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provvedimento 28 maggio 1997; Pres. Rodotà; Banca nazionale del lavoro

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provvedimento 28 maggio 1997; Pres. Rodotà; Banca nazionale del lavoro Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 6 (GIUGNO 1997), pp. 317/318-319/320 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192072 . Accessed: 28/06/2014 16:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 16:58:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: provvedimento 28 maggio 1997; Pres. Rodotà; Banca nazionale del lavoro

provvedimento 28 maggio 1997; Pres. Rodotà; Banca nazionale del lavoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 6 (GIUGNO 1997), pp. 317/318-319/320Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192072 .

Accessed: 28/06/2014 16:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rità che possa commettere un revisore abilitato al controllo del

le società fiduciarie. In conclusione, non può non ribadirsi quanto la sezione ha

già avuto modo di affermare in sede cautelare e cioè che la

ragione giustificatrice dell'entità della sanzione irrogata può ri

tenersi, allo stato degli atti, razionalmente rapportata alla parti colare gravità dei fatti e comportamenti emergenti dalla docu

mentazione di causa, tenuto conto che detta documentazione

dà sufficiente contezza dell'incompletezza e, quindi, della non

veridicità dei dati esposti nella relazione di certificazione e con sente di ritenere fondato, perché motivato nei fatti, l'avviso

espresso dall'autorità che i ricorrenti sono venuti meno ai pro

pri doveri discendenti dalle norme recate dal d.p.r. 136/75 e

dalla comunicazione Consob n. 2422 del 31 marzo 1993.

Consegue la reiezione anche del quarto ed ultimo motivo di

gravame.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONA LI; provvedimento 28 maggio 1997; Pres. Rodotà; Banca na

zionale del lavoro.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONA LI; provvedimento 28 maggio 1997; Pres. Rodotà; Banca na

Persona fisica e diritti delia personalità — Trattamento di dati

personali — Attività bancaria — Informativa e richiesta di

consenso dell'interessato (L. 31 dicembre 1996 n. 675, tutela

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati

personali, art. 10, 11).

Si deve ritenere non conforme a quanto disposto dall'art. 10

l. 675/96, sulla protezione dei dati personali, una documenta

zione informativa, inviata da una banca alla propria cliente

la, che:

a) non distingua il caso in cui i dati personali siano raccolti

presso l'interessato da quello in cui la raccolta sia operata

presso terzi;

b) indichi in modo generico finalità e modalità del trattamento;

c) nel prospettare la possibilità che i dati siano elaborati da

terzi per conto della banca, non chiarisca il ruolo di tali

soggetti;

d) indichi in modo generico i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

e) prospetti, come possibile ed indistinta conseguenza del rifiuto di fornire i dati personali richiesti, la mancata esecuzione di

un'operazione, la mancata prosecuzione del rapporto già in

atto o la mancata instaurazione di un nuovo rapporto. (1) Si deve ritenere non conforme a quanto disposto dall'art. 11

I. 675/96, sulla protezione dei dati personali, una richiesta

di consenso al trattamento di dati personali, inviata da una

banca alla propria clientela, che individui categorie di sogget ti nei cui confronti il cliente è chiamato a prestare il suddetto

consenso attraverso un'indicazione indiretta e mediante un'e

lencazione meramente esemplificativa. (2)

(1-2) Prima, e sofferta, applicazione della 1. 675/96 (in Le leggi, 1997, I, 548) ad opera dell'ultima nata fra le autorità amministrative indipen denti, il Garante per la protezione dei dati personali (così ribattezzato dal d.leg. 9 maggio 1997 n. 123, ibid., 1680, emanato il giorno dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina come prima applicazione della

delega contenuta nella 1. 676/96). Non senza segnare qualche vistoso scollamento rispetto alla direttiva

95/46/Cee del 24 ottobre 1995 (per i cui tratti salienti v., rispettivamen te, M. Paganelli, in Diritto privato europeo a cura di Lipari, Padova, 1997, I, 148 ss., e R. Delfino, in Corso di sistemi giuridici comparati a cura di Alpa, Torino, 1996, 428 ss.), la 1. n. 675 — di cui si comin ciano a raccogliere i primi, impressionistici commenti: v., fra gli altri, M. Clarich e G. Comandé, in Danno e resp., 1997, 137, 140, e S.

Sica, ibid., 282; ma da 'base installata' funge G. Buttarelli, Banche

dati e tutela della riservatezza, Milano, 1997, cui promette di aggiun

gersi, a tempi brevi, una nutrita raffica di commentari, contributi e lavori collettivi — mirava non solo a schiudere all'Italia le porte del l'accordo di Schengen, ma anche a colmare uno «iato», riportando il

nostro sistema, sin qui «inadeguato e obsoleto» (sono parole di G. Al

pa, Istituzioni di diritto privato, 2a ed., Torino, 1997, 315) in linea

Il Foro Italiano — 1997.

Viste le segalazioni trasmesse dall'Adusbef, dal Movimento

di difesa del cittadino il 13 maggio 1997 e dal Codacons il 19 maggio 1997 ed esaminata la documentazione ivi allegata;

esamiate le deduzioni svolte dall'Adusbef, dal Movimento di

difesa del cittadino, dalla Banca nazionale del lavoro e dall'Abi

nella seduta del 20 maggio 1997 di questa autorità, e le ulteriori

deduzioni comunicate per iscritto dalla Banca nazionale del la

voro e dall'Abi il 26 maggio 1997; rilevato che la documetazione trasmessa alla clientela del pre

detto istituto di credito non è conforme alle disposizioni della 1. 31 dicembre 1996 n. 675, in quanto:

1. - Informativa all'interessato, a) L'informativa scritta non

rende anzitutto chiara la distinzione tra il caso in cui i dati

siano stati raccolti presso l'interessato (art. 10, 1° comma, 1.

n. 675) e l'ipotesi in cui i dati stessi siano raccolti presso terzi (art. 10, 3° comma).

Per quanto riguarda le informazioni fornite direttamente dal

l'interessato, non è necessaria un'informazione data caso per caso in occasione di ciascuna operazione bancaria. È tuttavia

insufficiente un'informativa fornita una tantum e valida senza

termine per qualsiasi operazione effettuata dal cliente che rien

tri nell'esecuzione del rapporto contrattuale al quale si riferisce

l'informativa iniziale. Tuttavia, una specifica ed ulteriore infor

mativa deve essere fornita, di regola, nell'instaurazione di nuo vi rapporti, quando cambino le finalità o le modalità del tratta

mento o altri elementi previsti dall'art. 10. Un'informativa al

l'interessato è altresì necessaria per quanto riguarda i dati raccolti

presso terzi (art. 10, 3° comma).

Qualora s'intenda predisporre un unico modello cartaceo per le due informative previste dall'art. 10, si potrebbero quindi articolare sullo stesso modello distinte caselle da barrare a se

conda delle situazioni; b) le finalità del trattamento (art. 10, 1° comma, lett. a) sono

indicate con una formula tautologica («. . . per finalità istitu zionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività

della nostra banca») e con un elenco per di più meramente esem

plificativo delle finalità stesse, nel quale compaiono anche for

mule generiche (come: «... per esigenze di tipo operativo e

gestionale» o «per informativa commerciale nell'interesse della

clientela e indagini di mercato»). Risulta generica anche la prospettazione delle modalità del

trattamento (art. 10, 1° comma, lett. a, la quale, pur non pre

supponendo un'elencazione di tutte le operazioni di trattamento

effettuate, richiede tuttavia indicazioni più specifiche relative,

con una deriva transnazionale ormai assolutamente consolidatasi, anzi stratificatasi negli ultimi cinque lustri (per un quadro d'insieme, fra i molti disponibili, cfr. Data Transmission Privacy, [Campbell e Fisher

ed.], Dordrecht e a., 1994, nonché il dossier dal titolo La protezione dei dati personali nei sistemi informatizzati: paesi dell'Unione europea, a cura del servizio studi del senato, febbraio 1996; d'obbligo, in ogni caso, l'ulteriore rinvio all'affresco tracciato, come ultima tappa di un

percorso intellettuale iniziatosi nei primi anni '70, da S. Rodotà, Tec

nologie e diritti, Bari, 1995). Come sovente avviene, l'entusiasmo degli ultimi arrivati rischia di

trasformarsi in sacro furore. Di là dalle molte (e, talora, pretestuose) polemiche mass-mediatiche, il provvedimento su riportato — relativo all'informativa scritta inoltrata dalla Bnl ai suoi clienti in vista dell'im minente entrata in vigore della legge, e quindi prima che il d.leg. n. 123 schiudesse la via alla possibilità di comunicazioni anche soltanto

orali, v. art. 1, che riforma l'art. 10, 1° comma, 1. n. 675 — scrive la prima pagina vera di una vicenda ancora lontana dal raggiungere un apprezzabile livello di chiarezza. Ne è riprova il fatto che l'informa

tiva, la richiesta di consenso e la lettera di accompagnamento, severa mente censurati dal Garante, rispondevano, nella sostanza, alle linee

guida elaborate dall'Abi (riportate per esteso in Guida normativa II Sole 24-Ore del 22 maggio 1997, n. 88, 18 ss.) nel tentativo di divisare un impatto morbido del mondo bancario con la nuova dimensione della

privacy informatica (definizione che però, a detta di G. Buttarelli, Le nuove leggi sul trattamento dei dati personali, in Gazzetta giuridica, 1997, fase. 3, 5, discende dall'«erroneo convincimento che la legge di

sciplini la gestione delle banche dati», laddove «la scelta della Comuni tà europea di assoggettare anche la stampa alle 'nuove carte della priva cy' ha reso indispensabile congegnare le nuove disposizioni in modo da renderle applicabili anche a chi raccoglie e diffonde determinate in formazioni in tempo reale ma non ne conserva una traccia integrale nei propri archivi [come può accadere, talvolta, per il giornalista]»; senonché, proprio sul senso di questa pretesa scelta comunitaria si anni dano ie maggiori perplessità e riserve, che ci ripromettiamo di discutere in dettaglio alla prima occasione utile). [R. Pardolesi]

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PARTE TERZA

in particolare, alla logica e alle finalità sulle quali si basa il

trattamento (art. 13, 1° comma, lett. c, n. 1); c) l'indicazione della circostanza che i dati possono essere trat

tati «per conto della . . . banca, ... da società, enti o consorti

che . . . forniscano specifici servizi elaborativi, nonché da orga nismi che svolgano attività complementari a quella della . . .

banca, ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei

servizi . . . richiesti» non chiarisce se tali soggetti effettuino il

trattamento presso una struttura esterna «responsabile» del trat

tamento, o nella quale operi il «responsabile» del trattamento,

oppure quali terzi estranei all'originario trattamento effettuato

presso la Bnl, ai quali i dati stessi siano stati comunicati o diffusi;

d) del tutto generica risulta l'indicazione dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi, la quale si risolve

o in un richiamo dei casi in cui la comunicazione dei dati a

terzi sia obbligatoria per legge o per regolamento (ipotesi per cui l'art. 10, 4° comma, permette di non inviare l'informativa), o in una menzione dei soggetti verso i quali il trasferimento

dei dati sia «necessario» o più semplicemente «fuzionale» per 10 svolgimento dell'attività della banca, senza precisazione alcu

na delle categorie dei soggetti stessi, come pure è richiesto dal

l'art. 10, 1° comma, lett. d). Del pari, non può ritenersi conforme all'art. 10 la comunica

zione all'interessato della semplice esistenza presso la banca di

un elenco di tali categorie, in quanto questa soluzione non con

sente un'effettiva conoscenza ed è basata su un elenco mutevole

(le cui variazioni possono comunque essere agevolmente rese

note alla clientela tramite le ordinarie comunicazioni);

e) analogamente a quanto previsto nella lettera precedente, l'indicazione del responsabile del trattamento deve rendere pos sibile l'individuazione del soggetto preposto;

f) non è conforme alla legge la prospettazione della circostan

za che il rifiuto a fornire i dati personali può comportare la

mancata esecuzione di un'operazione, la mancata prosecuzione del rapporto ovvero la mancata instaurazione di nuovi rapporti.

Non è infatti chiarito, come esplicitamente previsto dall'art.

10, 1° comma, lett. b), il carattere obbligatorio o facoltativo

del conferimento dei dati, inducendo così l'interessato a con

fondere situazioni che hanno rilevanza giuridica diversa. È indi

spensabile una chiara distizione tra i casi in cui taluni dati devo

no essere forniti in base ad un obbligo di legge (ad esempio per individuare operazioni di riciclaggio di denaro o valori), quelli in cui le informazioni sono strettamente funzionali all'e secuzione del rapporto contrattuale (per le quali il consenso del

l'interessato non è necessario: art. 12, 1° comma, lett. b) e 20, 1° comma, lett. e), e quelli che si riferiscono allo svolgimento di ulteriori attività da parte dell'istituto di credito (subordinate ad uno specifico consenso dell'interessato).

Inoltre, la stessa mancanza di distinzione si avverte nella ge nerica previsione dell'interruzione complessiva o mancata instau

razione del rapporto, qualora non siano state fornite le infor mazioni richieste per singole operazioni o servizi.

La violazione non è eliminata dalla circostanza che l'interru zione del rapporto con la banca è posta in termini eventuali

(«. . . può comportare . . .), ed è resa più marcata dal fatto che tale evento è prospettato anche in riferimento alla mancata

prestazione del consenso alla comunicazione dei dati a terzi, anche per situazioni non dipendenti dall'economia negoziale e che possono essere prese in considerazione dal cliente interessto in base ad una sua libera scelta» (es.: comunicazione dei dati da parte della banca ad una società di customer satisfaction).

2. - Consenso, a) La formula del consenso che la Bnl ha richiesto ai propri clienti riflette i vizi dell'informativa all'inte ressato.

La richiesta ultimativa di un consenso generale e incodiziona

to, proveniente da un soggetto in posizione nettamente più for te rispetto al destinatario dell'informativa, si risolve in una vio lazione della libertà contrattuale di quest'ultimo.

In base ai criteri generali che ormai sempre più nettamente

ispirano il nostro ordinamento giuridico (in ossequio anche alle

regole dettate in sede europea: si vedano, ad esempio, gli art. 1469 bis ss. c.c., attuativi della direttiva Cee 93/13) e specifica mente in base alle finalità della 1. n. 675 (rese esplicite già dal l'art. 1), il consenso può essere ritenuto effettivamente libero solo se si presenta come manifestazione del diritto all'autode terminazione informativa, e dunque al riparo da qualsiasi pres sione, e se non viene condizionato all'accettazione di clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli ob

blighi derivanti dal contratto.

11 Foro Italiano — 1997.

Ciò è esattamente quanto avverrebbe nel caso di un consenso

generalizzato e fondato su informazioni generiche o insufficien

ti, accompagnate dall'esplicita previsione di una possibile rottu

ra dei rapporti contrattuali. Verrebbero così negati proprio i

diritti configurati dall'art. 1 1. n. 675 come «fondamentali».

b) È evidente, peraltro, l'impraticabilità di un consenso ri

chiesto nei confronti di categorie di destinatari individuati solo

indirettamente (tramite un elenco disponibile presso la banca) e mediante una mera elencazione esemplificativa, anziché se

condo una precisa elencazione che menzioni puntualmente, se

non i singoli destinatari, almeno le relative categorie. In secondo luogo, l'ampia elencazione dei soggetti in favore

dei quali il cliente è chiamato a prestare il consenso è contraria

alla legge sotto più profili.

Infatti, il consenso è richiesto sia per la comunicazione a terzi

da parte della Bnl, sia per l'ulteriore trattamento effettuato a

cura dei terzi medesimi.

Nulla osta, in linea di principio, a che il consenso sia richie

sto da un primo titolare anche nell'interesse di altri titolari.

Tuttavia, tale evenienza deve essere realizzata tenendo conto

del disposto dell'art. 11, 3° comma, secondo cui il consenso

deve essere prestato «in forma specifica» e deve quindi riguar dare un preciso genere di trattamento effettuato a cura di un

ben individuato titolare del trattamento.

Inoltre, poiché il consenso è valido solo se sono fornite le

informazioni di cui all'art. 10 (mentre nel caso di specie l'infor

mativa resa dalla Bnl si riferisce solo alle attività effettute dalla

Bnl stessa anziché a quelle svolte dai terzi nell'interesse dei qua li il consenso è stato sollecitato), l'informativa stessa dovrebbe

essere rivista in modo tale da collegarla anche alle attività svolte

dai terzi. Resta ferma, ovviamente, la possibilità che si circo scriva l'ambito di operatività dell'attuale formula di consenso

con riferimento ai soli trattamenti effettuati dalla Bnl (compre sa la comunicazione a terzi).

Qualora, invece, si richieda il consenso anche in relazione

a terzi, oltre alla revisione del modello di informativa, si deve

procedere ad un'elencazione non esemplificativa e puntuale dei

terzi in favore dei quali il consenso potrebbe valere.

Quale che sia la soluzione prescelta circa l'ambito di operati vità del consenso, la formula deve essere resa più specifica sotto un ulteriore duplice profilo, tenendo conto, cioè, del principio di finalità di cui all'art. 9, nonché della necessità di evitare indi

cazioni generiche che non permettono all'interessato di rendersi

sempre conto della reale ampiezza della sua manifestazione di

consenso, quando questo appaia riferibile ad attività diverse da

quelle relative al rapporto contrattuale.

Appare in aperto contrasto con l'anzidetto principio di finali tà l'ampia richiesta di consenso per tutti i dati sensibili il cui

trattamento generalizzato non può certo ritenersi connaturato alle esigenze nascenti da un comune contratto bancario.

È del tutto erroneo, peraltro, il riferimento ai dati relativi a determinati provvedimenti giudiziari, il cui trattamento non è legato al consenso dell'interessato (art. 24), nonché il riferi mento all'art. 23 che riguarda gli esercenti le professioni sanitarie.

3. - Lettera al cliente. La lettera al cliente che accompagna l'informativa e la dichiarazione di consenso non appare corretta nella misura in cui può indurre in errore il cliente stesso nel ritenere che il consenso (peraltro, erroneamente indicato come un atto scritto necessitato) sia l'unico presupposto del tratta mento. Deve tenersi conto, infatti, che gli art. 12 e 20 indicano

un'ampia casistica di trattamenti che prescindono dal consenso. Rilevato che le lettere in questione risultano spedite in epoca

antecedente all'8 maggio 1997, data di entrata in vigore della 1. 675/96, per cui, ferma restando la violazione, non deve farsi

luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al l'art. 39, 2° comma, della medesima legge;

Considerata la necessità di richiedere alla Bnl di fornire ai sensi dell'art. 32, 10 comma, della legge, entro quindici giorni dalla data

odierna, copia del materiale rivisto conformemente al presente atto, anche in considerazione del fatto che l'incompletezza dell'infor mativa all'interessato si riflette sulla validità del consenso presta to e, quindi, sulla legittimità dei trattamenti effettuati;

segnala alla Bnl-Banca nazionale del lavoro s.p.a., direzione centrale di Roma le modificazioni esposte in premessa da ap portare al materiale descritto, invitando la stessa a non tener conto alcuno delle dichiarazioni di consenso o di rifiuto di pre stazione del consenso già manifestate. Invita, altresì, la stessa a fornir : entro quindici giorni dalla data odierna un esemplare dei modelli riformulati.

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