Atoma Srl – tutti i diritti riservati – ed. febbraio 20101
Progetto di Formazione
Intermediari assicurativi
2011
Progetto di Formazione
Intermediari assicurativi
2011
Formazione NormativaFormazione Normativa
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- Il Codice delle Assicurazioni
- Il Regolamento ISVAP N 5/2006
- Il provvedimento ISVAP N 2720 7/2009
- Criteri ed obbiettivi
- Ambito di Applicazione
- Gli Intermediari
- Disciplina del R.U.I e sue sezioni
- Esercizio attività di intermediazione
- Regole di Comportamento
- Adeguatezza dei contratti offerti
- Provvedimenti sanzionatori
TEST FINALE di VERIFICA
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IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)
eLE DISPOSIZIONI ISVAP DI ATTUAZIONE
(Regolamento 5 del 16 ottobre 2006)
Intermediari: le nuove regole del gioco
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COSA SI INTENDE PER INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
“L’attività che consiste nel presentare o proporrecontratti assicurativi o nel prestare assistenza econsulenza finalizzate a tale attività e, se previstodall’incarico intermediativo, nella conclusione deicontratti, ovvero nella collaborazione alla gestione oall’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, deicontratti stipulati”.
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Con questa espressione si fa riferimento a:
� Direttiva 1992/02/CE sull’intermediazione Assicurativa – DIA;� Circolari Isvap n. 533/D e 573/05;� Nuovo codice delle Assicurazioni d.lgs 209/05;� Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 sull’Assicurazione Vita;� Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;� Decreto Bersani luglio 2006;� Decreto Bersani bis;� Provvedimento ISVAP 2720 del 02 luglio 2009.
GLI INTERMEDIARI
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Codice AssicurazioniDLgs. 209/05
Direttiva CEE 92/2002
- Obbligo registrazione di tutti i distributori.- Garanzia di professionalità nella
distribuzione.- Informativa sul contratto proposto.
Circolare ISVAP 533/04 – 573/05
- Obbligo di correttezza, trasparenza e diligenza.
- Formazione professionale delle reti commerciali
- Rapporti di vigilanza.
Circolare ISVAP 551/2005
Decreto Bersani223/ 06 e
Bersani bisLuglio 2007
- Trasparenza dei contratti di assicurazione vita.
- Adeguatezza dell’offerta assicurativa.
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
______________Provvedimento ISVAP n 2720
del 02 luglio 2009
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OBIETTIVI
Ampliare il corretto funzionamento del mercato unico delleAssicurazioni attraverso:� Adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie eriassetto completo della normativa del settore assicurativo.� Tutela dei consumatori sotto il profilo della trasparenza dellecondizioni contrattuali inerenti i prodotti assicurativi, garantendo unostandard elevato di professionalità degli Intermediari.� Salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le imprese e garanzia diuna corretta gestione patrimoniale delle stesse.� Armonizzazione della disciplina delle diverse figure di Intermediarie dei loro collaboratori.� Riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla luce dei principigenerali in materia.
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STRUMENTI
• Registrazione degli intermediari.• Cognizioni e capacità professionali adeguate.• Requisiti di onorabilità.• Garanzie finanziarie.• Garanzie per danni a terzi.• Obbligo di informazione (generale e specifica sul
contratto proposto al Cliente).• Formazione adeguata degli intermediari.
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L’obiettivo è stato quello di mettere ordine nella platea disoggetti che a diverso titolo esercitavano l’attività diintermediazione, prevedendo presso l’ISVAP l’istituzione del“RUI” (Registro Unico Intermediari assicurativi) e il suo pienofunzionamento a partire dal 1°gennaio 2007.
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO n. 5 ISVAP 16 ottobre 2006
POSSONO ESERCITARE L’ATTIVITA’ SOLO GLI INTERMEDIARI ISCRITTI.
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Le disposizioni del titolo IX del CdA e, conseguentemente, delRegolamento ISVAP, si applicano agli Intermediari assicurativiche svolgono l’attività a titolo oneroso (art. 107, comma 1, CdA)
Il CdA e Regolamento non forniscono una definizione di“Intermediario”, ma soltanto dell’attività di intermediazione,individuandola come:
“attività che consiste nel presentare o proporre co ntratti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assist enza e
consulenza finalizzata a tale attività e, se previs to dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’ese cuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti sti pulati”. (Art. 106 CdA e art. 2, comma 1/d-e del Regolamento) .
CHI SONO GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?
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Tuttavia, per l’art. 3 del Regolamento, costituisceintermediazione assicurativa anche:
• quella, svolta a titolo oneroso, nel contesto di un’attivitàcommerciale, professionale o di una diversa attivitàprincipale, ancorché tale attività riguardi contrattiabbinati alla vendita di beni o alla prestazione di serviziforniti a titolo di attività principale.
• La stipulazione di contratti o convenzioni assicurative informa collettiva per conto di singoli assicurati, se:
1. questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente,in tutto o in parte, l’onere del premio;
2. colui che stipula il contratto o la convenzione percepiscaun compenso (art. 3, comma 3 del Regolamento).
CHI SONO GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?
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• Alle attività direttamente esercitate dalle imprese e dailoro dipendenti;
• alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorionel contesto di un’altra attività professionale a condizioneche l’obiettivo dell’attività di informazione non sia quellodi fornire assistenza all’Assicurato nella conclusione onell’esecuzione del contratto;
• alle attività di intermediazione assicurativa quandoricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenzesulla copertura fornita,
2) non si tratti di assicurazione sulla vita o contro i rischi diResponsabilità Civile (salvo che per i viaggi).
A CHI NON SI APPLICA
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3) l’intermediazione non è svolta come attivitàprofessionale principale;
4) la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto oservizio e copre i rischi di deterioramento, perdita odanneggiamento dei beni forniti oppure, nel caso diviaggi prenotati, garantisce la perdita o ildanneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi delramo Vita e della Responsabilità Civile o altri rischiconnessa al viaggio stesso;
5) il premio annuale non supera i 500 € e la duratacomplessiva del contratto di assicurazione, compresieventuali rinnovi, non supera i 5 anni.
A CHI NON SI APPLICA
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In ogni caso, a queste ultime forme di vendita assicurativaaccessoria si applicano COMUNQUE gli articoli:• 47, comma 1, lettera a) e d) (comportarsi con diligenza,correttezza, trasparenza e professionalità, nonché agire in mododa non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degliassicurati);• 49, comma 2, lettera b) (consegnare al Cliente ladocumentazione precontrattuale e contrattuale prevista dallevigenti disposizioni);• 51 (fornire al Cliente l’informativa precontrattuale in modocorretto, esauriente e facilmente comprensibile);• 53 (rilasciare inoltre al Contraente copia della polizza e di ognialtro atto o documento da esso sottoscritto).
CHI NON È SOGGETTO AL REGOLAMENTO ISVAP
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L’attività di intermediazione è riservata:- esclusivamente ai soggetti iscritti nel Registro;- agli Intermediari che hanno la residenza o la sede legale
in un altro Stato membro e che operano nel nostroterritorio in regime di stabilimento o di libera prestazionedi servizi.
L’esercizio dell’attività di intermediazione è vietato:- agli Enti Pubblici;- agli Enti o Società da essi controllati;- ai pubblici dipendenti, ad eccezione di quelli che abbiano
un rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 50%.
ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
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CONDIZIONI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO
Gli Intermediari assicurativi devono essere iscritti all’apposito registro,tenuto dall’ISVAP e così articolato:Sezione A - Agenti.Sezione B - Broker.Sezione C - Produttori diretti – operanti nei rami Vita, Infortuni e Malattiadipendenti di imprese assicuratrici.Sezione D - Banche, Intermediari finanziari (inseriti nell’elenco specialedi cui all’art. 107 del T.U.B.), S.I.M. e Poste Italiane – Divisione servizi diBancoposta, i quali – salvo iscrizione in altra sezione del Registro –possono distribuire esclusivamente i c.d. “prodotti standardizzati”.Sezione E - Collaboratori di Agenti e Broker (subagenti, produttori,segnalatori e dipendenti, se addetti all’intermediazione), nonché diBanche (ed enti assimilati, di cui al capo D).
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REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI
Non è consentita la contemporanea iscrizionedello stesso intermediario in più sezioni delregistro, fatta eccezione per gli intermediariiscritti nella sezione A ed E, a condizione chel’attività svolta in una delle due sezioniriguardi incarichi relativi al solo ramo R.C.Auto. Di tale operatività contestuale è dataevidenza nelle sezioni A ed E del registro.
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AGENTI e BROKERRequisiti per l’iscrizione al Registro – Sezioni A e B
PERSONE FISICHE
� Onorabilità , ovvero godere dei diritti civili, non aver commesso reati(accertati con sentenza irrevocabile), non essere stati dichiarati falliti, etc.� Adeguate cognizioni e capacità professionali , accertate dall’ISVAPtramite esami.� Possesso della polizza di R.C. professionale , valevole in tutta l’UnioneEuropea, con massimali di almeno € 1.120.200 per sinistro e di€ 1.680.300,00 per anno, per danni da negligenze ed errori propri o deidipendenti e/o collaboratori di cui debba rispondere per legge.Limitatamente ai Broker, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, è necessarial’adesione al fondo di Garanzia per i danni derivanti dall’attività che nonsiano stati indennizzati dalla polizza di R.C. professionale.
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PRODUTTORI DIRETTIRequisiti per l’iscrizione al Registro – Sezione C
I produttori diretti devono avere i seguenti requisiti:
�Onorabilità , che deve essere accertata dallaCompagnia per la quale operano.
�Adeguate cognizioni e capacità professionali ,accertate dalla Compagnia per la quale operano,mediante una formazione appropriata sui prodottiintermediati.
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INTERMEDIARIRequisiti per l’iscrizione al Registro – Sezione D
Intermediari iscritti nella Sezione D che si avvalgono perl’attività di intermediazione di personale operante all’internodei propri locali.Gli addetti devono avere i seguenti requisiti:� Onorabilità , che deve essere accertata dalla Compagniaper la quale operano.� Adeguate cognizioni e capacità professionali , accertatedalla Compagnia per la quale operano, mediante unaformazione appropriata sui prodotti intermediati.
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COLLABORATORIRequisiti per l’iscrizione al Registro – Sezione E
Le persone fisiche incaricate dell’intermediazione per conto degli Agenti, deiBroker, delle Banche e degli enti assimilati, siano esse dipendenti ocollaboratori in genere (subagenti, account, produttori, etc.) devono avere iseguenti requisiti:
• Onorabilità , che deve essere accertata dall’Intermediario per il qualeoperano.
• Adeguate cognizioni e capacità professionali , rispetto all’attivitàsvolta e ai prodotti trattati, accertate mediante attestato rilasciato aseguito della partecipazione a corsi di formazione organizzati dallaCompagnia o dall’Intermediario.
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, per le Società che chiedono l’iscrizionealla Sez. E è richiesta l’iscrizione al registro delle persone fisiche addetteall’attività di intermediazione e non è ammessa l’iscrizione nella Sezione Edel registro della Società che operi, direttamente o indirettamente, attraversoaltra Società.
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REGISTRO DELI INTERMEDIARI
Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gliintermediari temporaneamente non operanti, medianteevidenza.Nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto oper i quali non è stato assolto l’adempimento dell’obbligodi stipulazione della polizza di assicurazione dellaResponsabilità Civile.Nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corsoincarichi di distribuzione per l’esercizio dell’attività diintermediazione assicurativa.
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AGGIORNAMENTO DEI DATI E PUBBLICO ACCESSO
1) L’ISVAP assicura l’aggiornamento dei daticontenuti nel registro sulla base dellecomunicazioni inviate dalle imprese e dagliintermediari, nonché delle risultanze delle verifichee dei controlli effettuati a norma del Regolamento.
2) L’ISVAP assicura il pubblico accesso al registro ene garantisce la consultazione sul proprio sitoInternet.
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INCOMPATIBILITA’:PUBBLICI DIPENDENTI E PERITI
L’Art.8, comma 1, lettera b) stabilisce che per ottenerel’iscrizione nel registro, le persone fisiche non devonoessere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempopieno ovvero a tempo parziale quando superi la metàdell’orario lavorativo a tempo pieno.L’Art. 110, comma 1, lettera e) del Codice delleAssicurazioni stabilisce che per ottenere l'iscrizione nellasezione del registro non si deve essere iscritti nel ruolo deiperiti assicurativi.
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INCOMPATIBILITA’:PROMOTORI FINANZIARI
La CONSOB ha più volte sostenuto la compatibilità tra ledue figure, specificando, però, che gli iscritti al RegistroUnico degli Intermediari, per svolgere le attività riservati aipromotori, devono conseguire l’iscrizione all’apposito albodei promotori finanziari.Gli iscritti al R.U.I. possono quindi conseguire l’iscrizionenell’albo dei promotori, così come i promotori finanziaripossono conseguire l’iscrizione nel R.U.I., possedendo irequisiti richiesti.
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INCOMPATIBILITA’:DOTTORI COMMERCIALISTI
L’esercizio della professione di Dottore Commercialista,regolarmente iscritto all’Albo, è incompatibile con l’attivitàdi intermediario assicurativo. Infatti, l’esercizio dellaprofessione di Dottore Commercialista è incompatibile conl’esercizio del commercio in nome propri e in nome altrui.
Atoma Srl – tutti i diritti riservati – ed. febbraio 201027
INCOMPATIBILITA’:AVVOCATI
Un avvocato non può iscriversi al Registro Unico degliIntermediari. Infatti, l’Art. 3 del Rdl 1578/1933 stabilisceche “è incompatibile …. con l'esercizio del commercio innome proprio o in nome altrui.La legge vieta quindi l’esercizio contemporaneo delle dueattività professionali.
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Provvedimento ISVAP 2720
del 2 luglio 2009
Provvedimento ISVAP 2720
del 2 luglio 2009
Modifiche al Regolamento n. 5 sull’intermediazione
assicurativa
Modifiche al Regolamento n. 5 sull’intermediazione
assicurativa
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IL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO 2720 DEL 2 LUGLIO 2009
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IL PROVVEDIMENTO ISVAP 2720
CRITERI ED OBIETTIVI
La portata innovativa della disciplinasull’intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006ed i conseguenti riflessi sugli assetti del mercato delladistribuzione assicurativa hanno suggerito all’ISVAPdi monitorare l’impatto delle norme e di procedere aduna valutazione della loro applicazione in concreto invia anticipata rispetto al termine previsto dalla legge.
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IL PROVVEDIMENTO ISVAP 2720
CRITERI ED OBIETTIVI
- Semplificazione delle procedure per l’iscrizione al RUI e riformulazionedegli allegati necessari;
- Individuazione di alcuni casi di esonero dall’obbligo di aggiornamentoprofessionale per gli intermediari inoperativi e per quelli che si trovanoin specifiche situazioni personali o di salute che non consentono dipartecipare ai corsi di aggiornamento;
- Modifica della disciplina in materia di consegna degli allegati 7A e 7B;
- Regolamentazione della possibilità - per gli intermediari iscritti nellesezioni A, B e D – di stipulare apposita fidejussione bancaria in luogodel rispetto delle norme sulla “separazione patrimoniale”.
- Parziale riformulazione dell’apparato sanzionatorio.
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REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE NELLE SEZIONI A O B DEL REGISTRO
1) In presenza dei requisiti di onorabilità:2) Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orariolavorativo a tempo pieno
3) Superamento di una prova di idoneità o iscrizione di diritto per isoggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento sonoiscritti ai rispettivi albi.
4) A seguito della stipulazione di una polizza di assicurazione dellaresponsabilità civile e/o essere incluso nella copertura dellapolizza stipulata dalla società per la quale svolge l’attività
5) Le persone fisiche in possesso dei requisiti che nella domanda diiscrizione dichiarino di non essere in possesso della polizzaverranno iscritti nella sezione A o B come inoperativi.
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REQUISITI DI ONORABILITÀ
a) Godimento dei diritti civilib) Non aver riportato condanne irrevocabili per delitti contro la Pubblica
Amministrazione per i quali la legge preveda la pena della reclusione noninferiore ad un anno; per altri delitti non colposi per i quali la legge prevedapene non inferiori a due anni; condanne che prevedano la pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni. Quanto soprasalvo che sia intervenuta la riabilitazione.
c) Non essere stati dichiarati falliti e/o non essere stati rappresentanti legali osindaci di società od enti sottoposti a procedure fallimentari oL.C.A.,(Liquidazione Coatta Amministrativa) salvo che sia intervenuta lariabilitazione.
d) Non versare nella situazione prevista dalla normativa recante disposizionicontro la mafia.
e) Non essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi.
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PROVA DI IDONEITÀ
1) È indetta dall’ISVAP almeno una volta l’anno;2) Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondariasuperiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale;
3) L’esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e vertesulle seguenti materie:
a) Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentareemanata dall’ISVAP
b) Disciplina della previdenza complementarec) Disciplina dell’attività di agenzia e di mediazioned) Tecnica assicurativae) Disciplina della tutela del consumatoref) Nozioni di diritto privatog) Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la
previdenza complementare4) L’esame orale verte sulle medesime materie dell’esame scritto.
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PROVA DI IDONEITÀ PER ISCRITTI IN SEZIONE “E” O “C”
Per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E delregistro da almeno tre anni antecedenti alla data dipubblicazione del bando d’esame, la prova d’idoneitàconsiste in un esame scritto.E’ inoltre stata introdotta la previsione che chiarisce che,per i candidati che intendano svolgere l’attivitàriassicurativa e che siano già iscritti nelle sezioni A o B delregistro quali intermediari assicurativi oppure abbiano giàsuperato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività diintermediazione assicurativa, l’esame si limita alle solematerie riguardanti l’esercizio dell’attività riassicurativa.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
1) La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagliintermediari di cui alle sezioni A o B. È consentita anche lastipulazione in coassicurazione.
2) La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:a) Garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi
nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenzaed errori professionali dell’intermediario o dei suoi collaboratori delcui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le personefisiche e le società iscritte nella sezione E. Non sono consentiteclausole che limitino tale copertura.
b) Coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo disvolgimento dell’attività, anche se denunciati nei tre anni successivialla scadenza della stessa.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
c) Eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili ai terzidanneggiati; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confrontidell’assicurato.
d) Garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri3) Qualora l’intermediario svolga attività relative a forme
pensionistiche complementari, la copertura della polizza siestenda anche a tali attività
4) Massimali minimi:- 1.120.200,00 Euro per ciascun sinistro- 1.680.300,00 Euro per anno assicurativoNel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, isuddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui allasezione A o B che richiede l’iscrizione.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
La data di decorrenza della polizza è fissata alla datadi iscrizione e scadenza il 31 dicembre dell’annostesso.
5) L’intermediario preponente deve prestare coperturaassicurativa anche per i danni ascrivibili ai soggetti chesvolgono attività di intermediazione dallo stesso iscrittinella sezione E.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Il Provvedimento n. 2664 del 17 dicembre 2008 ha abolitol’obbligo di comunicare all’ISVAP, entro il 5 febbraio diogni anno, il rinnovo della polizza ovvero, in caso dipolizza pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativacopertura.
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ISCRIZIONE NELLA SEZIONE C DEL REGISTRO(PRODUTTORI ASSICURATIVI )
1) In presenza dei requisiti di onorabilità accertati direttamente dalleimprese per le quali operano
2) Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempopieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orariolavorativo a tempo pieno
3) Avere conseguito una formazione professionale adeguata aicontratti intermediati ed all’attività svolta, che deve mirare alconseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacitàtecnico-operative e di comunicazione con la clientela. Essa èimpartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti.
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ISCRIZIONE NELLA SEZIONE C DEL REGISTRO(REQUISITI DELLA FORMAZIONE)
a) Consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data dipresentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza didurata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;
b) Ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche,concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alladisciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela delconsumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici deicontratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui sirichiede l’iscrizione;
c) È impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settoreassicurativo;
d) Si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenzeacquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dalpartecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito laformazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore dipartecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.
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ISCRIZIONE NELLA SEZIONE E DEL REGISTRO(COLLABORATORI DI INTERMEDIARI )
In questa sezione vengono iscritti gli addetti all’attività di intermediazione al difuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il qualeoperano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti.
• In presenza dei requisiti di onorabilità accertati direttamente dagliintermediari per il quali operano
• Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pienoovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo atempo pieno
• Essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate aicontratti intermediati ed all’attività svolta, acquisite mediante lapartecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti per iproduttori diretti, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i qualioperano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell’esercizio dell’attivitàdi collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsidi formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relativeall’attività da svolgere.
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COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Gli intermediari iscritti nella sezione E del registrosono inclusi nella copertura assicurativa dellapolizza stipulata dall’intermediario per il qualeoperano iscritto nelle sezioni A o B, il qualeprovvede ad attestare tale inclusione nelladomanda di iscrizione.
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MODALITÀ PER L’ISCRIZIONEIN SEZIONE E
1) Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle societànella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale,iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta apposita domanda
2) La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondenteschema di cui agli allegati del gruppo n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. Incaso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda èredatta mediante compilazione del modello di cui all’allegaton. 6, secondo quanto disposto dall’articolo 28 bis
3) Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta, oltre alpossesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, che isoggetti da iscrivere abbiano effettuato il versamento dellatassa di concessione governativa.
Atoma Srl – tutti i diritti riservati – ed. febbraio 201045
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
1) L’ISVAP procede all’iscrizione nel registro sullabase dell’istruttoria con esito positivo delle relativedomande
2) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 bis, leistruttorie relative alle domande di iscrizione alregistro si concludono nel termine di 90 gg. (reg.ISVAP n. 2 del 2/5/06).
Atoma Srl – tutti i diritti riservati – ed. febbraio 201046
AVVIO E MODIFICA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON UN INTERMEDIARIO GIÀ ISCRITTO NELLA SEZIONE E (ART. 28 BIS)
L’articolo 28 bis è finalizzato a semplificare le procedure intema di avvio e modifica dei rapporti di collaborazione conintermediari già iscritti nella sezione E.In particolare, posto che un intermediario iscritto nellesezioni A, B o D, che intenda avvalersi di un soggetto giàiscritto nella sezione E da altro intermediario, devepresentare apposita domanda di iscrizione del soggettoquale suo collaboratore, al fine di contenere i tempi delprocedimento è stata disposta la riduzione da 90 a 45 giorniper lo svolgimento dell’istruttoria, nonché la semplificazionedel relativo modello.
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AVVIO E MODIFICA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON UN INTERMEDIARIO GIÀ ISCRITTO NELLA SEZIONE E (ART. 28 BIS)
1) Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione conpersone fisiche e società già iscritte nella sezione E,l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D cheintende avvalersene presenta all’ISVAP appositadomanda di iscrizione
2) La domanda di cui al comma 1 è redatta mediantecompilazione del modello di cui all’allegato n. 6.
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AVVIO E MODIFICA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON UN INTERMEDIARIO GIÀ ISCRITTO NELLA SEZIONE E
3) L’ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda ,procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo,all’iscrizione nel registro della persona fisica o della società inqualità di addetto dell’intermediario che ha presentato ladomanda.
4) Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per lequali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altrointermediario cessino di esercitare l’attività di intermediazioneper il precedente intermediario, quest’ultimo presentaall’ISVAP entro dieci giorni lavorativi dalla datadell’interruzione una comunicazione di interruzione delrapporto secondo il modello di cui all’allegato n. 5 bis.
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AVVIO E MODIFICA DI UN RAPPORTO DICOLLABORAZIONE CON UN INTERMEDIARIO GIÀ
ISCRITTO NELLA SEZIONE E
Quindi la modifica al Regolamento dispone che, nel caso in cuil’intermediario da iscrivere in E cessi il rapporto di collaborazione conl’intermediario che lo aveva iscritto, quest’ultimo debba comunicareall’ISVAP, attraverso l’utilizzo di un apposito modello, l’interruzione delrapporto entro 10 giorni.In assenza di tale comunicazione, è stato previsto che il soggettoiscritto in E possa informare l’ISVAP dell’intervenuta cessazione delrapporto di collaborazione, attraverso una apposita dichiarazioneinserita nel modello utilizzato dal nuovo intermediario per il quale verràsvolta l’attività. Ciò, al fine di consentire all’ISVAP l’esercizio deinecessari poteri di vigilanza nei confronti del soggetto che abbiaomesso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto.
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CANCELLAZIONE DELL’INTERMEDIARIO DAL REGISTRO
Viene disposta dall’ISVAP in caso di:- Radiazione;- Rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita
domanda;- Mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre 3
anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;- Perdita di almeno uno dei requisiti di onorabilità;- Mancato versamento del contributo di vigilanza, nonostante
apposita diffida disposta dall’ISVAP;- Limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni A e B, perdita di
efficacia delle garanzie assicurative (polizza R.C. professionale), aseguito dell’accertamento del relativo presupposto.
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CANCELLAZIONE DEI COLLABORATORI
Le imprese e gli intermediari che si avvalgonorispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E,in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darnecomunicazione all’ISVAP secondo il modello di cuirispettivamente, all’allegato n. 3 e 5 bis, entro diecigiorni lavorativi dalla data dell’interruzione .
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CANCELLAZIONE DEI COLLABORATORI
Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso dicomunicazione di interruzione del rapporto, salvo cheil soggetto svolga l’attività di intermediazioneassicurativa o riassicurativa per altri intermediari,l’ISVAP procede alla cancellazione d’ufficio.
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REISCRIZIONE
1) In possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione didestinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità inbase al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro. Incaso di re iscrizione in una sezione per la quale è richiesto ilsuperamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizionenella sezione originaria, è necessario il superamento della prova diidoneità. In caso di re iscrizione in una sezione in cui è richiesta unaformazione specifica è necessario conseguire tale specificaformazione.
2) Nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo unanno dalla cancellazione, sia stato effettuato un aggiornamentoprofessionale di livello almeno pari a quello previsto dall’art. 38
3) La domanda di re iscrizione deve essere presentata secondo icorrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 on. 5.
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PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONEDEL REGISTRO
Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altrasezione a condizione che siano in possesso dei requisiti previstiper l’iscrizione nella sezione di destinazione, e sia presentataall’ISVAP apposita domanda secondo i corrispondenti quadri delmodello di cui all’allegato n. 9. In caso di passaggio ad altrasezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C odE, l’impresa o l’intermediario per il quale è svolta l’attivitàpresenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza,comunicando l’interruzione del rapporto mediante compilazionedel corrispondente quadro dell’allegato n. 9.
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PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONEDEL REGISTRO
Il passaggio ad altra sezione del registro delle società èconsentito a condizione che sia presentata all’ISVAP appositadomanda secondo i corrispondenti quadri del modello di cuiall’allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso ditutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.In caso di passaggio ad altra sezione del registro di societàprovenienti dalla sezione E, l’intermediario per il quale è svoltal’attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione diprovenienza, comunicando l’interruzione del rapporto mediantecompilazione del corrispondente quadro dell’allegato n. 9.
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CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DECADENZA DAI BENEFICI
1) L’ISVAP effettua controlli sulle dichiarazioni sostitutive resedagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità edell’iscrizione e reiscrizione al registro. A tal fine, sonoconsultate direttamente le Pubbliche Amministrazioni e isoggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o chesiano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, conl’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
2) L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazionisostitutive, oltre alle conseguenze penali previste dalla legge,comporta la decadenza, rispettivamente, dall’idoneitàconseguita o dall’iscrizione o reiscrizione al registro.
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Il provvedimento n. 2720 introduce alcune variazioni in tema diobblighi di comunicazione all’ISVAP da parte degli intermediari. Inun’ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare sonostate circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono stateescluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione delladocumentazione) ed è stato previsto un allungamento dei terminiper effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle(perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avviodell’operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono daparte dell’ISVAP esigenze di maggiore tempestivitànell’acquisizione delle informazioni dalle stesse recate.
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
E’ stata poi introdotta una previsione che semplifica le comunicazioniinerenti le variazioni delle cariche rivestite da soggetti iscritti nelle sezioniA o B del registro nell’ambito di società iscritte nelle medesime sezioni.E’ stato previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per leimprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nellesezioni C od E di presentare all’ISVAP apposita comunicazione (tramitespecifico modello), entro un determinato termine oppure ladocumentazione attestante le cause che giustificano la mancatapresentazione della comunicazione stessa. Si tratta di un obbligosanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativopecuniario sia sotto quello disciplinare.
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registrocomunicano all’ISVAP:
a) Entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, la perdita ditaluno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
b) Entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dalmomento in cui ne hanno notizia:- le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede diiscrizione- relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B ,l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività.Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e lecessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro inqualità di responsabili dell’attività di intermediazione di società,gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamentedelle relative società.
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Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nellesezioni A o B, in caso di ripresa dell’attività ne dannocomunicazione all’ISVAP entro 5 giorni lavorativi dal terminedel periodo di inoperatività.La ripresa dell’attività è subordinata al possesso dellacopertura della polizza di responsabilità civile, che deveavere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività, nonchéper gli intermediari persone fisiche al conseguimentodell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 38 in casodi inoperatività protratta per oltre un anno.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
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La comunicazione di avvio dell’operatività con la relativaattestazione concernente la sussistenza della coperturadella polizza di assicurazione della responsabilità civile,nonché l’eventuale aggiornamento professionale è redattasecondo il modello di cui all’allegato n. 11.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
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Le imprese che hanno conferito incarichi ad intermediari iscritti nellesezioni A o D comunicano all’ISVAP gli elementi informativi relativi:
a) Al conferimento degli incarichi entro 10 giorni lavorativi dalla datadel relativo atto
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente letteraa),inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla datadell’intervenuta variazione o cessazione
Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggettiiscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sonotenuti a darne comunicazione all’ISVAP secondo il modello di cuirispettivamente, all’allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavoratividalla data dell’interruzione o a documentare, nel medesimotermine, le cause giustificative della mancata presentazione dellacomunicazione.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
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ADEMPIMENTI ANNUALICONTRIBUTO DI VIGILANZA
Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione, gli iscritti alle sezioni A,B,C e Dsono tenuti, ogni anno, al pagamento del contributo di vigilanza.Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamentodel contributo è effettuato secondo quanto stabilito annualmente , entro il 30maggio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensidell’art. 336 del Codice delle Assicurazioni, che stabilisc e le misuremassime :- Persone fisiche iscritte nella sezione A: € 100,00- Persone giuridiche iscritte nella sezione A: € 500,00- Persone fisiche iscritte nella sezione B: € 100,00- Persone giuridiche iscritte nella sezione B: € 500,00- Persone fisiche iscritte nella sezione C: € 50,00- Persone giuridiche iscritte nella sezione D: € 10.000,00Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettinodell’ISVAP e va pagato entro il 31 luglio di ogni anno.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1) Gli intermediari iscritti nel registro e gli addetti all’attività diintermediazione all’interno dei locali in cui operal’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornanoperiodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine,partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o adistanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 inaula.L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data diiscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno deilocali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività.In ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasionedell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire odell’evoluzione della normativa di riferimento.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
2) I corsi sono tenuti da docenti specializzati conesperienza qualificata nel settore assicurativo e siconcludono con un test di verifica delle conoscenzeacquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato unattestato comprovante il conseguimentodell’aggiornamento professionale.
3) Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gliaddetti di cui al punto 1 i corsi di aggiornamento sonotenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se neavvale o dalle relative imprese preponenti.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
4) Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A oB del registro e temporaneamente non operanti nonsono tenuti, durante il periodo di inoperatività,all’aggiornamento professionale periodico. In ognicaso, se il periodo di inoperatività ha una duratasuperiore ad un anno, ai fini della ripresa dell’attivitàai sensi dell’articolo 36, comma 2, gli intermediaridevono aver effettuato un aggiornamentoprofessionale di livello almeno pari a quello previstodal comma 1.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
5) I soggetti di cui al comma 1 sono esoneratidall’aggiornamento professionale previsto dalmedesimo comma nei casi di:a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegatialla maternità o alla paternità in presenza di figliminori;b) grave malattia o infortunio. Decorso un annodall’ultimo aggiornamento professionale, ai fini dellaripresa dell’attività, i soggetti di cui al comma 1 devonoaver effettuato un aggiornamento professionale dilivello almeno pari a quello previsto dal medesimocomma.
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VERIFICHE PERIODICHE
1) L’ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità edell’assenza delle cause di incompatibilitàb) l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale
2) L’ISVAP provvede:a) alla cancellazione dal registro degli intermediari per i quali le
verifiche di cui al n. 1, lettera a) abbiano avuto esito negativo,b) all’applicazione della sanzione disciplinare nei confronti degli
intermediari per i quali venga riscontrata l’inosservanza degliobblighi di aggiornamento professionale,
3) L’ISVAP verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo di possessodella copertura della responsabilità civile, anche mediante controllipresso le imprese che hanno fornito la copertura, nonchél’osservanza dell’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza.
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CONTROLLO DELLE RETI DISTRIBUTIVE
Le imprese di assicurazione verificano l’adeguatezzadella formazione e dell’aggiornamento professionaleeffettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono,nonché l’osservanza delle regole generali dicomportamento.Le verifiche svolte devono risultare da un rapportoannuale da inviare all’ISVAP entro sessanta giorni dallafine dell’anno solare, dopo essere stato sottoposto dalresponsabile dell’internal auditing agli organiamministrativi della società.
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DISTRIBUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI DA PARTE DI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLA SEZIONE D
DEL REGISTRO
1) La distribuzione di contratti assicurativi da parte degliintermediari di cui alla sezione D, può essere effettuata acondizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività deisuddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione Eo esercenti l’attività di intermediazione all’interno dei localidove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento dicontratti assicurativi standardizzati, cioè “i prodotti assicurativiai quali accedono garanzie o clausole predeterminate chevengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non sianomodificabili dal soggetto incaricato della distribuzione” (art.119, 2°comma CdA).
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DISTRIBUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI DA PARTE DI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLA SEZIONE D
DEL REGISTRO
2) Qualora le imprese predispongano procedure di emissione dellepolizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nellasezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità dimodificare le condizioni contrattuali stabilite dalle impresestesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraversocollegamenti informatici, la protezione da interferenze internealla struttura dell’intermediario.
3) La distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati daparte degli intermediari di cui alla sezione D può essereeffettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediarie a condizione che le persone fisiche che distribuiscono icontratti all’interno di tali locali siano iscritte nella sezione A delregistro.
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRAMITE DI ADDETTI OPERANTI ALL’INTERNO DEI
LOCALI DELL’INTERMEDIARIO
1) Gli intermediari di cui alle sezioni A, B o D del registropossono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività diintermediazione all’interno dei propri locali, di addettiper i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di onorabilità;b) il possesso di cognizioni e capacità professionali
adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati,acquisito mediante la partecipazione a corsi diformazione conformi ai criteri di cui all’art. 17 (60 oreannuali di cui almeno 30 in aula) tenuti od organizzati acura degli intermediari per i quali operano o dallerelative imprese preponenti.
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRAMITE DI ADDETTI OPERANTI ALL’INTERNO DEI
LOCALI DELL’INTERMEDIARIO
2) Gli intermediari di cui al comma 1 devono inoltre:a) accertare periodicamente la permanenza del
possesso dei requisiti di onorabilità degli addetti eastenersi dall’utilizzare i soggetti per i quali neabbiano riscontrato l’insussistenza fino al perduraredella stessa.
b) assicurarsi che i soggetti di cui si avvalgono siano inregola con gli obblighi di aggiornamentoprofessionale (30 ore annue di cui almeno 15 inaula).
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRAMITE DI ADDETTI OPERANTI ALL’INTERNO DEI
LOCALI DELL’INTERMEDIARIO
3) Gli intermediari conservano ladocumentazione comprovantel’accertamento del possesso e dellapermanenza dei requisiti di cui sopra.
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NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DELL’INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CONFERITO A
SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE A
Nel caso in cui l’incarico di intermediazioneconferito a soggetti iscritti nella sezione A delregistro si sciolga per il verificarsi di unacircostanza eccezionale e non prevedibile da partedell’impresa preponente, l’impresa, in attesa delconferimento dell’incarico ad altro intermediarioiscritto nella sezione A, può assumeretemporaneamente, attraverso la preposizione di unproprio dipendente quale institore, la gestionediretta dell’attività a condizione che:
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NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DELL’INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CONFERITO A
SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE A
a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato scioltol’incarico di intermediazione, conferisca un incaricoad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne diacomunicazione all’ISVAP entro i successivi diecigiorni;
b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggettiiscritti nella sezione E che svolgevano l’attività perl’intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonchédegli addetti all’attività di intermediazione all’internodei locali del medesimo intermediario, assuma laresponsabilità per l’operato di tali soggetti.
Atoma Srl – tutti i diritti riservati – ed. febbraio 201077
NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DELL’INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CONFERITO A
SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE A
Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nellasezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi,rimangono iscritti nel registro.L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico diintermediazione provvede a richiedere l’iscrizione nelregistro dei soggetti di cui intenda avvalersi per losvolgimento dell’attività di intermediazione al di fuoridei propri locali. L’ISVAP provvede alla cancellazioned’ufficio dal registro dei soggetti per i quali il nuovointermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
Atoma Srl – tutti i diritti riservati – ed. febbraio 201078
1) Nello svolgimento dell’attività, gli intermediaridevono:
- Comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenzae professionalità nei confronti dei contraenti e degliassicurati
- Osservare le disposizioni legislative e regolamentari,nonché le procedure e le istruzioni impartite dalleimprese per le quali operano;
- Acquisire le informazioni necessarie per valutare leesigenze assicurative e previdenziali dei contraenti,e agire in modo da non recare pregiudizio ai lorointeressi.
REGOLE DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
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REGOLE DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
2) Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezzadelle informazioni acquisite dai contraenti o di cuicomunque dispongano in ragione dell’attività svolta,salvo che:
• Nei confronti del soggetto per il quale operano o di cuidistribuiscono i contratti;
• Nei confronti dell’ISVAP nell’esercizio dei propri poteridi indagine;
• In ogni altro caso in cui la legge ne imponga oconsenta la rilevazione.
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REGOLE DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
È comunque vietato l’utilizzo delle suddetteinformazioni per finalità diverse da quelle diintermediazione, salvo espresso consensoprestato dall’interessato a seguito di appositainformativa ai sensi del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196.
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REGOLE DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
3) Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento deipremi assicurativi:
a) Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di nontrasferibilità, intestati o girati all’impresa per la quale operano, oppureall’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi dipagamento elettronico che abbiano come beneficiario uno dei soggetti dicui sopra-
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo dipagamento di premi di assicurazione sulla vita. Per i rami danni, il divietoriguarda i premi di importo superiore a € 750,00 annui per ciascuncontratto.
Il divieto non opera per le coperture R.C.Auto e per le relative garanzieaccessorie riferite al veicolo stesso.
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REGOLE DI COMPORTAMENTOINFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Il Provvedimento 2720 apporta modifiche all’articolo 49 del Regolamento,relativo all’informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna delmodello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentalicui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenzialidegli intermediari e della loro attività.In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizioneprevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima dellasottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento delprimo contatto con il cliente.Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in casodi modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l’obbligo di consegna delmodello sia limitato all’ipotesi in cui i dati relativi all’intermediario ed allasua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento dellasottoscrizione iniziale.
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REGOLE DI COMPORTAMENTOINFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Tali modifiche consentono di attuare una semplificazionedelle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale,sia allineando i tempi di consegna dei modelli, conpossibilità per gli intermediari di procedere ad unaunificazione degli stessi senza tuttavia alterarne ilcontenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capoagli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati,le esigenze di informativa siano state già soddisfatte conla prima consegna. (Relazione Isvap al Provvedimento2720).
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REGOLE DI COMPORTAMENTOINFORMATIVA PRECONTRATTUALE
1) Prima di far sottoscrivere una proposta o, se non prevista, uncontratto di assicurazione, gli intermediari consegnano:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n.7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loroattività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei datiin essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contra tto odi rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essacontenuti sono modificati ;
b) copia di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A,che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gliintermediari sono tenuti a norma del decreto e del presenteRegolamento;
c) La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dallevigenti disposizioni.
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REGOLE DI COMPORTAMENTOINFORMATIVA PRECONTRATTUALE
3) La consegna della documentazione deve risultare da un’appositadichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensioni estruttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediarioconserva la documentazione atta a comprovare l’adempimentodegli obblighi di consegna previsti dal regolamento.
4) Gli intermediari forniscono al contraente informazioni tali daconsentire una scelta consapevole rispondente alle proprieesigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contrattoofferto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costie i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi allasottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornireun’informazione completa e corretta.
5) Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari diassicurazione quando operano nei grandi rischi.
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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:CONSIDERAZIONI ISVAP
La consegna dei modelli 7A e 7B risponde all’esigenza di tutelare icontraenti, da un lato elevando il livello di conoscenza in relazione allenorme comportamentali che l’intermediario deve osservare, dall’altroaccrescendo la consapevolezza dei contraenti stessi in ordineall’identità ed alle caratteristiche del soggetto con cui entrano incontatto.E’ rimessa agli intermediari la scelta di predisporre un unicodocumento o documenti distinti.Quanto alla consegna del modello 7B in caso di modifiche di rilievo delcontratto o di rinnovo si conferma che la stessa non dovrà essereeffettuata sei i dati contenuti nel modello non sono variati.
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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:CONSIDERAZIONI ISVAP
I modelli 7A e 7B devono essere consegnati prima dellasottoscrizione della proposta ovvero, ove non prevista, delcontratto. La richiesta del preventivo R. C. Auto di per sé,salvo che non sia seguita dalla immediata sottoscrizionedel contratto, non richiede la consegna dei predetti modelli.
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REGOLE DI COMPORTAMENTOINFORMATIVA PRECONTRATTUALE
L’informativa precontrattuale va fornita su supportocartaceo o altro supporto durevole e accessibile per ilcontraente. Può essere anticipata verbalmente ove sianecessaria una copertura immediata del rischio o qualora ilcontraente lo richieda; in tali casi l’intermediario provvede afornire l’informativa subito dopo la conclusione del contrattoe comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
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ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI
1) Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgonoaffinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogniinformazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazionealle loro esigenze assicurative e previdenziali, nonché, ove appropriato inrelazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio delcontraente medesimo.
2) In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contrattiadeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa eprevidenziale del contraente. A tal fine, acquisiscono dal contraente ogniinformazione che ritengono utile allo scopo, conservandone tracciadocumentale.
3) Con riferimento alle polizze vita, gli intermediari chiedono in particolarenotizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specificoriferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazionefinanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sueaspettative in relazione al contratto, in termini di copertura, durata edeventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
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ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI
4) Il rifiuto di fornire una o più informazioni richieste deverisultare da apposita dichiarazione, da allegare allaproposta, sottoscritta dal contraente, contenente specificaavvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto delcontraente di fornire una o più informazioni pregiudica lacapacità di individuare il contratto adeguato alle sueesigenze
5) Gli intermediari che ricevono proposte assicurative eprevidenziali non adeguate informano il contraente di talecircostanza, specificandone i motivi. Dell’informazionefornita è data evidenza in un’apposita dichiarazione,sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
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SEPARAZIONE PATRIMONIALE
Per tener conto delle diverse realtà operative e delleesigenze organizzative degli intermediari, sono statielevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere alversamento dei premi ricevuti dai contraenti nel contoseparato ed è stata prevista la possibilità di effettuare ilversamento di detti premi nel conto separato al netto delleprovvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò siaconsentito nel rapporto contrattuale con le imprese.La modifica lascia inalterate le finalità della previsioneregolamentare dal momento che rimane fermal’impossibilità per gli intermediari di effettuare versamentitemporanei su conti diversi da quello separato.
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SEPARAZIONE PATRIMONIALE
Il Provvedimento 2720 inserisce inoltre nel Regolamento un nuovoarticolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all’articolo 117 delCodice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentatogli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazionepatrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separatoe senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’impresa,al fine di non vanificare l’effettività della disposizione, di stipulare unafideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche.Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relativealla stipulazione della fideiussione, quali in particolare l’operatività aprima richiesta, la necessità del mantenimento costante dellecaratteristiche della garanzia previste dalla norma primaria e i parametridi riferimento per la determinazione della capacità finanziaria oggettodella garanzia.
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SEPARAZIONE PATRIMONIALE (ART.117 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o aipagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramitedell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può esseretitolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e checostituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediariomedesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti daparte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti dellasomma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singolaimpresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e nonpuò essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai creditivantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari iscritti allesezioni A, B e D, che possano documentare in modo permanente confideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premiincassati, con un minimo di €15.000,00
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OBBLIGHI DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE
1. Ai sensi dell’articolo 117 del decreto, i premi versati all’intermediario e lesomme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, seregolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonioautonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2. I premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancarioo postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stessoespressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza ecomunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premisono stati ricevuti . Gli intermediari che operano per più impreseadottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimentiesecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e airispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamentitemporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altreprestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dalconto corrente separato.
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OBBLIGHI DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE
Il versamento può essere effettuato al netto delleprovvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cuitale modalità sia consentita dalle impresepreponenti.
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ART. 54 BIS – (FIDEIUSSIONE BANCARIA)
1. Le disposizioni dell’articolo 54 non si applicano agli intermediariiscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modopermanente con fideiussione bancaria una capacità finanziariapari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo dieuro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto deglioneri fiscali.
2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nellesezioni A, B o D deve prevedere l’operatività della garanzia aprima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante dellecaratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontaredei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quellodella stipulazione.
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SEPARAZIONE PATRIMONIALE - COLLABORATORI
- Le disposizioni di cui all’art. 117 si applicano anche aiCollaboratori in genere ( es. Subagenzie, dealersecc.), nel caso in cui svolgano attività di incasso e siavvalgano di conti correnti bancari o postali per taleattività
- I conti correnti dei Subagenti dovranno riportare, oltreal nominativo e/o la ragione sociale, una dicitura chericonduca alle proprie qualità di intermediario
- È di competenza dell’Agente la verificadell’adempimento di tali disposizioni da parte deipropri Subagenti e collaboratori.
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CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicuratisostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso alpagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventicausa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizionidegli articoli 48 (Conflitti di interesse), 49, comma 2, lettera b)(consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale)e 51 (Modalità dell’informativa) si applicano nei confronti degliassicurati, oltre che del contraente. La documentazione di cuiall’articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicuratidal contraente.
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CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA
E’ stato pertanto eliminato il riferimento all’art. 49, comma2, lettera a), che stabilisce l’obbligo della consegna degliAllegati 7A e 7B, che vanno consegnati soltanto alcontraente, e non più anche agli assicurati.
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CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1) Gli intermediari, per almeno 5 anni, salvo diverso termine di legge,conservano la documentazione concernente:
a) I conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimentodell’attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) I contratti conclusi per il loro tramite e la relativa documentazione;c) Le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;d) La formazione e l’aggiornamento professionale, inclusa la eventuale
documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificativedell’esonero dall’aggiornamento professionale;
e) L’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell’ambitodella loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura della polizzaR.C.;
f) L’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamentoprofessionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agliaccertamenti svolti nei confronti degli addetti operanti all’interno dei proprilocali.
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CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
2) In caso di cessazione dell’incarico di intermediazione, l’obbligo diconservare i contratti conclusi e la documentazione ad essirelativa, nonché le proposte e gli altri documenti sottoscritti dalcontraente viene meno con la riconsegna all’impresa delladocumentazione stessa.
3) Le imprese conservano per almeno 5 anni la documentazionerelativa alla formazione e all’aggiornamento professionale impartitiagli intermediari di cui si avvalgono
4) La documentazione di cui ai numeri 1) e 3) può essere conservatamediante supporti magnetici, ottici o digitali.
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ATTIVITÀ ESERCITATA ABUSIVAMENTE(ART. 305 COMMA 2 CODICE ASS.NI)
- Chiunque esercita l’attività di intermediazione senzaessere iscritto nel registro è punito con la reclusione dasei mesi a due anni e con la multa da un minimo di€ 10.000 ad un massimo di € 100.000.
- Le imprese che si avvalgono di intermediari non iscrittinel registro sono punite con la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di € 10.000 ad un massimo di€ 100.000.
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IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIVIGILANZA
Chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiutodell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizionedella documentazione concernente l'attività assicurativa o diintermediazione assicurativa, che viene opposto ai funzionaridell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che possonoconfigurare una violazione dell'articolo 305, è punito con lareclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila adeuro centomila.Fuori dai casi previsti al comma 1, chiunque non ottemperanei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda l'eserciziodelle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
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LE SANZIONI DISCIPLINARI
Il Provvedimento 2720 ha introdotto una sostanzialedifferenziazione nelle sanzioni, in ragione del tipo di illecitocommesso, per le fattispecie relative alla violazione degliobblighi di separazione patrimoniale ed alla inosservanzadelle previsioni in tema di fideiussione bancaria.In particolare, è stata prevista la sanzione base dellaradiazione per l’ipotesi di mancata costituzione del contoseparato o mancata stipulazione della fideiussione, nonchéper l’inosservanza della previsione che vieta i versamentitemporanei in conti diversi dal conto separato.E’ stata invece disposta la sanzione base della censura per lefattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazionedi una fideiussione bancaria non conformi alle disposizionipreviste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamentodei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dallanormativa.
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LE SANZIONI DISCIPLINARI
Sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazionedisciplinare relativamente ai contratti della R.C. Auto :in materia di rilascio di false attestazioni in sede diofferta o di esecuzione del contratto, per la quale èstata prevista la sanzione base della radiazione.È stata prevista invece la sanzione base dellacensura in tema di assegnazione di classe di meritonon corretta all’atto della stipulazione di polizze.
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DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
1) Gli intermediari di assicurazione, compresi i produttori diretti, icollaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario chenell’esercizio della loro attività violino le norme del codice o delregolamento, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenutoconto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:a) Richiamob) Censuraa) Radiazione
2) Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimomotivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura èdisposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta perfatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione deirapporti di intermediazione.
3) I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato e sonocomunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corsodi esecuzione.
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DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
1) Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confrontidelle persone fisiche iscritte nel registro degliintermediari, compresi i collaboratori e gli altrisoggetti ausiliari dell’intermediario stesso.
2) Nel caso di esercizio dell’attività in forma societariala radiazione comporta altresì la cancellazionedella società nei casi di particolare gravità o disistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.
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PROVVEDIMENTI SANZIONATORIRADIAZIONE
1) Esercizio dell’attività di intermediazione di contratti di imprese nonautorizzate;
2) Contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;3) Contraffazione della firma del contraente su modulistica
contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dalmedesimo poste in essere;
4) Rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione delcontratto di assicurazione;
5) Mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premiassicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate airisarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati oad altri aventi diritto;
6) Mancata costituzione del conto corrente separato o mancatastipulazione della fideiussione bancaria;
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PROVVEDIMENTI SANZIONATORIRADIAZIONE
7) Versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimentio ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correntidiversi dal conto corrente separato;
8) Per gli intermediari iscritti in Sezione D, violazione delle disposizionipreviste in materia di condizioni previste per la distribuzione di prodottiassicurativi;
9) Comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti, al contraenteo all’ISVAP, non rispondenti al vero;
10) Svolgimento dell’attività di intermediazione da parte degli iscritti allesezioni A o B in assenza della copertura della polizza di assicurazionedella responsabilità civile;
11) Ripresa dell’attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o Bcome inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazionedella responsabilità civile;
12) Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscrittial registro operanti al di fuori dei propri locali.
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PROVVEDIMENTI SANZIONATORICENSURA
1) Inosservanza dell’obbligo di comunicare la perdita di uno dei requisitiprevisti per l’iscrizione, o la ripresa dell’attività dopo un periodo diinoperatività;
2) Inosservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale per sé o per ipropri collaboratori;
3) Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti operantiall’interno dei propri locali privi dei requisiti previsti;
4) Violazione delle disposizioni previste dall’Art. 46 (Limiti all’eserciziodell’attività di intermediazione);
5) Violazione delle regole di comportamento;6) Accettazione di mezzi di pagamento non consentiti dal regolamento;7) Violazione delle disposizioni relative ai conflitti di interesse o
dell’informativa precontrattuale e contrattuale o delle sue modalità;
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PROVVEDIMENTI SANZIONATORICENSURA
8) Violazione delle norme relative all’adeguatezza dei contratti offerti;9) Mancato rilascio della documentazione obbligatoria (contratti e ogni
altro documento sottoscritto dal contraente);10) Costituzione di un conto corrente separato o stipulazione di una
fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste;11) Versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini
previsti;12) Inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione.
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PROVVEDIMENTI SANZIONATORICENSURA
13) Stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria peri veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse daquelle spettanti all’assicurato in assenza dell’attestatodello stato di rischio o dell’acquisizione dei dati inerentiall’identità del contraente e, se persona diversa,dell’intestatario del veicolo o a condizioni diverse daquelle spettanti all’assicurato in base ai dati risultantidall’attestato dello stato di rischio o relativi all’identità delcontraente e dell’intestatario del veicolo, se personadiversa.
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PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
- L’ISVAP dispone il richiamo per fatti di lievemanchevolezza.
- Per le violazioni che comportano un provvedimentosanzionatorio, l’ISVAP, tenuto conto delle circostanze,della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporrein luogo della sanzione prevista quella immediatamenteinferiore o superiore.
- Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità dellasocietà di intermediazione per omesso controllo o perdisfunzioni organizzative tali da aver consentito lasistematica reiterazione dell’illecito disciplinare, laradiazione della persona fisica che esercita l’attività inambito societario comporta anche la cancellazione dellasocietà.
- L’irrogazione della sanzione della radiazione forma oggettodi pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell’ISVAP.