+ All Categories
Home > Documents > Quaderno Settimanale 3-2016 - sercontel.it · da una fusione delle due unità immobiliari sotto il...

Quaderno Settimanale 3-2016 - sercontel.it · da una fusione delle due unità immobiliari sotto il...

Date post: 16-Feb-2019
Category:
Upload: trinhdat
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
53
q p quaderno professionale Quaderno Settimanale Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 3 del 25 gennaio 2016 In questo numero: Flash stampa .............................................................................................................. 3 L’Agenzia interpreta ................................................................................................... 5 Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 7 In breve … .................................................................................................................. 9 Proroga al 9 febbraio per l’invio delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.............. 9 D.M. 13 gennaio 2016: comunicazioni dati concernenti oneri fiscalmente rilevanti ....................... 11 L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13 La riforma del processo tributario – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (parte seconda) ...... 13 L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 25 Nuove sanzioni in materia di imposte dirette e IVA (seconda parte) ................................................ 25 L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 40 La scelta del tipo d’impresa: il confronto civilistico .............................................................................. 40 Le prossime scadenze............................................................................................... 53
Transcript

qpquaderno professionale

Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 3 del 25 gennaio 2016

In questo numero:

Flash stampa .............................................................................................................. 3

L’Agenzia interpreta................................................................................................... 5

Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 7

In breve … .................................................................................................................. 9

Proroga al 9 febbraio per l’invio delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.............. 9

D.M. 13 gennaio 2016: comunicazioni dati concernenti oneri fiscalmente rilevanti ....................... 11

L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13

La riforma del processo tributario – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (parte seconda) ...... 13

L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 25

Nuove sanzioni in materia di imposte dirette e IVA (seconda parte)................................................ 25

L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 40

La scelta del tipo d’impresa: il confronto civilistico .............................................................................. 40

Le prossime scadenze............................................................................................... 53

Gruppo scientifico:

Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele

Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro

Rinaldo Marco – Agostini Marisa – De Siati AlessandroZiantoni Daniele

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 3 di 53

Flash stampa

Dati spesesanitarie 2015

IL SOLE 24 ORE

18.01.2016

• Fisioterapista: non è tra i soggettiespressamente individuati quali destinataridell’obbligo di trasmissione dei dati relativialle spese sanitarie;

• psicologo: è tra i soggetti esclusi in quantonormalmente non è iscritto all’Albo deimedici. Tuttavia, egli fosse iscrittocomunque all’Albo dei medici rientrerebbetra i soggetti obbligati all’invio dellacomunicazione per tutte le prestazionierogate.

L’obbligo di comunicazione dei dati prescindedal regime fiscale adottato dal professionistae, pertanto, ad esempio, l'odontoiatra inregime di vantaggio, essendo iscritto all’Albodei medici chirurghi e degli odontoiatri è tracoloro che sono obbligati alla trasmissionedei dati riferiti alle spese mediche

IMU / TASI ecanoni dilocazioneconcordati

IL SOLE 24 ORE

18.01.2016

Dal 2016, come previsto dalla Legge diStabilità, i proprietari di immobili che stipulanoun contratto a canone concordato secondoquanto previsto dalla Legge n. 431/1998,godranno di uno sconto pari al 25% sugliimporti di IMU e TASI determinati applicandol’aliquota stabilita dal Comune

Diritti disegreteria perdeposito bilanci

ITALIA OGGI

19.01.2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico haemanato, di concerto con il Ministerodell'Economia e delle Finanze, il Decretodirigenziale interministeriale del 8 gennaio2016, con il quale ha introdotto unamaggiorazione di euro 2,70 dei diritti disegreteria per il deposito dei bilanci 2016presso il Registro delle Imprese. I dirittiammonteranno, quindi, a euro 92,70 per ildeposito su supporto informatico digitale e aeuro 62,70 per il deposito con modalitàtelematica. Per le cooperative sociali l’importoda corrispondere per il deposito del bilanciosarà pari a euro 47,70 se presentato susupporto digitale e a euro 32,70 sepresentato in modalità telematica

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 4 di 53

Oneri detraibilinel modello 730precompilato

IL SOLE 24 ORE

20.01.2016

Il D.M. Economia del 13.01.2016 ha fissato lemodalità di trasmissione di una serie di daticonnessi alle dichiarazioni precompilate, conparticolare riferimento agli oneri detraibili chericorrono con maggiore frequenza, quali adesempio, le spese universitarie, le spesefunebri, nonché i bonifici relativi a spese per ilrecupero del patrimonio edilizio e diriqualificazione energetica degli edifici

Abuso del diritto IL SOLE 24 ORE

21.01.2016

L’abuso del diritto ricorre, in ogni caso eindipendentemente dal fatto che si tratti diimposte diretto o di imposte indirette, qualorasi compiano operazioni prive di sostanzaeconomica che realizzano vantaggi fiscaliindebiti, dal momento che tali atti nonrisultano idonei a produrre effetti significatividiversi dai vantaggi fiscali. Non ricorre abusodiritto qualora vi sia la legittima ricerca di unrisparmio fiscale; qualora, invece, sicompiano violazioni di specifiche disposizionitributarie si configurerebbe una fattispecie dievasione fiscale

Conciliazionegiudiziale

ITALIA OGGI

22.01.2016

Le novità relative all'istituto della conciliazionegiudiziale, introdotte dal D.lgs. n. 156/2015 econsistenti nella possibilità di applicarel'istituto deflattivo anche in sede di secondogrado di giudizio, operano per i giudizipendenti al 01.01.2016

Modellidichiarativi 2016

IL SOLE 24 ORE

22.01.2016

Sono disponibili, sul sito internet dell’Agenziadelle Entrate, le bozze dei modelli e delleistruzioni Consolidato nazionale e mondiale2016, UNICO EnC 2016, UNICO SC 2016,UNICO SP 2016, UNICO PF 2016 e IRAP2016

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 5 di 53

L’Agenzia interpreta

Lettere di intento edichiarazioneannuale IVA

PROVVEDIMENTO

15.01.2016N. 7772

L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha approvato ilmodello di dichiarazione annuale IVA.Inoltre, ha specificato che nelladichiarazione dovranno essere segnalatetutte le lettere d’intento ricevute dai clientiesportatori abituali in relazione all’anno2015. L’obbligo, quindi, non valeesclusivamente per quelle che hanno datoeffettivamente luogo a forniture senzaaddebito di imposta

Codice tributo per italenti musicali

R.M.18.01.2016

N. 4/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha istituito il codice tributo 6849 “taxcredit musica” per l’utilizzo incompensazione nel modello F24 del creditod’imposta per la promozione della musica dinuovi talenti

Cessione padiglioniExpo

C.M.20.01.2016

N. 1/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha chiarito che lo smantellamento deipadiglioni dell’Expo 2015 e la successivacessione a terzi sconta l’IVA se avvienenella sfera commerciale, mentre èassoggettata all’imposta di registro seesclusa da IVA. Le prestazioni di servizio dismontaggio sono sottoposte a reversecharge se territorialmente rilevanti in Italia eeffettuate nei confronti di un soggettopassivo d’imposta, mentre è fuori campoIVA se svolto da un soggetto passivo estero

Codice tributocredito d’impostaalberghi

R.M.20.01.2016

N. 5/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha chiarito che dovrà essere utilizzatoil codice tributo 6850, denominato “creditod’imposta per la riqualificazione delleimprese alberghiere – D.M. 07.05.2015”.L’agevolazione riguarda chi migliora laqualità dell’offerta ricettiva per accresce lacompetitività delle destinazioni turistiche

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 6 di 53

Dati spese sanitarie2015

COMUNICATO

STAMPA

21.01.2016

L’Agenzia delle Entrate, con il ComunicatoStampa citato, ha concesso 9 giorni in più amedici, farmacisti e strutture sanitarie percomunicare i dati relativi alle spese medichedei contribuenti che confluiranno nel 730precompilato; la scadenza iniziale del31.01.2016 è stata rinviata al 09.02.2016

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 7 di 53

Il Giudice ha sentenziato

“Prima casa” C.T.R. LOMBARDIA

23.11.2015N. 5072/67

CASS.N. 864/2016

L’acquisto di un’abitazione conagevolazione “prima casa”, per accorparlaa un’altra già di proprietà del contribuente,non deve necessariamente essere seguitoda una fusione delle due unità immobiliarisotto il profilo catastale. È, infatti,sufficiente un loro accorpamento materiale

È confermata la perdita delle agevolazionisulla prima casa in capo al contribuenteche non trasferisce la residenza entro 18mesi perché l’immobile è inagibile. Lanecessità di una ristrutturazione nonesonera infatti il soggetto dai suoiadempimenti legali

Termine disospensione

CASS.N. 18121/2015

Contrariamente a quanto affermatodall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.38/E/2015, la Sentenza citata, ha chiaritoche il termine di sospensione di 90 giorniper le controversie soggette alla proceduradi reclamo e mediazione decorre dallaspedizione del ricorso a mezzo del serviziopostale e non dalla ricezione da partedell’Ente impositore

Pertinenza ai finiICI

C.T.P. MILANO

02.12.2015N. 9824/1/15

La nozione di pertinenza ai fini ICI richiedeche il proprietario della casa di abitazionecoincida con quello del bene pertinenziale.Non risulta, pertanto, esente da ICI il box diproprietà di una cooperative edilizia aproprietà indivisa relativo alle case diabitazione in proprietà dei soci

Raddoppio terminiaccertamento

C.T.P. TORINO

N. 2019/1/15

Il raddoppio dei termini di accertamento,anche per il passato, opera solo se ladenuncia di reato è stata trasmessa primadello spirare dei termini ordinari

Inerenza spese dipubblicità

C.T.P. LUCCA

N. 722/15

I costi pubblicitari sostenuti dalcontribuente sono sempre da qualificarecome inerenti, in quanto la libertàimprenditoriale non può essere contestata,a eccezione delle ipotesi in cui dettacondotta risulti elusiva di norme tributarie

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 8 di 53

Redditometro eannualitàpregresse

CASS.N. 943/2016

Una sentenza definitiva favorevole alcontribuente su un accertamento fondatosul redditometro produce effetti favorevolianche sulle altre annualità sottoposte averifica

Utilizzo del PVC CASS.N. 955/2016

Il giudice tributario può acquisire, nellesituazioni di assoluta incertezza dellavalidità dell’accertamento, il ProcessoVerbale di Constatazione (PVC) redattodalla Guardia di Finanza

Studi di Settore emono committente

C.T.R. PIEMONTE

N. 15/1/2016

Non può essere utilizzato l’accertamento inbase agli Studi di Settore se il contribuenteprova che il suo volume di ricavi derivaesclusivamente dai rapporti con un monocommittente

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 9 di 53

In breve …

Proroga al 9 febbraio per l’invio delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera

Sanitaria

Tramite un Comunicato Stampa pubblicato il 21 gennaio 2016 sul proprio sito, l’Agenzia

delle Entrate anticipa uno piccolo slittamento dell’adempimento in tema di invio al Sistema

Tessera Sanitaria delle prestazioni sanitarie.

Questo slittamento arriva in seguito ad un acceso dibattito tra Agenzia delle Entrate, Ordini

/ Associazioni professionali e Garante della privacy.

Infatti, nei giorni scorsi abbiamo appreso come la direttrice dell’Agenzia delle Entrate

Rossella Orlandi, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza

sull’Anagrafe tributaria, configurava il ritardo nell’invio dei dati come l’ennesimo tentativo di

guadagnare tempo, quando di tempo utile ce n’è stato.

Inoltre, sempre la Orlandi, ha fatto presente che la proroga potrebbe procurare ritardi nei

rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni, andando a contrarre i tempi che ha a disposizione

Sogei per il trattamento dei dati dei contribuenti.

Infatti, i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto

all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730

precompilato: tale sistema prevede la possibilità per il contribuente di esercitare

l’opposizione direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 01 febbraio 2016 (ora

10 febbraio a seguito del comunicato) al 28 febbraio 2016 (ora 9 marzo a seguito del

comunicato), accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema

Tessera Sanitaria.

Le dichiarazioni della Orlandi circa le difficoltà dovute anche dalla tabella di marcia dettata

dal sistema di tutela della privacy, ha scatenato anche la risposta del Garante che ha

rinviato al mittente le responsabilità di eventuali ritardi nella erogazione dei rimborsi.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 10 di 53

Ricordiamo che l’adempimento di invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

è la conseguenza di un progetto molto ambizioso e cioè quello di mettere a disposizione di

milioni di contribuenti i modelli dichiarativi 730 precompilati.

Questo progetto ambizioso, ancora lontano dall’obbiettivo, vede il coinvolgimento di

“soggetti terzi” che anno dopo anno inviano alle Amministrazioni i dati utili alla

compilazione del modello dichiarativo 730.

Quello su cui si interroga lo scrivente è sapere perché nell’invio delle spese sanitarie non

sia stata ricompresa tutta la platea dei soggetti erogano prestazioni sanitarie come,

psicologi, ottici, veterinari, parafarmacie.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 11 di 53

D.M. 13 gennaio 2016: comunicazioni dati concernenti oneri fiscalmente

rilevanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2016 in tema

di comunicazioni di dati concernenti oneri fiscalmente rilevanti da inserire nel modello

dichiarativo 730/2016 precompilato.

Con il Decreto in esame sono stati definiti i termini e le modalità per la trasmissione

all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a:

• spese universitarie;

• spese funebri;

• spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

• spese per interventi volti alla riqualificazione energetica.

Il Decreto prevede che l’inoltro delle spese di cui all’elenco puntato debbano essere inviate

all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno a partire dai dati relativi al

2015.

Per quanto concerne le spese universitarie, le Università statali e non statali, dovranno

trasmettere all’Agenzia, per ogni singolo studente, una comunicazione contenente i

seguenti dati:

a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;

c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;

d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano

assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;

e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Le spese universitarie dovranno inoltre essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e

contributi ed inoltre dovranno contenere separatamente i rimborsi erogati nell’anno ma

riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 12 di 53

I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, trasmetteranno all’Agenzia delle

Entrate, una comunicazione contenente l’ammontare delle spese funebri sostenute per i

decessi di persone avvenuti nell’anno precedente, con l’indicazione dei dati del soggetto

deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale: ricordiamo che la Legge n.

208/2016 di Stabilità ha arrotondato a euro 1.550 l’importo su cui andare a calcolare il

beneficio del 19% che può essere attribuito a chiunque sostenga la spesa

indipendentemente da legami di familiarità o affinità con il defunto.

Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste

Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 18

febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal Decreto Ministeriale del 9 maggio 2002, n.

153, dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni contenenti

l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente, i dati identificativi del

mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 13 di 53

L’Approfondimento – 1

La riforma del processo tributario – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

(parte seconda)

PREMESSA

La scorsa settimana abbiamo iniziato l’analisi delle novità apportate al processo tributario

alla luce dei chiarimenti al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, forniti

dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E del 29.12.2015. Completiamo ora

l’approfondimento affrontando le novità introdotte in tema di:

1. conciliazione giudiziale;

2. sospensione delle sentenze;

3. disciplina del ricorso per Cassazione;

4. giudizio di revocazione;

5. esecuzione delle sentenze;

6. giudizio di ottemperanza.

IL CONTENUTO DELLE NOVITÀ

La conciliazione giudiziale

L’attuale articolo 48 viene scorporato negli articoli 48, 48-bis e 48-ter. Ora l’istituto in

parola, con riferimento ai giudizi pendenti al 01.01.2016:

• può concretizzarsi:

­ fuori udienza (articolo 48);

­ in udienza (articolo 48-bis);

­ dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale ovvero Regionale;

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 14 di 53

• è precluso soltanto nel giudizio avanti la Corte di Cassazione;

• si perfeziona con:

­ la sottoscrizione dell’istanza congiunta tra il contribuente e l’Ufficio impositore se la

conciliazione avviene fuori dall’udienza. Il termine fissato per la presentazione di

tale documento si ritiene possa essere rappresentato dall’ultima udienza di

trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di

secondo grado;

­ la redazione del relativo verbale, se la conciliazione avviene in udienza, nel quale

siano indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. L’accordo in

questo caso viene formalizzato all’interno del processo verbale redatto dal

segretario della Commissione secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2,

del Decreto n. 546.

In entrambe i casi i documenti (istanza / verbale) devono contenere i seguenti dati:

a) l’indicazione della Commissione Tributaria adita;

b) i dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al

contribuente parti in giudizio;

c) la manifestazione della volontà di conciliare, con indicazione degli elementi oggetto

della proposta conciliativa ed i relativi termini economici;

d) la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione (ovvero, per le

conciliazioni intervenute nell’ambito di controversie aventi ad oggetto operazioni

catastali, gli elementi che individuano esattamente i termini dell’accordo conciliativo,

quali l’indicazione del classamento o della rendita catastale rideterminati);

e) la motivazione delle ragioni che sorreggono la conciliazione;

f) l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché

delle somme liquidate;

g) la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o,

nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore al quale deve

essere espressamente conferito nella procura il potere di conciliare e transigere la

controversia.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 15 di 53

A differenza del passato non sarà quindi più sufficiente il pagamento dell’importo totale

determinato in base all’accordo, ovvero della prima rata, per definire il buon esito della

conciliazione.

Per contro, nella nuova formulazione, vige il principio secondo cui l’intervenuto accordo ha

efficacia novativa del precedente rapporto pertanto, il mancato pagamento delle somme

dovute dal contribuente, conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante

dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso

versamento.

Ciò significa in altre parole che, se da un lato la conclusione dell’accordo conciliativo

legittima l’iscrizione a ruolo del nuovo credito vantato dall’Amministrazione, dall’altro

legittima il contribuente ad esperire l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario in caso

di inadempienza da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’art. 48-ter apporta modifiche inerenti la disciplina del regime sanzionatorio e le modalità

di pagamento a seguito della conciliazione.

Comma 1, articolo 48-ter

Viene modificata la misura della riduzione delle sanzioni prevedendo che queste siano

ridotte al 40% del minimo edittale se il perfezionamento avviene nel primo grado di

giudizio e al 50% se nel secondo grado. In ogni caso, il criterio di determinazione delle

sanzioni, ora basato sul minimo previsto dalla legge, è lo stesso stabilito in caso di

conclusione dell’accertamento con adesione e dell’accordo di mediazione, stesso discorso

è valido per la disciplina del cumulo giuridico.

Comma 2, articolo 48-ter

Il versamento di quanto dovuto, piuttosto che di pagamento frazionato della prima rata, va

eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di

redazione del processo verbale.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 16 di 53

Ovviamente gli importi dovuti a titolo di conciliazione dovranno essere ridotti delle

eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

Comma 3, articolo 48-ter

L’inosservanza del suddetto termine, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla

prima, comporterà l’iscrizione a ruolo delle somme residue e della sanzione di cui

all’articolo 13 del D.lgs. 18.12.1997, n. 471, applicata in misura doppia sul residuo importo

dovuto (60% anziché 30%).

Comma 4, articolo 48-ter

Con l’obiettivo di uniformare le regole che presiedono alle modalità di pagamento delle

somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo / mediazione e

conciliazione, il legislatore ha disposto che, per il versamento si applicano le norme, anche

sanzionatorie, previste in materia di accertamento con adesione dall’articolo 8 del D.lgs.

19.06.1997, n. 218.

In virtù di ciò è ammesso il pagamento, delle somme dovute, in forma rateale “in un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se

le somme dovute superano i cinquantamila euro”; “Sull’importo delle rate successive alla

prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento

della prima rata”.

La sospensione delle sentenze

È soppresso, dall’articolo 49 del Decreto n. 546, l’inciso “escluso l’articolo 337” Codice di

Procedura Civile poiché l’esecutività delle sentenze non è più incompatibile con tale

disposizione. Specificatamente il richiamato articolo 337 sancisce che “l’esecuzione della

sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli

articoli 283, 373, 401 e 407”; in altre parole ciò significa che è consentita l’applicazione

delle norme che disciplinano la sospensione cautelare delle sentenze di primo grado e

d’appello in caso di impugnazione ordinaria e straordinaria.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 17 di 53

Questa modifica, così come quella apportata all’articolo 52 del medesimo Decreto n. 546,

trovano fondamento nella volontà del legislatore di dare attuazione normativa

all’orientamento consolidato della giurisprudenza sul tema.

Così, all’articolo 52, comma 1 (“la sentenza della Commissione Provinciale può essere

appellata alla Commissione Regionale competente a norma dell’articolo 4, comma 2”)

vengono aggiunti ulteriori cinque commi che disciplinano i poteri cautelari delle parti dopo

la sentenza di primo grado.

Comma 2, articolo 52

In coerenza con quanto disposto dall’articolo 283 del Codice di Procedura Civile, qualora

sussistano “gravi e fondati motivi”, l’appellante può chiedere alla Commissione Regionale

di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata.

Il contribuente può avanzare la richiesta se dall’esecuzione della sentenza può derivargli

un danno grave e irreparabile, cioè in presenza dei presupposti richiesti in primo grado

dall’articolo 47.

Al contribuente è quindi consentito ottenere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato

anche quando questo sia confermato da una sentenza di merito.

I commi dal 3 al 6, articolo 52, definiscono le seguenti procedure:

• il presidente, con decreto, fissa la trattazione dell’istanza, per la prima camera di

consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci

giorni liberi prima;

• nel caso di eccezionale urgenza, previa deliberazione nel merito, il presidente, con

decreto motivato, può disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla

pronuncia della Commissione;

• sentite le parti in camera di consiglio e deliberato in merito, il collegio emette

l’ordinanza motivata, che non è impugnabile;

• la sospensione può essere concessa subordinatamente alla prestazione della

garanzia prevista dall’articolo 69, comma 2;

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 18 di 53

• durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi al tasso previsto per la

sospensione amministrativa (articolo 6, D.M. 21.05.2009).

Il contribuente ottiene la sospensione degli effetti dell’atto impugnato pur se la decisione in

primo grado è sfavorevole; nonostante ciò l’Ente impositore può ottenere il ripristino

dell’esecutività dell’atto (totale o parziale a seconda del frazionamento legale del

pagamento).

In ogni caso, pur in presenza di sospensione, l’Ente impositore, ai sensi dell’articolo 68,

comma 2, non è tenuto a restituire le somme riscosse in via provvisoria.

In merito all’esecuzione provvisoria ed ai provvedimenti cautelari relativi alle sentenze

impugnate per Cassazione, il legislatore ha inserito ex-novo, per mezzo dall’articolo 9,

comma 1, lettera aa) del Decreto di riforma, l’articolo 62-bis per mezzo del quale è sancita

la possibilità per il ricorrente, analogamente a quanto previsto dall’articolo 373, Codice di

Proceduta Civile, di richiedere direttamente “alla Commissione che ha pronunciato la

sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un

danno grave e irreparabile”. Circa la procedura di richiesta si potrà fare riferimento a quella

definita dal nuovo articolo 52 di cui si è detto in precedenza.

Modifiche alla disciplina del ricorso per Cassazione

All’articolo 62 del Decreto n. 546, recante le norme applicabili al ricorso per Cassazione è

aggiunta la norma (comma 2-bis) in base alla quale, se le parti sono d’accordo per

omettere l’appello, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale può essere

impugnata, con ricorso per Cassazione, per violazione o falsa applicazione di norme di

diritto a norma (articolo 360, comma 1, n. 3), Codice di Procedura Civile).

Tale norma, consentendo di “saltare” il giudizio di secondo grado, permette direttamente

l’intervento della Corte di Cassazione sulle questioni giuridiche emerse in primo grado,

anche in funzione deflativa del contenzioso.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 19 di 53

La procedura può essere attivata solamente nel caso in cui le parti siano concordi nel

ritenere che la causa approderebbe comunque in Cassazione in quanto concernente

questioni di diritto.

La proposizione del ricorso c.d. “per saltum” deve essere perfezionata mediante

apposizione sul ricorso medesimo del visto attestante l’accordo, effettuato dalle parti o dai

loro difensori muniti di procura speciale, “oppure mediante atto separato, anche anteriore

alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso”.

Per contro, qualora l’accordo non venga concluso direttamente dalle parti, ovvero dai loro

difensori muniti di procura speciale, il ricorso per saltum deve essere dichiarato

inammissibile, “non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera

procura ad litem”.

Occorre inoltre evidenziare la modifica del termine per la riassunzione del giudizio

interrotto o sospeso. Concordemente con quanto già previsto dall’articolo 43 del Decreto

n. 546, in caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale

da parte della Corte di Cassazione, la nuova scadenza è ora fissata in sei mesi in luogo

dei vecchi 12. Il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e

risponde all’obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo.

Il giudizio di revocazione

In tema di sentenze revocabili e motivi di revocazione (articolo 64), il Decreto riforma ha

riscritto il comma 1 per eliminare dubbi interpretativi a cui aveva dato luogo la precedente

formulazione.

Ora la norma recita: “le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle

Commissioni Tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del Codice di

Procedura Civile”.

Al contempo è stato inserito il comma 3-ter all’articolo 65 il quale consente alle parti di

proporre istanze cautelari ai sensi dell’articolo 52, in quanto compatibili.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 20 di 53

Al ricorso per revocazione è estesa la tutela cautelare prevista per la sentenza di primo

grado dall’articolo 52 in quanto, a differenza del ricorso per Cassazione, la revocazione è

decisa nel merito.

L’esecuzione delle sentenze

Il Decreto riforma introducendo l’articolo 67-bis, la cui decorrenza è fissata al 1° giugno

2016, sancisce espressamente che “le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie

sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”, cioè degli articoli da 67-bis a

70. Riconosciuta l’esecutività immediata delle sentenze, la procedura ha per oggetto

l’impugnazione di un atto impositivo ovvero il diniego espresso o tacito alla restituzione di

tributi.

In tema di esecutorietà delle sentenze totalmente o parzialmente favorevoli all’Ufficio ex

articolo 68, comma 1, D.lgs. n. 546, la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata con

riferimento all’evenienza di soccombenza in primo grado e in secondo grado del

contribuente.

Tuttavia l’introduzione della nuova lettera c-bis) al comma 1 ha definito che, in pendenza

di annullamento con rinvio della causa, operato dalla Corte di Cassazione, il tributo deve

essere pagato per l’ammontare dovuto in pendenza del giudizio di primo grado.

D’altro canto, in caso di mancata riassunzione, il tributo dovrà essere pagato nella misura

che è indicata nell’atto impositivo oggetto del giudizio.

Stante le diverse fattispecie che si possono configurare nei casi in cui sia ammessa

l’applicazione del meccanismo di riscossione frazionata, si ritiene utile fornire la seguente

schematizzazione:

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 21 di 53

TIPO ATTO TIPO RISCOSSIONE

RICORSO CONTRO L’ATTO

IMPOSITIVOIn base alle singole leggi d’imposta

SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE:

Accoglie totalmente ilricorso

Il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessideve essere rimborsato d’ufficio, nel termine di novantagiorni dalla notificazione della sentenza. Se il rimborso nonè eseguito, l’interessato può richiedere l’ottemperanza aisensi dell’articolo 70 alla Commissione TributariaProvinciale, ovvero alla Commissione Tributaria Regionalese il giudizio è pendente nei successivi gradi di giudizio

Accoglie il ricorsoparzialmente

Ammontare risultante dalla sentenza; in ogni caso nonoltre i 2/3, e per il residuo ammontare determinato dallasentenza della Commissione Tributaria Regionale, ridottodi quanto già versato

Respinge il ricorso 2/3 dell’importo accertato

SENTENZA DI SECONDO GRADO / SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

Di annullamento con rinvio Ammontare dovuto in pendenza di primo grado

Mancata riassunzione

Intero importo indicato nell’atto

Se la riassunzione non avviene entro il termine di sei mesidalla pubblicazione della sentenza di Cassazione conrinvio o si configura una causa di estinzione del giudizio dirinvio, l’intero processo si estingue

Con riferimento all’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ex

articolo 69, il legislatore è intervenuto disponendo l’immediata esecutività della sentenza

che condanna al pagamento di somme a favore del contribuente.

In caso di pagamento dovuto per importi superiori a euro 10.000, spese di lite escluse, il

giudice può richiedere la prestazione di un’idonea garanzia, la quale dovrà essere

ponderata rispetto le condizioni di solvibilità del contribuente ed alla sua consistenza del

patrimonio.

Tale limite, come chiarito dalla relazione illustrativa, non può, in alcun caso, “operare come

una franchigia per le evidenti complicazioni che un tale sistema provocherebbe”.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 22 di 53

Il comma 2 del richiamato articolo 69 ha demandato ad apposito D.M. del MEF la

definizione delle caratteristiche che dovrà avere la garanzia e delle modalità dell’eventuale

escussione in caso di inerzia da parte del contribuente protrattasi per un periodo di tre

mesi.

Il comma 3 sancisce inoltre che i costi della garanzia anticipati dal contribuente, sono a

carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

Sarà obbligo dell’Ente impositore eseguire il pagamento delle somme dovute a seguito

della sentenza, entro 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della

garanzia suddetta.

Nel caso di mancata esecuzione, il contribuente può richiedere comunque l’adempimento,

a norma dell’articolo 70, alla Commissione Tributaria Provinciale, ovvero a quella

Regionale se il giudizio è pendente nei gradi successivi.

Come fatto in precedenza, si fornisce di seguito una tabella riepilogativa di quanto finora

argomentato:

ESECUZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

DESCRIZIONE TIPO RISCOSSIONE

PresuppostoSentenza di condanna, la quale èimmediatamente esecutiva

Vincoli:

Somme dovute < euro 10.000 Regola generale

Somme dovute > euro 10.000(escluse spese di lite)

Il giudice può subordinare la prestazione a unagaranzia

TermineEntro 90 giorni dalla notifica della sentenza odalla presentazione della garanzia

Mancata esecuzione dell’Enteimpositore

Il contribuente può richiedere l’ottemperanza

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 23 di 53

Le nuove disposizioni di cui trattasi troveranno applicazione con riferimento alle sentenze

depositate dal 1° giugno 2016 oppure dalla data del suddetto Decreto Ministeriale, se

approvato successivamente.

Per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 deve ritenersi applicabile la

vecchia versione dell’articolo 69.

Le modifiche all’articolo 70

L’ambito applicativo del giudizio di ottemperanza è stato sensibilmente modificato per

mezzo del Decreto riforma.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, lo strumento in parola rappresenta “l’arma”

con cui il contribuente, uscito vincitore da una controversia con l’Amministrazione, può

sollecitare l’adempimento da parte di quest’ultima.

Ciò a valere non solamente per le sentenze passate in giudicato, ma anche con

riferimento a:

a) sentenze, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le

spese di giudizio (a decorrere dal 1° giugno 2016);

b) sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o

totalmente favorevoli al contribuente (a decorrere dal 1° giugno 2016);

c) sentenze relative ad atti impositivi che comportano, ai sensi del comma 2 dell’articolo

68, la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni, corrisposti

in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole (a decorrere

dal 1° gennaio 2016);

d) ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ai

sensi dell’articolo 44, comma 2.

Ciò significa in altre parole che il Decreto riforma ha determinato il giudizio di

ottemperanza quale rimedio, previsto in maniera esclusiva, in presenza di inerzia agli

obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 24 di 53

Importanti sono anche le modifiche apportate nell’ambito soggettivo di applicazione

dell’articolo 70.

Il giudizio di ottemperanza è ora, infatti, proponibile anche nei confronti dell’agente della

riscossione e dei soggetti indicati all’articolo 53 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, oltre che nei

confronti dell’Ente impositore.

Per contro rimangono immutate le modalità di presentazione del ricorso in ottemperanza.

In virtù di ciò, chi ne avesse interesse, potrà richiedere l’ottemperanza agli obblighi

derivanti dalla sentenza della Commissione Tributaria mediante ricorso da depositare in

doppio originale a soggetti diversi a seconda che si tratti di:

• sentenza definitiva – in tal caso il deposito avverrà:

­ presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale se la sentenza è

stata da quest’ultima pronunciata;

­ presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale in qualsiasi altro

caso;

• sentenza provvisoriamente esecutiva – in tal caso, in virtù delle novellate disposizioni

ex articolo 68, comma 2, secondo periodo, e 69, comma 5:

­ presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale;

­ presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale qualora il giudizio sia

pendente nei gradi successivi.

Infine, qualora il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione delle sentenze ammonti

complessivamente ad importi inferiori ad euro 20.000, e comunque per il pagamento delle

spese di giudizio, è disposto, ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 70, che il ricorso

in ottemperanza è deciso dalla Commissione Tributaria in composizione monocratica.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 25 di 53

L’Approfondimento – 2

Nuove sanzioni in materia di imposte dirette e IVA (seconda parte)

PREMESSA

Riprendiamo l’analisi iniziata settimana scorsa sulle novità introdotte dal D.lgs. n.

158/2015, che ha sostanzialmente modificato il sistema sanzionatorio amministrativo.

Di seguito proseguiamo la disamina delle novità, ricordando che la Legge di Stabilità per il

2016, ha anticipato l’entrata in vigore della nuova disciplina al 01.01.2016.

DICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI IVA

Le novità in materia di IVA ricalcano sostanzialmente quanto già detto precedentemente

per le dichiarazioni dei redditi e IRAP.

L’omessa dichiarazione IVA potrà, infatti, essere presentata entro il termine di invio della

dichiarazione del periodo successivo, scontando una riduzione delle sanzioni pari alla

metà.

Il nuovo articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997 prevede, nei casi di dichiarazione

infedele dalla quale emerge un maggior credito rispetto a quello spettante, l’applicazione

della sanzione solo sulla parte di credito utilizzato.

Il nuovo comma 4-quater dello stesso articolo conferma anche per l’IVA la definizione di

“imposta dovuta” intesa, ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/72, come “differenza tra

l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle

dichiarazioni”.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 26 di 53

Infine, anche per l’IVA, con l’eliminazione dei commi 4-bis e 4-ter, non è più presente la

maggiorazione della sanzione dal 10% al 50% nei casi di omessa o infedele compilazione

degli Studi di Settore, ovvero per la fraudolenta indicazione di una causa di esclusione o

inapplicabilità degli stessi. Rimane sempre in vigore, invece, come per la dichiarazione dei

redditi e la dichiarazione IRAP, l’applicazione della sanzione di euro 2.000, di cui

all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997, per il mancato invio degli Studi di Settore a

seguito di esplicita richiesta da parte dell’Ufficio.

In tema di rimborso credito IVA segnaliamo la modifica dell’articolo 5, comma 5 del citato

Decreto. La vecchia versione del comma 5 sanzionava la richiesta di rimborso del credito

IVA non dovuto o eccedente il dovuto, la nuova versione dello stesso comma sanziona,

viceversa, il credito rimborsato in assenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del D.P.R.

n. 633/19721.

Di seguito, le tabelle di riepilogo con il raffronto tra vecchia e nuova disciplina.

1L’articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che: “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare

detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quellodell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto dicomputare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelleipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiederein tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'attodella presentazione della dichiarazione:a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazionisoggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma;b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni eservizi per studi e ricerche;d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborsodell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anniprecedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontarecomunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con Decreto del Ministro delleFinanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione oin apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza dicui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni delsecondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli Entie dalle società controllanti”

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 27 di 53

SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE IVA

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 5, COMMI 1 E 3,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 5, COMMI 1 E 3,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)

Le sanzioni previste nel caso di omessapresentazione della dichiarazione IVAvariano dal:

• dal 120% al 240% dell’IVA dovuta,con minimo di lire 500.000;

• da lire 500.000 a lire 2.000.000 senon è dovuta IVA

Le sanzioni sono applicate nella misura:

• dal 120% al 240% dell’IVA dovuta, conminimo di euro 250;

• da euro 250 a euro 1.000 se non èdovuta IVA;

• dal 60% al 120% dell’IVA dovuta, conminimo di euro 200, quando ladichiarazione omessa viene presentataentro il termine per l’invio delladichiarazione del successivo periodod’imposta e a condizione che non siainiziata una qualunque attività diaccertamento, di cui il contribuenteabbia formale conoscenza. Se non èdovuta IVA, invece, la sanzione èprevista in misura fissa ed è compresatra un minimo di euro 150 ed unmassimo di euro 500

SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE IVA

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 5, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 5, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)

Le sanzioni applicabili variano dal 100% al200% della maggior imposta odell’eccedenza detraibile o rimborsabile

Le sanzioni applicate variano dal 90% al180% della maggior imposta dovuta o delladifferenza del “credito utilizzato”

ARTICOLO 5, NUOVO COMMA 4-BIS,D.LGS. N. 471/1997

Le sanzioni variano dal dal 135% al 270%della maggior imposta dovuta o delladifferenza del “credito utilizzato”, quando laviolazione è commessa mediante fatture,altri documenti falsi o quando sono postein essere operazioni inesistenti, medianteartifici o raggiri e condotte simulatorie ofraudolente

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 28 di 53

ARTICOLO 5, NUOVO COMMA 4-TER,D.LGS. N. 471/1997

Quando non sono commessicomportamenti illeciti, di cui al comma 4-bis, le sanzioni variano dal 60% al 120%della maggiore imposta dovuta o delladifferenza del “credito utilizzato” acondizione che la maggior imposta o laminor eccedenza detraibile o rimborsabileaccertata sia inferiore al 3% dell’imposta odell’eccedenza detraibile o rimborsabile ecomunque inferiore a euro 30.000

SANZIONI PER RIMBORSO IVA NON SPETTANTE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 5, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 5, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)

Le sanzioni variano dal 100% al 200%dell’IVA della somma non spettante

Le sanzioni sono applicate nella misura del30% del credito rimborsato

SANZIONI PER ILLEGITTIMA DETRAZIONE IVA

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 6, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997 (VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997 (NUOVA VERSIONE)

Le sanzioni sono applicate nella misura del100% della detrazione compiuta

Le sanzioni sono applicate nella misura del90% della detrazione compiuta

DICHIARAZIONE DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ (MODELLI AA7-AA9)

Per quanto concerne le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini IVA

non ci sono particolari novità. Gli importi delle sanzioni, vengono, infatti, convertiti in euro,

ma di fatto le sanzioni non cambiano.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 29 di 53

SANZIONI

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 5, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 5, COMMA 6,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessapresentazione

Le sanzioni variano da lire1.000.000 a lire 4.000.000

Le sanzioni variano da euro 500a euro 2.000

Presentazionecon dati

incompleti o errati

Le sanzioni variano da:

• lire 1.000.000 a lire4.000.000;

• lire 200.000 se laregolarizzazione vieneeffettuata entro 30 giornidall’invito dell’Ufficio

Le sanzioni variano da:

• euro 500 a euro 2.000;• euro 100 se la

regolarizzazione vieneeffettuata entro 30 giornidall’invito dell’Ufficio

Si ricorda che le disposizioni menzionate valgono anche nei confronti delle richieste di

identificazione IVA effettuate dai soggetti non residenti.

DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI IVA

Il nuovo sistema sanzionatorio interviene anche sulla tenuta della documentazione e della

registrazione delle operazioni IVA. Presentiamo nelle tabelle seguenti il riepilogo delle

principali novità.

SANZIONI ERRATA DOCUMENTAZIONE O REGISTRAZIONE

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 6, COMMI 1 E 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Erratadocumentazione o

registrazioneoperazioniimponibili.

Indicazione diun’IVA inferiore a

quella dovuta

Le sanzioni variano dal 100%al 200% dell’imposta relativaall’imponibile nondocumentato o registrato, conun minimo di lire 1.000.000

Le sanzioni variano:

• dal 90% al 180% dell’impostarelativa all’imponibile nondocumentato o registrato, conun minimo di euro 500;

• da euro 250 a euro 2.000 se laviolazione non ha inciso sullacorretta liquidazione dell’IVA

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 30 di 53

Erratadocumentazione o

registrazioneoperazioni non

imponibili, esenti onon soggette IVA

ARTICOLO 6, COMMI 2 E 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMI 2 E 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Le sanzioni variano:

• dal 5% al 10% deicorrispettivi nondocumentati o registrati,con un minimo di lire1.000.000;

• da lire 500.000 a lire4.000.000, se laviolazione non rilevaneppure per ladeterminazione delreddito

Le sanzioni variano:

• dal 5% al 10% dei corrispettivinon documentati o registrati,con un minimo di euro 500;

• da euro 250 a euro 2.000, sela violazione non rilevaneppure per la determinazionedel reddito

In merito alla violazione degli obblighi di documentazione e registrazione, segnaliamo, la

nuova versione dell’articolo 6, comma 2, che stabilisce la diretta applicazione della

sanzione in capo al cedente / prestatore, per la commissione dei predetti illeciti.

Rammendiamo, inoltre, che nello stesso articolo 6, comma 2, nuova versione deve essere

ricompresa anche la violazione degli obblighi in materia di “reverse charge”, ai sensi degli

articoli 17 e 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972.

SANZIONI SCONTRINO, RICEVUTA, DDT

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Scontrino, ricevuta, DDT:

• mancata emissione;• parziale indicazione

degli importi;• omessa tenuta registro

guasti;

La sanzione è fissata al100% dell’imposta relativaall’importo nondocumentato, con unminimo di lire 1.000.000

La sanzione è fissata al100% dell’imposta relativaall’importo nondocumentato, con unminimo di euro 500

• non tempestivarichiesta manutenzioneregistratore cassa

La sanzione varia da lire500.000 a lire 4.000.000, senon constano omesseannotazioni

La sanzione varia da euro250 a euro 2.000, se nonconstano omesseannotazioni

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 31 di 53

SANZIONI PER ACQUISTO SENZA FATTURA O FATTURA IRREGOLARE

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 6, COMMA 8,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMA 8,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Acquisto senzafattura o con

fattura irregolare

La sanzione è fissata al 100%dell’imposta, con un minimo di lire500.000. È fatta salva, in ognicaso, la responsabilità delcedente / prestatore e lapossibilità per l’acquirente /committente di regolarizzare lafattura

La sanzione è fissata al 100%dell’imposta, con un minimo dieuro 250. È fatta salva, in ognicaso, la responsabilità delcedente / prestatore e lapossibilità per l’acquirente /committente di regolarizzare lafattura

SANZIONI REVERSE CHARGE

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessa o errataapplicazione

La sanzione varia:

• dal 100% al 200%dell’imposta, con unminimo di euro 258, nelleipotesi in cui l’IVA non èassolta dall’acquirente /committente;

• dal 100% al 200%dell’imposta, con unminimo di euro 258, nelleipotesi in cui l’IVA è statairregolarmente addebitatadal cedente / prestatore enon versata

La sanzione varia:

• da euro 500 a euro 20.000, incapo all’acquirente /committente;

• dal 5% al 10% dell’imponibilecon un minimo di euro 1.000,nelle ipotesi in cui l’operazionenon risulta dalla contabilità.

Le sanzioni menzionate sonoapplicate anche nel caso dimancata regolarizzazione, daparte dell’acquirente /committente, dell’omessa /irregolare fatturazione da parte delcedente / prestatore

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 32 di 53

VIOLAZIONE

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS1,D.LGS. N. 471/1997

IVA assoltaerroneamente da

parte del cedente /prestatore

La sanzione è fissata al 3%dell’imposta, con un minimo dieuro 258, se l’IVA è assolta(anche irregolarmente)

La sanzione varia da euro 250 aeuro 10.000 in capo all’acquirente/ committente (fermo restando ildiritto alla detrazione dell’IVA)

IVA assoltaerroneamente da

partedell’acquirente /

committente

La sanzione è fissata al 3%dell’imposta, con un minimo dieuro 258, se l’IVA è assolta(anche irregolarmente)

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS2,D.LGS. N. 471/1997

La sanzione varia da euro 250 aeuro 10.000, in capo al cedente /prestatore (fermo restando il dirittoalla detrazione dell’IVA)

Applicazionereverse charge ad

operazioni nonimponibili, esenti onon soggette IVA

Non è prevista nessunasanzione

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS3,D.LGS. N. 471/1997

In sede di accertamento sonocancellati rispettivamente sia ildebito IVA, che la detrazioneoperata nella liquidazioneperiodica. Si applica una sanzioneche varia dal 5% al 10%dell’imponibile con un minimo dieuro 1.000, nei casi diapplicazione del “reverse charge”ad operazioni inesistenti

Le disposizioni appena menzionate, relative al “reverse charge”, devono essere applicate

anche alle fattispecie regolamentate dagli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93, che regolano

le operazioni intracomunitarie.

È doveroso ricordare, inoltre, che in presenza di dolo, l’irregolare assolvimento dell’IVA da

parte del cedente / prestatore, ovvero dell’acquirente / committente sarà punito con

l’applicazione della sanzione dal 90% al 180%, con un minimo di euro 500.

Da ultimo si evidenzia che le figure del cedente / prestatore e dell’acquirente / committente

sono solidalmente tenute al pagamento della sanzione.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 33 di 53

SANZIONI DICHIARAZIONI D’INTENTO

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Operazione non imponibileprima di aver ricevuto ladichiarazione d’intento

Le sanzioni variano dal100% al 200% dell’imposta

Le sanzioni variano da euro250 a euro 2.000

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ

Nulla di rilevante è stato introdotto dalla nuova normativa in tema di violazione degli

obblighi relativi alla contabilità. Le sanzioni rimangono, infatti, pressoché le stesse, in

quanto la nuova disciplina ha attuato la sola conversione degli importi da Lira a Euro.

Unica novità degna di nota riguarda le sanzioni previste in capo ai revisori legali. Di

seguito le tabelle di riepilogo con l’aggiornamento degli importi e la nuova previsione

legislativa.

SANZIONI PER OMESSA / IRREGOLARE TENUTA O CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 9, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 9, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessa,irregolare tenutao conservazionescritture contabili,libri, documenti,

registri

Le sanzioni variano da lire2.000.000 a lire 15.000.000

Le sanzioni variano da euro1.000 a euro 8.000

ARTICOLO 9, COMMA 3,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 9, COMMA 3,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

La sanzione è ridotta fino a lire1.000.000 nel caso in cui leirregolarità sono di scarsarilevanza e non ostacolanol’accertamento. Le sanzionivariano, invece da lire 4.000.000a lire 30.000.000 nel caso in cuii tributi diretti evasi e l’IVAaccertati risultanocomplessivamente superiori alire 100.000.000 nell’esercizio

La sanzione è ridotta fino a euro500 nel caso in cui le irregolaritàsono di scarsa rilevanza e nonostacolano l’accertamento. Lesanzioni variano, invece da euro2.000 a euro 16.000 nel caso incui i tributi diretti evasi e l’IVAaccertati risultanocomplessivamente superiori aeuro 50.000 nell’esercizio

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 34 di 53

ALTRE SANZIONI

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 9, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 9, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Mancato rispettoobblighi IVA e II.DD.

per superamento,fino al 50%, dei limiti

previsti percontribuenti minori eregimi semplificati

Le sanzioni variano da lire500.000 a lire 5.000.000 percontribuenti minori ex articoli32 e 33, D.P.R. n. 633/72,regime agricoltura ex articolo34, D.P.R. n. 633/72, econtabilità semplificata exarticolo 3, commi 165 e 171,Legge n. 662/96

Le sanzioni variano da euro 250a euro 2.500 per contribuentiminori ex articoli 32 e 33, D.P.R.n. 633/72, regime agricoltura exarticolo 34, D.P.R. n. 633/72 econtabilità semplificata ex articolo3, commi 165 e 171, Legge n.662/96

Omessi giudizi exarticolo 2409-ter,

Codice Civile, nellarelazione di

revisione condichiarazione redditi

o IRAP infedele

ARTICOLO 9, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 9, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

La sanzione è fissata fino al30% del compensocontrattuale per la redazionedella Relazione di revisione ecomunque non superioreall’imposta accertata

Nessuna sanzione

Mancatasottoscrizione

dichiarazione deiredditi o IRAP daparte del revisore

La sanzione varia da euro258 a euro 2.065

La sanzione è fissata fino al 30%del compenso contrattuale per laredazione della Relazione direvisione e comunque nonsuperiore all’imposta accertata,con un minimo di euro 250

VIOLAZIONI COMUNI IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE DIRETTE

Anche per le violazioni comuni in materia di IVA e imposte dirette non ci sono sostanziali

novità. A riguardo evidenziamo che le sanzioni connesse con dette violazioni comuni

trovano esclusiva applicazione nelle ipotesi non disciplinate dagli articoli 1, 2 e 5 del D.lgs.

n. 471/1997 e più precisamente nei casi in cui:

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 35 di 53

• le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA non siano redatte in conformità dei modelli

approvati;

• nelle suddette dichiarazioni risultino omessi o erroneamente indicati alcuni dati

rilevanti per:

­ l’individuazione del contribuente o del rappresentante per le società;

­ la determinazione dell’imposta;

• nelle dichiarazioni risultino omessi o non indicati altri elementi prescritti ai fini dei

controlli.

Ricordiamo, infine, che le sanzioni relative alle violazioni comuni sono applicate anche ai

casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti, per i quali è prevista la

conservazione o l’esibizione, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

SANZIONE PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI – IRAP – IVA INESATTA

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 8, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 8, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Dichiarazioneredditi, IRAP,IVA inesatta

Le sanzioni variano:

• da lire 500.000 a lire4.000.000;

• lire 4.000.000, in caso diomessa presentazione degliStudi di Settore

Le sanzioni variano:

• da euro 250 a euro 2.000;• euro 2.000, in caso di

omessa presentazione degliStudi di Settore

SANZIONE PER OMESSA, ERRATA INCOMPLETA COMUNICAZIONE

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 11, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 11, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessa, errata,incompleta comunicazione

prevista dalla legge

Le sanzioni variano da lire500.000 a lire 4.000.000

Le sanzioni variano da euro250 a euro 2.000

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 36 di 53

La sanzione sopra menzionata trova applicazione anche nel caso di:

• mancata restituzione dei questionari o restituzione degli stessi con risposte incomplete

o inesatte;

• inottemperanza all’invito a comparire e/o a qualunque altro invito / richiesta effettuata

dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

SANZIONE PER OMESSA INSTALLAZIONE REGISTRATORE DI CASSA

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 11, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 11, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessa installazioneregistratore cassa

Le sanzioni variano da lire2.000.000 a lire 8.000.000

Le sanzioni variano da euro1.000 a euro 4.000

SANZIONE PER VIOLAZIONE ADEMPIMENTI AUTO UE NUOVE

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 11, COMMA 7,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 11, COMMA 7,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Violazione adempimentiauto UE nuove

Le sanzioni variano da lire500.000 a lire 4.000.000

Le sanzioni variano da euro250 a euro 2.000

SANZIONI PER MODELLO INTRA

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 11, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 11, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessapresentazione

del modelloIntra o invio

modello Intracon dati

incompleti oerrati

Le sanzioni variano:

• da lire 1.000.000 a lire2.000.000;

• da lire 500.000 a lire1.000.000 nel caso in cui lapresentazione del modellovenga effettuata entro 30giorni dalla richiestadell’Agenzia delle Entrate.

Non si applica la sanzione,invece, quando i dati mancanti oerrati sono corretti, anche aseguito di richiesta dell’Ufficio

Le sanzioni variano:

• da euro 500 a euro 1.000;• da euro 250 a euro 500 nel

caso in cui la presentazionedel modello venga effettuataentro 30 giorni dalla richiestadell’Agenzia delle Entrate.

Non si applica la sanzione,invece, quando i dati mancanti oerrati sono corretti, anche aseguito di richiesta dell’Ufficio

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 37 di 53

SANZIONE VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 13, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 13, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Omessi oinsufficientiversamenti risultantidalla dichiarazione:

• in acconto;• periodici;• di conguaglio;• a saldo

La sanzione è fissata:

• al 30% dell’importo nonversato. La stessapercentuale è applicataanche nella ipotesi in cuila maggior imposta o laminor eccedenzadetraibile risultano dallacorrezione di errorimateriali o di calcolo,rilevati dall’Ufficio in sededi controllo;

• 2% per ciascun giorno diritardo, se il versamentoviene effettuato con unritardo non superiore a15 giorni.

Resta sempre ferma lapossibilità di effettuare ilravvedimento operoso. Lesanzioni citate si applicanoanche in caso di liquidazionedi una maggior imposta exarticoli 36-bis, 36-ter, D.P.R.n. 600/73 e 54-bis, D.P.R. n.633/72

La sanzione è fissata:

• al 30% dell’importo nonversato. La stessapercentuale è applicataanche nella ipotesi in cui lamaggior imposta o la minoreccedenza detraibilerisultano dalla correzione dierrori materiali o di calcolo,rilevati dall’Ufficio in sede dicontrollo;

• al 15% nella ipotesi in cui ilversamento è effettuato conun ritardo non superiore a 90giorni;

• 1% per ciascun giorno diritardo, se il versamentoviene effettuato con unritardo non superiore a 15giorni.

Resta sempre ferma la possibilitàdi effettuare il ravvedimentooperoso

ARTICOLO 13, NUOVO COMMA 2,D.LGS. N. 471/1997

Le sanzioni citate si applicanoanche in caso di liquidazione diuna maggior imposta ex articoli36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e54-bis, D.P.R. n. 633/72

ARTICOLO 13, COMMA 2,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 13, COMMA 3,D.LGS. N. 471/1997

Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano in caso di mancato oparziale pagamento di un tributo nel relativo termine, esclusiquelli iscritti a ruolo

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 38 di 53

ALTRE SANZIONI

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 13, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997

ARTICOLO 13, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997

Utilizzo eccedenzao credito d’impostaesistente ma non

spettante

La sanzione è fissata al 30% delcredito utilizzato

La sanzione è fissata al 30% delcredito utilizzato, salvoapplicazione di eventualidisposizioni speciali

Utilizzo incompensazione di

un creditoinesistente

ARTICOLO 27, COMMA 18,D.L. N. 185/2008

ARTICOLO 13, COMMA 5,D.LGS. N. 471/1997

La sanzione varia dal 100% al200% del credito inesistente. Lasanzione è pari al 200% perutilizzi crediti inesistentisuperiori a euro 50.000. Èprecluso l’utilizzo delladefinizione agevolata, di cuiall’articolo 16, comma 3, e 17,comma 2 del D.lgs. n. 472/1997

La sanzione varia dal 100% al200% del credito inesistente. Èprecluso l’utilizzo delladefinizione agevolata, di cuiall’articolo 16, comma 3 e 17,comma 2 del D.lgs. n. 472/1997

SANZIONE MODELLO F24

VIOLAZIONE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 15, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 15, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Modello F24 concarenze nei datiidentificativi del

soggetto che esegueil versamento

Le sanzioni variano da lire200.000 a lire 1.000.000

Le sanzioni variano da euro 100a euro 500

Omessapresentazione del

modello F24 a zero

ARTICOLO 19, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 19, COMMA 4,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

La sanzione è fissata a:

• lire 300.000;• lire 100.000, nel caso in

cui il modello èpresentato con unritardo non superiore ai5 giorni lavorativi

La sanzione è fissata a:

• euro 100;• euro 50, nel caso in cui il

modello è presentato con unritardo non superiore ai 5giorni lavorativi

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 39 di 53

SANZIONI ACCESSORIE

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 12, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 12, COMMA 1,D.LGS. N. 471/1997(NUOVA VERSIONE)

Nelle ipotesi in cui è irrogata una sanzionesuperiore a lire 100.000.000 e la sanzioneedittale per la violazione più grave è noninferiore nel minimo a lire 80.000.000 e nelmassimo a lire 160.000.000, si applica unadelle sanzioni accessorie, per un periododa 1 a 3 mesi, prolungabile fino a 6 mesise la sanzione irrogata è superiore a lire200.000.000 e la sanzione edittale per laviolazione più grave è non inferiore nelminimo a lire 160.000.000

Nelle ipotesi in cui è irrogata una sanzionesuperiore a euro 50.000 e la sanzioneedittale per la violazione più grave è noninferiore nel minimo a euro 40.000 e nelmassimo a euro 80.000, si applica unadelle sanzioni accessorie, per un periododa 1 a 3 mesi, prolungabile fino a 6 mesise la sanzione irrogata è superiore a euro100.000 e la sanzione edittale per laviolazione più grave è non inferiore nelminimo a euro 80.000

SOSPENSIONE DEI RIMBORSI

Da ultimo presentiamo una tabella relativa alle variazioni introdotte dalla nuova normativa,

in merito alla sospensione dei rimborsi.

SOSPENSIONE RIMBORSI

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

ARTICOLO 23, COMMA 1,D.LGS. N. 472/1997(VECCHIA VERSIONE)

ARTICOLO 23, COMMA 1,D.LGS. N. 472/1997(NUOVA VERSIONE)

Il pagamento del credito vantato neiconfronti dell’Amministrazione Finanziariapuò essere sospeso nell’ipotesi in cuivenga notificato un atto di contestazione odi irrogazione della sanzione, ancorchénon definitivo. La sospensione opera neilimiti della somma risultante dall’atto odalla decisione della CommissioneTributaria, ovvero dalla decisione di altroorgano

Il pagamento del credito vantato neiconfronti dell’Amministrazione Finanziariapuò essere sospeso nell’ipotesi in cuivenga notificato un atto di contestazione odi irrogazione della sanzione, o unprovvedimento con il quale vengonoaccertati maggiori tributi, ancorché nondefinitivi. La sospensione opera nei limiti ditutti gli importi dovuti in base all’atto o alladecisione della Commissione Tributariaovvero dalla decisione di altro organo

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 40 di 53

L’Approfondimento – 3

La scelta del tipo d’impresa: il confronto civilistico

PREMESSA

In questo intervento si confronteranno gli aspetti distintivi che si possono riscontrare nel

confronto delle principali forme giuridiche d’impresa previste dal Codice Civile, ivi

compreso la problematica della postergazione dei finanziamenti dei soci alla società. Nelle

prossime edizioni del Quaderno Settimanale verranno illustrate dapprima le diversità dal

punto di vista fiscale, e successivamente quelle inerenti la distribuzione degli utili tra i soci

e i prelevamenti dalla società da parte degli stessi.

Il confronto viene proposto nelle varie forme imprenditoriali ed in particolare confrontando

l’esercizio in forma collettiva di una attività nelle seguenti modalità:

• l’impresa familiare;

• società di persone;

• società di capitali.

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

L’argomento principale quando si parla di impresa familiare o società è proprio la

responsabilità dell’imprenditore o dei soci per le obbligazioni assunte durante lo

svolgimento dell’attività d’impresa. È noto a tutti che le società di capitali offrano

protezione maggiore grazie all’autonomia patrimoniale perfetta che le caratterizza, mentre

le società di persone tutelano soltanto alcune categorie di soci in alcune fattispecie ben

delineate dal Codice e danno una affievolita autonomia patrimoniale fra società e soci.

Parlando della società in nome collettivo, i creditori sociali non possono pretendere il

pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione preventiva del patrimonio sociale.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 41 di 53

Con la società in accomandita semplice vediamo attivarsi prima di tutto la fievole

autonomia patrimoniale appena descritta ma ad essa si aggiunge una forma più “pesante”

di tutela per i soci accomandanti, i quali per godere della tutela patrimoniale non devono

amministrare la società e non devono nemmeno comparire nella ragione sociale

dell’impresa.

La forma aggregata che meno salvaguarda l’imprenditore è rappresentata dall’istituto

dell’impresa familiare, punto cardine dell’imprenditoria italiana nella storia. In questo caso

il titolare risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti contratti; vi è, dunque, un alto

livello di confusione tra il patrimonio personale e quello dell’imprenditore. Al contrario il

collaboratore non è chiamato a rispondere direttamente per i debiti. In realtà, però, avendo

diritti successori sui beni del familiare, dei debiti ne risponde indirettamente con la

riduzione del patrimonio successorio. Quest’ultimo aspetto spinge molti professionisti a

consigliare ai propri clienti una società di persone piuttosto che un agglomerato familiare. Il

consiglio di attivare una società di persone anziché un’impresa familiare diviene

economicamente più vantaggioso (fiscalmente parlando) in presenza di una pluralità di

familiari: ciò per il fatto che la ripartizione fiscale dei redditi permette una più equa

ripartizione rispetto alle imprese familiari dove solo il 49% del risultato fiscale può essere

ripartito fra i collaboratori.

Con la società di capitali, invece, l’autonomia patrimoniale viene definita perfetta: per i

debiti sociali risponde la società con il proprio patrimonio.

Non va, però, dimenticato che qualora la società necessitasse di accedere al credito

bancario, qualora il patrimonio della stessa non fosse congruo, ai soci viene chiesto di

garantire gli affidamenti concessi. Ecco che con il rilascio di fideiussioni da parte dei soci,

viene meno verso l’istituto di credito l’autonomia patrimoniale.

Di seguito è riportata una tabella che riepiloga le differenti responsabilità patrimoniali

scaturenti dai tre gruppi di impresa citate pocanzi:

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 42 di 53

TIPO

SOCIETÀ

ARTICOLO

CODICE

CIVILE

SOCIORESPONSABILITÀ

PATRIMONIALE

AUTONOMIA

PATRIMONIALE

Impresafamiliare

230-bis TitolareSolidale e illimitata per i

debiti contratti dall’impresaNo

SncDa 2291a 2312

AccomandatarioSolidale e illimitata per le

obbligazioni sociali

I creditori nonpossono

pretendere ilpagamento daisingoli soci se

non dopol’escussione

del patrimoniosociale

Sas

Da 2313a 2324

AccomandatarioSolidale e illimitata per le

obbligazioni sociali

Accomandante

Limitata alla quotaconferita, ma solidale eillimitata se:

• di fatto amministranola società;

• il nome compare nellaragione sociale

Srl / Srls

Da 2462a 2496

PluripersonalePer le obbligazioni sociali

risponde la società col suopatrimonio

I creditoripossono

escutere solo ilpatrimoniosociale o

fidejussionipersonaliqualoraesistenti

Unipersonale

Il socio rispondepersonalmente e

illimitatamente se non èstato versato l’intero

capitale sociale

Amministratori

Solidale e illimitata per gli atti compiuti primadell’iscrizione al Registro Imprese, e per idanni derivanti dall’inosservanza dei doveriad essi imposti dalla legge e dall’attocostitutivo per l’amministrazione dellasocietà. Non riguarda soggetti chedimostrano di essere esenti da colpa odissenzienti. L’approvazione del bilancio daparte dei soci non libera gli amministratoriper le responsabilità incorse nella gestionesociale

La responsabilità dell’impresa può essere di tipo penale, amministrativa e tributaria.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 43 di 53

Prima di tutto va detto che in tema di responsabilità penale la Costituzione, all’articolo 27,

primo comma, afferma che: “La responsabilità è personale”. Di conseguenza le società

non possono delinquere.

È stato poi introdotto un ampliamento della responsabilità penale a mente del D.lgs. n.

231/2001. Infatti:

• l’articolo 4, il quale estende alle persone giuridiche la responsabilità per i reati

commessi in Italia e all’estero da persone fisiche che operano in nome e per conto

della società;

• l’articolo articolo 5, secondo cui l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo

interesse da persone che:

a) rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente

stesso o di un’unità organizzativa autonoma;

b) esercitino gestione e controllo dell’Ente;

c) siano sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti citati al punto a).

Per contro, l’Ente non risponde se i soggetti indicati pocanzi hanno agito nell’interesse

esclusivo proprio o di terzi.

Sotto il profilo tributario, il D.lgs. n. 472/1997 stabilisce all’articolo 2, secondo comma, che

il responsabile della violazione commessa è la persona fisica che l’abbia materialmente

posta in essere, ovvero che abbia concorso a porla in essere; l’articolo 27 del medesimo

Decreto sancisce che per le violazioni perpetrate da società o enti i responsabili sono da

ritenersi le persone fisiche che ne sono autrici materiali.

Come vediamo, dal punto di vista fiscale, si torna ai principi costituzionali imputando la

responsabilità alle persone fisiche che hanno agito.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 44 di 53

REGIMI CONTABILI E COSTI DI COSTITUZIONE

Per scegliere il tipo di impresa può essere utile dare anche uno sguardo ai costi che la

scelta comporta. Le variabili che possono incidere sui costi le possiamo individuare:

• nei regimi contabili che possono essere adottati;

• nei costi di costituzione dell’impresa.

È palese che una contabilità semplificata comporta costi gestori amministrativi ben minori

di una contabilità ordinaria; così pure la scelta di costituirsi in forma di società di capitali

comporta un ulteriore aggravio amministrativo dato dagli ulteriori libri sociali e dagli atti

amministrativi conseguenti (si pensi alle delibere da redigere e riportare sui libri soci o del

Consiglio di Amministrazione o al bilancio da redigere secondo i principi dell’articolo 2423

e seguenti del Codice Civile).

I regimi contabili che attualmente possono essere adottati da un’impresa familiare sono

tre:

• il nuovo regime forfetario (vedi “Approfondimento-1” Quaderno Settimanale n. 44 del

09.12.2015);

• la contabilità semplificata;

• la contabilità ordinaria.

Fino al 31 dicembre 2015 è stato possibile instradare il cliente verso il regime dei

contribuenti minimi, molto vantaggioso sia come tassazione che come costo del

professionista per la relativa assistenza. Regime che viene sostituito da quello forfettario.

Per quanto concerne le società di persone, i tipi di contabilità disponibili sono rimasti

invariati:

• il regime semplificato;

• il regime ordinario, accessibile per opzione o superamento delle soglie previste.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 45 di 53

Per le società di capitali non è ammessa scelta diversa dalla contabilità ordinaria. Inoltre,

come accennato sopra, le società di capitali devono tenere aggiornati anche i libri sociali,

ovvero il libro verbali assemblee soci, il libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed il

libro verbali del collegio sindacale. Inoltre, le società di capitali hanno l’obbligo di

depositare annualmente il bilancio di esercizio che deve essere redatto nelle forme

previste dal Codice Civile (ordinario o semplificato) con le relative relazioni (Nota

Integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale).

Oltre al regime contabile adottabile, un altro elemento da valutare nella scelta sono i costi

di costituzione.

A primeggiare nel risparmio è l’impresa familiare. Infatti, con una spesa contenuta si

redige la dichiarazione costitutiva dell’impresa dinnanzi al Notaio.

In ordine crescente troviamo la società di persone il cui differenziale di spesa può essere

dato dai conferimenti: meno oneroso è il conferimento in denaro, mentre sale il costo in

presenza di conferimento di beni mobili o di beni immobili.

Più onerosa risulta la costituzione di una società di capitali, sia in ordine ai diritti da

versare che agli adempimenti. Il conferimento, però, ne fa una differenza sostanziale.

Infatti, il meno oneroso è il conferimento in denaro. Quando vi sia un conferimento di beni

o di opere e servizi i costi iniziano a crescere, essendo anche necessaria la redazione di

una perizia di un esperto. Esperto che deve essere un revisore contabile individuato dai

soci nelle Srl, mentre può essere un esperto nominato dal Tribunale per le S.p.A.

Con la sottostante tabella si tenta di schematizzare i costi:

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 46 di 53

TIPO

SOCIETÀ

ATTO

NOTARILE

DIRITTI ANNUALI E ALTRI

ADEMPIMENTILIBRI SOCIALI

Impresafamiliare

Circa euro800

CCIAA euro 57

a) registri previsti dalle normefiscali;

b) se contabilità ordinaria:

­ libro giornale (può sostituire iregistri fiscali);

­ libro inventari

Società dipersone

Costovariabile a

seconda deiconferiment

i

CCIAA euro 130

a) registri previsti dalle normefiscali;

b) se contabilità ordinaria:

­ libro giornale (può sostituire iregistri fiscali);

­ libro inventari

Società dicapitali

Costovariabile a

seconda deiconferiment

i

a) CCIAA euro 130;b) vidimazione

annuale euro309,87 (euro516,46) se capitalesociale o fondodotazione pari ominore (maggiore)di euro 516.456,90;

c) deposito bilancio alRegistro Impreseeuro 129,70 (diritti etariffe camerali)

a) Registri previsti dalle normefiscali;

b) libro giornale (può sostituire iregistri fiscali);

c) libro inventari;d) libro assemblee soci;e) libro verbali CdA;f) libro verbali collegio sindacale

(ove esistente);g) libro soci (solo S.p.A.);h) libro obbligazioni (solo S.p.A.);i) libro adunanze e deliberazioni

Assemblee obbligazionisti;j) libro strumenti finanziari emessi

IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Nell’impresa familiare il diritto al trasferimento della partecipazione del collaboratore

familiare è normato dal Codice Civile all’articolo 230-bis, quarto comma. La partecipazione

all’impresa familiare è di fatto intrasferibile, salvo verso i familiari indicati nell’articolo

stesso e posto al consenso unanime dei partecipi.

Nelle società di persone e di capitali, sarà fondamentale leggere lo statuto sociale, il quale

potrebbe porre dei vincoli o delle liberalità nel trasferimento delle quote sociali.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 47 di 53

Nella società in nome collettivo è richiesto il consenso unanime di tutti i soci. Infatti, si

tratta di una modifica statutaria che, oltre alla presenza del Notaio rogante, richiede la

presenza di tutti i soci.

Posizione leggermente diversa è quella della società in accomandita semplice, dove la per

la cessione delle quote da parte dei soci accomandanti è sufficiente il consenso della

maggioranza dei soci (intesa come % sul capitale sociale, articolo 2322, Codice Civile).

La rappresentazione più aperta sotto questo punto di vista è rappresentata dalle società di

capitali, le quali prevedono la libera trasferibilità per atto tra vivi o per successione causa

morte delle quote sociali, salvo patto contrario previsto dallo statuto.

Infatti, con le società di capitali è indispensabile verificare le clausole statutarie in tema di

trasferimento di quote. Gli statuti potrebbero vincolare il trasferimento:

• alla manifestazione del gradimento da parte degli altri soci o degli amministratori;

• alla permanenza nella società per un certo lasso temporale;

• al diritto di prelazione degli altri soci.

I CONFERIMENTI

I conferimenti sono le risorse che permettono all’impresa di costituirsi e sostentare

serenamente l’attività sociale, in particolare nel primo anno ma anche negli esercizi

successivi.

Essendo un momento importante della vita della società, il legislatore ha ampiamente

argomentato a riguardo, prevedendo svariate modalità per conferire beni all’impresa

nativa.

Nell’impresa familiare i conferimenti sono fatti dal titolare della stessa, anche se nessuno

vieta anche al collaboratore di conferire dei beni. In realtà, però, questi beni andranno

nella disponibilità del titolare e al collaboratore spetteranno gli accrescimenti dell’impresa.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 48 di 53

Nelle società personali il conferimento può essere dato sia da denaro che da beni come

anche da aziende.

Nelle società a responsabilità limitata i conferimenti possono essere costituiti da denaro,

da ogni elemento patrimoniale suscettibile di valutazione economica, da aziende e da

opere e servizi. Ogni qualvolta il conferimento non sia dato da denaro, è necessario che

sia redatta una perizia di valutazione redatta da un revisore contabile individuato dai soci.

Nelle società per azioni oltre al denaro possono essere conferiti tutti i beni patrimoniali

suscettibili di valutazione economica.

Come è possibile notare, il conferimento d’opera e servizi è ammesso solamente nelle

società a responsabilità limitata.

TIPO IMPRESA CONFERIMENTO MODALITÀ SOTTOSCRIZIONE

Società dipersone

a) Denaro;b) beni (perizia non necessaria)

Libera Intero capitale

Srl ordinarie(capitale socialeeuro 10.000 o

maggiore)

a) Denaro;b) beni con perizia di stima di

un revisore contabile sceltodai soci;

c) opere e servizi;d) polizza assicurativa o

bancaria

Ordinario inbanca

Almeno 25%

Srl ordinarie(capitale sociale

euro 9.999)a) Denaro

Agliamministratori

Intero capitalesottoscritto

Srl semplificate a) DenaroAgli

amministratoriIntero capitale

sottoscritto

Come spesso accade nel nostro ordinamento nulla è lineare, e le casistiche esistenti

variano profondamente da istituto a istituto. È bene ricordare che:

• per le Srl unipersonali è richiesto il versamento totale del capitale sociale, pena la

perdita dell’autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitali;

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 49 di 53

• se dovesse venir meno la pluralità dei soci di una Srl e il capitale non fosse stato

interamente versato, il termine previsto per effettuare i versamenti è ricompreso in 90

giorni;

• se il conferimento in una Srl avviene per singoli beni o crediti, i conferimenti dovranno

essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione;

• il conferimento di opere e servizi è pratica permessa solo all’interno di Srl. Sarà

necessaria:

a) una perizia;

b) una previsione nell’atto del periodo entro il quale il capitale si intende versato;

c) una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria a garanzia.

Merita poi ricordare che nelle società in accomandita semplice, il capitale non versato dai

soci accomandanti può esser sempre chiesto, questo è un punto importante su cui

riflettere, soprattutto se si è in contabilità semplificata dove non vi è traccia contabile

dell’adempimento. In tal caso sarà utile conservare documentazione bancaria che

comprovi il versamento del capitale effettuato dai soci accomandanti.

Per le società di capitali, il capitale non versato può esser chiesto dagli amministratori ai

soci in qualsiasi momento.

CONCESSIONE E POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La prassi del finanziamento dei soci alla società sta assumendo negli ultimi anni una certa

rilevanza. Le motivazioni sono riconducibili sia al crescente fabbisogno finanziario per

fronteggiare un momento particolare dei mercati, sia alla maggior fluidità in sede di

restituzione rispetto ad altre previsioni normative che prevedono l’iter della riduzione del

capitale sociale.

Va anzitutto detto che il capitale di una società dovrebbe essere quantificato nella misura

necessaria per lo svolgimento dell’attività. In tal senso si vedano anche interpretazioni

giurisprudenziali (Tribunale di Monza, sentenza del 13.11.2003).

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 50 di 53

Al fine di contrastare un troppo arbitrario finanziamento soci è intervenuto il legislatore che

con l’articolo 2467 impedisce ai soci una facile restituzione. La norma recita che il

rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla

soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di

fallimento della società, deve essere restituito.

La portata della norma è ambigua e lascia spazio alle varie interpretazioni.

A tal riguardo, si è espresso il Tribunale di Milano (sentenza n. 9104/2015) specificando

che ai fini dell’innesco della postergazione del credito del socio sarebbe necessaria una

situazione di crisi durevole della società o, al più, di starting up e non una mera tensione

finanziaria temporanea.

Ma che forma deve avere, e quali momenti della vita aziendale è previsto un intervento di

questo tipo?

I finanziamenti dei soci alla società, così come li intende il Codice, sono quegli apporti

effettuati sotto qualsiasi forma (tenendo in considerazione il tipo di attività esercitata dalla

società) in momenti particolari della vita dell’impresa. Questi momenti possono derivare:

• da un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (applicazione

dei limiti all’emissione dei presiti obbligazionari);

• dalla presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe normalmente

necessario un conferimento (suggerimento del Tribunale di Monza del 13 novembre

2003, secondo cui il capitale sociale delle società di capitali deve essere congruo al

raggiungimento dell’oggetto sociale; è altresì scrupolo degli amministratori adeguarlo

per conseguire tale obbiettivo);

• da una tipica fase iniziale della vita di una start up, senza che vi siano condizioni di

crisi strutturale (Tribunale di Milano, sentenza n. 1658/2015).

All’interno di Srl, e di società soggette a direzione e coordinamento, per la “ratifica” del

finanziamento è necessaria la delibera dei soci o una corrispondenza fra il socio e la

società.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 51 di 53

Nelle società di persone, che non sono obbligate alla tenuta dei libri soci, è sufficiente un

semplice scambio di corrispondenza.

La necessita di una documentazione scritta si rende utile per il fine di superare la

previsione di fruttuosità prevista dagli articolo 46 e 45 del TUIR.

Con la sentenza n. 14056/2015 la Corte di Cassazione inserisce nelle previsioni in

discussione riguardanti il finanziamento soci anche le S.p.A. con i seguenti requisiti:

• presenza di una base azionaria familiare;

• coincidenza tra la figura dei soci e quella degli amministratori;

• capacità del socio di saper cogliere una situazione di inadeguata capitalizzazione della

società.

Qualora non si operasse con il meccanismo del finanziamento soci, eventuali apporti che i

soci facessero a favore della società potrebbero essere così individuati nel patrimonio

netto:

• versamenti a fondo perduto e in conto aumento di capitale, i quali sono conferimenti

effettuati per ridurre il fabbisogno finanziario della società e che per tali ragioni

possono non essere restituiti al socio;

• versamenti in conto futuro aumento di capitale, cioè conferimenti effettuati

anticipatamente, in previsione di un futuro aumento di capitale sociale; per questo

motivo, se l’aumento non viene eseguito entro il termine prefissato dall’assemblea o

da altro documento, gli importi versati sono rivendicabili dal socio.

Come visto, l’articolo 46 individua la presunzione di fruttuosità. Diversamente, l’articolo 45,

comma 2 del TUIR stabilisce i termini di rilevanza: “Per i capitali dati a mutuo gli interessi,

salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per

iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti

nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per

iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 52 di 53

Infine, merita rilevare che a ulteriore tutela dei creditori terzi, è da segnalare che la

postergazione del credito ha effetto anche sulla posizione del socio creditore che al

momento della richiesta di restituzione non rivestisse più tale posizione. La fuoriuscita

dalla compagine sociale non scagiona l’ex socio, il quale viene di conseguenza accodato

ai creditori terzi come da norma.

Quaderno Settimanale n. 3 del 25 gennaio 2016

pagina 53 di 53

Le prossime scadenze

25 gennaio 2016 INTRASTAT MENSILE

Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al

mese precedente

INTRASTAT TRIMESTRALE

Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al

quarto trimestre 2015

1 febbraio 2016 IMBALLAGGI – IVA

Emissione delle fatture relative a cessioni di imballaggi e/o

recipienti effettuate nel 2015 e non restituiti secondo contratto

INAIL CASALINGHE

Versamento annuale della polizza assicurativa pari ad euro

12,91


Recommended