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Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni

Date post: 02-Dec-2014
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Il testo qui riportato è attualmente (4/12/2013) all'esame del Parlamento. L'iter alla Camera ha avuto inizio il 2 Dicembre 2013. Il disegno di legge A.C. 1542-A dispone un'ampia riforma in materia di enti locali prevedendo l'istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province ed una nuova disciplina in materia di Unioni e fusioni di Comuni. Il testo originario del Governo, adottato come testo base, è stato ampiamente riscritto nel corso dell’esame in sede referente. Per saperne di più visita http://agevo-facile.blogspot.it
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N. 1542-1408-1737-A CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE n. 1542 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO) DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (QUAGLIARIELLO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D’ALIA) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Presentato il 20 agosto 2013 E PROPOSTE DI LEGGE n. 1408, diniziativa del deputato MELILLI Disposizioni concernenti la composizione dei consigli provinciali e disciplina dell’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale Presentata il 23 luglio 2013 NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 novembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1542. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge n. 1408 e 1737 si vedano i relativi stampati. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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Page 1: Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni

N. 1542-1408-1737-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGEn. 1542

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,sulle unioni e fusioni di Comuni

Presentato il 20 agosto 2013

E

PROPOSTE DI LEGGEn. 1408, d’iniziativa del deputato MELILLI

Disposizioni concernenti la composizione dei consigli provincialie disciplina dell’elezione del presidente della provincia e del

consiglio provinciale

Presentata il 23 luglio 2013

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28novembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1542. In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte dilegge n. 1408 e 1737 si vedano i relativi stampati.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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n. 1737, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERRA, FABBRI, ARLOTTI, BARUFFI, BAZOLI, BORGHI, BRAGA,BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CASELLATO, CENNI, CENSORE, CO-MINELLI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D’INCECCO, FOLINO, FRA-GOMELI, GANDOLFI, GIACOBBE, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRE-GORI, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, IORI, LODOLINI,MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA,MELILLA, MELILLI, MINARDO, MORANI, NARDUOLO, PASTORINO,PELUFFO, PLANGGER, RAMPI, RIBAUDO, RUGHETTI, SANGA, SCU-

VERA, SIMONI, TARICCO, TENTORI, TIDEI, VERINI

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioniconcernenti i comuni di minore dimensione demografica, l’esercizioassociato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione

dei medesimi

Presentata il 28 ottobre 2013

(Relatori per la maggioranza: BRESSA e CENTEMERO)

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

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TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1542__

TESTO

DELLA COMMISSIONE

__

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni, al fine di adeguare,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa, il loro ordinamento aiprincìpi di sussidiarietà, differenziazione eadeguatezza.

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni al fine di adeguare illoro ordinamento ai princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello con le fun-zioni di cui all’articolo 9 e con le seguentifinalità istituzionali generali:

a) cura dello sviluppo strategico delterritorio metropolitano mediante attivitàdi programmazione e pianificazione, coor-dinamento, promozione e gestione inte-grata dei servizi, delle infrastrutture edelle reti di comunicazione, nonché me-diante il sostegno alla ricerca;

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta con le funzioni dicui all’articolo 9 e con le seguenti finalitàistituzionali generali: cura dello sviluppostrategico del territorio metropolitano;promozione e gestione integrata dei ser-vizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione; cura delle relazioni istitu-zionali afferenti al proprio livello, ivi com-prese quelle a livello europeo.

b) promozione delle relazioni e degliscambi tra la comunità metropolitana e glialtri enti territoriali italiani e stranieri,curando in particolare le relazioni istitu-zionali e i rapporti con le altre cittàmetropolitane dell’Unione europea.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

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3. Le province, fino alla data di entratain vigore della riforma costituzionale adesse relativa, sono enti territoriali di se-condo livello disciplinati ai sensi del capoIII.

3. Le province sono enti territoriali diarea vasta disciplinati ai sensi del capo III.Alle province con territorio interamentemontano e confinanti con Paesi stranierisono riconosciute le specificità di cui agliarticoli 11, 12 e 15.

4. Le unioni di comuni sono enti localicostituiti da due o più comuni per l’eser-cizio associato di funzioni o servizi ai sensidell’articolo 32 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,di seguito denominato « testo unico »,come da ultimo modificato dall’articolo 23della presente legge. I comuni con popo-lazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a3.000 abitanti se appartengono o sonoappartenuti a comunità montane, esclusi icomuni il cui territorio coincide integral-mente con quello di una o più isole e ilcomune di Campione d’Italia, a normadell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e successive modificazioni,sono tenuti a costituire unioni per l’eser-cizio obbligatoriamente associato dellefunzioni fondamentali, con esclusione diquelle di cui alla lettera l) del comma 27del citato articolo 14 e salvo il ricorso adapposite convenzioni. A decorrere dallascadenza del quinto anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, ipredetti comuni non possono stipularenuove convenzioni per l’esercizio dellefunzioni fondamentali e devono a talescopo ricorrere esclusivamente alla costi-tuzione dell’unione di cui al secondo pe-riodo.

4. Le unioni di comuni sono enti localicostituiti da due o più comuni per l’eser-cizio associato di funzioni o servizi di lorocompetenza ai sensi dell’articolo 32 deltesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, di seguito deno-minato « testo unico ». I comuni con po-polazione inferiore a 5.000 abitanti, ovveroa 3.000 abitanti se appartengono o sonoappartenuti a comunità montane, esclusi icomuni il cui territorio coincide integral-mente con quello di una o più isole e ilcomune di Campione d’Italia, a normadell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e successive modificazioni,costituiscono unioni per l’esercizio obbli-gatoriamente associato delle funzioni fon-damentali, con esclusione di quelle di cuialla lettera l) del comma 27 del citatoarticolo 14 e salvo il ricorso ad appositeconvenzioni. Nei bilanci dei comuni capo-fila di convenzioni, ai fini del patto distabilità, non sono computate le entrate ele uscite correnti per contributi di ammi-nistrazioni pubbliche aventi destinazionefinalizzata al finanziamento di funzionicomunali e le entrate, e relative uscite, perrimborsi all’ente capofila per le spesegestite in convenzione.

5. I comuni possono costituire altresìunioni ai sensi dell’articolo 16, comma 1,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, e successivemodificazioni, per le funzioni ivi previste.Al citato comma 1 dell’articolo 16 deldecreto-legge n. 138 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 148 del2011, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

5. Soppresso.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

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a) le parole: « fino a 1.000 abitanti »sono sostituite dalle seguenti: « fino a5.000 abitanti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’unione di cui al presentecomma deve esercitare anche le funzioniassegnate ai comuni che ne fanno partedagli altri enti territoriali di cui all’articolo114 della Costituzione ».

6. Nel caso di cui al primo periodo delcomma 4, le unioni sono disciplinate, perquanto non previsto dalla presente legge,dall’articolo 32 del testo unico, come daultimo modificato dall’articolo 23 dellapresente legge. Nei casi di cui al secondoperiodo del comma 4 e al comma 5, leunioni sono rispettivamente disciplinate,per quanto non previsto dalla presentelegge, dall’articolo 14 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni, e dall’articolo16, commi da 1 a 16, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, come da ultimo modificato dalcomma 5 del presente articolo e dagliarticoli 22 e 23 della presente legge.

6. Nel caso di cui al primo periodo delcomma 4, le unioni sono disciplinate, perquanto non previsto dalla presente legge,dall’articolo 32 del testo unico. Nel caso dicui al secondo periodo del comma 4, leunioni sono disciplinate, per quanto nonprevisto dalla presente legge, dall’articolo14 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni.

7. All’articolo 14, comma 31-ter, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituitadalle seguenti:

« b) entro il 30 giugno 2014 conriguardo ad ulteriori tre delle funzionifondamentali di cui al comma 28;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, conriguardo alle restanti funzioni fondamen-tali di cui al comma 28 ».

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

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CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLECITTÀ METROPOLITANE

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLECITTÀ METROPOLITANE

ART. 2.

(Città metropolitane).

ART. 2.

(Città metropolitane).

1. L’ordinamento delle città metropoli-tane di Torino, Milano, Venezia, Genova,Bologna, Firenze, Bari, Napoli e ReggioCalabria è disciplinato dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione. La città metropolitana di Roma, inragione dello stato di capitale riconosciutoalla città dall’articolo 114 della Costitu-zione, è regolata dalla disciplina specialedi cui al capo IV della presente legge.

1. Ferma restando la competenza legi-slativa regionale ai sensi dell’articolo 117della Costituzione, le città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Cala-bria sono disciplinate dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione. In armonia con i rispettivi statutispeciali e nel rispetto della loro autonomiaorganizzativa, la regione Sardegna, la Re-gione siciliana e la regione Friuli VeneziaGiulia possono istituire nei rispettivi ca-poluoghi di regione la città metropolitana.Alle città metropolitane si applicano, inquanto compatibili e fatte salve le even-tuali modifiche apportate dalle leggi re-gionali, le disposizioni di cui alla presentelegge.

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2. Il territorio della città metropolitana,salvo quanto previsto dall’articolo 3,comma 1, lettera g), coincide con quellodella provincia omonima, ferma restandol’iniziativa dei comuni, ivi compresi i co-muni capoluogo delle province limitrofe, aisensi dell’articolo 133, primo comma, dellaCostituzione, per la modifica delle circo-scrizioni provinciali limitrofe e per l’ade-sione alla città metropolitana.

2. Il territorio della città metropolitana,salvo quanto previsto dall’articolo 3,comma 9, coincide con quello della pro-vincia omonima, ferma restando l’inizia-tiva dei comuni, ivi compresi i comunicapoluogo delle province limitrofe, ai sensidell’articolo 133, primo comma, della Co-stituzione, per la modifica delle circoscri-zioni provinciali limitrofe e per l’adesionealla città metropolitana. Qualora la re-gione interessata, entro trenta giorni dallarichiesta nell’ambito della procedura dicui al predetto articolo 133, esprima pa-rere contrario, in tutto o in parte conriguardo alle proposte formulate dai co-muni, il Governo promuove un’intesa trala regione e i comuni interessati, da de-finire entro novanta giorni dalla data diespressione del parere. In caso di mancatoraggiungimento dell’intesa entro il pre-detto termine il Consiglio dei ministri,sentita la relazione del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie e del Mi-nistro dell’interno, udito il parere delpresidente della regione, decide in viadefinitiva in ordine all’approvazione e allapresentazione al Parlamento del disegno dilegge contenente modifiche territoriali diprovince e di città metropolitane, ai sensidell’articolo 133, primo comma, della Co-stituzione.

3. Sono organi della città metropoli-tana:

3. Identico.

a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana.

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4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano e la conferenza metropolitana,ha poteri di impulso dell’attività dell’entee di proposta, sovrintende al funziona-mento dei servizi e degli uffici e all’ese-cuzione degli atti; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto. Il consiglio è l’or-gano di indirizzo dell’ente; propone lostatuto alla conferenza; approva regola-menti, piani e programmi; predispone ibilanci; approva o adotta ogni altro atto adesso sottoposto dal sindaco; esercita lealtre funzioni attribuite dallo statuto. Laconferenza metropolitana adotta lo statutoe le sue modificazioni, approva i bilanci eha poteri propositivi e consultivi secondoquanto disposto dallo statuto.

4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano e la conferenza metropolitana,sovrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio metropolitano è l’organodi indirizzo e controllo, propone alla con-ferenza lo statuto e le sue modifiche,approva regolamenti, piani e programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal sindaco metropolitano;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del sindaco metropo-litano, il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dellaconferenza metropolitana. A seguito delparere espresso dalla conferenza metro-politana con i voti che rappresentino al-meno un terzo dei comuni compresi nellacittà metropolitana e la maggioranza dellapopolazione complessivamente residente,il consiglio approva in via definitiva ibilanci dell’ente. La conferenza metropo-litana ha poteri propositivi e consultivi,secondo quanto disposto dallo statuto,nonché i poteri di cui al comma 4-bis.

4-bis. La conferenza metropolitanaadotta o respinge lo statuto e le suemodifiche proposti dal consiglio metropo-litano con i voti che rappresentino almenoun terzo dei comuni compresi nella cittàmetropolitana e la maggioranza della po-polazione complessivamente residente.

5. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi comprese,fermo restando quanto disposto dalcomma 4, le attribuzioni degli organi non-ché l’articolazione delle loro competenze.Lo statuto e le sue modifiche e integra-zioni sono proposte dal consiglio metro-politano alla conferenza metropolitana,che le adotta a maggioranza assoluta, conil sistema di voto ponderato di cui all’ar-ticolo 8, comma 2.

5. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi compresele attribuzioni degli organi nonché l’arti-colazione delle loro competenze, fermorestando quanto disposto dai commi 4 e4-bis.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5,lo statuto:

6. Identico:

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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a) regola le modalità e le forme diindirizzo e coordinamento dell’azionecomplessiva di governo del territorio me-tropolitano;

a) regola le modalità e gli strumentidi coordinamento dell’azione complessivadi governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comunifacenti parte della città metropolitana e lemodalità di organizzazione e di eserciziodelle funzioni metropolitane, ivi compresequelle con le quali la città metropolitanapuò conferire ai comuni compresi nelterritorio o alle loro unioni, anche informa differenziata per determinate areeterritoriali, l’esercizio di proprie funzioni,con il contestuale trasferimento delle ri-sorse umane, strumentali e finanziarienecessarie per il loro svolgimento;

b) disciplina i rapporti tra i comunifacenti parte della città metropolitana e lacittà metropolitana in ordine alle modalitàdi organizzazione e di esercizio delle fun-zioni metropolitane e comunali, preve-dendo anche forme di organizzazione incomune, eventualmente differenziate peraree territoriali. Mediante convenzione cheregola le modalità di utilizzo di risorseumane, strumentali e finanziarie, i comunipossono avvalersi di strutture della cittàmetropolitana e viceversa per l’esercizio dispecifiche funzioni ovvero i comuni pos-sono delegare il predetto esercizio a strut-ture della città metropolitana e viceversa;

c) prevede le modalità con le quali icomuni facenti parte della città metropo-litana e le loro unioni possono conferirel’esercizio di proprie funzioni alla mede-sima, con il contestuale trasferimento dellerisorse umane, strumentali e finanziarienecessarie per il loro svolgimento;

vedi lettera b)

d) può prevedere la costituzione diarticolazioni interne alla città metropoli-tana per specifiche funzioni, con propriorganismi di coordinamento;

c) può prevedere, anche su propostadella regione e comunque d’intesa con lamedesima, la costituzione di zone omoge-nee, per specifiche funzioni e tenendoconto delle specificità territoriali, con or-ganismi di coordinamento collegati agliorgani della città metropolitana. La man-cata intesa può essere superata con deci-sione della conferenza metropolitana amaggioranza di due terzi dei componenti;

e) regola le modalità in base allequali i comuni non compresi nel territoriometropolitano possono istituire accordicon la città metropolitana.

d) identica.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

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ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitane in sededi prima applicazione).

ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitane in sededi prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, le città metropolitane di cuiall’articolo 2, comma 1, primo periodo,sono costituite a decorrere dal 1o gennaio2014 sul territorio delle province omonimee con funzioni limitate all’approvazionedello statuto fino alla data di subentro allaprovincia omonima ai sensi delle lettere f)e g). Si applicano altresì le seguenti di-sposizioni:

1. In sede di prima applicazione, lecittà metropolitane di cui all’articolo 2,comma 1, primo periodo, sono costituitealla data di entrata in vigore della presentelegge sul territorio delle province omo-nime. Il comitato istitutivo della città me-tropolitana è formato dal sindaco delcomune capoluogo, che lo presiede, dalpresidente della provincia o dal commis-sario, dal presidente della regione o daloro delegati, nonché dal sindaco di unodei comuni della città metropolitana,eletto, a maggioranza dei presenti, daun’assemblea dei sindaci dei comuni dellacittà metropolitana, convocata e presie-duta dal sindaco del comune capoluogo,che si tiene entro venti giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge; ilsindaco del comune capoluogo in taleoccasione non possiede né l’elettorato at-tivo né quello passivo. Il sindaco elettodecade da componente del comitato nelcaso di cessazione della carica di sindaco.

a) il sindaco del comune capoluogodella provincia omonima è il sindaco dellacittà metropolitana;

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b) il consiglio metropolitano è costi-tuito dal sindaco metropolitano, dai sin-daci dei comuni appartenenti alla cittàmetropolitana aventi popolazione supe-riore a 15.000 abitanti, dai presidenti delleunioni di comuni appartenenti alla cittàmetropolitana aventi popolazione com-plessiva almeno pari a 10.000 abitanti,nonché, fino al compimento del terzoanno dalla data di costituzione della cittàmetropolitana, dai presidenti di unioni dicui all’articolo 1, comma 4, secondo pe-riodo. Qualora il numero dei consiglieri siasuperiore a venti unità, il consiglio puòcostituire al suo interno un comitato ese-cutivo. Partecipa altresì alle riunioni delconsiglio il presidente della provinciaomonima fino al 1o luglio 2014 ovvero, sesuccessiva, fino alla data di approvazionedello statuto. Partecipa alle predette riu-nioni, senza diritto di voto, anche il pre-sidente della regione, ovvero un suo dele-gato;

c) la conferenza metropolitana è co-stituita dai sindaci dei comuni apparte-nenti alla città metropolitana;

d) gli organi di cui alle lettere a), b)e c) restano in carica anche successiva-mente al subentro alla provincia e finoall’insediamento degli organi istituiti anorma dello statuto;

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

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e) gli organi della città metropolitana,fino alla scadenza degli organi della pro-vincia ai sensi della lettera f), provvedonoa predisporre e ad approvare lo statuto,nonché a individuare le più idonee solu-zioni per la transizione dalla provincia alnuovo ente. A tal fine si avvalgono delsupporto degli uffici dell’amministrazioneprovinciale. Lo statuto può essere appro-vato anche successivamente al subentroalla provincia ai sensi delle lettere f) e g)e comunque entro il 31 dicembre 2014. Incaso di mancata approvazione dello sta-tuto entro la predetta data, il prefetto fissaun nuovo termine, non superiore a ses-santa giorni, per la sua adozione, decorsoil quale nomina un commissario ad actacon il compito di adottare lo statutomedesimo, salve le eventuali successivemodificazioni da parte degli organi dellacittà metropolitana. Lo statuto, ove adot-tato dal commissario, deve conformarsi,per quanto riguarda la disciplina relativaal sindaco e al consiglio, a quanto dispostodall’articolo 4, comma 1. Al commissarionon sono corrisposti gettoni, compensi,rimborsi di spese o altri emolumenti co-munque denominati;

f) salvo quanto previsto alla lettera g),le città metropolitane subentrano alle pro-vince omonime alla data del 1o luglio2014. Fino alla medesima data sono co-munque prorogati gli organi provinciali incarica alla data di entrata in vigore dellapresente legge, ivi comprese le gestionicommissariali. Dalla data di cui al primoperiodo, le città metropolitane succedonoalle province in tutti i rapporti attivi epassivi ed esercitano le funzioni di questeultime nonché le funzioni proprie di cuiall’articolo 9. Ove alla predetta data lacittà metropolitana non abbia approvatolo statuto, fino alla data di approvazionedel medesimo si applicano, per quantocompatibili, le disposizioni statutarie dellaprovincia sulle competenze e sul funzio-namento degli organi provinciali, attri-buendo al sindaco metropolitano le com-petenze del presidente della provincia edella giunta e al consiglio metropolitanoquelle del consiglio provinciale;

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

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g) ove entro il 28 febbraio 2014almeno un terzo dei comuni compresi nelterritorio della città metropolitana e traloro confinanti, ovvero un numero di co-muni che rappresentino un terzo dellapopolazione della provincia, deliberi, conatto adottato dal rispettivo consiglio co-munale a maggioranza assoluta dei com-ponenti, di non far parte della rispettivacittà metropolitana, la predetta città, alladata di cui alla lettera f), subentra allaprovincia omonima, ai sensi e per glieffetti della citata lettera f), esclusivamenteper quanto riguarda il territorio dei co-muni che non hanno optato per l’appar-tenenza all’ente provincia. La provinciaomonima resta in funzione per il territoriocorrispondente a quello di pertinenza deicomuni che hanno optato per l’apparte-nenza all’ente provincia. La provincia cosìridefinita è regolata dalle disposizioni dicui al capo III e si procede alla formazionedei nuovi organi provinciali ai sensi del-l’articolo 13. Con decreto del Ministro pergli affari regionali e le autonomie locali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono disciplinate le modalitàsecondo le quali si procede in tale caso alriparto del patrimonio, delle risorse finan-ziarie, umane e strumentali nonché degliobiettivi del patto di stabilità interno tra laprovincia e la città metropolitana, in re-lazione ai territori di rispettiva compe-tenza e alle rispettive funzioni e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Con delibera del presidente dellaprovincia in carica, emanata, in confor-mità ai predetti criteri, previa intesa con ilsindaco metropolitano e sentiti i comuniinteressati, sono quindi ripartiti tra laprovincia e la città metropolitana il patri-monio, le risorse finanziarie, umane estrumentali. Ove entro il 30 aprile 2014 lapredetta delibera non venga emanata, en-tro i successivi novanta giorni provvede ilprefetto con proprio atto. Avverso gli attidi riparto delle predette risorse le provincee le città metropolitane interessate pos-sono ricorrere alla sezione regionale dellaCorte dei conti. Sulla base della presente

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

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legge è esclusa l’istituzione, sul territoriodi cui alla presente lettera, di nuove pro-vince oltre a quella esistente alla data dientrata in vigore della presente legge.

2. Il sindaco del comune capoluogoindice altresì le elezioni per una confe-renza statutaria per la redazione di unaproposta di statuto della città metropoli-tana. La conferenza è costituita con unnumero di componenti pari a quanto pre-visto all’articolo 4, comma 2, per il con-siglio metropolitano, ed è eletta in con-formità alle disposizioni di cui all’articolo5; le liste sono presentate presso l’ammi-nistrazione provinciale il quinto giornoantecedente la data delle elezioni. Le ele-zioni si svolgono contestualmente all’as-semblea dei sindaci di cui al comma 1. Laconferenza è integrata dai componenti delcomitato istitutivo ed è presieduta dalsindaco del comune capoluogo. La confe-renza termina improrogabilmente i suoilavori il 30 giugno 2014 trasmettendo aisindaci dei comuni della città metropoli-tana la proposta di statuto ovvero comun-que il prodotto dei propri lavori anche aifini di quanto previsto al comma 9.

3. Fino al 1o luglio 2014, il comitatoistitutivo della città metropolitana predi-spone atti preparatori e studi preliminariin ordine al trasferimento delle funzioni,dei beni immobili, delle risorse finanziarie,umane e strumentali alla medesima cittàmetropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sonoprorogati gli organi provinciali in caricaalla data di entrata in vigore della presentelegge, ivi comprese le gestioni commissa-riali.

4. L’incarico di componente del comi-tato istitutivo e della conferenza statutariaè svolto a titolo gratuito.

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5. Decorso il termine del 30 settembre2014, anche ai fini della dichiarazione divolontà di cui al comma 9, il comitatoistitutivo della città metropolitana indicele elezioni del consiglio metropolitano chesi svolgono entro il 1o novembre 2014. Alleelezioni non partecipano i sindaci e iconsiglieri dei comuni che abbiano even-tualmente dichiarato la volontà di cui alcomma 9. Entro due mesi dall’insedia-mento del consiglio metropolitano, è ap-provato lo statuto definitivo. In caso dimancata approvazione dello statuto entroil predetto termine, si provvede ai sensidell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,n. 131.

6. Il comitato istitutivo, la conferenzastatutaria e gli organi della città metro-politana si avvalgono, anche nella fase ditransizione dalla provincia al nuovo ente,del supporto degli uffici dell’amministra-zione provinciale.

7. Le città metropolitane, ove alla datadel 30 settembre 2014 non si verifichiquanto previsto al comma 9, subentranodefinitivamente alle province alla mede-sima data; diversamente si applica quantoprevisto al comma 9. Dalla data del 30settembre 2014 le città metropolitane suc-cedono sul loro territorio alle province intutti i rapporti attivi e passivi ed eserci-tano le funzioni di queste ultime, fermorestando quanto previsto al comma 9 delpresente articolo e all’articolo 10. Finoall’approvazione dello statuto definitivodella città metropolitana si applica lostatuto della provincia. All’adozione dellostatuto definitivo la città metropolitanaassume anche le funzioni proprie di cuiall’articolo 9.

8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settem-bre 2014, ai fini dell’eventuale dichiara-zione di volontà di cui al comma 9, ilcomitato istitutivo subentra temporanea-mente agli organi della provincia. Dal 30settembre 2014 il sindaco del comunecapoluogo esercita fino al 1o novembre2014 le funzioni degli organi della cittàmetropolitana. Dalla data di insediamentodel consiglio metropolitano esercita le fun-zioni di sindaco della città metropolitana.

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9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre2014, ove un terzo dei comuni ricompresinel territorio della città metropolitana ov-vero un numero di comuni che rappre-sentino un terzo della popolazione dellaprovincia, comunque tra loro confinanti,deliberino, con atto adottato dal rispettivoconsiglio comunale a maggioranza assolutadei componenti, la volontà di non aderirealla rispettiva città metropolitana e divoler continuare a far parte della provin-cia omonima, il territorio della predettacittà comprende provvisoriamente, in at-tesa della legge che lo determinerà ai sensidell’articolo 133 della Costituzione, sol-tanto quello dei comuni che non hannomanifestato tale volontà; la provincia omo-nima continua ad esercitare le propriefunzioni nel territorio dei comuni chehanno manifestato tale volontà e il com-ponente del comitato istitutivo, presidenteo commissario uscente della provincia, ènominato commissario. Alla data di en-trata in vigore della legge che definisce ilterritorio della predetta provincia, la me-desima provincia è regolata dalle disposi-zioni di cui al capo III e si procede allaformazione dei nuovi organi provinciali aisensi di quanto previsto all’articolo 13; ilcommissariamento cessa alla data di in-sediamento dei predetti organi. Fino alladata di entrata in vigore della legge di cuial secondo periodo, la provincia continuaad esercitare le funzioni di cui alla nor-mativa previgente avvalendosi, previa in-tesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi,degli uffici e delle risorse della città me-tropolitana a cui spetta il patrimonio, ilpersonale e le risorse strumentali e finan-ziarie ai sensi dell’articolo 10; la predettalegge disporrà anche sulla ripartizionedefinitiva di patrimonio, personale e ri-sorse tra i due enti sulla base delle fun-zioni che spettano alla provincia ai sensidel capo III, mantenendo comunque l’ob-bligo per la provincia di avvalersi degliuffici della città metropolitana che svol-gono le funzioni di amministrazione econtrollo. Gli oneri della gestione commis-sariale di cui alla fine del secondo periodosono a carico dei comuni che hannodichiarato la volontà di continuare a far

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parte della provincia e sono ripartiti inproporzione alla loro popolazione. Sulterritorio dei comuni che hanno optatoper la non appartenenza alla città metro-politana, ai sensi del presente comma, nonpuò essere istituita più di una provincia.

10. La città metropolitana di ReggioCalabria è istituita, con le procedure di cuial presente articolo, sei mesi prima dellascadenza degli organi della provincia diReggio Calabria in carica alla data dientrata in vigore della presente legge ecomunque non entra in funzione primadel rinnovo degli organi del comune diReggio Calabria. I termini di cui al pre-sente articolo sono conseguentemente ri-determinati sostituendo la predetta data aquella di entrata in vigore della presentelegge. In ogni caso il termine del 1o luglio2014 è sostituito dal sessantesimo giornodalla scadenza degli organi provinciali equello del 30 settembre 2014 dal cento-cinquantesimo giorno dalla predetta sca-denza. Il decreto di cui al comma 7,quarto periodo, si applica anche all’istitu-zione della città metropolitana di ReggioCalabria; il termine di cui al comma 7,sesto periodo, si calcola per Reggio Cala-bria dalla data di istituzione della predettacittà.

11. Alla procedura di cui al comma 9si applica quanto previsto dal comma 2,secondo e terzo periodo, dell’articolo 2,che si applica anche alle procedure rela-tive ai comuni che in ogni tempo inten-dano aderire o uscire dalla città metro-politana, modificando il territorio di pro-vince limitrofe.

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ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il sindaco metropolitano è di dirittoil sindaco del comune capoluogo. Il con-siglio metropolitano è costituito dal sin-daco metropolitano, dai sindaci dei co-muni con più di 15.000 abitanti e daipresidenti delle unioni di comuni conalmeno 10.000 abitanti, costituite nel ter-ritorio della città metropolitana, nonché,fino al compimento del terzo anno dalladata di costituzione del consiglio mede-simo, anche dai presidenti di unioni di cuiall’articolo 1, comma 4, secondo periodo.Qualora il numero dei consiglieri sia su-periore a venti unità, il consiglio puòcostituire al suo interno un comitato ese-cutivo.

1. Il sindaco metropolitano è di dirittoil sindaco del comune capoluogo.

2. In alternativa a quanto disposto dalcomma 1, lo statuto può prevedere:

a) che il sindaco metropolitano sia didiritto il sindaco del comune capoluogo eche il consiglio metropolitano sia eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni appartenenti al territorio della cittàmetropolitana;

2. Soppresso.

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b) l’elezione diretta del sindaco metro-politano e del consiglio metropolitano asuffragio universale da parte dei cittadinidella città metropolitana. Tale elezionepuò avvenire non prima del 2017 e co-munque successivamente all’approvazionedella legge statale sul sistema elettorale. Èinoltre condizione necessaria, affinché sipossa far luogo a elezione del sindaco edel consiglio metropolitano a suffragiouniversale, che entro il termine predetto sisia proceduto ad articolare il territorio delcomune capoluogo in più comuni. A talefine, il comune capoluogo deve proporre lapredetta articolazione territoriale, con de-liberazione del consiglio comunale, adot-tata secondo la procedura prevista dall’ar-ticolo 6, comma 4, del testo unico. Laproposta del consiglio comunale deve es-sere sottoposta a referendum tra tutti icittadini della città metropolitana, da ef-fettuare sulla base delle rispettive leggiregionali, e deve essere approvata dallamaggioranza dei partecipanti al voto. Èaltresì necessario che la regione abbiaprovveduto con propria legge all’istitu-zione dei nuovi comuni e alla loro deno-minazione ai sensi dell’articolo 133 dellaCostituzione.

3. Nei casi di cui al comma 2, ilconsiglio metropolitano è composto dalsindaco metropolitano e da non più di:

2. Il consiglio metropolitano è compo-sto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

a) identica;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

b) identica;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

c) identica.

3. Il consiglio metropolitano dura incarica cinque anni. In caso di rinnovo delconsiglio del comune capoluogo, si procedea nuove elezioni del consiglio metropoli-tano entro sessanta giorni dalla proclama-zione del sindaco del comune capoluogo.

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3-bis. Ferme restando le competenzedella legge statale in materia elettorale, lostatuto può prevedere forme di elezionediretta del sindaco e del consiglio metropo-litano. L’elezione può avvenire successiva-mente all’approvazione della legge statalesul sistema elettorale. È inoltre condizionenecessaria, affinché si possa far luogo aelezione del sindaco e del consiglio metro-politano a suffragio universale, che entro iltermine predetto si sia proceduto ad artico-lare il territorio del comune capoluogo inpiù comuni. A tal fine il comune capoluogodeve proporre la predetta articolazione ter-ritoriale, con deliberazione del consiglio co-munale, adottata secondo la procedura pre-vista dall’articolo 6, comma 4, del testounico. La proposta del consiglio comunaledeve essere sottoposta a referendum tratutti i cittadini della città metropolitana, daeffettuare sulla base delle rispettive leggiregionali e deve essere approvata dallamaggioranza dei partecipanti al voto. È al-tresì necessario che la regione abbia prov-veduto con propria legge all’istituzione deinuovi comuni e alla loro denominazione aisensi dell’articolo 133 della Costituzione. Inalternativa a quanto previsto dai periodiprecedenti, per le sole città metropolitanecon popolazione superiore ai tre milioni diabitanti, è condizione necessaria, affinchési possa far luogo ad elezione del sindaco edel consiglio metropolitano a suffragio uni-versale, che lo statuto della città metropoli-tana preveda la costituzione di zone omoge-nee, ai sensi dell’articolo 2, comma, 6, let-tera c), e che il comune capoluogo abbiarealizzato la ripartizione del proprio terri-torio in zone dotate di autonomia ammini-strativa, in coerenza con lo statuto dellacittà metropolitana.

3-ter. Al testo unico sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 60, comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole: « con-sigliere comunale, » sono inserite le se-guenti: « consigliere metropolitano, »;

2) al numero 12), dopo le parole:« consiglieri comunali, » sono inserite leseguenti: « consiglieri metropolitani, »;

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b) all’articolo 63, comma 1, dopo leparole: « consigliere comunale, » sono in-serite le seguenti: « consigliere metropoli-tano, »;

c) all’articolo 65, il comma 2 è so-stituito dal seguente:

« 2. Le cariche di consigliere provin-ciale, comunale, metropolitano e circoscri-zionale sono, altresì, incompatibili, rispet-tivamente, con quelle di consigliere pro-vinciale di altra provincia, di consiglierecomunale di altro comune, di consiglieremetropolitano di altro comune metropoli-tano, di consigliere circoscrizionale di al-tra circoscrizione ».

4. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cuiall’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.Il sindaco metropolitano o i consiglierimetropolitani i quali, durante il loro man-dato, cessano dalla carica di sindaci deiloro comuni sono sostituiti da chi subentraloro nella carica. Il presidente dell’unioneche cessa dalla carica è sostituito da chisubentra nella medesima carica.

4. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cuiall’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

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ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma2, lettera a), il consiglio metropolitano èeletto dai sindaci e dai consiglieri comu-nali dei comuni della città metropolitana.Possono candidarsi ed essere eletti a con-siglieri metropolitani esclusivamente i sin-daci e i consiglieri comunali in carica neimedesimi comuni alla data delle elezioni.Ciascun elettore esprime un voto ponde-rato secondo le seguenti disposizioni:

1. Il consiglio metropolitano è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della città metropolitana. Sono eleg-gibili a consigliere metropolitano i sindacie i consiglieri comunali in carica.

a) tenendo conto del diverso numerodi consiglieri comunali e quindi di titolaridi elettorato attivo per ciascun comuneper effetto dell’articolo 37, comma 1, deltesto unico, si attribuisce in una primafase il valore di 1 al voto del sindaco o delconsigliere comunale del comune con po-polazione inferiore a 3.000 abitanti equindi, rispettivamente: di 0,75 al voto delsindaco o consigliere di comune con po-polazione superiore a 3.000 e non supe-riore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto delsindaco o consigliere di comune con po-polazione superiore a 10.000 e non supe-riore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto delsindaco o consigliere di comune con po-polazione superiore a 30.000 e non supe-riore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto delsindaco o consigliere di comune con po-polazione superiore a 100.000 e non su-periore a 250.000 abitanti; di 0,26 al votodel sindaco o consigliere di comune conpopolazione superiore a 250.000 e nonsuperiore a 500.000 abitanti; di 0,24 alvoto del sindaco o consigliere di comunecon popolazione superiore a 500.000 e nonsuperiore a un milione di abitanti; di 0,20al voto del sindaco o consigliere di comunecon popolazione superiore a un milione diabitanti;

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b) i valori di cui alla lettera a), perogni sindaco e consigliere, sono quindimoltiplicati per il numero risultante dalladivisione tra il numero della popolazionedel comune che essi rappresentano e ilnumero della popolazione del comune conmeno abitanti. Il valore è arrotondato allaseconda cifra decimale;

c) la popolazione è determinata sullabase dell’ultimo censimento.

2. L’elezione dei consiglieri metropoli-tani è effettuata sulla base di collegi uni-nominali e secondo le disposizioni dettatedalla legge 8 marzo 1951, n. 122, inquanto compatibili con le norme di cuialla presente legge e con il presente arti-colo.

2. L’elezione avviene sulla base di listeconcorrenti, composte da un numero dicandidati non inferiori alla metà dei con-siglieri da eleggere sottoscritte da almenoil 5 per cento degli aventi diritto al voto.

3. La dichiarazione di presentazionedelle liste di candidati deve essere sotto-scritta da almeno il 5 per cento degliaventi diritto.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superiore adue terzi. Qualora il numero dei candidatidel sesso meno rappresentato contengauna cifra decimale inferiore a 50 cente-simi, esso è arrotondato all’unità supe-riore. In caso contrario, l’ufficio elettoraledi cui al comma 5 riduce la lista, cancel-lando i nomi dei candidati appartenenti algenere più rappresentato, procedendo dal-l’ultimo della lista, in modo da assicurareil rispetto della disposizione di cui alprimo periodo. La lista che, all’esito dellacancellazione delle candidature eccedenti,contenga un numero di candidati inferiorea quello minimo prescritto dal comma 2,è inammissibile.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo èdata dal totale dei voti validi ottenuti datutti i candidati del gruppo stesso neisingoli collegi della città metropolitana.

4. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 3del presente articolo.

5. Non sono ammessi all’assegnazionedei seggi i gruppi di candidati che abbianoottenuto meno del 3 per cento dei votivalidi.

5. Le liste sono presentate presso l’uf-ficio elettorale appositamente costituitopresso gli uffici del consiglio metropoli-tano e, in sede di prima applicazione,presso l’amministrazione provinciale dalleore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12del ventesimo giorno antecedente la vota-zione.

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6. Per l’assegnazione dei seggi a ciascungruppo di candidati collegati, si divide lacifra elettorale conseguita da ciascungruppo di candidati successivamente per 1,2, 3, 4 sino a concorrenza del numero diconsiglieri da eleggere. Quindi tra i quo-zienti così ottenuti si scelgono i più alti, innumero eguale a quello dei consiglieri daeleggere, disponendoli in una graduatoriadecrescente. A ciascun gruppo di candidatisono assegnati tanti rappresentanti quantisono i quozienti ad esso appartenenticompresi nella graduatoria. A parità diquoziente, nelle cifre intere e decimali, ilposto è attribuito al gruppo di candidatiche ha ottenuto la maggior cifra elettoralee, a parità di quest’ultima, per sorteggio.Se ad un gruppo spettano più posti diquanti sono i suoi candidati, i posti ecce-denti sono distribuiti tra gli altri gruppi,secondo l’ordine dei quozienti.

6. Il consiglio metropolitano è elettocon voto diretto, libero e segreto, attribuitoa liste di candidati concorrenti in un unicocollegio elettorale corrispondente al terri-torio della città metropolitana. L’elezioneavviene in unica giornata presso l’ufficioelettorale di cui al comma 5.

7. Compiute le operazioni di cui alcomma 6 sono proclamati eletti consiglierimetropolitani i candidati di ciascungruppo secondo l’ordine delle rispettivecifre individuali.

7. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui alcomma 5 in colori diversi a seconda delladimensione del comune di appartenenzadegli aventi diritto al voto, secondo le fascedi popolazione stabilite ai sensi del comma9. Agli aventi diritto è consegnata lascheda del colore relativo al comune in cuisono in carica.

8. La cifra individuale dei candidati aconsigliere metropolitano viene determi-nata moltiplicando il numero dei votivalidi ottenuto da ciascun candidato per100 e dividendo il prodotto per il totale deivoti validi espressi nel collegio per i can-didati a consigliere metropolitano. Nelcaso di candidature presentate in più diun collegio si assume, ai fini della gra-duatoria, la maggiore cifra individuale ri-portata dal candidato.

8. Ciascun elettore esprime un voto cheviene ponderato sulla base di un indicedeterminato in relazione alla popolazionecomplessiva della fascia demografica delcomune di cui è sindaco o consigliere,determinata ai sensi del comma 9.

9. In caso di cessazione dalla carica disindaco o di consigliere comunale il con-sigliere metropolitano decade dal consiglioed è sostituito dal primo dei non eletti.

9. Ai fini delle elezioni, i comuni dellacittà metropolitana sono ripartiti nelle se-guenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiorea 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

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c) comuni con popolazione superiorea 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiorea 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiorea 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiorea 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiorea 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiorea 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiorea 1.000.000 di abitanti.

10. L’indice di ponderazione per cia-scuna delle fasce demografiche dei comuniappartenenti alla città metropolitana èdeterminato secondo le modalità, le ope-razioni ed i limiti indicati nell’allegato Aannesso alla presente legge.

11. Ciascun elettore può esprimere,inoltre, nella apposita riga della scheda, unvoto di preferenza per un candidato allacarica di consigliere della città metropo-litana compreso nella lista, scrivendone ilcognome o, in caso di omonimia, il nomee il cognome, il cui valore è ponderato aisensi del comma 10.

12. La cifra elettorale di ciascuna listaè costituita dalla somma dei voti ponderativalidi riportati da ciascuna di esse. Perl’assegnazione del numero dei consiglieri aciascuna lista si divide la cifra elettorale diciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,4... fino a concorrenza del numero deiconsiglieri da eleggere; quindi si scelgono,tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti,in numero eguale a quello dei consiglierida eleggere, disponendoli in una gradua-toria decrescente. Ciascuna lista conseguetanti rappresentanti eletti quanti sono iquozienti a essa appartenenti compresinella graduatoria. A parità di quoziente,nelle cifre intere e decimali, il posto èattribuito alla lista che ha ottenuto lamaggiore cifra elettorale e, a parità diquest’ultima, per sorteggio.

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13. L’ufficio elettorale, costituito aisensi del comma 5, terminate le operazionidi scrutinio:

a) determina la cifra individuale pon-derata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale pon-derata dei singoli candidati sulla base deivoti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra leliste e alle relative proclamazioni.

14. I seggi che rimangono vacanti perqualunque causa, ivi compresa la cessa-zione dalla carica di sindaco o di consi-gliere di un comune della città metropo-litana, sono attribuiti ai candidati che,nella medesima lista, hanno ottenuto lamaggiore cifra individuale. Non si consi-dera cessato dalla carica il consigliereeletto o rieletto sindaco o consigliere in uncomune della città metropolitana.

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ART. 6.

(Determinazione dei collegi e modalitàattuative).

ART. 6.

(Determinazione dei collegi e modalitàattuative).

1. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di approvazione dellostatuto di ciascuna città metropolitana,sentita la Conferenza Stato-città ed auto-nomie locali, sono determinati, nel caso dielezione ai sensi dell’articolo 4, comma 2,lettera b), i collegi di cui all’articolo 9 dellalegge 8 marzo 1951, n. 122, e successivemodificazioni, e sono emanate le disposi-zioni contenenti le modalità attuative perl’elezione dei consigli e dei sindaci metro-politani.

Soppresso

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ART. 7.

(Vicesindaco metropolitano e consiglieridelegati).

ART. 7.

(Vicesindaco metropolitano e consiglieridelegati).

1. Il sindaco metropolitano può nomi-nare un vicesindaco, scelto tra i consiglierimetropolitani, stabilendo le eventuali fun-zioni a lui delegate e dandone immediatacomunicazione al consiglio. Il vicesindacoesercita le funzioni del sindaco in ognicaso in cui questo ne sia impedito. Qua-lora il sindaco metropolitano cessi dallacarica per cessazione dalla titolarità dal-l’incarico di sindaco del proprio comune,il vicesindaco rimane in carica fino all’in-sediamento del nuovo sindaco metropoli-tano.

Identico.

2. Il sindaco metropolitano può altresìassegnare deleghe a consiglieri metropoli-tani secondo le modalità e nei limiti sta-biliti dallo statuto.

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ART. 8.

(Conferenza metropolitana).

ART. 8.

(Conferenza metropolitana).

1. La conferenza metropolitana è com-posta dal sindaco metropolitano, che laconvoca e la presiede, e dai sindaci deicomuni appartenenti alla città metropoli-tana.

1. Identico.

2. Le delibere della conferenza metro-politana, salva diversa specifica previsionedello statuto, sono adottate con voto pon-derato così determinato: il voto del sin-daco di comune con popolazione minorerispetto agli altri comuni ha valore 1; ilvoto degli altri sindaci è determinato dalrisultato della divisione tra il numero degliabitanti del comune che essi rappresen-tano e il numero degli abitanti del comunecon popolazione minore. Il valore è arro-tondato alla seconda cifra decimale.

2. Lo statuto determina le maggioranzeper le deliberazioni della conferenza me-tropolitana, fatto salvo quanto previstodall’articolo 2.

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ART. 9.

(Funzioni della città metropolitana).

ART. 9.

(Funzioni della città metropolitana).

1. Alla città metropolitana sono attri-buite le funzioni delle province nonché, aisensi dell’articolo 117, primo comma, let-tera p), della Costituzione, a valere sullerisorse trasferite e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, le seguentifunzioni fondamentali:

1. A valere sulle risorse proprie etrasferite, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, alla città metro-politana sono attribuite le funzioni fonda-mentali delle province e quelle attribuitealla città metropolitana nell’ambito delprocesso di riordino delle funzioni delleprovince ai sensi dell’articolo 15 dellapresente legge, nonché, ai sensi dell’arti-colo 117, secondo comma, lettera p), dellaCostituzione, le seguenti funzioni fonda-mentali:

a) adozione annuale del piano stra-tegico del territorio metropolitano, checostituisce atto di indirizzo per l’ente e perl’esercizio delle funzioni dei comuni edelle unioni dei comuni compresi nel-l’area, anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle regioni;

a) adozione e aggiornamento annualedel piano strategico del territorio metro-politano, che costituisce atto di indirizzoper l’ente e per l’esercizio delle funzionidei comuni e delle unioni dei comunicompresi nell’area, anche rispetto all’eser-cizio di funzioni delegate o assegnate dalleregioni;

b) pianificazione territoriale generale,ivi comprese le strutture di comunica-zione, le reti di servizi e delle infrastrut-ture di interesse della comunità metropo-litana, anche fissando vincoli e obiettiviall’attività e all’esercizio delle funzioni deicomuni ricompresi nell’area;

b) identica;

c) strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici, organizza-zione dei servizi pubblici di interesse ge-nerale di ambito metropolitano;

c) identica;

d) mobilità e viabilità, anche assicu-rando la compatibilità e la coerenza dellapianificazione urbanistica comunale nel-l’ambito metropolitano;

d) identica;

e) promozione e coordinamento dellosviluppo economico e sociale, anche assi-curando sostegno e supporto alle attivitàeconomiche e di ricerca innovative e coe-renti con la vocazione della città metro-politana come delineata nel piano strate-gico annuale del territorio;

e) promozione e coordinamento dellosviluppo economico e sociale, anche assi-curando sostegno e supporto alle attivitàeconomiche e di ricerca innovative e coe-renti con la vocazione della città metro-politana come delineata nel piano strate-gico del territorio di cui alla lettera a);

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f) promozione e coordinamento deisistemi di informatizzazione e di digitaliz-zazione in ambito metropolitano.

f) identica.

2. Restano comunque ferme le funzionidi programmazione e di coordinamentodelle regioni, loro spettanti nelle materiedi cui all’articolo 117, commi terzo equarto, della Costituzione, nonché le fun-zioni esercitate ai sensi dell’articolo 118della Costituzione.

2. Restano comunque ferme le funzionispettanti alle regioni nelle materie di cuiall’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione, nonché le funzioniesercitate ai sensi dell’articolo 118 dellaCostituzione.

3. Lo Stato e le regioni, ciascuno per leproprie competenze, possono attribuire ul-teriori funzioni alle città metropolitane inattuazione dei princìpi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza di cui alprimo comma dell’articolo 118 della Co-stituzione.

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ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentalidella città metropolitana).

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentalidella città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana ilpatrimonio, il personale e le risorse stru-mentali della provincia a cui ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi, ivicomprese le entrate provinciali, all’atto delsubentro alla provincia. Nel caso di su-bentro per una parte del territorio pro-vinciale, con la provincia che resta infunzione per la parte complementare, siprocede alla ripartizione ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 1, lettera g), quinto pe-riodo.

1. Spettano alla città metropolitana ilpatrimonio, il personale e le risorse stru-mentali della provincia a cui ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi, ivicomprese le entrate provinciali, all’atto delsubentro alla provincia. Il trasferimentodella proprietà dei beni mobili e immobiliè esente da oneri fiscali. Nel caso disubentro per una parte del territorio pro-vinciale, con la provincia che resta infunzione per la parte complementare, siprocede alla ripartizione ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 9.

2. Il personale trasferito mantiene laposizione giuridica ed economica in godi-mento all’atto del trasferimento con rife-rimento alle voci fisse e continuative, com-presa l’anzianità di servizio maturata.

2. Al personale delle città metropoli-tane si applicano le disposizioni vigenti peril personale delle province; il personaletrasferito dalle province mantiene, fino alprossimo contratto, il trattamento econo-mico in godimento.

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3. In considerazione della necessità digarantire il tempestivo adempimento degliobblighi internazionali già assunti dal Go-verno, nonché dell’interesse regionale con-corrente con il preminente interesse na-zionale, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge e,comunque, entro il termine di cui alcomma 5 dell’articolo 3, la regione Lom-bardia, anche mediante società dalla stessacontrollate, subentra in tutte le partecipa-zioni azionarie di controllo detenute dallaprovincia di Milano nelle società che ope-rano direttamente o per tramite di societàcontrollate o partecipate nella realizza-zione e gestione di infrastrutture comun-que connesse alla manifestazione univer-sale di Expo 2015. Entro quaranta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite con decreto delMinistro per gli affari regionali, le auto-nomie e lo sport, da adottare di concertocon i Ministri dell’economia e delle fi-nanze e delle infrastrutture e dei trasporti,le direttive e le disposizioni esecutive ne-cessarie a disciplinare il trasferimento, inesenzione fiscale, alla regione Lombardiadelle partecipazioni azionarie di cui alprecedente periodo. Alla data del 1o mag-gio 2015 le predette partecipazioni sonotrasferite in regime di esenzione fiscalealla città metropolitana.

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ART. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni relativealle città metropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano,per quanto compatibili, le disposizioni inmateria di comuni di cui al testo unico,nonché le norme di cui all’articolo 4 dellalegge 5 giugno 2003, n. 131.

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CAPO III

LE PROVINCE

CAPO III

LE PROVINCE

ART. 11.

(Disposizioni generali).

ART. 11.

(Disposizioni generali).

1. Fino alla data di entrata in vigoredella riforma costituzionale ad esse rela-tiva, le province, fermo restando quantoprevisto nel capo II, esercitano le funzionidi cui all’articolo 15.

1. Le province, fermo restando quantoprevisto nel capo II, esercitano le funzionidi cui all’articolo 15.

2. Restano comunque ferme le funzionidi programmazione e coordinamento delleregioni, nelle materie di cui all’articolo117, commi terzo e quarto della Costitu-zione, e le funzioni esercitate ai sensidell’articolo 118 della Costituzione.

2. Restano comunque ferme le funzionidelle regioni nelle materie di cui all’arti-colo 117, commi terzo e quarto, dellaCostituzione, e le funzioni esercitate aisensi dell’articolo 118 della Costituzione.Le regioni riconoscono alle province di cuiall’articolo 1, comma 3, secondo periodo,forme particolari di autonomia nelle ma-terie di cui al predetto articolo 117, commiterzo e quarto, della Costituzione.

3. Le norme di cui al presente capo nonsi applicano alle province autonome diTrento e di Bolzano.

3. Le norme di cui al presente capo nonsi applicano alle province autonome astatuto speciale di Trento e di Bolzano.

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ART. 12.

(Organi delle province).

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cuiall’articolo 11 esclusivamente:

1. Identico.

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l’assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappre-senta l’ente, convoca e presiede il consiglioprovinciale e l’assemblea dei sindaci, so-vrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo,propone all’assemblea lo statuto, approvaregolamenti interni, piani, programmi;predispone i bilanci, nonché approva oadotta ogni altro atto ad esso sottopostodal presidente della provincia; esercita lealtre funzioni attribuite dallo statuto. L’as-semblea dei sindaci adotta lo statuto e lesue modificazioni, approva i bilanci e hapoteri propositivi e consultivi secondoquanto disposto dallo statuto.

2. Il presidente della provincia rappre-senta l’ente, convoca e presiede il consiglioprovinciale e l’assemblea dei sindaci, so-vrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo econtrollo, propone all’assemblea lo statuto,approva regolamenti, piani, programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal presidente della provincia;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del presidente dellaprovincia il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dell’as-semblea dei sindaci. A seguito del parereespresso dall’assemblea dei sindaci con ivoti che rappresentino almeno un terzodei comuni compresi nella città metropo-litana e la maggioranza della popolazionecomplessivamente residente, il consiglioapprova in via definitiva i bilanci dell’ente.L’assemblea dei sindaci ha poteri propo-sitivi, consultivi e di controllo secondoquanto disposto dallo statuto. L’assembleadei sindaci adotta o respinge lo statutoproposto dal consiglio e le sue successivemodificazioni con i voti che rappresentinoalmeno un terzo dei comuni compresinella provincia e la maggioranza dellapopolazione complessivamente residente.

3. L’elezione del presidente della pro-vincia avviene previa convocazione dell’as-semblea dei sindaci da parte del sindacodel comune capoluogo.

Vedi articolo 12-bis.

4. Per l’elezione del presidente dellaprovincia si applicano le seguenti disposi-zioni:

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a) sono elettori del presidente i sin-daci dei comuni appartenenti alla provin-cia, in carica alla data dell’elezione, non-ché i commissari ordinari e straordinarinominati ai sensi degli articoli 141 e 143del testo unico, e successive modificazioni;

b) si procede con il sistema di votoponderato di cui all’articolo 8, comma 2;

c) l’elettorato passivo è attribuitoesclusivamente ai sindaci in carica neicomuni della provincia alla data dell’ele-zione;

d) l’elezione del presidente della pro-vincia avviene nell’ambito dell’assembleadei sindaci mediante deposito presso ilseggio elettorale, da parte degli elettori, diuna scheda nella quale sono indicati: ilnome e il cognome dell’elettore; il comunedi appartenenza; il nome e il cognome deicandidati presidenti. Ogni elettore puòesprimere una sola preferenza. Risultaeletto il candidato che abbia riportato piùvoti secondo il sistema di voto ponderato.A parità di voto è eletto il più anziano.

5. Il consiglio provinciale è costituitodai sindaci dei comuni della provincia conpiù di 15.000 abitanti e dai presidenti delleunioni di comuni della provincia con po-polazione complessiva superiore a 10.000abitanti, nonché, fino al compimento delterzo anno dalla data di costituzione delconsiglio medesimo, dai presidenti diunioni di cui all’articolo 1, comma 4,secondo periodo. Lo statuto può in alter-nativa prevedere che il consiglio provin-ciale sia eletto dall’assemblea dei sindaciin conformità alle seguenti disposizioni:

Vedi articolo 12-ter.

a) il consiglio provinciale in tal casoè composto da sedici componenti nelleprovince con popolazione superiore a700.000 abitanti, da dodici componentinelle province con popolazione da 300.000a 700.000 abitanti, da dieci componentinelle province con popolazione fino a300.000 abitanti;

b) l’elettorato attivo e passivo spettaai componenti dell’assemblea dei sindaci;

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c) non è prevista presentazione dicandidature;

d) nell’assemblea, appositamente con-vocata, ogni elettore riceve una scheda checompila indicando il proprio nome e co-gnome, il comune di appartenenza e dauno a tre nomi di componenti dell’assem-blea proposti per il consiglio. Si applica ilsistema di voto ponderato di cui all’arti-colo 8, comma 2. Risultano eletti i com-ponenti più votati secondo il predettosistema fino a concorrenza del numero deiconsiglieri eleggibili. A parità di voti èeletto il più anziano. Nel caso in cui ilconsigliere eletto cessi dalla carica di sin-daco durante il mandato, decade dal con-siglio e subentra il primo dei non eletti.

6. L’assemblea dei sindaci è costituitadai sindaci dei comuni appartenenti allaprovincia.

3. Identico.

4. Gli statuti delle province di cuiall’articolo 1, comma 3, secondo periodo,possono prevedere, d’intesa con la regione,la costituzione di zone omogenee per spe-cifiche funzioni, con organismi di coordi-namento collegati agli organi provinciali.

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ART. 12-bis.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è elettodai sindaci e dai consiglieri dei comunidella provincia.

2. Il presidente della provincia dura incarica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente dellaprovincia i sindaci della provincia, il cuimandato scada non prima di diciotto mesidalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L’elezione avviene sulla base di pre-sentazione di candidature, sottoscritte daalmeno il 15 per cento degli aventi dirittoal voto. Le candidature sono presentatepresso l’ufficio elettorale appositamentecostituito presso la sede della provinciadalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore12 del ventesimo giorno antecedente lavotazione.

5. Il presidente della provincia è elettocon voto diretto, libero e segreto. L’ele-zione avviene in unica giornata presso ununico seggio elettorale costituito pressol’ufficio elettorale di cui al comma 4 dalleore 8.00 alle ore 20.00. Le schede divotazione sono fornite a cura dell’ufficioelettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solocandidato alla carica di presidente dellaprovincia. Il voto è ponderato ai sensidell’articolo 5, commi 9 e 10.

7. È eletto presidente della provincia ilcandidato che consegue il maggior numerodi voti, sulla base della ponderazione dicui all’articolo 5, commi 9 e 10. In caso diparità di voti, è eletto il candidato piùgiovane.

8. Il presidente della provincia resta incarica anche in caso di cessazione dallacarica di sindaco.

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9. Il presidente della provincia puònominare un vicepresidente, scelto tra iconsiglieri provinciali, stabilendo le even-tuali funzioni a lui delegate e dandoneimmediata comunicazione al consiglio. Ilvicepresidente esercita le funzioni del pre-sidente in ogni caso in cui questo ne siaimpedito. Il presidente può altresì asse-gnare deleghe a consiglieri provinciali se-condo le modalità e nei limiti stabilitidallo statuto.

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ART. 12-ter.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è compostodal presidente della provincia e da sedicicomponenti nelle province con popola-zione superiore a 700.000 abitanti, dadodici componenti nelle province con po-polazione da 300.000 a 700.000 abitanti,da dieci componenti nelle province conpopolazione fino a 300.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale dura in caricadue anni.

3. Il consiglio provinciale è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della provincia. Sono eleggibili aconsigliere provinciale i sindaci e i consi-glieri comunali in carica.

4. L’elezione avviene sulla base di liste,composte da un numero di candidati noninferiore alla metà dei consiglieri da eleg-gere, sottoscritte da almeno il 5 per centodegli aventi diritto al voto.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superiore adue terzi. Qualora il numero dei candidatidel sesso meno rappresentato contengauna cifra decimale inferiore a 50 cente-simi, esso è arrotondato all’unità supe-riore. In caso contrario, l’ufficio elettoraleriduce la lista, cancellando i nomi deicandidati appartenenti al genere più rap-presentato, procedendo dall’ultimo dellalista, in modo da assicurare il rispettodella disposizione di cui al primo periodo.La lista che, all’esito della cancellazionedelle candidature eccedenti, contenga unnumero di candidati inferiore a quellominimo prescritto dal comma 4, è inam-missibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 5del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l’uf-ficio elettorale di cui all’articolo 12-bis,comma 4, dalle ore 8 del ventunesimogiorno alle ore 12 del ventesimo giornoantecedente la votazione.

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8. Il consiglio provinciale è eletto convoto diretto, libero e segreto, attribuito aisingoli candidati all’interno delle liste, inun unico collegio elettorale corrispon-dente al territorio della provincia. L’ele-zione avviene in unica giornata pressol’ufficio elettorale di cui all’articolo 12-bis, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui all’ar-ticolo 12-bis, comma 4, in colori diversi aseconda della fascia demografica del co-mune di appartenenza degli aventi dirittoal voto, secondo le fasce di popolazionestabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 9.Agli aventi diritto è consegnata la schedadel colore relativo al comune in cui sonoin carica.

10. Ciascun elettore esprime un solovoto per uno dei candidati, che vieneponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 8,9 e 10.

11. L’ufficio elettorale, terminate leoperazioni di scrutinio, determina la cifraindividuale ponderata dei singoli candidatisulla base dei voti espressi e proclamaeletti i candidati che conseguono la mag-giore cifra individuale ponderata.

12. I seggi che rimangono vacanti perqualunque causa, ivi compresa la cessa-zione dalla carica di sindaco o di consi-gliere di un comune della provincia, sonoattribuiti ai candidati che, nella medesimalista, hanno ottenuto la maggiore cifraindividuale. Non si considera cessato dallacarica il consigliere eletto o rieletto sin-daco o consigliere in un comune dellaprovincia.

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ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di primaapplicazione della presente legge).

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di primaapplicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, nelle province di cui all’ar-ticolo 11, comma 1, il presidente dellaprovincia o il commissario, in carica alladata di entrata in vigore della presentelegge, convoca l’assemblea dei sindaci perl’elezione del presidente della provincia aisensi dell’articolo 12, commi 2 e 3, che sisvolge entro venti giorni dalla proclama-zione dei sindaci eletti a seguito delleprime consultazioni amministrative suc-cessive alla data di entrata in vigore dellapresente legge. In ogni caso sono prorogatigli organi provinciali in carica alla data dientrata in vigore della presente legge, ivicompresi eventuali commissari, fino alladata di insediamento del nuovo presidentee del nuovo consiglio provinciale.

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, nelle province di cui all’ar-ticolo 11, comma 1, il presidente dellaprovincia o il commissario, in carica alladata di entrata in vigore della presentelegge, convoca l’assemblea dei sindaci perl’elezione del presidente della provincia aisensi dell’articolo 12-bis e indìce l’elezionedel consiglio provinciale ai sensi dell’arti-colo 12-ter; le elezioni si svolgono entrotrenta giorni dalla scadenza degli organiprovinciali in carica. In ogni caso sonoprorogati gli organi provinciali in caricaalla data di entrata in vigore della presentelegge, ivi compresi eventuali commissari,fino alla data di insediamento del nuovopresidente e del nuovo consiglio provin-ciale.

2. Il consiglio provinciale, ferma re-stando la competenza generale in materiastatutaria, approva le modifiche statutarieconseguenti alla presente legge entro il 31dicembre 2014. In caso di mancata ado-zione delle modifiche statutarie entro lapredetta data, il prefetto fissa per la loroadozione un nuovo termine, non superiorea sessanta giorni, decorso il quale nominaun commissario ad acta con il compito diadottarle, salve le eventuali successive mo-dificazioni da parte degli organi dellaprovincia. Al commissario non sono cor-risposti gettoni, compensi, rimborsi dispese o altri emolumenti comunque deno-minati.

2. Il consiglio provinciale approva lemodifiche statutarie conseguenti alla pre-sente legge entro sei mesi dall’elezione deinuovi organi provinciali. In caso di man-cata adozione delle modifiche statutarieentro la predetta data, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 8 della legge5 giugno 2003, n. 131, salve le eventualisuccessive modificazioni da parte degliorgani della provincia. Al commissarioeventualmente nominato non sono corri-sposti gettoni, compensi, rimborsi di speseo altri emolumenti comunque denominati.

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Page 44: Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni

ART. 14.

(Disposizioni sugli incarichi).

ART. 14.

(Disposizioni sugli incarichi).

1. Gli incarichi di presidente della pro-vincia, di consigliere provinciale e di com-ponente dell’assemblea dei sindaci sonoesercitati a titolo gratuito.

1. Identico.

2. Il presidente della provincia il quale,durante il suo mandato, cessa dalla caricadi sindaco, decade e si procede a unanuova elezione ai sensi dell’articolo 12. Iconsiglieri i quali, durante il loro mandato,cessano dalla carica di sindaco, sono so-stituiti da chi subentra nella predettacarica.

2. Soppresso.

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Page 45: Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni

ART. 15.

(Funzioni delle province).

ART. 15.

(Riordino delle funzioni delle province).

1. Le province di cui all’articolo 11,quali enti con funzioni di area vasta,esercitano esclusivamente le seguenti fun-zioni:

1. Le province di cui all’articolo 11,quali enti con funzioni di area vasta,esercitano le seguenti funzioni fondamen-tali:

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento, nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente, per gliaspetti di competenza;

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento, nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente, per gliaspetti di competenza, con particolare ri-ferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autorizza-zione e controllo in materia di trasportoprivato, in coerenza con la programma-zione regionale, nonché costruzione, clas-sificazione e gestione delle strade provin-ciali e regolazione della circolazione stra-dale ad esse inerente;

b) pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autorizza-zione e controllo in materia di trasportoprivato, in coerenza con la programma-zione regionale, nonché costruzione e ge-stione delle strade provinciali e regola-zione della circolazione stradale ad esseinerente;

c) programmazione provinciale dellarete scolastica.

c) programmazione provinciale dellarete scolastica, nel rispetto della program-mazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, as-sistenza tecnico-amministrativa agli entilocali.

1-bis. Le province di cui all’articolo 1,comma 3, secondo periodo, esercitano al-tresì le seguenti ulteriori funzioni fonda-mentali:

a) cura dello sviluppo strategico delterritorio e gestione in forma associata diservizi in base alle specificità del territoriomedesimo;

b) cura delle relazioni istituzionalicon province, province autonome, regioni,regioni a statuto speciale e enti territorialidi altri Paesi, con esse confinanti e il cuiterritorio abbia caratteristiche montane,anche stipulando accordi e convenzionicon gli enti predetti.

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

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2. Fermo restando quanto disposto dalcomma 1, nel rispetto del principio disussidiarietà di cui all’articolo 118, primocomma, della Costituzione, sono trasferiteai comuni ovvero alle unioni di comuni lefunzioni amministrative conferite alle pro-vince con legge dello Stato fino alla datadi entrata in vigore della presente legge.

2. La provincia può altresì, d’intesa coni comuni, provvedere alla gestione dell’edi-lizia scolastica con riferimento alle scuolesecondarie di secondo grado.

3. Con legge regionale sono trasferite aicomuni e alle unioni di comuni le funzionirientranti nelle materie di competenzaregionale ai sensi dell’articolo 117, commiterzo e quarto, della Costituzione, diverseda quelle di cui al comma 1, salva diversaattribuzione per specifiche e motivate esi-genze di sussidiarietà.

3. Lo Stato e le regioni, secondo lerispettive competenze, provvedono al rior-dino delle funzioni esercitate dalle pro-vince, diverse da quelle di cui al comma 1e fermo restando quanto previsto dalcomma 2, in attuazione dell’articolo 118della Costituzione, con le modalità e neitermini stabiliti dal presente articolo esulla base dei seguenti princìpi:

a) conferimento ai comuni, perché leesercitino singolarmente o medianteunioni di comuni, delle funzioni, già eser-citate dalle province, il cui esercizio noncorrisponde più ad esigenze unitarie oconsente di svolgere più efficacemente lefunzioni fondamentali comunali come in-dividuate ai sensi dell’articolo 14 del de-creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-glio 2010, n. 122, e successive modifica-zioni, e all’esercizio associato obbligatorioivi previsto;

b) assunzione da parte delle regionidelle funzioni che rispondono a ricono-sciute esigenze unitarie;

c) adozione di soluzioni gestionali eorganizzative orientate all’efficienza e al-l’efficacia, ivi comprese, con intese o con-venzioni, l’avvalimento e le deleghe diesercizio, valorizzando anche le autonomiefunzionali.

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

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Page 47: Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni

4. Le funzioni amministrative di cui alcomma 2 sono individuate con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’interno e delMinistro per gli affari regionali e le au-tonomie locali, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione e con il Ministro dell’economiae delle finanze, da adottare entro il 31marzo 2014, previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali. Ilmedesimo decreto determina i criteri ge-nerali per l’individuazione dei beni e dellerisorse finanziarie, umane, strumentali eorganizzative connessi all’esercizio dellefunzioni stesse e al loro conseguente tra-sferimento dalla provincia ai comuni o alleunioni di comuni interessati, fermo re-stando che le entrate continuano a spet-tare alla provincia e che vengono da essaripartite tra i comuni cui sono attribuite lepredette funzioni. Sullo schema di decreto,per quanto attiene al trasferimento dirisorse umane, sono consultate le organiz-zazioni sindacali maggiormente rappre-sentative ed è acquisito il parere dellaCommissione parlamentare per la sempli-ficazione, di cui all’articolo 14, comma 19,della legge 28 novembre 2005, n. 246, esuccessive modificazioni.

4. Nello specifico caso in cui disposi-zioni normative statali o regionali di set-tore riguardanti servizi a rete di rilevanzaeconomica prevedano l’attribuzione difunzioni di organizzazione dei predettiservizi, di competenza comunale o provin-ciale, ad enti o agenzie in ambito provin-ciale o sub-provinciale, si applicano leseguenti disposizioni, che costituisconoprincìpi fondamentali della materia eprincìpi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica ai sensi dell’articolo117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondole rispettive competenze, prevedono lasoppressione di tali enti o agenzie e l’at-tribuzione delle funzioni alle province nelnuovo assetto istituzionale, con tempi, mo-dalità e forme di coordinamento con re-gioni e comuni, da determinare nell’am-bito del processo di riordino di cui alpresente articolo, secondo i princìpi diadeguatezza e sussidiarietà, anche valoriz-zando, ove possibile, le autonomie funzio-nali;

b) alle regioni che adeguino la pro-pria legislazione al principio di cui allalettera a) entro tre mesi dall’approvazionedell’accordo di cui al comma 5 è datapriorità nel trasferimento delle quote spet-tanti del fondo nazionale per il concorsofinanziario dello Stato agli oneri del tra-sporto pubblico locale di cui all’articolo16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni. Tale priorità consiste in unincremento del primo anticipo del trasfe-rimento delle predette quote compreso trail 20 per cento e il 50 per cento, valido peri due anni successivi a quello di entrata invigore della disciplina regionale;

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c) il principio di cui alla lettera b) siapplica anche in caso di emanazione dinuove norme statali di riordino dei servizia rete di rilevanza economica nel sensodescritto dal primo periodo dell’alinea delpresente comma che pongano princìpi fon-damentali per la legislazione regionaleovvero che conferiscano o deleghino nuovefunzioni alle regioni; in tal caso il termineper l’eventuale adeguamento della legisla-zione regionale di cui alla lettera b) de-corre dalla data di entrata in vigore dellepredette leggi statali.

5. Con delibera del consiglio provincialeinsediato ai sensi dell’articolo 13, su pro-posta del presidente della provincia di cuial medesimo articolo, sono emanate ledisposizioni attuative del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri di cui alcomma 4 del presente articolo.

5. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sentite leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, lo Stato e le regioni in-dividuano in modo puntuale, medianteaccordo sancito in sede di Conferenzaunificata, di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, le funzioni di cui alcomma 3 oggetto del riordino e le relativecompetenze.

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6. Le province, entro sessanta giornidalla data della delibera di cui al comma5, rideterminano in riduzione la piantaorganica del personale e ne modificano iprofili professionali sulla base delle di-verse funzioni e del diverso assetto degliorgani, provvedendo agli adeguamenti suc-cessivi a seguito delle leggi regionali di cuial comma 3. In ogni caso resta confermatoper le province il divieto di nuove assun-zioni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

6. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’interno e del Ministro per gli affariregionali e le autonomie, di concerto coni Ministri per la pubblica amministrazionee la semplificazione e dell’economia e dellefinanze, sono stabiliti, entro tre mesi dal-l’accordo di cui al comma 5, previa intesain sede di Conferenza unificata, i criterigenerali, secondo quanto stabilito dalcomma 9 per l’individuazione dei beni edelle risorse finanziarie, umane, strumen-tali e organizzative connesse all’eserciziodelle funzioni che devono essere trasferite,ai sensi del presente articolo, dalle pro-vince agli enti subentranti, garantendo irapporti di lavoro a tempo indeterminatoin corso, nonché quelli a tempo determi-nato in corso fino alla scadenza per essiprevista. In particolare, sono consideratele risorse finanziarie, già spettanti alleprovince ai sensi dell’articolo 119 dellaCostituzione, che devono essere trasferiteagli enti subentranti per l’esercizio dellefunzioni loro attribuite, dedotte quelle ne-cessarie alle funzioni fondamentali e fattosalvo comunque quanto previsto dalcomma 2. Sullo schema di decreto, perquanto attiene alle risorse umane, sonoconsultate le organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative.

7. Con legge regionale, da approvareentro sei mesi dal decreto di cui al comma6, si provvede, sentite le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative, adare attuazione all’accordo di cui alcomma 4. Decorso il termine senza che laRegione abbia provveduto, si applica l’ar-ticolo 8 della legge n. 131 del 2003.

7. Con legge regionale, da approvareentro sei mesi dalla data di entrata invigore del decreto di cui al comma 6, siprovvede, sentite le organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative, a dareattuazione all’accordo di cui al comma 5.Decorso il termine senza che la regioneabbia provveduto, si applica l’articolo 8della legge 5 giugno 2003, n. 131.

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8. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge regionale dicui al comma 7, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, sentita la Con-ferenza unificata, si stabilisce la data dallaquale decorre il trasferimento delle fun-zioni e delle risorse previste, disponendoaltresì in via transitoria, in attesa dell’ado-zione dei decreti legislativi di cui alcomma 10, in ordine alle modalità ditrasferimento delle risorse finanziarie giàspettanti alle province ai sensi dell’articolo119 della Costituzione, che sono trasferiteagli enti subentranti per l’esercizio dellefunzioni loro attribuite.

9. Nei trasferimenti delle funzioni og-getto del riordino si applicano le seguentidisposizioni:

a) il personale trasferito mantiene laposizione giuridica ed economica, con ri-ferimento alle voci del trattamento econo-mico fondamentale e accessorio, in godi-mento all’atto del trasferimento, nonchél’anzianità di servizio maturata; le corri-spondenti risorse sono trasferite all’entedestinatario; in particolare, quelle desti-nate a finanziare le voci fisse e variabilidel trattamento accessorio, nonché la pro-gressione economica orizzontale, secondoquanto previsto dalle disposizioni contrat-tuali vigenti, vanno a costituire specificifondi, destinati esclusivamente al perso-nale trasferito, nell’ambito dei più generalifondi delle risorse decentrate del perso-nale delle categorie e dirigenziale. I com-pensi di produttività, la retribuzione dirisultato e le indennità accessorie del per-sonale trasferito rimangono determinatinegli importi goduti antecedentemente altrasferimento e non possono essere incre-mentati fino all’applicazione del contrattocollettivo decentrato integrativo sotto-scritto conseguentemente al primo con-tratto collettivo nazionale di lavoro stipu-lato dopo l’entrata in vigore della presentelegge;

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b) il trasferimento della proprietà deibeni mobili e immobili è esente da onerifiscali; l’ente che subentra nei diritti re-lativi alle partecipazioni societarie atti-nenti alla funzione trasferita può provve-dere alla dismissione con procedura sem-plificata stabilita con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze;

c) l’ente che subentra nella funzionesuccede anche nei rapporti attivi e passiviin corso, compreso il contenzioso; il tra-sferimento delle risorse tiene conto anchedelle passività; sono trasferite le risorseincassate relative a pagamenti non ancoraeffettuati, che rientrano nei rapporti tra-sferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferi-mento delle funzioni non rilevano, per glienti subentranti, ai fini del patto di sta-bilità, della disciplina delle spese di per-sonale, compreso il rapporto tra spesecorrenti e spese di personale, della disci-plina sui limiti alle assunzioni in rapportoal turn over, della disciplina sui limitidell’indebitamento, nonché di ogni altradisposizione di legge che, per effetto deltrasferimento, può determinare inadempi-menti dell’ente subentrante, nell’ambito divariazioni compensative a livello regionaleovvero tra livelli regionali o locali e livellostatale, secondo modalità individuate condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, sentita laConferenza unificata, che stabilisce ancheidonei strumenti di monitoraggio.

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10. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al comma 6, unoo più decreti legislativi, previo parere dellaConferenza unificata, della Commissioneper il coordinamento della finanza pub-blica e delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia, in materia diadeguamento della legislazione statalesulle funzioni e sulle competenze delloStato e degli enti territoriali e di quellasulla finanza e sul patrimonio dei mede-simi enti nel rispetto dei seguenti princìpie criteri direttivi:

a) applicazione coordinata dei prin-cìpi di riordino delle funzioni di cui allapresente legge e di quelli di cui agli articoli1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge5 maggio 2009, n. 42, e successive modi-ficazioni, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettantialle province ai sensi dell’articolo 119 dellaCostituzione, dedotte quelle necessarie allefunzioni fondamentali e fatto salvo quantoprevisto all’articolo 2, sono attribuite aglienti che subentrano nelle funzioni trasfe-rite, in relazione ai rapporti attivi e passivioggetto della successione, compresi i rap-porti di lavoro e le altre spese di gestione;

c) le risorse devono essere adeguate afar fronte alle spese derivanti dal trasfe-rimento delle funzioni.

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ART. 15-bis.

(Requisiti per la nomina dei commissarie dei sub-commissari).

1. Al commissario e al sub-commissariodi cui all’articolo 141 del testo unico, esuccessive modificazioni, si applica, perquanto compatibile, la disciplina di cuiall’articolo 38, comma 1-bis, del decretolegislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonchéquanto previsto dal regolamento di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 10 aprile 2013, n. 60, in materia diprofessionalità ed onorabilità dei commis-sari giudiziali e straordinari delle proce-dure di amministrazione straordinariadelle grandi imprese in crisi. Nei confrontidegli stessi soggetti, si applicano, altresì, ledisposizioni del testo unico di cui al de-creto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

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ART. 15-ter.

(Criteri per la nominadei sub-commissari).

1. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissaristraordinari dell’ente provincia, sono te-nuti a fare riferimento esclusivo al perso-nale afferente all’ente locale di riferi-mento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previstodal comma 1, gli eventuali sub-commissarinominati in base a criteri diversi decadonoa far data dall’entrata in vigore dellapresente legge.

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CAPO IV

LA CITTÀ METROPOLITANADI ROMA CAPITALE

CAPO IV

LA CITTÀ METROPOLITANADI ROMA CAPITALE

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. In considerazione della specialitàdella città di Roma capitale, di cui all’ar-ticolo 114 della Costituzione, e di quantoprevisto dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 aprile 2012, n. 61, e successivemodificazioni, a decorrere dal 1o gennaio2014 il comune di Roma capitale assumeanche la natura giuridica e le funzioni dicittà metropolitana, con la denominazionedi città metropolitana di Roma capitale.

2. Si applicano anche alla città metro-politana di Roma capitale le norme pre-viste dall’articolo 3, salvo che, fino al-l’eventuale adesione di altri comuni allacittà metropolitana, il sindaco di Romaassume le funzioni di sindaco metropoli-tano e l’Assemblea capitolina assume lefunzioni sia del consiglio sia della confe-renza metropolitana.

3. Entro il 28 febbraio 2014 i comunidel territorio della provincia di Romaconfinanti con il territorio del comune diRoma capitale possono, su proposta delconsiglio di Roma capitale, deliberare, conatto del proprio consiglio, adottato a mag-gioranza assoluta dei votanti, di aderirealla città metropolitana di Roma capitale.Sono quindi disposti, con legge dello Stato,ai sensi dell’articolo 133 della Costitu-zione, le relative modifiche territoriali e ilpassaggio dei comuni interessati all’ambitoterritoriale della città metropolitana. I co-muni oggetto della predetta legge manten-gono la natura giuridica di comuni auto-nomi nell’ambito della città metropolitanadi Roma capitale.

1. Salvo quanto previsto dal presentearticolo, la città metropolitana di Romacapitale è disciplinata dalle norme relativealle città metropolitane di cui alla presentelegge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012,n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restanoriferite a Roma capitale, come definitadall’articolo 24, comma 2, della legge 5maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitanadi Roma capitale, con le modalità previsteall’articolo 2, comma 6, disciplina i rap-porti tra la città metropolitana, Romacapitale e gli altri comuni, garantendo ilmigliore assetto delle funzioni che Roma èchiamata a svolgere quale sede degli or-gani costituzionali nonché delle rappre-sentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivipresenti presso la Repubblica italiana,presso lo Stato della Città del Vaticano epresso le istituzioni internazionali.

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4. Fino alla consultazione elettoraleamministrativa successiva alla data di en-trata in vigore della presente legge resta incarica nella provincia di Roma il commis-sario governativo. Successivamente allaproclamazione dei sindaci e dei consiglicomunali eletti nella tornata elettorale dicui al primo periodo, la città metropoli-tana subentra alla provincia di Romalimitatamente al territorio di Roma capi-tale e dei comuni che, ai sensi del comma3, siano stati con legge dello Stato, ai sensidell’articolo 133 della Costituzione, asse-gnati all’ambito territoriale della città me-tropolitana di Roma capitale.

5. La provincia di Roma resta in fun-zione limitatamente al territorio residuorispetto a quello della città metropolitanadi Roma capitale. Si applicano alla pro-vincia di Roma le disposizioni di cui alcapo III, in quanto compatibili.

6. Successivamente al 28 febbraio 2014,constatato il numero di comuni che hachiesto e deliberato di aderire alla cittàmetropolitana, anche nelle more del per-fezionamento del procedimento, alla cittàmetropolitana di Roma capitale e allaprovincia di Roma si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 3, comma 1,lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo eottavo periodo.

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ART. 17.

(Disciplina della città metropolitanadi Roma capitale).

ART. 17.

(Disciplina della città metropolitanadi Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto all’articolo 16,la città metropolitana di Roma capitale èdisciplinata dalle norme relative alle cittàmetropolitane di cui alla presente legge, inquanto compatibili.

Soppresso.

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CAPO V

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLEUNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI

CAPO V

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLEUNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI

ART. 18.

(Organi dell’unione di comuni).

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. Sono organi dell’unione di comuni,nelle forme previste dai commi 4 e 5dell’articolo 1:

a) il presidente dell’unione;

b) il comitato dei sindaci dell’unione;

c) il consiglio dell’unione.

2. Il presidente dell’unione è eletto dalconsiglio dell’unione a maggioranza asso-luta dei suoi membri tra i consiglieri chericoprono la carica di sindaco. Qualoradopo tre scrutini nessuno abbia ottenutola maggioranza assoluta, si procede alballottaggio tra i due consiglieri più votati.

3. Il comitato dei sindaci dell’unione ècomposto da tutti i sindaci dei comunidell’unione. Se l’organo supera il numerodi trenta componenti, lo statuto può pre-vedere un comitato esecutivo ristretto el’articolazione in sottocomitati.

4. Il consiglio dell’unione è compostoda tutti i sindaci dei comuni dell’unione eda due consiglieri per ciascun comune, dicui uno in rappresentanza della mino-ranza, che esprimono un unico voto coneffetto ponderato ai sensi dell’articolo 8,comma 2.

5. Il presidente dell’unione può nomi-nare un vicepresidente, scelto tra i membridel comitato, e assegnare deleghe ai com-ponenti del comitato medesimo. Il presi-dente dell’unione rappresenta l’ente, con-voca e presiede il comitato dei sindaci e ilconsiglio dell’unione, sovrintende al fun-zionamento dei servizi e degli uffici eall’esecuzione degli atti; esercita le altrefunzioni attribuite dallo statuto. Il comi-tato dei sindaci coadiuva il presidentenell’esercizio delle sue funzioni. Il consi-glio è l’organo di indirizzo, approva lostatuto e i regolamenti, i piani, i pro-

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 19 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’arti-colo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148, e succes-sive modificazioni, sono abrogati.

2. All’articolo 32 del testo unico, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 èsostituito dal seguente: « Il consiglio ècomposto da un numero di consiglieridefinito nello statuto, eletti dai singoliconsigli dei comuni associati tra i propricomponenti, garantendo la rappresentanzadelle minoranze e assicurando la rappre-sentanza di ogni comune »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. L’unione ha potestà statutaria eregolamentare e ad essa si applicano, inquanto compatibili e non derogati con ledisposizioni della presente legge, i princìpiprevisti per l’ordinamento dei comuni, conparticolare riguardo allo status degli am-ministratori, all’ordinamento finanziario econtabile, al personale e all’organizza-zione. Lo statuto dell’unione stabilisce lemodalità di funzionamento degli organi ene disciplina i rapporti. In fase di primaistituzione lo statuto dell’unione è appro-vato dai consigli dei comuni partecipanti ele successive modifiche sono approvate dalconsiglio dell’unione »;

c) dopo il comma 5-bis è inserito ilseguente:

« 5-ter. Il segretario dell’unione di co-muni è nominato dal presidente ed è

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grammi e i bilanci, nonché ogni altro attoad esso sottoposto dal presidente del-l’unione; esercita le altre funzioni attri-buite dallo statuto.

scelto tra i segretari dei comuni facentiparte dell’unione di comuni. Sono fattisalvi gli incarichi per le funzioni di segre-tario già affidati ai dipendenti delle unionio dei comuni anche ai sensi del comma557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre2004, n. 311. Ai segretari delle unioni dicomuni si applicano le disposizioni del-l’articolo 8 della legge 23 marzo 1981,n. 93, e successive modificazioni ».

3. Per quanto non previsto dai commi3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico,come modificati dal comma 2 del presentearticolo, lo statuto dell’unione di comunideve altresì rispettare i princìpi di orga-nizzazione e di funzionamento e le sogliedemografiche minime eventualmente di-sposte con legge regionale e assicurare lacoerenza con gli ambiti territoriali dallemedesime previsti.

4. All’articolo 14 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dalseguente:

« 28-bis. Per le unioni di cui al comma28 si applica l’articolo 32 del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni »;

b) il comma 31 è sostituito dal se-guente:

« 31. Il limite demografico minimo delleunioni e delle convenzioni di cui al pre-sente articolo è fissato in 10.000 abitanti,ovvero in 3.000 abitanti se i comuni ap-partengono o sono appartenuti a comunitàmontane, fermo restando che, in tal caso,le unioni devono essere formate da almenotre comuni, e salvo diverso limite demo-grafico ed eventuali deroghe in ragione diparticolari condizioni territoriali indivi-duati dalla regione. Il limite non si applicaalle unioni di comuni già costituite ».

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5. Senza ulteriori oneri per la finanzapubblica e a carico dei rispettivi bilanci,nei comuni con popolazione fino a 1.000abitanti, il numero degli assessori non puòessere superiore a due. Nei comuni conpopolazione compresa tra 1.000 e 10.000abitanti, il numero degli assessori non puòessere superiore a quattro.

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ART. 19.

(Statuto dell’unione).

ART. 19.

(Statuto dell’unione).

1. L’unione ha potestà statutaria eregolamentare e ad essa si applicano, inquanto compatibili con le disposizionidella presente legge e con quelle richia-mate al comma 6 dell’articolo 1, i princìpiprevisti per l’ordinamento dei comuni, conparticolare riguardo allo status degli am-ministratori, all’ordinamento finanziario econtabile, al personale e all’organizza-zione.

Soppresso.

2. Lo statuto dell’unione stabilisce lemodalità di funzionamento degli organi ene disciplina i rapporti.

3. Lo statuto dell’unione è approvatodal consiglio dell’unione.

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ART. 20.

(Gratuità delle cariche).

ART. 20.

(Gratuità delle cariche e statusdegli amministratori).

1. Tutte le cariche nell’unione sonoesercitate a titolo gratuito.

1. Identico.

2. Per il primo mandato amministra-tivo, agli amministratori del nuovo co-mune nato dalla fusione di più comuni cuihanno preso parte comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti e agliamministratori delle unioni di comunicomprendenti comuni con popolazione in-feriore a 5.000 abitanti si applicano ledisposizioni in materia di ineleggibilità,incandidabilità e incompatibilità previstedalla legge per i comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti.

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ART. 20-bis.

(Disposizioni varie per le unionidi comuni).

1. Le seguenti attività possono esseresvolte dalle unioni di comuni in formaassociata anche per i comuni che le co-stituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anti-corruzione sono svolte da un funzionarionominato dal presidente dell’unione tra ifunzionari dell’unione e dei comuni che locompongono;

b) le funzioni di responsabile per latrasparenza sono svolte da un funzionarionominato dal presidente dell’unione tra ifunzionari dell’unione e dei comuni che locompongono;

c) le funzioni dell’organo di revisione,per le unioni formate da comuni checomplessivamente non superano i 10.000abitanti, sono svolte da un unico revisoree, per le unioni che superano tale limite,da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell’or-gano di valutazione e di controllo digestione sono attribuite dal presidente del-l’unione, sulla base di apposito regola-mento approvato dall’unione stessa.

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ART. 20-ter.

(Ulteriori disposizioni per favorirel’efficienza delle unioni di comuni).

1. Il presidente dell’unione di comuni:

a) svolge le funzioni attribuite alsindaco dell’articolo 15, comma 3, dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e successivemodificazioni, sul territorio dei comuniche hanno conferito all’unione la funzionefondamentale della protezione civile;

b) ove previsto dallo statuto, svolge lefunzioni attribuite al sindaco dell’articolo2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sulterritorio dei comuni che hanno conferitoall’unione la funzione fondamentale dellapolizia municipale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 57,comma 1, lettera b), del codice di proce-dura penale, e dell’articolo 5, comma 1,della legge 7 marzo 1986, n. 65, relativeall’esercizio delle funzioni di polizia giu-diziaria nell’ambito territoriale di appar-tenenza del personale della polizia muni-cipale, si intendono riferite, in caso diesercizio associato delle funzioni di poliziamunicipale mediante unione di comuni, alterritorio dei comuni su cui l’unione eser-cita le funzioni stesse.

3. Per le unioni di comuni, ai fini delcalcolo dell’incidenza della spesa di per-sonale di cui all’articolo 76, comma 7, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, non si considerano le spese dipersonale trasferito dai comuni all’unioneper l’esercizio delle funzioni affidate.

4. In caso di trasferimento di personaledal comune all’unione di comuni, le ri-sorse già quantificate sulla base degli ac-cordi decentrati e destinate nel precedenteanno dal comune a finanziare istituti con-trattuali collettivi ulteriori rispetto al trat-tamento economico fondamentale, conflui-scono nelle corrispondenti risorse del-l’unione.

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5. Le disposizioni normative previsteper i piccoli comuni si applicano alleunioni composte da comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti.

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ART. 21.

(Fusione di comuni).

ART. 21.

(Fusione di comuni).

1. In caso di fusione di uno o piùcomuni, fermo restando quanto previstodall’articolo 16 del testo unico, il comunerisultante dalla fusione adotta uno statutoche può prevedere anche forme particolaridi collegamento tra il nuovo comune e lecomunità che appartenevano ai comunioggetto della fusione.

1. Identico.

2. L’articolo 15, comma 2, del testounico è sostituito dal seguente:

« 2. I comuni che hanno dato avvio alprocedimento di fusione ai sensi dellerispettive leggi regionali possono, ancheprima dell’istituzione del nuovo ente, me-diante approvazione di testo conforme daparte di tutti i consigli comunali, definirelo statuto che entrerà in vigore con l’isti-tuzione del nuovo comune e rimarrà vi-gente fino alle modifiche dello stesso daparte degli organi del nuovo comune isti-tuito. Lo statuto del nuovo comune dovràprevedere che alle comunità dei comunioggetto della fusione siano assicurate ade-guate forme di partecipazione e di decen-tramento dei servizi ».

3. Al comune istituito a seguito difusione tra comuni aventi ciascuno menodi 5.000 abitanti si applicano, in quantocompatibili, le norme di maggior favore,incentivazione, semplificazione, previsteper comuni con popolazione inferiore a5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

4. I comuni istituiti a seguito di fusionepossono utilizzare i margini di indebita-mento consentiti dalle norme vincolistichein materia a uno o più dei comuni origi-nari e nei limiti degli stessi, anche nel casoin cui dall’unificazione dei bilanci nonrisultino ulteriori possibili spazi di inde-bitamento per il nuovo ente.

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5. Il commissario nominato per la ge-stione del comune derivante da fusione ècoadiuvato, fino all’elezione dei nuovi or-gani, da un comitato consultivo compostoda coloro che, alla data dell’estinzione deicomuni, svolgevano le funzioni di sindacoe senza maggiori oneri per la finanzapubblica. Il comitato è comunque consul-tato sullo schema di bilancio e sull’even-tuale adozione di varianti agli strumentiurbanistici. Il commissario convoca perio-dicamente il comitato, anche su richiestadella maggioranza dei componenti, perinformare sulle attività programmate e suquelle in corso.

6. Gli obblighi di esercizio associato difunzioni comunali derivanti dal comma 28dell’articolo 14 del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esuccessive modificazioni, si applicano aicomuni derivanti da fusione entro i limitistabiliti dalla legge regionale, che puòfissare una diversa decorrenza o modu-larne i contenuti. In mancanza di diversanormativa regionale i comuni istituiti me-diante fusione che raggiungono una popo-lazione pari o superiore a 3.000 abitanti,oppure a 2.000 abitanti se appartenenti oappartenuti a comunità montane, e chedevono obbligatoriamente esercitare lefunzioni fondamentali dei comuni, se-condo quanto previsto dal citato comma28 dell’articolo 14, sono esentati da taleobbligo per un mandato elettorale.

7. I consiglieri comunali cessati pereffetto dell’estinzione del comune deri-vante da fusione continuano a esercitare,fino alla nomina dei nuovi rappresentantida parte del nuovo comune, gli incarichiesterni loro eventualmente attribuiti. Tuttii soggetti nominati dal comune estinto perfusione in enti, aziende, istituzioni o altriorganismi continuano a esercitare il loromandato fino alla nomina dei successori.

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8. Le risorse destinate, nell’anno diestinzione del comune, alle politiche disviluppo delle risorse umane e alla pro-duttività del personale di cui al contrattocollettivo nazionale di lavoro relativo alcomparto regioni ed autonomie locali del1o aprile 1999, pubblicato nel supplementoordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficialen. 15 del 24 aprile 1999, dei comunioggetto di fusione confluiscono, per l’in-tero importo, a decorrere dall’anno diistituzione del nuovo comune, in un unicofondo del nuovo comune avente medesimadestinazione.

9. Salva diversa disposizione della leggeregionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, iregolamenti, gli strumenti urbanistici e ibilanci dei comuni oggetto della fusionevigenti alla data di estinzione dei comunirestano in vigore, con riferimento agliambiti territoriali e alla relativa popola-zione dei comuni che li hanno approvati,fino alla data di entrata in vigore deicorrispondenti atti del commissario o degliorgani del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovocomune, gli organi di revisione contabiledei comuni estinti decadono. Fino allanomina dell’organo di revisione contabiledel nuovo comune le funzioni sono svolteprovvisoriamente dall’organo di revisionecontabile in carica, alla data dell’estin-zione, nel comune di maggiore dimensionedemografica;

c) in assenza di uno statuto provvi-sorio, fino alla data di entrata in vigoredello statuto e del regolamento di funzio-namento del consiglio comunale del nuovocomune si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni dello statuto e delregolamento di funzionamento del consi-glio comunale comune di maggiore dimen-sione demografica tra quelli estinti.

10. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione,in deroga a quanto previsto dall’articolo151, comma 1, del testo unico, entronovanta giorni dall’istituzione;

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b) ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 163 del testo unico, per l’individua-zione degli stanziamenti dell’anno prece-dente assume come riferimento la som-matoria delle risorse stanziate nei bilancidefinitivamente approvati dai comuniestinti;

c) approva il rendiconto di bilanciodei comuni estinti, se questi non hanno giàprovveduto, e subentra negli adempimentirelativi alle certificazioni del patto di sta-bilità e delle dichiarazioni fiscali.

11. Ai fini di cui all’articolo 37, comma4, del testo unico, la popolazione delnuovo comune corrisponde alla sommadelle popolazioni dei comuni estinti.

12. Dalla data di istituzione del nuovocomune e fino alla scadenza naturale restavalida, nei documenti dei cittadini e delleimprese, l’indicazione della residenza conriguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

13. L’istituzione del nuovo comune nonpriva i territori dei comuni estinti deibenefìci che a essi si riferiscono stabiliti inloro favore dall’Unione europea e dalleleggi statali.

14. Nel nuovo comune istituito me-diante fusione possono essere conservatidistinti codici di avviamento postale deicomuni preesistenti.

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ART. 21-bis.

(Incorporazione di comuni).

1. I comuni possono promuovere ilprocedimento di incorporazione in un co-mune contiguo. In tal caso, fermo restandoil procedimento previsto dal comma 1dell’articolo 15 del testo unico, il comuneincorporante conserva la propria persona-lità, succede in tutti i rapporti giuridici alcomune incorporato e gli organi di que-st’ultimo decadono alla data di entrata invigore della legge regionale di incorpora-zione. Lo statuto del comune incorporanteprevede che alle comunità del comunecessato siano assicurate adeguate forme dipartecipazione e di decentramento dei ser-vizi. A tale scopo lo statuto è integratoentro tre mesi dalla data di entrata invigore della legge regionale di incorpora-zione. Le popolazioni interessate sono sen-tite ai fini dell’articolo 133 della Costitu-zione mediante referendum consultivo co-munale, svolto secondo le discipline regio-nali e prima che i consigli comunalideliberino l’avvio della procedura di ri-chiesta alla regione di incorporazione. Nelcaso di aggregazioni di comuni medianteincorporazione è data facoltà di modifi-care anche la denominazione del comune.Con legge regionale sono definite le ulte-riori modalità della procedura di fusioneper incorporazione.

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ART. 22.

(Incentivi per le unioni e le fusionidi comuni).

ART. 22.

(Incentivi per le unioni e le fusionidi comuni).

1. Le regioni, nella definizione del pattodi stabilità verticale, possono individuareidonee misure volte a incentivare le unionie le fusioni di comuni, fermo restandol’obiettivo di finanza pubblica attribuitoalla medesima regione. Il terzo periodo delcomma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, è soppresso.

1. Identico.

2. I comuni risultanti da una fusione,ove istituiscano municipi, possono mante-nere tributi e tariffe differenziati per cia-scuno dei territori degli enti preesistentialla fusione, non oltre l’ultimo eserciziofinanziario del primo mandato ammini-strativo del nuovo comune.

2. Identico.

2-bis. I comuni risultanti da una fu-sione hanno tempo tre anni dall’istituzionedel nuovo comune per adeguarsi alla nor-mativa vigente che prevede l’omogenizza-zione degli ambiti territoriali ottimali digestione e la razionalizzazione della par-tecipazione a consorzi, aziende e societàpubbliche di gestione, salvo diverse dispo-sizioni specifiche di maggior favore.

3. Per l’anno 2014, nell’accesso allerisorse di cui all’articolo 18, comma 9, deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, è data priorità aiprogetti presentati da unioni di comuni.

3. Per l’anno 2014, è data prioritànell’accesso alle risorse di cui all’articolo18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progettipresentati dai comuni istituiti per fusionenonché presentati dalle unioni di comuni.

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ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernentiil comune di Campione d’Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, un decreto legislativo recante di-sciplina organica delle disposizioni con-cernenti il comune di Campione d’Italia,secondo le modalità e i princìpi e i criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, nonché nel rispetto del seguenteprincipio e criterio direttivo: riordino dellespecialità presenti nelle disposizioni vi-genti in ragione della collocazione territo-riale separata del predetto comune e dellaconseguente peculiare realtà istituzionale,socio-economica, urbanistica, valutaria,sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

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CAPO VI CAPO VI

ART. 23.

(Norme finali).

ART. 23.

(Norme finali).

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 32 deltesto unico sono abrogati.

1. Soppresso.

2. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo2, comma 1, della legge 7 giugno 1991,n. 182, e successive modificazioni, le pa-role: « e provinciali » sono soppresse.

2. Identico.

3. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8,9, 10 e 11 dell’articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, e successive modificazioni,sono abrogati.

3. Identico.

4. Il comma 115 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, è abro-gato.

4. Identico.

5. Le regioni sono tenute ad adeguarela propria legislazione alle disposizionidella presente legge entro dodici mesidalla data della sua entrata in vigore.

5. Identico.

6. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia eSardegna e la Regione siciliana adeguanoi propri ordinamenti interni ai princìpidella medesima legge; entro lo stesso ter-mine, le regioni a statuto speciale Trenti-no-Alto Adige e Valle d’Aosta adeguano laloro legislazione ai princìpi di cui al capoV della presente legge. Le disposizionidella presente legge costituiscono princìpidell’ordinamento giuridico della Repub-blica e princìpi fondamentali di coordina-mento della finanza pubblica.

6. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni a statuto speciale Friuli VeneziaGiulia e Sardegna e la Regione sicilianaadeguano i propri ordinamenti interni aiprincìpi della medesima legge. Le disposi-zioni del capo V della presente legge sonoapplicabili nelle regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta com-patibilmente con le norme dei rispettivistatuti e con le relative norme di attua-zione, anche con riferimento alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7. Con riferimento alle città metropo-litane e alle province trasformate ai sensidella presente legge, fino a una revisionedel patto di stabilità che tenga conto dellefunzioni a esse attribuite, i nuovi enti sonotenuti a conseguire gli obiettivi di finanzapubblica assegnati alle province di cui allalegislazione previgente ovvero alle qualisubentrano.

7. Identico.

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Page 74: Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni

8. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti le province e lecittà metropolitane, nulla è innovato conriferimento all’organizzazione perifericadelle amministrazioni dello Stato.

8. Sono abrogate le disposizioni vigentiche prevedono obbligatoriamente il livelloprovinciale o della città metropolitana perl’organizzazione periferica delle pubblicheamministrazioni o che comunque preve-dono un collegamento necessario dellamedesima organizzazione con il territoriodell’ente provincia o della città metropo-litana.

9. Al fine di procedere all’attuazione diquanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonché per accompagnare e soste-nere l’applicazione degli interventi di ri-forma di cui alla presente legge, il Ministroper gli affari regionali e le autonomiepredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività contenenti modalità operative ealtre indicazioni finalizzate ad assicurare,anche attraverso la nomina di commissari,il rispetto dei termini previsti per gliadempimenti di cui alla presente legge e laverifica dei risultati ottenuti.

9. Identico.

10. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

10. Identico.

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ART. 23-bis.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente leggeriguardano unicamente la struttura orga-nizzativa delle circoscrizioni territorialidegli enti di area vasta definite province ecittà metropolitane, ai sensi dell’articolo114 della Costituzione.

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ART. 23-ter.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO A

(articolo 5, comma 10)

Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cuiè commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle cittàmetropolitane e delle province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi aciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondole seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fascedemografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell’articolo 5,comma 9, si determina il totale della popolazione di ciascuna dellefasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropo-litana o della provincia, la cui somma costituisce il totale dellapopolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determinail valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, delrapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e lapopolazione dell’intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazionedi un comune e la popolazione dell’intera città metropolitana oprovincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune èridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato inaumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui nonappartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionalealla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percen-tuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi dellalettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fasciademografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione lafascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); ilvalore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valorepercentuale delle altre fasce demografiche della medesima cittàmetropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste inmisura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che ilvalore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; èesclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene ilcomune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto deglielettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato,con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato delladivisione del valore percentuale determinato per ciascuna fasciademografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), peril numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti allamedesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

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€ 4,80 *17PDL0014020**17PDL0014020*


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