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Professioni tecniche - Zurich

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Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista. Il presente fascicolo riporta tra le Condizioni di Assicurazione esclusivamente le condizioni relative alle garanzie richieste dal Contraente. Professioni tecniche Glossario e Condizioni di Assicurazione
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Contratto di Assicurazionemultirischi per il professionista.

Il presente fascicolo riporta tra le Condizioni di Assicurazione esclusivamente le condizioni relative alle garanzie richieste dal Contraente.

Professioni tecniche

Glossario eCondizioni di Assicurazione

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Glossario pag. 1 di 6

Glossario giuridico pag. 5 di 6

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 1 di 50 Condizioni generali pag. 1 di 50 Sezione Incendio pag. 6 di 50Sezione Furto pag. 13 di 50In caso di sinistro - Incendio/Furto pag. 18 di 50Sezione Responsabilità civile pag. 22 di 50Norme Comuni - valide per la Responsabilità Civile dello Studio o ufficio e la Responsabilità Civile professionale pag. 35 di 50

Sezione Tutela legale pag. 39 di 50Sezione Assistenza pag. 45 di 50Adeguamento del Premio per la Responsabilità Civile Professionale pag. 49 di 50Adeguamento del Premio per l’Assicurazione di tutela legale pag. 50 di 50Modulo Denuncia Sinistro pag. 1 di 2Modulo Denuncia Sinistro “Tutela legale” pag. 1 di 1

I n d i c e

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Professioni tecniche

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Agente inquinante: qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica,irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline,sostanze chimiche e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

Annualità di Polizza: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es.12/3/2012 -12/03/2013).

Assicurato: la persona, fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività assicurata:l’attività esercitata professionalmente dall’Assicurato a favore di Terzi e a titolo oneroso, comprese leprestazioni professionali occasionalmente fornite a titolo gratuito e compresa l’attività dei Prestatori di lavoro.

Circostanza: qualsiasi incidente, evento, avvenimento, fatto, questione, atto, omissione o corrispondenza dalquale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare una Richiesta di risarcimento.

Compagnia: è la società Assicuratrice, ovvero “Zurich Insurance plc”, Rappresentanza Generale per l’Italia.

Committente: il soggetto privato e/o pubblico che richiede la prestazione professionale o di servizi.

Comportamento Colposo: qualsiasi comportamento reale o asserito dal Terzo, attivo od omissivo,istantaneo o continuato, posto in essere dagli Assicurati con colpa lieve o grave in violazione dei canoni diprudenza, perizia e/o diligenza, non intenzionalmente – oppure anche intenzionalmente se commesso dapersone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge - in relazione all’Attività assicurata indicatanella scheda di Polizza.

Comportamento illecito continuativo: comportamento illecito colposo che non si esaurisca in una azioneistantanea e che sia stato reiterato o protratto nel tempo.

Consegna dell’opera: qualora si verifichi anche una sola delle circostanze che seguono:

a. il rilascio del Certificato di collaudo provvisorio (PAC: Provisional Acceptance Certificate);

b. la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato diultimazione lavori;

c. l’Uso Secondo Destinazione, anche parziale o temporaneo, dell’opera.

Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altre persone, come indicatonella scheda di Polizza.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Glossario

Nel presente fascicolo informativo, i termini scritti con la lettera inizialemaiuscola ed in corsivo assumono il significato di seguito definito:

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Costi di difesa: onorari legali e/o spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, con il consenso scrittodella Compagnia, o dalla Compagnia per conto dell’Assicurato per le indagini, la mediazione ai sensi delDecreto Legislativo n. 28/2010, la difesa, le perizie, le transazioni e gli appelli connessi a qualsiasi Richiesta dirisarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. Restano escluse le retribuzioni o i compensi corrispostiin relazione a dette attività dal Contraente o dall’Assicurato ai propri Prestatori di lavoro, amministratori,dirigenti e sindaci a qualsiasi titolo impegnati in relazione ad una Richiesta di risarcimento.

Danno: qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Terzi, quale civilmente responsabile,in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito ditransazioni negoziate dalla Compagnia con il consenso dell’Assicurato o del Contraente.

Danno alla Persona: morte o lesioni personali.

Danno materiale: il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, compresi la distruzione, il deterioramento,l’alterazione, la perdita, il danneggiamento totale o parziale e la perdita d’uso dello stesso.

Dirigente apicale: il soggetto preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, o di una branca odi un settore autonomo di essa, che abbia ampia autonomia decisionale e di spesa e non sia sottoposto avincoli di subordinazione gerarchica nei confronti di altri dirigenti.

Documenti e Beni: si intendono tutti i Documenti e i Beni di qualsivoglia natura, con esclusione deglistrumenti negoziabili, che appartengono all’Assicurato o per i quali l’Assicurato è legalmente responsabile inquanto custoditi dall’Assicurato stesso o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidatinell’esercizio dell’Attività assicurata.

Enti assicurati: l’Associazione professionale o società tra professionisti Contraente, le filiali o rappresentanzeitaliane della stessa, le Società del Gruppo indicate sulla scheda di Polizza, gli enti che diventano Assicurati aisensi dell’art. 12 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di un Assicurato dalGruppo) e le Società del gruppo neo-costituite e neo-acquisite di cui all’art. 13.

Fatturato:volume di affari riferito all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) precedente alla data di effettodell’Assicurazione, conteggiato al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali obbligatori.

Franchigia: l’importo prestabilito, in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata, che, in caso diSinistro, l’Assicurato tiene a suo carico.

Grave difetto: l’alterazione di una parte o della totalità dell’opera:

• che incide sulla stabilità dell’opera, intesa come struttura e funzionalità della stessa, determinando pericolodi Rovina totale; e/o,

• che rende l’opera inidonea all’uso, inteso come funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fuprogettata e costruita.

Inquinamento: i danni ambientali conseguenti alla contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo,congiuntamente o disgiuntamente, da parte di Agenti inquinanti, incluse le spese sostenute e le azioni intrapresedall’Assicurato, su base volontaria o imposte da leggi, regolamenti e Autorità, per monitorare, ripulire,rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare le conseguenze del suddetto danno ambientale.

Massimale: il limite massimo di risarcimento a carico della Compagnia, per ciascun Sinistro e/o Periodo diAssicurazione, come indicato sulla scheda di Polizza.Il Massimale per Sinistro rappresenta l’esposizione massima della Compagnia:

• per Ciascun Sinistro

• per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo (Sinistro in Serie)

Il Massimale Aggregato (ove diverso dal Massimale per Sinistro) rappresenta l’esposizione massima dellaCompagnia per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste dirisarcimento presentate a tutti gli Assicurati nel corso del Periodo di Assicurazione e nel periodo di Estensionein caso di cessazione dell’attività (ove applicabile), per tutti i Sinistri e per tutti gli Assicurati.

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Perdita Patrimoniale: pregiudizio economico non derivante da Danni alla Persona e/o Danni materiali.

Periodo di Assicurazione: ciascun periodo compreso fra la Data di inizio e la Data di scadenza o dicessazione dell’assicurazione, come indicato sulla scheda di Polizza.

Polizza: il documento che prova l’Assicurazione, comprensivo della scheda di Polizza e del Frontespizio di Polizza.

Polizza Sostituente: si intende la Polizza che, nel corso dell’annualità assicurativa, viene emessa insostituzione di altra polizza (Polizza Sostituita).

Polizza Sostituita: si intende la Polizza che, nel corso dell’annualità assicurativa, viene sostituita da altrapolizza (Polizza Sostituente).

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione

Prestatore di Lavoro: qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia del contratto di impiego,durante il Periodo di Assicurazione svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione delContraente, con o senza retribuzione, incluso colui per il quale l’obbligo di corrispondere il premioassicurativo all’INAIL (o analogo istituto pubblico di assicurazione) ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversidal Contraente. Si intendono compresi nella presente definizione anche i collaboratori parasubordinati, ipraticanti e i collaboratori del Contraente in conformità alle norme che regolamentano la professione.

Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto esistente con il Contraente:

- il Contraente, il titolare, l’amministratore del Contraente e gli altri Soci e/o associati;

- i consulenti che non:

(i) sono inquadrabili come lavoratori somministrati da agenzie di lavoro temporaneo;

(ii) hanno contratti che ricadono in tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile,quali i lavoratori intermittenti, lavoratori a chiamata, lavoratori ripartiti, lavoratori part-time;

(iii) hanno contratti di apprendistato e contratti di inserimento;

(iv) sono inquadrabili come collaboratori a progetto, o occasionali; o

(v) sono comunque qualificabili come lavoratori atipici secondo quanto previsto in Italia dallaLegge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modificazioni, o da analoghi testi normativi di altriStati che siano applicabili ai Prestatori di lavoro;

- i subappaltatori e i prestatori di lavoro di imprese terze, anche se soggetti al potere direttivo e alcoordinamento del Contraente.

Professionista assicurato: l’Assicurato persona fisica - socio o associato - che esercita l’Attività assicurataper la quale è richiesta un’abilitazione professionale e/o l’iscrizione ad un albo professionale in favoredell’Ente Assicurato. Il termine include anche gli amministratori ed i Dirigenti apicali degli Enti assicurati.

Questionario: ogni informazione, dichiarazione, materiale informativo o questionario compilato esottoscritto, con eventuale materiale allegato, forniti alla Compagnia dal Contraente, anche in nome e perconto degli Assicurati.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da partedell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a uncontratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o dichiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Richiesta di risarcimento: per Richiesta di risarcimento si intende:

a. la richiesta scritta, con la quale viene richiesto ad uno o più Assicurati il risarcimento di Danni imputabiliad essi in conseguenza di un proprio Comportamento colposo; o,

b. ogni procedimento civile volto ad ottenere il risarcimento per i Danni derivanti da un Comportamentocolposo dell’Assicurato; o,

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c. ricevimento di un avviso di un procedimento penale ove l’Assicurato assuma la veste processuale diindagato in conseguenza di un proprio Comportamento colposo; o,

d. qualunque indagine o procedimento amministrativo avviato nei confronti degli Assicurati, nonchéqualunque notifica o procedimento similare nei confronti degli Assicurati e relativi a propri Comportamenticolposi.

Richieste di risarcimento collegate: richieste di risarcimento in qualsiasi modo riconducibili direttamente oindirettamente:

a. al medesimo Comportamento colposo o a più Comportamenti colposi collegati o posti in essere in modocontinuato; o

b. ad una pluralità di Comportamenti colposi che derivano dallo o sono stati commessi in relazione allostesso fatto o insieme di fatti.

Se denunciate entro tre mesi dalla data della prima Richiesta di Risarcimento, le Richieste di risarcimento collegatesaranno considerate come un’unica Richiesta di risarcimento ed ad esse su applicherà un’unica Franchigia.

In tal caso, la data della prima Richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le Richieste dirisarcimento, anche se presentate in tempi diversi.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i Danni causati a Terzi dall’Assicurato.

Rovina parziale: distacco di singoli elementi stabilmente incorporati all’opera, anche se le strutture essenzialidi essa non risultino definitivamente compromesse.

Rovina totale: la disintegrazione delle strutture essenziali di un’opera in modo che la forza di coesione tra isingoli elementi venga superata e vinta dalla forza di gravità.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei Danni che possono derivarne.

Spese per il ripristino della reputazione: qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenutadall’Assicurato, con il previo consenso scritto della Compagnia, per servizi di pubbliche relazioni volti amitigare i Danni causati alla reputazione dell’Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento copertadalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata, attraverso articoli negativi, sui media, o altre fonti diinformazione o altra documentazione accessibile al pubblico.

Spese per la perdita di una persona chiave: qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubblicherelazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall’Assicurato, con il preventivo consenso scritto (ilquale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) della Compagnia, al fine di gestire la pubblicacomunicazione e limitare l’interruzione o il turbamento dell’attività dell’Assicurato direttamente causatidall’invalidità permanente o dalla morte, verificatisi durante il Periodo di Assicurazione, di ogni socio, delpresidente, dell’amministratore delegato o del Dirigente apicale dell’Ente assicurato

Sinistro in serie: al termine Sinistro in serie si attribuisce il medesimo significato di Richieste di risarcimentocollegate.

Terzi: sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i Committenti, con esclusione di:

a. le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall’Assicurazione;

b. il legale rappresentante, il socio, l’amministratore dell’Ente Assicurato e le persone che si trovinocon essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonché di qualsiasi altro parente od affineconvivente;

c. le società di cui l’Assicurato sia azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice civile;

d. il Prestatore di Lavoro dell’Ente Assicurato, per i Danni alla persona o per malattia verificatesi inrelazione alla o in occasione della sua prestazione di lavoro.

Uso secondo destinazione: l’utilizzo industriale prolungato dell’opera a fini produttivi, durante la fase distart-up o di avviamento (commissioning), tale che contrattualmente tale uso possa essere consideratoequivalente a tutti gli effetti all’accettazione dell’opera a seguito di un collaudo provvisorio, purché sia statodato consenso formale da parte dell’Assicurato a tale utilizzo.

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Glossario giuridico(Assicurazione di tutela legale)

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adireper definire una controversia.

Assistenza/ Fase stragiudiziale: è l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine dicomporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali lamediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/ol’ammenda.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito, doloso o colposo, altrui.Esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propriaabitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile nonesiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di colpa ossia quando l’evento,anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

- delitto preterintenzionale quando l’evento di danno o di pericolo, che consegue all’azione od omissionedell’agente, è più grave di quello previsto e voluto;

- delitto doloso quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di dolo ossia quando l’evento didanno o di pericolo è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione o l’ergastolo.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce uncontrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi haragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalleParti e vige il principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituisconoil fondamento.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamentidannosi dei singoli. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato chepromuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentrenella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare le spese legali proprie e di controparte,nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa. Se assolto, non dovràpagare quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) di cui si farà carico lo Stato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindicivile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo secontrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge odi contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momentodeve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato ècontinuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è ilmomento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione chedetermina la controversia o il procedimento stesso.Più specificamente, l’insorgenza è:

- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;

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- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;

- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primocomportamento in violazione di norme contrattuali.

Procedimento penale: procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. Lapersona indagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo caricomediante la notifica di un’Informazione di garanzia.

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) aseconda del tipo di pene previste dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura punitiva che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo.E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sonoveri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Puòconsistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze oconcessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che vengono poste a carico dell’imputato in caso di suacondanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla partevittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla VoceDiritto civile).

Spese peritali: sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico diufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite giàinsorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.

Valore della lite: il valore del contendere.

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti,di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019

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Di seguito sono riportate solo le condizioni generali relative alle garanzie richieste dal contraente

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato/Contraente, rese al momento della stipulazionedel contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazionedell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpagrave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 “Assicurazione innome o per conto di terzi” del Codice Civile.

Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanziaL’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premiosono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga lerate di Premio successive, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello dellascadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il dirittodella Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile “Mancatopagamento del premio”. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed èinteramente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.I premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza,autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente difrazionamento:

• semestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 2% del Premio

• trimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del Premio

• quadrimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del Premio

In caso di durata temporanea della Polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del Premioavviene con un’unica soluzione anticipata.

Articolo 3 - Modifiche dell’AssicurazioneTutte le modifiche alla presente Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Recesso in caso di SinistroDopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, laCompagnia o il Contraente possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dallapresente Polizza con preavviso di 30 giorni. Solo in caso di esercizio del recesso da parte dellaCompagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al Contraente dellaparte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato e non goduto, al netto dell’imposta.

Condizioni Generali di Assicurazione

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Articolo 5 - Aggravamento del RischioL’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento delRischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai sensi dell’art. 1898 del CodiceCivile “Aggravamento del rischio” la Compagnia ha il diritto di accordare l’Assicurazione a differenticondizioni di assunzione del Rischio o recedere dal contratto nei termini descritti dallo stessoart.1898.Ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dallaCompagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.

Articolo 6 - Diminuzione del RischioNel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazionedell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio” e rinuncia alrelativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Periodo di AssicurazioneL’assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senzaobbligo di alcuna comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Adeguamento del Premio della garanzia Responsabilità CivileProfessionale

Polizza che riporti sulla scheda di Polizza l’indicazione “Facoltà di rinnovo”La Compagnia si riserva la facoltà di proporre il rinnovo eventualmente formulando condizionicontrattuali diverse e/o variazioni di premio rispetto a quelle applicate al contratto in essere.

Il Contraente che intenda rinnovare la copertura dovrà, prima della scadenza della polizza,comunicare all’Intermediario assicurativo per iscritto il Fatturato consuntivo dell’ultimo anno solaree, in caso di Studio Associato, le eventuali variazioni intervenute nel numero di soci e associati checompongono lo studio.

La comunicazione del fatturato consuntivo e dell’eventuale variazione del numero dei soci è dovutaanche in assenza di variazioni rispetto all’anno solare precedente.

Sulla base di tali informazioni gli eventuali termini di rinnovo saranno resi disponibili pressol’Intermediario Assicurativo al quale è assegnato il contratto.

Il Contraente, dopo aver preso visione delle condizioni di rinnovo, può accettarle e finalizzare ilrinnovo attraverso il pagamento del Premio che potrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giornidalla data in cui sono state resi disponibili i termini di rinnovo.

Qualora il Contraente non accetti le eventuali nuove condizioni e, pertanto, decida di non rinnovarela copertura con la Compagnia, il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno dellascadenza dello stesso.

La mancata comunicazione dei dati di fatturato e del numero dei soci e associati che compongonolo studio sarà considerata come espressione della volontà del Contraente di non rinnovare lapolizza.

Articolo 9 - Adeguamento del Premio della garanzia Tutela LegaleIl Premio relativo alla garanzia Tutale Legale, qualora acquistata, è soggetto ad adeguamento nel caso dipolizza senza tacito rinnovo che riporti sulla scheda di Polizza l’indicazione “Facoltà di rinnovo, della propostadi rinnovo formulata dalla Compagnia.

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Articolo 10 - Clausola risolutiva espressaQualora il Contraente non adempia i propri obblighi di:

(i) comunicazione dei dati di Fatturato; o

(ii) pagamento dell’importo di regolazione del Premio nei termini prescritti dalla appendice diregolazione;

La Compagnia avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile (Clausolarisolutiva espressa) inviando una comunicazione in tal senso al Contraente. La risoluzione avràeffetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte del Contraente.

In caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento è effettuato dalla Compagnia inbase alla regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto èridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quantodichiarato/accertato in sede consuntiva.

In relazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlliper i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unicodel lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni inLegge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Articolo 11 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di unAssicurato dal GruppoNel caso di fusione del Contraente / Ente Assicurato con uno o più Enti, l’Assicurazione continua con l’Enteincorporante o con quello che risulta dalla fusione.

Le società collegate, controllate o affiliate dell’Ente incorporante o risultante dalla fusione nonassumono la qualifica di Assicurato ai sensi della presente Polizza.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, l’Assicurazione continuacon l’Ente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Il Contraente / Ente Assicurato deve, entro 30 giorni da quando si sono verificate, comunicare periscritto alla Compagnia le variazioni sopraindicate, la quale, nei 30 giorni successivi, ha facoltà direcedere dall’Assicurazione dandone comunicazione con un preavviso di ulteriori 30 giorni.

Nel caso in cui, a seguito di acquisizione, un Ente Assicurato cessi di far parte del Gruppo, ilContraente e/o il suddetto Ente Assicurato deve informare la Compagnia e comunicare al nuovosoggetto controllante l’esistenza dell’Assicurazione, fermo l’obbligo del pagamento del Premio peril Periodo di assicurazione in corso. In tal caso, venendo meno la condizione di assicurabilitàdell’Ente Assicurato, l’Assicurazione cessa al termine dei trenta giorni dalla comunicazione dellafuoriuscita dell’Ente Assicurato dal Gruppo, salvo che nel medesimo termine il nuovo soggettocontrollante dichiari di voler subentrare nella Polizza limitatamente alla posizione dell’EnteAssicurato; resta salva in tale ultimo caso la facoltà per la Compagnia, nei 30 giorni successivi alladichiarazione di subentro del nuovo controllante, di recedere dall’Assicurazione relativa all’EnteAssicurato fuoriuscito dal Gruppo, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 12 - Nuove acquisizioniAl di fuori dei casi espressi in “Fusione o trasformazione del Contraente/ Assicurato-Fuoriuscita di unAssicurato dal Gruppo”, nel caso in cui l’Ente Assicurato, durante il Periodo di assicurazione della presentePolizza, acquisisca il controllo o costituisca nuove Società ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, deidiritti di voto nell’assemblea ovvero abbia il controllo della gestione o comunque ne detenga il controllo aisensi dell’art. 2359 del codice civile, che:

(i) siano domiciliate in Italia; e

(ii) svolgano la medesima attività preventivamente notificata alla Compagnia e oggetto dell’AttivitàAssicurata; e

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(iii)abbiano un Fatturato totale, come risultante dall’ultimo bilancio disponibile (per le societàacquisite) o da una stima presuntiva (per le società neocostituite), non superiore in aggregato al10% del Fatturato dell’Ente Assicurato che effettua l’acquisizione o la nuova costituzione; e

(iv)non abbia alcun Fatturato derivante dagli Stati Uniti d’America o dal Canada;

le stesse nuove Società si intenderanno comprese tra le Società del gruppo e pertanto nel novero degliAssicurati, con effetto a far data dalla data di acquisizione o creazione, senza alcun Premio aggiuntivo, almomento della sottoscrizione della Polizza.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette società, la presente Polizza opererà inDifferenza di Condizioni e/o in Differenza di Limiti.

Qualora la suddetta nuova società costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii), (iii) o (iv), l’EnteAssicurato potrà richiedere l’inclusione di tale nuova Società controllata nella presente Polizza, fatto salvo ildiritto della Compagnia di modificarne i termini e le condizioni di Polizza nel caso in cui decida di accoglieretale richiesta.

Articolo 13 - Controlli e verificheLa Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i qualil’Assicurato é tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria in relazione alle garanzieprestate con la presente Polizza.

Il Contraente é inoltre tenuto a fornire alla Compagnia, su richiesta di quest’ultima, tutte leinformazioni in suo possesso riguardanti le Polizze stipulate per la copertura assicurativa dei lavorieventualmente appaltati dall’Assicurato, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 14 - Clausola “non contributiva”La presente Polizza opera solo per le parti di Danno non risarcibili in base ad ogni altra Polizzastipulata in relazione alla medesima opera e/o attività svolta, quali CAR, EAR, RC Generale,Garanzia di Fornitura, ALOP, o simili.

Articolo 15 - Estensione territorialeLa copertura assicurativa vale per qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa contro l’Assicurato, adeccezione dei seguenti casi:

a) qualora la procedura giudiziaria si svolga negli Stati Uniti o in Canada oppure qualora si svolgainnanzi a giurisdizione diversa da Stati Uniti e Canada, ma per l’esecuzione di una sentenza o diun dispositivo di condanna emesso negli Stati Uniti o in Canada; oppure

b) qualora la responsabilità civile derivi dall’Attività assicurata esercitata negli Stati Uniti o inCanada.

Articolo 16 - Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia “Tutelalegale” e/o “Assistenza”La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia “Tutelalegale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 -Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. Lasostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premiopattuite con il Contraente.

Articolo 17 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi al premio dell’Assicurazione sono a carico del Contraente.

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Articolo 18 - Foro competenteForo competente a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sedel’Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto. Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3,comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell’Assicurato.

Articolo 19 - Altre AssicurazioniIl Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia della stipulazione di altre copertureassicurative per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro, qualorail singolo Assicurato o il Contraente abbia già in corso altra Polizza di responsabilità civileprofessionale, la presente Polizza opera a primo rischio per tutte le garanzie non previste dallaprima Polizza e a secondo rischio per tutte le garanzie prestate dalla prima Polizza.

Nel caso di operatività della presente Polizza a secondo rischio, qualora il massimale dell’altraPolizza, intero o ridotto per effetto della liquidazione di altri sinistri, sia superiore all’ammontaredella Franchigia indicata nella scheda di Polizza, quest’ultima non troverà applicazione. In casocontrario, la franchigia applicabile sulla base della presente Polizza sarà determinata dalladifferenza tra l’importo della Franchigia indicato nella scheda di Polizza e il massimale, intero oridotto, dell’altra Polizza. Nel caso di operatività della presente Polizza a primo rischio per effettodel totale esaurimento del massimale dell’altra Polizza, si applicherà la Franchigia indicata nellascheda di Polizza.

Nel caso in cui il medesimo Sinistro risulti coperto sia dalla presente Polizza della responsabilitàprofessionale che da un’altra Polizza emessa dal gruppo Zurich per la copertura di uno specificoprogetto (Polizza progetto), incluso le coperture per le quali la normativa vigente prevede lastipulazione di una Polizza dedicata ai sensi dell’articolo 111 - Decreto legislativo n. 163 del 2006 - edell’articolo 57 - D.P.R. 207/2010 -, e successive modifiche ed integrazioni, ove l’ammontare di dettoSinistro sia superiore ai Massimali prestati dalla Polizza progetto, la presente Polizza liquiderà laparte di Sinistro compresa nella differenza tra il Massimale per Sinistro indicato nell’art. 14 dellapresente Polizza e quelli, siano essi interi o ridotti, prestati nella Polizza progetto.

In caso di raggruppamento e/o associazione temporanea d’impresa e/o joint-venture coperte aisensi dell’art. “Oggetto dell’assicurazione” lettera (i), paragrafo “Responsabilità CivileProfessionale” alla sezione “Responsabilità Civile” , qualora esistano polizze stipulate da detteentità per le medesime garanzie previste dalla presente Polizza, la presente Assicurazione opera asecondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze e sino a concorrenza deiMassimali di Polizza garantiti dalla presente Polizza.

In caso risultino operanti per il medesimo rischio altre coperture assicurative stipulate con altriassicuratori dai consulenti rientranti nel novero degli Assicurati, la presente Assicurazione opererà asecondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze e sino a concorrenza deiMassimali garantiti dalla presente Polizza.

Articolo 20 - Rinvio alle norme di leggePer quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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Sezione Incendio

Oggetto dell’AssicurazioneÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dello Studioprofessionale indicato in Polizza, in conseguenza degli “Eventi coperti”.

Fabbricato

Per Fabbricato si intende:

- locali di proprietà o in locazione all’Assicurato, costituenti l’intero Fabbricato o una sua porzione, esclusal’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenteproprietà comune;

- impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), dicondizionamento d’aria e di trasporto; ogni altro impianto od installazione (comprese insegne) consideratifissi per natura e destinazione;

- recinzioni fisse e cancelli anche automatici; dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separatipurché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;

- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Contenuto

Per “Contenuto” si intende:

- Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arredamento in genere per lo Studio e tutto ciò che èrelativo all’attività che ivi si svolge, anche se di proprietà di terzi (comprese le insegne e gli impianti diallarme anche se all’aperto nell’area di pertinenza dello Studio), compresi:

- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”;

- valori (denaro, titoli di credito e carte valori inerenti l’attività) sino alla concorrenza del 10% dellasomma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro;

- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;

- quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000,00 euro.

Sono comunque esclusi veicoli a motore, natanti e loro parti.

Eventi coperti• Incendio;

• fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;

• Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi);

• azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestasseronegli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del Fabbricato e/o contenuto(esclusi gli Strumenti professionali), sino alla concorrenza di 2.500,00 euro per ogni annoassicurativo, con esclusione:

- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;

- dei primi 100,00 euro per Sinistro;

• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate,esclusi gli ordigni esplosivi;

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• onda sonica;

• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;

• urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;

• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato,oppure sviluppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche Cose diverse da quelleassicurate;

• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni, installate nel fabbricato indicato inPolizza, con esclusione:

- dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impiantiidrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;

- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

- dei primi 150,00 euro per Sinistro;

• guasti causati allo scopo di impedire o limitare i danni provocati dagli eventi assicurati.

Altri eventi coperti(se non espressamente esclusi):

• atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti diterrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (se superioria 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio).Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque indennizzabili i fatti causati da:

- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato;

- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;

- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilitàillimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai puntiprecedenti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasialtro spossessamento per ordine di qualsiasi autorità;

- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;

- relativi ai primi 250,00 euro per Sinistro.Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia e l’Indennizzoviene riconosciuto fino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

• sovraccarico di neve con un limite di 25.000,00 euro per ogni anno assicurativo, ed applicazionedi una Franchigia del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro;

• uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e Cose da essi trasportate, compresi idanni da bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al loro contenuto,avvenuti contestualmente all’evento atmosferico stesso.

Con esclusione:

- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciatiaperti o da aperture prive di protezione;

- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all’aperto, Tettoie, serre equanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;

- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;

- dei danni provocati dall’acqua agli enti assicurati posti in locali interrati e seminterrati collocatiad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo;

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- dei primi 250,00 euro per Sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve ograndine.

Ambito territorialeL’Assicurazione prestata con la presente Polizza è operante per i danni accaduti esclusivamente nelTerritorio italiano.

Rischio locativoSe l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazioneda Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quantoprevisto dall’articolo 1907 del Codice civile.

Ricorso terzi e/o locatariLa Compagnia risponde, sino alla concorrenza del massimale convenuto e senza l’applicazione dell’articolo1907 del Codice civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a versare per capitali, interessi e spese - qualecivilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatarida Sinistro indennizzabile nei termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni,nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sinoalla concorrenza del 10% del massimale stesso.L’Assicurazione non comprende i danni:

- a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicolidei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambitodelle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati “terzi”:

- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con luiconvivente;

- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilitàillimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al puntoprecedente;

- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società controllanti, controllate o collegate, aisensi dell’articolo 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promossecontro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà diassumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilitàsenza il consenso della Compagnia.Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice civile.

Rottura lastreÈ assicurato l’Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, dipertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune.

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Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;

- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;

- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventicoperti”);

- da Furto e tentato Furto.

La suddetta garanzia si deve intendere operante solo se viene assicurata la partita “Rischiolocativo” o la partita “Fabbricato”. Questa garanzia viene prestata nella forma a “Primo Rischioassoluto” sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro.

Spese di demolizione e sgomberoSono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico iresiduati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 euro, il rimborso delle spese documentate verràriconosciuto comunque sino a concorrenza di 250,00 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limitemassimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.

Spese di ricerca e ripristinoQualora sia assicurato il Fabbricato in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acquacondotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dellarottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato;

- pannelli radianti.

La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per anno assicurativo e condeduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.

Indennità aggiuntivaAll’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato perle partite “Fabbricato”, “Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 10.000,00 euro perannualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” della sezione“In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita del canone di affitto;

- onorari a periti e/o consulenti;

- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;

- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);

- rimozione e ricollocamento del contenuto;

- altri obblighi contrattualmente dell’Assicurato.

Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazioneLa Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza, dei danni aglistrumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi nel Territorioitaliano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), anche se il Fabbricato sia costruito e coperto conmateriali combustibili.La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e condeduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.

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Garanzia Aggiuntiva(valida solo se richiamata nella scheda di Polizza e se indica la somma da assicurare)

Elettronica- Rischio statico e impiego mobile(forma a valore totale)

È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” sotto riportati agliStrumenti professionali posti nei locali dello Studio indicato in Polizza (Rischio statico) e, sino a concorrenzadel 30% della somma assicurata, anche all’esterno dei locali ed entro i confini del territorio dei Paesi europeidurante lo svolgimento dell’attività (impiego mobile) o presso la propria abitazione.

• Eventi coperti:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;

- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti dielettricità statica;

- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria odi automatismi di regolazione o di segnalazione;

- sabotaggio dei dipendenti;

- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;

- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

• Supporti di dati - Maggiori costi

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri odischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10%, della somma assicurata, lespese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dalgiorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore deisupporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, acancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativipurché rientranti nella somma assicurata.Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

• Franchigia

- Rischio statico:Rimangono a carico dell’Assicurato i primi 250,00 euro per Sinistro.

- Impiego mobile:Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di 250,00 euro.

• Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;

- da eventi previsti dai capitoli “Incendio” e “Furto”;

- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;

- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;

- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore deibeni assicurati;

- per mancata o inadeguata manutenzione;

- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;

- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

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Anticipo indennizziLa Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza;

- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data dipresentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;

- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro,che i danni non siano stati causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato stesso;

- non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagerazione dolosa del danno” di cui allasezione “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto;

- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00euro;

- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Buona fedeLe inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancatacomunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportanodecadenza del diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioninon riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbiaagito senza dolo o colpa grave.

Dolo e colpa graveI danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;

- da colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;

- da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato.

Rinuncia al diritto di surrogazioneLa Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codicecivile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le societàcontrollate, consociate e collegate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso versoil responsabile medesimo.

Forma di garanziaLe partite relative a “Fabbricato, Contenuto e Rischio locativo” possono essere assicurate nella forma a“Valore totale” o a “Primo Rischio assoluto” come evidenziato nella scheda di Polizza.

Valore a nuovoL’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.

Per “Valore a nuovo” si intende:

- per il Fabbricato o il Rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghecaratteristiche costruttive (esclusa l’area);

- per il “Contenuto”, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali o, in mancanza, conCose equivalenti per uso e qualità.

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DelimitazioniCaratteristiche del FabbricatoLe garanzie sono operative a condizione che il Fabbricato:

- sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili,anche con solai e strutture portanti del Tetto combustibili.Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibiliper non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioniin materiali combustibili;

- sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studiprofessionali e nel rimanente terzo non vi sia presenza di depositi di Infiammabili, discoteche,night e simili;

- relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il Fabbricato siaconforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (Decreto del Ministero dei lavori pubblicidel 12 febbraio 1982 – Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e successive modifiche -nonché eventuali disposizioni locali).

EsclusioniSono esclusi i danni:

- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

- da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmentedall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;

- causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quantoprevisto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Oggetto dell’Assicurazione”, cedimenti delterreno, valanghe e slavine;

- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delleCose assicurate, salvo quanto previsto alla voce “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Oggettodell’Assicurazione”;

- di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, avvenute in occasione degli “Eventicoperti”.

È fatto salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Elettronica”.

LeasingLimitatamente al “Contenuto” le garanzie non sono operative per gli enti detenuti in leasing, se nondiversamente convenuto.

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Sezione Furto

Oggetto dell’AssicurazioneÈ assicurato l’Indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali dello Studio professionale indicato inPolizza in conseguenza degli “Eventi coperti”.

ContenutoStrumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arredamento in genere per lo Studio e tutto quantopertinente all’attività che vi si svolge, anche se di proprietà di terzi, compresi:

- impianti di protezione e di allarme, contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto);

- tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d’arte in genere e di antiquariato, soprammobili in argento, avorio,pietre pregiate (esclusi i preziosi), con un limite di Indennizzo per singolo oggetto di 5.000,00 euro;

- valori inerenti l’attività (denaro, carte valori, titoli di credito in genere) sino a concorrenza di 1.000,00euro per Sinistro;

- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti (esclusi i preziosi e i valori).

ValoriDenaro, carte valori e titoli di credito in genere inerenti all’attività, preziosi lavorati o greggi, raccolte ecollezioni e qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. ticket, schede telefoniche, buoni benzina,ecc.).L’Assicurazione è operante a condizione che l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali inuno dei modi sotto indicati, abbia violato i contenitori ove i Valori sono riposti mediante rottura,scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

Eventi coperti:

• Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e dichiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili purché tali difese e mezziabbiano almeno le caratteristiche di cui all’articolo “Mezzi di chiusura”, ovvero praticandoun’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;

• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a localichiusi;

• Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, cherichieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilitàpersonale;

• Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia venganoprelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai “Valori” la garanzia èoperante ovunque siano riposti nello Studio professionale indicato in Polizza e con l’applicazione di unaFranchigia del 10% per ogni Sinistro che rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che questipossa farla assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo.I Valori di proprietà dei dipendenti e Valori ed effetti personali di proprietà dei clienti, fornitori e visitatori,sono compresi in garanzia fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il“Contenuto” con il massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e senza applicazione di alcunaFranchigia;

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• guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina:

- al Contenuto, sino alla concorrenza della somma assicurata;

- ai locali ed ai relativi serramenti, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per ilContenuto senza applicazione dell’eventuale Franchigia e fermo restando quanto previsto allavoce “Limite massimo di Indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.

Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle forzedell’ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;

• Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia in servizio anche non continuativo ed anche se non a libropaga, alla condizione che l’Assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore all’Autoritàcompetente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall’Autorità alla Compagnia. Ciò a parzialederoga delle “Esclusioni” più avanti riportate. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di1.000,00 euro per Sinistro;

• Furto commesso:

- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e leporte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette dal solo vetro fisso;

- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti allo Studioprofessionale;

• Furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, purché:

- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavidei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;

- il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie allesue mansioni all’interno dei locali stessi;

• Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura diammortamento), registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici;l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importopari al 10% della somma assicurata per il contenuto;

• Furto con destrezza, commesso cioè con speciale abilità eludendo l’attenzione del derubato, di tuttoquanto pertinente all’attività, compresi valori ed effetti personali di proprietà dell’Assicurato, dei suoidipendenti, clienti, fornitori o visitatori, avvenuto all’interno dei locali dello Studio professionale, durante leore di apertura al pubblico. La garanzia è valida purché l’evento sia constatato nella stessa giornatae denunciato entro le 24 ore successive.Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni Sinistro;

• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati,purché le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza,con il limite massimo di 250 euro per singolo Sinistro.

Ambito territorialeL’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano.

Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazioneLa Compagnia risponde, purché il Sinistro sia Indennizzabile a termini di Polizza, dei danni aglistrumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/riparazione presso terzi nel Territorioitaliano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), purché il Fabbricato sia protetto come dacaratteristiche evidenziate alla voce “Mezzi di chiusura”.

La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e condeduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.

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Indennità aggiuntivaLa Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato atermini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” della sezione “Incaso di Sinistro - Incendio/Furto”, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del perito scelto all’Assicurato in base a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazionedel danno” del capitolo “In caso di Sinistro” Incendio/Furto;

- costi sostenuti per la documentazione del danno;

- potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati;

- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.

Forma di AssicurazioneL’Assicurazione viene prestata nella forma a “Primo Rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regolaproporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice civile.

Valore a nuovoL’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/oin condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

DelimitazioniMezzi di chiusuraLa garanzia è operante a condizione che:

• le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali dialtre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;

• i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, equant’altro di inerente) delle aperture dell’ufficio o Studio professionale siano almeno quelliusualmente installati negli uffici o studi professionali privati. Nel caso le aperture dello Studioprofessionale siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e lo Studiomedesimo rimanga incustodito, il Furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rotturadel solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque egualmente indennizzabilecon la decurtazione del 25% (Franchigia a carico dell’Assicurato).

EsclusioniSono esclusi dall’Assicurazione i danni:

a) a Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in luoghi diversida quelli indicati in Polizza;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive,trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altrisconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità(con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione,esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni,distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, ameno che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;

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c) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessiod agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate olocali con questi comunicanti;

- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere a termini dilegge;

- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;

- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrinonella previsione dell’articolo 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonchédai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una società.

È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” relativamente al Furto commesso daidipendenti;

d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del Sinistro,anche se il Reato non è stato consumato;

e) Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i “Valori”,e per più di 45 giorni per il “Contenuto”.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o deiprofitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Riduzione - Reintegro della somma assicurataQualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, lasomma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effettoimmediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quelloindennizzabile, al netto di eventuali Franchigie. Resta però inteso che tale importo, a richiestadell’Assicurato e previa adesione della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamentodel corrispondente Premio dovuto.

Garanzia Aggiuntiva Portavalori e Strumenti professionali(valida solo se espressamente richiamata in Polizza ed indicata la somma assicurata)

Sono assicurati i “Valori” e gli “Strumenti professionali” contro:

• il Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;

• il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbiaindosso od a portata di mano gli enti assicurati;

• il Furto strappando di mano o di dosso gli enti assicurati (Scippo);

• la Rapina;

• commessi sulla persona dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre, nellosvolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati e avvenuti:

- all’esterno dei locali dello Studio professionale;

- entro i confini del territorio dei Paesi europei.

Tale garanzia è prestata con una Franchigia del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistroche rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che questi possa farlo assicurare da altri, pena ladecadenza del diritto all’Indennizzo. Relativamente al trasporto dei “valori” sono condizioniessenziali per l’efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguentirequisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anchetemporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto dei valori assicurati. L’inesistenzadi uno di tali requisiti comporta la perdita del diritto all’Indennizzo.

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Condizioni Particolari(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Impianto d’allarme(installato da ditte registrate presso l’Istituto per il marchio di qualità – I.M.Q.)

Il Contraente/Assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delcontratto:

- che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a normadel Comitato elettrotecnico italiano - CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) edinstallato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;

- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme e ad attivarlo ogniqualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;

- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q.,che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;

- che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni emodifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinarel’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.

Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente anche in modoparziale o non attivato, la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini diPolizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto penadi decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto d’allarme non avesse le caratteristichedichiarate (norme CEI o IMQ) detta Franchigia si intende aumentata al 30%.In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del30%.

Impianto d’allarme(di diverso tipo)

Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delcontratto, che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti dall’impianto automatico diallarme antifurto.L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogniqualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modoparziale - o non attivato, la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini diPolizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto penadi decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del30%.

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In Caso di Sinistro - Incendio/Furto

ObblighiIn caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per limitare o ridurre il danno (articolo 1914 del Codice civile“Obbligo di salvataggio”);

b) denunciare il fatto all’autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importoapprossimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copiadi tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;

c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento allaqualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta ladocumentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del dirittoall’Indennizzo.

Assicurazioni presso diversi AssicuratoriSe sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente ol’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.In caso di Sinistro il Contraente o l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenutoa richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamenteconsiderato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovutodall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagaresoltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il propriocontratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da luidesignata;

oppure a richiesta di una delle Parti

b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche primasu richiesta di uno di essi.Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese amaggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelleoperazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordanosulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate alPresidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei peritiI periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

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momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero statecomunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” previsti dallapresente.

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cosemedesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delleCose assicurate e determinazione del danno” della presente sezione;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso si opti per la procedura di valutazione del danno prevista nella lett. b) all’articolo“Procedura per la valutazione del danno” i risultati delle operazioni peritali devono essere raccoltiin apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno perognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano finda ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patticontrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerenteall’indennizzabilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

Valore delle Cose assicurate e determinazione del dannoLa determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o sezione diPolizza, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato Si stima:

a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;

b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo dicostruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesanecessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate ededucendo da tale risultato il valore dei residui.

Mobilio - Arredamento - AttrezzaturaSi stima:

a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;

b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato dimanutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al nettodel deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Onerifiscali deducibili.

Supplemento di indennitàSi determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previstiper “Fabbricato” “Mobilio - Arredamento Attrezzatura” dà l’ammontare del danno calcolato in baseal “Valore a nuovo”. Esclusivamente per la forma a “Valore totale” tale supplemento di indennità,qualora la somma assicurata confrontata con il “Valore a nuovo” risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;

2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (articolo 1907 del Codice civile), viene ridottoin proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” ela differenza “Valore a nuovo” meno “Valore al momento del Sinistro;

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3. uguale o inferiore al “Valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione edavverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesidall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato)entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non nederivi aggravio per la Compagnia.

Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazionevale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Assicurazione parziale - Tolleranza(valida esclusivamente per la forma a “Valore totale”)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momentodel Sinistro la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno perciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione consomme assicurate riguardanti altre partite.Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% lasomma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

Esagerazione dolosa del dannoL’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che nonesistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazionemezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui delSinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.

Raccolte e collezioniQualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagniarisarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguentedeprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla PolizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dallaCompagnia.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazionedei danni.L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando

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esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato nei termini di Polizza non puòtuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Pagamento dell’IndennizzoIl pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto diliquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, salvo che sia stata fatta opposizione, odella sentenza passata in giudicato.Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento viene effettuatoqualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo“Esclusioni”.

Limite massimo di IndennizzoSalvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolola Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Trasloco delle Cose assicurateIn caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 4 delle “Condizioni Generali diAssicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’articolo 1898 delCodice civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia, inoltrefino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di trasferimento l’Assicurazione resta operanteanche nei confronti della vecchia ubicazione.

Recupero delle Cose asportateSe le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso allaCompagnia appena ne abbia notizia.Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente ildanno.Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il Valore del recupero spetta all’Assicuratofino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta; il resto spetta alla Compagnia.

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Sezione Responsabilità civile

Responsabilità Civile della conduzione dello Studio o ufficioOggetto dell’AssicurazioneLa Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamentecagionati a terzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, inconseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio o ufficio ove si svolge l’attività,nonché da attività complementari ad esso connesse quali, a titolo esemplificativo:

• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;

• circolazione ed uso dei velocipedi;

• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;

• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani.

L’Assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debbarispondere;

- le azioni di rivalsa esperite dall’INPS e dall’INAIL ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri rischi copertiLa copertura assicurativa vale anche per:

• il Rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l’attività,compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti diprevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. L’Assicurazione comprende i rischi derivanti dalleantenne radio-televisive (esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico), dagli spaziadiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri disostegno o di contenimento di altezza superiore ai due metri), nonché cancelli anche automatici. La garanziacomprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di Tubazionio condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi 100,00 Euro per Sinistro.L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreninonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori dimanutenzione straordinaria. La presente garanzia opererà a secondo Rischio, e cioè per l’eccedenza rispettoai massimali dell’altra Assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione;

• il Rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusivadello Studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi e/o dei dipendenti, ferma restandol’applicazione di una Franchigia assoluta di 100,00 Euro per ogni veicolo.Restano esclusi i danni da Furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle Cosetrovantisi nei veicoli stessi;

• i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questisi avvalga nell’esercizio dello Studio o ufficio;i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali,agricole o di servizi purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, nel limite di unterzo del Massimale indicato in Polizza e con il massimo indicato sulla scheda di Polizza perSinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni Sinistrocon il minimo di 500,00 euro.

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Massimale di garanzia e FranchigiaLe garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza per ogniSinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbianoriportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a Cose o animali di loro proprietà.

In ogni caso, la garanzia si intende prestata con l’Applicazione della Franchigia indicata sulla schedadi Polizza alla sezione Responsabilità Civile.

Qualifica di terziSono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):

• i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al difuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigentelegislazione in materia;

• i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, anche se in conseguenzadella loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.

Responsabilità Civile ProfessionaleOggetto dell’Assicurazione

Chi assicuriamoE’ riconosciuta la qualifica di Assicurato allo Studio professionale associato, ovvero alla Società fraprofessionisti ove ammessa secondo la legge italiana, indicato quale Contraente e, limitatamente alleAttività assicurate prestate per conto del Contraente, a qualsiasi socio, associato, amministratore,Dirigente apicale (ciascuno dei precedenti appartenente alla categoria dei Professionisti assicurati) e Prestatoredi lavoro passato, presente o futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purché, per leAttività assicurate per cui ciò è necessario, sia regolarmente iscritto all’Albo professionale oveprevisto dalla legge del luogo dove viene svolta l’Attività assicurata e non sia sospeso dallo stesso.

Limitatamente alle attività professionali in copertura, la presente Assicurazione s’intende operante per gliincarichi conferiti all’Assicurato, quando sia abilitato a operare nella Repubblica di San Marino. Tutti iriferimenti presenti in Polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendonosostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professionenella Repubblica di San Marino.

Sono considerati Assicurati anche i seguenti soggetti, sempreché tale qualifica non sia in contrasto con lanormativa locale applicabile in materia assicurativa:

(i) le filiali o rappresentanze italiane del Contraente e le Società del Gruppo con sede in Italia, purchéindicate sulla scheda di Polizza;

(ii) le Società del gruppo neo-costituite o neo-acquisite, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13“Nuove acquisizioni”, anche se non indicate sulla scheda di Polizza al momento della sottoscrizione dellaPolizza;

(iii) i soci, gli associati, gli amministratori, i Dirigenti Apicali, (Professionisti assicurati) e i Prestatori di lavorodelle società di cui ai due punti precedenti, limitatamente alle attività svolte per le società di cui alpunto (ii) che precede purché, per le Attività assicurate per cui ciò è necessario, sianoregolarmente iscritti all’Albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svoltal’Attività assicurata e non siano sospesi dallo stesso.

Salvo quanto previsto al punto che segue, la presente Assicurazione s’intende automaticamente estesa allaquota di responsabilità a carico dell’Ente Assicurato derivante dalle Attività assicurate rese nell’ambito diconsorzi, raggruppamenti di imprese, associazioni temporanee di imprese e simili forme associative. In caso dicondanna solidale con gli altri membri dei predetti enti, la presente copertura opererà nei limitidella quota di responsabilità dell’Assicurato e la Compagnia non sarà tenuta ad anticipare l’interasomma dovuta al Terzo a titolo di risarcimento.

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Sono considerati Assicurati anche le seguenti persone fisiche e giuridiche, sempreché tale qualifica non siain contrasto con la normativa vigente:

(iv) i consorzi, i raggruppamenti di imprese, le associazioni temporanee di imprese e simili forme associative dicui l’Ente Assicurato risulti mandatario o a cui partecipi con una quota di maggioranza, nonché i rispettivisoci, associati, amministratori, Dirigenti apicali e Prestatori di lavoro;

(v) qualsiasi persona fisica che agisca come consulente dell’Ente Assicurato e di cui l’Ente Assicurato sialegalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando: a) sia vincolato da un contrattosottoscritto con l’Ente Assicurato; e b) operi sotto la direzione e diretta supervisionedell’Assicurato purché, per le Attività assicurate per cui ciò è necessario, sia regolarmenteiscritto all’Albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’Attivitàassicurata e non sia sospeso dallo stesso;

ma soltanto quando svolgono le Attività assicurate in dette qualità, ed in relazione aiComportamenti colposi da essi posti in essere nel Periodo di assicurazione o successivamente allaData di retroattività.

La presente Assicurazione offre copertura agli Assicurati soltanto in relazione allo svolgimento delleAttività assicurate, ed in relazione ai comportamenti da essi posti in essere nel Periodo diassicurazione o successivamente alla Data di retroattività.

Il Contraente e gli altri Enti Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Compagnia in corsod’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, associati, amministratori o Dirigenti apicali e Prestatori di lavoro,i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del loro ingresso o dal conferimento dell’incarico daparte dell’Ente assicurato.

Cosa assicuriamoLa Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento, per i seguenti Danni conseguenti a un Comportamentocolposo posto in essere durante l’esecuzione dell’Attività di Progettazione e Direzioni Lavori nonché di tutte leattività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione per:

1. Danni alla Persona

Danni alla Persona causati a Terzi, ivi compresi Committenti, clienti, fornitori, subappaltatori e lorodipendenti, derivanti o meno dalle opere oggetto dell’Attività assicurata;

2. Danni materiali alle cose diverse dall’opera

Danni materiali alle cose diverse dall’opera oggetto dell’Attività assicurata, derivanti o meno dalle opereoggetto dell’Attività assicurata;

3. Danni materiali all’opera

Danni materiali all’opera, progettata e/o diretta dall’Assicurato, in conseguenza di sua Rovina, totalee/o parziale, e/o Gravi difetti.Fermo quanto indicato al successivo punto 21 “Lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato” dellaSezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, qualora l’Assicurato svolga,direttamente o per il tramite di imprese di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilitàillimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite disubappaltatori anche l’attività di realizzazione dell’opera o di parti di essa (costruzione,installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa inmarcia e operazione similari), saranno indennizzabili ai sensi di Polizza solo i Danni materialiall’opera, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti, che si sianoverificati dopo la Consegna dell’opera;

4. Perdite patrimoniali per Mancata Rispondenza dell’Opera all’Uso a cui è destinata

Perdite patrimoniali causate al Committente per Gravi Difetti dell’opera progettata e/o diretta che larendano inidonea all’uso a cui è destinata e riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione deiLavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono:

- il rilascio del certificato di collaudo provvisorio;

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- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato diUltimazione dei Lavori;

- l’uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione.

La garanzia comprende anche i costi sostenuti dal Committente per la demolizione e/o rimozionedell’opera o della parte di essa su cui incide il Grave difetto; si intendono altresì coperti i costi sostenuti dalCommittente per il rifacimento/sostituzione/ripristino dell’opera o parte di essa su cui incide il Gravedifetto.Restano comunque esclusi i costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione.La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, intesocomunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, e, inogni caso, nell’ambito del sottolimite per le Perdite patrimoniali indicato ai punti 5 e 6 cheseguono.

5. Perdite patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza

Perdite patrimoniali, causate al Committente o ad altri Terzi, conseguenti a Sinistro indennizzabile ai terminidi Polizza, in relazione al mancato avvio, interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali,commerciali, agricole o di servizi.La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, intesocomunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso

6. Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti

Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti, ivi comprese le sanzioni, multe eammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, salvo quanto espressamente escluso nella presentePolizza.La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, intesocomunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso.

La copertura assicurativa vale anche per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabilicondominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche,variazioni di Polizze di Assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei Premi diAssicurazione.

Dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di leggeLa presente Polizza copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato che nonsia l’autore materiale del fatto, per qualsiasi atto doloso dei Prestatori di Lavoro e, più in generale, di tutti isoggetti, diversi da uno dei Professionisti assicurati, di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge,verificatosi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, fermo restando che:

- l’Assicurato non abbia commesso o agevolato il suddetto atto; e

- la Compagnia si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di surrogazione nei diritti dell’Assicuratoverso il soggetto autore materiale del fatto.

Violazione dei diritti di proprietà intellettualeLa presente Polizza copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato perqualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale, salvo quanto escluso al successivoarticolo “Brevetto”, di cui alla sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”,realizzatasi tramite un Comportamento colposo e verificatasi durante l’esecuzione dell’Attivitàassicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività e prima della scadenza del Periododi Assicurazione.

Riservatezza e segretezzaLa presente Polizza copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato perqualsiasi violazione dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dalPrestatore di lavoro, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente incaricata dall’Assicurato edoperante per o per conto di quest’ultimo realizzatasi tramite un Comportamento colposo e verificatasi

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durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività eprima della scadenza del Periodo di Assicurazione. Si intendono compresi anche i Danni cagionati a Terzidalla inosservanza delle norme previste dalla normativa applicabile.

Ingiuria e diffamazioneLa presente Polizza copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato peringiuria e diffamazione realizzata tramite un Comportamento colposo e verificatasi durantel’esecuzione dell’Attività assicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività e primadella scadenza del Periodo di Assicurazione.

Rc derivante da appaltatori / subappaltatori / liberi professionistiL’Assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Terzi daun Comportamento colposo:

(i) di consulenti e liberi professionisti, non rientranti nella definizione di Assicurato ai sensi del punto (v)dell’art. “Chi assicuriamo” che precede;

(ii) di sub-appaltatori e relativi dipendenti;

incaricati dall’Ente Assicurato per l’esecuzione dell’Attività assicurata per conto dello stesso.

La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’Assicurato non abbia rinunciato aesercitare l’azione di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

Perdita di Documenti e BeniLa Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da qualunque spesa o costo che l’Assicurato stessoabbia ragionevolmente sostenuto durante il Periodo di Assicurazione, previo consenso scritto dellaCompagnia, per sostituire o ripristinare, ovvero prestare un indennizzo ove essi siano infungibili i Documentie Beni di Terzi che siano stati affidati all’Assicurato dai clienti nell’ambito dell’Attività assicurata, e che sianostati accidentalmente persi o distrutti durante il Periodo di Assicurazione, ovvero a prestare un indennizzo oveessi siano infungibili. Si intendono compresi anche gli archivi informatici e i dati elettronici o digitalizzatisempreché siano oggetto di un processo di salvataggio (back up) effettuato con frequenza almenosettimanale e presso una ubicazione separata rispetto a quella in cui sono custoditi gli archivi ed idati stessi.

Tale estensione è prestata a condizione che:

(i) lo smarrimento o il Danno si verifichi mentre i Documenti e Beni sono custoditi dall’Assicurato oda qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; e,

(ii) i Documenti e Beni smarriti o collocati fuori posto siano stati oggetto di una scrupolosa ricercada parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; e,

(iii) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà esseresuffragata da un giustificativo di spesa nonché dall’approvazione della spesa da parte dellaCompagnia.

Resta inteso che la Compagnia non sarà tenuta per qualsiasi Richiesta di risarcimento traenteorigine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti e altre cause che sfuggonoal controllo dell’Assicurato.

Questa estensione di garanzia non si applica agli strumenti negoziabili di qualsiasi natura.

La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 100.000 per ciascun Sinistroe Periodo di assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso,previa applicazione della Franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun Sinistro.

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Spese di salvataggioFatto salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice civile, la Compagnia rimborserà l’Assicurato i costisostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Comportamento colposo, a condizioneche:

(i) la Compagnia sia informata per iscritto, entro 30 giorni dal verificarsi del ComportamentoColposo o dal momento in cui l’Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto delverificarsi di tale Comportamento Colposo, durante il Periodo di Assicurazione o il periodo diEstensione per cessazione di attività (ove applicabili), di tale Comportamento colposo e dei costidelle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;

(ii) la Compagnia sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire oridurre danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;

(iii) l’importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia statopreventivamente approvato dalla Compagnia;

In aggiunta alle esclusioni previste alla successiva sezione “Esclusioni per la Responsabilità civileprofessionale”, la copertura assicurativa non opera qualora tali costi includano:

(iv)profitti o perdite di profitto, retribuzioni ordinarie, costi fissi e/o di interruzione di attivitàdell’Assicurato;

(v) le spese sostenute per azioni intraprese dall’Assicurato, sia su base volontaria che imposte daleggi, regolamenti e Autorità, per monitorare, ripulire, rimuovere, contenere, trattaredisintossicare o neutralizzare le conseguenze della presenza, emissione, dispersione, rilascio ofuga di Agenti inquinanti.

La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 100.000 per Sinistro e perPeriodo di assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad essosenza applicazione di alcuna Franchigia.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIAL’Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicuratodurante il Periodo di Assicurazione, a condizione che tali Richieste di risarcimento siano conseguentia Comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato nel Periodo di Assicurazione, ovvero dopol’eventuale Data di retroattività indicata sulla scheda di Polizza e prima della data di scadenza delPeriodo di Assicurazione, purché le stesse si riferiscano a Comportamenti colposi o Circostanze chenon siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti alContraente al tempo della stipulazione.

Quanto alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il Periododi Estensione in caso di cessazione dell’attività (ove applicabile), è necessario che esse sianocomunicate alla Compagnia prima della scadenza dei predetti periodi o, al più tardi, entro i tregiorni successivi alla loro scadenza.

La garanzia assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato, ai sensi degliarticoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possonocomportare Richieste di risarcimento nei termini di Polizza.

MASSIMALE ANNUO IN CASO DI SOSTITUZIONE DI POLIZZA IN CORSO D’ANNOIn caso di sostituzione di Polizza avvenuta in corso d’anno e tale da modificare la scadenza delPeriodo di Assicurazione in corso, salvo diverso accordo scritto tra il Contraente e la Compagnia, ilMassimale di Polizza si considererà comunque unico per l’intero Periodo di Assicurazione cosìmodificato.

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Estensione in caso di cessazione dell’attività

In caso di cessazione definitiva dell’Attività da parte dell’Assicurato / Contraente, intervenuta durante il Periododi Assicurazione, l’Assicurato/ Contraente e/o i suoi aventi causa hanno diritto all’estensione della garanzia perle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato e da questi denunciate allaCompagnia ai sensi di Polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell’Attività, ma solo a condizioneche dette Richieste di Risarcimento si riferiscano a Comportamenti Colposi verificatisi prima dellacessazione dell’Attività e durante il periodo oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata a fronte del pagamento di un importo pari al 150% dell’ultimaannualità di Premio.

Il Massimale per il periodo di Estensione in caso di cessazione dell’attività è parte del Massimale diPolizza previsto per il Periodo di Assicurazione e non in aggiunta ad esso.Conseguentemente, la garanzia prestata dalla Compagnia nel periodo previsto dalla presenteestensione è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale di Polizza, a prescinderedal numero di Richieste di Risarcimento.

Cessazione del rapporto assicurativoOltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa, con effettoimmediato, in caso di radiazione o sospensione dall’Albo Professionale.

Esclusioni per la Responsabilità Civile ProfessionaleAi sensi della presente Polizza, la Compagnia non sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento inrelazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicuratoderivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:

1. Danno alla Persona o Danno materiale

Danni alla persona e Danni materiali, se non derivanti da un Comportamento colposoverificatosi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata. Sono comunque esclusi i Dannimateriali ai beni di proprietà, oggetto di locazione o comunque affidati in custodia o sotto ilcontrollo dell’Assicurato;

2. Ritardo, inadempimento parziale o totale

ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento dell’Attività assicurata,tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione derivi da unComportamento colposo da parte dell’Assicurato nell’espletamento dell’Attività assicurata.L’eventuale effettivo o presunto ritardo o la mancata esecuzione non costituiscono di per sé unComportamento colposo;

3. Responsabilità civile amministratori

attività di amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o altro soggetto munito dipotere di rappresentanza dell’Assicurato relativamente alla esecuzione o mancata esecuzionedegli incarichi, compiti e/o doveri attinenti la loro rispettiva funzione;

4. Violazione delle norme di diritto del lavoro / impiego / discriminazione (i) responsabilità facenti capo all’Ente Assicurato in qualità di datore di lavoro o potenziale

datore di lavoro, anche in riferimento ai contratti di collaborazione con liberi professionisti elavoratori autonomi, incluse tutte le ipotesi di discriminazione e molestia di qualsiasi natura;

(ii) obblighi contrattuali, retributivi e/o contributivi dell’Assicurato previsti da leggi,

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regolamenti e/o da coperture obbligatorie previdenziali e/o assicurative (es. INAIL, INPS ecc.)anche relativi a prestazioni in caso d’invalidità e di sostegno in caso di disoccupazione;

5. Danni non compensativi / Perdite patrimoniali non risarcibili (i) tasse e imposte;

(ii) sanzioni civili non aventi funzione sola risarcitoria, ma al contrario di carattere anchepunitivo o esemplare, spese di giustizia penale, multe o sanzioni di qualunque natura(penale, amministrativa, fiscale, ecc.) inflitte all’Assicurato;

(iii)i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo chedisponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura nonpecuniaria;

(iv)il rimborso, la restituzione o la compensazione di onorari, compensi, costi, indennità, prezzio spese corrisposti o dovuti all’Assicurato;

(v) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione cheregola la presente Polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta dirisarcimento;

6. Atti dolosi, disonesti e fraudolenti / violazione di legge (i) qualsiasi atto doloso, omissione dolosa o condotta disonesta o fraudolenta, inclusa la

violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti, da parte di qualunque Assicurato.La presente esclusione non si applica nel caso “Dolo delle persone di cui l’Assicurato deverispondere ai sensi di legge”;

(ii) qualsiasi fatto infedele (quale ad esempio la divulgazione di segreti d’ufficio, appropriazioneindebita, truffa, peculato, malversazione) commesso da persone delle quali o con le quali gliAssicurati debbano rispondere e che determinino perdita, sottrazione, distruzione odeterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore;

7. Valutazione dei costinon corretta quantificazione da parte dell’Assicurato, o di un soggetto incaricato dallo stesso,nella valutazione preventiva dei costi di esecuzione dell’Attività dell’Assicurato, salvo per laparte relativa al computo metrico ed estimativo dei materiali;

8. Stato di insolvenzastato di insolvenza dell’Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessariall’adempimento della propria attività e dei propri obblighi contrattuali;

9. Brevettoappropriazione indebita, contraffazione o violazione di qualsiasi brevetto;

10. Responsabilità contrattualequalsiasi responsabilità contrattuale, impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa dipagamento, penale contrattuale, clausole cosiddette di: “Liquidated Damages” (c.d. danniliquidati) o altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe statoritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo;

11. InquinamentoDanni derivanti, direttamente o indirettamente, dall’effettivo o presunto scarico, emissione,deposito, rilascio o fuga di Agenti inquinanti;

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12. Guerra/Terrorismo/Amianto/Nucleare/Campi elettromagnetici (i) qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata) militare o civile, atto terroristico, operazione

bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità(dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione,usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni adopera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altraorganizzazione politica o terroristica;

(ii) presenza, uso, scoperta, rimozione, rilascio, possibile rilascio, eliminazione o smaltimento diamianto o materiale contenente amianto in qualsiasi forma e quantità;

(iii)radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive; materialeradioattivo, tossico, esplosivo od altro materiale di natura pericolosa, ovvero connessa adesposizione di componenti nucleari;

(iv) generazione di campi elettromagnetici (EMF. Electromagnetic fields);

13. Guasto meccanico, elettrico, o dei servizi di telecomunicazione (i) mancato o non corretto funzionamento di software o apparecchiature meccaniche;

(ii) mancato o non corretto funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anchequalora dovuto ad interruzione nella fornitura dell’energia elettrica, sovraccarico, calo ditensione o black out;

(iii)mancato o non corretto funzionamento di qualsiasi sistema di telecomunicazione;

salvo il caso in cui sia direttamente attribuibile all’Assicurato e nell’ambito organizzativo dellostesso Assicurato;

14. Errori di esecuzione costi di riparazione e/o sostituzione per rimediare a errori di esecuzione in qualsiasi lavoro dicostruzione, erezione, fabbricazione, installazione, assemblaggio, montaggio, smontaggio oprocesso manifatturiero che sia stato svolto da o per conto dell’Assicurato, incluso i materiali, leparti e le attrezzature fornite in relazione ad esso;

15. Responsabilità civile Prodottidifetto di produzione di qualsiasi prodotto e le relative spese di ritiro o richiamo dal mercato;

16. Comportamento colposo / Procedimento pregresso (i) un Comportamento colposo commesso antecedentemente all’inizio del Periodo di

Assicurazione ovvero all’eventuale Data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;

(ii) qualsiasi indagine, inchiesta, investigazione o altro procedimento disposto dalle Autoritàcompetenti iniziata antecedentemente all’inizio del Periodo di Assicurazione ovveroall’eventuale Data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;

(iii)qualsiasi Circostanza connessa, direttamente o indirettamente, agli stessi fatti di cui aiparagrafi precedenti;

17. Richieste di risarcimento / Circostanze pregresse (i) presentata prima della data di decorrenza della presente Polizza ovvero già in corso a tale data;

(ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Circostanza che, sin dalla data didecorrenza della presente Polizza, o di altre Polizze stipulate con la Compagnia per ilmedesimo rischio e precedentemente in vigore senza soluzione di continuità con la presentePolizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibilefonte di una Richiesta di risarcimento;

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18. Requisiti professionali Limitatamente alle attività assicurate per le quali sono richieste specifiche abilitazioni oautorizzazioni, la copertura assicurativa non opera in relazione al Comportamento colposo diun Professionista assicurato che, al momento del fatto:

(i) non sia iscritto all’Albo professionale previsto dalla normativa applicabile nel luogo in cuiviene esercitata l’Attività assicurata oppure,

(ii) non sia autorizzato o abilitato dalle Autorità competenti ad esercitare l’attività professionaleindicata in Polizza oppure,

(iii)la cui abilitazione, iscrizione o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata orevocata dalle Autorità competenti.

In caso di provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dalleAutorità competenti, la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione alProfessionista assicurato, per la durata prevista dal provvedimento adottato, ed in relazionealle azioni e/o alle omissioni commesse successivamente alla data in cui tale decisione è statadeliberata dalle Autorità competenti senza tenere conto della data di ricevimento della relativacomunicazione da parte dell’Assicurato, limitatamente alle Attività assicurate per le qualiqueste iscrizioni o autorizzazioni sono richieste.

La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata con effetto dalla data della revoca dellasuddetta delibera da parte delle Autorità competenti oppure allo scadere del termine di sospensionedall’esercizio dell’attività professionale, fermo restando che l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per leRichieste di risarcimento relative a Comportamenti colposi commessi anteriormente all’adozione delpredetto provvedimento. Il Professionista assicurato dovrà, a pena di decadenza di detta efficacia,dare avviso alla Compagnia del menzionato provvedimento di sospensione o analogo,fornendone copia.

La Compagnia, ricevuta tale comunicazione da parte del Professionista assicurato, avrà facoltà di:

(i) recedere dalla Polizza in forma parziale ed in relazione alla sola posizione del Professionista Assicuratonei cui confronti è stato emesso il provvedimento suddetto, con un preavviso di 30 giorni dalla datadi ricevimento della suddetta comunicazione oppure,

(ii) mantenere in vigore la Polizza fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, inrelazione alle sole Richieste di risarcimento relative a Comportamenti colposi commessiquando l’abilitazione, l’iscrizione o l’autorizzazione è valida ed efficace (non sospesa,revocata, negata).

19. Attività svolta in qualità di dipendente La copertura assicurativa non opera per l’attività svolta dall’Assicurato in qualità di dipendenteo per funzioni tipiche del lavoratore dipendente;

20. Autorizzazioni di legge La copertura assicurativa non opera se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto lenecessarie autorizzazioni dagli enti preposti salvo i casi di intervento d’urgenza ove il rilasciodella necessaria autorizzazione può essere successivo alla data di inizio dell’intervento;

21. Lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato La copertura assicurativa non opera se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cuil’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratoreo dipendente.

La presente esclusione cesserà automaticamente nel caso di coesistenza di Polizza diresponsabilità civile a copertura dell’attività dell’impresa di costruzioni sottoscritta con laCompagnia.La deroga decadrà automaticamente –senza alcun obbligo di comunicazione da parte della

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Compagnia - qualora la Polizza di responsabilità civile dell’impresa dovesse cessare perqualunque causa;

22. Violazione di vincoli urbanistici La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoliurbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, determinati concolpa grave professionale, tale da determinare un beneficio o vantaggio economico alcommittente o a terzi;

23. Attività di Responsabile Unico del Procedimento La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività diResponsabile Unico del Procedimento;

24. Art. 111 D. Lgs 163/2006 La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti da varianti in corso d’opera ai sensidel Decreto legislativo n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; la Compagnia sidichiara comunque disponibile ad accordare all’Assicurato, a condizioni economiche enormative da stabilirsi sulla base della documentazione che verrà fornita su richiesta dellaCompagnia stessa, Polizza a copertura dei rischi indicati all’Art. 111 del D.Lgs. 163/2006

La presente esclusione non si applica laddove la stazione appaltante non abbia richiesto polizzaspecifica;

25. Art. 112 D. Lgs 163/2006 La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti dall’attività di verifica del progetto, aisensi dell’art. 112 del Decreto legislativo n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; laCompagnia si dichiara comunque disponibile ad accordare all’Assicurato, a condizionieconomiche e normative da stabilirsi sulla base della documentazione che verrà fornita surichiesta della Compagnia stessa, Polizza a copertura dei rischi indicati all’Art. 57 del Dpr.207/2010;

La presente esclusione non si applica laddove la stazione appaltante non abbia richiesto polizzaspecifica;

26. Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

La Compagnia non presta altresì alcuna copertura assicurativa né riconosce alcun pagamento ofornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’Assicurazione a favore di qualsiasi Assicuratoo di Terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasiaffare dell’Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia disanzioni economiche o commerciali;

26. Responsabilità in solido

L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato, con esclusionedi qualsiasi responsabilità solidale;

27. Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer

L’assicurazione non opera per i danni derivanti dall’attività di Responsabile della Protezione deiDati – Data Protection Officer.

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Garanzie aggiuntive per la Responsabilità Civile Professionale(la cui operatività è specificata in Polizza)

Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, titolo IVL’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i Danni alla Persona cagionati aTerzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Titolo IV e seguenti delDecreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, sempreché l’Assicurato sia in possesso deirequisiti previsti dall’art. 98 del suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008.

La garanzia comprende altresì - nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza - i dannipatrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a:

i. interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, conl’applicazione della Franchigia indicata sulla scheda di Polizza;

ii. sanzioni, multe, ammende. Resta a carico dell’Assicurato una somma pari alla Franchigia per laResponsabilità civile professionale indicata sulla scheda di Polizza.

Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 624/1996L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i Danni alla personainvolontariamente cagionati a Terzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinatedal Decreto Legislativo n. 624/1996 e successive modifiche.

La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato DecretoLegislativo ed è prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale di Polizza (salvo diversaindicazione sulla scheda di polizza) e con applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo diEUR 2.500 per Sinistro

La garanzia comprende altresì - nell’ambito del sottolimite indicato - i danni patrimoniali conseguenti aSinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a:

i. interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, conl’applicazione della Franchigia indicata sulla scheda di Polizza;

ii. sanzioni, multe, ammende. Resta a carico dell’Assicurato una somma pari alla Franchigia indicatasulla scheda di Polizza

Inquinamento accidentaleA parziale deroga di quanto indicato nell’art. 11 “Inquinamento” della sezione “Esclusioni per laresponsabilità civile professionale”, l’Assicurazione è operante per la responsabilità civile derivanteall’Assicurato per i Danni cagionati a Terzi da un Comportamento colposo da cui sia derivata una improvvisa oaccidentale presenza, emissione, dispersione, rilascio o fuga di Agenti inquinanti diversi da amianto oqualsiasi tipo di materiale nucleare o radioattivo.

Per l’operatività della presente garanzia è necessario che l’emissione, la dispersione, il deposito ecomunque la fuoriuscita degli Agenti inquinanti così come i conseguenti Danni devono esserefisicamente evidenti all’Assicurato o ai Terzi entro 48 ore dal momento in cui l’emissione, ladispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita degli Agenti inquinanti ha avuto inizio.La presente estensione di garanzia è prestata con il sottolimite indicato nella scheda di Polizza ,prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, previa applicazione delloscoperto previsto sempre nella scheda di Polizza.

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Responsabilità Civile Professionale – Condizioni particolari(valide se espressamente richiamate)

Esclusione Mancata Rispondenza dell’Opera all’Uso a cui è destinataLa garanzia prestata ai sensi del punto 4 “Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell’operaall’uso a cui è destinata” dell’art. “Cosa assicuriamo” non si intende operante

Esclusione Direzione lavoriLa garanzia non si intende operante in relazione allo svolgimento dell’attività di Direzione Lavori.

Esclusione attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 624/1996La garanzia non si intende operante in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinatedal Decreto Legislativo n. 624/1996 e successive modifiche.

Responsabilità in solido - estensioneA parziale deroga di quanto indicato all’art 26 “Responsabilità in solido” della sezione “Esclusioni per laresponsabilità civile professionale”, in relazione ai rischi e ai danni coperti, l’assicurazione – ancorché nel limitedel massimale di Polizza - si estende all’obbligazione gravante in capo all’Assicurato ex art. 1292 c.c.(responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso della Compagnia nei confronti dei soggetti individuatiquali corresponsabili e/o coobbligati con l’Assicurato.La presente estensione di garanzia si intende prestata esclusivamente nei confronti di altriprofessionisti coinvolti nell’attività assicurata e con esclusione delle imprese di costruzione e di altrisoggetti a vario titolo coinvolti nell’attività di esecuzione / realizzazione / costruzione / erezione /fabbricazione / installazione / assemblaggio / montaggio / smontaggio / processo manifatturiero omanutenzione delle opere progettate e/o dirette.

Comparizione davanti ad un tribunalePer qualsiasi titolare, prestatore di lavoro, socio o amministratore assicurato che compaia effettivamentedavanti a un tribunale in qualità di testimone ovvero per sostenere un interrogatorio formale in relazione aduna Richiesta di Risarcimento notificata in base alla presente Polizza e oggetto della garanzia, i Costi di Difesacomprenderanno un’indennità giornaliera pari a Eur 250 per ciascun giorno di comparizione obbligatoria.

Alla presente estensione di garanzia non si applicherà alcuna Franchigia. Resta fermo quanto disposto dall’art.1917 comma 3 del Codice Civile.

Spese per il ripristino della reputazioneLa Compagnia rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenzadi una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito di un sottolimite pari a Eur 50.000,00 perSinistro e per Periodo di Assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non inaggiunta ad esso, senza applicazione di alcuna Franchigia.

Perdita di una persona chiaveLa Compagnia rimborserà all’Ente Assicurato le Spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante ilPeriodo di Assicurazione.La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito di un sottolimite pari a Eur 50.000,00 perSinistro e per Periodo di Assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non inaggiunta ad esso, senza applicazione di alcuna Franchigia.

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Norme Comuni(valide per R.C. dello Studio o ufficio ed R.C. Professionale)

Delimitazioni della Responsabilità civile Esclusioni

Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:

i. da Furto;

ii. alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

iii. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

iv. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo ad eccezione di quanto previstoalla Garanzia Aggiuntiva Danni da Inquinamento Accidentale, se attivata; a interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, ad alterazioni od impoverimento difalde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile disfruttamento;

v. accaduti in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali oprovocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,ecc.);

vi. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;

vii. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;

viii. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;

ix. derivanti da amianto o Chrysotile;

x. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);

xi. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche daparte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;

xii. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o fruttod’ingegneria genetica o bio-ingegneria.

xiii. riconducibili a stati di ansia, disagio, stress o patimento che non siano conseguenza immediatae diretta di un diritto sancito dalla Costituzione

Cosa fare in caso di sinistro rientrante nell’ambito della garanziaResponsabilità CivileObblighi di denuncia dell’AssicuratoTutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di Risarcimento presentate per la prima voltadurante il Periodo di Assicurazione o, ove applicabili, durante l’Estensione in caso di cessazionedell’attività, dovranno essere inviate dall’Assicurato alla Compagnia per iscritto e nel termine di 10giorni dal giorno in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza o gli siano pervenute e, conriferimento alle sole Richieste di risarcimento presentate durante il Periodo di Estensione in caso dicessazione dell’attività (ove applicabili), al più tardi, entro i tre giorni successivi alla scadenza di

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detto periodo. In caso di comunicazione mediante servizio postale, la comunicazione dovrà esserefatta tramite raccomandata a.r. e la data dell’invio sarà considerata come data della comunicazioneed il timbro postale sarà la prova dell’avvenuta comunicazione.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed ildomicilio dei danneggiati (con l’indicazione di eventuali testimoni), la data e le cause del Sinistro edogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro,oltre ad una relazione sui fatti.

Richieste di risarcimento collegateTutte le Richieste di risarcimento collegate saranno considerate come una sola Richiesta dirisarcimento ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati o deirichiedenti coinvolti dai fatti che traggono origine dalla stessa causa.

Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare alla Compagnia una Richiesta di risarcimento:

(i) in qualsiasi modo riconducibile allo stesso Comportamento colposo sul quale si basa una Richiesta dirisarcimento precedentemente comunicata o

(ii) in qualsiasi modo riconducibile ad un Comportamento colposo identico o correlato ad un altroComportamento colposo dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificataalla Compagnia.

CircostanzeIl Contraente dovrà notificare alla Compagnia, non appena ragionevolmente possibile durante ilPeriodo di Assicurazione, qualsiasi Circostanza venuta a conoscenza dell’Assicurato durante ilPeriodo di Assicurazione dalla quale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare unaRichiesta di risarcimento.

Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenerealmeno le seguenti informazioni:

(i) il contestato, supposto o potenziale Comportamento Colposo;

(ii) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Comportamento Colposo;

(iii) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;

(iv) l’indicazione di eventuali Danni che potrebbero derivare da tale Comportamento Colposo;

(v) l’identità dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero esserecoinvolti.

La Compagnia si riserva la facoltà di accertare tali Circostanze comunicate dall’Assicurato.

A condizione che le comunicazioni siano avvenute nel pieno rispetto di quanto sopra, qualsiasi successivaRichiesta di risarcimento conseguente a tali Circostanze (e qualsiasi Richiesta di risarcimento collegata) saràconsiderata presentata alla data in cui la Circostanza è stata comunicata per la prima volta alla Compagnia.

Richieste di risarcimento fraudolenteNel caso in cui un Assicurato comunichi o richieda il risarcimento di qualsiasi Danno in base allapresente Polizza, sapendo che tale comunicazione o Richiesta di risarcimento è in tutto o in partefalsa o fraudolenta riguardo alla causa o all’ammontare del Danno o ad altri elementi, tali Danni siintenderanno integralmente esclusi dalla copertura assicurativa e la Compagnia avrà il diritto di

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scegliere, a sua discrezione, se limitarsi a rigettare il Sinistro o recedere dalla Polizza con effettoimmediato. In tale ultimo caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all’indennizzo previsto dallaPolizza per i Danni e tutti i Premi s’intenderanno pienamente acquisiti dalla Compagnia e nonrimborsabili.

Gestione della difesaGestione delle vertenze di dannoLa Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudizialeche giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici edavvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino ad esaurimento del grado digiudizio in corso al momento dell’avvenuta transazione e/o completa tacitazione del danneggiato. I Costi didifesa sostenuti per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, sono a carico della Compagnia entro illimite di un importo pari al quarto del Massimale di Polizza per il Danno cui si riferisce ladomanda ai sensi dell’art. 1917, comma 3 del Codice Civile Italiano. Qualora la somma dovuta aldanneggiato superi detto Massimale di Polizza, le spese vengono ripartite fra la Compagnia el’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce i Costi di difesa sostenuti dall’Assicurato per i legali o tecnici chenon siano da essa designati o preventivamente autorizzati per iscritto e non risponde di multe,ammende e delle spese di giustizia penale.

Consenso dell’AssicuratoLa Compagnia potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento nelmodo che ritiene più vantaggioso per l’Assicurato, a condizione che lo stesso vi acconsenta.

Qualora l’Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Compagnia per tutti iDanni riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l’ammontare per il quale laCompagnia avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato aiCosti di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto allaCompagnia e al netto dell’eventuale Franchigia applicabile.

Consenso della CompagniaL’Assicurato non dovrà ammettere o assumere alcuna responsabilità, concludere alcun accordo,acconsentire ad alcun giudizio o liquidare o risarcire alcun soggetto in relazione ad una Richiesta dirisarcimento coperta dalla presente Polizza senza il preventivo consenso scritto della Compagnia.

CooperazioneFermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del Codice civile in merito al riparto delle spese,l’Assicurato deve:

(i) fornire alla Compagnia ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasiRichiesta di risarcimento e nell’esercizio dei diritti di rivalsa o surrogazione;

(ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibileper evitare o diminuire i Danni risarcibili ai sensi della presente Polizza;

(iii) fornire alla Compagnia le informazioni e l’assistenza che questa potrà ragionevolmenterichiedere per condurre tutte le indagini riguardo a eventuali Danni o per determinare laresponsabilità dell’Assicurato in base alla presente Polizza.

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SurrogazioneQualora, in seguito ad una Richiesta di Risarcimento, dovesse essere effettuato il pagamento di quantodovuto dalla Compagnia, la Compagnia si intenderà immediatamente surrogata in tutti i dirittidell’Assicurato. L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita deldiritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento effettuato dallaCompagnia sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dallaCompagnia. La Compagnia si impegna a non esercitare il diritto di surrogazione nei confronti di qualsiasiAmministratore o Prestatore di lavoro dell’Assicurato tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che siadeterminata da o comunque connessa a atti o omissioni di natura dolosa, disonesti, fraudolenti, intenzionalio premeditati del suddetto Amministratore o Prestatore di lavoro.

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Sezione Tutela legale

PremessaIn virtù delle opzioni consentite dagli ’artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005, la Compagnia ha scelto diaffidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia all’art. 6 della presente sezione.

Disposizioni che regolano le copertureArticolo 1 - Oggetto dell’assicurazioneLa Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, ilRischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato,conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.Vi rientrano le seguenti spese:

- per l’intervento di un legale;

- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

- di giustizia;

- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;

- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;

- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;

- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba esseredeferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante davincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte aqualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove lagaranzia è operante, la Compagnia assicura, nei limiti del massimale previsto in Polizza:

- le spese per l’assistenza di un interprete;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso disoccombenza di quest’ultima;

- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, L’importo della cauzione verrà anticipato daparte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo. L’importoanticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S.conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezioneper l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possaportarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine dellavertenza.

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PERSONE ASSICURATE: oltre che a favore del Contraente, le garanzie operano a favore di:

- Per i singoli Professionisti e gli studi associati: i professionisti facenti parte dello Studio, i dipendenti iscritti

nel Libro Unico del Lavoro, i “praticanti“ all’esercizio della professione e i collaboratori con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa o a progetto, svolta per conto del Contraente;

- Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i “praticanti“ all’eserciziodella professione e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa o a progetto, svolta per conto della Società Contraente;

- Per le Società di Capitale: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico delLavoro, i “praticanti“ all’esercizio della professione e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa o a progetto, svolta per conto della Società Contraente.

Articolo 2 - Garanzie di PolizzaSezione difesa penaleCon riferimento all’Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambitodell’attività di libero professionista, prevista dall’Ordine Professionale di appartenenza al quale l’Assicuratodeve essere regolarmente abilitato e iscritto (La sospensione o radiazione dall’Albo comportano larisoluzione immediata del contratto):

A) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi oattribuiti. La garanzia è operante anche prima della richiesta di rinvio a giudizio e/o informazione di garanzia;

B) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché le persone assicurate venganoprosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicuratodi denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la decisione siapassata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. LaCompagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, inattesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversada assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso diestinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le speseeventualmente anticipate in ogni grado di giudizio

C) debba presentare Opposizione davanti al Giudice competente contro l’Ordinanza Ingiunzione dipagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, quando la somma ingiunta siapari o superiore a 500,00 euro. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni dinorme in materia fiscale/tributaria.

La garanzia, alla lettera C), vale per le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni perl’inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti:

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza neiluoghi di lavoro, e successive integrazioni;

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e Decreto Legislativo n.196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei lorodati personali, e successive integrazioni;

Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e successive integrazioni

Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento dellalegislazione in materia ambientale , e successive integrazioni

Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle personegiuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e successive integrazioni. Inrelazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato ModelloPreventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie perl’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresìcomprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a caricodell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nelmassimale indicato in Polizza.

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A maggior precisazione si intendono comprese in garanzia le attività di Progettista e Coordinatore oResponsabile dei lavori.

Sezione difesa civileCon riferimento all’Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambitodella propria attività dichiarata in Polizza:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;

b) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate daterzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso incui l’Assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In talcaso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura,per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, qualora laPolizza di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quantonon operante, la presente garanzia opera in primo rischio.

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienzecontrattuali, per le quali il valore di lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:

- contratti con fornitori di beni e/o servizi;

- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardantigli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;

- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a normadi legge.

Sezione vertenze di forniture o prestazioni

La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuatedall’Assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250,00 euro,che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano eRepubblica di San Marino con il limite di due denunce per anno assicurativo.Tali vertenze potranno riguardare, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 3 “Esclusioni” anchela materia amministrativa esclusivamente per:

- ricorso amministrativo in relazione a partecipazione a bandi di gara indetti da PubblicheAmministrazioni, a condizione che l’Assicurato sia stato ammesso a partecipare alla gara;

- ricorso amministrativo in relazione all’esecuzione del contratto con una PubblicaAmministrazione.

Per tali ricorsi amministrativi, il massimale per ciascuna denuncia viene limitato a 5.000,00 euro.

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia offre un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito dellematerie previste in Polizza, tramite il numero verde 800.34.55.43.L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:

• consulenza legale;

• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;

• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davantiagli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Articolo 3 - EsclusioniLa garanzia è esclusa per:

• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, tranne che per i procedimenti penali, iricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative e inoltre fatto salvo quanto previstoespressamente alla Sezione vertenze di forniture o prestazioni;

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• controversie civili e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svoltal’attività, indicati in Polizza;

• operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;

• acquisto di beni mobili registrati;

• operazioni relative all’acquisto e vendita di veicoli in genere;

• controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzinautici ed aerei;

• controversie civili relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e dirittid’autore;

• controversie civili relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione,fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;

• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.

Articolo 4 - Estensione territoriale delle garanziePer tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essereprocessualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;

- In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Articolo 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanziaL’assicurazione vale per le vertenze:

1. Promosse per la prima volta contro l’assicurato – sia in ambito civile che penale e amministrativo - nel corsodel periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali vertenze siano conseguenti a presunteinadempienze poste in essere per la prima volta dall’assicurato non oltre il numero di anni indicati sullascheda di Polizza, prima della data di effetto dell’assicurazione. L’assicurazione vale purché tali inadempienzenon siano note all’assicurato stesso prima della stipula della Polizza. La garanzia è prestata sulla base delledichiarazioni rese dall’assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere aconoscenza di atti o fatti che possono comportare l’insorgere delle vertenze di cui al presente capoverso.

2. Che l’assicurato intenda promuovere per presunte inadempienze poste in essere per la prima volta dauna controparte o un terzo nel periodo di efficacia della Polizza. La garanzia assicurativa riguarda lepresunte inadempienze poste in essere:

• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per le vertenze relative a Risarcimento di danniextracontrattuali subiti dall’assicurato;

• trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto in caso di inadempienze contrattuali.

Nell’ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che la garanziaopera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazionespontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice diProcedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).Inoltre:Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti:

• in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domandeidentiche o connesse;

• in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei qualisiano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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Disposizioni che regolano la prestazione del servizioArticolo 6 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legaleL’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti edocumenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e diregistro:

1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al nr. verde 800 345543;

- denuncia scritta: per posta elettronica a: [email protected] o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;

- generalità e recapiti della controparte;

- copia della corrispondenza intercorsa;

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute,documentazione fotografica, ecc.;

- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

2. subordinatamente, alla Compagnia.

L’Assicurato dovrà far pervenire la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo lanormativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventualefase giudiziale, l’Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte delCircondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - alquale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbiaesito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunalecompetente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di€ 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. Lascelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi unasituazione di conflitto di interessi con la Compagnia o con DAS. I sinistri denunciati oltre due annidal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno perl’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C..

Articolo 7 - Gestione del caso assicurativoRicevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codicedelle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamenteo a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonariadefinizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questarichiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DASvaluterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nelprimo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità disuccesso e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette lapratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 6.Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delleprestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni stesse.

• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancatorimborso della relativa spesa;

• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretesedell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarieprocure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;

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• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con lacontroparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, checomporti oneri a carico della Compagnia, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste inPolizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità perl’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – che verranno ratificati da DAS, la quale sia stataposta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.

Articolo 8 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – ArbitratoIn caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, arichiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad unarbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza,l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedereper proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e nonliquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quelloin precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 9 - Recupero di sommeTutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanzadell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmenteo stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Articolo 10 - Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanziaNel caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività professionale da parte dell’Ente / Assicurato / EnteAssicurato, o di decesso dell’Assicurato, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione e entro laprima scadenza di rata dalla data in cui si è verificato il decesso , l’Assicurato o i suoi eredi possonorichiedere dietro presentazione della documentazione attestante la cessazione volontaria e definitivadell’attività o, in caso di decesso, del certificato di morte dell’Assicurato, alla Compagnia – che si riserva lafacoltà di accettare – di poter disporre di un Massimale, pari a quello di Polizza, per sinistri chepervengano nei dieci (10) o cinque (5) anni successivi alla data di cessazione del contratto. La garanzia opera,per un massimo di due sinistri solo a condizione che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificatonel periodo di efficacia della Polizza stessa, con le seguenti modalità:

(i) per cinque (5) anni previo pagamento di un importo pari al 100% di un’intera annualità di Premio;

(ii) per dieci (10) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un’intera annualità di Premio.

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Sezione Assistenza

PremessaLa Compagnia, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza, si avvale diMAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., di seguito Mapfre AsistenciaS.A., con sede operativa in Strada Trossi nr. 66 – cap 13871, Verrone (BI) e sede legale in Via S. Martinonr. 7 – cap 20122 Milano

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa infunzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800-181515(valido solo in Italia)

oppure +39. 015-2559790 (valido anche all’estero).

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 13871 Verrone (BI)

un telefax al numero: +39 015-2559604

Dovrà comunicare con precisione:

• Il tipo di assistenza di cui necessita.

• Nome e cognome.

• Numero di Polizza.

• Indirizzo del luogo in cui si trova.

• Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura organizzativa.

La Struttura organizzativa può richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogniulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviaregli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.L’intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente one dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

PrestazioniOgni Prestazione, fatta eccezione per quella al punto nr. 8, viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo,entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Articolo 1 - Invio di un idraulico per interventi d’emergenzaQualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso il proprio Studio, laStruttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al dirittodi uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.

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La Prestazione è operante per i seguenti casi:

1.1 Impianto idraulico

a. allagamento nei locali dell’esercizio provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubaturefisse dell’impianto idraulico del fabbricato;

b. mancanza d’acqua nei locali dello Studio provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto ditubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;

c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dello Studioprovocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.

• Esclusioni

- Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;

- Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;

- interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;

- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.

1.2 Impianto di riscaldamento

a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole, oppure diostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’esercizio;

b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento.

• Esclusioni

- Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Articolo 2 - Invio di un elettricista in caso di emergenzaQualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dello Studio,per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, laStruttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al dirittodi uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.

• Esclusioni

- Sinistri dovuti a corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;

- Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.

Articolo 3 - Invio di un fabbro in caso di emergenzaQualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per interventi d’emergenza presso il proprio Studio, la Strutturaorganizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscitae alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’esercizio che nerendano impossibile l’accesso all’Assicurato;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dello Studio, in modo tale da nongarantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.

Articolo 4 - Invio di un serrandista in caso di emergenzaQualora l’Assicurato necessiti di un serrandista per interventi d’emergenza presso il proprio Studio, la Strutturaorganizzativa provvederà all’invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al dirittodi uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.

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La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendanoimpossibile l’accesso ai locali dello Studio;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dello Studio, inmodo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione,Scoppio, allagamento.

Articolo 5 - Segnalazione di un artigiano per interventi ordinariQualora presso lo Studio dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o dimanutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvederà all’inviodello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali,altro).

Articolo 6 - Invio di un sorveglianteQualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, Furto o tentato Furto cheabbiano colpito lo Studio dell’Assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Struttura organizzativaprovvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona perpoter garantire la sicurezza dello Studio dell’Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino adun massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di vigilanza. Qualora perragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato unproprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Strutturaorganizzativa.

Articolo 7 - Segnalazione di un riparatore di sistemi telefoniciQualora presso lo Studio dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o dimanutenzione ordinaria del sistema telefonico, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio.Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, altro).

La seguente Prestazione sarà fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi ifestivi infrasettimanali.

Articolo 8 - Trasloco arredamentiQualora a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto otentato Furto lo Studio dell’Assicurato risulti inagibile per un periodo non inferiore a 30 giornidall’accadimento del Sinistro, e l’Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla datastessa, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del contenuto dello Studio, conesclusione del sabato, domenica e festivi, fino ad un altro fabbricato di proprietà dell’Assicurato in Italia opresso un deposito in Italia.Se l’Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Strutturaorganizzativa organizzerà il trasloco soltanto di quanto rimasto nello Studio.La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimale di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

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Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni dellapresente Sezione

La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da:

• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni ditrasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelleatomiche;

• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

• dolo o colpa grave dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

• abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

• Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso aghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti ditemerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti,nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

• le Prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Erogazione delle PrestazioniQualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta afornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non siassume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestatal’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro cheha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di Prestazionianaloghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresadi Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice especificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed allecondizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitatidall’impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

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Adeguamento del Premio per la ResponsabilitàCivile ProfessionaleNei casi indicati all’Articolo 8 “Adeguamento del Premio della garanzia Responsabilità Civile Professionale”delle Condizioni Generali di Assicurazione la Compagnia adegua il Premio per ogni Assicurato/Ente assicuratoapplicando i coefficienti nelle seguenti tabelle.

Per Fatturato

Per fatturati maggiori a € 500.000 per conoscere l’eventuale adeguamento del premio occorrerecarsi dall’Intermediario a cui è appoggiata la polizza.

Per età, nel caso di persona fisica

Per numero di soci e associati, nel caso di persona giuridica

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Fatturato dichiarato in €

%incrementoFatturato

dichiarato in €%incremento

0 - 25.000 90.000 -100.000 8,73%

25.000 - 30.000 14,89% 100.000 -125.000 8,03%

30.000 - 35.000 12,96% 125.000 - 150.000 16,89%

35.000 - 40.000 13,11% 150.000 - 200.000 20,81%

40.000 - 45.000 11,59% 200.000 - 250.000 22,49%

45.000 - 50.000 11,69% 250.000 - 300.000 23,44%

50.000 - 60.000 10,47% 300.000 - 350.000 22,15%

60.000 - 70.000 10,53% 350.000 - 400.000 19,43%

70.000 - 80.000 10,48% 400.000 - 450.000 15,18%

80.000 - 90.000 8,62% 450.000 - 500.000 9,98%

Numero soci eprofessionisti

%incrementoNumero soci eprofessionisti

%incremento

01 02-05 5,0% 06-10 4,8%

11-20 4,5% 21-30 4,3% >30 4,2%

Etàdell’assicurato

in anni %incremento

Etàdell’assicurato

in anni %incremento

Etàdell’assicurato

in anni %incremento

18 - 20 0,0% 21 3,1% 22 - 25 0,0% 26 1,5% 27 0,0% 28 1,5% 29 0,0% 30 2,9% 31 2,8% 32 5,5%

33 5,2% 34 4,9% 35 3,5% 36 2,3% 37 3,3% 38 2,2% 39 2,1% 40 3,1% 41 3,0% 42 1,9%

43 2,9% 44 2,8% 45 2,7% 46 1,8% 47 2,6% 48 3,4% 49 1,6% 50 - 90 0,00%

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Massimale in €Coefficiente da moltiplicareall’aumento del fatturato

rispetto ad anno precedente

15.000 0,003

25.000 0,004

50.000 0,005

Adeguamento del Premio per l’Assicurazione ditutela legaleIn occasione di ogni tacito rinnovo, e nei casi indicati all’Articolo 10 “Adeguamento del Premio della garanziaTutela Legale” delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia adegua il Premio per ogniAssicurato/Ente assicurato applicando i coefficienti nelle seguenti tabelle, fermi i premi minimi.

Per Fatturato

Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019

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Modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce laliquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediarioassicurativo entro 10 giorni.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche ladenuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

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A - ESTREMI DEL CONTRATTOPOLIZZA DI RIFERIMENTO N. INTERMEDIARIO DI

B - DESCRIZIONE DEL SINISTROIL SOTTOSCRITTO

ISCRITTO ALL’ALBO DELLA PROVINCIA DI AL NUMERO

Denuncia un Sinistro avvenuto con le seguenti modalità:

Qual è la contestazione (Sinistro) in oggetto?

Da chi è stata mossa?

Quali organismi di controllo sono stati attivati?

Quali ulteriori organismi di controllo potranno o dovranno essere attivati?

Qual è l’importo del danno richiesto?

Quali sono le ulteriori spese richieste (interessi passivi, spese legali e di consulenti, indennizzi, etc.)?

Esistono lesioni a persone?

Esistono danni a Cose (specificare se si tratta di beni aventi pregio artistico, culturale o storico)?

Il sottoscritto dichiara di avere di non avere altre coperture di Responsabilità Civile Professionale (polizze in corso, polizze scadute

ma con garanzie operative) (se si, quali)

Esiste procedimento penale?

C - DATI DI RIFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE

C1) Conferimento dell’incarico

Committente dell’incarico e suo legale rappresentante

Estremi dell’incarico (se ente pubblico delibera, se privato specificare come è stato dato l’incarico)

C2) Prestazione professionale commissionata

Oltre alla designazione del tipo di prestazioni fornita si aggiunge una breve descrizione della stessa, con la specificazione dell’importo presunto

della parcella e l’importo delle opere a cui la prestazione fa riferimento.

Progettisti Modulo di denuncia sinistri

Quando è necessario presentare denuncia di Sinistro?• Ogni volta che ricevete una richiesta di Risarcimento da parte di terzi.Attenzione: dalla data della richiesta di Risarcimento decorre il termine di prescrizione - due anni - del diritto alla prestazione assicurativa -Art. 2952 Codice Civile.

In caso di richiesta di Risarcimento occorre quindi che la denuncia alla Compagnia sia:• tempestiva

• più dettagliata possibile: Ë nella descrizione dei fatti Ë nella documentazione.

La vostra collaborazione ci consentirà di fornirvi un servizio migliore e una più rapida soluzione.

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Data di inizio della prestazione

Data finale della prestazione

Sospensioni e riprese della prestazione

Data di eventuali consegne anche parziali ed accettazione delle opere al momento eseguite

Data del Sinistro

Osservazioni finali

E - PERIODO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Progettista

Direttore dei lavori

Impresa (e) esecutrice (i)

Legale rappresentante della (e) impresa (e)

Responsabile di cantiere per conto della (e) impresa (e)

Collaudatore (i)

Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 494/96)

Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 494/96)

Eventuali altri specifici incarichi quali: indagini geologiche, indagini topografiche e catastali (nel caso in cui tali attività possono avere influito sul Sinistro)

Responsabili D. Lgs. 626/94

Eventuali collaboratori esterni, consulenti e relativi incarichi

Esistono presso le imprese o presso gli altri professionisti coinvolti polizze assicurative?

Esistono altre eventuali Compagnie interessate al Sinistro?

D - INDICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PRESTAZIONE

(Questo paragrafo assume particolare importanza nei casi in cui la prestazione, oggetto di Sinistro, può essere collegata anche in rapporto

gerarchico a più figure professionali):

ASSICURATO CON

Committente e suo legale rappresentante (già precedentemente indicato)

ASSICURATO CON

Responsabile dei lavori (come definito dal D. Lgs. 494/96)

Data di redazione della denuncia Firma del Contraente

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Denuncia Sinistro“tutela legale”

AVVERSARIO INDIRIZZO

DATA SINISTRO POLIZZA NUMERO DATA EFFETTO DATA SCADENZA QUIETANZA PAGATA SINO AL

QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)

TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)

VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)

ASSICURATO INDIRIZZO

TELEFONO FAX E.MAIL

TELEFONO FAX E.MAIL

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO

PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA?)

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):

RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. siriserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizionedella controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamenteconcordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.

L’ASSICURATO(quando non sia lo stesso Contraente)

li 20

IL CONTRAENTE

I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILIPreso atto dell’informativa ricevuta in ordine a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni,acconsento/iamo al trattamento dei dati personali sia comuni che sensibili che mi/ci riguardano contenuti nella presente denuncia di Sinistro erelativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti,accertatori, agenti, subagenti, brokers, Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimentoall’estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Spett.le D.A.S.Via Enrico Fermi, 9/b37135 VERONA - Fax 045/83.51.023

All’Intermediario di

Fax n.

ProgettistiIM

PORTA

NTE

q per le VERTENZE DI LAVORO - fotocopia Libro Matricola

q per i RECUPERI DI CREDITO - fotocopia delle fatture e/o dellebolle di consegna

q per le VERTENZE CONTRATTUALI - fotocopia contratto, lettera d’incarico, commissione,conferma d’ordine, corrispondenza, ecc.

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Zurich Insurance plcSede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, IrlandaRegistro del Commercio di Dublino n. 13460Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 MilanoTelefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968Rappresentante Generale per l’Italia: A. CastellanoIndirizzo PEC: [email protected] - www.zurich.it

modello P.0509.CGA - ed. 01.2019


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