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Prof. Armando Urbano Il contenzioso tributario · 3. Rifiuto espresso/tacito rimborso: il valore è...

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Prof. Armando Urbano Il contenzioso tributario Reclamo e mediazione Il contributo unificato Il processo telematico tributario
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Page 1: Prof. Armando Urbano Il contenzioso tributario · 3. Rifiuto espresso/tacito rimborso: il valore è pari al solo tributo chiesto a rimborso per ciascun anno d’imposta 4. Rettifica

Prof. Armando Urbano

Il contenzioso tributarioReclamo e mediazioneIl contributo unificato

Il processo telematico tributario

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Art. 39, co.11, D.L. 98/2011

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Il reclamo e la mediazione, le due nuove fasi del processotributario introdotte dall’art. 39, co.11, D.L. 98/2011,sostituiscono per determinati atti la fase della conciliazionegiudiziale prevista dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Essepongono il contribuente e l’Ufficio su un piano paritario, nelquale entrambi sono chiamati ad esporre e documentare lapropria posizione rispetto all’atto impugnato.

La fase di reclamo e mediazione è quindi obbligatoria, per i casiprevisti, pena l’improcedibilità del ricorso, e vede l’Agenzia delleEntrate quale parte e arbitro del procedimento.

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Oggetto: Il “reclamo” è una fase introduttiva delricorso vero e proprio, una sorta di proposta(obbligatoria pena l’improcedibilità del ricorso) fatta dalcontribuente al fine di chiudere preventivamente unacausa o per far si che l’ufficio possa formulare unacontroproposta

Ambito applicativo: controversie emesse dall’Agenziadelle Entrate con un valore massimo di Euro 20.000,00

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Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale che haemanato l’atto

Scadenza: Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso diaccertamento.

Contenuto: Il ricorso con istanza di reclamo devecontenere una richiesta di sgravio totale o di riduzionedella pretesa impositiva oppure una proposta di“mediazione” (Art. 17‐bis, commi 1 e 7, D.Lgs. n.546/92) con la quale il contribuente ridetermina lesomme richieste dall’Ufficio.

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Ad esso devono essere allegati tutti i documenti necessari adavvalorare le ragioni del contribuente. Si precisa che nel caso incui la fase di mediazione dia esito negativo, nella successivafase di costituzione in giudizio, tali documenti dovranno essereriallegati.

Effetti: L’Ufficio può: accettare le richieste del ricorrente,presentare anch’egli una controproposta di mediazione origettare l’intero reclamo, previa valutazione delle motivazioniesposte e della documentazione prodotta.

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Accordo: Nel caso di esito positivo della procedura, si procede alricalcolo delle somme dovute e alla riduzione al 40% dellesanzioni ad esse relative ma non può scendere al di sotto deiminimi edittali previsti per la violazione più grave per ciascuntributo.

Mancato accordo: Nel caso in cui l’Ufficio rigetti il reclamo,oppure il contribuente decorsi 90 giorni rifiuti la propostadell’Ufficio, il reclamo stesso costituirà un vero e proprio ricorsoa cui seguirà la costituzione in giudizio da effettuarsi entro 30giorni dallo scadere dei 90 giorni previsti per la procedura dimediazione.

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La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità delricorso. In caso di deposito del ricorso prima che siano decorsi i90 giorni, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione ingiudizio, potrà eccepire l'improcedibilità del ricorso e ilpresidente, rilevata l'improcedibilità, dovrà rinviare la trattazioneper consentire la mediazione.

Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la parte soccombenteverserà una quota pari al 50% delle stesse a titolo di rimborsospese processuali.

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Sospensione: La riscossione e il pagamento delle somme dovutein base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla datadalla quale decorre il termine di costituzione in giudizio, fermorestando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessiprevisti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non siapplica nel caso di improcedibilità.

Con la costituzione in giudizio, termina l’automatica sospensionedell’esecutività dell’atto impugnato. Quest’ultima, infatti, dovràessere espressamente richiesta nel corpo dell’istanza stessa ocon un’ulteriore istanza.

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Pagamento: La mediazione si risolve dopo il versamento dellasomma stabilita o della prima rata in caso di pagamentofrazionato, che dovrà essere effettuato entro 20 giorni dallaconclusione dell’accordo.

Esito: L'esito del procedimento rileva anche per i contributiprevidenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibilea quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo dicontributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni einteressi.

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ITER

Notifica di accertamento con imposta inferiore ad Euro 20.000

Entro 60 giorni possibilità di acquiescenza o autotutela.

Proporre istanza di accertamento con adesione.Successivamente proporre ricorso entro 90 giorni.

Se entro i 90 giorni non vi è definizione, procedere con la presentazione del reclamo/mediazione.

Dopo 90 giorni, in caso di mancato accordo, costituirsi in giudizio innanzi al Giudice tributario, ex art. 22 del D.Lgs. 546/92.

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Circolare 33/E ‐ Agenzia Entrate1.Autotutela antecedente all’impugnazione avverso atto di valore superiore a 20.000 euro, i cui effetti producono un abbattimento sotto‐soglia

Reclamo obbligatorio2. Autotutela successiva alla notifica del ricorso, ma 

precedente alla costituzione in giudizio per atto di valore superiore a 20.000 euro

NO mediazione

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Contenuto dell’istanza di reclamo:

1. Commissione Tributaria di riferimento

2. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenza osede, codice fiscale

3. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo

4. Riferimenti dell’atto impugnato e oggetto della lite

5. Motivazioni a difesa del contribuente

6. Eventuale proposta di mediazione o sgravio della lite

7. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec enumero di fax

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Modalità presentazione:

1. A mezzo ufficiale giudiziario

2. Mediante deposito presso l’Agenzia delle Entrate che ne

rilascia ricevuta

3. Per mezzo del servizio postale, la cui data ai fini della

validità è quella di spedizione e non di ricezione da parte

dell’Ufficio

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Spese:

L’istanza di reclamo e mediazione non è soggetta a

spese relative a bolli e contributo unificato.

Quest’ultimo verrà corrisposto nell’eventuale fase della

costituzione in giudizio.

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Atti soggetti a reclamo/mediazione

Possono riguardare le controversie relative a:• avviso di accertamento• avviso di liquidazione• ruolo (anche se contenuto nelle cartelle di pagamento)• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzionipecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti

• Avviso di mora e iscrizione di ipoteca sugli immobili di cuiall’art. 77 del DPR 602/73

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•diniego o revoca di agevolazioni o rigetto didomande di definizione agevolata di rapportitributari

•provvedimento che irroga le sanzioni */**

* Anche derivanti da violazioni relative alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni, imputabili agli intermediari. ** Sono escluse le sanzioni derivanti dalla mancata emissione

di scontrini fiscali.

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•ogni altro atto emanato dall’Agenzia delleentrate per il quale la legge prevedal’autonoma impugnabilità innanzi alleCommissioni tributarie. *

* L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 24.05.12 haconfermato la non impugnabilità degli avvisi bonari (artt. 36-bis e36-ter, DPR 600/73) che con Sent. 7344 del 11.05.2012 emessadalla Corte di Cassazione, erano stati giudicati ammissibili ai finidell’impugnazione con conseguente possibilità di instaurazione delreclamo e mediazione.

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Atti esclusi

Sono esclusi dal reclamo/mediazione gli atti:•di valore superiore a ventimila euro•di valore indeterminabile• riguardanti attività dell’Agente della riscossione• riguardanti atti non impugnabili• in cui non è legittimata passivamente l’Agenziadelle entrate

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• di rifiuti taciti di rimborso• riguardanti recupero di aiuti di Stato illegittimi• atti relativi alle operazioni catastali, art. 2, c.2 del D.Lgs.n.546/92

• di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioniaccessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

• riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestroconservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997

• del diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendentiprevista dall’articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011.

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Casi particolari: con riferimento alle controversie relative allecartelle di pagamento:a) se il contribuente eccepisce esclusivamente i vizi propridella cartella di pagamento, ad esempio la notifica, lacontroversia non può essere oggetto di reclamo/mediazione;b) nel caso in cui eccepisca vizi riconducibili solo all’attivitàdell’Agenzia delle entrate e la relativa controversia sia di valorenon superiore a ventimila euro, il contribuente devepreventivamente esperire il procedimento direclamo/mediazione;

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c) qualora il contribuente formuli eccezioni relative sia all’attivitàsvolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente della riscossione, sipossono verificare le seguenti ipotesi:c.1) Il contribuente notifica il ricorso solo all’Agente dellariscossione.In questo caso, l’Agente della riscossione ha l’onere di chiamarein causa l’Agenzia delle entrate, considerato che, ai sensidell’articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, “Ilconcessionario, nelle liti promosse contro di lui che nonriguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli attiesecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; inmancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

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c.2) Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confrontidell’Agenzia, senza notificare il ricorso all’Agente dellariscossione.In tale ipotesi, trova applicazione l’articolo 17‐bis del D.Lgs. n.546 del 1992, in relazione alle contestazioni riguardantil’Agenzia delle entrate.c.3) Il contribuente notifica il ricorso all’Agente della riscossionee contestualmente avvia la fase di reclamo/mediazione conl’Agenzia delle entrate.Anche in tal caso trova applicazione il procedimento di cuiall’articolo 17‐bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

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Il contribuente che non voglia rischiare di perdere le tutelecontro i vizi propri della cartella potrà dunque presentare ilreclamo/ricorso e costituirsi in giudizio entro i successivi 30giorni, per evitare che Equitalia ne possa eccepire la tardivitàin quanto, a loro detta, la mediazione è obbligatoria solo perl’Agenzia delle Entrate.In sede di costituzione in giudizio, qualora l'Agenzia delleEntrate sollevi l'improcedibilità, il giudice rinvierà la trattazioneper consentire l'avvio dellamediazione.

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Esaurita negativamente anche tale fase, ilgiudizio si incardinerà in commissione tributariacon anche la chiamata di Equitalia, ponendo indiscussione sia i vizi propri della cartella chel'illegittimità della maggiore pretesa tributaria.

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Chiarimenti forniti dalla circolare 9/EAgenzia Entrate

Valore della controversia1. Atto relativo a più tributi: valore calcolato in base al totale 

delle imposte contestate2. Impugnazione più atti: il valore è relativo a ciascun atto 

con ricorso cumulativo3. Rifiuto espresso/tacito rimborso: il valore è pari al solo 

tributo chiesto a rimborso per ciascun anno d’imposta4. Rettifica delle perdite: valore dell’imposta virtuale, da 

calcolare in base agli esempi di seguito forniti.

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A. Avviso di accertamento con riduzione della perdita dichiarata nel 2010 da unasocietà di capitali:

B. Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 da unasocietà di capitali ed individuazione di reddito imponibile:

Perdita dichiarata  Perdita accertata  Differenza Valore della lite

‐ 50.000  ‐ 10.000  40.00011.000 

(27,5% di €40.000)

Perdita Reddito imponibile Imposta Valore della lite

Dichiarato ‐ 50.000 0 0

Accertato 0 10.000 2.75016.500

(27,5% di €60.000)

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C. Avviso di accertamento con recupero della perditadichiarata nel 2010 da una persona fisica con altriredditi compensabili (“orizzontalmente”) edindividuazione di reddito imponibile:

Perdita Altri redditi compensabili

Reddito compl.vo

Reddito impon. Imposta Valore 

della lite

Dichiarato ‐30.000 20.000 10.000 10.000 2.300

Accertato 0 20.000 20.000 20.000 4.800 2.500  *

* Il valore della lite è dato dalla differenza tra l’imposta accertata e quella versata

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D. Avviso di accertamento con recupero della perdita nonriportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica conaltri redditi compensabili (“orizzontalmente”) edindividuazione di reddito imponibile:

Perdita Altri redditi

Reddito compl.vo

Reddito impon.

Imposta

Valore della lite

Dichiarato ‐ 30.000 10.000 ‐ 20.000 0 0

Accertato 0 10.000 10.000 10.000 2.300 2.300  *

* Il valore della lite è rappresentato dal calcolo dell’imposta IRPEFdovuta, e nel caso specifico pari al 23% del reddito accertato.

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E. Avviso di accertamento con recupero della perditariportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica conaltri redditi compensabili ed individuazione di redditoimponibile:

Perdita Altri redditi Reddito compl.vo

Reddito impon.

Imposta

Valore della lite

Dichiarato

‐30.000 10.000 0 0 0

Accertato 0 10.000 10.000 10.000 2.300 7.720 *

* Il valore della lite viene calcolato sul valore della perdita di € 30.000,00, applicando le aliquote per scaglioni IRPEF

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E. Avviso di accertamento con recupero della perditariportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica conaltri redditi compensabili ed individuazione di redditoimponibile:

Perdita Altri redditi Reddito compl.vo

Reddito impon. Imposta Valore 

della lite

Dichiarato

‐30.000 10.000 0 0 0

Accertato 0 10.000 10.000 10.000 2.300 7.720 *

* Il valore della lite viene calcolato sul valore della perdita di € 30.000,00, applicando le aliquote per scaglioni IRPEF

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Ammissibilità del reclamo

L’istanza depositata dal contribuente viene controllata

dall’Ufficio per determinarne l’ammissibilità.

Se la stessa viene giudicata improponibile, poiché in

contrasto a quanto stabilito dall’art. 17‐bis, il

contribuente avrà 30 giorni di tempo per la costituzione

in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale.

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Improponibilità del reclamo

•Atto di valore superiore ad Euro 20.000,00

• Atto dal valore indeterminabile

•Attività Agente della riscossione

•Atto non impugnabile, ex art. 19 D. Lgs 546/92

•Atto relativo a recuperi aiuti di Stato

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Inammissibilità del reclamo

•Presentazione istanza oltre i termini previsti per laproposizione del ricorso

• Mancata indicazione del soggetto che presental’istanza e sottoscrizione della stessa

• Mancata indicazione dell’atto impugnato o allegazionedello stesso

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In caso di inammissibilità o improponibilità,

l’Ufficio deve comunque valutare l’istanza

presentata in modo che, qualora ne ricorrano

i presupposti, essa sia considerata come

richiesta di autotutela.

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Valutazione dei contenuti del reclamo e rating

Qualora l’Ufficio non intenda procedere

all’annullamento parziale o totale dell’atto, può

effettuare una propria proposta di mediazione non

prima di aver valutato alcuni parametri fondamentali

(rating), approfonditi dalla circolare 9/E e dalla

direttiva 29/2012 – Agenzia delle Entrate.

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Principi del rating

• incertezza della questione controversa

Qualora l’Ufficio sostenga nel proprio accertamento delle tesi

che si discostano dalla giurisprudenza di merito, sarà

necessario valutare i comportamenti delle Commissioni

Tributarie, nonché le Sentenze emesse dalla Corte di

Cassazione per casi analoghi.

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• grado di sostenibilità della pretesa

L’Ufficio deve valutare gli elementi addotti dal

contribuente, confrontando la giurisprudenza della

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale in cui

esso ha sede e valutando anche un eventuale giudizio

sfavorevole qualora il ricorso prosegua il proprio iter.

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• economicità dell’azione amministrativa

Si tratta della valutazione economica del processo e

della possibilità per il Fisco di ottenere introiti

immediati qualora porti a termine una mediazione

con il contribuente, onde evitare l’instaurazione di un

giudizio che allungherebbe le tempistiche con

l’aggiunta del rischio di esito.

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“è esclusa la possibilità di mediare in relazione aquestioni risolte in via amministrativa con appositodocumento di prassi, cui gli Uffici devononecessariamente attenersi anche nella gestione dellerelative controversie, a nulla rilevando l’eventualecontrario orientamento della giurisprudenza cuil’Amministrazione non abbia ancora prestatoadesione” (Circ. 9/E – Agenzia Entrate)

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Diniego del reclamo

Superato il termine di 90 giorni dal deposito dell’istanza daparte del contribuente, senza che si sia addivenuti ad unamediazione, l’Ufficio è tenuto a comunicare il provvedimento didiniego.Il contenuto di tale provvedimento varrà come atto dicontrodeduzioni da parte dell’Ufficio, in cui verranno descrittetutte le attività svolte per la valutazione del procedimento dimediazione.

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Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Durante la fase amministrativa (reclamo/mediazione)l’Ufficio ha facoltà di comunicare al contribuente atti oquant’altro anche a mezzo PEC; successivamente,dall’eventuale provvedimento di diniego in poi,l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare ipropri atti secondo quanto stabilito dall’art. 60 delDPR 600/73.

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Nel caso di presentazione dell’istanza di reclamo/mediazionenon è possibile formulare, successivamente, istanza diaccertamento con adesione.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano ledisposizioni sui termini processuali.

Il dies a quo, infatti, decorre dal novantesimo giorno successivoalla presentazione dell'istanza di reclamo indipendentementedalle sorti del procedimento amministrativo.

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Nel caso in cui il contribuente notifichi un’istanza presso unUfficio non competente, quest’ultimo provvederà a trasmetterlaalla Direzione cui fa riferimento, nell’ottica della collaborazione edella buona fede.

Ciò significa che, in ipotesi di respingimento dell'istanza, parzialeo totale, anche prima del termine di 90 giorni, il contribuentedovrà costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi ai 90 giàdecorsi.E’ consentito beneficiare della sospensione feriale dal 1° agostoal 15 settembre di ogni anno.

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Sospensione dei terminiLa sospensione giudiziale dovrà comunque essererichiesta all’interno dell’istanza da presentare in quanto,qualora la procedura di reclamo non andasse a buonfine, l’atto assumerebbe valore di ricorso* da depositarepresso la Commissione Tributaria Provinciale.

* l’istanza di reclamo/mediazione deve essere identica nelcontenuto al ricorso che andrà eventualmente depositato inCTP.

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ContraddittorioIl contribuente ha facoltà di presentare con attoseparato, oltre al reclamo ed in alternativa allamediazione, un’istanza per l’instaurazione delcontraddittorio.Tale facoltà è data anche all’Ufficio qualora ravvisil’impossibilità di accogliere le richieste delcontribuente contenute nel reclamo.A tal fine è prevista la redazione di un appositoverbale che dovrà essere controfirmato da entrambele parti.

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Elementi di discussione nel contraddittorio

• Motivi contenuti nel reclamo/ricorso e eventualisuccessive controdeduzioni da parte dell’Ufficio• Possibilità di richiesta al contribuente di produrreulteriore documentazione rispetto a quellapresentata nel reclamo, al fine di una migliorevalutazione del caso• Disamina della giurisprudenza di merito sia a favoredel contribuente che a favore dell’Ufficio

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Conclusione delle mediazione

Qualora la mediazione si concluda con un accordo

tra le parti, l’atto che ne seguirà dovrà contenere

l’indicazione della nuova pretesa impositiva

(imposte, sanzioni, interessi) nonché le modalità di

versamento (unica soluzione o rateizzazione)

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Sanzioni

Nel caso la mediazione giunga ad esito positivo, si

procede al ricalcolo delle somme dovute e alla

riduzione al 40% delle sanzioni ad esse relative,

sempre nei limiti dei minimi editali previsti per la

violazione più grave relativa a ciascun tributo.

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Codici tributo per la definizione del reclamo

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Mancato versamentoQualora il contribuente, che ha aderito allamediazione con l’Ufficio con opzione per ilpagamento frazionato, ometta di versare una ratasuccessiva alla prima, si applicano le disposizionipreviste dal comma 3‐bis dell’art. 48 D.Lgs546/92, ossia ne consegue la decadenza deldiritto alla rateazione con iscrizione a ruolodell’importo residuo e aggravio di una sanzionepari al 60% delle somme dovute.

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Sono scusabili le minime irregolarità, i

lievi ritardi o i versamenti effettuati in

misura inferiore che siano però stati

sanati per tempo dal contribuente.

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in originale

in copiacon ricevuta di notifica o spedizione

in originale

in copiacon ricevuta di notifica o spedizione

Costituzione in giudizioL’atto di costituzione in giudizio va depositato con raccomandata a/rsenza busta o mediante notifica diretta presso la CommissioneTributaria Provinciale di riferimento.L’atto di costituzione in giudizio deve essere corredato da:

• il reclamo/ricorso

• il fascicolo di parte contenente copia dell’atto impugnato e tutti idocumenti già allegati in sede di reclamo• la nota di iscrizione a ruolo con applicazione del contributounificato

in originale

in copiacon ricevuta di notifica o spedizione

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Il litisconsorzio necessarioNella fase di reclamo/mediazione i rapporti vanno considerati autonomi eindipendenti, anche in presenza di liti relative ai controlli sui redditi disocietà di persone e dei soci, per i quali si configura un litisconsorzionecessario.

• conclude la mediazione in via autonoma rispetto ai sociSocietà

• concludono la mediazione sulla base di quella conclusa dalla società• concludono in autonomia la mediazione in relazione al proprio rapporto anche se la società non ha mediato

• si costituiscono in giudizio dopo aver  esperito la fase della mediazione senza positivo esito• presentano ricorso al Giudice tributario se il valore della lite è superiore a ventimila euro

Soci

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Competenza Ufficio

•gestisce e conclude i procedimenti di mediazione nei confronti di tutti gli istanti

Unico Ufficio per società e soci

• non è competente nei confronti dei sociUfficio competente per società

• non è competente nei confronti della società• deve coordinarsi con quello competente in ordine alla società

Ufficio competente per i soci

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Se il rapporto con la società è già definito, laposizione del socio deve essere trattata tenendoconto della definizione concernente la società (es.annullamento parziale o totale) anche se essi nonmediano o non rientrano nell’ambito di applicazionedella mediazione.In questo caso le sanzioni calcolate sul redditorideterminato devono essere irrogate per intero, inquanto non è applicabile la riduzione al 40% dispostadall’articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI …RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell’art. 17‐bis del D.Lgs. n. 546/92proposto dal Sig. ____________________________(riportare dati identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensoreeventualmente nominato con relativi C.F. e PEC, domicilio eletto,telefono, fax, ecc.)controAgenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di_______,con sede in __________________, in persona delDirettore pro tempore,

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in relazione a … (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniegodi rimborso, ecc.) n. _________ notificato in data __/__/___,emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionaledi ________per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

FATTO_________________________________________

MOTIVI_________________________________________Per tutti questimotivi,

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CHIEDEin via principale, acché voglia procedere contraris rejectis ogni equalsiasi istanza contraria, a rendere illegittimo l’avviso diaccertamento di cui in oggetto, emesso dall’Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di ________, in quanto infondato e concepitoin violazione di legge, con condanna dell’AmministrazioneFinanziaria al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio exart. 15 del D.Lgs 546/92;in via subordinata, riconoscere non applicabili le sanzioni irrogateper le sopraindicate motivazioni;

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all’ill.mo Sig. Presidente, di disporre la provvisoria sospensionedell’atto impugnato, fino alla pronuncia del Collegio ai sensidell’art. 47 del D.Lgs. 546/92 evitando al ricorrente ulterioripregiudizi economici‐finanziari gravi ed irreparabili ritenendo che,nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti pretesi da taledisposizione. In particolare ricorre:il fumus boni juris, (sussistenza di fondati motivi)_____________;il periculum in mora, (danno grave ed irreparabile per ilricorrente)________.

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Si chiede la trattazione in Pubblica Udienza ai sensi e pergli effetti dell'art. 33 del D.Lgs.546/92.Ai sensi dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiarache il valore della presente controversia è pari ad Euro______, e pertanto l’importo dovuto a titolo dicontributo unificato previsto dall’art. 13, co. 6‐quater,D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari ad Euro _____.Salvezze illimitate.Luogo e data

Firma

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PROCURA SPECIALE (EVENTUALE)

Si conferisce mandato congiunto e disgiunto, a rappresentare e difendere nelpresente giudizio ed in ogni sua fase e grado, a ___________, eleggendo domiciliosia per le notificazioni relative al ricorso che al procedimento di reclamoe mediazione presso _________, conferendogli ampi poteri, ivi compreso quellodi concordare, rinunziare, transigere e conciliare, rinunziare al ricorso e agli atti,proporre reclamo e mediare ai sensi dell’art. 17‐bis del D. Lgs. n. 546/92 confacoltà di sostituire a lui altri professionisti e di nominare coadiutori ed assistentiin giudizio, considerando fin d’ora, rato e valido il di lui operato.Si acconsente altresì al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03(Privacy).

Firma del ricorrente e del professionista per autentica

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ISTANZAai sensi dell’art. 17‐bis del D. Lgs. n. 546/92

Il contribuente, Sig. _______, come prima rappresentato, sullabase dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDEche l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di__________, in via preventiva e alternativa al deposito del ricorsoche precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga lerichieste nel medesimo ricorso formulate.Valore ai fini dell’art. 17‐bis del D. Lgs. n. 546/92: Euro_________.

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[segue parte eventuale]Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti

MOTIVI1)_________________________________________2)_________________________________________

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere cosìrideterminata:Imposta: Euro ______________;Interessi: Euro ______________;Sanzioni: Euro ______________;

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Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutarein contraddittorio la mediazione della controversia.Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno opiù dei seguenti recapiti:• via: ______________________________• città: _____________________________• PEC: _____________________________• telefono: ___________________________• fax: _______________________________• posta elettronica ordinaria: ______________

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Si allegano i seguenti documenti, richiamati nelricorso:1) __________2) __________3) __________Luogo e data______________

Firma______________

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Qualora il contribuente o il suo difensore, si

rendessero conto successivamente al deposito

dell’istanza di reclamo, che la stessa è affetta da

vizi che ne pregiudicherebbero la validità, è

opportuno presentare una nuova istanza entro

60 giorni dalla notifica dell’accertamento.

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Gli effetti della mediazione si riflettono anche per

eventuali attività di accertamento svolte su anni

successivi a quello contestato; pertanto l’Ufficio,

nell’emettere tali atti non potrà prescindere da

quelle che sono le risultanze della precedente

mediazione.

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L’Iter procedurale previsto da questa nuova normanon incontra l’approvazione dei Giudici delleCommissioni Tributarie.Le Ctp di Perugia, Benevento e Campobasso,rilevano che l’istituto della mediazione rappresentaun’inutile duplicazione dei rimedi transattivipreprocessuali e viola anche varie normecostituzionali (Artt. 3, 24, 25, 111 e 113 dellaCostituzione).

Dubbi sulla legittimità del reclamo

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In riferimento all’art. 3 della Costituzione, si configura laviolazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.Tale procedura infatti impedisce la sospensione cautelareimmediata e può essere esperita solo per controversie nonsuperiori a 20.000 euro.Inoltre, qualora si dovesse ricorrere in Ctp, la normaprevede che nelle controversie instaurate ai sensi dell’art.17 bis, la parte soccombente è condannata a rimborsare, inaggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% dellestesse a titolo di rimborso delle spese del reclamo.

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In riferimento all’art. 24 della Costituzione, si configurauna violazione del diritto di difesa del contribuente.

Reclamo e mediazione, infatti, condizionano l’accessoalla giurisdizione tributaria, prevedendo l’esperimentodegli stessi in via preliminare pena l’improcedibilità delricorso. Tale procedura, inoltre, impone che ilcontenuto del reclamo sia il medesimo del ricorso enon potrà essere modificato in sede di giudizio.

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Inoltre, se la procedura amministrativa conducesse

all'annullamento dell'atto, il contribuente non avrebbe

comunque diritto al rimborso delle spese sostenute

per il difensore nominato; a differenza

dell’Amministrazione Finanziaria, che non è mai tenuta

al pagamento di qualsivoglia somma.

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In riferimento all’art. 25 della Costituzione, il reclamocontravviene al dettato secondo cui "Nessuno puòessere distolto dal giudice naturale precostituito perlegge". Così, temporaneamente la controversiaverrebbe sottratta al giudice naturale (quellotributario).

Nel sistema tributario, il reclamo costituisce un’inutileduplicazione di altri istituti deflattivi del contenzioso.

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In riferimento all’art. 111 della Costituzione, siconfigura una violazione del principio secondo cui ogniprocesso si svolge nel contraddittorio tra le parti, incondizioni di parità, davanti a giudice terzo eimparziale.

Il contribuente deve definire la controversia con unorgano che appartiene sempre all’Agenzia delleEntrate e che è privo del requisito della terzietà.

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In riferimento all’art. 113 della Costituzione, si

configura una violazione del limite imposto

dall'esigenza di non rendere la tutela

giurisdizionale, contro gli atti della Pubblica

amministrazione, eccessivamente difficoltosa.

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Art. 37, co. 6, D.L. 98/2011

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ATTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATOCircolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

• ricorso introduttivo• appello principale e ricorso avverso le sentenze di primo e secondo grado• appello incidentale• riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale

• istanza di revocazione• ricorso in ottemperanza• motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio • reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17‐bis, Dlgs 546/1992) al momento del deposito nella segreteria della Commissione

• riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione

• atti di intervento dei litisconsorti• reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale

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ATTI ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011• istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, anche se proposta con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso principale

• istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni• istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione• istanza di correzione materiale della sentenza• riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del Dlgs 546/1992

• riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata competente• motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel ricorso originario

• relazione depositata dal consulente tecnico

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QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Valore della lite Importo contributo unificatoFino al Euro 2.582,28 Euro 30,00

Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00

Da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 Euro 120,00

Da Euro 25.000,00 ad Euro 75.000,00 Euro 250,00

Da Euro 75.000,00 ad Euro 200.000,00 Euro 500,00

Oltre Euro 200.000,00 Euro 1.500,00

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DICHIARAZIONE DA APPORRE NEL RICORSO(Ex art. 14, co.3‐bis, DPR 115/2002)

Ai sensi dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara che il valore della presentecontroversia è pari ad Euro__________, e pertanto l’importo dovuto a titolo di contributounificato previsto dall’art. 13, co. 6‐quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari adEuro____________.

L’omissione di tale dichiarazione all’interno del ricorso, comporta l’applicabilità del contributo unificato nella misura massima prevista.

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ATTI CON VALORE INDETERMINABILECircolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

Nei casi in cui il valore della lite sia indeterminabile come ad esempio:‐ Controversie relative al diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus;‐ Controversie relative ad operazioni catastali;‐ Impugnazione del provvedimento di autotutela ‐ Ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativiIl contributo unificato si applica nel seguente modo:Ricorsi notificati dal 07.07.11 al 16.09.11 = € 30,00;Ricorsi notificati dal 17.09.11 in poi = € 120,00

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MODALITA’ DI PAGAMENTODEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Modello F23 cartaceo o telematico  

Presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati

Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per la provincia

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FAC – SIMILE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

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CODICI TRIBUTO F23 – CONTR.UNIFICATO

Con la risoluzione 104/E del 7dicembre 2012, sono stati istituiti icodici tributo per il versamento,tramite modello F23, del contributounificato di iscrizione a ruolo nelprocesso tributario, degli interessi edelle sanzioni (dal 100% al 200%).

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CODICI TRIBUTO F23 – CONTR.UNIFICATOI codici tributo che tornano utili nei casi di omesso o parziale pagamento sono: ‐ “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

‐ “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI ‐Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

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CODICI TRIBUTO F23 – CONTR.UNIFICATO

‐ “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolonel processo tributario a seguito di invito al pagamento ‐ Art. 248del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

‐ “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolonel processo tributario – SANZIONE ‐ Art. 16, c. 1‐bis ‐ D.P.R. 30maggio 2002, n. 115”.

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Nella compilazione del modello F23 bisognerà riportare nellasezione “Dati anagrafici” nel campo “4” le generalità e il codicefiscale di chi propone il ricorso o il ricorso in appello, nel campo “5”le generalità del resistente. Nella sezione “Dati del versamento”,andranno indicati nel campo “6” (codice ufficio o ente) il codicedella Commissione tributaria presso la quale si presenta il ricorso,ricavabile dalla tabella dei codici diversi dagli uffici finanziaripubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel campo“10” gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento delcontributo unificato, nel campo “11” il codice tributo. Gli agentidella riscossione riverseranno nel capitolo “3324” del bilancio delloStato le somme riscosse.

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CONTRIBUTO    UNIFICATO TELEMATICO

A breve sarà possibile versare il contributounificato e le atre spese di giustizia, delcontenzioso tributario, anche con modalitàtelematiche.Per l’attuazione, bisognerà attenderel’emanazione di uno o più decreti del Ministerodell’Economia e delle Finanze voltiall’individuazione delle regole tecnico‐operativeper tali procedure.

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PRENOTAZIONE A DEBITODEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Art. 3, D.P.R. 30‐5‐2002, n. 115(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia)

In questi casi il contributo unificato non èsoggetto all’immediato pagamento ma verràsuccessivamente corrisposto dalla partesoccombente nel secondo grado di giudizio.

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CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui il ricorso venga vinto

parzialmente dalle parti il contributo

unificato verrà pagato da entrambe e

calcolato sugli importi risultanti a proprio

carico

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CASI PARTICOLARI

Versamento eccedente Omesso o insufficiente versamento

Rimborso da richiedere a mezzo di apposita istanza, 

entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal 

giorno in cui è stato eseguito il versamento.

Obbligo di riscossione da parte dell’Ufficio con applicazione di sanzione dal 100% al 200% 

dell’imposta dovuta e interessi legali da calcolarsi sull’importo 

iscritto a ruolo.

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DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NEL RICORSO

• Codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax del difensore;

• Codice fiscale della parte 

IN CASO DI OMISSIONE:MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficialedel D.M. 163 del 23/12/2013 sono stateindividuate le modalità informatiche etelematiche di formazione e trasmissionedegli atti del processo tributario.La procedura non è ancora attiva in quantobisogna attendere la pubblicazione deidecreti contenenti le regole tecnico‐operative.

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Le operazione consentite con l’attivazionedel S.I.Gi.T. (sistema informativo dellagiustizia tributaria) saranno:•costituzione in giudizio mediantedeposito;

•comunicazione e notificazione;•consultazione e rilascio di copie delfascicolo informatico;

•redazione e deposito delle sentenze, deidecreti e delle ordinanze.

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L’adesione all’utilizzo di tali tecnologie non èobbligatorio per i ricorrenti.La parte che ha utilizzato in primo grado lemodalità telematiche è tenuta ad utilizzarle perl’intero grado del giudizio nonché per l’appello,salvo sostituzione del difensore. Tutti gli atti datrasmettere saranno formati come documentiinformatici sottoscritti con firma digitale.La procura alle liti o l’incarico di assistenza edifesa devono essere conferiti, congiuntamenteall’atto cui si riferiscono, su supportoinformatico e sottoscritti con firma digitale dalricorrente.

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La procura o l’incarico possono essereconferiti anche su supporto cartaceo dalcontribuente. In questo caso,congiuntamente all’atto cui si riferiscono,deve essere trasmessa anche la copia‐immagine su supporto informatico dellaprocura o dell’incarico, conforme all’originaledal difensore mediante sua sottoscrizionecon firma digitale.Le notificazioni e le comunicazionitelematiche verranno invece eseguitemediante la trasmissione all’indirizzo di Pecdichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo

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Ai fini della decorrenza dei termini, lecomunicazioni e le notifiche trasmessetramite Pec si considereranno effettuate,per il mittente, al momento dell’invio alproprio gestore attestato dalla ricevuta diaccettazione; per il destinatario nelmomento in cui la comunicazione o lanotifica dei documenti informatici è resadisponibile nella casella di Pec.

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VI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE

[email protected]

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Art. 39, co.11, D.L. 98/2011

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Il reclamo e la mediazione, le due nuove fasi delprocesso tributario introdotte dall’art. 39, co.11, D.L.98/2011, sostituiscono per determinati atti la fasedella conciliazione giudiziale prevista dall’articolo 48del D.Lgs. n. 546 del 1992. Esse pongono ilcontribuente e l’Ufficio su un piano paritario, nel qualeentrambi sono chiamati ad esporre e documentare lapropria posizione rispetto all’atto impugnato.

La fase di reclamo e mediazione è quindi obbligatoria,per i casi previsti, pena l’inprocedibilità del ricorso, evede l’Agenzia delle Entrate quale parte e arbitro delprocedimento.

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Oggetto: Il “reclamo” è una fase introduttiva delricorso vero e proprio, una sorta di proposta(obbligatoria pena l’improcedibilità del ricorso)fatta dal contribuente al fine di chiuderepreventivamente una causa o per far si chel’ufficio possa formulare una controproposta

Ambito applicativo: controversie emessedall’Agenzia delle Entrate con un valore massimodi Euro 20.000,00

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Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale che haemanato l’atto

Scadenza: Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso diaccertamento.

Contenuto: Il ricorso con istanza di reclamo devecontenere una richiesta di sgravio totale o di riduzionedella pretesa impositiva oppure una proposta di“mediazione” (Art. 17‐bis, commi 1 e 7, D.Lgs. n.546/92) con la quale il contribuente ridetermina lesomme richieste dall’Ufficio.

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Ad esso devono essere allegati tutti i documentinecessari ad avvalorare le ragioni del contribuente. Siprecisa che nel caso in cui la fase di mediazione diaesito negativo, nella successiva fase di costituzione ingiudizio, tali documenti dovranno essere riallegati.

Effetti: L’Ufficio può: accettare le richieste delricorrente, presentare anch’egli una controproposta dimediazione o rigettare l’intero reclamo, previavalutazione delle motivazioni esposte e delladocumentazione prodotta.

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Accordo: Nel caso di esito positivo della procedura, siprocede al ricalcolo delle somme dovute e allariduzione al 40% delle sanzioni ad esse relative ma nonpuò scendere al di sotto dei minimi edittali previsti perla violazione più grave per ciascun tributo.

Mancato accordo: Nel caso in cui l’Ufficio rigetti ilreclamo, oppure il contribuente decorsi 90 giorni rifiutila proposta dell’Ufficio, il reclamo stesso costituirà unvero e proprio ricorso a cui seguirà la costituzione ingiudizio da effettuarsi entro 30 giorni dallo scadere dei90 giorni previsti per la procedura di mediazione.

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La presentazione del reclamo è condizione diprocedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorsoprima che siano decorsi i 90 giorni, l'Agenzia delleentrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, potràeccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente,rilevata l'improcedibilità, dovrà rinviare la trattazioneper consentire la mediazione.

Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la partesoccombente verserà una quota pari al 50% dellestesse a titolo di rimborso spese processuali.

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Sospensione: La riscossione e il pagamento dellesomme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sonosospesi fino alla data dalla quale decorre il termine dicostituzione in giudizio, fermo restando che in assenzadi mediazione sono dovuti gli interessi previsti dallesingole leggi d'imposta. La sospensione non si applicanel caso di improcedibilità.

Con la costituzione in giudizio, termina l’automaticasospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.Quest’ultima, infatti, dovrà essere espressamenterichiesta nel corpo dell’istanza stessa o con un’ulterioreistanza.

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Pagamento: La mediazione si risolve dopo ilversamento della somma stabilita o della prima ratain caso di pagamento frazionato, che dovrà essereeffettuato entro 20 giorni dalla conclusionedell’accordo.

Esito: L'esito del procedimento rileva anche per icontributi previdenziali e assistenziali la cui baseimponibile è riconducibile a quella delle imposte suiredditi. Sulle somme dovute a titolo di contributiprevidenziali e assistenziali non si applicano sanzionie interessi.

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ITER

Notifica di accertamento con imposta inferiore ad Euro 20.000

Entro 60 giorni possibilità di acquiescenza o autotutela.

Proporre istanza di accertamento con adesione.Successivamente proporre ricorso entro 90 giorni.

Se entro i 90 giorni non vi è definizione, procedere con la presentazione del reclamo/mediazione.

Dopo 90 giorni, in caso di mancato accordo, costituirsi in giudizio innanzi al Giudice tributario, ex art. 22 del D.Lgs. 546/92.

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Circolare 33/E ‐ Agenzia Entrate1.Autotutela antecedente all’impugnazione avverso atto di valore superiore a 20.000 euro, i cui effetti producono un abbattimento sotto‐soglia

Reclamo obbligatorio2. Autotutela successiva alla notifica del ricorso, ma 

precedente alla costituzione in giudizio per atto di valore superiore a 20.000 euro

NO mediazione

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Contenuto dell’istanza di reclamo:1. Commissione Tributaria di riferimento2. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenza

o sede, codice fiscale3. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo4. Riferimenti dell’atto impugnato e oggetto della lite5. Motivazioni a difesa del contribuente6. Eventuale proposta di mediazione o sgravio della lite7. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec e

numero di fax

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Modalità presentazione:

1. A mezzo ufficiale giudiziario

2. Mediante deposito presso l’Agenzia delleEntrate che ne rilascia ricevuta

3. Per mezzo del servizio postale, la cui dataai fini della validità è quella di spedizione enon di ricezione da parte dell’Ufficio

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Spese:

L’istanza di reclamo e mediazione non è

soggetta a spese relative a bolli e contributo

unificato.

Quest’ultimo verrà corrisposto nell’eventuale

fase della costituzione in giudizio.

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Atti soggetti a reclamo/mediazione

Possono riguardare le controversie relative a:• avviso di accertamento• avviso di liquidazione• ruolo (anche se contenuto nelle cartelle di pagamento)• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzionipecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti

• Avviso di mora e iscrizione di ipoteca sugli immobili di cuiall’art. 77 del DPR 602/73

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•diniego o revoca di agevolazioni o rigettodi domande di definizione agevolata dirapporti tributari

•provvedimento che irroga le sanzioni*/**

* Anche derivanti da violazioni relative alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni, imputabili agli intermediari. ** Sono escluse le sanzioni derivanti dalla mancata emissione

di scontrini fiscali.

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•ogni altro atto emanato dall’Agenzia delleentrate per il quale la legge prevedal’autonoma impugnabilità innanzi alleCommissioni tributarie. *

* L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 24.05.12 haconfermato la non impugnabilità degli avvisi bonari (artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/73) che con Sent. 7344 del11.05.2012 emessa dalla Corte di Cassazione, erano statigiudicati ammissibili ai fini dell’impugnazione conconseguente possibilità di instaurazione del reclamo emediazione.

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Atti esclusi

Sono esclusi dal reclamo/mediazione gli atti:• di valore superiore a ventimila euro• di valore indeterminabile• riguardanti attività dell’Agente della riscossione• riguardanti atti non impugnabili• in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia delleentrate

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• di rifiuti taciti di rimborso• riguardanti recupero di aiuti di Stato illegittimi• atti relativi alle operazioni catastali, art. 2, c.2 delD.Lgs. n.546/92

• di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21(“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472

• riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca esequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997

• del diniego della chiusura delle liti fiscali “minori”pendenti prevista dall’articolo 39, comma 12 del DL n.98 del 2011.

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Casi particolari: con riferimento alle controversierelative alle cartelle di pagamento:a) se il contribuente eccepisce esclusivamente i vizipropri della cartella di pagamento, ad esempio lanotifica, la controversia non può essere oggetto direclamo/mediazione;b) nel caso in cui eccepisca vizi riconducibili soloall’attività dell’Agenzia delle entrate e la relativacontroversia sia di valore non superiore a ventimilaeuro, il contribuente deve preventivamente esperire ilprocedimento di reclamo/mediazione;

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c) qualora il contribuente formuli eccezioni relative siaall’attività svolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente dellariscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi:c.1) Il contribuente notifica il ricorso solo all’Agente dellariscossione.In questo caso, l’Agente della riscossione ha l’onere dichiamare in causa l’Agenzia delle entrate, consideratoche, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 13aprile 1999, n. 112, “Il concessionario, nelle liti promossecontro di lui che non riguardano esclusivamente laregolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamarein causa l’ente creditore interessato; in mancanza,risponde delle conseguenze della lite”.

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c.2) Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confrontidell’Agenzia, senza notificare il ricorso all’Agente dellariscossione.In tale ipotesi, trova applicazione l’articolo 17‐bis del D.Lgs. n.546 del 1992, in relazione alle contestazioni riguardantil’Agenzia delle entrate.c.3) Il contribuente notifica il ricorso all’Agente dellariscossione e contestualmente avvia la fase direclamo/mediazione con l’Agenzia delle entrate.Anche in tal caso trova applicazione il procedimento di cuiall’articolo 17‐bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

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Il contribuente che non voglia rischiare di perdere le tutelecontro i vizi propri della cartella potrà dunque presentare ilreclamo/ricorso e costituirsi in giudizio entro i successivi 30giorni, per evitare che Equitalia ne possa eccepire la tardività inquanto, a loro detta, la mediazione è obbligatoria solo perl’Agenzia delle Entrate.In sede di costituzione in giudizio, qualora l'Agenzia delleEntrate sollevi l'improcedibilità, il giudice rinvierà la trattazioneper consentire l'avvio dellamediazione.

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Esaurita negativamente anche tale fase, ilgiudizio si incardinerà in commissione tributariacon anche la chiamata di Equitalia, ponendo indiscussione sia i vizi propri della cartella chel'illegittimità della maggiore pretesa tributaria.

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Chiarimenti forniti dalla circolare 9/EAgenzia Entrate

Valore della controversia1. Atto relativo a più tributi: valore calcolato in base al 

totale delle imposte contestate2. Impugnazione più atti: il valore è relativo a ciascun atto 

con ricorso cumulativo3. Rifiuto espresso/tacito rimborso: il valore è pari al solo 

tributo chiesto a rimborso per ciascun anno d’imposta4. Rettifica delle perdite: valore dell’imposta virtuale, da 

calcolare in base agli esempi di seguito forniti.

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A. Avviso di accertamento con riduzione della perdita dichiarata nel 2010 da unasocietà di capitali:

B. Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 da unasocietà di capitali ed individuazione di reddito imponibile:

Perdita dichiarata  Perdita accertata  Differenza Valore della lite

‐ 50.000  ‐ 10.000  40.00011.000 

(27,5% di €40.000)

Perdita Reddito imponibile Imposta Valore della lite

Dichiarato ‐ 50.000 0 0

Accertato 0 10.000 2.75016.500

(27,5% di €60.000)

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C. Avviso di accertamento con recupero della perditadichiarata nel 2010 da una persona fisica con altriredditi compensabili (“orizzontalmente”) edindividuazione di reddito imponibile:

Perdita Altri redditi compensabili

Reddito compl.vo

Reddito impon. Imposta Valore 

della lite

Dichiarato ‐30.000 20.000 10.000 10.000 2.300

Accertato 0 20.000 20.000 20.000 4.800 2.500  *

* Il valore della lite è dato dalla differenza tra l’imposta accertata e quella versata

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D. Avviso di accertamento con recupero della perdita nonriportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica conaltri redditi compensabili (“orizzontalmente”) edindividuazione di reddito imponibile:

Perdita Altri redditi Reddito 

compl.voReddito impon.

Imposta

Valore della lite

Dichiarato‐

30.000

10.000 ‐ 20.000 0 0

Accertato 0 10.000 10.000 10.000 2.300 2.300  *

* Il valore della lite è rappresentato dal calcolo dell’imposta IRPEFdovuta, e nel caso specifico pari al 23% del reddito accertato.

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E. Avviso di accertamento con recupero della perditariportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica conaltri redditi compensabili ed individuazione di redditoimponibile:

Perdita Altri redditi Reddito compl.vo

Reddito impon.

Imposta

Valore della lite

Dichiarato

‐30.000 10.000 0 0 0

Accertato 0 10.000 10.000 10.000 2.300 7.720 *

* Il valore della lite viene calcolato sul valore della perdita di € 30.000,00, applicando le aliquote per scaglioni IRPEF

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Ammissibilità del reclamo

L’istanza depositata dal contribuente viene controllata

dall’Ufficio per determinarne l’ammissibilità.

Se la stessa viene giudicata improponibile, poiché in

contrasto a quanto stabilito dall’art. 17‐bis, il

contribuente avrà 30 giorni di tempo per la costituzione

in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale.

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Improponibilità del reclamo

•Atto di valore superiore ad Euro 20.000,00

• Atto dal valore indeterminabile

•Attività Agente della riscossione

•Atto non impugnabile, ex art. 19 D. Lgs 546/92

•Atto relativo a recuperi aiuti di Stato

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Inammissibilità del reclamo

•Presentazione istanza oltre i termini previsti per laproposizione del ricorso

• Mancata indicazione del soggetto che presental’istanza e sottoscrizione della stessa

• Mancata indicazione dell’atto impugnato oallegazione dello stesso

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In caso di inammissibilità o improponibilità,

l’Ufficio deve comunque valutare l’istanza

presentata in modo che, qualora ne ricorrano

i presupposti, essa sia considerata come

richiesta di autotutela.

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Valutazione dei contenuti del reclamo e ratingQualora l’Ufficio non intenda procedere

all’annullamento parziale o totale dell’atto, può

effettuare una propria proposta di mediazione non

prima di aver valutato alcuni parametri fondamentali

(rating), approfonditi dalla circolare 9/E e dalla

direttiva 29/2012 – Agenzia delle Entrate.

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Principi del rating

• incertezza della questione controversaQualora l’Ufficio sostenga nel proprio accertamento

delle tesi che si discostano dalla giurisprudenza di

merito, sarà necessario valutare i comportamenti

delle Commissioni Tributarie, nonché le Sentenze

emesse dalla Corte di Cassazione per casi analoghi.

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• grado di sostenibilità della pretesaL’Ufficio deve valutare gli elementi addotti dal

contribuente, confrontando la giurisprudenza della

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale in cui

esso ha sede e valutando anche un eventuale

giudizio sfavorevole qualora il ricorso prosegua il

proprio iter.

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• economicità dell’azione amministrativa

Si tratta della valutazione economica del processo e

della possibilità per il Fisco di ottenere introiti

immediati qualora porti a termine una mediazione

con il contribuente, onde evitare l’instaurazione di un

giudizio che allungherebbe le tempistiche con

l’aggiunta del rischio di esito.

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“è esclusa la possibilità di mediare in relazione aquestioni risolte in via amministrativa con appositodocumento di prassi, cui gli Uffici devononecessariamente attenersi anche nella gestione dellerelative controversie, a nulla rilevando l’eventualecontrario orientamento della giurisprudenza cuil’Amministrazione non abbia ancora prestatoadesione” (Circ. 9/E – Agenzia Entrate)

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Diniego del reclamo

Superato il termine di 90 giorni dal depositodell’istanza da parte del contribuente, senza che si siaaddivenuti ad una mediazione, l’Ufficio è tenuto acomunicare il provvedimento di diniego.Il contenuto di tale provvedimento varrà come atto dicontrodeduzioni da parte dell’Ufficio, in cui verrannodescritte tutte le attività svolte per la valutazione delprocedimento di mediazione.

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Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Durante la fase amministrativa (reclamo/mediazione)l’Ufficio ha facoltà di comunicare al contribuente attio quant’altro anche a mezzo PEC; successivamente,dall’eventuale provvedimento di diniego in poi,l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare ipropri atti secondo quanto stabilito dall’art. 60 delDPR 600/73.

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Nel caso di presentazione dell’istanza direclamo/mediazione non è possibile formulare,successivamente, istanza di accertamento conadesione.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni, siapplicano le disposizioni sui termini processuali.

Il dies a quo, infatti, decorre dal novantesimo giornosuccessivo alla presentazione dell'istanza di reclamoindipendentemente dalle sorti del procedimentoamministrativo.

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Nel caso in cui il contribuente notifichi un’istanza pressoun Ufficio non competente, quest’ultimo provvederà atrasmetterla alla Direzione cui fa riferimento, nell’otticadella collaborazione e della buona fede.

Ciò significa che, in ipotesi di respingimentodell'istanza, parziale o totale, anche prima del terminedi 90 giorni, il contribuente dovrà costituirsi in giudizionei 30 giorni successivi ai 90 già decorsi.E’ consentito beneficiare della sospensione feriale dal1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

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Sospensione dei terminiLa sospensione giudiziale dovrà comunque essererichiesta all’interno dell’istanza da presentare inquanto, qualora la procedura di reclamo non andasse abuon fine, l’atto assumerebbe valore di ricorso* dadepositare presso la Commissione TributariaProvinciale.

* l’istanza di reclamo/mediazione deve essere identica nelcontenuto al ricorso che andrà eventualmente depositato inCTP.

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ContraddittorioIl contribuente ha facoltà di presentare con attoseparato, oltre al reclamo ed in alternativa allamediazione, un’istanza per l’instaurazione delcontraddittorio.Tale facoltà è data anche all’Ufficio qualora ravvisil’impossibilità di accogliere le richieste delcontribuente contenute nel reclamo.A tal fine è prevista la redazione di un appositoverbale che dovrà essere controfirmato da entrambele parti.

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Elementi di discussione nel contraddittorio

• Motivi contenuti nel reclamo/ricorso e eventualisuccessive controdeduzioni da parte dell’Ufficio• Possibilità di richiesta al contribuente di produrreulteriore documentazione rispetto a quellapresentata nel reclamo, al fine di una migliorevalutazione del caso• Disamina della giurisprudenza di merito sia afavore del contribuente che a favore dell’Ufficio

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Conclusione delle mediazione

Qualora la mediazione si concluda con un accordo

tra le parti, l’atto che ne seguirà dovrà contenere

l’indicazione della nuova pretesa impositiva

(imposte, sanzioni, interessi) nonché le modalità di

versamento (unica soluzione o rateizzazione)

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Sanzioni

Nel caso la mediazione giunga ad esito positivo, si

procede al ricalcolo delle somme dovute e alla

riduzione al 40% delle sanzioni ad esse relative,

sempre nei limiti dei minimi editali previsti per la

violazione più grave relativa a ciascun tributo.

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Codici tributo per la definizione del reclamo

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Mancato versamentoQualora il contribuente, che ha aderito allamediazione con l’Ufficio con opzione per ilpagamento frazionato, ometta di versare unarata successiva alla prima, si applicano ledisposizioni previste dal comma 3‐bis dell’art. 48D.Lgs 546/92, ossia ne consegue la decadenzadel diritto alla rateazione con iscrizione a ruolodell’importo residuo e aggravio di una sanzionepari al 60% delle somme dovute.

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Sono scusabili le minime irregolarità, i lievi

ritardi o i versamenti effettuati in misura

inferiore che siano però stati sanati per

tempo dal contribuente.

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in originale

in copiacon ricevuta di notifica o spedizione

in originale

in copiacon ricevuta di notifica o spedizione

Costituzione in giudizioL’atto di costituzione in giudizio va depositato conraccomandata a/r senza busta o mediante notifica direttapresso la Commissione Tributaria Provinciale di riferimento.L’atto di costituzione in giudizio deve essere corredato da:

• il reclamo/ricorso

• il fascicolo di parte contenente copia dell’atto impugnato etutti i documenti già allegati in sede di reclamo• la nota di iscrizione a ruolo con applicazione del contributounificato

in originale

in copiacon ricevuta di notifica o spedizione

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Il litisconsorzio necessarioNella fase di reclamo/mediazione i rapporti vanno considerati autonomi eindipendenti, anche in presenza di liti relative ai controlli sui redditi disocietà di persone e dei soci, per i quali si configura un litisconsorzionecessario.

• conclude la mediazione in via autonoma rispetto ai sociSocietà

• concludono la mediazione sulla base di quella conclusa dalla società• concludono in autonomia la mediazione in relazione al proprio rapporto anche se la società non ha mediato

• si costituiscono in giudizio dopo aver  esperito la fase della mediazione senza positivo esito• presentano ricorso al Giudice tributario se il valore della lite è superiore a ventimila euro

Soci

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Competenza Ufficio

•gestisce e conclude i procedimenti di mediazione nei confronti di tutti gli istanti

Unico Ufficio per società e soci

• non è competente nei confronti dei sociUfficio competente per società

• non è competente nei confronti della società• deve coordinarsi con quello competente in ordine alla società

Ufficio competente per i soci

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Se il rapporto con la società è già definito, laposizione del socio deve essere trattata tenendoconto della definizione concernente la società (es.annullamento parziale o totale) anche se essi nonmediano o non rientrano nell’ambito di applicazionedella mediazione.In questo caso le sanzioni calcolate sul redditorideterminato devono essere irrogate per intero, inquanto non è applicabile la riduzione al 40% dispostadall’articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI …RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell’art. 17‐bis del D.Lgs. n. 546/92proposto dal Sig. ____________________________(riportare dati identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensoreeventualmente nominato con relativi C.F. e PEC, domicilio eletto,telefono, fax, ecc.)controAgenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di_______,con sede in __________________, in persona delDirettore pro tempore,

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in relazione a … (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniegodi rimborso, ecc.) n. _________ notificato in data __/__/___,emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionaledi ________per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

FATTO_________________________________________

MOTIVI_________________________________________Per tutti questimotivi,

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CHIEDEin via principale, acché voglia procedere contraris rejectis ogni equalsiasi istanza contraria, a rendere illegittimo l’avviso diaccertamento di cui in oggetto, emesso dall’Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di ________, in quanto infondato e concepitoin violazione di legge, con condanna dell’AmministrazioneFinanziaria al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio exart. 15 del D.Lgs 546/92;in via subordinata, riconoscere non applicabili le sanzioni irrogateper le sopraindicate motivazioni;

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all’ill.mo Sig. Presidente, di disporre la provvisoria sospensionedell’atto impugnato, fino alla pronuncia del Collegio ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 546/92 evitando al ricorrente ulteriori pregiudizieconomici‐finanziari gravi ed irreparabili ritenendo che, nel caso inesame, sussistono entrambi i presupposti pretesi da taledisposizione. In particolare ricorre:il fumus boni juris, (sussistenza di fondati motivi)_____________;il periculum in mora, (danno grave ed irreparabile per ilricorrente)________.

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Si chiede la trattazione in Pubblica Udienza ai sensi e pergli effetti dell'art. 33 del D.Lgs.546/92.Ai sensi dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiarache il valore della presente controversia è pari ad Euro______, e pertanto l’importo dovuto a titolo dicontributo unificato previsto dall’art. 13, co. 6‐quater,D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari ad Euro _____.Salvezze illimitate.Luogo e data

Firma

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PROCURA SPECIALE (EVENTUALE)Si conferisce mandato congiunto e disgiunto, a rappresentare e difendere nelpresente giudizio ed in ogni sua fase e grado, a ___________, eleggendodomicilio sia per le notificazioni relative al ricorso che al procedimento di reclamoe mediazione presso _________, conferendogli ampi poteri, ivi compreso quellodi concordare, rinunziare, transigere e conciliare, rinunziare al ricorso e agli atti,proporre reclamo e mediare ai sensi dell’art. 17‐bis del D. Lgs. n. 546/92 confacoltà di sostituire a lui altri professionisti e di nominare coadiutori ed assistentiin giudizio, considerando fin d’ora, rato e valido il di lui operato.Si acconsente altresì al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03(Privacy).

Firma del ricorrente e del professionista per autentica

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ISTANZAai sensi dell’art. 17‐bis del D. Lgs. n. 546/92

Il contribuente, Sig. _______, come prima rappresentato, sullabase dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDEche l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di__________, in via preventiva e alternativa al deposito del ricorsoche precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolgale richieste nel medesimo ricorso formulate.Valore ai fini dell’art. 17‐bis del D. Lgs. n. 546/92: Euro_________.

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[segue parte eventuale]Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti

MOTIVI1)_________________________________________2)_________________________________________

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere cosìrideterminata:Imposta: Euro ______________;Interessi: Euro ______________;Sanzioni: Euro ______________;

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Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutarein contraddittorio la mediazione della controversia.Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno opiù dei seguenti recapiti:• via: ______________________________• città: _____________________________• PEC: _____________________________• telefono: ___________________________• fax: _______________________________• posta elettronica ordinaria: ______________

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Si allegano i seguenti documenti, richiamati nelricorso:1) __________2) __________3) __________Luogo e data______________

Firma______________

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Qualora il contribuente o il suo difensore, si

rendessero conto successivamente al deposito

dell’istanza di reclamo, che la stessa è affetta da

vizi che ne pregiudicherebbero la validità, è

opportuno presentare una nuova istanza entro 60

giorni dalla notifica dell’accertamento.

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Gli effetti della mediazione si riflettono anche

per eventuali attività di accertamento svolte su

anni successivi a quello contestato; pertanto

l’Ufficio, nell’emettere tali atti non potrà

prescindere da quelle che sono le risultanze

della precedente mediazione.

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L’Iter procedurale previsto da questa nuovanorma non incontra l’approvazione deiGiudici delle Commissioni Tributarie.Le Ctp di Perugia, Benevento e Campobasso,rilevano che l’istituto della mediazionerappresenta un’inutile duplicazione deirimedi transattivi preprocessuali e violaanche varie norme costituzionali (Artt. 3, 24,25, 111 e 113 della Costituzione).

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Reclamo e mediazione, infatti, condizionano l’accesso allagiurisdizione tributaria, prevedendo l’esperimento degli stessi invia preliminare pena l’inammissibilità del ricorso. Tale nuovaprocedura, inoltre, impone che il contenuto del reclamo sia ilmedesimo del ricorso, impedisce la sospensione cautelareimmediata e può essere esperita solo per controversie nonsuperiori a 20.000 euro, con conseguente lesione dei principi dieguaglianza e diritto di difesa del contribuente.Considerando poi che l’organo deputato a gestire il reclamo èpur sempre un organo della stessa Amministrazione finanziariasi dubita anche sul diritto ad un giusto processo riservato alcittadino.

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Art. 37, co. 6, D.L. 98/2011

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ATTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

• ricorso introduttivo• appello principale e ricorso avverso le sentenze di primo e secondo grado• appello incidentale• riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale

• istanza di revocazione• ricorso in ottemperanza• motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio • reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17‐bis, Dlgs 546/1992) al momento del deposito nella segreteria della Commissione

• riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione

• atti di intervento dei litisconsorti• reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale

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ATTI ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

• istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, anche se proposta con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso principale

• istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni• istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione• istanza di correzione materiale della sentenza• riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del Dlgs 546/1992

• riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata competente• motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel ricorso originario

• relazione depositata dal consulente tecnico

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QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATOValore della lite Importo contributo unificato

Fino al Euro 2.582,28 Euro 30,00

Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00

Da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 Euro 120,00

Da Euro 25.000,00 ad Euro 75.000,00 Euro 250,00

Da Euro 75.000,00 ad Euro 200.000,00 Euro 500,00

Oltre Euro 200.000,00 Euro 1.500,00

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DICHIARAZIONE DA APPORRE NEL RICORSO(Ex art. 14, co.3‐bis, DPR 115/2002)

Ai sensi dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara che il valoredella presente controversia è pari ad Euro__________, e pertantol’importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall’art.13, co. 6‐quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari adEuro____________.

L’omissione di tale dichiarazione all’interno del ricorso, comporta l’applicabilità del contributo unificato nella misura massima 

prevista.

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ATTI CON VALORE INDETERMINABILECircolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

Nei casi in cui il valore della lite sia indeterminabile come ad esempio:‐ Controversie relative al diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus;‐ Controversie relative ad operazioni catastali;‐ Impugnazione del provvedimento di autotutela ‐ Ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativiIl contributo unificato si applica nel seguente modo:Ricorsi notificati dal 07.07.11 al 16.09.11 = € 30,00;Ricorsi notificati dal 17.09.11 in poi = € 120,00

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MODALITA’ DI PAGAMENTODEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Modello F23 cartaceo o telematico  

Presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati

Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/cintestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per la provincia

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FAC – SIMILE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

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CODICI TRIBUTO F23 – CONTR.UNIFICATO

Con la risoluzione 104/E del 7 dicembre2012, sono stati istituiti i codici tributo peril versamento, tramite modello F23, delcontributo unificato di iscrizione a ruolonel processo tributario, degli interessi edelle sanzioni (dal 100% al 200%).

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CODICI TRIBUTO F23 – CONTR.UNIFICATO

I codici tributo che tornano utili nei casi di omesso o parziale pagamento sono: ‐ “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

‐ “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI ‐ Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

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CODICI TRIBUTO F23 – CONTR.UNIFICATO

‐ “173T” denominato “Contributo unificato diiscrizione a ruolo nel processo tributario aseguito di invito al pagamento ‐ Art. 248 delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

‐ “174T” denominato “Contributo unificato diiscrizione a ruolo nel processo tributario –SANZIONE ‐ Art. 16, c. 1‐bis ‐ D.P.R. 30 maggio2002, n. 115”.

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Nella compilazione del modello F23 bisognerà riportare nella sezione“Dati anagrafici” nel campo “4” le generalità e il codice fiscale di chipropone il ricorso o il ricorso in appello, nel campo “5” le generalitàdel resistente. Nella sezione “Dati del versamento”, andranno indicatinel campo “6” (codice ufficio o ente) il codice della Commissionetributaria presso la quale si presenta il ricorso, ricavabile dalla tabelladei codici diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it, nel campo “10” gli estremi dell’atto per ilquale si effettua il versamento del contributo unificato, nel campo“11” il codice tributo. Gli agenti della riscossione riverseranno nelcapitolo “3324” del bilancio dello Stato le somme riscosse.

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PRENOTAZIONE A DEBITODEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Art. 3, D.P.R. 30‐5‐2002, n. 115(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia)

In questi casi il contributo unificato non èsoggetto all’immediato pagamento ma verràsuccessivamente corrisposto dalla partesoccombente nel secondo grado di giudizio.

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CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui il ricorso venga vinto

parzialmente dalle parti il contributo

unificato verrà pagato da entrambe e

calcolato sugli importi risultanti a proprio

carico

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CASI PARTICOLARI

Versamento eccedente Omesso o insufficiente versamento

Rimborso da richiedere a mezzo di apposita istanza, 

entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal 

giorno in cui è stato eseguito il versamento.

Obbligo di riscossione da parte dell’Ufficio con applicazione di sanzione dal 100% al 200% 

dell’imposta dovuta e interessi legali da calcolarsi sull’importo 

iscritto a ruolo.

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DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NEL RICORSO

• Indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax del difensore;

• Codice fiscale della parte 

IN CASO DI OMISSIONE:MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

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Art. 2, comma 35‐quater, 

lettera c, del D.L. 138/2011

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Dal 17.09.2011 è in vigore la nuova Nota di iscrizionea ruolo.• Va depositata al momento della costituzione ingiudizio;

• Deve contenere tutti i dati di riferimento dellacontroversia compreso anche il valore della lite edel relativo contributo unificato, nonché lamodalità utilizzata per il versamento dello stesso.

Art. 2, comma 35‐quater, lettera c, del D.L. 138/2011 (modifica all'articolo 22, del D.lgs 546/92)

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Se richieste nel ricorso

Se valore delle imposte oggetto della lite 

inferiore a € 20.000,00

Numero totaledegli allegati

Importo indicato nell’accertamentoSe non presente  

barrare

Calcolare in base al valore della lite

Barrare la casella che interessa

Applicare l’originale del contrassegno in caso di pagamento presso una rivendita generi di 

monopolio

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Compilare con i

dati richiesti

01

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01

Inserire data notificaricorso alla controparte

Compilare con i dati desunti dall’avviso di accertamento

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01

Barrare le caselle che interessano e

compilare con i dati mancanti

Importo atto comprensivo delle

sanzioni

Barrare le caselle che interessano a

seconda dell’atto che s’impugna

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Barrare le caselle che interessano a seconda dell’atto

che s’impugna

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Riepilogare il numero dei moduli di cui è composta la 

nota di iscrizione

Apporre firma del ricorrente

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VI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE

[email protected]


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