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Settembre 2019
AREA IMPRESA
I BANDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO VERONA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE
NOVITÀ FISCALI
NUOVI ADEMPIMENTI PER E-COMMERCE
MASSOFISIOTERAPISTI: OK ALLA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE
MANCANZA DI CONNESSIONE INTERNET ALLA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI
AREA LAVORO
INDICAZIONI OPERATIVE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE DA ANPAL
INPS: SEGNALAZIONE TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CASSAZIONE: ASTENSIONE DAL LAVORO IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE
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PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE: LE SCADENZE PER IL PAGAMENTO A RATE 3
NUOVI ADEMPIMENTI PER E-COMMERCE 3
MASSOFISIOTERAPISTI: OK ALLA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE 3
MANCANZA DI CONNESSIONE INTERNET 4
ANPAL: REGOLE PER LO STATO DI DISOCCUPAZIONE 6
INPS: SEGNALAZIONE TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 9
CASSAZIONE: ASTENSIONE DAL LAVORO IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE 10
CASSAZIONE: DEMANSIONAMENTO E DANNO PROFESSIONALE 10
CASSAZIONE: INDENNITÀ DI PREAVVISO PER LA DONNA NEL “PERIODO PROTETTO” 11
BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA CCIAA 2019 12
CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE CCIAA 2019 13
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE 13
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Area Fiscale
PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE: LE SCADENZE PER IL PAGAMENTO A RATE
La risoluzione 71/E dell’Agenzia delle Entrate espone le nuove scadenze dei pagamenti
rateali delle imposte dei soggetti Isa. Titolari di partita Iva: 30 settembre, 16 ottobre, 16
novembre. Non titolari di partita Iva: 30 settembre, 31 ottobre, 2 dicembre. Per non
titolari di partita IVA si intendono i soggetti per i quali si applicano gli ISA (come per
l’appunto coloro che partecipano a società, associazioni e imprese). Restano esclusi dalla
proroga invece i lavoratori dipendenti e pensionati.
NUOVI ADEMPIMENTI PER E-COMMERCE
Il Decreto Crescita ha introdotto un obbligo comunicativo trimestrale per i gestori delle
piattaforme online per E-commerce. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 31
luglio 2019, fornisce le istruzioni per la trasmissione dei dati. La prima scadenza è il 31
ottobre 2019. I dati da comunicare sono: la denominazione o i dati anagrafici completi, la
residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta
elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo,
per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di
vendita.
MASSOFISIOTERAPISTI: OK ALLA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE
Nel question time n. 5-02592 del 25 luglio 2019, il Mef ha aperto alla possibilità di poter
detrarre le spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista con diploma
conseguito dopo il 17 marzo 1999. In attesa del riordino della figura dei
massofisioterapisti da parte del Ministero della Salute, si colma il divario presente finora
tra coloro che hanno conseguito il diploma prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo
hanno conseguito dopo.
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MANCANZA DI CONNESSIONE INTERNET
Il Decreto Crescita ha previsto che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri vi
sono dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Il caso di malfunzionamento della
connettività non deve ingenerare subito eccessiva preoccupazione: vi sono 12 giorni per
ottemperare e il Registratore Telematico, laddove non riesca ad inviare il file XML dei
corrispettivi – invio normalmente effettuato giornalmente, ritenterà di effettuare la
trasmissione. Laddove i 12 giorni si rivelassero insufficienti è comunque prevista una
procedura di emergenza dedicata all’assenza di rete. Per utilizzarla sarà necessario
accedere alla Piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Corrispettivi, Servizi per Gestore ed
Esercente/Procedure di Emergenza/Assenza di rete. Qui sarà possibile caricare il file XML,
precedentemente estratto dal Registratore Telematico e sigillato dallo stesso,
ottemperando in tale maniera all’obbligo di trasmissione telematica. In buona sostanza,
quindi, in caso di assenza di rete – utilizzando le funzioni del Registratore Telematico – si
demanderà all’apparecchio la produzione del file XML e l’obbligatoria apposizione del
sigillo. Il file firmato dovrà poi essere estratto dal RT (seguendo le istruzioni operative
previste dalla macchina), per poi essere trasferito su un pc dotato di connettività internet e
caricato sul sito dell’AdE grazie alla procedura di emergenza. Anche questa procedura di
emergenza, come quella già approfondita in precedenza e relativa al caso di
malfunzionamento del Registratore Telematico, può essere eseguita dal contribuente
accedendo alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi. In tal caso, quindi, il
contribuente deve essere provvisto di proprie credenziali di accesso Fisconline, Entratel,
SPID o carta nazionale dei servizi. Tuttavia, può anche provvedere per conto del
contribuente un intermediario, che sia stato delegato all’area Corrispettivi. Ovviamente, i
corrispettivi trasmessi saranno comunque imputati al contribuente, e non certo al soggetto
che per suo conto procede con la trasmissione di emergenza. Nel riepilogo degli invii
effettuati, questa tipologia di trasmissione – che deve essere adottata esclusivamente
quando ciò sia indispensabile – sarà evidenziata dalla locuzione “trasmissione tramite
upload”.
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Posto che la procedura di emergenza sovra descritta non può essere utilizzata come modalità
ordinaria di trasmissione, ma solo quando per un guasto la rete sia assente, e viceversa non
saranno individuate aree geografiche esentate. La conseguenza è che i contribuenti tenuti
alla gestione dei corrispettivi elettronici devono porsi nell’ottica di essere nella disponibilità
di una connessione funzionante – seppure l’esercizio sia ubicato in luoghi remoti -, poiché la
trasmissione del file tramite procedura “Assenza di rete” può essere utilizzata solo nel caso di
guasti estemporanei. Inoltre, visto la ristrettezza dei tempi e considerato che gli esercizi
possono restare aperti anche in periodi in cui l’eventuale intermediario delegato potrebbe
non essere presente, è bene che ogni contribuente sia dotato di proprie credenziali, in modo
tale da poter porre in essere la procedura di emergenza in autonomia.
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Area LavoroANPAL: REGOLE PER LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Attraverso l’emanazione della circolare n. 1 del 23 luglio 2019, l’ANPAL ha fornito le
prime indicazioni operative riguardanti lo stato di disoccupazione, alla luce delle
innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con
modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019) e acquisito il parere del Ministero del
Lavoro con la nota n. 31/0006890 dell’11 luglio 2019. In particolare, l’ANPAL ha
specificato che, sulla base del combinato disposto dell’Art. 4, c. 15-quater, D.L. n. 4/2019,
e dell’Art. 19, D.Lgs. n. 150/2015, risultano essere in “stato di disoccupazione” i soggetti
che rilasciano la DID (ossia, il documento che certifica l’immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa e la disponibilità alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- nessuno svolgimento di attività lavorativa sia di tipo subordinato o autonomo;
- lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’Art. 13, T.U. delle Imposte sui
Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.
CONSERVAZIONE, SOSPENSIONE E PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE IN CASO
DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LAVORO.
Attività di lavoro subordinato
L’Art. 4, c. 15-quater, D.L. n. 4/2019, prevede, testualmente, che “si considerano in stato
di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo
corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’Art.
13 T.U.I.R., di cui al D.P.R. n. 917/1986”. Pertanto, nel caso del lavoro subordinato, il
lavoratore può entrare in stato di disoccupazione oppure conservare lo stato di
disoccupazione anche qualora percepisca un reddito annuo quantificabile in € 8.145,00.
La valutazione circa il reddito deve essere effettuata in termini prospettici, stimando,
cioè, l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre, nell’anno, un
reddito superiore alla suddetta soglia; a tal proposito, deve essere considerata la
retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF.
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L’Art. 19, c. 3, D.Lgs. 150/2015, prevede che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”; la sospensione scatta a seguito di
valutazione automatica operata dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al
momento della instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di inizio di una attività di lavoro
subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di
apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che
siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione. Il termine
della sospensione è accertato d’ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di
comunicazione nei confronti del servizio competente. Decorsi i 180 giorni continuativi
dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo
stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ad € 8.145,00.
Attività di lavoro autonomo
Nel caso in cui l’attività svolta sia di lavoro autonomo, il lavoratore acquisisce o conserva lo
stato di disoccupazione e, in nessun caso, il periodo di disoccupazione viene sospeso. Con
riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di
disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da
imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800,00. Fanno tuttavia
eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’Art. 50, c. 1,
T.U.I.R., sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145,00 annui. Pertanto, i lavoratori che,
nello svolgimento dell’attività autonoma, superino i sopra indicati limiti di reddito nell’anno,
perdono lo stato di disoccupazione. Al lavoratore che superi il limite di reddito è fatto
obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato
di disoccupazione.
Svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia
Il lavoratore, in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonoma e
subordinata), conserva lo stato di disoccupazione se rispetta i limiti previsti da ciascuno dei
predetti ambiti e purché il reddito complessivo risultante dalla somma di tutte le attività
svolte sia inferiore ad € 8.145,00.
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Attività di lavoro intermittente
Il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di
disoccupazione per tutto il periodo del contratto solamente nel caso in cui la retribuzione
annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145,00 annui). In caso
contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre effettuare una
valutazione a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta da parte del
lavoratore e nell’eventualità in cui sia prevista o meno la corresponsione della relativa
indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Nel caso in cui non sia previsto un
obbligo di risposta (con conseguente assenza di una indennità di disponibilità), lo stato di
disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa,
mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di inattività. Il lavoratore intermittente
decade dallo stato di disoccupazione qualora svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro
effettivo presso il medesimo datore di lavoro e la retribuzione annua prospettica sia
superiore ad € 8.145,00. Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (con
conseguente corresponsione di una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione è
sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettata sia
superiore ad € 8.145,00. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente
superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione
annua prospettica è superiore ad € 8.145,00.
Tirocinio extracurriculare
Posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, colui che sta svolgendo
un’esperienza di tirocinio potrà rilasciare la propria DID ed essere considerato in stato di
disoccupazione. Perimenti, una persona in stato di disoccupazione che intraprenda
un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.
Prestazioni occasionali ai sensi dell’Art. 54-bis, D.L. n. 50/2017
Coloro che, in disoccupazione, svolgono prestazioni di lavoro occasionale, ai sensi dell’Art.
54-bis, D.L. n. 50/2017, non perdono tale status, in quanto, per espressa previsione
normativa, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato.
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INPS: SEGNALAZIONE TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
L’INPS informa che si sono verificati tentativi di truffa attraverso l’invio di email con
contenuti apparentemente attribuibili al medesimo Istituto.
Nello specifico, le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), non appartenenti all’Istituto, che avvisa di
presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo del messaggio si conclude con
l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità, dal quale si
verrà rimandati a un qualche sito nel quale si scaricherà automaticamente un software/virus
in grado di apportare danni al proprio sistema (malware); pertanto, è del tutto sconsigliato
cliccare sul link che compare nella email.
Viene qui sotto riportato il testo della mail in argomento:
L’Istituto, dunque, ribadisce a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue
che arrivino via email e che l’unico link valido per accedere alle informazioni, ai servizi
e alle prestazioni dell’Istituto è: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.
Gli elenchi degli indirizzi PEC utilizzati dalle strutture INPS sono disponibili sul sito
dell’Istituto.
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CASSAZIONE: ASTENSIONE DAL LAVORO IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE
Con sentenza n. 18887 del 2019, la Corte di Cassazione ha definito pieno e con carattere
generale il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione di
festività infrasettimanali, ponendosi così in linea con un orientamento consolidato sia della
Magistratura di merito che di quella di legittimità (v. Sent. Cass. n. 21209/2016). Pertanto, in
occasione delle festività infrasettimanali, individuate dalla Legge n. 260/1949, il lavoratore
ha la piena facoltà di astenersi dalla prestazione, pur in presenza di un ordine datoriale o di
un accordo collettivo, anche aziendale, se stipulato senza un suo esplicito mandato. Infatti,
la Suprema Corte ha affermato che un normale accordo collettivo (sia esso aziendale,
territoriale o nazionale) non possa modificare il diritto in questione, potendo ciò avvenire
soltanto mediante un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente o con un
accordo collettivo ove risulti l’esplicito mandato, rilasciato dal lavoratore al Sindacato, a
stipulare in deroga a tale disciplina. Di conseguenza, sono da ritenersi assolutamente
illegittimi provvedimenti disciplinari, connessi a tali circostanze, sia di natura espulsiva
(ossia, licenziamento) sia conservativa (richiami scritti, multe o sospensioni).
CASSAZIONE: DEMANSIONAMENTO E DANNO PROFESSIONALE
Con ordinanza n. 16595 del 2019, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che il
demansionamento può comportare un danno patrimoniale derivante dalla perdita di
professionalità, il quale può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale
del lavoratore sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare oltreché nel
pregiudizio per la perdita di chance, ha affermato che il Giudice di merito, con
apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato, può
desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale, determinandone
l’entità in via equitativa in base agli elementi di fatto relativi alla quantità ed alla qualità
della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del
demansionamento, all’esito finale della dequalificazione ed alle altre circostanze del caso
concreto.
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CASSAZIONE: INDENNITÀ DI PREAVVISO PER LA DONNA NEL “PERIODO PROTETTO”
Con sentenza n. 16176 del 2019, la Corte di Cassazione, alla luce della previsione contenuta
nell’Art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, ha affermato che, in caso di dimissioni volontarie della
lavoratrice madre nel c.d. “periodo protetto”, l’indennità sostitutiva del preavviso deve
sempre essere corrisposta dal datore di lavoro, anche se le dimissioni stesse risultino
preordinate all’assunzione presso altro datore di lavoro.
Area Impresa
BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA CCIAA 2019
SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese (PMI) aventi sede legale e/o unità locali produttive nella provincia di
Verona
Contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese ritenute ammissibili
Contributo massimo: 13.500€ ad azienda
SPESE AMMISSIBILI
Gli investimenti ammessi a contributo per entrambe le Misure dovranno essere riconducibili a:
a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo
(CAD);
b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
c) inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;
d) inserimento di nuove tecnologie all'interno di processi o prodotti tradizionali
tecnologicamente maturi;
e) rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici
f) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi, esclusa la creazione di
siti Internet e l’applicazione della normativa sulla privacy;
g) installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici,
dispositivi di protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza)
h) inserimento di soluzioni per la mobilità sostenibile, ivi compresi i punti di ricarica auto o bici
elettriche.
PRSENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate dal 09 settembre al 16 settembre 2019
Richiedi info
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CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE CCIAA 2019
SOGGETTI BENEFCIARI
Micro, piccole e medie imprese attive nella provincia di Verona
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AMMESSI
• Misura A: partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate sia in Italia che
all’estero in forma singola e/o aggregata
• Misura B: realizzazione all’estero di iniziative per la promozione, esclusivamente in forma
aggregata della “Destinazione Verona”. Saranno ammesse iniziative volte alla promozione del
territorio, delle tipicità e del turismo della provincia di Verona organizzate da soggetti appartenenti
a qualsiasi categoria economica
Ai fini dell’ammissibilità possono accedere ai contributi i progetti di importo non inferiore a €
5.000. Pertanto, potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate
relative a manifestazioni fieristiche o eventi che inizieranno dal giorno successivo alla
presentazione della domanda di contributo e fino al 30 aprile 2020.
Le domande dovranno essere presentate dal 9 settembre 2019 al 23 settembre 2019.
Richiedi info
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla
vitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di
attività extra-agricole sia produttive che di servizio.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi sono ammissibili per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività non agricole,
quali: artigianali; settori del living; della meccanica e della moda; turistiche; di servizio nel settore
sociale.
Gli interventi riguardano:
• Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili
• Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
• Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
La domanda va presentata entro il 3 ottobre 2019.
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