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QUADERNO N.2/2013 DECRETO «DEL FARE» - Agenzia Entrate · 2013-09-04 · 2 PREMESSA Con il...

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a cura di Francesca Costantino AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO N.2/2013 DECRETO «DEL FARE»
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Page 1: QUADERNO N.2/2013 DECRETO «DEL FARE» - Agenzia Entrate · 2013-09-04 · 2 PREMESSA Con il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto del Fare ), convertito con modificazioni

a cura di Francesca Costantino

AGENZIA DELLE ENTRATEDIREZIONE REGIONALE CALABRIA

UFFICIO CONSULENZA

QUADERNO N.2/2013

DECRETO «DEL FARE»

Page 2: QUADERNO N.2/2013 DECRETO «DEL FARE» - Agenzia Entrate · 2013-09-04 · 2 PREMESSA Con il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto del Fare ), convertito con modificazioni

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PREMESSA

� Con il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd.Decreto del Fare), convertito conmodificazioni dalla Legge n.98 del 09/08/2013 (pubblicatanel S.O. n.63 della G.U. n.194del 20/08/2013), il legislatore nazionale ha introdotto disposizioni urgenti per il rilanciodell’economia che rispondono all’esigenza di semplificare il quadro amministrativo enormativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviarela durata dei procedimenticivili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedureextragiudiziali.Il provvedimento mira, anche, a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, aproseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e a migliorare la capacitàinfrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.

� Il presente quaderno è dedicato ai numerosi interventi di carattere fiscale rivolti a sostenerel’economia, a semplificare alcuni adempimenti ed a “rivisitare” il sistema della riscossione.

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INDICE

� Robin Hood Tax pag. 05� Crediti d’imposta settore cinematografico pag. 06� Misure economiche compensative emittenti televisive locali pag. 09� Nautica da diporto pag. 10� Responsabilità solidale negli appalti pag. 13� Semplificazioni comunicazioni telematiche pag. 15� Soppressione modello 770 mensile pag. 18� Modello 730 esteso ai disoccupati pag. 19� Riscossione mediante ruolo pag. 21

1. Rateazione pag. 212. Vendita in proprio beni pignorati pag. 233. Limite al pignoramento di beni strumentali pag. 24

4. Pignoramento di stipendi e pensioni pag. 25

5. Limiti all’espropriazione immobiliare pag. 26

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Indice -segue

6. Pubblicità degli incanti pag. 28

7. Stima valore immobile pignorato pag. 28

8. Assegnazione immobile allo Stato pag. 28

9. Fermo beni mobili registrati pag. 29

� Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio pag. 30

� Tobin Tax pag. 31

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ROBIN HOOD TAX

Articolo 5

� L’applicazione della c.d.Robin Hood Tax,prevista dall’art.81 del D.L. n. 112 del 2008,è estesa alle società che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, unvolume di ricavi superiori a 3 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore a 300mila euro.

� Le società interessate dalla norma sono quelle che operano nel settore petrolifero, ivicompreso il settore dell’energia elettrica, nel settore del trasporto e distribuzione del gasnaturale.

� Secondo la previgente normativa le soglie di ricavi e di reddito imponibile erano fissate,rispettivamente, in 10 milioni di euro ed in1 milione di euro.

La norma amplia l’applicabilità dell’addizionale IRES (RHT) mediante l’abbattimentodelle suddette soglie.

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Credito d’imposta per il settore cinematografico

Articolo 11

� I crediti d’imposta previsti dall’art. 1, commi da 325 a 328 eda 330 a 337, della L. n.244 del 2007*, per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico sonoprorogati fino al 31 dicembre 2014, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro.

� Le misure agevolative, originariamente previste per i periodi d’imposta 2008, 2009 e2010, erano state prorogate fino al 31 dicembre 2013 (art. 2,comma 4, D.L. n. 225 del2010).

� Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno dettati termini e modalità difruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire ilrispetto del previsto limite massimo di spesa.

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Credito d’imposta per il settore cinematografico -segue

*Quadro riassuntivo delle incentivazioni

� comma 325 Tax credit esterno

Ambito soggettivo

soggetti passivi IRES e titolari di reddito di impresa a finiIRPEF non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo

Misura di aiuto

40% dell’apporto in denaro per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, entro illimite massimo di 1 milionedi euro, e nel rispetto del “requisito di territorialità” consistente nell’obbligo di utilizzare l’80% dei suddetti apporti nel territorio nazionale,impiegando manodopera e servizi italiani.

� comma 327 Tax credit interno

Ambito soggettivo

a) imprese di produzione cinematografica,

b) imprese di distribuzione cinematografica,

c) imprese di esercizio cinematografico.

Misure di aiuto

imprese lett.a): 15% del costo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, entro il limite massimoannuo dieuro 3.500.000, e nel rispetto del “requisito di territorialità”;

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Credito d’imposta per il settore cinematografico -segue

imprese lett. b):

1) 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionaledi opere di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, entro il limitemassimo annuo di euro 1.500.000;

2) 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionaledi opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, entro illimite massimo annuo di euro 2.000.000;

3) 20% dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di associazione in partecipazione (artt.2549 e 2554 CC) per la produzione diopere cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, entro il limite massimo annuo di euro 1.000.000.

imprese lett. c):

1) 30% delle spese sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, entro il limitemassimo annuo di euro 50.000, per ciascuno schermo;

2) 20% dell’apporto in denaro effettuato medianti i contratti di associazione in partecipazione (artt.2549 e 2554 CC) per la produzione di operecinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, entro il limite massimo annuo di euro1.000.000.

� comma 335 Manodopera italiana

Ambito soggettivo: imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione

Misura di aiuto: 25% del costo di produzione, entro il limitemassimo di euro 5.000.000 per ciascun film, su commissione di produzioni esteredi pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionaleed a condizione di utilizzazione di mano d’opera italiana.

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Misure economiche compensative emittenti televisive locali

Articolo 11-bis

Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolorisarcitorio, a seguito del volontario rilascio delle frequenze (Decreto del Ministero dellosviluppo economico del 23/01/2012) sono da qualificare come contributi in conto capitale dicui all’art. 88, c.3, lett. b), del TUIR.

Costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito nell’esercizioin cui sono incassate ovvero in cinque quote costanti a decorrere dal predetto esercizio.

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Nautica da diporto

Articolo 23

NOLEGGIO OCCASIONALE

Il primo comma dell’art. 23 modifica l’art. 49-bis, comma 5,del Codice della nautica dadiporto (D.Lgs. n.171 del 2005) consentendo l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggiooccasionale di unità da diporto aventi una durata complessiva non superiore a 42 giorni edindipendentemente dall’ammontare dei proventi derivantidal noleggio.

� Ambito soggettivo: persona fisica (titolare ovvero utilizzatore a titolo di locazionefinanziaria) e società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione diimbarcazioni e navi da diporto.

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Nautica da diporto -segue

� Ambito oggettivo: imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, delCodice dellanautica da diporto, ossia le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino aventiquattro metri (imbarcazioni da diporto) e le unità con scafo di lunghezza superiore aventiquattro metri (unità da diporto).

Sono escluse le altre tipologie di imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto (natantida diporto e generiche unità da diporto).

� Per poter accedere al regime opzionale, il soggetto deve effettuare un’appositacomunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (v. art.49-bis, comma 3, del codice edecreto interministeriale 26/02/2013).

� L’opzione per l’imposta sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spesesostenute in relazione all’attività di noleggio occasionale.

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Nautica da diporto -segue

TASSA SULLE UNITA’ DA DIPORTO

Il secondo comma dell’art. 23 modifica l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 (percome sostituito dall’art.60-bis, c.1, lett. a), del D.L. n.1 del 2012), che ha istituito la tassaannuale sulle unità da diporto a decorrere dal 1°maggio 2012.

Con l’abrogazione delle lettere a) e b) e la sostituzione delle lettere c) e d) del secondocomma del citato art. 16, è stata disposta l’esenzione dal pagamento della tassa per le unitàda diporto con lunghezza fino a 14 metri e la riduzione dell’ammontare per le imbarcazionidi lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri che viene rideterminato in 870 euro annui (inluogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro)per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.

Rimane invariato l’importo della tassa per le imbarcazioniaventi lunghezza superiore a 20metri.

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Responsabilità solidale negli appalti

Articolo 50

L’art. 50 modifica l’art. 35, comma 28*, del D.L. n. 223 del 2006, in tema di responsabilitàsolidale dell’appaltatore, eliminandola per quanto riguarda il versamento dell’IVA.

� Il nuovo comma 28 prevede la responsabilità dell'appaltatore, esclusivamente, per ilversamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dalsubappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappaltodi opere e servizi, entro il limite dell’importo del corrispettivo dovuto.

� La responsabilità solidale negli appalti sussiste in ipotesi di contratti di appalto e subappaltodi opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevantiai fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, con esclusione delle stazioniappaltanti.

� Il tema è stato oggetto di approfondimento con circolari n. 40 dell’08/10/2012 e n.2 del1°/03/2013.

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Responsabilità solidale negli appalti -segue

* art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 2006

“In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamentoall'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovutedal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito delrapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo,che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazionedell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35,comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e all’articolo 3, comma 3,lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n.322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte delsubappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche alresponsabile in solido.”

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Semplificazioni delle comunicazioni telematiche

Articolo 50-bis

� A decorrere dal 1°/01/2015, i titolari di partita IVA possono comunicare giornalmente, invia telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati analiticidelle fatture di acquisto e cessione dibeni e servizi e l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette afatturazione, risultanti dagli appositi registri.

� Non sono oggetto di comunicazione i corrispettivi delle operazioni, non soggette afatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altriorganismi di diritto pubblico nonché dai soggetti che applicano la dispensa degliadempimenti di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 633 del 1972.

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Semplificazioni delle comunicazioni telematiche -segue

� L’opzione per tale regime comporta la non applicabilità di numerose disposizioni:

• spesometro;

• comunicazione operazioni con operatori economici “black list”;

• responsabilità solidale del cessionario del mancato versamento IVA da parte del

cedente per cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;

• comunicazione dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute;

• responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all'erario delle ritenute

fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle

prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi.

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Semplificazioni delle comunicazioni telematiche -segue

� Con successivo regolamento saranno ridefinite le informazioni da annotare nei registri IVAe saranno abrogati, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazionecontenenti informazioni già comprese nelle segnalazioni da effettuare a seguitodell’adesione al regime opzionale.

� L’attuazione del regime opzionale è subordinato all’emanazione di un decreto, aventenatura non regolamentare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delregolamento sopra citato.

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Soppressione mod. 770 mensile

Articolo 51

� E’ abrogato il primo comma dell’art. 44-bis del D.L. n. 269 del 2003 che prevedeva lapresentazione del modello 770 mensile allo scopo di semplificare la dichiarazione annualepresentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati.

� In base alla norma abrogata, i sostituti di imposta avevano l’obbligo di comunicare,mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i datiretributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativiconguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurativeindividuali e per l’erogazione delle prestazioni.

� La norma non ha mai trovato attuazione in quanto il termine diriferimento (a partire dalleretribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009) è stato oggetto didifferimento con diversi interventi legislativi (art. 42,comma 2, D.L. n. 207 del 2008, art. 1,comma 6, D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 1, D.L. n. 225 del 2010 e DPCM25/03/2011).

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Modello 730 esteso ai disoccupati

Articolo 51-bis

� A decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati(ad esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo) che hannocessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, pur in assenza di un sostitutod’imposta che possa effettuare il conguaglio, possono presentare la dichiarazione dei redditicon il modello 730 invece che con il modello Unico.

� In ipotesi di mod. 730 a debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmettetelematicamente la delega di versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia delleentrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento,consegna la delega di versamento compilata al contribuenteche effettua il versamento.

� In ipotesi di mod. 730 a credito, i relativi rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Agenziadelle Entrate. Per velocizzare i tempi di erogazione ed ottenere l’accreditamento diretto sulproprio conto corrente bancario o postale, il contribuentepuò comunicare il codice Ibanpresentando l’apposito modello reperibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate allapagina:Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.

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Modello 730 esteso ai disoccupati -segue

� Il modello deve essere presentato dal contribuente in via telematica (utilizzando i servizionline dell’Agenzia) oppure presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

� Redditi anno 2012

Per il 2013, possono presentare il mod. 730 i soli contribuenti che vantano un risultatofinale della dichiarazione a credito (cd.730-Situazioni particolari).

� Il modello 730 per i redditi percepiti nel 2012, può essere presentato dal 2 al 30settembre 2013 ad un CAF o ad un intermediario abilitato (commercialisti, consulentidel lavoro, ecc.).

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello 730/2013.

� Non è possibile presentare il mod. 730 per effettuare l’integrazione di una precedentedichiarazione validamente presentata.

� Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/08/2013 sono statistabiliti termini e modalità applicative di tale disposizione.

Il tema è stato oggetto di approfondimento con circolare n. 28 del 22/08/2013.

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Riscossione mediante ruolo

Articolo 52

� La disciplina della riscossione delle imposte, contenuta nel DPR n. 602 del 1973, vienemodificata ed integrata mediante una serie di misure finalizzate ad agevolare icontribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di attuazione emonitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo meccanismo dirateazione.

In particolare:

� Maggiore rateazione(modifica art. 19)

Nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economicaed estranea a responsabilità personali, la rateazione del pagamento delle imposte èampliata da 72 rate a 120 rate mensili.

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Riscossione mediante ruolo -segue

La maggiore rateazione è subordinata alla ricorrenza congiunta di due condizioni:

1) accertata impossibilità per il contribuente di eseguireil pagamento secondo un piano di

rateazione ordinario;

2) solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

� Decadenza dalla rateazione

Il debitore decade dal beneficio qualora, nel periodo di rateazione, non paghi otto rate anchenon consecutive contro le due rate consecutive finora previste.

In tale caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente edautomaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato.

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Riscossione mediante ruolo -segue

� Vendita in proprio dei beni pignorati1) (modifica art. 52)

In ipotesi di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, ladeterminazione del valore del bene oggetto di vendita può avvenire anche mediante la stimadi un esperto, qualora il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione,ritenga che il valore determinato ai sensi dell’articolo 792) del DPR n. 602 del 1973 siamanifestamente inadeguato.

� La vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorniantecedenti il primo incanto ovvero entro la nuova data stabilita.

Se la vendita non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incantoe l’agente della riscossione ha necessità di procedere al secondo incanto, il debitore puòesercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per ilsecondo incanto.

1) L’art.52 del DPR n. 602 del 1973 consente al contribuente,sottoposto a esecuzione forzata, di mettere direttamente in vendita i beni

pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell’agente della riscossione cheinterviene nell’atto di cessione. L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

2) L’art.79 prevede che il valore dei beni immobili sia quello determinato ai fini dell’imposta di registro (art. 52, comma 4, DPR n. 131 del1986).

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Riscossione mediante ruolo -segue

� Efficacia del pignoramento(modifica art.53)

Il termine di efficacia del pignoramento viene esteso da centoventi a duecento giorni al finedi consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente lafacoltà di vendita in proprio.

� Limite al pignoramento di beni strumentali(modifica art. 62)

Sono estesi alle società di capitali, in ipotesi di prevalenza del capitale investito sul lavoro, ilimiti alla pignorabilità dei beni strumentali, già riconosciuti dal codice di procedura civilealle ditte individuali.

Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beniaziendali, che sono affidati incustodia al debitore, e può essere effettuato solo se il valore di presumibile realizzo deglialtri beni del debitore non sia congruo.

La vendita all’asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni dalpignoramento che perde efficacia se il primo incanto non ha luogo entro trecentosessantagiorni.

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Riscossione mediante ruolo -segue

� Pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni(modifica artt.72-bis e 72-ter)

Sono state adottate misure rivolte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento pressoterzi di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente.

In particolare, viene elevato da quindici a sessanta giorniil termine entro il quale il terzopignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.

La norma consente al debitore di tutelarsi evitando che il terzo disponga l’accredito dellesomme pignorate.

Vengono graduati i limiti di pignorabilità degli stipendi edelle pensioni, escludendo dalpignoramento le somme depositate sul conto corrente intestato al debitore e relative“all’ultimo emolumento accreditato”.

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Riscossione mediante ruolo -segue

� Limiti all’espropriazione immobiliare(modifica art.76)

L’unica casa di abitazione non di lusso è impignorabile.

L’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione dell’unico immobile diproprietà del debitore, qualora costituisca la sola casa diabitazione dove risiedeanagraficamente.

Sono esclusi dal limite alla pignorabilità le case di lusso ei fabbricati appartenenti allecategorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregiartistici o storici).

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Riscossione mediante ruolo –segue

� Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricatiA/8 e A/9), l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare sel'importo complessivo del credito è superiore a centoventimila euro (il precedente limiteera di ventimila euro).

� In tale ipotesi, l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sonodecorsi almeno sei mesi dall’iscrizione (art.77* DPR n. 602 del 1973) senza che il debitosia stato estinto.

� L’ipoteca può essere iscritta anche per l’unica casa di abitazione e per gli altri immobilia garanzia di un credito inferiore a centoventimila euro ma almeno pari a ventimila euro.

*) L’iscrizione dell’ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

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Riscossione mediante ruolo -segue

� Pubblicità degli incanti (modifica art.80)

L’agente della riscossione ha l'obbligo di pubblicizzare la vendita sui siti della propriasocietà di riscossione.

� Stima del valore dell’immobile pignorato(modifica art.80)

Il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, nel caso in cui ritenga cheil prezzo base sia manifestamente inadeguato può disporre la nomina di un esperto pereffettuare la stima.

L’agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l’identificazionedelle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia.

� Assegnazione dell’immobile allo Stato(modifica art.85)

Nel caso di esito negativo del terzo incanto, l’immobile invenduto viene devoluto allo Statoal prezzo base del terzo incanto invece che al “minor prezzo tra il prezzo base del terzoincanto e la somma per la quale si procede”, precedentemente previsto.

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Riscossione mediante ruolo -segue

� Fermo di beni mobili registrati(modifica art.86)

L’agente della riscossione ha l’obbligo di notificare, al debitore o ai coobbligati iscritti in pubblici registri, una comunicazione preventiva contenente l’avviso che il fermo di beni mobili registrati sarà eseguito, senza ulteriori comunicazioni, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni.

L’iscrizione del provvedimento non avviene qualora il debitore o i coobbligati dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

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Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio

Articolo 55

� Il legislatore fornisce l’interpretazione autentica della disciplina IVA applicabile alleagenzie di viaggio e turismo, contenuta nell’art.74-ter, comma 3, del DPR n. 633 del 1972(cd. regime del margine).

Tenuto conto di quanto previsto dall’art.310 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre2006, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, “l’imposta assoltasulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cuial comma 2 dello stesso articolo,effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europeaa diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”.

� Sono fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69 del 2013, sianostati eventualmente effettuati e non si dà luogo alla restituzione delle somme che, allamedesima data, siano state rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamenterecuperate.

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Tobin tax

Articolo 56

L’imposta sulle transazioni finanziarie (cd.Tobin tax), introdotta con l’art.1, commi491-500, della L. n. 228 del 2012 e resa operativa con D.M. 21 febbraio 2013, ha subitodelle proroghe, sia per quanto riguarda la decorrenza sia per quanto riguarda il terminedi versamento.

Decorrenza

� l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativisi applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1°/03/2013, se negoziatesuccessivamente al 28/02/2013;

� l'imposta su derivati e altri valori mobiliari si applica aicontratti sottoscritti, negoziati,modificati o trasferiti a decorrere dal 1°/09/2013;

� l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziaripartecipativi si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1°/03/2013; quella relativa astrumenti finanziari derivati e valori mobiliari, agli ordini inviati a decorrere dal1°/09/2013.

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Tobin tax - segue

Termini di versamento� L'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi

e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre2013, deve essere versata entro il 16/10/2013;

� l'imposta relativa a operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad altafrequenza relativi agli stessi, eseguite nel mese di settembre 2013, deve essere versataentro lo stesso termine del 16/10/2013;

� La Società di Gestione Accentrata, per le operazioni effettuate dai deleganti fino al30/09/2013, deve eseguire il versamento della relativa imposta entro il 16/11/2013.

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Tobin tax -segue

Per saperne di più:

� Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 21/02/2013;

� Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 1°/03/2013;

� Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 29/03/2013;

� Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 18/07/2013;

� Domande e risposte su azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all’imposta, elaborate dal Mef e dal Dipartimentodelle Finanze;

� Domande e risposte su strumenti derivati ed altri valori mobiliari, elaborate dal Dipartimento delle Finanze.

I documenti sono disponibili nel sito internetwww.agenziaentrate.gov.itpercorso: homepage-primopiano-transazionifinanziarie-normativaeprassi.

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aggiornamento settembre 2013


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