Date post: | 02-May-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | giraldo-mazza |
View: | 214 times |
Download: | 2 times |
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
Ufficio di Milano:via Lancetti, 19Tel 02693031Email: [email protected] - www.bugnion.it
Ing. Marco BellasioE-mail: [email protected]
Tutela del SOFTWARE: Tutela del SOFTWARE: Brevetto o Diritto d’autore?Brevetto o Diritto d’autore?
Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale”Industriale”
Reggio Emilia – Camera di CommercioReggio Emilia – Camera di Commercio
10 ottobre 2012 10 ottobre 2012
2
1. Brevetti di software(Computer implemented Inventions)
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
3
ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWAREESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE
1.1 Software puri (programmi indipendenti da apparecchiatura)
EP0457112
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
4
ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWAREESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE
1.2. Software per sistemi di controllo di processi /apparecchiature
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
5
ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWAREESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE
1.3. Software per sistemi di telecomunicazioni (protocolli)
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
6
PECULIARITA'PECULIARITA'
Aspetti critici dei software
1) brevettabilità
2) azionabilità
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
7
BREVETTABILITA'
ARTICOLO 52 EPC
(European Patent Convention)
ARTICOLO 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
8
• Non ci sono sostanziali problemi per sistemi di controllo
(esempio 1.2) e sistemi di telecomunicazioni (esempio 1.3).
• Per quanto riguarda il software puro (esempio 1.1):
...EPC e CPI affermano:
"Non sono considerate come invenzioniNon sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 ai sensi del comma 1
in particolare:in particolare:
[…]
i programmi per elaboratorei programmi per elaboratore"
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
9
Viene però specificato, nel comma successivo:
Le disposizioni del comma 2 Le disposizioni del comma 2 escludonoescludono la la brevettabilità di ciò che in esse è nominato brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo solo nella misura in cuinella misura in cui la domanda di brevetto o il la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, metodi, brevetto concerna scoperte, teorie, piani, metodi, programmiprogrammi e presentazioni di informazioni e presentazioni di informazioni considerati considerati in quanto taliin quanto tali..
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
10
“IN QUANTO TALI” – “AS SUCH”
? ? ? ?
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
11
Decisione del Technical Board of Appeal
dell’Ufficio Brevetti Europeo
T1173/97 (IBM)
“further technical effect”
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
12
“As such”: il legislatore ha voluto negare un’esclusione a priori della brevettabilità del software.
Rule 42 + Rule 43 + Article 52(2),(3): il software “non-as-such” è un software che presenta un carattere tecnico.
Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di essere in grado di comandare un hardware.
Per essere brevettabile deve quindi presentare un “further technical effect”.
L’effetto tecnico “ulteriore” può essere riscontrato sia all’esterno del computer su cui è caricato il software, sia all’interno del computer stesso.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
13
- afferma che il software, anche rivendicato da solo, può essere considerato brevettabile se provvisto di un "further technical effect":
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
14
Sviluppi successivi alla T1173/97:
T424/03
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
15
- afferma che un supporto fisico leggibile da un computer è un prodotto tecnico e, quindi, è provvisto di un carattere tecnico:
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
16
•Esempi_1: motore di ricerca
•Problemi tecnica nota: risultati reperiti non ordinati
•Soluzione: software che assegna indici di pertinenza ed altri parametri rappresentativi di valutazioni di pertinenza che vengono elaborati quando il motore di ricerca esegua la propria funzione.
"Further technical effect": reperimento di informazioni più complete ed esaustive
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
17
•Esempi_2: Elaborazione grafica
•Problemi tecnica nota : tempi lunghi di elaborazione
•Soluzione: particolare algoritmo che riduce i tempi di elaborazione.
•"Further technical effect": elaborazione in minor tempo.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
BREVETTABILITA’BREVETTABILITA’
18
•Nota importante:
•un brevetto su di un'invenzione di software fornisce una tutela indipendente da linguaggio/ambiente di programmazione;
•un brevetto su di un'invenzione di software tutela le "funzionalità" dell'algoritmo.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
AZIONABILITA’AZIONABILITA’
19
Azionabilità
Possibilità di far valere i propri dirittinei confronti di terzi non autorizzati
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
AZIONABILITA’AZIONABILITA’
20
I problemi principali sono relativi a:
verifica della contraffazione
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
AZIONABILITA’AZIONABILITA’
21
Problema di verifica della contraffazione
TIPICO PER IL SOFTWARE
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
AZIONABILITA’AZIONABILITA’
22
Possibili soluzioni:
Osservazione di un effetto “esteriore macroscopico”
Descrizione giudiziaria
Documentazione tecnica/commerciale
Scelta tra brevettazione e segreto industriale
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
23
2. Un diverso strumento
di tutela:
La legge sul diritto
d'autore
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
24
Articolo 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
l. 20 giugno 1978, n. 399.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
25
Articolo 2Articolo 2
In particolare sono comprese nella protezione:In particolare sono comprese nella protezione:
[…][…]
8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee ed i principi che stanno alla base di presente legge le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.programma stesso.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
26
•Nota importante:
•Diritto d'autore per un software:
- fornisce una tutela dipendente da linguaggio/ambiente di programmazione;
- NON tutela le "funzionalità" dell'algoritmo.
- (Cfr. slide 18)
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
27
Come si ottiene la tutela ai sensi della legge sul Come si ottiene la tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore?diritto d'autore?
Il diritto d'autore sorge nel Il diritto d'autore sorge nel momento in cui l'opera viene momento in cui l'opera viene realizzata.realizzata.
In linea di principio, non è In linea di principio, non è necessario compiere alcun atto necessario compiere alcun atto amministrativo.amministrativo.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
28
a.a. Diritto d’autore:Diritto d’autore:personale, inalienabilepersonale, inalienabile
b.b. Diritto di sfruttamento dell'opera: Diritto di sfruttamento dell'opera: patrimoniale, trasferibile. patrimoniale, trasferibile.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
29
Articolo 12-bis
Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia
creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi
è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del
programma creato.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
30
In cosa consiste il diritto di sfruttamento In cosa consiste il diritto di sfruttamento economico dell’opera?economico dell’opera?
Nel diritto esclusivo di pubblicazione, Nel diritto esclusivo di pubblicazione, distribuzione, riproduzione, traduzione, ecc.distribuzione, riproduzione, traduzione, ecc.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
31
Durata del dirittoDurata del diritto: 70 anni a partire dal 1° gennaio : 70 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore.morte dell’autore.
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
32
Per facilitare l'azionamento dei propri diritti Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore, è esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore, è consigliabile avere a disposizione il maggior consigliabile avere a disposizione il maggior numero di "presunzioni" possibili:numero di "presunzioni" possibili:
La registrazione SIAELa registrazione SIAE
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
33Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
34Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
35Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
IL DIRITTO D’AUTOREIL DIRITTO D’AUTORE
36Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
GRAZIEGRAZIE
GRAZIE
© BUGNION S.p.A., 2009
Ing. Marco [email protected]
Reggio Emilia , 10 ottobre 2012- Camera di Commercio