qpquaderno professionale
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 3 del 25 gennaio 2016
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 3
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 5
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 7
In breve … .................................................................................................................. 9
Proroga al 9 febbraio per l’invio delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.............. 9
D.M. 13 gennaio 2016: comunicazioni dati concernenti oneri fiscalmente rilevanti ....................... 11
L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13
La riforma del processo tributario – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (parte seconda) ...... 13
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 25
Nuove sanzioni in materia di imposte dirette e IVA (seconda parte)................................................ 25
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 40
La scelta del tipo d’impresa: il confronto civilistico .............................................................................. 40
Le prossime scadenze............................................................................................... 53
Gruppo scientifico:
Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele
Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro
Rinaldo Marco – Agostini Marisa – De Siati AlessandroZiantoni Daniele
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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Flash stampa
Dati spesesanitarie 2015
IL SOLE 24 ORE
18.01.2016
• Fisioterapista: non è tra i soggettiespressamente individuati quali destinataridell’obbligo di trasmissione dei dati relativialle spese sanitarie;
• psicologo: è tra i soggetti esclusi in quantonormalmente non è iscritto all’Albo deimedici. Tuttavia, egli fosse iscrittocomunque all’Albo dei medici rientrerebbetra i soggetti obbligati all’invio dellacomunicazione per tutte le prestazionierogate.
L’obbligo di comunicazione dei dati prescindedal regime fiscale adottato dal professionistae, pertanto, ad esempio, l'odontoiatra inregime di vantaggio, essendo iscritto all’Albodei medici chirurghi e degli odontoiatri è tracoloro che sono obbligati alla trasmissionedei dati riferiti alle spese mediche
IMU / TASI ecanoni dilocazioneconcordati
IL SOLE 24 ORE
18.01.2016
Dal 2016, come previsto dalla Legge diStabilità, i proprietari di immobili che stipulanoun contratto a canone concordato secondoquanto previsto dalla Legge n. 431/1998,godranno di uno sconto pari al 25% sugliimporti di IMU e TASI determinati applicandol’aliquota stabilita dal Comune
Diritti disegreteria perdeposito bilanci
ITALIA OGGI
19.01.2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico haemanato, di concerto con il Ministerodell'Economia e delle Finanze, il Decretodirigenziale interministeriale del 8 gennaio2016, con il quale ha introdotto unamaggiorazione di euro 2,70 dei diritti disegreteria per il deposito dei bilanci 2016presso il Registro delle Imprese. I dirittiammonteranno, quindi, a euro 92,70 per ildeposito su supporto informatico digitale e aeuro 62,70 per il deposito con modalitàtelematica. Per le cooperative sociali l’importoda corrispondere per il deposito del bilanciosarà pari a euro 47,70 se presentato susupporto digitale e a euro 32,70 sepresentato in modalità telematica
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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Oneri detraibilinel modello 730precompilato
IL SOLE 24 ORE
20.01.2016
Il D.M. Economia del 13.01.2016 ha fissato lemodalità di trasmissione di una serie di daticonnessi alle dichiarazioni precompilate, conparticolare riferimento agli oneri detraibili chericorrono con maggiore frequenza, quali adesempio, le spese universitarie, le spesefunebri, nonché i bonifici relativi a spese per ilrecupero del patrimonio edilizio e diriqualificazione energetica degli edifici
Abuso del diritto IL SOLE 24 ORE
21.01.2016
L’abuso del diritto ricorre, in ogni caso eindipendentemente dal fatto che si tratti diimposte diretto o di imposte indirette, qualorasi compiano operazioni prive di sostanzaeconomica che realizzano vantaggi fiscaliindebiti, dal momento che tali atti nonrisultano idonei a produrre effetti significatividiversi dai vantaggi fiscali. Non ricorre abusodiritto qualora vi sia la legittima ricerca di unrisparmio fiscale; qualora, invece, sicompiano violazioni di specifiche disposizionitributarie si configurerebbe una fattispecie dievasione fiscale
Conciliazionegiudiziale
ITALIA OGGI
22.01.2016
Le novità relative all'istituto della conciliazionegiudiziale, introdotte dal D.lgs. n. 156/2015 econsistenti nella possibilità di applicarel'istituto deflattivo anche in sede di secondogrado di giudizio, operano per i giudizipendenti al 01.01.2016
Modellidichiarativi 2016
IL SOLE 24 ORE
22.01.2016
Sono disponibili, sul sito internet dell’Agenziadelle Entrate, le bozze dei modelli e delleistruzioni Consolidato nazionale e mondiale2016, UNICO EnC 2016, UNICO SC 2016,UNICO SP 2016, UNICO PF 2016 e IRAP2016
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L’Agenzia interpreta
Lettere di intento edichiarazioneannuale IVA
PROVVEDIMENTO
15.01.2016N. 7772
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha approvato ilmodello di dichiarazione annuale IVA.Inoltre, ha specificato che nelladichiarazione dovranno essere segnalatetutte le lettere d’intento ricevute dai clientiesportatori abituali in relazione all’anno2015. L’obbligo, quindi, non valeesclusivamente per quelle che hanno datoeffettivamente luogo a forniture senzaaddebito di imposta
Codice tributo per italenti musicali
R.M.18.01.2016
N. 4/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha istituito il codice tributo 6849 “taxcredit musica” per l’utilizzo incompensazione nel modello F24 del creditod’imposta per la promozione della musica dinuovi talenti
Cessione padiglioniExpo
C.M.20.01.2016
N. 1/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha chiarito che lo smantellamento deipadiglioni dell’Expo 2015 e la successivacessione a terzi sconta l’IVA se avvienenella sfera commerciale, mentre èassoggettata all’imposta di registro seesclusa da IVA. Le prestazioni di servizio dismontaggio sono sottoposte a reversecharge se territorialmente rilevanti in Italia eeffettuate nei confronti di un soggettopassivo d’imposta, mentre è fuori campoIVA se svolto da un soggetto passivo estero
Codice tributocredito d’impostaalberghi
R.M.20.01.2016
N. 5/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha chiarito che dovrà essere utilizzatoil codice tributo 6850, denominato “creditod’imposta per la riqualificazione delleimprese alberghiere – D.M. 07.05.2015”.L’agevolazione riguarda chi migliora laqualità dell’offerta ricettiva per accresce lacompetitività delle destinazioni turistiche
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Dati spese sanitarie2015
COMUNICATO
STAMPA
21.01.2016
L’Agenzia delle Entrate, con il ComunicatoStampa citato, ha concesso 9 giorni in più amedici, farmacisti e strutture sanitarie percomunicare i dati relativi alle spese medichedei contribuenti che confluiranno nel 730precompilato; la scadenza iniziale del31.01.2016 è stata rinviata al 09.02.2016
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Il Giudice ha sentenziato
“Prima casa” C.T.R. LOMBARDIA
23.11.2015N. 5072/67
CASS.N. 864/2016
L’acquisto di un’abitazione conagevolazione “prima casa”, per accorparlaa un’altra già di proprietà del contribuente,non deve necessariamente essere seguitoda una fusione delle due unità immobiliarisotto il profilo catastale. È, infatti,sufficiente un loro accorpamento materiale
È confermata la perdita delle agevolazionisulla prima casa in capo al contribuenteche non trasferisce la residenza entro 18mesi perché l’immobile è inagibile. Lanecessità di una ristrutturazione nonesonera infatti il soggetto dai suoiadempimenti legali
Termine disospensione
CASS.N. 18121/2015
Contrariamente a quanto affermatodall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.38/E/2015, la Sentenza citata, ha chiaritoche il termine di sospensione di 90 giorniper le controversie soggette alla proceduradi reclamo e mediazione decorre dallaspedizione del ricorso a mezzo del serviziopostale e non dalla ricezione da partedell’Ente impositore
Pertinenza ai finiICI
C.T.P. MILANO
02.12.2015N. 9824/1/15
La nozione di pertinenza ai fini ICI richiedeche il proprietario della casa di abitazionecoincida con quello del bene pertinenziale.Non risulta, pertanto, esente da ICI il box diproprietà di una cooperative edilizia aproprietà indivisa relativo alle case diabitazione in proprietà dei soci
Raddoppio terminiaccertamento
C.T.P. TORINO
N. 2019/1/15
Il raddoppio dei termini di accertamento,anche per il passato, opera solo se ladenuncia di reato è stata trasmessa primadello spirare dei termini ordinari
Inerenza spese dipubblicità
C.T.P. LUCCA
N. 722/15
I costi pubblicitari sostenuti dalcontribuente sono sempre da qualificarecome inerenti, in quanto la libertàimprenditoriale non può essere contestata,a eccezione delle ipotesi in cui dettacondotta risulti elusiva di norme tributarie
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Redditometro eannualitàpregresse
CASS.N. 943/2016
Una sentenza definitiva favorevole alcontribuente su un accertamento fondatosul redditometro produce effetti favorevolianche sulle altre annualità sottoposte averifica
Utilizzo del PVC CASS.N. 955/2016
Il giudice tributario può acquisire, nellesituazioni di assoluta incertezza dellavalidità dell’accertamento, il ProcessoVerbale di Constatazione (PVC) redattodalla Guardia di Finanza
Studi di Settore emono committente
C.T.R. PIEMONTE
N. 15/1/2016
Non può essere utilizzato l’accertamento inbase agli Studi di Settore se il contribuenteprova che il suo volume di ricavi derivaesclusivamente dai rapporti con un monocommittente
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In breve …
Proroga al 9 febbraio per l’invio delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera
Sanitaria
Tramite un Comunicato Stampa pubblicato il 21 gennaio 2016 sul proprio sito, l’Agenzia
delle Entrate anticipa uno piccolo slittamento dell’adempimento in tema di invio al Sistema
Tessera Sanitaria delle prestazioni sanitarie.
Questo slittamento arriva in seguito ad un acceso dibattito tra Agenzia delle Entrate, Ordini
/ Associazioni professionali e Garante della privacy.
Infatti, nei giorni scorsi abbiamo appreso come la direttrice dell’Agenzia delle Entrate
Rossella Orlandi, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza
sull’Anagrafe tributaria, configurava il ritardo nell’invio dei dati come l’ennesimo tentativo di
guadagnare tempo, quando di tempo utile ce n’è stato.
Inoltre, sempre la Orlandi, ha fatto presente che la proroga potrebbe procurare ritardi nei
rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni, andando a contrarre i tempi che ha a disposizione
Sogei per il trattamento dei dati dei contribuenti.
Infatti, i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto
all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730
precompilato: tale sistema prevede la possibilità per il contribuente di esercitare
l’opposizione direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 01 febbraio 2016 (ora
10 febbraio a seguito del comunicato) al 28 febbraio 2016 (ora 9 marzo a seguito del
comunicato), accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema
Tessera Sanitaria.
Le dichiarazioni della Orlandi circa le difficoltà dovute anche dalla tabella di marcia dettata
dal sistema di tutela della privacy, ha scatenato anche la risposta del Garante che ha
rinviato al mittente le responsabilità di eventuali ritardi nella erogazione dei rimborsi.
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Ricordiamo che l’adempimento di invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria
è la conseguenza di un progetto molto ambizioso e cioè quello di mettere a disposizione di
milioni di contribuenti i modelli dichiarativi 730 precompilati.
Questo progetto ambizioso, ancora lontano dall’obbiettivo, vede il coinvolgimento di
“soggetti terzi” che anno dopo anno inviano alle Amministrazioni i dati utili alla
compilazione del modello dichiarativo 730.
Quello su cui si interroga lo scrivente è sapere perché nell’invio delle spese sanitarie non
sia stata ricompresa tutta la platea dei soggetti erogano prestazioni sanitarie come,
psicologi, ottici, veterinari, parafarmacie.
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D.M. 13 gennaio 2016: comunicazioni dati concernenti oneri fiscalmente
rilevanti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2016 in tema
di comunicazioni di dati concernenti oneri fiscalmente rilevanti da inserire nel modello
dichiarativo 730/2016 precompilato.
Con il Decreto in esame sono stati definiti i termini e le modalità per la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a:
• spese universitarie;
• spese funebri;
• spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• spese per interventi volti alla riqualificazione energetica.
Il Decreto prevede che l’inoltro delle spese di cui all’elenco puntato debbano essere inviate
all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno a partire dai dati relativi al
2015.
Per quanto concerne le spese universitarie, le Università statali e non statali, dovranno
trasmettere all’Agenzia, per ogni singolo studente, una comunicazione contenente i
seguenti dati:
a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano
assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
Le spese universitarie dovranno inoltre essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e
contributi ed inoltre dovranno contenere separatamente i rimborsi erogati nell’anno ma
riferiti a spese sostenute in anni precedenti.
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I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate, una comunicazione contenente l’ammontare delle spese funebri sostenute per i
decessi di persone avvenuti nell’anno precedente, con l’indicazione dei dati del soggetto
deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale: ricordiamo che la Legge n.
208/2016 di Stabilità ha arrotondato a euro 1.550 l’importo su cui andare a calcolare il
beneficio del 19% che può essere attribuito a chiunque sostenga la spesa
indipendentemente da legami di familiarità o affinità con il defunto.
Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste
Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 18
febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal Decreto Ministeriale del 9 maggio 2002, n.
153, dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni contenenti
l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente, i dati identificativi del
mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
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L’Approfondimento – 1
La riforma del processo tributario – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
(parte seconda)
PREMESSA
La scorsa settimana abbiamo iniziato l’analisi delle novità apportate al processo tributario
alla luce dei chiarimenti al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, forniti
dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E del 29.12.2015. Completiamo ora
l’approfondimento affrontando le novità introdotte in tema di:
1. conciliazione giudiziale;
2. sospensione delle sentenze;
3. disciplina del ricorso per Cassazione;
4. giudizio di revocazione;
5. esecuzione delle sentenze;
6. giudizio di ottemperanza.
IL CONTENUTO DELLE NOVITÀ
La conciliazione giudiziale
L’attuale articolo 48 viene scorporato negli articoli 48, 48-bis e 48-ter. Ora l’istituto in
parola, con riferimento ai giudizi pendenti al 01.01.2016:
• può concretizzarsi:
fuori udienza (articolo 48);
in udienza (articolo 48-bis);
dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale ovvero Regionale;
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• è precluso soltanto nel giudizio avanti la Corte di Cassazione;
• si perfeziona con:
la sottoscrizione dell’istanza congiunta tra il contribuente e l’Ufficio impositore se la
conciliazione avviene fuori dall’udienza. Il termine fissato per la presentazione di
tale documento si ritiene possa essere rappresentato dall’ultima udienza di
trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di
secondo grado;
la redazione del relativo verbale, se la conciliazione avviene in udienza, nel quale
siano indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. L’accordo in
questo caso viene formalizzato all’interno del processo verbale redatto dal
segretario della Commissione secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2,
del Decreto n. 546.
In entrambe i casi i documenti (istanza / verbale) devono contenere i seguenti dati:
a) l’indicazione della Commissione Tributaria adita;
b) i dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al
contribuente parti in giudizio;
c) la manifestazione della volontà di conciliare, con indicazione degli elementi oggetto
della proposta conciliativa ed i relativi termini economici;
d) la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione (ovvero, per le
conciliazioni intervenute nell’ambito di controversie aventi ad oggetto operazioni
catastali, gli elementi che individuano esattamente i termini dell’accordo conciliativo,
quali l’indicazione del classamento o della rendita catastale rideterminati);
e) la motivazione delle ragioni che sorreggono la conciliazione;
f) l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché
delle somme liquidate;
g) la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o,
nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore al quale deve
essere espressamente conferito nella procura il potere di conciliare e transigere la
controversia.
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A differenza del passato non sarà quindi più sufficiente il pagamento dell’importo totale
determinato in base all’accordo, ovvero della prima rata, per definire il buon esito della
conciliazione.
Per contro, nella nuova formulazione, vige il principio secondo cui l’intervenuto accordo ha
efficacia novativa del precedente rapporto pertanto, il mancato pagamento delle somme
dovute dal contribuente, conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante
dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso
versamento.
Ciò significa in altre parole che, se da un lato la conclusione dell’accordo conciliativo
legittima l’iscrizione a ruolo del nuovo credito vantato dall’Amministrazione, dall’altro
legittima il contribuente ad esperire l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario in caso
di inadempienza da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
L’art. 48-ter apporta modifiche inerenti la disciplina del regime sanzionatorio e le modalità
di pagamento a seguito della conciliazione.
Comma 1, articolo 48-ter
Viene modificata la misura della riduzione delle sanzioni prevedendo che queste siano
ridotte al 40% del minimo edittale se il perfezionamento avviene nel primo grado di
giudizio e al 50% se nel secondo grado. In ogni caso, il criterio di determinazione delle
sanzioni, ora basato sul minimo previsto dalla legge, è lo stesso stabilito in caso di
conclusione dell’accertamento con adesione e dell’accordo di mediazione, stesso discorso
è valido per la disciplina del cumulo giuridico.
Comma 2, articolo 48-ter
Il versamento di quanto dovuto, piuttosto che di pagamento frazionato della prima rata, va
eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di
redazione del processo verbale.
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Ovviamente gli importi dovuti a titolo di conciliazione dovranno essere ridotti delle
eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.
Comma 3, articolo 48-ter
L’inosservanza del suddetto termine, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla
prima, comporterà l’iscrizione a ruolo delle somme residue e della sanzione di cui
all’articolo 13 del D.lgs. 18.12.1997, n. 471, applicata in misura doppia sul residuo importo
dovuto (60% anziché 30%).
Comma 4, articolo 48-ter
Con l’obiettivo di uniformare le regole che presiedono alle modalità di pagamento delle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo / mediazione e
conciliazione, il legislatore ha disposto che, per il versamento si applicano le norme, anche
sanzionatorie, previste in materia di accertamento con adesione dall’articolo 8 del D.lgs.
19.06.1997, n. 218.
In virtù di ciò è ammesso il pagamento, delle somme dovute, in forma rateale “in un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se
le somme dovute superano i cinquantamila euro”; “Sull’importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata”.
La sospensione delle sentenze
È soppresso, dall’articolo 49 del Decreto n. 546, l’inciso “escluso l’articolo 337” Codice di
Procedura Civile poiché l’esecutività delle sentenze non è più incompatibile con tale
disposizione. Specificatamente il richiamato articolo 337 sancisce che “l’esecuzione della
sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli
articoli 283, 373, 401 e 407”; in altre parole ciò significa che è consentita l’applicazione
delle norme che disciplinano la sospensione cautelare delle sentenze di primo grado e
d’appello in caso di impugnazione ordinaria e straordinaria.
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Questa modifica, così come quella apportata all’articolo 52 del medesimo Decreto n. 546,
trovano fondamento nella volontà del legislatore di dare attuazione normativa
all’orientamento consolidato della giurisprudenza sul tema.
Così, all’articolo 52, comma 1 (“la sentenza della Commissione Provinciale può essere
appellata alla Commissione Regionale competente a norma dell’articolo 4, comma 2”)
vengono aggiunti ulteriori cinque commi che disciplinano i poteri cautelari delle parti dopo
la sentenza di primo grado.
Comma 2, articolo 52
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 283 del Codice di Procedura Civile, qualora
sussistano “gravi e fondati motivi”, l’appellante può chiedere alla Commissione Regionale
di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata.
Il contribuente può avanzare la richiesta se dall’esecuzione della sentenza può derivargli
un danno grave e irreparabile, cioè in presenza dei presupposti richiesti in primo grado
dall’articolo 47.
Al contribuente è quindi consentito ottenere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
anche quando questo sia confermato da una sentenza di merito.
I commi dal 3 al 6, articolo 52, definiscono le seguenti procedure:
• il presidente, con decreto, fissa la trattazione dell’istanza, per la prima camera di
consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima;
• nel caso di eccezionale urgenza, previa deliberazione nel merito, il presidente, con
decreto motivato, può disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla
pronuncia della Commissione;
• sentite le parti in camera di consiglio e deliberato in merito, il collegio emette
l’ordinanza motivata, che non è impugnabile;
• la sospensione può essere concessa subordinatamente alla prestazione della
garanzia prevista dall’articolo 69, comma 2;
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• durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi al tasso previsto per la
sospensione amministrativa (articolo 6, D.M. 21.05.2009).
Il contribuente ottiene la sospensione degli effetti dell’atto impugnato pur se la decisione in
primo grado è sfavorevole; nonostante ciò l’Ente impositore può ottenere il ripristino
dell’esecutività dell’atto (totale o parziale a seconda del frazionamento legale del
pagamento).
In ogni caso, pur in presenza di sospensione, l’Ente impositore, ai sensi dell’articolo 68,
comma 2, non è tenuto a restituire le somme riscosse in via provvisoria.
In merito all’esecuzione provvisoria ed ai provvedimenti cautelari relativi alle sentenze
impugnate per Cassazione, il legislatore ha inserito ex-novo, per mezzo dall’articolo 9,
comma 1, lettera aa) del Decreto di riforma, l’articolo 62-bis per mezzo del quale è sancita
la possibilità per il ricorrente, analogamente a quanto previsto dall’articolo 373, Codice di
Proceduta Civile, di richiedere direttamente “alla Commissione che ha pronunciato la
sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un
danno grave e irreparabile”. Circa la procedura di richiesta si potrà fare riferimento a quella
definita dal nuovo articolo 52 di cui si è detto in precedenza.
Modifiche alla disciplina del ricorso per Cassazione
All’articolo 62 del Decreto n. 546, recante le norme applicabili al ricorso per Cassazione è
aggiunta la norma (comma 2-bis) in base alla quale, se le parti sono d’accordo per
omettere l’appello, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale può essere
impugnata, con ricorso per Cassazione, per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto a norma (articolo 360, comma 1, n. 3), Codice di Procedura Civile).
Tale norma, consentendo di “saltare” il giudizio di secondo grado, permette direttamente
l’intervento della Corte di Cassazione sulle questioni giuridiche emerse in primo grado,
anche in funzione deflativa del contenzioso.
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La procedura può essere attivata solamente nel caso in cui le parti siano concordi nel
ritenere che la causa approderebbe comunque in Cassazione in quanto concernente
questioni di diritto.
La proposizione del ricorso c.d. “per saltum” deve essere perfezionata mediante
apposizione sul ricorso medesimo del visto attestante l’accordo, effettuato dalle parti o dai
loro difensori muniti di procura speciale, “oppure mediante atto separato, anche anteriore
alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso”.
Per contro, qualora l’accordo non venga concluso direttamente dalle parti, ovvero dai loro
difensori muniti di procura speciale, il ricorso per saltum deve essere dichiarato
inammissibile, “non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera
procura ad litem”.
Occorre inoltre evidenziare la modifica del termine per la riassunzione del giudizio
interrotto o sospeso. Concordemente con quanto già previsto dall’articolo 43 del Decreto
n. 546, in caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale
da parte della Corte di Cassazione, la nuova scadenza è ora fissata in sei mesi in luogo
dei vecchi 12. Il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e
risponde all’obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo.
Il giudizio di revocazione
In tema di sentenze revocabili e motivi di revocazione (articolo 64), il Decreto riforma ha
riscritto il comma 1 per eliminare dubbi interpretativi a cui aveva dato luogo la precedente
formulazione.
Ora la norma recita: “le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle
Commissioni Tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del Codice di
Procedura Civile”.
Al contempo è stato inserito il comma 3-ter all’articolo 65 il quale consente alle parti di
proporre istanze cautelari ai sensi dell’articolo 52, in quanto compatibili.
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Al ricorso per revocazione è estesa la tutela cautelare prevista per la sentenza di primo
grado dall’articolo 52 in quanto, a differenza del ricorso per Cassazione, la revocazione è
decisa nel merito.
L’esecuzione delle sentenze
Il Decreto riforma introducendo l’articolo 67-bis, la cui decorrenza è fissata al 1° giugno
2016, sancisce espressamente che “le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie
sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”, cioè degli articoli da 67-bis a
70. Riconosciuta l’esecutività immediata delle sentenze, la procedura ha per oggetto
l’impugnazione di un atto impositivo ovvero il diniego espresso o tacito alla restituzione di
tributi.
In tema di esecutorietà delle sentenze totalmente o parzialmente favorevoli all’Ufficio ex
articolo 68, comma 1, D.lgs. n. 546, la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata con
riferimento all’evenienza di soccombenza in primo grado e in secondo grado del
contribuente.
Tuttavia l’introduzione della nuova lettera c-bis) al comma 1 ha definito che, in pendenza
di annullamento con rinvio della causa, operato dalla Corte di Cassazione, il tributo deve
essere pagato per l’ammontare dovuto in pendenza del giudizio di primo grado.
D’altro canto, in caso di mancata riassunzione, il tributo dovrà essere pagato nella misura
che è indicata nell’atto impositivo oggetto del giudizio.
Stante le diverse fattispecie che si possono configurare nei casi in cui sia ammessa
l’applicazione del meccanismo di riscossione frazionata, si ritiene utile fornire la seguente
schematizzazione:
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TIPO ATTO TIPO RISCOSSIONE
RICORSO CONTRO L’ATTO
IMPOSITIVOIn base alle singole leggi d’imposta
SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE:
Accoglie totalmente ilricorso
Il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessideve essere rimborsato d’ufficio, nel termine di novantagiorni dalla notificazione della sentenza. Se il rimborso nonè eseguito, l’interessato può richiedere l’ottemperanza aisensi dell’articolo 70 alla Commissione TributariaProvinciale, ovvero alla Commissione Tributaria Regionalese il giudizio è pendente nei successivi gradi di giudizio
Accoglie il ricorsoparzialmente
Ammontare risultante dalla sentenza; in ogni caso nonoltre i 2/3, e per il residuo ammontare determinato dallasentenza della Commissione Tributaria Regionale, ridottodi quanto già versato
Respinge il ricorso 2/3 dell’importo accertato
SENTENZA DI SECONDO GRADO / SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE
Di annullamento con rinvio Ammontare dovuto in pendenza di primo grado
Mancata riassunzione
Intero importo indicato nell’atto
Se la riassunzione non avviene entro il termine di sei mesidalla pubblicazione della sentenza di Cassazione conrinvio o si configura una causa di estinzione del giudizio dirinvio, l’intero processo si estingue
Con riferimento all’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ex
articolo 69, il legislatore è intervenuto disponendo l’immediata esecutività della sentenza
che condanna al pagamento di somme a favore del contribuente.
In caso di pagamento dovuto per importi superiori a euro 10.000, spese di lite escluse, il
giudice può richiedere la prestazione di un’idonea garanzia, la quale dovrà essere
ponderata rispetto le condizioni di solvibilità del contribuente ed alla sua consistenza del
patrimonio.
Tale limite, come chiarito dalla relazione illustrativa, non può, in alcun caso, “operare come
una franchigia per le evidenti complicazioni che un tale sistema provocherebbe”.
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Il comma 2 del richiamato articolo 69 ha demandato ad apposito D.M. del MEF la
definizione delle caratteristiche che dovrà avere la garanzia e delle modalità dell’eventuale
escussione in caso di inerzia da parte del contribuente protrattasi per un periodo di tre
mesi.
Il comma 3 sancisce inoltre che i costi della garanzia anticipati dal contribuente, sono a
carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.
Sarà obbligo dell’Ente impositore eseguire il pagamento delle somme dovute a seguito
della sentenza, entro 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della
garanzia suddetta.
Nel caso di mancata esecuzione, il contribuente può richiedere comunque l’adempimento,
a norma dell’articolo 70, alla Commissione Tributaria Provinciale, ovvero a quella
Regionale se il giudizio è pendente nei gradi successivi.
Come fatto in precedenza, si fornisce di seguito una tabella riepilogativa di quanto finora
argomentato:
ESECUZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
DESCRIZIONE TIPO RISCOSSIONE
PresuppostoSentenza di condanna, la quale èimmediatamente esecutiva
Vincoli:
Somme dovute < euro 10.000 Regola generale
Somme dovute > euro 10.000(escluse spese di lite)
Il giudice può subordinare la prestazione a unagaranzia
TermineEntro 90 giorni dalla notifica della sentenza odalla presentazione della garanzia
Mancata esecuzione dell’Enteimpositore
Il contribuente può richiedere l’ottemperanza
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Le nuove disposizioni di cui trattasi troveranno applicazione con riferimento alle sentenze
depositate dal 1° giugno 2016 oppure dalla data del suddetto Decreto Ministeriale, se
approvato successivamente.
Per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 deve ritenersi applicabile la
vecchia versione dell’articolo 69.
Le modifiche all’articolo 70
L’ambito applicativo del giudizio di ottemperanza è stato sensibilmente modificato per
mezzo del Decreto riforma.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, lo strumento in parola rappresenta “l’arma”
con cui il contribuente, uscito vincitore da una controversia con l’Amministrazione, può
sollecitare l’adempimento da parte di quest’ultima.
Ciò a valere non solamente per le sentenze passate in giudicato, ma anche con
riferimento a:
a) sentenze, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le
spese di giudizio (a decorrere dal 1° giugno 2016);
b) sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o
totalmente favorevoli al contribuente (a decorrere dal 1° giugno 2016);
c) sentenze relative ad atti impositivi che comportano, ai sensi del comma 2 dell’articolo
68, la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni, corrisposti
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole (a decorrere
dal 1° gennaio 2016);
d) ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ai
sensi dell’articolo 44, comma 2.
Ciò significa in altre parole che il Decreto riforma ha determinato il giudizio di
ottemperanza quale rimedio, previsto in maniera esclusiva, in presenza di inerzia agli
obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato.
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Importanti sono anche le modifiche apportate nell’ambito soggettivo di applicazione
dell’articolo 70.
Il giudizio di ottemperanza è ora, infatti, proponibile anche nei confronti dell’agente della
riscossione e dei soggetti indicati all’articolo 53 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, oltre che nei
confronti dell’Ente impositore.
Per contro rimangono immutate le modalità di presentazione del ricorso in ottemperanza.
In virtù di ciò, chi ne avesse interesse, potrà richiedere l’ottemperanza agli obblighi
derivanti dalla sentenza della Commissione Tributaria mediante ricorso da depositare in
doppio originale a soggetti diversi a seconda che si tratti di:
• sentenza definitiva – in tal caso il deposito avverrà:
presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale se la sentenza è
stata da quest’ultima pronunciata;
presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale in qualsiasi altro
caso;
• sentenza provvisoriamente esecutiva – in tal caso, in virtù delle novellate disposizioni
ex articolo 68, comma 2, secondo periodo, e 69, comma 5:
presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale;
presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale qualora il giudizio sia
pendente nei gradi successivi.
Infine, qualora il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione delle sentenze ammonti
complessivamente ad importi inferiori ad euro 20.000, e comunque per il pagamento delle
spese di giudizio, è disposto, ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 70, che il ricorso
in ottemperanza è deciso dalla Commissione Tributaria in composizione monocratica.
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L’Approfondimento – 2
Nuove sanzioni in materia di imposte dirette e IVA (seconda parte)
PREMESSA
Riprendiamo l’analisi iniziata settimana scorsa sulle novità introdotte dal D.lgs. n.
158/2015, che ha sostanzialmente modificato il sistema sanzionatorio amministrativo.
Di seguito proseguiamo la disamina delle novità, ricordando che la Legge di Stabilità per il
2016, ha anticipato l’entrata in vigore della nuova disciplina al 01.01.2016.
DICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI IVA
Le novità in materia di IVA ricalcano sostanzialmente quanto già detto precedentemente
per le dichiarazioni dei redditi e IRAP.
L’omessa dichiarazione IVA potrà, infatti, essere presentata entro il termine di invio della
dichiarazione del periodo successivo, scontando una riduzione delle sanzioni pari alla
metà.
Il nuovo articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997 prevede, nei casi di dichiarazione
infedele dalla quale emerge un maggior credito rispetto a quello spettante, l’applicazione
della sanzione solo sulla parte di credito utilizzato.
Il nuovo comma 4-quater dello stesso articolo conferma anche per l’IVA la definizione di
“imposta dovuta” intesa, ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/72, come “differenza tra
l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle
dichiarazioni”.
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Infine, anche per l’IVA, con l’eliminazione dei commi 4-bis e 4-ter, non è più presente la
maggiorazione della sanzione dal 10% al 50% nei casi di omessa o infedele compilazione
degli Studi di Settore, ovvero per la fraudolenta indicazione di una causa di esclusione o
inapplicabilità degli stessi. Rimane sempre in vigore, invece, come per la dichiarazione dei
redditi e la dichiarazione IRAP, l’applicazione della sanzione di euro 2.000, di cui
all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997, per il mancato invio degli Studi di Settore a
seguito di esplicita richiesta da parte dell’Ufficio.
In tema di rimborso credito IVA segnaliamo la modifica dell’articolo 5, comma 5 del citato
Decreto. La vecchia versione del comma 5 sanzionava la richiesta di rimborso del credito
IVA non dovuto o eccedente il dovuto, la nuova versione dello stesso comma sanziona,
viceversa, il credito rimborsato in assenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del D.P.R.
n. 633/19721.
Di seguito, le tabelle di riepilogo con il raffronto tra vecchia e nuova disciplina.
1L’articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che: “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quellodell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto dicomputare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelleipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiederein tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'attodella presentazione della dichiarazione:a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazionisoggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma;b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni eservizi per studi e ricerche;d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborsodell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anniprecedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontarecomunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con Decreto del Ministro delleFinanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione oin apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza dicui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni delsecondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli Entie dalle società controllanti”
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SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE IVA
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 5, COMMI 1 E 3,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 5, COMMI 1 E 3,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)
Le sanzioni previste nel caso di omessapresentazione della dichiarazione IVAvariano dal:
• dal 120% al 240% dell’IVA dovuta,con minimo di lire 500.000;
• da lire 500.000 a lire 2.000.000 senon è dovuta IVA
Le sanzioni sono applicate nella misura:
• dal 120% al 240% dell’IVA dovuta, conminimo di euro 250;
• da euro 250 a euro 1.000 se non èdovuta IVA;
• dal 60% al 120% dell’IVA dovuta, conminimo di euro 200, quando ladichiarazione omessa viene presentataentro il termine per l’invio delladichiarazione del successivo periodod’imposta e a condizione che non siainiziata una qualunque attività diaccertamento, di cui il contribuenteabbia formale conoscenza. Se non èdovuta IVA, invece, la sanzione èprevista in misura fissa ed è compresatra un minimo di euro 150 ed unmassimo di euro 500
SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE IVA
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 5, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 5, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)
Le sanzioni applicabili variano dal 100% al200% della maggior imposta odell’eccedenza detraibile o rimborsabile
Le sanzioni applicate variano dal 90% al180% della maggior imposta dovuta o delladifferenza del “credito utilizzato”
ARTICOLO 5, NUOVO COMMA 4-BIS,D.LGS. N. 471/1997
Le sanzioni variano dal dal 135% al 270%della maggior imposta dovuta o delladifferenza del “credito utilizzato”, quando laviolazione è commessa mediante fatture,altri documenti falsi o quando sono postein essere operazioni inesistenti, medianteartifici o raggiri e condotte simulatorie ofraudolente
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ARTICOLO 5, NUOVO COMMA 4-TER,D.LGS. N. 471/1997
Quando non sono commessicomportamenti illeciti, di cui al comma 4-bis, le sanzioni variano dal 60% al 120%della maggiore imposta dovuta o delladifferenza del “credito utilizzato” acondizione che la maggior imposta o laminor eccedenza detraibile o rimborsabileaccertata sia inferiore al 3% dell’imposta odell’eccedenza detraibile o rimborsabile ecomunque inferiore a euro 30.000
SANZIONI PER RIMBORSO IVA NON SPETTANTE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 5, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 5, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)
Le sanzioni variano dal 100% al 200%dell’IVA della somma non spettante
Le sanzioni sono applicate nella misura del30% del credito rimborsato
SANZIONI PER ILLEGITTIMA DETRAZIONE IVA
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 6, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)
Le sanzioni sono applicate nella misura del100% della detrazione compiuta
Le sanzioni sono applicate nella misura del90% della detrazione compiuta
DICHIARAZIONE DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ (MODELLI AA7-AA9)
Per quanto concerne le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini IVA
non ci sono particolari novità. Gli importi delle sanzioni, vengono, infatti, convertiti in euro,
ma di fatto le sanzioni non cambiano.
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SANZIONI
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 5, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 5, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessapresentazione
Le sanzioni variano da lire1.000.000 a lire 4.000.000
Le sanzioni variano da euro 500a euro 2.000
Presentazionecon dati
incompleti o errati
Le sanzioni variano da:
• lire 1.000.000 a lire4.000.000;
• lire 200.000 se laregolarizzazione vieneeffettuata entro 30 giornidall’invito dell’Ufficio
Le sanzioni variano da:
• euro 500 a euro 2.000;• euro 100 se la
regolarizzazione vieneeffettuata entro 30 giornidall’invito dell’Ufficio
Si ricorda che le disposizioni menzionate valgono anche nei confronti delle richieste di
identificazione IVA effettuate dai soggetti non residenti.
DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI IVA
Il nuovo sistema sanzionatorio interviene anche sulla tenuta della documentazione e della
registrazione delle operazioni IVA. Presentiamo nelle tabelle seguenti il riepilogo delle
principali novità.
SANZIONI ERRATA DOCUMENTAZIONE O REGISTRAZIONE
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 6, COMMI 1 E 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Erratadocumentazione o
registrazioneoperazioniimponibili.
Indicazione diun’IVA inferiore a
quella dovuta
Le sanzioni variano dal 100%al 200% dell’imposta relativaall’imponibile nondocumentato o registrato, conun minimo di lire 1.000.000
Le sanzioni variano:
• dal 90% al 180% dell’impostarelativa all’imponibile nondocumentato o registrato, conun minimo di euro 500;
• da euro 250 a euro 2.000 se laviolazione non ha inciso sullacorretta liquidazione dell’IVA
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Erratadocumentazione o
registrazioneoperazioni non
imponibili, esenti onon soggette IVA
ARTICOLO 6, COMMI 2 E 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMI 2 E 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Le sanzioni variano:
• dal 5% al 10% deicorrispettivi nondocumentati o registrati,con un minimo di lire1.000.000;
• da lire 500.000 a lire4.000.000, se laviolazione non rilevaneppure per ladeterminazione delreddito
Le sanzioni variano:
• dal 5% al 10% dei corrispettivinon documentati o registrati,con un minimo di euro 500;
• da euro 250 a euro 2.000, sela violazione non rilevaneppure per la determinazionedel reddito
In merito alla violazione degli obblighi di documentazione e registrazione, segnaliamo, la
nuova versione dell’articolo 6, comma 2, che stabilisce la diretta applicazione della
sanzione in capo al cedente / prestatore, per la commissione dei predetti illeciti.
Rammendiamo, inoltre, che nello stesso articolo 6, comma 2, nuova versione deve essere
ricompresa anche la violazione degli obblighi in materia di “reverse charge”, ai sensi degli
articoli 17 e 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972.
SANZIONI SCONTRINO, RICEVUTA, DDT
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Scontrino, ricevuta, DDT:
• mancata emissione;• parziale indicazione
degli importi;• omessa tenuta registro
guasti;
La sanzione è fissata al100% dell’imposta relativaall’importo nondocumentato, con unminimo di lire 1.000.000
La sanzione è fissata al100% dell’imposta relativaall’importo nondocumentato, con unminimo di euro 500
• non tempestivarichiesta manutenzioneregistratore cassa
La sanzione varia da lire500.000 a lire 4.000.000, senon constano omesseannotazioni
La sanzione varia da euro250 a euro 2.000, se nonconstano omesseannotazioni
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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SANZIONI PER ACQUISTO SENZA FATTURA O FATTURA IRREGOLARE
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 6, COMMA 8,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMA 8,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Acquisto senzafattura o con
fattura irregolare
La sanzione è fissata al 100%dell’imposta, con un minimo di lire500.000. È fatta salva, in ognicaso, la responsabilità delcedente / prestatore e lapossibilità per l’acquirente /committente di regolarizzare lafattura
La sanzione è fissata al 100%dell’imposta, con un minimo dieuro 250. È fatta salva, in ognicaso, la responsabilità delcedente / prestatore e lapossibilità per l’acquirente /committente di regolarizzare lafattura
SANZIONI REVERSE CHARGE
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessa o errataapplicazione
La sanzione varia:
• dal 100% al 200%dell’imposta, con unminimo di euro 258, nelleipotesi in cui l’IVA non èassolta dall’acquirente /committente;
• dal 100% al 200%dell’imposta, con unminimo di euro 258, nelleipotesi in cui l’IVA è statairregolarmente addebitatadal cedente / prestatore enon versata
La sanzione varia:
• da euro 500 a euro 20.000, incapo all’acquirente /committente;
• dal 5% al 10% dell’imponibilecon un minimo di euro 1.000,nelle ipotesi in cui l’operazionenon risulta dalla contabilità.
Le sanzioni menzionate sonoapplicate anche nel caso dimancata regolarizzazione, daparte dell’acquirente /committente, dell’omessa /irregolare fatturazione da parte delcedente / prestatore
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VIOLAZIONE
ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS1,D.LGS. N. 471/1997
IVA assoltaerroneamente da
parte del cedente /prestatore
La sanzione è fissata al 3%dell’imposta, con un minimo dieuro 258, se l’IVA è assolta(anche irregolarmente)
La sanzione varia da euro 250 aeuro 10.000 in capo all’acquirente/ committente (fermo restando ildiritto alla detrazione dell’IVA)
IVA assoltaerroneamente da
partedell’acquirente /
committente
La sanzione è fissata al 3%dell’imposta, con un minimo dieuro 258, se l’IVA è assolta(anche irregolarmente)
ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS2,D.LGS. N. 471/1997
La sanzione varia da euro 250 aeuro 10.000, in capo al cedente /prestatore (fermo restando il dirittoalla detrazione dell’IVA)
Applicazionereverse charge ad
operazioni nonimponibili, esenti onon soggette IVA
Non è prevista nessunasanzione
ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS3,D.LGS. N. 471/1997
In sede di accertamento sonocancellati rispettivamente sia ildebito IVA, che la detrazioneoperata nella liquidazioneperiodica. Si applica una sanzioneche varia dal 5% al 10%dell’imponibile con un minimo dieuro 1.000, nei casi diapplicazione del “reverse charge”ad operazioni inesistenti
Le disposizioni appena menzionate, relative al “reverse charge”, devono essere applicate
anche alle fattispecie regolamentate dagli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93, che regolano
le operazioni intracomunitarie.
È doveroso ricordare, inoltre, che in presenza di dolo, l’irregolare assolvimento dell’IVA da
parte del cedente / prestatore, ovvero dell’acquirente / committente sarà punito con
l’applicazione della sanzione dal 90% al 180%, con un minimo di euro 500.
Da ultimo si evidenzia che le figure del cedente / prestatore e dell’acquirente / committente
sono solidalmente tenute al pagamento della sanzione.
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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SANZIONI DICHIARAZIONI D’INTENTO
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Operazione non imponibileprima di aver ricevuto ladichiarazione d’intento
Le sanzioni variano dal100% al 200% dell’imposta
Le sanzioni variano da euro250 a euro 2.000
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ
Nulla di rilevante è stato introdotto dalla nuova normativa in tema di violazione degli
obblighi relativi alla contabilità. Le sanzioni rimangono, infatti, pressoché le stesse, in
quanto la nuova disciplina ha attuato la sola conversione degli importi da Lira a Euro.
Unica novità degna di nota riguarda le sanzioni previste in capo ai revisori legali. Di
seguito le tabelle di riepilogo con l’aggiornamento degli importi e la nuova previsione
legislativa.
SANZIONI PER OMESSA / IRREGOLARE TENUTA O CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 9, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 9, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessa,irregolare tenutao conservazionescritture contabili,libri, documenti,
registri
Le sanzioni variano da lire2.000.000 a lire 15.000.000
Le sanzioni variano da euro1.000 a euro 8.000
ARTICOLO 9, COMMA 3,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 9, COMMA 3,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
La sanzione è ridotta fino a lire1.000.000 nel caso in cui leirregolarità sono di scarsarilevanza e non ostacolanol’accertamento. Le sanzionivariano, invece da lire 4.000.000a lire 30.000.000 nel caso in cuii tributi diretti evasi e l’IVAaccertati risultanocomplessivamente superiori alire 100.000.000 nell’esercizio
La sanzione è ridotta fino a euro500 nel caso in cui le irregolaritàsono di scarsa rilevanza e nonostacolano l’accertamento. Lesanzioni variano, invece da euro2.000 a euro 16.000 nel caso incui i tributi diretti evasi e l’IVAaccertati risultanocomplessivamente superiori aeuro 50.000 nell’esercizio
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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ALTRE SANZIONI
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 9, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 9, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Mancato rispettoobblighi IVA e II.DD.
per superamento,fino al 50%, dei limiti
previsti percontribuenti minori eregimi semplificati
Le sanzioni variano da lire500.000 a lire 5.000.000 percontribuenti minori ex articoli32 e 33, D.P.R. n. 633/72,regime agricoltura ex articolo34, D.P.R. n. 633/72, econtabilità semplificata exarticolo 3, commi 165 e 171,Legge n. 662/96
Le sanzioni variano da euro 250a euro 2.500 per contribuentiminori ex articoli 32 e 33, D.P.R.n. 633/72, regime agricoltura exarticolo 34, D.P.R. n. 633/72 econtabilità semplificata ex articolo3, commi 165 e 171, Legge n.662/96
Omessi giudizi exarticolo 2409-ter,
Codice Civile, nellarelazione di
revisione condichiarazione redditi
o IRAP infedele
ARTICOLO 9, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 9, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
La sanzione è fissata fino al30% del compensocontrattuale per la redazionedella Relazione di revisione ecomunque non superioreall’imposta accertata
Nessuna sanzione
Mancatasottoscrizione
dichiarazione deiredditi o IRAP daparte del revisore
La sanzione varia da euro258 a euro 2.065
La sanzione è fissata fino al 30%del compenso contrattuale per laredazione della Relazione direvisione e comunque nonsuperiore all’imposta accertata,con un minimo di euro 250
VIOLAZIONI COMUNI IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE DIRETTE
Anche per le violazioni comuni in materia di IVA e imposte dirette non ci sono sostanziali
novità. A riguardo evidenziamo che le sanzioni connesse con dette violazioni comuni
trovano esclusiva applicazione nelle ipotesi non disciplinate dagli articoli 1, 2 e 5 del D.lgs.
n. 471/1997 e più precisamente nei casi in cui:
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• le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA non siano redatte in conformità dei modelli
approvati;
• nelle suddette dichiarazioni risultino omessi o erroneamente indicati alcuni dati
rilevanti per:
l’individuazione del contribuente o del rappresentante per le società;
la determinazione dell’imposta;
• nelle dichiarazioni risultino omessi o non indicati altri elementi prescritti ai fini dei
controlli.
Ricordiamo, infine, che le sanzioni relative alle violazioni comuni sono applicate anche ai
casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti, per i quali è prevista la
conservazione o l’esibizione, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
SANZIONE PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI – IRAP – IVA INESATTA
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 8, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 8, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Dichiarazioneredditi, IRAP,IVA inesatta
Le sanzioni variano:
• da lire 500.000 a lire4.000.000;
• lire 4.000.000, in caso diomessa presentazione degliStudi di Settore
Le sanzioni variano:
• da euro 250 a euro 2.000;• euro 2.000, in caso di
omessa presentazione degliStudi di Settore
SANZIONE PER OMESSA, ERRATA INCOMPLETA COMUNICAZIONE
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 11, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 11, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessa, errata,incompleta comunicazione
prevista dalla legge
Le sanzioni variano da lire500.000 a lire 4.000.000
Le sanzioni variano da euro250 a euro 2.000
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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La sanzione sopra menzionata trova applicazione anche nel caso di:
• mancata restituzione dei questionari o restituzione degli stessi con risposte incomplete
o inesatte;
• inottemperanza all’invito a comparire e/o a qualunque altro invito / richiesta effettuata
dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
SANZIONE PER OMESSA INSTALLAZIONE REGISTRATORE DI CASSA
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 11, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 11, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessa installazioneregistratore cassa
Le sanzioni variano da lire2.000.000 a lire 8.000.000
Le sanzioni variano da euro1.000 a euro 4.000
SANZIONE PER VIOLAZIONE ADEMPIMENTI AUTO UE NUOVE
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 11, COMMA 7,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 11, COMMA 7,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Violazione adempimentiauto UE nuove
Le sanzioni variano da lire500.000 a lire 4.000.000
Le sanzioni variano da euro250 a euro 2.000
SANZIONI PER MODELLO INTRA
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 11, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 11, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessapresentazione
del modelloIntra o invio
modello Intracon dati
incompleti oerrati
Le sanzioni variano:
• da lire 1.000.000 a lire2.000.000;
• da lire 500.000 a lire1.000.000 nel caso in cui lapresentazione del modellovenga effettuata entro 30giorni dalla richiestadell’Agenzia delle Entrate.
Non si applica la sanzione,invece, quando i dati mancanti oerrati sono corretti, anche aseguito di richiesta dell’Ufficio
Le sanzioni variano:
• da euro 500 a euro 1.000;• da euro 250 a euro 500 nel
caso in cui la presentazionedel modello venga effettuataentro 30 giorni dalla richiestadell’Agenzia delle Entrate.
Non si applica la sanzione,invece, quando i dati mancanti oerrati sono corretti, anche aseguito di richiesta dell’Ufficio
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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SANZIONE VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 13, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 13, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Omessi oinsufficientiversamenti risultantidalla dichiarazione:
• in acconto;• periodici;• di conguaglio;• a saldo
La sanzione è fissata:
• al 30% dell’importo nonversato. La stessapercentuale è applicataanche nella ipotesi in cuila maggior imposta o laminor eccedenzadetraibile risultano dallacorrezione di errorimateriali o di calcolo,rilevati dall’Ufficio in sededi controllo;
• 2% per ciascun giorno diritardo, se il versamentoviene effettuato con unritardo non superiore a15 giorni.
Resta sempre ferma lapossibilità di effettuare ilravvedimento operoso. Lesanzioni citate si applicanoanche in caso di liquidazionedi una maggior imposta exarticoli 36-bis, 36-ter, D.P.R.n. 600/73 e 54-bis, D.P.R. n.633/72
La sanzione è fissata:
• al 30% dell’importo nonversato. La stessapercentuale è applicataanche nella ipotesi in cui lamaggior imposta o la minoreccedenza detraibilerisultano dalla correzione dierrori materiali o di calcolo,rilevati dall’Ufficio in sede dicontrollo;
• al 15% nella ipotesi in cui ilversamento è effettuato conun ritardo non superiore a 90giorni;
• 1% per ciascun giorno diritardo, se il versamentoviene effettuato con unritardo non superiore a 15giorni.
Resta sempre ferma la possibilitàdi effettuare il ravvedimentooperoso
ARTICOLO 13, NUOVO COMMA 2,D.LGS. N. 471/1997
Le sanzioni citate si applicanoanche in caso di liquidazione diuna maggior imposta ex articoli36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e54-bis, D.P.R. n. 633/72
ARTICOLO 13, COMMA 2,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 13, COMMA 3,D.LGS. N. 471/1997
Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano in caso di mancato oparziale pagamento di un tributo nel relativo termine, esclusiquelli iscritti a ruolo
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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ALTRE SANZIONI
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 13, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997
ARTICOLO 13, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997
Utilizzo eccedenzao credito d’impostaesistente ma non
spettante
La sanzione è fissata al 30% delcredito utilizzato
La sanzione è fissata al 30% delcredito utilizzato, salvoapplicazione di eventualidisposizioni speciali
Utilizzo incompensazione di
un creditoinesistente
ARTICOLO 27, COMMA 18,D.L. N. 185/2008
ARTICOLO 13, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997
La sanzione varia dal 100% al200% del credito inesistente. Lasanzione è pari al 200% perutilizzi crediti inesistentisuperiori a euro 50.000. Èprecluso l’utilizzo delladefinizione agevolata, di cuiall’articolo 16, comma 3, e 17,comma 2 del D.lgs. n. 472/1997
La sanzione varia dal 100% al200% del credito inesistente. Èprecluso l’utilizzo delladefinizione agevolata, di cuiall’articolo 16, comma 3 e 17,comma 2 del D.lgs. n. 472/1997
SANZIONE MODELLO F24
VIOLAZIONE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 15, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 15, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Modello F24 concarenze nei datiidentificativi del
soggetto che esegueil versamento
Le sanzioni variano da lire200.000 a lire 1.000.000
Le sanzioni variano da euro 100a euro 500
Omessapresentazione del
modello F24 a zero
ARTICOLO 19, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 19, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
La sanzione è fissata a:
• lire 300.000;• lire 100.000, nel caso in
cui il modello èpresentato con unritardo non superiore ai5 giorni lavorativi
La sanzione è fissata a:
• euro 100;• euro 50, nel caso in cui il
modello è presentato con unritardo non superiore ai 5giorni lavorativi
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SANZIONI ACCESSORIE
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 12, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 12, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)
Nelle ipotesi in cui è irrogata una sanzionesuperiore a lire 100.000.000 e la sanzioneedittale per la violazione più grave è noninferiore nel minimo a lire 80.000.000 e nelmassimo a lire 160.000.000, si applica unadelle sanzioni accessorie, per un periododa 1 a 3 mesi, prolungabile fino a 6 mesise la sanzione irrogata è superiore a lire200.000.000 e la sanzione edittale per laviolazione più grave è non inferiore nelminimo a lire 160.000.000
Nelle ipotesi in cui è irrogata una sanzionesuperiore a euro 50.000 e la sanzioneedittale per la violazione più grave è noninferiore nel minimo a euro 40.000 e nelmassimo a euro 80.000, si applica unadelle sanzioni accessorie, per un periododa 1 a 3 mesi, prolungabile fino a 6 mesise la sanzione irrogata è superiore a euro100.000 e la sanzione edittale per laviolazione più grave è non inferiore nelminimo a euro 80.000
SOSPENSIONE DEI RIMBORSI
Da ultimo presentiamo una tabella relativa alle variazioni introdotte dalla nuova normativa,
in merito alla sospensione dei rimborsi.
SOSPENSIONE RIMBORSI
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
ARTICOLO 23, COMMA 1,D.LGS. N. 472/1997(VECCHIA VERSIONE)
ARTICOLO 23, COMMA 1,D.LGS. N. 472/1997(NUOVA VERSIONE)
Il pagamento del credito vantato neiconfronti dell’Amministrazione Finanziariapuò essere sospeso nell’ipotesi in cuivenga notificato un atto di contestazione odi irrogazione della sanzione, ancorchénon definitivo. La sospensione opera neilimiti della somma risultante dall’atto odalla decisione della CommissioneTributaria, ovvero dalla decisione di altroorgano
Il pagamento del credito vantato neiconfronti dell’Amministrazione Finanziariapuò essere sospeso nell’ipotesi in cuivenga notificato un atto di contestazione odi irrogazione della sanzione, o unprovvedimento con il quale vengonoaccertati maggiori tributi, ancorché nondefinitivi. La sospensione opera nei limiti ditutti gli importi dovuti in base all’atto o alladecisione della Commissione Tributariaovvero dalla decisione di altro organo
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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L’Approfondimento – 3
La scelta del tipo d’impresa: il confronto civilistico
PREMESSA
In questo intervento si confronteranno gli aspetti distintivi che si possono riscontrare nel
confronto delle principali forme giuridiche d’impresa previste dal Codice Civile, ivi
compreso la problematica della postergazione dei finanziamenti dei soci alla società. Nelle
prossime edizioni del Quaderno Settimanale verranno illustrate dapprima le diversità dal
punto di vista fiscale, e successivamente quelle inerenti la distribuzione degli utili tra i soci
e i prelevamenti dalla società da parte degli stessi.
Il confronto viene proposto nelle varie forme imprenditoriali ed in particolare confrontando
l’esercizio in forma collettiva di una attività nelle seguenti modalità:
• l’impresa familiare;
• società di persone;
• società di capitali.
LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
L’argomento principale quando si parla di impresa familiare o società è proprio la
responsabilità dell’imprenditore o dei soci per le obbligazioni assunte durante lo
svolgimento dell’attività d’impresa. È noto a tutti che le società di capitali offrano
protezione maggiore grazie all’autonomia patrimoniale perfetta che le caratterizza, mentre
le società di persone tutelano soltanto alcune categorie di soci in alcune fattispecie ben
delineate dal Codice e danno una affievolita autonomia patrimoniale fra società e soci.
Parlando della società in nome collettivo, i creditori sociali non possono pretendere il
pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione preventiva del patrimonio sociale.
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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Con la società in accomandita semplice vediamo attivarsi prima di tutto la fievole
autonomia patrimoniale appena descritta ma ad essa si aggiunge una forma più “pesante”
di tutela per i soci accomandanti, i quali per godere della tutela patrimoniale non devono
amministrare la società e non devono nemmeno comparire nella ragione sociale
dell’impresa.
La forma aggregata che meno salvaguarda l’imprenditore è rappresentata dall’istituto
dell’impresa familiare, punto cardine dell’imprenditoria italiana nella storia. In questo caso
il titolare risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti contratti; vi è, dunque, un alto
livello di confusione tra il patrimonio personale e quello dell’imprenditore. Al contrario il
collaboratore non è chiamato a rispondere direttamente per i debiti. In realtà, però, avendo
diritti successori sui beni del familiare, dei debiti ne risponde indirettamente con la
riduzione del patrimonio successorio. Quest’ultimo aspetto spinge molti professionisti a
consigliare ai propri clienti una società di persone piuttosto che un agglomerato familiare. Il
consiglio di attivare una società di persone anziché un’impresa familiare diviene
economicamente più vantaggioso (fiscalmente parlando) in presenza di una pluralità di
familiari: ciò per il fatto che la ripartizione fiscale dei redditi permette una più equa
ripartizione rispetto alle imprese familiari dove solo il 49% del risultato fiscale può essere
ripartito fra i collaboratori.
Con la società di capitali, invece, l’autonomia patrimoniale viene definita perfetta: per i
debiti sociali risponde la società con il proprio patrimonio.
Non va, però, dimenticato che qualora la società necessitasse di accedere al credito
bancario, qualora il patrimonio della stessa non fosse congruo, ai soci viene chiesto di
garantire gli affidamenti concessi. Ecco che con il rilascio di fideiussioni da parte dei soci,
viene meno verso l’istituto di credito l’autonomia patrimoniale.
Di seguito è riportata una tabella che riepiloga le differenti responsabilità patrimoniali
scaturenti dai tre gruppi di impresa citate pocanzi:
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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TIPO
SOCIETÀ
ARTICOLO
CODICE
CIVILE
SOCIORESPONSABILITÀ
PATRIMONIALE
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
Impresafamiliare
230-bis TitolareSolidale e illimitata per i
debiti contratti dall’impresaNo
SncDa 2291a 2312
AccomandatarioSolidale e illimitata per le
obbligazioni sociali
I creditori nonpossono
pretendere ilpagamento daisingoli soci se
non dopol’escussione
del patrimoniosociale
Sas
Da 2313a 2324
AccomandatarioSolidale e illimitata per le
obbligazioni sociali
Accomandante
Limitata alla quotaconferita, ma solidale eillimitata se:
• di fatto amministranola società;
• il nome compare nellaragione sociale
Srl / Srls
Da 2462a 2496
PluripersonalePer le obbligazioni sociali
risponde la società col suopatrimonio
I creditoripossono
escutere solo ilpatrimoniosociale o
fidejussionipersonaliqualoraesistenti
Unipersonale
Il socio rispondepersonalmente e
illimitatamente se non èstato versato l’intero
capitale sociale
Amministratori
Solidale e illimitata per gli atti compiuti primadell’iscrizione al Registro Imprese, e per idanni derivanti dall’inosservanza dei doveriad essi imposti dalla legge e dall’attocostitutivo per l’amministrazione dellasocietà. Non riguarda soggetti chedimostrano di essere esenti da colpa odissenzienti. L’approvazione del bilancio daparte dei soci non libera gli amministratoriper le responsabilità incorse nella gestionesociale
La responsabilità dell’impresa può essere di tipo penale, amministrativa e tributaria.
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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Prima di tutto va detto che in tema di responsabilità penale la Costituzione, all’articolo 27,
primo comma, afferma che: “La responsabilità è personale”. Di conseguenza le società
non possono delinquere.
È stato poi introdotto un ampliamento della responsabilità penale a mente del D.lgs. n.
231/2001. Infatti:
• l’articolo 4, il quale estende alle persone giuridiche la responsabilità per i reati
commessi in Italia e all’estero da persone fisiche che operano in nome e per conto
della società;
• l’articolo articolo 5, secondo cui l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse da persone che:
a) rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente
stesso o di un’unità organizzativa autonoma;
b) esercitino gestione e controllo dell’Ente;
c) siano sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti citati al punto a).
Per contro, l’Ente non risponde se i soggetti indicati pocanzi hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi.
Sotto il profilo tributario, il D.lgs. n. 472/1997 stabilisce all’articolo 2, secondo comma, che
il responsabile della violazione commessa è la persona fisica che l’abbia materialmente
posta in essere, ovvero che abbia concorso a porla in essere; l’articolo 27 del medesimo
Decreto sancisce che per le violazioni perpetrate da società o enti i responsabili sono da
ritenersi le persone fisiche che ne sono autrici materiali.
Come vediamo, dal punto di vista fiscale, si torna ai principi costituzionali imputando la
responsabilità alle persone fisiche che hanno agito.
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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REGIMI CONTABILI E COSTI DI COSTITUZIONE
Per scegliere il tipo di impresa può essere utile dare anche uno sguardo ai costi che la
scelta comporta. Le variabili che possono incidere sui costi le possiamo individuare:
• nei regimi contabili che possono essere adottati;
• nei costi di costituzione dell’impresa.
È palese che una contabilità semplificata comporta costi gestori amministrativi ben minori
di una contabilità ordinaria; così pure la scelta di costituirsi in forma di società di capitali
comporta un ulteriore aggravio amministrativo dato dagli ulteriori libri sociali e dagli atti
amministrativi conseguenti (si pensi alle delibere da redigere e riportare sui libri soci o del
Consiglio di Amministrazione o al bilancio da redigere secondo i principi dell’articolo 2423
e seguenti del Codice Civile).
I regimi contabili che attualmente possono essere adottati da un’impresa familiare sono
tre:
• il nuovo regime forfetario (vedi “Approfondimento-1” Quaderno Settimanale n. 44 del
09.12.2015);
• la contabilità semplificata;
• la contabilità ordinaria.
Fino al 31 dicembre 2015 è stato possibile instradare il cliente verso il regime dei
contribuenti minimi, molto vantaggioso sia come tassazione che come costo del
professionista per la relativa assistenza. Regime che viene sostituito da quello forfettario.
Per quanto concerne le società di persone, i tipi di contabilità disponibili sono rimasti
invariati:
• il regime semplificato;
• il regime ordinario, accessibile per opzione o superamento delle soglie previste.
Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016
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Per le società di capitali non è ammessa scelta diversa dalla contabilità ordinaria. Inoltre,
come accennato sopra, le società di capitali devono tenere aggiornati anche i libri sociali,
ovvero il libro verbali assemblee soci, il libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed il
libro verbali del collegio sindacale. Inoltre, le società di capitali hanno l’obbligo di
depositare annualmente il bilancio di esercizio che deve essere redatto nelle forme
previste dal Codice Civile (ordinario o semplificato) con le relative relazioni (Nota
Integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale).
Oltre al regime contabile adottabile, un altro elemento da valutare nella scelta sono i costi
di costituzione.
A primeggiare nel risparmio è l’impresa familiare. Infatti, con una spesa contenuta si
redige la dichiarazione costitutiva dell’impresa dinnanzi al Notaio.
In ordine crescente troviamo la società di persone il cui differenziale di spesa può essere
dato dai conferimenti: meno oneroso è il conferimento in denaro, mentre sale il costo in
presenza di conferimento di beni mobili o di beni immobili.
Più onerosa risulta la costituzione di una società di capitali, sia in ordine ai diritti da
versare che agli adempimenti. Il conferimento, però, ne fa una differenza sostanziale.
Infatti, il meno oneroso è il conferimento in denaro. Quando vi sia un conferimento di beni
o di opere e servizi i costi iniziano a crescere, essendo anche necessaria la redazione di
una perizia di un esperto. Esperto che deve essere un revisore contabile individuato dai
soci nelle Srl, mentre può essere un esperto nominato dal Tribunale per le S.p.A.
Con la sottostante tabella si tenta di schematizzare i costi:
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TIPO
SOCIETÀ
ATTO
NOTARILE
DIRITTI ANNUALI E ALTRI
ADEMPIMENTILIBRI SOCIALI
Impresafamiliare
Circa euro800
CCIAA euro 57
a) registri previsti dalle normefiscali;
b) se contabilità ordinaria:
libro giornale (può sostituire iregistri fiscali);
libro inventari
Società dipersone
Costovariabile a
seconda deiconferiment
i
CCIAA euro 130
a) registri previsti dalle normefiscali;
b) se contabilità ordinaria:
libro giornale (può sostituire iregistri fiscali);
libro inventari
Società dicapitali
Costovariabile a
seconda deiconferiment
i
a) CCIAA euro 130;b) vidimazione
annuale euro309,87 (euro516,46) se capitalesociale o fondodotazione pari ominore (maggiore)di euro 516.456,90;
c) deposito bilancio alRegistro Impreseeuro 129,70 (diritti etariffe camerali)
a) Registri previsti dalle normefiscali;
b) libro giornale (può sostituire iregistri fiscali);
c) libro inventari;d) libro assemblee soci;e) libro verbali CdA;f) libro verbali collegio sindacale
(ove esistente);g) libro soci (solo S.p.A.);h) libro obbligazioni (solo S.p.A.);i) libro adunanze e deliberazioni
Assemblee obbligazionisti;j) libro strumenti finanziari emessi
IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Nell’impresa familiare il diritto al trasferimento della partecipazione del collaboratore
familiare è normato dal Codice Civile all’articolo 230-bis, quarto comma. La partecipazione
all’impresa familiare è di fatto intrasferibile, salvo verso i familiari indicati nell’articolo
stesso e posto al consenso unanime dei partecipi.
Nelle società di persone e di capitali, sarà fondamentale leggere lo statuto sociale, il quale
potrebbe porre dei vincoli o delle liberalità nel trasferimento delle quote sociali.
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Nella società in nome collettivo è richiesto il consenso unanime di tutti i soci. Infatti, si
tratta di una modifica statutaria che, oltre alla presenza del Notaio rogante, richiede la
presenza di tutti i soci.
Posizione leggermente diversa è quella della società in accomandita semplice, dove la per
la cessione delle quote da parte dei soci accomandanti è sufficiente il consenso della
maggioranza dei soci (intesa come % sul capitale sociale, articolo 2322, Codice Civile).
La rappresentazione più aperta sotto questo punto di vista è rappresentata dalle società di
capitali, le quali prevedono la libera trasferibilità per atto tra vivi o per successione causa
morte delle quote sociali, salvo patto contrario previsto dallo statuto.
Infatti, con le società di capitali è indispensabile verificare le clausole statutarie in tema di
trasferimento di quote. Gli statuti potrebbero vincolare il trasferimento:
• alla manifestazione del gradimento da parte degli altri soci o degli amministratori;
• alla permanenza nella società per un certo lasso temporale;
• al diritto di prelazione degli altri soci.
I CONFERIMENTI
I conferimenti sono le risorse che permettono all’impresa di costituirsi e sostentare
serenamente l’attività sociale, in particolare nel primo anno ma anche negli esercizi
successivi.
Essendo un momento importante della vita della società, il legislatore ha ampiamente
argomentato a riguardo, prevedendo svariate modalità per conferire beni all’impresa
nativa.
Nell’impresa familiare i conferimenti sono fatti dal titolare della stessa, anche se nessuno
vieta anche al collaboratore di conferire dei beni. In realtà, però, questi beni andranno
nella disponibilità del titolare e al collaboratore spetteranno gli accrescimenti dell’impresa.
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Nelle società personali il conferimento può essere dato sia da denaro che da beni come
anche da aziende.
Nelle società a responsabilità limitata i conferimenti possono essere costituiti da denaro,
da ogni elemento patrimoniale suscettibile di valutazione economica, da aziende e da
opere e servizi. Ogni qualvolta il conferimento non sia dato da denaro, è necessario che
sia redatta una perizia di valutazione redatta da un revisore contabile individuato dai soci.
Nelle società per azioni oltre al denaro possono essere conferiti tutti i beni patrimoniali
suscettibili di valutazione economica.
Come è possibile notare, il conferimento d’opera e servizi è ammesso solamente nelle
società a responsabilità limitata.
TIPO IMPRESA CONFERIMENTO MODALITÀ SOTTOSCRIZIONE
Società dipersone
a) Denaro;b) beni (perizia non necessaria)
Libera Intero capitale
Srl ordinarie(capitale socialeeuro 10.000 o
maggiore)
a) Denaro;b) beni con perizia di stima di
un revisore contabile sceltodai soci;
c) opere e servizi;d) polizza assicurativa o
bancaria
Ordinario inbanca
Almeno 25%
Srl ordinarie(capitale sociale
euro 9.999)a) Denaro
Agliamministratori
Intero capitalesottoscritto
Srl semplificate a) DenaroAgli
amministratoriIntero capitale
sottoscritto
Come spesso accade nel nostro ordinamento nulla è lineare, e le casistiche esistenti
variano profondamente da istituto a istituto. È bene ricordare che:
• per le Srl unipersonali è richiesto il versamento totale del capitale sociale, pena la
perdita dell’autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitali;
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• se dovesse venir meno la pluralità dei soci di una Srl e il capitale non fosse stato
interamente versato, il termine previsto per effettuare i versamenti è ricompreso in 90
giorni;
• se il conferimento in una Srl avviene per singoli beni o crediti, i conferimenti dovranno
essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione;
• il conferimento di opere e servizi è pratica permessa solo all’interno di Srl. Sarà
necessaria:
a) una perizia;
b) una previsione nell’atto del periodo entro il quale il capitale si intende versato;
c) una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria a garanzia.
Merita poi ricordare che nelle società in accomandita semplice, il capitale non versato dai
soci accomandanti può esser sempre chiesto, questo è un punto importante su cui
riflettere, soprattutto se si è in contabilità semplificata dove non vi è traccia contabile
dell’adempimento. In tal caso sarà utile conservare documentazione bancaria che
comprovi il versamento del capitale effettuato dai soci accomandanti.
Per le società di capitali, il capitale non versato può esser chiesto dagli amministratori ai
soci in qualsiasi momento.
CONCESSIONE E POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ
La prassi del finanziamento dei soci alla società sta assumendo negli ultimi anni una certa
rilevanza. Le motivazioni sono riconducibili sia al crescente fabbisogno finanziario per
fronteggiare un momento particolare dei mercati, sia alla maggior fluidità in sede di
restituzione rispetto ad altre previsioni normative che prevedono l’iter della riduzione del
capitale sociale.
Va anzitutto detto che il capitale di una società dovrebbe essere quantificato nella misura
necessaria per lo svolgimento dell’attività. In tal senso si vedano anche interpretazioni
giurisprudenziali (Tribunale di Monza, sentenza del 13.11.2003).
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Al fine di contrastare un troppo arbitrario finanziamento soci è intervenuto il legislatore che
con l’articolo 2467 impedisce ai soci una facile restituzione. La norma recita che il
rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento della società, deve essere restituito.
La portata della norma è ambigua e lascia spazio alle varie interpretazioni.
A tal riguardo, si è espresso il Tribunale di Milano (sentenza n. 9104/2015) specificando
che ai fini dell’innesco della postergazione del credito del socio sarebbe necessaria una
situazione di crisi durevole della società o, al più, di starting up e non una mera tensione
finanziaria temporanea.
Ma che forma deve avere, e quali momenti della vita aziendale è previsto un intervento di
questo tipo?
I finanziamenti dei soci alla società, così come li intende il Codice, sono quegli apporti
effettuati sotto qualsiasi forma (tenendo in considerazione il tipo di attività esercitata dalla
società) in momenti particolari della vita dell’impresa. Questi momenti possono derivare:
• da un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (applicazione
dei limiti all’emissione dei presiti obbligazionari);
• dalla presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe normalmente
necessario un conferimento (suggerimento del Tribunale di Monza del 13 novembre
2003, secondo cui il capitale sociale delle società di capitali deve essere congruo al
raggiungimento dell’oggetto sociale; è altresì scrupolo degli amministratori adeguarlo
per conseguire tale obbiettivo);
• da una tipica fase iniziale della vita di una start up, senza che vi siano condizioni di
crisi strutturale (Tribunale di Milano, sentenza n. 1658/2015).
All’interno di Srl, e di società soggette a direzione e coordinamento, per la “ratifica” del
finanziamento è necessaria la delibera dei soci o una corrispondenza fra il socio e la
società.
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Nelle società di persone, che non sono obbligate alla tenuta dei libri soci, è sufficiente un
semplice scambio di corrispondenza.
La necessita di una documentazione scritta si rende utile per il fine di superare la
previsione di fruttuosità prevista dagli articolo 46 e 45 del TUIR.
Con la sentenza n. 14056/2015 la Corte di Cassazione inserisce nelle previsioni in
discussione riguardanti il finanziamento soci anche le S.p.A. con i seguenti requisiti:
• presenza di una base azionaria familiare;
• coincidenza tra la figura dei soci e quella degli amministratori;
• capacità del socio di saper cogliere una situazione di inadeguata capitalizzazione della
società.
Qualora non si operasse con il meccanismo del finanziamento soci, eventuali apporti che i
soci facessero a favore della società potrebbero essere così individuati nel patrimonio
netto:
• versamenti a fondo perduto e in conto aumento di capitale, i quali sono conferimenti
effettuati per ridurre il fabbisogno finanziario della società e che per tali ragioni
possono non essere restituiti al socio;
• versamenti in conto futuro aumento di capitale, cioè conferimenti effettuati
anticipatamente, in previsione di un futuro aumento di capitale sociale; per questo
motivo, se l’aumento non viene eseguito entro il termine prefissato dall’assemblea o
da altro documento, gli importi versati sono rivendicabili dal socio.
Come visto, l’articolo 46 individua la presunzione di fruttuosità. Diversamente, l’articolo 45,
comma 2 del TUIR stabilisce i termini di rilevanza: “Per i capitali dati a mutuo gli interessi,
salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per
iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti
nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per
iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.
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Infine, merita rilevare che a ulteriore tutela dei creditori terzi, è da segnalare che la
postergazione del credito ha effetto anche sulla posizione del socio creditore che al
momento della richiesta di restituzione non rivestisse più tale posizione. La fuoriuscita
dalla compagine sociale non scagiona l’ex socio, il quale viene di conseguenza accodato
ai creditori terzi come da norma.
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Le prossime scadenze
25 gennaio 2016 INTRASTAT MENSILE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
mese precedente
INTRASTAT TRIMESTRALE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
quarto trimestre 2015
1 febbraio 2016 IMBALLAGGI – IVA
Emissione delle fatture relative a cessioni di imballaggi e/o
recipienti effettuate nel 2015 e non restituiti secondo contratto
INAIL CASALINGHE
Versamento annuale della polizza assicurativa pari ad euro
12,91