arch. Giovanni Nuvoli Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
Regione Piemonte
Quadro normativo in
campo energetico e
nuove linee guida per
l’APE in Piemonte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dir. 2006/32/CE Efficienza degli usi finali
dell’energia e servizi energetici
Dir. 2002/91/CE Energy Performance Building
Directive
Dir. 2010/31/UE Energy Performance
Building Directive RECAST
Dir. 2012/27/UE Efficienza degli usi finali
dell’energia e servizi energetici
Dir. 2009/28/CE FER
D.Lgs. 192
D.Lgs. 311
D.Lgs. 115 L.90
D.Lgs. 28
Lr 13/2007
D.Lgs.102
DGR 43-11965 DGR 45-11967 DGR 46-11968
DGR 24-2360
2015
Lr 3/2015
2007 - Recepimento regionale EPBD1
• l.r. 28 maggio 2007 n.13
2009 - Attuazione
• dgr del 4 agosto 43-11965, 45-11967 e 46-11968
2013 - L’approvazione della l.90/2013 cambia la clausola di cedevolezza
richiamando la necessità, per le regioni che non l’avessero ancora fatto,
di recepire a loro volta la direttiva EPBD2.
Due tipologie di problemi nel transitorio:
-si applicano due regimi normativi
-si richiede l’armonizzazione delle norme operanti
SITUAZIONE IN PIEMONTE
Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione". Capo VIII. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (Art. 39, 40, 41, 42) Abrogazione della legge regionale 13/2007 ma continuano ad applicarsi (art. 42) a) DGR 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici; b) DGR 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia; c) DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.
. . .
m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo (art. 39)
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?
• Direttiva 2010/31/UE, (EPBD 2)
• Decreto legislativo 192/2005, modificato dalla legge 90/2013
• DPR 74/2013 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)
• DPR 75/2013 (Certificatori energetici)
• 3 DM 26 Giugno 2015 (Requisiti minimi, Schemi di relazione e revisione LG 2009 APE).
• DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari) • DGR 46-11968 (Stralcio di piano) • DGR 24-2360 del 2/11/2015 (APE)
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?
DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari) • Scomputo volumetrico delle serre solari • Regole per l’installazione di sistemi tecnici per ACS alimentati da FER
• Fabbisogno coperto per il 60% (energia utile) • Deroghe • Obbligo anche in caso di ristrutturazione impianto termico
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?
DGR 46-11968 (Stralcio di piano) - In vigore parallelamente al DM 26/6/15 –
• Obblighi generali sulla prestazione energetica e sulle emissioni • Schede con prescrizioni e indirizzi
• Divieto di installare un impianto autonomo in presenza di un centralizzato • Installazione della T&C riassorbita nel dlgs 102/2014 • ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI : Gli edifici residenziali appartenenti alla classe E1 …
con più di 50 UI, che presentano, sulla base di un attestato di certificazione energetica, un fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 200 kWh/m2, devono provvedere, entro il 31.12.2016, a realizzare interventi in grado di conseguire una riduzione del proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento almeno del 35%.
COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?
DGR 46-11968 (Stralcio di piano) CRITICITÀ: • Disallineamento dei valori rispetto alle revisioni delle UNI TS11300 • Sovrapposizione con il nuovo approccio della legge 90/2014
REVISIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
1. Calcolo del fabbisogno di Qh,nd 2. Determinazione del etag,lim (77 + 3logPn) 3. Verifica dell’indice di emissione di CO2 annuo per m2/m3
REVISIONE DEL PROVVEDIMENTO A seguito della revisione del Piano sulla Qualità dell’aria
• Novità
1.Definizione di ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello e di riqualificazione energetica
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
1°livello
•Più del 50% dell’involucro edilizio (sup. disperdente) •Ristrutturazione impianto termico dell’intero edificio
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
2° livello •Più del 25% dell’involucro edilizio (sup. disperdente)
RIQUALIFICAZIONI
ENERGETICHE
•Gli altri interventi che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio
Verifica di tutti i parametri come per un nuovo edificio, tra cui:
EPgl,tot < EPgl,tot,limite
Verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti
Verifica dei requisiti dei soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento
2.Metodologia di calcolo e servizi considerati Sono utilizzate le norme UNI/TS 11300 1-4, la raccomandazione
CTI 14/2013 e la norma UNI EN 15193 (illuminazione)
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI
3.Edificio di riferimento Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti si utilizza il
metodo dell’edificio di riferimento
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI
4.Nuovi requisiti cost-optimal Valutati in base alle risultanze dell’applicazione dell’analisi costi-benefici sottoposti alla Commissione
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI
5.Edifici a energia quasi zero (nZEB) Sono considerati nZEB tutti gli edifici per cui sono rispettati i requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti riguardanti le FER ai sensi del dlgs 28/2011
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI
VALIDITA’ DELL’APE
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
Entrata in vigore in Regione Piemonte
DGR 14-2119 del 21 /9/2015 poi 24-2360 del 2/11/2015
SICEE > SIPEE
• 30 settembre 2015/1° ottobre 2015 (1°step)
• Conversione dei certificati
• Modalità di certificazione
• Utilizzo delle Linee Guida nazionali
• Utilizzo dei metodi di calcolo e classificazione nazionali
-
Quali novità nelle linee guida APE?
Scala di classificazione basata su: • Edificio di riferimento (edificio identico a quello oggetto dell’APE ma dotato di elementi
edilizi e impianti standard con un EP gl,nren,rif,standard,2019/2021, limite nZEB) • Classe energetica parametrata sulla base dell’EPgl, nr (NON RINNOVABILE)
• Indici espressi in kWh/m2 anno per tutte le destinazioni d’uso • Servizi energetici di illuminazione, ventilazione e trasporto.
NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (3)
Classe A+ ≤ 0,25 EPLi (2010) Classe A ≤ 0.50 EPLi (2010) Classe B ≤ 0,75 EPLi (2010) Classe C ≤ 1,00 EPLi (2010) Classe D ≤ 1,25 EPLi (2010) Classe E ≤ 1,75 EPLi (2010) Classe F ≤ 2,50 EPLi (2010) Classe G > 2,50 EPLi (2010)
D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
2. ACS
1. Climatizzazione invernale
EPgl
La classe da assegnare ad un edificio si basa sul fabbisogno globale di energia non rinnovabile per unità di superficie utile:
EPgl,nr [kWh/m2]
Tale indice va confrontato con una scala il cui parametro base per la determinazione delle classi è l’EPgl,nr delledificio di riferimento al 2019/21.
EPgl,nr riferimento,standard 2019/21 [kWh/m2]
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
ACE e APE
Il recepimento della EPBD2 introduce L’ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA in luogo del “vecchio” ACE.
•Classe determinata in base all’energia primaria non
rinnovabile
•Prestazione energetica in Epren e Epnren • Indici di prestazione dell’involucro
•Energia esportata
• Informazioni su diagnosi e incentivi
•Valori di riferimento normativo (edificio di riferimento)
•Emissioni di CO2
•Raccomandazioni per il miglioramento
Fattori di conversione
La classificazione basata sull’energia primaria non rinnovabile
rischia di creare qualche confusione…
Condominio anni ’60
Fabbisogno dell’involucro: 187 kWh/m2
classe Ax o B (Biomasse)
classe C o G (Teleriscaldamento?)
classe F (Caldaia a metano a condensazione)
classe G (Caldaia a gasolio)
Fattori di conversione
Fonte: Raccomandazione CTI R14
Da Energia fornita a energia primaria
Allegazione di ACE
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
• Intero edificio vs Unità Immobiliare
– La legge 90/2013 consente di aggregare più unità
SOLO a determinate condizioni;
– Definizione di edificio-impianto aggiornata;
– Ripartizione della prestazione globale in funzione
del fabbisogno di energia termica utile
(riscaldamento) cfr.UNI-TS11300/5.
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
Docet?
VALIDITA’ DELL’APE
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
DPR 74/2013
• La durata dell’APE potrebbe non essere di
dieci anni!
– Codice Impianto e Libretto?
– Rapporti di controllo?
– Mancato rispetto delle prescrizioni previste dal
manutentore per l’efficienza dell’impianto.
– Attribuzione al terzo responsabile.
Nuovo quadro degli obblighi
In che momento deve essere redatto l’attestato?
1. Alla messa in vendita o in locazione l’annuncio
immobiliare deve contenere gli indici del fabbisogno dell’involucro, della prestazione
energetica complessiva e la classe energetica.
2. In tutti i trasferimenti di immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, e nei contratti di affitto l’attestato deve
essere allegato, a pena di nullità, e deve essere
inserita una apposita clausola nel contratto.
3. Nel caso di futura costruzione il venditore o locatario
danno evidenza della prestazione energetica di progetto e consegnano l’attestato entro 15 gg dalla
richiesta di agibilità.
+
Nuovo quadro degli obblighi
Nuovo quadro degli obblighi
Nuovo quadro degli obblighi
Esclusioni dall’obbligo di dotazione dell’attestato:
1. Edifici industriali e artigianali solo quando sono riscaldati per:
• esigenze del ciclo produttivo,
• utilizzando reflui termici non altrimenti utilizzabili.
2. Edifici rurali non residenziali se sprovvisti di impianti termici.
3. Fabbricati isolati con Su < 50 m2. 4. Edifici non classificati nel DPR 412/93 (non è prevista la
presenza di occupanti, residenti o lavoratori) in cui non sono
previsti sistemi tecnici di climatizzazione (autorimesse, cantine, depositi…)
Gli edifici agricoli sono assimilati agli industriali (E.8), sono esclusi dagli obblighi di dotazione solo se:
– non residenziali
– non dotati di impianti di climatizzazione.
Gli edifici industriali (E.8) sono esclusi solo se: – Climatizzati per esigenze di processo
– Le attività svolte non richiedono la climatizzazione
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
Nuovo quadro degli obblighi
5. Edifici adibiti a luoghi di culto e ad attività religiose:
“Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto
e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.”
Nuovo quadro degli obblighi
Ulteriore esclusione dall’obbligo(art.3 comma.1 L.90/13):
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda
e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
comma 3-bis: “Gli edifici […] sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
[…], solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi
un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
• Chi certifica? • Tecnici abilitati:
1. Titolo di studio
2. Iscrizione ad un Albo
3. Competenti per materia
--- oppure ---
1. Titolo di studio
2. Corso di 80+ ore e esame
DPR 75/2015
Dpr75/2013
• CONTROLLI
– I dati acquisiti devono essere conservati e
disponibili per controlli (10 anni)
– Controlli documentali e in sito sul 2% degli APE
depositati nell’anno solare
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
6 aprile 2016
Arch. Giovanni Nuvoli
Grazie per l’attenzione