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Regolamento comunale per la disciplina delle attività ... · Comune di Bologna dal “Nuovo...

Date post: 17-Feb-2019
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Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee Presentazione dei contenuti del regolamento Conferenza Presidenti di Quartiere 7/3/2013 Documento di lavoro per uso interno.
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Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporaneePresentazione dei contenuti del regolamento

Conferenza Presidenti di Quartiere 7/3/2013

Documento di lavoro per uso interno.

Contenuti

Contesto normativo

Indirizzi generali

Di cosa si occupa il regolamento

Attività per la formazione del regolamento

Approfondimenti in merito alle manifestazioni

Altri regolamenti del Comune sul tema rumore

Principali contenuti del regolamento

Contesto normativo 1/3

La legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce all’art.6 che ai Comuni compete “l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico” e “l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso”.

Contesto normativo 2/3

La legge regionale 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” prevede all’art. 11:

“Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all’art. 2 della legge 447/95, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

“I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco”.

Contesto normativo 3/3

Con Delibera N.ro 2002/45 del 21/1/2002 la Giunta Regionale ha approvato i “criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11 comma 1 della LR 15/2001”.

Le attività rumorose a carattere temporaneo sono disciplinate nel Comune di Bologna dal “Nuovo regolamento per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi”, approvato con PG 59535/92 e quindi precedente i disposti della Legge Quadro e della Legge Regionale citate.

In assenza di un regolamento aggiornato, le attività rumorose con carattere temporaneo vengono autorizzate sulla base dei criteri della delibera regionale che fornisce anche il numero massimo di deroghe per le diverse tipologie di attività.

Indirizzi generali

La necessità di predisporre questo regolamento discende da una esigenza di recepimento della normativa nazionale e regionale, ormai da anni stabile sulla materia, e dal problema serio e delicato di individuare un punto di equilibrio fra usi diversi della città che generano criticità alimentate da bisogni divergenti.

Il Piano generale di Sviluppo 2012-2016 del Comune di Bologna contiene fra i propri progetti e programmi il progetto “Bellezza urbana” che ha come obiettivo generale il miglioramento delle condizioni di qualità urbana e ambientale della città storica di Bologna, realizzando politiche integrate: della mobilità sostenibile, della riqualificazione degli spazi pubblici, della tutela ambientale, della valorizzazione del commercio, della cura e pulizia, per consentire ai cittadini/abitanti, stabili e temporanei, di fruire, nelle migliori condizioni di accessibilità, di una città più ordinata, silenziosa, respirabile.

Tre indirizzi fondamentali

Si tratta di un obiettivo riconducibile ad una visione che considera la bellezza (intesa come vivibilità e qualità dello spazio pubblico) una qualità distintiva di Bologna che si attua anche attraverso l’adeguamento e la semplificazione dei piani e regolamenti coinvolti.

In questo contesto si inserisce la stesura del “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee” che si è basata su tre indirizzi fondamentali:

1. garantire e tutelare il riposo,

2. qualificare l' offerta culturale della città,

3. semplificare i procedimenti.

Garantire e tutelare il riposo

Il regolamento disciplina le attività rumorose che si svolgono in ambito urbano al di fuori dei limiti e degli orari indicati dalla normativa. Il regolamento affronta perciò il delicato tema dell'equilibrio fra queste attività ed il benessere acustico riferito principalmente all'esigenza del riposo notturno, riconosciuta prioritaria dalla normativa ambientale.

Ci sono state criticità significative negli anni passati legate in particolare ad eventi musicali e culturali che nel periodo estivo si sono svolti in spazi aperti. Fra i luoghi oggetto di maggior contenzioso Piazza Verdi e Via Mascarella dove i monitoraggi acustici fatti da Arpa hanno evidenziato quanto sia difficile rendere compatibile lo svolgimento di manifestazioni estive in aree dove le residenze affacciano sullo spazio pubblico.

Qui bisogna trovare un equilibrio delicato avendo in mente anche il fatto che la vitalità sociale e culturale è il più importante presidio contro il degrado degli spazi pubblici.

Qualificare l'offerta culturale della città

L'orientamento del Comune è di qualificare la programmazione estiva orientandola ad un numero limitato di eventi di qualità. In questo modo è possibile puntare non soltanto sulla fruizione locale, ma promuovere anche il turismo attraverso la predisposizione di pacchetti che includono la singola manifestazione.

La programmazione coinvolge privati che fanno importanti investimenti e che hanno bisogno di regole certe sulla fattibilità operazioni.

Il regolamento ha quindi anche l'obiettivo di fissare in modo univoco criteri che garantiscono la fattibilità della programmazione estiva non assoggettandola, come è stato negli anni passati, a valutazioni legate ai singoli eventi.

Semplificare i procedimenti

La semplificazione dei procedimenti rappresenta un obiettivo importante del regolamento che recepisce la recente normativa in materia, anche per quanto riguarda le valutazioni acustiche.

Accelerare i tempi dei procedimenti, dare chiarezza sulla documentazione che deve essere presentata, ammettere l'autocertificazione laddove non in contrasto con gli obiettivi di tutela, evitare la duplicazione di documentazione, rappresenta un bisogno degli operatori coinvolti nel processo in quanto soggetti economici.

Il regolamento demanda ai Quartieri la possibilità di individuare aree caratterizzate dal ripetersi sistematico di manifestazioni estive simili di anno in anno per le quali sia possibile semplificare ulteriormente le procedure autorizzative.

Di cosa si occupa il regolamento 1/2

La normativa attribuisce al Comune facoltà di disciplinare le modalità di autorizzazione delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Le autorizzazioni per attività temporanee possono riguardare 3 tipologie di sorgenti di rumore:

● Cantieri edili, stradali e assimilabili;

● Manifestazioni a carattere temporaneo, come i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

● Attività agricole.

Di cosa si occupa il regolamento 2/2

A questo si aggiunge un tema particolarmente significativo legato al disturbo prodotto nel periodo notturno dai pubblici esercizi.

Non si tratta in questo caso di attività temporanee in senso proprio, tuttavia il tema ha assunto una rilevanza che non può essere elusa da un regolamento in materia. In questo caso, ai sensi della normativa vigente, i margini di intervento sono molto limitati.

Da un lato l’azione sul disturbo generato da sorgenti fisse di intrattenimento musicale è già normato, dall’altro lato il tema intercetta anche questioni legate all'ordine pubblico e schiamazzi già disciplinati dal regolamento di polizia urbana.

Costruzione del regolamento 1/2

Con lettera PG 212730 del 13.9.2012 il Direttore Generale ha chiesto al Direttore del Settore Ambiente ed Energia di attivare un gruppo di lavoro intersettoriale per la redazione di una “proposta di regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee”. Il gruppo di lavoro è coordinato da Giovanni Fini, delegato con PG 212909/2012, e coinvolge il Comando della Polizia Municipale, dei Settori Attività Produttive e Commercio, Salute Sport e Città Sana, Sistema Culturale e Giovani, nonché l’U.I. Sicurezza e Logistica.

Oltre al coinvolgimento dei Settori indicati nell’atto di mandato, sono stati coinvolti anche il Settore Mobilità Sostenibile, il Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione e il Settore Infrastrutture e Manutenzione, per le competenze/conoscenze in merito ai cantieri.

Il gruppo di lavoro ha inoltre coinvolto Arpa come supporto alle attività tecniche di redazione del regolamento. Il tavolo con Arpa è stato attivato nel mese di novembre 2012.

Costruzione del regolamento 2/2

Ipotesi date conclusione percorso:

7 marzo presentazione contenuti regolamento in conferenza Presidenti di Quartiere

12 marzo incontro conclusivo del Gruppo di Lavoro

19 marzo discussione / approvazione delibera in Giunta

27 marzo presentazione / discussione in Commissione Consiliare

8 aprile discussione / approvazione in Consiglio

Approfondimenti in merito ai cantieriNell’incontro svolto congiuntamente ai Settori Mobilità Sostenibile, Edilizia Pubblica e Manutenzione, Infrastrutture e Manutenzione, sono stati definiti elementi per disciplinare le attività di cantiere relativamente ad opere che riguardano opere e servizi pubblici.

In particolare, è stato concordato di considerare, per l’attività dei cantieri edili, stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, di consentire come orario di cantiere il periodo 7.00-20.00, con l’esecuzione dei lavori più disturbanti nel periodo 8.00-13.00 e 14.00-19.00.

Approfondimenti sulle manifestazioni 1/4

La delibera di Giunta regionale, nella definizione dei criteri per l’autorizzazione delle manifestazioni temporanee, indica due diverse tabelle:

la tabella 1: dove sono riportati i limiti, gli orari, la durata e il numero massimo di giorni/anno da rispettarsi per i luoghi che il Comune individua per ospitare le manifestazioni temporanee; in tale tabella dovrebbero pertanto rientrare tutti quei luoghi che, nel corso del tempo, si sono “consolidati” per ospitare le manifestazioni e che dovrebbero essere a tal fine individuate anche nella classificazione acustica.

Approfondimenti sulle manifestazioni 2/4

la tabella 2 dove sono riportati i limiti, gli orari, la durata e il numero massimo di giorni/anno da rispettarsi per tutti i restanti luoghi della città che possono ospitare manifestazioni temporanee.

Approfondimenti sulle manifestazioni 3/4

La compatibilità delle manifestazioni estive è stata oggetto di una approfondita valutazione tecnica svolta dal Settore Ambiente ed Energia con il supporto di Arpa – Sezione Provinciale di Bologna.

Per le aree interessate dalla programmazione estiva 2012 sono state redatte delle schede riportanti:

● un inquadramento cartografico con l’individuazione del numero di residenti in funzione della distanza dal sito;

● una simulazione acustica, elaborata per tipologia di manifestazione, sulla base dei dati desunte dalle manifestazioni svolte negli ultimi anni, che intende fornire una stima del potenziale impatto acustico indotto dalla stessa.

Approfondimenti sulle manifestazioni 4/4

In base alle risultanze di tali schede, è stato possibile verificare che la programmazione sistematica di eventi rumorosi non è compatibile con le caratteristiche di alcuni luoghi già oggetto di contenzioso con i cittadini.

Ci si riferisce in particolare a via Mascarella e Piazza Verdi. In entrambi i casi le valutazioni sono supportate anche da misure fatte da Arpa in corrispondenza di ricettori. Nel caso di via Mascarella si tratta di misurazioni svolte durante le manifestazioni musicali estive. Nel caso di piazza verdi si tratta di rilievi svolti nella adiacente via Petroni nell'estate 2012 e, poi, in Piazza Verdi nel novembre 2012.

Per gli altri luoghi, Via Filippo Re, Vicolo Bolognetti, Cavaticcio e Piazza Maggiore, non emergono particolari elementi di criticità-

Altri regolamentiIl Comune di Bologna ha approvato, o sta approvando, strumenti regolamentari e di indirizzo che interagiscono in modo diretto con il regolamento sulle attività rumorose:

● Regolamento dei dehors L'attività dei dehors deve cessare alle ore 1.00 indipendentemente dalla contestuale chiusura del pubblico esercizio. Il regolamento prevede inoltre (art. 4) che “al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora”.

● Regolamento polizia urbana. Il Regolamento al Capo IV disciplina la “Tutela della quiete pubblica, dell’incolumità delle persone e della sicurezza urbana”. Il regolamento tratta gli aspetti legati al disturbo non disciplinati alla normativa ambientale quali gli schiamazzi in strada o il rumore prodotto all'interno delle abitazioni e degli spazi privati. Gli aspetti che interessano maggiormente sono: art. 12 comma 1 lett.d - cantieri; art. 15 con particolare riguardo al comma 1 bis (lett.. b e g) e comma 2 - pubblici esercizi; art. 18 - dispositivi antifurto.

● Il manuale per la tutela e gestione del Centro Storico (non ancora approvato) che ha già una individuazione di piazze e luoghi; contiene criteri di utilizzo dei luoghi pubblici; considera la compatibilità delle strutture non delle attività che si svolgono negli spazi.

Ipotesi articolato su pubblici esercizi e dehorsTITOLO IV – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 10 – Trattenimenti in pubblici eserciziIl presente articolo disciplina le attività di piccoli trattenimenti musicali effettuati negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con o senza richiesta di deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e successive modifiche, […] il titolo abilitante all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande [...] consente anche lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo quali:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;b) l'effettuazione di trattenimenti, divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;

I piccoli trattenimenti sopra indicati sono consentiti purché siano osservate le seguenti prescrizioni:devono avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all’attività principale;devono essere esercitati senza fine di lucro diretto, cioè in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all’iniziativa stessa; [...]le porte ed i serramenti devono rimanere chiusi durante lo svolgimento dell'attività di trattenimento. [...]

Art. 11 – Intrattenimenti musicali nei dehorsNel dehors è consentita l'effettuazione di trattenimenti musicali secondo le procedure previste dal precedente art. 10 con presentazione di apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini di tutela dei cittadini contermini e della quiete pubblica si stabilisce il seguente limite orario per la conclusione dell'attività di intrattenimento:

ore 22,00 nella stagione invernaleore 23,30 nella stagione estiva

Indice del regolamento (bozza)

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

TITOLO III - CANTIERI

TITOLO IV – PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

TITOLO V – ATTIVITÀ AGRICOLE

TITOLO VI – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

TITOLO VII – CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TABELLE

ALLEGATI

Luogo Tipologia manifestazione

Durata max n. max giorni da giugno a settembre (non più di 3 cons.)

Limite orario Limite in facciata LAeq

Piazza Verdi Concerti all'aperto (rif tabella regionale: 6)

4h 20 (max 2 a settimana)

23.30.00 75

Manifestazione all'aperto con diffusione sonora (rif tabella regionale 16 + 16)

30 01.00.00 65

Vicolo Bolognetti Concerti all'aperto 4h 25 23.30.00 75

Manifestazione all'aperto con diffusione sonora

30 01.00.00 65

Giardini via F. Re Concerti all'aperto 4h 25 23.30.00 75

Manifestazione all'aperto con diffusione sonora

30 01.00.00 65

Parco Cavaticcio Concerti all'aperto 4h 20 23.30.00 75

Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora

30 24.00.00 65

Via Mascarella Concerti all'aperto meno rumorosi

4h 10 23.00.00 75

Concerti all'aperto più rumorosi

4h 2 23.00.00 85

Piazza Maggiore concerti 4h 3 23.00.00 95

TABELLA 3 - Criteri e limiti per manifestazioni nell'ambito del cartellone estivo del Comune (BOZZA)

TABELLA 1: Criteri e limiti per manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (BOZZA)

LuogoTipologia manifestazione

Durata n. max giorni all'anno

Limite orario Limite in facciata LAeq

Limite LASlow in facciata

Limite in facciata LASmax

Arena Parco Nord

Concerti 4h 15 24.00 95

Stadio Concerti 4h 7 23.30 95

Affluenzan.Max di gg Durata Limite in

facciataLAeq

Limite in facciataLaslow

Limite LASmaxper il pubblico

Limite orario

Afflusso atteso >5000 persone

5 \\ 70 75 108 24

Afflusso atteso>300 persone

\\ 4h 65 70 108 23.30(1)00.30(2)

TABELLA 2: Criteri e limiti per manifestazioni sul territorio comunale (BOZZA)

Tipologia di Manifestazione

Afflusso atteso

Durata n. max giorni per sito all'anno

Limite orario

Limite in facciata LAeq

Limite LASlow in facciata

Limite in facciata LASmax

Concerti e manifestazioni all'aperto

>1000 4h 5(non consecutivi)

23.30 95 100 108

Concerti e manifestazioni all'aperto

> 200 4h 10 (non consecutivi)

23.30 85 90 108

Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora

> 200 4h 20 (max.2 a settimana)

23.30 70 75 108

Attività musicale all'aperto quali ad es. Piano-bar esercitati a supporto di altre attività *

< 200 4h 16(non consecutivi)

23.30 70 75 108


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