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R E P U B B L I C A I T A L I A N A MINISTERO ... - Difesa

Date post: 05-Apr-2022
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1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI Cod. pr. 081/16/0105A CIG: 6693746DEE Rep. n° 1860 del 29-11-2016 Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di Procedu- ra negoziata, fra l’Amministrazione della Difesa e la IVECO – OTO MELARA, Società Consortile a responsabilità limitata (che, per brevità, nel corso del presente atto sarà semplicemente chiamata Società o Ditta o Contraente), C.F. 07032480589, con sede legale in Via Antonio Bertoloni, 55 - Roma Cap. 00197 (come risulta dal Certificato della Camera di Commercio) per la provvista di ricambistica varia per i carri armati “ARIETE” ed i VCC “DARDO” in dotazione all’E.I. L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di novembre, presso la Direzione degli Armamenti Terrestri – Via di Centocelle n° 301 – 00175 Roma (che, per brevità, sarà in seguito indicata anche con la sigla A.D. o D.A.T.), codice fiscale 97154840587, innanzi a me, Ufficiale Rogante senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso sono presenti: - il Dirigentein nome e rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa (A.D.); - l’Ing. in qualità di procuratore della IVECO – OTO MELARA Società Consortile a responsabilità limitata, come risulta dalla procura speciale rila- sciata nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della socie- tà, autenticata nella firma dal dott. notaio in Sarzana,
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Cod. pr. 081/16/0105A

CIG: 6693746DEE Rep. n° 1860 del 29-11-2016

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di Procedu-

ra negoziata, fra l’Amministrazione della Difesa e la IVECO –

OTO MELARA, Società Consortile a responsabilità limitata

(che, per brevità, nel corso del presente atto sarà semplicemente

chiamata Società o Ditta o Contraente), C.F. 07032480589, con

sede legale in Via Antonio Bertoloni, 55 - Roma – Cap. 00197

(come risulta dal Certificato della Camera di Commercio) per la

provvista di ricambistica varia per i carri armati “ARIETE”

ed i VCC “DARDO” in dotazione all’E.I.

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di

novembre, presso la Direzione degli Armamenti Terrestri – Via di

Centocelle n° 301 – 00175 Roma (che, per brevità, sarà in seguito

indicata anche con la sigla A.D. o D.A.T.), codice fiscale n°

97154840587, innanzi a me, Ufficiale Rogante

senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dalle

parti con il mio consenso sono presenti:

- il Dirigentein nome e rappresentanza

dell’Amministrazione della Difesa (A.D.);

- l’Ing. in qualità di

procuratore della IVECO – OTO MELARA Società Consortile a

responsabilità limitata, come risulta dalla procura speciale rila-

sciata nella sua qualità

di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della socie-

tà, autenticata nella firma dal dott. notaio in

Sarzana,

M_D GTER REG2016 0028162 29-11-2016

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Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di impe-

gnare le parti, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno chiesto la

stipulazione del presente atto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- lo SME, con lettera di mandato n. 30/2016 prot. M_D E0012000

0086927 in data 05.05.2016 e seguito prot. M_D E0012000

0197569 in data 13.10.2016, ha disposto l’acquisto di ricambi per

carro armato “ARIETE e VCC “DARDO”;

- con la lettera di mandato in questione, lo SME ha inoltre eviden-

ziato che l’impresa in argomento soddisfa specifici requisiti pre-

visti dal NATO Force Goals indicati dal NATO-DPQ (Defence

Planning Questionnaire), per cui essa beneficia del regime di

esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. B), del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

- l’esigenza può essere soddisfatta unicamente dalla Iveco – Oto

Melara Società Consortile a r.l. poiché è il soggetto industriale

che ha progettato, prodotto e integrato i veicoli in argomento

quindi ne detiene la privativa industriale essendo titolare della do-

cumentazione di progetto, dei disegni costruttivi delle attrezzature

di fabbricazione e collaudo e delle conoscenze necessarie per la

produzione delle parti di ricambio nel rispetto delle caratteristiche

tecniche, prestazionali e funzionali del carro armato “ARIETE” e

del VCC “DARDO”;

- il ricorso alla procedura negoziata è, quindi, giustificato ai sensi

del combinato disposto di cui agli artt. 161 del D. Lgs 50/2016, e

18, comma 2, lettera d) del D. Lgs 208/2011;

- il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e

D.N.A. - Direzione degli Armamenti Terrestri, ha concordato con

la IVECO – OTO MELARA Società Consortile a r.l. gli elementi

economici ed amministrativi da porre a base della stipula di un

contratto per la provvista di cui sopra;

- la Società suindicata, si è impegnata ad eseguire la fornitura alle

condizioni riportate nel presente contratto, per l’importo totale di

Euro 4.199.741,56 (diconsi euro quattromilionicentonovantano-

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vemilasettecentoquarantuno/56) esente da IVA;

- la presente provvista sarà eseguita sotto l’osservanza:

a) dalla normativa speciale dettata dal D. Lgs 208/2011 e relativo

regolamento approvato con il D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi

non direttamente disciplinato, dalle clausole contrattuali e dalle di-

sposizioni del D.Lgs 50/2016, ove non derogate e compatibili con

gli atti di cui sopra;

b) del Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati

dall’Amministrazione della Difesa, approvato con D.P.R. n. 236

del 15.11.2012, registrato alla Corte dei Conti il 18.12.2012 e

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del

7.1.2013 – Serie Generale n. 5, che fa parte integrante del presen-

te contratto senza che, peraltro, sia ad esso allegato, ai sensi

dell’art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e

che la Società dichiara di accettare dopo averne preso piena cono-

scenza;

c) delle clausole del presente contratto e delle relative Condizioni

Particolari Tecniche;

- le imposte di bollo e di registro e le spese di stampa inerenti al

presente contratto sono a carico della Società;

- in caso di mancata approvazione, la Società avrà diritto al rim-

borso, senza interessi, delle spese contrattuali già sostenute;

- tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi

in giorni solari;

- il presente contratto, mentre vincola fin d’ora la Società, obbli-

gherà l’Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà de-

finitivamente approvato, registrato e reso esecutivo nei modi di

legge;

- il contratto è caratterizzato dal seguente sviluppo programmati-

co-finanziario:

• e.f. 2016: € 199.741.56;

• e.f. 2017: € 2.000.000,00;

• e.f. 2018: € 2.000.000,00.

La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente

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contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL

CONTRATTO

La IVECO – OTO MELARA Società Consortile a r.l., con sede in

Roma, via Antonio Bertoloni n.55, si obbliga a fornire alla Dire-

zione degli Armamenti Terrestri le parti di ricambio per carro ar-

mato “ARIETE” e per VCC “DARDO”, specificate nell’allegato

“B”, al prezzo complessivo di Euro 4.199.741,56 (diconsi Euro

quattromilionicentonovantanovemilasettecentoquarantuno/56)

esente da IVA.

Detto importo è fisso per tutta la durata dell’esecuzione contrattua-

le e non soggetto a revisione prezzo. Esso è comprensivo degli one-

ri che la Società dovrà sostenere per gli adempimenti relativi alla

“Clausola standard di codificazione Nato e codice a barre”, di cui

all’art. 22 del presente contratto ed è ripartito nei seguenti lotti eco-

nomici:

1^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza

della consorziata IVECO DV

Importo € 9.858,76

2^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di competenza

della consorziata IVECO DV

Importo € 1781,10

3^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza

della consorziata Leonardo Defence Systems

Importo € 14.597,19

4^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza

della consorziata IVECO DV

Importo € 8.277,91

5^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza

della consorziata Leonardo Defence Systems

Importo € 61.405,41

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6^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza

della consorziata IVECO DV

Importo € 8.350,10

7^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di competen-

za della consorziata IVECO DV

Importo € 517.518,02

8^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di competen-

za della consorziata IVECO DV

Importo € 162.350,46

9^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di competenza

della consorziata Leonardo Defence Systems

Importo € 88.814,04

10^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di compe-

tenza della consorziata Leonardo Defence Systems

Importo € 748.040,00

11^Rata: ricambistica per carro “ARIETE” di compe-

tenza della consorziata IVECO DV

Importo € 260.655,40

12^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di compe-

tenza della consorziata IVECO DV

Importo € 390.453,58

13^Rata: ricambistica per VCC “DARDO” di compe-

tenza della consorziata IVECO DV

Importo € 1.927.639,59

Nel prezzo della fornitura sono inoltre compresi:

- gli oneri connessi alle certificazioni previste dal

D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla prevenzione infortuni ed

igiene sul luogo di lavoro, ivi compresi quelli inerenti ad

eventuali rischi da interferenza, nei casi in cui venga re-

datto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,

del precitato D. Lgs. n. 81;

- gli oneri relativi alla redazione del “Piano di Sicu-

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rezza e di coordinamento” di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008

n.81;

- gli oneri relativi all’attuazione del “Piano di Sicu-

rezza e di coordinamento”;

- ogni altro onere discendente dalla conformità a di-

sposizioni di legge applicabili”

Ente gestore-responsabile del contratto è l’Ufficio Tecnico Ter-

ritoriale di Torino.

ARTICOLO 2 – FORNITURE OPZIONALI

Per il completamento delle esigenze operative, l’Amministrazione

della Difesa si riserva la facoltà di acquisire ulteriore ricambistica

per carro armato “ARIETE” e VCC “DARDO”, contenuta

nell’elenco in Allegato “B”, provvedendo all’estensione del valore

contrattuale, mediante degli incrementi che potranno raggiungere il

tetto massimo di € 4.200.000,00 (esente da IVA).

Pertanto l’Amministrazione della Difesa, entro il tempo massimo di

esecuzione del presente contratto, potrà chiedere alla Società, la qua-

le si obbliga ad accogliere tale richiesta, di fornire ulteriori item, al

prezzo indicato nell’Allegato B, fino al raggiungimento del suddetto

incremento del valore massimo contrattuale.

Nel caso in cui l’A.D. dovesse ricorrere all’esercizio dell’opzione in

argomento, si procederà mediante invio di ordinativi (a mezzo PEC o

lettera raccomandata A.R.) nei quali, oltre ai quantitativi richiesti, do-

vranno essere indicati tutti i dati tecnico-economici necessari, ai fini

della correttezza commerciale degli ordini medesimi.

L’A.D. non assume l’impegno di avvalersi del presente articolo con-

trattuale. Pertanto, resta inteso che nessun compenso e/o indennizzo

di sorta spetterà alla Società nel caso in cui non si dovesse far ricorso

ad esso.

ARTICOLO 3 – CAUZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli art. 93, comma 7 e 103 del

D.Lgs. n. 50/2016, la Società ha prestato, a garanzia della esatta

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esecuzione del presente contratto, valida polizza fideiussoria n.

0973403075 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. il 23.11.2016

fino alla concorrenza della somma di € 209.987,08 corrispondente

al 5% (cinque per cento), IVA esclusa, dell'importo della fornitura

in quanto la Società è in possesso di certificazione del sistema di

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO

9001:2008.

Tale fidejussione sarà svincolata al verificarsi delle condizioni po-

ste dalla normativa vigente, dopo la scadenza del periodo di garan-

zia, salvo i casi di rivalsa e di confisca previsti dalle norme in mate-

ria di appalti pubblici.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE

I ricambi in provvista dovranno corrispondere a quanto descritto

nelle Condizioni Particolari Tecniche (CPT) in Allegato “A” al

presente contratto.

ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

1. La Società dovrà mettere in atto un Sistema Qualità conforme

alla norma AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001:2008. La Società

dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che

in essi è prescritto.

L’A.D. si riserva la facoltà, di verificare l’applicazione del Si-

stema Qualità adottato dalla Società, attraverso un sistema di veri-

fiche ispettive effettuate dai propri incaricati.

Ad integrazione del Manuale Qualità, redatto secondo la guida di

cui alla norma AQAP 2105 (Ed. 2) e/o UNI ISO 10005: 2007,la

Società produrrà un Piano della Qualità che comprende tutte le

necessarie prescrizioni aggiuntive legate alla commessa specifica.

Tali prescrizioni aggiuntive devono comprendere in particolare:

• obiettivi qualità attesi;

• attività di verifiche tecniche, ispezioni e verifiche funzionali

previste per il prodotto oggetto di fornitura;

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• procedure e ispezioni particolari.

Tale Piano sarà firmato per coordinamento e approvazione dal re-

sponsabile della Funzione della qualità della Società e notificato

all'Ente responsabile dell’esecuzione del contratto prima

dell’inizio delle lavorazioni.

Resta inteso che il tempo intercorrente tra la ricezione da parte

della Società dell’avvenuta approvazione del contratto e la rice-

zione, da parte dell'Ente responsabile dell’esecuzione del contrat-

to, del Piano Qualità è compreso nei tempi dell’esecuzione con-

trattuale.

La Società deve:

• su esplicita richiesta dell’A.D. mettere a disposizione un loca-

le uso ufficio, comprese le necessarie attrezzature;

• garantire al personale dell’A.D. incaricato delle verifiche ispet-

tive, per quanto attiene la fornitura oggetto del presente contratto,

l’accesso alle infrastrutture ed alla documentazione propria e de-

gli eventuali subfornitori;

• mettere a disposizione la strumentazione necessaria per le veri-

fiche del materiale oggetto della fornitura.

Si intende che le verifiche sopracitate non esimono in alcun modo

la Società dalle responsabilità che possono derivarle in caso di

esito negativo del collaudo.

2. Subforniture

La Società deve accertarsi che presso i propri subfornitori sia isti-

tuito ed attuato un sistema della qualità adeguato alla natura delle

subforniture. Per le subforniture che richiedano un sistema per la

qualità, il Piano della qualità della Società conterrà l’indicazione

della norma prevista per il sistema qualità, la ragione sociale del

subfornitore, l’indirizzo delle unità produttive interessate alla sub-

fornitura e l’oggetto della subfornitura. Qualora sia richiesto al

subfornitore il Piano della Qualità relativo alla subfornitura esso

dovrà essere approvato dal Responsabile Qualità della Società as-

suntrice.

3. Dichiarazione di Conformità.

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La Società presenterà al collaudo i materiali allegando una dichia-

razione di conformità attestante che i materiali forniti sono stati

costruiti, controllati e deliberati conformemente alle prescrizioni

previste dalle specifiche contrattuali e nel pieno rispetto delle

norme cui si riferisce il sistema di qualità adottato.

Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere i seguenti dati:

• generalità della Società;

• estremi del contratto/ordine;

• elenco dei materiali (numero d’ordine/item, numero identifi-

cativo/disegno, denominazione/descrizione, quantità, numero de-

gli imballi) a cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione potrà essere redatta, in alternativa, secondo il

modello di cui all’Annesso B alla pubblicazione NATO AQAP

2070. A richiesta dell’Amministrazione della Difesa dovranno es-

sere prodotti i documenti aziendali atti a fornire la dimostrazione

della conformità ai requisiti tecnici contrattuali.

In caso di subforniture, la Società contraente, si assumerà la re-

sponsabilità della subfornitura.

La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal rappresen-

tante della Società che sarà all’uopo indicato nel Piano Qualità.

4. Assicurazione Governativa della Qualità.

Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette alla

Assicurazione della Qualità Governativa.

Per quanto riguarda le subforniture, l'Ente responsabile

dell’esecuzione del contratto stabilirà per quali di esse sia neces-

sario l’intervento presso il subfornitore dell’Assicurazione della

Qualità Governativa.

Negli ordini per tali subforniture la Società garantirà all’Autorità

Governativa competente l’accesso agli Stabilimenti del subforni-

tore ed alla documentazione, per quanto attiene alla subfornitura.

Per le subforniture realizzate all’estero, l’A.D. potrà eseguire le

attività di Assicurazione della Qualità Governativa direttamente,

oppure potrà delegare le proprie competenze, per i paesi NATO,

in base allo STANAG 4107, oppure in base ad accordi bilaterali,

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qualora esistenti, per Paesi diversi da quelli NATO.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA

VERIFICA DI CONFORMITÀ

I ricambi in fornitura, dovranno essere approntati alla verifica di

conformità entro i termini di seguito specificati, espressi in giorni

solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da

parte della Società, della comunicazione, a mezzo lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata,

dell’avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge:

1^Rata: entro 120 giorni;

2^Rata: entro 240 giorni;

3^Rata: entro 270 giorni;

4^Rata: entro 300 giorni;

5^Rata: entro 360 giorni;

6^Rata: entro 360 giorni;

7^Rata: entro 360 giorni;

8^Rata: entro 420 giorni;

9^Rata: entro 450 giorni;

10^Rata: entro 540 giorni;

11^Rata: entro 540 giorni;

12^Rata: entro 690 giorni;

13^Rata: entro 750 giorni.

La Società deve comunicare all’Ente responsabile dell’esecuzione

del contratto la data in cui i materiali saranno pronti per la verifica

di conformità. Tale comunicazione, come pure tutte quelle sog-

gette a termini, ai sensi del contratto, deve essere effettuata me-

diante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata o posta elettro-

nica certificata spedita contestualmente; in tal caso si prescin-

derà dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con at-

testazione del giorno e dell’ora di ricezione da parte dell’Ente

gestore, responsabile dell’esecuzione del contratto.

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Per le comunicazioni inoltrate in difformità da quanto precisato,

farà fede il timbro dell’Ufficio ricevente dell’Ente gestore, re-

sponsabile dell’esecuzione del contratto. Qualora nelle comunica-

zioni venga indicata una data di approntamento posteriore a quella

di cui sopra, tale data sarà considerata utile ai fini della determi-

nazione dei termini di cui si tratta.

Fermo restando il termine complessivo di approntamento alla ve-

rifica di conformità sopra indicato, per ciascuna rata è ammessa la

possibilità di eseguire fino ad un massimo di n. 3 approntamenti

frazionati per ognuno dei quali, a meno dell’approntamento a sal-

do, il relativo importo non potrà essere inferiore al 15% di quello

della rata di cui fanno parte. In deroga a quanto sopra stabilito, si

conviene che laddove l’A.D., e per essa l’Ente responsabile

dell’esecuzione del contratto, sentita la Società, lo ritenga neces-

sario sono comunque ammessi ulteriori approntamenti frazionati

per ciascuna rata.

A richiesta della Società, nel tempo di esecuzione contrattuale

non saranno compresi i giorni di chiusura per ferie degli stabili-

menti della Società stessa interessati dalla produzione. I citati

giorni di chiusura saranno bonificati ai fini dei termini di collau-

do, solo se preventivamente comunicati a mezzo PEC all’Ente re-

sponsabile dell’esecuzione del contratto e la somma degli stessi

non sia superiore al periodo fissato nello specifico Contratto Col-

lettivo Nazionale di Lavoro.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ –

La verifica di conformità del materiale in fornitura, sarà effettuata

entro un tempo massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione

da parte della Società del relativo approntamento, secondo le mo-

dalità riportate nelle Condizioni Particolari Tecniche allegate al

presente contratto, presso la Società, a cura di una Commissione

nominata dall’Ente responsabile dell’esecuzione del contratto.

Tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle verifiche di con-

formità di cui sopra saranno a carico della Società.

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La Società contraente dovrà fornire l’assistenza tecnica e tutto

quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della

verifica di conformità, nonché eventualmente i locali, il personale

ed i mezzi necessari. L’A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti

tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo

restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante

della Società.

La Commissione di verifica di conformità dovrà accertare, tra

l’altro, l’esatta esecuzione degli obblighi posti a carico della So-

cietà dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, fa-

cendone esplicita menzione nel verbale.

Nel caso in cui la Commissione accerti l’inosservanza degli ob-

blighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto

del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni di verifica

di conformità invitando la Società a mezzo di raccomandata con

avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o fax, ad ese-

guire correttamente le attività richieste dalla clausola standard

summenzionata.

Dal momento in cui la Società avrà ricevuto il citato invito, ri-

prenderà a decorrere il termine previsto in contratto per

l’approntamento alla verifica di conformità.

La Commissione di verifica di conformità, sulla base delle prove

ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni

della Società contraente, propone all’Amministrazione, con appo-

sito certificato, l’accettazione della fornitura sottoposta alla veri-

fica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispon-

dente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora la Società contraente non concordi con l’esito della veri-

fica di conformità, entro 20 giorni da quello in cui ha firmato il

relativo certificato o dalla data di ricezione della raccomandata o

posta elettronica certificata con la quale è stato trasmesso il certi-

ficato, può inviare alla Commissione di verifica di conformità

controdeduzioni e documentazioni che ritiene necessarie. Sulla

base di quanto prodotto dalla Società contraente la Commissione

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di verifica di conformità, entro 10 giorni dalla relativa ricezione,

può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivan-

done le ragioni. L’Organo competente assume le sue determina-

zioni dandone formale comunicazione alla società contraente. Ta-

le atto potrà essere impugnato presso gli Organi competenti, entro

i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui detto Organo competente decida il rifiuto della

fornitura, questa dovrà essere presentata ad una nuova verifica di

conformità, in un tempo massimo non superiore alla somma della

parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti in contratto

per l’esecuzione e della metà dei termini stessi. Si precisa che,

qualora la nuova presentazione al collaudo avvenga in un tempo

superiore alla parte eventualmente non utilizzata dei termini pre-

visti per l’esecuzione, o tale parte non sussista, la Società sarà

soggetta a penale ai sensi del successivo art. 10.

Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di

conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capo-

verso o si abbia un secondo rifiuto, l’Amministrazione Difesa

avrà facoltà di risolvere il contratto con la confisca della cauzione,

essendo sufficiente al tal fine una semplice comunicazione a mez-

zo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante

posta elettronica certificata.

ARTICOLO 8 – CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato, a cura e spese della Società,

entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di rice-

zione da parte della Società stessa della comunicazione dell’esito

favorevole dell’avvenuta verifica di conformità di ciascuna rata o

frazione della stessa, presso:

− il Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione Genio Artiglie-

ria e NBC di Piacenza per quanto attiene alle parti di ricambio

per VCC “DARDO”;

− la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso per quanto

riguarda le parti di ricambio per carro armato “ARIETE”.

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Tutti i documenti di accompagnamento dei materiali e le relative

fatture dovranno riportare il numero di contratto, l’indicazione

della rata di appartenenza e della sua eventuale frazione, il nume-

ro dei pezzi, il prezzo unitario oltre alle altre indicazioni obbliga-

torie per legge. L’Ente destinatario accerterà che i materiali siano

quelli previsti dalla rata e collaudati con esito favorevole. Sarà

inoltre verificata l’integrità degli imballaggi nel senso che gli

stessi non abbiano subito danneggiamenti di sorta durante il tra-

sporto. La Società si farà carico anche del trasporto.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO E SUBFORNITURE

Il CIO, in proprio e/o tramite le consorziate, per l’esecuzione del

presente contratto, potrà impiegare eventuali subfornitori ed even-

tuali subappaltatori nei limiti fissati dal D. Lgs 208/2011 e co-

munque previa autorizzazione dell’A.D..

In particolare, il CIO, in proprio e/o tramite le consorziate, per la

realizzazione del presente Programma, potrà ricorrere alla colla-

borazione delle Società riportate nell’Allegato C “Elenco fornito-

ri”, riconosciuti dall’A.D. “subfornitori necessari e nominati”, in

funzione della design autority di loro pertinenza.

Relativamente ad attività non inerenti quelle dei citati subfornitori

e, comunque, nei limiti fissati dal D.lgs n. 208/2011, è ammesso il

ricorso alla subfornitura secondo le disposizioni della legge

18.6.1998, n° 192 e della normativa antimafia di cui al D. Lgs n.

159 del 06.09.2011, n° 159, e successive modifiche ed integrazio-

ni.

Il CIO dovrà, pertanto, comunicare alla DAT, entro 30 (trenta)

giorni dalla notifica di approvazione del contratto, le imprese alle

quali intende eventualmente affidare subforniture, precisando il

valore di ciascuna.

Il CIO dovrà rispettare le norme di legge applicabili alle subforni-

ture, oltre alle relative clausole specificate nel presente contratto e

dovrà accertarsi che presso i propri subfornitori sia istituito ed at-

tuato un sistema della qualità adeguato alla natura della subforni-

15

tura.

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dalla normativa vi-

gente.

ARTICOLO 10 – PENALITA’

In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti dal presente con-

tratto per l’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penalità

dello 0,05% (zerovirgolazerocinque) per cento per ogni giorno di

ritardo. Le penalità saranno applicate sul solo valore dei materiali

interessati da ritardo, per un ammontare complessivo non superiore

al 10% del valore dei materiali stessi.

Al fine di determinare se vi è ritardo nell’esecuzione del contratto,

si farà riferimento al periodo complessivo, costituito dalla somma

del termine stabilito per l’approntamento al collaudo e di quello

stabilito per la consegna presso l’A.D. dei materiali collaudati posi-

tivamente. Per quanto riguarda l’attività di codificazione si farà ri-

ferimento al periodo complessivo costituito dalla somma di tutti i

termini stabiliti nella clausola standard di codificazione e codice a

barre.

L’eventuale domanda di disapplicazione delle penalità dovrà

essere presentata, pena decadenza, entro 30 (trenta) giorni de-

correnti dal giorno successivo a quello di ricezione della comu-

nicazione di applicazione della penale effettuata dall’A.D. con

raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.

Detta domanda, in bollo, completa degli eventuali documenti giu-

stificativi o contenenti l’espressa riserva della loro presentazione,

dovrà essere indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministe-

ro della Difesa – Direzione degli Armamenti Terrestri, 9^ Divisio-

ne – tramite l’Ente responsabile per l’esecuzione del contratto, il

quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie

osservazioni.

In caso di obsolescenze e difficoltà da parte del fornitore a reperire

le materie prime con conseguenti ritardi (da segnalare entro 3 mesi

16

dall’accettazione dell’ordine) la Società potrà presentare domanda

di abbuono sui termini di presentazione.

ARTICOLO 11 – PROROGHE –

Si stabilisce che eventuali scioperi a carattere nazionale delle mae-

stranze della Società, purché denunciati all’Ente responsabile per

l’esecuzione del contratto entro un massimo di 10 (dieci) giorni dal

loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati

dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,

daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni la-

vorativi quanti sono i giorni di sciopero.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si darà

luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il

totale delle ore di fermo produzione causate dallo sciopero ed il

numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto na-

zionale di lavoro di categoria.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini

contrattuali.

I giorni di ritardo nell’esecuzione del contratto dovuti a Cassa Inte-

grazione Guadagni Ordinaria e Speciale daranno luogo a proroghe

dei termini contrattuali.

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI –

La Società, per il materiale consegnato ed accettato alla verifica di

conformità, emetterà fattura, o fatture, in formato elettronico se-

condo le disposizioni di legge in vigore e provvederà ad inviarla

all’Ente Gestore, secondo le disposizioni del decreto n. 55 del

03/04/2013 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di

concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la

Semplificazione, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22/05/2013, il

quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri

devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via te-

lematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata

la gestione del contratto.

17

Il codice Ufficio IPA per l’UTT di Torino è: 8TFVO8.

I conti di liquidazione saranno curati dall’Ente gestore.

In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante manda-

to diretto.

Qualora, al momento in cui si debba pagare il saldo del prezzo le

operazioni relative alla codificazione non siano completate, sarà

trattenuto, a titolo cautelativo, il 2% (due percento) dell’importo

complessivo contrattuale.

Stante l’esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di

Enti che nella Amministrazione della Difesa hanno complessa arti-

colazione sul territorio, le parti, nel rispetto delle previsioni del

d.lgs. 192/2012 e per le concorrenti necessità applicative indotte

dal comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/04/2011

n. 123, convengono che il pagamento sarà eseguito, dopo

l’assunzione in carico dei materiali, entro 60 (sessanta) giorni de-

correnti da quello in cui si saranno realizzate tutte le seguenti con-

dizioni:

- accettazione alla verifica di conformità dei materiali;

- consegna integrale dei materiali presso il luogo specificato in

contratto o successivamente indicato dall’Amministrazione della

Difesa;

- ricevimento da parte della 10^ Divisione (tramite l’Ente Gesto-

re) della fattura regolarmente redatta, nonché di tutta la docu-

mentazione necessaria ad effettuare il pagamento.

In applicazione dell’art. 542 del D. Lgs. n. 66/2010, qualora

l’assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile

per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamen-

to in conto del 90% previa ricezione della dichiarazione di ricevi-

mento del consegnatario e successivo saldo del 10%.

Le parti concordano espressamente che nel caso in cui il pagamento

avvenga dopo la scadenza indicata al precedente capoverso, po-

tranno essere chiesti gli interessi moratori.

Gli interessi in parola decorreranno dal giorno successivo alla sca-

denza predetta e saranno corrisposti su presentazione di fattura e di

18

idonea documentazione, dalla quale risulti la data in cui la somma

oggetto del pagamento è stata accreditata alla Ditta.

Le parti concordano, infine, che oltre i precitati interessi maturati,

l’Amministrazione Difesa non avrà alcun altro obbligo nei confron-

ti della Ditta.

ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRAC-

CIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i., tutti i movi-

menti finanziari relativi alla presente commessa devono essere ef-

fettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni.

Ciascun bonifico bancario/postale, o altro sistema di pagamento,

dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n.

6693746DEE. L’inadempimento del contraente agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del

presente contratto.

L’Amministrazione della Difesa effettuerà i pagamenti dovuti alla

Società, in dipendenza del presente contratto, mediante accredita-

mento sul conto corrente, intestato alla Società medesima, n. IBAN

IT 84 H 01005 01000 000000041403, presso la Banca Nazionale

del Lavoro, via XX Settembre n. 40, 10121 Torino.

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136, e s.m.i., e si impe-

gna a dare immediata comunicazione all’A.D. e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma, della no-

tizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di

tra tracciabilità finanziaria.

Inoltre dichiara che il conto corrente IBAN IT 84 H 01005 01000

000000041403 è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle com-

messe pubbliche. Le generalità ed il codice fiscale delle persone

abilitate ad operare sul predetto conto corrente sono i seguenti:

-

19

La Società comunicherà alla DAT – 10^ Divisione ogni variazione

nelle modalità di riscossione del suo credito. In assenza di tale co-

municazione, l’A.D. non sarà responsabile dell’eventuale paga-

mento già disposto.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon-

traenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a la-

vori/servizi/forniture della presente commessa, deve essere inserita

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stes-

si.

L’Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa

il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora il contraente abbia notizia dell’inadempimento del subap-

paltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la DAT – 10^ Divisio-

ne e la Prefettura competente per territorio.

L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n.

136/2010, e s.m.i., comporta a carico del soggetto inadempiente,

fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.

25, l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 6 della legge me-

desima.

Nel caso di cessione di credito ai sensi dell’art. 1260 e seguenti del

codice civile, l’atto di cessione dovrà contenere apposita clausola

con la quale il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari previsti dalla citata legge. Pertanto, tutti i paga-

menti anticipati dal cessionario alla Società dovranno essere effet-

tuati sui conti correnti “dedicati” mediante gli strumenti finanziari

consentiti dalla predetta legge e contenere il Codice Identificativo

20

di Gara (CIG). Dette informazioni (CIG attribuito alla presente

commessa e gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati)

congiuntamente alle generalità/codice fiscale delle persone delegate

ad operare sui citati conti dovranno risultare nell’ ordinativo.

ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE TECNICA –

La Società si obbliga a fornire la documentazione tecnica e le certi-

ficazioni previste dalle Condizioni Particolari Tecniche allegate al

presente contratto.

ARTICOLO 15 – GARANZIA

La Società garantisce i materiali oggetto del presente contratto per

il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna degli stessi

obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze

che si dovessero riscontrare imputabili a difetti di qualsiasi natura,

non rilevati all’atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a

cause di forza maggiore o di cattivo impiego. L’intervento in ga-

ranzia, per la sostituzione e riparazione gratuita delle parti compo-

nenti il materiale in provvista riconosciute difettose all’origine per

vizi di fabbricazione, deve essere effettuato a domicilio in territorio

nazionale, con partenza del personale specializzato con i necessari

ricambi entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di

chiamata. Al termine dell’intervento, la Società dovrà far pervenire

all’Ente appaltante un rapporto dettagliato del lavoro eseguito.

La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente

dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTE-

ZIONE E TUTELA DEL LAVORO

La Società si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei con-

tratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firma-

tarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappre-

sentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salu-

te, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavo-

21

ratori.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ina-

dempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impie-

gato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene

dal certificato di pagamento l’importo corrispondente

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti pre-

videnziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una rite-

nuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate sol-

tanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità,

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritar-

do nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provveder-

vi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso

d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraen-

do il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del con-

tratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente

nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi

dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17 – COSTI INERENTI I RISCHI DA INTER-

FERENZA E LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Per quanto attiene il disposto dell’art. 26, comma 5, del decreto le-

gislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parti contraenti prendono atto che

l’oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza

installazione.

Il responsabile del sito, che riceverà i materiali, metterà in atto tutte

le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della

22

società incaricata della consegna e il personale

dell’Amministrazione Difesa o altro, comunque presente nel luogo

della consegna medesima. A tal fine il predetto responsabile prov-

vederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di

consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento

nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che,

per quanto detto, non è previsto alcun costo per l’eliminazione dei

rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Docu-

mento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi

dell’art. 26, comma 3 bis, del precitato D. Lgs. n. 81 del 2008.

La Società dichiara, inoltre, che nello stabilimento, dove saranno

eseguite le lavorazioni inerenti il presente contratto, vengono os-

servate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di la-

voro, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e che sono

già poste in essere tutte le misure richieste dal predetto decreto. Si

impegna, inoltre, a mantenere l’osservanza della citata normativa

durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i

provvedimenti idonei a tal fine.

Resta inteso che, ove siano accertate inadempienze alla predetta

normativa, l’Amministrazione tratterà il 20 % dei pagamenti dovuti

alla Società, fino a quando la competente Azienda sanitaria locale

non avrà comunicato l’eliminazione delle inadempienze in parola.

La Società riconosce che in tal caso non potrà avanzare alcuna ri-

vendicazione per il ritardato pagamento.

ARTICOLO 18 - BREVETTI E PRIVATIVE

L’Amministrazione della Difesa è sollevata da ogni e qualsiasi re-

sponsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente

spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni

Tecniche.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima,

durante e dopo l'esecuzione dei lavori, notizie e dati riguardanti la

23

presente provvista e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibi-

lità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano di-

vulgare o comunicare tali notizie e dati.

La Società rimane responsabile della conservazione dei documenti

tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per lavorazioni concer-

nenti la presente provvista.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente

articolo, l'Amministrazione della Difesa avrà la facoltà di risolvere

il contratto con la confisca della cauzione ovvero di applicare una

penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, salva la facoltà di

escludere la Società stessa dal fare offerte per tutti i contratti con le

pubbliche amministrazioni e salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria

qualora si ravvisino, in detta inosservanza, gli estremi di reato.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO

La Società elegge il domicilio civile, ai sensi dell'Art.. 47 del

C.C., in Via Antonio Bertoloni, 55-00197 Roma.

La Società si obbliga di partecipare qualunque successiva va-

riazione di domicilio e/o recapito, esonerando

l’Amministrazione della Difesa da qualsiasi responsabilità che

possa derivarle da mancate od erronee comunicazioni.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presen-

te contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti

e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a

qualsiasi altro contraente in ambito nazionale e internazionale per

materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condi-

zioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del

contratto, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limi-

ti predetti, restituendo quanto percepito in più maggiorato dagli in-

teressi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restitu-

zione.

24

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che

l’Amministrazione debba ancora effettuare nonché dalla cauzione

fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contrat-

to, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impe-

gno.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICA-ZIONE NATO E CODICE A BARRE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale che il

Fornitore si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi,

da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

Si precisa che il Fornitore dovrà presentare ugualmente i dati sopra

indicati, anche se gli stessi siano stati già forniti precedentemente,

quindi codificati o siano in corso di fornitura a fronte di altri con-

tratti.

A CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

1 Operazioni Preliminari

Il Costruttore/Fornitore nazionale ed estero di articoli di riforni-

mento, subito dopo la firma del contratto, deve:

a) provvedere a richiedere, qualora ne fosse sprovvisto,

l’assegnazione del Codice NATO (NCAGE), mediante domanda

scritta da compilare su apposito modulo, disponibile sul sito

https://www.siac.difesa.it, che dovrà essere spedita all’Organo Cen-

trale di Codificazione (OCC) mediante: fax (06-47354706), e-mail

([email protected]) o lettera (SEGREDIFESA - V Reparto

- 3° Ufficio, Via di Centocelle, 301, 00175 ROMA) ed inviata per

conoscenza all’Ente Gestore del contratto (nel seguito E.G.);

b) effettuare la registrazione al Sistema Identificativo Automatizza-

to Centralizzato (SIAC) collegandosi via internet alla Home Page

del sito della difesa (https://www.siac.difesa.it), necessaria per le

successive operazioni di codifica. Successivamente, ricevuta l’e-

mail di conferma, sarà possibile effettuare l’interscambio dati, me-

diante l’accesso al SIAC Online oppure utilizzando la procedura

stand alone SIAC Offline (scaricabile nella sezione Servi-

25

zi/Procedura Offline).

2 SPLC (Spare Parts List for Codification) Preliminare

Il Fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunica-

zione dell’approvazione del contratto, dovrà inviare, preliminar-

mente , a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata,

all’E.G. la sottoelencata documentazione:

a) la lista SPLC preliminare consigliata di tutti i materiali in ap-

provvigionamento e di quelli ritenuti di eventuale rifornimento, fa-

centi parte dell’oggetto contrattuale, in copia cartacea, redatta con

il programma SIAC, completa dei dati identificativi compreso il

NUC se conosciuto; si precisa che nella schermata iniziale della

procedura SIAC devono essere inseriti i seguenti dati:

1. Codice CEODIFE dell’Ente Gestore Contrattuale che è per:

• UTT TORINO 900113 b) il “breakdown logistico” completo del Sistema in approvvigio-

namento (scomposizione del sistema in assiemi, sottoassiemi e item

singoli);

c) i dati sulla gestione in sicurezza in copia cartacea (qualora trat-

tasi di materiale pericoloso da trattare con particolare cura) secon-

do quanto specificato al punto ”B2, B3 note in chiaro/sicurezza”.

Successivamente qualora necessario, visti i documenti sopra indi-

cati, su richiesta dell’E.G., il fornitore dovrà partecipare alla “Riu-

nione Preliminare”, per concordare la lista SPLC definitiva ove

verranno definiti gli articoli da codificare.

3 SPLC (Spare Parts List for Codification) Definitiva

3.1 Operazioni di Screening

Successivamente all’invio della lista SPLC preliminare e/o dopo la

Riunione Preliminare il Fornitore, su disposizioni dell’E.G., dovrà

inviare entro 30 gg. o secondo i tempi decisi in sede di Riunione

Preliminare, le liste SPLC definitive di tutti gli articoli concordati,

eventualmente complete delle schede CM03 e GM02 (non obbliga-

torio durante la fase di Screening), ai seguenti indirizzi:

- All’E.G., una copia cartacea a mezzo Raccomandata R.R.

26

- all’O.C.C. (Organo Centrale per la Codificazione) per via tele-

matica con le modalità informatiche specificate al punto 1.b. notifi-

cando l’inserimento dei dati nel SIAC mediante lettera (SEGRE-

DIFESA - V Reparto - 3° Ufficio, Via di Centocelle, 301, 00175

ROMA)

Dopo l’invio della documentazione, l’E.G. responsabile per il va-

glio tecnico delle informazioni rese dalla ditta, potrà intervenire, in

caso di errori e/o omissioni, entro 30 gg in assenza di schede CM03

e GM02 o 60 gg in presenza delle schede, per validare o bloccare lo

screening e/o la codifica degli articoli e richiedere al Fornitore le

modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Il fornitore dovrà effettuare le correzioni, entro 30 gg dalla richiesta

dell’E.G., inviando nuovamente le liste SPLC e/o le schede CM03

e GM02 corrette, per via telematica all’OCC e a mezzo Raccoman-

data R.R. o posta elettronica certificata all’E.G..

Successivamente all’approvazione della documentazione da parte

dell’E.G., l’O.C.C. provvederà entro 15 gg ad effettuare lo scree-

ning (in assenza di schede CM03 e schede GM02) o ad effettuare la

codificazione entro 45 gg. (in presenza delle schede CM03 e sche-

de GM02).

3.2 Operazioni di codifica

Alla fine delle operazioni di Screening il fornitore, su richiesta

dell’E.G., entro 30 gg. dovrà inviare (se non già inviate) le schede

CM03 e le schede GM02:

1. All’E.G., una copia cartacea a mezzo Raccomandata R.R.

2. all’O.C.C. (Organo Centrale per la Codificazione), per via

telematica con le modalità informatiche specificate al punto

1.b., notificando l’inserimento dei dati nel SIAC mediante let-

tera (SEGREDIFESA - V Reparto - 3° Ufficio, Via di Cento-

celle, 301, 00175 ROMA)

Dopo l’invio delle schede CM03 e le schede GM02, l’E.G. respon-

sabile del vaglio tecnico delle informazioni rese dalla ditta, potrà

27

intervenire, in caso di errori e/o omissioni, entro 30 gg per bloccare

la codifica e richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al sod-

disfacimento del requisito contrattuale.

Il fornitore dovrà effettuare le correzioni, entro 30 gg dalla richiesta

dell’E.G., inviando nuovamente le schede corrette, per via telema-

tica all’OCC e a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica cer-

tificata all’E.G..

Successivamente all’approvazione della documentazione da parte

dell’E.G., l’O.C.C. provvederà entro 30 gg ad effettuare la codifica,

procedendo all’assegnazione dei NUC ed informandone il fornito-

re, l’ente gestore e tutti gli enti interessati.

4 Precisazioni

Le liste SPLC (preliminari e definitive) dovranno essere suddivise:

a) per materiali di origine nazionale, complete delle proposte delle

schede di codificazione CM03 (per i materiali non codificati) e dei

dati di gestione GM02;

b) per materiali di origine estera (una lista per ogni paese estero), il

Fornitore dovrà completare la documentazione per la codificazione

(oltre alle liste SPLC), con informazioni aggiuntive, compilando

l’apposito modulo AC/135 n° 7 (un modulo per ogni Paese produt-

tore estero) secondo le modalità contenute nella pubblicazione

ALL-G-006 “Guida al sistema di codificazione NATO”;

La documentazione prevista ai punti A.2., A.3, inviata a mezzo

Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, è quella giuridi-

camente valida ai fini della verifica dei tempi di consegna rispetto a

quelli previsti contrattualmente.

5 Penalità

Il ritardo del Fornitore nell’adempimento degli obblighi di cui ai

precedenti punti A2 , A3, comporterà una penalità pari a € 100,00

per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari

all’importo complessivo calcolato con la formula: € 100,00 molti-

plicato per il numero degli articoli elencati nella/e lista/e SPLC de-

finitiva/e (ciò vale anche se i materiali sono già codificati), con un

minimo di € 1.000,00 (mille).

28

Si precisa che il saldo del contratto in argomento non potrà avveni-

re se non fino alla completa codificazione definitiva di tutti i mate-

riali (convalidata/sanzionata dal Segretariato Generale della Difesa

e Direzione Nazionale degli Armamenti).

6 Normativa

Il Fornitore, per inviare la documentazione necessarie alla codifica-

zione per via telematica potrà utilizzare le procedure rese disponi-

bili dall’O.C.C., oppure collegandosi via Internet al sito:

www.siac.difesa.it attraverso il quale è possibile scaricare la nor-

mativa ed i supporti didattici per la codificazione dei materiali.

B ETICHETTATURA DEI MATERIALI CON ISCRIZIONI

CON IL CODICE A BARRE ED IN CHIARO

1. Generalità

Il Fornitore si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura cor-

redati dei dati di identificazione a mezzo di una o più etichette,

stampigliature od altro idoneo sistema (che sarà comunicato al For-

nitore) mediante il Codice a Barre (CAB).

Il C.A.B. dovrà essere realizzato secondo lo standard EAN 128.

Tali dati dovranno essere apposti anche in chiaro in lingua italiana.

I dati di identificazione dovranno comprendere rispettivamente:

a) Note con il C.A.B.

- NUC (se conosciuto e sanzionato dal Segretariato Generale della

Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tempo utile);

- codice NATO della Ditta (N/CAGE Code) e denominazione

della Ditta (per esteso). In ogni caso deve essere riferito al vero co-

struttore e poi all’eventuale fornitore inteso come contraente con-

trattuale;

- Denominazione del materiale in approvvigionamento;

- Part Number (P/N) o numero di riferimento del materiale (sia

del vero costruttore e sia di quello del fornitore).

b) Note in CHIARO (in lingua italiana)

- Quelle sopra indicate al punto B1 (stessi dati del contenuto delle

etichette con il CAB);

29

- Note per il maneggio, l’immagazzinamento e la gestione in si-

curezza dei materiali (vedasi punto 3);

- quantità della confezione, e qualora trattasi di armi o munizioni

il n° matricola il n° del lotto, il mese ed anno di costruzione.

Tali dati devono essere inviati, preliminarmente per approvazione,

entro i tempi contrattualmente previsti al punto A 2) e cioè prima

della realizzazione delle etichette.

2 Sicurezza

Per i materiali da trattare con particolare cura, da maneggiare in si-

curezza e da impiegare correttamente, a salvaguardia del personale,

del materiale e del sito ove immagazzinarli, la Società contraente

dovrà fornire tutti i dati ritenuti necessari, da apporre mediante eti-

chette (od altro idoneo sistema atto ad essere visualizzato da alme-

no due metri di distanza) sui contenitori, in chiaro e redatte in lin-

gua italiana.

Tali dati B.2 dovranno essere proposti in allegato alla lista SPLC di

cui al punto A 2) per l’approvazione da parte dell’E.G..

L’omissione da parte del Fornitore delle informazioni di cui al pre-

sente punto B.2 costituisce inadempienza contrattuale ai fini del-

le penalità ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutte le con-

seguenze derivanti dalla non adeguata gestione logistica del mate-

riale.

Le etichette con il CAB e quelle in chiaro dovranno essere apposte

sia sugli imballaggi sia sul manufatto in conformità a quanto previ-

sto dagli STANAG 4280 e 4281 (deve essere compatibile con la

natura del prodotto ed il suo impiego).

3 Penalità

La mancata esecuzione, il ritardo, l’erronea formulazione di quanto

prescritto al punto B.1a, B.1.b comporterà una penalità pari a €

100,00 per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari

all’importo complessivo calcolato dalla formula: € 100,00 moltipli-

cato il numero degli articoli elencati sulla lista SPLC definitiva.

L’inottemperanza dei dati di cui al punto B.2 sulla sicurezza, com-

porterà ulteriori penali così calcolate: 100,00 euro moltiplicato il

30

numero di articoli (elencati nella SPLC) da gestire in sicurezza, con

un minimo di 1.000,00 euro.

Le penalità di cui al punto A si sommano a quelle di cui al punto B.

Pertanto, il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se

non fino alla completa esecuzione ed apposizione delle etichette

con CAB ed in chiaro e le eventuali informazioni aggiuntive in

chiaro per la sicurezza del personale e la gestione in sicurezza del

materiale.

C ASSICURAZIONE DELL’OTTEMPERANZA ALLA

PRESENTE CLAUSOLA NEL VERBALE DI VERIFICA DI

CONFORMITÀ

Il Certificato di verifica di conformità finale dovrà contenere espli-

cita assicurazione sull’ottemperanza alla presente clausola delle in-

combenze prescritte ai punti A e B.

Il collaudatore dovrà verificare, altresì, che le etichette con il CAB

e quelle in chiaro contengano tutti i dati richiesti dal contratto, atte-

stata mediante dichiarazione rilasciata dall’E.G.

Tali dati devono essere quelli convalidati/sanzionati dal Segretaria-

to Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.

ART. 23 - DECADENZA DA DIRITTI

Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti

nel presente contratto, la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed

azione che la Società ritenga spettarle in dipendenza del presente

contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza,

all’Amministrazione della Difesa, nel termine di 60 (sessanta)

giorni dalla data di ammissione al pagamento del mandato di saldo.

ARTICOLO 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011, come integrato dal D. Lgs.

218/2012, è previsto il recesso automatico dal contratto per la P.A.

nelle ipotesi ivi configurate.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

31

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto,

automaticamente ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., ad

esclusivo rischio e danno dell’affidatario, oltre all’applicazione

delle penali di cui all’articolo 10 del presente atto, e salvo, in

ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascu-

no dei seguenti casi:

a. mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni

dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali dovuti per legge;

b. inadempimento della Società alle condizioni, termini, moda-

lità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica nonché

alle Condizioni Particolari Tecniche;

c. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla

Società;

d. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui

all’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016;

e. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e con-

seguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico della

Società;

f. raggiungimento del limite massimo previsto per le penali

(10% del valore presunto del contratto);

g. inosservanza della normativa vigente in materia di preven-

zione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previden-

za ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei la-

voratori e dei piccoli utenti;

h. provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misu-

re di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui

alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero con-

danne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pub-

32

blica Amministrazione.

i. violazione dell’obbligo di riservatezza;

j. mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vi-

genti, con riferimento- per quanto riguarda le retribuzioni da

corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli

previsti dal vigente CCNL;

k. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei compo-

nenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320

c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis

c.p..

2. Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvaler-

si della clausola risolutiva espressa, l’Amministrazione provve-

derà all’affidamento a terzi dell’esecuzione dell’incarico in dan-

no della Società.

3. L’affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto.

4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare

all’Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quel-

le previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel ca-

so di minor spesa nulla compete al contraente inadempiente.

5. L’esecuzione in danno non esime il contraente dalla responsabi-

lità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di

legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Con la dichiarazione di risoluzione, l’Amministrazione proce-

derà all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo

il risarcimento del maggior danno subito.

33

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oral-

mente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le in-

formazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante

“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il tratta-

mento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e

l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti

che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

La Direzione degli Armamenti Terrestri tratta i dati relativi al Con-

tratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi

di legge e per finalità da essa consentite.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai prin-

cipi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato

D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto

riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto

sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ov-

vero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi

negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 27 – VARIANTI

E’ facoltà della Direzione degli Armamenti terrestri, di comune ac-

cordo con la Società, di apportare, durante l’esecuzione del Con-

tratto, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del DPR n.236/2012, detti ag-

giornamenti e varianti saranno fatti constare:

- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora non comportino varia-

zione di prezzo o di termini di consegna.

Le varianti fatte constatare con detto verbale non potranno essere

mandate ad effetto senza la preventiva approvazione dell’Autorità

che ha approvato il Contratto;

- con Atto aggiuntivo se comportino variazioni di prezzo o di ter-

34

mini di consegna.

Dette variazioni saranno concordate dalle parti. In caso di mancato

accordo tra le parti vale quanto previsto ai commi 4 e 5 del citato

art. 101 del DPR n.236/2012.

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre

inerenti al presente Contratto, sono a carico della Società. Il relati-

vo importo, richiesto dall’Amministrazione, dovrà essere versato

dalla Società entro cinque giorni dalla data della stipula con le mo-

dalità previste dall’art. 16/bis del R.D. 18/11/1923, n. 2440, inte-

grato dalla legge 27.12.1975, n. 790.

L’attestato di versamento dovrà essere consegnato in originale alla

Direzione degli Armamenti Terrestri.

ARTICOLO 29 – PATTO DI INTEGRITA’

La Società contraente ha firmato il “Patto di integrità” che, allegato

al presente contratto, ne costituisce parte integrante, sostanziale e

pattizia.

ARTICOLO 30 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CES-

SIONE DEL CONTRATTO

In linea con la normativa vigente, è ammessa la cessione del credito.

E’ fatto divieto assoluto di cedere a qualunque titolo il presente contratto.

ARTICOLO 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto,

si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal DPR 62/2013, recante “Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici del Ministero della Difesa”.

La Società dichiara di aver preso visione del predetto Codice (DPR

62/2013) e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a for-

nire prova dell’avvenuta comunicazione.

35

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 art. 17 del DPR 62/2013, in

relazione alla propria gravità e alla compatibilità degli stessi con le circo-

stanze concrete, potrà produrre le sanzioni previste dalla legge.

Qualora l’Amministrazione ne riscontri l’eventuale violazione, contesterà

per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presen-

tate o risultino non accoglibili, l’Amministrazione darà applicazione delle

disposizioni sanzionatorie previste.

ARTICOLO 32 – CLAUSOLA DI VINCOLO

Il presente atto, mentre vincola il CIO dal momento della firma dello stes-

so, impegnerà l’A.D. solo dopo l’approvazione e la registrazione dello

stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrati-

vo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il contraente è,

pertanto, consapevole che il contratto, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.

50/201, è sospensivamente condizionato all’esito positivo dei controlli, re-

stando del pari sospeso fino alla intervenuta registrazione, tutti obblighi

derivanti dal presente contratto in capo all’Amministrazione, ivi compresi i

termini di pagamento.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CIO dichiara di avere perfetta e par-

ticolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare

espressamente le clausole che seguono, che qui si intendono richiamate:

- ART. 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO

- ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA’

- ART. 10 – PENALITA’

- ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- ART. 22 – CLAUSOLA STANDAR DI CODIFICAZIONE E CODICE A

BARRE

- ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

- ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- ART. 29 – PATTO DI INTEGRITA’

- ART. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO

36

ALLEGATI:

- A: CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE (CPT)

- B: SPECIFICA PARTI DI RICAMBIO

- C: ELENCO FORNITORI

- D: PATTO DI INTEGRITA’

- E: DICHIARAZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER , DLGS 165/2001

- F: DICHIARAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

37

A richiesta della parti, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto

del quale ho dato lettura ad alta ed intellegibile voce alle parti stes-

se, le quali da me interpellate, senza l’assistenza dei testimoni, lo

sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale. E’ scritto

da persona di mia fiducia, ma per mia cura datato a mano e consta

di n. 37 pagine di cui righe 7 dalla pagina 36 e n. 6 allegati.

LA SOCIETÀ P. L’AMMINISTRAZIONE DIFESA

f.to digitalmente f.to digitalmente

L’UFFICIALE ROGANTE

f.to digitalmente


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