Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
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PROVINCIA DI BOLOGNA
Aspetti problematici nellaAspetti problematici nellaapplicazione della normativa sulle a.p.s.applicazione della normativa sulle a.p.s.
24 MAGGIO 2003
Avv. Marco Masi - Dott. Massimo Moscatelli
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DIFFERENZEDIFFERENZE
Organizzazione di volontariato Associazione di o.d.v. promozione sociale
a.p.s.
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O.D.V. E A.P.S.O.D.V. E A.P.S.
LE FONTILE FONTI
- Codice Civile artt. 12 e seguenti (O.D.V. e A.P.S.);
- Legge 266/91 (O.D.V.);
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 37/96 (O.D.V.);
- Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2436/96 (O.D.V.);
- Legge n. 383 del 7/12/2000 (A.P.S.);
- Legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002 (A.P.S.)
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ENTI CON FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO E SENZA
SCOPO DI LUCRO (I° libro codice civile)
r ic o n o s c iu te n o n r ic o n o s c iu te
a s s o c ia z io n i fo n d a z io n i c o m ita t i
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ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA- atto costitutivo e statuto in forma pubblica
- iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- patrimonio adeguato allo scopo- responsabilità limitata
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
- libertà di forma per atto costitutivo e statuto- no iscrizione registro delle persone giuridiche
- fondo comune- responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto
dell’associazione.
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RESPONSABILITA’ ILLIMITATA DI CHI AGISCE PER L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ART. 38 C.C.“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente
le persone che hanno agito in nome e per contodella associazione”.
- responsabilità di chi ha agito, no “dei soci” o del “direttivo”;- responsabilità per fatto illecito degli ausiliari (art. 2049 c c.);
- se l’associazione svolge attività commerciale può fallire e con essa possono fallire i soci illimitatamente responsabili (Cass. Civ. I Saz. 9589/93).
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Procedura per l’attribuzione della personalità giuridica
(DPR 361/2000)
Regione Prefettura
- se ambito attività sub-regionale - se ambito attività ultra regionale
e materia compresa nel vecchio 117 Cost. - se materia non compresa nel vecchio 117 Cost.
DOMANDA
iscrizione nel registro delle persone giuridiche
(entro 120 gg.)
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RIC.
NO RIC.
ASSOCIAZIONE
Associazione Associazione di
(art. 14 e seg. C.c.) Promozione Sociale (l. 383/00)
Organizzazione di volontariato (l. 266/91)
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ASSOCIAZIONE A.P.S. O.D.V.
Fine Mutualistico Fine Mutualistico e Solidaristico Fine Solidaristico
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-DEFINIZIONE O.D.V.: "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2 legge 266/91).
-DEFINIZIONE A.P.S.:" Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati" (art. 2 legge 383/2000).
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SOCI
solo persone Fisiche
O.D.V. Soci Volontari
Non vi possono essere soci che instaurano un rapporto
patrimoniale con l’associazione.
Persone fisiche e persone giuridiche
A.P.S. Soci Volontari
Vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la
propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato.
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VOLONTARI OCCASIONALI
Per grandi eventi le a.p.s. dell’Emilia Romagna possono avvalersi di volontari non soci (art. 2 l.r. 34/2002)
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O.D.V. E A.P.S.
Attività retribuite / attività volontarie
Sia nelle O.d.v. che nelle a.p.s. devono essere prevalenti le attività volontarie rispetto a quelle retribuite.
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ENTRATE
- O.D.V. rimborsi spese
rimborsi spese
- A.P.S. corrispettivi da soci
corrispettivi da terzi
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ENTRATE DA CONVENZIONI
O.D.V. A.P.S.
rimborsi derivanti da convenzioni entrate derivanti da prestazioni di servizi (art. 5 legge 266/91) convenzionati
(art. 4 legge 383/00)
- ammontare eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;- modalità di rimborso delle spese documentate (art. 12 l.r. 34/02)
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PRINCIPI ORDINAMENTO INTERNOPRINCIPI ORDINAMENTO INTERNO
O.D.V. A.P.S.
- porta aperta - porta aperta
- democraticità struttura - democrazia
- elettività cariche - uguaglianza diritti
- gratuità cariche - elettività cariche
derogabili se particolare natura di talune associazioni
(art. 3 l. 383/00 e art. 3 l.r. 34/02)
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REGISTRIREGISTRIODVODV APSAPS
(iscrivibili solo associazioni dotate di autonomia) (iscrivibili anche mere articolazioni locali di
associazioni nazionali)
regionaleregionale nazionalenazionale
provinciale regionaleprovinciale regionale
provincialeprovinciale
comunalecomunale
incompatibilitàincompatibilità
(art. 4 l.r. 34/02 e art. 3 l.r. 37/96)(art. 4 l.r. 34/02 e art. 3 l.r. 37/96)
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DISCIPLINA FISCALEDISCIPLINA FISCALE
ODVODV APS APS
onlus di diritto onlus nei casi di cui all’art. 10 d.lgs 460/97
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APSAPSPrevalenza attività di volontariato Prevalenza attività di volontariato
art. 18 l. 383/00art. 18 l. 383/00(art. 3 comma 3 l.r. 34/02)(art. 3 comma 3 l.r. 34/02)
“ Le a.p.s. si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuità dei propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali”
Come si applica tale previsione ai coordinamenti e alle federazioni (associazioni di persone giuridiche) di cui all’art. 2 ?
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CONVENZIONE APS / P.A.CONVENZIONE APS / P.A.
solo per gestione attività verso terzi
(art. 30 l. 383/00 e art. 12 l.r. 34/02)
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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALEASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE EX L. n. 383/2000
ASPETTI FISCALI
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STATUTO
La normativa tributaria vigente richiede previsioni statutarie di più ampia portata rispetto al contenuto minimo degli statuti richiesto dalla L. 383/2000.
Nello statuto, ai sensi dell’art. 3 L. 383/2000, devono essere espressamente previsti, tra l’altro:
• l’assenza di fini di lucro e indivisibilità di utili anche in forma indiretta;
• l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
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• principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative (salvo deroghe);
• l’obbligo di redazione ed approvazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione;
•l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.
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VINCOLI STATUTARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI FISCALI ART. 111, co. 4 quinquies,
TUIR
Per l’applicazione delle agevolazioni fiscali, le norme fiscali prevalgano su quelle della L. 383/2000. Pertanto occorre comunque prevedere nello statuto:
• Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, sentita l’AUTHORITY;
•Disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
• non rivalutabilità della quota associativa.
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RISORSE ECONOMICHE ART. 4 L. 383
Le a.p.s. traggono le risorse economiche da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
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f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
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Qualificazione ai fini tributari delle a.p.s.:
La L. 383 non introduce una nuova definizione di a.p.s..
Le a.p.s. rientrano pertanto tra gli enti non commerciali definiti dall’art. 87, lett. c), TUIR quali enti:
“…….. diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
In via interpretativa il Ministero delle Finanze (Cir. n. 124/E del 12.05.1998) aveva definito le a.p.s. in modo più restrittivo quali “associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le le ACLI e l’ARCI.”
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Si applicano dunque gli artt. 108 e ss. TUIR, e pertanto il reddito complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito:
a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi;
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• Per leventuale attività commerciale esercitata le a.p.s. hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata (art. 109);
•Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 77, commi 1 e 3-bis, TUIR;
•Possono adottare il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 per l’eventuale attività commerciale;
•Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo;
•Possono perdere la qualifica di ente non commerciale se svolgono prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta
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In base all’art. 111, comma 3, TUIR:
• Per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati
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DISPOSIZIONI FISCALI INTRODOTTE DALLA L. 383/2000
Prestazioni in favore dei familiari degli associati (art. 20)
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
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DOCUMENTAZIONE CONTABILE OBBLIGATORIA
Le a.p.s. devono conservare per almeno tre anni con l’indicazione dei soggetti eroganti la documentazione relativa:
•eredità, donazioni e legati;
•contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
•contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
•entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
ed inoltre la documentazione relativa alle:
• erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta
•N.B.: permane comunque l’obbligo di conservazione della documentazione contabile ex art. 22, DPR 600/73 (31.12 del 4° anno da quello di presentazione della dichiarazione) per sostituti d’imposta, chi svolge attività commerciali e raccolta pubblica di fondi.
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Imposta sugli intrattenimenti (art. 21)
Le quote e i contributi corrisposti alle a.p.s. non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’ISI.
Si segnalano alcune attività rilevanti ai fini ISI:
a. esecuzioni musicali e danze quando l’esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% della durata della manifestazione;
b. utilizzazione di bigliardi ed apparecchi a gettone e moneta, bowling, utilizzazione ludica di strumenti multimediali ecc.;
Nel caso di cui al punto a) si applica l’ISI al 16% mentre in quello di cui al punto b) l’aliquota è dell’8%.
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•Erogazioni liberali (art. 13 bis, lett. I - quarter DPR 917/86)
Per le persone fisiche e enti non commercialiSono detraibili dall’imposta lorda (IRPEF) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al Lit. 4.000.000 pari ad euro 2.065,83 (detrazione pari al 19% di 4 milioni ora euro 2.065,83: quindi 392,51 euro di risparmio di Irpef), a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con altre modalità che potranno essere definite con D.M. idonee a consentire un controllo dell’A.F.
Per le imprese
Deduzione dal reddito una somma pari a Lit. 3.000.000 (ora euro 1.549,37) o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (ex art. 65 - c) octies) Tuir). La possibilità sembra si stata abrogata con Legge 289/02 art. 90, comma 9, a far data dal 1.01.2003, che ha riformato il sistema sportivo dilettantistico. Trattasi di un “refuso” redazionale della Legge 289/02 che speriamo possa essere chiarito anche solo in sede interpretativa
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Tributi locali (art. 23)
Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le a.p.s.
•Attività turisti e ricettive (art. 31)
Le a.p.s. sono autorizzate ad esercitare tali attività. Ma l’articolo della legge introduce una agevolazione di carattere amministrativo più che fiscale in quanto a tal fine:
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (cosi come la somministrazione di alimenti e bevande) non sono considerate attività commerciali solo se svolte da a.p.s. le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (es Arci e Acli).
-In tutti gli altri casi anche se a.p.s. iscritte nei registri le suddette attività hanno rilevanza fiscale ai fini IIDD e IVA.
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“1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative
attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori
pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.2. La destinazione d’uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli
spazi”.
ART. 16 L.R. N. 34/2002 destinazione d’uso delle sedi
e dei locali associativi
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O.N.L.U.S.L. 460/97
LE CONSEGUENZE GIURIDICHE
La legge 460/97 disciplina il regime fiscale delle Onlus.
Per poterne usufruire i soggetti (che non sono Onlus di diritto) devono modificare i propri statuti prevedendo:- lo svolgimento di attività in un settore determinato (ad es. sociale e socio sanitario);- il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate (istituzionali, connesse e accessorie);- la effettività del rapporto associativo e la partecipazione dei soci alle scelte fondamentali;- un limite alla retribuzione degli amministratori;- l’obbligo di reimpiegare gli utili nelle attività istituzionali;- l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra ONLUS sentita l’Autority ;- l’obbligo di usare l’acronimo ONLUS.
°°°°°°°
N.B.: - le associazioni di volontariato, le o.n.g. e le cooperative sociali sono Onlus di diritto; - per le fondazioni non sono necessarie regole democratiche; - gli enti ecclesiastici godono di una disciplina a sé stante.