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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Cod. pr. 081/16/0105A
CIG: 6693746DEE Rep. n° 1860 del 29-11-2016
Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di Procedu-
ra negoziata, fra l’Amministrazione della Difesa e la IVECO –
OTO MELARA, Società Consortile a responsabilità limitata
(che, per brevità, nel corso del presente atto sarà semplicemente
chiamata Società o Ditta o Contraente), C.F. 07032480589, con
sede legale in Via Antonio Bertoloni, 55 - Roma – Cap. 00197
(come risulta dal Certificato della Camera di Commercio) per la
provvista di ricambistica varia per i carri armati “ARIETE”
ed i VCC “DARDO” in dotazione all’E.I.
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di
novembre, presso la Direzione degli Armamenti Terrestri – Via di
Centocelle n° 301 – 00175 Roma (che, per brevità, sarà in seguito
indicata anche con la sigla A.D. o D.A.T.), codice fiscale n°
97154840587, innanzi a me, Ufficiale Rogante
senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dalle
parti con il mio consenso sono presenti:
- il Dirigentein nome e rappresentanza
dell’Amministrazione della Difesa (A.D.);
- l’Ing. in qualità di
procuratore della IVECO – OTO MELARA Società Consortile a
responsabilità limitata, come risulta dalla procura speciale rila-
sciata nella sua qualità
di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della socie-
tà, autenticata nella firma dal dott. notaio in
Sarzana,
M_D GTER REG2016 0028162 29-11-2016
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Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di impe-
gnare le parti, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno chiesto la
stipulazione del presente atto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO CHE:
- lo SME, con lettera di mandato n. 30/2016 prot. M_D E0012000
0086927 in data 05.05.2016 e seguito prot. M_D E0012000
0197569 in data 13.10.2016, ha disposto l’acquisto di ricambi per
carro armato “ARIETE e VCC “DARDO”;
- con la lettera di mandato in questione, lo SME ha inoltre eviden-
ziato che l’impresa in argomento soddisfa specifici requisiti pre-
visti dal NATO Force Goals indicati dal NATO-DPQ (Defence
Planning Questionnaire), per cui essa beneficia del regime di
esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. B), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esigenza può essere soddisfatta unicamente dalla Iveco – Oto
Melara Società Consortile a r.l. poiché è il soggetto industriale
che ha progettato, prodotto e integrato i veicoli in argomento
quindi ne detiene la privativa industriale essendo titolare della do-
cumentazione di progetto, dei disegni costruttivi delle attrezzature
di fabbricazione e collaudo e delle conoscenze necessarie per la
produzione delle parti di ricambio nel rispetto delle caratteristiche
tecniche, prestazionali e funzionali del carro armato “ARIETE” e
del VCC “DARDO”;
- il ricorso alla procedura negoziata è, quindi, giustificato ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 161 del D. Lgs 50/2016, e
18, comma 2, lettera d) del D. Lgs 208/2011;
- il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e
D.N.A. - Direzione degli Armamenti Terrestri, ha concordato con
la IVECO – OTO MELARA Società Consortile a r.l. gli elementi
economici ed amministrativi da porre a base della stipula di un
contratto per la provvista di cui sopra;
- la Società suindicata, si è impegnata ad eseguire la fornitura alle
condizioni riportate nel presente contratto, per l’importo totale di
Euro 4.199.741,56 (diconsi euro quattromilionicentonovantano-
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vemilasettecentoquarantuno/56) esente da IVA;
- la presente provvista sarà eseguita sotto l’osservanza:
a) dalla normativa speciale dettata dal D. Lgs 208/2011 e relativo
regolamento approvato con il D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi
non direttamente disciplinato, dalle clausole contrattuali e dalle di-
sposizioni del D.Lgs 50/2016, ove non derogate e compatibili con
gli atti di cui sopra;
b) del Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati
dall’Amministrazione della Difesa, approvato con D.P.R. n. 236
del 15.11.2012, registrato alla Corte dei Conti il 18.12.2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
7.1.2013 – Serie Generale n. 5, che fa parte integrante del presen-
te contratto senza che, peraltro, sia ad esso allegato, ai sensi
dell’art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e
che la Società dichiara di accettare dopo averne preso piena cono-
scenza;
c) delle clausole del presente contratto e delle relative Condizioni
Particolari Tecniche;
- le imposte di bollo e di registro e le spese di stampa inerenti al
presente contratto sono a carico della Società;
- in caso di mancata approvazione, la Società avrà diritto al rim-
borso, senza interessi, delle spese contrattuali già sostenute;
- tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi
in giorni solari;
- il presente contratto, mentre vincola fin d’ora la Società, obbli-
gherà l’Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà de-
finitivamente approvato, registrato e reso esecutivo nei modi di
legge;
- il contratto è caratterizzato dal seguente sviluppo programmati-
co-finanziario:
• e.f. 2016: € 199.741.56;
• e.f. 2017: € 2.000.000,00;
• e.f. 2018: € 2.000.000,00.
La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente
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contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL
CONTRATTO
La IVECO – OTO MELARA Società Consortile a r.l., con sede in
Roma, via Antonio Bertoloni n.55, si obbliga a fornire alla Dire-
zione degli Armamenti Terrestri le parti di ricambio per carro ar-
mato “ARIETE” e per VCC “DARDO”, specificate nell’allegato
“B”, al prezzo complessivo di Euro 4.199.741,56 (diconsi Euro
quattromilionicentonovantanovemilasettecentoquarantuno/56)
esente da IVA.
Detto importo è fisso per tutta la durata dell’esecuzione contrattua-
le e non soggetto a revisione prezzo. Esso è comprensivo degli one-
ri che la Società dovrà sostenere per gli adempimenti relativi alla
“Clausola standard di codificazione Nato e codice a barre”, di cui
all’art. 22 del presente contratto ed è ripartito nei seguenti lotti eco-
nomici:
1^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza
della consorziata IVECO DV
Importo € 9.858,76
2^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di competenza
della consorziata IVECO DV
Importo € 1781,10
3^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza
della consorziata Leonardo Defence Systems
Importo € 14.597,19
4^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza
della consorziata IVECO DV
Importo € 8.277,91
5^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza
della consorziata Leonardo Defence Systems
Importo € 61.405,41
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6^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza
della consorziata IVECO DV
Importo € 8.350,10
7^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di competen-
za della consorziata IVECO DV
Importo € 517.518,02
8^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di competen-
za della consorziata IVECO DV
Importo € 162.350,46
9^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza
della consorziata Leonardo Defence Systems
Importo € 88.814,04
10^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di compe-
tenza della consorziata Leonardo Defence Systems
Importo € 748.040,00
11^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di compe-
tenza della consorziata IVECO DV
Importo € 260.655,40
12^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di compe-
tenza della consorziata IVECO DV
Importo € 390.453,58
13^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di compe-
tenza della consorziata IVECO DV
Importo € 1.927.639,59
Nel prezzo della fornitura sono inoltre compresi:
- gli oneri connessi alle certificazioni previste dal
D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla prevenzione infortuni ed
igiene sul luogo di lavoro, ivi compresi quelli inerenti ad
eventuali rischi da interferenza, nei casi in cui venga re-
datto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
del precitato D. Lgs. n. 81;
- gli oneri relativi alla redazione del “Piano di Sicu-
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rezza e di coordinamento” di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008
n.81;
- gli oneri relativi all’attuazione del “Piano di Sicu-
rezza e di coordinamento”;
- ogni altro onere discendente dalla conformità a di-
sposizioni di legge applicabili”
Ente gestore-responsabile del contratto è l’Ufficio Tecnico Ter-
ritoriale di Torino.
ARTICOLO 2 – FORNITURE OPZIONALI
Per il completamento delle esigenze operative, l’Amministrazione
della Difesa si riserva la facoltà di acquisire ulteriore ricambistica
per carro armato “ARIETE” e VCC “DARDO”, contenuta
nell’elenco in Allegato “B”, provvedendo all’estensione del valore
contrattuale, mediante degli incrementi che potranno raggiungere il
tetto massimo di € 4.200.000,00 (esente da IVA).
Pertanto l’Amministrazione della Difesa, entro il tempo massimo di
esecuzione del presente contratto, potrà chiedere alla Società, la qua-
le si obbliga ad accogliere tale richiesta, di fornire ulteriori item, al
prezzo indicato nell’Allegato B, fino al raggiungimento del suddetto
incremento del valore massimo contrattuale.
Nel caso in cui l’A.D. dovesse ricorrere all’esercizio dell’opzione in
argomento, si procederà mediante invio di ordinativi (a mezzo PEC o
lettera raccomandata A.R.) nei quali, oltre ai quantitativi richiesti, do-
vranno essere indicati tutti i dati tecnico-economici necessari, ai fini
della correttezza commerciale degli ordini medesimi.
L’A.D. non assume l’impegno di avvalersi del presente articolo con-
trattuale. Pertanto, resta inteso che nessun compenso e/o indennizzo
di sorta spetterà alla Società nel caso in cui non si dovesse far ricorso
ad esso.
ARTICOLO 3 – CAUZIONE
Ai sensi del combinato disposto degli art. 93, comma 7 e 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, la Società ha prestato, a garanzia della esatta
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esecuzione del presente contratto, valida polizza fideiussoria n.
0973403075 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. il 23.11.2016
fino alla concorrenza della somma di € 209.987,08 corrispondente
al 5% (cinque per cento), IVA esclusa, dell'importo della fornitura
in quanto la Società è in possesso di certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001:2008.
Tale fidejussione sarà svincolata al verificarsi delle condizioni po-
ste dalla normativa vigente, dopo la scadenza del periodo di garan-
zia, salvo i casi di rivalsa e di confisca previsti dalle norme in mate-
ria di appalti pubblici.
ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE
I ricambi in provvista dovranno corrispondere a quanto descritto
nelle Condizioni Particolari Tecniche (CPT) in Allegato “A” al
presente contratto.
ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
1. La Società dovrà mettere in atto un Sistema Qualità conforme
alla norma AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001:2008. La Società
dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che
in essi è prescritto.
L’A.D. si riserva la facoltà, di verificare l’applicazione del Si-
stema Qualità adottato dalla Società, attraverso un sistema di veri-
fiche ispettive effettuate dai propri incaricati.
Ad integrazione del Manuale Qualità, redatto secondo la guida di
cui alla norma AQAP 2105 (Ed. 2) e/o UNI ISO 10005: 2007,la
Società produrrà un Piano della Qualità che comprende tutte le
necessarie prescrizioni aggiuntive legate alla commessa specifica.
Tali prescrizioni aggiuntive devono comprendere in particolare:
• obiettivi qualità attesi;
• attività di verifiche tecniche, ispezioni e verifiche funzionali
previste per il prodotto oggetto di fornitura;
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• procedure e ispezioni particolari.
Tale Piano sarà firmato per coordinamento e approvazione dal re-
sponsabile della Funzione della qualità della Società e notificato
all'Ente responsabile dell’esecuzione del contratto prima
dell’inizio delle lavorazioni.
Resta inteso che il tempo intercorrente tra la ricezione da parte
della Società dell’avvenuta approvazione del contratto e la rice-
zione, da parte dell'Ente responsabile dell’esecuzione del contrat-
to, del Piano Qualità è compreso nei tempi dell’esecuzione con-
trattuale.
La Società deve:
• su esplicita richiesta dell’A.D. mettere a disposizione un loca-
le uso ufficio, comprese le necessarie attrezzature;
• garantire al personale dell’A.D. incaricato delle verifiche ispet-
tive, per quanto attiene la fornitura oggetto del presente contratto,
l’accesso alle infrastrutture ed alla documentazione propria e de-
gli eventuali subfornitori;
• mettere a disposizione la strumentazione necessaria per le veri-
fiche del materiale oggetto della fornitura.
Si intende che le verifiche sopracitate non esimono in alcun modo
la Società dalle responsabilità che possono derivarle in caso di
esito negativo del collaudo.
2. Subforniture
La Società deve accertarsi che presso i propri subfornitori sia isti-
tuito ed attuato un sistema della qualità adeguato alla natura delle
subforniture. Per le subforniture che richiedano un sistema per la
qualità, il Piano della qualità della Società conterrà l’indicazione
della norma prevista per il sistema qualità, la ragione sociale del
subfornitore, l’indirizzo delle unità produttive interessate alla sub-
fornitura e l’oggetto della subfornitura. Qualora sia richiesto al
subfornitore il Piano della Qualità relativo alla subfornitura esso
dovrà essere approvato dal Responsabile Qualità della Società as-
suntrice.
3. Dichiarazione di Conformità.
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La Società presenterà al collaudo i materiali allegando una dichia-
razione di conformità attestante che i materiali forniti sono stati
costruiti, controllati e deliberati conformemente alle prescrizioni
previste dalle specifiche contrattuali e nel pieno rispetto delle
norme cui si riferisce il sistema di qualità adottato.
Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere i seguenti dati:
• generalità della Società;
• estremi del contratto/ordine;
• elenco dei materiali (numero d’ordine/item, numero identifi-
cativo/disegno, denominazione/descrizione, quantità, numero de-
gli imballi) a cui si riferisce la dichiarazione.
Tale dichiarazione potrà essere redatta, in alternativa, secondo il
modello di cui all’Annesso B alla pubblicazione NATO AQAP
2070. A richiesta dell’Amministrazione della Difesa dovranno es-
sere prodotti i documenti aziendali atti a fornire la dimostrazione
della conformità ai requisiti tecnici contrattuali.
In caso di subforniture, la Società contraente, si assumerà la re-
sponsabilità della subfornitura.
La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal rappresen-
tante della Società che sarà all’uopo indicato nel Piano Qualità.
4. Assicurazione Governativa della Qualità.
Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette alla
Assicurazione della Qualità Governativa.
Per quanto riguarda le subforniture, l'Ente responsabile
dell’esecuzione del contratto stabilirà per quali di esse sia neces-
sario l’intervento presso il subfornitore dell’Assicurazione della
Qualità Governativa.
Negli ordini per tali subforniture la Società garantirà all’Autorità
Governativa competente l’accesso agli Stabilimenti del subforni-
tore ed alla documentazione, per quanto attiene alla subfornitura.
Per le subforniture realizzate all’estero, l’A.D. potrà eseguire le
attività di Assicurazione della Qualità Governativa direttamente,
oppure potrà delegare le proprie competenze, per i paesi NATO,
in base allo STANAG 4107, oppure in base ad accordi bilaterali,
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qualora esistenti, per Paesi diversi da quelli NATO.
ARTICOLO 6 – TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA
VERIFICA DI CONFORMITÀ
I ricambi in fornitura, dovranno essere approntati alla verifica di
conformità entro i termini di seguito specificati, espressi in giorni
solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da
parte della Società, della comunicazione, a mezzo lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata,
dell’avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge:
1^Rata: entro 120 giorni;
2^Rata: entro 240 giorni;
3^Rata: entro 270 giorni;
4^Rata: entro 300 giorni;
5^Rata: entro 360 giorni;
6^Rata: entro 360 giorni;
7^Rata: entro 360 giorni;
8^Rata: entro 420 giorni;
9^Rata: entro 450 giorni;
10^Rata: entro 540 giorni;
11^Rata: entro 540 giorni;
12^Rata: entro 690 giorni;
13^Rata: entro 750 giorni.
La Società deve comunicare all’Ente responsabile dell’esecuzione
del contratto la data in cui i materiali saranno pronti per la verifica
di conformità. Tale comunicazione, come pure tutte quelle sog-
gette a termini, ai sensi del contratto, deve essere effettuata me-
diante una delle seguenti modalità:
a) telefax, confermato con lettera raccomandata o posta elettro-
nica certificata spedita contestualmente; in tal caso si prescin-
derà dalla data di ricezione della stessa;
b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con at-
testazione del giorno e dell’ora di ricezione da parte dell’Ente
gestore, responsabile dell’esecuzione del contratto.
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Per le comunicazioni inoltrate in difformità da quanto precisato,
farà fede il timbro dell’Ufficio ricevente dell’Ente gestore, re-
sponsabile dell’esecuzione del contratto. Qualora nelle comunica-
zioni venga indicata una data di approntamento posteriore a quella
di cui sopra, tale data sarà considerata utile ai fini della determi-
nazione dei termini di cui si tratta.
Fermo restando il termine complessivo di approntamento alla ve-
rifica di conformità sopra indicato, per ciascuna rata è ammessa la
possibilità di eseguire fino ad un massimo di n. 3 approntamenti
frazionati per ognuno dei quali, a meno dell’approntamento a sal-
do, il relativo importo non potrà essere inferiore al 15% di quello
della rata di cui fanno parte. In deroga a quanto sopra stabilito, si
conviene che laddove l’A.D., e per essa l’Ente responsabile
dell’esecuzione del contratto, sentita la Società, lo ritenga neces-
sario sono comunque ammessi ulteriori approntamenti frazionati
per ciascuna rata.
A richiesta della Società, nel tempo di esecuzione contrattuale
non saranno compresi i giorni di chiusura per ferie degli stabili-
menti della Società stessa interessati dalla produzione. I citati
giorni di chiusura saranno bonificati ai fini dei termini di collau-
do, solo se preventivamente comunicati a mezzo PEC all’Ente re-
sponsabile dell’esecuzione del contratto e la somma degli stessi
non sia superiore al periodo fissato nello specifico Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro.
ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ –
La verifica di conformità del materiale in fornitura, sarà effettuata
entro un tempo massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione
da parte della Società del relativo approntamento, secondo le mo-
dalità riportate nelle Condizioni Particolari Tecniche allegate al
presente contratto, presso la Società, a cura di una Commissione
nominata dall’Ente responsabile dell’esecuzione del contratto.
Tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle verifiche di con-
formità di cui sopra saranno a carico della Società.
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La Società contraente dovrà fornire l’assistenza tecnica e tutto
quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della
verifica di conformità, nonché eventualmente i locali, il personale
ed i mezzi necessari. L’A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti
tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo
restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante
della Società.
La Commissione di verifica di conformità dovrà accertare, tra
l’altro, l’esatta esecuzione degli obblighi posti a carico della So-
cietà dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, fa-
cendone esplicita menzione nel verbale.
Nel caso in cui la Commissione accerti l’inosservanza degli ob-
blighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto
del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni di verifica
di conformità invitando la Società a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o fax, ad ese-
guire correttamente le attività richieste dalla clausola standard
summenzionata.
Dal momento in cui la Società avrà ricevuto il citato invito, ri-
prenderà a decorrere il termine previsto in contratto per
l’approntamento alla verifica di conformità.
La Commissione di verifica di conformità, sulla base delle prove
ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni
della Società contraente, propone all’Amministrazione, con appo-
sito certificato, l’accettazione della fornitura sottoposta alla veri-
fica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispon-
dente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.
Qualora la Società contraente non concordi con l’esito della veri-
fica di conformità, entro 20 giorni da quello in cui ha firmato il
relativo certificato o dalla data di ricezione della raccomandata o
posta elettronica certificata con la quale è stato trasmesso il certi-
ficato, può inviare alla Commissione di verifica di conformità
controdeduzioni e documentazioni che ritiene necessarie. Sulla
base di quanto prodotto dalla Società contraente la Commissione
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di verifica di conformità, entro 10 giorni dalla relativa ricezione,
può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivan-
done le ragioni. L’Organo competente assume le sue determina-
zioni dandone formale comunicazione alla società contraente. Ta-
le atto potrà essere impugnato presso gli Organi competenti, entro
i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui detto Organo competente decida il rifiuto della
fornitura, questa dovrà essere presentata ad una nuova verifica di
conformità, in un tempo massimo non superiore alla somma della
parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti in contratto
per l’esecuzione e della metà dei termini stessi. Si precisa che,
qualora la nuova presentazione al collaudo avvenga in un tempo
superiore alla parte eventualmente non utilizzata dei termini pre-
visti per l’esecuzione, o tale parte non sussista, la Società sarà
soggetta a penale ai sensi del successivo art. 10.
Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di
conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capo-
verso o si abbia un secondo rifiuto, l’Amministrazione Difesa
avrà facoltà di risolvere il contratto con la confisca della cauzione,
essendo sufficiente al tal fine una semplice comunicazione a mez-
zo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
posta elettronica certificata.
ARTICOLO 8 – CONSEGNA
Il materiale dovrà essere consegnato, a cura e spese della Società,
entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di rice-
zione da parte della Società stessa della comunicazione dell’esito
favorevole dell’avvenuta verifica di conformità di ciascuna rata o
frazione della stessa, presso:
− il Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione Genio Artiglie-
ria e NBC di Piacenza per quanto attiene alle parti di ricambio
per VCC “DARDO”;
− la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso per quanto
riguarda le parti di ricambio per carro armato “ARIETE”.
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Tutti i documenti di accompagnamento dei materiali e le relative
fatture dovranno riportare il numero di contratto, l’indicazione
della rata di appartenenza e della sua eventuale frazione, il nume-
ro dei pezzi, il prezzo unitario oltre alle altre indicazioni obbliga-
torie per legge. L’Ente destinatario accerterà che i materiali siano
quelli previsti dalla rata e collaudati con esito favorevole. Sarà
inoltre verificata l’integrità degli imballaggi nel senso che gli
stessi non abbiano subito danneggiamenti di sorta durante il tra-
sporto. La Società si farà carico anche del trasporto.
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO E SUBFORNITURE
Il CIO, in proprio e/o tramite le consorziate, per l’esecuzione del
presente contratto, potrà impiegare eventuali subfornitori ed even-
tuali subappaltatori nei limiti fissati dal D. Lgs 208/2011 e co-
munque previa autorizzazione dell’A.D..
In particolare, il CIO, in proprio e/o tramite le consorziate, per la
realizzazione del presente Programma, potrà ricorrere alla colla-
borazione delle Società riportate nell’Allegato C “Elenco fornito-
ri”, riconosciuti dall’A.D. “subfornitori necessari e nominati”, in
funzione della design autority di loro pertinenza.
Relativamente ad attività non inerenti quelle dei citati subfornitori
e, comunque, nei limiti fissati dal D.lgs n. 208/2011, è ammesso il
ricorso alla subfornitura secondo le disposizioni della legge
18.6.1998, n° 192 e della normativa antimafia di cui al D. Lgs n.
159 del 06.09.2011, n° 159, e successive modifiche ed integrazio-
ni.
Il CIO dovrà, pertanto, comunicare alla DAT, entro 30 (trenta)
giorni dalla notifica di approvazione del contratto, le imprese alle
quali intende eventualmente affidare subforniture, precisando il
valore di ciascuna.
Il CIO dovrà rispettare le norme di legge applicabili alle subforni-
ture, oltre alle relative clausole specificate nel presente contratto e
dovrà accertarsi che presso i propri subfornitori sia istituito ed at-
tuato un sistema della qualità adeguato alla natura della subforni-
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tura.
Il subappalto è consentito nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente.
ARTICOLO 10 – PENALITA’
In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti dal presente con-
tratto per l’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penalità
dello 0,05% (zerovirgolazerocinque) per cento per ogni giorno di
ritardo. Le penalità saranno applicate sul solo valore dei materiali
interessati da ritardo, per un ammontare complessivo non superiore
al 10% del valore dei materiali stessi.
Al fine di determinare se vi è ritardo nell’esecuzione del contratto,
si farà riferimento al periodo complessivo, costituito dalla somma
del termine stabilito per l’approntamento al collaudo e di quello
stabilito per la consegna presso l’A.D. dei materiali collaudati posi-
tivamente. Per quanto riguarda l’attività di codificazione si farà ri-
ferimento al periodo complessivo costituito dalla somma di tutti i
termini stabiliti nella clausola standard di codificazione e codice a
barre.
L’eventuale domanda di disapplicazione delle penalità dovrà
essere presentata, pena decadenza, entro 30 (trenta) giorni de-
correnti dal giorno successivo a quello di ricezione della comu-
nicazione di applicazione della penale effettuata dall’A.D. con
raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.
Detta domanda, in bollo, completa degli eventuali documenti giu-
stificativi o contenenti l’espressa riserva della loro presentazione,
dovrà essere indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministe-
ro della Difesa – Direzione degli Armamenti Terrestri, 9^ Divisio-
ne – tramite l’Ente responsabile per l’esecuzione del contratto, il
quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie
osservazioni.
In caso di obsolescenze e difficoltà da parte del fornitore a reperire
le materie prime con conseguenti ritardi (da segnalare entro 3 mesi
16
dall’accettazione dell’ordine) la Società potrà presentare domanda
di abbuono sui termini di presentazione.
ARTICOLO 11 – PROROGHE –
Si stabilisce che eventuali scioperi a carattere nazionale delle mae-
stranze della Società, purché denunciati all’Ente responsabile per
l’esecuzione del contratto entro un massimo di 10 (dieci) giorni dal
loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati
dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,
daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni la-
vorativi quanti sono i giorni di sciopero.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si darà
luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il
totale delle ore di fermo produzione causate dallo sciopero ed il
numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto na-
zionale di lavoro di categoria.
Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini
contrattuali.
I giorni di ritardo nell’esecuzione del contratto dovuti a Cassa Inte-
grazione Guadagni Ordinaria e Speciale daranno luogo a proroghe
dei termini contrattuali.
ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI –
La Società, per il materiale consegnato ed accettato alla verifica di
conformità, emetterà fattura, o fatture, in formato elettronico se-
condo le disposizioni di legge in vigore e provvederà ad inviarla
all’Ente Gestore, secondo le disposizioni del decreto n. 55 del
03/04/2013 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22/05/2013, il
quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri
devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via te-
lematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata
la gestione del contratto.
17
Il codice Ufficio IPA per l’UTT di Torino è: 8TFVO8.
I conti di liquidazione saranno curati dall’Ente gestore.
In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante manda-
to diretto.
Qualora, al momento in cui si debba pagare il saldo del prezzo le
operazioni relative alla codificazione non siano completate, sarà
trattenuto, a titolo cautelativo, il 2% (due percento) dell’importo
complessivo contrattuale.
Stante l’esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di
Enti che nella Amministrazione della Difesa hanno complessa arti-
colazione sul territorio, le parti, nel rispetto delle previsioni del
d.lgs. 192/2012 e per le concorrenti necessità applicative indotte
dal comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/04/2011
n. 123, convengono che il pagamento sarà eseguito, dopo
l’assunzione in carico dei materiali, entro 60 (sessanta) giorni de-
correnti da quello in cui si saranno realizzate tutte le seguenti con-
dizioni:
- accettazione alla verifica di conformità dei materiali;
- consegna integrale dei materiali presso il luogo specificato in
contratto o successivamente indicato dall’Amministrazione della
Difesa;
- ricevimento da parte della 10^ Divisione (tramite l’Ente Gesto-
re) della fattura regolarmente redatta, nonché di tutta la docu-
mentazione necessaria ad effettuare il pagamento.
In applicazione dell’art. 542 del D. Lgs. n. 66/2010, qualora
l’assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile
per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamen-
to in conto del 90% previa ricezione della dichiarazione di ricevi-
mento del consegnatario e successivo saldo del 10%.
Le parti concordano espressamente che nel caso in cui il pagamento
avvenga dopo la scadenza indicata al precedente capoverso, po-
tranno essere chiesti gli interessi moratori.
Gli interessi in parola decorreranno dal giorno successivo alla sca-
denza predetta e saranno corrisposti su presentazione di fattura e di
18
idonea documentazione, dalla quale risulti la data in cui la somma
oggetto del pagamento è stata accreditata alla Ditta.
Le parti concordano, infine, che oltre i precitati interessi maturati,
l’Amministrazione Difesa non avrà alcun altro obbligo nei confron-
ti della Ditta.
ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRAC-
CIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i., tutti i movi-
menti finanziari relativi alla presente commessa devono essere ef-
fettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
Ciascun bonifico bancario/postale, o altro sistema di pagamento,
dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n.
6693746DEE. L’inadempimento del contraente agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del
presente contratto.
L’Amministrazione della Difesa effettuerà i pagamenti dovuti alla
Società, in dipendenza del presente contratto, mediante accredita-
mento sul conto corrente, intestato alla Società medesima, n. IBAN
IT 84 H 01005 01000 000000041403, presso la Banca Nazionale
del Lavoro, via XX Settembre n. 40, 10121 Torino.
La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136, e s.m.i., e si impe-
gna a dare immediata comunicazione all’A.D. e alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma, della no-
tizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di
tra tracciabilità finanziaria.
Inoltre dichiara che il conto corrente IBAN IT 84 H 01005 01000
000000041403 è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle com-
messe pubbliche. Le generalità ed il codice fiscale delle persone
abilitate ad operare sul predetto conto corrente sono i seguenti:
-
19
La Società comunicherà alla DAT – 10^ Divisione ogni variazione
nelle modalità di riscossione del suo credito. In assenza di tale co-
municazione, l’A.D. non sarà responsabile dell’eventuale paga-
mento già disposto.
Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon-
traenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a la-
vori/servizi/forniture della presente commessa, deve essere inserita
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stes-
si.
L’Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa
il rispetto della predetta prescrizione.
Qualora il contraente abbia notizia dell’inadempimento del subap-
paltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la DAT – 10^ Divisio-
ne e la Prefettura competente per territorio.
L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n.
136/2010, e s.m.i., comporta a carico del soggetto inadempiente,
fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.
25, l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 6 della legge me-
desima.
Nel caso di cessione di credito ai sensi dell’art. 1260 e seguenti del
codice civile, l’atto di cessione dovrà contenere apposita clausola
con la quale il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla citata legge. Pertanto, tutti i paga-
menti anticipati dal cessionario alla Società dovranno essere effet-
tuati sui conti correnti “dedicati” mediante gli strumenti finanziari
consentiti dalla predetta legge e contenere il Codice Identificativo
20
di Gara (CIG). Dette informazioni (CIG attribuito alla presente
commessa e gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati)
congiuntamente alle generalità/codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui citati conti dovranno risultare nell’ ordinativo.
ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE TECNICA –
La Società si obbliga a fornire la documentazione tecnica e le certi-
ficazioni previste dalle Condizioni Particolari Tecniche allegate al
presente contratto.
ARTICOLO 15 – GARANZIA
La Società garantisce i materiali oggetto del presente contratto per
il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna degli stessi
obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze
che si dovessero riscontrare imputabili a difetti di qualsiasi natura,
non rilevati all’atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a
cause di forza maggiore o di cattivo impiego. L’intervento in ga-
ranzia, per la sostituzione e riparazione gratuita delle parti compo-
nenti il materiale in provvista riconosciute difettose all’origine per
vizi di fabbricazione, deve essere effettuato a domicilio in territorio
nazionale, con partenza del personale specializzato con i necessari
ricambi entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di
chiamata. Al termine dell’intervento, la Società dovrà far pervenire
all’Ente appaltante un rapporto dettagliato del lavoro eseguito.
La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente
dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTE-
ZIONE E TUTELA DEL LAVORO
La Società si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei con-
tratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firma-
tarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappre-
sentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salu-
te, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavo-
21
ratori.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ina-
dempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impie-
gato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti pre-
videnziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una rite-
nuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate sol-
tanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritar-
do nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provveder-
vi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraen-
do il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del con-
tratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 17 – COSTI INERENTI I RISCHI DA INTER-
FERENZA E LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Per quanto attiene il disposto dell’art. 26, comma 5, del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parti contraenti prendono atto che
l’oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza
installazione.
Il responsabile del sito, che riceverà i materiali, metterà in atto tutte
le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della
22
società incaricata della consegna e il personale
dell’Amministrazione Difesa o altro, comunque presente nel luogo
della consegna medesima. A tal fine il predetto responsabile prov-
vederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di
consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento
nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che,
per quanto detto, non è previsto alcun costo per l’eliminazione dei
rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Docu-
mento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del precitato D. Lgs. n. 81 del 2008.
La Società dichiara, inoltre, che nello stabilimento, dove saranno
eseguite le lavorazioni inerenti il presente contratto, vengono os-
servate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di la-
voro, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e che sono
già poste in essere tutte le misure richieste dal predetto decreto. Si
impegna, inoltre, a mantenere l’osservanza della citata normativa
durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i
provvedimenti idonei a tal fine.
Resta inteso che, ove siano accertate inadempienze alla predetta
normativa, l’Amministrazione tratterà il 20 % dei pagamenti dovuti
alla Società, fino a quando la competente Azienda sanitaria locale
non avrà comunicato l’eliminazione delle inadempienze in parola.
La Società riconosce che in tal caso non potrà avanzare alcuna ri-
vendicazione per il ritardato pagamento.
ARTICOLO 18 - BREVETTI E PRIVATIVE
L’Amministrazione della Difesa è sollevata da ogni e qualsiasi re-
sponsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente
spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni
Tecniche.
ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima,
durante e dopo l'esecuzione dei lavori, notizie e dati riguardanti la
23
presente provvista e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibi-
lità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano di-
vulgare o comunicare tali notizie e dati.
La Società rimane responsabile della conservazione dei documenti
tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per lavorazioni concer-
nenti la presente provvista.
In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente
articolo, l'Amministrazione della Difesa avrà la facoltà di risolvere
il contratto con la confisca della cauzione ovvero di applicare una
penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, salva la facoltà di
escludere la Società stessa dal fare offerte per tutti i contratti con le
pubbliche amministrazioni e salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria
qualora si ravvisino, in detta inosservanza, gli estremi di reato.
ARTICOLO 20 - DOMICILIO
La Società elegge il domicilio civile, ai sensi dell'Art.. 47 del
C.C., in Via Antonio Bertoloni, 55-00197 Roma.
La Società si obbliga di partecipare qualunque successiva va-
riazione di domicilio e/o recapito, esonerando
l’Amministrazione della Difesa da qualsiasi responsabilità che
possa derivarle da mancate od erronee comunicazioni.
ARTICOLO 21 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presen-
te contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti
e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a
qualsiasi altro contraente in ambito nazionale e internazionale per
materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condi-
zioni.
In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del
contratto, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limi-
ti predetti, restituendo quanto percepito in più maggiorato dagli in-
teressi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restitu-
zione.
24
Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che
l’Amministrazione debba ancora effettuare nonché dalla cauzione
fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contrat-
to, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impe-
gno.
ARTICOLO 22 - CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICA-ZIONE NATO E CODICE A BARRE
I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale che il
Fornitore si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi,
da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.
Si precisa che il Fornitore dovrà presentare ugualmente i dati sopra
indicati, anche se gli stessi siano stati già forniti precedentemente,
quindi codificati o siano in corso di fornitura a fronte di altri con-
tratti.
A CODIFICAZIONE DEI MATERIALI
1 Operazioni Preliminari
Il Costruttore/Fornitore nazionale ed estero di articoli di riforni-
mento, subito dopo la firma del contratto, deve:
a) provvedere a richiedere, qualora ne fosse sprovvisto,
l’assegnazione del Codice NATO (NCAGE), mediante domanda
scritta da compilare su apposito modulo, disponibile sul sito
https://www.siac.difesa.it, che dovrà essere spedita all’Organo Cen-
trale di Codificazione (OCC) mediante: fax (06-47354706), e-mail
([email protected]) o lettera (SEGREDIFESA - V Reparto
- 3° Ufficio, Via di Centocelle, 301, 00175 ROMA) ed inviata per
conoscenza all’Ente Gestore del contratto (nel seguito E.G.);
b) effettuare la registrazione al Sistema Identificativo Automatizza-
to Centralizzato (SIAC) collegandosi via internet alla Home Page
del sito della difesa (https://www.siac.difesa.it), necessaria per le
successive operazioni di codifica. Successivamente, ricevuta l’e-
mail di conferma, sarà possibile effettuare l’interscambio dati, me-
diante l’accesso al SIAC Online oppure utilizzando la procedura
stand alone SIAC Offline (scaricabile nella sezione Servi-
25
zi/Procedura Offline).
2 SPLC (Spare Parts List for Codification) Preliminare
Il Fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunica-
zione dell’approvazione del contratto, dovrà inviare, preliminar-
mente , a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata,
all’E.G. la sottoelencata documentazione:
a) la lista SPLC preliminare consigliata di tutti i materiali in ap-
provvigionamento e di quelli ritenuti di eventuale rifornimento, fa-
centi parte dell’oggetto contrattuale, in copia cartacea, redatta con
il programma SIAC, completa dei dati identificativi compreso il
NUC se conosciuto; si precisa che nella schermata iniziale della
procedura SIAC devono essere inseriti i seguenti dati:
1. Codice CEODIFE dell’Ente Gestore Contrattuale che è per:
• UTT TORINO 900113 b) il “breakdown logistico” completo del Sistema in approvvigio-
namento (scomposizione del sistema in assiemi, sottoassiemi e item
singoli);
c) i dati sulla gestione in sicurezza in copia cartacea (qualora trat-
tasi di materiale pericoloso da trattare con particolare cura) secon-
do quanto specificato al punto ”B2, B3 note in chiaro/sicurezza”.
Successivamente qualora necessario, visti i documenti sopra indi-
cati, su richiesta dell’E.G., il fornitore dovrà partecipare alla “Riu-
nione Preliminare”, per concordare la lista SPLC definitiva ove
verranno definiti gli articoli da codificare.
3 SPLC (Spare Parts List for Codification) Definitiva
3.1 Operazioni di Screening
Successivamente all’invio della lista SPLC preliminare e/o dopo la
Riunione Preliminare il Fornitore, su disposizioni dell’E.G., dovrà
inviare entro 30 gg. o secondo i tempi decisi in sede di Riunione
Preliminare, le liste SPLC definitive di tutti gli articoli concordati,
eventualmente complete delle schede CM03 e GM02 (non obbliga-
torio durante la fase di Screening), ai seguenti indirizzi:
- All’E.G., una copia cartacea a mezzo Raccomandata R.R.
26
- all’O.C.C. (Organo Centrale per la Codificazione) per via tele-
matica con le modalità informatiche specificate al punto 1.b. notifi-
cando l’inserimento dei dati nel SIAC mediante lettera (SEGRE-
DIFESA - V Reparto - 3° Ufficio, Via di Centocelle, 301, 00175
ROMA)
Dopo l’invio della documentazione, l’E.G. responsabile per il va-
glio tecnico delle informazioni rese dalla ditta, potrà intervenire, in
caso di errori e/o omissioni, entro 30 gg in assenza di schede CM03
e GM02 o 60 gg in presenza delle schede, per validare o bloccare lo
screening e/o la codifica degli articoli e richiedere al Fornitore le
modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Il fornitore dovrà effettuare le correzioni, entro 30 gg dalla richiesta
dell’E.G., inviando nuovamente le liste SPLC e/o le schede CM03
e GM02 corrette, per via telematica all’OCC e a mezzo Raccoman-
data R.R. o posta elettronica certificata all’E.G..
Successivamente all’approvazione della documentazione da parte
dell’E.G., l’O.C.C. provvederà entro 15 gg ad effettuare lo scree-
ning (in assenza di schede CM03 e schede GM02) o ad effettuare la
codificazione entro 45 gg. (in presenza delle schede CM03 e sche-
de GM02).
3.2 Operazioni di codifica
Alla fine delle operazioni di Screening il fornitore, su richiesta
dell’E.G., entro 30 gg. dovrà inviare (se non già inviate) le schede
CM03 e le schede GM02:
1. All’E.G., una copia cartacea a mezzo Raccomandata R.R.
2. all’O.C.C. (Organo Centrale per la Codificazione), per via
telematica con le modalità informatiche specificate al punto
1.b., notificando l’inserimento dei dati nel SIAC mediante let-
tera (SEGREDIFESA - V Reparto - 3° Ufficio, Via di Cento-
celle, 301, 00175 ROMA)
Dopo l’invio delle schede CM03 e le schede GM02, l’E.G. respon-
sabile del vaglio tecnico delle informazioni rese dalla ditta, potrà
27
intervenire, in caso di errori e/o omissioni, entro 30 gg per bloccare
la codifica e richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al sod-
disfacimento del requisito contrattuale.
Il fornitore dovrà effettuare le correzioni, entro 30 gg dalla richiesta
dell’E.G., inviando nuovamente le schede corrette, per via telema-
tica all’OCC e a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica cer-
tificata all’E.G..
Successivamente all’approvazione della documentazione da parte
dell’E.G., l’O.C.C. provvederà entro 30 gg ad effettuare la codifica,
procedendo all’assegnazione dei NUC ed informandone il fornito-
re, l’ente gestore e tutti gli enti interessati.
4 Precisazioni
Le liste SPLC (preliminari e definitive) dovranno essere suddivise:
a) per materiali di origine nazionale, complete delle proposte delle
schede di codificazione CM03 (per i materiali non codificati) e dei
dati di gestione GM02;
b) per materiali di origine estera (una lista per ogni paese estero), il
Fornitore dovrà completare la documentazione per la codificazione
(oltre alle liste SPLC), con informazioni aggiuntive, compilando
l’apposito modulo AC/135 n° 7 (un modulo per ogni Paese produt-
tore estero) secondo le modalità contenute nella pubblicazione
ALL-G-006 “Guida al sistema di codificazione NATO”;
La documentazione prevista ai punti A.2., A.3, inviata a mezzo
Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, è quella giuridi-
camente valida ai fini della verifica dei tempi di consegna rispetto a
quelli previsti contrattualmente.
5 Penalità
Il ritardo del Fornitore nell’adempimento degli obblighi di cui ai
precedenti punti A2 , A3, comporterà una penalità pari a € 100,00
per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari
all’importo complessivo calcolato con la formula: € 100,00 molti-
plicato per il numero degli articoli elencati nella/e lista/e SPLC de-
finitiva/e (ciò vale anche se i materiali sono già codificati), con un
minimo di € 1.000,00 (mille).
28
Si precisa che il saldo del contratto in argomento non potrà avveni-
re se non fino alla completa codificazione definitiva di tutti i mate-
riali (convalidata/sanzionata dal Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti).
6 Normativa
Il Fornitore, per inviare la documentazione necessarie alla codifica-
zione per via telematica potrà utilizzare le procedure rese disponi-
bili dall’O.C.C., oppure collegandosi via Internet al sito:
www.siac.difesa.it attraverso il quale è possibile scaricare la nor-
mativa ed i supporti didattici per la codificazione dei materiali.
B ETICHETTATURA DEI MATERIALI CON ISCRIZIONI
CON IL CODICE A BARRE ED IN CHIARO
1. Generalità
Il Fornitore si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura cor-
redati dei dati di identificazione a mezzo di una o più etichette,
stampigliature od altro idoneo sistema (che sarà comunicato al For-
nitore) mediante il Codice a Barre (CAB).
Il C.A.B. dovrà essere realizzato secondo lo standard EAN 128.
Tali dati dovranno essere apposti anche in chiaro in lingua italiana.
I dati di identificazione dovranno comprendere rispettivamente:
a) Note con il C.A.B.
- NUC (se conosciuto e sanzionato dal Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tempo utile);
- codice NATO della Ditta (N/CAGE Code) e denominazione
della Ditta (per esteso). In ogni caso deve essere riferito al vero co-
struttore e poi all’eventuale fornitore inteso come contraente con-
trattuale;
- Denominazione del materiale in approvvigionamento;
- Part Number (P/N) o numero di riferimento del materiale (sia
del vero costruttore e sia di quello del fornitore).
b) Note in CHIARO (in lingua italiana)
- Quelle sopra indicate al punto B1 (stessi dati del contenuto delle
etichette con il CAB);
29
- Note per il maneggio, l’immagazzinamento e la gestione in si-
curezza dei materiali (vedasi punto 3);
- quantità della confezione, e qualora trattasi di armi o munizioni
il n° matricola il n° del lotto, il mese ed anno di costruzione.
Tali dati devono essere inviati, preliminarmente per approvazione,
entro i tempi contrattualmente previsti al punto A 2) e cioè prima
della realizzazione delle etichette.
2 Sicurezza
Per i materiali da trattare con particolare cura, da maneggiare in si-
curezza e da impiegare correttamente, a salvaguardia del personale,
del materiale e del sito ove immagazzinarli, la Società contraente
dovrà fornire tutti i dati ritenuti necessari, da apporre mediante eti-
chette (od altro idoneo sistema atto ad essere visualizzato da alme-
no due metri di distanza) sui contenitori, in chiaro e redatte in lin-
gua italiana.
Tali dati B.2 dovranno essere proposti in allegato alla lista SPLC di
cui al punto A 2) per l’approvazione da parte dell’E.G..
L’omissione da parte del Fornitore delle informazioni di cui al pre-
sente punto B.2 costituisce inadempienza contrattuale ai fini del-
le penalità ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutte le con-
seguenze derivanti dalla non adeguata gestione logistica del mate-
riale.
Le etichette con il CAB e quelle in chiaro dovranno essere apposte
sia sugli imballaggi sia sul manufatto in conformità a quanto previ-
sto dagli STANAG 4280 e 4281 (deve essere compatibile con la
natura del prodotto ed il suo impiego).
3 Penalità
La mancata esecuzione, il ritardo, l’erronea formulazione di quanto
prescritto al punto B.1a, B.1.b comporterà una penalità pari a €
100,00 per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari
all’importo complessivo calcolato dalla formula: € 100,00 moltipli-
cato il numero degli articoli elencati sulla lista SPLC definitiva.
L’inottemperanza dei dati di cui al punto B.2 sulla sicurezza, com-
porterà ulteriori penali così calcolate: 100,00 euro moltiplicato il
30
numero di articoli (elencati nella SPLC) da gestire in sicurezza, con
un minimo di 1.000,00 euro.
Le penalità di cui al punto A si sommano a quelle di cui al punto B.
Pertanto, il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se
non fino alla completa esecuzione ed apposizione delle etichette
con CAB ed in chiaro e le eventuali informazioni aggiuntive in
chiaro per la sicurezza del personale e la gestione in sicurezza del
materiale.
C ASSICURAZIONE DELL’OTTEMPERANZA ALLA
PRESENTE CLAUSOLA NEL VERBALE DI VERIFICA DI
CONFORMITÀ
Il Certificato di verifica di conformità finale dovrà contenere espli-
cita assicurazione sull’ottemperanza alla presente clausola delle in-
combenze prescritte ai punti A e B.
Il collaudatore dovrà verificare, altresì, che le etichette con il CAB
e quelle in chiaro contengano tutti i dati richiesti dal contratto, atte-
stata mediante dichiarazione rilasciata dall’E.G.
Tali dati devono essere quelli convalidati/sanzionati dal Segretaria-
to Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.
ART. 23 - DECADENZA DA DIRITTI
Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti
nel presente contratto, la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed
azione che la Società ritenga spettarle in dipendenza del presente
contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza,
all’Amministrazione della Difesa, nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di ammissione al pagamento del mandato di saldo.
ARTICOLO 24 – RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi del D. Lgs. 159/2011, come integrato dal D. Lgs.
218/2012, è previsto il recesso automatico dal contratto per la P.A.
nelle ipotesi ivi configurate.
ARTICOLO 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
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1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto,
automaticamente ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., ad
esclusivo rischio e danno dell’affidatario, oltre all’applicazione
delle penali di cui all’articolo 10 del presente atto, e salvo, in
ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascu-
no dei seguenti casi:
a. mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni
dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per legge;
b. inadempimento della Società alle condizioni, termini, moda-
lità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica nonché
alle Condizioni Particolari Tecniche;
c. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla
Società;
d. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui
all’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016;
e. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e con-
seguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico della
Società;
f. raggiungimento del limite massimo previsto per le penali
(10% del valore presunto del contratto);
g. inosservanza della normativa vigente in materia di preven-
zione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previden-
za ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei la-
voratori e dei piccoli utenti;
h. provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misu-
re di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui
alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero con-
danne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pub-
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blica Amministrazione.
i. violazione dell’obbligo di riservatezza;
j. mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vi-
genti, con riferimento- per quanto riguarda le retribuzioni da
corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli
previsti dal vigente CCNL;
k. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei compo-
nenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p..
2. Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvaler-
si della clausola risolutiva espressa, l’Amministrazione provve-
derà all’affidamento a terzi dell’esecuzione dell’incarico in dan-
no della Società.
3. L’affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto.
4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare
all’Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quel-
le previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel ca-
so di minor spesa nulla compete al contraente inadempiente.
5. L’esecuzione in danno non esime il contraente dalla responsabi-
lità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Con la dichiarazione di risoluzione, l’Amministrazione proce-
derà all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo
il risarcimento del maggior danno subito.
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ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oral-
mente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le in-
formazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il tratta-
mento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e
l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti
che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La Direzione degli Armamenti Terrestri tratta i dati relativi al Con-
tratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi
di legge e per finalità da essa consentite.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai prin-
cipi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato
D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto
riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ov-
vero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi
negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 27 – VARIANTI
E’ facoltà della Direzione degli Armamenti terrestri, di comune ac-
cordo con la Società, di apportare, durante l’esecuzione del Con-
tratto, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del DPR n.236/2012, detti ag-
giornamenti e varianti saranno fatti constare:
- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora non comportino varia-
zione di prezzo o di termini di consegna.
Le varianti fatte constatare con detto verbale non potranno essere
mandate ad effetto senza la preventiva approvazione dell’Autorità
che ha approvato il Contratto;
- con Atto aggiuntivo se comportino variazioni di prezzo o di ter-
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mini di consegna.
Dette variazioni saranno concordate dalle parti. In caso di mancato
accordo tra le parti vale quanto previsto ai commi 4 e 5 del citato
art. 101 del DPR n.236/2012.
ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre
inerenti al presente Contratto, sono a carico della Società. Il relati-
vo importo, richiesto dall’Amministrazione, dovrà essere versato
dalla Società entro cinque giorni dalla data della stipula con le mo-
dalità previste dall’art. 16/bis del R.D. 18/11/1923, n. 2440, inte-
grato dalla legge 27.12.1975, n. 790.
L’attestato di versamento dovrà essere consegnato in originale alla
Direzione degli Armamenti Terrestri.
ARTICOLO 29 – PATTO DI INTEGRITA’
La Società contraente ha firmato il “Patto di integrità” che, allegato
al presente contratto, ne costituisce parte integrante, sostanziale e
pattizia.
ARTICOLO 30 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CES-
SIONE DEL CONTRATTO
In linea con la normativa vigente, è ammessa la cessione del credito.
E’ fatto divieto assoluto di cedere a qualunque titolo il presente contratto.
ARTICOLO 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO
La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto,
si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal DPR 62/2013, recante “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici del Ministero della Difesa”.
La Società dichiara di aver preso visione del predetto Codice (DPR
62/2013) e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a for-
nire prova dell’avvenuta comunicazione.
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La violazione degli obblighi di cui al comma 1 art. 17 del DPR 62/2013, in
relazione alla propria gravità e alla compatibilità degli stessi con le circo-
stanze concrete, potrà produrre le sanzioni previste dalla legge.
Qualora l’Amministrazione ne riscontri l’eventuale violazione, contesterà
per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presen-
tate o risultino non accoglibili, l’Amministrazione darà applicazione delle
disposizioni sanzionatorie previste.
ARTICOLO 32 – CLAUSOLA DI VINCOLO
Il presente atto, mentre vincola il CIO dal momento della firma dello stes-
so, impegnerà l’A.D. solo dopo l’approvazione e la registrazione dello
stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrati-
vo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il contraente è,
pertanto, consapevole che il contratto, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.
50/201, è sospensivamente condizionato all’esito positivo dei controlli, re-
stando del pari sospeso fino alla intervenuta registrazione, tutti obblighi
derivanti dal presente contratto in capo all’Amministrazione, ivi compresi i
termini di pagamento.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CIO dichiara di avere perfetta e par-
ticolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare
espressamente le clausole che seguono, che qui si intendono richiamate:
- ART. 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO
- ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA’
- ART. 10 – PENALITA’
- ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 22 – CLAUSOLA STANDAR DI CODIFICAZIONE E CODICE A
BARRE
- ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 29 – PATTO DI INTEGRITA’
- ART. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO
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ALLEGATI:
- A: CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE (CPT)
- B: SPECIFICA PARTI DI RICAMBIO
- C: ELENCO FORNITORI
- D: PATTO DI INTEGRITA’
- E: DICHIARAZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER , DLGS 165/2001
- F: DICHIARAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO
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A richiesta della parti, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto
del quale ho dato lettura ad alta ed intellegibile voce alle parti stes-
se, le quali da me interpellate, senza l’assistenza dei testimoni, lo
sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale. E’ scritto
da persona di mia fiducia, ma per mia cura datato a mano e consta
di n. 37 pagine di cui righe 7 dalla pagina 36 e n. 6 allegati.
LA SOCIETÀ P. L’AMMINISTRAZIONE DIFESA
f.to digitalmente f.to digitalmente
L’UFFICIALE ROGANTE
f.to digitalmente