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Presentazione standard di PowerPoint...DIAGNOSI ENERGETICA Nel caso di ristrutturazione o di nuova...

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Impianto termico e Canne fumarie Breve vademecum per l’amministratore condominiale Ing. Lidia Tulipano Anaci Torino Torino, 22 gennaio 2020 Torino
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Page 1: Presentazione standard di PowerPoint...DIAGNOSI ENERGETICA Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore

Impianto termico e Canne fumarie

Breve vademecum per l’amministratore condominiale

Ing. Lidia Tulipano

Anaci TorinoTorino, 22 gennaio 2020

Torino

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Temi trattati

• Riferimenti legislativi e aspetti interconnessi –energia, sicurezza, antincendio…

• Impianti termici e canne fumarie in Piemonte –deroghe e possibilità

• Riferimenti normativi – requisiti, progettazione, installazione, manutenzione

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Torino

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Impianti termici – riferimenti legislativi

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Torino

D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazionedegli impianti all'interno degli edifici.

D.M. 1 dicembre 1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale

DGR 4/08/2009 n. 46-11968Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria

DLgs n.102/2014 e s.m.i.Recepimento Direttiva UE Efficienza Energetica – Contabilizzazione del calore

D.L. 4 giugno 2013, n. 63 coordinato con L. 3 agosto 2013, n. 90Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazioneenergetica nell'edilizia

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Impianto termico

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Torino

D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."

IMPIANTO TERMICO

Impianto tecnologico destinato ai servizi diclimatizzazione invernale o estiva degliambienti, con o senza produzione di acquacalda sanitaria.

Non sono considerati impianti termici:▪ Stufe e caminetti;▪ Apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;▪ Sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria.

Tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la sommadelle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kW per singola unitàimmobiliare.

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Impianto termico - responsabilità

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Torino

RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO

• L'occupante: ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e deirelativi impianti tecnologici

• Il proprietario

• L'amministratore: in caso di edifici dotati di impianti termicicentralizzati;

• Il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici diproprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

• Terzo responsabile: figura delegata dal proprietario ad assumere laconduzione e la manutenzione dell’impianto

D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."

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Impianto termico – valutazione sostituzione generatore di calore

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Torino

Quando sostituire la caldaia:

- Riparazioni economicamente non convenienti;

- Risparmio energetico e quindi diminuzione dei costi dei consumi;

- Utilizzo di energie alternative e rinnovabili per ridurre le emissioni;

- Migliorare la classe energetica dell'impianto e delle unità abitative;

- Manutenzione straordinaria di un prodotto datato (costi elevati);

- Adeguamento normativo.

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DM 37/08

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Torino

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni inmateria di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n.61 del 12 marzo 2008).

Art. 1. Ambito di applicazione

• 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

È abrogata la legge 46/90

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DM 37/08

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Torino

Art. 1 comma 2. Gli impianti sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazionedell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gliimpianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione diqualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti dellacombustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese leopere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione deilocali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti inattuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sonodisciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

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Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

• a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

• b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessivamaggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

• c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

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• d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

• e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

• f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

• g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

• h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

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CONTENUTI DEL PROGETTO

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato DEVEessere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.

Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune diriferimento, entro 30 giorni dalla fine lavori

• Schema dell’impianto con indicazione dei componenti e dei circuitidi distribuzione

• Disegni planimetrici della centrale termica e localizzazione dellastessa rispetto all’edificio

• Relazione tecnica con l'elenco dei materiali utilizzati

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Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

• 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

• 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche a loro installate o gestite.

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DM 37/08

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Torino

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Previa verifiche previste dalla normativa vigente e di funzionalità dell’impianto,l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degliimpianti realizzati, la relazione tecnica e il progetto.

Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresainstallatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto darealizzare, eventualmente integrato con le varianti introdotte in corso d'opera.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità el'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggettodell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'interoimpianto.

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D.M. 1/12/75

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OBBLIGO VERIFICA INAIL (EX ISPESL)

Si applica agli impianti centralizzati di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressionecon temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva al focolaremaggiore di 35 kW.

DEVE ESSERE PRESENTATA DENUNCIA all'Associazione per il controllo dellacombustione (INAIL) quando:a) s'intenda effettuare l'installazione di un generatore di calore;b) s'intenda apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;c) s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un

aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispettoa quella dei generatori di calore esistenti……….

D.M. 1 dicembre 1975 - Articolo 18 e 19Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione

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D.M. 1/12/75

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Torino

OBBLIGO VERIFICA INAIL (EX ISPESL)

Le denunce devono essere fatte dall'installatore mediante apposita modulistica e inviateall’INAIL prima dell’installazione e/o modifica dell'impianto.

L’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da uningegnere o altro tecnico abilitato con indicazione dello schema funzionale dell’impianto edei dispositivi di sicurezza opportunamente dimensionati.

- modello RD- modelli RR, RR/gen (uno per ogni

generatore) e RR/circuiti (uno per ognicircuito intercettabile)

- dati complementari alla relazionetecnica

- schema idraulico dell'impianto

MODULISTICA

D.M. 1 dicembre 1975 - Articolo 18 e 19Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione

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D.M. 1/12/75

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OBBLIGO VERIFICA INAIL (EX ISPESL)

• L’INAIL provvede all'esame del progetto e comunica i risultati al richiedente.

• Previo esito positivo dell'esame del progetto, l’INAIL rilascia un libretto matricolare sulquale sono riportate le caratteristiche dell'impianto.

• Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali o aventipotenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti daparte dell’INAIL ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, diprotezione e di controllo.

• IL LIBRETTO MATRICOLARE CON I VERBALI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTIED ALLE VERIFICHE ESEGUITE DEVONO ESSERE CONSERVATI DALL'UTENTE.

• Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e leverifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione

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D. LGS.192/2005 e s.m.i.

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Torino

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."

DIAGNOSI ENERGETICA

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenzatermica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, compreso ildistacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deveessere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio che metta aconfronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto ilprofilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).

La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnicasulla base dei risultati della diagnosi.La diagnosi va consegnata come allegato della pratica edilizia comunale.

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D. LGS.102/2014 e s.m.i.

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Prevede l'obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazionedel calore individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali entro30/06/2017

I lavori di adeguamento si dividono i due parti distinte:

❑ una parte tecnica affidata ad un professionista abilitato

❑ una parte di realizzazione degli interventi affidata ad una ditta specializzata.• progettazione del sistema di contabilizzazione• installazione delle valvole termostatiche sui radiatori• installazione dei ripartitori o dei contatori diretti e loro programmazione• interventi di adeguamento della centrale termica e del sistema di distribuzione• rilascio attestazione di conformità

D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. - Articolo 9Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

CENNI SU CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

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D. LGS.102/2014 e s.m.i.

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Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

La spesa per il riscaldamento viene divisa in due quote:- una fissa (involontaria)- una a consumo (volontaria).La quota fissa dipende dalle dispersioni dell’impianto e viene pagata da tutti i condominiin base ai millesimi di riscaldamento, calcolati secondo la UNI 10200:2018. La quotavolontaria viene pagata in base al consumo misurato per ogni unità immobiliare.Se l’intervento di contabilizzazione (diretta o indiretta) non è fattibile tecnicamente ènon conveniente da un punto di vista economico rispetto ad altri interventi diriqualificazione è possibile "derogare" all'obbligo di contabilizzazione.

La ripartizione della spesa può essere effettuata dell'amministratore dicondominio o delegata ad una società di ingegneria.

CENNI SU CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

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D. LGS.102/2014 e s.m.i.

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Torino

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

CENNI SU CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

Per chi non ha installato, entro il termine previsto, i sistemi di contabilizzazione etermoregolazione del calore è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniariada 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da sistemi centralizzati diclimatizzazione invernale, estiva e di produzione di ACS, che non ripartisce lespese in conformità alle disposizioni della UNI 10200:2018 è soggetto ad unasanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

Le disposizioni non si applicano quando da una relazione tecnica di un progettistao di un tecnico abilitato risulta che la contabilizzazione non è tecnicamentepossibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto airisparmi energetici potenziali.)

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

Le operazioni devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi delD.M. 37/2008;Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarareesplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendoriferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto odel fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessital'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezzadelle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

RESPONSABILITA’

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74Regolamento sui criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivadegli edifici

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

ll responsabile o il terzo responsabile RISPONDONO DEL MANCATO RISPETTO DELLENORME relative all'impianto termico, in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Il terzo responsabile comunica tempestivamente l'esigenza di effettuare gli interventi,richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamentodell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.

Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamenteautorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predettiinterventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativicosti. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzoresponsabile decade automaticamente.

RESPONSABILITA’

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74Regolamento sui criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivadegli edifici

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devonoessere muniti di un "LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE".In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti diimpianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con glieventuali allegati.

RESPONSABILITA’

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74Regolamento sui criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivadegli edifici

Durante i controlli e la manutenzione per impianti termici di climatizzazione invernale dipotenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estivadi potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo diefficienza energetica riguardante:a) il sottosistema di generazione;b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della

temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove

previsti.

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

I controlli di efficienza energetica DEVONO essere inoltre realizzati:a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione,

come per esempio il generatore di calore;c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare

l'efficienza energetica.

L'operatore che effettua il controllo provvede a redigere uno specifico Rapporto di controllodi efficienza energetica.Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e loallega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabileall'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

RESPONSABILITA’

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74Regolamento sui criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivadegli edifici

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevatirendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla normativa vigente, non riconducibilia tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giornisolari a partire dalla data del controllo.

Gli impianti con Pu > 10 kW sono soggetti ad ispezione da parte delle autorità competenti.Per gli impianti con potenza 10 kW< Pu <100 kW, alimentati a gas, metano o GPL ilrapporto di controllo di efficienza energetica (REE) inviato dal manutentoresostituisce l’ispezione.

RESPONSABILITA’

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74Regolamento sui criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivadegli edifici

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

PERIODICITÀ DEL REE

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Gestione e manutenzione di impianti termici

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Torino

Ai sensi dell’articolo 15, comma 5“Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, ol'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alleoperazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondoquanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è punito con la sanzioneamministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”.

L'operatore incaricato esegue le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni, ha l'obbligo di redigere esottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dallenorme del presente decreto e dalle norme di attuazione, da rilasciare al responsabiledell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

SANZIONI

D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."

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Requisiti antincendio

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Torino

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cuial D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti termici” (e simili) sono ricompresi al punto 74dell’allegato I al decreto.

N. ATTIVITA’ CATEGORIA

A B C

74 Impianti per la produzione dicalore alimentati a combustibilesolido, liquido o gassoso conpotenzialità superiore a 116 kW

Fino a 350 kW Oltre 350 kW e fino a 700 kW

Oltre 700 kW

SCIAVisita tecnica facoltativa VVF

Parere preventivo VVFSCIAVisita tecnica facoltativa VVF

Parere preventivo VVFSCIAVisita tecnica obbligatoria VVF

D.P.R. 1° agosto 2011 , n. 151

Decreto 08/11/2019. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per laprogettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calorealimentati da combustibili gassosi.

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Requisiti antincendio

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Torino

D.P.R. 1° agosto 2011 , n. 151

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Requisiti antincendio

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Torino

Il titolare dell’attività SEGNALA, con una dichiarazione l’inizio dell’attività;

Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell’opera dal punto di vista antincendio;

Il Professionista Antincendio CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI;DICH.PROD.)

Il Comando, EFFETTUA CONTROLLI, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispettodelle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché lasussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Nessun adeguamento se:

❑ Impianti con P < 116 kW– conformi alla previgente normativa– aumento di potenza inferiore al 20%, peruna sola volta, senza superare 116 kW

❑ Impianti con P > 116 kW– approvati e autorizzati dai VV.F.– aumento di potenza inferiore al 20%,per una sola volta.

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La direttiva europea – generatori di calore

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La Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo, denominata Eco-Design,con lo scopo di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fontirinnovabili preferendo tecnologie a minore impatto ambientale e migliorrendimento energetico, impose a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, apartire dal 26/09/2015, l’immissione sul mercato esclusivamente di apparecchisoddisfacenti i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica e di salvaguardiadell’ambiente:Dal 26 settembre 2015 le caldaie tradizionali non possono più essereprodotte e l'installazione di caldaie non a condensazione può essere eseguitasolo in casi ben specifici.

I generatori tradizionali sono stati sostituiti dalle caldaie a condensazione,molto più efficienti, con un alto rendimento e una maggiore sensibilità neiconfronti dell'ambiente. In alternativa nuove tecnologie includono:• Pompe di calore • Sistemi ibridi • Generatori a biomasse

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Deroghe – caldaia tradizionale

D.M. 26 giugno 2015, Appendice B, punto 1.3

2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fossepossibile rispettare le condizioni suddette – con riferimento al rendimento di generazioneutile minimo, pari a 90 + 2 log Pn - in particolare nel caso in cui il sistema fumario perl'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia ditipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dovelog Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o deigeneratori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori diPn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energeticastagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a quanto previsto dal RegolamentoUE n. 813/2013;

c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalledisposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministrodello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

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Deroghe – caldaia tradizionaleIn caso di sostituzione di una caldaia individuale in un condominio senza cannefumarie adeguate alle caldaie a condensazione, si può installare una caldaiatradizionale?

SI. Si può installare una caldaia con rendimento inferiore a quelli raggiungibili dalle caldaiea condensazione purché si rispettino i limiti di emissione di NOx. Questa deroga è concessain quanto non è possibile utilizzare la stessa canna fumaria per tipologie diversedi generatori a tutela della sicurezza.

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D.G.R. 46-11968, All. 5, lett b) e c)

Il valore minimo del rendimento di combustione, richiesto ai generatori di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640), è:

• ɳg = 87+2Log Pn (valore in %)

Il valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive (UNI 10641, vd. dopo), è:

• ɳg = 90+2Log Pn (valore in %)

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Verifica della canna fumaria

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In caso di sostituzione del generatore di calore di tipo diverso dall’esistente(caldaia tradizionale con condensazione) è necessario procedere con le verifichedel sistema di evacuazione dei fumi.

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PIEMONTE - PRQA – Piano Regionale della Qualità dell’Aria

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 e s.m.i. (legge regionale n. 16/2017) èl'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo dellaqualità dell'aria.

In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per ilrisanamento e la tutela della qualità dell'aria, ora Piano Regionale di Qualità dell'Aria(PRQA) ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., nonché le modalità per la realizzazione e lagestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di Rilevamento dellaQualità dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA.

Il PRQA è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo inmateria di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo dellecondizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale, con Delibera Consiglio Regionale 25marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell’aria ai sensidella legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materiadi inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e latutela della qualità dell'aria).

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PRQA e D.G.R. 46-11968

In particolare, la documentazione relativa al PRQA illustra:

• lo stato di qualità dell’aria e l’individuazione degli ambiti che hanno maggiorpeso sulla qualità dell’aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria);

• approfondimenti tecnici che validano da un punto di vista scientifico i contenuti delPRQA;

• le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini diriduzione emissiva;

• i risultati delle simulazioni modellistiche relative all’attuazione delle misure diqualità dell’aria, che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell’aria,definiti nella direttiva 2008/50/CE.

La Regione Piemonte, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per ilRisanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria, con la Deliberazione della GiuntaRegionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 aveva aggiornato lo Stralcio di Piano relativoal riscaldamento ambientale e il condizionamento, (già approvato con la d.c.r. 98-1247dell’11 gennaio 2007). La nuova edizione dello Stralcio di Piano era entrata in vigore il 1°Aprile 2010 ed è stata in seguito aggiornata con le modifiche apportate all’Allegato alla DGR46-11968 (fino alla Delib. G.R. 30/05/2016, n. 29-3386)

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PRQA e D.G.R. 46-11968

Le misure ipotizzate nel PRQA, che rappresentano un quadro necessario teso alraggiungimento di un risultato che dovrebbe essere comune tra cittadini ed istituzioni,saranno implementate con l’entrata in funzione dei relativi Piani Stralcio.

L’articolo 6 della legge regionale 43/2000 stabilisce che il Piano regionale per il risanamentoe la tutela della qualità dell’aria (ora Piano di qualità dell’aria ai sensi dell’art .9 deld.lgs155/2010) può articolarsi in “piani stralcio o parti di piano”.

I Piani Stralcio sono provvedimenti approvati dal Consiglio regionale che stabiliscono,per gli specifici ambiti trattati, le prescrizioni e le indicazioni, prevalentemente dicarattere tecnico, nonché gli obblighi, i divieti e gli eventuali finanziamenti, necessari amettere in pratica gli scenari di riduzione delle emissioni previsti nel PRQA, attraversol’implementazione delle misure nello stesso individuate.

Ad esempio, lo “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed ilcondizionamento” di cui alla d.c.r. 98 -1247 dell’11.1.2007 e s.m.i. è un provvedimentoche, al fine di rendere obbligatorie azioni e riduzioni emissive sugli impianti e sugli involucriedilizi nuovi ed esistenti, detta indirizzi e prescrizioni tecniche di carattere generale especifiche per singole tipologie di edifici, con i relativi termini di adeguamento. Riporta,infine, approfondimenti specifici, relativamente alle diverse zone individuate nel Piano.

E’ un documento di carattere regolamentare e prescrittivo, che implementa ilPRQA.

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PRQA – Le emissioniLa riqualificazioneenergetica degli edificiresidenziali esistenticostituisce l’azioneprincipale per ladiminuzione

delle emissioni inatmosfera.

OBIETTIVI:

• Rinuncia alla pienavalorizzazione dellepotenzialità di utilizzodella biomassa lignea(altre FER)

• riduzione dei consumidi biomassa ad usotermico mediantemiglioramento delrendimento

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PRQA – Gli impianti di riscaldamentoIl riscaldamento invernale degli edifici residenziali esistenti è infatti affidato in partepreponderante a impianti termici convenzionali dotati di generatori di calorealimentati con combustibili fossili quali gas naturale (prevalente), GPL e gasolio.

La prevalenza dei corpi scaldanti presenti nel parco edilizio residenziale esistente è costituitoprevalentemente da radiatori, i quali necessitano di temperature di alimentazione generalmentepiù elevate di quelle previste dal campo di funzionamento tipico delle pompe di calore.

Tali ostacoli tecnici si possono superare, ad esempio, ricorrendo all’impiego di generatori dicalore ibridi.

Il consumo di biomassa legnosa ad uso energetico in ambito residenziale, rappresenta unarealtà ampiamente diffusa nelle aree extra-metropolitane regionali. Tale crescita diconsumi si traduce nel contestuale aumento delle emissioni di particolato, portando labiomassa legnosa, insieme al traffico, a rappresentare la maggior fonte emissiva di polveri nellearee extrametropolitane.

Il progresso tecnologico degli apparecchi e la conduzione oculata dell’impianto non puòprescindere da un adeguamento e da una corretta manutenzione del condotto dievacuazione dei fumi; pertanto, operando in tal senso congiuntamente a una informazionemirata sull’utilizzo e la gestione da parte dell’utente finale, è possibile consentire di ridurre inmaniera significativa le emissioni di particolato rispetto agli standard medi del parcoimpiantistico esistente

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D.G.R. 46-11968 e s.m.i.Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuativein materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a), b) eq) della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 «Disposizioni in materia di rendimento energeticonell'edilizia» (abrogata).Modifiche introdotte da:

- Delib. G.R. 03/08/2011, n. 18-2509

- Delib. G.R. 02/08/2013, n. 78-6280

- Delib. G.R. 04/08/2014, n. 41-231

- Delib. G.R. 29/12/2014, n. 60-871

- Delib. G.R. 30/05/2016, n. 29-3386

Riporta i valori limite per i requisiti emissivi ed energetici dei generatori di calore:

- Emissione di NOx e PM10

- Rendimento del generatore di calore

In caso di sostituzione di generatore di calore è necessario garantire il rispetto dei limiti diemissione di ossidi di azoto (NOx) e di particolato fine (PM10).

Non sono soggetti a tali prescrizioni i generatori con Pn < 35 kW, alimentati con combustibiligassosi e liquidi e destinati SOLO alla produzione dell’ACS.

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D.G.R. 46-11968 e s.m.i.

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TABELLA AGeneratori di calore – nuova installazione o sostituzione

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D.G.R. 46-11968 e s.m.i.

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TABELLA BGeneratori di calore –adeguamento

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D.G.R. 46-11968 e s.m.i.

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Per generatori alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel che rispettano i valori NOx si ritiene rispettato anche il valore di emissioni di PM10Tutti i generatori di calore che risultano installati al 24/02/2007, a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, DEVONO ESSERE ADEGUATI ai requisiti emissivi ed energetici indicati nel presente decreto.

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D.G.R. 46-11968 e s.m.i.

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Le scadenze per gli adeguamenti dei requisiti emissivi, dopo vari slittamenti, sonostate fissate al 2016, rimane invece ancora in vigore la scadenza al 2020 per irequisiti energetici.

Ad oggi, solo le caldaie a condensazione con bruciatori a bassa emissione di NOxo le caldaie anche non a condensazione con bruciatore esterno recentementesostituito sempre a bassa emissione di NOx rispettano i limiti previsti, mentremoltissimi generatori funzionanti li superano.

Il mancato rispetto dei requisiti emissivi costituisce un reato penale.

D.lgs. 152/2006 all’articolo 288, comma 5:“[…] l’autorità competente, ove accerti chel’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite diemissione di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293, impone, con proprioprovvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinatotermine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto delprovvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’articolo 650 del codice penale”.

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D.G.R. 46-11968 e s.m.i.

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DEROGA EMISSIONI GASOLIO (limite NOx <= 120 mg/kWh anzichè <= 80 mg/kWh) solo alle seguenti condizioni:

- non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenzatermica nominale di interesse, in grado di rispettare la prestazione emissivaNOx . Tale condizione non è verificata quando i generatori medesimi sianoreperibili presso almeno tre produttori indipendenti operanti sul mercatoeuropeo;

- non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della prestazioneemissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;

- non sia disponibile una rete di teleriscaldamento.

Tale condizione non è verificata quando i generatori medesimi sianoreperibili presso almeno tre produttori indipendenti operanti sul mercatoeuropeo

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Possibilità – scarico a parete

La D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-11968 e s.m.i., al capitolo 1.5 prevede che “i condotti per loscarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore,debbano essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distantemeno di dieci metri”. Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento delresponsabile della struttura comunale competente.

Quando si può installare uno scarico a parete?

I casi di deroga a tale principio generale sono quelli previsti ai commi 9, 9 bis, 9 ter e 9 quaterdell’articolo 5 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. (modificato dall’art. 17bis D.L. 63/2013coord. con L.90/2013 e ultima modifica con art. 14 del D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102) recanti“Requisiti e dimensionamento degli impianti termici”. Il generatore di calore installato devepresentare un rendimento utile conforme a quanto previsto nella D.G.R. 46-11968, All. 5, letteraa).

In ogni caso di scarico a parete è necessario rispettare le distanze previste dalla normaUNI 7129 (P≤35kW) e dalla UNI 11528 (P>35kW), che determinano le zone di rispetto infunzione del tipo di ostacolo, del tipo di apparecchio e della potenza termica.

D.P.R. 412/1993 e s.m.i., Art. 5, Comma 9.

Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati adappositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, consbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

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Possibilità – scarico a parete

D.P.R. 412/1993 e s.m.i., Art. 5, Comma 9-bis.

È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in dataantecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettivaramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tuteladegli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra ilcolmo del tetto;

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabiliplurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarieo sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tettodell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi acondensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaiaa condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

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Possibilità – scarico a pareteD.P.R. 412/1993 e s.m.i., Art. 5, Comma 9-ter.

Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna ilcui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decretodel Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (n.b. D.P.R. 59/2009 è statoabrogato dal D.M. 26/06/2015. in Piemonte il rendimento minimo è: 93 + 2 Lg Pn);

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas acondensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate diossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodottovigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione icui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azotonon superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompedi calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6,lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (n.b. D.P.R.59/2009 è stato abrogato dal D.M. 26/06/2015);

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnicaUNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

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Possibilità – scarico a pareteD.P.R. 412/1993 e s.m.i., Art. 5, Comma 9-quarter.

I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.

Definizioni estratte dall’allegato A del D.Lgs 192/2005

− impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in unedificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo diimpianto termico.

− ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano lamodifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissionedel calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termicocentralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singoleunità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individualeprevio distacco dall'impianto termico centralizzato.

− sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore el'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza delgeneratore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

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Possibilità – scarico a pareteQuali sono le regole di posizionamento dello scarico a parete?

Verificata la possibilità di utilizzare uno scarico a parete, bisogna rispettare le distanze confinestre, balconi, piano campagna e altri ostacoli così come definite nelle norme:

− UNI 7129 per impianti a gas con Potenza ≤ 35 kW;

− UNI 11528 per impianti a gas con Potenza > 35 kW.

Ad esempio non è possibile mettere uno scarico a parete all’interno di un balcone chiuso su5 lati.

FOCUS: Può un unico camino ricevere i prodotti della combustione di una caldaia agas e per una stufa a pellet?

NO, devono avere camini separati.

In generale, caldaie diverse producono fumi a pressioni e temperature diverse; seconfluiscono nella stessa canna fumaria possono interferire nel processo di evacuazionedei fumi e creare problemi di funzionamento e reflusso. Tale situazione costituisce un realepericolo per l’incolumità delle persone.

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Focus – Canne collettiveUNI EN 13384-2:2019 Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 2: Caminiasserviti a più apparecchi a combustione

La norma definisce i metodi di calcolo per le caratteristiche termo e fluido dinamiche dei camini asserviti apiù apparecchi a combustione.

Essa si applica in entrambi i casi seguenti:

a) quando il camino è collegato tramite una disposizione ad entrata multipla a più canali da fumoasserviti ad uno o più apparecchi;

b) quando il camino è collegato a un unico canale da fumo al quale sono connessi più apparecchisecondo una disposizione a cascata.

Questa parte della EN 13384 si applica a camini che operano in condizioni di pressione negativa (lapressione può essere positiva nel canale da fumo) o positiva, e asserviti ad apparecchi a combustionealimentati con combustibili liquidi, gassosi e solidi

UNI 10641:2013 Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C conventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica

La norma prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumariecollettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito dicombustione, di qualunque portata termica, ai fini della sicurezza nell’evacuazione dei prodotti dellacombustione.

La norma non si applica a:

- camini singoli;

- canne collettive combinate per apparecchi C6;

- canne collettive previste per funzionare in pressione positiva rispetto all'ambiente esterno. 51

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Classificazione degli apparecchi

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Classificazione degli apparecchi

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Classificazione degli apparecchi

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UNI 7129:2015

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Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.

Si applica :• Alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o di parte di essi,

comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore (impianti interni);

• All’installazione di apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore a 35 kW (circa 30000 kcal/h);

• Alla ventilazione dei locali in cui detti apparecchi sono installati;• All’evacuazione dei prodotti della combustione.

Divieti:

• Non è consentito posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell’edificio e delle sue pertinenze.

• Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei locali costituenti le parti comuni dell’edificio.

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UNI 7129:2015

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Non è consentita la collocazione delle tubazioni del gas nei camini e canne fumarie, asole tecniche utilizzate per l’intubamento, nei condotti per Io

scarico fumi

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UNI 7129 – locali di installazione

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In funzione della tipologia di apparecchi UNI CEN/TR 1749:2015

TIPO A: Apparecchio non previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all’esterno del locale in cui L’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione

Il locale di installazione di un apparecchio di tipo A deve essere sempre aerato e ventilato.

L’aerazione deve essere ottenuta solo in modo diretto e deve essere appositamente realizzata, dimensionata e posizionata

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UNI 7129 – locali di installazione

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TIPO B: Apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo che scarica i prodotti della combustione all’esterno del locale in cui L’apparecchio è installato. II prelievo dell’aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all’esterno del locale stesso.

Il locale di installazione degli apparecchi di tipo B deve essere sempre ventilato, Inoltre deve essere aerato o aerabile.

La ventilazione può essere ottenuta in modo diretto o in modo indiretto.

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UNI 7129 – locali di installazione

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TIPO C: Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) e a tenuta rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato. II prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale

Il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede aperture di ventilazione.

In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato

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Ventilazione e/o aerazione direttaLa ventilazione e l’aerazione diretta possono essere realizzate tramite aperture permanenti, rivolte verso l’esterno, nel locale d’installazione degliapparecchi.

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In alternativa:

a) L’aerazione diretta può essere realizzata anche mediante condotti singoli o attraverso sistemi di ricambio d’aria controllato;

b) la ventilazione diretta può essere realizzata anche mediante condotti singoli, collettivi o attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) a semplice o doppio flusso.La ventilazione meccanica controllata (VMC) non è ammessa in presenza di apparecchi di tipo A e B.Nota I sistemi di ricambio d’aria e di ventilazione meccanica controllata sono progettati e realizzati congiuntamente con l’edificio servito.

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Nei casi in cui è ammessa la ventilazione indiretta, il locale per l’ariacomburente:

a) deve essere messo in comunicazione con il locale di installazione tramiteapertura permanente, realizzata mediante maggiorazione della fessura traporta e pavimento

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o con griglie su porte

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o pareti divisorie comuni a detti locali

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La sezione utile netta deve essere almeno pari alla sezione utile netta dell’apertura di ventilazione presente nel locale per l’aria comburente;

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b) non deve essere un locale uso bagno, un locale classificato con pericolo di incendio (per esempio autorimesse, box), una camera da letto e non deve costituire parte comune dell’immobile;

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c) non deve essere messo in depressione rispetto al locale da ventilare.

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È consentito suddividere la sezione totale calcolata secondo la formula (1) su una o più aperture purché la sezione minima di ciascuna apertura non sia minore di 100 cm2.

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Se nel locale di installazione di apparecchi di tipo B o in locali direttamente comunicanti sono presenti estrattori elettro-meccanici, per esempio le cappe aspiranti di tipo elettrico e/o elettroventilatori ecc, collegati con l’esterno, la sezione di ventilazione utile totale netta calcolata con (1) deve essere maggiorata. Tale maggiorazione deve essere realizzata in funzione della massima portata dell’estrattore in modo tale da garantire che la velocità V dell’aria all’ingresso della apertura sia minore di 1 m/s.

L’adozione di estrattori elettro-meccanici non deve influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi di tipo B. A tale fine deve essere verificato quanto sopra effettuando una prova di tiraggio, facendo funzionare l’estrattore alla sua potenza massima e l’apparecchio a gas alle potenze nominali massima e minima dichiarate dal fabbricante.

Nel prospetto 1, sono riportate le maggiorazioni necessarie per soddisfare le normali esigenze di ventilazione in presenza di estrattori dimensionati considerando una portata d’aria pari a 1,72 m3/h per kW installato.

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Nei locali in cui sono presenti apparecchi di tipo A oltre alla apertura di ventilazione deve essere presente anche un’altra apertura per l’aerazione, realizzate nella muratura, sulle porte o sugli elementi finestrati di pareti del locale di installazione rivolte verso l’esterno, su serramenti rivolti verso l’esterno, purché sia garantito il libero passaggio dell’aria e purché la sezione netta sia misurabile.

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Posizione e dimensioni delle aperture di ventilazione/aerazione nel locale in cui sono installati apparecchi di tipo ANel caso in cui il locale è sede di installazione di apparecchi di tipo A nel locale medesimo devono essere realizzate obbligatoriamente due aperture permanenti rivolte verso l’ambiente esterno; in particolare:a) una prima apertura, destinata alla aerazione del locale di installazione. Questa deve essere posizionata in prossimità del soffitto, con filo inferiore ad una altezza comunque non minore di 1,80 m dal pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cm2

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b) una seconda apertura, destinata alla ventilazione (1) del locale di installazione. Questa deve essere posizionata in prossimità del pavimento, con filo inferiore ad una altezza comunque non maggiore di 300 mm dal pavimento stesso e deve avere sezione netta almeno pari a 100 cm2.(1) NeI caso in cui il combustibile utilizzato abbia una densità relativa maggiore di 0,8, l’apertura posta in prossimità del pavimento può assolvere anche alla funzione di smaltimento di eventuali fughe di gas.

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Posizione e dimensioni delle aperture di ventilazione nel locale in cui sono installati apparecchi di tipo BL’apertura di ventilazione potrà essere posizionata a qualsiasi quota rispetto al livello del pavimento.Per il dimensionamento delle aperture di ventilazione vedere punto 7.Le aperture di ventilazione per gli apparecchi di tipo B alimentati da gas combustibile avente densità relativa ≥ 0,8, devono essere posizionate ad una altezza non maggiore di 300 mm dal pavimento.

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Le aperture, qualunque sia la loro destinazione d’uso, devono essere protette sia nella zona di ingresso che nella zona di uscita dell’aria, mediante griglie, reti metalliche, ecc., senza ridurne, peraltro, la sezione utile netta

Possono essere realizzati anche dei condotti di aerazione

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La ventilazione del locale di installazione può essere altresì assicurata da un condotto di ventilazione o condotti collettivi, purché tale canalizzazione:- sia impermeabile ai fumi e ai gas;- sia priva di cambi di direzione a spigoli vivi;- abbia una sezione netta almeno pari a 1,5 la sezione netta prevista nel caso di

apertura di ventilazione non canalizzata e comunque non minore di 150 cm2

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Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto.In caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito, possono essere adottati altri sistemi di scarico.In particolare per gli apparecchi di tipo B e C è ammesso:

a) realizzare nuovi sistemi fumari nel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma;

b) utilizzare sistemi fumari esistenti, secondo quanto indicato nella UNI 10845, e, per i componenti sostituiti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della presente norma;

c) evacuare direttamente all’esterno (scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni contenute nella norma.

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Apparecchi dì tipo APer lo scarico dei prodotti della combustione degli apparecchi di tipo A è necessario realizzare una o più aperture di aerazione come indicato nella UNI 7129-2.

Apparecchi di tipo B a tiraggio naturaleIl collegamento tra gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale ed il camino,canna fumaria, condotto intubato, terminale di tiraggio deve essererealizzato tramite canali detti “canali da fumo” .

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I canali da fumo possono consentire l’evacuazione dei prodotti della combustione di:- apparecchi con uscita dei fumi verticale;- apparecchi con uscita dei fumi laterale.

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Canali da fumo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale (scarico verticale e orizzontale)

Canali da fumo per apparecchi di tipo B Requisiti generaliI canali da fumo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale devono rispondere ai seguenti requisiti generali:-essere conformi alla UNI EN 1856-2-o UNI EN 1856-1 (materiali metallici)-e UNI EN 14471 (materiali plastici).

Non è consentito l’utilizzo di canali non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante dei medesimi;- essere collegati al camino e/o alla canna fumaria nello stesso locale in cui è installato l’apparecchio o, al massimo nel locale adiacente;

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- Essere ispezionabili e smontabili, consentendo le operazioni di manutenzione;- Essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche;

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- Essere dotati, limitatamente al caso di apparecchi a gas asserviti a impianti termici, di

presa di campionamento che consenta di eseguire correttamente la

prova di combustione prevista dalla UNI 10389 le dimensioni e le caratteristiche di tale

presa devono essere conformi alla UNI 10784;

-Essere fissati all’imbocco del camino/canna fumaria senza sporgere all’interno.

Inoltre l’asse del tratto terminale d’imbocco e l’asse del camino/canna fumaria devono

intersecarsi;

- avere per tutta la loro lunghezza un diametro minore di quello dell’attacco del tubo di

scarico dell’apparecchio. Nel caso in cui il camino o la camma fumaria avessero un

diametro minore di quello del canale da fumo, deve essere effettuato un

raccordo conico in corrispondenza dell’imbocco e una verifica del corretto funzionamento

secondo il metodo generale di calcolo di cui alla UNI EN 13384-1 e UNI EN 13384-2 o altri

metodi di comprovata efficacia;

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- non avere dispositivi di intercettazione (serrande): se tali dispositivi fossero già in opera devono essere eliminati. Eventuali dispositivi di intercettazione presenti sull’apparecchio e certificati con l’apparecchio stesso non devono essere manomessi e possono essere modificati solo dal fabbricante dell’apparecchio;

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- in assenza di diverse indicazioni fornite dal fabbricante, il condotto deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o infiammabili se tale distanza non potesse essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore;

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- ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione (salvo l’uso di collettori);- non consentito convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico di apparecchi a gas e i

vapori provenienti da cappe sovrastanti gli apparecchi di cottura;

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- non è consentito installare canali da fumo in locali con pericolo incendio.

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Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico verticale – Requisiti

Per questa tipologia di apparecchi i canali da fumo, in aggiunta ai requisiti generali, devono essere installati nel rispetto delle seguenti indicazioni di cui in figura

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Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico orizzontale –Requisiti

Per questa tipologia di apparecchi i canali da fumo, in aggiunta ai requisiti generali, devono essere installati nel rispetto delle seguenti indicazioni di cui in figura

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Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico a parete - RequisitiIl canale da fumo da utilizzare per lo scarico diretto a parete deve rispondere ai medesimi requisiti generali con le seguenti ulteriori indicazioni:- avere la parte ad andamento sub-orizzontale (ascensionale) ridotta al minimo e comunque di lunghezza, nell’eventuale parte interna all’edificio, non maggiore di 1000 mm; - per gli apparecchi a scarico verticale non deve avere più un cambio di direzione all’interno (gomito del canale da fumo) e un cambio di direzione all’esterno (gomito, T, ecc.), mentre per gli apparecchi a scarico posteriore o laterale non deve avere cambi di direzione all’interno e non più di 1 all’esterno, I cambi di direzione devono avere angoli interni non minori di 900;- ricevere lo scarico di un solo apparecchio;

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- Essere protetto con tubo guaina metallico nel tratto attraversante i muri. La guaina deve essere sigillata nella parte rivolta verso l’interno dell’edificio ed aperta verso l’esterno.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti predetti, è necessario effettuare preventivamente una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alla UNI EN 13384 o altri metodi di comprovata efficacia.

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Collettore di scarico fumi per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale

Collettore di scarico fumi - Requisiti minimi

È consentito convogliare i prodotti della combustione di non più di due apparecchi di tipo B a tiraggio naturale in un collettore di scarico fumi purché siano rispettati i requisiti generali e le condizioni dettate dalla normativa

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Evacuazione diretta in atmosfera esterna (scarico a parete) per apparecchi di tipo B a

tiraggio naturale

L’evacuazione diretta in atmosfera dei prodotti della combustione, solo nei casi consentiti

dalla legislazione vigente, deve avvenire tramite un terminale di tiraggio posizionato

su parete perimetrale esterna dell’edificio nel rispetto delle distanze previste.

Il canale da fumo deve rispondere ai requisiti previsti ed essere sempre collegato ad un

opportuno terminale di tiraggio atto a disperdere nell’ambiente esterno i prodotti della

combustione.

Il terminale di tiraggio deve essere realizzato con dispositivi che consentano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione, quali per esempio:

a) un tratto di tubo verticale collegato al tratto terminale del canale da fumo mediante un gomito con angolo maggiore di 900. Il tratto verticale deve avere lunghezza sufficiente affinché la sezione di sbocco dei fumi nell’atmosfera sia ad una quota di almeno 1,50 m rispetto a quella di attacco del canale da fumo all’apparecchio.

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b) un elemento verticale innestato a T sul tratto orizzontale e di dimensioni tali che i due segmenti verticali abbiano altezza pari ad almeno tre diametri del tubo e che la sezione di efflusso dei fumi nell’atmosfera sia sempre ad una quota di almeno 1,50 m rispetto a quella di attacco del canale da fumo all’apparecchio.In caso di scarico a parete di apparecchi installati all’esterno, lo sbocco in atmosfera dei prodotti della combustione può avvenire solo mediante un opportuno terminale di tiraggio ad una quota non minore di 0,5 m dall’attacco dell’apparecchio.Altri dispositivi terminali possono essere adottati purché:-sia identificabile il loro fabbricante;-siano conformi alle norme di prodotto o in mancanza di queste, il fabbricante dichiari l’idoneità del dispositivo per il terminale;-siano corredati di adeguate -istruzioni per l’installazione e- l’eventuale manutenzione;-siano di materiale conforme alla -UNI EN 1443;- sia specificata la portata termica - massima dell’apparecchio al - quale possono essere collegati.

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Posizionamento dei terminali di tiraggio per apparecchi di tipo B a tiraggio naturalePer gli apparecchi a tiraggio naturale di tipo B i terminali di tiraggio devono essere:-posizionati in modo tale da consentire un’adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da impedire il ritorno dei fumi all’interno dell’edificio. La loro installazione deve essere effettuata in conformità alla legislazione nazionale vigente;-situati sulle pareti perimetrali esterne dell’edificio;- posizionati in modo che, per la sezione di efflusso nell’atmosfera, vengano rispettate le distanze minime indicate rispettivamente:a) nel prospetto 2, nel caso si voglia installare il terminale nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto;b) nel prospetto 3, nel caso si voglia installare il terminale in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto. Nelle figure citate sono raffigurate le zone di rispetto, ovvero quelle zone in cui non può essere posizionato il terminale di tiraggio.

Nota: I prospetti 2 e 3 sono da utilizzare anche per apparecchi di tipo c a tiraggio naturale.

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Nelle figure seguenti sono rappresentate rispettivamente la zona di rispetto di una finestra collocata su una parete frontale a quella in cui è posizionato un terminale di tiraggio e quella della parete stessa (nel caso non ci fossero aperture). La quota I deve essere rispettata anche nel primo caso (al di fuori della zona di rispetto della finestra stessa).Per maggior chiarezza si presenta anche la vista laterale bidimensionale.

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Apparecchi di tipo B muniti di ventilatoreIl ventilatore è parte integrante dell’apparecchio, ed è specificatamente costruito allo scopo. Pertanto è vietata, senza il consenso del fabbricante, la trasformazione di un apparecchio di tipo B a tiraggio naturale in un apparecchio munito di ventilatore.

Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore possono essere collegati tramite un condotto di scarico fumi ad un camino singolo o direttamente ad un terminale.

Quest’ultimo può essere posizionato su parete perimetrale esterna o a tetto.Il condotto di scarico fumi ed il terminale di scarico sono parte integrante dell’apparecchio e devono essere forniti dal fabbricante dell’apparecchio medesimo.

Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore non devono essere collegati a canne collettive di qualunque tipologia.

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Fra le prescrizioni per Apparecchi di tipo B muniti di ventilatore si ricorda che devono:

- essere fissati a tenuta all’imbocco del camino;

- Ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione

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Scarico diretto a parete per apparecchi di tipo B muniti di ventilatoreGli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore, ove consentito dalla legislazionevigente, possono evacuare i prodotti della combustione direttamente inatmosfera esterna tramite un condotto di scarico attraversante le paretiperimetrali dell’edificio oppure posando l’apparecchio direttamente all’esterno.

Per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore i condotti ed il terminale per lo scarico a parete dei prodotti della combustione sono parte integrante dell’apparecchio stesso e sono forniti del fabbricante stesso

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Il condotto di scarico a parete deve

- avere il tratto finale, cui deve essere applicato il terminale di scarico, non a filo della parete esterna dell’edificio, ma sporgente da questa di quanto necessario per l’attacco di detto terminale;

- essere protetto con guaina metallica nel tratto attraversante i muri: la guaina dovrà essere chiusa nella parte rivolta verso l’interno dell’edificio ed aperta verso l’esterno. Inoltre all’interno delle guaine non devono essere presenti giunzioni;

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Posizionamento di terminali di scarico per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore

Nei prospetti che seguono sono riportate le distanze minime di posa e le zone di rispetto entro cui i terminali di scarico non possono essere posizionati, in particolare:

- nel prospetto 4, nel caso si voglia installare il terminale nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figura 10);

- nel prospetto 5, nel caso si voglia installare il terminale in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figure 14 e 15). Nelle figure citate sono raffigurate le zone di rispetto, ovvero quelle zone in cui non può essere posizionato il terminale di scarico.

Nota I prospetti 4 e 5 sono da utilizzare anche per apparecchi di tipo c e c6 muniti di ventilatore.

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Apparecchi di tipo C Non è consentito installare condotti di scarico fumi e di aspirazione di aria comburente in locali con pericolo d’incendio.Nel caso di attraversamento pareti, il condotto di scarico deve essere protetto con guaina metallica nel tratto attraversante i muri.Apparecchi tipo C a tiraggio naturale o con ventilatore: i condotti son forniti dal fabbricante che ne garantisce il funzionamento e la sicurezza (tranne apparecchi tipo C6)Non è consentito l’utilizzo di condotti non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante.Il collegamento al camino/canna fumaria deve essere eseguito secondo le indicazioni del fabbricante

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UNI 7129 – scarico prodotti della combustione

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Scarico diretto a tetto per apparecchi di tipo C muniti di ventilatore e C6

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Scarico diretto a tetto per apparecchi di tipo C muniti di ventilatore e C6

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Scarico diretto a parete per apparecchi di tipo C e C6

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Scarico diretto a parete per apparecchi di tipo C e C6

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Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio

La norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1°, 2° e 3° famiglia, nonché alla installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulta maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti impianti civili extradomestici o parte di essi.

La norma si applica inoltre ai collettori di evacuazione dei prodotti della combustione atti a raccogliere e convogliare verso un camino/condotto intubato i prodotti della combustione provenienti da due o più apparecchi similari con potenza complessiva maggiore di 35 kW anche se non installati in batteria (in questi casi gli impianti sono realizzati secondo la UNI 7129, mentre il locale risponde ai requisiti in materia di prevenzione incendi.

Rientrano:- Impianti di climatizzazione di edifici e ambienti;- Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria

Non si applica nel caso di apparecchi asserviti ad impianti diversi di potenza termica inferiore a 35 kW ciascuno anche se installati nello stesso locale, con potenza termica complessiva maggiore di 35 kW

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UNI 11528:2014

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Il punto 7.3 definisce le caratteristiche che deve possedere il camino, in termini di dimensionamento, sezione interna, mezzi ausiliari di aspirazione, camera di base e apertura di ispezione, caratteristiche del comignolo, cambi di direzione.Il punto 7.4 definisce le caratteristiche del sistema ad intubamento, in caso di funzionamento a pressione positiva o negativa

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UNI 11528:2014

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UNI 10640:1997 E UNI 10641:2013

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Canne fumarie collettive

UNI 10640:1997 Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica

Fissa i criteri per la progettazione e verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate per l’evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.

UNI 10641:2013 Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica

La norma prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive e dei camini singoli a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione ai fini della sicurezza nell’evacuazione dei prodotti della combustione.

Canne collettive ramificate, CCRLe CCR, oggetto della UNI 10640, costituiscono un "sistema unico" per l'evacuazione deifumi provenienti da più apparecchi ad esse collegate. Eventuali sostituzioni di apparecchi,di componenti e/o modifica del sistema possono alterare le condizioni di funzionamento ecomportare pericoli per gli utenti del sistema stesso.

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UNI 10640:1997

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UNI 10640:1997

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UNI 10640:1997

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UNI 10640:1997

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UNI 10640:1997

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UNI 10641:2013

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La norma è da considerarsi complementare alla UNI EN 13384-2 e si applica per i casi non previsti da quest’ultima ovvero:- Canne collettive monoflusso asservite ad apparecchi di tipo C6, con un numero di

allacciamenti posizionati uno per piano maggiore di 5 e non maggiore di 8;- Canne collettive asservite ad apparecchi di tipo C4 o C8 posizionati uno per piano con

un massimo di 8 allacciamenti.

Non si applica a :- Camini singoli;- Canne collettive combinate per apparecchi C6- Canne collettive previste per funzionare a pressione positiva rispetto all’ambiente esterno

ALCUNE DEFINIZIONI- Canna fumaria collettiva combinata: canna costituita da 2 condotti distinti, il

primo dei quali serve a convogliare l’aria comburente agli apparecchi collocati sui diversi piani ed il secondo a raccogliere ed espellere i prodotti della combustione degli stessi. I condotti possono essere coassiali oppure separati;

- Funzionamento a secco: condizioni in cui la temperatura, in ogni punto della parete interna della canna fumaria, nel funzionamento normale è maggiore del punto di rugiada;

- Funzionamento a umido: condizioni in cui la temperatura, in ogni punto della parete interna della canna fumaria, nel funzionamento normale è minore del punto di rugiada

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UNI 10641:2013

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UNI 10641:2013

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ATTENZIONE: non è possibile il collegamento nella medesima canna fumaria di caldaie tradizionali e caldaie a condensazione

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UNI 10641:2013

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A destra A sinistra

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UNI EN 13384

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UNI EN 13384-1:2019 Camini – Metodi di calcolo termo e fluido dinamico – Parte1: camini asserviti ad un unico generatore di caloreLa norma definisce i metodi di calcolo delle caratteristiche termiche e fluido dinamiche dei camini asserviti a un solo apparecchio a combustione. I metodi descritti sono applicabili ai camini in pressione positiva o negativa e in condizioni operative a secco o a umido. I metodi sono applicabili a camini con un unico ingresso collegato ad un apparecchio

UNI EN 13384-2:2019 Camini – Metodi di calcolo termo e fluido dinamico – Parte2: Camini asserviti a più apparecchi di combustione.La norma si applica nei seguenti casi:- Quando il camino è collegato tramite una disposizione ad entrata multipla a più canali da fumo asserviti ad uno o più apparecchi;- Quando il camino è collegato a un unico canale da fumo al quale sono connessi più apparecchi secondo una disposizione a cascataQuesta parte della EN 13384 si applica a camini che operano in condizioni di pressione negativa (la pressione può essere positiva nel canale da fumo) o positiva, e asserviti ad apparecchi a combustione alimentati con combustibili liquidi, gassosi e solidi

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UNI 10845:2018

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La norma stabilisce i criteri per la verifica della funzionalità di sistemi in esercizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas e per la verifica dell’idoneità dei sistemi esistenti, per i quali è previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas.Stabilisce inoltre i criteri per:- l’adeguamento di sistemi;- Il risanamento e la ristrutturazione di camini e canne fumarie esistenti che

soddisfano i requisiti della norma.

In particolare tratta il risanamento mediante tecniche di rivestimento interno di camini e canne fumarie esistenti che, a seguito di verifica, risultano non soddisfare in tutto o in parte i requisiti di idoneità.

Non si applica a:- Sistemi asserviti ad apparecchi di tipo A e apparecchi di cottura;- Sistemi asserviti ad apparecchi con scarico diretti all’esterno;- Ristrutturazione di camini e/o canne fumarie (per esempio demolizione e

successiva ricostruzione anche se con materiali e/o tecniche diverse, intubamento, rifacimenti parziali), per cui si applicano le norme specifiche per installazione ad esempio UNI 7129-3, UNI 11528)

- Sistemi di raccolta e smaltimento della condensa prodotta dalla combustione

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UNI 10845:2018

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Si applica ad interventi di risanamento, ovvero operazioni finalizzate a conseguire o ripristinare l’idoneità di un camino/canna fumaria esistente, senza modificarne la struttura originaria (ad esempio applicazione di malte, resine, guaine, intonaci nella parete interna).

VERIFICA DEI REQUISITI – IDONEITA’- Eventi di tipo accidentale che possono aver modificato o compromesso il corretto

funzionamento fluidodinamico del sistema;- Interventi di tipo edilizio che possono aver compromesso il corretto funzionamento

del sistema;- Sostituzione di combustibili solidi o liquidi con combustibile gassoso;- Sostituzione di apparecchi con apparecchi di tipo diverso o dello stesso

tipo ma non similari;- Se il sistema non risulta funzionale;- Risanamento del sistema esistente.VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DELLA TENUTA- Quando fra la posa di una sistema e la sua messa in servizio trascorrono

più di 12 mesi;- Quando il camino è sprovvisto di dichiarazione di conformità;- Mancata funzionalità del sistema fumario

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UNI 10845:2018

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ADEGUAMENTO – RISANAMENTO – RISTRUTTURAZIONEAl termine dei lavori il sistema deve essere sottoposto alle rispettive verificheI materiali ed i componenti per l’adeguamento, risanamento e ristrutturazione dei sistemi devono essere espressamente dichiarati idonei allo scopo dal fabbricante e conformi a specifiche normative di prodotto.

RISANAMENTO INTERNO DI CAMINI, CANNE FUMARIE, ASOLE TECNICHEÈ consentito utilizzando materiali adatti e tecniche di installazione adeguate.I materiali devono resistere alle normali condizioni di esercizio, ai componenti chimici presenti nei prodotti della combustione, alle sollecitazioni termiche e meccaniche nonché alle operazioni di pulizia e manutenzioneIl camino/canna fumaria sottoposta a risanamento deve essere incombustibileIl materiale utilizzato al termine del risanamento deve essere inamovibile e solidale alla parete interna e posato in modo da risultare inglobato nella strutturaNel caso di camini/canne fumarie addossate o inserite nell’edificio tale tecnica può essere utilizzata solo per il funzionamento a pressione negativaLa tecnica di risanamento può essere utilizzata per rendere idonee le asole all’intubamento.

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UNI 10436:2019

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Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzioneCONTROLLO E MANUTENZIONE

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