LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
PRESENTAZIONE Cari amici di Fiscoetasse,
siamo orgogliosi di presentarvi il nostro nuovo prodotto editoriale:
La Circolare Settimanale del Lavoro
che pensiamo possa arricchire ulteriormente l’offerta informativa e di approfondimento
della nostra “Editoria on line”
Curata da esperti nazionali in materia per aiutare concretamente i consulenti del
lavoro nel quotidiano , con contenuti esaurienti , chiari e affidabili, sarà suddivisa in
diverse sezioni:
La settimana in breve: un riepilogo ragionato delle principali novità della settimana in
materia giuslavoristica e previdenziale
Gli approfondimenti puntuali ed esaustivi su temi di attualità o di particolare rilevanza
Le schede informative: sintesi chiare e schematiche, in formato Word, personalizzabili,
per l’invio ai clienti dello Studio
Le risposte dell’Esperto sugli aspetti più ampi e complessi con casi particolari ed esempi
specifici
documentazione nazionale e normativa contrattuale con i riferimenti degli accordi
conclusi o rinnovati dalle parti sociali, scaricabili in forma integrale dal sito
Fiscoetasse.com
Giurisprudenza e prassi: le notizie sulle più importanti sentenze della Cassazione sezione
Lavoro, con le massime o brevi commenti e la segnalazione delle principali
comunicazioni dell’Inps
scadenzario degli adempimenti previdenziali
Commenti a sentenze in ambito giuslavoristico con il testo integrale allegato, verranno
inviate separatamente
Siamo lieti di offrire a tutti i nostri abbonati il primo numero in visione gratuita. Sarà
disponibile con cadenza settimanale in abbonamento singolo o nei convenienti
pacchetti del Business Center adattabili ad ogni esigenza.
Conosciamo bene la Vostra attenzione e la Vostra competenza: fateci sapere se
possiamo migliorarLa ancora per Voi.
Intanto.. buona lettura e buon lavoro!
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
NUMERO 1 DEL 3 SETTEMBRE 2012
LA SETTIMANA IN BREVE
LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA
PAGINA 3
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA
LA C.D. RIFORMA FORNERO SUL LAVORO: L. 92/2012 E L. 134/2012 DI R. STAIANO
La L. 28 giugno 2012, n. 92, che è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e riforma il mercato del
lavoro, è stata modificata dall’art. 46bis della L. 134/2012
PAGINA 5
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E LA L. 92/2012 DI R. STAIANO
La L. 92/2012 ha apportato importanti novità all’istituto del licenziamento individuale;
infatti sono state modificate sia la L. 604/1966 sia l’art. 18 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei
lavoratori.
Pagina 12
SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI
LA RIFORMA DEL LAVORO: LE DIMISSIONI
Pagina 16
L. 92/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Pagina 20
L’ESPERTO RISPONDE
IL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Pagina 22
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
REGIONI
Pagina 27
NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL
CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI PROVINCIALI
ACCORDI
Pagina 28
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 3
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS
Pagina 30
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 01.09.2012 AL 20.09.2012
Pagina 33
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
bentornati dopo le vacanze! In questo primo numero della Circolare vediamo insieme le
principali novità dell’ultimo periodo riguardanti il mondo del lavoro. Dalla prossima settimana ci
concentreremo di volta in volta sulle notizie della settimana precedente.
La L. 28 giugno 2012, n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e porta importanti novità sulla
flessibilità in entrata, sui licenziamenti individuali e collettivi e sugli ammortizzatori sociali.
Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
pubblicato, sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2012, il Decreto 9 luglio 2012, con i contenuti e modalità
di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai
sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il Decreto modifica l'Allegato 3A del D. Lgs. 81/2008 e contiene i dati della cartella
sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico.
E’ stata pubblicata in G.U. n. 171 del 24 luglio 2012 il Decreto 1° giugno 2012, con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ha individuato le modalità di attuazione del comma 14 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ossia è stato
emanato il decreto dei lavoratori salvaguardati.
Il Governo ha pubblicato, sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2012, il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 108,
di attuazione alla Dir. 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
E’ stato pubblicato, in G.U. n. 172 del 25 luglio 2012, il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che
attuazione alla Dir. 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il
decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto 2012 e prevede all’art. 5 del decreto che dal 15
settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di
emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente
ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. La dichiarazione di regolarizzazione
dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi
entro il 29 agosto 2012.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare 18 luglio 2012, n. 18
con la quale ha fornito le prime indicazioni operative alla L. 92/2012, c.d. Riforma del Mercato del
Lavoro.
La Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare 31 luglio 2012, n. 19 con
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le indicazioni delle fasi e delle modalità operative circa la presentazione delle istanze per
l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati".
L’Autorità vigilanza lavori pubblici ha emanato il 1 agosto 2012, n. 3 le linee guida per gli
affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.
E’ stato emanato il 1 agosto 2012, decreto ministeriale sulla determinazione, a livello
nazionale, distintamente per gli operai e per gli impiegati, del costo medio giornaliero del lavoro
per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del
recapito e dei servizi postali, a decorrere dai mesi di gennaio, settembre e ottobre 2012.
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha pubblicato la Circolare, 1° agosto 2012, n. 20 con la quale ha fornito le prime indicazioni
operative, al proprio personale ispettivo, sulla corretta applicazione del lavoro intermittente,
modificato dalla L. 92/2012 e dalla L. 134/2012.
E' stato sottoscritto, in data 3 agosto 2012, l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL,
CISL e UIL. con il quale si detta una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le
dimissioni o le risoluzioni consensuali.
E’ stato pubblicato, sulla G.U. del 14 agosto 2012, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con il quale
è stata dettata la regolamentazione degli ordini professionali.
La L. 9 agosto 2012, n. 134, pubblicata in G.U., n. 171 del 11 agosto 2012, ha convertito con
modifiche il D.L. 83/2012 e l’art. 46bis ha introdotto modifiche alla riforma del lavoro, ossia alla L.
28 giugno 2012, n. 92.
Il D. 20 luglio 2012, n. 240, pubblicato in G.U., n. 195 del 22 agosto 2012, regolamenta la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte del giudice dei compensi per i liberi
professionisti.
E’ stato pubblicato in G.U., n. 198, del 25 agosto 2012, il D. 13 agosto 2012 che riguarda la
Costituzione della commissione “Lavoratori Salvaguardati”, a norma dell’art. 4, comma 6, del
D.M. 1 giugno 2012.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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APPROFONDIMENTO
La c.d. Riforma Fornero sul lavoro: L. 92/2012 e L.
134/2012
di R. Staiano1
Sommario
1. La c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012) e le novità sul lavoro
2. L’art. 46-bis della L. 134/2012 e modifiche alla Riforma Fornero (L. 92/2012)
3. Le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: primi chiarimenti alla c.d. Riforma
Fornero
1. La c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012)e le novità sul lavoro
La L. 28 giugno 2012, n. 922, entrata in vigore il 18 luglio 2012 ha apportato importanti modifiche al
mercato del lavoro, che vediamo in sintesi di seguito.
Nell’ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, si configura innanzitutto il
contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti
a tempo determinato. Si delinea poi l’apprendistato quale contratto tipico per l’accesso al
mercato del lavoro (nonché per l’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone
le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a
3/2) e valorizzandone il ruolo formativo.
Si procede verso una ridistribuzione delle tutele dell’impiego, da un lato contrastando l’uso
improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (dall’altro adeguando
la disciplina dei licenziamenti ,collettivi ed individuali).
Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti
modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella
reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei
licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei
licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti
economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano
un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata
l’illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel
pagamento di un’indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per
le controversie giudiziali aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti.
Si opera anche un’ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso
la creazione di un unico ammortizzatore sociale denominato Aspi – Assicurazione sociale per
1 Docente all’Università di Teramo ed avvocato. 2 Per una disamina dettagliata della L. 92/2012, v. R. Staiano, Commento alla L. 28 giugno 2012, n. 92, Maggioli, 2012.
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l’impiego, in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad
eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo
soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all’estensione a categorie prima
escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che
entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che
registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l’introduzione di una cornice giuridica per
l’istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l’attuale disciplina per la
Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa
integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni.
Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l’impiego (per i
quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale).
Si prevedono, infine, incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro (con l’introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni “in bianco” e misure per il
sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.
In sintesi, ecco le novità della c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012)nelle seguente tabella:
ARGOMENTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Agevolazioni contributive Art. 2: commi 37, 39;
Art. 4: commi 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28, 29.
Ammortizzatori sociali Vedi normativa in tema di ASpI e mini-ASpI
Appalti Art. 2: comma 34;
Art. 4: comma 31 (responsabilità solidale).
Apprendimento
permanente
Art. 4: commi da 51 a 54 (finalità);
: commi da 55 a 57 (reti territoriali),
: commi da 58 a 61 (delega),
: commi da 64 a 68 (certificazione competenze).
Apprendistato Art. 1: commi da 16 a 19 (modifiche al D. Lgs. 167/2011),
Art. 2: comma 2, 8, 20, 29, 32, 36, 37 (ASpI),
Art. 4: comma 52 (apprendimento permanente)
ASpI Art. 2: commi da 1 a 3 (campo di applicazione),
: commi 4 e 5 (requisiti),
: commi da 6 a 10 (importo e modalità di calcolo),
: comma 11 (durata),
: commi da 12 a 14 (erogazione),
: commi da 15 a 18 (sospensione),
: comma 19 (liquidazione mensilità non ancora percepite)
: commi da 25 a 39 (contributi di finanziamento),
: commi 40 e 41 (decadenza),
: commi 42 e 43 (contenzioso amministrativo),
Art. 3: comma 17 (fondi di solidarietà bilaterali),
Art. 4 : commi da 34 a 37 (sistema informativo, monitoraggio, premialità),
: commi 38 e 39 (semplificazione procedure),
: commi da 40 a 45 (offerta lavoro congrua).
Associazione in
partecipazione
Art. 1: commi da 28 a 31 (modifiche alla disciplina).
CIGO Art. 1: comma 71 (edilizia),
Art. 2: commi 64, 66 e 67 (disciplina transitoria)
CIGS Art. 2: commi 70 e 72 (abrogazioni),
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Art. 3: comma 1 (estensione della CIGS),
: comma 4 (istituzione del fondo di solidarietà bilaterale),
: comma 19 (fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale),
: commi 46 e 47 (abrogazioni),
Art. 4: commi da 40 a 46 (offerta di lavoro congrua).
contrattazione di secondo
livello
Art. 4: commi 28 e 29 (sgravi contributive).
contratto a tempo
determinato
Art. 1: commi da 9 a 13 (disciplina).
contratto di inserimento Art. 1: commi da 14 e 15 (disciplina),
Art. 4: comma 27 (disabili).
contributi figurativi Art. 2: comma 10 (disciplina).
dimissioni Art. 4: commi da 16 a 23 (dimissioni in bianco).
fondi di solidarietà bilaterale Art. 3: commi da 4 a 13 (istituzione, finalità e prestazioni),
: commi da 22 a 25 (contributi di finanziamento)
: commi da 26 a 30 (risorse finanziarie),
: commi da 31 a 34 (prestazioni),
: commi da 35 a 37 (comitato amministratore)
: comma 38 (presidente),
: comma 41 (sospensione decisioni comitato),
: comma 47 (abrogazione).
Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi
Art. 3: commi da 14 a 18 (costituzione).
Fondi di solidarietà ex art. 2,
comma 28, della L.
662/1996
Art. 3: commi 42 e 43 (riconversione).
Fondi interprofessionali per
la formazione continua
Art. 2: comma 27 (contributo di finanziamento),
Art. 3: comma 13 (fondi di solidarietà bilaterale).
fondi di solidarietà per
l’integrazione salariale
Art. 3: commi da 19 a 21 (istituzione e disciplina),
: commi da 22 a 25 (contributi di finanziamento),
: commi da 26 a 30 (risorse finanziarie),
: commi 33 e 34 (prestazioni).
fondo di solidarietà per i
mutui per l’acquisto della
prima casa
Art. 2: commi 48 e 49 (modalità).
fondo di solidarietà per
l’occupazione formazione
Art. 2: commi 64 e 65 (transizione).
genitorialità Art. 4: commi da 24 e 26 (misure a sostegno).
gestione separata inps Art. 1: comma 26 (lavoratori con partita iva),
Art. 2: comma 57 (aumento contributivo).
indennità di disoccupazione
speciale edile
Art. 2: comma 1 (disciplina).
indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti
normali
Vedi normativa in tema di ASpI
indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti
ridotti
Vedi normativa in tema di mini-ASpI
indennità di mobilità Vedi normativa in tema di ASpI
informazione e
consultazione dei lavoratori
Art. 4: commi 62 e 63 (delega al governo)
lavoratori anziani Art. 4: commi da 1 e 7 (disciplina),
: comma 8 (incentivi).
lavoratori del settore del
trasporto ferroviario
Art. 3: comma 45 (riconversione del fondo di solidarietà),
: comma 47 (abrogazioni),
Art. 4: comma 32 (regolazione dei trattamenti di lavoro).
lavoratori del settore
portuale
Art. 3: commi 2 e 3 (indennità di mancato avviamento al lavoro)
lavoratori del settore
aereoportuale
Art. 2: commi da 47 a 50 (addizionale),
Art. 3: comma 1 (estensione della disciplina di integrazione salariale),
: comma 44 (fondo di sostegno al reddito per il trasporto aereo),
: commi 46 e 47 (abrogazione).
lavoratori immigrati Art. 4: comma 30 (misure a contrastare il lavoro irregolare degli stranieri).
lavoro a progetto Art. 1: commi da 23 a 27 (disciplina),
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Art. 2: commi da 51 a 56 (indennità una tantum),
: comma 70 (abrogazione).
lavoratori a tempo part-time Art. 1: comma 20 (disciplina).
lavoro accessorio Art. 1: commi 32 e 33 (disciplina).
lavoro agricolo Art. 1: comma 32 (lavoro accessorio),
Art. 2: comma 3 (ASpI),
: comma 68 (aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma).
lavoro autonomo Art. 1: commi 26 e 27 (disciplina),
Art. 2: commi 18 e 19 (tutela della nuova occupazione).
lavori dei disabili Art. 4: comma 27 (disciplina).
lavori femminile Art. 1: commi 1 e 3 (finalità),
Art. 4: comma 11 (incentivi).
lavori giovanile Art. 1: commi 1 e 2 (finalità),
: commi 32 e 33 (lavoro accessorio),
Art. 4: commi 33 (politiche attive),
: comma 48 (delega di politiche attive),
: comma 55 (reti territoriali dei servizi).
lavoro intermittente Art. 1: commi 22 e 23 (disciplina).
lavoro pubblico Art. 1: commi 7 e 8 (rapporto di lavoro e p.a.),
: comma 32 (lavoro accessorio),
Art. 2: comma 2 (ASpI),
: comma 29 (contributo di finanziamento ASpI).
licenziamento collettivo Art. 1: commi 44 e 46 (modifiche alla L. 223/1991),
Art. 2: comma 35 (contributo di finanziamento ASpI),
: comma 71 (abrogazione),
Art. 4: comma 14 (incentivi all’assunzione).
licenziamento individuale Art. 1: commi da 37 a 43 (nuova procedura sui licenziamenti).
mini-ASpI Art. 2: comma 20 (applicazione),
: comma 21 (corresponsione),
: comma 22 (erogazione e modalità),
: comma 23 (sospensione),
: comma 24 (sostituzione indennità disoccupazione con requisiti ridotti),
: commi da 25 a 39 (contributi di finanziamento),
: commi 40 e 41 (decadenza).
monitoraggio della riforma Art. 1: commi da 2 a 5 (finalità),
: comma 70 (copertura finanziaria).
previdenza Art. 1: comma 26 (lavoro autonomo),
: comma 32 (lavoro accessorio),
Art. 2: comma 47 (addizionale sui diritti di imbarco),
: commi da 58 a 63 (trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati di tipo
terroristico e mafioso e per reati di strage).
procedura di conciliazione Art. 1: comma 40 (licenziamento individuale),
Art. 2: commi 42 e 43 (contenzioso ASpI).
processo del lavoro Art. 1: commi 12 e 13 (contratto a tempo determinato),
: commi da 47 a 69 (rito speciale per i licenziamenti).
servizi per l’impiego Art. 4: comma 27 (disabili),
: commi da 33 a 37 (politiche attive e servizi per l’impiego),
: comma 44 (offerta di lavoro congrua),
: commi da 48 a 50 (delega di politiche attive).
somministrazione Art. 1: commi 9 e 10 (contratto a tempo determinato),
: comma 16 (apprendistato),
Art. 2: comma 39 (contributo di finanziamento ASpI),
Art. 4: comma 13 (incentivi all’assunzione),
: comma 27 (disabili).
tirocini Art. 1: commi 34 e 36 (disciplina).
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2. L’art. 46-bis della L. 134/2012 e modifiche alla Riforma Fornero (L.
92/2012)
L'art. 46-bis della L. 9 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il D.L. 83/2012 reca talune modifiche
alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92), nonché alla
disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte
di essa. Il comma 3 - ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla novella di cui al
comma 1, lettera g) - riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.
In particolare, prevede:
a) contratto a tempo determinato: la riduzione dei termini trova direttamente
applicazione per le attività stagionali e può altresì essere prevista per ulteriori
fattispecie, individuate dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) contratto di somministrazione ed apprendisti: si consente che il contratto di
somministrazione di lavoro tra agenzia di somministrazione e soggetto utilizzatore sia
stipulato a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora esso riguardi
lavoratori assunti come apprendisti dall'agenzia medesima;
c) lavoro accessorio: si amplia, in via transitoria, l'ambito di applicazione dell'istituto del
lavoro accessorio, prevedendo che, per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio
possano essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, da parte di
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite
massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare; resta fermo, per i committenti
pubblici, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno;
d) indennità di mobilità: si modifica la disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità
nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di
disoccupazione, c.d. ASpI;
e) gestione separata INPS ed aliquota contributiva: si modifica la disciplina relativa
all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cd. gestione
separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni
pensionistiche (nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini
del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico);
f) CIGS: si modifica la disciplina sull'intervento di integrazione salariale straordinaria nei
casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni,
nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della normativa contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca;
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g) ammortizzatori sociali e ccnl ed accordi collettivi di gestione: si prevede che i
contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso
agli ammortizzatori sociali siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza;
h) assunzione delle categorie protette: si modificano i criteri di determinazione della base
di computo - costituita, in linea di massima, dai lavoratori dipendenti del datore di
lavoro - per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette.
i) Per i lavoratori con partita IVA: si modificano:
le norme che disciplinano, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di
partita IVA;
la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. La presunzione opera qualora ricorrano almeno due dei seguenti
elementi:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi
nell'arco dell'anno solare - ora la novella in esame pone invece il parametro che la durata
complessiva superi gli otto mesi annui per due anni consecutivi -;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione ("anche se fatturato a più soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi") costituisca più dell'80% dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare
- riguardo a quest'ultima base di calcolo, ora la novella fa invece riferimento ai corrispettivi
annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
su tale base si commisura, per ciascuno dei due anni solari, il corrispettivo annuo derivante
dalla collaborazione in oggetto -;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del
committente;
3. Le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali: primi chiarimenti alla c.d. Riforma Fornero
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha emanato due circolari, il cui obiettivo è quello
di interpretare alcune norme contenute nella c.d. Riforma Fornero, ossia la L. 92/2012.
La circolare 18 luglio 2012, n. 18 del Ministero del lavoro offre prime indicazioni interpretative sui
seguenti argomenti, contenuti nella c.d. Riforma Fornero (L. 1272012); ossia sul:
a) contratto a termine a causale;
b) contratto intermittente;
c) apprendistato e clausole di stabilizzazione;
d) lavoro accessorio (campo di applicazione e regime transitorio);
e) collocamento disabili;
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 12
f) dimissioni del lavoratore e della lavoratrice.
Invece, la circolare 1 agosto 2012, n. 20 del Ministero del lavoro offre chiarimenti in merito al
lavoro intermittente, soffermandosi sul campo di applicazione e sul nuovo obbligo di
comunicazione.
Per quanto concerne il campo di applicazione, la circolare n. 20 del 2012 stabilisce che, dal 18
luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), è possibile stipulare contratti di
intermittente:
1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per
periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
2) con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti, con meno di 24 anni di età, fermo
restando che le prestazioni di lavoro devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di
età;
3) laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare l’ipotesi n. 1), per le
attività elencate nella tabella approvata con il R.D. 2657/1923.
Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di comunicazione, la L. 92/2012 ha aggiunto all’art. 35 del
D. Lgs. 276/2003, il comma 3bis, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare alla
DTL prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di
durata non superiore ai 30 giorni”. Tale adempimento deve essere compiuto anche per i
rapporti di lavoro istaurati prima del 18 luglio 2012, mediante fax o posta elettronica certificata
e potrà anche essere modificata o annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione
di rettifica. Sul punto, la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 9 agosto 2012, n.
11779, ha stabilito che tale obbligo può essere adempiuto:
dal 13 agosto 2012 con l’invio del fax al 888400131;
dal 17 agosto 2012 con l’invio di sms al numero: 3399942256;
dal 17 agosto 2012 con l’invio di e-mail all’indirizzo [email protected];
dal 1 ottobre 2012 con l’invio on-line.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 13
Il licenziamento individuale e la L. 92/2012
di R. Staiano3
Sommario
1. L. 604/1966 e l’art. 18 della L. 700/1970 prima della L. 92/2012
2. Le novità in materia di licenziamento individuale
1. L. 604/1966 e l’art. 18 della L. 700/1970 prima della L. 92/2012
Le fattispecie relative ai licenziamenti individuali si distinguono nell'ordinamento vigente, tra
l’altro, in virtù dei diversi regimi di tutela accordati:
la “tutela reale” (disciplinata dall’art. 18 della legge n.300/1970);
la “tutela obbligatoria” (disciplinata dall’art. 8 della legge n. 604/1966).
La “tutela reale” prevede l’obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore
illegittimamente licenziato, salvo che il lavoratore stesso scelga di optare per una indennità
sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, pari a 15 mensilità di retribuzione globale di
fatto, fermo restando, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento del danno[42]. La tutela
obbligatoria, attribuisce, invece, al datore di lavoro la scelta tra la reintegrazione del lavoratore
e la corresponsione di una indennità pecuniaria.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300/1970, la reintegrazione del lavoratore illegittimamente
licenziato per mancanza di giusta causa o giustificato motivo[43] nel posto di lavoro (“tutela
reale”) si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti (ovvero 5
dipendenti per gli imprenditori agricoli) in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento.
A parte il caso del licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo,
la tutela reale - e quindi la reintegrazione - è prevista, inoltre, indipendentemente dai limiti
dimensionali del datore di lavoro, qualora il giudice:
abbia dichiarato il licenziamento inefficace per mancanza della forma scritta o della
comunicazione, sempre per iscritto, dei motivi del licenziamento stesso (articolo 2 della
legge n. 604/1966);
abbia dichiarato la nullità del licenziamento discriminatorio, in quanto determinato (a
prescindere dalla motivazione addotta) da ragioni di credo politico o fede religiosa,
dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, ovvero
da ragioni di discriminazione razziale, di lingua o di sesso (art. 4 della legge n. 604/1966 e
art. 15 della legge n. 300/1970).
3 Docente all’Università di Teramo ed avvocato.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 14
Al di fuori del campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e quindi
essenzialmente per le imprese fino a 15 dipendenti, si applica invece la “tutela obbligatoria” di
cui all’art. 8 della legge n. 604/1966. Tale articolo dispone che, ove non ricorrano gli estremi della
giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il
prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli
un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima
retribuzione di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni
delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità
per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che
occupa più di quindici prestatori di lavoro.
2. Le novità in materia di licenziamento individuale
L’art. 1 della L. 92/2012 modifica la disciplina del licenziamento individuale.
I commi 37-41 dell’articolo in esame modificano la legge n. 604 del 1966, in materia di
licenziamenti individuali. In particolare, viene disposto che la comunicazione del licenziamento
debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato (mentre la disposizione
vigente prevede che il lavoratore possa richiedere la formulazione dei motivi medesimi). Viene,
inoltre, ridotto da 270 a 180 giorni il termine previsto per il ricorso giudiziale, o per la
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato -
decorrenti dall’impugnazione del licenziamento. La norma prevede, altresì, che il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, disposto da un datore di lavoro rispondente ai requisiti
dimensionali di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970, debba essere preceduto da una
comunicazione - da parte del medesimo datore di lavoro - alla direzione territoriale del lavoro
(DTL) territorialmente competente e che nella stessa comunicazione debbano essere indicati i
motivi oggettivi del licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del
lavoratore (comma 40, cpv. art. 7, commi 1 e 2). Viene previsto, quindi, che la DTL trasmetta la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione
della comunicazione per effettuare un tentativo di conciliazione. L’incontro tra le due parti – che
possono essere assistite da rappresentanti delle proprie organizzazioni sindacali, da un avvocato
o da un consulente del lavoro - si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione.
Il procedimento di conciliazione - in cui le parti esaminano anche soluzioni alternative al recesso -
si conclude entro 20 giorni dalla convocazione. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione
e decorso comunque il citato termine il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al
lavoratore (comma 40, cpv. art. 7, commi 3-6). Qualora la conciliazione preveda la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano comunque le disposizioni in materia di
assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) - di cui all’articolo 2, comma 1-43 del provvedimento in
esame - e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di somministrazione di
lavoro(comma 40, cpv. art. 7, comma 7). Viene disposto, infine che il comportamento
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 15
complessivo delle parti durante la procedura conciliativa venga valutato dal giudice per la
determinazione dell’indennità risarcitoria - di cui all’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970 - e
per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile in materia di condanna alle
spese e di compensazione delle spese processuali (comma 40, cpv. art. 7, comma 8).
Invece, i commi 42 e 43 modificano la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo, prevedendo una riduzione dell’area della tutela reale, ossia
sostituiscono gli attuali commi da 1 a 6 dell’articolo 18 della legge n.300/1970. Per effetto delle
modifiche introdotte, la nuova disciplina si articola nei seguenti termini:
I. Licenziamento nullo (commi 1 - 3 del nuovo articolo 18). In caso di licenziamento nullo
(licenziamento discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto, o intimato in
forma verbale), le disposizioni confermano sostanzialmente la normativa vigente, che
prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (tutela reale),
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti
occupati dal datore di lavoro[49], nonché un’indennità commisurata all’ultima
retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all’effettiva reintegrazione
(e comunque non inferiore a 5 mensilità). Resta fermo che il lavoratore può optare, in
alternativa, per un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale;
II. Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo
(commi 4, 5, 7, primo periodo e 8 del nuovo articolo 18). In tal caso, rispetto alla disciplina
vigente, che prevede in ogni caso l’obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese
oltre i 15 dipendenti, viene introdotta una distinzione tra la mancanza di giusta causa o di
giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato - in cui continua a valere
la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce un’indennità
risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto - e
mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi, in cui
non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice, dichiarando risolto il
rapporto di lavoro, riconosce un’indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo
di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale;
III. Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (comma 7,
secondo e terzo periodo, del nuovo articolo 18). In tal caso non trova più applicazione la
reintegrazione nel posto di lavoro ed il giudice riconosce un’indennità determinata tra un
minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Il giudice, nel
caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustifico motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e
riconoscere un’indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto;
IV. Licenziamento inefficace (comma 6 del nuovo articolo 18). Nel caso di licenziamento
inefficace per violazione del requisito di motivazione], della procedura disciplinare o della
procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 16
lavoro ed il giudice riconosce al lavoratore un’indennità risarcitoria complessiva
determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione
globale.
Viene, infine, integrato l’art. 30, comma 1, della legge n.183/2010 ove si prevede che laddove
disposizioni di legge in materia di lavoro contengano clausole generali il controllo giudiziale
venga limitato all’accertamento del presupposto di legittimità e non possa essere esteso al
merito con valutazioni di ordine tecnico, organizzativo e produttivo che competono al datore di
lavoro o al committente. L’inosservanza di tale limite costituisce motivo di impugnazione del
provvedimento giudiziale per violazione di norme di diritto.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 17
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Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Le dimissioni del lavoratore dopo la Riforma del Lavoro
L’art. 4, commi da 16 a 23, della L. 28 giugno 2012, n. 92 modifica la disciplina sulla preventiva
convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con
l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. Infatti, dal 18 luglio 2012,
ecco la nuova procedura:
DIMISSIONI
NOZIONE Le dimissioni sono date dal lavoratore per chiedere
al datore di lavoro la risoluzione del rapporto (v.
esempio in fondo).
NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO L’art. 4, commi 16-23, della L. 92/2012 modifica la
disciplina delle dimissioni presentate dalla
lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze,
con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d.
dimissioni in bianco, ossia quelle fatte sottoscrivere
al/la lavoratore/trice, spesso all’atto di assunzione,
per poi il datore di lavoro utilizzarle quando ritenuto
opportuno.
DATA DI APPLICAZIONE 18 LUGLIO 2012
PROCEDURA Il/la lavoratore/trice, una volta inviata la lettera di
dimissioni al datore di lavoro, deve convalidare le
dimissioni in determinate sedi, tenendo conto delle
diverse procedure che si applicano se il lavoratore è
(A) o se il lavoratore è (B).
A CHI SI APPLICA E COME
LAVORATORI (A) DISCIPLINA LAVORATORI (B) DISCIPLINA
DIMISSIONI DI
- lavoratrice durante il
periodo di gravidanza;
- lavoratrice ed il
lavoratore durante i
primi 3 anni di vita del
bambino;
- lavoratrice ed il
convalida :
presso la Direzione
territoriale del lavoro
competente per
territorio
DIMISSIONI E
RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEI
RAPPORTI DI LAVORO
DI:
tutti gli altri lavoratori/trici
che non rientrano nei
lavoratori (a)
convalida:
- tramite apposizione
della firma del
lavoratore/trice sulla
ricevuta al modello di
cessazione inviato,
tramite l’UniLav, al
Centro per l’Impiego;
- tramite convalida
presso la Direzione
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 18
lavoratore durante i
primi 3 anni di
accoglienza del minore
adottato o in
affidamento
((specificando che in
caso di adozione
internazionale i tre anni
decorrono dal momento
della comunicazione
della proposta di
incontro con il minore
adottando ovvero della
comunicazione
dell'invito a recarsi
all'estero per ricevere la
proposta di
abbinamento).
territoriale del lavoro o il
Centro per l’Impiego
competente per
territorio.
ALTRE MODALITA’ DI CONVALIDA DELLE
DIMISSIONI
Con decreto ministeriale potranno poi essere
individuate ulteriori modalità semplificate per
accertare la veridicità della data e la autenticità
della manifestazione di volontà della lavoratrice o
del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione
dello sviluppo dei sistemi informatici e della
evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie
CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA CIRC. MINISTERO DEL LAVORO 18/2012:
Non è richiesta la procedura della convalida delle
dimissioni e della risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro in tutte le ipotesi in cui la
cessazione riguardi procedure di riduzione del
personale svolte in sede sindacale o in sede
istituzionale (esempio tentativo di conciliazione)
COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON
PROCEDE ALLA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI
O DELLA RISOLUZIONE?
Nel caso in cui non si proceda alla convalida o alla
sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto di
lavoro si intende risolto, per il verificarsi della
condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il
lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette
giorni dalla ricezione:
o all’invito a presentarsi presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego
territorialmente competenti, ovvero presso le
sedi individuate dalla contrattazione collettiva;
o all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione,
trasmesso dal datore di lavoro tramite
comunicazione scritta;
o all’effettuazione della revoca.
POSSONO ESSERE REVOCATE LE DIMISSIONI O
LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DOPO LA
LETTERA DEL/LA LAVORATORE/TRICE?
COMMA 21 DELL’ART. 4 DELLA l. 92/2012:
prevede che nel termine dei sette giorni dalla
ricezione della comunicazione di convalida,
sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la
lavoratrice o il lavoratore hanno facoltà di revocare
le dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo le
proprie prestazioni al datore di lavoro.
La revoca può essere comunicata in forma scritta.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 19
Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del
recesso, torna ad avere corso normale dal giorno
successivo alla comunicazione della revoca.
Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca,
qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il
prestatore non matura alcun diritto retributivo.
Alla revoca del recesso consegue la cessazione di
ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso
connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di
restituire tutto quanto eventualmente percepito in
forza di esse.
QUANDO LE DIMISSIONI SONO INEFFICACI,
OSSIA NON PRODUCONO L’EFFETTO DEL
RECESSO DEL RAPPORTO?
Qualora, in mancanza della convalida ovvero della
sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro
non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al
lavoratore la comunicazione contenente l’invito
entro il termine di 30 giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive di
effetto.
SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO E’ prevista una sanzione amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000 al datore di lavoro che abusi
del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal
lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la
risoluzione consensuale del rapporto.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono
di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 20
Esempio di lettera di dimissioni:
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
:
Spett. Azienda ____________________
__________________________________
__________________________________
Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Con la presente, il sottoscritto ____________________________, nato a ____________________, il
_______________ e residente a ___________________, Via/Piazza __________________________ n.
_____ risolve irrevocabilmente per dimissioni con effetto dal termine della giornata del
________________ , il rapporto di lavoro attualmente intercorrente tra me e Codesta Azienda.
Chiedo cortesemente di essere esentato dal prestare il periodo contrattuale di preavviso
per dimissioni.
La invito a contattarmi al cell._________________________ , entro 7 giorni dal ricevimento della
presente, al fine di ricevere Tfr, Tredicesima mensilità, le retribuzioni; altrimenti, trascorso
inutilmente il termine indicato, sarò costretto ad adire le vie legali.
Nel ringraziare sin d’ora, porgo distinti saluti.
Luogo e data
______________
Il lavoratore
_________________
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 21
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Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: L. 92/2012 e provvedimenti attuativi
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, che è entrata in vigore il 18 luglio 2012 ed è stata modificata
dalla Legge di conversione del D.L. 83/2012, ha previsto provvedimenti attuativi che devono
essere attuati entro un determinato periodo di tempo.
Nella presente scheda riepilogativa saranno riportati tutti gli argomenti della L. 92/2012 e
successive modifiche con i relativi termini e provvedimenti attuativi.
ARGOMENTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO PROVVEDIMENTI DI
ATTUAZIONE
TERMINE DI ATTUAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO
Apprendimento
permanente
Art. 4: commi da 58 a 61
(delega),
comma 58: uno o più
decreti legislativi
Entro 6 sei mesi dall’entrata
in vigore della L. 92/2012
(ossia dal 18 luglio 2012)
ASpI Art. 2: comma 19
(liquidazione mensilità non
ancora percepite)
Art. 4 : commi da 34 a 37
(sistema informativo,
monitoraggio, premialità),
Decreto
Comma 35: accordo in
conferenza unificata D.
Lgs. 281/1997
180 giorni dall’entrata in
vigore della disposizione
30 giugno 2013
CIGO Art. 2: commi 64, 66 e 67
(disciplina transitoria)
comma 66: decreto
Non indicato
CIGS Art. 3: comma 19 (fondo di
solidarietà residuale per
l’integrazione salariale),
comma 19: decreto
Non indicato
contratto a tempo
determinato
Art. 1: commi da 9 a 13
(disciplina).
comma 9, lett. f): decreto 1 mese dall’entrata in
vigore della disposizione
fondi di solidarietà bilaterale Art. 3: commi da 4 a 13
(istituzione, finalità e
prestazioni),
: commi da 22 a 25
(contributi di finanziamento)
: commi da 26 a 30
(risorse finanziarie),
: commi da 31 a 34
(prestazioni),
: commi da 35 a 37
(comitato amministratore)
comma 5: decreto
comma 22: decreto
comma 23: decreto
commi 29 e 30: decreti
comma 34: decreti
comma 37: decreto
3 mesi dalla stipula degli
accordi
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato
Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi
Art. 3: commi da 14 a 18
(costituzione).
comma 14: accordi e
contratti collettivi, anche
intersettoriali
comma 16: decreto
6 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
non indicato
Fondi di solidarietà ex art. 2,
comma 28, della L.
662/1996
Art. 3: commi 42 e 43
(riconversione).
comma 42: decreto non indicato
Fondi interprofessionali per
la formazione continua
Art. 2: comma 27 (contributo
di finanziamento),
Art. 3: comma 13 (fondi di
comma 27: decreto
comma 14: accordi e
31 dicembre di ogni anno
precedente l’anno di
riferimento
6 mesi dall’entrata in vigore
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 22
solidarietà bilaterale). contratti collettivi, anche
intersettoriali
della disposizione
fondi di solidarietà per
l’integrazione salariale
Art. 3: commi da 19 a 21
(istituzione e disciplina),
: commi da 22 a 25
(contributi di finanziamento),
: commi da 26 a 30
(risorse finanziarie),
: commi 33 e 34
(prestazioni).
comma 19: decreto
comma 22: decreto
comma 23: decreto
comma 29: decreto
comma 30: decreto
comma 34: decreto
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato
6 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
genitorialità Art. 4: commi da 24 e 26
(misure a sostegno).
comma 25: decreto
1 mese dall’entrata in
vigore della disposizione
gestione separata inps Art. 1: comma 26 (lavoratori
con partita iva),
comma 26: decreto 3 mese dall’entrata in
vigore della disposizione
informazione e
consultazione dei lavoratori
Art. 4: commi 62 e 63 (delega
al governo)
comma 62: uno o più
decreti legislativi
9 mesi dall’entrata in vigore
della legge
lavoratori del settore del
trasporto ferroviario
Art. 3: comma 45
(riconversione del fondo di
solidarietà).
comma 45: decreto non indicato
lavoratori del settore
aereoportuale
Art. 3: comma 44 (fondo di
sostegno al reddito per il
trasporto aereo).
comma 44: decreto
non indicato
lavoro accessorio Art. 1: commi 32 e 33
(disciplina).
comma 32, lett. c):
decreto
non indicato
lavori dei disabili Art. 4: comma 27 (disciplina). comma 27, lett. c):
decreto
2 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
lavori femminile Art. 4: comma 11 (incentivi). comma 11: decreto non indicato
lavori giovanile Art. 1: commi 32 e 33 (lavoro
accessorio),
comma 32, lett. c):
decreto
non indicato
lavoro pubblico Art. 1: comma 32 (lavoro
accessorio),
comma 32, lett. c):
decreto
non indicato
mini-ASpI Art. 2: comma da 25 a 39
(contributi di finanziamento),
comma 27: decreto 31 dicembre di ogni anno
precedente l’anno di
riferimento
previdenza Art. 1: comma 26 (lavoro
autonomo),
: comma 32 (lavoro
accessorio),
comma 26: decreto
comma 32, lett. c):
decreto
3 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
non indicato
servizi per l’impiego Art. 4: comma 27 (disabili),
: commi da 33 a 37
(politiche attive e servizi per
l’impiego),
: commi da 48 a 50
(delega di politiche attive).
comma 27, lett. c):
decreto
comma 34: accordo in
sede di conferenza
unificata
comma 35: accordo in
conferenza unificata D.
Lgs. 281/1997
comma 49: decreto
legislativo
2 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
non indicato
30 giugno 2013
6 mesi dalla data di entrata
in vigore della disposizione
somministrazione Art. 1: commi 9 e 10
(contratto a tempo
determinato).
Art. 2: comma 39 (contributo
di finanziamento ASpI),
comma 9, lett. f): decreto
comma 27, lett. c):
decreto
1 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
2 mesi dall’entrata in vigore
della disposizione
tirocini Art. 1: commi 34 e 36
(disciplina).
Accordo in sede di
conferenza Stato-regioni
180 giorni dalla data di
entrata in vigore della
disposizione
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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L’ESPERTO RISPONDE
L’APPRENDISTATO
INTRODUZIONE
Il D. Lgs. 167/2011 ha dato vita ad un Testo Unico sull’apprendistato, che definisce l’apprendistato
come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani, articolato in tre diverse tipologie contrattuali:
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e
apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il provvedimento, inoltre, unifica all’interno di una sola disposizione la regolamentazione
normativa, economica e previdenziale del contratto, garantendo la semplificazione dell’istituto e
l’uniformità di disciplina a livello nazionale.
Il D. Lgs. 167/2011 è stato, di recente, riformato dall’art. 1, commi da 16 a 19 della L. 28 giugno
2012, n. 92 e dall’art. 46bis, comma 1, lett. b), della L. 134/2012.
INDICE DELLE DOMANDE
1. In tema di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, la prestazione di lavoro da
parte del figlio occupato come apprendista è di per sé tale da dimostrarne la totale
autosufficienza economica?
2. E’ possibile assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità che abbiano
50anni di età?
3. Quali sono le modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 92/2012 in materia di apprendistato?
4. Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato per la qualifica e per diploma
professionale?
5. Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere?
6. Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato di alta formazione e ricerca?
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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DOMANDE E RISPOSTE
D.1. IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE, LA PRESTAZIONE DI LAVORO DA PARTE DEL
FIGLIO OCCUPATO COME APPRENDISTA È DI PER SÉ TALE DA DIMOSTRARNE LA TOTALE AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA?
R.1. Va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non
cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato
finchè il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica
(o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza
economica), ovvero finchè non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete
condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua
colpa (Cass. civ., 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. civ., 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. civ., 30
agosto 1999, n. 9109; Cass. civ., 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. civ., 7 aprile 2006, n. 8221). A
questi fini, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non
è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il
complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili,
anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo
sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del
trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare,
dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo,
che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. (Cass. civ., 16
maggio 1990, n. 4212), ad assicurare in concreto all'apprendista, per la sua stessa entità e
con riferimento anche alla durata, passata e futura del rapporto, l'autosufficienza
sopraindicata.
D.2. E’ POSSIBILE ASSUMERE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO LAVORATORI IN MOBILITA’ CHE ABBIANO 50 ANNI DI
ETA’?
R.2. L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 167/2011 stabilisce che “ai fini della loro qualificazione o della
riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”.
La disposizione normativa in esame costituisce una novità assoluta rispetto alla previgente
disciplina in materia, annoverabile nell’ambito delle misure volte a favorire il reinserimento
nel mercato del lavoro del personale in mobilità. Dal tenore del dettato normativo, si evince
che requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato sia l’iscrizione nelle liste di
mobilità. L’interpello del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1 agosto 2012
ritiene che la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale
può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal
lavoratore al momento dell’assunzione. Del resto, considerata l’età dei lavoratori
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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normalmente iscritti nelle citate liste, una diversa interpretazione non consentirebbe un
efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.
D.3. QUALI SONO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 1 DELLA L. 92/2012 IN MATERIA DI APPRENDISTATO?
R.3. Le modifiche previste dai commi da 16 a 19 dell’art. 1 della L. 28 giugno 2012, n. 92
intervengono sull’art. 2 del D. Lgs. 167/2011 e dispongono quanto segue:
si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti
collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non
inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);
si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il
periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il
numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle
dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla
somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente (che continua ad operare
per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissa un unico limite massimo,
pari al 100% per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in
servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione
in esame prevede:
che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si
applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro
può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;
che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione
apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato;
si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti,
l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di
lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore
di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi
all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per
licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è
consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,
ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 26
lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del
rapporto.
D.4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER DIPLOMA PROFESSIONALE?
R.4. L’art. 3 del D. Lgs. 167/2011 disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale ed è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e
formazione (così come definito dal D.Lgs. 226/2005), la cui regolamentazione dei profili
formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo
accordo in Conferenza Stato-Regioni . Possono essere assunti con tale contratto i soggetti
con un età compresa tra 15 e 25 anni. La durata massima del contratto è di 3 anni, elevabili
a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale.
D.5. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE?
R.5. L’art. 4 del D. Lgs. 167/2011 disciplina l’apprendistato professionalizzante (o contratto di
mestiere) e si applica ai settori di attività pubblici e privati. Possono essere assunti con tale
contratto i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale). La durata e le modalità di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono
stabiliti dagli accordi interconfederali e i contratti collettivi, in ragione dell'età
dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché in funzione
dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
Agli stessi accordi e contratti è rimandata la durata, anche minima, del contratto che, per
la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le
figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
E’ inoltre prevista l’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della azienda, da parte della offerta formativa pubblica,
nonché la possibilità, per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro, di definire le modalità
per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Infine, sono previste
specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.
D.6. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA?
R.6. L’art. 5 del D. Lgs. 167/2011 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca e possono
essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con tale contratto (compresi i
dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della L.
144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione
tecnologica degli istituti tecnici superiori di nonché il praticantato per l'accesso alle
professioni ordinistiche o per esperienze professionali) i soggetti di età compresa tra i 18 ed i
29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale). La
regolamentazione e la durata dell’istituto è rimessa alle Regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca. In assenza di
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regolamentazioni regionali l'attivazione dell'istituto è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici
e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
REGIONI
La Giunta Regionale di Bolzano, il 23 luglio 2012, ha approvato l’elenco delle attività
professionali oggetto di apprendistato.
La Giunta Regionale di Bolzano, il 23 luglio 2012, ha approvato lo standard per la
formazione aziendale.
La Regione Marche, con decreto dirigenziale, 6 agosto 2012, n. 21/SPU ha approvare lo
standard di sicurezza da adottarsi durante la realizzazione delle Grandi Opere
infrastrutturali, ossia di misure di prevenzione del rischio di investimento da parte dei mezzi,
da adottarsi nelle lavorazioni che si svolgono sia a cielo aperto che in sotterraneo.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL
L’8 giugno 2012, dopo la sigla dell’ipotesi di accordo del 27 marzo 2012, a Roma, presso il
complesso della basilica del Sacro Cuore di via Marsala 42, tra le organizzazioni sindacali
di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Assistite dalle Confederazioni
sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, e le delegazioni delle associazioni datoriali Forma, Cenfop
è stato stipulato il CCNL per la Formazione Professionale per il periodo 1 gennaio 2011 - 31
dicembre 2013. Il presente CCNL si compone del Protocollo di Intesa Politica, di 64 articoli
e di 14 allegati.
E’ stato sottoscritto, il 20 luglio 2012, a Roma, il CCNL della Mobilità/Area contrattuale
attività ferroviaria, di rinnovo del CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e
successive modifiche.
CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI PROVINCIALI
SETTORE EDILIZIA
Il 5 luglio 2012 in Torino presso la sede della Cna di Torino e Provincia tra Unione Costruzioni
Cna, Confartigianato Torino Costruzioni, Fiae Casartigiani e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil,
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Torino rientranti nella sfera di
applicazione del CCNL 16 dicembre 2010. Il ccip è composto da:
premessa;
art. 1. Sfera di applicazione;
art. 2 Cassa edile;
art. 3. Formazione;
art. 4. Elemento variabile della retribuzione, c.d. EVR;
art. 5. Indennità sostitutiva mensa;
art. 6. Diaria;
art. 7. Contributo per anzianità professionale edile;
art. 8. Prestazione Cassa edile per carenza malattia;
art. 9. Mutualizzazione di oneri vari;
art. 10. Arretrati;
art. 11. RLST;
art. 12. Edilcard;
art. 13. Cassa Integrazione apprendisti.
Il 24 luglio 2012, in Bergamo tra Ance Bergamo e Feneal/Uil Bergamo, Filca/Cisl Bergamo e
Fillea/Cgil Bergamo, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di
Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile
2010 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del
medesimo contratto. Il ccip è composto da:
parte I. Permessi non retribuiti;
parte II. Fondimpresa: costituzione della commissione provinciale di valutazione dei
piani di formazione;
parte III. Abiti e calzature di lavoro;
parte IV. Cassa edile: ape ordinaria, mutualizzazione, fondo sicurezza, fondo cigo
apprendisti;
parte V. Elemento variabile della retribuzione, c.d. EVR;
parte VI. Indennità di mensa e trasporto;
parte VII. Decorrenza e durata;
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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allegato I. Importi EVR per il periodo 01/07/2012 – 31/12/2012.
A Catania, il 2 agosto 2012, tra la Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania -
Ance Catania e Feneal Uil di Catania, Filca Cisl di Catania, Fillea Cgil di Catania, si è
convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale integrativo di
lavoro, c.d. CCPL, del 16.04.2007 integrativo del CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle
imprese edili ed affini da valere per la provincia di Catania. Il ccip è composto da 9
allegati, ossia:
allegato 1. Elemento variabile della retribuzione (EVR);
allegato 2. Indennità sostitutiva di mensa;
allegato 3. Trasporto;
allegato 4. Borsa lavoro;
allegato 5. Prestazioni extracontrattuali;
allegato 6. Protocollo sull’unificazione degli enti bilaterali per l’ottimizzazione delle
risorse materiali ed umane;
allegato 7. Protocollo su RLST e CPT;
allegato 8. Protocollo per la costituzione della commissione paritetica per l’avvio
dell’osservatorio territoriale sull’industria delle costruzioni;
allegato 9. Protocollo per la costituzione della costituzione della commissione
paritetica di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003;
allegato 10. Decorrenza e durata.
ACCORDI
Il 4 luglio 2012 tra la Fruitimpresa, la FISASCAT – CISL e la UILTRASPORTI – UIL è stato
sottoscritto l’accordo in materia di apprendistato per il personale dipendente da aziende
ortofrutticole ed agrumarie. Il presente accordo, tiene anche conto della L. 92/2012, c.d.
Riforma del Lavoro, e regola l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e
l’apprendistato professionalizzante.
Il 24 luglio 2012, ad integrazione di quanto stabilito del CCNL 4 agosto 2011 per il
personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori, è stato
stipulato l’accordo relativo all’apprendistato professionalizzante ed all’Ente bilaterale
nazionale.
Il 30 luglio 2012, tra le parti datoriali e sindacali del settore agricolo, è stato stipulato
l’accordo relativo all’apprendistato professionalizzante o di mestieri ai sensi del D. Lgs.
167/2011.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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GIURISPRUDENZA E PRASSI
LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
Cass. civ., sez. Lav., 17 agosto 2012, n.
14553
Per l’applicazione dell’art. 18 della L. 300/1970 ed i
limiti dimensionali, in imprese collegate, bisogna
verificare il centro organizzativo e decisionale che,
non sempre, coincide con il concetto di gruppo
d’impresa di cui all’art. 31 del D.Lgs. 276/2003
Cass. civ., sez. Lav., 17 agosto 2012, n.
14551
E’ legittimo il licenziamento per giusta causa di un
lavoratore che si è appropriato di una modesta
somma di denaro dell’azienda
Cass. civ., sez. Lav., 7 agosto 2012, n.
14197
E’ possibile che il datore di lavoro utilizzi investigatori
private, al solo fine di individuare gli illeciti del
dipendente, ma non può utilizzarli per investigare sulle
loro auto o per perquisizioni nelle loro borse
Cass. civ., sez. lav., 6 agosto 2012, n.
14157
Non costituisce condotta antisindacale la sostituzione
da parte del datore di lavoro dei lavoratori in sciopero
con altri presenti sul posto di lavoro, a determinate
condizioni che: a) i lavoratori possono essere adibiti a
mansioni diverse, uguali o superiori (con
maggiorazione della retribuzione) a quelle
ordinariamente svolte; b) i lavoratori non posso essere
adibiti a mansioni inferiori rispetto a quelle
normalmente assegnate, a meno che le stesse non
costituiscano un elemento marginale delle mansioni
principali che, in ogni caso, debbono essere
assorbenti: c) il consenso dei lavoratori
Tar Lazio, sez. Iter, 3 agosto 2012, n. 7239 I requisiti psico-fisici prescritti per l’accesso ad un
Corpo di Polizia devono essere posseduti alla data in
cui si procede da parte della Commissione
concorsuale al loro accertamento
Cass. pen., sez. II, 3 agosto 2012, n. 31535 Il datore di lavoro compie il reato di estorsione
quando paga ai lavoratori una somma minore di
quella indicata in busta paga
Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n.
13884
Il licenziamento collettivo costituisce un istituto
autonomo, che si distingue radicalmente dal
licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo, essendo caratterizzato in base alle
dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici
dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5),
all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati
i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al
controllo prventivo, sindacale e pubblico,
dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento
della struttura aziendale
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 32
Cass. civ., sez. lav., 31 luglio 2012, n.
13701
E’ responsabile il datore di lavoro per non aver fornito
al lavoratore i dispositivi di protezione individuali
LE CIRCOLARI DELL’INPS
Circolare Inps n. 104 del 6 Agosto 2012 L’INPS coordina le norme previste dai Regolamenti
Comunitari (Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004,
come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16
settembre 2009 e dal regolamento di applicazione
(CE) n. 987 del 16 settembre 2009) con la normativa
nazionale sugli assegni al nucleo familiare
Circolare Inps n. 105 del 7 agosto 2012 L’INPS fornisce informazioni su:
- Gestione e compilazione delle denunce mensili
ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- Modalità di comunicazione dei dati per la
valorizzazione della posizione assicurativa, per il
calcolo del dovuto contributivo e per la
costituzione e alimentazione delle posizioni di
previdenza complementare degli Enti ed
Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex
INPDAP;
- Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS.
Circolare Inps n. 106 del 10 agosto 2012 L’INPS fornisce indicazioni operative volte ad
uniformare i comportamenti sul territorio nella gestione
delle obbligazioni nascenti da vincolo di solidarietà,
sia per quanto riguarda la fase dell’accertamento
ispettivo che quella del recupero del credito. Tale
esigenza risulta rinnovata in considerazione della
circolare del Ministero del Lavoro (n. 5 dell’11 febbraio
2011) che ha trattato la materia degli appalti, con
cenni anche al regime di responsabilità solidale,
nonché del D.L. 9-2-2012 n. 5 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35) e del
D.L. 2-3-2012 n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012 n. 44) - che hanno modificato,
rispettivamente con gli artt. 21 comma 1 e 2 comma 5
bis, la disciplina della responsabilità solidale in materia
di appalti.
Circolare Inps, n. 107 del 13 agosto 2012 L’Inps ricorda che a partire dal 1° aprile 2012 la
regolamentazione comunitaria sul distacco dei
lavoratori, trova applicazione anche in Svizzera. Dal 1°
giugno 2012 si applica anche in Islanda, Norvegia e
Liechtenstein.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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I MESSAGGI DELL’INPS
Messaggio n. 12927 del 2 Agosto 2012 L’Inps stabilisce che il personale dipendente da vettori
aerei e quello delle imprese del sistema aeroportuale,
al quale è stata concessa l'indennità di mobilità
ordinaria, può avvalersi della possibilità di richiedere il
pagamento in forma anticipata facendo pervenire
all’INPS dal Centro per l’Impiego, un’apposita
domanda, utilizzando il modello DS21ANT.
Inoltre, al suddetto personale iscritto al Fondo di
Trasporto Aereo (FTA), verrà corrisposta un’ulteriore
prestazione integrativa.
Messaggio n. 13052 del 3 Agosto 2012 L’Inps fornisce le prime istruzioni operative in merito
alla verifica del diritto a pensione dei lavoratori
"salvaguardati", che maturano i requisiti per il diritto e
per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019,
riepiloga la normativa vigente alla data del 5
dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della
individuazione dei predetti requisiti.
Messaggio n. 13343 del 9 Agosto 2012 L’Inps fornisce alcuni criteri relativi alla definizione della
platea dei lavoratori "salvaguardati", alla luce della
previsione contenuta nel decreto interministeriale 1°
giugno 2012.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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SCADENZARIO DAL 1° AL 20 SETTEMBRE 2012
Lunedì 1 Settembre 2012 Assistenza fiscale: trattenuta della rata del saldo
dell’assistenza fiscale (competenze di agosto)
Lunedì 17 Settembre 2012 Per i datori di lavoro soggetti all’assicurazione infortuni
è previsto l’accentramento Inail: presentazione della
domanda di accentramento della posizione
assicurativa presso un’unica sede per il 2013
Lunedì 17 Settembre 2012 Versamento unificato relativo a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese
precedente; - contributi previdenziali e assistenziali
dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di
paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione
separata INPS per collaborazioni coordinate e
associazione in partecipazione pagate nel mese
precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo
all'INPS Gestione ex Enpals;
- rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori
autonomi; contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli
in relazione ai contributi del 1º trimestre 2012 - seconda
rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli
autonomi;
- contributi sui compensi pagati nel mese di agosto
2012, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai
lavoratori autonomi occasionali;
- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del
mese precedente;
- liquidazione periodica IVA.
Modalità: Titolari di partita IVA con F24 telematico
tramite:
- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con
remote banking)
- tramite intermediari abilitati Entratel
Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo
tramite:
- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega
irrevocabile oppure
- Uffici postali abilitati
- concessionario della riscossione
mediante modello F24.
Il versamento può essere eseguito anche con modelli
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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separati.
Lunedì 17 Settembre 2012 Per le aziende editrici, quotidiani, imprese
giornalistiche, è previsto il pagamento dei contributi
INPGI attraverso:
- denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori
con rapporto di lavoro giornalistico
- versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti
Modalità: INPGI con procedura DASM e versamento a
mezzo F24/Accise.