

limiti di legge. 21. Volume tecnico (Vt) E' il volume strettamente necessario a consentire l'accesso e a contenere quelle parti degli

impianti tecnici a servizio dell'edificio (impianto idrico, termico, di condizionamento, apparecchiature inerenti ad impianti solari e fotovoltaici, autoclave, camini, canne fumarie e di ventilazione, cabine elettriche, locali macchine, ascensori interni ed esterni, tralicci, antenne, impianti televisivi, di parafulmine, di ventilazione, silos, torri piezometriche, cisterne, cabine elettriche, protezioni di mezzi meccanici, ecc.). Rientrano tra i volumi tecnici anche le serre bioclimatiche, i cunicoli per il trasporto e la

diffusione della luce naturale, i muri di accumulo, muri di trombe, muri collettori, captatori di copertura. Questi elementi non sono conteggiati ai fini degli indici edificatori e, ai fini delle distanze,

devono rispettare le norme del Codice Civile, salvo accordi fra i confinanti. 22. Distanza dalle strade (Ds), unità di misura = ml E’ la distanza, misurata in direzione perpendicolare al confine stradale come definito dal DPR

495/1992 (o alla fascia di esproprio del progetto approvato) fino al perimetro della superficie coperta del fabbricato. Nel caso di incertezza sul confine stradale, gli enti proprietari, ciascuno per la viabilità di

competenza, stabiliscono il confine a proprio insindacabile giudizio.

Nel caso di edifici esistenti, l'ampliamento ammissibile può essere realizzato a condizione che

non sopravanzi verso il fronte da cui si origina il rispetto.

Sono ammesse deroghe in adempimento a normative specifiche definite da apposite

disposizioni legislative. 23. Distanza dai confini (Dc), unità di misura = ml E’ la distanza, misurata in direzione perpendicolare ai confini, fino al perimetro della superficie

coperta del fabbricato. Oltre a quanto già previsto nelle presenti norme sono ammesse distanze inferiori, in deroga,

nei seguenti casi: - per la realizzazione di volumi tecnici o costruzioni pertinenziali in conformità alle presenti norme; - sono ammesse distanze diverse dai confini di proprietà, previa convenzione/autorizzazione tra i proprietari confinanti; - in adempimento a normative specifiche definite da apposite disposizioni legislative. 24. Distacco tra i fabbricati (Df), unità di misura = ml E’ la distanza minima tra prospicienze di pareti o parti di pareti tra fabbricati e corpi di fabbrica

ed è misurata da paramento esterno a paramento esterno escludendo unicamente gli sbalzi aperti inferiori a ml 1,50. Oltre a quanto già previsto nelle presenti norme sono ammesse distanze inferiori, in deroga,

nei seguenti casi: - pareti non finestrate di edifici a blocco, in linea, a schiera, binati. - in adempimento a normative specifiche definite da apposite disposizioni legislative.

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25. Numero dei Piani (P) Si intende il numero totale delle elevazioni, compreso il seminterrato, le mansarde e il

sottotetto, se agibili.

Articolo 4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 1. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale o fondiaria si applicano secondo quanto indicato per ogni singola zona territoriale omogenea (d’ora in poi ZTO). 2. Indice di edificabilità territoriale (It), unità di misura mc/ha Per Indice di edificabilità territoriale o densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i fabbricati e la superficie della totalità del territorio interessato dalla ZTO (St). La densità edilizia territoriale si applica nelle zone assoggettate a intervento urbanistico attuativo e si esprime in mc/Ha o mc/mq. 3. Indice di edificabilità fondiaria (If), unità di misura mc/mq Per Indice di edificabilità fondiaria o densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente (Sf). La densità edilizia fondiaria si applica nelle zone a intervento edilizio diretto e si esprime in mc/mq. 4. Indice di copertura (C), unità di misura % E’ il massimo valore del rapporto percentuale tra la superficie coperta dell’edificio Sc e la superficie fondiaria Sf del lotto ad essa corrispondente. 5. Indice di conversione (I)

Ai soli fini del computo degli oneri e degli standard urbanistici, all’interno delle zone residenziali assoggettate a PUA, a PU o nelle altre zone previste dal PI, la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq) ad indici di edificabilità (espressi in mc/mq) si esegue secondo la seguente formula: V = Snp x 3,60, dove l’indice di conversione 3,60 indica l'altezza di riferimento effettiva e urbanistica ai fini della conversione del parametro.

Articolo 5 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE 1. All'entrata in vigore del PI ogni fabbricato esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria corrispondente ad esso, costituita da una sola figura geometrica per le zone edificabili in genere o diverse figure geometriche per le zone agricole. 2. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del PI la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo. 3. Per detti fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. 4. La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente. 5. Le ditte interessate possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con atto di vincolo, purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua. Per le zone agricole sono ammesse diverse figure geometriche. 6. Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del PI deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.

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7. Nei casi di demolizione e ricostruzione in sito diverso da quello originario, il rilascio del titolo abilitativo per la demolizione del fabbricato esistente, che deve avvenire prima del rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere accompagnata da una apposita fidejussione bancaria, a garanzia dell’intervento, di importo pari a € 200/mq di Snp.

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TITOLO TERZO

ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO

Articolo 6 ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO E TUTELA - GENERALITA’ 1. Il PI recepisce i vincoli e le fasce di rispetto i cui contenuti, efficacia, sussistenza e conformazione sono definiti dalle leggi e dagli elementi della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del PI. 2. Nelle Tavole di PI sono riportate le zone vincolate e le fasce di rispetto: - vincolo paesaggistico - area di tutela paesaggistica - DLgs 42/2004; - vincolo monumentale - DLgs 42/2004; - vincolo archeologico e area di interesse archeologico - DLgs 42/2004; - idrografia - servitù idraulica - RD 368/1904 e RD 523/1904; - idrografia - zone di tutela - articolo 41 LR 11/2004; - vincolo forestale idrogeologico - RDL 3267/1923; - pozzi di prelievo idropotabile - fasce di rispetto DLgs 152/2006; - vincolo sismico - opcm 3519/2006; - viabilità veicolare - fasce di rispetto - DLgs 285/1992 e DPR 495/1992; - elettrodotto - fasce di rispetto - DM 29.05.2008; - cimitero - fasce di rispetto - TU leggi sanitarie RD 1265/1934; - impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; - gasdotto e oleodotto; - discarica; - cava; - allevamenti zootecnici intensivi - fasce di rispetto. Ed ancora: - aree a parco privato; - attrezzature e impianti speciali; - edifici e manufatti di valore storico-testimoniale, ancorché non vincolati.

Articolo 7 VINCOLO PAESAGGISTICO - DLgs 42/2004 - articolo 142 1. Ai sensi del DLgs. n. 42/2004, articolo 142, sono individuati e tutelati i corsi d’acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale, entro la quale gli interventi edilizi e urbanistici sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al DLgs medesimo. Sono altresì individuata dal PI e sottoposte a tutele le aree definite: a. “Ambito paesaggistico del “Piavesella”; b. "Ambito paesaggistico di “Villa Sicher-Barnabò”; c. “Ambito paesaggistico di “Villa Della Zonca”. Ed inoltre: a. Ambiti rurali prevalentemente vocati alla funzione agro-produttiva; b. Ambiti rurali interclusi nell’edificato consolidato. 2. Per gli edifici esistenti e legittimi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto degli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dagli atti di pianificazione paesistica di cui all’articolo 135 del DLgs 42/2004 e dalle indicazioni della DGRV 986/1996 - Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. 3. Per gli interventi sugli edifici esistenti e legittimi in queste aree è prescritto: a. il ripristino dell’originario stato di fatto, con l’eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con le opere di risanamento igienico - edilizio e funzionali;

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b. il mantenimento e il ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (involucro murario, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori); c. il mantenimento e il ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, cornici, ringhiere); d. l’uso di materiali e di colori tradizionali; e. l’omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante. 4. Per le nuove costruzioni, ancorché ammesse, si prescrive quanto segue: a) la tipologia strutturale dell’edificio deve risultare coerente con i caratteri del paesaggio; b) le falde di copertura devono essere prevalentemente due, con andamento est/ovest; sono ammessi solo coppi di laterizio; c) i fronti dei fabbricati devono essere intonacati con prodotti tradizionali; d) gli infissi e i relativi materiali devono essere di tipo tradizionale; eventuali inferriate o grate di protezione devono essere di ferro, avere disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali; e) la formazione delle cornici di gronda deve evitare sporgenze superiori a cm 30 sul lato della grondaia e a cm 10 sui lati laterali; le grondaie di raccolta delle acque di copertura devono essere del tipo semicilindrico di acciaio inossidabile, di zinco o di rame; f) non è ammessa la costruzione di scale esterne, poggioli e terrazze, salvo che non siano integrate in idoneo volume o corpo di fabbrica. 5. Non è ammessa l’installazione di cartelli e insegne pubblicitarie, eccezion fatta per quelli espressamente consentiti dal “Prontuario”. 6. Sono indicati nelle tavole di PI, alcuni ambiti territoriali e alcuni siti, con riferimento ai successivi artt. 30 e 31, nei quali ogni intervento di trasformazione e di modifica di uso del suolo devono essere preceduti da una adeguata indagine paesaggistica.

Articolo 8 VINCOLO MONUMENTALE – DLgs 42/2004 – articolo 10 1. Con riferimento al PAT e al PTCP, il PI individua gli edifici sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 42/2004:

1. Villa Sugana-Cavalieri con relativo sedime pertinenziale, sita in via Roma, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 42/2004 (C.F. Fg. 4, particella n. 260, C.T. Fg. 4, particelle n. 259, 1272, 253, 254 escluso l’edificio insistente);

2. Immobile denominato Villa Della Zonca e pertinenze, Decreto del luglio 2004, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 490/1999 (C.T. Fg. 2, mappali n. 15, 20, 125, 110, 21, 16, 111, 22 – Fg. 4 Mappali n. 1909,1160, 108, 1910, 111, 112, 107);

3. Complesso di Villa Barnabò-Sicher, costituito da barchesse e adiacenze, edificio rustico, oratorio, edificio residenziale, giardino, parco e muro di cinta, Decreto 6 febbraio 1987 (C.T. Fg. 4, mappali n. 37, 39, 41lett. A, 1102, 1103, 42parte, 59parte, 410 e 60;

4. Chiesa, campanile e sagrato di san Lorenzo, sito in Piazza Vittorio Emanuele III, 23 ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DLgs 42/2004 (C.T. e C.F. Fg. 4, particelle n. B e 481);

5. Castel Bononio, via Roma, 39, costruzione del XV secolo rimaneggiata (Catalogo delle Ville Venete del Mazzotti);

Sono inoltre sottoposte a tutela ai sensi del medesimo articolo gli edifici pubblici e di uso pubblico di età superiore ai 70 anni, tra cui:

6. Il Palazzo Municipale (Catalogo delle Ville Venete del Mazzotti);

7. Villa Pagnossin;

8. Oratorio dell’Addolorata. 2. Per tali edifici, comprese le aree di pertinenza, i parchi e i giardini e le opere connesse, il PI prevede l’attribuzione di uno specifico grado di protezione. Tale grado potrà essere adeguato e aggiornato secondo quanto previsto all’allegato “M” del PTCP. 3. Gli interventi di recupero e riuso degli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i e di quelli non vincolati ma sottoposti a tutela mediante il Grado di protezione, devono comprendere anche la contestuale sistemazione delle aree scoperte pertinenziali.

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4. L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli edifici vincolati è subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 5. Per Villa Della Zonca, le cui pertinenze da tutelare sono individuate dal PTCP tra le risorse culturali d’interesse provinciale, la progettazione si articola in quattro momenti: - riabilitazione qualitativa complessiva dell’ambito considerato unitariamente; - riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell’ambito; - disciplina degli usi, funzioni ed attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali; - disciplina delle procedure e dei programmi d’intervento ammissibili. 6. Per altri elementi e siti definiti dal PTCP risorse culturali d’interesse provinciale, gli interventi ammessi dal grado di protezione devono assicurare: - l’inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene; - l’esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni; - indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti; - l’ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall’esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti. 7. Per i contesti figurativi e le pertinenze scoperte valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 26, con le seguenti ulteriori precisazioni: - salvaguardare la visibilità complessiva ed i limiti dei contesti con schermature arboree; - mantenere gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazioni tra edifici e contesto paesaggistico; - favorire l’eliminazione degli eventuali elementi detrattori anche mediante il ricorso al credito edilizio; - riconsiderare, mediante perequazione e crediti edilizi, eventuali aree edificabili previste dallo strumento previgente all’interno dell’ambito di tutela; - non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari. - non sono ammessi interventi di nuova costruzione che possano alterare il contesto figurativo se non espressamente previsti dalle presenti NTO e da eventuali disposizioni contenute nel Repertorio Normativo allegato alle presenti norme. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui al successivo articolo 31 (Stepping Zones).

Articolo 9 VINCOLO ARCHEOLOGICO E AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - DLgs 42/2004 - articolo 142 1. Sono riportati in grafia di PI i siti archeologici, con particolare ma non esclusivo riferimento ai siti a rischio archeologico individuati dal PAT in tav. 3 – carta delle fragilità e dal PTRC, per i quali valgono le azioni di tutela, conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico. Per i siti a rischio archeologico, in relazione alle trasformazioni attuate in prossimità di tali beni valgono le seguenti disposizioni: a. la redazione di piani e programmi attuativi unitari e contestuali per ogni area a rischio; b. la destinazione prioritaria ad usi turistici connessi ai percorsi del PTT; c. la tutela delle preesistenze in stato positivo, la riqualificazione di quelle in stato negativo, la delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie. 2. Sono riportati in grafia di PI alcuni ambiti di interesse archeologico e alcuni siti che presentano emergenze insediative e manufatti di interesse storico e paesaggistico, meritevoli di tutela, protezione e valorizzazione. In tali siti ogni intervento di trasformazione e di cambio di uso del suolo devono essere preceduti da una adeguata indagine archeologica. 3. Per le tracce visibili o latenti della centuriazione romana, le azioni ammesse sulle aree interessate devono essere finalizzata a: a. mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti: strade, viabilità poderale, canali; b. tutelare capitelli, edicole, case coloniche e aggregati abitativi storici; c. conservare le piantate ed i relitti di filari di antico impianto;

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d. garantire il corretto inserimento di nuove infrastrutture ed insediamenti; e. mantenere la trama dell’appoderamento agrario originario. 4. Qualora, nel corso di lavori di qualsiasi natura avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al proprietario e/o al direttore dei lavori di fare immediata denuncia al Comune ed alla della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 5. La mancata denuncia di cui al precedente comma 1, comporta la revoca del titolo abilitativo ad eseguire le opere, salvo ogni altra sanzione legale. 6. E’ riportata nella Tav. 2 del PI l’indicazione dell’area di interesse storico, a sud del territorio comunale, a confine con il Comune di Villorba, dell’ex campo di volo utilizzato da Francesco Baracca durante la Prima Guerra Mondiale. Nell’ambito di questa porzione di territorio agricolo si applicano le azioni di tutela di cui al presente articolo. Il Comune e gli enti competenti potranno dar corso ad azione e ad eventi informativi e culturali, finalizzati alla valorizzazione di questo sito.

Articolo 10 IDROGRAFIA - SERVITU’ IDRAULICA - RD 368/1904 E RD 523/1904 ZONE DI TUTELA - ARTICOLO 41 LR 11/2004

SERVITU’ IDRAULICA - RD 368/1904 E RD 523/1904 1. Sono indicate in grafia di PI le acque pubbliche, con le relative fasce di rispetto, di tutela e di vincolo. 2. L’ampiezza della fascia di rispetto a vincolo idraulico, ai sensi del RD 8 maggio 1904, n° 368, è stabilita nella misura di 10,00 ml, salvo maggiori ampiezze prescritte dall’Autorità competente sul corso d’acqua. 3. Nelle fasce rispetto di cui al presente articolo sono ammesse soltanto le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché i restauri, i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie degli edifici esistenti legittimi, con il mantenimento e l’adeguamento residenziale delle destinazioni d’uso; sono ammessi. Si applicano in ogni caso le norme del RD 8 maggio 1904, n° 368. 4. Eventuali ampliamenti e sopraelevazioni, ancorché ammessi dalla vigente normativa, potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'Autorità competente sul corso d'acqua. ZONE DI TUTELA - ARTICOLO 41 LR 11/2004 5. Con esclusione delle aree urbanizzate e quelle ad esse contigue, definite dal PI, è istituita una fascia di tutela di ml 100 dall’unghia esterna dell'argine dei corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’articolo 41 della LR 11/2004. 6. Entro tali fasce sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 6 del DPR 380/2001. Interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento degli edifici, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, sono ammesse compatibilmente con le previsioni di zona e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente e comunque fatto salvo il rispetto della distanza di ml 10 dall’unghia esterna dell’argine del corso d’acqua. 7. La costruzione di nuovi edifici nella fascia eccedente ai ml 50 dall'unghia esterna dell'argine può essere assentita solo previo parere preventivo del competente ufficio regionale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica. 8. Si richiamano inoltre le disposizioni inerenti i corsi d’acqua principali contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e quella specifica allegata al PI.

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9. Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. 10. Nelle aree classificate come golene devono essere riconosciuti e mantenuti i biotopi esistenti (emergenze floristiche, ecc.); è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali - che non alterino la situazione naturalistica-ambientale - atti a consentire la fruizione collettiva a fini ricreativi, e didattico culturali.

Articolo 11 POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE - DLgs n. 152/2006 - DM 24/11/1984 1. Per i pozzi di prelievo per uso idropotabile, ancorché individuati in grafia di PI, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 94 del DLgs n. 152/2006 e per gli acquedotti le disposizioni di cui al - DM 24/11/1984. 2. Entro la zona di rispetto, che si estende per 200 ml di raggio dal punto di captazione, sono vietate le strutture e le attività che possono causare dispersioni e/o spandimento di sostanze reflue ed inquinanti. Sono pertanto ammesse soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo degli edifici esistenti e legittimi. 3. I progetti per eventuali interventi edificatori sono subordinati al parere favorevole dell'autorità competente.

Articolo 12 NORME DI TUTELA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 1. Con riferimento allo studio di compatibilità idraulica allegato al PAT e alla valutazione di compatibilità idraulica allegata al presente PI, si prescrive quanto segue: 1) Per il rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale del "Permesso di costruire" (ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) relativo ad ogni nuova opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente dovrà allegare agli altri elaborati progettuali uno studio relativo alla progettazione specifica delle opere idrauliche di mitigazione previste per l'area in esame. La relazione idraulica dovrà contenere una valutazione quantitativa delle portate di massima piena (relative ad un tempo di ritorno pari a 50 anni) effettuata in corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dall'area in esame. Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie oggetto di variante urbanistica che per quella futura. Dal confronto delle due condizioni di calcolo dovrà pertanto emergere con chiarezza la modifica introdotta nel regime idraulico della rete idraulica locale, per effetto della variante. La relazione idraulica dovrà inoltre contenere il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione degli effetti idraulici negativi prodotti dalla trasformazione urbanistica. La compensazione operata da tali opere dovrà essere completa, ovvero il loro effetto in termini di riduzione delle portate al colmo o di riduzione del coefficiente di deflusso dovrà essere tale da compensare le modifiche al regime idraulico prodotte dalla variante; 2) Prevedere (ove le caratteristiche drenanti del terreno lo consentano) l’inserimento di dispositivi per la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche esenti da inquinamento superficiale (pozzi drenanti). Il numero e le caratteristiche geometriche dei pozzi dovranno essere opportunamente dimensionati. 3) Dove le caratteristiche drenanti del terreno non siano sufficienti, si dovranno realizzare dei dispositivi per l'invaso temporaneo delle acque di pioggia, all’interno di ogni nuova lottizzazione. La soluzione progettuale adottata dovrà, oltre ad assicurare una capacità di invaso minima secondo le indicazioni riportate nella valutazione di compatibilità allegata, produrre un impatto ambientale contenuto; 4) Qualora l’adozione di uno solo dei dispositivi si rivelasse insufficiente per la compensazione degli effetti idraulici, è consigliabile se possibile adottare una soluzione mista per la trattenuta delle acque meteoriche, che preveda sia la realizzazione di dispositivi di invaso che di dispersione delle acque nel sottosuolo, come suggerito negli schemi grafici allegati alla Valutazione di Compatibilità Idraulica citata.

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5) Nella Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta sono contenute delle informazioni relative ad ogni area oggetto della presente variante, in particolare i principali parametri tecnici, indispensabili per una corretta progettazione della rete di smaltimento delle acque superficiali: - Superficie interessata dalla variante; - Destinazione della variante; - Risposta del terreno agricolo; - Risposta del terreno urbanizzato futuro; - Volume da invasare ai fini della laminazione; Tali parametri dovranno essere verificati e adottati in fase di progettazione della rete di smaltimento citata e dei dispositivi per la dispersione o la laminazione delle acque superficiali. I volumi previsti per le vasche di laminazione dovranno comunque soddisfare la condizione minima prevista nelle Norme Tecniche allegate alla Compatibilità Idraulica. 6) Nel caso di nuove edificazioni in prossimità di corsi d’acqua demaniali dovrà essere rispettata la fascia di inedificabilità pari a 10 ml dal piede arginale (RD n. 523/1904, articolo 96); 7) Nella realizzazione di aree destinate a parcheggio di autoveicoli, adottare tipologie di pavimentazioni che favoriscano la capacità filtrante delle superfici e consentano la dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo; 8) Ove possibile, destinare ai fini della laminazione delle portate aree a verde poste a valle di superfici già urbanizzate o da urbanizzare; 9) Garantire la manutenzione dei fossati e delle scoline laterali nei tratti di proprietà, attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la rimozione del fogliame o di altro materiale di deposito, allo scopo di evitare il progressivo interrimento della rete idrica minore; 10) Assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno. 11) Si richiamano in questa sede le Norme Idrauliche per l’edificazione riportate nella Valutazione di compatibilità Idraulica del PI che fanno parte integrante delle NTA del Piano di Interventi, ricordando che la verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento previsto nel 1° Piano degli Interventi del Comune di Arcade e l’approfondimento dell’indagine dipende dall’estensione territoriale dell’area urbanizzata. PRESCRIZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE POTENZIALMENTE INQUINANTI: 2. Ai fini di tutelare la qualità delle acque di corpi idrici ricettori (superficiali e sotterranei), le acque meteoriche di dilavamento suscettibili di inquinamento (provenienti ad esempio da grandi superfici adibite a parcheggio o da piazzali adibiti ad usi produttivo) dovranno essere raccolte e trattate secondo le prescrizioni indicate dal Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107/2009 e s.m.i.). In particolare l’art. 39 del Piano di Tutela, definisce e quantifica le acque di prima pioggia e distingue i casi in cui, in funzione del tipo di uso dell’area sottoposta a dilavamento, siano da assimilare ad acque reflue industriali: - tutte le acque di dilavamento - le sole acque di prima pioggia Le acque reflue industriali (e quindi le acque di dilavamento nei casi in cui siano ad esse assimilate) sono soggette ad autorizzazione allo scarico rilasciata dal competente Ufficio provinciale. Tali acque devono essere raccolte ed inviate ad idoneo trattamento di depurazione. Sono altresì definiti i casi in cui le acque di dilavamento possono essere recapitate allo scarico, tramite condotte ad esse riservate, senza bisogno di trattamento. In tutti i casi resta salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico allo scarico. 3. Valgono, inoltre, le disposizioni contenute nella valutazione di compatibilità idraulica allegata al PAT ed in particolare le seguenti norme. 3.1 Il PI potrà precisare e modificare gli ambiti di fragilità geologica, idrogeologica ed idraulica sulla base di specifici studi di dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del relativo rischio. 3.2 Il PI dovrà assicurare che gli interventi di bonifica e risanamento delle aree a dissesto idrogeologico siano condotti preferibilmente con tecniche riconducibili all’ingegneria naturalistica.

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3.3 Nelle aree a rischio idraulico il PI prevede il mantenimento della rete di scolo delle acque, sia naturale che artificiale (scoline e fossati), predisponendo normativa volta a creare, con le medesime tipologie dell’esistente, dei nuovi raccordi che rendano più razionale la gestione delle acque in occasione di eventi meteorici eccezionali. 3.4 Per gli interventi previsti nell’ambito delle zone a maggior rischio idraulico, il PI recepisce le indicazioni riportate dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) e all’art. 58 comma 3 del PTCP oltre che individuare con dettaglio le aree ove sia possibile la realizzazione di bacini di espansione. 3.5 In generale, per ridurre il rischio di allagamenti si riportano i seguenti suggerimenti operativi, sia per gli interventi diretti che per i PUA: a) dispersione nel (primo) sottosuolo delle acque di pioggia mediante l’utilizzo di pozzi perdenti; b) creazione di capacità di invaso locali e diffuse per compensare le nuove impermeabilizzazioni; c) individuazione, in particolare a valle delle zone già urbanizzate o da urbanizzare, di aree di espansione delle acque, per laminare le piene in uscita; d) l'individuazione delle zone a diverso grado di rischio allagamento; e) previsione dei piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi a quota rialzata in rapporto al grado di rischio e impermeabilizzazione dei piani interrati e delle bocche di lupo poste al di sotto di tali quote; f) individuazione e rispetto delle vie di deflusso dell'acqua; g) realizzazione delle strade di collegamento con ampie scoline e assicurazione della continuità delle vie di deflusso tra monte e valle del rilevato; h) previsione esplicita, tra gli allegati dei progetti, di una relazione sulla situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e sull'impatto idraulico delle stesse; i) possibilità di derogare agli specifici vincoli urbanistici, per le costruzioni in zone considerate a rischio di allagamento o per aumentare la sicurezza idraulica di un insediamento esistente; j) esplicitazione delle norme-prescrizioni idrauliche nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.), nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, la verifica del rispetto delle prescrizioni stesse; k) collocare il verde e la viabilità delle urbanizzazioni preferibilmente lungo i corsi d'acqua; l) divieto di tombinamento dei corsi d’acqua salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata o esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità; m) la realizzazione di reti fognarie di tipo separato per le nuove urbanizzazioni, garantendo la verifica idraulica delle reti di drenaggio delle acque meteoriche (in adeguamento al PTCP). 3.6 Il PI dispone che gli interventi di bonifica e risanamento delle aree a dissesto idrogeologico siano condotti preferibilmente con tecniche riconducibili all’ingegneria naturalistica. 3.7 Relativamente alle zone per le quali non sono riportate misure diverse e più specifiche, possono essere previste le seguenti misure compensative dal punto di vista idraulico: A) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazione:

1) Nei nuovi insediamenti dovrà essere prevista una rete di drenaggio interno, atta al convogliamento delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, passaggi, pedonali, strade, ecc.; 2) Per i nuovi insediamenti insistenti nel dominio di influenza dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario, ed in particolare nelle aree soggette ad allagamento (si veda tav. 3 del PAT) dovranno essere progettate opportune misure di mitigazione per la riduzione dei rischio; 3) Sono ammessi gli interventi di realizzazione di accessi carrai con lunghezza massima di 6 metri che dovranno essere eseguiti con una tombinatura avente diametro minimo di 80 centimetri (o sezione minima corrispondente).

B) Superfici impermeabili: 1) Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia espansione alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l’efficienza, con esclusione delle aree destinate ai portatori di handicap a ridosso della viabilità principale; 2) Si dovrà prevedere un volume di invaso connesso alle modificazioni del coefficiente udometrico di deflusso. Un’indicazione quantitativa sui volumi d’acqua da invasare è stata

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fornita per gli interventi in previsione oltre che nello specifico per ciascuna singola nuova area di trasformabilità prevista dal PAT. Ad ogni modo in una fase più avanzata di studio dovrà essere presentato il progetto idraulico riguardante la previsione di questi volumi e una relazione nella quale, venga computato in maniera esatta l’ammontare dei volumi sulla base del reale grado di impermeabilizzazione; 3) Nelle aree pubbliche di quartiere o di piano (strade parcheggi e verde) dovrà ugualmente essere previsto un volume di accumulo, anche solo di laminazione; l’entità corretta di tale volume sarà oggetto di calcolo in una fase di studio più avanzata quando anche le infrastrutture e le opere in progetto avranno una collocazione territoriale e morfologica più certa e definita; 4) I volumi di invaso possono essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche o realizzando nuove affossature.

C) Rete di smaltimento delle acque: 1) L’immissione negli scoli e nella rete di canalizzazione di pertinenza del Consorzio di Bonifica deve sottendere al massimo valore udometrico accettato dall’ente (10 l/s.ha); 2) Nel caso in cui l’intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente la distribuzione planivolumetrica dell’area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di un’idonea fascia di rispetto; 3) Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all’interno della fascia di dieci metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell’argine esistente, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo IV (disposizioni di polizia idraulica) del Regio Decreto 368/1904 e del Regio Decreto 523/1904, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a 4 m da entrambi i lati e che sono assolutamente vietate nuove edificazioni a distanza inferiore a 10 m; 4) Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal consorzio di bonifica e in ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanza inferiore a metri 6 dai cigli dei canali di scolo; 5) Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento di alvei di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interruzioni e comunque perdere la loro attuale funzione (sia per la funzione di smaltimento delle acque che per il volume di invaso) in conseguenza dei futuri lavori; 6) Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere richiesto e ottenuto il parere delle specifiche autorità competenti; 7) Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

i) ci siano evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica; ii) siano presenti giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario; iii) l’intervento sia concordato e approvato dalle autorità competenti.

8) Le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione di deflusso iniziale del corpo idrico sia in termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate. A tale scopo, nel presentare una domanda di tombinamento, dovrà essere presentato uno studio idraulico nel quale sia evidenziata la funzione e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione del corpo idrico in relazione a tutto il bacino limitrofo del quale serve o del quale può servire. In ogni caso si dovranno preferire diametri di tombinatura adeguati (non inferiori ad 80 cm).

D) Realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche: 1) Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, in particolare per le strade di collegamento, dovranno essere previsti ampi fossati laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle, con opportune opere di attraversamento, anche a sifone rovescio, ma comunque debitamente calcolate per consentire sia il deflusso delle portate originarie dei corsi d’acqua, sia delle nuove eventualmente indotte dalla trasformazione in essere; tali opere dovranno inoltre essere debitamente autorizzate dalle competenti Autorità;

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2) Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi prevedendo possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere favorevole delle autorità competenti; 3) Le nuove strade pubbliche previste nel nuovo strumento di piano dovranno assicurare l’invarianza della capacità di deflusso della rete idrografica esistente con tombinature adeguatamente dimensionate. Per la loro realizzazione dovrà essere realizzato uno studio ideologico atto ad assicurare il deflusso delle acque piovane di tutto il bacino che si trova a monte verso il sistema superficiale di raccolta delle acque posto a valle della strada interferente.

E) Aree a verde pubbliche e private: 4) Le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisca loro due funzioni:

i) di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe; ii) di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

5) Le aree a verde, possibilmente, dovranno: - essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante; - essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con le porzioni impermeabili; - la loro configurazione plano-altimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteorologiche in modo che i due sistemi possano interagire.

4. Nelle aree esondabili o a ristagno idrico: a. è vietata la costruzione di volumi interrati di qualsiasi tipo; b. è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il naturale deflusso delle acque, sia superficiali che di falda; c. gli interventi edificatori sono condizionati al rilevamento e censimento dei fossi presenti nell’area, e alla loro manutenzione e connessione razionale con la rete scolante. 5. Sono vietate le recinzioni e le costruzioni anche precarie, che impediscano l'accesso per una fascia di almeno 4 metri dall'unghia interna dei corsi d'acqua. 6. In recepimento del parere del Consorzio di Bonifica, si riportano inoltre le seguenti prescrizioni: a) È indispensabile che le aree di espansione siano idraulicamente connesse alla rete di raccolta delle acque meteoriche, in modo tale da favorire l’utilizzo congiunto di area verde e fognatura bianca ai fini di invaso; b) Gli invasi superficiali, ottenuti realizzando una depressione nel terreno, devono avere una pendenza minima dell’1 per mille verso lo sbocco, in modo da garantire il completo vuotamento dell’area al termine di ogni evento meteorico e poter così reperire ulteriori contributi di portata; c) Lo smaltimento delle acque di piena nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti è consentito per una quantità non superiore al 50% dell’aumento della portata di progetto rispetto alla portata attuale, dando la priorità in questi casi alle portate meno soggette ad inquinamento; d) Per garantire un’efficace modulazione delle portate, in corrispondenza del collegamento della rete di raccolta delle acque meteoriche proveniente dalle nuove edificazioni con la rete idrografica superficiale, deve essere realizzato un manufatto di controllo, in grado discaricare una portata massima di 10 l/s ha, valore che rappresenta una misura di portata specifica proveniente da terreno agricolo; e) Il manufatto di controllo deve essere dotato di bocca tassata, avente un diametro non inferiore a 10 cm, per evitare intasamenti ad opera del materiale trasportato dalle acque meteoriche, di griglia per la rapida ispezione visiva e facilmente rimuovibile, e di una soglia sfiorante di sicurezza; f) Tale soglia sfiorante deve avere dimensioni tali da permettere il transito della portata di piena generata dall’area di intervento nei casi di completa ostruzione della bocca tassata. L’altezza della soglia inoltre deve consentire una distribuzione uniforme del volume di accumulo nell’intero sistema di invasi diffusi a monte del manufatto di controllo; g) L’incremento di impermeabilizzazione delle nuove strade dovrà essere compensato mediante la realizzazione di fossi di guardia laterali o di tubazioni, che garantiscano un volume di invaso pari a 700 mc/ha; h) Nel caso di infrastrutture a rete, che interrompano la continuità idraulica del territorio agricolo, questa deve essere mantenuta mediante la realizzazione di manufatti di attraversamento, in

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grado di convogliare la massima portata di piena transitante a monte e comunque di diametro non inferiore a 100 cm. i) È indispensabile recuperare tutti quei volumi di invaso, costituiti da fossati, scoline, che sono stati dismessi per far spazio a nuove zone urbanizzate, in modo da favorire il deflusso naturale delle acque ed evitare gli allagamenti di queste zone, prima che le acque di piena abbiano raggiunto il corso d’acqua di recapito finale.

Articolo 13 VINCOLO SISMICO - ZONA CLASSE 3 - OPCM 3519/2006 1. L’intero territorio è classificato sismico in zona 3, come da Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi della OPCM 3519/2006 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il PI richiama le prescrizioni di cui all’articolo 15 delle NT del PAT che individua le zone escluse da qualsiasi edificazione in quanto caratterizzate da situazioni di criticità geologica. Individua altresì le aree con presenza della categoria di “terreni idonei a condizione”, entro le quali, eventuali indagini geologico-sismiche finalizzate alla trasformazione dei suoli, dovranno essere particolarmente approfondite. 2. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti ed in particolare le disposizioni di cui alla OPCM 3274/2003 e alla DGR 71/2008. 4. Valgono, inoltre, le disposizioni contenute nella DGR n. 3308 del 04.11.2008, nella DGR 655 del 17.04.2012 e nelle successiva DGR 1575/2012 e DGV 1792/2013 che fanno capo alla OPCM 4007 del 29.02.2012, in cui viene chiesto di redigere da parte dei comuni gli Elaborati di Microzonazione sismica. 5. Si richiamano pertanto gli elaborati di Microzonazione sismica (MS), che prevedono la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai possibili effetti indotti dallo scuotimento, che costituiscono un supporto fondamentale alle scelte di Piano e uno strumento efficace di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Articolo 14 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO 1. Sono riportate nelle tavole di PI le aree sottoposte a vincolo forestale idrogeologico. 2. In queste zone si applicano le disposizioni del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e tutte le altre norme di Polizia Forestale. Valgono, in ogni caso, le direttive e le prescrizioni dettate dal PAT, ed in particolare: - tutela del bene e l’area di immediata vicinanza, proponendo modalità di valorizzazione che consentano la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, posti di sosta e altre strutture di supporto alla fruizione didattico-ricreativa dei luoghi; - tutela delle zone umide, dei corsi d’acqua e dei canali, compresa la fascia di terreno, di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, esterna alle ZTO A, B, C, D, ED e F, fermo il rispetto del limite di inedificabilità stabilito ai sensi del R.D. 523/1904 e 368/1904. 3. Eventuali interventi ricadenti entro le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente competente.

Articolo 15 VIABILITA’ VEICOLARE - FASCE DI RISPETTO - DLgs. 30.04.1992 n. 285 - D.P.R. 1.12 1992, n. 495 - D.M. 01.04.1968 n. 1404 1. Con riferimento al DLgs. 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", al D.P.R. 1.12 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e al D.M. 01.04.1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi

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nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765", sono riportate in grafia di PI le strade esistenti e di nuova previsione. 2. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l’attivazione di parcheggi pubblici o privati. 3. La realizzazione di interventi di cui al precedente comma all’interno delle ZTO comprese nelle fasce di rispetto non costituisce variante urbanistica. 4. La rappresentazione cartografica di nuovi tracciati costituisce indicazione sommaria rispetto alla ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica progettazione preliminare e definitiva, secondo le procedure di legge. 5. L’area ricadente all’interno della fascia di rispetto può concorrere alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata come tale dal PI. 6. Qualora si renda necessario procedere alla demolizione di edifici e di elementi incongrui per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo o per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o ad esse pertinenti, con evidente interesse pubblico, sarà possibile applicare il credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme. 7. Entro tali fasce saranno consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), comprese le demolizioni e ricostruzioni, nonché gli ampliamenti purché non sopravanzino verso il fronte da cui si origina il rispetto. 8. All'interno dei Centri Abitati si applicano le Ds previste per le singole ZTO, mentre

all'esterno dei Centri Abitati, si applicano le seguenti Ds (espresse in metri): Tipo

C Tipo

D Tipo

E Tipo

F Tipo

G Fuori dai centri abitati 30 20 10 10 10 Fuori dai centri abitati, ma entro le ZTO A, B, C, D, ED, F, esistenti e previste

15 10 5 5 5

Articolo 16 ELETTRODOTTO - FASCE DI RISPETTO - DM 29/05/2008 1. Sono riportati in grafia di PI i tracciati degli elettrodotti per i quali si applicano le norme della legge 22 febbraio 2001, n° 36, del DPCM 8 luglio 2003 e del DM 29 maggio 2008; le relative fasce di rispetto, riportate in grafia di PI, hanno valore indicativo e di attenzione, posto che le stesse dovranno essere definite in sede di rilascio di titolo abilitativo, in relazione alle destinazioni d’uso, mediante verifica strumentale. Valgono altresì le disposizioni di cui al comma 5 del successivo articolo 18. 2. Nelle aree investite da campi magnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti e i valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono consentite destinazioni d’uso residenziale, scolastica, sanitaria, ovvero ad altri usi che comportino una permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. 3. Per gli edifici residenziali esistenti, stabilmente abitati, sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la realizzazione di servizi igienici, a condizione che gli interventi non comportino aumento delle unità immobiliari e l’avanzamento dell’edificio esistente verso l’elettrodotto da cui ha origine il vincolo. 4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono computabili agli effetti dell'edificabilità secondo gli indici delle stesse zone; la volumetria espressa da dette aree potrà essere utilizzata in altre aree con medesima destinazione e con esclusione delle zone

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sottoposte a vincolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di fruire di idonea area nella medesima zto potrà essere assentito l’accorpamento / trasferimento di cui sopra anche in zto E.

Articolo 17 CIMITERO - FASCE DI RISPETTO - TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934 1. Entro le aree di rispetto cimiteriale, per le quali valgono le norme di cui all’articolo 338 del R.D. 1265/1934 e all’articolo 57 del DPR 285/1990, non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, al verde, ai parcheggi e agli impianti tecnologici. 2. Per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001, la variazione di destinazione d'uso e l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della Sc e del V esistente purché non sopravanzi verso il fronte da cui si origina il rispetto. 3. Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

Articolo 18 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO - PRESENZA DI FONTI GENERATRICI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI 1. Per l’installazione e la gestione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico si applicano de seguenti disposizioni:

DPCM 08/07/2003;

DLgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

LR 9 luglio 1993, n° 29. 2.La realizzazione degli impianti indicati nell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nel territorio comunale di Arcade, è soggetta a permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, lett. e.4), e 10 DPR n. 380/2001, fermo restando l’obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione o della denuncia di inizio attività previste dal decreto legislativo n. 259/2003 e dalle norme di cui alla LR 23.10.2003, n. 23. 3.Tali impianti e le infrastrutture devono essere installati negli ambiti territoriali già compromessi dalla presenza di altri impianti, in coubicazione o condivisione di altre infrastrutture, nelle aree di proprietà comunale o comunque pubbliche e/o di uso pubblico destinate ad infrastrutture ed impianti tecnologici e nelle aree considerate idonee dal Comune sotto il profilo urbanistico - edilizio. 4. Per tali impianti valgono le seguenti disposizioni: a) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido e in corrispondenza delle aree sensibili; su aree caratterizzate da particolare densità abitativa; in presenza di infrastrutture e servizi ad elevata intensità d'uso; in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale; b) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni e incentivazioni, non prevedano l’uso delle migliori tecnologie disponibili; c) escludere la localizzazione di impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in termini di emissioni, oltre che in termini di consumo o alterazione delle risorse territoriali e ambientali; d) privilegiare la localizzazione nell’ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e i soggetti gestori degli impianti; e) dovranno essere rispettate le distanze prescritte dalla normativa della zona; salvo diverso parere del Comune, dette opere devono essere recintate ed adeguatamente schermate con alberature di specie locale.

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5. Campi elettromagnetici: eventuali sorgenti emittenti dovranno rispettare quanto previsto dalla LR 03.06.1993, n. 27 e dalla LR 09.07.1993, n. 29, in materia di tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Recepimento del Decreto Interministeriale 10.09.1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (intervallo di frequenza non superiore a 100 KHz e 300 GHz). Direttive regionali sull’installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare sono contenute anche nella Nota, Prot. 004406/20312 del 19.03.1999, della Direzione per la Prevenzione. Si richiama, inoltre, il DM 10.09.1998, n. 381, la DGR 29.12.1998, n. 5268 e la DGR 11.04.2000, n. 1526.

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TITOLO QUARTO MODI - TIPI E CATEGORIE DI INTERVENTO - DESTINAZIONI D’USO

CAPO I – MODI DI INTERVENTO

Articolo 19 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PI - EDIFICABILITA’ 1. L’attuazione del PI, avviene mediante: a) interventi edilizi diretti IED; b) Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 o accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della LR 11/2004; c) progetti di coordinamento urbanistico (Schede Normative, Progettazione Unitaria, UMI); d) comparti urbanistici, come definiti all’articolo 21 della LR 11/2004. 2. Le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel PAT trovano attuazione nel PI preferibilmente attraverso l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica. Per le zone residenziali sottoposte all’istituto della Perequazione Urbanistica, valgono le disposizioni di cui ai successivi articoli 60, 61, 62, 63 e 64. 3. Ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti quantitativi fisici per lo sviluppo, per i cambi di destinazione d’uso e per le azioni strategiche, si richiamano le suddivisioni del territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del PAT, che ne ha fissato la capacità insediativa e la dotazione di standard: - ATO 01 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale; - ATO 02 - Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva; - ATO 03 - Ambiti agricolo-rurali caratterizzati da elevato frazionamento fondiario; - ATO 04 - Ambito rurale integro. 4. Con riferimento al dimensionamento massimo previsto dal PAT per ogni singolo ATO, il PI stabilisce i criteri e le modalità di attuazione, le quantità previsionali, i nuovi carichi insediativi, gli standard e le aree per servizi, nel rispetto delle dotazioni minime previste dalla legge. Valgono inoltre le tolleranze ammesse dal PAT relativamente ai perimetri delle ATO (10%) e le variazioni di capacità edificatoria (10%), nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo del Piano. La verifica della capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale costituisce elemento di riferimento per dimensionare con esattezza le nuove espansioni compatibili, nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della S.A.U. massima trasformabile. Tale verifica sarà ripresa in occasione di ogni variante al PI, in sede di monitoraggio, così come previsto al successivo articolo 66. 5. Nelle tavole di PI sono indicate le parti di territorio nelle quali vige uno strumento urbanistico attuativo approvato in attuazione del PRG previgente. I PUA di iniziativa privata, approvati in attuazione del PRG previgente conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nella convenzione e in assenza di termini, per anni dieci a partire dalla data di stipula della stessa convenzione. 6. Ai sensi dell’articolo 21 della LR 11/2004, il C.C. può deliberare la suddivisione in ambiti delle zone soggette a PUA, salvi i casi in cui il PI non disponga diversamente. La delimitazione di ciascuna area conseguente alla suddivisione in ambiti dovrà basarsi su valutazioni di natura urbanistica, verificando la possibilità di urbanizzazioni autonome di ciascun ambito in relazione:

- al contesto; - ai rapporti con la destinazione delle aree contigue; - alla accessibilità; - alla localizzazione e funzionalità degli spazi a standard; - alle reti dei servizi.

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7. All'interno delle zone di nuova edificazione comprese nei PUA la capacità edificatoria, calcolate in base agli indici territoriali previsti, va suddivisa pro-quota tra le diverse proprietà in proporzione alla superficie catastale o reale posseduta, salvo accordi diversi tra le stesse proprietà. 8. Nel caso di interventi ad elevata sostenibilità ambientale, valgono gli incentivi di cui all’articolo 4 del Prontuario. 9. Sono individuate dal PI alcune aree che comprendono più ZTO o parti delle stesse, ZTIO (Zone a Tessuto Insediativo Omogeneo), che comprendono aree di riqualificazione urbana, riconversione e trasformazione o aree sottoposte ad interventi di miglioramento della qualità urbana, territoriale e infrastrutturale. In tali ambiti gli interventi ammessi dal PI sono assoggettati a specifici obiettivi che dovranno trovare coerenza nelle azioni di piano.

Articolo 20 INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA) 1. Le tavole di PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio dei permessi di costruire e degli altri titoli edilizi deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA, come definito ai sensi dell’articolo 19 della LR 11/2004; indicano altresì le parti nelle quali è vigente un PUA approvato. La formazione di PUA può riguardare anche zone ed aree non assoggettate dal PI alla formazione di detti strumenti. 2. In funzione degli specifici contenuti, i PUA sono formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, in particolare tra quelli previsti dagli articoli 19, 20 e 32 della LR 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fermo restando l’obbligo di progettazione urbanistica unitaria negli ambiti individuati dal PI, l’ambito territoriale del PUA può essere esteso anche a zone non soggette a intervento indiretto e ad aree non contigue. Tali aree di intervento possono essere definite con provvedimento del Consiglio Comunale. 4. L'attuazione dello strumento urbanistico può avvenire anche per stralci. 5. Rispetto alle previsioni del PI il PUA può prevedere precisazioni e/o modificazioni del proprio perimetro funzionali alla progettazione complessiva dell'intervento con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone e aree conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste nel PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso PUA e senza riduzione della superficie per servizi. 6. Il PUA di Iniziativa Pubblica può anche prevedere varianti al PI, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali: a) la densità massima territoriale o fondiaria; b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; c) l'altezza massima degli edifici; d) la lunghezza massima delle fronti. 7. Nell’ambito del PUA deve essere garantita la dotazione minima di aree per servizi, secondo gli standard prescritti dalle presenti Norme Tecniche.

8. Il Comune può concedere la monetizzazione di una parte del verde pubblico

attrezzato previsto all’interno del PUA, fino ad un terzo della quota minima prevista dagli

standard di zona.

9. In riferimento alle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria quantificate

nelle Schede Normative dei PUA, il Comune può concedere la riduzione della loro percentuale,

fino al 4% (quattro per cento), previa monetizzazione della riduzione di tali superfici. In ogni

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caso, qualora il Comune non ritenga opportuna l'acquisizione delle aree in relazione alla loro

estensione, conformazione ed ubicazione, ne può richiede la monetizzazione.

10. Fino all’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, sono consentiti: a) per gli edifici di valore culturale, gli interventi disciplinati dagli articoli 25 e 26 delle presenti NTO; b) per gli edifici privi di valore culturale, interni alle aree soggette a PUA, gli interventi di cui all’articolo 9 del DPR 380/2001.

Articolo 21 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (ID) - PROGETTI DI COORDINAMENTO URBANISTICO: UNITA’ MINIME DI INTERVENTO (UMI) - PROGETTAZIONE UNITARIA (PU) 1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un PUA e si configurano come: a) attività edilizia libera; b) attività edilizia subordinata al rilascio di titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001. 2. Il PI, nelle Tavole in scala 1:2.000 e 1:1.000, riporta le parti di territorio assoggettate a PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO e classificate come Unità Minime di Intervento (UMI) oppure aree di “progettazione unitaria” (PU). 3. In tali ambiti, prima dell’approvazione del progetto di intervento diretto, è prescritta la formazione di un elaborato planimetrico esteso all’intera area, teso a favorire l’unità formale e funzionale dell’intervento, consentendo quindi l’individuazione di “parti funzionali” che possono essere attuate autonomamente. 4. L’area assoggettata a obbligo di PU o di UMI, qualora non espressamente prevista dal PI, può essere proposta da tutti gli aventi titolo e assunta dal PI con una specifica Scheda Normativa che viene approvata mediante la procedura di variante semplificata di cui al successivo articolo 81 delle presenti NTO. 5. Tutte le opere pubbliche, di cui è prevista la realizzazione all’interno delle UMI, devono essere eseguite dal soggetto attuatore con oneri a proprio carico, secondo un progetto dallo stesso predisposto e approvato dal competente organo comunale. Si applica in ogni caso l’articolo 32, comma 1, della LR 11/2004. 6. L’attuazione dell’intervento e il trasferimento della proprietà delle aree devono essere disciplinate da apposita convenzione. Con il medesimo atto vengono altresì regolate le modalità di costituzione del vincolo o servitù per quelle specifiche aree, che pur essendo vincolate all’uso pubblico, restano di proprietà privata.

Articolo 22 PROGETTI DI COMPARTO URBANISTICO 1. I progetti di Comparto Urbanistico, esterni alle zto A, che comprendono le UMI e le aree sottoposte a PU, ai sensi dell’articolo 21 della LR 11/2004: a. garantiscono l'unità formale e funzionale degli interventi; b. non sono sostitutivi del PUA se questo risulta necessario o prescritto dal PI; c. rappresentano l’unità minima di intervento e sono assoggettati a convenzione urbanistica per l’attuazione degli interventi. 2. L’ambito dell'area di intervento unitario è definito nelle tavole del PI o con provvedimento del Consiglio Comunale che stabilisce anche gli indirizzi da seguire nella progettazione, i contenuti, gli elaborati tecnici di progetto.

Articolo 23 OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le

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quantità minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio. 2. In relazione alla definizione del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e alle prescrizioni della legislazione regionale, le dotazioni minime di standard in mq/abitante sono le seguenti:

ZTO Fa) Fb) Fc) Fd) Totale

A 4,50 4,50 15,00 7,00 31,00

B, C1, ED 4,50 4,50 20,00 7,00 36,00

C2 4,50 4,50 23,00 7,00 39,00

D = = 10% di St 10% di St 20%

D * = = = = 100%

E ** = = = = 6,00

* per le zone destinate alle attività commerciali, della superficie lorda di pavimento ** interamente secondarie - le aree di tipo Fa) e Fb) sono interamente secondarie - le aree F relative alla zona agricola e alla ZTO A sono interamente secondarie - le aree F relative alle ZTO D sono interamente primarie nelle zone sottoposte a IED e metà primarie e metà secondarie nelle zone sottoposte a PUA - le aree di tipo Fc) e Fd) sono in parte primarie ed in parte secondarie in base alla seguente tabella:

ZTO Fc) primaria Fc) secondaria Fd) primaria Fd) secondaria

B, C1, Er 10,00 10,00 = 7,00

C2 10,00 13,00 7,00 = Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono in ogni caso essere inferiori a: a) relativamente alla residenza, mq 30 per abitante teorico; b) relativamente all’industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone; c) relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento; d) relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all’aperto.

3. Le aree primarie sono attrezzate a cura e spese del privato e cedute gratuitamente al Comune nelle zone soggette a PUA. Nelle zone a IED lo standard primario e secondario viene monetizzato mediante pagamento del contributo di costruzione. 4. Le aree secondarie sono indicate in grafia di PI; la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune, salvi i casi in cui parti di esse siano comprese negli ambiti nei quali è obbligatorio il PUA o la PU. 5. Le aree secondarie prescritte dal presente articolo nei PUA, ma non indicate in grafia di PI, possono essere monetizzate; in tal caso il corrispettivo della monetizzazione deve essere versato al Comune in sede di approvazione del PUA. 6. Sono indicati in grafia di PI alcuni ambiti, all’interno delle ZTO, nei quali è prevista a titolo indicativo la localizzazione dei principali standard. 7. Le zone destinate a verde pubblico attrezzato devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del PUA. Tali aree devono essere progettate, sistemate ed attrezzate in modo tale da essere effettivamente utilizzabili per il parco, il gioco e lo sport; le fasce verdi lungo le strade possono rientrare solo se effettivamente fruibili quali viali urbani attrezzati. Dette aree devono essere adeguatamente arborate, seguendo le indicazioni contenute nel Prontuario e secondo un progetto specifico, da concordare con il Comune.

Articolo 24 PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI 1. In generale gli spazi per la sosta dei veicoli (parcheggi effettivi, posti auto o stalli) devono avere dimensioni minime di ml 2,50x5,00; nel caso di più stalli in linea le dimensioni minime devono essere di ml 2,50x6,00.

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2. Ogni 50 stalli o frazione di 50 deve esserne previsto 1 riservato ai disabili, avente dimensioni minime di ml 3,20x5,00 e ml 3,20x6,00 se in linea. 3. Ad esclusione della ZTO “A”, nelle nuove costruzioni, sostituzioni edilizie o nel caso di Variazione di destinazione d’uso di costruzioni esistenti, devono prevedersi appositi spazi destinati a parcheggi di pertinenza tali da soddisfare i rapporti contenuti nella seguente tabella.

DESTINAZIONE (AL) Area Libera

(SPE) Superficie

Parcheggio Effettivo

POSTO AUTO 15 mq

Residenziale 1 mq/10 mc VL (**) ovvero 0,5 mq/mq SNP (**)

15 mq a) Nuova costruzione: minimo 1 coperto + 1 scoperto per alloggi con Slp < 50 mq e 1

coperto e 2 scoperti per

Slp > 50 mq. b) Interventi di recupero e RTU: minimo 1 scoperto per ogni alloggio in più.

Direzionale (*) 0,4 mq/mq SNP (**) 0,2 mq/mq SNP minimo 1 coperto o scoperto

Turistica-ricettiva-alberghiera (*) - - minimo 1 ogni camera

Industriale - artigianale 10% SF (**) 5% SF -

Commerciale all'ingrosso (*) 10% SF (**) ovvero 0,2 mq/mq SNP (**)

5% SF ovvero 0,1 mq/mq SNP

-

Depositi e magazzini commerciali (*)

10% SF (**) ovvero 0,2 mq/mq SNP (**)

5% SF ovvero 0,1 mq/mq SNP

-

Pubblici esercizi (*) 1 mq/mq SNP (**) 0,5 mq/mq SNP minimo 1 coperto o scoperto

Esercizi di vicinato (*) (<250 mq Sv)

1 mq/mq SNP (**) 0,5 mq/mq SNP minimo 1 coperto o scoperto

Medie strutture di vendita alimentare e misto (*) (>250<2.500 mq Sv)

1,8 mq/mq Sv ovvero 1 mq/mq Slp

- -

Medie strutture di vendita non alimentare generico a grande fabbisogno di superficie (*) (>250<2.500 mq Sv)

- 1 mq/mq Sv ovvero 0,8 mq/mq Slp

-

Grandi strutture di vendita settore alimentare e misto (*) (>2.500<15.000 Sv)

2,5 mq/mq Sv ovvero 1 mq/mq Slp

1,8 mq/mq Sv ovvero 1 mq/mq Slp

-

Grandi strutture di vendita non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie (*) (>2.500<15.000 Sv)

- 1,8 mq/mq Sv ovvero 0,8 mq/mq Slp

-

Terziario diffuso non compreso nelle categorie precedenti (*)

0,4 mq/mq SNP 0,2 mq/mq SNP minimo 1 coperto o scoperto

(*) uso pubblico (**) spazio di sosta e manovra

4. Nel caso di impossibilità a garantire le quantità minime di cui sopra all'interno dell'ambito di intervento è ammesso il reperimento in aree esterne ovvero la monetizzazione sulla base dei costi reali di realizzazione o di importi tabellari stabiliti dal Comune.

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CAPO II – TIPI E CATEGORIE DI INTERVENTO

Articolo 25 EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E CULTURALE – CATEGORIE DI INTERVENTO

1. Le categorie d’intervento edilizio previste dal PI sono quelle definite dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n° 301 “Testo Unico dell’Edilizia” (d’ora in poi DLgs 301/2002) e precisamente: a. manutenzione ordinaria (MO); b. manutenzione straordinaria (MS); c. restauro e risanamento conservativo (RS); d. ristrutturazione edilizia (RTE); e. nuova costruzione (NC); f. ristrutturazione urbanistica (RTU). 2. Le categorie d'intervento edilizio ammissibili sono disciplinate dalle presenti NTO in relazione alle diverse ZTO. In assenza di indicazioni sono ammesse tutte le categorie d'intervento previste nel presente articolo. 3. Sono individuati nelle tavole di PI e riportati nel Repertorio Normativo i gradi di protezione assegnati a ciascun edificio di valore architettonico, storico e culturale presente nel territorio comunale, compresi gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004. 4. Per tali edifici si applicano le norme del successivo articolo 27, in relazione allo specifico grado di protezione.

Articolo 26 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE E RELATIVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 1. Nei grafici di progetto del PI sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili in relazione al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di tutela determinati secondo le seguenti categorie:

Grado di protezione 1. Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro filologico, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Grado di protezione 2. Edifici di valore storico e ambientale di cui si propone la conservazione e per i quali sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Grado di protezione 3. Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale ristrutturazione interna. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione della totale demolizione interna.

Grado di protezione 4. Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone l’intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione 3 anche con la possibilità della totale demolizione interna.

Grado di protezione 5. Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia del sedime. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione 4 oltre alla completa demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime.

Grado di protezione 6. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti “turbativi” dell’ambiente urbano, della sicurezza viabilistica, che costituiscono fattore di degrado e/o di disagio, e definiti anche “in conflitto”, di cui si prevede la demolizione senza ricostruzione e per i quali è prevista la demolizione senza ricostruzione. L’eventuale recupero del volume segue la procedura di cui al successivo articolo 67 delle presenti NTO.

Nei grafici di progetto di PI sono indicati i sedimi dei fabbricati con caratteristiche di superfetazione accessoria di cui si prevede la demolizione obbligatoria. Tali demolizioni devono

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essere previste nei progetti di intervento che interessano i fabbricati principali e le relative Concessioni edilizie devono espressamente prevedere tempi e modalità per l’esecuzione delle stesse. In ogni caso, sui fabbricati individuati dalla classe 6 è possibile eseguire la sola manutenzione ordinaria. 2. Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiore escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiore con la sola esclusione del grado 6 per il quale è obbligatoria la demolizione. 3. Le distanze degli interventi definiti puntualmente dal PI si intendono determinate dal nuovo sedime definito nelle planimetrie alla scala 1:1.000. E’ tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio. Sono ammesse distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si abbia l’attuazione di un intervento su UMI o su un PUA o una PU, a condizione che tale modifica alle distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed architettonicamente più corretta. Gli ampliamenti ed i nuovi sedimi risultano definiti dalla planimetria di progetto alla scala 1:1.000. 4. Per gli edifici con grado di protezione 4 è ammesso l’ampliamento una tantum pari al 20% del volume preesistente con un massimo di 50 mq di Snp, nel rispetto dei parametri delle distanze e dei distacchi. 5. Per gli edifici con grado di protezione 5 è ammesso l’ampliamento una tantum pari al 25% del volume preesistente, con un massimo di 50 mq di Snp, nel rispetto dei parametri delle distanze e dei distacchi e da realizzare comunque all’interno dei sedimi previsti o attraverso sopraelevazioni nei casi ammessi. Le sopraelevazioni sono ammesse nei limiti massimi individuati dalle categorie tipologiche di appartenenza degli edifici, ad eccezione dei casi di sopraelevazione individuati nelle tavole di PI. 6. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni ammessi dovranno essere architettonicamente composti con il corpo principale dell’edificio o degli edifici contermini, risultando in armonia con la morfologia e l’insieme ambientale della zona. I materiali costruttivi, i particolari ed i dettagli adottati dovranno comporsi favorevolmente con i caratteri dei fabbricati preesistenti. Le coperture dovranno essere a due o quattro falde, con manto di copertura in coppi a canale. La pendenza di falda deve essere rapportata con quella del fabbricato principale o di quelli contermini, adottando uguale pendenza. Le pendenze ammesse possano variare da un minimo del 33% ad un massimo del 50%. Pendenze diverse sono ammesse solo a fronte di comprovata diversità degli edifici preesistenti adiacenti o contermini. Gli infissi dovranno essere in legno ed in particolare i fori finestra dovranno prevedere ante d’oscuro. Per le aree scoperte e pertinenziali valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 35 e per la piantumazione di siepi ed essenze arboree rigorosamente autoctone si devono rispettare le specie di cui al PQAMA. 7. Per gli edifici con grado di protezione 2, 3, 4, è consentito il cambio della destinazione d’uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo e del bene da tutelare e nei limiti previsti dal successivo articolo 27 per le destinazioni d’uso. L’intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell’edificio. E’ inoltre ammessa la possibilità di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,40. Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l’utilizzo ai fini abitativi dei locali in questione. 8. Possibilità di recupero dei volumi. Nel caso di restauro e ristrutturazione di edifici tutelati è possibile il recupero di volumi di superfetazioni o di costruzioni anche esterne di cui si prevede la demolizione, allo scopo di incorporare i volumi stessi nell’edificio principale o in un unico nuovo sedime e comunque nel rispetto delle norme previste per gli edifici con grado di protezione. Nel caso di costruzioni esterne deve trattarsi chiaramente di appendici dell’edificio residenziale (magazzini, garage, servizi igienici, cantine per uso domestico e simili) e non di annessi rustici veri e propri.

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9. Per gli edifici definiti “in conflitto” individuati dal PI con apposita grafia, è prevista la demolizione con possibilità di ricostruzione su diverso sedime. Si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 67 e quanto disposto dalle eventuali Schede Normative, di cui al Repertorio allegato alle presenti NTO. 10. Il C.C., sulla base di specifica segnalazione redatta dal Responsabile del Servizio, può deliberare la variazione del grado di protezione degli edifici, ad eccezione del grado 1. Per gli edifici con grado di protezione 4 e 3 sono sempre ammessi gli interventi previsti per i gradi superiori (3, 2 e 1).

CAPO III - DESTINAZIONI D’USO

Articolo 27 DESTINAZIONI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI - EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI D’USO 1. In ciascuna ZTO le presenti NTO definiscono le destinazioni d’uso ammissibili e non ammissibili. 2. La destinazione d’uso degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata negli SUA e nei progetti edilizi. 3. Sono individuati nelle tavole di PI gli edifici esistenti con destinazioni improprie rispetto alle norme della ZTO nella quale sono inseriti e per i quali sono ammessi gli interventi disciplinati ai successivi articoli 54 e 55. 4. Qualunque altro tipo di intervento negli altri edifici esistenti con destinazioni improprie deve preliminarmente proporre una destinazione d'uso ammissibile per la ZTO nella quale ricade l'edificio. 5. Per tali edifici sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, estendendo comunque sul terreno di proprietà un vincolo di If pari alla potenziale utilizzazione massima dello stesso edificio per l'uso consentito dal PI, salve in ogni caso le previsioni di cui agli articoli 54 e 65 delle presenti NTO concernenti le attività produttive. 6. Il PI favorisce le iniziative volte al potenziamento delle attività turistico-ricettive presenti sul territorio e delle nuove iniziative nell’ottica di valorizzare gli ambiti territoriali aventi caratteristiche idonee, sia in ambito urbano che in zona agricola, all'interno di aree di riconversione, riqualificazione e rigenerazione, sia di aree già dotate di sufficienti infrastrutture e di sottoservizi. 7. Posto che le attività turistico-ricettive rivestono valore strategico per l’economia comunale, la loro attuazione deve prevedere il corretto inserimento ambientale e paesaggistico delle strutture e quindi gli interventi ammessi sono sottoposti a procedimento perequativo secondo quanto previsto ai successivi articoli 62 e 64 delle presenti NTO. 8. Sono individuate con apposita grafia nelle tavole di PI (lettera “T”) le zone in cui sono ammesse, oltre alle destinazioni d’uso specifiche, anche le destinazioni turistico - ricettive, gli alberghi, i ristoranti, i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni comunali in materia. Per tali attività valgono altresì le disposizioni di cui alla specifica Scheda Normativa riportata nel Repertorio normativo allegato alle NTO del PI.

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Articolo 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 1. In attuazione della LR 31 dicembre 2012, n° 50 il PI provvede alla individuazione delle ZTO nelle quali sono ammesse le destinazioni d’uso commerciali, ovvero le ZTO nelle quali sono previsti nuovi insediamenti commerciali, appartenenti alle seguenti tipologie:

- Esercizi di Vicinato (articolo 17 LR 50/2012); - Medie Strutture di Vendita (articolo 18 LR 50/2012); - Grandi Strutture di Vendita (articolo 19 LR 50/2012); - Parchi Commerciali (articolo 3 LR 50/2012).

2. Gli esercizi di vicinato sono ammessi nelle seguenti Zto: A, B, C1, C2, D, ED e nelle aree per impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. 3. Le medie strutture di vendita, di superficie di vendita fino a 1.500 mq, sono ammesse nelle seguenti ZTO: A, B, C1, C2, D, nel rispetto delle dotazioni di spazi pubblici di cui ai commi successivi. Il PI individua, con apposita grafia (lettera “C”), le aree entro le quali possono essere insediate le destinazioni commerciali relative alle medie strutture di vendita superiori ai 1.500 mq e fino ai 2.500 mq di superficie di vendita e per le quali il PI predispone anche azioni di riqualificazione, riconversione da industria e artigianato ad attività commerciali, direzionali e di servizio. 4. Le grandi strutture di vendita, i Centri Commerciali e i Parchi Commerciali possono essere localizzati esclusivamente nelle ZTO D appositamente individuate dal PI con apposita grafia (lettera “C”). In tali aree si applicano le disposizioni specifiche di cui alla LR 50/2012, oltre alle norme specifiche di ciascuna zona e al reperimento di aree libere e parcheggi effettivi nella misura indicata all’articolo 24 delle presenti NTO. DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: A) ZONE SOGGETTE A INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO 5. Per le ZTO la cui attuazione è subordinata alla preventiva approvazione di PUA, il reperimento di aree libere e i parcheggi effettivi finalizzati all’insediamento, e gli altri requisiti, vanno previsti secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 della LR 50/2012, delle norme specifiche di ciascuna zona, al reperimento di aree libere e parcheggi effettivi nella misura indicata al precedente articolo 24 delle presenti NTO. B) ZONE SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 6. Il PI prevede che l’insediamento di medie strutture di vendita, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 21 e 22 della LR 50/2012, delle norme specifiche di ciascuna zona, al reperimento di aree libere e parcheggi effettivi nella misura indicata al precedente articolo 24 delle presenti NTO. 7. Tutte le attività commerciali di cui al presente articolo non dovranno essere fonte di rumori, esalazioni, polveri e quant’altro possa essere motivo di danno o disturbo alle residenze ed altre attività contermini. 8. Per le Medie strutture di vendita superiori ai 1.500 mq e per le Grandi strutture di vendita, valgono le modalità definite “approccio sequenziale” di cui all’articolo 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Le autorizzazioni commerciali dovranno pertanto essere accompagnate dalla Valutazione integrata degli impatti, così come previsto dall’articolo 4 del citato Regolamento Regionale n. 1.

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PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 AREE AD ELEVATO VALORE NATURALISTICO 1. Con riferimento ai contenuti del PAT in materia di aree ad elevato valore naturalistico e in particolare di Rete Ecologica, sono riportati in grafia di PI e sottoposte a tutela i corsi d’acqua e gli ambiti appartenenti alle seguenti categorie: - Aree di connessione naturalistica (buffer zones); - Corridoi ecologici - Isole ad elevata naturalità (stepping stones).

2. Le aree comprese nella Rete Ecologica Locale costituiscono invarianti da tutelare e valorizzare e i cui caratteri naturalistici-ambientali rappresentano un bacino di risorse naturali/ambientali per il mantenimento e sviluppo della biodiversità. 3. In tali aree sono previsti i seguenti interventi: - sviluppo delle valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e creano l’habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi; - favorire la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell’ambiente. 4. Il PI, in coerenza con le Direttive e Prescrizioni del PAT, è orientato a sostenere il mantenimento degli assetti colturali tradizionali, con particolare riferimento alla organizzazione dei fondi agricoli, alle emergenze boschive, alle siepi e ai filari presenti lungo i corsi d’acqua e a margine delle coltivazioni, al fine di preservare gli elementi costitutivi degli ecosistemi presenti. 5. Nelle aree di connessione naturalistica, nei corridoi ecologici, nelle isole ad elevata naturalità e nei varchi, sono ammessi:

a) la riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione; b) la dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di

nuova realizzazione; c) la riqualificazione degli ecosistemi esistenti; d) gli interventi che prevedano il potenziamento di filari e di macchia boscata e la

progressiva sostituzione delle specie alloctone; e) la realizzazione di siepi e fasce alberate e boscate; f) gli interventi per il mantenimento dei prati; g) la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento

dell'assetto idrogeologico; h) la realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo; i) altre destinazioni di pubblico interesse.

6. In tali aree non sono consentite le attività di sbancamento, di terrazzamento ed altri movimenti di terra, ad eccezione di quelle necessarie per l’edificazione quando autorizzate in base ai criteri, di cui al seguente paragrafo, e di quelle necessarie alla realizzazione delle seguenti opere: - interventi per la difesa del suolo ed in particolare gli interventi di manutenzione idraulica finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture; - le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete quali opere viarie, reti di trasmissione di energia e trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze;

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- le opere necessarie alla gestione e ritenzione delle acque per uso agricolo: stagni e vasche per la depurazione naturale delle acque di scarico; - le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili o di progetti complessi per il turismo sostenibile. Tutti gli interventi di trasformazione all’interno dell’area dovranno essere realizzati in modo da minimizzare gli elementi di “artificializzazione” e di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali. Le recinzioni in area agricola e nelle aree costituenti la rete ecologica, consentite solo per le abitazioni e le pertinenze delle stesse, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a ml 2 con interposta eventuale rete metallica plastificata, con staccionata, oppure con cancellata dotata di fondazioni interrate. Si veda anche quanto illustrato nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. In quanto aree inserite nella rete ecologica, si privilegiano le iniziative di compensazione ambientale, aumentando le masse boscate anche in funzione della concreta attuazione del progetto di rete ecologica; a tal fine saranno privilegiati gli Interventi relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico; per l’acquisizione delle aree a standard si applicheranno laddove possibile i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all’articolo 37 della LR 11/2004. 7. Il PI, in coerenza con il PAT, conferma e favorisce la realizzazione dei seguenti progetti d’interesse provinciale di cui all’allegato “FF” al PTCP: - Progetto n.1 - Corridoi ecologici principali; - Progetto n.2 - Percorso Treviso-Montello lungo il Giavera; - Progetto n.3 - Percorsi greenways e/o corridoi con utilizzo delle ex cave come bacini idrici. 8. In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo e di cui ai successivi artt. 30 e 31, sono vietate attività e interventi che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a titolo esemplificativo: - cave di qualsiasi tipo; - discariche di inerti; - depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; - scavi e movimenti di terra in genere, qualora non riguardanti opere pubbliche e/o di pubblica utilità; - allevamenti zootecnici intensivi. 9. Con riferimento alla valutazione dell’incidenza che l’attuazione del Piano potrebbe avere sul SIC IT 3240004 “Montello”, a distanza di 2,25 km dai confini comunali, sul SIC IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”, nonché ZPS IT3240023 “Grave del Piave”, a distanza di 1,70 Km, valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni: - La progettazione definitiva e i PUA che riguardino aree con estensione superiori ai 2,00 Ha dovranno essere accompagnate da VIncA, così come previsto dalla Direttiva habitat 92/43/CEE e dalle vigenti disposizioni regionali in materia, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte. 10. Nei corridoi ecologici, nelle stepping stones e nelle aree di connessione naturalistica (buffer zones), eventuali progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad analisi di compatibilità ambientale, salvo i casi in cui non venga prevista la redazione della VIncA ai sensi del presente articolo o previa disposizione del Responsabile del Procedimento. 11. Per migliorare il processo di ricomposizione delle cave esaurite e favorirne il miglior utilizzo sotto il profilo della sostenibilità, preso atto delle vigenti disposizioni regionali in materia, il PI promuove la redazione e la definizione di progetti volti al recupero ambientale di queste aree. In particolare sono favorite le azioni volte alla realizzazione delle seguenti opere: - vasche di laminazione; - siti attrezzati per l’installazione di campi fotovoltaici; - ambiti ricreativi e sportivi, anche con valore di “stepping stone”, ecc. In particolare, entro i limiti stabiliti dalla normativa specifica e dalla pianificazione di settore, il PI promuove la realizzazione di attività volte alla valorizzazione del contesto di cava Venturali e di cava Trentin, anche a mezzo di attività ricreative e/o sportive, ammettendo la possibilità di

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utilizzare le strutture da gestire anche in convenzione con l’Amministrazione Comunale, mediante le procedure di cui agli artt. 61 e 64 delle presenti NTO. Le azioni di recupero ambientale delle cave esaurite o dismesse, potranno essere rivolte prioritariamente ad un riutilizzo come bacini di laminazione e/o serbatoi d’acqua piovana per usi agricoli, compatibilmente con quanto definito dalla valutazione di compatibilità idraulica. Tali azioni potranno seguire le procedure di cui agli artt. 63 e 64, con l’eventuale possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e/o comunque nell’ambito dei Criteri fissati dal Comune, destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale e di attuazione della rete ecologica comunale. Gli interventi di compensazione saranno garantiti da fidejussione bancaria.

CAPO II - AREE E SITI DI VALORE AMBIENTALE E DA TUTELARE

Articolo 30 AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES) 1. Nelle aree di connessione naturalistica (buffer zones) si perseguono obiettivi di mantenimento delle caratteristiche costitutive, in particolare è prevista:

la conservazione ed il potenziamento degli elementi naturali della rete a verde (siepi, filari, macchie boscate, ecc.). Si possono apportare modifiche ai perimetri delle buffer zones, conseguenti ad interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Le modifiche apportate in sottrazione dovranno essere adeguatamente compensate predisponendo idonei interventi a verde, nelle aree pertinenziali alle strutture edilizie, in grado di garantire, mantenere e/o potenziare la funzionalità ecologica delle stesse.

il divieto di apertura di cave, discariche e delle attività/interventi previsti al comma 10 dell’art. 29;

il divieto di insediamento di strutture produttive non agricole;

il divieto di mutamento permanente delle residue superfici boscate. In quelle di recente formazione è previsto il miglioramento strutturale e vegetazionale;

il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderale (ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell’attività agricola);

il divieto di strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;

il divieto di allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati.

2. Nelle aree di connessione naturalistica (Buffer zones) vanno salvaguardate le condizioni di naturalità presenti, vanno pertanto vietati tutti gli interventi che possano causare la frammentazione dell’area con l’introduzione di elementi di antropizzazione. Saranno altresì favorite le azioni per la formazione e il potenziamento di macchie boscate e/o di filari alberati legate all’attuazione del Credito Edilizio, di cui al successivo art. 62. 3. In queste aree sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, nonché la demolizione, la ricostruzione, l’ampliamento e la nuova edificazione ai sensi del successivo articolo 68, da collocarsi preferibilmente in prossimità dei fabbricati esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici, salvaguardando l’integrità fondiaria e ambientale. 4. Sono altresì ammesse le attività abitative e le attività ricettive, turistiche e del tempo libero. Oltre alle utilizzazioni produttive tradizionali e compatibilmente con esse, gli ambiti interessati possono essere fruiti a scopi turistici, ricreativi, sportivi, didattici, scientifici e culturali purché tali attività non richiedano nuove costruzioni, eccetto i locali di servizio agli utenti (igienici, informativi, ecc.) ed i parcheggi in terra battuta, e non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili.

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5. Tutti gli interventi volti a consolidare le presenze antropiche o diretti al miglioramento fondiario dovranno essere accompagnati da misure compensative che dimostrino la conservazione del bilancio ambientale in termini di superficie e dei siti ad elevata naturalità e di qualità e connettività delle stesse, pertanto è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia. 6. Le misure compensative, anche per le opere eseguite a margine e al di fuori di queste porzioni di territorio, vanno realizzate in questi siti, incrementandogli equipaggiamenti vegetali di siepi e alberature, a filare e a macchia. Vanno altresì ridotte e/o contenute le pratiche colturali maggiormente impattanti. Gli interventi volti al miglioramento fondiario saranno quindi accompagnati al potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto. Sono in ogni caso ammesse attività di agricoltura non intensiva, di agriturismo, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto. Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere 7. Per le parti di territorio ricadenti all'interno di tali siti qualsiasi intervento di natura antropica, sia che esso riguardi infrastrutture, sistemazioni agrarie o forestali, costruzioni o movimenti terra, e/o altre attività di edificazione ad alto consumo di suolo, deve essere preceduto da procedura di Valutazione di Incidenza, così come stabilita dalla DGR 3173/2006 e smi. 8. Nelle aree di connessione naturalistica (buffer zones), le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali. 9. Salvo per gli interventi di limitata entità per i quali si escluda un impatto significativo, quali ristrutturazioni o limitati ampliamenti di fabbricati esistenti, ovvero salvo motivata dimostrazione, è prescritto lo studio di incidenza, che dovrà considerare tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione previste e/o le eventuali alternative proposte. Prima dell’inizio dei lavori saranno messe in atto le opere necessarie per contenere rumori e polveri e durante i lavori saranno messe in atto misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di carburanti, lubrificanti e altre sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali. 10. Nelle previsioni progettuali per recuperare e incrementare il verde ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di possibili inquinamento genetico saranno utilizzate esclusivamente specie autoctone e non verranno utilizzate specie alloctone invasive.

Articolo 31 CORRIDOI ECOLOGICI - ISOLE AD ELEVATA NATURALITA’ (STEPPING STONES)

1. Per tali strutture che formano la “Rete ecologica comunale” è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le formazioni vegetali lineari interpoderali. È vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia. Vanno salvaguardate le condizioni di naturalità presenti, vanno pertanto vietati tutti gli interventi che possano causare la frammentazione dell’area con l’introduzione di elementi di antropizzazione. 2. I corridoi ecologici che costituiscono le “dorsali” della rete comunale e intercomunale, sono riferiti ai corsi d’acqua principali, alle relative aree arginali e ad altre aree adiacenti, per i quali è prescritto il mantenimento delle fasce vegetate esistenti, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici. 3. Nei tratti di interruzione dei corridoi dovrà essere favorita la riconnessione con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani,

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attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità, così come previsto dal Prontuario. All’interno di queste aree vanno salvaguardati i seguenti elementi:

- i percorsi ambientali, manufatti idraulici, ponti e passerelle pedonali e ciclabili; - i punti di accesso (porte), aree di sosta e parcheggi attrezzati; - le aree riparie dei corsi d’acqua; - la viabilità interpoderale.

4. I corridoi ecologici, riportati in grafia di PI, vanno intesi come parti di una rete che deve essere mantenuta nella sua integrità e potenziata pur ammettendo tutte le necessarie variazioni di tracciato, in relazione alle previsioni sovraordinate (di cui alla Tav. 3.1 del PTCP) e alle specifiche condizioni locali, garantendone la continuità e il potenziamento delle sue componenti biotiche. Per tali ambiti valgono in ogni caso le norme riferite alle zone boscate, ove trattasi di corridoi boschivi, e le norme dei corsi d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi di corsi d'acqua. Vanno altresì favorite le azioni che portino all’inserimento nella rete di aree agricole abbandonate o degradate collegabili alla direttrice principale del corridoio. 5. Nei corridoi non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.). 6. Gli interventi edilizi su fabbricati esistenti non devono interrompere la continuità dei corridoi ecologici rappresentati da siepi, filari, alberature, corsi d’acqua, ecc, che connettono le diverse principali aree naturali e seminaturali del contesto. 7. Nei corridoi ecologici e nelle stepping stones è vietata: - la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare; - le nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, nonché l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto; - gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche per pubblica utilità di cui sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione fuori dell’area tutelata, e dimostrata l’impossibilità a riutilizzare quelli esistenti; - la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.). 8. Nei corridoi ecologici e nelle stepping stones è fatto divieto di: - illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati; - formare nuovi sentieri; - le serre fisse; - realizzare nuove edificazioni sparse. 9. Nei corridoi ecologici e nelle stepping stones sono ammessi solamente:

a. riconnessione di parti discontinue della rete ecologica; b. dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione; c. riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; d. interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone; e. interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali; f. interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeologico; g. realizzazione di siepi e fasce boscate.

10. Nei corridoi ecologici e nelle stepping stones gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete,

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sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VIncA eventualmente prevista e comunque soggetti a compensazione.

CAPO III – AZIONI DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 32 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI E DI PREGIO PAESAGGISTICO 1. La tutela, la salvaguardia e la conservazione del paesaggio, in quanto difesa del patrimonio pubblico, è affidata all’Amministrazione Comunale per la parte di sua competenza e in armonia con la pianificazione territoriale e con quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 2. Sono individuati nel PI alcune parti di territorio agricolo da qualificare come zone di tutela, caratterizzati da un paesaggio collinare di grande valenza e da un paesaggio agrario ancora sufficientemente integro e dalla presenza di connotazioni morfologiche ed ambientali da tutelare e salvaguardare ed in particolare dalla presenza di corsi d’acqua, dell’arco collinare e pedemontano, di particolari sistemazioni forestali e agrarie e di altri elementi significativi del paesaggio. 3. In tutti i progetti edilizi dovrà essere rilevato il verde esistente e opportunamente rappresentato su apposita planimetria, accompagnato da documentazione fotografica. 4. Negli appezzamenti e nelle parti dei lotti edificabili classificate a Parco Privato, e in ogni caso nelle aree destinate a parco o a giardino prive di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora nuove specie arboree di alto fusto, scelte tra quelle elencate nel Repertorio Normativo e nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del PI, nella misura minima di una pianta ogni 100 metri quadri di superficie libera del lotto.

Articolo 33 AMBITI ED ELEMENTI DI TUTELA PAESAGGISTCA E AMBIENTALE 1. Il PI individua nel territorio comunale ambiti di tutela dalle peculiari caratteristiche morfologiche, paesaggistiche ed ambientali e detta norme volte a preservare specifiche caratteristiche del sistema ecologico-ambientale presente, nonché di alcuni caratteri paesistico-percettivi. 2. Con riferimento agli ambiti di tutela paesaggistica di cui alle NT del PAT e di cui alle discipline previste agli artt. 20 e 21 delle NT del PTCP, il PI individua aree, siti ed elementi lineari e puntuali di particolare valenza storica, culturale, religiosa e ambientale, ed in particolare: a) Ambiti rurali agro-produttivi Il PI persegue il mantenimento degli assetti morfologici del territorio agricolo integro, evitando la modifica della rete di scolo delle acque e la nuova edificazione, pur nella formazione di assetti agrari moderni e nel caso di interventi di riordino fondiario e nel caso di opere viarie avvalendosi dell’ingegneria naturalistica e, salvo motivate eccezioni, prevedendo la realizzazione di viabilità con materiali stabilizzati, escludendo l’asfalto e il calcestruzzo. Queste disposizioni valgono anche nel caso in cui tali ambiti agricoli siano in tutto o in parte interclusi nell’edificato consolidato e nell’edificato diffuso. L'eventuale espianto delle siepi e delle alberature, quando non assoggettato al parere di competenza del servizio forestale regionale, deve essere accompagnato da una relazione, a cura di un professionista abilitato, che analizzi e descriva l'organizzazione del territorio, i caratteri e l'utilizzazione del fondo, gli elementi di fragilità e di rischio (quali ad esempio l'assetto idraulico ed idrogeologico) presenti nell'area di intervento e comunque in una congrua area circostante, nonché la valutazione degli effetti prodotti dall'espianto secondo il profilo

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paesaggistico ed il profilo naturalistico-ambientale, con individuazione delle misure di compensazione più idonee. Con riferimento all’ATO 4.1, in caso di interventi sull’edificato esistente, dovranno essere conservate le parti boscate, e la formazione di nuovi impianti a vigneto o nuove sistemazioni agrarie dovranno comprendere obbligatoriamente, quale intervento compensativo, la creazione di siepi o macchie boscate. I pali di sostegno ed i tutori della vite in genere dovranno essere realizzati con caratteristiche formali e cromatismi in sintonia con la tipologia tradizionale in legno e in linea con i principi generali di sostenibilità, riciclabilità e compatibilità ambientale.

b) Grandi alberi, filari alberati e siepi ripariali Il PI persegue la finalità di valorizzare e salvaguardare anche le emergenze puntuali del patrimonio vegetale, in particolare i grandi alberi, i filari e le siepi campestri. Tali emergenze naturali sono tutelati e conservati nella loro integrità strutturale e biologica. A tutela degli stessi siti, così come individuati nelle tavole di progetto, il PI detta le seguenti prescrizioni:

- È vietato alterare e/o intaccare in qualunque modo l’apparato radicale dei soggetti arborei,

isolati o costituenti il roccolo, con operazioni di qualsiasi genere che possano comprometterne

la stabilità e lo stato sanitario.

- È vietato procedere al taglio indiscriminato della parte epigea (chioma) in modo da altere in

modo sostanziale la forma tipica e caratteristica propria di ciascuna specie e della tradizione

locale di allevamento. A tal fine sono invece prescritti gli interventi di ordinaria manutenzione atti

a conservare i caratteri botanici di pregio del soggetto arboreo.

- Eventuali immagini (edicole, quadri, foto, ecc.) di soggetti religiosi presenti e parte integrante

del significato storico e della tradizione religiosa locale del soggetto arboreo andranno

mantenute e/o ricollocate nella posizione originaria.

c) Percorsi di interesse storico-paesaggistico-ambientale Il PI individua nelle tavole di progetto, alcuni percorsi di interesse storico, paesaggistico ed ambientale. Trattasi di tracciati pedonali e/o ciclopedonali sviluppati su strade comunali, poderali o piste forestali esistenti, per il quale è previsto il mantenimento dei tratti percorribili ed il recupero di quelli degradati. Il PI incentiva la messa in pristino e il mantenimento di tale percorsi al fine di preservare e valorizzare le peculiarità ambientali e paesaggistiche dell’ambito e permetterne l’utilizzo collettivo. I percorsi prevedono i seguenti interventi:

- sistemazione della viabilità esistente; sono consentite solo leggere modifiche alla morfologia

ed all’andamento planimetrico;

- eventuale pulitura del manto viario dalla vegetazione arbustiva per consentire la percorribilità

pedonale;

- realizzazione di elementi di protezione e agevolazione per il pubblico transito;

- dotazione di opportuna segnaletica indicativa e divulgativa, nonché di spazi attrezzati per la

sosta.

d) Coni visuali e punti panoramici Il PI individua particolari siti in cui permane, per localizzazione, morfologia, destinazione colturale, la possibilità di percepire visualmente elementi singolari di paesaggio, insiemi e porzioni di ambienti costruiti e non. In questi luoghi eventuali interventi edificatori e/o di modificazione del suolo agricolo dovranno essere compatibili con la salvaguardia di tali visuali. In via esemplificativa: - limitando le altezze degli edifici e delle recinzioni; - destinando i terreni a colture non sviluppate in altezza (es. prato), articolando comunque eventuali nuove piantumazioni in modo da non eliminare le possibilità di percezione visuali preesistenti; - salvaguardando le prospettive, coerentemente con le direttive per i contesti figurativi; - evitando l’interferenza di elementi particolarmente impattanti, di aree di degrado, di edifici in

conflitto, ecc.; - valorizzando i coni visuali con la realizzazione di itinerari storico-culturali e paesaggistici; - verificando la qualità architettonica degli insediamenti interessati da coni visuali. e) Corsi d’acqua

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Al fine di assicurare il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo i corsi d’acqua e di incentivare il loro potenziamento o il nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici, va mantenuta una fascia di inedificabilità di ml 10,00 in Zto E e di ml 5,00 nelle altre Zto. Entro tale fascia di terreno lungo i corsi d’acqua da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola, saranno adottate misure, in accordo con il Consorzio di Bonifica, per l’utilizzo di aree o casse di espansione degli episodi di piena, ovvero quali bacini di lagunaggio e fitodepurazione delle acque superficiali, anche ai fini dell’aumento della biodiversità e per l’impiego dell’area con finalità didattico-ricreative, con i seguenti obiettivi: - il mantenimento degli apparati spondali dei corsi d'acqua in condizioni di naturalità evitando, ove possibile, impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi; - che le parti boscate siano mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire il deflusso dell'acqua; - che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso possibilmente di interventi di consolidamento basati sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche accettando modesti fenomeni di dissesto, che non risultino pericolosi. In questi ambiti, nel caso di demolizione di fabbricati privi di valenza storico testimoniale o culturale presenti al loro interno, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 68. f) Varchi e Orli di scarpata Per tali strutture che Fanno parte della “Rete ecologica comunale” il PI persegue gli obiettivi di tutela attraverso le seguenti disposizioni: Varco. Sono individuati in grafia di PI i varchi che assumono particolare rilievo nel disegno funzionale della struttura ecologica comunale ai fini del mantenimento e della conservazione delle connessioni ecosistemiche. Al fine del mantenimento del varco e del rafforzamento della permeabilità il PI sostiene tutte le azioni volte alla mitigazione dell’effetto barriera prodotto dai manufatti presenti, il mantenimento e il potenziamento del verde e vietando la realizzazione di opere antropiche per una fascia di ml 50, misurata nei due lati a partire dall’asse del varco stesso. Orlo di scarpata di antico paleoalveo. Sono individuati in grafia di PI gli orli di scarpata, che assumono particolare rilievo nell’ambito della tutela geologica e geomorfologica del territorio. Per le aree investite da tali connotazioni, il PI prevede la conservazione del paleosito, compresa la fascia di territorio posta nell’area circostante, per una superficie corrispondente a ml 100 da entrambi i lati del sito stesso, in modo da non alterare tali segni con azioni antropiche e/o a seguito di interventi di sistemazioni agraria e di conservare visibile la differenza di quota percepibile come elemento invariato del territorio.

Articolo 34 AREE A PARCO PRIVATO 1. Il PI individua alcune aree che per la loro localizzazione, per il loro contesto ambientale e paesaggistico e uso sono definite “parco privato” e sono destinate al mantenimento, al potenziamento ed al rispetto del verde esistente, nonché alla protezione di edifici di valore culturale ed ambientale. 2. Tali aree, ricomprese all’interno delle diverse zone territoriali omogenee, spesso costituiscono pertinenze di edifici di valore storico e architettonico, con grado di protezione e in alcuni casi costituiscono pertinenze di contesti figurativi da tutelare, sono utilizzate a parco e giardino alberato. Devono pertanto essere salvaguardati la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi presenti, con contestuale mantenimento e valorizzati degli aspetti naturali e paesaggistici del territorio. 3. In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni, salvo la realizzazione di manufatti accessori quali deposito attrezzi, piccole serre, autorimesse, ecc., anche non in aderenza all’edificio, con limite massimo di 30 mq di superficie coperta. Questi volumi dovranno in ogni caso rispettare le forme e i materiali propri della zona di appartenenza. 4. E’ consentito il recupero dei volumi esistenti e legittimi, nonché l’ampliamento nei limiti di cui alle ZTO di riferimento, previa presentazione di PU esteso all’intero ambito di pertinenza.

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5. Per gli edifici esistenti non utilizzati ai fini residenziali è consentito il loro recupero con cambio di destinazione d'uso da produttivo o annesso rustico a residenza.

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TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO E RELATIVI SERVIZI

CAPO I - COORDINAMENTO URBANISTICO

Articolo 35 ZONIZZAZIONE FUNZIONALE

1. Le componenti del sistema insediativo, riportate in grafia di PI, sono: a) la struttura insediativa e residenziale storica comprendente le: - ZTO A - centro storico di Arcade, a sua volta suddiviso in sottozone e Unità Minime di Intervento (UMI); - gli edifici sottoposti a tutela in area consolidata, diffusa e in zona agricola, con le relative pertinenza e i loro contesti figurativi a parco e a giardino. b) la struttura insediativa residenziale, nelle sue componenti costituite dalle: - ZTO B - zone residenziali consolidate, di integrazione e di ristrutturazione; - ZTO C1 - zone residenziali parzialmente edificate e di completamento; - ZTO C2 - zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi. c) la struttura insediativa produttiva comprendente le: - ZTO D - zone per insediamenti produttivi. d) la zona agricola comprende il territorio aperto che si articola nelle: - ZTO E - zone destinate alla funzione agricola produttiva; - ZTO Ep - sottozone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; - ZTO EDr - sottozone residenziali parzialmente edificate in area agricola; - ZTO EDap - sottozone parzialmente edificate di tipo agroproduttivo; - ZTO Es - sottozone agricole di riqualificazione/riconversione. e) la zona destinata ad attrezzature e ad impianti di interesse pubblico e generale suddivisa in: - ZTO Fa – aree per l'istruzione; - ZTO Fb – aree per attrezzature di interesse comune; - ZTO Fc - aree a verde pubblico, a parco e attrezzate per il gioco e lo sport; - ZTO Fd - aree a parcheggio; - ZTO Fe - aree per attrezzature tecnologiche e per impianti speciali e di interesse pubblico. 2. Vengono pure individuati e disciplinate dal PI: f) le zone e gli spazi per la viabilità stradale e i principali percorsi ciclopedonali e ambientali; g) gli edifici e le aree soggetti a vincolo e a rispetto e/o tutela, in relazione a specifiche discipline di legge o di PI (rispetto idraulico, idrogeologico e forestale, paesaggistico, vincolo monumentale, vincolo cimiteriale, tecnologico, infrastrutturale, sismico e altri); h) le zone soggette a obbligo di PUA o a PU; i) le zone assoggettate a perequazione urbanistica; l) gli Interventi di perequazione urbanistica; m) le aree di perequazione urbanistica per la concentrazione dei servizi; n) le aree assoggettate ad azioni di riqualificazione urbana, riconversione e trasformazione; o) le aree sottoposte ad interventi di miglioramento della qualità urbana, territoriale, ambientale e infrastrutturale. 3. Il PI dà inoltre indicazioni in materia di: - attività produttive industriali, artigianali; - attività commerciali (con specifica indicazione [C] in Tavola 3); - attività turistico-ricettive (con specifica indicazione [T] in Tavola 3); - annessi rustici ed allevamenti in zona impropria da riconvertire; - edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo; - gli immobili e gli ambiti territoriali vincolati ex Dlgs 42/2004; - gli immobili protetti ai sensi dell'articolo 10 della ex LR 24; - gli immobili non vincolati ma meritevoli di protezione;

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- le alberature, i grandi alberi, i filari, le siepi, le aree agricole integre e/o con sistemazioni agrarie particolari, le zone di interesse archeologico, storico e monumentale, i coni di visuale, i punti panoramici, ecc. 4. Per le zonizzazioni indicate in tavola a diversa scala, fa testo sempre la tavola a scala maggiore (a denominatore minore), posto che nelle tavole di PI alla scala 1:2.000 e 1:1.000, gli spessori dei segni che delimitano le ZTO e le UMI sono compresi negli ambiti stessi.

Articolo 36 ZONIZZAZIONE PER PARTI DI TERRITORIO A TESSUTO INSEDIATIVO OMOGENEO (ZTIO) E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO)

1. Il PI individua alcune parti di territorio che per caratteri tipo-morfologici o per contesti insediativi e infrastrutturali, rappresentano delle entità territoriali omogenee nel loro tessuto insediativo e da considerare quindi nella loro unitarietà e peculiarità, denominate zone a tessuto insediativo omogeneo (ZTIO). 2. Le ZTIO possono comprendono insiemi di ZTO che nella loro unitarietà caratterizzano parti del tessuto insediativo avente connotazioni omogenee e nelle quali si riconosce: - la città storica; - la città consolidata; - la città in formazione. 3. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, provvede a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee (ZTO). 4. La disciplina delle funzioni esercitabili, delle tipologie e modalità d'intervento e dei parametri urbanistici ed edilizi da osservarsi per l'attuazione del presente PI è disposta per ogni specifico ZTO. 5. Il PI, ai fini di migliorare la qualità delle parti di territorio urbano e perturbano, individua le aree sottoposte a interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione. L’attuazione degli interventi è disciplinata dal PI, secondo le modalità previste per le singole ZTO, mediante il rilascio del relativo titolo abilitativo accompagnato da convenzione e/o atto d’obbligo. Tali ambiti sono assimilabili a "zone di recupero" ai sensi del Titolo IV° della legge 457/1978 ed in tal senso dichiarate degradate. 6. Il PI individua le parti di territorio che necessitano di interventi finalizzati al miglioramento della qualità degli insediamenti consolidati e diffusi, alla dotazione di standard e dei servizi infrastrutturali e a rete, al riordino della viabilità e della mobilità e al potenziamento delle dotazioni ecologiche. 7. L’attuazione degli interventi è disciplinata dal PI, secondo le modalità previste per le singole ZTO e tenendo conto delle azioni di cui all’art. 67 delle NT del PTRC.

Articolo 37 AREE ASSOGGETTATE AD AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, VALORIZZAZIONE, RICONVERSIONE E TRASFORMAZIONE - AREE SOTTOPOSTE AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ TERRITORIALE, AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE AREE ASSOGGETTATE AD AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, VALORIZZAZIONE, RICONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 1. Il PI, in coerenza con il PAT e in via non esaustiva, ai fini di migliorare la qualità delle parti di territorio urbano e perturbano, individua le aree sottoposte a interventi di valorizzazione, riqualificazione, riconversione e trasformazione. 2. L’attuazione degli interventi è disciplinata dal PI, secondo le modalità previste per le ZTIO e/o per le singole ZTO, mediante il rilascio del relativo titolo abilitativo accompagnato da

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convenzione e/o atto d’obbligo. Tali ambiti sono assimilabili a "zone di recupero" ai sensi del Titolo IV° della legge 457/1978 ed in tal senso dichiarate degradate. 3. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, cambi di destinazione d’uso con o senza opere che aggravino il carico urbanistico, o che comunque interessino ambiti di particolare degrado che necessitano di una complessiva riorganizzazione e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune potrà richiedere la presentazione di un PUA, definendo con apposita deliberazione, da approvare secondo le modalità di cui al successivo articolo 80, il perimetro dell’area di intervento. 4. Gli interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione devono perseguire le seguenti finalità: - verificare lo stato delle opere di urbanizzazione primaria e proporre i necessari interventi di adeguamento e potenziamento; - incrementare la dotazione di spazi pubblici, in particolare parcheggi e verde, utilizzando a tale scopo gli interventi di ristrutturazione urbanistica, in particolare la riconversione di edifici produttivi obsoleti o dismessi; - riorganizzare la viabilità veicolare, applicando ove possibile il modello delle "corti urbane", e prevedendo nuovi percorsi pedonali e ciclabili; - migliorare la qualità ambientale degli insediamenti, sia per quanto riguarda la sistemazione degli spazi pubblici che il coordinamento degli interventi privati. 5. Standard Urbanistici: Le dotazioni minime degli spazi pubblici nel caso di ID o di PUA sono disciplinati dalle presenti NTO. Qualora per la particolare localizzazione e/o conformazione dei luoghi o sulla base dell’entità delle trasformazioni previste, tali aree non potessero essere reperite lungo le strade aperte al transito o non fossero ritenute congrue e idonee, potranno essere destinate a verde pertinenziale e il comune potrà richiederne la monetizzazione. AREE SOTTOPOSTE AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ TERRITORIALE, AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE 6. Il PI, in attuazione al PAT e in via non esaustiva, individua le parti di territorio che necessitano di interventi finalizzati al miglioramento della qualità degli insediamenti consolidati e diffusi, alla dotazione di standard e dei servizi infrastrutturali e a rete, al riordino della viabilità e al potenziamento delle dotazioni ecologiche in area urbana e rurale. 7. Sono parti del territorio urbano per le quali si prevede il riuso e recupero degli insediamenti esistenti oppure la nuova edificazione e possono comprendere aree dismesse a destinazione prevalentemente produttiva, aree libere urbane periurbane e agricole, ambiti con problematiche di compatibilità ambientale, con criticità viabilistica e infrastrutturale, oppure non congruenti rispetto ad ipotizzabili scenari insediativi. 8. Interessano anche le parti del territorio agricolo trasformabile che, sulla base delle verifiche di sostenibilità, risultano maggiormente idonee allo sviluppo degli insediamenti e oltre le quali non si ritiene opportuno prevedere interventi di espansione urbana, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio. 9. Queste parti di suolo da riqualificare e riutilizzare, sono destinate a soddisfare le necessità insediative, di servizi ed attrezzature a livello locale e comunale, nonché a riqualificare e migliorare le dotazioni ecologiche. Nel caso di interventi di recupero, il PUA e/o la PU dovrà specificare le seguenti tipologie di intervento: a. nel caso della riconversione dovrà essere prevista la demolizione degli immobili esistenti e la ricostruzione di nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili con il contesto, oppure ammesso il cambio d'uso degli immobili esistenti qualora presentino qualità architettoniche meritevoli di essere conservate; b. nel caso della riqualificazione le previsioni dovranno essere prioritariamente finalizzate a riqualificare il sito o a ripristinarlo anche per destinazioni non insediative (a verde, agricole, ricreative e sportive o altro), coerenti con il contesto in cui è inserito. Qualora gli interventi di cui

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al presente articolo non rientrino tra quelli di cui alla DGR n. 1717 del 03.10.2013, al fine di valutare i possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione degli Ambiti di riconversione e riqualificazione, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 152/2006, a Verifica di Assoggettabilità. 10. Il PI, anche attraverso varianti specifiche e puntuali, individua e sottopone a disciplina di dettaglio, mediante apposita Scheda Normativa, le aree per le quali è previsto il riassetto ambientale, paesaggistico e infrastrutturale. Gli interventi sono sottoposti a PUA o a PU e dovranno garantire il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, nonché la equa compensazione degli stessi, strettamente legata alle operazioni di riqualificazione e disciplinando i criteri perequativi dell'intervento. Le dotazioni minime degli spazi pubblici nel caso di ID o di PUA sono disciplinati dalle presenti NTO.

CAPO II - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Articolo 38 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 1. Oltre alle destinazioni residenziali, salvo diverse e specifiche disposizioni date nelle singole ZTO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: a. residenza; b. uffici pubblici e privati, sportelli bancari e assicurativi, agenzie; c. attività commerciali, nel rispetto delle disposizioni per gli esercizi di vicinato così come definiti dall’articolo 14 della LR 15/2004 e per le medie strutture di vendita di cui all’articolo 14 della LR 15/2004 e s.m.i; d. attrezzature pubbliche, attività e servizi sociali, assistenziali e culturali; e. alberghi, pensioni, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; f. teatri, cinematografi e attività di svago e di intrattenimento; g. attività artigianali di servizio fino alla superficie utile di mq 200 per unità, con esclusione delle lavorazioni fonte di emissioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; h. autorimesse collettive pubbliche e/o private; i. officine di riparazione per veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 3 volte la superficie utile dell’officina e purché i locali siano dotati di impianti di abbattimento delle emissioni; l. impianti sportivi privati e palestre; m. attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali. 2. Dalle zone residenziali sono esclusi edifici con le seguenti destinazioni: a. industrie e attività artigianali diverse da quelle compatibili, definite al precedente comma 1°, lettera g; b. discoteche o sale da ballo; c. ospedali e case di cura; d. caserme e istituti di pena; e. mattatoi e laboratori di lavorazione delle carni vive; f. stalle, porcilaie, pollai e allevamenti in generale; g. le attività insalubri di 1^ e 2^ classe di cui agli elenchi emanati in applicazione dell’articolo 216 del RD. 1265/1934. 3. Per gli immobili esistenti e non soggetti a specifica disciplina, sono sempre ammessi gli interventi di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001. 4. Per gli immobili esistenti o loro porzioni ove vengano esercitate attività che risultino incompatibili ai sensi del presente articolo, ovvero quando non si possano conseguire le dotazioni di spazi pubblici di cui al comma precedente, sono ammessi esclusivamente interventi di cui alle lettere a) e b) del DPR 380/2001.

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Articolo 39 ZTO A - ZONE DI CENTRO STORICO - PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE

1. Le ZTO A sono destinate prevalentemente alla residenza. Si tratta di parti del territorio interessate da agglomerati urbani, loro porzioni ed aree circostanti, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. 4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle contenute nelle norme generali per le zone residenziali, di cui al precedente articolo 38, con la precisazione che per gli edifici esistenti vale quanto previsto dal rispettivo grado di tutela, così come disciplinato al precedente art. 26. 3. Tali zone, classificate come "centro storico" e individuate nell'Atlante regionale, ai sensi della LR 80/1980, sono assoggettate alle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n 457 e successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 40 della LR 11/2004 e agli articoli 66 e 67 delle NT del PTRC, con particolare attenzione: - alla salvaguardia fisico-morfologica relativa all’aspetto urbanistico, architettonico ed ambientale; - alla salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d’uso; - alla salvaguardia dei valori ambientali costituiti dai tessuti urbanistici, dagli stessi edifici e dalle aree scoperte; - alla riqualificazione e rivalutazione del tessuto urbano e dell’insieme ambientale qualora compromessi e degradati. 4. le ZTO A sono individuate nelle tavole di PI in scala 1:5.000 e 1:2.000 e, in dettaglio, nelle tavole 1:1.000, con le relative UMI e le corrispondenti discipline operative. Il perimetro delle UMI potrà essere modificato, rispetto a quello definito dal PI, sulla base di un approfondimento dell'analisi paesaggistica, preliminare alla progettazione, e potrà essere precisato in sede di rilascio del titolo abilitativo all’intervento. 5. Le UMI, oltre agli edifici di valore culturale, possono comprendere anche gli edifici o manufatti privi di valore ad essi attigui, che si pongono in contrasto con i caratteri storici e culturali del sito. Per tali fabbricati è consentita la demolizione e/o la ricomposizione mediante interventi di demolizione e nuova costruzione di pari volume. Detti interventi devono essere in ogni caso compatibili con i valori culturali da tutelare e finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale del sito. 6. All’interno delle ZTO A l'attuazione del PI avviene: - per intervento edilizio diretto (ID) o per progettazione unitaria (PU) riferita al singolo fondo o alla singola UMI; - per PUA entro la singola UMI o di più UMI contigue. Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni: a) gli interventi edilizi o di sistemazione degli spazi scoperti, nonché di eventuali opere di urbanizzazione comprese all’interno delle stesse, sono subordinate:

‐ alla redazione di un Progetto Unitario di massima;

‐ all’approfondimento analitico, mediante una specifica indagine filologica, se richiesta.

b) il progetto unitario di massima, presentato da tutti gli aventi titolo, definisce gli interventi edilizi e la sistemazione degli spazi scoperti nonché delle eventuali opere di urbanizzazione comprese. c) il progetto unitario di massima, approvato dal Comune, costituisce il documento di base delle eventuali convenzioni attuative e, comunque, il documento preliminare alla presentazione dei progetti per l’esecuzione degli interventi che possono essere attuati anche per stralci funzionali. La PU deve contenere: - la configurazione planimetrica, in scala 1:200, delle aree e degli edifici, nonché degli spazi pubblici contigui, con l’indicazione sia delle quote orizzontali e verticali, riferite a capisaldi stabiliti dal Comune, atte a individuare l’andamento planimetrico e altimetrico dello stato attuale e del progetto, sia delle quote di riferimento per la misurazione delle altezze e il calcolo dei volumi; - gli accessi pedonali e carrabili e l’organizzazione delle autorimesse;

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- lo schema di massima dei prospetti e delle sezioni in scala 1:200, con la configurazione dei tetti e, eventualmente, la disposizione dei portici, l’indicazione dei materiali da usare nelle finiture, dei colori, ecc; - le destinazioni d’uso e gli utilizzi specifici degli edifici e delle aree scoperte con le relative sistemazioni di massima; - il progetto degli spazi scoperti pubblici e privati, comprensivo delle attrezzature e degli eventuali manufatti e fabbricati accessori di servizio consentiti e delle eventuali recinzioni, le opere di decoro e arredo urbano, le pavimentazione, le insegne, i sistemi di illuminazione; - la tabella dei dati planimetrici e volumetrici dell’intervento. 7. Mediante l’ID o la PU gli interventi ammessi sono i seguenti: - per i fabbricati esistenti: tutti gli interventi edilizi relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia in relazione al diverso grado di protezione, con esclusione di quelli soggetti a demolizione obbligatoria; - le nuove costruzioni e gli ampliamenti secondo i sedimi obbligatori contenuti nei grafici di progetto di PI. Le altezze indicate nelle tavole di progetto di PI sono obbligatorie. E’ possibile modificare l’altezza indicata solo nei casi in cui i fabbricati contigui e/o contermini risultino più alti o più bassi di cm 30, con l’esclusione degli edifici con grado di protezione 1, 2 e 3, in tal caso è obbligatorio l’allineamento con i fabbricati preesistenti. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono rilasciati contestualmente alla previsione di eventuali demolizioni obbligatorie. E’ possibile variare gli ambiti delle UMI a seguito di documentata indagine con approvazione del nuovo ambito mediante le modalità di cui al successivo articolo 80. E’ comunque ammessa l’esecuzione per stralci dell’intervento approvato. In tal caso, fermo restando l’obbligo dell’approvazione del progetto unitario, è ammesso il rilascio di singoli titoli abilitativi; - interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti in relazione al grado di protezione. In ogni caso l’intervento dovrà riguardare un intero edificio per tutto il suo fronte e la sua altezza e comunque, nel caso di fabbricati a schiera o a cortina, almeno una unità funzionale, anche nel caso in cui tale unità non venga individuata nella grafia delle tavole di progetto quale unità edilizia minima. Le demolizioni obbligatorie dovranno essere contenute nel titolo abilitativo. Nelle tavole di PI sono individuate, con specifica perimetrazione, le aree per le quali è previsto un intervento che prenda in considerazione l'intero ambito e gli edifici in esso presenti. Ogni richiesta di titolo abilitativo sarà vincolata alla presentazione di un progetto generale ai sensi del precedente articolo 37 e nel rispetto di quanto previsto nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale e nelle Tabelle del dimensionamento di cui al repertorio allegato alle presenti NTO. 8. Con Piano di Recupero, per le zone specificatamente individuate nel PI è possibile modificare le indicazioni previste nei grafici di progetto relativamente a: - l’assetto organizzativo e distributivo viario; - la localizzazione delle aree a parcheggio; - la localizzazione delle aree a verde per servizi; - i sedimi dei nuovi fabbricati, in riduzione o ampliamento, pari più o meno al 10%, comunque nel rispetto del Codice della Strada; - le UMI. 9. Sono individuate dal PI le UMI o le aree di Zto A sottoposte a disciplina di dettaglio, mediante la specifica Scheda Normativa, di cui al successivo articolo 60, per le quali tali disposizioni prevalgono su quelle generali contenute nel presente articolo.

Articolo 40 ZTO B - ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE, DI INTEGRAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE\ 1. Vi sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle ZTO A, per le quali il PI prevede la conferma del tessuto insediativo consolidato, oltre al completamento dell’edificazione e l’eventuale ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici e/o di complessi e insiemi edilizi.

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2. Queste parti di territorio appartenenti alla città consolidata, possono comprendere anche aree degradate, investite da attività produttive dismesse, sottoutilizzate e/o altri manufatti non più compatibili, da trasferire, o da riqualificare o da risanare, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana. 3. In queste zone il PI si attua mediante IED, salvo il caso in cui non sia richiesta la PU o la formazione di un PUA. 4. Per gli edifici esistenti e non sottoposti a grado di protezione, sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’articolo 3 del DPR 380/2001, mantenendo la superficie esistente o ampliandola sino al raggiungimento degli indici di zona. 5. Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti che alla data di adozione del presente PI abbiano completamente saturato l’indice di utilizzazione fondiaria, è ammesso l’ampliamento fino al limite di 50 mq di Snp, per alloggio qualunque sia la Sf. 6. L'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate: If = 0,33 mq/mq; P = 3; H = 9,50 ml; Dc = 5,00 ml; Ds = 5,00 ml; Df = 10,00 ml. Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

Articolo 41 ZTO C1 - ZONE RESIDENZIALI PARZIALMENTE EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO 1. Vi sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in ambito urbano e/o perturbano, diverse dalle zone A e dalle zone B, per le quali il PI prevede il completamento dell'edificazione e l’eventuale ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici o di insiemi edilizi. 2. In queste zone il PI si attua mediante IED, salvo il caso in cui non sia richiesta la PU o la formazione di un PUA. 3. Per gli edifici esistenti e non sottoposti a grado di protezione, sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’articolo 3 del DPR 380/2001, mantenendo la superficie esistente o ampliandola sino al raggiungimento degli indici di zona. 4. Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti che alla data di adozione del presente PI abbiano completamente saturato l’indice di utilizzazione fondiaria, è ammesso l’ampliamento fino al limite di 50 mq di Snp, per alloggio qualunque sia la Sf. 5. L'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate: If = 0,22 mq/mq; P = 2; H = 7,50 ml. Dc = 5,00 ml; Ds = 5,00 ml; Df = 10,00 ml. Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

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Articolo 42 ZTO C2 - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI 1. Comprendono le parti di territorio appartenenti alla città in trasformazione, le aree inedificate e destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale in fregio ai nuclei, ai centri urbani e alla città consolidata. 2. In queste zone il PI si attua attraverso PUA; la dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista nel PUA, deve rispettare i valori storico culturali e testimoniali eventualmente presenti nelle aree circostanti, di cui al precedente articolo 27 e le altre eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI. 3. L'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate: It = 0,20 mq/mq; P = 3; H = 10,50 ml Dc = 5,00 ml; Ds = 5,00 ml; Df = 10,00 ml. Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI. 4. Sono classificate ZTO C2 anche le aree già sottoposte a PUA, identificate in grafia di PI, per le quali si applicano le norme originarie di ciascun Piano, in relazione al successivo articolo 77.

CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Articolo 43 ZTO D - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 1. Le ZTO D comprendono le aree destinate agli impianti produttivi di beni e servizi, di seguito elencati. 2. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agroindustriali, commerciali e artigianali, le attività direzionali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. 3. Nelle ZTO D per insediamenti produttivi, artigianali, industriali e commerciali, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a. attività produttive, industriali, artigianali e di servizio; b. mostre, esercizi di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita secondo i criteri approvati dal Comune ai sensi della LR 15/2004 e s.m.i.; c. impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini; d. impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, laboratori, distributori, ecc.); e. attività per la spedizione di merci, deposito di automezzi, logistica, ecc.; f. attività commerciali all'ingrosso; g. impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate; h. palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto; i. nuovi insediamenti di tipo agro-industriale; l. abitazioni per il titolare dell'impresa o il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di SNP per unità produttiva, da realizzare in aderenza o in adiacenza al corpo di fabbrica principale o in esso compreso, nonché di edifici di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti, uffici e mostre connessi alle attività di produzione;

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n. sono inoltre ammesse riconversioni produttive ai sensi del DPR 447/1998, limitatamente alle aree coperte e ai volumi esistenti. 4. Nelle zto D, individuate dal PI e disciplinate con apposita Scheda Normativa dal Repertorio normativo, sono ammesse anche le seguenti destinazioni: a. turistico – ricettive, e per servizi alle imprese; b. esercizi di vicinato, attività di ristorazione, pubblici esercizi, locali per il divertimento, lo svago e il tempo libero; c. attività ricerca scientifica, di sperimentazione, medico-sanitarie e simili; d. le grandi strutture di vendita e le attività commerciali tra loro aggregate e costituenti “Parco Commerciale”, ai sensi dell’articolo 10 della LR 15/2004 e s.m.i.; e. centri direzionali e centri polifunzionali per la cura della persona, palestre, centri benessere, sale riunioni, centri convegni e congressi, attività di intrattenimento, sale cinematografiche, ecc.; f. uffici pubblici e privati. 5. Ai fini dell'edificazione, nelle ZTO “D” valgono le seguenti norme: - Sc = 50% della Sf. Nel caso di accorpamento di due o più lotti Sc = 60%. Nel caso di attività commerciali, direzionali e pubblici esercizi Sc = 40%. - H = 10,00 ml, con esclusione di volumi tecnici e di impianti tecnologici; - Ds = 10,00 ml dalle strade comunali; - Ds = 15,00 ml dalle strade provinciali; - Dc = 5,00 ml. Nel caso di confini con le Zto E = 7,50 ml. Nel caso di confine con le Zto C e Er = 10,00 ml; - Df = 10,00 ml. Nel caso di distacco con edifici residenziali entro le Zto E, C e Er = 20,00 ml; - parcheggi: vedi precedente articolo 24; - verde = 10% della Sf. Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI. 6. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all’articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al RD.1265/1934 e successive modifiche sono consentiti esclusivamente nelle zto D specificatamente individuate dal PI, qualora già presenti nel territorio comunale. 7. Tra i volumi tecnici sono compresi i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, silos, camini, antenne, ecc., altri manufatti quali strutture denominate copri e scopri, tunnel di protezione per carico e scarico, pensiline di qualsiasi genere. I volumi di tali manufatti non vanno conteggiati nel calcolo delle superfici utili, vanno comunque rispettate le distanze dalle strade e dai confini. 8. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nonché l'ampliamento fino ad un massimo complessivo di 120 mq di SNP per ogni edificio in aggiunta all’esistente. 9. Sono individuate dal PI le attività turistico ricettive esistenti e le ZTO o le aree entro le quali sono potenzialmente insediabili. 10. Sono individuate dal PI le ZTO nelle quali sono presenti e/o insediabili attività commerciali appartenenti alle grandi e medie strutture di vendita. 11. Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal PRC e non disciplinati al successivo articolo 54, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b), c) e d) del DPR n. 380/2001, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP di cui al successivo articolo 65.

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CAPO IV – TERRITORIO AGRICOLO

Articolo 44 ZTO E - ZONE DESTINATE ALLA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA

1. Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi edilizi, urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, sono disciplinate degli articoli 43, 44 e 45 della LR 11/2004, nonché del DLgs 227/2001, della DGR 2495/2006, della legge 29 dicembre 2003, n° 378 e del DM 6 ottobre 2005 e s.m.i.. 2. Nel territorio agricolo sono ammessi gli interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, destinati alla residenza e a strutture agricolo-produttive, così come definite dagli Atti di Indirizzo, sulla base di un Piano Aziendale, esclusivamente riferiti all'imprenditore agricolo, con i seguenti requisiti minimi: a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della LR 12 dicembre 2003, n° 40; b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla LR 3 luglio 1992, n° 19; c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati negli Atti di Indirizzo. 3. Il PIANO AZIENDALE di cui al presente articolo, completo di tutta la documentazione richiesta, redatto da tecnico abilitato, secondo gli Atti di Indirizzo, è approvato dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). 4. Entro le ZTO Ep, così come individuate dal PI, sono consentiti, in regime transitorio e di deroga, i seguenti interventi: a) l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fino ad un limite di mc 800, comprensivi dell'esistente; b) le nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di mc 600 per ogni azienda agricola; c) la realizzazione di strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle caratteristiche e alle specifiche attività aziendali. 5. Le nuove costruzioni, da realizzare entro o a margine degli aggregati abitativi eventualmente esistenti sul fondo, dovranno rispettare la tipologia e la morfologia degli edifici rurali storici più prossimi; è consentito anche il riferimento a tipologie meno diffuse ma comunque presenti nel territorio comunale o intercomunale. Ove l'azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini a nuclei o centri rurali, o comunque nella vicinanze dell'eventuale preesistente casa di abitazione. EDIFICI RESIDENZIALI 6. Gli edifici destinati a case di abitazione devono rispettare i seguenti parametri: - Altezza H massima = ml 7,50. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell’edificio esistente anche se di altezza maggiore; se l’altezza di quest’ultimo è minore, l’edificio prevenuto può raggiungere l’altezza qui stabilita. - Distanze: a) dai confini di proprietà Dc = ml 5,00; b) da edifici preesistenti Df = ml 10,00, con la possibilità di deroghe stabilite dalle presenti NTO, oppure in aderenza; - Modalità di calcolo del volume residenziale: ai fini del calcolo del Volume non vengono computati i portici e le logge fino a ml 4,00 di profondità, anche con sovrastanti e sottostanti corpi chiusi, realizzati secondo le tipologie della tradizione e della storia locale della zona rurale, fino a un massimo del 30% della superficie coperta per piano. I portici e le logge dovranno

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essere ricavati entro l’inviluppo del solido principale e comunque nel rispetto della tipologia tradizionale locale e secondo un corretto orientamento. 7. Per l’ampliamento di edifici esistenti, valgono le seguenti norme: a) l’ampliamento fino a mc 800 è ammesso - per una sola volta - per tutte le “residenze” esistenti e legittime, con ricavo di un numero massimo consentito di due alloggi. Per “residenza” devesi intendere l’unità residenziale, corrispondente alla singola porzione di fabbricato effettivamente destinato ad uso residenziale e non il fabbricato omogeneamente inteso. Qualora le caratteristiche tipologiche e morfologiche dell’edificio da ampliare o l’entità degli ampliamenti ammessi siano tali da non consentire un corretto inserimento con la preesistenza, potrà essere considerata la possibilità di sviluppare l’ampliamento su corpo staccato, utilizzando ed integrando eventuali parti rustiche esistenti nell’aggregato; b) nei casi di demolizione e ricostruzione “in loco” per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, la ricostruzione potrà avvenire su sedime leggermente discostato dall’esistente al fine di consentire il rispetto delle distanze dai confini, dei distacchi tra fabbricati, delle distanze da stalle e concimaie; c) nei casi di demolizione e ricostruzione su area “adiacente” va inteso nel senso di vicina e non necessariamente confinante, appartenente allo stesso aggregato abitativo. Andranno in ogni caso privilegiate le soluzioni che concorrono a garantire maggiore integrità del suolo agricolo; d) il progetto deve contenere un elaborato planimetrico dell’insieme del fondo di pertinenza che definisca correttamente l’inserimento dei corpi di fabbrica, delle aree di pertinenza e confinanti, degli accessi e degli spazi di sosta e di manovra. 8. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura e spese del richiedente, un vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza. L'ampiezza del fondo di pertinenza è determinato sulla base degli Atti di Indirizzo, lettera d), punto 7. 9. Il Comune su apposito registro fondiario provvede alla trascrizione dei dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi del presente articolo e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate di edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune. 10. Per i nuovi edifici residenziali e per gli interventi su quelli esistenti, valgono le seguenti ulteriori norme: - gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del luogo, di norma, rispettare gli allineamenti planoaltimetrici delle preesistenze e utilizzare, di preferenza, i materiali tradizionalmente impiegati; - gli edifici da realizzarsi in zona agricola dovranno avere forme planivolumetriche semplici, in armonia con la tipologia rurale e con il contesto edificato. In particolare andrà privilegiata l'adozione di piante a forma regolare - rettangolare o ad - "elle" - con sviluppo a due piani fuori terra; - non è ammessa la realizzazione di scale esterne fuori terra; - eventuali spazi porticati dovranno venire ricavati entro la sagoma dell’edificio; - dovranno, preferibilmente, essere disposti secondo l'asse est/ovest; - il tetto dovrà essere a due falde, con manto di copertura in coppi in laterizio e pendenza compresa tra il 30% ed il 45%, con sporti non superiori a cm 50 sul fronte e cm 30 sui fianchi, e comunque di norma coerente con quello degli edifici eventualmente vicini ed aventi caratteristiche tipo-morfologiche rispondenti ai presenti indirizzi; - eventuali riporti di terreno non dovranno superare la quota di + 50 cm rispetto alla quota 0.00 di riferimento; - è vietata la realizzazione di rampe esterne per accesso a locali interrati o seminterrati; - l’inserimento di particolari morfologici e/o tipologici quali archi, portici, grandi superfici vetrate, “valesane”, camini, cornici, dovrà rispettare i caratteri architettonici dell’edilizia tradizione rurale locale e garantire risultato armonico e omogeneo; - dovranno essere evitati, di norma, poggioli sporgenti dalla sagoma dell'edificio o altri aggetti emergenti dai prospetti; - è prescritto l’utilizzo di serramenti e ante d’oscuro in legno o in materiali simili.

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Potranno essere comunque assentite anche soluzioni che si discostano dagli indirizzi sopra riportati, purché conseguenti ad una approfondita e documentata scelta progettuale, in rapporto al contesto insediativo e ambientale. Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione o ampliamento di edifici, ancorché privi di grado di protezione, oltre agli indirizzi generali sopra riportati dovrà essere posta particolare attenzione alla situazione esistente con la quale gli interventi stessi dovranno armonizzarsi nei seguenti elementi fondamentali: - inclinazione delle falde e manti di copertura; - sporgenze, fili di cornice; - dimensioni e allineamenti dei fori; - paramenti esterni di finitura. EDIFICI PERTINENZIALI E ANNESSI RUSTICI 11. La costruzione delle strutture agricolo-produttive o l’ampliamento delle esistenti sono ammessi solo se previste dal Piano Aziendale, di cui al precedente comma 3°. Dovranno essere realizzate preferibilmente entro l'ambito dell’aggregato abitativo dell'azienda di cui sono pertinenza. Dovranno avere l'altezza massima H pari a 7,50 ml. Sono ammesse altezze maggiori solo nel caso in cui esse risultino indispensabili per l’introduzione di tecnologie finalizzate ad una migliore conduzione aziendale; l'indispensabilità è certificata da idonea documentazione tecnica che illustri le caratteristiche tecniche del manufatto in relazione alla dimensione dell'azienda, alle colture e alle tecniche colturali praticate. Per gli edifici destinati ad allevamento si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 17, per gli altri edifici annessi e pertinenziali devono essere rispettate le seguenti distanze: - Dc = 5,00 ml; - Df = 10,00 ml, ovvero in aderenza; - Ds = 5,00 ml dalle strade vicinali e interpoderali – 10,00 dalle strade di tipo E, F e G – 20,00 ml dalle strade di tipo D – 30,00 ml dalle strade di tipo C. 12. Per le strutture agricolo-produttive la tipologia edilizia deve essere informata a quella tradizionale, ancorché reinterpretata alla luce delle nuove esigenze costruttive e delle recenti tecniche produttive. Per tali manufatti dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni: - il tetto dovrà essere a due falde, con pendenze comprese tra il 30% ed il 40%; - le cornici di gronda non potranno sporgere lateralmente oltre 80 cm, compresa la grondaia, e 50 cm frontalmente; - il manto di copertura dovrà essere preferibilmente in coppi di laterizio, sempreché condizionamenti strutturali, legati alle dimensioni, non suggeriscano scelte diverse; - intonaco esterno al civile, con tinteggiature neutro/chiare, escluso il bianco. 13. Per la realizzazione di serre valgono le disposizioni di cui alla DGR 172/2010. 14. Per le recinzioni si applicano le disposizioni contenute nel Prontuario.

a) le recinzioni in zona agricola potranno essere realizzate esclusivamente per racchiudere

l’area pertinenziale dei fabbricati residenziali nel rispetto delle tipologie della zona, impiegando materiali tradizionali e comunque in sintonia con i caratteri locali. L'altezza massima non potrà superare 1,50 ml fuori terra compreso un’eventuale zoccolo dell’altezza massima di cm 30 fuori terra. In particolari siti tali recinzioni potranno essere autorizzate solo se accompagnate dalla messa a dimora di siepi di specie scelte tra quelle previste dal Prontuario; b) le recinzioni di aree dedicate ad allevamenti o coltivazioni particolari potranno essere richieste e autorizzate solo se previste dal Piano Aziendale e/o da una specifica istanza accompagnata da relazione agronomica, per limitati periodi di tempo e potranno essere realizzate con strutture provvisionali, quali staccionate, pali in legno ancorati direttamente al terreno, con eventuale elettrificazione, previa sottoscrizione di una polizza fideiussoria che preveda l’impegno alla rimozione qualora venissero a mancare i presupposti che ne hanno consentito il rilascio; c) Le richieste di costruzione di recinzioni in zona agricola sono assoggettate alla procedura prevista per i permessi di costruire. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

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15. Per allevamento zootecnico s’intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale e anche non collegati con nesso funzionale ad un’azienda agricola. 16. Il PI individua gli allevamenti zootecnici, tra cui quelli con limiti superiori alla classe I di cui alla DGR 856/2012 e per i quali valgono le disposizioni previste dalla vigenti disposizioni in materia, ed in particolare le fasce di rispetto di tipo igienico-sanitario verso insediamenti residenziali, commerciali, direzionali, di sevizio ed in generale verso tutte quelle destinazioni incompatibili con gli allevamenti. 17. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della LR 11/2004 per la costruzione di manufatti ad uso allevamento, sono definiti: allevamenti familiari, allevamenti in nesso funzionale, allevamenti intensivi.

Allevamenti familiari. Trattasi di allevamenti con carico zootecnico inferiore ai 500 capi per gli animali di bassa corte e inferiore a 2 t per specie quali bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo, così come definiti alla lettera q), comma 1, art. 2, DGR 2495/2006, come modificato dal Decreto della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 134 del 21.04.2008. Allevamenti in nesso funzionale (allevamenti eccedenti l’autoconsumo). Insediamenti zootecnici con collegamento funzionale ad una azienda agricola; tali edifici e manufatti rientrano nella tipologia delle strutture agricolo – produttive, ai sensi dell’art. 44 comma 8 della legge regionale 11/2004. Allevamenti intensivi. Insediamenti zootecnici con carico allevato superiore ai limiti di classe I, come da DGR 856 del 15.05.2012.

Per i manufatti ad uso allevamento familiare si applicano:

Sc: come da Piano Aziendale approvato

distanza minima (ml)

dalle abitazioni di proprietà

dalle abitazioni di terzi

dai confini dalle strade limiti zona agricola (zone storiche, consolidate

residenziali, di riqualificazione,

trasformazione non produttiva)

10 20 10 D.M. 1404/1968

20

Tali edifici, funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, dovranno essere inseriti nel contesto territoriale in modo da mitigarne l’impatto visivo mediante opere di sistemazione a verde che rendano il nuovo fabbricato o manufatto compatibile con i valori paesistici del contesto, come da apposita relazione, redatta da tecnico abilitato.

Per nuove strutture e manufatti per allevamento in nesso funzionale si applicano:

Sc: come da Piano Aziendale approvato

distanza minima (ml)

specie dalle abitazioni

di proprietà

dalle abitazioni

di terzi

dai confini

dalle strade

limiti zona agricola

(zone storiche, consolidate

residenziali, di riqualificazione, trasformazione non produttiva)

Bovini, Equini, Ovicaprini

20 30 15 D.M. 1404/1968

50

Avicoli - Conigli 20 40 15 D.M. 1404/1968

70

Suini 30 50 15 D.M. 1404/1968

100

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Tali edifici, funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, dovranno essere inseriti nel contesto territoriale in modo da mitigarne l’impatto visivo mediante opere di sistemazione a verde che rendano il nuovo fabbricato o manufatto compatibile con i valori paesistici del contesto, come da apposita relazione, redatta da tecnico abilitato.

Per gli Allevamenti Zootecnici Intensivi, con carico allevato superiore ai limiti di classe I, come da DGR 856 del 15.05.2012, si applicano:

Distanze di rispetto insediamento intensivo (ml)

Allevamento rif. n. 1 rif. n. 2

Distanza dai confini di proprietà 25 20

Distanza dai limiti della zona agricola 500 200

Distanza da residenze civili sparse 200 100

Distanza da residenze civili concentrate (centri e nuclei abitati)

400 200

Le distanze di cui ai punti precedenti del presente comma sono da intendersi come reciproche. Le stesse vanno rispettate sia nel caso di nuove edificazioni/insediamenti urbani, sia nel caso di aumento della capacità potenziale dell’allevamento superiore al 25% di quella esistente, previa verifica del rispetto dei requisiti igienico - sanitari. Le distanze minime da rispettare per gli allevamenti in nesso funzionale, che superano la classe dimensionale I sono quelle previste per gli insediamenti zootecnici intensivi, come da DGR 856/2012. Sono consentite deroghe al parametro della distanza dai confini nel caso in cui il centro aziendale rientri in un’area di edificazione diffusa ED o comunque in aggregazioni edilizie non afferenti interamente all'azienda stessa, nonché per particolari condizioni territoriali in cui il rispetto delle distanze renda non realizzabile il manufatto, da evidenziare in sede di richiesta di titolo abilitativo e comunque previo dimostrazione della fattibilità delle opere. La deroga deve essere accompagnata da atto di assenso, così come previsto al successivo articolo 74 18. La nuova edificazione e l’ampliamento di manufatti per allevamenti intensivi non è ammessa nelle seguenti parti di territorio: - aree a vincolo paesaggistico, monumentale e archeologico, di cui al DLgs 42/2004; - aree investite da Corridoi Ecologici e aree di Connessione Naturalistica; - Zto Ep; - Zto EDr; - Zto Es; - aree sottoposte a servitù idraulica; - aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale; - aree di rispetto di pozzi di prelievo per uso idropotabile. 19. L’ampliamento di allevamenti esistenti, qualora ammesso in relazione alla localizzazione degli stessi, è subordinato alla redazione del Piano Aziendale e alla verifica di sostenibilità, con misure di mitigazione – compensazione, di cui al precedente art. 19 e con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili per ridurre l’impatto ai sensi della DGR 856/2012 più sopra citata. 20. È ammesso il recupero alla residenza o ad attività turistico/ricettive e di agriturismo di volumi esistenti legittimi; in particolare degli annessi rustici (esclusi i fabbricati agroindustriali e i capannoni relativi agli allevamenti a carattere non intensivo e agli allevamenti zootecnico-intensivi) che non abbiano più funzione agricola; il recupero deve avvenire esclusivamente mediante opere di ristrutturazione edilizia; il progetto di recupero deve essere accompagnato da un’adeguata relazione agronomica dalla quale risulti che l’annesso non è più funzionale alle esigenze del fondo; deve essere in questo caso costituito un vincolo decennale di destinazione d’uso mediante atto d’obbligo registrato. Sono in ogni caso ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti legittimi. 21. Il PI favorisce le azioni volte alle forme di agricoltura biologica e a basso impatto, uso di fonti energetiche rinnovabili, uso di irrigazione dei suoli agricoli con sistemi a pioggia, nonché opere per la ricarica della falda e che svolga attività funzionali al potenziamento della rete ecologica.

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Articolo 45 ZTO Ep - SOTTOZONA AGRICOLA CARATTERIZZATA DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO

1. Il PI individua le sottozone agricole Ep, comprendendo le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per funzioni agricolo-produttive, per scopi residenziali e per altre destinazioni compatibili. 2. Gli edifici residenziali da destinare all'abitazione principale, ora consentiti in via transitoria nelle ex sottozone E2 ed E3 ai sensi della L.R. 4/2008 di modifica dell'articolo 48 della LR 11/2004, sono realizzabili esclusivamente nel territorio agricolo, entro le ZTO Ep, assimilabili alle ex sottozone E3. 3. La nuova edificazione dovrà avvenire all'interno dell'aggregato abitativo esistente; l'eventuale nuovo aggregato abitativo costituito con l'intervento dovrà essere conseguente per orientamento, tipologia edilizia e dimensionamento a quelli di interesse ambientale limitrofi. 4. Non sono ammessi la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici e di impianti di acquacoltura.

Articolo 46 ZTO ED – SOTTOZONE AGRICOLE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA - EDr - SOTTOZONE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA RESIDENZIALI – EDap SOTTOZONE DI EDIFICAZONE

DIFFUSA AGRO-PRODUTTIVE 1. Gli ambiti di edificazione diffusa sono parti del territorio rurale dove l’edificazione assume carattere di continuità, ovvero dove le preesistenze insediative sono sorte lungo i bordi delle strade, in proseguimento dei centri e dei nuclei abitati fino a strutturarsi in veri e propri insediamenti, per i quali il PI prevede il contenimento della diffusione insediativa e la riqualificazione del territorio agricolo. 2. La definizione degli interventi ammissibili e le forme di compensazione sono finalizzate a garantite il completamento delle opere di urbanizzazione, la realizzazione degli standard urbanistici e ad assicurare una adeguata viabilità di accesso. 3. Per il recupero di questi insediamenti, per la riorganizzazione e l’acquisizione degli spazi necessari alla realizzazione di interventi di interesse generale (viabilità, parcheggi, opere infrastrutturali, ecc.) è previsto il ricorso alle procedure perequative e del credito edilizio. 4. Il PI tutela le emergenze paesaggistiche e ambientali presenti all’interno delle aree di edificazione diffusa con specifica disciplina volta alla conservazione e al potenziamento della rete ecologica. SOTTOZONE EDr - DI EDIFICAZIONE DIFFUSA RESIDENZIALI 5. Comprendono quelle parti di territorio, totalmente o parzialmente edificate, in ambito agricolo e/o di insediativo diffuso, costituenti dei nuclei rurali/residenziali, per le quali il PI ne prevede il riconoscimento e nei quali l’edificazione consentita in territorio agricolo dalla legislazione vigente è considerata prioritaria, mediante la ristrutturazione o la sostituzione di singoli edifici o di insiemi edilizi e l’eventuale completamento dell'edificazione. 6. Valgono le norme sulle destinazioni d’uso previste alle lettere a), e), g), m) del precedente articolo 38, oltre alle abitazioni agricole e agli annessi rustici destinati a magazzino e/o deposito. Sono escluse le nuove stalle e gli ampliamenti di quelle esistenti, gli allevamenti, le funzioni incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona, le destinazioni d’uso che possono comportare notevole affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con la tipologia abitativa dei nuclei rurali/residenziali e con i caratteri dell’ambiente.

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7. In queste zone il PI si attua mediante ID. E’ ammesso l’ampliamento nel limite del 20% fino ad un massimo di 50 mq di Snp per alloggio, nel rispetto della Df, e della Dc, senza incremento del numero di unità immobiliari. Sono inoltre ammessi per gli edifici esistenti: - gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’articolo 3, comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR n. 380/2001; - il cambio d’uso degli edifici; - gli interventi previsti dal titolo V – tutela e edificabilità del territorio agricolo – della LR 11/2004, di cui agli articoli 43, 44 e 45; - gli interventi ammessi dal Grado di Protezione per gli edifici di valore storico culturale; - gli interventi, definiti dai punti precedenti, con incentivi volumetrici nel caso di recupero e riqualificazione dei fabbricati, qualora finalizzati alla riduzione degli accessi stradali, alla realizzazione di standard, opere ed infrastrutture di interesse collettivo, tratti di piste ciclopedonali. 8. La nuova edificazione è ammessa solo entro le aree individuate come “lotto libero” in grafia di PI, nel rispetto dei caratteri tipologici e ambientali di cui al Repertorio e delle seguenti prescrizioni:

gli ampliamenti, da realizzarsi in aderenza all'esistente, dovranno integrarsi armoniosamente con la struttura originaria;

qualora la ristrutturazione edilizia sia eseguita con demolizione integrale delle superfetazioni, oltre al volume esistente, è concesso il recupero dei volumi di tali superfetazioni che dovranno essere accorpate all'edificio principale;

nel caso in cui l’edificio principale sia soggetto a grado di protezione il recupero delle

parti superfetative potrà avvenire anche mediante nuove costruzioni staccate dal corpo

principale e comunque nel rispetto dei coni di visuale, delle fronti principali e con

altezza di gronda pari o inferiore a quella dell’edificio tutelato. 9. Entro le aree individuate dal PI e classificate “lotto libero” si applicano i seguenti parametri: P = 2; H = 7,50 ml; Snp massima per ogni edificio entro il “lotto libero” = 200 mq fatte salve eventuali specifiche dimensioni fissate dal PI; Dc = 5,00 ml; Ds = 5,00 ml; Df = 10,00 ml; Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI. Valgono altresì le seguenti norme specifiche:

- obbligo di progettazione unitaria, ove previsto e riportato nei grafici di PI, nella quale saranno definite puntualmente le aree fondiarie, le aree da cedere ai fini dello standard e della sostenibilità ambientale;

- obbligo di osservare eventuali “allineamenti” e/o arretramenti di edifici e recinzioni e di cessione al Comune delle fasce di terreno necessarie alla realizzazione di infrastrutture e sottoservizi;

- realizzazione e cessione al Comune di eventuali aree a standard nelle quantità e con le modalità definite dal P;

- qualora non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali la fitodepurazione, o altre e diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli inquinanti e dei nutrienti contenuti nei reflui;

- sono ammesse unicamente tipologie edilizie appartenenti alle classi 2 e 3 dell’abaco dei tipi edilizi: case singole, case binate o bifamiliari.

10. L’individuazione di eventuali nuovi “lotti liberi” entro le ZTO EDr può avvenire mediante presentazione al Comune di una specifica istanza contenente le motivazioni tecniche atte a supportare la richiesta del nuovo insediamento, corredata dagli elaborati progettuali che ne dimostrino la fattibilità e la sostenibilità, nonché da una specifica convenzione contenente gli

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impegni perequativi e compensativi necessari. Dopo la verifica della congruità tecnica dell’istanza l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla specifica variante che individua il nuovo “lotto libero” mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 80 delle NTO. SOTTOZONE EDap - DI EDIFICAZONE DIFFUSA AGRO-PRODUTTIVA 11. Il PI individua, con apposita grafia (lettera “EDap”) le sottozone agricole in cui sono localizzate attività agroindustriali, edifici e attrezzature di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè aree produttive non ampliabili e idonee alla localizzazione di tali impianti, per le quali valgono le seguenti norme:

gli interventi saranno attuati attraverso PU o PUA, estesa all’intera area di EDap, come delimitata dal PI, nella quale saranno definite puntualmente le aree fondiarie, le aree da cedere ai fini dello standard e della sostenibilità ambientale, da attuarsi anche mediante stralci funzionali;

obbligo di osservare eventuali “allineamenti” e/o arretramenti di edifici e recinzioni e di cessione al Comune delle fasce di terreno necessarie alla realizzazione di infrastrutture e sottoservizi;

realizzazione e cessione al Comune di eventuali aree a standard nelle quantità e con le modalità definite dal PI;

obbligo di progettazione unitaria, come da indicazione grafica di PI;

sono ammessi tutti gli interventi di cui all’art. 3 del DM 380/2001, ampliamento,

sostituzione edilizia, nuova edificazione, nel rispetto delle superfici utili preesistenti;

sono da favorire gli interventi sottoposti ad Accordo ai sensi degli artt. 6 e 43 della LR

11/2004, così come definiti dall’art. 64 delle NTO;

La nuova edificazione, ancorchè ammessa, sarà realizzata nel rispetto dei caratteri

tipologici e ambientali di cui al Repertorio normativo e al Prontuario per la Qualità

Architettonica e la Mitigazione Ambientale allegati al PI. 12. Entro le aree individuate dal PI e classificate EDap si applicano inoltre le seguenti norme specifiche: P = 2; H = 7,50 ml; If = 0,20 mq/mq. Nel caso di saturazione dell’indice è ammesso un ulteriore incremento della capacità edificatoria fino al limite di 0,25 mq/mq; Dc = 5,00 ml; Ds = 7,50 ml dalle strade comunali e 15,00 ml dalle strade provinciali, (nei casi di ampliamento sono consentite distanze minori purché non comportino l'avanzamento sul fronte stradale rispetto all'edificio esistente); Df = 10,00 ml. Ed inoltre: - - aree a parcheggio = 10% della Sf; - - aree a verde = 10% della Sf.

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

13. L’individuazione di eventuali nuove zto EDAP può avvenire mediante presentazione al Comune di una specifica istanza contenente le motivazioni tecniche atte a supportare la richiesta del nuovo insediamento, corredata dagli elaborati progettuali che ne dimostrino la fattibilità e la sostenibilità, nonché da una specifica convenzione contenente gli impegni perequativi e compensativi necessari. Dopo la verifica della congruità tecnica dell’istanza l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla specifica variante che individua la nuova sottozona EDap, mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 80 delle NTO. L’individuazione della Zto EDap può avvenire anche attraverso il procedimento di trasferimento di “attività produttive localizzate in zona impropria”.

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Articolo 47 ZTO Es - SOTTOZONA AGRICOLA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE 1. Il PI individua le parti di territorio che necessitano di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’ambiente, degli insediamenti, alla dotazione di standard e dei servizi infrastrutturali e a rete, al riordino della viabilità e della mobilità e al potenziamento delle dotazioni ecologiche. 2. Possono comprendere: aree dismesse a destinazione prevalentemente produttiva, aree libere urbane e periurbane, ambiti con problematiche di compatibilità insediativa ed ambientale, oppure non congruenti rispetto ad ipotizzabili scenari urbanistici. 3. Queste aree possono comprendere anche parti di territorio agricolo trasformabile che, sulla base delle verifiche di sostenibilità, risultano maggiormente idonee allo sviluppo degli insediamenti e oltre le quali non si ritiene opportuno prevedere interventi di espansione urbana, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio. 4. L’attuazione degli interventi che possono prevedere anche il riuso e il recupero degli insediamenti esistenti oppure la nuova edificazione e che sono destinate a soddisfare le necessità insediative, di servizi e di attrezzature di livello locale, nonché a riqualificare e migliorare il territorio è disciplinata dal PI, secondo le modalità previste per le singole ZTO. 5. Sono individuate dal PI le sottozone Es sottoposte a disciplina di dettaglio, mediante la specifica Scheda Normativa, di cui al successivo articolo 60, per le quali tali disposizioni prevalgono su quelle generali contenute nel presente articolo.

CAPO V - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Articolo 48 ZTO F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 1. Il PI individua le zone e gli immobili destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ed in particolare: - ZTO Fa - aree per l'istruzione; - ZTO Fb - aree per attrezzature di interesse comune; - ZTO Fc - aree a verde pubblico, a parco e attrezzate per il gioco e lo sport; - ZTO Fd - aree a parcheggio; - ZTO Fe - aree per attrezzature tecnologiche e per impianti speciali e di interesse pubblico. 2. In tali zone si applica la disciplina posta dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare dell’articolo 4 della L. 847/1964 e del DM 2 aprile 1968, n. 1444, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Tutte queste aree rientrano nel computo delle dotazioni minime di legge, di cui all’articolo 31 della LR 11/2004 e sono di uso pubblico per la loro utilizzazione non limitata a categorie specifiche e definite di utenti. 4. Tali zone sono preordinate alla espropriazione per pubblica utilità, in vista della esecuzione delle opere da parte del Comune, di enti e amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente competenti. L'Amministrazione Comunale può consentire l'esecuzione delle opere di cui si tratta da parte di cooperative, società, associazioni e privati, a condizione che sia adeguatamente garantito, mediante convenzionamento, il perseguimento delle finalità proprie della zona. 5. All'interno delle suddette zone sono ammesse funzioni residenziali per finalità accessorie a quelle specifiche della zona e nella misura necessaria a garantire la custodia delle

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attrezzature e degli impianti. La disciplina delle funzioni e dei parametri di intervento è definita, con riferimento al livello e al tipo di servizio erogato. 6. Nelle ZTO F si interviene, di norma, mediante intervento diretto ovvero mediante PUA ove previsto dal PI nelle Tavole e nelle Schede Normative allegate. 7. Le destinazioni d'uso, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici, delle singole sottozone Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, riportate nei grafici di PI, sono indicativi e andranno determinati e precisati in sede di attuazione mediante l'approvazione del progetto dell’opera pubblica o del PUA. 8. Tra le attrezzature ed i servizi previsti dal presente articolo, possono essere compresi anche quelli che, previa convenzione con il Comune, possono essere realizzati, in concessione temporanea del diritto di superficie, da cooperative, enti, società o privati, che si impegnano a costruire - secondo un progetto conforme alle esigenze comunali - a loro cura e spese, l'edificio o gli impianti e ne assumano la gestione del servizio per il periodo convenzionato rispettandone le finalità sociali; è ammessa, inoltre, la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i criteri qui indicati. 9. Nel caso di decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, di cui all’articolo 18, comma 7° della LR 11/2004, per le “aree non pianificate”, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della stessa LR 11/2004. 10. Sono individuate dal PI le Zto F sottoposte a disciplina di dettaglio, mediante la specifica Scheda Normativa, di cui al successivo articolo 60, per le quali tali disposizioni prevalgono su quelle generali contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 49, 50, 51 e 52.

Articolo 49 ZTO Fa – AREE PER L’ISTRUZIONE 1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo la grafia del PI ed in base alla vigente normativa in materia ed in particolare del DM 18 dicembre 1975 e s.m.i.. 2. Valgono i seguenti parametri e indici: - If = 0,50 mq/mq; - H = 7,50 ml; - Ds = 10,00 ml; - Dc = 5,00 ml. 3. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio. Detti parametri ed indici possono essere modificati in relazione alla tipologia dell’area e del servizio mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 80 delle presenti NTO. Sono fatte salve eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Normative che contengono parametri e indici che prevalgono su quelli previsti dal presente comma.

Articolo 50 ZTO Fb – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 1. Queste aree sono destinate agli edifici di pubblico interesse, secondo la grafia del PI, nonché agli insediamenti di rilevanza sociale. 2. Valgono le prescrizioni e i parametri di cui al precedente articolo 49.

Articolo 51 ZTO Fc – AREE A VERDE PUBBLICO, A PARCO E ATTREZZATE PER IL GIOCO E LO SPORT 1. Queste aree sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani, di parchi di quartiere ed alle attrezzature sportive e ricreative.

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2. Sono consentite in esse le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per il gioco e il tempo libero. 3. Per le costruzioni valgono i seguenti parametri e indici: If = 0,20 mq/mq; H = 7,50 ml; Ds = 10,00 ml; Dc = 5,00 ml. Detti parametri ed indici possono essere modificati in relazione alla tipologia dell’area e del servizio mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 80 delle presenti NTO. Sono fatte salve eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Normative che contengono parametri e indici che prevalgono su quelli previsti dal presente comma.

Articolo 52 ZTO Fd – AREE PER PARCHEGGI 1. Queste aree sono destinate ai parcheggi pubblici. 2. I parcheggi sono da realizzarsi, di norma, ad un unico livello, corrispondente al piano di campagna; è ammesso che nel contesto di zone residenziali e/o produttive, possano essere realizzati parcheggi a più livelli.

Articolo 53 ZTO Fe – AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PER IMPIANTI SPECIALI E DI INTERESSE PUBBLICO 1. Il PI classifica ZTO Fe le aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di interesse pubblico quali centrali elettriche, centrali di depurazione, ecc. . 2. Nelle ZTO Fe si interviene, di norma, in forma diretta, previa predisposizione di adeguati progetti, che dovranno rispettare le norme di cui al precedente articolo 50. 3. Le ZTO Fe dovranno essere adeguatamente protette, dotate delle necessarie aree per la sosta, il parcheggio e a verde. 4. Le cabine elettriche di trasformazione e le altre infrastrutture tecnologiche (centraline, box per pompe di sollevamento, cabine di riduzione gas, ecc.), saranno costruite nel solo rispetto delle vigenti disposizioni legislative e delle norme del Codice Civile ed in particolare del DPCM del 23 aprile 1992. 5. Il volume del fabbricato e l'area di sua pertinenza non influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale l'area stessa è stata scorporata; per le distanze tra i fabbricati valgono le norme di cui all’articolo 9, 2° comma, del DM 1444/1968. 6. Le cabine potranno essere inserite anche nelle aree di rispetto stradale ed in aree destinate ad altri usi pubblici quali i parcheggi, il verde pubblico attrezzato, ecc., quando, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, l'inserimento non ne pregiudichi sostanzialmente l'utilizzo. 7. La distanza minima dalle strade comunali e provinciali, al di fuori del perimetro delle ZTO A, B, C, D, E4 ed F, previste dal PRG, è di ml 3,00, riducibile a ml 1,50 nel caso di strade vicinali o di altri spazi pubblici o all'interno di detti ambiti; distanze inferiori possono essere consentite quando le cabine o le altre costruzioni accessorie, non oltrepassino l'allineamento di fabbricati esistenti nelle immediate vicinanze e di recinzioni prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

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CAPO VI - NORME PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI E IN ZONA IMPROPRIA

Articolo 54 ATTIVITA’ PRODUTTIVE ISOLATE, LOCALIZZATE IN ZONA IMPROPRIA 1. Il PI disciplina gli interventi edilizi sugli insediamenti industriali, artigianali e commerciali localizzati in difformità dalle destinazioni di zona, gli annessi e gli allevamenti dismessi e gli ambiti di riconversione e riqualificazione. 2. Il PI individua le attività produttive ubicate in zona impropria, recependo le Schede puntuali redatte ai sensi della LR 11/1987 e dell’articolo 30 della LR 61/1985, che assegnano alle stesse una potenzialità edificatoria secondo criteri di compatibilità localizzativa, igienico-sanitaria e ambientale, così come riportato nel Repertorio Normativo allegato alle presenti NTO. 3. Per tali attività e per tutte le altre attività esistenti in zona impropria e sulle strutture che le compongono e per le quali il PI prevede il trasferimento, sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 4. Le attività produttive improprie esistenti in zona agricola sono soggette a trasferimento, fatta salva la sola (MO), e comunque alle disposizioni degli articoli 6, 36 e 37 della LR 11/2004 e delle eventuali Schede Normative puntuali. 5. Gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi, coperti o scoperti che siano, dovranno essere oggetto di progetto unitario per l’intero ambito di pertinenza delle attività, anche realizzabili per stralci. 6. Qualora gli impianti confermati siano collocati in contesti complessi per la presenza di funzioni e caratteristiche, è fatto obbligo di prevedere interventi tramite PUA eventualmente esteso alle zone limitrofe legate all’insediamento produttivo da ampliare. 7. Ogni intervento sulle attività produttive in zona impropria sarà soggetto a convenzionamento ovvero da apposito atto d’obbligo irrevocabile. 8. L’individuazione di eventuali nuove “attività produttive in zona impropria” può avvenire mediante presentazione al Comune di una specifica istanza contenente le motivazioni tecniche atte a supportare la richiesta, corredata dagli elaborati progettuali tecnici che ne dimostrino lo stato, la fattibilità e la sostenibilità, nonché da una specifica convenzione – atto d’obbligo, contenente gli impegni perequativi e compensativi necessari. Dopo la verifica della congruità tecnica dell’istanza l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla specifica variante che individua la nuova Scheda di “attività produttiva in zona impropria” mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 80 delle NTO.

Articolo 55 ANNESSI RUSTICI ED EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO 1. Il PI ammette il recupero alla residenza o ad attività turistico/ricettive e di agriturismo o di altra funzione compatibile con la zona agricola, di fabbricati esistenti legittimi; in particolare degli annessi rustici che non abbiano più funzione agricola. 2. Considerato che la funzionalità di un fabbricato alle esigenze del fondo agricolo di pertinenza è un elemento dinamico, il PI individua quelli attualmente non funzionali, ma prevede la possibilità che vi siano altri edifici per i quali gli interessati chiedano al Comune una dichiarazione di non funzionalità. 3. A tal fine gli interessati dovranno inoltrare domanda, corredata da una relazione a firma di tecnico abilitato, che dimostri i motivi per cui il fabbricato è ritenuto non più funzionale alle esigenze del fondo.

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4. Sulle caratteristiche di non funzionalità, dopo la verifica della congruità tecnica della richiesta, da parte dell’Ufficio tecnico, si esprime il Consiglio Comunale, che provvederà all'adozione di una specifica variante di aggiornamento puntuale al PI, mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 80 per disciplinarne il cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali o per attività compatibili con la residenza di cui all'articolo 27 delle presenti NTO. 5. Gli edifici che hanno già ottenuto la riconversione da annessi rustici alle altre destinazioni d'uso compatibili sono elencati, con relativa disciplina, nello specifico Allegato del Repertorio alle presenti NTO. 6. Il recupero di tali fabbricati fino alla concorrenza massima di 200 mq di Snp, per il ricavo di un numero massimo consentito di due alloggi, deve avvenire nel rispetto della tipologia rurale locale e delle caratteristiche peculiari del fabbricato esistente, secondo le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici in zona agricola.

TITOLO TERZO DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA RELAZIONALE

Articolo 56 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 1. Le infrastrutture per la mobilità sono:

‐ le strade di comunicazione locale, intercomunale, regionale, territoriale;

‐ le piazze;

‐ i parcheggi;

‐ i percorsi ciclabili e/o pedonali.

2. La riqualificazione delle sedi viarie deve considerare gli aspetti funzionali e ambientali prevedendo la razionalizzazione delle sedi, la realizzazione delle piste ciclabili, dei marciapiedi e spazi pedonali possibilmente alberati, escludendo le barriere architettoniche e garantendo una conveniente illuminazione. 3. Il progetto di nuove opere stradali deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni e riducendo, per quanto possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi. 4. I tracciati stradali riportati nelle tavole del PI in ordine alle caratteristiche tecniche delle opere previste - assi stradali, sezioni, raggi di curvatura ecc. - hanno un valore indicativo e vengono precisati nel progetto esecutivo delle opere stesse, nel rispetto dei principi informatori del PI. 5. Gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere un diverso tracciato delle strade ed eventualmente la loro soppressione, senza che ciò costituisca variante al PI. 6. L’eventuale indicazione di accesso obbligatorio riportata nelle tavole di PI individua la possibile posizione dell’accesso, la cui esatta collocazione sarà da prevedere nella progettazione della zona, con la possibilità di apportare gli adeguamenti necessari, senza che ciò costituisca variante al PI. 7. I parcheggi pubblici scoperti devono essere approntati: a) utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta; b) limitatamente alle corsie principali di manovra, utilizzando manto di asfalto: c) ponendo a dimora alberi di alto fusto, appartenenti a specie locali; d) destinando, qualora possibile, una superficie per la sosta di cicli e motocicli, ponendo in opera opportune rastrelliere.

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8. Le sedi viarie devono essere opportunamente raccordate con i marciapiedi affiancati in modo tale da non creare ostacoli alla percorribilità o comunque con il percorso a cui sono funzionati e non deve comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità dei cittadini. 9. Per le piste ciclabili si richiamano le disposizioni di legge e, in particolare, le direttive e i criteri tecnici per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili che sono state emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n° 8018. 10. I ponti, le passerelle e simili, devono avere dimensioni ed ingombro congrui con le caratteristiche della viabilità a cui sono funzionati. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. I manufatti di arredo stradale devono essere di norma realizzati in legno, ferro, mattoni e comunque inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso di materiali e colori). Gli elementi posti a barriera, difesa o protezione delle reti viarie devono di norma essere realizzati, o sostituiti, con siepi ovvero con alberature. Le pavimentazioni, l’illuminazione, gli elementi di arredo, gli impianti tecnologici di servizio, la cartellonistica, ecc., delle infrastrutture viarie, devono essere coerenti con il carattere storico - ambientale dei luoghi. 11. Tutte le strade individuate in grafia di PI rappresentano aree pubbliche e/o di uso pubblico; pertanto appartengono al patrimonio comunale e/o pubblico tutte le strade esistenti, compresi i sedimi delle stesse e i reliquati stradali, ancorché formalmente accatastati e volturali al Comune e/o altro ente o società pubblica e di pubblica utilità e/o gestore di pubblici servizi. Tali aree, qualora appartenenti alla proprietà privata vanno pertanto cedute al Comune e/o altro ente o società pubblica e di pubblica utilità. Gli eventuali oneri sono a carico del Comune e/o altro ente o società pubblica e di pubblica utilità e/o gestore di pubblici servizi.

Articolo 57 INFRASTRUTTURE VIARIE - VIABILITA’ DI NUOVA PREVISIONE 1. Le zone per la viabilità sono destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare; nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il PI può indicare: a. la sede viaria nel caso di interventi di cui esista già il progetto; b. il presumibile tracciato proposto dal PI, nel caso in cui non esista, agli atti, un progetto. 2. Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale, il tracciato viario riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al PI. 3. Qualora sia indicata solo la sede viaria il progetto e gli eventuali lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, potranno essere previsti e/o eseguiti fuori della sede indicata, entro una fascia di ml 20 di larghezza su ambo i lati della strada, senza che ciò comporti variante al PI. 4. Le aree comprese entro 5 ml dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili. Entro tale fascia vanno favorite e perseguite tutte le possibili intese tra il Comune e le proprietà delle aree finitime ai fini dell’ottenimento delle superfici necessarie all’adeguamento geometrico della strada, alla realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili. Tale adempimento va in particolare rivolto, in via prioritaria, alle strade di scorrimento. 5. La viabilità secondaria, interna, pedonale e ciclabile, eventualmente riportata nelle tavole di PI, è indicativa e può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva dell’opera, senza che ciò costituisca variante al PI. 6. Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera, le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle

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pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue. 7. Nel caso di nuove strade previste dal PI mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal DM 1404 e DLgs 285/1992, senza che ciò costituisca variante al PI. 8. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia RTE, ristrutturazione urbanistica RTU, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre particolari distanze o allineamenti dei fabbricato o della recinzioni. 9. Il PI indica le seguenti caratteristiche geometriche progettuali delle strade: - per i percorsi pedonali, ove richiesti i marciapiedi, essi devono avere una larghezza minima di ml 2,00 se alberati e di ml 1,50 se non alberati; - per le piste ciclabili la sezione deve avere una larghezza minima di ml 2,50 e comunque nel rispetto del DLgs 285/1992; - per le strade residenziali a fondo cieco, la sezione minima della carreggiata non può essere inferiore a ml 6,50 (ml 5,00+1x1,50) ed al termine di dette strade deve essere prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00; - per le strade non a fondo cieco, la sezione minima complessiva, da recinzione a recinzione, deve essere di ml 9,00 (6,00+2x1,50); - per le strade comprese entro le zone produttive D, assoggettate a PUA, la sezione minima deve essere di ml 10,50 (7,50+2x1,50). Nel caso di pista ciclabile 11,50 (7,50+1,50+2,50). Misure diverse da quelle sopra indicate potranno essere autorizzate in relazione alle dimensioni dell’area da lottizzare, nonché per documentati condizionamenti oggettivi, salvo in ogni caso il pronunciamento dell’Amministrazione Comunale. Nella individuazione e nella progettazione delle nuove infrastrutture viabilistiche e per la mobilità, si richiamano, inoltre, le direttive fissate dall’art. 34 del PAT.

Articolo 58 PERCORSI PEDONALI, PISTE CICLABILI, PERCORSI AMBIENTALI, MOBILITA’ SOSTENIBILE 1. Il PI determina, in via indicativa e non esaustiva, i tracciati delle piste ciclabili principali esistenti e di progetto. I nuovi tracciati stradali dovranno prevedere, in relazione alle loro caratteristiche e alle loro funzioni, opportuni percorsi laterali attrezzati a piste pedonali o ciclabili. 2. Le piste ciclabili di cui al comma precedente saranno realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle specifiche disposizioni di legge in materia. Si richiamano, in particolare, il NCDS e le Direttive e i Criteri tecnici per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili sono state emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n° 8018. 3. Il PI individua altresì i "percorsi ambientali", intesi come percorsi extraurbani, su tracciati propri, esistenti o di nuova previsione, in ambiti dalle peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali; tali percorsi dovranno essere adeguatamente pavimentati e attrezzati, nel rispetto dei suoli e in coerenza con gli usi a cui sono adibiti. 4. La rete di piste ciclabili e pedonali, esistenti e di nuova realizzazione che collegano le parti della città consolidata ed il restante territorio con la finalità di integrare la rete viaria auto veicolare, deve soddisfare requisiti di sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell’abitare, eliminazione delle barriere architettoniche e costituire, ove possibile, una rete continua tra i centri e i nuclei urbani e i luoghi di interesse storico, ambientale. 5. I percorsi ambientali saranno adeguatamente segnalati, protetti e/o contrassegnati da elementi vegetazionali appartenenti a specie locali; essi possono essere, in taluni tratti,

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attrezzati per la pratica sportiva, configurandosi come "percorsi vita" ed altresì, in specifici punti, con piazzole per la sosta adeguatamente attrezzate. 6. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi per ciò, di norma, recuperare tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. La realizzazione di piste ciclabili, al di fuori del territorio consolidato, di norma, non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili. La deliberazione del CC che individua tali infrastrutture, seguirà la procedura semplificata di cui al successivo articolo 81. 7. Si prescrive per le piste ciclabili: a) la separazione fisica dalle sedi stradali carrabili eventualmente attigue mediante siepi semplici od associate a barriere del tipo guard-rail; b) la larghezza minima di ml 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di ml 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia; c) I’attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale; d) la realizzazione di punti di sosta per i cicli; e) l’eventuale integrazione con attrezzature accessorie per la riparazione ed il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con altri mezzi di trasporto. Dimensioni diverse potranno essere ammesse nel caso di percorsi ambientali in area sottoposta a vincolo paesaggistico e di valore ambientale.

Articolo 59 ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - AUTOPARCO, AREE PER IL RICOVERO E IL RIMESSAGGIO IMPIANTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 1. L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia (LR 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della Rete Distributiva di Carburanti”, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001 e smi) e da quanto previsto dalle presenti NTO. 2. I nuovi impianti, in fregio alle strade, devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'erogazione dei prodotti benzine e gasolio e, dove possibile, di gpl e metano; devono inoltre essere dotati di apparecchiature self-service pre e post pagamento nonché di servizi all’auto e all’automobilista e di autonome attività commerciali su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato. 3. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento), e la loro localizzazione deve essere tale da non costituire pericolo ovvero di impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; gli impianti non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale. 4. All’interno dell’area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper, impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. Tale impianto costituisce struttura precaria e deve essere conforme alle vigenti normative ambientali ed in modo particolare a quelle inerenti all’acustica e all’inquinamento da acque sospese (nebulizzazione) e tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall’autorità competente. 5. All’interno dell’area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione e i relativi servizi, possono essere realizzati edifici da destinare commercio di vicinato, a pubblico esercizio, e a strutture ricettive, secondo i seguenti parametri:

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- Rapporto di copertura massimo = 20 %; - Altezza massima dei fabbricati = ml 10,00 esclusi i volumi tecnici; - Ds, Dc e Df: come per le zto D; - almeno il 10% della superficie del lotto deve essere destinata a verde alberato, - almeno il 20% della superficie del lotto deve essere destinato a parcheggio.

6. Non sono ammessi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione entro le ZTO A, B, C e F. Eventuali impianti presenti entro tali zone sono da considerarsi “attività produttive in zona impropria”, valgono per essi le disposizioni di cui al successivo articolo 68 delle presenti NTO. 7. Sugli impianti esistenti e localizzati entro la ZTO E, possono essere eseguite: a. le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione; b. le modifiche di cui all’art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23; c. le ristrutturazioni di cui all’art. 7, comma 1, della DGR n. 1562/2004, nel rispetto delle normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto dalle presenti NTO. ATTREZZATURE DESTINATE AD AUTOPARCO, E AREE PER IL RICOVERO E IL RIMESSAGGIO DI VEICOLI 8. Il PI individua, con apposita grafia, le aree destinate ad autoparco. In tali aree sono ammessi: - impianti connessi con la destinazione di autoparco e simili, quali officine, autocarrozzerie, autonoleggi, magazzini, depositi, impianti di distributori di carburante, posti di sosta e di ristoro e di esposizione (concessionarie di automobili, di automezzi commerciali, agricoli e navali, di materiali di ricambio e autoaccessori). 9. Gli interventi si attuano mediante ID esteso all’intera zona, accompagnato da uno studio di inserimento ambientale, con la possibilità di realizzare le previsioni anche in più stralci e sottoposto a convenzionamento e/o atto unilaterale d’obbligo. 10. Gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

- rapporto di copertura massimo = 30 %; - altezza massima dei fabbricati = ml 5,00 esclusi i volumi tecnici; - Ds, Dc e Df: come per le zto D; - almeno il 10% della superficie del lotto dovrà essere destinata a verde alberato; - è ammesso un unico alloggio, destinato al personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Snp per ogni lotto di Sf = 5.000 mq o superiore.

11. Le superfici ricadenti in fascia di rispetto, adeguatamente arredate ed attrezzate, possono essere destinate a parcheggio, ad aree di sosta e di esposizione all’aperto. 12. Il PI individua, inoltre, le aree destinate alla sosta e al deposito temporaneo di roulotte e camper (simbolo “R”). Per tali aree valgono i parametri e indici di cui al precedente comma 10, ad eccezione del Rapporto di copertura massimo che è pari allo 0%.

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PARTE TERZA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI ATTUATIVE, MONITORAGGIO E NORME PARTICOLARI

CAPO I – INDIRIZZI ATTUATIVI DEL PI

Articolo 60 SCHEDE NORMATIVE E INDIRIZZI ATTUATIVI DEL PI 1. Per alcune zone territoriali omogenee ed alcuni ambiti definiti di riconversione urbana, degradati o ritenuti particolarmente importanti e significativi nel contesto urbanistico comunale, ovvero per le aree individuate ai sensi del precedente articolo 37, ai fini di una corretta attuazione del PI, sono predisposte le SCHEDE NORMATIVE che hanno lo scopo di guidare la pianificazione attuativa, l’organizzazione infrastrutturale e la progettazione degli interventi edilizi ed urbanistici. 2. Le SCHEDE NORMATIVE contengono i parametri e gli indici specifici della zona, che possono anche discostarsi da quelli generali previsti dal PI, ma che si rendono necessari al fine di indirizzare la progettazione attuativa ed edilizia coerentemente con gli obiettivi specifici previsti per il sito. 3. Le indicazioni contenute nelle schede, che vanno ad integrare quelle contenute nelle tavole alla scala 1:1.000 e 1:2.000 e nelle Tabelle del dimensionamento del PI, prevalgono sulle norme generali di zona. 4. In sede di redazione dei PUA o dei PU, sono ammesse limitate correzioni e modifiche, purché nel rispetto sostanziale delle SCHEDE NORMATIVE di riferimento, se motivate a seguito di rilievi dettagliati dell'ambito territoriale interessato e di quello adiacente, da particolari situazioni ambientali, per una migliore organizzazione e funzionalità dell'intervento e comunque nei limiti della legislazione urbanistica vigente. 5. Per alcune zone, assoggettate e SCHEDA NORMATIVA, la dotazione di aree per soddisfare gli standard, può essere superiore rispetto ai minimi di legge, ciò al fine di recuperare, almeno in parte, il fabbisogno pregresso, per garantire la sostenibilità degli interventi e per migliorare, nella specificità di ogni singolo ambito, la qualità dell'intervento in relazione alla soluzione urbanistica, paesaggistica e ambientale prevista. 6. Per alcune zone assoggettate a SCHEDA NORMATIVA il PI prevede la cessione pubblica di una quota della capacità insediativa, mediante convenzionamento ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e a fini perequativi, così come disciplinato al successivo articolo 61.

Articolo 61 PEREQUAZIONE URBANISTICA 1. La perequazione urbanistica persegue l’equa ripartizione dei diritti edificatori, riconosciuti dalla pianificazione urbanistica, e degli oneri, derivanti dalle dotazioni territoriali, tra i proprietari degli immobili e delle aree interessati dagli interventi, indipendentemente dalle specifiche destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree. 2. Il PI attua la perequazione urbanistica con atti di programmazione negoziata tra l’Amministrazione Comunale ed i privati, a’ sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004, che si traducono nella redazione e realizzazione di un PUA, eventualmente anche per comparti, ovvero per ambiti sottoposti a PU, attraverso il coordinamento unitario degli interventi di trasformazione.

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3. Il PUA perequato: - definisce le aree, l’organizzazione urbanistica, quella infrastrutturale ed architettonica dell’insediamento, assumendo i contenuti e l’efficacia di piano di cui all’articolo 19 della LR 11/2004; - individua le aree a concentrazione edilizia e quelle di cessione a titolo gratuito senza pregiudizio dei diritti di terzi e in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, indica la convenienza pubblica intesa come opere e/o immobili da cedere al Comune, a titolo gratuito, a seguito della trasformazione urbanistica o all’incremento della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti assoggettati a PUA, fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’articolo 32 della LR 11/2004. 44. Il Comune, con specifico atto d’indirizzo della Giunta, stabilisce criteri stabili e non discriminanti per la determinazione della convenienza pubblica, legata al tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale) e alle caratteristiche dello stesso (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva ed ambientale, etc.). 5. Il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, bandi o avvisi pubblici, per l’individuazione di aree, in coerenza con il PAT, dove realizzare interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione, invitando proprietari di immobili ed operatori interessati a presentare proposte di intervento e scegliendo quella più idonea a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ambientale, propri del PAT, nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 6 della LR 11/2004. 6. La formulazione delle proposte, di cui al comma precedente, deve soddisfare gli indirizzi generali, le linee guida ed i criteri generali per gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 6 della LR 11/2004, adottati dall’Amministrazione Comunale, secondo le direttive di cui all’art. 36 delle NT del PAT (che prevede una quota di cessione compresa tra il 15% e il 45% della superficie afferente l’intervento previsto o del corrispondente valore economico). 7. Le aree di perequazione sono individuate nelle Tavole del PI e nelle Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO. Altre aree, ancorché individuate nelle Tavole di PI, possono costituire perequazione urbanistica in ragione del nuovo “carico insediativo” che determinano e sulle quali il Comune stabilirà le modalità e le procedure di applicazione dei principi perequativi. 8. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell’ambito di perequazione. L'edificabilità è subordinata alla cessione al Comune e/o al vincolo ad uso pubblico delle aree identificate come destinate a servizi o delle opere pubbliche. 9. Il PI definisce il livello di sostenibilità degli interventi sulla base dei seguenti criteri: - salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative; - integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico; - tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento; - minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale; - riqualificazione e recupero di aree degradate o da riconvertire. 10. Il PI definisce l’utilizzo delle aree acquisite tramite perequazione, sulla base dei seguenti criteri: - adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale; - miglioramento della qualità insediativa nell’intero territorio comunale; - mitigazione e compensazione dell’impatto complessivo determinato dalla trasformazione medesima. 11. Nelle aree sottoposte a perequazione gli accordi tra i privati e il Comune sono regolati da specifica convenzione che diviene parte integrante del PUA o di altro titolo abilitativo.

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Articolo 62 CREDITO EDILIZIO 1. Il PI individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare. Il Consiglio Comunale può procedere alla individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio. 2. La demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale determinano un credito edilizio. 3. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente. 4. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio. 5. Possono costituire credito edilizio, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, da valutare caso per caso, le cubature demolite, a cura e spese del proprietario e con l’onere del ripristino dello stato dei luoghi, dei seguenti edificati, previa verifica della loro legittimità: a) capannoni destinati all’attività di allevamento e annessi rustici, inutilizzati, in zona impropria e/o inagibili; b) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria; c) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte; d) edifici in disuso, civili, industriali, commerciali, artigianali e produttivi in genere; e) opere incongrue ed elementi di degrado, edifici in conflitto di cui al successivo articolo 67; f) edificato degradante l’ambiente urbano o portatore di pericolo. 6. È consentito l’utilizzo del credito edilizio, da valutare caso per caso a giudizio del Comune: a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica; b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee; c) in ambiti edificabili privati ai quali il PI attribuisca indici di edificabilità differenziati, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all’utilizzo, facoltativo od obbligatorio, del credito edilizio; d) nelle aree private soggette a controllo pubblico; e) in aderenza ad attività produttive in zona impropria esistenti e legittime. 7. Le aree di pertinenza delle cubature demolite sono automaticamente gravate da vincolo di non edificabilità e devono essere restituite agli usi che saranno definiti volta per volta nel titolo abilitativo e/o nella convenzione o atto d’obbligo allegato allo stesso titolo. 8. Con l’attivazione degli ambiti di cui al precedente punto 6 viene attivato il registro dei crediti edilizi predisposto dal Comune, contenente: a) il titolare del credito edilizio; b) gli estremi del titolo abilitativo; c) i termini di validità del credito edilizio; d) eventuali particolari modalità di utilizzo del credito. 9. L’entità del credito è determinata con disposizione della Giunta Comunale e ratificata dal Consiglio Comunale secondo criteri che, partendo dal volume edilizio rilevato, prevedano l’applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto: - della tipologia e destinazione d’uso dell’immobile; - dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile.

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Articolo 63 COMPENSAZIONE URBANISTICA 1. Nella forma del credito edilizio di cui al precedente articolo 63, il Comune può compensare la cessione gratuita di aree oggetto di vincolo preordinato all’esproprio con adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del Credito Edilizio. 2. L’atto di cessione specifica le modalità di utilizzo e di attuazione di tale capacità edificatoria. 3. La compensazione urbanistica si applica nelle seguenti aree: a) nelle zone consolidate e di riqualificazione e/o riconversione, attraverso puntuali incrementi di capacità edificatoria; b) nelle zone di trasformazione e di nuova previsione con l’individuazione di quote aggiuntive di capacità edificatoria da destinare alla compensazione dei crediti edilizi; c) entro le altre parti di territorio non sottoposte a vincolo e/o a invarianza, secondo le modalità attuative e i parametri urbanistici fissati dal PI. 4. Le modalità e l’entità dei valori dei beni oggetto di compensazione e di quelli dei diritti edificatori ricevuti o dati a titolo di indennizzo, al fine di una loro equivalenza, sono determinate dalla Giunta Comunale e ratificata dal Consiglio Comunale.

Articolo 64 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ARTICOLO 6 LR 11/2004 E ACCORDI DI PROGRAMMA ARTICOLO 7 LR 11/2004 1. Il PI identifica gli ambiti oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004, o accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della LR 11/2004. 2. Il contenuto degli accordi pubblico-privato e degli accordi di programma, di cui al precedente comma è parte integrante del PI. 3. Il PI recepisce gli accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, sottoscritti ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 e nel rispetto dei contenuti dell’art. 38 delle NT del PAT, volti al perseguimento di rilevanti interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche. 4. L'attuazione dell'accordo pubblico-privato avviene all'interno della specifica “Area oggetto di perequazione”, secondo quanto precisato nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal soggetto proponente. 5. Nel Repertorio normativo allegato alle presenti norme è riportato l’elenco degli accordi già previsti dal PAT e quelli previsti dal PI che va aggiornato periodicamente a cura del Comune. 6. I valori perequativi di riferimento sono riportati nel Repertorio allegato alle NTO e sono aggiornati periodicamente a cura del Comune.

Articolo 65 SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUEPAP) 1. Il PI assume i criteri generali di riferimento per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico Edilizia Privata e Attività Produttive (SUEAAP) per le varianti di cui al DPR 447/1998, quelli contenuti nella LR 31 dicembre 2012, n. 55.

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CAPO II – MONITORAGGIO DEL PI

Articolo 66 MONITORAGGIO DEL PI 1. Il Comune, ai fini del coordinamento del monitoraggio degli interventi pubblici e privati di attuazione del Piano Regolatore Comunale finalizzato alla formazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi e successive varianti, dispone le verifiche necessarie ai fini del: - monitoraggio delle dinamiche evolutive del territorio finalizzato a una loro corretta programmazione e gestione; - promozione e pubblicizzazione dell'attività di pianificazione, facilitandone la partecipazione; - aggiornamento costante dei flussi dei dati relativi all'attività delle trasformazioni urbane in corso di attuazione; - supporto all'organizzazione dei processi di concertazione per la formazione degli strumenti urbanistici. 2. In sede di attuazione del PI dovranno essere verificati gli Indicatori del monitoraggio, così come previsti al Capo V del Repertorio Normativo allegato alle presenti NTO. 3. Il Comune attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione dell'assetto territoriale ed ambientale, prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con cadenza biennale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi. 4. Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici, il Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV, della Provincia e dell’ASL. 5. Per la protezione dalle radiazioni da radon, si applicano le norme contenute nel Repertorio e nel RE. Per la riduzione dell'inquinamento luminoso, si applicano le norme contenute nel Repertorio e nel RE. Per la riduzione dell'inquinamento acustico, si applicano le norme contenute nel Repertorio e nel Regolamento acustico allegato al PCCA. 6. In sede di attuazione, il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale. 7. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano, per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale del PAT.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 67 EDIFICI IN CONFLITTO

1. Il PI classifica ed individua con apposita simbologia alcuni edifici o parti di edifici, definiti "edifici in conflitto", che costituiscono, in relazione alle caratteristiche di localizzazione, conservazione e destinazione, ubicazione dell’area di riferimento, pericolo o intralcio alla sicurezza e alla pubblica incolumità e che possono costituire oggetto di credito edilizio ai sensi dell’articolo 68 delle presenti NTO. 2. Per tali edifici, fermo restando la possibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino mutamento di destinazione, è ammessa la demolizione con possibilità di ricostruzione su diverso sedime, ricadente anche in altre ZTO, purchè diverse dalla

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F. In tal caso, oltre al recupero del volume legittimo preesistente, può essere concesso un incremento volumetrico fino alla concorrenza massima di 800 mc, ovvero di 150 mq di Snp. 3. Nelle ipotesi in cui gli “edifici in conflitto” vengano assoggettati ad esproprio per pubblica utilità, il Comune potrà, su richiesta, concedere all’espropriando in luogo della corresponsione della prevista indennità di espropriazione, la possibilità di ricostruire l’edificio in altra area di proprietà del richiedente ricadente in qualsiasi ZTO diversa dalla F, ovvero in altra area rientrante nella libera disponibilità del Comune. In tali casi, all’espropriando può essere concesso il beneficio di un incremento della volumetria preesistente, da ricostruire, che non può in ogni caso superare il limite del 50%, ovvero di 200 mq di Snp. 4. Gli interventi previsti nel presente articolo dovranno essere regolati con apposita convenzione debitamente registrata e trascritta nei registri immobiliari che dovrà altresì disciplinare la destinazione d’uso e determinare il numero delle unità immobiliari ammesse, che non potrà in ogni caso superare le 2 unità.

Articolo 68 ELEMENTI ARCHITETTONICI, MORFOLOGIE E TIPOLOGIE PARTICOLARI 1. Le indicazioni grafiche di portici, passaggi coperti, percorsi pedonali, hanno carattere prescrittivo e vanno sviluppate nei PUA o nelle PU, anche con modesti aggiustamenti, che non stravolgano tuttavia l’indicazione di PI. 2. Le indicazioni grafiche di PI relative a corti, piazze pedonali e piazze coperte hanno valore prescrittivo e vanno sviluppate secondo i criteri di cui al precedente comma. 3. Sono indicati in grafia di PI alcuni allineamenti particolari, che assumono valore prescrittivo a parziale modifica delle distanze di cui agli articoli precedenti. 4. L'indicazione di sagome limite in grafia di PI ha il significato di involucro geometrico entro il quale devono essere sistemati i volumi massimi ammessi. E’ prevista un tolleranza rispetto alle indicazioni grafiche di +/- 2,00 ml. Essa prevale sulle altre indicazioni relative alle distanze e ai distacchi. 5. Il PI prevede le tipologie prevalenti, da utilizzare per ogni ZTIO e per ogni singola ZTO, con riferimento all’Abaco dei Tipi edilizi, riportato nel Repertorio alle presenti NTO. 6. Il PI ammette altresì, nei limiti e con le modalità riportate nel Repertorio alle presenti NTO, la realizzazione di elementi e di manufatti, entro le ZTO che lo consentano (costituiti da grigliati frangisole, manufatti in legno da giardino, ecc.).

Articolo 69 PARTICOLARI ELEMENTI E MANUFATTI 1. E’ ammessa, previa presentazione al Comune di semplice comunicazione, la realizzazione dei seguenti elementi e manufatti nella misura di n. 1 per ogni edificio ovvero per ogni lotto: a) strutture ombreggianti e pompeiane, costituite da serie di sostegni formati da intelaiature verticali ed orizzontali o inclinate aperte, in legno, metallo, ecc., senza copertura rigida, con i seguenti limiti dimensionali: 20 mq misurati all'esterno dei sostegni verticali, con un’altezza massima di ml 2,50; b) casette in legno, da adibire a gioco per i bambini o a ripostiglio per gli attrezzi da giardino, a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti e parametri dimensionali: 12 mq di superficie coperta con un’altezza massima di ml 2,50. 2. Entrambe le tipologie di manufatti non sono computabili ai fini del Volume, della superficie coperta e delle distanze dai fabbricati. 3. Devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

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- ml 1,50 dai confini, misurato dai sostegni verticali; verso i confini sono ammessi aggetti fino a ml 1,50 dal filo dei sostegni verticali. - ml 3,00 dai fabbricati e dalle strade; verso tali manufatti sono ammessi aggetti fino a ml 1,50 dal filo dei sostegni verticali.

Le succitate distanze sono derogabili previo assenso sottoscritto dal confinante. 4. Nelle zto D sono ammesse le costruzioni dei seguenti manufatti a struttura fissa o movibile:

- strutture denominate copri e scopri; - tunnel di protezione per carico e scarico; - pensiline di qualsiasi genere.

5. Tali manufatti, che possono essere realizzati in aderenza al fabbricato produttivo, e in deroga all’indice di copertura, possono interessare una superficie coperta massima del 4% della superficie fondiaria del lotto. 6. Per tali manufatti devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate nella massima estensione della struttura stessa:

- distanza minima dalle strade ml 5,00; - distanza minima dai confini di proprietà ml 3,00; - distacco minimo tra fabbricati e manufatti, nonché tra gli stessi manufatti = ml 6,00.

7. Manufatti di dimensioni superiori devono rispettare le distanze previste dai parametri di zona. 8. Per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni: a) entro i limiti delle ZTO “A”, “B”, “C”, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l’altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura piena di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini; b) entro i limiti delle zone sottoposte a PUA e/o a PU il Comune può prescrivere e imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie; c) entro i limiti delle ZTO “D” l’altezza totale delle recinzioni, anche cieche, non può superare ml 3,00; d) entro i limiti delle ZTO “E”, negli spazi di valenza paesaggistica e nelle aree ambientalmente sensibili, le recinzioni sono limitate alla sola area di pertinenza dell’abitazione, con le caratteristiche di cui all’art. 1.7 del Prontuario. Deroghe sono ammesse per particolari aree e contesti insediativi che richiedono opere che eccedono i limiti dimensionali previsti dal presente articolo, previo parere vincolante dell’Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 70 RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI 1. E’ ammesso il recupero dei locali sottotetto degli edifici ad uso residenziale esistenti, così come definiti dall’articolo1 comma 2° della LR n° 12/1999, il cui certificato di abitabilità sia stato rilasciato entro il 31.12.1998, esclusivamente per le destinazioni d’uso residenziali. Tali locali sono computati nel calcolo della Snp e del volume, ma possono essere recuperati anche nel caso venga superato l’indice di zona. 2. Non potranno in alcun caso essere apportate modificazioni alle altezze di colmo e di gronda, nonché alle linee di pertinenza delle falde. 3. Nelle zone di interesse paesaggistico, storico e ambientale, di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 35 o comunque soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 139 a 146 del D.lgs.n° 42/2004 sono ammesse nuove aperture sulle falde dei tetti solo se strettamente necessarie al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione e alle seguenti condizioni:

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a) per gli edifici assoggettati dalle presenti norme ad un grado di protezione dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni; b) i lucernari potranno essere aperti di norma nelle falde secondarie dei tetti (quelle non prospicienti strade e/o piazze principali); tali aperture dovranno avere una superficie massima complessiva non superiore a 1/20 della superficie di falda del tetto sviluppata in misura effettiva e, comunque, non dovranno superare il limite della superficie illuminante minima. Le dimensione dei lucernari saranno oggetto di valutazione di ammissibilità da parte della commissione edilizia integrata; c) le aperture di cui alla precedente lettera b) dovranno essere realizzate in armonia con la maglia compositiva del fabbricato rispettando gli allineamenti, le partiture e le eventuali simmetrie nelle forature esistenti. 4. Per gli edifici ad uso residenziale ricedenti nelle zone agricole E è ammessa esclusivamente l’apertura dei lucernari nelle falde dei tetti nella dimensione minima necessaria al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione. Dovranno comunque essere rispettate le disposizione di cui al punto c) del precedente comma. 5. Nelle restanti zone residenziali è ammessa, oltre a quanto previsto dal precedente comma, la realizzazione di abbaini le cui caratteristiche dovranno pertanto rispettare per forma e dimensioni quelli già esistenti.

Articolo 71 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI 1. Gli standard edilizi e le caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie delle abitazioni, dei locali abitabili derivano: - dal D.M. 5 luglio 1975 - dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, articoli 18 e 19; - dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, articolo 19; - dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 43; - dal DM Sanità 9 giugno 1999. 2. Fermo restando il rispetto delle norme di cui al precedente comma, ogni alloggio dovrà avere una Snp non inferiore a mq 38 in ZTO B, C1, C2, EDr e mq 56 in ZTO E.

Articolo 72 MANUFATTI SPECIALI E DI PUBBLICA UTILITA’ 1. E’ ammessa, previo presentazione al Comune di apposita comunicazione e/o titolo abilitativo, la realizzazione di manufatti tecnologici e speciali destinati agli impianti e alle reti di pubblica utilità. La deroga alle distanze e ai distacchi può essere assentita, caso per caso, in relazione alla effettiva rilevanza pubblica del manufatto. 2. Le costruzioni di natura particolare ed aventi carattere di pubblica utilità, quali: - cabine elettriche; - torri piezometriche; - centrali e cabine di trasformazione; - centrali di sollevamento, idrovore e impianti assimilabili; - serbatoi; - pannelli fonoassorbenti e fono isolanti; - pannelli fotovoltaici; - pannelli segnaletici, insegne particolari, ecc., sono valutate caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; tali costruzioni non sono considerate ai fini del calcolo della superficie utile per la zona interessata e possono essere rilasciate anche in difformità alle distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati, previste per la zona medesima. 3. L’installazione degli impianti negli ambiti soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 139 e 146 del DLgs. n° 490/1999 è subordinata ad una specifica valutazione da parte della

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Commissione Edilizia Integrata in relazione agli eventuali danni ai valori ambientali e paesaggistici dei beni oggetto della tutela. 4. L’installazione degli impianti all’interno della sede stradale e/o delle fasce di rispetto stradale è subordinata: - al di fuori dei centri abitati, all’obbligo dell’ottenimento della preventiva autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada ai sensi del vigente Codice della Strada; - all’interno dei centri abitati all’obbligo dell’ottenimento del preventivo nulla osta da parte dell’Ente proprietario della strada in quanto a giudizio dello stesso gli impianti non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione ai sensi del vigente Codice della Strada.

Articolo 73 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONVERSIONE FOTOVOLTAICA, NON INTEGRATI, IN ZONA AGRICOLA 1. Ad esclusione degli impianti finalizzati esclusivamente all’autoconsumo, la costruzione e la messa in esercizio di impianti di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica, non aderenti e non integrati, possono essere realizzati in zona agricola, alle seguenti condizioni: a) l’area non deve essere sottoposta a vincoli ai sensi dell’articolo 134 del DLgs 42/2004; b) deve essere rispettata la distanza minima di ml 200 dalle zto A, B, C, Fa, dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi degli articoli 10 e 11 del DLgs 42/2004, dalle aree a Parco privato e dalle aree definite contesti figurativi, e comunque al di fuori delle aree di interesse paesaggistico; c) deve essere realizzata un’idonea schermatura della recinzione perimetrale, con elementi arborei e arbustivi di specie locale, aventi funzione di mascheramento al fine di mitigare l’impatto visivo, secondo i seguenti parametri: 10 mq di superficie a verde arborato, a siepe e/o a filare, lungo il perimetro, per ogni 100 mq di superficie di impianto. Dette compensazioni potranno altresì essere realizzate nell’ambito della rete ecologica, ovvero monetizzate e realizzate dal Comune secondo i programmi di intervento delle opere pubbliche. La rete di recinzione deve essere sollevata di almeno 20 cm dal suolo ai fini della tutela del transito della fauna minore. d) deve essere salvaguardata la vegetazione spontanea di pregio eventualmente presente nel sito anche in singoli elementi; e) deve essere ripristinata la finitura del piano di terreno alterato dalle attività di cantiere e adeguatamente sistemata l’area a verde; f) le cabine devono essere tinteggiate con colori nelle tonalità a pastello delle terre locali; g) in fase di esercizio dell’impianto deve essere garantita la cura del terreno entro l’area dell’impianto, la pulizia della stessa, la manutenzione del verde e delle eventuali opere presenti all’interno o limitrofe all’impianto (fossi e canali di scolo, strade interpoderali, ecc.), con espresso divieto dell’uso di sostanze chimiche diserbanti; h) la manutenzione e la pulizia dei pannelli deve essere eseguita utilizzando esclusivamente prodotti ecocompatibili.

Articolo 74 COSTRUZIONI A CONFINE 1. E' ammessa, nel rispetto di tutte le altre norme precedenti, l'edificazione in aderenza o in appoggio, e quindi a distanza zero dal confine, nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto da entrambi i confinanti, relativo ad un unico volume edilizio. 2. È inoltre ammessa, nel rispetto delle altre norme di zona, l'edificazione a distanza dai confini inferiore al valore minimo indicato per la stessa zona, previo specifico accordo sottoscritto dai proprietari dei fondi confinanti con atto regolarmente registrato e trascritto, pur restando inderogabili i distacchi tra i fabbricati, come da Codice Civile. 3. Tale deroga può essere assentita anche mediante un atto di assenso debitamente sottoscritto, con il quale i proprietari confinanti si impegnino per sé e per i loro aventi causa ad osservare la distanza complementare in tutti i casi di ricostruzione e di ampliamento.

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Articolo 75 ACCORPAMENTO DI VOLUMI 1. Allo scopo di favorire l'eliminazione di costruzioni accessorie, annessi e manufatti impropri, è ammesso, nel rispetto delle norme relative alla specifica ZTO, la demolizione e l'accorpamento di volumi esistenti legittimi. 2. Si applicano le norme del precedente articolo 67 relative agli “edifici in conflitto”.

Articolo 76 CONFINI DI ZONA 1. Fatti salvi i casi della aree appartenenti alla stessa proprietà, i confini di ZTO vanno considerati come confini di proprietà, e si applicano i relativi limiti di distanza. 2. Fanno eccezione i confini tra le ZTO E (Ep, ED, Es), che ai fini dell'applicazione della presente norma sono considerate un'unica zona. 3. Non è ammessa alcuna compensazione di capacità edificatoria per lotti ricadenti in ZTO a diversa destinazione, fatta eccezione per i lotti confinanti e ricadenti in ZTO B e ZTO C1.

TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 77 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E PROVVEDIMENTI ABILITATIVI RILASCIATI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

1. L'entrata in vigore delle presenti NTO comporta la decadenza dei PUA non ancora convenzionati. 2. Per le parti non ancora attuate dei PUA vigenti si utilizzano i parametri originari; per quelli non ancora convenzionati è previsto l’obbligo dell’adeguamento al PI. 3. Per quanto riguarda i PUA previsti dal presente PI, oltre ai parametri di zona e alle altre norme previste, valgono gli indirizzi e le specificazioni previste nelle presenti NTO. In particolare, per quanto riguarda i PR previsti nei precedenti articoli della presenti NTO, l'indicazione cartografica del loro perimetro comporta anche l'individuazione dell'area come zona di degrado ai sensi dell’articolo 27, 1° comma della L. 457/1978 e i relativi indirizzi valgono ai fini della formazione della disciplina per il recupero di cui all’articolo 28, 1° comma della citata legge.

Articolo 78 MISURE DI SALVAGUARDIA 1. Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore delle presenti NTO, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie. 2. Il vigente PRG conserva la sua validità fino all'entrata in vigore delle presenti NTO del PI.

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Articolo 79 NORME ABROGATE 1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od incompatibili con le presenti NTO. 2. Sono abrogate le NTA del PRG previgente, salvo per ciò che riguarda i vincoli di cui ai precedenti articoli 5 e 27. 3. Sono inoltre abrogate le norme del vigente Regolamento Edilizio comunale in contrasto e/o in incoerenti con le disposizioni contenute nelle presenti NTO.

TITOLO TERZO POTERI DI DEROGA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 POTERI DI DEROGA - VARIANTI NON SOSTANZIALI ALLE NTO 1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, previa delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare dell’articolo 14 del dPR 6 giugno 2001, n. 380, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti NTO, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico. 2. Sono soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore iter di approvazione, le varianti al PI non sostanziali riguardanti: a) la perimetrazione delle UMI e delle zone soggette a PU; b) le Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO, purché senza

alterazione della capacità edificatoria e degli standard minimi; c) l’assegnazione e la modifica dei gradi di protezione previsti dalle presenti norme, con

esclusione dei gradi di protezione 1 e 2; d) i parametri e le specifiche destinazioni delle zone F; e) i contenuti tipologici e morfologici di cui al Repertorio normativo; f) le modifiche ai contenuti non prescrittivi del Prontuario. 3. Sono altresì soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore approvazione superiore, le varianti riguardanti: a) deroga alle Classi dell’Abaco dei tipi edilizi, di cui al Repertorio normativo allegato alle NTO,

senza modifica dei parametri urbanistici previsti dal PI per le singole zone; b) deroga al parametro relativo alle altezze per gli edifici compresi nella tipologia 9

(capannone) all’interno delle zto D; c) le varianti che individuano il “lotto libero” entro le Zto EDr; d) le varianti di cui ai precedenti articoli 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64 e 67. 4. E’ inoltre ammessa la deroga al rispetto della Snp minima di ml 38, prevista al precedente articolo 71, nel caso di edifici all’interno del centro storico e sottoposti a grado di protezione per i quali prevale l’obiettivo della loro conservazione e nel caso di particolari categorie di utenti (quali anziani e diversamente abili). 5. Non costituiscono varianti al PAT le seguenti modifiche introdotte dal PI: - limitate variazioni alla perimetrazione degli ATO; - l’individuazione di aree di edificazione diffusa rispetto alle indicazioni del PAT; - la delimitazione di nuove aree sottoposte a “progetti di rilevanza strategica” e/o la modifica di quelle previste dal PAT; - il recepimento e/o l’introduzione di contenuti della pianificazione sovraordinata; - la trasposizione di capacità edificatoria e di standard tra gli ATO, fino ad un massimo del 20%.

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Articolo 81 SANZIONI 1. Per le contravvenzioni alle presenti NTO si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di edilizia, urbanistica, ambiente e paesaggio.

Articolo 82NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 1. L’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modificano o integrano disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti NTO costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli delle presenti norme.

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