+ All Categories
Home > Documents > REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N...

REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N...

Date post: 17-Feb-2019
Category:
Upload: phammien
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
71
COMUNE DI FAENZA Regione Emilia Romagna - Provincia di Ravenna ATTO C.C. N. 3679/81 DEL 22.04.1970 ENTRATO IN VIGORE L’ 1.06.1973 Coordinato con: ATTO C.C. N. 329/25 DEL 14 GENNAIO 1988 “REGOLAMENTO EDILIZIO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTT. 2, 10, 30, 57”; ATTO C.C. N. 4476/179 DEL 20.06.1996 “REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI CARRAI NEI CENTRI ABITATI: INTEGRAZIONE ART. 56 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO”; ATTO C.C. N. 6425/288 DEL 26.09.1996 “NUOVA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEL PARERE SANITARIO SUGLI INTERVENTI EDILI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO”; ATTO C.C. N. 3749/252 DEL 18.06.1999 “REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI IMPIANTI: NORME PER IL DECORO CITTADINO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”; ATTO C.C. N. 4602/300 DEL 28.07.1999 “NORME PER L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER INTERVENTI DI BIOEDILIZIA: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”; ATTO C.C. N. 7248/449 DEL 9.12.1999 “INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI: A) TENDE PARASOLE E TARGHE PROFESSIONALI B) PERGOLATI C) IMPIANTI RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE D) INTERVENTI NON SOGGETTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. ELIMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUL DEPOSITO DI FRAZIONAMENTI CATASTALI”; ATTO C.C. N. 3485/264 DEL 12.07.2001 “NORME PER L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER INTERVENTI DI BIOEDILIZIA E DI QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”; ATTO C.C. N. 3486/266 DEL 12.07.2001 “MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI: A) INTERVENTI SOGGETTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA B) REQUISITI DI ILLUMINAZIONE NEL RECUPERO PER FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI”; ATTO C.C. N. 4509/358 DEL 27.09.2001 “REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALL’ATTO C.C. N. 3590/277 DEL 19.07.2001”; ATTO C.C. N. 1659/150 DEL 3.04.2003 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI BIOEDILIZIA E DI QUALITÀ ARCHITETTONICA”; ATTO C.C. N. 5291/425 DEL 21.10.2004 “ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25.11.2002, N. 31: MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO”; ATTO C.C. N. 3329/184 DEL 1.07.2005 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI CARATTERISTICHE DEI LOCALI ABITATIVI, BIOEDILIZIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI”; ATTO C.C. N. 2359/156 DEL 18.05.2006 “NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE (PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI) - INTEGRAZIONE DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO”. ATTO C.C. N. 1706/90 DEL 23.04.08 “NORME IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO, FONTI RINNOVABILI E REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”. ATTO C.C. N. 2074/127 DEL 14.05.09 “ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE”. ATTO C.C. N. 8000/51 DEL 4.02.2010 “NORME IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”. GRUPPO DI STUDIO (1970) UFFICIO TECNICO COMUNALE Ing. L. Liverani Geom. O. Fantinelli URBANISTI CONSULENTI Ing. G. Gaibari Arch. C. Marocci Atti di aggiornamento (1996-2008) SETTORE TERRITORIO: Arch. Ennio Nonni Arch. Lucio Angelini REGOLAMENTO EDILIZIO
Transcript
Page 1: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

COMUNE DI FAENZA Regione Emilia Romagna - Provincia di Ravenna

ATTO C.C. N. 3679/81 DEL 22.04.1970 ENTRATO IN VIG ORE L’ 1.06.1973

Coordinato con: ATTO C.C. N. 329/25 DEL 14 GENNAIO 1988 “REGOLAMENTO EDILIZIO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTT. 2, 10, 30, 57”; ATTO C.C. N. 4476/179 DEL 20.06.1996 “REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI CARRAI NEI CENTRI ABITATI: INTEGRAZIONE ART. 56 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO”; ATTO C.C. N. 6425/288 DEL 26.09.1996 “NUOVA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEL PARERE SANITARIO SUGLI INTERVENTI EDILI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO”; ATTO C.C. N. 3749/252 DEL 18.06.1999 “REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI IMPIANTI: NORME PER IL DECORO CITTADINO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”; ATTO C.C. N. 4602/300 DEL 28.07.1999 “NORME PER L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER INTERVENTI DI BIOEDILIZIA: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”; ATTO C.C. N. 7248/449 DEL 9.12.1999 “INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI: A) TENDE PARASOLE E TARGHE PROFESSIONALI B) PERGOLATI C) IMPIANTI RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE D) INTERVENTI NON SOGGETTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. ELIMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUL DEPOSITO DI FRAZIONAMENTI CATASTALI”; ATTO C.C. N. 3485/264 DEL 12.07.2001 “NORME PER L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER INTERVENTI DI BIOEDILIZIA E DI QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”; ATTO C.C. N. 3486/266 DEL 12.07.2001 “MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI: A) INTERVENTI SOGGETTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA B) REQUISITI DI ILLUMINAZIONE NEL RECUPERO PER FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI”; ATTO C.C. N. 4509/358 DEL 27.09.2001 “REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALL’ATTO C.C. N. 3590/277 DEL 19.07.2001”; ATTO C.C. N. 1659/150 DEL 3.04.2003 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI BIOEDILIZIA E DI QUALITÀ ARCHITETTONICA”; ATTO C.C. N. 5291/425 DEL 21.10.2004 “ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25.11.2002, N. 31: MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO”; ATTO C.C. N. 3329/184 DEL 1.07.2005 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI CARATTERISTICHE DEI LOCALI ABITATIVI, BIOEDILIZIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI”; ATTO C.C. N. 2359/156 DEL 18.05.2006 “NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE (PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI) - INTEGRAZIONE DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO”. ATTO C.C. N. 1706/90 DEL 23.04.08 “NORME IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO, FONTI RINNOVABILI E REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”. ATTO C.C. N. 2074/127 DEL 14.05.09 “ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE”. ATTO C.C. N. 8000/51 DEL 4.02.2010 “NORME IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”.

GRUPPO DI STUDIO (1970) UFFICIO TECNICO COMUNALE Ing. L. Liverani Geom. O. Fantinelli URBANISTI CONSULENTI Ing. G. Gaibari Arch. C. Marocci

Atti di aggiornamento (1996 -2008) SETTORE TERRITORIO: Arch. Ennio Nonni Arch. Lucio Angelini

REGOLAMENTO EDILIZIO

Page 2: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 2 -

COMUNE DI FAENZA

^^^^^^^^

R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O

1970

Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile 1970)

Il presente Regolamento Edilizio è entrato in vigor e l’ 1.6.1973

Il presente Regolamento Edilizio e’ stato pubblicat o, mediante

affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, dal 17.5.1973 al 31.5.1973.

F. to Il Segretario Generale Reggente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto con riferimento al proprio Decreto n. 589 in data 20.04.73

F.to Il Presidente

REGIONE EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA

Sezione Urbanistica regionale

Visto e riferito con parere n. 949/71 del 23.01.73

F.to Il Capo Sezione

Page 3: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 3 -

TESTO COORDINATO CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (1996-2008)

Page 4: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 4 -

REGOLAMENTO EDILIZIO

INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 - Oggetto del regolamento Pag 7 CAPO II - RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAMI DEI PROGETTI - PARERI Art. 2 - Opere soggette ad autorizzazione “ 7 Art. 3 - Opere non soggette ad autorizzazione “ 8 Art. 4 - Progettisti e costruttori “ 8 Art. 5 - Domanda di licenza edilizia e allegati a corredo della domanda “ 9 Art. 6 - Procedura per la presentazione della domanda “ 11 Art. 7 - Procedura per l’esame dei progetti e pareri “ 11 CAPO III - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (1) Art. 8 - Definizione e compiti “ 13 Art. 9 - Composizione e nomina “ 14 Art. 10 - Funzionamento “ 14 Art. 10 bis - Documento guida “ 16 Art. 10 ter - Disposizioni finali “ 16 CAPO IV Art. 11 - Determinazioni del Sindaco sulla domanda “ 16 Art. 12 - Titolare della licenza edilizia e variazioni “ 17 Art. 13 - Validità, decadenza della licenza edilizia “ 17 Art. 14 - Varianti al progetto “ 18 CAPO V - ESECUZIONE DELLA LICENZA Art. 15 - Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello.

Attacchi fognature e acquedotto “ 18 Art. 16 - Direttore dei lavori e costruttori “ 18 Art. 17 - Ordine di cantiere “ 19 Art. 18 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico “ 19 Art. 19 - Visite di controllo: termini e modalità “ 19 Art. 20 - Norme particolari per i cantieri edilizi “ 20 Art. 21 - Opere soggette ad autorizzazioni di abitabilità e di agibilità “ 20 Art. 22 - Domanda e procedura per l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità “ 20 TITOLO II - PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZI E, ANTINCENDIO, DIVERSE E CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE CAPO I - PRESCRIZIONI EDILIZIE E DI ABITABILITA’ Art. 23 - Classificazione dei locali “ 21 Art. 24 - Caratteristiche dei locali “ 22 Art. 25 - Impianti speciali “ 24

25.1 - Apparecchi di climatizzazione “ 24 25.2 - Antenne paraboliche “ 26

Page 5: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 5 -

25.3 - Regolamento per l’installazione degli impianti ripetitori per telefonia mobile “ 28

25.4 - Tende parasole e targhe professionali “ 31 25.5 - Pergolati “ 33 25.6 - Insegna pubblicitarie “ 35 25.7 - Norme per la realizzazione di impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari) “ 36

25.8 - Risparmio energetico, fonti di energia rinnovabile e riduzione dei consumi di acqua “ 40

Art. 26 - Soffitti inclinati “ 49 Art. 27 - Classificazione dei piani “ 49 Art. 28 - Piani seminterrati “ 49 Art. 29 - Sottotetti „ 50

CAPO II - PARAMETRI EDILIZI E DISTANZA TRA I FABBRICATI

Art. 30 - Parametri edilizi “ 50 CAPO III - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

Art. 31 - Salubrità del terreno “ 50 Art. 32 - Isolamento dall’umidità “ 50 Art. 33 - Isolamento termico “ 51 Art. 34 - Isolamento fonico “ 51 Art. 35 - Cucine in nicchia “ 52 Art. 36 - Fognature “ 52 Art. 37 - Impianti minimi “ 52 Art. 38 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua “ 53 Art. 39 - Camere oscure. Impianti termici “ 53

CAPO IV - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 40 - Copertura “ 53 Art. 41 - Pareti divisorie “ 54 Art. 42 - Scale e ascensori “ 54 Art. 43 - Scale, ascensori e bocche antincendio in edifici alti “ 54 Art. 44 - Canne fumarie “ 54 Art. 45 - Rinvio a leggi particolari “ 55

CAPO V - PRESCRIZIONI VARIE

Art. 46 - Norme di edilizia antisismica “ 55 Art. 47 - Decoro generale “ 55 Art. 48 - Manutenzione “ 55 Art. 49 - Tabelle stradali e numeri civici “ 56 Art. 50 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici “ 56 Art. 51 - Uscite dalle autorimesse a rampe “ 56 Art. 52- Zoccolature “ 56 Art. 53 - Elementi aggettanti “ 56 Art. 54 - Intercapedini “ 57 Art. 55 - Coperture “ 57 Art. 56 - Recinzioni “ 57 Art. 57 - Negozi - mostre - vetrine - insegne “ 57 Art. 58 - Marciapiedi e porticati “ 58 Art. 59 - Zone verdi e parchi “ 58 Art. 60 - Depositi di materiali “ 58 Art. 61 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani “ 59 Art. 62 - Cassette per corrispondenza “ 59 Art. 63 - Alloggiamenti per bombole a gas “ 59

Page 6: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 6 -

CAPO VI - CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE Art. 64 - Norme generali e attuazione del P.R.G. “ 59 Art. 65 - Norme particolari “ 61

Art. 66 - Aree scoperte “ 61 Art. 67 - Parcheggi “ 61 Art. 68 - Protezione dell’ambiente “ 62

CAPO VII - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

Art. 69 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari “ 62 Art. 70 - Locali per allevamento e ricovero animali “ 62 Art. 71 - Impianti per lavorazioni insalubri “ 62

TITOLO III - LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICAT ORIO CAPO I - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE

Art. 72 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo “ 63 Art. 73 - Proposta di convenzione “ 64 Art. 74 - Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione

delle opere per l’urbanizzazione secondaria “ 64 Art. 75 - Procedura per l’autorizzazione della lottizzazione “ 65 Art. 76 - Validità dell’autorizzazione per le lottizzazioni “ 65 Art. 77 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi.

Progetti relativi. Esecuzioni. Controlli “ 65 Art. 78 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante “ 65 Art. 79 - Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle

Opere di urbanizzazione “ 65 Art. 80 - Licenze edilizie nella lottizzazione “ 66

CAPO II - COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Art. 81 – Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione “ 66 TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 - Deroghe “ 66 Art. 83 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti “ 67 Art. 84 - Controlli e repressioni abusi “ 67 Art. 85 - Sanzioni “ 68 Art. 86 - Entrata in vigore del regolamento “ 68

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 87 - Opere già autorizzate “ 69 Art. 88 - Occupazioni si suolo pubblico “ 69 Art. 89 - Depositi di materiali nelle zone residenziali “ 69 Art. 90 - Canne fumarie “ 69 Art. 91 - Antenne radio e T.V. “ 69 Art. 92 - Autorimesse private, bassi servizi, lavanderie, ecc. “ 69

Allegati “ 70 Note “ 70

Page 7: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 7 -

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 1

Oggetto del regolamento L’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento, dalla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967 n. 765, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti e applicabili in materia.

CAPO II

RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAMI DEI PROGETTI - PARERI

Art. 2 Opere soggette ad autorizzazione

Chiunque intenda, nell’ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regolamento. In particolare sono soggette ad autorizzazione: a) lottizzazione di aree a scopo edificatorio; b) opere di urbanizzazione; c) nuove costruzioni; d) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali e restauro; e) trasformazioni alla distribuzione interna, restauro, riattamento di fabbricati; f) modifiche di destinazione d’uso; g) modifiche nell’ubicazione di costruzioni trasferibili; h) demolizioni; i) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di: muri di cinta,

cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti e provvisori;

Page 8: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 8 -

l) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti; m) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere; n) abbattimento di alberi in complessi alberati di valore ambientale -

paesaggistico o di esemplari significativi per vari età, posizione o dimensioni; (2)

o) apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche; p) costruzione o trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli

od affissi pubblicitari od indicatori, lumi, memorie, costruzione di tettoie, pensiline, verande o tende all’esterno degli edifici, anche provvisorie, in luoghi pubblici, aperti o prospettanti luoghi pubblici;

q) esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comporti installazioni di ponteggi o scale mobili o ponti volanti;

r) installazione di condutture elettriche, telefoniche, di gas, ecc. sia da parte di privati che di Società concessionaria, nei suoli pubblici;

s) rivestimenti, decorazioni e tinteggiatura esterna degli edifici. s) rivestimenti, decorazioni e tinteggiatura esterna degli edifici. (Omissis) (3)

Art. 3 Opere non soggette ad autorizzazione

Non sono soggette alla autorizzazione: a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni statali. Tali amministrazioni comunque devono depositare presso il Sindaco prima dell’inizio di qualsiasi opera, la prova dell’ accertamento di cui agli artt. 29 e 31 comma 2° della vigente legge urbanistica; b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune; c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada; d) le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che non comportino modificazioni dei fabbricati e comunque non interessino edifici tutelati ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089; e) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.

Art. 4 Progettisti e costruttori

La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Periti nell’ambito delle rispettive competenze. I predetti professionisti devono essere iscritti negli Albi Professionali. Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l’esecuzione delle opere.

Page 9: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 9 -

Art. 5 Domanda di licenza edilizia e allegati a corredo della domanda

La domanda di licenza, compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco. Ove la licenza sia richiesta dal proprietario dell’area edificatoria, la domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista. Se il richiedente non e’ proprietario dell’immobile, la domanda deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista anche l’assenso del proprietario dell’immobile o relativo titolo attributivo. Per le aree edificatorie od immobili appartenenti a persone giuridiche, la domanda di licenza edilizia deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la legale rappresentanza. La domanda di licenza edilizia nei limiti della tabella A allegata deve essere corredata da: 1) modello-questionario statistico, contenente i dati base necessari alla

progettazione, quali quote stradali, allineamenti, indici e vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altre norme;

2) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data no anteriore a 6 (sei) mesi o equivalente con dichiarazione di responsabilità del richiedente; 3) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 o 200 con le indicazioni delle proprietà e immobili confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, e con la indicazioni della rete di fognature di max ed ogni eventuale altro particolare dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze, l’opera progettata. In essa devono essere rappresentati: (l’andamento altimetrico dell’area e delle zone circonvicine) la sistemazione della zona non edificata (posteggi, piazzali di scarico, giardini, ecc.) le recinzioni, gli in gres sia quant’ altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l’opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato e piantagioni alto e medio fusto; 4) documentazione fotografica dello stato di fatto (obbligatoria per il centro storico); 5) disegni, normalmente in rapporto 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura dell’opera, con l’indicazione di: - destinazione d’uso dei locali; - quote planimetriche ed altimetriche; - dimensioni delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse); - indicazione dei rapporti di illuminazione; - ingombri funzionali degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei

servizi; - ubicazione e dimensione delle canne fumarie dell’impianto centrale di

riscaldamento; - strutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.); - materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici,

i camini, le gronde ed i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari, ecc. - della pianta degli spazi aperti, pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni,

cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante nonché (a parte prima della

Page 10: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 10 -

consegna della licenza) della rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, ecc.).

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, e’ consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l’opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente. 6) disegni quotati, normalmente, in rapporto a 1:100 di sezioni dell’opera messe in relazione all’ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano di campagna originario, devono indicare le dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti esterne ed interne, l’altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi della parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell’opera; 7) disegni nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell’opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell’andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l’edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti di massima. I prospetti devono riportare l’indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici; 8) disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20 in corrispondenza di elementi caratteristici con l’indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore. Analoghi particolari sono richiesti per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra. 9) documentazione sulle destinazioni d’uso, sulle attività e sugli impianti, sulla

depurazione dei fumi e degli scarichi, in caso di opere complesse – (edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini, ecc.) - delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti con l’ambiente esterno, pubblico o privato e le caratteristiche funzionali;

10) rilievi quotati in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica; 11) disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono demolire. Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 5) devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle demolite e con campitura nera quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste devono essere indicate con opportuno retino. I prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la massima grafia; 12) relazione illustrativa per la progettazione di particolare complessità per le quali puo’ essere chiesta la esplicazione diretta del progettista; 13) dichiarazione relativa al valore dell’area sulla quale si intende edificare e di quella che e’ accessorio al costruendo edificio, a norma dell’art. 6 e 7 della Legge 5 marzo 1963 n. 246; 14) nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco separatamente prima del rilascio della licenza, nei casi previsti dalla Legge;

Page 11: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 11 -

15) nulla-osta, ove richiesto, della Sovrintendenza ai Monumenti prima del rilascio della licenza nei casi previsti dalla Legge; 16) autorizzazione, ove del caso, alla concessione di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dai centri abitati prima del rilascio della licenza. Di tale elenco, i documenti, da presentare a corredo della domanda, sono specificati nella tabella allegata A, secondo la categoria di opere per cui si chiede l’autorizzazione (tassativa elencazione che esclude ulteriori documenti). Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3 - 5 - 6 - 7 - 8 e 11 devono essere possibilmente riuniti in un’unica tavola; tale tavola dovrà essere presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI. Tutte le tavole di cui al precedente e la relazione illustrativa devono essere firmate dal progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l’appartenenza all’albo professionale. Per opere la cui approvazione si esaurisce nell’ambito comunale sono necessarie almeno quattro copie.

Art. 6

Procedura per la presentazione della domanda La domanda di licenza edilizia corredata dai documenti di cui la precedente art. 5 deve essere presentata all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento.

Art. 7 Procedure per l’esame dei progetti e pareri

Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora sia necessaria, durante l'iter di esame, la richiesta di chiarimenti o la presentazione di altri elaborati, l'iter viene interrotto, previa comunicazione scritta al titolare della domanda, e la pratica, protocollata con nuovo numero d'ordine, inizia nuovamente l'iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati._ Qualora si renda necessario richiedere una ulteriore documentazione, l'iter resta sospeso per un periodo non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente tale periodo di tempo la domanda presentata cessa di avere qualsiasi validità. Tutti i progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente all'esame: - del Veterinario Comunale limitatamente ai fabbricati destinati all'esercizio di attività

soggette a vigilanza veterinaria; - dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore,

per l'osservanza delle norme del presente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote piano-altimetriche, allineamenti, distanze, ecc.) per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri siatemi di scolo, e per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o del relativo impegno del richiedente di procedere

Page 12: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 12 -

all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della licenza; - della Commissione Edilizia per parere di competenza.

Sono inoltre soggetti all'esame preventivo sotto il profilo sanitario ed igienico da parte dell'A.U.S.L. di Ravenna i progetti o inte rventi riguardanti le seguenti attività elencate nella delibera regionale n. 477 d el 21.02.95: a) attività industriali ed artigianali di tipo prod uttivo o manifatturiero, comprese

le attività di lavorazione, conservazione, trasform azione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;

b) attività zootecniche: allevamenti, stalle; c) attività di servizio: ospedali, strutture sanita rie pubbliche o private, strutture

a carattere residenziale o semi-residenziale di tip o socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di pro duzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture d estinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi;

d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con ca pienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assi milabili;

e) attività commerciali e del terziario, limitatam ente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di serv izi, depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie cana plessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR 24 maggio 1988, n. 215 in attuazione direttive CEE);

f) attività che utilizzano locali interrati e semi nterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediame nti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque refl ue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, ac quedotti, impianti di te-leriscaldamento, cimiteri.

In sede di presentazione della richiesta di concess ione/autorizzazione edilizia deve essere allegato il parere sanitario dei Serviz i competenti dell'A.U.S.L. di Ravenna -ambito territoriale di Ravenna- preventiva mente assunto dai diretti interessati. Detto parere sarà corredato dalla relativa copia de gli elaborati grafici vidimata dall'A.U.S.L. ed allegata dall'istanza di presentaz ione. La richiesta di parere dovrà essere presentata dire ttamente dall'interessato all'A.U.S.L. stesso. Non sono soggette all'esame preventivo da parte del l'A.U.S.L. di Ravenna, i progetti o interventi interessanti attività non ric omprese nella elencazione sopra citata. In tali casi la richiesta di concessi one/autorizzazione edilizia dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sottoscr itta dal tecnico progettista che deve certificare, sotto la propria responsabili tà, che l'intervento non è sog-getto, a parere preventivo dell'A.U.S.L. e che il p rogetto rispetta tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario e le norme di sicur ezza previsti da leggi e regolamenti comunque vigenti.

Page 13: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 13 -

Nei casi di denuncia di inizio attività - ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge n. 241/90 come modificato dall'art. 2 - comma 10 - della Legge n. 537/93 - si applica la procedura prevista dal D.L. 25.05.96 n. 285. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il parere alI'A.U.S.L. qualora lo ritenga opportuno e/o in re lazione alla particolarità dell'intervento richiesto, e/o per la tipologia del fabbricato e/o all'attività svolta. I Servizi dell'A.U.S.L. di Ravenna potranno eseguir e comunque controlli a campione. Eventuali modifiche e/o varianti al progetto presen tato all'A.U.S.L. di Ravenna saranno sottoposte alla stessa procedura di cui sop ra e pertanto il procedimento resterà sospeso fino a quando l'intere ssato non avrà adempiuto agli obblighi di cui sopra. (4)

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni.

CAPO III

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (5)

Art. 8 Definizione e compiti

1. La Commissione per la qualità architettonica e i l paesaggio e’ l’organo

tecnico consultivo del Comune nel settore urbanisti co ed edilizio. 2. La Commissione esprime il proprio parere in mat eria urbanistico-edilizia

limitatamente ai seguenti casi: a) strumenti urbanistici generali, Schemi di Inquad ramento Operativo, Piani

urbanistici attuativi, Progetti unitari, Regolament o urbanistico ed edilizio, relative varianti;

b) interventi in zone ed immobili soggetti alle nor me di tutela paesaggistica di cui al Titolo II del D.Lgs. 490/99;

c) interventi soggetti a Permesso di costruire nei seguenti casi: - in centro storico: tutti gli interventi; - nelle altre parti del territorio comunale: immobili vincolati ai sensi del

D.Lgs. 490/99 e/o classificati di particolare inte resse documentario ai sensi dell’art. 6 delle Norme di Attuazione del PRG vigente;

d) interventi per i quali le Norme di Attuazione de l PRG vigente prevedono il parere della Commissione edilizia;

e) varianti per modifiche sostanziali ai progetti d i cui ai punti precedenti; f) ogni altro caso previsto da leggi e/o regolament i .

3. La Commissione esprime il proprio parere in ordi ne agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inser imento nel contesto urbano,

Page 14: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 14 -

paesaggistico e ambientale, sulla base del Document o guida di cui all’art. 10 bis;

4. Per gli interventi non soggetti al parere della Commissione, compete al

Responsabile del procedimento la verifica degli int erventi anche in ordine agli aspetti architettonici e di inserimento nel co ntesto storico-ambientale, sulla base delle norme urbanistiche, regolamentari e in coerenza con il documento guida della Commissione.

Art. 9

Composizione e nomina 1. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è composta dai

seguenti tecnici, con l’esclusione di funzionari o dirigenti dello Sportello unico per l’edilizia o comunque connessi all’attivi tà urbanistico-edilizia del Comune:

a) n. 4 membri, scelti tra esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, indicati dalla giunta comunale, all’ interno dei quali la giunta comunale medesima provvede ad individuare il presidente;

b) n. 3 membri, rappresentativi delle categorie p rofessionali della progettazione, scelti su terne proposte dagli ordin i o collegi professionali degli ingegneri, degli architetti e d ei geometri;

I suddetti membri dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 d el 20 ottobre 2008, che dovranno risultare dai curriculum individuali.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza sarà affidata di volta in volta ad uno dei membri presenti alla seduta, nomin ato dalla Commissione all’inizio della seduta stessa, con esito da formal izzare nel verbale.

2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono

essere confermati consecutivamente una sola volta. Fino alla nomina di una nuova Commissione restano comunque in carica i comp onenti della Commissione precedente.

3. L’ assenza ingiustificata dei membri a tre sedut e consecutive della

Commissione, e’ motivo per la decadenza dalla caric a. 4. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della

Commissione, la Giunta comunale dichiara la decaden za e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunci ate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

5. Segretario della Commissione edilizia, senza dir itto di voto, e’ un tecnico

comunale del Settore Territorio all’uopo designato.

Art. 10 Funzionamento

1. La Commissione si riunisce a seguito di convocaz ione scritta, anticipata

per via telematica, del Segretario, da comunicare a i membri almeno cinque

Page 15: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 15 -

giorni prima della seduta salvo casi d’urgenza. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono -per l’espr essione di ogni parere- almeno tre componenti, tra cui il President e.

2. I pareri sono espressi per le pratiche poste all ’ordine del giorno, di norma

nel corso della seduta stessa, fatto salvo quanto p revisto al successivo punto 3.

3. La Commissione, qualora lo ritenga necessario pe r l’espressione del

parere, può acquisire ulteriori elementi di valutaz ione mediante le seguenti modalità: a) convocazione del progettista per chiarimenti; b) effettuazione di sopralluoghi; c) per l’esame di atti regolamentari o pratiche com plesse, acquisizione

della relativa documentazione per un esauriente app rofondimento; nei suddetti casi, la Commissione si esprimerà non oltre la prima seduta utile successiva all’ acquisizione degli elementi d i valutazione, fermi restando i tempi di legge per la conclusione dell’ istruttoria da parte del Responsabile del procedimento. Il progettista può sempre chiedere di essere ascolt ato dalla Commissione, la quale decide a maggioranza.

4. La Commissione esprime i seguenti pareri: a) parere favorevole; b) parere favorevole con prescrizioni; c) parere contrario motivato. E’ valido il parere espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In cas o di parità prevale il voto del Presidente.

5. I componenti della Commissione non possono prese nziare all’esame e alla valutazione dei progetti dagli stessi elaborati o a ll’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al vo to su ogni opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o l’esecuzione dell’opera medes ima. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad o pera della Giunta comunale e la segnalazione all’Ordine o al Collegio di appartenenza dell’iscritto.

6. E’ presente ai lavori della Commissione, il tecn ico comunale che ha curato

l’istruttoria dei progetti o degli atti da valutare . 7. Il Segretario della Commissione redige apposito verbale firmato dal

Presidente, da tutti i commissari presenti e dal Se gretario medesimo. Il Segretario inoltre appone sugli elaborati visionati dalla Commissione, la dicitura „esaminato dalla Commissione per la qualit à architettonica e il paesaggio nella seduta del..............”.

Page 16: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 16 -

8. Chiunque può prendere visione del verbale della Commissione e chiedere -con motivata domanda- di estrarne copia.

Art. 10 bis

Documento guida 1. La Commissione, all’inizio dell’attività consult iva, redige un apposito

documento guida sui principi e sui criteri composit ivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri.

2. Il documento guida deve essere approvato dal Con siglio comunale. 3. Qualora le Commissioni che si susseguono di trie nnio in triennio non

adottassero un proprio documento guida, continua co munque a valere la Dichiarazione di indirizzi approvata dal Consiglio comunale con Atto n. 2510/75 del 21.03.1996.

4. Al termine del mandato, la Commissione può redig ere un documento

consuntivo sulla propria attività, che sarà trasmes so alla Giunta comunale a cura del Segretario.

Art. 10 ter

Disposizioni finali Per quanto non espressamente specificato nel Regola mento edilizio, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regiona le 25 novembre 2002, n. 31 e sue modifiche e integrazioni.

CAPO IV

Art. 11 Determinazioni del Sindaco sulla domanda

Il rilascio della licenza e’ subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all’impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza. Il rilascio della licenza edilizia nell’ambito dei singoli lotti di una lottizzazione e’ subordinata all’impegno del lottizzante alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza. La licenza non può invece essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali solo per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi. Il rilascio della licenza é altresì subordinato alla consegna all’Ufficio Tecnico

Page 17: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 17 -

Comunale di: - ricevute attestanti l’avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di

previdenza per professionisti od analoghe provvidenze; - ricevuta dell’avvenuta denunzia alla Prefettura delle opere in cemento armato. La licenza edilizia viene notificata al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Sindaco. Il rilascio della licenza edilizia non esonera l’interessato dall’obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell’albo pretorio del Comune con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L’affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa. Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici Comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e parere della Commissione Edilizia e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all’interessato non oltre 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. Scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il Sindaco si sia pronunziato, l’interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.

Art. 12

Titolare della licenza edilizia e variazioni La licenza edilizia é personale ed é valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale é intestata. Gli eredi e gli aventi causa del titolare della licenza possono chiedere la variazione dell’intestazione della licenza ed il Sindaco provvede alla relativa variazione.

Art. 13 Validita’, decadenza della licenza edilizia

La licenza ha la validità di mesi 12; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l’interessato, entro lo stesso termine predetto, può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo. Il rinnovo può essere accordato per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi, su parere della Commissione Edilizia.

Page 18: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 18 -

La decadenza della licenza si verifica quando le opere di cui alla lettere d) - e) -f) - g) - h) - i) - l) - m) - n) - p) - r) - s) del precedente articolo 2 non siano ultimate nel termine di 24 mesi consecutivi dalla data di inizio, e quello di cui alle lettere b) e c) del precitato articolo 2 non siano ultimate nel termine di 36 (trentasei) mesi consecutivi dalla data di inizio, salvo diversa prescrizione speciale da fissarsi in sede di rilascio della licenza e le necessarie proroghe discendenti da pratiche di finanziamento con il concorso dello Stato. La decadenza della licenza si verifica, inoltre, nell’ipotesi prevista dall’art. 31 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Art. 14 Varianti al progetto

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione per il progetto originario.

CAPO V

ESECUZIONE DELLA LICENZA

Art. 15 Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello

Attacchi fognature e acquedotto Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dell’acquedotto, ove questi esistano. Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta l’Ufficio Tecnico Comunale e’ tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l’Amministrazione e, trascorsi altri 60 gg., potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi. Le determinazioni di cui al comma 1 vengono effettuate a spese del richiedente che é tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

Art. 16

Direttore dei lavori e costruttore Il titolare della licenza edilizia, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonchè il nominativo e la residenza del costruttore.

Page 19: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 19 -

Il direttore dei lavori e il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell’inizio delle opere, l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra. Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Art. 17 Ordine di cantiere

Il cantiere in zona abitata o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni d’illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne e’ responsabile. Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l’indicazione dell’opera ed i nomi e cognomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell’assistente. In cantiere devono essere conservate la licenza edilizia e la copia dei disegni approvati, a disposizione dell’Autorità comunale e statale.

Art. 18 Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione e’ rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed e’ subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed e’ a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori. Trascorsi 90 (novanta) giorni dell’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito e regola d’arte o meno.

Art. 19 Visite di controllo: termini e modalità

Il titolare della licenza edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, e’ tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto al Sindaco:

Page 20: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 20 -

- all’inizio dei lavori; - alla fine dei lavori. Il titolare della licenza deve fornire mano d’opera, strumenti e mezzi necessari per l’effettuazione della visita. Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia. La mancata visita dei servizi comunali non esime il titolare della licenza edilizia, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Art. 20

Norme particolari per i cantieri edilizi Si richiamano espressamente: - le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi

di opera di qualsiasi tipo, dell’uso dell’energia elettrica, e di combustibili e dei macchinari;

- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi; - l’obbligo a termine di legge della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed

artistici durante i lavori di demolizione e di sterro. I competenti uffici possono effettuare sopraluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, richiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo la modalità di legge.

Art. 21 Opere soggette ad autorizzazioni di abitabilità e di agibilità

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all’abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali ecc. é necessaria l’autorizzazione di abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l’uso. Ogni trasgressione è punita ai sensi di Legge.

Art. 22 Domanda e procedura per l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità

Il titolare della licenza edilizia per ottenere l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità deve indirizzare al Sindaco apposita domanda, in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico relativo alle opere in cemento armato di cui alla legge 1129.

La visita di controllo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, e da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e da parte dell’Ufficiale Sanitario.

Page 21: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 21 -

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori dovranno essere avvertiti a mezzo di apposita comunicazione e potranno essere presenti. L’ Ufficio Tecnico Comunale verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite; l’Ufficiale Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti nonché la presenza o meno di cause di insalubrità. L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità, viene rilasciata dal Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della licenza abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.

TITOLO II

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO - EDILIZIE , ANTINCENDIO, DIVERSE E CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

CAPO I

PRESCRIZIONI EDILIZIE E DI ABITABILITA’

Art. 23 Classificazione dei locali

A.1 - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia

individuale che collettiva; - uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici; - camere di alberghi, pensioni e servizi annessi; A.2 - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre; - laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

- officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli vendite;

- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone e’ prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

S.1 - servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei complessi scolastici e di lavoro;

S.2 a) scale che collegano più di due piani; b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie

o 8 metri di lunghezza; c) magazzini e depositi in genere superiori ai 5 mq.; d) autorimesse di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f) lavanderie, stenditoi e legnaie;

Page 22: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 22 -

S.3 a) disimpegni inferiori a 12 mq.; b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.; c) vani scala colleganti solo due piani;

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia a criterio dell’Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.

Art. 24 Caratteristiche dei locali

Tutti i locali di Categoria A devono ricevere aria e luce da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente. Il rapporto fra le superfici della finestra e del pavimento, fermo restando quanto previsto all’art. 5 del D.M. 5.07.1975, deve rispettare le seguenti c ondizioni: - rapporto di illuminazione Ri non inferiore a 1/8 (Ri = rapporto fra la

superficie del pavimento e la superficie dell' aper tura); - profondità dello spazio, misurata perpendicolarm ente al piano della parete

finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto dell' infisso;

- per finestre che si affacciano sotto porticati o prospettano su terrazzi o balconi superiormente coperti, il rapporto di illum inazione va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento della stanza, aumentata della quota di superficie del porticato prospiciente la f inestratura, da calcolarsi con riferimento alla dimensione in profondità del terrazzo/balcone/loggia. (11)

Per gli interventi sugli edifici produttivi, compr esi quelli destinati ad attività

caratterizzate da significative interazioni con l’a mbiente elencate all’art. 7, nei casi di incompatibilità, prevalgono le norme de l regolamento comunale d’igiene. (11) In alternativa alle suddette modalità di calcolo è sempre possibile applicare le norme cogenti previste dallo Schema di Regolamen to edilizio tipo approvato con deliberazione di G.R. 593/95 aggiorna to con deliberazione G.R. del 22 febbraio 2000, n. 268, con riferimento ai requisiti 3.6- illuminamento naturale della famiglia 3 dell’allega to A/1 e relative modalità di verifica di cui ai corrispondenti requisiti 3.6 del la famiglia 3 dell’Allegato A/2.(11) Per ogni abitante deve essere assicurata una superf icie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per cia scuno dei successivi. (7) L’alloggio monostanza o monolocale deve avere una s uperficie utile abitabile minima, comprensiva dei servizi igienici, non infer iore a mq. 28, se per una persona, e non inferiore a mq. 38, se per due perso ne. Nel caso di spazi con soffitti non orizzontali o in cui la superficie min ima di mq. 28 sia raggiunta con soppalchi, il Volume utile minimo è di mc. 76. (7) Le stanze da letto debbono avere una superficie min ima di mq. 9, se per una

Page 23: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 23 -

persona, e di mq. 14, se per due persone. (7) Tutte le unità abitative, ad esclusione dei monoloc ali, devono avere almeno una stanza idonea per due letti con superficie magg iore o uguale a mq. 14: questa norma non si applica negli interventi sull'e sistente in centro storico, qualora si dimostrino vincoli oggettivi connessi al mantenimento delle strutture architettoniche originarie. (7) Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di s oggiorno di almeno mq. 14.(7)

E’ ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o zone cottura purchè in superficie aggiuntiva a quella minima per lo spazio a soggiorno (mq 14), fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminazione ed aerazione richiamati al presente articolo. (7)

L’altezza minima dei locali di categoria A.1, senza che cio’ possa portare diminuzioni alla cubatura sopra indicata, puo’ essere consentita in metri 2,70 netta; per la categoria A.2 deve essere pari almeno a metri 3,50. I locali di tipo S.2 ed S.3, posti al piano terra, se di altezza inferiore ai ml. 2,50, sono esclusi dal calcolo dei volumi relativo al calcolo dell’indice fondiario. I locali di categoria S.1 possono ricevere aria e luce dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salve le eccezioni delle centrali termiche. Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun caso la superficie minima della finestra può essere minore di mq.0,4. Negli interventi di recupero dei sottotetti esisten ti al 21 aprile 1998 per funzioni residenziali e pertinenze, il rapporto illuminante, se in falda, deve essere non inferiore a 1/16. Nel centro storico, nelle zone di rispetto delle mu ra storiche e negli edifici di valore ai sensi dell’art. 6 delle Norme di attuazio ne del PRG vigente l’inserimento di lucernai in falda deve essere di n orma limitato allo stretto necessario per soddisfare il suddetto requisito di illuminazione, prevedendo aperture di forma quadrangolare di dimensioni conte nute e allineate fra loro, fatte salve le determinazioni di competenza della S oprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici sugli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99. (6)

(Omissis) (3) I locali di categoria S.1 non possono aver accesso diretto da locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l’accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti. I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di attuazione del P.R.G., potranno aerare e illuminare solo locali di cat. S.1 ed S.2; non e’ ammesso nessun aggetto interno salvo la gronda che tuttavia sarà contenuto in 30 cm. Il fondo del

Page 24: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 24 -

cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso della acque piovane e l’accesso diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq. 16. La distanza media minima fra le pareti fronteggianti del cavedio dovrà essere di ml. 4,00.

Art. 25 (8) Impianti speciali - condizionatori, antenne paraboliche, impianti rip etitori per

telefonia mobile, tende parasole e targhe professio nali, pergolati Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata, l’Amministrazione, su parere dell’Ufficiale Sanitario, puo’ caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di cat. A ed S. Alla domanda deve essere allegato uno schema dell’impianto. 1. APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE

1.1 Per apparecchi di climatizzazione si intendono ai fini del presente

regolamento condizionatori, motocondensatori e sim ili, installati con o senza opere edilizie.

1.2 All'interno del Centro Storico, nelle zone d i rispetto delle mura storiche, negli immobili vincolati dalla legge 1089/39 e in tutti gli immobili di valore documentario ai sensi del vigente PRG, è vietata la installazione di apparecchi di climatizzazione all'esterno degli edi fici. Gli apparecchi di climatizzazione vanno collocati all'interno degli i mmobili previa adozione di soluzioni tecniche compatibili con l'edificio pe r l'immissione ed espulsione dell'aria.

1.3 All'esterno delle zone di cui al punto preced ente e negli immobili che non siano di valore documentario, gli apparecchi di cli matizzazione vanno comunque collocati in modo da ridurre il più possi bile la visibilità da spazi pubblici o di uso pubblico; a tal fine è cons entito utilizzare elementi dell'edificio quali terrazzi con parapetto, nicchie occultate, griglie a filo muro, arredi.

1.4 L'installazione di apparecchi di climatizzazi one che rispetti integralmente i punti 1.2 e 1.3 e che non richieda opere edilizie, non è soggetta ad alcuna autorizzazione comunale. Per l'installazione di app arecchi di climatizzazione che incidono sull'apparato murario esterno di immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39 è comunque necessaria l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

1.5 Soluzioni diverse da quanto prescritto ai pun ti 1.2 e 1.3 sono consentite solamente per dimostrata impossibilità del rispetto di dette norme e sono soggette ad autorizzazione; le soluzioni diverse da quanto prescritto al punto 1.2 vanno preventivamente sottoposte al pare re della Commissione edilizia comunale;la domanda di autorizzazione va c ompilata sull'apposito modello predisposto dal Comune e viene rilasciata c on l'applicazione dei diritti di segreteria nella misura minima, attualme nte di Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82)

1.6 Per gli impianti di climatizzazione la cui pr oiezione sul piano orizzontale

Page 25: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 25 -

ricade su aree pubbliche, gli interventi difformi d a quanto prescritto ai punti 1.2 e 1.3 o eseguiti in difformità dall'autor izzazione di cui al punto 1.5, sono soggetti ad ordinanza di rimozione e rime ssa in pristino ovvero di adeguamento all'autorizzazione, entro 30 giorni dalla notifica: - in caso di integrale rispetto dell'ordinanza verr à applicata una sanzione

di Lire 500.000 -cinquecentomila- (pari ad Euro 25 8,22) alla Proprietà e di Lire 500.000 -cinquecentomila- (pari ad Euro 258,22 ) alla Ditta installatrice, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U delle leggi comunali e provinciali del 1934;

- in caso di inottemperanza il Comune provvede alla rimozione e/o demolizione d'ufficio del manufatto e alla rimessa in pristino dei luoghi con spese a carico della proprietà, ai sensi dell'a rt. 17 comma 62 della legge 127/97, oltre all'applicazione di una sanzion e di Lire 5.000.000 -cinquemilioni- (pari ad Euro 2.582,29) alla Proprie tà, mentre alla Ditta installatrice verrà comminata la sanzione di Lire 1 .000.000 -unmilione- (pari ad Euro 516,44).

1.7 Per gli impianti di climatizzazione ricadenti in aree di proprietà privata, gli

interventi difformi da quanto prescritto ai punti 1 .2 e 1.3 o eseguiti in difformità dall' autorizzazione di cui al punto 1.5 , devono essere rimossi e lo stato dei luoghi ripristinato, ovvero devono es sere adeguati all'autorizzazione, entro 30 giorni dalla notifica della diffida a provvedere da parte del Comune: - in caso di integrale rispetto della diffida verr à applicata una sanzione di

Lire 500.000 -cinquecentomila- (pari ad Euro 258,22 ) alla Proprietà e di Lire 500.000 -cinquecentomila- (pari ad Euro 258,22 ) alla Ditta installatrice, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U delle leggi comunali e provinciali del 1934;

- in caso di mancato rispetto della diffida verrà a pplicata una sanzione di Lire 5.000.000 -cinquemilioni- (pari ad Euro 2.582, 29) alla Proprietà e di Lire 1.000.000 -unmilione- (pari ad Euro 516,44) al la Ditta installatrice, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U delle legg i comunali e provinciali del 1934.

1.8 Entro 3 anni dalla data di approvazione del p resente articolo,

limitatamente al Centro storico, alle zone di rispe tto delle mura storiche, negli immobili vincolati dalla legge 1089/39 o di v alore documentario ai sensi del PRG vigente, gli apparecchi di climatizza zione già esistenti che risultino visibili dai luoghi pubblici o di uso pub blico limitrofi - nel caso in cui contrastino con il decoro architettonico dello spazio circostante -, vanno regolarizzati ai sensi della presente normati va, pena l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti 1.6 e 1.7.

1.9 Fatti salvi i casi di adeguamento di cui al pu nto 1.8, gli apparecchi di climatizzazione installati prima della data di appr ovazione del presente articolo non sono soggetti alle presenti norme. Tut tavia, nei casi di particolare danno all'aspetto paesaggistico, potrà essere ordinata dall' organo competente la rimozione dell' impianto e con testualmente autorizzata una nuova installazione su un sito e se condo le modalità ritenute più idonee.

Page 26: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 26 -

La fattura della Ditta che ha provveduto all'instal lazione o alla certificazione ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce prova per l'installa zione pregressa.

2. ANTENNE PARABOLICHE

2.1 Per antenne paraboliche si intendono, ai fini del presente regolamento, tutti i dispositivi tecnologici utilizzati per la ricezione di segnali via satellite.

2.2 Tutti i progetti di nuova costruzione, di rist rutturazione generale, di restauro e risanamento conservativo o di manutenzio ne straordinaria che interessino interi edifici composti da più unità ab itative, devono prevedere l'utilizzo di una unica antenna collettiva per la r icezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite. La collocazione dell 'impianto centralizzato deve essere evidenziata graficamente negli elaborat i trasmessi al Comune per la relativa procedura abilitativa. Piccoli spos tamenti dell’impianto rispetto alla prevista collocazione - nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2.4 e 2.5 - che si rendessero necessari per e sigenze tecniche, non costituiscono variante al progetto.

2.3 Particolari esigenze di puntamento dell' anten na possono consentire l'installazione di una antenna parabolica individua le anche in presenza di una antenna collettiva condominiale o di eventuali altre modalità di fornitura di programmi radiotelevisivi via satellit e; in questo caso, l'antenna parabolica individuale è soggetta all'aut orizzazione di cui al punto 2.7 con la precisazione che il parere della C ommissione edilizia è necessario solo all'interno del Centro Storico, ne lla zona di rispetto delle mura storiche, negli immobili vincolati dalla legg e 1089/39 e in tutti gli immobili di valore documentario ai sensi del vigent e PRG,

2.4 All'interno del Centro Storico, nella zona d i rispetto delle mura storiche, negli immobili vincolati dalla legge 1089/39 e in tutti gli immobili di valore documentario ai sensi del vigente PRG, l' installaz ione di antenne paraboliche non può avvenire con pregiudizio del d ecoro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città; a tale fine, le antenne paraboliche di ricezione dei segnali satellitari devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) devono essere installate preferibilmente sulla copertura, escludendo in ogni caso le facciate degli edifici;

b) non devono essere visibili dagli spazi, pubbl ici o di uso pubblico, limitrofi;

c) non possono avere un diametro maggiore di 80 cm ; d) non devono avere sulla superficie scritte o sim boli di alcun genere; e) devono essere tinteggiate dello stesso colore d ella superficie sulla

quale sono installate; f) se le condizioni di sicurezza dell'impianto l o consentono, di

preferenza devono essere appoggiate a canne fumari e, camini o comignoli nel lato di larghezza maggiore, assumend one la colorazione in modo da esserne il più possibile integrate;

g) la parabola, nel suo punto più basso, deve esser e distaccata dalla

Page 27: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 27 -

superficie del tetto per non più di 30 cm. h) i cavi di collegamento non devono essere visibil i dagli spazi pubblici

e/o di uso pubblico limitrofi

2.5 All'esterno delle zone e degli immobili di cui al punto precedente le antenne paraboliche devono rispettare le stesse pre scrizioni di cui al punto 2.4 con la precisazione che il diametro può e ssere di 100 cm.; nel caso di oggettiva impossibilità di nascondere l'ant enna parabolica alla vista da spazi pubblici o di uso pubblico, si dovra nno comunque adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurne l'impa tto visivo (colorazione adeguata, massima integrazione con le superfici di appoggio, ecc.) ; nelle zone collinari si dovrà tenere conto anche del mini mo impatto visivo in relazione alle visuali panoramiche che interessano l'edificio.

2.6 L'installazione di antenne paraboliche che ri spettino integralmente i punti 2.4 e 2.5 non è soggetta ad alcuna autorizzazione c omunale. Per l'installazione di antenne paraboliche su immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39 è comunque necessaria l'autorizzazio ne della competente Soprintendenza.

2.7 Soluzioni diverse da quanto prescritto al punto 2.4 sono consentite solamente per dimostrata impossibilità del rispetto di detta norma e/o in caso di evidente migliore impatto con il contesto e /o per dimostrate esigenze funzionali; in questi casi occorre ottener e apposita autorizzazione previo parere della Commissione edi lizia comunale; la domanda di autorizzazione va compilata sull'appo sito modello predisposto dal Comune e viene rilasciata con l'app licazione dei diritti di segreteria nella misura minima, attualmente di Lir e 50.000 (pari ad Euro 25,82).

2.8 Per le antenne paraboliche la cui proiezione sul piano orizzontale ricade su aree pubbliche, gli interventi difformi da quant o prescritto ai punti 2.4 e 2.5 o eseguiti in difformità dall'autorizzazione di cui al punto 2.7, sono soggetti ad ordinanza di rimozione e rimessa in pri stino ovvero di adeguamento all'autorizzazione, entro 30 giorni dal la notifica: - in caso di integrale rispetto dell'ordinanza ver rà applicata alla Proprietà

una sanzione di Lire 500.000 -cinquecentomila- (par i ad Euro 258,22), e di Lire 500.000 -cinquecentomila- (pari ad Euro 258 ,22) alla Ditta installatrice, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U delle leggi comunali e provinciali del 1934;

- in caso di inottemperanza il Comune provvede all a rimozione e/o demolizione d'ufficio del manufatto e alla rimessa in pristino dei luoghi con spese a carico della proprietà, ai sensi dell'a rt. 17 comma 62 della legge 127/97, oltre all'applicazione alla Proprietà di una sanzione di Lire 5.000.000 -cinquemilioni- (pari ad Euro 2.582,29), mentre alla Ditta installatrice verrà comminata la sanzione di Lire 1 .000.000 -unmilione- (pari ad Euro 516,44).

2.9 Per le antenne paraboliche ricadenti in aree d i proprietà privata, gli

interventi difformi da quanto prescritto ai punti 2 .4 e 2.5 o eseguiti in difformità dall' autorizzazione di cui al punto 2.7 , devono essere rimossi e

Page 28: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 28 -

lo stato dei luoghi ripristinato, ovvero devono es sere adeguati all'autorizzazione, entro 30 giorni dalla notifica della diffida a provvedere da parte del Comune: - in caso di integrale rispetto della diffida ver rà applicata alla Proprietà

una sanzione di Lire 500.000 -cinquecentomila- (par i ad Euro 258,22), e di Lire 500.000 -cinquecentomila- (pari ad Euro 258 ,22) alla Ditta installatrice, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U delle leggi comunali e provinciali del 1934;

- in caso di mancato rispetto della diffida verrà applicata alla Proprietà una sanzione di Lire 5.000.000 -cinquemilioni- (par i ad Euro 2.582,29), mentre alla Ditta installatrice verrà comminata la sanzione di Lire 1.000.000 -unmilione- (pari ad Euro 516,44), ai sen si degli artt. 106 e seguenti del T.U delle leggi comunali e provinciali del 1934;

fermo restando le suddette sanzioni, l'interessato può in ogni momento installare l' antenna parabolica nel rispetto dell e presenti norme.

2.10 Entro 3 anni dalla data di approvazione del p resente articolo, limitatamente al Centro storico, alle zone di rispe tto delle mura storiche, negli immobili vincolati dalla legge 1089/39 o di v alore documentario ai sensi del PRG vigente, le antenne paraboliche già e sistenti che risultino visibili dai luoghi pubblici o di uso pubblico limi trofi, vanno regolarizzate ai sensi della presente normativa, pena l'applicazi one delle sanzioni di cui ai punti 2.8 e 2.9.

2.11 Fatti salvi i casi di adeguamento di cui al pu nto 2.10, le antenne

paraboliche installate prima della data di approvaz ione del presente articolo non sono soggette alle presenti norme. Tut tavia, nei casi di particolare danno all'aspetto paesaggistico, potrà essere ordinata dall' organo competente la rimozione dell'antenna parabol ica e contestualmente autorizzata una nuova installazione su un sito e secondo le modalità ritenute più idonee.

La fattura della Ditta che ha provveduto all'instal lazione o alla certificazione ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce prova per l'installa zione pregressa.

3. REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE in attuazione degli indirizzi di cui all'Atto C.C. n. 3590/277 del 19 luglio 2001.

3.1 DIVIETO DI INSTALLAZIONE

Al fine di garantire la tutela della salute dei cit tadini, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai c ampi elettromagnetici, gli impianti ripetitori per telefonia mobile (da qu i in avanti denominati "impianti") non sono ammessi, oltre che in ogni alt ro caso individuato per legge, nelle seguenti zone, aree e immobili: A. Zone per attrezzature sanitarie (art. 20.8.3 del le NdA del PRG) e zone

per l'istruzione (artt. 20.8.2 e 20.9.3 delle NdA d el PRG); B. Edifici di valore storico-architettonico o monum entale vincolati ai

sensi del Titolo I del D.Lgsl 490/99 o soggetti a restauro scientifico in

Page 29: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 29 -

base alla classificazione del PRG e i relativi parc hi o giardini di pertinenza;

C. centro storico (art. 8 delle NdA del PRG); D. zona di rispetto delle mura storiche (art. 9 del le NdA del PRG); E. zone urbane consolidate residenziali miste (art. 10 delle NdA del PRG); F. zone di completamento a prevalenza residenziale (art. 12.2.1 delle NdA

del PRG); G. zone residenziali miste di nuovo impianto (art. 12.5 delle NdA del

PRG); H. aree produttive dove si ipotizza una dismissione futura (art. 11.6 delle

NdA del PRG); I. ambiti esterni ai centri urbani, perimetrati ai sensi dell’art. 13 della L.R.

47/78 (art. 27.1 delle NdA) del PRG; L. ogni altra zona od area classificata , sulla bas e del PRG vigente, come

zona omogenea B o C secondo il D.I. 1444/68. Nei casi di cui alle lettere A) e B) il divieto si intende assoluto per qualsiasi tipo di impianto. Nei casi di cui alle lettere C) D) E) F) G) H) I) L ) possono essere autorizzati unicamente impianti a microcelle o soluzioni simili per impatto elettromagnetico; tali impianti, nei casi di cui al le lettere C) D) non dovranno produrre significativo impatto visivo, al fine di salvaguardare il contesto architettonico, il paesaggio e le relative visuali prospettiche.

3.2 CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ZONE DI RIQUALIFICAZIONE In prossimità di zone che - per la loro collocazio ne o per la loro vicinanza a luoghi di interesse ambientale - qualificano la c ittà o il territorio, quali le zone limitrofe al centro abitato, le zone di ingres so al centro urbano lungo la via Emilia e la via Granarolo, la zona “Bocche d ei Canali”, le zone poste in prossimità di parchi e giardini di pregio pubbli ci o privati, le zone agricole di tutela ambientale, possono essere autor izzate soluzioni di carattere innovativo che, per le loro caratteristic he estetiche e progettuali, contribuiscano alla riqualificazione della città e del territorio.

3.3 Negli ambiti di cui ai punti 1 e 2 non è ammes sa l' installazione di impianti mobili di telefonia mobile di cui all'art. 12 della L.R. 30/00.

3.4 CRITERI PREFERENZIALI PER LA COLLOCAZIONE DEGL I IMPIANTI Ferme restando le condizioni di cui al punto 2, gli impianti possono essere collocati preferenzialmente nelle seguenti z one od aree: - zone per servizi di cui all’art. 20 delle NdA de l PRG con esclusione del

centro storico , delle zone per l’istruzione e di q uelle sanitarie; - zone agricole normali (art. 14 delle NdA del PRG ); - zone od aree classificate, sulla base del PRG vi gente, come zona

omogenea D secondo il D.I. 1444/68; - rotatorie stradali di ampie dimensioni idonee a contenere visivamente

l’impianto. E’ prescritto il parere favorevole degli Enti compe tenti.

3.5 Il Comune, in base alle funzioni attribuitegli dall'art. 8 comma 7 della L.R.

Page 30: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 30 -

30/2000, razionalizza e coordina le domande present ate dai Gestori con le modalità previste dalla L.R. 30/2000 e Direttiva di cui alla Delibera G.R. n. 197/2001 del 20.02.2001, al fine di definire un qua dro complessivo delle installazioni sul territorio per consentirne la val utazione integrata in base ai principi di: - minimizzazione del rischio derivante dalle fonti di inquinamento

elettromagnetico, anche in relazione agli aspetti d i carattere sanitario; - minore impatto sul territorio e soluzione esteti ca/progettuale innovativa

e di pregio. Per suddette finalità, nelle aree di proprietà comu nale ricadenti preferenzialmente negli ambiti di cui al punto 4, l 'Amministrazione comunale potrà concordare soluzioni sulla base di p rogetti innovativi che prevedano: a) la massima condivisibilità degli impianti dei di versi Enti gestori in una

unica struttura; b) la riqualificazione ambientale della zona circos tante l'intervento

attraverso la qualità architettonica degli impianti ; tale riqualificazione potrà prevedere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o impiantistiche di interesse generale;

c) le suddette condizioni valgono come indirizzo in tutti i casi di installazione di impianti anche su aree private.

3.6 L’installazione degli impianti è soggetta a C oncessione edilizia, completa

dei pareri degli Enti e uffici competenti.

3.7 RISANAMENTO E DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI Gli impianti esistenti in contrasto con le norme su l divieto di localizzazione di cui all’ art. 9 della L.R. 30/00 devono essere ricondotti a conformità ovvero delocalizzati nel rispetto del pr esente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 10 della L. R. 30/00 e dall'art. 10 della Direttiva di cui alla Delibera G.R. n. 197/01.

3.8 Fatti salvi gli adempimenti relativi alla docu mentazione da produrre per ogni singola installazione, previsti all' art. 8 de lla Direttiva applicativa della L.R. 30/00, gli Enti gestori dovranno presentare, f acendo riferimento alla massima potenza emessa dalle antenne trasmittenti d a installare, la stima delle dimensioni dei corrispondenti volumi di rispe tto per i valori di campo previsti dalla normativa in vigore.

3.9 Al fine di una migliore conoscenza del fenomen o dell’inquinamento elettromagnetico, tenuto conto dell’impatto ambient ale dovuto all’installazione di un nuovo impianto, gli Enti ge stori dovranno concordare, con AUSL e ARPA, i punti in cui effettu are le rilevazioni di campo elettrico a radioonde-microonde, prima dell’i nstallazione e dopo l’installazione dell’impianto e dovranno concordare i tempi e le modalità da seguire per l’effettuazione delle rilevazioni, a nche in considerazione dell’evoluzione tecnologica delle rilevazioni dei l ivelli di emissione. I “Rapporti di prova e misura” dovranno essere inviat i agli organi competenti (Comune - AUSL - ARPA). Tali Enti si ris ervano comunque di procedere alla effettuazione di ulteriori verifiche .

Page 31: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 31 -

3.10 Per ogni altro aspetto non disciplinato dal pr esente regolamento, compreso quello relativo alla pubblicizzazione e al le sanzioni, si applicano le norme di cui alla L.R. 30/00 e Direttiva applica tiva 197/01.

4. TENDE PARASOLE E TARGHE PROFESSIONALI 4.1 Il montaggio di tende parasole, targhe profess ionali e infissi di vetrine su

tutto il territorio comunale è soggetto a semplice comunicazione, a condizione che siano rispettate le seguenti condizi oni:

A) Tende parasole.

Le tende non devono sporgere, neppure parzialmente, su strada, mantenendo una distanza, misurata in proiezione ori zzontale, di almeno 50 cm. dal limite della carreggiata. Le tende devono essere del tipo a scivolo in tela, non a capottina, di colore uniforme o con disegno a strisce di colori i ntonati ; il colore non deve contrastare con quelli predominanti nell’edifi cio. In centro storico e nelle zone di rispetto delle mura storiche sono amm esse solo tende di colore uniforme con tinta tipo panna, nocciola chia ro o simili in relazione ai colori predominanti dell’edificio. Nel caso di installazione di più tende nello stesso edificio ed in edifici plurifamiliari, le tende dovranno essere di uguali caratteristiche Larghezza strettamente necessaria a coprire l’ aper tura sulla quale viene installata. Le tende non devono recare iscrizioni o simboli Le tende che aggettano su marciapiedi stradali devo no avere un’ altezza minima di mt. 2,20, misurata dal limite inferiore d ella tenda o, se presente, della mantovana rispetto al piano del marciapiede; la distanza, misurata in proiezione orizzontale, dal limite della carreggiat a, dovrà essere di almeno 50 cm.; non devono occultare in nessun modo la segn aletica stradale esistente, compresi gli specchi parabolici; non dev ono altresì generare confusione con la segnaletica stradale esistente, a nche con riferimento all’uso dei colori; nel caso di tenda aggettante su marciapiedi a raso, la comunicazione di cui al primo capoverso deve conten ere apposita dichiarazione dell’interessato, che esoneri il Comu ne da qualsiasi responsabilità per danni procurati dal passaggio de i veicoli;

B) Targhe professionali

Le targhe professionali devono essere montate sulla muratura a lato degli ingressi degli edifici, allineate in senso vertical e, direttamente fissate al muro senza supporti di sostegno visibili quali tela i, ganci o simili. Devono essere in materiale ceramico con scritte blu su fondo bianco o di colori intonati alla parete. Dimensioni di 20 cm.(lato verticale) x 30 cm. (lato orizzontale).

Page 32: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 32 -

Le targhe degli studi medici dovranno ottenere -ai sensi di legge- il Nulla Osta dell’Ausl o del competente ordine professional e a norma della L. 175/92 e D.M. 675/94.

4.2 Per l’apposizione di targhe professionali e pe r l’installazione di tende

parasole in immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39 è comunque necessaria l’autorizzazione della competente Sopri ntendenza.

4.3 Soluzioni diverse da quanto prescritto al punt o 4.1 sono soggette ad

autorizzazione. Il responsabile del procedimento, i n relazione all’ incidenza delle opere sugli aspetti architettonici degli edifici e nel contesto ambientale, valuta se sottoporre la pratic a all’esame della Commissione edilizia.

La domanda di autorizzazione va compilata sull'appo sito modello predisposto dal Comune e viene rilasciata con l'app licazione dei diritti di segreteria nella misura minima, attualmente di Lir e 50.000 (pari ad Euro 25,82).

4.4 Le tende parasole e le targhe professionali l a cui proiezione sul piano

orizzontale ricade su aree pubbliche comunali, real izzate in modo difforme da quanto prescritto al punto 4.1o eseguite in diff ormità dall'autorizzazione di cui al punto 4.3, sono sogge tte ad ordinanza di rimozione e rimessa in pristino ovvero di adeguamen to all'autorizzazione, entro 30 giorni dalla notifica: - in caso di integrale rispetto dell'ordinanza verr à applicata al proprietario

dell’immobile una sanzione di Lire 500.000 -cinque centomila- (pari ad Euro 258,22), ai sensi degli artt. 106 e seguenti d el T.U delle leggi comunali e provinciali del 1934;

- in caso di inottemperanza il Comune provvede alla rimozione d'ufficio del manufatto e alla rimessa in pristino dei luoghi con spese a carico della proprietà, ai sensi dell'art. 17 comma 62 del la legge 127/97, oltre all'applicazione per il proprietario di una sanzion e di Lire 1.000.000 -unmilione- (pari ad Euro 516,44)

4.5 Le tende parasole e le targhe professionali r icadenti in aree di proprietà

privata, realizzate in modo difforme da quanto pres critto al punto 4.1o eseguite in difformità dall' autorizzazione di cui al punto 4.3, devono essere rimosse e lo stato dei luoghi ripristinato, ovvero devono essere adeguate all'autorizzazione, entro 30 giorni dalla notifica della diffida a provvedere da parte del Comune: - in caso di integrale rispetto della diffida verr à applicata al proprietario

una sanzione di Lire 100.000 -centomila- (pari ad Euro 51,65), ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U delle leggi comu nali e provinciali del 1934;

- in caso di mancato rispetto della diffida verrà a pplicata al proprietario una sanzione di Lire 1.000.000 -unmilione- (pari ad Euro 516,44).

Page 33: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 33 -

5. PERGOLATI 5.1 Le presenti norme si applicano ai pergolati, g azebo e analoghi annessi da

giardino, da qui in avanti denominati "pergolati". 5.2 I pergolati, in quanto elementi d’arredo ester no privi di copertura di

qualsiasi genere, con funzioni ornamentali e/o di o mbreggiamento mediante vegetazione, devono essere realizzati in m ateriali naturali (legno o strutture metalliche di pregio) e sono soggetti a semplice autorizzazione amministrativa.

I pergolati scoperti devono rispettare la distanza minima di m 1,50 dai confini di proprietà; distanze inferiori sono ammes se previo assenso scritto del confinante, mentre non possono essere r ealizzati in fascia di rispetto stradale. La domanda di autorizzazione deve contenere il dise gno schematico del pergolato con l’indicazione della distanza dal conf ine, la collocazione planimetrica nell’area esterna, le dimensioni e l’i ndicazione dei materiali utilizzati; l’autorizzazione è rilasciata con l’app licazione di € 25 (venticinque/00) di diritti di segreteria. I pergolati scoperti, se realizzati senza autorizza zione e/o in modo difforme dalle suddette prescrizioni e/o ad ogni a ltra prescrizione contenuta nell’autorizzazione stessa, devono essere rimossi e lo stato dei luoghi ripristinato, ovvero devono essere regolariz zati entro 30 giorni dalla notifica della diffida a provvedere da parte del comune: - in caso di integrale rispetto della diffida sarà applicata al proprietario

una sanzione di € 50 (cinquanta) ai sensi degli art t. 106 e seguenti del T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934 e successive modifiche;

- in caso di mancato rispetto della diffida sarà a pplicata al proprietario una sanzione di € 1000 (mille).

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione (autorizza zione ambientale, ecc.), parere (Soprintendenza, consorzi di bonifica, ecc.) , sanzione (Codice della Strada, danno ambientale, ecc.) ed ogni altro ademp imento previsto per legge.

5.3 Sono altresì soggetti a Denuncia di Inizio Att ività i pergolati a condizione

che: - siano coperti con tende e/o cannicci e/o pannelli di policarbonato

trasparente; - siano al servizio di residenze e situati nelle v icinanze dei fabbricati

abitativi oppure siano esposti in mostra nelle aree di pertinenza delle attività che li producono e/o commercializzano;

- abbiano dimensioni non superiori a 25 mq. e sian o di semplice tipologia, con caratteristiche di arredo da giardin o, escludendo funzioni di deposito di materiali, spazi al servizio di att ività produttive, commerciali o simili;

- siano installati nei giardini - anche pensili - delle abitazioni;

Page 34: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 34 -

5.4 I pergolati dovranno essere realizzati con mate riali di pregio, preferibilmente in legno, in sintonia con l’ambient e circostante, escludendo l’uso di materiali plastici o impropri ( quali tubolari per impalcature o materiali di carpenteria).

5.5 I pergolati potranno essere realizzati su appo site piazzole pavimentate,

preferibilmente in legno o elementi - in tutto o in parte - permeabili, escludendo platee in cemento; in ogni caso devono e ssere rispettate le regole della permeabilità dei suoli e degli spazi a verde privato di cui agli artt. 4.4.3 e 4.4.4 delle N.d.A. del PRG vigente.

5.6 Gli elementi montanti verticali dei pergolati devono essere posti alla

distanza minima di m. 1.50 dai confini: distanze in feriori sono consentite con assenso scritto di tutti i proprietari confinan ti. E’ consentito costruire i pergolati in aderenza a pareti già esistenti sul confine, anche oltre alle dimensioni di queste ultime. Tutti i pergolati, in ogni caso, non possono essere costruiti entro le fasce di rispetto, in con formità all’art. 27.2 delle N.d.A. del PRG vigente.

5.7 Alla DIA, oltre alla documentazione di rito, v a allegato il progetto - anche

schematico - del pergolato, con indicazione del po sizionamento nell’area del giardino, delle dimensioni, dei materiali impie gati, delle distanze dai confini, delle eventuali pavimentazioni; vanno altr esì indicate le verifiche normative sulla permeabilità e sugli spazi a verde privato di cui al punto 5. Sono fatti salvi eventuali pareri e/o nullaosta e/o autorizzazioni di altri Enti o Amministrazioni quando necessari.

5.8 I pergolati già autorizzati, privi di qualsias i copertura e rispondenti a tutte

le prescrizioni del presente articolo, possono esse re coperti, con tende e/o cannicci e/o pannelli di policarbonato traspare nte, conformemente al punto 5.3 senza necessità di alcuna autorizzazione comunale.

5.9 I pergolati dotati di coperture non rispondent i alle caratteristiche di cui al

punto 5.3, sono da intendersi costruzioni soggette a tutti gli effetti alle N.d.A. del PRG vigente.

5.10 I piccoli annessi per il giardino (casette in legno con copertura in rame o

guaina ramata), nei limiti definiti all’art. 2.16 d elle NdA del PRG, sono soggetti a semplice autorizzazione amministrativa.

La domanda di autorizzazione deve contenere il dise gno schematico dell’annesso in legno con l’indicazione della dista nza dal confine, la collocazione planimetrica nell’area esterna, le dim ensioni e l’indicazione dei materiali utilizzati; l’autorizzazione è rilasc iata con l’applicazione di € 25 (venticinque/00) di diritti di segreteria. Le suddette attrezzature da giardino devono rispett are la distanza minima di m 1,50 dai confini di proprietà; distanze inferi ori sono ammesse previo assenso scritto del confinante, mentre non possono essere realizzate in fascia di rispetto stradale.

Page 35: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 35 -

Tali annessi, se realizzati senza autorizzazione e/ o in modo difforme dalle suddette prescrizioni e/o ad ogni altra prescrizion e contenuta nell’autorizzazione stessa, devono essere rimossi e lo stato dei luoghi ripristinato, ovvero devono essere regolarizzati en tro 30 giorni dalla notifica della diffida a provvedere da parte del co mune: - in caso di integrale rispetto della diffida sarà applicata al proprietario

una sanzione di € 50 (cinquanta) ai sensi degli art t. 106 e seguenti del T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934 e successive modifiche;

- in caso di mancato rispetto della diffida sarà a pplicata al proprietario una sanzione di € 1000 (mille).

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione (autorizz azione ambientale, ecc.), parere (Soprintendenza, consorzi di bonifica, ecc.) , sanzione (Codice della Strada, danno ambientale, ecc.) ed ogni altro ademp imento previsto per legge.

6. INSEGNE PUBBLICITARIE Sono soggette a semplice autorizzazione amministrat iva, le insegne pubblicitarie che rispettino le seguenti prescrizio ni, fermo restando ogni altro limite e condizione previsti dalle NdA del PRG e/o dal Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Faenza: - posizione entro il vano portainsegna nell’ambito di vetrine o aperture, non

sporgenti dal filo del muro esterno; - grafica e colori in sintonia con le caratteristi che del fabbricato e del

contesto. La domanda di autorizzazione deve contenere il dise gno schematico dell’insegna e delle iscrizioni, una sezione, le di mensioni, l’indicazione dei materiali utilizzati nonché una foto esplicativa de lla facciata su cui deve essere collocata; l’autorizzazione è rilasciata con l’appl icazione di € 25 (venticinque/00) di diritti di segreteria. Tali insegne, se realizzate senza autorizzazione e/ o in modo difforme dalle suddette prescrizioni e/o ad ogni altra prescrizion e contenuta nell’autorizzazione stessa, devono essere rimosse e lo stato dei luoghi ripristinato, ovvero devono essere regolarizzate en tro 30 giorni dalla notifica della diffida a provvedere da parte del comune: - in caso di integrale rispetto della diffida sarà applicata al proprietario una

sanzione di € 50 (cinquanta) ai sensi degli artt. 1 06 e seguenti del T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934 e successive modifiche;

- in caso di mancato rispetto della diffida sarà a pplicata al proprietario una sanzione di € 1000 (mille).

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione (autorizza zione ambientale, ecc.), parere (Soprintendenza, consorzi di bonifica, ecc.), sanzi one (Codice della Strada, danno ambientale, ecc.) ed ogni altro adempimento p revisto per legge (certificazione di conformità degli impianti, sicur ezza statica, ecc.)

Page 36: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 36 -

7. NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AD ENERG IA SOLARE (fotovoltaici e pannelli solari).

7.1 Definizioni e finalità

7.1.1 Le presenti norme riguardano gli impianti fo tovoltaici e gli impianti solari termici, da qui in avanti denominati “impian ti ad energia solare”.

7.1.2 Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativ o 29 dicembre 2003, n.

387, le opere per la realizzazione degli impianti ad energia sola re, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, nonché l e opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

7.1.3 Ai fini delle presenti norme, gli impianti a d energia solare si

distinguono:

a) in base alla collocazione: a1) sugli edifici: per edifici, ai fini della prese nte normativa, si

intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi t ecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate i n conformità alla normativa urbanistica-edilizia.

a2) sul terreno;

b) in base alle finalità produttive: b1) per autoconsumo, quando il soggetto che realizz a

l'impianto consuma per sé l'energia che produce ovv ero, nel caso di impianti fotovoltaici, la cede all' EN EL quando la produzione è superiore all'autoconsumo. L'esube ro viene restituito quando il consumo è superiore alla produzione di energia;

b2) per la cessione di energia (fotovoltaico), quan do il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentem ente per cederla alla rete elettrica nazionale

7.1.4 Le presenti norme disciplinano l'inserimento degli impianti ad

energia solare nelle zone e negli ambiti individuat i dal Piano regolatore generale, al fine di conservare l'integr ità degli elementi caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio nei conte sti di maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico.

7.1.5 Per le suddette finalità, le presenti norme si basano su quanto

disposto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dalle norme e dagli indirizzi del PTCP, dalle norme e dag li obiettivi del Piano regolatore generale vigente.

7.1.6 Le presenti norme precisano inoltre alcuni a spetti del

procedimento amministrativo dei titoli abilitativi per gli impianti ad energia solare, unicamente per quanto attiene la co mpetenza

Page 37: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 37 -

comunale in materia urbanistica-edilizia, fermo res tando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche nor mative tecniche (legislazione sugli impianti),norme in mat eria di valutazione di impatto ambientale (L.R. 9/99), vinc oli di cui al D.Lgs. 42/04 (Codice per i Beni Culturali), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro ufficio od Ente competente.

7.2 Impianti ad energia solare sugli edifici: lo calizzazione e condizioni per la

realizzazione.

7.2.1 Gli impianti ad energia solare sugli edific i sono ammessi ovunque, ferme restando le condizioni i limiti previsti ai successivi articoli 7.2.2 e 7.2.3.

7.2.2 Nel centro storico, gli impianti ad energia solare sono ammessi

sulle falde dei tetti degli edifici classificati da l PRG nella categoria di intervento “ristrutturazione”, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio

pubblico. b) la superficie occupata dagli impianti non può su perare il 10%

della superficie della falda interessata; c) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento vi sivo e conservare il

più possibile l'integrità delle falde, gli impianti ad energia solare possono essere realizzati solo se nella falda stess a non sono presenti terrazzi.

d) al fine di minimizzarne l'impatto cromatico e vi sivo, gli elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere pe rfettamente integrati nella copertura, complanari ad essa e sos titutivi del manto: per tali fini si dovrà ricorrere alla migli ore tecnologia disponibile.

e) la realizzazione degli impianti ad energia solar e deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera cop ertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi in congrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di cope rtura non tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricat i o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali. In ogni caso in centro storico e nelle zone di risp etto delle mura storiche, non sono ammessi impianti ad energia sola re su lastrici di copertura, terrazzi o altre coperture o manufatti atipici.

7.2.3 Per la realizzazione di impianti ad energia solare sugli edifici, le

condizioni di cui alle lettere d) ed e) del punto 7 .2.2, sono prescrittive nei seguenti ambiti:

a) edifici o manufatti di particolare interesse do cumentario (art. 6 delle NdA del PRG);

b) zone di rispetto delle mura storiche; c) zone agricole di tutela ambientale (art. 16 dell e NdA);

d) ambiti di conservazione morfologica (art. 23 de lle NdA del PRG).

Page 38: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 38 -

In tutte le altre zone ed ambiti del PRG, le condiz ioni di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2.2 hanno valore di in dirizzo.

7.3 Impianti ad energia solare sul terreno: localiz zazione e condizioni per la

realizzazione.

7.3.1 Gli impianti ad energia solare sul terreno s ono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguent i zone o ambiti: a) nel centro storico (art. 8 delle Norme di Attuaz ione del Piano

regolatore) e nelle zone di rispetto delle mura sto riche (art.9 delle NdA);

b) nelle Zone di tutela naturalistica (art. 16.2 de lle NdA); c) nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e

corsi d'acqua (art. 16.3 delle NdA), limitatamente ad una fascia di 20 metri per parte misurata dal piede dell'argin e o, in mancanza, dal ciglio superiore della sponda del cor so d'acqua;

d) nelle zone a boschi, zone calanchive e/o a pende nza accentuata (art. 25 delle NdA);

e) nelle fasce di rispetto stradale (art. 27 delle NdA)

Nelle zone di cui alle lettere b) c) ed e) sono am messi sul terreno solo impianti di piccole dimensioni, pari ad una su perficie massima di 6 mq., purchè di altezza non superiore a 1,5 m., da localizzare nelle aree di pertinenza degli edifici e da inserire adeguatamente nel verde: tale soluzione a terra è consentita però solo se non sono disponibili edifici, comprese tettoie, pergolati, casette per il giardino, ecc, idoneament e orientati.

7.3.2 Ferme restando le eccezioni di cui al precede nte art. 7.3.1, nelle

zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare (zone agricole normali, zone agricole di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua oltre l a fascia di 20 metri, zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale, zone agricole di protezione degli insediamenti), la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori te cnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le oper e di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con e fficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali pa noramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da og ni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di inte resse documentario o artistico. A tal fine occorre utiliz zare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente c on le tecnologie disponibili.

Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.

7.4 Titoli abilitativi edilizi, procedure e docume ntazione

7.4.1 Gli impianti ad energia solare sono soggetti ai seguenti titoli

Page 39: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 39 -

abilitativi edilizi, in conformità alla L.R. 31/02: a) gli impianti per autoconsumo, al servizio di ed ifici esistente,

sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività (art. 8 , lettera della L.R. 31/02);

b) gli impianti per la cessione di energia sono s oggetti a Permesso di Costruire.

7.4.2 Dal punto di vista procedimentale, si distin guono i seguenti casi:

1) impianto solare termico per autoconsumo: la DIA deve essere presentata in Comune presso Sportello Unico per l'E dilizia e il procedimento si esaurisce in sede comunale;

2a) impianto fotovoltaico per autoconsumo per il qu ale non siano previste autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune: la DIA deve essere presentata presso lo Sportello Unic o per l'Edilizia e il procedimento si esaurisce in sede c omunale;

2b) impianto fotovoltaico per autoconsumo per il qu ale siano previsti autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune (Soprintendenza, Servizio Tecnico di Bacino, servit ù militari, nullaosta ferrovie, nullaosta Telecom, ecc.): la DI A deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia che lo inoltra alla Provincia per l'applicazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;

3) impianto per la cessione di energia (fotovoltai co) per il quale non siano previsti autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune: il Permesso di Costruire deve essere presen tato in Comune presso lo Sportello Unico per le Attività Pr oduttive (SUAP) e il procedimento si esaurisce in sede comun ale;

4) impianto per la cessione di energia (fotovoltai co) per il quale siano previsti autorizzazioni o pareri di Enti este rni al Comune: il Permesso di Costruire deve essere presentato pre sso lo SUAP che lo inoltra alla Provincia per l'applicazio ne del procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;

7.4.3 Con riferimento agli impianti fotovoltaici, la documentazione di rito

allegata alla domanda di Permesso di Costruire o al la DIA, deve essere completa dei seguenti elementi: a) dati generali del proprietario e del committente , dichiarazione in

merito alla finalità produttiva dell'impianto (se p er autoconsumo o per la cessione di energia);

b) planimetria dell'intera proprietà in scala idone a, con l'identificazione grafica e fotografica del sito in teressato dalla realizzazione dell'impianto;

c) descrizione delle caratteristiche della fonte ut ilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e de ll'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigiona mento della fonte stessa;

d) il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaic o ivi inclusi gli elementi che giustificano la configurazione dell'im pianto in relazione alle caratteristiche della fonte e dell'a rea interessata, la soluzione di connessione alla rete elettrica e g li eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeg uamenti o

Page 40: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 40 -

costruzioni di strade di accesso all'impianto; e) relazione tecnica di un progettista qualificato nella quale sono

indicati i requisiti tecnici e di sicurezza dell'im pianto stesso con riferimento all'allegato 1 del Decreto del Minister o delle Attività Produttive del 28/07/2005;

f) relazione sulla localizzazione dell'impianto nel la quale si deve riscontrare l'inquadramento territoriale dell'impia nto stesso con la descrizione del contesto ambientale e paesaggist ico nel quale si inserisce l'indicazione della presenza di eventu ali interferenze con servizi pubblici essenziali quali ferrovia, cor si d'acqua e torrenti, canali di irrigazione, elettrodotti, meta nodotti, oleodotti, ecc);

g) dichiarazione di impegno alla rimessa in pristin o dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

h) relazione descrittiva degli interventi da realiz zare, modalità e tempi di esecuzione;

i) ogni altro elemento, da rappresentare negli elab orati e/o descrivere in relazione, per rispettare tutte le co ndizioni di cui alle presenti norme.

7.5 Sanzioni

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, per l'inosse rvanza del presente art. 25.7 si applicano le norme sanzionatorie di cu i alla L.R. 23/04 e successive modifiche e integrazioni.

8. RISPARMIO ENERGETICO, FONTI DI ENERGIA RINNOVABI LI E RIDUZIONE

DEI CONSUMI DI ACQUA

Con riferimento alla legge 296/06 (finanziaria 200 7), comma 350, alla legge 244/07 (finanziaria 2008), al decreto legislativo 1 92/05 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/06 e alla L.R . 26/04, fino a nuove e prevalenti disposizioni di legge o di regolamento, devono essere rispettati gli obblighi di cui al presente punto 8.

8.1 Impianti per la produzione di energia elettri ca da fonti rinnovabili

(fotovoltaico)

L'installazione di impianti per la produzione di en ergia elettrica da fonti rinnovabili deve essere obbligatoriamente prevista -ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi- nei segue nti casi: a) edifici di nuova costruzione la cui destinazioni d'uso implichi

l'utilizzo di energia elettrica; per edifici di nuo va costruzione si intendono anche gli ampliamenti esterni alla sagoma dell’immobile, tali da costituire autonome unità immobiliari (in q uesto caso le presenti norme si riferiscono alla parte in ampliam ento)

b) ristrutturazione integrale degli elementi ediliz i costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2;

c) demolizione e ricostruzione di interi edifici es istenti la cui destinazione d'uso implichi l' utilizzo di energia elettrica.

Page 41: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 41 -

Nei suddetti casi a), b) e c): - per le destinazioni d’uso di cui alle lettere A) e b2) dell’art. 3 delle

NdA del PRG (abitazioni, uffici, ecc.), gli impiant i fotovoltaici dovranno garantire una produzione energetica media annua pari al 50% del fabbisogno di energia elettrica dell’intero edificio (kWh/anno). Qualora detto ammontare superasse il co nsumo previsto per le parti comuni dell’edificio (compres e le aree esterne), la percentuale si intende soddisfatta con la copert ura integrale dei consumi elettrici previsti di dette parti comuni, a nche se inferiore al 50%. In ogni caso deve essere comunque installata una potenza elettrica nominale non inferiore a quanto previsto per legge;

ai fini della presente norma, per edifici con part i comuni si intendono quelli aventi sistemi di collegamento verticali e o rizzontali di distribuzione alle singole unità immobiliari (vani scala, corridoi, ecc.), unitamente agli spazi esterni in comune, adeguatame nte attrezzati ed illuminati.

- per le altre destinazioni d’uso, dovrà essere co munque installata una potenza elettrica nominale non inferiore a quanto p revisto per legge;

Negli edifici aperti al pubblico che accedono agli incentivi di cui all’ art. 31 delle Norme di Attuazione del PRG, dovranno esse re collocati in posizione visibile, i dati di lettura, in tempo rea le, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le prescrizioni sull' utilizzo delle fonti energeti che rinnovabili di cui al presente articolo 25.8.1 si intendono soddisfatte a nche con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con la partecip azione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fo nti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovv ero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto r endimento o reti di teleriscaldamento comunali.

8.2 Energia termica (per la produzione di acqua ca lda sanitaria)

L' impianto di produzione di energia termica deve e ssere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fab bisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acq ua calda sanitaria, con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (pe r esempio pannelli solari), nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione totale di edifici es istenti; c) ristrutturazione integrale degli elementi ediliz i costituenti l’involucro

di edifici esistenti; d) nuova installazione di impianti termici; e) ristrutturazione degli impianti termici esistent i Il suddetto limite del 50% è ridotto al 20% per gli edifici situati nel centro storico.

L'installazione degli impianti ad energia solare de ve essere conforme

Page 42: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 42 -

alle norme di cui al punto 7 del presente articolo 25. La non ammissibilità degli impianti in centro storico per gli edifici che non siano classificati dal PRG nella categoria "ristrut turazione", come previsto dal punto 7.2.2, costituisce "impossibilit à tecnica" per gli effetti del punto 13, allegato I, del decreto legis lativo 192/05, e deve essere illustrata dal progettista nella relazione t ecnica redatta ai sensi della legge 10/91.

Le prescrizioni sull' utilizzo delle fonti energeti che rinnovabili di cui al presente articolo 25.8.2 si intendono soddisfatte a nche con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con la partecip azione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fo nti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovv ero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto r endimento o reti di teleriscaldamento comunali. Il presente articolo 25.8.2 si intende assolto nel caso di collegamento dell’edificio a reti di teleriscaldamento che produ cano almeno la minima quantità di energia primaria richiesta per legge pe r la produzione di acqua calda sanitaria, con l'utilizzo di fonti ener getiche rinnovabili.

8.3 Impianti termici centralizzati e predisposizione pe r il teleriscaldamento

In alternativa ad impianti di teleriscaldamento, è obbligatorio realizzare impianti termici centralizzati e predisporre gli ed ifici per l’allacciamento a future reti di teleriscaldamento, nei casi e con le modalità previste ai punti successivi, fermo restando che le condizioni di applicazione della norma, sussistono anche se si verificano a seguito di varianti o completamenti dei progetti originari.

Nella dizione “unità immobiliari” non si considera no le unità immobiliari

accessorie quali autorimesse, cantine, ecc

8.3.1 a) Nuovi edifici realizzati nell’ambito di Piani parti colareggiati o Progetti unitari GIA’ PRESENTATI alla data del 1° luglio 2008. E’ obbligatoria la realizzazione di impianti termic i centralizzati per ogni edificio avente superficie S ul superiore a 1000 m2 o costituito da più di quattro unità immobiliari. In tutti gli edifici del comparto, dovrà essere realiz zata la predisposizione per l’allacciamento a future reti d i teleriscaldamento, fino a giungere al confine con l a proprietà pubblica.

b) Nuovi edifici realizzati nell’ambito di Piani parti colareggiati o Progetti unitari PRESENTATI DOPO la data del 1° l uglio 2008. E’ obbligatoria la realizzazione di impianti termic i centralizzati per ogni edificio avente superficie S ul superiore a 1000 m2 o costituito da più di quattro unità immobiliari.

Page 43: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 43 -

In tutti gli edifici del comparto, dovrà essere rea lizzata la predisposizione per l’allacciamento a future reti d i teleriscaldamento, fino a giungere al confine con l a proprietà pubblica. Se il Piano particolareggiato o il Progetto unitari o prevede complessivamente una superficie Sul superiore a 100 0 m2, dovrà inoltre essere presentato, unitamente al prog etto delle opere di urbanizzazione, uno studio di fattibilità per la realizzazione di una futura rete di teleriscaldamen to che comporti i minimi interventi sulle altre opere di urbanizzazione: a tale fine dovrà essere previsto u n idoneo spazio nell’ambito delle sedi stradali.

c) Nuova costruzione o demolizione con ricostruzione d i edifici

con superficie Sul maggiore di 1000 m 2 o costituiti da più di quattro unità immobiliari non ricadenti nelle prece denti lettere a) e b): E’ obbligatoria la realizzazione di impianti termic i centralizzati con la seguente eccezione:

se le unità immobiliari sono completamente autonom e, non avendo né parti comuni né utenze comuni, non vi è a lcun obbligo di impianto centralizzato. In ogni caso, In tutti gli edifici dovrà essere rea lizzata la predisposizione per l’allacciamento a future reti d i teleriscaldamento, fino a giungere al confine con l a proprietà pubblica.

d) Interventi di recupero degli edifici esistenti con cambio di

destinazione d’uso che comportino l’aumento di alme no quattro unità immobiliari (per esempio la trasforma zione di nuclei rurali -da considerarsi in origine sempre c ostituiti a una unica unità immobiliare- in civili abitazioni o la riconversione ad altri usi di edifici produttivi); ristrutturazione integrale di edifici con Sul supe riore a 1000 m2 o costituiti da più di quattro unità immobiliari. In questi casi, limitatamente agli edifici costitui ti da più di quattro unità immobiliari, dovrà essere realizzato l’impianto centralizzato con la seguente eccezione: se le unità immobiliari sono completamente autonome , non avendo né parti comuni né utenze comuni, non vi è a lcun obbligo di impianto centralizzato: tutti gli edif ici del nucleo abitativo dovranno essere però predisposti per l’allacciamento a future reti di teleriscaldamento, fino a giungere al confine con la proprietà pubblica o, pe r i nuclei rurali trasformati, almeno fino alla viabilità di u so comune.

Per gli edifici non appartenenti alle seguenti cat egorie E1 di cui al DPR 412/93: - abitazioni adibite a residenza con carattere cont inuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

Page 44: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 44 -

- abitazioni adibite a residenza con occupazione sa ltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; - edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

in alternativa alla realizzazione di impianti ter mici centralizzati, è ammesso l’utilizzo delle migliori tecnologie dispon ibili (ad esempio pompe di calore, geotermia) con i rendiment i minimi di cui alla normativa sulle detrazioni fiscali, a cond izione che non siano previste reti di distribuzione di combustibil i liquidi o gassosi (metano, gpl, gasolio, ecc.). All'alimentaz ione elettrica di tali impianti termici dovranno concorrere integralm ente le dotazioni energetiche rinnovabili (es.: fotovoltaic o) previste per l’edificio. Negli edifici progettati con impianti termici ad alimentazione elettrica in applicazione della prese nte norma, è sempre possibile passare all' alimentazione con com bustibili liquidi o gassosi, ma nel rispetto degli obblighi s ugli impianti centralizzati: pertanto - nel proprio interesse e a l fine di non imporre limitazioni al diritto degli altri condomin i - il soggetto che intenda installare impianti termici singoli nelle p roprie unità immobiliari, alimentati con combustibili liquidi o gassosi, è tenuto ad acquisire il consenso del condominio. La presente norma riguarda la fornitura energetica per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti e per l 'acqua calda sanitaria: l'energia necessaria per altri usi (ad e sempio per la cottura nelle attività di somministrazione) è sempr e consentita indipendentemente dalla fonte utilizzata.

8.3.2 In ogni caso, per tutte le categorie di edif ici, per le nuove

costruzioni e per le ristrutturazione conformemente all’art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgsl 192/05, è obbligator ia la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucr o dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte d i rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti di teleriscaldamento già autorizzati.

8.4 Dispositivi per la regolazione automatica dell a temperatura

Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la re golazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nel le singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni unifo rmi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli ap porti solari e degli apporti gratuiti interni. Negli edifici di nuova costruzione dotati di impian ti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale p er una pluralità di utenze, devono essere adottati sistemi di termorego lazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Page 45: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 45 -

8.5 Sistemi di schermatura

8.5.1 Sistemi schermanti delle superfici vetrate E STERNI O INTERNI

E' obbligatorio prevedere efficaci sistemi scherman ti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridur re l’apporto di calore per irraggiamento solare, nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) ristrutturazione integrale degli elementi ediliz i costituenti

l’involucro di edifici esistenti di Sul superiore a 1000 m2; c) ristrutturazioni totali, demolizione e ricostruz ione di interi

edifici; d) ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell'in tero edificio

esistente (la schermatura può applicarsi solo sull' ampliamento)

La presente norma si applica obbligatoriamente a tu tti gli edifici in base alla definizione di cui all’art. 3 del DPR 412/93, escludendo i seguenti: - edifici adibiti ad attività sportiva, comprese l e palestre; - edifici adibiti ad attività industriali ed artigi anali ed

assimilabili; - edifici le cui componenti vetrate sono utilizza te nell’ambito

di sistemi di captazione dell’energia solare (serre , ecc) appositamente progettati per tale scopo, purchè ne sia garantito il corretto funzionamento in regime estiv o.

Per assolvere la presente norma si dovranno adottar e soluzioni che garantiscano la schermatura delle ape rture e/o dei serramenti rivolti verso sud, mediante sistemi schermanti fissi (brise soleil, porticati, frangisole fissi, e cc) o la installazione di schermi flessibili (ante mobili os curanti, frangisole mobili, ecc.) dei quali sia assicurata l a presenza e manutenzione. La percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivo lto verso sud, deve essere superiore al 50%; tale verifica de ve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13 ed alle ore 15 del 25 luglio.

8.5.2 Sistemi schermanti ESTERNI

Con riferimento ad edifici di superficie utile supe riore a 1000 m2 è obbligatoria la progettazione e realizzazione di sistemi schermanti esterni, al fine di limitare i fabbisogn i energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la tempera tura interna degli ambienti, nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione;

Page 46: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 46 -

b) ristrutturazioni totali, demolizione e ricostruz ione di interi edifici;

c) ristrutturazione integrale degli elementi ediliz i costituenti l’involucro di edifici esistenti;

d) ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell'in tero edificio esistente (la schermatura può applicarsi solo sull'ampliamento)

La presente norma si applica obbligatoriamente a tu tti gli edifici in base alla definizione di cui all’art. 3 del DPR 412/93, agli edifici destinati prevalentemente a funzioni d i servizio, escludendo i seguenti: - edifici adibiti ad abitazione civile e rurale, a lberghi pensioni

e attività similari; - edifici adibiti ad attività sportiva, comprese l e palestre; - edifici adibiti ad attività industriali ed artigi anali ed

assimilabili; Per assolvere la presente norma si dovranno adottar e soluzioni che garantiscano la mitigazione degli eff etti dell’irraggiamento solare delle chiusure verticali (pareti perimetrali), rivolte verso sud, est o ovest, media nte il loro ombreggiamento con dispositivi fissi (porticati, ev entuali ombre portate da altri edifici o parti dell’organis mo edilizio o alberi, pareti verdi, ecc) o dispositivi mobili. La superficie ombreggiata rispetto alla somma delle superfici delle chiusure rivolte verso sud, est o ovest, deve essere superiore al 30%: tale verifica deve essere effettu ata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazio ne solare incidente alle ore 13 ed alle ore 15 del 25 luglio. In alternativa alle suddette soluzioni schermanti, la protezione delle chiusure dagli effetti dell’irraggiamento sol are si può ottenere mediante la ventilazione continua di una intercapedine appositamente predisposta (parete ven tilata, tetto ventilato) dell’intera superficie della chius ura.

8.6 Illuminazione pubblica

A livello di sperimentazione, nell’ambito di compar ti attuativi di iniziativa pubblica, la potenza elettrica necessari a per l’illuminazione della viabilità ordinaria, sarà assolta almeno in p arte mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

8.7 Riduzione del consumo di acqua

Ai sensi dell’art. 4.4.3 delle NdA del PRG, in occa sione di interventi edilizi occorre prevedere vasche di raccolta adegua tamente dimensionate per le acque meteoriche. La norma ha c arattere di

Page 47: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 47 -

indirizzo, ma diventa obbligatoria quando -a seguit o di intervento edilizio- si aumenta la quantità di suolo impermeab ile: in questo caso va sempre previsto un sistema di raccolta e di riut ilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli sp azi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle a cque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (q uali irrigazione dei giardini e delle aree verdi ed usi connessi). I meccanismi di sollevamento dell’acqua (pompe) dal le vasche di accumulo, ai fini dell’agibilità delle unità ediliz ie, devono essere installati e funzionanti fino all’erogatore. Negli interventi eccedenti la manutenzione straordi naria e negli interventi di sostituzione o ammodernamento degli i mpianti idrici, è obbligatorio utilizzare: - dispositivi per la riduzione del consumo di acqu a (riduttori di

flusso) - doppia pulsantiera di scarico a mandata differen ziata nei wc. Le norme del presente punto 8.7 sono obbligatorie p er abitazioni, uffici e simili, anche se connessi e/o collegati ad edifici produttivi.

8.8 Norme minime di risparmio energetico

Per le funzioni di cui alla lettera A) dell’art. 3 delle Norme di Attuazione del PRG: - i terminali di illuminazione ad incandescenza pr esenti al momento

dell’agibilità devono essere del tipo a ridotto con sumo energetico; - nel caso di utilizzo di impianti con caldaia a g as, negli interventi

eccedenti la manutenzione straordinaria e negli int erventi di sostituzione/ammodernamento dell’impianto idro-term o-sanitario, fatti salvi i casi di impedimento tecnico, è obblig atorio utilizzare caldaie a condensazione o altri impianti di maggior e convenienza energetica, da dimostrare nel progetto dell’impiant o -quando ne è previsto il deposito- o in sede di documentazione d i cui alla L 10/91 e sue modifiche.

8.9 Coibentazione negli edifici esistenti

Per agevolare gli interventi finalizzati al risparm io energetico negli edifici esistenti e/o alla loro messa a norma, non sarà considerato ai fini della distanza dai confini e dal filo stradale , il maggiore spessore dei muri derivante da interventi di coibentazione e sterna, fatti salvi i seguenti casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, in cui la coibentazione degli edifici non potrà essere realiz zata con soluzioni che aumentino lo spessore verso l’esterno delle mur ature esistenti: - interventi che si attestano su strada o che inte ressino fronti edificati

continui; - interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento

Page 48: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 48 -

conservativo tipo A; - interventi in centro storico o su immobili di pa rticolare interesse

documentario di cui all'art. 6, qualora il maggiore spessore interferisca con elementi significativi dal punto d i vista storico, architettonico, documentale (quali marcapiani, corn ici, decori, modanature di cornicioni e davanzali, ecc.).

Resta fermo il rispetto delle norme sulle distanze minime di cui all’art. 873 cc, sulla distanza tra pareti finestrate di cui all’art. 2.15 delle NdA del PRG, nonché il Codice della strada ed ogni altr a norma di legge.

8.10 Adempimenti del progettista

I progetti edilizi dovranno essere completi della “ DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIET À’” redatta sulla base del modulo predisposto dall’uffi cio tecnico, comprendente: - “Sezione 1 - norme generali”; - “Sezione 2 - sistema ambientale”;

- “Sezione 3 - Risparmio energetico e fonti energ etiche rinnovabili”

Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verif iche previste dall' allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/06, nella relazione attesta nte la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo d i energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazion i competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, i nsieme alla denuncia dell’ inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

8.11 Per quanto non previsto nel presente regolame nto, si rimanda alle

definizioni di cui all’art. 2 e all’Allegato A del D.Lgsl 192/05 come modificato dal D.Lgsl 311/06, nonché ai provvedimen ti regionali in materia.

8.12 Fine lavori e agibilità degli edifici

Ai fini dell’agibilità delle singole unità immobili ari degli edifici ed anche per l’acquisizione delle agibilità temporanee e/o provvisorie (art. 9 del DPR n. 447/1998 come modificato dal DPR n. 440/2000 e art. 22, L.R. 31/02 come modificato dalla L.R. 23.12.04 , n. 27), tutti gli interventi e i dispositivi di cui al presente art. 25.8 ed ogni altro intervento finalizzato al rispetto della normativa in materia di risparmio energetico e dotazioni ambientali, dovranno essere completati e funzionanti.

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 192/05, come modific ato dall’art. 3 del D.Lgs 311/06, devono essere presentati in Comune, c ontestualmente

Page 49: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 49 -

alla dichiarazione di fine lavori: - asseverazione del Direttore dei Lavori sulla con formità delle opere

realizzate rispetto al progetto e alle sue eventual i varianti, ed alla relazione tecnica attestante la rispondenza alle pr escrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;

- l’attestato di qualificazione energetica dell’ed ificio come realizzato (fino all’adozione di un sistema di certificazione energetica), asseverato da un professionista abilitato, nel qual e siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo.

La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qual siasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla suddetta documentaz ione asseverata. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 192/05, come modifi cato dall’art. 5 del D.Lgs 311/06, fino alla data di entrata in vigore d elle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli ed ifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituit o a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica.

8.13 Sanzioni

Per l'inosservanza delle suddette norme si applican o le sanzioni previste per legge.

Art. 26

Soffitti inclinati (Omissis) (3)

Art. 27 Classificazione dei piani

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche in misura parziale, locali di cat. A.1-A.2. Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di cat. S.2 o S.3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di cat. A.1 e A.2 appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

Art. 28 Piani seminterrati

Eventuali locali, il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l’edificio, possono essere utilizzati per destinazioni di cat. A.2 purché: l’altezza netta sia non inferiore a metri 3,00, la quota del soffitto sia in media metri 1,20 piu’ alta della quota del marciapiede; esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento

Page 50: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 50 -

posi su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di estradosso della fognatura di scarico risultino, attraverso una relazione da sottoporre al parere dell’Ufficio Tecnico Comunale, al di sotto del piano di posa del vespaio. L’Amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compresi nella zona storica, sotto particolari condizioni da stabilire caso per caso.

Art. 29

Sottotetti (Omissis) (3)

CAPO II

PARAMETRI EDILIZI E DISTANZA TRA I FABBRICATI

Art. 30 Parametri edilizi

(Omissis) (3)

CAPO III

PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE

Art. 31 Salubrità del terreno

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all’invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso e’ fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Art. 32 Isolamento della umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo. I locali di cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. Di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento.

Page 51: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 51 -

Per i locali di categoria A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno. I pavimenti dei locali di cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

Art. 33

Isolamento termico Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della cat. A e S.1, devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. (K = 1,4). Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l’esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti (K = 2,2).

Art. 34

Isolamento fonico Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata: a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono

essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l’ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle fra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti interne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall’esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo per l’agibilità dei locali,

Page 52: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 52 -

l’Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l’efficacia. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse. Negli spazi interni degli edifici dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 15%. Nella progettazione degli edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

Art. 35 - [soppresso] (9)

Art. 36 Fognature

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, allo innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza di questa, in fosse scettiche scaricatesi in sistemi ad infiltrazione naturale nel terreno; lo sviluppo dei tubi di drenaggio non dovrà mai essere inferiore a 10 ml. per persona (maggior sviluppo sarà richiesto per terreno a scarso assorbimento). L’ubicazione del sistema dovrà avvenire sempre a valle dei pozzi comuni. Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con condutture di aerazione fino alla copertura. Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza di questa, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna; queste non dovranno mai essere su suolo stradale o pubblico. L’ammissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo avere ottenuto speciale autorizzazione del Comune.

Art. 37 Impianti minimi

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. E’ prescritta almeno una canna fumaria. In uffici, negozi laboratori, ecc., a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi. I WC inoltre devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione.

Page 53: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 53 -

Art. 38 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile provvista dall’acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, cosi’ da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio. Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei Laboratori d’Igiene competenti e l’uso deve essere consentito dall’Autorità Sanitaria. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto. Gli edifici con locali abitabili con pavimento posto ad altezza superiore ai ml. 13 devono essere dotati di apparecchio di sollevamento di acqua (autoclave) anche se prelevata dall’acquedotto comunale. Per l’esercizio di tali impianti è prescritta l’autorizzazione preventiva da parte del Comune, il quale ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle particolari situazioni di servizio di distribuzione dell’acqua.

Art. 39

Camere oscure. Impianti termici Camere oscure, laboratori scientifici ed autorimesse a più posti-macchina devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall’esterno ed una di evacuazione, così da assicurare almeno cinque ricambi di aria all’ora. Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.

CAPO IV

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 40 Copertura

Gli edifici di altezza superiore a metri 13 di nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibili. I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc. devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente da soletta in cemento armato, di almeno 4 cm. di spessore.

Page 54: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 54 -

Art. 41 Pareti divisorie

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

Art. 42 Scale e ascensori

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a metri 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala in edifici fino a 30 metri di altezza può servire fino ad un massimo di 500 mq. di superficie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano. Ogni scala che serva edifici da metri 17 a metri 30 di altezza deve essere dotata all’ultimo piano di una apertura munita di infisso apribile dal piano terreno. Sono consentite scale interne “a pozzo” soltanto in edifici di altezza non superiore a 4 piani fuori terra.

Art. 43 Scale, ascensori e bocche antincendio in edifici alti

Ogni scala, in edificio superiore a metri 24 di altezza, deve essere fornita al piano terreno e a piani alterni di una bocca antincendio. In edifici di altezza superiore a metri 30, una scala non può servire più di 400 mq. di superficie coperta, quelle eventuali ulteriori non possono servire più di 300 mq. o frazione. In questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo.

Art. 44

Canne fumarie Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura: in questi casi sono da evitare i contatti con vani d’ascensore. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all’igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

Page 55: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 55 -

Art. 45 Rinvio a leggi particolari

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse, depositi di materiale infiammabile sono soggetti inoltre a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti. Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari.

CAPO V

PRESCRIZIONI VARIE

Art. 46 Norme di edilizia antisismica

In relazione al disposto dell’art. 2 della Legge 25 novembre 1962 n. 1684, nella esecuzione dei lavori edilizi, e’ fatto obbligo di osservare le prescrizioni tecniche di buona costruzione contenute nell’ art. 4 della Legge stessa.

Art. 47 Decoro generale

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi d’ illuminazione stradale, le antenne Radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva.

Art. 48 Manutenzione

Oltre all’ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare l’esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell’interessato, il Sindaco può provvedere di autorita’ a spese del medesimo.

Page 56: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 56 -

Art. 49 Tabelle stradali e numeri civici

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possono fare opposizione. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 50 Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 51 Uscite delle autorimesse a rampe

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 ml. Misurata fra gli stipiti piu’ vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilita’ al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l’uscita dalla autorimessa e’ costituita da una rampa, tra l’inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 2,50 di lunghezza.

Art. 52 Zoccolature

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all’usura ed all’umidita’. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.

Art. 53 Elementi aggettanti

Nessun aggetto superiore a 10 cm. puo’ essere ammesso sotto la quota di ml. 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati. Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell’altezza effettiva di metri 4,00 dal marciapiede rialzato purche’ tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico

Page 57: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 57 -

oltre metri 1,20 e purche’ non superino la larghezza del marciapiede rialzato. Nel caso di marciapiede non rialzato l’altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve essere di metri 4,50. Nel caso di fabbricati contigui i balconi chiusi dovranno terminare a mt. 3,00 dal confine.

Art. 54 Intercapedini

Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purche’ si riservi la facolta’ di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purche’ dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui all’art. 29.

Art. 55 Coperture

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, che convogliano le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeformabile almeno per un’altezza di mt. 1.50.

Art. 56 Recinzioni

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all’ambiente. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilita’ per la circolazione. All’interno dei centri abitati delimitati ai sensi del D.Lgsl. n. 285/92, limitatamente ai casi in cui non sia possibile il p rescritto arretramento dei cancelli dei passi carrai , è ammessa la realizzazi one dei cancelli stessi a filo recinzione o con arretramento inferiore a quello ne cessario allo stazionamento di un veicolo, purchè muniti di congegno elettronic o per l’apertura a distanza. (12)

Art. 57

Negozi - mostre - vetrine - insegne La costruzione di nuovi negozi e le trasformazioni di quelli esistenti e’ disciplinata come segue:

Page 58: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 58 -

- (Omissis) (3)

- nelle zone di completamento di ristrutturazione e di espansione la superficie non

dovra’ essere inferiore ai mq. 30 ed il volume destinato a negozi nei fabbricati residenziali non potra’ superare l’ 1% del volume totale costruito destinando i restanti negozi ed appositi fabbricati per attrezzature commerciali nei luoghi indicati dal P.R.G..

- le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente.

Nella zona omogenea A è vietata l’installazione di qualsiasi insegna a bandiera o comunque sporgente dal filo dei fabbricati esiste nti oltre i cm. 10. Le insegne dei negozi devono essere posizionate di norma nel v ano portainsegne e comunque entro lo spazio delimitato dalla vetrina, salvo deroga per casi particolari ad uso collettivo da autorizzare da par te della Giunta Municipale. Le insegne a bandiera esistenti nel centro storico dovranno essere rimosse in ottemperanza al presente regolamento, entro cinque anni dalla data di approvazione del regolamento stesso. (3)

Art. 58 Marciapiedi e porticati

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale. E’ prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. 50.

Art. 59

Zone verdi e parchi Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale devono essere conservati, curati e mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto, di essenze pregiate, in dette zone deve essere autorizzata.

Art. 60 Depositi di materiali

I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per l’igiene pubblica e del suolo, o per l’incolumita’ pubblica e privata.

Page 59: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 59 -

Art. 61 Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detto locale o manufatto deve essere al piano terra, e, indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all’esterno del medesimo, deve avere accesso e aerazione all’esterno.

Art. 62 Cassette per corrispondenza

Tutti i complessi d’abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimita’ di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

Art. 63 Alloggiamenti per bombole a gas

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto devono essere collocate all’esterno dell’edificio apposite nicchie per bombole a gas liquido, con portello areato.

CAPO VI

CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

Art. 64 Norme generali e attuazione del P.R.G.

Tutte le attivita’ urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate dal P.R.G. e sono esercitate nell’assoluto rispetto dell’eventuale Piano Regolatore Intercomunale del P.R.G. e dei suoi piani particolareggiati di esecuzione. Le norme di attuazione dei P.R.G., stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree nelle varie zone, i volumi massimi, le caratteristiche della edificazione e della rete viaria, i vincoli e le modalita’ aventi come scopo l’ordine e la funzionalita’ urbanistica del territorio, i distacchi fra edifici e distanze dai confini. bI centri abitati del territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge 765 sono quelli delimitati dalle perimetrazioni allegate al P.R.G. a) DD = DISTACCHI e DISTANZE DAI CONFINI

A) Nelle zone di salvaguardia dell’impianto urbanistico e tipologico, nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri con vincolo parziale,

Page 60: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 60 -

le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prove di valore storico, artistico o ambientale.

B) Per tutti gli interventi edilizi, escluse le operazioni di cui al punto precedente, e’ prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate pari all’altezza del fabbricato piu’ alto, con un minimo assoluto di ml. 10,00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicenza diretta tra pareti; per pareti (o parti di pareti) non finestrate non si applica. Sono pure esclusi i locali accessori di altezza contenuta in ml. 2,50.

In caso di pareti oblique le distanze vanno misurate dalla mezzaria della finestra posta in condizione piu’ sfavorevole.

Inoltre per i suddetti interventi edilizi e’ prescritta una distanza dai confini del lotto pari a meta’ dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di ml. 5,00.

Tale minimo puo’ essere ridotto a zero metri se trattasi di pareti non finestrate e se e’ intercorso un accordo con i proprietari confinanti, o nei casi di costruzione del vicino preesistente sul confine purche’ con eguale estensione ed altezza.

C) Le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte zone destinate alla viabilita’ (art. 18) con esclusione della viabilita’ a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamento – debbono corrispondere alla larghezza della zona stessa maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato per zone di viabilita’ di larghezza inferiori a ml. 7,00; - ml. 7,50 per lato per zone di viabilita’ di larghezza comprese tra ml. 7,00

e ml. 15,00; - ml. 10,00 per lato per zone di viabilita’ di larghezza superiore a ml. 15,00. Qualora le distanze tra i fabbricati, computate come al presente paragrafo C) risultino inferiori all’altezza del fabbricato piu’ alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

b) Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti paragrafi B)

e C) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici preventivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione e urbanizzazione convenzionati); restando salva l’osservanza delle distanze dal ciglio stradale prescritte dal D.M. 1aprile 1968 numero 3518.

Le zone di distacco sono inedificabili e i distacchi devono considerarsi minimi di distanze anche verso i confini di proprieta’.

La distanza dai fabbricati tra di loro risultera’ dalla somma dei distacchi pertinenti alle fronti prospicienti.

Qualunque sia l’altezza delle fronti il distacco non deve essere mai inferiore a ml. 5, tranne che nelle zone storiche dove valgono le particolari norme ministeriali.

Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine, le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza. Nel caso di due o piu’ lotti contigui, la costruzione in aderenza e’ concessa a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario. In questo caso il vincolo reciproco di costruzione in aderenza deve essere trascritto alla

Page 61: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 61 -

Conservatoria Immobiliare. Nel caso di edifici prospicienti strade pubbliche o private esistenti, il distacco,

calcolato applicando l’indice relativo, va riferito ai cigli stradali, anche se non coincidenti coi confini di proprieta’.

Nella zona storica valgono le disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968. Nelle zone di completamento gli edifici gia’ costruiti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale devono considerarsi aver ottemperato alle norme sui distacchi.

In tal caso gli edifici da costruirsi nelle adiacenti aree libere dovranno osservare le nuove norme sui distacchi limitatamente pero’ alla parte di loro spettanza.

c) Nelle sole zone di ristrutturazione o di espansione, fermo restando il criterio

del distacco tra gli edifici di cui alla precedente lettera C) e tra edifici e confini di proprieta’, e’ ammessa la costruzione a filo per sole strade interne all’area di intervento esistenti o di progetto, e un distacco minimo di ml. 2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria, e dalle aree di urbanizzazione secondaria misurato a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in mancanza di aggetti.

Art. 65

Norme particolari L’autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell’insieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono. E’ consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nelle coperture, purche’ tale sistemazione assicuri la continuita’ degli spazi a verde quando ne esista la possibilita’ e ne sia riconosciuta l’opportunita’. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti.

Art. 66 Aree scoperte

L’utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature d’alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate ad attrezzature, giochi, ecc. Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili dal pubblico.

Art. 67 Parcheggi

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione destinata ad abitazione, uffici o negozi.

Page 62: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 62 -

Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all’accesso degli autoveicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purche’ siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario. Per le norme sui distacchi vedi art. 64 punto B – per il calcolo dei volumi vedi art. 24 locali di tipo B2 – per gli accessi vedi art. 51.

Art. 68

Protezione dell’ambiente L’attivita’ edilizia nell’ambiente storico e’ soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto della città’, il Sindaco e la Commissione Edilizia possono adottare tutte le possibili cautele per controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali e secondari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiali.

CAPO VII

EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

Art. 69 Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. 70

Locali per allevamento e ricovero di animali I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformita’ alle disposizioni del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie ed alle previsioni del P.R.G., e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. 71 Impianti per lavorazioni insalubri

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformita’ alle disposizioni del citato Testo Unico ed alle previsioni del P.R.G. e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Page 63: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 63 -

TITOLO III

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

CAPO I

DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE

Art. 72

Domanda di lottizzazione e documenti a corredo Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all’Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco. Qualora l’area da lottizzare appartenga a piu’ proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500, con l’indicazione dei caposaldi di riferimento; 2) planimetria di progetto di scala 1:500; 3) profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati; 4) schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto; 5) schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione dell’energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti; 6) tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni di uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilita’ territoriale e fondiaria; 7) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi ecc.; 8) relazione illustrativa del progetto, contente l’inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione; 9) estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;

10) planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprieta’, nonche’ destinazioni d’uso del suolo;

11) proposta di convenzione.

La presentazione dei documenti di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo e’ obbligatoria per le lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o sono consentite altezze superiori ai 25 metri. La presentazione dei documenti di cui ai predetti nn. 3 e 4 puo’ essere richiesta dal

Page 64: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 64 -

Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, anche in ogni altro caso. I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie.

Art. 73 Proposta di convenzione

La proposta di convenzione deve prevedere: a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria

(art. 4 legge 29 settembre 1964 n. 847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente;

b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota e’ determinata in proporzione all’entita’ ed alla caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;

c) il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni, entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;

d) l’impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in denaro o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per una congrua percentuale del costo presunto delle opere di urbanizzazione;

e) l’impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiesta del Comune quelle di urbanizzazione secondaria o quelle per l’allacciamento ai pubblici servizi.

f) rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d’ufficio.

Art. 74 Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per

l’urbanizzazione secondaria Il Comune puo’ convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti per il Comune; come pure puo’ convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere. Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

Page 65: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 65 -

Art. 75 Procedura per l’autorizzazione della lottizzazione

(Omissis) (3)

Art. 76 Validita’ della autorizzazione per le lottizzazioni

L’autorizzazione per la lottizzazione ha la validita’ di 10 (dieci) anni.

Art. 77 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi. Progetti relativi.

Esecuzioni. Controlli. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste nel P.R.G. e nelle relative norme di attuazione. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati. Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accettarne la buona esecuzione e la conformita’ al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

Art. 78 Penalita’ per inadempienza da parte del lottizzante

Qualora scaduto il termine di validita’ dell’autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all’ 80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.

Art. 79 Svincolo della cauzione a garanzia dell’esecuzione

delle opere di urbanizzazione Lo svincolo della cauzione puo’ avvenire ad autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

Page 66: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 66 -

Art. 80 Licenze edilizie nella lottizzazione

Per la domanda ed il rilascio delle licenze edilizie per la edificazione nell’ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel presente regolamento.

CAPO II

COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Art. 81 Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione

Il Sindaco ha la facolta’ di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d’ufficio. Il progetto di lottizzazione una volta approvato, e’ notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l’accettino o se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha la facolta’ di variare il progetto di lottizzazione in conformita’ delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facolta’ di procedere all’espropriazione delle aree. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.R.G.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 Deroghe

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facolta’ di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento Edilizio e dalle Norme di Attuazione del

Page 67: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 67 -

P.R.G. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico a norma delle Leggi Urbanistiche vigenti. (Omissis) (3)

In tal caso il termine di 60 (sessanta) giorni previsto per le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza edilizia e’ prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento dei nulla-osta predetti.

Art. 83 Adeguamento delle costruzioni preesistenti

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento nelle parti interessate dalla ricostruzione o ristrutturazione, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti. Le richieste di licenze di costruzione presentate prima della entrata in vigore del Regolamento Edilizio e non ancora esaminate, saranno soggette alla disciplina del Regolamento Edilizio e, pertanto, dovranno essere modificate dagli interessati ove in contrasto, in modo da renderle conformi alle nuove disposizioni.

Art. 84 Controlli e repressione abusi

Ai sensi dell’art. 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, il Sindaco esercita, mediante i funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono effettuate nel territorio comunale. Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalita’ contenute nella licenza edilizia, il Sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in ripristino. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Per i lavori iniziati senza la licenza edilizia o proseguiti dopo la precitata ordinanza di sospensione le opere vengono considerate abusive ed il Sindaco puo’, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore congiuntamente responsabili. Quando l’inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni Statali ed Organi da esse dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell’art. 29 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Page 68: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 68 -

Art. 85 Sanzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edilizio vengono applicate ai termini degli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 numero 383. La inosservanza alle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalita’ stabilite dall’art. 344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265. Salvo quanto stabilito dalle Leggi Sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali d’igiene, a norma dell’art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, sostituito dall’art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, si applica: a) l’ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme prescrizioni e

modalita’ esecutive previste nell’articolo 32 – primo comma – della legge 17 agosto 1942 n. 1150;

b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell’art. 28 della legge stessa.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in ripristino, ovvero della demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione e’ applicabile anche nel caso di annullamento della licenza. Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, ai sensi dell’art. 41/ter della legge 17 agosto 1942 n. 1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne’ di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedono per singola unita’ immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel piano urbanistico.

Art. 86 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione con la emissione di apposito Decreto Ministeriale e dopo la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune stabilito dall’art. 42 del T.U. della Legge Comunale o Provinciale e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Page 69: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 69 -

Art. 87

Opere gia’ autorizzate Le opere gia’ autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purche’ l’inizio dei lavori avvenga nei termini di validita’ della licenza rilasciata e le opere vengano ultimate entro 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio.

Art. 88 Occupazioni di suolo pubblico

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

Art. 89 Depositi di materiali nelle zone residenziali

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilita’, devono essere eliminati entro il termine di 2 (due) anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90 Canne fumarie

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all’esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 91 Antenne Radio e T.V.

Negli edifici esistenti sulla cui copertura siano installate piu’ di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con un’unica antenna centralizzata entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 92 Autorimesse private, bassi servizi, lavanderie, ecc.

Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti e costruzioni accessorie, non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati alle norme vigenti entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Page 70: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 70 -

ALLEGATI : - Tabella A (omissis) - Norme per l’applicazione degli incentivi per inte rventi di bioedilizia e di qualità ambientale (10)

NOTE

(1) La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, istituita con Atto C.C. n. 5291/425 del 21.10.2004, sostituisce la vecchia Commissione Edilizia.

(2) in neretto corsivo: comma aggiunto con Atto C.C. n. 3749/252 del 18.06.1999 “Regolamento

edilizio comunale in materia di impianti: norme per il decoro cittadino - modifiche ed integrazioni”.

(3) in neretto corsivo: commi aggiunti con Atto C.C. n. 329/25 del 14 gennaio 1988 “Regolamento

edilizio: modifica ed integrazione artt. 2,10,30,57”. Sono omesse alcune parti non più attuali perchè superate dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore o altri provvedimenti comunali.

(4) in neretto corsivo: commi aggiunti con Atto C.C. n. 6425/288 del 26 0.9.1996 “Nuova procedura per l’acquisizione del parere sanitario sugli interventi edili: modifiche ed integrazioni al vigente regolamento edilizio”. (5) vedi nota (1);

in neretto corsivo: articoli approvati con i seguenti atti di Consigliuo comunale: - Atto C.C. n. 5291/425 del 21.10.2004 “Istituzione della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 25.11.2002, n. 31: modifica al regolamento edilizio” e Atto C.C. n. 2074/127 del 14.05.2009 “Adeguamento del Regolamento edilizio in materia di Commissione per la qualità’ architettonica e il paesaggio ai fini dell’esercizio della delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; - Atto C.C. n. 2074/127 del 14.05.09 “Adeguamento del regolamento edilizio in materia di Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini dell’esercizio della delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”.

(6) in neretto corsivo: commi aggiunti con Atto C.C. n. 3486/266 del 12.07.2001 “Modifica del Regolamento edilizio in materia di: a) interventi soggetti al parere della Commissione edilizia b) requisiti di illuminazione nel recupero per fini abitativi dei sottotetti” (7) in neretto corsivo: articoli approvati con atto C.C. n. 3329/184 del 1.07.2005 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali abitativi, bioedilizia ed adeguamenti normativi” (8) - l’art. 25, con le integrazioni sotto richiamate, tratta i seguenti argomenti: 1. Apparecchi di climatizzazione 2. Antenne paraboliche 3. Regolamento per l’installazione degli impianti ripetitori per telefonia mobile 4. Tende parasole e targhe professionali 5. Pergolati 6. Insegne pubblicitarie

Page 71: REGOLAMENTO EDILIZIO 1970 4 marzo2010 - comune… · - 2 - COMUNE DI FAENZA ^^^^^ R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O 1970 Deliberato con Atto Consiliare N° 3679/81 (del 22 Aprile

- 71 -

7. Norme per la realizzazione di impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari) 8. Risparmio energetico, fonti di energia rinnovabile e riduzione dei consumi di acqua

In neretto corsivo si riportano le integrazioni all’articolo 25, come risultano dalla composizione integrata dei testi approvati con i seguenti atti di Consiglio comunale:

- Atto n. 3749/252 del 18.06.1999 “Regolamento edilizio comunale in materia di impianti: norme per il decoro cittadino - modifiche ed integrazioni”

- Atto n. 7248/449 del 9.12.1999 “Integrazioni e modifiche al regolamento edilizio comunale in materia di: a) tende parasole e targhe professionali b) pergolati c)impianti ripetitori per telefonia mobile d) interventi non soggetti al parere della Commissione edilizia. Eliminazione dei diritti di segreteria sul deposito di frazionamenti catastali”

- Atto n. 4509/358 del 27.09.2001 “Regolamento per l’installazione degli impianti ripetitori per telefonia mobile in attuazione degli indirizzi di cui all’atto C.C. n. 3590/277 del 19.07.2001”

- Atto n. 3329/184 del 1.07.2005 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali abitativi, bioedilizia ed adeguamenti normativi”

- Atto n. 2359/156 del 18.05.2006 “Norme per la realizzazione di impianti ad energia solare (pannelli solari e fotovoltaici) - integrazione dell’art. 25 del Regolamento edilizio” - Atto n. 1706/90 del 23.04.08 “Norme in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione e ventilazione degli edifici. Modifiche ed integrazioni agli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio comunale” - Atto C.C. n. 8000/51 del 4.02.2010 “Norme in materia di risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili. Modifiche ed integrazioni all’art. 25 del regolamento edilizio comunale”.

(9) articolo soppresso con atto C.C. n. 3329/184 del 1.07.2005 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali abitativi, bioedilizia ed adeguamenti normativi” (10) Redatte in un fascicolo a parte, il Regolamento edilizio comprende le “Norme per

l’applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale”, come risultano dalla lettura integrata dei seguenti Atti di Consiglio comunale:

- Atto n. 4602/300 del 28.07.1999 “Norme per l’applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia: integrazione del Regolamento edilizio comunale”

- Atto n. 3485/264 del 12.07.2001 “Norme per l’applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità e sostenibilità ambientale: modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio comunale”

- Atto n. 1659/150 del 3.04.2003 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio comunale in materia di bioedilizia e di qualità architettonica”

- Atto n. 3329/184 del 1.07.2005 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali abitativi, bioedilizia ed adeguamenti normativi”;

- Atto n. 1706/90 del 23.04.08 “norme in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione e ventilazione degli edifici. modifiche ed integrazioni agli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio comunale”.

(11) in neretto corsivo: commi aggiunti con Atto C.C. n. 1706/90 del 23.04.08 “norme in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione e ventilazione degli edifici. modifiche ed integrazioni agli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio comunale”.

(12) in neretto corsivo: comma aggiunto con Atto C.C. n. 4476/179 del 20.06.1996

“Regolamentazione degli accessi carrai nei centri abitati: integrazione art. 56 del vigente regolamento edilizio”


Recommended