R E S P O N S A B I L I T À M E D I C A E L E G G E G E L L I :
C O S A C A M B I A P E R I L M E D I C O ?
Prof. Gabriele LupiniIspettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della C.R.I
Prof. Inc. Medicina legaleUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata
Legge 8 MARZO 2017 N. 24
(COSIDDETTA LEGGE “Gelli-Bianco”)
(G.U. n. 64 del 17-3-2017)
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie
Disposizioni in materia di responsabilità profession aledel personale sanitario
Consta complessivamente dei 18 articoli, sotto elencati:
Art. 1 - Sicurezza delle cure in sanità (“parte costitutiva del diritto alla salute”)
Art. 2 - Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al
Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
Art. 3 - Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità
Art. 4 - Trasparenza dei dati
Art. 5 - Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste
dalle linee guida
Art. 6 - Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria
Art. 7 - Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione
sanitaria
Art. 8 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
Art. 10 - Obbligo di assicurazione
Art. 11 - Estensione della garanzia assicurativa
Art. 12 - Azione diretta del soggetto danneggiato
Art. 13 - Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio
basato sulla sua responsabilità
Art. 14 - Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
Art. 15 - Nomina dei CTU e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
Art. 16 - Modifiche alla legge 28.12.2015, n. 208, in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario
(“i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico
non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti
giudiziari”).
Art. 17 - Clausola di salvaguardia
Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 5 - Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee
guida
Art. 6 - Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria
Art. 7 - Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
Art. 15 -Nomina dei CTU e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
Art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e racc omandazioni previste
dalle linee guida
“1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina
legale, SI ATTENGONO, salve le specificità del caso concreto , alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed
elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati n onché dalle società scientifiche
e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle prof essioni sanitarie iscritte in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da
aggiornare con cadenza biennale.
In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie
si attengono alle buone pratiche clinico-assistenzia li ”.
Art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e racc omandazioni previste dalle linee guida
“3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui
al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee g uida
(SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del
Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, … entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee
guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica
della conformità della metodologia adottata a stand ard definiti e resi
pubblici dallo stesso Istituto, nonchè della rilevanza delle evidenze
scientifiche dichiarate a supporto delle raccomanda zioni ”.
Articolo 6 - (Responsabilità penale dell’esercente la profession e sanitaria)
1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-sexies. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario).
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal
secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di IMPER IZIA, la punibilità è
esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni pr eviste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle
specificità del caso concreto ».
BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI E RACCOMANDAZIONI
PREVISTE DALLE LINEE GUIDA
- Obbligo di attenersi, salvo le specificità del caso concreto,
alle raccomandazioni previste dalle linee guida.
- Necessità di istituire apposito elenco entro novanta giorni
dalla pubblicazione della Legge Gelli.
RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ESERCENTE LA
PROFESSIONE SANITARIA
- Condotta caratterizzata da IMPERIZIA come unica
causa di non punibilità, sempre che siano state
rispettate raccomandazioni e linee guida.
- Superamento sostanziale della Legge Balduzzi dove si
individuavano i concetti di colpa lieve e colpa grave.
ImperiziaImperizia
ImprudenzaImprudenzaNegligenzaNegligenza
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA COLPA GENERICA
IMPERIZIA
Errore derivante dalla incapacità di valutare e
risolvere il caso così come avrebbe fatto la
maggioranza dei medici
Valutazione
IMPRUDENZA
Comportamento derivante dal non aver voluto e/o
saputo prevedere l’evoluzione di un caso o dall’aver
voluto utilizzare una procedura non sufficientemente
sperimentata
Valutazione
NEGLIGENZA
Condotta del medico che ha ignorato volontariamente le
esigenze del paziente e quindi non si è curato di
valutarlo adeguatamente.
Valutazione
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STRUTTURA E
DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA
- Posizione della struttura definita dai principi della
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
- Posizione del medico definita dai principi della
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
RUOLO CARDINE DEL PERITO E DEL CONSULENTE
TECNICO NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
MEDICA SULLA BASE DEI PRINCIPI INDICATI
- VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO
DELL’ERRORE
- IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE
BUONE PRATICHE VALIDE NEL CASO ESAMINATO
- VALUTAZIONE DELLE PECULIARITA’ SPECIFICHE DEL
CASO ESAMINATO