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Progetto WHP - SMIGROUPSentiero delle Orobie Occidentali, che si snoda da Cassiglio al Rifugio Calvi...

Date post: 14-Sep-2020
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www.smigroup.it / 01 INIZIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER I DIPENDENTI SMIGROUP COME SOLLEVARE E TRASPORTARE CORRETTAMENTE I CARICHI Sicurezza Convenzioni 2012 Ex Cartiere Cima LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Progetto WHP Ambiente LA CERTIFICAZIONE GESTIRE I RIFIUTI IN AZIENDA
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www.smigroup.it

/ 01

INIZIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

PER I DIPENDENTI SMIGROUP

COME SOLLEVARE E TRASPORTARE

CORRETTAMENTE I CARICHI

Sicurezza

Convenzioni 2012

Ex Cartiere Cima

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI

LAVORO

Progetto WHP

AmbienteLA CERTIFICAZIONEGESTIRE I RIFIUTI IN AZIENDA

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on ci sono dubbi sul fatto che l’ambiente in cui viviamo influenzi le nostre abitudini e il nostro stile di vita e, quindi, possa migliorare o peggiorare le nostre condizioni di salute. Da queste considerazioni, e

dal fatto che l’ambiente di lavoro è uno dei luoghi in cui trascorriamo una parte significativa del nostro tempo, nasce l’idea di aderire al progetto “Workplace Health Promotion (WHP)”, che promuove la tutela della salute negli ambienti di lavoro e punta a far crescere la “cultura della salute” in tutti gli operatori coinvolti nelle attività aziendali e nel processo produttivo. Qualità, Ambiente e Sicurezza sono valori irrinunciabili anche per Smigroup e rappresentano un valido strumento non solo per raggiungere gli obiettivi aziendali in termini qualitativi, ambientali, economici e finanziari, ma anche per migliorare l’organizzazione interna e incentivare l’interazione tra individui, azienda e territorio. Per tali ragioni, è importante sottolineare che i sistemi di gestione qualità e ambiente delle società SMI, SMIPACK, SMILAB e SARCO RE sono stati riconosciuti conformi alle norme internazionali ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 da parte dell’ente certificatore francese AFNOR. In questa edizione di SMI NOW Insider, distribuita a tutti i dipendenti delle aziende Smigroup insieme ad una copia dell’ottavo numero di SMI NOW (pubblicazione che spediamo in tutto il mondo a clienti acquisiti, potenziali acquirenti, partners e collaboratori), analizzeremo alcuni aspetti, legati alle tematiche della Qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente, riguardanti la tutela della salute sul posto di lavoro; siamo convinti, infatti, che la conoscenza della realtà che ci circonda e la condivisione di obiettivi e comportamenti responsabili permettano a tutti gli operatori coinvolti nell’attività aziendale di lavorare in un ambiente sano, sicuro e stimolante.

Bruno Nava, Consigliere DelegatoSMI S.p.A.

N

Realizzato da:

SMI S.p.A.Uff. Sicurezza - Uff. MarketingVia Piazzalunga, 30IT-24015 San Giovanni Bianco (BG) Tel.: +39 0345 40111 - Fax: +39 0345 40209www.smigroup.it

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03. Ex Cartiere Cima: iniziati i lavori di ristrutturazione

04. Progetto WHP: la promozione della salute nei luoghi di lavoro

10. Le aziende Smigroup tra qualità e ambiente

12. Gestire i rifiuti in azienda

14. Sicurezza: come sollevare e trasportare correttamente i carichi

17. L’angolo delle normative in materia di sicurezza

25. Convenzioni 2012 per i dipendenti Smigroup

In questo numero

editoriale

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migroup ha un forte legame con il territorio della Valle Brembana, evidenziato dalla

volontà di continuare ad investire e assumere localmente. Rientra in questo programma di sviluppo il ripristino dell’area industriale che ha ospitato gli opifici delle Cartiere Cima dal 1907 al 2004, anno in cui l’azienda è stata acquistata da SMI; quest’ultima ha rilevato anche l’attività di produzione e commercializzazione di carta, cessata definitivamente nel 2009. Il progetto di riqualificazione dell’insediamento, avviato a fine 2011, prevede la totale ristrutturazione dei vecchi opifici e delle palazzine adibite a uffici, con un occhio di riguardo allo sviluppo sostenibile; con questo nuovo progetto, infatti, Smigroup ribadisce la propria vocazione allo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione energetica da fonti rinnovabili, che sono inesauribili e ad impatto ambientale nullo. Ad esempio, il nuovo insediamento sarà dotato di una copertura fotovoltaica in grado di produrre 400 kWh e di un impianto solare termico per il riscaldamento dell’acqua. Internamente alla struttura ha inoltre sede una centrale idroelettrica, gestita dalla società SMIENERGIA, che produce fino a 1 MWh di “energia verde” dalle acque del fiume Brembo. La centrale

è stata recentemente potenziata grazie all’installazione di una nuova turbina Kaplan, che offre il vantaggio di sfruttare il salto e la pressione dell’acqua. Inoltre, il condizionamento degli ambienti prevede l’utilizzo di pompe di calore, in sostituzione delle tradizionali apparecchiature elettriche, mentre per il riscaldamento saranno impiegati generatori di calore di ultima generazione. Un innovativo sistema di recupero delle acque piovane consentirà, poi, di disporre di acqua sufficiente per tutti i servizi aziendali (es. bagni, giardini, ecc.). L’obiettivo è quello di rivalutare il sito e conservare le strutture di cento anni fa, con la riqualificazione di tutta l’area coperta (circa 30.000 m²), dove saranno trasferite gradualmente le attività di assemblaggio macchine attualmente eseguite nelle sedi di San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2015.

S

INIZIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

ex Cartiere Cima

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a diversi anni, grazie anche all’evoluzione della normativa in materia di

sicurezza, le aziende sono sempre più attente alla prevenzione e alla protezione dai rischi connessi al lavoro. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’1,5%

circa del totale degli anni di vita in buona salute persi (DALYs) è attribuibile ai rischi occupazionali, mentre circa il 30% è attribuito a fattori legati ai comportamenti individuali, come il fumo di tabacco, l’alcol, la sedentarietà e le cattive abitudini alimentari. Per queste ragioni è importante che le aziende, nell’ambito della loro

D

Progetto WHPLA PROMOZIONE DELLA SALUTE

NEI LUOGHI DI LAVORO

responsabilità sociale, assumano un ruolo attivo nel promuovere abitudini e comportamenti in grado di tutelare e migliorare la salute dei lavoratori.

Progetto WHP4

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Un valido contributo a tale sforzo collettivo è dato dal progetto WHP (Workplace Health Promotion - Promozione della salute nei posti di lavoro) messo a punto dall’Asl di Bergamo e sostenuto da Confindustria, Università degli Studi di Bergamo, Provincia di Bergamo e da una serie di altre associazioni del territorio bergamasco. L’obiettivo del progetto è la creazione di una rete di aziende, interessate alla salute dei loro dipendenti, che condividano una serie di principi e attività in grado di migliorare lo stile di vita dei lavoratori e ridurre conseguentemente le malattie e il rischio di incidenti

sul lavoro, c o n t r i -buendo nel contempo a migliorare l’efficienza complessiva dell’impresa. Il progetto WHP è stato avviato alla fine del 2010 con la partecipazione iniziale di due sole aziende pilota, Heineken e Sessa Marine, che hanno sperimentato questa iniziativa per un anno. In seguito ai risultati positivi ottenuti, il progetto è stato esteso ad altre 25 imprese bergamasche, per un totale odierno di 27 aziende partecipanti.

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PROGETTO WHPL’adesione di Smigroup al

6Progetto WHP

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e aziende del Gruppo SMI aderiscono a questo progetto dal mese di gennaio 2012 con

l’obiettivo di promuovere alcune iniziative nell’ambito della lotta al fumo e all’alcol e per sensibilizzare i propri dipendenti su tematiche importanti come sicurezza stradale, corrette abitudini alimentari e maggiore attività fisica. L’adesione al programma da parte delle aziende è su base volontaria, poiché non ci sono obblighi di legge in tal senso; l’obiettivo dei partecipanti è organizzare iniziative volte a favorire una vita più sana e creare una maggior interazione tra imprenditore e lavoratore, mantenendo alti livelli di sicurezza nei luoghi adibiti all’attività produttiva. Con l’adesione a questa iniziativa di responsabilità sociale Smigroup interviene attivamente nella promozione della salute, adottando una serie di buone pratiche, alcune obbligatorie e altre a scelta, contenute nel manuale “Diventare un’azienda che promuove salute”. L’ASL di Bergamo e Confindustria Bergamo si impegnano a fare da supporto alle aziende aderenti e a mettere a disposizione alcuni strumenti utili per la pianificazione e la realizzazione degli interventi, nonché il sistema di accreditamento e il coordinamento della rete. Le principali tematiche affrontate riguardano la promozione di un’alimentazione più sana, una maggiore attività fisica, la lotta al tabagismo e all’abuso di alcol, al fine di ridurre l’insorgere di malattie cardiovascolari: in sintesi “stili di vita sani”. L’aspetto innovativo del progetto WHP sta nel

fatto che si cerca di raggiungere questi obiettivi non tanto sul piano teorico quanto piuttosto su quello pratico. Le attività legate al progetto sono stabilite in un programma triennale, che si pone l’obiettivo di far diventare un’abitudine anche al di fuori del luogo di lavoro le “sane pratiche” promosse in azienda. Maggiori informazioni sul programma “Workplace Health Promotion” sono disponibili sul sito dell’Asl di Bergamo (www.asl.bergamo.it). L’adesione di Smigroup è un fatto recente e, quindi, in questa prima fase chiediamo la collaborazione di ogni dipendente per la compilazione del questionario (predisposto dall’Asl di Bergamo) su “Comportamenti e salute”. Si tratta di un questionario anonimo, che si compila in 5 minuti e che serve per conoscere la diffusione di alcuni fattori di rischio per la salute, verificare i loro cambiamenti nel tempo e valutare il gradimento del progetto “Rete WHP - aziende che promuovono salute”. Per la compilazione in forma anonima del questionario basta accedere all’indirizzo web https://www.surveymonkey.com/s/reteWHP_questionario_dipendenti, disponibile anche dalla Intranet aziendale.

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La prima fase del progetto prevede diverse iniziative, tra le quali un’interessante opportunità offerta a tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende Smigroup di usufruire di una serie di convenzioni con associazioni e negozi legati allo sport per lo svolgimento di attività motorie a prezzi agevolati. Maggiori dettagli sulla natura delle convenzioni con questi e altri enti ed esercizi commerciali (e sugli sconti applicati ai dipendenti Smigroup) sono disponibili nella sezione “Convenzioni” di questo numero di SMI NOW Insider. Tramite la intranet aziendale, o comunque semestralmente tramite questa pubblicazione, vi terremo informati sulle varie iniziative del progetto WHP e su ulteriori convenzioni stipulate. Nel frattempo si può prendere spunto dalle

bellezze naturali offerte dall’ambiente in cui viviamo e approfittare del clima primaverile ed estivo per svolgere attività di svago e sport all’aria aperta. La Valle Brembana offre, ad esempio, tantissime occasioni e possibilità per fare escursioni a qualsiasi quota, seguendo la fitta rete di percorsi alpinistici raccordati dal Sentiero delle Orobie Occidentali,

che si snoda da Cassiglio al Rifugio Calvi attraverso passi, rifugi e scenari naturali di rara e suggestiva bellezza. Per chi preferisce escursioni meno impegnative, il territorio brembano offre la possibilità di passeggiare lungo antiche mulattiere o sentieri a basse quote, per non parlare dei fantastici percorsi ciclo-pedonali per gli amanti delle due ruote.

8Progetto WHP

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LINk UTILI PER PERCORSI CICLABILI

• cai.vallebrembana.org• forum.valbrembanaweb.com• www.orobie.it• http://www.sentierodelleorobie.it/

• www.mtbinvalbrembana.it• www.percorsimtbvalbrembana.it

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el mese di dicembre 2011 l’ente francese di certificazione AFNOR ha

certificato la conformità alle norme internazionali ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 dei sistemi di gestione qualità e ambiente di SMIPACK S.p.A., SMILAB S.p.A. e SARCO R.E. S.p.A., aziende controllate dalla già certificata capogruppo SMI S.p.A.Qualità, Ambiente e Sicurezza sono alla base del processo di produzione delle imprese Smigroup, che è basato sull’interazione tra individui,

tecnologia e natura. Le certificazioni ottenute rappresentano, dunque, un valido strumento per raggiungere gli obiettivi aziendali in termini qualitativi, ambientali, organizzativi, economici e finanziari. Più in dettaglio, la certificazione ISO 9001:2008 misura le prestazioni aziendali, con l’obiettivo di migliorarle, relativamente al rispetto delle normative vigenti, al controllo del rischio aziendale, all’ottimizzazione delle risorse disponibili e al miglioramento

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Le aziende SMIGroupTRA QUALITà E AMBIENTE

10Qualità e Ambiente

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costante dei processi produttivi e delle procedure di lavoro. Tutto ciò si traduce in significativi vantaggi a livello competitivo: la certificazione ottenuta diventa, infatti, uno strumento promozionale che migliora la reputazione del marchio, fattore fondamentale per far aumentare le vendite e la redditività aziendale; allo stesso tempo, permette di risparmiare denaro e ridurre gli sprechi, in quanto si semplificano i processi organizzativi e le operazioni aziendali. Altrettanto importanti sono i risultati a livello di gestione interna dell’impresa, in quanto un Sistema Gestione Qualità (SGQ) conforme alla norma ISO 9001:2008 sensibilizza maggiormente i dipendenti, migliora il processo di comunicazione interna e permette di meglio soddisfare le esigenze dei clienti, in quanto prevede l’adozione di un approccio PDCA (Plan, Do, Check, Act) all’attività aziendale e al miglioramento continuo. A livello ambientale il Sistema Gestione Ambientale (SGA) adottato dalle aziende Smigroup è vantaggioso sia verso l’esterno, sia all’interno

dell’azienda. Il rispetto della normativa prevista dalla normativa ISO 14001:2004 migliora l’immagine aziendale, incrementandone la competitività e agevolando l’accesso ai finanziamenti pubblici; il personale dell’azienda, inoltre, è più motivato a rispettare le normative ambientali, accrescendo così l’efficienza complessiva dell’impresa. Nel raggiungimento di tali risultati è fondamentale poter contare sull’aiuto di ogni lavoratore e ogni lavoratrice per il rispetto delle procedure e delle istruzioni previste dal Sistema Gestione Ambientale aziendale, in modo da creare le premesse per la realizzazione di un ambiente di lavoro più piacevole e stimolante, che favorisce lo sviluppo di idee e il miglioramento dei processi produttivi. L’Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza di Smigroup è a disposizione di tutti i dipendenti per ogni chiarimento sulle procedure e le istruzioni da adottare e ricorda che, tramite la Intranet aziendale, è possibile accedere alla documentazione dei sistemi di gestione certificati.

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a corretta gestione dei rifiuti interessa direttamente tutto il personale aziendale, dalla

Direzione ai singoli operatori. Il rispetto della normativa vigente in materia è solo uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per migliorare questo aspetto dell’attività lavorativa. Risultati veramente significativi si possono ottenere solo quando ogni singolo individuo assume un comportamento socialmente responsabile nei confronti di tale tematica, partecipando attivamente alle iniziative proposte, curando la propria postazione di lavoro, smistando correttamente i rifiuti depositandoli negli appositi

contenitori e, dove possibile, recuperando o riutilizzando i prodotti di scarto.

> Normativa in materia di gestione dei rifiuti: le attività da svolgere per la corretta gestione degli stessi

1. CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO: i rifiuti sono identificati da un codice CER.

2. STOCCAGGIO DEL RIFIUTO: i rifiuti devono essere raccolti in un’area predisposta all’interno dell’azienda, definita Deposito Temporaneo, per

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I RIfIUTI IN AZIENDAGESTIRE

12Qualità e Ambiente

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evitarne la dispersione nell’ambiente.

3. CONFERIMENTO E SMALTIMENTO: per il trasporto dei rifiuti è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti, che qualifica l’azienda al trasporto di determinati prodotti (codice CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti). È vietato il passaggio dei rifiuti da una sede all’altra, in quanto il rifiuto deve essere conservato nel luogo di produzione.

4. REGISTRAZIONI: i rifiuti viaggiano accompagnati dal Formulario Identificativo dei Rifiuti, composto da 4 copie. La 1° e la 4° copia del formulario devono essere allegate al Registro di Carico e Scarico, ossia il documento sul quale sono registrati tutti i rifiuti aziendali destinati allo smaltimento o al recupero.L’attuale sistema di gestione dei rifiuti, sopra descritto, si basa su documentazione cartacea, che a breve sarà sostituito dal Sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al quale anche le aziende Smigroup aderiranno.

IDENTIfICARE I RIfIUTI

La corretta identificazione dei rifiuti è facilitata da appositi simboli di riconoscimento presenti sulla maggior parte dei prodotti (soprattutto gli imballaggi), che sono riepilogati nella tabella seguente insieme ai relativi significati.

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l Documento Valutazione Rischi (DVR) riveste un’importanza fondamentale per ogni impresa

di produzione, poiché raccoglie ed analizza tutte le problematiche aziendali in materia di sicurezza, definisce i programmi di formazione e pianifica gli interventi necessari al raggiungimento di standard elevati di sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Considerata la vastità delle problematiche legate all’attività quotidiana di centinaia di lavoratori e lavoratrici Smigroup, e quindi all’impossibilità di approfondirle tutte in una sola volta, in occasione

di questo numero di SMI NOW Insider abbiamo deciso di soffermarci sui fattori di rischio connessi alla movimentazione manuale dei carichi, ovvero a tutte quelle operazioni di trasporto o sostegno di un

I

carico ad opera di uno o più lavoratori che prevedono le azioni di sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un peso di una certa entità.

SICUREZZACOME SOLLEVARE E TRASPORTARE

CORRETTAMENTE I CARICHI

14Sicurezza

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Effetti sulla salute della movimentazione manuale dei carichi

Il 30% dei lavoratori dichiara di soffrire di mal di schiena. Spesso, questo dolore è dovuto al modo sbagliato in cui si sollevano o si trasportano i carichi, perché le parti del corpo maggiormente sollecitate durante queste operazioni sono la schiena e la colonna vertebrale. Il sollevamento e il trasporto di pesi

richiede anche un certo sforzo muscolare, che determina un aumento del ritmo cardiaco e respiratorio ed incide negativamente sulle articolazioni determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

I principi della prevenzione

Mentre per il trasporto dei carichi più pesanti esistono in azienda mezzi appropriati, per la movimentazione di quelli più leggeri non si può fare a meno dell’attività manuale. In tali situazioni, quindi, è necessario adottare apposite misure precauzionali, come ad esempio la suddivisione del carico, la riduzione

COME SOLLEVARE CORRETTAMENTE UN CARICO DA TERRA

A seconda della postura, il sollevamento di un carico di 50 kg esercita sulle vertebre lombari una forza pari ad un peso variabile da 150 a 750 kg.

50 kg

750 kg 150 kg

50 kg

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della frequenza di sollevamento e movimentazione, il miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro, ecc.; è altrettanto importante essere informati sui rischi riguardanti la colonna vertebrale in relazione alle caratteristiche del peso da sollevare, allo sforzo fisico richiesto, alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e alle esigenze contingenti connesse all’attività lavorativa.

REGOLE fONDAMENTALI PER SOLLEVARE E TRASPORTARE I CARICHI

1. Assumere una posizione stabile.2. Afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con entrambe

le mani.3. Sollevare il carico con le gambe piegate (abbassarsi solo quando è necessario).4. Sollevare e trasportare il carico mantenendo la schiena dritta.5. Tenere il carico il più vicino possibile al corpo. 6. Distribuire il peso in modo simmetrico.

Comportamenti da evitareA. Curvare la schiena.B. Inarcare la schiena.C. Muoversi a strattoni.D. Torcere il busto mentre si solleva e si depone il carico.E. Sollevare e trasportare carichi pesanti da un unico lato.F. Flettere le ginocchia fino a raggiungere il punto di “arresto” e

molleggiare su e giù.

16Sicurezza

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In questa sezione di SMI NOW Insider potete trovare ampi stralci della normativa vigente per quanto riguarda qualità, ambiente e sicurezza in azienda, ricordando a tutti che la conoscenza di norme e regolamenti è di fondamentale importanza per tutelare se stessi e gli altri durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

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L’ANGOLODELLE NORMATIVE

in materia di sicurezza

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LE FIGURE PREVISTE DAL D.Lgs. 81/2008Il D.Lgs. 81/2008 definisce con precisione quelle che sono le figure coinvolte nel decreto stesso; nel presente paragrafo vengono riportate tali definizioni unitamente agli obblighi relativi alle specifiche figure.

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Per quanto riguarda le figure di “datore di lavoro”, “dirigente” e “preposto”, la giurisprudenza ha ribadito come tali siano “FIGURE DI FATTO” e come le responsabilità vengano all’occorrenza ricercate nei confronti delle persone che di fatto svolgevano le mansioni così come specificato nella definizione del D. Lgs 81/2008 (sopra riportate); è quindi fondamentale sapere che eventuali deleghe in materia di sicurezza sono nulle se di fatto il delegato non possiede quei poteri indicati nell’atto di delega, così come è vero l’opposto ed ovvero che figure di fatto esercitanti tali funzioni possono essere coinvolte in procedimenti giudiziari pur non avendo ricevuto alcuna nomina o delega. E’ quindi importante che nell’organizzazione aziendale vi sia una coerenza tra le funzioni di fatto e le nomine affidate.

fORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER I LAVORATORI “Le figure della sicurezza”

L’angolo delle normative18

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3.1 DATORE DI LAVORO E DIRIGENTELa normativa in materia di sicurezza accomuna la figura del datore di lavoro e del dirigente sotto obblighi comuni; fanno eccezione le seguenti attività in carico esclusivamente al datore di lavoro e non delegabili:• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.Di seguito viene riportato un estratto dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” per evidenziare quelli che sono i principali obblighi per i dirigenti che operino in realtà tipo SMI S.p.A. dove è presente un unico datore di lavoro incaricato dal C.d.A. (consiglio di amministrazione della società):

Comma.1c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

Comma. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

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3.2 R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Se il ruolo apicale del servizio di prevenzione e protezione è ricoperto dal Datore di Lavoro, il ruolo di tecnico valutatore in materia di salute e sicurezza è certamente ricoperto dal R.S.P.P. in virtù delle competenze tecniche acquisite nel percorso formativo previsto per legge ed al loro continuo aggiornamento; la figura tecnica aziendale chiamata alla partecipazione/redazione del documento di valutazione dei rischi deve infatti possedere un importante cultura della sicurezza al fine di poter analizzare le eventuali problematiche in modo oggettivo ed applicando le metodologie di studio approvate a livello nazionale ed internazionale (basate su studi medico-scientifici).

Il R.S.P.P. ha quindi il compito di coadiuvare il Datore di Lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornendogli le competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno per fronteggiare le varietà e la complessità degli interventi diretti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

E’ soggetto ai seguenti compiti di gestione diretta:

» individuare e valutare i fattori di rischio: sulla base delle conoscenze dell’attività lavorativa fornitegli dal Datore di Lavoro, unitamente agli approfondimenti necessari, si deve procedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

» progettare i programmi di prevenzione e controllo dei rischi: si deve provvedere ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive-protettive ed elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

» controllare e verificare la realizzazione e l’attuazione delle misure di sicurezza: si devono elaborare sistemi di controllo delle misure preventive e protettive di sicurezza per le varie attività aziendali (si parla quindi di sistemi di controllo e non un controllo diretto dei lavoratori);

» proporre i programmi di formazione ed informazione per i lavoratori: si deve, sulla base del documento di valutazione dei rischi, proporre una programmazione dei corsi di formazioni necessari per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni aziendali (ad es. addetti al primo soccorso, addetti all’emergenza, addetti all’utilizzo di sostanze esplosive, addetti all’utilizzo del carrello elevatore, personale addetto ai lavori sugli impianti in tensione, ecc);

» partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza ed alla riunione periodica;

» fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi specifici cui sono esposti e sulle misure di protezione e prevenzione: si devono fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi specifici cui sono esposti in ragione della propria attività e le necessarie misure di prevenzione e protezione che sono state adottate a livello aziendale;

» svolgere i sopralluoghi negli ambienti di lavoro: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al pari del medico competente, è tenuto al sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno (si ribadisce come non è quindi prevista tra le sue mansioni l’attività di sorveglianza diretta sui lavoratori).

Il R.S.P.P. è inoltre soggetto ai seguenti compiti di supporto al datore di lavoro:• collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi;• collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali;• collaborare alla verifica della conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza;• collaborare all’adozione della segnaletica di sicurezza;• collaborare alla verifica dello stato d’uso e manutenzione di impianti ed attrezzature;• collaborare allo svolgimento delle verifiche dei dispositivi di protezione individuale;• collaborare all’adozione delle misure che garantiscano il rispetto dei requisiti richiesti in materia di primo soccorso, emergenza e

prevenzione incendi.

L’R.S.P.P. non ha quindi tra le proprie mansioni quella di effettuare controlli sull’effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici in quanto privo della posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al Datore di Lavoro, al dirigente ed al preposto, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze. In altre parole, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge ruolo di consulenza nei confronti della società e del datore di lavoro, dopodiché spetta al Datore stesso, ai dirigenti ed

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3.3 Preposto

ai preposti vigilare e segnalare eventuali anomalie e cambiamenti nel ciclo produttivo o negli ambienti di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è definito dal D. Lgs. 81/2008 né come dirigente, né come preposto, né tanto meno viene assoggettato a responsabilità penale in quanto non menzionato nel titolo relativo alle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme in materia di sicurezza; naturalmente non esiste nessuna formale incompatibilità tra l’essere dirigente o preposto oltre che a ricoprire la funzione di R.S.P.P. e pertanto la persona potrebbe essere ritenuta responsabile per l’aver ricoperto il ruolo di preposto all’interno della situazione di non conformità.Il problema della sua eventuale responsabilità in caso d’infortunio sul lavoro dovrà essere valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all’azienda e di un’attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio; se il responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, di conseguenza individuare le necessarie misure preventive e non fornendo al Datore di Lavoro l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere dell’evento in concorso con il Datore di lavoro; ove invece il R.S.P.P. aveva correttamente individuato il problema ed indicato le soluzioni, ma il Datore di lavoro (o il dirigente od il preposto) non ha dato seguito alle sue indicazioni, egli è sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell’evento. E’ pertanto evidente che la mancata od erronea valutazione dei rischi, l’omissione di misure di prevenzione, l’assenza di idonee misure di prevenzione e protezione possa comportare una responsabilità dell’R.S.P.P. allorquando dalle stesse derivi un infortunio e che lo stesso abbia ricevuto le corrette informazioni e segnalazioni.

Di seguito riportato l’art. 19 del D. Lgs.81/2008 “Obblighi del preposto”.

Art.1. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto.(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

E’ quindi evidente come, tra le figure individuate dalla legislazione, il preposto ricopre un ruolo determinante nella vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori in quanto è sempre presente sul luogo di lavoro ed è a conoscenza di ogni attività svolta; in allegato 10 è riportato un approfondimento in merito al ruolo ed alle responsabilità confermate per il preposto dalla cassazione.

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3.4 Medico Competente

Di seguito viene riportato un estratto dell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi del medico competente” per evidenziare i compiti principali di tale figura:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. ;(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)

l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti;(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

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3.5 LavoratoreDi seguito riportato l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”.

Art.1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Art. 2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

Art. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione, l’indicazione del committente e l’eventuale autorizzazione al sub-appalto. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

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3.6 R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza esplica, in ambito aziendale, la funzione di “garante” dei diritti dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ed è eletto o designato con modalità diverse a seconda del numero di dipendenti dell’azienda. Fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure viene nominato un R.L.S.T. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – figura esterna di natura sindacale) mentre con più di 15 dipendenti il rappresentante è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, può essere eletto un lavoratore qualunque (ad eccezione del responsabile e dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione aziendale) disposto a svolgere tale incarico, oppure verranno nominati gli R.L.S.T. In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti il numero dei rappresentanti necessari in azienda, le modalità di designazione o di elezione, gli strumenti per l’espletamento delle funzioni ed il tempo di lavoro retribuito (permessi) a disposizione per svolgere adeguatamente il proprio incarico. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è: N.1 rappresentante per le aziende sino a 200 dipendenti; N.3 rappresentanti per le aziende da 201 a 1.000 dipendenti; N.6 rappresentanti per le tutte le altre aziende.

Articolo 50 D.Lgs.81/2008 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata;h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;l) partecipa alla riunione periodica;m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi interferenziali).

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel D.U.V.R.I., nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

L’angolo delle normative

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Di seguito riportiamo l’elenco degli esercizi commerciali con i quali Smigroup ha stipulato accordi e convenzioni per l’anno 2012. Per poter usufruire degli sconti e delle agevolazioni previsti, sarà sufficiente esibire il tesserino magnetico (badge) che usate per le timbrature. Ricordiamo inoltre che sulla intranet aziendale è possibile visionare l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.

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CONVENZIONI 2012per i dipendenti

delle aziende Smigroup

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» Sconto 20% sul listino dei prezzi correnti relativi ai servizi erogati.

RISTORAZIONE

Ristorante Miramonti Via Provinciale, 1124010 ValnegraTel 0345 82631E-mail: [email protected]

» Sconto 10% su:listino del pranzo lavoro da lunedì a sabato (*), composto da: primo a scelta, secondo a scelta, contorno, acqua, vino e caffè.Listino del menù pizza nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, composto da: pizza a scelta, bevanda e caffè.Prezzi alla carta, tutte le sere dal lunedì

al sabato (*) e domenica a mezzogiorno. (*) escluso mercoledì giorno di chiusura. Trattoria Sant’Ambrös Piazza Vecchia, 2BergamoTel 035 237494E-mail: [email protected]

» Sconto 15% a pranzo sul menù alla carta

» Sconto 10% a cena sul menù alla carta.

NB: Non si applicano sconto su menù a prezzo fisso o a degustazione.

Trattoria Casa BagginsVia Grumello Dé Zanchi, 624019 ZognoTel 0345 94104E-mail: [email protected]

» Sconto 10%

Ristorante Da CeccaE-mail: [email protected]

» Sconto 25% sul listino dei prezzi correnti - vedere spazio a pag. 34

Bar Palazzetto Pala EvolutionVia Arlecchino, 29 24015 San Giovanni BiancoTel 0345 41976E-mail: [email protected]

» Panino o bruschetta + bibita + caffé: Euro 6 anziché 7,5

» Menù pranzo lavoro: Euro 9,00 anziché 12,50. Comprende: primo e secondo a scelta, contorno, 0,5 lt. acqua, ¼ di vino, pane e coperto, caffè.

Hotel e Pasticceria BigioE-mail: [email protected]

» Vedere spazio a pag. 33

Ristorante La Tavernetta Bull e BuschPiazza Zignoni, 3 24015 San Giovanni BiancoTel 0345 41506

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» Sconto 5% sul listino dei prezzi correnti su tutti i beni e/o servizi erogati.

SERVIZI PER LA CASA

Pesenti Grazioli IdraulicaE-mail: [email protected]

» Vedere spazio a pag. 35

fMS impianti TecnologiciVia Paolo Bosell, 36/A24015 San Giovanni BiancoTel, 0345 21501E-mail: [email protected]

» Sconto 10% sul contratto di manutenzione ordinaria annuale caldaia murale a gas metano.

IEM SNC di Musitelli Enrico - ElettricistaPiazza Sagrato, 424012 BrembillaTel 0345 98176

» Sconto 10% sul listino dei prezzi correnti su tutti i beni e/o servizi forniti.

Out Antincendio Via del Commercio 724030 MozzoTel. 035 614580E-mail: [email protected]

» Sconto 20% sul listino dei prezzi correnti su tutti i beni e/o servizi forniti.

SERVIZI SOCIALI

WelfareVia De Medici, 1324016 San Pellegrino TermeTel. 0345 23441E-mail:[email protected]

» Sconto 2% sul listino dei prezzi correnti su tutti i beni e/o servizi forniti.

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WELLNESS

Centro estetico Body Line SunVia Aldo Moro, 3624016 San Pellegrino TermeTel. 034520072E-mail: [email protected]

» Sconto 5% sul listino dei prezzi correnti su tutti i beni e/o servizi erogati.

Tata-O La Casa degli Elementi family Spa & ResortVia Gromlongo24030 Palazzago (BG)Tel. 035/6315263 E-mail: [email protected]

» Sconto 10% sul listino dei prezzi aggiornato e consultabile c/o la reception di Tata-O sui seguenti servizi:• Estetica, viso e corpo• Tutte le tipologie di massaggio• Singoli trattamenti estetici ed

olistici.• Private Spa (Tariffa con massaggio

escluso)• Ingresso singolo adulto nella Stanza

del Sale dell’Himalaya

Prenotazione obbligatoria telefonando o scrivendo all’indirizzo e-mail

Nota: Esclusi periodi festivi e alta stagione (dal 16 dicembre all’8 gennaio inclusi); Sconti non cumulabili con altre promozioni in atto.

Terme S. Omobono – Villa delle OrtensieViale alle fonti 117 24038 S. Omobono Terme – BGTel. 035/851114 E-mail: [email protected]

» Sconto 15% sul listino dei prezzi correnti su tutti i beni e/o servizi erogati.

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SMI S.p.A. Headquarters

S. Giovanni Bianco (BG), Italy

Tel.: +39 0345 40111

Fax: +39 0345 40209

SMI USA Inc.

Atlanta, GA, United States

Tel.: +1 404 7999929

Fax: +1 404 9946414

SMI Centroamericana S.A. de C.V.

Mexico City, Mexico

Tel.: +52 555 3569072

Fax: +52 555 3553571

SMI do Brasil Ltda

S„ o Paulo, Brazil

Tel.: +55 11 36015334

Fax: +55 11 36937603

OOO SMI Russia

Moscow, Russian Federation

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Fax: +7 495 7206797

SMI Romania S.r.l.

Timisoara, Romania

Tel.: +40 256 293932

Fax: +40 256 293932

SMI Machinery Beijing Co.Ltd

Beijing, Peopleís Republic of China

Tel.: +86 10 6947 9668

Guangzhou, Guangdong,

Peopleís Republic of China

Tel.: +86 20 8439 6460

Fax: +86 20 8439 8391

Nanjing, Jiangsu,

Peopleís Republic of China

Tel.: +86 258 470 4716

Fax: +86 258 470 4776

SMI Asia Services Sdn. Bhd.

Selangor, Malaysia

Tel.: +60 35 1 913 788

Fax: +60 35 1 927 233

SMI Pacifica Pty Ltd

Melbourne, VIC, Australia

Tel.: +61 3 95843622

Fax: +61 3 95843633

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