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Presentazione standard di PowerPoint - odcec.torino.it · sistemi informatici -Verifica...

Date post: 18-Feb-2019
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approccio di carattere REPRESSIVO

approccio di carattere PREVENTIVO

Dispositivo di contrasto al riciclaggio

mediante elaborazione di strumenti di carattere penale e di cooperazione di polizia

volto ad introdurre nell’ordinamento obblighi di collaborazione attiva al sistema degli intermediari finanziari e ad altre tipologie di operatori ben definiti

Previsione di illeciti di pericolo

COMPETENZE ISPETTIVE

ORDINI PROFESSIONALI

Art. 53, c. 3

Professionisti iscritti all’albo

(avvocati, notai,

commercialisti, consulenti del

lavoro)

BANCA D’ITALIA, CONSOB E IVASS

Art. 53, c. 1

Operatori finanziari

rispettivamente «vigilati»

(es. banche per Banca d’Italia)

UNITÀ D’INFORMAZIONE

FINANZIARIA

Art. 53, c. 4

Nei confronti di tutti i

destinatari antiriciclaggio in

materia di segnalazione di

operazioni sospette

COMPETENZA DEI REPARTI

OPERATORI FINANZIARI

Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nuclei Polizia Tributaria

OPERATORI NON FINANZIARI e

PROFESSIONISTI

Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nuclei Polizia Tributaria, Gruppi e Compagnie.

Previste deroghe a criteri ordinari a cura del Comandante Provinciale.

L’ISPEZIONE

L’ispezione si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame

degli aspetti salienti e più significativi della posizione del

soggetto vigilato, con lo scopo di:

• accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo;

• contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo;

• prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

IL CONTROLLO

Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al

riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione,

che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli

accertamenti da svolgere.

In concreto, può essere utilizzato per:

• procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative;

• verificare il rispetto di adempimenti meramente formali, (es. mera istituzione dell’archivio unico informatico; accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela; ecc.);

• approfondire un numero molto limitato e mirato di prestazioni professionali con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto dell’adeguata verifica, all’eventuale obbligo di segnalazione.

DURATA DELL’INTERVENTO

FATTORI DAI

QUALI DIPENDE

Tipologia

operatore

Risultanze

emerse in sede

accesso

Natura

dei controlli

da svolgere

Tipologia

di modulo ispettivo

ispezione/controllo

ESTENSIONE DEL CONTROLLO

PERIODI TEMPORALI

OGGETTO DI CONTOLLO

ANNUALITÀ CHIUSA

ANNUALITÀ IN CORSO

POSSIBILE ESTENSIONE ARCO TEMPORALE

LUOGO ESECUZIONE INTERVENTO

Tendenzialmente presso la sede OPERATORE, soprattutto in caso di soggetti più ‘’complessi’’.

DISPOSIZIONI GENERALI

SELEZIONE TARGET

FASE PREPARATORIA INTERVENTO

ESECUZIONE

ATTIVITA’ ISPETTIVA

PROGRAMMAZIONE

LA SCELTA DEI SOGGETTI

La da sottoporre ad ispezioni ordinarie e/o mirate avviene d’iniziativa, sulla base di:

1. elementi conoscitivi in possesso (precedenti fiscali, penali o pregresse attività di polizia economico-finanziaria)

2. richieste e segnalazioni provenienti da altri Reparti, Comandi Superiori, Reparti Speciali o Comando Generale

3. piani di progetto individuati in sinergia con i Reparti territoriali

LA SCELTA DEI SOGGETTI

- In presenza di condotte omissive perpetrate dal professionista, che non ha effettuato segnalazioni di operazioni sospette

- Indagini condotte nei confronti di un cliente dello studio, onde acquisire ogni e più utile informazione ai fini investigativi

- A seguito di segnalazioni di un cliente dello studio ritenuto a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

- A seguito di violazioni della normativa sull’uso del contante realizzate da un cliente dello studio

(rilevate anche nell’ambito di verifiche fiscali)

LA PROGRAMMAZIONE

- Per le sole ispezioni antiriciclaggio è prevista una procedura analoga a quella adottata per le verifiche fiscali di “medie dimensioni”.

- Si articola in due fasi (proposta ed approvazione).

PIANO ANNUALE

SOGGETTI TITOLARI E 50% RISERVE

ELENCO NOMINATIVO E SCHEDA NOTIZIE

1° FASE: PROPOSTA

ELENCO NOMINATIVO

SCHEDA NOTIZIE

SCHEDA NOTIZIE

LA PROGRAMMAZIONE

- L’approvazione compete a Comandante Provinciale e Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

APPROVAZIONE o RICHIESTA ULTERIORI APPROFONDIMENTI

AUTORITÀ COMPETENTE A DECIDERE

VISTO DI CONCORDANZA LIVELLI GERARCHICI INTERMEDI

2° FASE: APPROVAZIONE

DELEGA DEL N.S.P.V.

PREPARAZIONE DEGLI INTERVENTI

ATTIVITÀ

“RISERVATA”

Focus sul

soggetto

(profilo soggettivo)

Valutazione eventuale

accesso domiciliare

Focus sul

quadro normativo

di settore

Sopralluoghi

FASE DI ESECUZIONE

19

ACCESSO

ISPEZIONE DOCUMENTALE

RILEVAZIONE

EVENTUALI

INFRAZIONI

RICERCA ED ACQUISIZIONE DOCUMENTI

L’ACCESSO

Ai fini della verifica presso lo studio, è utile chiarire che

l’accesso potrà essere eseguito dai militari del N.S.P.V., ovvero

dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, che

in ogni caso dovranno esibire:

il tesserino di riconoscimento;

il foglio di servizio firmato dal Comandante del Reparto o

da un suo delegato;

al termine dell’ispezione, un originale del verbale dovrà

essere rilasciato al professionista.

L’ACCESSO

Ai fini della validità delle operazioni di verifica da parte

dell’Organo accertatore è necessaria la presenza del titolare

dello studio, o di un suo delegato.

Qualora questa non sia possibile, i militari dovranno

contattare il titolare chiedendogli il rilascio di formale

delega, anche tramite fax o posta elettronica, ad un suo

collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica

e fino al ritorno in sede.

ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI

Le verifiche possono riguardare il cliente dello studio, per

segnalazioni effettuate da altri soggetti, o possono invece

riguardare lo studio del professionista, per verificare la

corretta tenuta dei registri e l’espletamento di quanto prevede

la normativa in tema di adeguata verifica.

In ogni caso, durante le ispezioni potrà essere richiesta

l’esibizione dei seguenti documenti:

Registro unico informatico

Registro della clientela (forma cartacea)

Fascicoli della clientela

SVILUPPO DEI CONTROLLI

23

CONTROLLI PRELIMINARI

CONTROLLI DI MERITO

CONTROLLI PRELIMINARI

- Hanno natura meramente propedeutica rispetto a successivi accertamenti di merito.

- Vengono sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva, soprattutto se il soggetto è di medie/rilevanti dimensioni.

Verifica iscrizione in albi/elenchi Autorità di vigilanza o licenze di pubblica sicurezza.

Individuazione ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (deleghe interne, direttive, sistemi di controlli interni).

Acquisizione dati su struttura organizzativa e commerciale.

CONTROLLI DI MERITO

Riguardano la parte sostanziale dell’attività ispettiva con l’esecuzione di predefiniti step di controllo.

Scheda normativa - Modulo operativo n. 6

per professionisti giuridico-contabili.

CONTROLLI DI MERITO

ISPEZIONE DOCUMENTALE

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Selezione campione di operazioni/rapporti

continuativi/prestazioni professionali

Riscontri documentali

SELEZIONE DI UN CAMPIONE

- Operazioni finanziarie di importo unitario rilevante

- Operazioni/prestazioni professionali con Paesi offshore

- Clienti con precedenti penali e/o di polizia

- Frequente ricorso a denaro contante

- Clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza operativa

RISCONTRI DOCUMENTALI

STRUMENTI

DI

RISCONTRO

Fascicolo

clienti

Documentazione

extracontabile

acquisita

Registrazioni AUI

registro clientela

altri sistemi informatici

ISPEZIONE DOCUMENTALE – Adeguata Verifica

- Identificazione cliente/titolare effettivo

- Acquisizione informazioni su scopo/natura operazione/rapporto continuativo/prestazione professionale

- Verifica rispetto obbligo di astensione da operazioni/rapporto continuativo/prestazione professionale

- Controllo degli obblighi di adeguata verifica ‘‘rafforzata’’ o ‘‘semplificata’’

ISPEZIONE DOCUMENTALE – Registrazione

- Verifica istituzione AUI/registro clientela/altri sistemi informatici

- Verifica registrazione dei dati e delle informazioni richieste ex art. 36 D.Lgs. 231/2007

- Verifica rispetto tempistica di registrazione (entro 30 giorni)

ISPEZIONE DOCUMENTALE – S.O.S.

Analisi struttura organizzativa

Selezione campione operazioni/rapporti continuativi/prestazioni professionali

Riscontri documentali

L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE

OPERAZIONI SOSPETTE È L’ARCHITRAVE DEL

SISTEMA PREVENTIVO ANTIRICICLAGGIO

Strumento attraverso il quale il mondo finanziario, dei professionisti e delle altre categorie concorre in maniera diretta all’individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio

(COLLABORAZIONE ATTIVA)

Articolo 41

“la segnalazione va inviata all’UIF, senza ritardo, quando almeno uno dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”

Autoriciclaggio

In base alla nuova definizione di riciclaggio, ora i casi includono anche le ipotesi di cosiddetto “autoriciclaggio” posti in essere dai soggetti responsabili e/o concorrenti nella commissione dei reati-presupposto.

Obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio

anche in ipotesi in cui il cliente è egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto

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SEGNALAZIONE

U.I.F.

NUCLEO SPECIALE

POLIZIA VALUTARIA

DIREZIONE

INVESTIGATIVA

ANTIMAFIA

Analisi

Criminale

PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA

Analisi

Finanziaria

Nuclei

Polizia Tributaria

Reparti territoriali

Guardia di Finanza

PERCORSO OPERATIVO S.O.S.

AL TERMINE DEGLI APPROFONDIMENTI

Violazioni amministrative alla L. 197/91

Violazioni Penali Violazioni Tributarie

Nessun rilievo

Contestazioni ex Legge. 689/81 e trasmissione del verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’U.I.F.

Interessamento della competente Autorità Giudiziaria

Interessamento del Reparto del Corpo territorialmente competente mediante appunto informativo

Archiviazione della posizione segnalata

Art. 45, comma 6, 7, 8 L’identità dei segnalanti non deve essere mai menzionata nemmeno in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del Codice Penale, anche qualora sia conosciuta.

■ se l’Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, richiede specificatamente di conoscere la loro identità

■ ritiene ciò indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per cui si procede

Questo divieto può essere superato:

Tutela della riservatezza dei segnalanti

non comporta responsabilità di alcun tipo

non costituisce violazione

► agli obblighi di segretezza

► del segreto professionale

► di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative

comporta il divieto di darne comunicazione

RESPONSABILITA’

non è automatica, frutto di valutazioni sui profili oggettivi delle operazioni e soggettivi dei clienti e dei titolari effettivi delle transazioni.

il professionista non è un investigatore ma si limita all’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso della propria attività professionale.

particolarmente importante è la fase dell’adeguata verifica della clientela, dove si accompagna all’identificazione anagrafica ordinaria l’acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria dei clienti.

«SOSPETTO»

“Caratteristiche, entità, natura dell’operazione e

qualsivoglia altra circostanza conosciuta”

Modelli e schemi di

comportamenti anomali

sul piano economico

e finanziario

Indicatori di anomalia

D.M. 16 APRILE 2010

Criteri per l’individuazione di operazioni sospette

► connotati oggettivi delle operazioni, ossia le loro caratteristiche, entità e natura

► profili soggettivi del cliente, ossia la sua capacità economica ed attività svolta

► qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari finanziari o non finanziari in ragione delle funzioni esercitate

Indicatori di anomalia

Su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a. per gli intermediari con provvedimento della Banca d’Italia

b. per i professionisti con decreto del Ministero della

Giustizia sentiti gli Ordini professionali

c. per gli altri operatori di cui all’art. 14 D.Lgs. 231/2007, con decreto del Ministero dell’Interno

Schemi e modelli di anomalia

Articolo 4 (Schemi di anomalia e altri indicatori)

1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.

2. Gli intermediari si avvalgono, altresì, delle Indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza.

Comunicazioni UIF relative a schemi

di comportamenti anomali

Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust (2/12/2013)

Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni.(23.04.2012)

Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring. (16.02.2012)

Operatività riconducibile all'usura (09.08.2011)

Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing (17.01.2011)

Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici (08.07.2010)

operatività connessa con il rischio di frode sll' IVA intracomunitaria (15.02.2010)

Imprese in crisi e usura (24.09.2009)

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FINALITA’ DEI RISCONTRI

OMESSE

SEGNALAZIONI

OPERAZIONI

SOSPETTE DEL

“I LIVELLO”

OMESSE

SEGNALAZIONI

OPERAZIONI

SOSPETTE DEL

“II LIVELLO”

SEGNALAZIONI

OPERAZIONI

SOSPETTE

‘‘TARDIVE’’

VIOLAZIONE

OBBLIGHI DI

RISERVATEZZA

EQUIPARATE AD IPOTESI DI

OMESSE SEGNALAZIONI

SOSPETTE

VERBALIZZAZIONE DELLE IPOTESI DI

OMESSE SEGNALAZIONI SOSPETTE

SANZIONI

Per effetto del D.Lgvo nr 8 2016 “Disposizioni in materia di depenalizzazioni”, sono stati depenalizzati: - obbligo di identificazione (art. 55 comma1) - omessa, tardiva o incompleta registrazione (art.55, comma 4) Con sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000

Rif. Circolare nr 79758/16 del 10.03.2016 del Comando Generale della GDF

SANZIONI

SANZIONI

Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata

adozione delle altre modalità di registrazione

Artt. 38 e 39

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 3

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 5.000 a € 50.000

SANZIONI

Omessa segnalazione delle operazioni sospetteArt. 41

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 4

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa

pecuniaria dall'1 al 40 per cento

dell'importo dell'operazione

non segnalata

Violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta

segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi

previsti dal D.Lgs n. 231/2007.

Artt. 46, comma 1, e

48, comma 4

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 8,

D.Lgs n.

231/2007

Arresto

da sei mesi ad un

anno e ammenda

da € 5.000 a € 50.000

Grazie per la cortese attenzione


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