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Presentazione di PowerPoint - SEACservizi2.seac.it/DOCUMENTI/CORSI/Passaggio... · L’istituto...

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PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’AZIENDA: PATTI DI FAMIGLIA Viviana CAPOZZI Dottore di ricerca in diritto tributario Avvocato cassazionista in Roma [email protected]
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PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’AZIENDA:

PATTI DI FAMIGLIA

Viviana CAPOZZI

Dottore di ricerca in diritto tributarioAvvocato cassazionista in Roma

[email protected]

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PATTO DI FAMIGLIA

DISCIPLINA CIVILISTICA

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3Avv. Viviana Capozzi 3

La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha inserito un nuovo capo

V-bis all’interno del titolo IV del libro II del codice civile,

dedicato all’istituto del patto di famiglia.

Detta modifica normativa è stata sollecitata da diversi

interventi della Commissione europea:

• la Raccomandazione n. 94/1069 del 7 dicembre 1994

invitava gli Stati membri ad adottare misure per facilitare la

successione nelle piccole e medie imprese al fine di

assicurarne la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli

occupazionali;

• la Comunicazione 98/C 93/02 del 1998, relativa alla

trasmissione delle piccole e medie imprese, segnalava i patti

di impresa e gli accordi di famiglia come misure per migliorare

la continuità delle imprese.

Premessa

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4Avv. Viviana Capozzi 4

Premessa

La Commissione ribadisce che, dalla prassi riscontrata, il

successo della trasmissione dell’impresa si è ottenuto in

presenza di due dati significativi:

1. la preparazione della trasmissione da parte del

cedente con largo anticipo;

2. la familiarità con la struttura da parte del cessionario.

Pertanto nell’ambito dell’operazione assume un ruolo

rilevante il procedimento valutativo del complesso

aziendale che potrà effettuarsi tramite l’utilizzo di metodi

basati, tra l’altro, sul valore intrinseco, sul reddito, sul

rendimento dell’investimento, sui flussi di cassa, sul valore

di mercato.

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5Avv. Viviana Capozzi 5

Ai sensi dell’art. 768-bis del c.c. “E’ patto di famiglia il

contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in

materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti

tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in

parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie

trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più

discendenti”.

L’istituto consente all’imprenditore ancora in vita di

trasmettere la propria azienda, o le partecipazioni societarie

da lui detenute, ai discendenti, in deroga espressa alle

disposizioni in materia di successione ereditaria (art. 458

c.c., relativo al divieto di patti successori).

Disciplina civilistica

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6Avv. Viviana Capozzi 6

1. consentire all’imprenditore di trasferire i beni strumentali

dell’impresa ai propri discendenti, selezionando tra

questi coloro (o colui) che per qualità o attitudini hanno le

capacità per proseguire l’attività;

2. l’imprenditore può trasferire la propria attività quando è

ancora in vita;

3. sperimentare il passaggio generazionale e in caso di

esito negativo poter provvedere eventualmente ad

adottare nuove soluzioni;

4. adottare una soluzione che non pregiudichi i diritti dei

legittimari;

5. evitare controversie tra gli eredi.

6

Obiettivi perseguiti dal legislatore

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7Avv. Viviana Capozzi 7

Il patto di famiglia è espressamente definito comecontratto.

Il contratto deve essere concluso, a pena di nullità,per atto pubblico (art. 768-ter del c.c.).

Si presenta come un contratto bilaterale:

- sono parti del contratto il disponente e idiscendenti assegnatari della azienda o dellepartecipazioni societarie;

- per il coniuge e gli altri legittimari nonassegnatari è prevista la partecipazione allastipulazione.

Natura del patto di famiglia

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8Avv. Viviana Capozzi 8

Il patto di famiglia si qualifica come atto inter vivos

e infatti:

• l’effetto traslativo avviene

nell’immediatezza e contestualmente al patto

(ad es. si noti la differenza con quanto è

previsto dall’art. 587 c.c. per il testatore la cui

disposizione sarà efficace “ … per il tempo in

cui avrà cessato di vivere …”);

• non è contemplata la facoltà di revoca da

parte del disponente, come ad es. viene

previsto per le disposizioni testamentarie.

Natura del patto di famiglia

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9Avv. Viviana Capozzi 9

Presupposto, quindi, delle considerazioni fiscali

che seguono è che il patto di famiglia non si

sostanzi in una mera indicazione di come l’asse

ereditario andrà suddiviso una volta aperta la

successione.

Ai fini fiscali, infatti, il patto di famiglia realizza

esso stesso il trasferimento dell’impresa o delle

partecipazioni societarie dal disponente al suo

discendente.

Natura del patto di famiglia

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10Avv. Viviana Capozzi 10

Al patto di famiglia, quindi, partecipano un imprenditore (o

un titolare di partecipazioni societarie ), uno o più dei suoi

discendenti, il coniuge dell’imprenditore e “tutti coloro che

sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la

successione nel patrimonio dell’imprenditore”.

A mezzo di detto negozio l’imprenditore trasferisce la

propria azienda (o il titolare le proprie partecipazioni) ad

uno o più dei suoi discendenti, i quali devono liquidare (in

denaro o in natura) gli altri partecipanti, per un importo

corrispondente alle quote di legittima che spetterebbero

loro in base agli artt. 536 e ss. del cod. civ., salvo non vi

rinuncino in tutto o in parte.

Natura del patto di famiglia

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11Avv. Viviana Capozzi 11

Il comma 3 dell’art. 768-quater del c.c., con

un’espressione linguistica di dubbia

interpretazione, stabilisce che:

“i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri

partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo

il valore attribuito in contratto, sono imputati alle

quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può

essere disposta anche con successivo contratto

che sia espressamente dichiarato collegato al

primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti

che hanno partecipato al primo contratto o coloro

che li hanno sostituiti”.

Natura del patto di famiglia

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12Avv. Viviana Capozzi 12

Probabilmente il legislatore intende qui riferirsi ai

beni trasferiti ai legittimari non assegnatari, dal

discendente assegnatario, a titolo di liquidazione in

natura della rispettiva quota di legittima.

Altri autori, attribuendo particolare rilevanza alla

necessaria imputazione a quote di legittima di

questi trasferimenti, hanno sostenuto che con il

patto di famiglia sia possibile che il disponente,

oltre a trasferire l’azienda o le partecipazioni ad

uno o più discendenti, trasferisca altri beni ai

legittimari che non hanno beneficiato del

trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni.

Natura del patto di famiglia

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13Avv. Viviana Capozzi 13

Natura del patto di famiglia

Non si applica l’art. 179 lett. b) del c.c., secondo

il quale: “sono beni personali, esclusi dal regime

di comunione legale tra i coniugi, anche i beni

acquisiti successivamente al matrimonio per

effetto di donazione”.

Conseguentemente, anche se non è

espressamente previsto dalle disposizioni

codicistiche, è meglio se partecipi al patto di

famiglia anche il coniuge dell’assegnatario che

sia coniugato in regime patrimoniale di

comunione legale.

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14Avv. Viviana Capozzi 14

Prima di procedere alla trattazione dei profili

tributari inerenti i diversi trasferimenti realizzati

con il patto di famiglia, va evidenziato che:

• nelle diverse opinioni espresse dalla dottrina

in ordine a tale istituto, l’unico elemento che

non sembra controverso è «la natura

liberale» che caratterizza il trasferimento

dell’azienda o delle partecipazioni societarie

dal disponente al suo discendente.

Natura del patto di famiglia

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15Avv. Viviana Capozzi 15

Decisamente più discussa appare, invece, la

causa sottostante l’atto di liquidazione

effettuato da parte del discendente assegnatario

nei confronti degli altri legittimari.

A seconda dell’interpretazione adottata, ne

discendono rilevanti conseguenze in ordine,

soprattutto, alla possibilità di considerare, o

meno, tale liquidazione un costo inerente

l’acquisto dell’azienda da parte del discendente

assegnatario.

Natura del patto di famiglia

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16Avv. Viviana Capozzi 16

MODELLI IMPOSITIVI APPLICABILI AL PATTO DI FAMIGLIA

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17Avv. Viviana Capozzi 17

Condizionamento derivante dalle incertezze

interpretative manifestate dalla dottrina civilistica sulla

qualificazione giuridica del patto di famiglia.

Mancanza di una organica normativa di settore sia

ai fini delle imposte dirette che delle indirette (è

esclusivamente dettata una norma di esenzione per le

imposte indirette).

Necessità di ricondurre la fattispecie e modelli

impositivi già esistenti, mediante ricerca di criteri

impositivi non più onerosi di quelli applicabili alla

successione mortis causa.

Premesse metodologiche

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18Avv. Viviana Capozzi 18

Conclusioni di carattere civilistico da cui si

prendono le mosse:

- negozio inter vivos ad effetti immediati;

- parti: imprenditore ed i suoi legittimari;

- obbligo dell’assegnatario di liquidare gli altri

legittimari;

- facoltà di liquidare in denaro o natura;

- possibilità di rinunciare alla liquidazione.

Premesse metodologiche

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19Avv. Viviana Capozzi 19

Esistono due diversi metodi d’indagine: il criterio

cd. “atomistico” e quello “unitario”.

ATOMISTICO: analizza la natura delle singole

attribuzioni

UNITARIO: assegna prevalenza all’individuazione

di un’unica causa negoziale

Entrambi riconoscono la natura liberale del

trasferimento d’azienda o delle partecipazioni,

mentre è discussa la natura della liquidazione a

favore dei legittimari non assegnatari.

Premesse metodologiche

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20Avv. Viviana Capozzi 20

Infine, posto che si farà frequente riferimento aqueste due nozioni, è bene premettere cheliberalità e gratuità sono due fenomeni bendistintiti.

Mentre, infatti, la liberalità è disposizione chemira esclusivamente a raggiungere il risultato diincrementare il patrimonio del beneficiario, lagratuità inerisce il titolo del trasferimento.

La natura liberale di un trasferimento non neimplica anche il titolo gratuito.

Premesse metodologiche

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21Avv. Viviana Capozzi 21

Le teorie unitarie

Funzione di anticipazionesuccessoria

Negozio assimilabile allaDONAZIONE MODALE

Unica causa di liberalitàcaratterizzante tutti itrasferimenti patrimoniali

Anche la liquidazione degli altrilegittimari è una liberalità chetrova causa nel trasferimentod’azienda

il modus nella donazione è un elemento accidentale

la liquidazione dei legittimari è un obbligo che nasce ex lege alla stipula del contratto

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22Avv. Viviana Capozzi 22

Vero e proprio PATTO

SUCCESSORIO DISPOSITIVO

Disciplina individuata dal diritto

internazionale privato

Applicabilità, della lex

successionis

nel patto di

famiglia

l’effetto

traslativo è

immediato

Le teorie unitarie

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23Avv. Viviana Capozzi 23

NEGOZIO A FAVORE DI TERZI

caratterizzato dalla gratuità delle

prestazioni seppur, in parte,

corrispettive

è corrispettiva ma non onerosa la

liquidazione a favore dei

legittimari non assegnatari

corrispettività e onerosità non coincidano

però

non è possibile individuare un contratto a prestazioni corrispettive a titolo gratuito

Le teorie unitarie

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24Avv. Viviana Capozzi 24

Le teorie atomistiche

Negozio a causa mista: NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE

Causa liberale: trasferimento d’azienda o di partecipazioni

Causa solutoria: liquidazione dei legittimari non assegnatari

teorie oggi minoritarie

da un punto di vista fiscale non è necessario prescindere dall’esistenza di un’unica causa negoziale

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25Avv. Viviana Capozzi 25

Qualificazione delle singole attribuzioni

Secondo altra parte della dottrina, nel patto di

famiglia si dovrebbe riconoscere l’esistenza di

un’unica causa negoziale di tipo liberale, ma ai fini

fiscali sarebbe comunque opportuno procedere alla

qualificazione delle singole attribuzioni, tenendo

conto delle diverse posizioni soggettive coinvolte.

Dal punto di vista del DISPONENTE:

• liberalità diretta nei confronti del discendente

assegnatario;

• liberalità indiretta nei confronti degli altri

legittimari.

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26Avv. Viviana Capozzi 26

Dal punto di vista dell’ASSEGNATARIO:

• riceve un trasferimento d’azienda e/o

partecipazioni in parte a titolo gratuito e in

parte a titolo oneroso;

• la liquidazione dei legittimari è il costo

d’acquisto di parte dell’azienda e/o della

partecipazione.

La quota di trasferimento a titolo oneroso,

consisterebbe nella quota di azienda e/o

partecipazione corrispondente al valore liquidato

agli altri legittimari.

Qualificazione delle singole attribuzioni

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27Avv. Viviana Capozzi 27

Sul tema la prassi amministrativa ha sottolineato che

il patto di famiglia:

• “è caratterizzato dall’intento – non prettamente

donativo – di prevenire liti ereditarie e lo

smembramento di aziende o partecipazioni

societarie ovvero l’assegnazione di tali beni a

soggetti inidonei ad assicurare la continuità

gestionale degli stessi”;

• “non comporta il pagamento di un corrispettivo

da parte dell’assegnatario dell’azienda o delle

partecipazioni sociali, ma solo l’onere in capo a

quest’ultimo di liquidare gli altri partecipanti al

contratto, in denaro o natura” (circolare n. 3/E del

2008).

La posizione della prassi amministrativa

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28Avv. Viviana Capozzi 28

Tali affermazioni:

• da un lato confermano la correttezza della

qualificazione del patto di famiglia come una

liberalità piuttosto che non come una donazione

modale (l’intento del disponente non appare

prettamente donativo);

• dall’altro, definitivamente escludono la natura

onerosa della liquidazione effettuata dal

legittimario assegnatario nei confronti degli altri

legittimari.

La posizione della prassi amministrativa

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29Avv. Viviana Capozzi 29

PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA

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30Avv. Viviana Capozzi 30

Il trasferimento gratuito d’azienda

Il trasferimento dell’azienda, da parte del

disponente nei confronti dei propri discendenti,

concretizza una liberalità; di conseguenza, sul piano

dell’imposizione diretta, detto trasferimento va

ricondotto all’art. 58 del Tuir.

Trasferimento in regime di neutralità fiscale:

• integrale detassazione del trasferimento

gratuito dell’azienda;

• norma derogatoria al principio personalistico

delle imposte sui redditi.

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31Avv. Viviana Capozzi 31

La disciplina del trasferimento gratuito d’azienda

persegue l’obbiettivo di impedire che un eccessivo

carico fiscale ricada sui beneficiari dell’azienda

in occasione del passaggio generazionale.

La disciplina della neutralità fiscale, tuttavia,

garantisce anche la salvaguardia dei diritti

dell’Erario, facendo sì che i plusvalori maturati in

capo all’imprenditore emergono fiscalmente al

momento del successivo trasferimento della

medesima azienda.

Il trasferimento gratuito d’azienda

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32Avv. Viviana Capozzi 32

I plusvalori maturati in capo all’imprenditore

emergono al momento del successivo trasferimento

a terzi, come:

• redditi diversi, se l’assegnatario con la

vendita cessa l’attività d’impresa art. 67 lett. h

bis del Tuir;

• componente positiva del reddito

d’impresa, se l’attività prosegue dopo la

cessione a terzi dell’azienda.

Il trasferimento gratuito d’azienda

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33Avv. Viviana Capozzi 33

Alcuni interpreti, con riferimento alla disciplina

descritta, hanno ravvisato diversi problemi di

coordinamento normativo nell’ipotesi in cui detta

plusvalenza venga tassata come reddito diverso,

anziché all’interno del regime d’impresa:

• cessione a titolo gratuito e destinazione

all’autoconsumo non rappresentano

fattispecie imponibile nei redditi diversi;

• non sono plusvalenze d’impresa e quindi non

sono rateizzabili.

Il trasferimento gratuito d’azienda

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34Avv. Viviana Capozzi 34

L’art. 58 del Tuir prevede la trasmissione di valorifiscali riferiti all’azienda intesa come complessounitariamente considerato, senza disporre nulla inmerito ai valori cui devono essere iscritti i singolibeni che la compongono.

Di questi valori si occupava il c. 2 dell’art. 16 della l.n. 383 del 2001, il quale stabiliva che, in caso didonazione d’azienda, “i beni e le attività ceduti”fossero assunti ai valori fiscali del disponente.

La norma è stata abrogata con il D.Lgs. n. 247 del2005 e, secondo alcuni, l’intento è stato proprioquello di offrire un’opportunità di pianificazionefiscale nel passaggio generazionale delle aziende.

Il trasferimento gratuito d’azienda

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35Avv. Viviana Capozzi 35

L’eventuale rivalutazione dell’azienda può

comportare:

• il venir meno del regime di neutralità e realizzazione

della plusvalenza in capo al disponente;

• l’iscrizione di una plusvalenza per l’assegnatario,

fiscalmente irrilevante.

Le eventuali riserve in sospensione d’impostacontabilizzate nel patrimonio netto del disponente, nonpossono perpetuarsi nei confronti del beneficiario(eccezione le riserve che presentano una strettacorrelazione con determinate poste del patrimonio, es.riserve per ammortamento anticipato).

Il trasferimento gratuito d’azienda

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36Avv. Viviana Capozzi 36

La neutralità fiscale viene meno nell’ipotesi in cui il

discendente rivesta la qualifica di imprenditore già

prima del trasferimento.

In tal caso, trova applicazione l’art. 88, co. 3, del

Tuir, secondo il quale costituiscono sopravvenienze

attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a

titolo di contributo o di liberalità”, salvo che il

trasferimento non riguardi la sfera personale e non

l’attività imprenditoriale del discendente (la

sopravvenienza è data dall’incremento patrimoniale

determinato in base al valore normale dell’azienda).

Il trasferimento gratuito d’azienda

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37Avv. Viviana Capozzi 37

Passando ad esaminare la posizione

dell’assegnatario, va osservato che secondo quanti

ritengono che nei sui confronti il trasferimento

dell’azienda sia solo in parte a titolo gratuito,

all’acquisto dell’azienda corrisponderebbe per lui il

costo sostenuto, vale a dire il valore liquidato ai

legittimari non assegnatari e tale costo rileverebbe al

momento della cessione a terzi, a titolo oneroso,

dell’azienda (contra circolare n. 3/E del 2008 e

circolare 18/E del 2013) .

Nel calcolo della durata del possesso dell’azienda si

terrà conto anche del periodo maturato in capo al

disponente.

Il trasferimento gratuito d’azienda

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38Avv. Viviana Capozzi 38

Il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni

non costituisce fattispecie imponibile né in capo al

disponente né in capo all’assegnatario.

Fa eccezione il caso in cui le partecipazioni siano

detenute dal disponente in regime di impresa. In tal

caso, infatti, il trasferimento delle partecipazioni

integra un’ipotesi di destinazione a finalità estranee

e, quindi, una fattispecie imponibile.

Gli eventuali plusvalori delle partecipazioni

emergeranno al momento della cessione a terzi a

titolo oneroso (art. 67, lett. c) e c bis) del Tuir).

Il trasferimento gratuito delle partecipazioni

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39Avv. Viviana Capozzi 39

Detta plusvalenza è data dalla differenza tra il

corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il

costo di acquisto della medesima che corrisponde al

“costo del donante” (co. 6 dell’art. 68 del Tuir).

Anche per il trasferimento di partecipazioni, se si

ritiene che il medesimo (per l’assegnatario) avvenga

con un negozio solo in parte a titolo gratuito, nel

calcolo della plusvalenza derivante dalla

successiva cessione a terzi delle partecipazioni

ricevute si può tener conto del valore liquidato

dall’assegnatario agli altri legittimari (contra circolare

n. 3/E del 2008 e circolare 18/E del 2013).

Il trasferimento gratuito delle partecipazioni

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40Avv. Viviana Capozzi 40

La liquidazione delle quote di legittima spettanti ai

non assegnatari non integra, nei confronti di questi

ultimi, alcuna fattispecie reddituale: la particolare

natura di tale liquidazione non consente di ricondurla

ad alcuna delle categorie di reddito disciplinate dal

Tuir.

Quanti escludono il riconoscimento di un «costo»

(corrispondente alla liquidazione dei legittimari non

assegnatari) in capo all’assegnatario, fondano la

propria teoria proprio sull’irrilevanza reddituale di tale

componente, in capo ai non assegnatari (esigenza di

simmetria fiscale).

La posizione dei legittimari non assegnatari

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41Avv. Viviana Capozzi 41

La menzione dei negozi aventi ad oggetto il

trasferimento o il godimento di aziende nell’ambito

dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è,

probabilmente, finalizzata a scoraggiare eventuali

arbitraggi fiscali sui trasferimenti di azienda a titolo

gratuito.

In sostanza, si vuole evitare che possano realizzarsi

trasferimenti gratuiti d’azienda unicamente finalizzati

a canalizzare la plusvalenza derivante dalla

successiva cessione della medesima su famigliari a

bassa aliquota marginale.

La norma antielusiva

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42Avv. Viviana Capozzi 42

Tale operazione, infatti, produrrebbe dei benefici

fiscali nel caso in cui:

• l’aggravio finanziario che sconta la

plusvalenza realizzata sulla cessione a terzi, a

causa della mancata possibilità di rateizzare la

medesima (in quanto plusvalenza realizzata al

di fuori del regime d’impresa), sia più che

compensato dal differenziale negativo di

aliquota esistente fra l’imprenditore disponente

ed il discendente assegnatario.

La norma antielusiva

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43Avv. Viviana Capozzi 43

Tuttavia, difficilmente si potrà applicare la norma

antielusiva per colmare la lacuna determinata dal

possibile spostamento, dai redditi d’impresa ai redditi

diversi, delle plusvalenze emergenti al momento del

trasferimento a titolo oneroso.

La norma antielusiva, non opererà con riferimento

all’ipotesi in cui il discendente assegnatario

usufruisca del vantaggio fiscale derivante dal fatto

che, al di fuori del regime d’impresa, non è

imponibile né l’autoconsumo dei beni aziendali

ricevuti con il patto di famiglia, né la loro cessione a

titolo gratuito.

La norma antielusiva

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44Avv. Viviana Capozzi 44

Infine, sempre con riferimento all’operatività della

norma antielusiva, va osservato che nel patto di

famiglia sussistono le “valide ragioni

economiche” e vanno individuate nel voler

realizzare un determinato passaggio

generazionale dell’impresa.

Viceversa, le “valide ragioni economiche”

potrebbero essere non ravvisabili in eventuali

operazioni straordinarie prodromiche alla stipula

del patto (per esempio: la scissione dell’azienda

da trasferire).

La norma antielusiva

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45Avv. Viviana Capozzi 45

La norma antielusiva è applicabile sia alle

imposte dirette che indirette:

• il c. 7 dell’art. 69 della l. n. 342 del 2000, ne

ha esteso la portata all’imposta sulle

successioni;

• il c. 3 dell’art. 16 della l. n. 383 del 2001, ne

ha esteso la portata alle imposte dovute per

effetto di trasferimenti a titolo di donazione o

altra liberalità.

La norma antielusiva

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46Avv. Viviana Capozzi 46

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

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47Avv. Viviana Capozzi 47

Premessa

Secondo la dottrina prevalente, il trasferimento dell’azienda o

delle partecipazioni dal disponente al legittimario assegnatario

integra, ai fini delle imposte indirette, una liberalità diretta nei

confronti dell’assegnatario e indiretta nei confronti degli altri

legittimari che vengono liquidati dall’assegnatario.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, viceversa, le due

operazioni vanno considerate autonomamente e integrano due

distinte liberalità dirette.

L’orientamento adottato comporta rilevanti implicazioni sia ai

fini della determinazione della base imponibile (nelle liberalità

dirette/indirette va tassato il “risultato netto” delle attribuzioni),

sia ai fini dell’individuazione delle aliquote e franchigie

applicabili alla fattispecie.

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48Avv. Viviana Capozzi 48

Al di fuori delle ipotesi in cui opera la disciplina diesenzione specificamente dettata dal legislatore (di cuisi dirà fra breve), una volta individuata la baseimponibile della liberalità in esame, quest’ultima andràassoggettata all’imposta sulle successioni edonazioni.

In proposito, va osservato che, prima dell’entrata invigore del D.L. n. 262 del 2006, tale liberalità nonscontava alcuna imposta, a causa dell’intervenuta“soppressione” dell’imposta sulle successioni edonazioni (art. 13 della l. n. 383 del 2001).

Con l’art.6 del D.L. n. 262 del 2006, invece, iltrasferimento scontava l’imposta di registro ex art.13della l. n. 383 del 2001, come modificato dal D.L. n.262del 2006.

Premessa

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49Avv. Viviana Capozzi 49

Con l’entrata in vigore della la legge n. 286 del 2006,di conversione del D.L. 262 del 2006, il trasferimentodell’azienda o delle partecipazioni dal disponente aldiscendente assegnatario sconta l’imposta sulledonazioni, con le seguenti modalità:

• se a favore del coniuge e dei parenti in linearetta, con franchigia di euro 1.000.000,00 perciascun beneficiario, il 4%;

• se a favore di altri parenti fino al 4° grado e degliaffini in linea retta, o collaterale (entro il 3° grado),il 6%.

Premessa

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50Avv. Viviana Capozzi 50

Come anticipato, la finanziaria 2007 ha ricondottotali trasferimenti fra quelli non soggetti all’imposta, insussistenza di determinati presupposti (art. 3 c.4-ter del D.Lgs n. 346 del 1990):

• gli assegnatari devo proseguire l’eserciziodell’impresa o detenere il controllo per almeno 5anni;

• apposita dichiarazione in tal senso va resa all’attodel trasferimento;

• se vengono trasferite quote o azioni in società dicapitali, queste devono consentire di acquisire ointegrare il controllo, ex art. 2359, c. 1 n. 1 del c.c. (anche se in comproprietà fra più discendenti –Telefisco 2007).

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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51Avv. Viviana Capozzi 51

Con riferimento alla condizione di continuitàquinquennale, si deve evidenziare che, nel casoin cui il patto di famiglia abbia ad oggetto iltrasferimento di un’azienda, la norma richiedesemplicemente la prosecuzione, per almenocinque anni, nella gestione dell’impresa.

Di conseguenza, per evitare la decadenza dalbeneficio, sembrerebbe sufficiente che siagarantita la continuità aziendale, risultando, così,irrilevante l’eventuale sopravvenienza di mutamentinella titolarità della gestione dell’azienda.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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52Avv. Viviana Capozzi 52

E’ ragionevole, pertanto, ritenere che nondecadano i benefici fiscali se nel corso dei cinqueanni successivi al trasferimento, la societàeventualmente costituita tra i discendentiassegnatari dell’azienda si sciolga e l’attivitàd’impresa continui ad essere svolta da uno solodi essi.

Similmente, non dovrebbe determinaredecadenza dal regime di esenzione l’ipotesi in cuiil discendente assegnatario, prima che sia decorsoil quinquiennio, decida di conferire l’azienda o lepartecipazioni ricevute in una società da luicontrollata.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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53Avv. Viviana Capozzi 53

In tal senso si è espressa anche l’Amministrazionefinanziaria con la circolare n. 3/E del 2008.

In particolare, il citato documento di prassi,riprendendo le considerazioni già svolte nellarisoluzione 23 novembre 2007, n. 341, ha chiaritoche il conferimento dell’azienda ricevutamediante il patto di famiglia non comportaautomaticamente la decadenza dal beneficiodell’esenzione.

Infatti, al verificarsi di determinate condizioni,detto conferimento può essere assimilato allaprosecuzione dell’attività d’impresa.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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54Avv. Viviana Capozzi 54

La prosecuzione dell’attività d’impresa, peresempio, è sicuramente ravvisabile tutte le volteche l’azienda viene conferita in una società dipersone, a prescindere dal valore dellapartecipazione ricevuta in cambio dal conferente.

Del resto, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 delD.Lgs. n. 346 del 1990, il requisito del controllo siapplica esclusivamente ai trasferimenti aventi adoggetto quote di partecipazione in società dicapitali, pertanto non si ritiene necessarioverificarne la sussistenza in capo al conferente, nelcaso in cui la conferitaria sia una società dipersone.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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55Avv. Viviana Capozzi 55

Viceversa, nel caso in cui il conferimento siaeffettuato nei confronti di una società di capitali,prima che siano decorsi cinque anni, la decadenzadal beneficio dell’esenzione si verifica ogni qual voltale azioni o quote assegnate al conferente non gliconsentano di conseguire o integrare il controllo dellasocietà conferitaria, ai sensi dell’art. 2359, comma 1,n. 1), del c.c..

Infatti, in tal caso non può ritenersi che l’assegnatarioprosegua l’esercizio dell’attività d’impresa dopo ilconferimento e l’interruzione dell’esercizio dell’attivitàd’impresa prima che siano decorsi cinque anni daltrasferimento dell’azienda comporta la decadenzadal beneficio.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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56Avv. Viviana Capozzi 56

Non dovrebbero comportare la decadenza dalbeneficio in esame i casi in cui la continuità non sirealizzi per fatti non imputabili alla volontàdell’erede (per esempio la morte del discendenteassegnatario, prima che siano decorsi cinque annidal trasferimento).

Viceversa, se il legittimario assegnatario, prima chesiano decorsi cinque anni dal trasferimentodell’azienda, decide di cederne un ramo, ladecadenza dal beneficio si verifica limitatamente alramo d’azienda ceduto, sempre ché, relativamentealla parte d’azienda non trasferita, venga proseguitol’esercizio dell’attività d’impresa (circolare n. 3/E del2008 e, in senso analogo, circolare n. 18/E del2013).

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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57Avv. Viviana Capozzi 57

La circolare n. 3/E del 2008 ha offerto importantichiarimenti anche con riferimento alle ipotesi in cui nelquinquennio si verifichino delle operazionistraordinarie che coinvolgono l’azienda trasferita.

In tal caso, il requisito della prosecuzionequinquennale dell’attività d’impresa può intendersiassolto nelle seguenti ipotesi:

• operazioni che diano origine a società dipersone, ovvero incidano sulle stesse, aprescindere dal valore della quota assegnata alsocio;

• operazioni che diano origine, ovvero incidano su,società di capitali, purché il socio mantenga ointegri una partecipazione di controllo, ai sensidell’art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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58Avv. Viviana Capozzi 58

Con riferimento al requisito del controllo, vaosservato che, in base ad una analisi testuale didella norma di riferimento, appare irrilevante che ilrequisito del controllo fosse integrato già in capo aldisponente, ai fini dell’applicabilità del regimeesonerativo in esame

Può darsi, infatti, che il disponente trasferiscaall’assegnatario delle quote partecipative che,insieme con altre già detenute dall’assegnatario,consentono a quest’ultimo di detenere unapartecipazione di controllo nella società di capitali(controllo che non veniva integrato in capo aldisponente, in base alle sole quote partecipative insuo possesso) .

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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59Avv. Viviana Capozzi 59

Trasferimenti di partecipazioni: esemplificazioni

Si propongono i seguenti esempi:

1) Una persona fisica possiede una partecipazione

pari al 60 per cento del capitale sociale di Beta

S.p.A., che dona separatamente ed in parti uguali

a ciascuno dei suoi tre figli.

In tal caso non si applica l'agevolazione di cui

all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990,

in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il

controllo di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1),

del codice civile.

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60Avv. Viviana Capozzi 60

Trasferimenti di partecipazioni: esemplificazioni

2) Lo stesso soggetto dell’esempio precedente dona

l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre

figli in comproprietà tra loro (prevedendo un

regolamento di comunione, volto a definire le

regole di governance).

In tal caso, in base all’art. 2347 del c.c., i diritti dei

comproprietari sono esercitati da un comune

rappresentante, il quale dispone della maggioranza

dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. In

questo caso il trasferimento potrà usufruire del regime

di esenzione d’imposta, mentre, all’atto della

successiva divisione (decorsi 5 anni) si applicherà

l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%.

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61Avv. Viviana Capozzi 61

3) Una persona fisica possiede il 40 per cento del

capitale sociale di una Srl che trasferisce per

donazione in parte uguali ai suoi figli, di cui uno

detiene già il 35 per cento del capitale sociale della

medesima società.

In tal caso, il trasferimento della quota spettante al

figlio, che già detiene una partecipazione nella

società, beneficia dell’esenzione, in quanto lo

stesso consegue, grazie al trasferimento, il 55% del

capitale sociale. Viceversa, il trasferimento nei

confronti dell’altro figlio, non usufruisce del regime

di esenzione.

Trasferimenti di partecipazioni: esemplificazioni

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62Avv. Viviana Capozzi 62

4) Una persona fisica detiene una partecipazione

pari al 10 per cento del capitale sociale di una

società in nome collettivo che dona, in parti uguali

e separate, ai suoi tre figli.

In tal caso, i trasferimenti non sono soggetti

all'imposta sulle successioni e donazioni

integrando i requisiti previsti della norma ai fini

dell’esenzione. Infatti, trattandosi di una società di

persone e non di una società di capitali, non è

previsto come necessario il requisito del controllo in

capo ai discendenti assegnatari.

Trasferimenti di partecipazioni: esemplificazioni

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63Avv. Viviana Capozzi 63

Sotto il profilo soggettivo va osservato che l’ambito di

applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter

del D.Lgs. n. 346 del 1990 è stato ampliato dall’art. 1,

co. 31 della l. n. 244 del 2007, n. 244 (finanziaria per

il 2008), che ne ha esteso gli effetti anche al

trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni

effettuato a favore del coniuge dell’imprenditore o

del possessore delle partecipazioni.

Tuttavia, in tal caso, sarà necessario che il passaggio

generazionale dell’azienda avvenga mediante

istituto diverso dal patto di famiglia.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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64Avv. Viviana Capozzi 64

L’art. 768-bis del c.c., infatti, riserva l’utilizzo del patto

di famiglia ai soli discendenti dell’imprenditore (o del

possessore di partecipazioni).

La norma stabilisce che “è patto di famiglia il contratto

con cui, compatibilmente con le disposizioni in

materia di impresa familiare e nel rispetto delle

differenti tipologie societarie, l’imprenditore

trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di

partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in

parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.”

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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65Avv. Viviana Capozzi 65

Se i presupposti fissati per l’applicazione della normadi esenzione non vengono rispettati si applical’imposta di donazione e successione in misuraordinaria, oltre a sanzioni (art. 13 D.Lgs. N. 471 del1997) e interessi.

Il legislatore, nello scegliere di dettare unicamenteuna disposizione di esenzione, senza individuareun’organica disciplina dell’istituto, ha “persoun’occasione” per dissipare i dubbi in merito allacorretta individuazione della natura di taletrasferimento e al suo “regime naturale”.

Le disposizioni di esenzione sono efficaci per i pattistipulati a far data dal 1° gennaio 2007.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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66Avv. Viviana Capozzi 66

Sempre con riferimento alle imposte indirette

applicabili al momento del trasferimento

dell’azienda, va osservato che, qualora e

l’azienda contenga beni immobili, il

trasferimento di questi sconterà, in linea di

principio, anche le imposte ipo-catastali.

Tuttavia, qualora il trasferimento ha usufruito del

regime di cui all’art. 3, c. 4-ter, del D.Lgs n. 346

del 1990, non si applicano neppure le ipo-

catastali (artt. 1, c. 2, e 10, c. 2, del D.Lgs n. 347

del 1990).

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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67Avv. Viviana Capozzi 67

Come anticipato, secondo l’Amministrazione finanziaria, il

trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni integra

una liberalità diretta, distinta e autonoma dalla

liberalità realizzata dal discendente assegnatario nei

confronti dei legittimari non assegnatari all’atto della

liquidazione delle loro quote di legittima (in tal senso, da

ultimo, circolare n. 18/E del 2013).

L’imposta di successione e donazione, pertanto, ai fini

dell’individuazione delle aliquote e delle franchigie di

imposta si farà riferimento al rapporto di parentela

esistente fra disponente ed assegnatario e la base

imponibile sarà data dal valore dell’azienda o delle

partecipazioni trasferite.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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68Avv. Viviana Capozzi 68

Esaminiamo ora i risultati cui si giungerebbe

aderendo alle altre ipotesi interpretative:

• liberalità diretta/indiretta: imposta sulle successioni e donazioni, applicata

sul “risultato netto” del trasferimento, in base al

rapporto di parentela esistente fra il disponente e

l’assegnatario;

• donazione modale: si tassa il “risultato netto” del trasferimento

similmente a quanto avviene per l’ipotesi della

liberalità diretta ed indiretta;

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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69Avv. Viviana Capozzi 69

• Negozio a causa mista liberale e solutoria:

il trasferimento integra una donazione tassata

secondo le modalità esaminate, mentre la

liquidazione dei legittimari non assegnatari sconta

il registro in misura proporzionale ai sensi della

disposizione residuale di cui all’art. 11 della

Tariffa parte I del d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti

aventi contenuto patrimoniale);

• patto successorio dispositivo: il trasferimento è soggetto all’imposta sulle

successioni in quanto regolamentato dalla lex

successionis.

Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni

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70Avv. Viviana Capozzi 70

Come anticipato, anche i modelli impositivi applicabili

alla liquidazione da parte del discendente

assegnatario della quota di legittima spettante agli altri

legittimari non assegnatari variano a seconda della

natura che si vuole attribuire a detta liquidazione.

Se si tiene conto che la medesima rappresenta un

obbligo di legge in capo al discendente assegnatario,

dovrebbe escludersi la possibilità di qualificarla come

una liberalità diretta effettuata dall’assegnatario nei

confronti dei legittimari non assegnatari e la si

dovrebbe (più correttamente) considerare una

liberalità indiretta da parte del disponente nei confronti

dei legittimari non assegnatari.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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71Avv. Viviana Capozzi 71

Seguendo questo orientamento interpretativo, la

liquidazione della quota di legittima da effettuarsi per

opera del discendente assegnatario nei confronti degli

altri legittimari andrebbe assoggettata all’imposta sulle

donazioni, per il computo della quale si dovrà tener

conto del legame di parentela esistente tra il

disponente e i legittimari non assegnatari liquidati.

Tale orientamento, tuttavia, sembrerebbe non essere

condiviso dall’Amministrazione finanziaria, la quale

sembrerebbe considerare detta liquidazione

un’autonoma liberalità effettuata dall’assegnatario a

favore degli altri legittimari (sono stati forniti chiarimenti

solo parziali, sui quali si tornerà fra breve).

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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72Avv. Viviana Capozzi 72

In ogni caso detta liquidazione dovrà essereassoggettata ad imposta di donazione, medianteapplicazione delle seguenti aliquote e franchigie dadeterminarsi o in base al rapporto di parentela esistentefra l’assegnatario e gli altri legittimari, o al rapporto diparentela esistente tra il disponente e i legittimari nonassegnatari:

• se a favore del coniuge e parenti in linea retta, 4%con franchigia di 1 milione di euro;

• se a favore di fratelli e sorelle, 6% con franchigia di100.000 euro;

• se a favore di altri parenti fino al 4° grado e affini inlinea retta (o collaterale fino al 3° grado), 6%;

• se a favore di altri soggetti, 8%.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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73Avv. Viviana Capozzi 73

Se la liquidazione, anziché avvenire in denaro,avviene in natura e ne sussistono i presuppostisi applica la descritta esclusione da imposta dicui all’art. 3, c. 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990.

Il comma 4-ter del citato art. 3, tuttavia, faespresso riferimento ai trasferimenti effettuati,anche tramite i patti di famiglia, “a favore deidiscendenti”; pertanto, affinché trovi applicazionela norma agevolativa richiamata, sarà necessarioche il legittimario non assegnatario, liquidato innatura, sia un discendente del dante causa.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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74Avv. Viviana Capozzi 74

La circolare n. 3/E del 2008 afferma che l’esenzione,di cui al co. 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del1990, “si applica esclusivamente con riferimento altrasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, enon riguarda anche l’attribuzione di somme didenaro o di beni eventualmente posta in esseredall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazionisociali in favore degli altri partecipanti al contratto”.

Siffatta affermazione, tuttavia, non dovrebbeessere intesa nel senso di escludere a priori lapossibilità di effettuare in regime di esenzione anchela liquidazione dei legittimari non assegnatari.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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75Avv. Viviana Capozzi 75

Questo secondo trasferimento, infatti, rientraanch’esso nell’ambito di applicazione dell’imposta didonazione e successione e di conseguenza, qualoravenga effettuato in natura, e nel rispetto di tutti irequisiti posti dall’art. 3, comma 4-ter, dovrebbepoter autonomamente fruire del regime di esenzione.

L’inciso richiamato sembra, piuttosto, rispondere allavolontà di escludere che la liquidazione deilegittimari non assegnatari sia automaticamenteconsiderato esente per il semplice fatto che iltrasferimento dell’azienda (o delle partecipazioni)beneficia di tale regime.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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76Avv. Viviana Capozzi 76

Se la liquidazione avviene mediante iltrasferimento di beni immobili sono dovute anchele imposte ipo-catastali (salvo che si verifichi ladescritta ipotesi di esenzione ai fini dell’impostasulle donazioni).

Anche in questo caso, ovviamente, se iltrasferimento è a favore di un soggetto inpossesso dei requisiti e delle condizioni previsteper l’acquisto della prima abitazione, le ipo-catastali si applicano nella misura fissa.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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77Avv. Viviana Capozzi 77

In base a quanto disposto dal co. 2 dell’art. 768-quater, del c. c., l’obbligo di liquidare le quotespettanti agli altri legittimari non assegnatari puòvenir meno (in tutto o in parte) solo nell’ipotesi in cuiquesti ultimi vi rinuncino espressamente.

Se si condivide la qualificazione del patto di famigliacome una liberalità diretta nei confrontidell’assegnatario e indiretta nei confronti degli altrilegittimari, la rinuncia di questi ultimi dovrebbedeterminare un accrescimento del valore dellaliberalità effettuata dal disponente a favoredell’assegnatario, assoggettata ad imposta didonazione.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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78Avv. Viviana Capozzi 78

Viceversa, la circolare n. 3/E del 2008 haaffermato che detta rinuncia “non ha effettitraslativi ed è, quindi, soggetta alla sola impostadi registro in misura fissa, dovuta per gli atti prividi contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa,parte prima, allegata al TUR)”.

L’escludere che la rinuncia in questione abbiaeffetti traslativi mette potenzialmente in crisi laqualificazione giuridica di detto atto diliquidazione come liberalità indiretta effettuatadal disponente a favore dei legittimari nonassegnatari.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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79Avv. Viviana Capozzi 79

La rinuncia alla liquidazione dei legittimari nonassegnatari sarebbe priva di effetti traslativi solonell’ipotesi in cui detta liquidazione fossequalificabile come una liberalità (o donazione)spontaneamente (e non per vincolo di legge)effettuata dal legittimario assegnatario nei confrontidei non assegnatari.

Solo in questa ipotesi, infatti, la rinuncia nondeterminerebbe un accrescimento della baseimponibile della prima attribuzione (il trasferimentodell’azienda o delle partecipazioni dal disponente allegittimario assegnatario).

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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80Avv. Viviana Capozzi 80

Proprio per la rilevante portata delle incertezzeinterpretative suscitate da alcune delle affermazionicontenute nella circolare n. 3/E del 2008 e ribaditenella recente circolare n. 18/E del 2013, è auspicabileche l’Amministrazione finanziaria intervenganuovamente in suddetta materia, chiarendoesplicitamente quale sia la qualificazione giuridicadelle attribuzioni effettuate mediante il patto di famigliae il conseguente trattamento impositivo agli effettidell’imposta di successione e donazione.

In mancanza, rimane sempre auspicabile un interventonormativo volto ad offrire un’organica disciplina disettore.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

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81Avv. Viviana Capozzi 81

La liquidazione dei «legittimari sopravvenuti»

Il co. 1 dell’art. 768-sexies del c.c., prevede che,all’apertura della successione del disponente, ilconiuge e gli altri legittimari «che non hannopartecipato al contratto» possono chiedere aibeneficiari del medesimo il pagamento dellasomma (oltre gli interessi legali) prevista dalsecondo comma dell’art. 768-quater del c.c..

Non è chiaro se la norma va riferita sia ai soggettiche, pur essendo legittimari al momento dellastipula del patto di famiglia, non sono intervenuti almedesimo, sia ai legittimari sopravvenuti allastipula del contratto; ovvero solo a questi ultimi.

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82Avv. Viviana Capozzi 82

La liquidazione dei «legittimari sopravvenuti»

L’obbligazione di liquidare i legittimari sopravvenutiricade non solo sull’assegnatario dell’azienda o dellepartecipazioni ma, come coobbligati solidali, anchesu tutti gli altri legittimari che hanno “beneficiato” delpatto di famiglia, ottenendo dall’assegnatario laliquidazione della propria quota di legittima.

Si legge infatti nella rel. ill.: “naturalmente tale dirittopotrà essere esercitato nei confronti del soloassegnatario dell’azienda nel caso in cui non vi siastata liquidazione in favore degli altri legittimaripartecipanti al contratto, ovvero nei confronti dei (oanche dei) legittimari partecipanti che abbianoricevuto la liquidazione di cui ai commi terzo equarto”.

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83Avv. Viviana Capozzi 83

La liquidazione dei «legittimari sopravvenuti»

Con riferimento ai modelli impositivi applicabili allaliquidazione dei legittimari sopravvenuti, si sottolineache detta liquidazione, qualora avvenga mediantestipula di apposito accordo, è riconducibile alladisciplina di cui all’art. 43 del D.Lgs n. 346 del 1990(accordi per la reintegra dei diritti dei legittimari).

Tale accordo, infatti, interviene dopo l’apertura dellasuccessione del disponente e l’applicazione delrichiamato art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990 risultafunzionale a evitare una duplicazione d’imposta,rispetto a quella assolta dai coobbligati solidali, conriferimento ai trasferimenti effettuati al momento dellaconclusione del patto di famiglia.

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84Avv. Viviana Capozzi 84

ANALISI COMPARATIVA

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85Avv. Viviana Capozzi 85

Passaggio generazionale attraverso il trust

Sempre più di frequente, il passaggio generazionale

dell’impresa viene attuato mediante la costituzione di trust.

I vantaggi dell’utilizzo del trust sono che:

• si può realizzare una pianificazione

multigenerazionale (le vicende personali degli eredi

non comportino l’ulteriore frammentazione delle quote

di partecipazione al capitale sociale, né generino effetti

sulla governance aziendale);

• non richiede che vi sia accordo da parte degli eredi

sulle modalità di disposizione scelte dall’imprenditore o

dal socio;

• risolve i problemi derivanti dalla difficoltà di reperire

risorse necessarie a liquidare la quota agli altri eredi;

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86Avv. Viviana Capozzi 86

• consente al disponente di dare indicazioni sulla

modalità di conduzione dell’impresa al trustee;

• si neutralizza l’effetto di divisione del patrimonio

aziendale proprio della successione, in quanto per

effetto della segregazione patrimoniale il

patrimonio in trust è distinto dal patrimonio del

disponente ed insensibile alle sue vicende

personali e patrimoniali.

Va, tuttavia, tenuto presente che il trust deve tenere in

giusta considerazione la tutela degli interessi

successori di altri soggetti legittimati i quali, in caso di

estromissione, potranno esperire l’azione di riduzione.

Passaggio generazionale attraverso il trust

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87Avv. Viviana Capozzi 87

La disciplina del trust

Il trust è un istituto giuridico nato nei sistemi giuridici di

common law (Inghilterra) già impiegato nel Medioevo

con modalità simili a quelle utilizzate oggi.

Nell’ordinamento italiano non è prevista una disciplina

civilistica del trust, tuttavia, l’applicazione in Italia è

consentita a partire dal 1° gennaio 1992, a seguito

della ratifica della convenzione dell’Aja del 1 luglio

1985 realizzata dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364.

La finanziaria per il 2007 ha introdotto alcune

disposizioni di carattere fiscale che individuano i criteri

di tassazione del trust.

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88Avv. Viviana Capozzi 88

L’impianto normativo, nel complesso piuttosto scarno, è

stato oggetto di diversi interventi interpretativi da parte della

prassi amministrativa, fra questi spiccano per importanza

due circolari dell’Agenzia dell’Entrate:

• circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e

• circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E.

Nel corso degli ultimi anno sono stati presentati vari

disegni di legge finalizzati all’emanazione di una legge che

regolamentasse il trust in Italia. Ultimo in ordine di tempo è

il dDL n. 2284 presentato dal Ministro della giustizia

(Alfano) il 10 luglio 2010 nel corso della 16ª Legislatura.

La disciplina del trust

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89Avv. Viviana Capozzi 89

Per trust si intende un rapporto giuridico mediante il quale:

• una persona fisica o giuridica, detta disponente (o

settlor),

• pone dei beni o dei diritti (trust fund)

• sotto il controllo di un amministratore (trustee), a sua

volta eventualmente controllato da un garante (protector)

• perché li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiari

ovvero per una specifica finalità

Tale definizione coglie gli elementi essenziali del trust che

si caratterizza per essere uno strumento estremamente

mutevole nelle modalità applicative e nelle finalità

perseguibili.

La disciplina del trust

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90Avv. Viviana Capozzi 90

Le principali caratteristiche del trust sono:

• fiducia: i rapporti tra disponente e trustee sono improntati

su base fiduciaria,

• versatilità: le suddivisioni e le definizioni dei ruoli sono

rimesse all’autonomia privata (un unico soggetto può

ricoprire anche ruoli diversi, salvo l’opportunità di non

confondere i ruoli del settlor e del trustee),

• autonomia patrimoniale: il patrimonio rimane “segregato”

nel trust sino alla sua estinzione.

Con la segregazione i beni vengono sottratti alle vicende

che possono vedere coinvolto il loro proprietario, non

possono essere assoggettati a procedure esecutive, sono

sottratti all’eventuale regime di comunione legale, non

fanno parte dell’asse ereditario.

Le caratteristiche del trust

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91Avv. Viviana Capozzi 91

L’art 73, co. 1, lett. b), del Tuir, riconosce soggettività

passiva IRES al trust, mentre il co. 2 del medesimo articolo

dispone che, in presenza di “beneficiari individuati” il

reddito conseguito dal trust deve essere loro imputato, in

proporzione alla loro quota di partecipazione individuata in

base all’atto costitutivo oppure ad altri documenti a

questo successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Pertanto se il trust è privo di beneficiari individuati (trust

opaco) i redditi prodotti dal medesimo saranno assoggettati

ad IRES in capo al trust; se, viceversa, ha dei beneficiari

individuati di reddito, detti redditi saranno assoggettati ad

IRPEF in capo ai medesimi (trust trasparente”).

La tassazione dei redditi del trust

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92Avv. Viviana Capozzi 92

È possibile che un trust sia al contempo opaco e

trasparente (trust misto), come avviene nel caso in cui

l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito di un

trust sia accantonata a capitale e l'altra parte sia

attribuita ai beneficiari (trust di accumulo).

In tal caso:

il reddito accantonato sarà tassato in capo al

trust (circ. 61/E del 2010);

il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne

ricorrano i presupposti (vale a dire quando i

beneficiari hanno diritto di acquisire detto

reddito), sarà imputato ai beneficiari medesimi.

La tassazione dei redditi del trust

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93Avv. Viviana Capozzi 93

Quindi, sia in ipotesi di trust trasparente che opaco, è

necessario:

in prima battuta, determinare il reddito del trust;

solo successivamente, procedere a verificare se

esistano beneficiari individuati, ai quali sarà imputata

per trasparenza, la parte di reddito loro spettante.

Nella determinazione del reddito del trust trovano

applicazione le norme previste per:

gli enti commerciali (se il trust svolge attività

commerciale);

gli enti non commerciali (se il trust non svolge in

maniera prevalente attività commerciale);

gli enti non residenti (se è un trust non residente).

La tassazione dei redditi del trust

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94Avv. Viviana Capozzi 94

Per essere soggetto passivo IRES il trust deve esseretitolare esclusivo della ricchezza prodotta dai beni cheha in dotazione patrimoniale, a tal fine:

si richiede che sia irrevocabile (nei rapporti con ilsettlor) e discrezionale per quanto riguarda l’operatodel trustee (risoluzione n. 8/E del 17/01/2003),

maggiore è il potere di gestione attribuito al trustee,maggiore è la possibilità di qualificare il trust comesoggetto autonomo nei confronti del Fisco.

In mancanza la tassazione avviene in capo al settlor.

La soggettività passiva del trust

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95Avv. Viviana Capozzi 95

Con riferimento alle ipotesi trust revocabile

(grantor trust), la circolare n. 48/E del 2007, ha

evidenziato come:

in questa ipotesi non si verifica un trasferimento

irreversibile dei diritti;

il disponente non subisce una permanentediminuzione patrimoniale;

conseguentemente, non si verifica la soggettivitàpassiva del trust ai fini delle imposte sui redditiche sono tassati in capo al settlor.

La soggettività passiva del trust

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96Avv. Viviana Capozzi 96

Come ricordato dalla circolare 61/E del 2010,

affinché vengano riconosciuti effetti giuridici in

Italia ad un trust, questo deve presentare gli

elementi fondamentali individuati dalla

Convenzione dell'Aja.

Di conseguenza “i beni facenti parte del patrimonio

del trust non possono continuare ad essere a

disposizione del disponente né questi può

beneficiare del relativo reddito”

La soggettività passiva del trust

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97Avv. Viviana Capozzi 97

“Non possono essere considerati validamente

operanti sotto il profilo fiscale i trust che sono

istituiti e gestiti per realizzare una mera

interposizione nel possesso dei beni e dei

redditi.

E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività

del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni

vincolanti riconducibili al disponente o ai

beneficiari”.

La soggettività passiva del trust

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98Avv. Viviana Capozzi 98

La manovra di finanza pubblica per il 2007 ha,altresì, disciplinato sotto il profilo fiscale i redditiconseguiti dal beneficiario del reddito trust (lett.g-sexies aggiunta al co. 1 dell'art. 44 del Tuir).

Costituiscono redditi di capitale i redditi imputati albeneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma2, del Tuir.

I redditi imputati ai beneficiari sono ricondotti allacategoria dei redditi di capitale anche nel caso in cuiil beneficiario sia un soggetto non residente.

La tassazione dei redditi dei beneficiari

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99Avv. Viviana Capozzi 99

NB i redditi tassati in capo ai beneficiari del redditodel trust, qualificandoli come redditi di capitale, sonounicamente quei redditi imputati per trasparenzaai beneficiari.

I redditi tassati in capo ad un trust opaco, qualoradopo aver scontato l'IRES vengano trasferiti albeneficiario finale del trust (insieme al resto delpatrimonio), gli stessi non subiscono alcuna ulterioreforma di tassazione.

Tali redditi, infatti, integrano una forma di reddito“patrimonializzato”.

La tassazione dei redditi dei beneficiari

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100Avv. Viviana Capozzi 100

Se la dotazione patrimoniale del trust avviene

attraverso la costituzione di un vincolo di

destinazione su beni relativi all’impresa che

fuoriescono da detto regime la costituzione del

vincolo integra un’ipotesi di destinazione a finalità

estranee all’impresa (circolare 48/E del 2007);

Se viene destinata ad un trust un'azienda, il

trasferimento avverrà in piena neutralità fiscale,

secondo le modalità dettate dal co. 1 dell’art. 58 del

T.U.I.R., che deve ritenersi operante nei confronti

della fattispecie in esame.

La dotazione patrimoniale del trust

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101Avv. Viviana Capozzi 101

Sotto il profilo delle imposte indirette, i momenti“potenzialmente rilevanti” nella vita di un trustsono:

• la stipula dell’atto istitutivo di trust (con o senzadotazione patrimoniale)

• atto di dotazione patrimoniale del trust da partedel disponente (settlor)

• trasferimento dei beni in trust ai beneficiari finalidello stesso, da parte del trustee.

Le imposte indirette

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102Avv. Viviana Capozzi 102

Quando l'atto costitutivo non contiene anche la

dotazione patrimoniale del trust, non realizza

alcun trasferimento di tipo patrimoniale, né

costituisce vincoli di destinazione.

“L'istituzione del trust, senza che si realizzi alcun

trasferimento di elementi patrimoniali costituisce

un programma di attribuzioni, anche patrimoniali,

non ancora realizzato” (Parere n. 19972/2003 del

24 luglio 2003 - Agenzia delle Entrate - Direzione

regionale della Liguria - Ufficio fiscalità).

Le imposte indirette

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103Avv. Viviana Capozzi 103

La circolare 48/E del 2007 sul punto ha infatti evidenziato

che l'atto costitutivo del trust, che non contenga al suo

interno anche la dotazione patrimoniale dello stesso:

• va assoggetto ad imposta di registro e non ad

imposta di successione e donazione (non implica

la costituzione di alcun vincolo di destinazione)

• l’imposta di registro deve essere applicata in

misura fissa ex art. 11 della Tariffa parte prima

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti non

aventi contenuto patrimoniale).

Le imposte indirette

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104Avv. Viviana Capozzi 104

L'atto con il quale viene costituito il patrimonio del

trust, viceversa, è quell’atto di “dotazione”, ovvero

“segregazione”, con il quale il disponente (settlor)

destina i beni al trust e li affida all'amministrazione

del trustee.

La dotazione patrimoniale del trust può essere

effettuata dal settlor o con atto inter vivos oppure

con atto testamentario (mortis causa).

Le imposte indirette

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105Avv. Viviana Capozzi 105

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titologratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli didestinazione di beni l'imposta è determinatadall'applicazione delle seguenti aliquote

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea rettasul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado edegli affini in linea retta, nonché degli affini inlinea collaterale fino al terzo grado: 6%;

c) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valorecomplessivo netto eccedente , per ciascunbeneficiario, 100 mila euro; 6%;

d) a favore di altri soggetti: 8%.

Le imposte indirette

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106Avv. Viviana Capozzi 106

Posto che il trust rientra nell’ambito di applicazionedell’imposta sulle donazioni e successioni, anche neiconfronti delle ipotesi in cui il passaggiogenerazionale dell’impresa viene pianificatoattraverso la costituzione di un trust, potrà trovareapplicazione l’esenzione di cui all’art. 3 , co. 4-ter,del D.Lgs n. 346 del 1990.

Anche in questo caso l’esenzione di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs n. 346 del 1990 competerà,ovviamente, solo al verificarsi delle condizioninormativamente poste, descritte in precedenza.

In proposito, la circolare n. 18/E del 2013 ha fornitoalcuni importanti chiarimenti.

Il regime di esenzione

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107Avv. Viviana Capozzi 107

“In applicazione del comma 4-ter del citato articolo 3,la costituzione del vincolo di destinazione in un trustdisposto a favore dei discendenti del settlor non èsoggetto all'imposta qualora abbia ad oggettoaziende o rami di esse, quote sociali e azioni,purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dalpredetto articolo 3, comma 4-ter (cfr. circolare del 6agosto 2007, n. 48/E).”

Dette condizioni si ritengono soddisfatte se:

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni adecorrere dalla stipula dell’atto che comporta lasegregazione in trust della partecipazione di controlloo dell'azienda;

- i beneficiari finali siano necessariamentediscendenti e/o coniuge del disponente;

Il regime di esenzione

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108Avv. Viviana Capozzi 108

- il trust non sia discrezionale o revocabile, vale adire, ad esempio, che non possono essere modificatidal disponente o dal trustee i beneficiari finalidell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;

- il trustee deve proseguire l'esercizio dell’attivitàd’impresa o detenere il controllo per un periodo noninferiore a cinque anni dalla data del trasferimento(individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/odelle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere,contestualmente al trasferimento, appositadichiarazione circa la sua volontà di proseguirel'attività di impresa (o detenere il controllo).”

Il regime di esenzione

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109Avv. Viviana Capozzi 109

Alcuni esempi: risoluzione n. 110 del 2009

Con la costituzione di un trust, il disponente fa acquistare altrustee la proprietà delle quote della società attualmente insuo possesso, pari al 97% del capitale sociale.

Trascorso il periodo di dieci anni il trustee potrà decidere,a sua scelta, di trasferire o meno ai beneficiari (coniuge edue figli del disponente), sulla base delle percentualiprestabilite, quote della società sopra indicata e/o immobiliad essa intestati e/o titolarità di quote di società controllatee/o collegate.

La durata del trust è di dieci anni ed è garantita ladetenzione del pacchetto di controllo da parte deibeneficiari, per mezzo del trustee , per un periodo noninferiore a cinque anni, così come richiesto dall'art. 3, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 346 del 1990.

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110Avv. Viviana Capozzi 110

Alcuni esempi: risoluzione n. 110 del 2009

In via generale, l’Agenzia delle Entrate haevidenziato anche nel caso di trasferimentodell'azienda in trust la costituzione del vincolo didestinazione potrà godere dell'esenzione in esamepurché siano soddisfatte le condizioni prescritte dalpredetto art. 3, co. 4-ter (in tal senso già la circolaren. 4/E del 6 agosto 2007).

In tal caso, tuttavia, è necessario che lacostituzione del trust sia strumentale alla finalitàliberale del passaggio generazionale aidiscendenti o al coniuge del disponente.

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111Avv. Viviana Capozzi 111

Alcuni esempi: risoluzione n. 110 del 2009

Ciò premesso, considerato che nel caso in esame:

• al termine della durata del trust il trustee ha ilpotere di disporre discrezionalmente deltrasferimento delle partecipazioni di controllo;

• a favore dei beneficiari finali non è previsto undiritto incondizionato al trasferimento dellepartecipazioni di controllo della società;

L’agenzia non ha ritenuto soddisfatte le condizioniper applicare la disposizione di esenzione di cui all'art.3, co. 4-ter, del TUS, venendo disattesa la ratio dellanorma di esenzione di favorire: il passaggiogenerazionale ai discendenti o al coniuge deldisponente.

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112Avv. Viviana Capozzi 112

Al di fuori delle ipotesi in cui trova applicazione

il descritto regime di esenzione, vanno verificate

le modalità con cui l’imposta di donazione e

successione deve essere applicata quando il

passaggio generazionale dell’impresa avviene

attraverso la costituzione di un trust.

Nel nostro sistema la tassazione dei vincoli di

destinazione, a prescindere da un trasferimento

di ricchezza, potrebbe lasciare spazio a dubbi in

merito alla sua coerenza con i criteri su cui si

fonda l’imposizione della capacità economica.

Le imposte indirette

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113Avv. Viviana Capozzi 113

Focalizzando l’attenzione sul momento in cui

si manifesta una ricchezza è possibile ritenere

che una capacità economica si manifesta nei

vincoli di destinazione nel momento traslativo

finale (al beneficiario) e non certamente nel

momento della dotazione patrimoniale del trust

(vale a dire nel momento in cui il disponente

destina l’azienda o le partecipazioni al trust).

Per questo la ratio dell’imposta potrebbe essere

salvata tassando non l’atto ma l’effetto finale.

Le imposte indirette

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114Avv. Viviana Capozzi 114

Con la circolare 48/E del 2007 l’Agenzia delle Entrate

ha evidenziato che il trust si sostanzia in un rapporto

giuridico complesso che ha un'unica causa

fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione,

dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione

dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello

scopo) sono collegate dalla medesima causa.

Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di

destinazione avvenga sin dall'origine a favore del

beneficiario finale (naturalmente nei trust con

beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto

a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

Il trust

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115Avv. Viviana Capozzi 115

Quali sono le modalità di individuazione

dell’aliquota e delle franchigie d’imposta applicabili

alle singole operazioni?

Nell’individuazione dell’aliquota dell’imposta

sulle donazioni e successioni, non si deve fare

riferimento al rapporto esistente fra settlor e

trustee, bensì a quello tra settlor e beneficiario

(questo nonostante l'imposta venga applicata al

momento della dotazione patrimoniale e non al

momento del trasferimento al beneficiario finale).

Il trust

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116Avv. Viviana Capozzi 116

Secondo l’Amministrazione finanziaria (circolare 47/E del

2007) ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia

delle franchigie, il beneficiario deve poter essere

identificato, in relazione al grado di parentela con il

disponente, al momento della costituzione del vincolo:

ad esempio, per poter applicare l'aliquota del 4% prevista

tra parenti in linea retta, e' sufficiente sapere che il

beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al

conseguimento della maggiore età.

Nel trust di scopo, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota

dell’8%, prevista per i vincoli di destinazione a favore di

“altri soggetti”.

Il trust

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117Avv. Viviana Capozzi 117

Come chiarito dalla circolare 48/E del 2007, la

devoluzione ai beneficiari finali dei beni vincolati

in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle

donazioni, un presupposto impositivo ulteriore:

I beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla

costituzione del vincolo di destinazione al

momento della segregazione in trust e questa

tassazione ha come presupposto il trasferimento di

ricchezza ai beneficiari finali.

Il trust

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118Avv. Viviana Capozzi 118

I chiarimenti forniti dalla circolare n. 48/E del 2007, in

materia di imposte indirette appaiono in aperta

violazione del principio di capacità contributiva

(art. 35 della Cost.).

Una corretta ricostruzione del modello impositivo, non

può non tener conto del fatto che in molte ipotesi l'atto

di dotazione patrimoniale del trust è facilmente

riconducibile all'ipotesi di atto sottoposto a

condizione sospensiva, di cui all'art. 58, co.2, del

D.Lgs n. 346 del 1990 (“Per le donazioni sottoposte a

condizione si applicano le disposizioni relative

all'imposta di registro”).

Il trust


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