COMUNE DI RAPOLANO TERME
Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del
21/12/2017.
( con abrogazione del Regolamento generale entrate comunali
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del
18/12/1998 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7
del 07/02/2011 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
28/11/2000)
COMUNE DI RAPOLANO TERME
Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI GENERALI
ART. 1-OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE , LIMITI, ESCLUSIONI
ART. 3-ALIQUOTE E TARIFFE
ART. 4-FORME DI GESTIONE
ART. 5-FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI
ART. 6-SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
TITOLO II
ATTIVITA’ GESTIONE , ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
CAPO I- ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RAPPORTI CON I CITTADINI
ART. 7-ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE
ART. 8- INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI
ART.9-RAPPORTI CON I CITTADINI
CAPO II- ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
ART. 10- ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
ART. 11-SANZIONI TRIBUTARIE
ART 12-AUTOTUTELA
ART. 13-CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ART 14- CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
CAPO III- ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART.15-ACCERTAMENTO CON ADESIONE-PRESUPPOSTO
ART.16- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART.17- PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART.18- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART.19- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ART.20 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
TITOLO III
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
CAPO I- RISCOSSIONE
COMUNE DI RAPOLANO TERME
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Art. 21-RISCOSSIONE VOLONTARIA
ART.22- RICOSSIONE COATTIVA
CAPO II- RATEIZZAZIONI
ART.23-RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
CAPO III- IMPORTI MINIMI, NOTIFICA E INTERESSI
ART. 24- RIMBORSI DI ENTRATA
ART. 25- IMPORTI MINIMI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE
ART. 26 –INTERESSI
ART. 27- NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E REPERIBILITA’ DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
TRIBUTARI
ART. 28- TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE- ERRORI DEI CONTRIBUENTI
CAPO IV- INTERPELLO
ART. 29 - OGGETTO
ART. 30- MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO
ART. 31 - PROCEDURA ED EFFETTI
ART. 32- LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI
ART. 33 - CONTENUTO DELLE ISTANZE
ART. 34 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE
TITOLO IV
DIPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
ART. 35- RINVIO E COORDINAMENTO
ART. 36-ENTRATA IN VIGORE
COMUNE DI RAPOLANO TERME
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI GENERALI
ART. 1-OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti
adottati, le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate
dell’Ente, patrimoniali e tributarie.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre
1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in
conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e ai sensi dell’art. 50 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997.
3. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate all’agente della riscossione, fatta
salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE, LIMITI, ESCLUSIONI
1.Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che
patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi
dettati:
— dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
— dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo,
a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 » e successive modificazioni;
— dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
— dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e
di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;
— dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive
modificazioni;
— dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
— dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente» e successive modificazioni;
— dall’art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;
— da ogni altra disposizione di legge in materia.
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2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso
in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della
gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le
parti disciplinate dai contratti medesimi.
ART. 3-ALIQUOTE E TARIFFE
1. Al Consiglio Comunale compete l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2.Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge.
3.Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario.
4.Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il Responsabile del
servizio, sulla base delle indicazioni, anche contenute dei documenti di programmazione, quali, ad
esempio, il “Documento Unico di Programmazione ( DUP)”, predispone idonee proposte da sottoporre
alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5.Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione s’intendono prorogate le
aliquote, tariffe e prezzi fissate per l’anno in corso.
ART. 4-FORME DI GESTIONE
1.La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità,
funzionalità, efficienza, equità.
2.Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali
possono essere utilizzati, anche disgiuntamente, tutte le forme di gestione concesse dalla legislazione
vigente:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi art. 30 comma 2), 31,32,33,34 del D. lgs. 267/2000;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 114 comma 1) del D. lgs.
267/2000;
c) affidamento mediante convenzione a società di capitali a capitale prevalente capitale pubblico locale,
previste dall’art. 5 del D. lgs. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui
all’art. 53 del d. lgs. 446/1997;
d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. lgs. 446/1997;
3.La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale previa valutazione
della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
ART. 5-FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI
1.Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un
funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta
Comunale determina inoltre le modalità per l’eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
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2.Il funzionario responsabile scelto è scelto sulla base delle qualifiche ed esperienza professionale,
capacità ed attitudine, titolo di studio:
3.In particolare il funzionario responsabile cura:
a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli Uffici, ricezione delle
denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento,
applicazioni delle sanzioni tributarie)
b) Appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso
l’esterno;
d) Cura il contenzioso tributario;
e) Dispone i rimborsi;
f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo
della gestione;
g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del
tributo.
4. In assenza di Deliberazione di Giunta Comunale, la carica di Funzionario Responsabile del tributo sarà
ricoperta dal Responsabile di Posizione Organizzativa del servizio.
ART. 6-SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
1.I Responsabili delle rispettive aree sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le
diverse entrate non tributarie ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano
esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
TITOLO II
ATTIVITA’ GESTIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
CAPO I- ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RAPPORTI CON I CITTADINI
ART. 7-ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE
1.Gli Uffici Comunali competenti della relativa entrata provvedono al controllo delle denunce tributarie,
delle dichiarazioni, delle comunicazioni, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei
contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali delle diverse entrate.
2. In ogni caso l’attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, dell’entità dell’evasione
presunta, nonché della capacità operativa dell’ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura
organizzativa.
3.Nell’ambito delle attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre
documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4.Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale
può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
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ART. 8- INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI
1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti,
informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributi nell’esercizio dell’attività di accertamento. Dell’eventuale
persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i
necessari provvedimenti amministrativi e, all’occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del
procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di
autorizzazioni per l’occupazione di aree pubbliche o per l’installazione di mezzi pubblicitari e, comunque,
di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica
all’ufficio tributi.
ART.9-RAPPORTI CON I CITTADINI
1.I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione,
trasparenza, pubblicità.
2.Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti
posti a carico ai cittadini.
3.Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento
alle entrate applicate.
CAPO II- ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
ART. 10- ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
1.L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e
dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla
quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2.Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalle gestioni di servizi produttivi, per quelle relative
a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza l’accertamento è
effettuato dal funzionario responsabile del servizio con atto formale ( generalmente determinazione).
ART. 11-SANZIONI TRIBUTARIE
1.Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n.
471,472, 473 del 18.12.1997.
2.Qualora gli errori nella applicazione del tributo risultano da accertamenti realizzati dal comune, e per i
quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all’irrogazione di sanzioni sul
maggior tributo dovuto.
3.L’avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione della
violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L’avviso di irrogazione delle
sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
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ART 12-AUTOTUTELA
1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte
le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l’atto stesso è affetto da illegittimità
o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo
apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del
provvedimento medesimo.
2.Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell’atto deve essere adeguatamente motivato per
iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3.Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il
grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi
accessori.
4.Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato
favorevole al Comune.
ART. 13-CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1.Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’Ente e previa autorizzazione della Giunta Comunale,
costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre
appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell’ente. Il
delegato rappresenta l’ente nel procedimento.
2.L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita
struttura.
3.Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’Ente, abilitati.
4. Con apposito provvedimento si può decidere l’abbandono delle liti già iniziate, qualora, emerga la
inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
b) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;
c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare
delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
ART 14- CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
1. Il Funzionario Responsabile del tributo, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al Sindaco, quale
rappresentante dell’Ente e previa autorizzazione della Giunta Comunale, la conciliazione giudiziale allo
scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
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2. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente
istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni
CAPO III- ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART.15-ACCERTAMENTO CON ADESIONE-PRESUPPOSTO
1. E’ introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l’istituto dell’accertamento
con adesione del contribuente.
2.Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario
responsabile del tributo oggetto dell’accertamento.
3.L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile
da parte dell’Ufficio.
4.Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di
elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le
questioni cosiddette di “diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile
sulla base di elementi certi.
5.La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli
atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6.In sede di contraddittorio l’Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici
dell’operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché
degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
ART.16- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1.Il procedimento definitorio può essere attivato:
a) a cura dell’Ufficio prima dell’avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell’avviso accertamento,
nei termini di legge.
2.Il responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’istaurazione del
contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica di avvisi di accertamento, può inviare
ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l’accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con
adesione;
3.Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone,
entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento.
4.Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma, anteriormente
all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera,
istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
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5.La presentazione dell’Istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato,
comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la
riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto
da parte del soggetto che ha richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.
6.Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio anche telefonicamente, formula ai
contribuenti l’invito a comparire.
7.All’atto di perfezionamento della definizione, l’atto di cui al comma 3, perde efficacia.
ART.17- PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1.L’accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche
da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2.La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto,
denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l’Ufficio ad
ogni ulteriore effetto limitatamente all’oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo
stesso atto o dichiarazione.
ART.18- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1.L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal responsabile del servizio o da suo delegato.
2.Nell’atto sono indicati i singoli elementi e le motivazioni sui cui la definizione si fonda, nonché la
liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma
rateale.
3.La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare del maggior tributo dovuto, è ridotta a un terzo del
minimo previsto dalla Legge.
ART.19- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
1.Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni
dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo e con le modalità dell’articolo successivo.
2.Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente fino ad un
massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se le somme dovute superano € 51.645,69, di 12 rate (sulla
rata successiva alla prima si applica il tasso di interesse legale, calcolato dalla data di perfezionamento
dell’atto di adesione);
3.In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare del tributo
concordato il contribuente:
a) perde beneficio della riduzione della sanzione;
b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora
dovuta dalla data di scadenza della rata non versata.
4.Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.
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ART.20- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
1.La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo, comma 1, ovvero con il
versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo di cui al
successivo comma 4 dello stesso articolo.
TITOLO III
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
CAPO I- RISCOSSIONE
Art. 21-RISCOSSIONE VOLONTARIA
1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai
regolamenti che disciplinano le singole entrate. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione
delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario della riscossione, la Tesoreria Comunale,
mediante conto corrente postale intestato al Comune, circuito F24 e mediante strumenti di pagamento
elettronici messi a disposizione dagli enti impositori.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del
cittadino oppure tramite l’invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che
specificano le somme dovute e l’eventuale suddivisione in rate (liquidazione d’ufficio).
3. L’Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse,
relativamente a tutte le entrate proprie, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al codice della strada.
5. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l’inutile avvio di procedure esecutive, l’Ente
può procedere anche mediante sollecito per e-mail o PEC
ART.22- RICOSSIONE COATTIVA
1. Qualora il versamento delle somme dovute non sia adempiuto dal soggetto debitore, entro i termini
prestabiliti nella legge o nel regolamento, è attivata dall’Ente la procedura di riscossione coattiva.
2.La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R.
29.9.1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o tramite gli ordinari mezzi giudiziari (
giudice ordinario), quest’ultimo quando sussiste l’opportunità rispetto alle forme precedenti.
3. Nessuna modalità di cui al punto 2 esclude l’altra, potendo essere utilizzate alternativamente.
CAPO II- RATEIZZAZIONI
ART.23-RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
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1. La rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie può avvenire per carichi tributari che vengono
a determinarsi a seguito di attività di recupero dell’evasione e/o elusione realizzata mediante l’emissione
di specifici atti impositivi e sanzionatori, con esclusione, conseguentemente, da tale nozione, del carico
che viene a determinarsi a seguito dell’attività ordinaria di riscossione delle entrate tributarie ed
extratributarie per le quali è fatto rinvio alla specifica normativa di settore.
2.Il responsabile del servizio competente, su motivata richiesta del contribuente corredata da tutti i
documenti giustificativi, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi
accertamenti e dalla entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario ed extra-tributario(
comprensivo di sanzioni e interessi anche in ordine alle diverse annualità impositive), se non diversamente
disciplinato dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate,
venga rateizzato secondo i seguenti criteri:
- importi da 0,00 a 2.500,00 euro fino a 12 rate;
- importi da 2.500,01 euro a 10.000,00 fino a 24 rate;
- importi oltre 10.000,01 fino a 36 rate.
A partire dalla seconda rata saranno applicati gli interessi legali vigenti nella misura pari al saggio legale
di cui all’art. 1284 del codice civile.
3.In circostanze del tutto eccezionali e debitamente motivate e comprovate da idonea documentazione, il
funzionario può concedere rateizzazioni per 36 mensilità anche per importi inferiori a euro 10.000,01.
4. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore ad euro 5.000,00, la concessione della
rateizzazione potrà, a discrezione del responsabile del servizio competente, essere subordinata alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o bancaria a favore del Comune. La polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà coprire l’importo totale da versare ratealmente e dovrà
prevedere esplicitamente la rinuncia alla preventiva escussione da parte del beneficiario.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle rate non può essere inferiore ad euro
50,00.
6.E’ ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso
alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione), purché debitamente motivati.
7. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza delle rate non adempiute
senza possibilità di ulteriore rateizzazione del debito in questione.
8. La rateizzazione può essere negata in caso di esistenza di morosità pregresse relative a qualsiasi
tipologia di entrata comunale.
9. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dagli uffici
competenti corredata di tutta la documentazione necessaria. Il funzionario responsabile può richiedere la
presentazione di documentazione integrativa comprovante stati e condizioni del richiedente ai fini della
concessione del beneficio di dilazione.
10. Quanto dichiarato nell’istanza di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
e viene fatto oggetto di controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.La non veridicità delle
dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste per legge, integra la decadenza del beneficio di rateizzazione.
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CAPO III- IMPORTI MINIMI, NOTIFICA E INTERESSI
ART. 24- RIMBORSI DI ENTRATA
1.Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile
del servizio su richiesta del contribuente/utente o d’Ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di
rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
2. Ai rimborsi si applica l’interesse come disposto dall’articolo 26 comma 3.
2. Per le entrate tributarie vale quanto disposto dall’articolo n. 25 in materia di importi minimi e
arrotondamenti.
ART. 25- IMPORTI MINIMI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE
1. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie qualora l’importo complessivo
dovuto o da rimborsare per l’intero anno sia inferiore a € 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti
da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza
applicare minimi.
2. Non si dà luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo,
comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 12,00 con riferimento ad ogni annualità.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore
a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.
4. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate.
ART. 26 –INTERESSI
1. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2006, n.
296, gli interessi nella seguente misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura di cui ai punti precedenti spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
ART. 27- NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E REPERIBILITA’ DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI
ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI
1. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento, atti giudiziari, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del
Comune ovvero con ulteriori modalità concesse dalla legge.
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2. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di
sanzioni, sono a carico del soggetto passivo secondo le disposizioni vigenti.
3. Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto,
alle sanzioni amministrative ed agli interessi. Gli atti di imposizione di irrogazione delle sanzioni devono
indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo. Eventuali e successive
modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento
all’ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente
regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili con i limiti sopra indicati.
ART.28- TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE- ERRORI DEI
CONTRIBUENTI
1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona
fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato
a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una
mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
CAPO IV- INTERPELLO
ART. 29 - OGGETTO
1. Il presente capo è formulato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell’articolo 11 della Legge
n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla
lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Rapolano Terme.
ART. 30- MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO
1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante l’applicazione
delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni,
chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all’interessato
le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
ART. 31 - PROCEDURA ED EFFETTI
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1. L’amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata,
vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e
limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a
condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche
a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia
si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello,
salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per
gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito
la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati
ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione.
5. L’amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto
la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di
recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse
generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
ART. 32 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base
alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono
tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge
per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o
comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano
valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta.
ART. 33 - CONTENUTO DELLE ISTANZE
1. L’istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello
e deve contenere:
a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice
fiscale;
b) l’oggetto sommario dell’istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
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f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario
presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata
la risposta;
g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale
incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata
allo stesso.
2. All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’amministrazione
procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Nei
casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza
dell’amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall’ufficio
competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1,
l’amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini
per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
ART. 34 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE
1. Le istanze sono inammissibili se:
a) sono prive dei requisiti di cui all’articolo 19;
b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che
vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione
dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell’articolo 5,
non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.
TITOLO IV
DIPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
ART. 35- RINVIO E COORDINAMENTO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative
inerenti alla riscossione delle entrate locali con particolare riferimento al R. D. 14 aprile 1910 n. 639 ed
al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento devono essere integrate e coordinate con il Regolamento
di Contabilità dell’Ente e con i Regolamenti delle singole entrate.
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3. Restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti dell’Ente che dettano norme di dettaglio
delle singole entrate.
ART. 36-ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2018 ed contestualmente
viene abrogato, con la stessa decorrenza il Regolamento Generale delle entrate comunali approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18.12.1998 e ss. mm. e ii. .
2.I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo
vigente delle norme stesse.
3.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni
normative in materia.